La busta paga Quietanze del lavoratore e risultan- ze dei...

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A cura di Novecento media - Luglio 2006 per maggiori approfondimenti vedi Pietro Zarattini e Rosalba Pelusi, il Manuale Lavoro 2006, Fag - Novecento media, Milano, 2006)

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La busta paga

Prospetto paga

Il datore di lavoro deve corrispondere laretribuzione, al termine di ciascun periododi paga, nella misura determinata dai con-tratti collettivi o dagli accordi individuali, conle modalità in uso nel luogo in cui il lavoroviene eseguito.

I contratti collettivi dispongono general-mente il pagamento con cadenza mensile.

A norma dell’art. 1277 cod. civ. i debitipecuniari si estinguono con moneta aventecorso legale. Il pagamento della retribuzionepuò avvenire anche con mezzi diversi (asse-gni circolari, bonifici bancari) con il consensodel lavoratore.

In caso di ritardo nel pagamento è previ-sto a carico del datore di lavoro l’obbligo dicorrispondere gli interessi nella misuralegale sulla somma dovuta ed il risarcimentodel maggior danno derivante dalla diminuzio-ne del valore del credito in relazione all’anda-mento dell’inflazione.

I contratti collettivi prevedono con fre-quenza a carico del datore di lavoro che ritar-di il pagamento, l’obbligo di corrispondere uninteresse più elevato di quello legale.

Requisiti del prospetto

Il datore di lavoro deve consegnare ai pro-pri dipendenti - ad esclusione dei dirigenti edel personale addetto esclusivamente ai ser-vizi familiari - all’atto della corresponsionedella retribuzione, un prospetto paga obusta paga. La legge non impone l’adozionedi un modello specifico ma elenca come seguegli elementi minimi che devono essere conte-nuti nel prospetto:

- nome, cognome e qualifica professiona-le del lavoratore;

- il periodo cui la retribuzione si riferisce;- le voci componenti della retribuzione;- le trattenute.Il prospetto deve riportare la firma, sigla o

timbro del datore di lavoro.I dati contenuti nel prospetto devono cor-

rispondere alle registrazioni eseguite sul libropaga.

Quietanze del lavoratore e risultan-ze dei libri contabili

Non esiste una presunzione assoluta dicorrispondenza della retribuzione percepitadal lavoratore rispetto all’importo risultantedal prospetto paga ed è sempre possibile l’ac-certamento della insussistenza del caratteredi quietanza della sottoscrizione eventual-mente apposta dal lavoratore sulla bustapaga (Cass. 14 luglio 2001, n. 9588). Anchela sottoscrizione apposta dal dipendente sullabusta paga accanto alla dicitura “per ricevu-ta” non costituisce di per sé quietanza dipagamento, ma deve essere interpretata dalgiudice alla luce dei criteri posti dagli artt.1362 segg. cod. civ. (Cass. 24 giugno 1998,n. 6267).

Più in generale, si ritiene che la quietan-za liberatoria rilasciata dal lavoratore alproprio datore di lavoro non possa integrareuna rinuncia a tutti gli eventuali diritti con-nessi al rapporto, e alle azioni esercitabili indipendenza di essi, in mancanza del presup-posto che il lavoratore abbia avuto l’esattarappresentazione dei diritti che intendevadismettere in favore del proprio datore dilavoro, ma possa avere solo il valore didichiarazione di scienza, ovvero di meramanifestazione del convincimento soggettivodel lavoratore stesso di essere stato soddi-sfatto in tutti i suoi diritti, e come tale, è deltutto inidonea a precludere l’azione giudizia-ria volta a far valere diritti che non risultinosoddisfatti effettivamente (Cass. 14 ottobre2003, n. 15371).

Neppure le quietanze a saldo o liberatorieche il lavoratore sottoscriva a seguito dellarisoluzione del rapporto, accettando senzariserve la liquidazione e le altre somme dovu-tegli, implicano di per sé l’accettazione delrecesso datoriale e la rinuncia ad impugnarlo;tuttavia, i predetti comportamenti possonoassumere tale significato negoziale, in pre-senza di altre circostanze precise, concordan-ti e obiettivamente concludenti, che dimostri-no l’intenzione del lavoratore di accettare l’at-to risolutivo, in base ad un adeguato accerta-mento da parte del giudice di merito (Cass.12 luglio 2002, n. 10193).

Le risultanze dei libri contabili obbligatoridell’azienda, in quanto atti precostituiti dal-l’imprenditore (art. 2709 cod. civ.), costitui-scono prova contro il datore di lavoro che li haformati e solo in quanto siano prova di fatti(quali l’esistenza di un rapporto di lavoro

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subordinato) dai quali non discenda esclu-sione o limitazione dell’obbligazione chegrava su di lui (Cass. 1° ottobre 2003, n.14658).

Conversione Lire/Euro

Dal 1° gennaio 2002 gli importi delle vociretributive contenuti nei contratti collettivi eindividuali sono espressi in euro. La conver-sione in euro degli importi espressi in lire con-tenuti nei contratti stipulati prima di quelladata viene effettuata, a norma del regola-mento (CE) n. 2866/98 del 31 dicembre1998, utilizzando il divisore 1936,27.

Così ad esempio l’importo corrispondenteal minimo di retribuzione in vigore al 1° luglio2001 di un operaio metalmeccanico di 3°livello viene convertito in euro con la seguen-te operazione:

- lire 2.073.875 : 1936,27 = euro1.071,07

L’arrotondamento del risultato al centesi-mo di euro deve essere effettuato:

- per eccesso, se la terza cifra decimaleè 5 o superiore;

- per difetto, se la terza cifra decimale è4 o inferiore.