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La cassetta degli attrezzi 23 novembre 2016 Giovanni Merlo Laura Abet

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La cassetta degli attrezzi 23 novembre 2016

Giovanni Merlo

Laura Abet

Centro antidiscriminazione Franco Bomprezzi

Uno strumento concreto di difesa legale dei propri diritti a disposizione delle persone con

disabilità, dei loro familiari

Una possibilità per contrastare e ridurre le forme di discriminazione, che ancora oggi rendono difficile la vita di tante persone

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www.ledha.it

La lunga marcia verso l’inclusione

- Dal grande internamento (XVII secolo) all’educazione

speciale (XIX – XX secolo)

- Dagli istituti alle scuole speciali (primi del ‘900) alle classi differenziale (1962)

- Dall’inserimento selvaggio (1968), all’integrazione (1971) al diritto all’integrazione (1977 – 1992)

- Verso l’inclusione ? (ICF 2001, Convenzione Onu sui

diritti delle persone con disabilità 2006)

•Costituzione art. 2 – 3 – 34 – 38

•LEGGE 104/1992 – ART. 12 - 13 Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

•LEGGE 18/2009 Convenzione ONU

•Art. 139 Dlgs 112/1998, Art. 6 L.r. 19/2007 Trasferimenti competenze Province e Comuni

•LEGGE 170/2010 Alunni con DSA

•LEGGE 128/2013 Formazione docenti

•Linee Guida integrazione scolastica •LEGGE 67/2006 La tutela giudiziaria delle persone con disabilità

•LEGGE 107/2015 Buona Scuola

Diritto all’inclusione

Legge 104/92 • Art. 12 Sancisce il diritto all’educazione e all’istruzione in ogni

ordine e grado di scuola, che non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà connesse alla disabilità

• Art. 13 l’integrazione scolastica si realizza nelle classi comuni e in tutte le scuole sono garantite le attività per il sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati. Si conferisce la contitolarità delle sezioni e classi in cui insegnano, ai docenti specializzati, specificando che partecipano a tutte le attività collegiali

• Art. 14 Stabilisce l’obbligo da parte del Ministero di provvedere alla formazione e aggiornamento del personale docente in tema di integrazione…a tutto il personale!

• Art. 43 Abroga la previsione della Legge 118/1971: la possibilità di esclusione delle persone con disabilità a causa della gravità…

Art. 24 Convenzione Onu Legge 18/2009

• Gli Stati riconoscono il diritto all’istruzione delle persone con disabilità

• Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni, gli Stati garantiscono un sistema di istruzione inclusivo affinché ciascun alunno possa partecipare attraverso adeguati supporti, alla vita scolastica in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri

• Si rimarca il diritto all’apprendimento permanente e continuo lungo tutto l’arco della vita

• Nell’attuazione di tale diritto gli Stati devono assicurare che venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno

Diritto esigibili!

• Diritto all’istruzione per tutti in ogni ordine di scuola e grado, al sostegno scolastico – educativo – assistenziale,

al trasporto, a classi non affollate, alla formazione dei docenti, …

• ma il diritto fondamentale è quello all’educazione e

istruzione in condizione di uguaglianza con gli altri

Inclusione? Misuriamo le distanze

• A che punto siamo?

• Quanto conosciamo i diritti esigibili dei nostri figli?

• Quanto sono rispettati?

• “Quanto” inserimento? Integrazione? Inclusione?

8 domande più frequenti

1. Documenti importanti DF e PEI

2. Gruppi di lavoro per l’inclusione

3. Formazione delle classi

4. Orario frequenza scolastica

5. Gite

6. Insegnanti curricolari, insegnanti per il Sostegno e assistenti specialisti

7. Fuori dalla classe?

8. Rapporti scuola famiglia

Iscrizione + attestazione alunno in stato di handicap

Rapporti scuola famiglia

Sì. Può farsi affiancare da un esperto (art. 1 comma 1 della L. 53/03) o da un’associazione nei rapporti con la scuola. Se concordato preventivamente negli istituti secondari di secondo grado l’associazione può essere coinvolta in qualsiasi momento inerente l’attività del ragazzo, comprese le attività didattiche (C.M. Numero 262/88).

Il genitore può farsi affiancare da un esperto di propria fiducia o della propria associazione nei rapporti con la scuola?

Linee guida ministeriali dell'agosto 2009

• Si legge che “la partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge”.

• Infatti ai sensi dell’art 12 comma 5 della Legge 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche.

• La famiglia rappresenta, infatti, un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale

Iscrizione e Documentazione scolastica

Centralità della DF Diagnosi funzionale

• E’ la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno, redatta dall’Unità Multidisciplinare territoriale (di ASST o di Centro accreditato che abbia in cura il minore), composta da:

1) medico specialista nella patologia segnalata;

2) specialista in neuropsichiatria infantile;

3) terapista della riabilitazione;

4) operatori sociali ASL (ASST) (D.P.R. del 24/2/94, art. 3)

• Considera le difficoltà e anche le Potenzialità registrabili nel cognitivo, affettivo-relazionale, linguistico sensoriale, motorio, neuropsicologico, autonomia personale e sociale ed è Presupposto per la stesura del PEI e del PSP

... Diagnosi funzionale

• Tempi: all’inizio di ogni GRADO scolastico, entro l’iscrizione, Max entro 30 luglio!

• La Diagnosi Funzionale si articola in:

- Descrizione del quadro di funzionamento nei vari contesti;

- Definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici sociali ed educativi e delle idonee strategie di intervento;

- Individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l’integrazione scolastica e sociale

Centralità del PEI Piano educativo individualizzato

• Il bisogno di assistenza alla autonomia e alla comunicazione e ore di sostegno sono un bisogno dinamico: le esigenze dell’alunno variano di anno in anno

• Il Pei deve essere verificato con incontri periodici Redazione a Maggio, entro fine luglio. Rivisto a settembre, verifica entro II quadrimestre, seconda verifica fine anno scolastico (Legge 104/92)

• Il dirigente ne è responsabile

• Competenza: GLHO (Scuola, ASL - ora ASST-, famiglia e enti locali)

Non si esaurisce con la firma del PEI Il genitore deve partecipare sin dall’inizio all’individuazione e alla condivisione degli obiettivi come componente del GLHO

Il PEI non è di competenza esclusiva del Consiglio di Classe, ma del GLHO che è composto dagli operatori dell’ASL (ASST), oppure gli specialisti che seguono il percorso riabilitativo, dalla famiglia, la quale può farsi affiancare da esperti loro referenti, dal Consiglio di Classe al completo (L. 104/92 art. 12)

Il ruolo dei genitori nell’approvazione del PEI?

È’ illegittimo L’equipe che ha in carico l’alunno fa parte del GLHO e quindi deve partecipare agli incontri collegiali, ma deve acquisire i più recenti elementi di valutazione sanitaria tramite visita per contribuire utilmente alla predisposizione dei documenti di competenza del GLHO (PDF e PEI) (Legge 833/1978, art. 26 e Legge 104/92, art. 7) Si può diffidare il Dir. Sanitario e Dir. generale

L’equipe della ASL (ASST) o di un centro accreditato o convenzionato non visita per diversi anni e firma il PEI avvallando semplicemente quanto definito dal Consiglio di Classe. E’ giusto?

La formazione della Classe

• Per la formazione delle classi, occorre tener presente quanto previsto dal D.P.R. n.81 del 20 marzo 2009 che, pur avendo eliminato l’indicazione di un tetto massimo di presenze di alunni con disabilità per classe, ha comunque stabilito che le prime classi di ogni ordine e grado, in cui sono presenti alunni con disabilità devono essere, di norma, composte da un massimo di 20 alunni.

• Tale indicazione è però limitata al fatto che sia esplicitata e motivata la necessità di tale scelta e che questa sia realizzata nei limiti delle dotazioni organiche complessive.

• Se la famiglia individua una violazione può inoltrare una diffida ai Dirigenti Scolastici

I gruppi di lavoro per l’inclusione

GLH.i ora denominato GLI • Gruppo di Lavoro che predispone, a livello di istituto, le condizioni e gli

strumenti di carattere generale per l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, tra cui anche quelli con disabilità (Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013)

• Tale Gruppo assorbe le competenze già proprie dei G.L.H.i, che erano composti dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti per il sostegno e curricolari, dai rappresentanti dei genitori, dai rappresentanti degli alunni (nell’ipotesi di scuola superiore di II grado) e dai rappresentanti degli operatori socio-sanitari. Formalizzerà la richiesta degli insegnanti di sostegno che il Dirigente dovrà presentare all’USP

• Nei primi giorni di settembre, una volta assegnati gli insegnanti di sostegno all’Istituto, il G.L.I dovrà provvedere a ridistribuirli tra le varie sezioni in cui sono presenti alunni con disabilità, pur sempre tenendo conto delle indicazioni precedentemente espresse dai singoli G.L.H.o

GLH.o • Il G.L.H. operativo si compone degli insegnanti del consiglio della

classe, dell’insegnante per il sostegno, dei genitori dell’alunno, dell’assistente specialistico per l’autonomia/comunicazione e degli operatori socio-sanitari e/o quelli che hanno già in carico l’alunno

• Il G.L.H.o redige il PEI embrionale e definitivo e stabilisce i tempi e le modalità di verifica del lavoro svolto, nonché gli accordi per collegare ed integrare interventi didattici, educativi, terapeutici e riabilitativi (scolastici ed extrascolastici)

• In sostanza, il G.L.H.o cura tutti gli aspetti specifici di ciascun alunno con disabilità (mentre il G.L.I. si occupa degli aspetti più generali di sistema rispetto all’inclusione scolastica)

(Art 12 c. 5 e 6 L. 104/92 e Art 5 DPR 24/2/1994 e Art 4 e 5 DPCM 185/06)

Facendo riferimento all’Atto di indirizzo D.P.R. 24/2/94 e alla Legge 104/92, nonché alla Legge regionale per il Diritto alla Studio. Lo strumento è una diffida protocollata in segreteria o inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno

I GLH sono quasi inesistenti, con quali mezzi possiamo pretenderli?

Oltre ad avanzare la richiesta per gli insegnanti per il sostegno, il dirigente scolastico richiede all’Ente Locale competente (Comune o Provincia) l’assegnazione di una figura professionale (educatore) che supporti l’alunno nei problemi di autonomia e/o di comunicazione Inoltre il Dirigente Scolastico ha il compito di sostenere le famiglie nel richiedere all’Ente Locale l’attivazione del trasporto scolastico Nell’ambito dei suoi poteri di direzione e di coordinamento, individua tra i collaboratori scolastici anche l’assistente di base, che fornirà assistenza all’alunno con disabilità negli spostamenti all’interno e all’esterno del plesso scolastico, oltre che l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale

Il Dirigente Scolastico

...oltre gli insegnanti curricolari

Attivazione delle risorse

Sostegno

Un insegnante “per” il sostegno, per attivare le varie forme di sostegni che la comunità scolastica deve offrire Un insegnante che attiva sostegni e competenze varie nella vita scolastica di tutti e che non si racchiude in una relazione didattica individuale e separata con l’alunno con disabilità. Questo non è affatto facile ...ma certamente possibile (Janes)

Chi propone e chi decide il numero di ore per il sostegno?

La proposta del numero di ore va effettuata dal GLHO, ma la decisione finale spetta USR o, su sua delega, a USP che assegna alle singole scuole il monte ore complessivo (inferiore a quanto richiesto)

È compito quindi del Dirigente Scolastico distribuire tra gli alunni certificati le ore assegnate alla scuola sentito anche il parere del GLI (Gruppo di Lavoro -Handicap -di Istituto)

A seguito della Sent. Corte Costituzionale n. 80/2010 i genitori di alunni certificati in situazione di gravità possono chiedere tra aprile-maggio la riunione del GLHO per indicare nel PEI la necessità di richiedere le ore in deroga per l’anno scolastico successivo in base alle effettive esigenze dell’alunno

L’assegnazione da parte dell’Ufficio Scolastico di un numero di ore inferiore rispetto a quelle richieste è una prassi non condivisa dalla Magistratura che decide sulla base “delle effettive esigenze rilevate” (Legge n. 296/2006 art. 1 c. 205, lettera b)

Nel ricorso occorre mettere in evidenza la lesione, grave ed irreparabile (specie per un minore con disabilità in età evolutiva) di un diritto costituzionalmente garantito quale quello dell’istruzione scolastica, inserendo l’istanza per un’ordinanza d’urgenza di assegnazione del sostegno, onde evitare che il giudizio si svolga ad anno scolastico già inoltrato se non finito.

Anche i giudici decidono il numero di ore

No. Se l’Amministrazione Scolastica è soccombente in un ricorso per l’assegnazione di ore di sostegno o di ore in deroga, essa non può ridurre le ore assegnate ad altri alunni per attribuirle al vincitore del ricorso, ma deve Provvedere all’assegnazione di nuove ore di sostegno (Sentenza del Consiglio di Stato n° 1134/2005)

Si possono ottenere ore di sostegno aggiuntive riducendo le ore assegnate ad altri alunni della scuola?

No. L’alunno con disabilità è un alunno della classe come gli altri, la responsabilità del suo percorso scolastico è di tutto il Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe è composto da tutti gli insegnanti curriculari e dall’insegnante per il sostegno che è assegnato non all’alunno, ma alla classe in contitolarità con i colleghi.

Pertanto tutti sono corresponsabili della formazione di ogni studente e tutti sono tenuti a farsi carico in prima persona dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, anche nella stesura del PDF e del PEI.

Il percorso scolastico dell’alunno con disabilità è responsabilità dell’insegnante per il sostegno?

L’insegnante per il sostegno, assegnato alla classe in contitolarità con i docenti curriculari, ha il compito di facilitare l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità collaborando con i colleghi curriculari. Gli insegnanti curriculari sono responsabili dell’insegnamento/apprendimento e della valutazione relativi alla propria materia da parte di ciascun alunno, compreso quello con disabilità.

Quali sono le specificità dell’insegnante per il sostegno e quelle degli insegnanti curriculari?

No. Nessun tipo di disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica (L. 104/92 art. 13). L’integrazione scolastica è sempre compito di tutti i docenti: quindi anche dell’insegnante curriculare quando è in classe senza la presenza del collega per il sostegno.

Se l’insegnante per il sostegno è assente o ancora non è stato nominato, la scuola può chiedere alla famiglia di tenere a casa l’alunno con disabilità?

No, quando l’alunno con disabilità è presente a scuola: l’insegnante per il sostegno deve assicurare la sua integrazione nella classe di appartenenza: non può essere utilizzato in supplenze né nella propria né in altre classi (Linee Guida sull’integrazione scolastica

del 2009, parte III par. 1.3)

-La supplenza nella propria classe motivata dal fatto di esserne contitolare, non è legittima, perché violerebbe il principio della compresenza con il docente curriculare. -Anche la prassi di fare supplenza in una classe diversa dalla propria portando con sé l’alunno viola sia il principio della compresenza che quello dell’integrazione dell’alunno nella propria classe

Sì, quando invece l’alunno con disabilità è assente: in questo caso il docente per il sostegno, rimane a disposizione al pari di colleghi, per far fronte alle eventuali necessità della comunità scolastica.

I Docenti per il sostegno possono essere utilizzati per supplenze di colleghi curriculari assenti?

ASSISTENTI SPECIALISTICI

Assistenti specialisti

Nel caso in cui la situazione dello studente lo richieda, è prevista la figura dell’assistente alla persona per affrontare problemi legati all’autonomia e alla relazione-comunicazione (L. 104/92, art. 13 c.3).

Il Dirigente Scolastico, intorno ai mesi di giugno e luglio, deve richiedere all’Ente Locale, su sollecitazione della famiglia ed in base alle determinazioni del PEI, l’assistente specialistico, affinché si possa predisporre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’assegnazione di adeguato personale. In particolare, il Dirigente dovrà effettuare la richiesta a:

• Provincia per le scuole superiori • Comune per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo

(Dlgs 112/1998, art. 139)

Assistenza all’autonomia/comunicazione (ass ad personam)

Ente titolare del servizio • Diverse modalità di gestione (contributi economici alla famiglia,

alla scuola, gestione diretta, contratti di assunzione diretta come collaboratrice familiare)

• Anno 2015/2016: pieno cortocircuito legislativo… dato dalla diminuzione dei trasferimenti di risorse economiche e dall’indeterminatezza dei dispositivi della Legge 56/2014 (Legge Delrio) che ha ridefinito le funzioni di Province/Città Metropolitane senza però elencare in maniera esplicita queste funzioni tra quelle fondamentali rimaste in capo a loro

• In attuazione della Legge 56/2014, Regione Lombardia, con la lr. 19/2015, conferma l’attribuzione alle Province delle funzioni relative all’inclusione scolastica. Dal punto di vista normativo pertanto non ci sono novità rilevanti rispetto agli scorsi anni.

• Con Legge 6 agosto 2015 n. 125 il Parlamento ha approvato un contributo di 30 milioni: le province che riescono a finanziare i servizi sono poche

Collaboratori scolastici

L’assistenza materiale di base (spostamenti all’interno e all’esterno della scuola, aiuto in mensa e assistenza igienica) è di competenza dei collaboratori scolastici (CCNL scuola art. 47 e Tab. A – Nota Miur

3390/2001).

Tra l’altro, si dovrà preferire un assistente di base di pari sesso rispetto all’alunno con disabilità, anche in virtù delle delicate mansioni di cura personale che il primo compie. Per l’assistenza igienica, i collaboratori scolastici devono aver fatto un corso di aggiornamento che dà loro diritto anche ad un aumento di stipendio.

Spetta al dirigente scolastico individuare l’assistente. Si può diffidare il DS per interruzione di pubblico servizio se non provvede in tal senso.

Chi può aiutare mio figlio/a nell’assistenza materiale di base e nell’assistenza igienica per l’igiene personale?

Come vengono solitamente gestiti i passaggi da un ordine di scuola all’altro?

Solitamente, prima del termine dell’anno scolastico, vengono fatti incontri tra insegnanti della scuola frequentata e gli insegnanti della nuova realtà per un passaggio d’informazioni e viene trasmessa tutta la documentazione da una scuola all’altra. Per attuare un passaggio realmente educativo occorrerebbe programmare una serie di attività e/o incontri con la scuola di provenienza e la nuova realtà per scoprirne gli spazi, le modalità di accoglienza, ecc. Le informazioni dovrebbero passare tra il vecchio GLHO e il nuovo, con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, in particolare la famiglia.

Attività extracurricolari (GITA)

No. Sarebbe un palese caso di discriminazione nei confronti di tali alunni (Legge 67/2006). Il Dirigente Scolastico quando stipula un contratto con l’agenzia di viaggi deve accertarsi che i mezzi di trasporto ed il percorso della gita siano accessibili (Nota n. 645 dell’11/04/2002).

Può la scuola rifiutare la partecipazione alla gita di un alunno a causa delle complicazioni organizzative imposte dalla sua gravità?

No. Nessuna norma impone la presenza di un accompagnatore in più. Spetta al consiglio di classe valutare la situazione del proprio alunno e il livello di inclusione realizzato, per decidere sulla opportunità o meno di un apposito accompagnatore.

È sempre necessario un accompagnatore in più per gli alunni con disabilità?

No. Il dirigente scolastico deve garantire la partecipazione di tutti gli alunni e non può obbligare nessuno a fare da accompagnatore. In base alla Circolare Ministeriale numero 29 del 1992 (che ha abrogato le precedenti circolari che lo imponevano) ad accompagnare l’alunno con disabilità non deve essere necessariamente il docente per il sostegno, ma può essere qualsiasi membro della comunità Scolastica (altro docente, assistente, collaboratore scolastico…), anche un compagno maggiorenne che spontaneamente accetti di farlo.

L’insegnante per il sostegno non è disponibile a partecipare alla gita: è giusto che mio figlio non partecipi?

No. Un servizio pubblico come la scuola non può imporre alla famiglia di accompagnare il figlio con disabilità; ai fini della crescita in autonomia, e per non trattarlo in modo diverso dai compagni, è sconsigliabile anche una partecipazione volontaria. Se la scuola non riesce a trovare un accompagnatore al proprio interno la famiglia può proporne uno di sua fiducia, sempre a spese della scuola. L’alunno con disabilità deve pagare la propria quota come tutti i compagni; non deve pagare invece quella per l’accompagnatore (anche se proposto dalla famiglia); sarebbe in contrasto con la Legge 67/06. Se la scuola non ha fondi propri per pagare l’accompagnatore, o trova uno sponsor esterno oppure suddividerà tale spesa tra tutti i partecipanti della classe, compreso l’alunno con disabilità

Può la famiglia essere costretta ad accompagnare l’alunno con disabilità?

Fuori dalla classe?

No. Non deve essere la modalità di lavoro unica o preferenziale, in quanto non è in linea con l’ottica dell’inclusione scolastica. Occorre invece prevedere una programmazione didattica coerente con gli obiettivi della classe e che possa coniugare individualizzazione e percorso collettivo, come per tutti gli alunni. All’interno di questa programmazione inclusiva, gli insegnanti nella loro autonomia professionale devono valutare se e quando possono essere utili anche dei momenti di approfondimento individualizzato fuori della classe, fermo restando che apprendimento e integrazione richiedono prioritariamente due condizioni: coinvolgimento costante dei compagni di classe, coinvolgimento di tutti gli insegnanti curriculari.

È giusto che gli alunni con disabilità vengano portati fuori dalla classe per un “inevitabile” insegnamento individualizzato?

Orario frequenza scolastica

No. La richiesta di riduzione di orario da parte della scuola è illegittima e discriminante.

Una eventuale riduzione dell’orario di frequenza per gli studenti con disabilità deve essere definita nel PEI per motivi specifici (come ad esempio un progetto di accoglienza/inserimento o per esigenze specifiche dell’alunno), con motivazione scritta e concordata con i genitori e tutti gli operatori del GLHO.

È giusto che venga “consigliato” da parte della scuola un orario scolastico ridotto?

Farmaci a scuola

Sì, se non sono necessarie specifiche competenze mediche. Le procedure sono indicate all’interno di un “Atto di raccomandazione” che è stato trasmesso dal Ministero dell’Istruzione con nota protocollo numero 2312 del 25/11/05. In base all’art. 4, il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta di somministrazione dei farmaci da parte della famiglia con prescrizione del medico curante, individua la persona incaricata di somministrare i farmaci nell’orario scolastico che deve aver fatto un corso c/o ASL (ASST).

In mancanza di personale scolastico formato, il Dirigente Scolastico dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o a enti e associazioni sulla base di accordi specifici. (Sent Trib Lavoro 2779/2002)

È possibile far somministrare farmaci nell’orario scolastico?

Aspetti logistici

•Gli edifici progettati , costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28/2/1986 devono essere accessibili (Legge 41/1986 art 32 )

•Gli edifici costruiti precedentemente dovranno essere adeguati e resi accessibili (DPR 503/96 art 1 c. 4 )

•Le famiglie possono segnalare alla Magistratura i mancati interventi (Legge 23/1996)

Barriere architettoniche

• Il trasporto dall’abitazione dell’alunno alla scuola, e viceversa, è un diritto strumentale al diritto allo studio, che deve essere garantito dall’Ente Locale, effettuato con un mezzo idoneo assicurando l’autista e un accompagnatore (art 28 legge 118/1971)

• La richiesta deve essere presentata all’Ente locale (Comune/ Provincia a seconda dell’ordine di scuola frequentato).

Trasporto scolastico

• Si può attivare un ricorso avverso il silenzio – rifiuto (o il rifiuto esplicito), entro 60 giorni dal rifiuto (espresso o tacito), innanzi al TAR (Consiglio di Stato 2361/08).

• Si può attivare anche un ricorso d’urgenza innanzi al Giudice Civile