IVA - TERRITORIALITA’. 2 TERRITORIO SOGGETTO ALLA SOVRANITA' DELLO STATO ITALIANO ESCLUSIONE:...
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IVA - TERRITORIALITA’
2
TERRITORIO SOGGETTO ALLA SOVRANITA' DELLO STATO
ITALIANO
TERRITORIO SOGGETTO ALLA SOVRANITA' DELLO STATO
ITALIANO
ESCLUSIONE:
LIVIGNO
CAMPIONE D'ITALIA
ACQUE TERRITORIALI LAGO DI LUGANO
TERRITORI NON SOGGETTIALLA SOVRANITA' ITALIANA
SAN MARINO
CITTA' DEL VATICANO
Territorio comunitarioPer territorio della Comunità si intende il territorio
corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo
della Comunità europea con le seguenti esclusioni :
1.per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2.per la Rep. federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il
territorio di Büsingen;
3.per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
4.per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
5.per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
6.le isole Anglo-Normanne; 3
Territorio comunitario
Vi rientrano inoltre il Principato di Monaco, l'isola
di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di
Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel
territorio rispettivamente della Repubblica
francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro;
4
5
TERRITORIO DELLA UNIONE EUROPEA
TERRITORIO DELLA UNIONE EUROPEA
Paesi entrati dal 1° gennaio 2007
Paesi entrati dal 1° maggio 2004
Membri dell'Unione europea al 30 aprile 2004
Territorio a cui si applica il trattato UE
6
PAESI ADERENTI
ANNO PAESE
1957
BELGIO
FRANCIA
GERMANIA
ITALIA
LUSSEMBURGO
PAESI BASSI
1973 DANIMARCAIRLANDA
REGNO UNITO
1981 GRECIA
1986 PORTOGALLO SPAGNA
…
7
PAESI ADERENTI
ANNO PAESE
1995 AUSTRIAFINLANDIA
SVEZIA
01.05.2004
CIPRO ESTONIA
LETTONIALITUANIA
MALTA
POLONIAREPUBBLICA CECA
REPUBBLICA SLOVACCASLOVENIAUNGHERIA
2007 BULGARIA ROMANIA
…
8
Stato Territorio
ITALIALivigno, Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano
GRECIA Monte Athos
FRANCIA Dipartimenti d’oltremare
GERMANIA Isola di Helgoland e territorio di Büsingen
SPAGNA Ceuta, Melilla e isole Canarie
FINLANDIA Isole Åland
GRAN BRETAGNA Isole Anglonormanne o Isole del Canale
CIPROZone nord orientali della Repubblica di Cipro (cosiddetta zona Turca), sulle quali il governo della Repubblica non esercita un effettivo controllo
ZONE ESCLUSEESCLUSE DAL TERITORIO NAZIONALE E UEZONE ESCLUSEESCLUSE DAL TERITORIO NAZIONALE E UE
9
FRANCIA Principato di Monaco
GRAN BRETAGNA Isola di Man
CIPRO Akrotiri e Dhekelia (zone di sovranità del Regno Unito)
TERRITORI RIENTRANTI NELL’AMBITO FISCALE UETERRITORI RIENTRANTI NELL’AMBITO FISCALE UE
FRANCIA Principato di Monaco
GRAN BRETAGNA Isola di Man
CIPRO Akrotiri e Dhekelia (zone di sovranità del Regno Unito)
TERRITORI RIENTRANTI NELL’AMBITO FISCALE UETERRITORI RIENTRANTI NELL’AMBITO FISCALE UE
FRANCIA Principato di Monaco
GRAN BRETAGNA Isola di Man
CIPRO Akrotiri e Dhekelia (zone di sovranità del Regno Unito)
TERRITORI RIENTRANTI NELL’AMBITO FISCALE UETERRITORI RIENTRANTI NELL’AMBITO FISCALE UE
FRANCIA
GRAN BRETAGNA
CIPRO
TERRITORI RIENTRANTIRIENTRANTI NELL’AMBITO FISCALE UETERRITORI RIENTRANTIRIENTRANTI NELL’AMBITO FISCALE UE
Soggettività passiva
• In base alla lett. d) I comma dell’art. 7 DPR
633/72 per soggetto passivo stabilito nel
territorio dello Stato si intende:
1 - il soggetto passivo domiciliato in Italia o ivi
residente che non abbia stabilito il domicilio
all’estero
Soggettività passiva
2 - ovvero una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato di un soggetto
domiciliato e residente all'estero
limitatamente, però, alle operazioni da essa
rese o ricevute
Soggettività passivaL’aggettivo “stabilito” che qualifica il soggetto passivo individua la
posizione di colui che possiede in Italia:
1 - il domicilio (centro principale degli affari e degli interessi)
2 - la residenza (luogo in cui la persona ha il c.d. indirizzo
permanente) senza avere trasferito il domicilio all'estero
3 - una stabile organizzazione - se il soggetto è domiciliato e residente
all'estero - che interviene direttamente e fattivamente in una
determinata operazione di vendita o di acquisto di beni o servizi
effettuata nel territorio dello Stato, limitatamente a tale operazione
da essa resa o ricevuta.
Soggettività passiva
Un soggetto, pertanto, si considera stabilito in Italia quando possiede nel territorio dello Stato un luogo stabile che opera direttamente e fattivamente in una determinata operazione.
La stessa lettera d) conferma che per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, organismi pubblici e privati, ecc.) si considera:
a) domicilio il luogo in cui si trova la sede legale
b) residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
DOMICILIO E RESIDENZA
Per le definizioni di domicilio e residenza si fa
riferimento a quanto stabilito dall’art.43 C.C..
• Per domicilio si intende, “il luogo in cui una
persona ha stabilito la sede dei propri affari ed
interessi” facendo riferimento non solo ai rapporti
economici del soggetto ma anche ai rapporti
morali, sociali e familiari (Cass.sent.n.2936/80).
DOMICILIO E RESIDENZA
• La residenza è determinata dalla abituale e
volontaria dimora di un soggetto in un determinato
luogo, cioè dall’elemento obiettivo della
permanenza in tale luogo e dall’elemento
soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente,
rivelata dalle consuetudini di vita e dallo
svolgimento di normali relazioni sociali
(Cass.sent.n.1738/86).
16
Domicilio
Persone Fisiche Persone giuridiche
LUOGO IN CUI LA PERSONA HASTABILITO LA SEDE PRINCIPALE
DEI SUOI AFFARI E INTERESSI(Art 43 Codice Civile)
LUOGO IN CUI SI TROVA LA SEDE LEGALE
(Art 7, comma 1, lett. d)
17
Residenza
Persone Fisiche Persone giuridiche
LUOGO IN CUI LA PERSONA HA LA DIMORA ABITUALE
(Art 43 Codice Civile)
LUOGO IN CUI SI TROVA LA SEDE EFFETTIVA(Art 7, comma 1, lett. d)
Domicilio e residenza
• Per sede dell’attività economica si intende il luogo in
cui vengono adottate le decisioni essenziali
concernenti la direzione generale di tale società e in
cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale
di quest’ultima – Corte Giustizia UE 28.6.2007 C
73/06 – art. 10 reg UE 282/2011
Stabile organizzazione
• La nozione di stabile organizzazione è utilizzata,
ormai universalmente, per individuare l’elemento
soggettivo necessario e sufficiente per l’imposizione
di un’attività economica svolta nel territorio di uno
Stato da un soggetto residente in altro Stato
Stabile organizzazione
• Per anni la normativa nazionale non ha avuto
una propria definizione di stabile
organizzazione. Era d’uopo quindi far
riferimento all’art. 5 del modello di
convenzione adottato dall’OCSE.
Stabile organizzazione
L’ordinamento italiano ha poi fissato la
nozione di stabile organizzazione nell’art. 162
nel novellato TUIR.
Una definizione introdotta tenendo conto
dell’art. 5 del modello di convenzione OCSE
Stabile organizzazione
• La nozione di stabile organizzazione è pertanto contenuta
sia nell’ art. 162 del T.U.I.R. sia nel Modello
Convenzionale OCSE (art. 5). Va sin da subito premesso
che l'art. 162 T.U.I.R., al comma 1, effettua un dinamico
rinvio al successivo art. 169 il quale stabilisce che la
definizione domestica di stabile organizzazione trova
applicazione solo se "più favorevole" (al contribuente)
rispetto alla norma convenzionale, potendo, in questo caso,
la prima derogare alla seconda.
Stabile organizzazione
• Va tuttavia precisato che i requisiti individuati
dalla giurisprudenza comunitaria per la
configurabilità di una stabile organizzazione
ai fini Iva non coincidono perfettamente con
quelli elaborati in sede convenzionale e validi
ai fini dell’imposizione diretta
Stabile organizzazioneL’art. 162 del TU, analogamente all’art. 5 del Modello
OCSE, distingue, sotto un unico nomen, due distinte
ipotesi di stabile organizzazione: la stabile organizzazione
cosiddetta “materiale”, ovvero l’esercizio all’estero di
un’attività mediante una serie di mezzi organizzati
direttamente dall’operatore economico, e la stabile
organizzazione cosiddetta “personale” (agency clause),
che si configura allorquando un’impresa opera all’estero
senza l’esercizio diretto di un’attività, ma per il tramite di
un rappresentante.
Stabile organizzazione
In particolare per il modello Ocse il concetto di
stabile organizzazione esprime il legame
dell’attività imprenditoriale con il territorio dello
Stato, ovvero il collegamento con un determinato
punto del territorio. Questo è il concetto di stabile
organizzazione materiale ed è definito nei commi
da 1 a 4 dell’art. 5 Modello OCSE.
Stabile organizzazione
Se manca una sede fissa d’affari può sussistere
una stabile organizzazione meramente sulla
base dell’elemento personale del
rappresentante ai sensi dei c. 5 e 6 dell’art. 5
del Mod. OCSE.
E’ questa la stabile organizzazione
personale
Stabile organizzazione
I due presupposti, quello materiale e quello personale,
sono alternativi come anche recentemente sottolineato
dalla Corte di Cassazione civile, Sez. trib., 9 aprile
2010, n 8488 secondo la quale ai fini dell’esistenza di
una stabile organizzazione, non ricorre la necessità di
una compresenza dell’elemento oggettivo (c.d. stabile
organizzazione materiale) e di quello soggettivo
(cosiddetta stabile organizzazione personale).
Stabile organizzazione
Secondo l’OCSE però i due presupposti possono coesistere. In tal caso non esiste una forza di attrazione della stabile organizzazione materiale rispetto a quella personale nel caso in cui un’impresa ha in uno Stato una sede fissa ed un rappresentante ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 5 del Mod. OCSE, che è distaccato dalla sede fissa e non opera all’interno di essa: in questo caso si hanno due stabili organizzazioni nello stesso Stato.
Stabile organizzazione
Se invece all’interno di una sede fissa di affari sussistono i presupposti della stabile organizzazione personale questa ha carattere sussidiario rispetto a quella materiale e quest’ultima assorbe quella personale.
Stabile organizzazione
• Il Modello di Convenzione elaborato dall’OCSE,
seguendo un criterio casistico, fornisce soprattutto una
esemplificazione di casi in cui una installazione può
essere considerata, la cosiddetta Positive List, o non può
essere considerata, la cosiddetta Negative List, stabile
organizzazione
Ipotesi positiveL’espressione stabile organizzazione comprende i particolare:
• Una sede di direzione
• Una succursale
• Un ufficio
• Un’officina
• Un laboratorio
• Una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione
di risorse naturali
• Un cantiere di costruzione o di installazione è considerato stabile organizzazione
soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi (tre per il TUIR)
Ipotesi negative
• Uso di installazioni per i soli fini di deposito,
esposizione o consegna di beni o di merci appartenenti
all’impresa
• Immagazzinaggio di merci appartenenti all’impresa ai
soli fini di deposito, esposizione o consegna
Ipotesi negative• Immagazzinaggio di merci appartenenti all’impresa ai
soli fini della trasformazione da parte di un’altra
impresa
• Utilizzo di una sede fissa d’affari ai soli fini di
svolgere per l’impresa qualsiasi altra attività che abbia
carattere preparatorio o ausiliario
Stabile organizzazione
In definitiva, intanto lo Stato può tassare i redditi di impresa
prodotti da un soggetto non residente, in quanto sia possibile
localizzarne l’ubicazione della fonte (e, pertanto l’attività
produttiva) nel suo territorio, attraverso la configurazione di una
stabile organizzazione (che dà il materiale collegamento del non
residente con il territorio dello Stato) dotata della forza di
attrarre i redditi qui prodotti attraverso una struttura stabile nel
tempo che fa assumere all’imprenditore estero, nell’ordinamento
giuridico italiano, una presenza fiscale qualificata, in grado di
collocarlo operativamente su un piano di ipotetica parità con
le imprese residenti.
Stabile organizzazione - Iva
• La Corte di Giustizia ha affermato con costante
giurisprudenza che un centro di attività può essere
considerato un centro di attività stabile “solo se tale
centro di attività implica la presenza permanente di
mezzi umani e tecnici necessari per le prestazioni di
servizi e se queste prestazioni non possono essere
utilmente riferite alla sede dell'attività economica del
prestatore”
Stabile organizzazione
• La differenza che appare più rilevante tra il
concetto di stabile organizzazione previsto ai fini
delle imposte sui redditi e quella definita dalla
giurisprudenza comunitaria valida per l’Iva è
costituita dalla necessità ai fini IVA della
presenza umana all’interno della struttura
Stabile organizzazione
• Solo di recente l’art. 11 del regolamento UE 282/2011
ha provveduto a definire la stabile organizzazione nella
disciplina comunitaria. Vi si prevede infatti che, ai fini
dell’applicazione degli artt. 44 e 45 della dir. 112/2006,
la stabile organizzazione designa qualsiasi
organizzazione, diversa dalla sede dell’attività
economica, caratterizzata da un grado sufficiente di
permanenza e una struttura di particolari caratteristiche.
Stabile organizzazione
La struttura dovrà infatti avere mezzi umani e
tecnici atti a consentirle:
• Di ricevere ed utilizzare i servizi che le sono forniti
quando si tratti di identificare il destinatario delle
prestazioni (art. 44 direttiva)
• Di fornire i servizi oggetto della prestazione quando
si tratti di identificare il prestatore (art. 45 direttiva)
Stabile organizzazione
• In buona sostanza la struttura dovrà avere un
grado di permanenza ed una compresenza di
mezzi umani e tecnici tali da consentirle di fruire o
erogare le prestazioni rispettivamente ricevute o
richieste. Ricordiamo invece che per il TUIR
tali elementi rilevano anche disgiuntamente
Stabile organizzazione
• Si deve quindi ammettere che una stabile
organizzazione ai fini del reddito possa non
configurarsi tale ai fini dell’Iva