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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “EVANGELISTA TORRICELLI” via Vallone Posta - 98076 Sant’Agata di Militello (ME) E-mail: [email protected] - Pec: [email protected] Web: www.itisetorricelli.it Cod. Mecc. Istituto: METF040006 - Cod. Fisc.: 84004130831 Tel.: 0941.706035 - Fax: 0941.723736 CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 2013/2014 Verbale di stipula Il giorno 08 luglio 2014 alle ore 13,00 nell’Ufficio di Presidenza dell’ITIS “E. Torricelli” sono presenti la dott.ssa Venera Maria Simeone, il prof. Lo Biundo G., il prof. Zenone S.C., il prof. Gatto G. VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 27/05/2014; VISTA la scadenza del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti nel mese di maggio; VISTO che non è stato ancora nominato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti; VISTO che, secondo quanto previsto dalla normativa, il parere dei Revisori dei Conti sulla compatibilità finanziaria non è obbligatorio per la definitività dell’accordo; VISTO che il decorso dei 30 giorni senza rilievi sulla compatibilità finanziaria da parte del Collegio, rende definitivo l’accordo integrativo d’istituto; VIENE STIPULATO Il contratto collettivo integrativo dell’Istituzione scolastica ITIS E. Torricelli” di Sant’Agata di Militello (ME) tra: PARTE PUBBLICA IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Venera Maria Simeone ___________________ PARTE SINDACALE: ___________________ RSU Prof. Lo Biundo G. ___________________ Prof. Zenone S.C. ___________________ I delegati delle organizzazioni sindacali territoriali: Prof. Giuseppe Gatto (CISL Scuola) _____________________

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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “EVANGELISTA TORRICELLI”

via Vallone Posta - 98076 Sant’Agata di Militello (ME)

E-mail: [email protected] - Pec: [email protected]

Web: www.itisetorricelli.it

Cod. Mecc. Istituto: METF040006 - Cod. Fisc.: 84004130831

Tel.: 0941.706035 - Fax: 0941.723736

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

2013/2014

Verbale di stipula

Il giorno 08 luglio 2014 alle ore 13,00 nell’Ufficio di Presidenza dell’ITIS “E. Torricelli” sono presenti

la dott.ssa Venera Maria Simeone, il prof. Lo Biundo G., il prof. Zenone S.C., il prof. Gatto G.

VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 27/05/2014;

VISTA la scadenza del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti nel mese di maggio;

VISTO che non è stato ancora nominato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO che, secondo quanto previsto dalla normativa, il parere dei Revisori dei Conti sulla compatibilità

finanziaria non è obbligatorio per la definitività dell’accordo;

VISTO che il decorso dei 30 giorni senza rilievi sulla compatibilità finanziaria da parte del Collegio, rende

definitivo l’accordo integrativo d’istituto;

VIENE STIPULATO

Il contratto collettivo integrativo dell’Istituzione scolastica ITIS “E. Torricelli” di Sant’Agata di Militello

(ME) tra:

PARTE PUBBLICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Venera Maria Simeone ___________________

PARTE SINDACALE:

___________________

RSU

Prof. Lo Biundo G. ___________________

Prof. Zenone S.C. ___________________

I delegati delle organizzazioni sindacali territoriali:

Prof. Giuseppe Gatto (CISL Scuola) _____________________

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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “EVANGELISTA TORRICELLI”

via Vallone Posta - 98076 Sant’Agata di Militello (ME)

E-mail: [email protected] - Pec: [email protected]

Web: www.itisetorricelli.it

Cod. Mecc. Istituto: METF040006 - Cod. Fisc.: 84004130831

Tel.: 0941.706035 - Fax: 0941.723736

IPOTESI DI PROPOSTA RELATIVA ALLA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2013/2014

Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno duemilaquattordici alle ore 10,30 presso la sede della Dirigenza (ME), dell’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “EVANGELISTA

TORRICELLI” in sede d’intesa a livello di singola Istituzione Scolastica,

tra la delegazione della parte pubblica, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore:

Dott. Venera Maria Simeone

e

la R.S.U. d’Istituto nelle persone di: 1. Prof. Brunoni G.P.P. UIL 2. Prof. Zenone S. C. FLCGL 3. Prof. Lo Biundo G. USB

I rappresentanti delle confederazioni Sindacale

Visto il CCNL 29/11/2007 e successive modifiche Visto il D.L. 150 del 27/11/2009 Vista la L. 132 2012( Spending Review) Visto la programmazione del POF 2013/ 2014 Visto il Piano Annuale A.S. 2013/2014 Visti i Criteri del Consiglio d’Istituto verbali A.S. 2013/2014 Viste le comunicazioni del MIUR Si procede alla stipula dell’Ipotesi di Contrattazione Integrativa d’Istituto

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Parte Generale Art. 1 Campo di applicazione Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed A.T.A. in servizio nell’Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato. Art. 2 Decorrenza e durata Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione, conserva validità fino al 31/agosto/2014 e si intende tacitamente rinnovato se nessuna delle parti comunica all’altra la disdetta entro un mese dalla scadenza. 2.1- Il contratto può essere adeguato prima della scadenza, in caso di modifiche legislative o di contratti nazionali. 2.2- Si effettueranno periodiche verifiche sull’attuazione della Contrattazione Collettiva Integrativa d’Istituto. 2.3 -Copia del contratto è affissa all’albo sindacale di ogni plesso dipendente e all’Albo on line del siti Web della scuola. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta delle RSU, almeno tre giorni prima degli incontri. Il Dirigente Scolastico può avvalersi del supporto di personale di propria scelta compreso il DSGA. Analogamente la RSU potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale esperto dei problemi oggetto dell’incontro. Al termine degli incontri viene redatto un apposito verbale congiunto, sottoscritto dalle parti, in caso di mancato accordo, il verbale riporterà le diverse posizioni emerse. Degli accordi raggiunti, sarà data informazione a tutto il personale attraverso una circolare interna cui sarà allegato l’accordo relativo. Art. 3 – Bacheca Sindacale Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all’esposizione di materiale sindacale, in collaborazione idonea e concordata con le RSU. Le RSU hanno diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalla OO.SS. provinciale e/o nazionale. Il Dirigente Scolastico assicura entro 30gg. La trasmissione alle RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per fax e per e-mail. Art. 4 – Relazioni Sindacali Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l‘obiettivo di

contemperare l‘interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita

professionale con l’esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla

collettività.

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle

parti negoziali.

3. Le relazioni sindacali si svolgono con le seguenti modalità:

a) Contrattazione integrativa

b) Informazione preventiva

c) Informazione successiva

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4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di

loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 5 Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU

designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il

nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere

designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in

carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Il Dirigente convoca le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione

di norma con almeno due giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare

richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni,

salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto

della stessa, brevi manu, per e- mail o altre celeri modalità.

Art. 6 Oggetto della contrattazione integrativa

Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6 comma 2,

lettere j, k, l; dall'articolo 9 comma 4; dall'articolo 33 comma 2; dall'articolo 34 comma l;

dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88 commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.

Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono

sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello

superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere

impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti

non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48,

comma 3 del d.lgs. 1651 2001.

Art. 7 Informazione preventiva

b) Sono materie di informazione preventiva:

1. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

2. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non

contrattuale;

3. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;

4. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

5. utilizzazione dei servizi sociali;

6. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma

stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con

altri enti e istituzioni.

Con riferimento alle seguenti materie aventi ad oggetto:

modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta

formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in

relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale

medesimo;

criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle

sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio

derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità

didattica; rientri pomeridiani;

criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario

del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del

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personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il

fondo di istituto;

il Dirigente Scolastico si impegna a condividere con la RSU modalità e criteri.

L'informazione preventiva alla parte sindacale viene fornita nel corso di appositi incontri, mettendo

a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Le parti s'impegnano a ritrovarsi qualora dagli organi competenti giungano diverse indicazioni sui

tempi e modi di recepimento e applicazione del Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 e

successive pubblicazioni

Art. 8 Informazione successiva

c) Sono materie di Informazione successiva:

1. personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il FIS;

2. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle

risorse.

Art. 9 Permessi sindacali Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all’espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità Scolastica, le RSU si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi, individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dall’accordo collettivo quadro del 07 agosto 1998. Le ore complessive di permesso sono ripartite in misura uguale tra i delegati. Le sedute per le trattative si svolgono normalmente fuori dall’orario di lavoro: nel caso di sedute in orario di lavoro i componenti delle RSU possono fruire dei permessi previsti per l’esercizio della funzione. Gli incontri convocati in orario di servizio, che non comportano spese a carico dell’amministrazione, non incidono sul monte ore premessi. Art. 10 – Agibilità sindacale Alle RSU è consentito di comunicare con il personale anche durante l’orario di servizio del personale docente e ATA, per motivi di carattere sindacale. Per gli stessi motivi, alle RSU è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, nonché l’uso del personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche e di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola. Alle RSU viene assegnato un locale arredato in modo idoneo. Art. 11 – Trasparenza amministrativa Il Dirigente Scolastico e le RSU concordano le modalità d’applicazione dell’art. 10 del CCNL, in materia di semplificazione e trasparenza. L’affissione all’albo ufficiale della scuola dei progetti analitici relativi all’utilizzo del Fondo dell’Istituzione scolastica e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari ed i relativi compensi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituiscono violazione della privacy. Nessun progetto può essere attivato se non autorizzato per iscritto. Art. 12 – Patrocinio e diritto di accesso agli atti Le RSU hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva: il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma entro sei giorni dalla richiesta. Le RSU ed i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti secondo le norme vigenti.

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La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, in tempi brevi, mentre quando assume forma scritta solo in seguito a precisa richiesta dell’Amministrazione Scolastica, scattano i termini di cui al comma 1. Art. 13 – Assemblee sindacali La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore annuo individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di adesione, al fine di consentire al Dirigente di poter provvedere all’organizzazione dell’orario di servizio

Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato ha diritto a partecipare,

durante l’orario di lavoro ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore

pro capite per anno scolastico Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA se l’adesione è totale il Dirigente Scolastico verificata prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabilisce i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l’assemblea. Si concorda già in questa sede la quota di n° 1 assistente amministrativo a plesso per quanto riguarda la segreteria e di n° 1 collaboratore scolastico a plesso per quanto riguarda la vigilanza all’ingresso. Art. 14 – Scioperi Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall’organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art. 1 dell’Accordo Integrativo Nazionale:

- Per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n° 1 Assistente Ammnistrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico.

- Per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d’istruzione: n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico.

- Per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall’Accordo Integrativo: il Direttore dei S.G.A., n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico.

- Per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le esigenze di servizio: i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Nella comunicazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente effettuerà una turnazione escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti. Art. 15 – Accesso agli Atti

Le componenti delle RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti

dell’Istituzione scolastica riguardanti tutte le materie di contrattazione integrativa e di informazione

preventiva e successiva

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Art. 16 – Procedure di raffreddamento e Conciliazione In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente contratto le parti si incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso l’Istituzione scolastica. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. Le parti possono intraprendere iniziative unilaterali soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2. (art. 16 del CCNL 04/08/1995) Art. 17 – Durata dell’intesa Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo accordo, salve nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse. Per richiesta motivata di una delle parti, le intese possono essere sottoposte ad integrazioni e/o modifiche. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo d’intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalla norme legislative e contrattuali nazionali.

CRITERI GENERALI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 1 – Finalità Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali. Art. 2 – Campo di applicazione Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ivi compreso quello a tempo determinato. Art. 3 – Orario di lavoro

1) L’orario di lavoro del personale docente consta di 18 ore settimanali articolate, di norma, in non meno di cinque giorni.

2) Il giorno libero, richiesto dai docenti dello stesso Consiglio di classe, deve rispettare per l’assegnazione i seguenti criteri: a) Rotazione; b) Anzianità di servizio all’interno della classe.

3) L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore, comprensive delle ore di insegnamento (obbligatorie e non) e delle attività funzionali all’insegnamento e deve concludersi entro le ore 19,30 in casi eccezionali, detto orario può variare in eccesso, con preavviso del DS.

Art. 4 – Orario di lavoro flessibile

1) L’orario di lavoro è funzionale alle necessità determinate dal POF per l’erogazione del servizio; pertanto tutti i casi di flessibilità devono essere ricondotti a progetti debitamente approvati dal CD.

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2) Nell’eventualità di orario flessibile la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro è funzionale alla realizzazione dei progetti approvati dal CD e la sua applicazione può modificare anche l’orario di docenti non interessati all’applicazione della programmazione plurisettimanale stessa.

Art. 5 – Completamento dell’orario di cattedra Il docente è tenuto nella settimana a completare le 18 ore di servizio; qualora non riesca a completare l’orario di 18 ore nella sostituzione dei colleghi assenti sarà impegnato per le ore residue secondo l’indicazione didattica del Collegio docenti Il suddetto completamento può attuarsi attraverso la realizzazione di attività di recupero o di

insegnamento alternativo alla religione e/o sportello didattico anche per gli studenti diversamente

abili .

Art. 6 – Gestione delle supplenze

1) Per ciascuna ora della settimana i docenti che lo desiderano possono dichiarare la propria disponibilità ad effettuare supplenze per un massimo di sei ore settimanali.

2) Il personale assente per motivi di famiglia ( 3 gg.) e ferie (6 gg.) , di studio e di salute sarà sostituito con il personale in servizio.

3) Il Dirigente Scolastico, o un suo incaricato, assegna la supplenza breve seguendo, nel caso di più docenti a disposizione nella stessa ora il seguente ordine:

- a) Docente che non ha completato le 18 ore di Cattedra - b) Docente di qualunque materia che deve recuperare un permesso orario o un ritardo; - c) Docenti disponibili a prestare ore eccedenti d’insegnamento; - d) Docente della stessa classe in cui si è verificata l’assenza; - e) Docente della stessa disciplina ma di altra classe; - f) Docente di qualunque materia. - g) Docente in compresenza con il Docente di Sostegno - h) Docente in compresenza laboratorio 4) Il personale assente sarà sostituito da docente supplente, attingendo alla graduatoria

d’istituto. Il quadro orario esposto all’albo dovrà indicare:

a) le ore curriculari fino a 18 ore (compreso il completamento cattedra) b) le ore extra curriculari (disponibilità docenti per le ore eccedenti).

Art. 7- Ore eccedenti prestate per la sostituzione dei colleghi assenti

1. La sostituzione dei colleghi assenti, nel rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni vigenti e

per il tempo strettamente necessario per l’eventuale assunzione del supplente, viene

effettuata oltre che con l’utilizzazione di docenti a disposizione per il completamento

dell’orario settimanale di lezione, con l’attribuzione di ore eccedenti ( secondo disponibilità

finanziaria) a docenti che abbiano dichiarato la propria disponibilità indicandone il numero

(massimo 6) e la collocazione nel piano settimanale. Di tali disponibilità viene redatto un

quadro orario.

2. In caso di concorrenza di più soggetti nella stessa ora la sostituzione è effettuata sulla base

dei seguenti criteri :

3. docente di altra disciplina della classe

4. docente della stessa disciplina di altra classe

5. rotazione

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6. In caso di mancanza del personale docente nelle sostituzioni , prioritariamente curare le

sostituzioni nelle classi prime, seconde e terze.

Le ore residue disponibili per il D.S. per la formazione di cattedre con orario oltre le 18

ore si rimanda alla normativa ministeriale e verranno assegnate secondo i seguenti criteri:

graduatoria d’istituto, disponibilità, rotazione.

Art. 8 – Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF Per tutte le attività previste dal POF la risorsa primaria è costituita dal personale docente dell’istituzione scolastica. 1) Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione si prevede: - Docenti del consiglio di classe per tutte le attività connesse alla realizzazione del progetto

formativo previsto dal consiglio di classe; - Docenti interni iscritti nell’apposito albo docenza aggiornato ad ogni inizio di anno

scolastico attraverso la presentazione di apposito curriculum; - Docenti appartenenti ad altra istituzione scolastica in possesso delle competenze richieste

ed iscritti nell’apposito albo docenza previa presentazione del curriculum. - La designazione sarà disposta dal Dirigente Scolastico sulla base della posizione nell’albo

docenza e, a parità di requisiti, tenendo conto di una distribuzione dei carichi di lavoro. 2) L’individuazione dei docenti da impegnare nei progetti POF finanziati dal fondo d’istituto,

avverrà secondo i seguenti criteri: a) docenti che hanno ideato e promosso l’attività stessa; b) comunicazione a tutti i docenti del progetto stilato per favorirne la

spontanea aggregazione; c) gli impegni orari svolti in orario extracurriculare devono essere

documentati. d) Docente della disciplina e titolare della classe e) Docente di altra disciplina della classe ma in possesso di abilitazione

specifica f) Docente della classe in possesso di titolo di studio specifico g) Docente della disciplina titolare di altre classi h) Docente di Istituto in possesso di abilitazione i) Docente di Istituto in possesso di titolo di studio specifico j) Docente attinto da graduatoria di Istituto

3) Il D.S. acquisisce le proposte riguardanti progetti, commissioni ed ogni altra attività da

inserire nel P.O.F..

4) Le proposte devono indicare le modalità organizzative, il numero dei partecipanti e gli

impegni orari aggiuntivi presupposti, distinti in prestazioni di attività di insegnamento e di

attività funzionali all’insegnamento.

5) Le proposte, comprese quelle relative a progetti provenienti dall’amministrazione scolastica

territorialmente competente o proposti da Enti esterni, vengono sottoposte al Collegio dei

docenti per l’approvazione e l’inserimento nel P.O.F.

6) Nel caso di attività e progetti proposti dall’Amministrazione scolastica, da Enti esterni o

altro, i criteri di individuazione del personale sono i seguenti:

- Personale espressamente indicato dalle disposizioni legislative istitutive dei progetti

- Coinvolgimento personale nella fase preliminare preparatoria del progetto stesso.

7) In mancanza e/o in aggiunta il Dirigente Scolastico, con atto formale interno, fissa un

termine per la presentazione della disponibilità ed individuerà i realizzatori sulla base dei

seguenti criteri:

- Pertinenza tra gli ambiti disciplinari ricoperti e le attività proposte

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- Competenze specifiche nel settore individuato, tenendo conto anche di quelle

professionali acquisite nel mondo del lavoro.

- Curriculum vitae. A parità di requisiti verrà privilegiata la rotazione sui vari incarichi nella logica di un’equa

distribuzione di lavoro evitando, ove possibili, eventuali concentrazioni sia nell’ambito dello

stesso progetto sia di altri incarichi e progetti.

Previo accertamento dei requisiti professionali si concorda inoltre di utilizzare nei progetti e

nelle attività prioritariamente i docenti disponibili interni all’istituzione scolastica rispetto ad

eventuali esperti esterni.

In assenza di specifiche professionalità o di dichiarata disponibilità il Dirigente Scolastico può far ricorso a risorse esterne sia attraverso:

a. le procedure stabilite negli articoli 35 e 57 (Collaborazioni plurime per i docenti e per il personale ATA) si chiede la disponibilità di un docente in servizio in un’altra scuola statale, che viene retribuito con il fondo di istituto della scuola richiedente;

b. si assume un esperto esterno, che sottoscrive un contratto di prestazione d’opera. In questo caso la retribuzione non può gravare sul fondo di istituto (destinato esclusivamente al personale del comparto scuola), ma bisogna utilizzare altre risorse eventualmente disponibili provenienti dall'Unione Europea, da progetti nazionali, Enti pubblici o privati.

Art – 9 Figure strumentali al POF: AREA 1 – Attività formative istituzionali AREA 2- Interventi e servizi per studenti

AREA 3 – Interventi a sostegno degli allievi – AREA 4 – Interventi per una scuola all’avanguardia

AREA 5 – Promozione di buone prassi

Le funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il

P.O.F. che, contestualmente, ne definisce i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari .

Le medesime funzioni non possono comportare l’esonero dall’insegnamento e i relativi compensi

sono definiti dalla contrattazione d’Istituto previa indicazione, da parte del Collegio dei docenti,

dell’impegno e del numero delle attività ricomprese in ciascuna funzione, al fine di stabilirne un

congruo compenso. L’importo disponibile per le FF.SS. è pari ad € 3.331,38 e verrà diviso in parti

uguali.

Nelle discipline dove sono previste attività di Laboratorio devono partecipare alle attività

anche gli ITP .

Art. – 10 Lettera di incarico.

Il D.S. affida l’incarico con una lettera in cui viene indicato il tipo di attività, i compiti, l’eventuale

delega ed ambito di responsabilità ed il compenso orario o forfettario determinato in sede di

contrattazione integrativa di Istituto.

Art. 11 Obblighi di lavoro del personale docente Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività

funzionali alla prestazione di insegnamento. Il D.S. predispone anche sulla base delle eventuali

proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale

docente che possono prevedere attività aggiuntive.

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Art. 12 Permessi brevi (art. 16 CCNL 2006/2009)

Sono attribuiti a domanda, per esigenze personali brevi permessi di durata non superiore alla metà

dell’orario giornaliero individuale di servizio (art. 16 CCNL). Tali permessi non possono essere

richiesti e comunicati per telefono al centralino lo stesso giorno prima dell’inizio delle lezioni e

devono essere giustificati da giusto motivo. L’attribuzione dei permessi è subordinata alla

possibilità della sostituzione con personale in servizio

I permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione la fruizione non può

superare il limite annuo dell’orario settimanale di insegnamento le particolari esigenze personali del

dipendente che può fruire dei permessi brevi non devono essere documentate la mancata

concessione del permesso sarà motivata per iscritto;

salvo casi imprevedibili e improvvisi, che andranno comunque motivati adeguatamente, la

domanda deve essere presentata all’Ufficio di Segreteria entro la prima ora del giorno precedente.

Sarà cura del docente informarsi dell’esito della domanda;

il recupero delle ore per il permesso breve verrà comunicato dal D.S. almeno il giorno precedente

salvo disponibilità del docente a recuperare senza preavviso.

Art. 13 Permessi retribuiti (art. 15 CCNL 2006/2009)

i docenti hanno diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata nei

termini di legge, ai permessi retribuiti di cui all’art. 15 del CCNL 2006/09

la domanda dovrà essere presentata all’Ufficio di Segreteria con anticipo di almeno 3

giorni lavorativi

per casi urgenti e imprevedibili, che andranno comunque motivati, la richiesta può essere

prodotta anche al momento. La documentazione potrà essere prodotta anche al rientro in

servizio.

Art. 14 Assenze per visite mediche

In base alla legge 125 del 30/10/2013 e alla circolare del Dipartimento per la funzione pubblica n. 2

del 17/02/2014 in caso di assenza per visita medica il dipendente può usufruire di permesso per

documentati motivi personali da giustificare con attestazione di presenza rilasciata dalla struttura

con indicazione del giorno e dell’ora; ovvero può usufruire dell’assenza per malattia con relativa

decurtazione del trattamento economico accessorio, o di un permesso a recupero nel caso le assenze

in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero.

Art. 15 Ferie

i docenti ne fruiscono durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo che per un

massimo di sei giorni fruibili durante la rimanente parte dell’anno scolastico. La fruibilità dei

predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro

in servizio nella stessa sede senza oneri aggiunti, salvo quanto previsto al comma 2 Art.15 del

vigente CCNL

la domanda deve essere presentata presso l’Ufficio di Segreteria con anticipo di almeno 3 gg

lavorativi. Il docente sarà informato in tempo utile sull’esito della richiesta o potrà informarsi

direttamente c/o la segreteria amministrativa.

qualora nello stesso giorno ci siano più richieste di ferie e non sia possibile per l’amministrazione

provvedere alla sostituzione di tutti i richiedenti, verrà data priorità a chi avrà usufruito di un

numero minore di giorni di ferie, e in caso di parità farà fede la data di presentazione della

domanda;

Art. 16 Piano annuale delle attività di carattere collegiale (art. 28 comma 4 CCNL 29/11/2007) Il piano annuale delle attività collegiali, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal

Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico educativa e con la

stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

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le attività “funzionali all’insegnamento” di carattere collegiale, quali le riunioni del collegio dei

docenti, le riunioni dei dipartimenti e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini

quadrimestrali e finali sono dovute per un totale di 40 ore per anno scolastico;

le riunioni dei consigli di classe (esclusi gli scrutini quadrimestrali) programmati secondo criteri

stabiliti dal collegio dei docenti, sono dovute per un impegno non superiore alle 40 ore per anno

scolastico;

le riunioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non vengono svolte di norma il sabato

pomeriggio (ad esclusione di quelle per gli scrutini ed esami);

i docenti che, in base alle riunioni dei consigli di classe previste, avessero un impegno che superi

le 40 ore annue sono esonerati, a domanda, dal Dirigente Scolastico da alcune di esse, in modo da

contenere l’impegno nel limite previsto dalla normativa vigente

le attività aggiuntive sono da ritenersi facoltative e incentivate con il fondo dell’istituzione

scolastica secondo le modalità della relativa contrattazione;

Art. - 17 Finalizzazione delle risorse del FIS Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. Art. – 18 Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’ istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. Il FIS verrà così ripartito • 72% personale docente • 28% personale A.T.A. • 1% come fondo di riserva per eventuale retribuzione del personale docente e A.T.A. impegnato in attività non previste all’inizio dell’anno scolastico. Le somme disponibili per il corrente anno scolastico ammontano ad € 48.937,55 ( lordo dipendente); di cui i 4/12( sett./dic.2013) pari ad € 16.312,52, gli 8/12 ( gen./agosto 2014) pari ad € 32.625,03. Economie al 31/08/2013

DPT € 15.161,79. (lordo dipendente) In totale , quindi, sommando il FIS 2013/2014 con le Economie al 31/08/2013 si ottiene una disponibilità di € 64.099,34. Da questa somma viene detratta l’indennità di direzione del DSGA e del sostituto pari ad € 4.675,20 e l’accantonamento dell’1% pari ad € 594,24; pertanto la somma disponibile per la contrattazione sarà pari ad € 58.829,90. Sono assegnati per

le attività del personale docente € 42.357,53

le attività del personale ATA € 16.472,37 Il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito come segue:

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Unità Ore

Collaboratore DS 1 170 2.975,00

Collaboratore DS 1 150 2.625,00

Referente di plesso 2 45 1.575,00

Coordinatore dipartimento Trasporti

1 20 350,00

Coordinatore dipartimento Elettronica

1 35 612,50

Coordinatore dipartimento Meccanica

1 35 612,50

Coordinatore dipartimento Informatica

1 35 612,50

Coordinatore dipartimento Chimica

1 20 350,00

Coordinatori consigli classi V 6 15 1.575,00

Coordinatori consigli di classe 33 10 5.775,00

Segretari consigli di classe 39 8 5.460,00

Referente RESABES 1 15 262,50

Commissione orario 2 30 1.050,00

Commissione viaggi 2 5 175,00

Tutor docenti neo immessi in ruolo

5 5 437,50

Ufficio tecnico 1 50 875,00

Commissione elettorale 2 15 525,00

Referente qualità 1 25 437,50

Referente registro elettronico 1 25 437,50

Totale 26.722,50

PROGETTI

Progetto istruzione domiciliare 32 ore 35,00 1.120,00

Progetto attività alternative in casi di assenza docenti

300

17,50

5.250,00

Recupero 132 35,00 4.620,00

Progetto orientamento 264 17,50 4.620,00

TOTALE

15.610,00

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Art. – 18 Criteri per l’individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’Istituto.

1) Per tutte le attività retribuite con il fondo d’Istituto l’individuazione e l’assegnazione del personale docente è effettuata dal Dirigente Scolastico, salvo i casi in cui la norma contrattuale prevede procedure diverse oppure tali attività rientrino tra quelle disciplinate dal precedente art.7 del presente atto di contrattazione.

2) La designazione avviene anche previa dichiarazione del possesso delle competenze richieste.

3) Lettere d’incarico: il Dirigente Scolastico affida ai docenti l’incarico (sia per le attività aggiuntive di insegnamento che per le altre) con una lettera in cui vengono indicati:

a) tipo di attività; b) compenso orario o forfettario a secondo del tipo di incarico; c) I compiti, l’eventuale delega e ambito di responsabilità; d) Le modalità di certificazione dell’attività svolta;

4) Per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti ai corsi di recupero si darà priorità ai docenti del Consiglio di classe. Ove sia possibile saranno accorpati gruppi di classi parallele dello stesso docente. Si assegnerà il corso ad un altro docente quando il titolare del Consiglio non sia disponibile.

Per l’assegnazione delle figure di incarico o di tutor s nei progetti afferenti al FIS si utilizzerà il criterio delle competenze professionali dietro presentazione del curriculum personale e il criterio della distribuzione più equa e omogenea degli incarichi stessi, per i progetti PON si seguirà la normativa delle Linee Guida.

CRITERI GENERALI DELL’ORGANIZZAZIONE E DELL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA

1. APERTURA DELLA SCUOLA Per consentire un corretto funzionamento dell’Istituto e la piena funzionalità dei servizi generali ed amministrativi il personale è chiamato a svolgere rientri pomeridiani tramite turni o altre tipologie di lavoro. 2. ORARIO DI LAVORO L’orario di lavoro è, di norma, di sei ore giornaliere continuative antimeridiane, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 / 7.30-13.30/ 7.45-13.45, per tutta l’intera settimana lavorativa e non può, in ogni caso, superare nell’ipotesi in cui al personale vengono richieste prestazioni orarie aggiuntive, nella giornata, il limite massimo di nove ore. In tal caso, dopo le sei ore continuative, è prevista, a richiesta, una pausa di almeno trenta minuti prima della prosecuzione dell’attività lavorativa. Qualora la prestazione lavorativa giornaliera ecceda la durata continuativa di 7 ore e 12 minuti, la pausa di trenta minuti diventa obbligatoria. Considerato, però, l’orario di lavoro, funzionale all’orario di servizio della scuola, ciò significa che le prestazioni lavorative del personale ATA, ove la scuola non svolga le proprie attività nel solo orario antimeridiano, debbono, con il ricorso alle varie articolazioni che la norma prevede, coprire dette attività medesime negli spazi temporali ad essi dedicati nell’arco dell’intera giornata. Gli assistenti amministrativi effettueranno turni pomeridiani per garantire l’apertura settimanale della segreteria e durante il periodo degli scrutini, riunioni organi collegiali, esami di stato e nei periodi dell’anno in cui sarà ritenuto necessario per maggiore carico di lavoro.

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Gli assistenti tecnici effettueranno rientri pomeridiani quando verrà richiesto l’uso pomeridiano dei vari laboratori e/o supporto ad attività didattiche o altro previsto dal POF( convegni, rappresentazioni, incontri con autori di libri ecc.) Le ore di rientro pomeridiano, in eccedenza le 36 ore settimanali che saranno disposte in coincidenza con le attività inerenti il POF, che non rientrano nella programmazione ordinaria saranno retribuite, o a richiesta del dipendente, recuperate, compatibilmente alle esigenze di servizio, con ore/giorni di riposo compensativo. Tale riposo, come disposto dal CCNL , dovrà essere fruito entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico in cui si è maturato il diritto. Il lavoro straordinario sarà retribuito solo previa autorizzazione del D.S.G.A.- L’orario di lavoro pomeridiano sarà indicato sul registro di firma giornaliera e con regolari ordini di servizio nominativi. Saranno esclusi, su richiesta, coloro che si trovano in particolari situazioni previste dalla Legge 08/03/2000 n. 53 e dalla Legge 104/92. 3. ORARIO FLESSIBILE Al personale che ne farà istanza è possibile concedere un orario di lavoro flessibile. Nel concedere tale autorizzazione dovranno essere considerate: le esigenze di servizio, e che il numero delle unità di personale interessato a tale agevolazione non sia tale da modificare, di fatto l’orario di apertura e chiusura dell’istituto, caso contrario non potrà essere concesso. 4. RITARDI La puntualità e il rispetto dell’orario di lavoro devono costituire caratteristica imprescindibile del comportamento di ognuno. Tuttavia, per motivi seri ed imprevedibili da giustificare, anche verbalmente, è ipotizzabile che si possa giungere sul posto di lavoro in ritardo rispetto al previsto. In tal caso il tempo del ritardo, che sarà indicato sul registro di firma giornaliera, dovrà essere recuperato mediante corrispondente prestazione di servizio, a richiesta del Direttore, entro il mese successivo a quello dell’evento ovvero verrà sottratto dalle ore di straordinario già effettuate. Nella ipotesi in cui il dipendente, richiesto il recupero non possa assolverlo, a suo carico sarà operata una proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando i minuti del ritardo all’unità oraria intendendo come tale la frazione pari a trenta minuti. 5. PERMESSI BREVI Compatibilmente con le esigenze di servizio possono essere concessi, a domanda del dipendente, e per particolari esigenze personali, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio. Per il loro recupero si provvederà ai sensi della normativa vigente. 6. RECUPERO E RIPOSI COMPENSATIVI Compatibilmente con le disponibilità finanziarie le prestazioni eccedenti l’orario di servizio possono essere retribuite con compensi stabiliti contrattualmente o, a domanda del dipendente, utilizzati quali recuperi e trasformati in ore di riposo compensativo, entro e non oltre l’anno scolastico di riferimento, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei giorni di sospensione delle attività didattiche e comunque nei periodi di minor carico di lavoro.

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7. INFORMAZIONE Il riepilogo dei crediti e debiti vari di ogni dipendente risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti sarà fornito a ciascun dipendente entro 10 giorni del mese successivo. 8. CHIUSURA PREFESTIVI Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate che precedono giorni festivi: Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Ferragosto ed i giorni di sabato di agosto (usufruibili tramite ferie o riposo compensativo). Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento da esporre all’albo delle sedi e all’Albo on line e da comunicare alle autorità competenti. Si promuoveranno tutte quelle iniziative che consentono al personale di recuperare le ore non prestate. 9. FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del D.S.G.A. Le richieste di ferie estive, di almeno 15 giorni consecutivi, devono essere presentate entro e non oltre il 15 Maggio di ogni anno, con risposta da parte dell’amministrazione entro 40 giorni dal termine di presentazione delle domande. Relativamente al piano delle ferie e festività soppresse si terrà conto delle varie esigenze di servizio. Le stesse saranno godute entro il mese di agosto con possibilità di usufruire di un eventuale residuo entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei giorni di sospensione delle attività didattiche. 10. SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA In relazione ai vari casi di assenza per malattia da parte del personale, da valutare di volta in volta relativamente ai giorni di assenza, ai sensi della normativa vigente, si provvederà attingendo alla graduatoria di Istituto, caso contrario, in base alle esigenze di servizio, la sostituzione può essere effettuata ricorrendo sia all’orario di servizio come intensificazione e sia con ore aggiuntive fuori dall’orario d’obbligo. 11. INCARICHI SPECIFICI 1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di

cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

2. Avendo riguardo al Piano di lavoro sono stati individuati 5 incarichi per i collaboratori scolastici

e 1 per gli assistenti tecnici, in quanto il restante personale ATA è titolare di art. 7 o della 2^

posizione economica. La somma per gli incarichi specifici è pari ad € 2.088,92. Per ogni

incarico specifico verrà attribuita la somma di € 348,00.

12. RICEVIMENTO PUBBLICO Per l’apertura al pubblico e al personale interno degli sportelli degli Uffici di Segreteria saranno osservati i seguenti orari:

- dalle ore 10, 00 alle ore 12,00 tutti i giorni di Lunedì al sabato; - dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nei giorni di Martedì e Giovedì. - Il DSga riceve, previo appuntamento, da lunedì al venerdì. - Il D.S. riceve, previo appuntamento, da lunedì al sabato salvo impegni istituzionali

o altro.

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3. ATTIVITA’ AGGIUNTIVE Le attività aggiuntive sono quelle previste dall’art. 86 del CCNL 2002/2005 e saranno definite nell’accordo per l’impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d’Istituto. Le risorse destinate al personale ATA sono ripartite come segue:

Prestazioni aggiuntive eventualmente svolte dal Personale A.T.A. comprensivi delle ore per i progetti

15.720,00 Ass. Amm. ore 350 a 14,50 5.075,00

Coll. Scol. ore 637 a 12,50 7.962,50

Assistenti tecnici ore 185 a 14,50 2.682,50

Per quanto riguarda le ore di intensificazione del lavoro svolto dal personale ATA in ragione di carichi di lavoro eccezionali, comprese anche le ore di sostituzione per i colleghi assenti, saranno attribuite dal DSGA e saranno oggetto di comunicazione successiva. Per esse è previsto il riposo compensativo. Si prevedono retribuite n. 60 ore di intensificazione per i collaboratori scolastici a cui è assegnato il reparto lato sud del primo piano come indicato nel piano di lavoro in ragione dei maggiori spazi a loro attribuiti.

Ore di intensificazione

750,00 Ass. Amm. ore a

Coll. Scol. ore 60 a 12,50 750,00

Assistenti tecnici ore

4. NATURA PREMIALE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che verranno utilizzati per la verifica. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale tra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

5.CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L’ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 1: Soggetti Tutelati I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell’istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare ed extracurriculare per iniziative complementari ivi realizzate. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l’istituzione scolastica. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del piano d’emergenza. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell’istituzione scolastica, si trovino all’interno di essa nella veste di ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti. ART. 2: Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

1) adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali

2) valutazione dei rischi esistenti; 3) elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di

valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;

4) designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; 5) pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del

personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

ART. 3: Il servizio di prevenzione e protezione Nell’unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del loro incarico.

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ART. 4: Documento valutazione dei rischi Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell’edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute. ART. 5: Sorveglianza Sanitaria I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all’art. 6 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es.: l’esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.L. 77/92 e nello stesso D.L. 626/94 e successive modifiche; oppure l’uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. L’individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l’ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Messina. ART. 6: Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all’esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell’apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

ART. 7: Rapporti con gli enti locali proprietari Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all’ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l’esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l’ente locale. L’ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge. ART. 18: Attività di aggiornamento, formazione e informazione Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16/01/97 richiamati al comma 2 del precedente art. 5.

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ART. 9: Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari A questa istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/07/1982, n° 577; D.L. 15/08/71, n° 277; D.M. interno 26/08/82; DPR 12/01/98, n° 37; D.M. Interno 10/03/98; D.M. Interno 4/5/98; C.M. Interna 5/5/98, n° 9. ART. 10: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Nell’unità scolastica viene designato nell’ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate negli artt. 18 e 19 del D.L. 626/94, le parti concordano su quanto segue:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;

b) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.L. 626/94, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5, del D.L. 626/94;

c) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

d) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;

e) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art. 19, comma 1. lett. g) del D.L. 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.L. 626/94 e dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;

f) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

g) Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 19 del D.L. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B); C); D); G); I); ed L) dell’art. 19 del D.L. 626/94 il predetto monte ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.

Page 21: I.T.I.S. ''E. Torricelli'' - S. Agata M.llo (ME) - Home ......TORRICELLI ”in sede d’intesa a livello di singola Istituzione Solastia, tra la delegazione della parte pubblica, nella

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ART. 11: Controversie In merito a controversie che dovessero sorgere sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall’organismo paritetico territoriale previsto dall’art. 20 del D.L. E’ fatta salva la via giurisdizionale.

Delegazione di parte pubblica

Dirigente scolastico Simeone Venera Maria…………………………..

RSU della scuola Prof. Brunoni G.P.P. UIL Prof. Zenone S. C. FLCGL Prof. Lo Biundo G. USBS

Delegazione di parte sindacale

CSL scuola

UIL scuola

CGL scuola

SNALS scuola

GILDA scuola