La bioetica

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La bioetica ‘70: V.R. Potter – A. Hellegers Interdisciplinary analysis for biosphere preservation ‘60: coincidenza di sviluppo scientifico/tecnologico & culturale e giuridico Viraggio successivo: la svolta antropica e i 4 principi dell’etica biomedica (Beauchamp e Childress, 1979) La bioetica ha fallito? BioDiritto, 2011

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La bioetica. ‘ 70 : V.R. Potter – A. Hellegers Interdisciplinary analysis for biosphere preservation ‘ 60 : coincidenza di sviluppo scientifico/tecnologico & culturale e giuridico Viraggio successivo: la svolta antropica e i 4 principi dell’etica biomedica ( Beauchamp e Childress, 1979) - PowerPoint PPT Presentation

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La bioetica ‘70: V.R. Potter – A. Hellegers

Interdisciplinary analysis for biosphere preservation

‘60: coincidenza di sviluppo scientifico/tecnologico & culturale e giuridico

Viraggio successivo: la svolta antropica e i 4 principi dell’etica biomedica (Beauchamp e Childress, 1979)

La bioetica ha fallito?

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Un (primo) esempio

The first patient on dialysis receives treatment in 1960.

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I 4 principi della bioetica

1. Non maleficenza. Non recare intenzionalmente danno. Portata assoluta o relativa? Dimensione biologica o biografica. Qualità di vita? (13)

2. Beneficenza. Promuovere il bene.Portata universale? Dimensione oggettiva o soggettiva? (32)

3. Autonomia. Assenza di vincoli con limite di libertà altrui. Informazione-consenso. Autodeterminazione (relativa). Privacy. Mill e Kant. (2, 13, 32)

4. Giustizia. Distribuzione costi-rischi-benefici. Uguaglianza. Bisogno, merito, impegno, contributo, mercato: ragionevolezza. (3)

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Il biodiritto Studio sistematico dei principi giuridici che

orientano la condotta umana (individuale e collettiva) nell’area delle scienze della vita e della cura della salute

Settore del diritto che studia i problemi inerenti la tutela della vita fisica ed in particolare le implicazioni giuridiche delle scienze biomediche

Diritto applicato ai nuovi problemi che si sviluppano alle frontiere della vita

Diritto relativo ai fenomeni della vita organica del corpo, della generazione, dello sviluppo, maturità e vecchiaia, della salute, della malattia e della morte

Diritto della ricerca e della prassi biomedica

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Definizioni • Le definizioni sono convenzionali

(ma convincenti)• Le definizioni dipendono dallo spazio

e dal tempo (cultura e comparazione)• “Evidence based medicine” fra

certezze ed incertezze• I 4 principi della bioetica

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Il mercato celestiale del libero sapere:

gli animali• quelli che appartengono all’imperatore• quelli che sono imbalsamati• quelli che sono addomesticati• i porcellini da latte• le sirene• quelli che sono favolosi• i cani randagi• quelli che sono inclusi in questa classificazione• quelli che sono innumerevoli• quelli che sono disegnati con un fine pennello di

pelo di cammello• quelli che, da lontano, sembrano mosche

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L’oggetto Vita e morte:

dalla natura alla tecnica, alla volontàda fatti a possibilità

Il problema di ciò che è naturale

Sviluppo scientifico e culturale: l’incertezza dell’oggetto

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Il mutamento del paradigma biologico

Dalla natura a variabili di carattere scientifico e culturale

La clonazione Divisione embrionale Clonazione nucleare

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La clonazione Riproduttiva Terapeutica

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Il mutamento del paradigma giuridico: la morte

Il paradosso della non morte Il processo del morire Criterio respiratorio, cardiaco,

encefalico

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Harvard Medical School (1968)

«There are two reasons why there is need for a definition:

1) improvements in resuscitative and supportive measures have led to increased efforts to save those who are desperately injured. Sometimes these efforts have only partial success so that the result is an individual whose heart continues to beat but whose brain is irreversibly damaged. The burden is great on patients who suffer permanent loss of intellect, on their families, on the hospitals, and those in need of hospital beds already occupied by those comatose patients.

2) Obsolete criteria for the definition of death can lead to controversy in obtaining organs for transplantation»

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New Jersey Declaration of Death Act (1991)

«The death of an individual shall not be declared upon the basis of neurological criteria pursuant to sections 3 and 4 of this act when the licensed physician authorized to declare death, has reason to believe, on the basis of information in the individual’s available medical records, or information provided by a member of the individual’s family or any other person knowledgeable about the individual’s personal religious beliefs that such a declaration would violate the personal religious beliefs of the individual.

In these cases, death shall be declared, and the time of death fixed, solely upon the basis of cardio-respiratory criteria pursuant to section 2 of this act»

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La definizione di morte

Relatività della definizione, incertezza e variabili scientifiche e culturali: • la WLT e i casi del Giappone e

• Del New Jersey

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Il mutamento del paradigma giuridico: la vita e il suo inizio

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Inizio vita e gravidanzaTAR Lazio, 8465/2001

«Osserva il collegio che le norme di rango costituzionale invocate non recano una nozione certa circa il momento iniziale della vita umana e l’estensione dell’ambito di tutela nel corso del suo sviluppo.Lo specifico problema forma oggetto di ampio dibattito in sede scientifica, bioetica e religiosa - aspetto di cui sono ben consapevoli le parti in causa - e non ha trovato soluzione in apposita regolamentazione.» «Osserva il collegio che la legge n. 194/1978, nel regolamentare i casi di interruzione volontaria della gravidanza, non enuncia una puntuale nozione clinica dell’inizio della “gravidanza”, e cioè se tale momento coincida con la fecondazione dell’ovulo, ovvero con il suo annidamento nell’utero materno, evento che si verifica in un lasso temporale di circa sei giorni dalla fecondazione.»

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Segue • Informazione e scelta:“una completa e dettagliata informazione per ciò che attiene il secondo dei delineati effetti terapeutici si rende necessaria proprio in presenza di differenziati orientamenti etici e religiosi circa il momento iniziale della vita umana, così da rendere edotto in maniera chiara e non equivoca che il farmaco agisce sull’ovulo già fecondato impedendo le successive fasi del processo biologico di procreazione”

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Segue«We need not resolve the difficult question of when life begins.

When those trained in the respective disciplines of medicine, philosophy, and theology are unable to arrive at any consensus, the judiciary, at this point in the development of man’s knowledge, is not in a position to speculate as to the answer» (Roe v. Wade, 1973)

Corte cost. sent. 27/1975«non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi é già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare»

BVerfGE 39, 1 (1975): diritto alla vita v. tutela della dignità L’inizio della gravidanza fra fecondazione e annidamento:

legge 40; legge 194; caso Norlevo (TAR Lazio 8465/2001) Vita umana e persona

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La legge 194 sulla ivgArt. 4:

Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

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Segue Art. 6

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

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La nuova disciplina della PMA

La legge 40 dopol’intervento della sent. 151 del 2009

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Requisiti soggettiviItalia- coppie maggiorenni- di sesso diverso- coniugate conviventi- in età fertile- entrambi viventi

(art. 5)

• Nessun requisito di coppia in:• Spagna, Olanda, Regno

Unito, Belgio, Australia…

• Relazione stabile in:• Austria, Germania,

Canada, Francia, Svezia, Danimarca, US...

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Finalità

• ItaliaSolo per sterilità,

senza eccezioni

• Austria: simile• Spagna, Inghilterra,

Francia, Germania, Grecia, Belgio, Canada, US:- anche per evitare trasmissione di malattie genetiche

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La tutela dell’embrione

Italia“La volontà può essere

revocata (…) fino al momento della fecondazione dell'ovulo” (art. 6.3)

151: Quest. inammissibile

• Ovunque la revoca della volontà è permessa fino al momento dell’impianto

• - anche in Conv. Oviedo- anche nelle linee guida

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La tutela dell’embrione

Italia - Diritti equivalenti- numero limitato

(3) con unico e contemporaneo impianto

- divieto di soppressione e di

- crioconservazione

• Numero illimitato in:Canada, Francia, Norvegia, Olanda, US

• Numero limitato ma riduzione embrionale in:Svizzera (Cost), Austria, Australia, Germania (solo prima della singamia)

• Crioconservazione permessa- ovunque- anche nelle linee guida

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Il nuovo articolo 14.2• 2. Le tecniche di produzione degli embrioni,

tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

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Deve, pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004 limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre».

La previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita, si pone, in definitiva, in contrasto con l’art. 3 Cost., riguardato sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna – ed eventualmente, come si è visto, del feto – ad esso connesso.

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Il nuovo art. 14.3“Senza pregiudizio per la salute della

donna”

Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

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Il “nuovo” art. 14.1“È vietata la crioconservazione e la soppressione di

embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.”

MASent. 151: “conclusioni, che introducono una

deroga al principio generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art. 14, quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2 – che determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica”

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La derivazione biologica

Italia“È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.”

(art. 4.3)

• Fecondazione eterologa permessa in:Austria, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimarca, Canada, US…

• Fecondazione eterologa vietata in:Giappone, Arabia Saudita, Turchia

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PMA e regionalismo

Costituzione: art. 117Salute e ricerca: competenze

concorrentiPotestà regolamentare statale

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In sintesiDiminuzione di: Procreazione

GiuridicamenteOstacolata

Correzione di S-bilanciamento di interessi

Rimane una posizione di isolamento

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Conferma di:• Autonomia del medico + consenso (282,

338): ddl Calabrò?

• Ragionevolezza tecnica (letteratura + caso)• Biodiritto mite

(limiti di legge, autorità indipendenti…)Apertura e pluralismo

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Rimangono problemi di:

• Divieto di revoca della volontà (6.3)• Divieto di soppressione degli embrioni

(14.1)• Coerenza interna

(“favorire la soluzione dei problemi riproduttivi”)

• Coerenza con linee guida (Hiv)• Coerenza con altre leggi/sentenze

(194, c.c.)

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Valutazione d’impatto normativo

Coerenza con se stessa? “favorire la soluzione dei problemi riproduttivi”

Coerenza con linee guida? Crioconservazione; impianto di tutti embrioni; revoca volontà

Coerenza con altre leggi/sentenze? legge 194 su IVG; legge 145/2001 (Conv. Oviedo); codice civilesent. Tar Lazio 8465/2001

Coerenza con Costituzione?Salute: diritto fondamentale; consenso e TSO; regional. (art. 117)

Coerenza con deontologia?Obbligo/divieto di terapia; salute della donna

Coerenza con biodiritto? Apertura e pluralismo

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I referendum

1. Clonazione terapeuticaRicerca clinica sugli embrioni (nuove cure)Congelamento

2. Solo sterilitàObbligo impianto, 3 embrioni

3. 2 + Diritti concepito non equivalenti a persone nate

4. Fecondazione eterologa

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