La Certificazione energetica degli edifici · • Principali novità introdotte dalle nuove UNI TS...
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La Certificazione energetica degli edifici (dopo il 1 Ottobre 2015)
VIBO VALENTIA25 settembre 2015
Arch. Luca RaimondoArch. Luca RaimondoArch. Luca RaimondoArch. Luca Raimondo
La Certificazione energetica degli
edifici
1°°°°OTTOBRE 2015
- PARTE 1 -
Seminario di studio
La Certificazione energetica degli edifici (dopo il 1 Ottobre 2015)
VIBO VALENTIA25 settembre 2015
PROGRAMMA DELLA GIORNATAPROGRAMMA DELLA GIORNATA
Cosa vedremo?
PARTE 1 - Introduzione alla certificazione energetica
• Sintesi del quadro legislativo nazionale (A.P.E. e Requisiti minimi)
• La redazione dell’ A.P.E.: obblighi, procedura e metodi di calcolo
• La prestazione energetica e l’attribuzione della classe
• Il Soggetto Certificatore: requisiti, incarico e svolgimento della prestazione
PARTE 2 – Aggiornamento di calcolo
• Il bilancio energetico dell’edificio (ripasso)
• Principali novità introdotte dalle nuove UNI TS 11300:2014 (cenni)
• I metodi di calcolo e la compilazione dei dati di input su software
• Modalità di calcolo: INVOLUCRO a) Componenti opachi e trasparenti; b) Apporti
solari; c) Capacità termica; d) Componenti vs terreno; e) Locali non riscaldati; f) Ponti termici; g) Ventilazione; IMPIANTO a) Caldaia a condensazione; b) Pompa di calore;
…discussione tra colleghi…
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PROGRAMMA DELLA GIORNATAPROGRAMMA DELLA GIORNATA
Cosa vedremo?
Analisi di casi studio
1) Impianto di riscaldamento centralizzato senza contabilizzazione del calore,
differenze tra certificazione della singola unità immobiliare o dell’intero edificio
2) Certificazione di una unità immobiliare collegata alla rete del teleriscaldamento
PARTE 3 – Le fasi di redazione dell’A.P.E.
1) La conoscenza del sistema edificio-impianto:
• l’involucro edilizio (calcolo delle prestazioni, abachi e banche dati) e l’analisi di tipo strumentale (termografia e misura in opera di U)
• i sottosistemi impiantistici: generazione, regolazione, distribuzione, accumulo ed emissione (cenni)
2) Esempio di catalogazione e rielaborazione dei dati (impianto autonomo)
3) La definizione delle raccomandazioni
…discussione tra colleghi…
Moduli raccolta dati
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L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIAL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
A partire dalla Rivoluzione Industriale si è assistito ad una ininterrotta crescita dei consumi di energia, con il conseguente impatto ambientale:
Emissioni in atmosfera dei gas serra (in prevalenza CO2)
Impoverimento delle risorse non rinnovabili del pianeta
Il Protocollo di Kyoto, accordo finalizzato alla riduzione progressiva dell’emissione di CO2 entro il 2012 (rispetto al 1990), ha come obiettivo:
promozione dell’efficienza energetica1
sviluppo fonti rinnovabili e delle tecnologie per la riduzione delle emissioni
2
promozione di un’agricoltura sostenibile, protezione ed estensione delle foreste
3
Accordo 20-20-20(Paesi Europei)
- 20% consumi
- 20% emissioni
quota 20% F.E.R.
Dipendenza
UE!!!
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L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIAL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
Gli edifici, nella loro costruzione ed utilizzo, rappresentano oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità Europea
Dovuto a:• un alto numero degli edifici esistenti, costruiti negli anni di “abbondanza e basso costo” dei combustibili fossili;
• lo scarso isolamento termico degli edifici esistenti, che comporta un maggiore consumo di energia per il
riscaldamento;
• la scarsa tenuta di serramenti e infissi;• la presenza di impianti di riscaldamento poco efficienti;
• la mancanza di sistemi di gestione e contabilizzazione per un uso razionale dell’energia;
• l’uso preponderante di combustibili fossili e lo scarso
utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
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L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIAL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (16/12/2002)
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (19/05/2010)
sulla “prestazione energetica in edilizia”
promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici della Comunità (usi termici ed elettrici), tenendo conto delle
condizioni locali e climatiche, e l’efficacia sotto il profilo dei costi [...].
accelerare le azioni di risparmio energetico vincolando gli stati
membri a promulgare opportune disposizioni legislative, in merito a:
OBIETTIVI
Requisiti minimi per le prestazioni energetiche degli edifici di nuova
costruzione ed esistenti sottoposti a ristrutturazione1
Certificazione energetica degli edifici2
Manutenzione/ispezione periodica di caldaie ed impianti di condizionamento3
RECASTING(rif. 20-20-20)
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L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIAL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
Il quadro legislativo nazionale conseguente al recepimento della 2002/91/CE (fino al 30.09.15)
metodologie per il calcolo della
prestazione energetica di edifici e
impianti
per la certificazione energetica
degli edifici
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L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIAL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
Il quadro legislativo nazionale conseguente al recepimento della 2002/91/CE (fino al 30.09.15)
«Decreto rinnovabili»
…modifiche ACE - APE
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L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIAL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
Il quadro legislativo nazionale conseguente al recepimento della 2002/91/CE (fino al 30.09.15)
«gestione» impianti
(ACE-APE)
Accreditamento Certificatori
…modifiche ACE - APE
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L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIAL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
La Direttiva 2010/31/UE (RECASTING) è stata recepita dallo Stato Italiano con di Decreto Legge 63/2013 del 4 giugno 2013
(L. 3 agosto 2013, n. 90)
Il documento contiene le modifiche al DLgs 192/05 ma non comporta attuazione
immediata fino all’approvazione dei
decreti attuativi
REQUISITI MINIMIDM 26/6/15
“ Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli
edifici”
LGN 15 DM 26/6/15
“Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico,
26 giugno 2009 - Linee Guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici” Nuovi modelli di relazione tecnica
DM 26/06/15
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L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIAL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
Decreto Legge 63/2013 del 4 giugno 2013 (L. 3 agosto 2013, n. 90)
NUOVE DEFINIZIONI
- da ACE ad APE;
- viene introdotto il concetto di “confine del sistema edificio-impianto”, quindi “energia consegnata” e di “energia esportata”;
- viene introdotto il concetto e la definizione di “edificio a energia quasi zero” e di “edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale”;
energia consegnata e esportata
confine del sistema edificio
impianto
REALE
RIFERIMENTO
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L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIAL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
Decreto Legge 63/2013 del 4 giugno 2013 (L. 3 agosto 2013, n. 90)
REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA - PROGETTAZIONE
(nulla cambia in attesa dei provvedimenti attuativi)
- Ridefinizione degli scenari di intervento
- Definizione di nuovi i requisiti minimi (analisi costi benefici del ciclo di vita economico)
- In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante calcolo dell’ “edificio di riferimento”
NUOVE PRESCRIZIONI, NUOVI CALCOLI , NUOVE VERIFICHE E NUOVI MODELLI DI RELAZIONE DA COMPILARE
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
(nulla cambia in attesa dell’adeguamento del DM 26 giugno 2009 «LGN certificazione energetica»)
- la classe energetica assegnata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale
dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile
- introdotti indici di prestazione riferiti all’energia utile, primaria (rinnovabile e non) e di
emissione di gas serra
AUTONOMIA REGIONI MA COORDINAMENTO
SANZIONI (immediatamente operative)
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L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIAL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
Riferimenti di legge per la progettazione e per la certificazione energetica(settembre 2015)
…in continua
evoluzione…
http://www.anit.it/norme/norme-termica-nazionali/
http://www.cti2000.eu/legislazione-nazionale/
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varianti
DISCIPLINA IN TERMINI DI E.E. DEGLI EDIFICI:
REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA(art. 28, comma 1, Legge 9 gen 1991, n. 10 s.m.i.)1.
IL PROPRIETARIO DEPOSITA IN COMUNE LA RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO2.
IL PROPRIETARIO DEPOSITA IN COMUNE LA DICHIARAZIONE (SOTTOSCRITTA DAL DL) DI CONFORMITA’ DELLE OPERE REALIZZATE RISPETTO AL PROGETTO + AQE
3.
…prima di iniziare i lavori…
…finiti i lavori…
…per richiedere il certificato di agibilità…
IL PROPRIETARIO DEPOSITA IN COMUNE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA4.
“COLLAUDO” ENERGETICO
PROGETTO ENERGETICO
Nomina del certificatore che eseguirà verifiche e
controlli in cantiere
(nome riportato nella Relazione Tecnica –
LGN15)
Redazione APE
Redazione AQE da parte del DL (o chi per esso) da
consegnare al Certificatore
IL CERTIFICATOREDLgs 192/05 smi – DM 26/06/15
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REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
ALLEGATO 1ALLEGATO 2
01.10.2015
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QUANDO SI APPLICA?
Secondo l’Art. 3 del DLgs 192/05 modificato dalla Legge 90/13, sono esclusi dall’applicazione del decreto le seguenti categorie di edifici:
- gli edifici di pregio (rif. codice dei beni culturali e del paesaggio) solo nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. Questi
sono comunque obbligati all’APE e alla corretta gestione degli impianti tecnici;
- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici;
- gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del DPR 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici (box, cantine, autorimesse,
parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi), fatto salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili quando
scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
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QUANDO SI APPLICA?
Inoltre in base al DM 26/6/15 i seguenti interventi sono esclusi dall’applicazione dei
requisiti minimi:
- interventi su strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico;
- rifacimento di porzioni di intonaco su superfici < 10% della superficie disperdente;
- sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 50 kW nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore.
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
…tutti gli altri casi ricadono nella disciplina dei Requisiti Minimi…
Nota: - si deve far riferimento al testo di legge in vigore alla data di richiesta del titolo
abilitativo (PDC, DIA, SCIA, …).;- la variante sostanziale può essere considerata come un intervento di
«ristrutturazione o manutenzione straordinaria dell’edificio esistente», pertanto richiede nuova Relazione Tecnica relativamente a quanto modificato - rif alla data di variante (C.M. 23.05.2006)
01.10.2015
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METODOLOGIE DI CALCOLO
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
- raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell’energia
primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio”, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
- UNI/TS 11300 –1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di
energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale; - UNI/TS 11300 –2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione;
- UNI/TS 11300 –3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; - UNI/TS 11300 –4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di
altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria. - UNI/TS 11300-5- Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e
dalla quota di energia da fonti rinnovabili (*)
- UNI/TS 11300-6 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili (*)
- UNI EN 15193 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione (*) da pubblicare
Software: scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto a casi di studio predeterminati 01.10.2015
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REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
La prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base della quantità necessaria annualmente per soddisfare le esigenze «standard» corrispondenti ai fabbisogni di energia per:
- Riscaldamento;- Raffrescamento;- Ventilazione;- Produzione di acqua calda sanitaria;- Illuminazione e mobilità verticale - ascensori e scale mobili (non
residenziale).
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Indicazioni generali:- Si calcola la quota rinnovabile e quota non rinnovabile per singolo vettore energetico su
base mensile (si effettua compensazione tra le due fino a copertura totale);
- Si applicano ai vari vettori energetici i pertinenti fattori di conversione in energia primarianon rinnovabile (fP,nren), rinnovabile (fP,ren) e totale (fP,tot) tabellati;
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
nre
n
ren
tot
energia consegnata e esportata
energia primaria
- L’energia elettrica da fonte
rinnovabile non può essere conteggiata i consumi di resistenze a effetto Joule (solo
per ausiliari, pompe di calore, VMC e illuminazione)
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…indicazioni generali:
VERIFICHE DI PROGETTO
Si effettua il calcolo sia dell’energia primaria totale (nren + ren) che
dell’energia primaria non rinnovabile (nren)
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA
Si effettua il calcolo sia dell’energia primaria non rinnovabile (nren)
energia primaria rinnovabile e non
rinnovabile
Il rispetto dei requisiti avviene
innanzitutto progettando il sistema edificio-impianto indipendentemente dal
vettore energetico
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REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
TIPI DI INTERVENTO: NUOVA COSTRUZIONE
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e a
ssim
ilab
ili…
…verifiche con impianto esistente
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REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
TIPI DI INTERVENTO: RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI
(***) Con ristrutturazione dell’impianto si intende quanto previsto dal
DLgs192/2009 All.A, ovvero: “l’insieme di opere che comportano la modifica
sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del
calore”
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REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
TIPI DI INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
LE VERIFICHE
…alle lettere
corrispondono delle prescrizioni
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3.3 Requisiti
1. …i requisiti sono determinati con l’utilizzo dell’edificio di riferimento
2. a) Determinazione dei parametri, degli indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m2 anno e delle efficienze (TAB 3)
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
NU
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A C
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TR
UZ
ION
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3.3 Requisiti
2. b) i) H’T < TAB 10
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
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E
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3.3 Requisiti
2. b) ii) Asol,est / Asup utile < TAB 11 (ovvero <0,03 per residenziale e <0,04 per altre D.U.)
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
NU
OV
A C
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TR
UZ
ION
E
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3.3 Requisiti
2. b) iii) EPH,nd , EPC,nd , EPgl,tot < valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l’edificio di riferimento:
• I FASE, riferimento indicazioni (2015)• II FASE, riferimento indicazioni (2019/2021, pubblici/privati)
2. b) iv) ηηηηH , ηηηηW , ηηηηC > valori delle corrispondenti efficienze indicate per l’edificio di riferimento
3. EPgl,tot < EPgl,tot,limite il progettista effettua il doppio calcolo (EDIF.REALE / EDIF.RIFERIMENTO)
REALE RIFERIMENTO
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
NU
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A C
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3.3 Requisiti
4. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere la temperatura degli ambienti interni, il progettista:
a) valuta e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti (interni o esterni) sulle superfici vetrate;b) esegue almeno le seguenti verifiche per località (Im,s > 290 Wm2):
- sulle pareti opache (eccetto quelle esposte nei quadranti Nord-Ovest / Nord / Nord-Est comprese):
Ms > 230 kg/m2 o in alternativa YIE < 0,10 W/(m2K)- per le chiusure opache orizzontali e inclinate:
YIE < 0,18 W/(m2K)c) utilizzo di tecniche e materiali alternativi (es copertura verde) producendo adeguata documentazione
5. La trasmittanza termica delle strutture di separazione verticali e orizzontali tra diverse unità
immobiliari > 0,8 W/(m2K) (Z.C. da Ca F); stesso limite per le strutture che delimitano gli ambienti
non riscaldati
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
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3.3 Requisiti
6. Il progettista assevera l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui all’All.3 del D.Lgs 28/2011
7. Ai fini delle determinazione della classe energetica complessiva dell’edificio si utilizza l’indice di prestazione energetica globale espresso in energia primaria non rinnovabile; la
scala delle classi di efficienza energetica varia in relazione al valore calcolato per l’edificio di riferimento
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
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EDIFICIO DI RIFERIMENTO
REALE RIFERIMENTO
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
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FABBRICATO DI RIFERIMENTO
INVOLUCRO DI RIFERIMENTO
strutture verticali opache
strutture opache orizzontali/inclinate (copertura)
Infissi opachi/trasparenti e cassonetti
strutture opache orizzontali di pavimento
Nota: valori comprensivi di:
- Incidenza dei ponti
termici- Contributo del
terreno e degli
ambienti non
riscaldati
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
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IMPIANTO DI RIFERIMENTO
IMPIANTO DI RIFERIMENTO
L’edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione dell’energia dell’edificio reale
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
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Decreto Rinnovabili (D.Lgs 28/11)
Gli impianti di produzione di energia termica devono garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria (ACS) e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
NOTA: sono previste soglie diverse per edifici pubblici (+10%) e edifici situati in centro storico (-50%
c.a. Ri+ACS+Ra)
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
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Decreto Rinnovabili (D.Lgs 28/11)
La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:
P = S/K
S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2. K è un coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:
NOTA: per gli edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del 10%.
REQUISITI MINIMIREQUISITI MINIMI
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USO CONVENZIONALE
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
COS’E’ LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO?
E’ un documento informativo che attesta la prestazione energetica di un immobile, in modo sintetico e comprensibile ad utenti tecnici e non tecnici.
A Classi energetiche migliori corrisponde un minor uso di combustibili con possibile riduzione della
spesa energetica ma…
Occorre ricordare che le indicazioni riportate sull’A.P.E. hanno carattere informativo e
corrispondono alla prestazione energetica secondo standard normativi, per valori corretti secondo il
proprio uso dell’edificio è necessario eseguire una
diagnosi energetica
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
ALLEGATO 1
APPENDICE A – Casi di esclusione
APPENDICE B – Format A.P.E.
APPENDICE C – Format Indicatore per Annunci
APPENDICE D – Format A.Q.E.01.10.2015
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Il DM 26.06.15 – LGN15 non sostituisce il DM 26.06.09 – LGN09, ma
integra ed aggiorna le modalità di certificazione.
RAPPORTO TRA STATO E REGIONI
Le disposizioni delle LGN15 sono direttamente operative nelle regioni e
nelle provincie autonome che non hanno recepito la Direttiva
2010/31/UE; le altre devono intraprendere misure atte a favorire
l’adeguamento alle LGN15 entro due anni.
Le regioni e provincie autonome:- ricevono gli APE trasmessi dai Soggetti Certificatori;
- effettuano controlli su almeno il 2% dei certificati depositati annualmente (a partire dalle classi energetiche più efficienti);
- entro il 31 marzo di ogni anno alimentano la banca dati nazionale SIAPE(gestito da ENEA).
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E. ?
Gli obblighi di redazione della certificazione sono definiti dall’articolo 6 del DLgs 192/05così come modificato/integrato a seguito della pubblicazione dei decreti legge DL 63/13 e DL 145/13 e dalle successive leggi di conversione (Legge 90/13 e Legge 9/14); ulteriori modifiche
sono state apportate dal DM 26.06.15 (LGN 15)
L'attestato di prestazione energetica degli edifici è redatto:- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un
nuovo locatario;- per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti prima del rilascio del certificato di agibilità;
- nel caso di nuovo edificio a cura del costruttore, nel caso di edifici esistenti a cura del proprietario dell’immobile.
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In caso di inadempimento le parti sono soggette al pagamento, in solido e
in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a
euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di
locazione di singole unità immobiliari (oltre all’obbligo di redazione).
La Certificazione energetica degli edifici (dopo il 1 Ottobre 2015)
VIBO VALENTIA25 settembre 2015
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E. ?
La Certificazione energetica degli edifici (dopo il 1 Ottobre 2015)
VIBO VALENTIA25 settembre 2015
QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E. ?
Sono esclusi dall'obbligo di certificazione (Appendice A – LGN 15):
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
b) edifici industriali e artigianali quando climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo e/o le attività
svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
c) gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti;
d) gli edifici quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi (richiesto per le porzioni adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili termicamente);
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga l'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto
notarile ( "scheletro strutturale", "al rustico ");
h) altri manufatti non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del decreto legislativo (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E. ?
L’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio per l’ottenimento di incentivi statali, regionali o locali, se è previsto che sia redatto il certificato
ai fini dell’accesso ai contributi.
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
…i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano:
- gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare sia rinnovabile che non rinnovabile;
- la classe energetica corrispondente.
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i ANNUNCI IMMOBILIARI
rinnovabile
non rinnovabile
involucro
classeFORMAT DI INDICAZIONE PER GLI
ANNUNCI IMMOBILIARIAppendice C – LGN
(eccetto annunci a mezzo
stampa e internet)
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i VALIDITA’
- ha una validità massima di 10 anni dalla data di rilascio
- la validità decade se non sono rispettate le prescrizioni relative al
controllo dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione (attività di ispezione e di manutenzione - rif. DPR 16 aprile 2013, n. 74, e DPR
16 aprile 2013, n. 75). I Libretti di impianto devono essere allegati all’A.P.E.«nel caso di mancato rispetto l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata»
NOTA: Secondo il Notariato il termine “allegato” riferito al libretto di impianto deve essere
considerato in senso “atecnico”, quindi non essere considerato unito all’attestato come un unico documento, ma semplicemente come una documentazione di corredo.
- deve essere aggiornato ogni volta che si interviene su più del 25%
dell’involucro edilizio o si migliora del 5% il rendimento degli impianti, ed
in ogni caso ogni qualvolta si modifichi la prestazione energetica.
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
QUAL’E’ L’OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE?
L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi all’intero edificio (quando con intero edificio si intende comunque singola unità funzionale: villetta singola, albergo, uffici, commerciale…) o a una o più
unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.
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…ovvero si redige un certificato per singola unità immobiliare replicabile per più unità.
Se e solo se le unità immobiliari hanno:- la medesima destinazione d'uso;- la medesima situazione al contorno e il medesimo
orientamento;- la medesima geometria;- siano servite dal medesimo impianto termico per la
climatizzazione invernale (se presente) e per la climatizzazione estiva.
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
QUAL’E’ L’OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE?
Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi, qualora non fosse possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla
destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.
Per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, l’obbligo di attestazione può limitarsi alle sole zone adibite ad uffici o assimilabili ai
fini di permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall’obbligo ai sensi di quanto indicato.
L’attività agricola è assimilabile ad
attività industriale o artigianale.
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2, è fatto obbligo di
produrre l’attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l’attestato di prestazione energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente
visibile al pubblico.
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i CERTIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Secondo le LGN09 Par. 7.5, nel caso di singoli appartamenti in edifici
condominiali si possono distinguere tre casi:
1. impianti termici autonomi o contabilizzazione del calore: un certificato per ogni appartamento determinato con l’utilizzo del rapporto di forma proprio
dell’appartamento;
CERTIFICAZIONE DI SINGOLI APPARTAMENTI
2. impianti centralizzati privi di regolazione o contabilizzazione del calore: l’indice è ricavabile tenendo conto della prestazione dell’intero edificio
ripartita in base alle tabelle millesimali del riscaldamento;
3. impianto centralizzato e appartamenti che si
distinguono per interventi di riqualificazione energetica o installazione di impianti di regolazione: si procede come nel caso dell’impianto autonomo considerando il rendimento dell’impianto comune.
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
CHI E’ IL CERTIFICATORE?
Un tecnico abilitato che dichiara l’assenza di conflitto di interessi:
- nuova costruzione: «il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio o con i produttori dei materiali e dei
componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente»;
- edifici esistenti: «il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente»;
In entrambi i casi non deve essere né coniuge né parente fino al 4°°°°grado
Nel caso di edifici già dotati di APE sottoposti ad adeguamenti impiantistici l’aggiornamento può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa installatrice).
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
CHI E’ IL CERTIFICATORE?
I requisiti del soggetto certificatore sono definiti dal DPR 75/13 s.m.i. (DL
145/13 e L 9/14)
Corso di formazione di 80 ore
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
Comprende il «complesso delle operazioni
svolte dai Soggetti Certificatori»:
1) Esecuzione del rilievo in sito (OBBLIGATORIO) e eventuale verifica di progetto:
a) Reperimento dei dati di ingresso (eventuale AQE o DIAGNOSI)
b) Individuazione della procedura e del metodo di calcoloc) Individuazione degli interventi di miglioramento
2) Classificazione dell’edificio, confronto con i limiti di legge e potenzialità di miglioramento
3) Rilascio dell’A.P.E.
calcolo
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
PROCEDURE DI CALCOLO
EDIFICI NUOVI O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI
Procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato (Par. 3.1 – LGN15)
in accordo con le UNI/TS 11300 a partire dai dati di ingresso relativi: - al clima e all’uso standard dell’edificio; - alle caratteristiche dell’edificio e degli impianti, così come rilevabili dal
progetto energetico e dall’AQE, previa verifica di rispondenza del costruito.
EDIFICI ESISTENTI O SOGGETTI A RIQUAL. ENERGETICA
Procedura di calcolo da rilievo sull’edificio (Par. 3.2 – LGN15):
- in accordo con le UNI/TS 11300 a partire dai dati di ingresso rilevati direttamente sull’edificio o ricavate per analogia costruttiva;
- o con altri metodi semplificati predisposti da CNR/ENEA (*)
(*) Nuovo Docet per edifici o unità immobiliari residenziali esistenti, con superficie < 200
m2 non utilizzabile nel caso di ristrutturazioni importanti
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METODI DI CALCOLO
Nota: è stato chiarito che eventuali adeguamenti normativi entrano in vigore dopo 90 giorni dall’emanazione
- raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione
dell’energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio”, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
- UNI/TS 11300 –1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno
di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale; - UNI/TS 11300 –2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno
di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione;
- UNI/TS 11300 –3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno
di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; - UNI/TS 11300 –4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e
di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.
- UNI EN 15193 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione
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SOFTWARE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
SOFTWARE PER IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ALCUNI…)
Elenco non esaustivo…
I software commerciali devono essere certificati CTI ed avere
uno scostamento di ±5% rispetto UNI/TS 11300
METODI DI CALCOLO
I software che impiegano metodi
semplificati devono avere uno scostamento di +20% e -5% rispetto
UNI/TS 11300
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
nuovo
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Aggiornamento
del 16.12.2014
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La classe energetica viene assegnata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile:
EPH,nren + riscaldamentoEPW,nren + acqua calda sanitariaEPC,nren + raffrescamento (se presente)
EPV,nren + ventilazione (se presente VMC)
EPL,nren + illuminazione (*)EPT,nren = trasporto persone (*)EPgl,nren CLASSE
LA PRESTAZIONE ENERGETICA
kWh/m2
(*) edifici non residenziali
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Ai fini del calcolo della prestazione energetica si considerano:
- sempre gli impianti di climatizzazione invernale e nel settore
residenziale di produzione di acqua calda sanitaria (in caso di assenza si simulano in maniera virtuale considerando gli
impianti standard previsti per l’edificio di riferimento)
- i servizi di raffrescamento, ventilazione meccanica, …, quando
presenti.
LA PRESTAZIONE ENERGETICA
edificio di riferimento
ηgn= 0,95ηu= 0,81
ηgn= 0,85
ηu= 0,70
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ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA
LGN09
EPiL = indice di prestazione energetica invernale limite (2010)
VARIA IN FUNZIONE DEL FATTORE S/V, GG
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Ad esempio per il residenziale…
LIMITI DI LEGGE
FINO AL 30.09.15
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LGN15
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EDIFICIO DI RIFERIMENTO 2019/21
Con impianti standard
EPgl,nren,rif,standard
(2019/21)
01.10.15
ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA
EPgl,nren
kWh/m2
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EPgl,nren,rif,standard (2019/21)
è calcolato per l'edificio di riferimento secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 3 del decreto Requisiti Minimi, dotandolo delle tecnologie standard per gli anni 2019/21 (specificate in apposita tabella);
ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA
INVOLUCRO DI RIFERIMENTO
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EPgl,nren,rif,standard (2019/21)
Non include eventuali impianti a fonti rinnovabili presenti nell’edificio!
ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA
ηgn= 0,95
ηgn= 2,5
ηgn= 0,85
ηu= 0,81
ηu= 0,82-0,83
ηu= 0,70
IMPIANTO DI RIFERIMENTO
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ALTRI INDICATORI:
PRESTAZIONE ENERGETICA INVERNALE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO
LGN15
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EPH,nd,limite (2019/21)EDIFICIO RIFERIMENTO CON U
CONFORMI AL 2019/21EPH,nd
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ALTRI INDICATORI:
PRESTAZIONE ENERGETICA ESTIVA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO
LGN15
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AREA SOLARE EQUIVALENTE
ESTIVA
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA
(MEDIA PESATA)
Nel calcolo si escludono le
pareti a Nord
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MODELLO APE
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Prestazione di
riferimento per nuovi edifici
Prestazione di
edifici esistenti simili
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MODELLO APE pagina 4/4
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IL CERTIFICATORE: OBBLIGHI E DIRITTI
L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto e rilasciato da unSoggetto Certificatore in possesso dei requisiti, esperto ed indipendente (DPR16 aprile 2013, n. 75).
Il certificatore:
- è tenuto ad informare il richiedente sui contenuti del servizio di Certificazione Energetica e sulle diverse procedure applicabili (INFORMATIVA);- deve poter ottenere tutte le informazioni e la documentazione necessaria per il reperimento dei dati di base necessari per la valutazione della prestazione energetica;
- nel caso di edifici di nuova costruzione, il Certificatore può/deve effettuare controlli in cantiere, per verificare e documentare le fasi più importanti della costruzione;- esegue controlli e rilievi in sito, eventualmente con dotazione strumentale, e secondo quanto previsto dalla normativa tecnica.
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«INFORMATIVA» DEL SOGGETTO CERTIFICATORE
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INCARICO E SERVIZIO DEL SOGGETTO CERTIFICATORE
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Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di primo livello:
- la nomina del S.C. deve essere dichiarata nella Relazione Tecnica (L10/91);
- il servizio di attestazione della prestazione offerto dal S.C. deve comprendere :
a) la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati progettuali
e AQE con l'utilizzo del "Metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato"
b) controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;c) una verifica finale con l'eventuale utilizzo di tecniche strumentali.
A tal fine: - il direttore dei lavori segnala al Soggetto certificatore le varie fasi del cantiere rilevanti per
le prestazioni energetiche- Il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi ove necessario, delle necessarie competenze professionali
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ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Legge 90/2013 L’ «attestato di qualificazione energetica» è il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di
energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore […].
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, contestualmente alla dichiarazione
di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
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SISTEMI REGIONALI A CONFRONTO (ante 01.10.2015)
CLIMA DI
TORINO
3 ZONE CLIMATICHE
EPLI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Fonte: L.Raimondo, C.Massaia, G.Mutani, La procedura di certificazione energetica: dal sopralluogo all’A.P.E., Maggioli, 2014
CAMBIA
LINK UTILEhttp://www.cti2000.eu/certificazi
one-energetica-regionale/
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ESEMPI APE REGIONALE