Italian Court Judgment on Augusta Westland

download Italian Court Judgment on Augusta Westland

of 225

Transcript of Italian Court Judgment on Augusta Westland

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    1/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    1

    LA SENTENZA DI PRIMO GRADOGli imputati ORSI Giuseppe e SPAGNOLINI Bruno, il P.M. ed il P.G. nonch la parte civileAgenzia delle Entratehanno proposto appello avverso la sentenza emessa in data 9/10/14 dalTribunale di BUSTO ARSIZIO con cui gli imputati sono stati:

    condannatialla pena di anni due di reclusione ciascuno (pena sospesa per entrambi)1per il

    reato di cui al capo B),limitatamente al periodo dimposta maggio 2009/giugno 2010, previariconoscimento della continuazionee concesse ad entrambi le attenuanti generiche, nonchal risarcimento dei danni in favore della predetta parte civile da liquidare in separatogiudizio, e con una provvisionale nella misura di . 1.500.000, disponendo altres neiconfronti di AGUSTAWESTLAND S.p.A. la confisca dellimporto pari allammontaredellimposta evasa da tale societ calcolato sullimponibile di . 1.360.000 relativo al periododimposta 2009 e sullimponibile di . 2.040.000 relativo al periodo dimposta 2010;

    assolti dal reato di cui al capo A)e dai residui addebiti di cui al capo B)perch il fatto nonsussiste,

    in relazione alle seguenti imputazioni:

    ENTRAMBI(in concorso con HASCHKE Guido -separatamente giudicato ex artt. 444 ss. c.p.p.-, GEROSACarlo, MICHEL Christian per i quali si procede separatamente):A) deldelitto di cui agli artt. 110 112, n. 1; 319 321 322 bis, c. 2, n. 2), c.p.,perch, in

    concorso tra loro e con altri, al fine di procurare a s o ad altri un indebito vantaggio in operazionieconomiche internazionali, nelle rispettive qualit:- ORSI Giuseppe, amministratore delegato e presidente di FINMECCANICA dal 04.05.2011,precedentemente amministratore delegato (C.E.O.) di AGUSTAWESTLAND HOLDINGS N.V. dal2005 al maggio 2011, consigliere delegato con poteri di gestione, dal 23.12.2004 al 13.06.2011,anche della AGUSTAWESTLAND S.p.A.;

    - SPAGNOLINI Bruno, amministratore delegato (C.E.O.) dal maggio 2011 del gruppoAGUSTAWESTLAND HOLDINGS N.V. con sede in Olanda e gi amministratore delegato, dal23.12.2004 al 13.06.2011, di AGUSTAWESTLAND S.p.A.;

    - HASCHKE Guido Ralph, amministratore e socio di GADIT S.A. di Lugano e GORDIAN SERVICESs.ar.l con sede in Tunisi;- GEROSA Carlo, socio di HASCHKE nelle predette soci- MICHEL Christian, titolare della GLOBAL SERVICE TRADE COMMERCE con sede a Londra e della

    GLOBAL SERVICE FZE con sede a Dubai, consulente di AGUSTAWESTLAND S.p.A.promettevano ed effettivamente corrispondevano, per il tramite dei fratelli Juli TYAGI, DocsaTYAGI e Sandeep TYAGI, somme di denaro, non esattamente quantificate nella complessiva entit,al Maresciallo TYAGI Sashi, Capo di Stato Maggiore dellIndian Air Force dal 2004 al 2007, pubblicoufficiale o comunque persona che esercita funzioni ed attivit corrispondenti a quelle di pubblicoufficiale nellambito dello Stato indiano, per compiere e per aver compiuto un atto contrario ai doveridufficio; in particolare:- HASCHKE, gi consulente di altre societ del Gruppo FINMECCANICA, avuta dal socio GEROSA -in

    stretti rapporti con i fratelli Juli, Docsa e Sandeep TYAGI- notizia dellinteresse del Ministerodella Difesa Indiano per lacquisto di elicotteri da destinare al trasporto di alte personalitgovernative, rappresentava, ad ORSI e SPAGNOLINI, di avere ottime chance di successo nellagara che a breve sarebbe stata bandita;

    - ORSI, quindi, per conto di AGUSTAWESTLAND S.p.A., incaricava HASCHKE della conduzione dellatrattativa in India, affiancandogli il proprio collaboratore di fiducia sul mercato indiano, MICHEL;

    1Con la condanna sono state applicate gli imputati le sanzioni accessorie previste dallart. 12, c. 1, D. Lgs 74/00 allalett. a) per la durata di mesi 6, alle lett. b) e c) per la durata di un anno, ed alla lett. d), e linterdizione dai pubbliciuffici ex art. 12, c.2 D. L.gs. cit. per la durata di anni 1.Inoltre, stata disposta la pubblicazione della sentenza sulsito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    2/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    2

    - HASCHKE e GEROSA, per il tramite dei fratelli TYAGI che, attraverso il cugino TYAGI Sashi,prima, intervenivano sul bando di gara, modificandolo in senso favorevole ad AGUSTAWESTLANDS.p.A., sostituendo la quota operativa di volo, abbassandola da 18mila a 15mila piedi di altezza, cosconsentendo ad AGUSTAWESTLAND S.p.A. (che altrimenti non avrebbe nemmeno potuto

    presentare unofferta) di partecipare alla gara; poi, introducevano una prova comparativa di volo conmotore in avaria, a vantaggio degli elicotteri AGUSTA, gli unici dotati di tre motori, in tal modo,riuscivano a far s che AGUSTAWESTLAND S.p.A. si aggiudicasse il contratto di appalto, siglatotra AGUSTAWESTLAND INTERNATIONAL Ltd. ed il Governo indiano in data 8 febbraio 2010,

    per la fornitura di n. 12 elicotteri AW 101VVIP al prezzo stabilito di 556 milioni di .;- ORSI e SPAGNOLINI, inizialmente, corrispondevano ad HASCHKE e GEROSA, attraverso un

    contratto di consulenza tra AW S.p.A. e GORDIAN SERVICES s.a.r.l. (societ riconducibile aglistessi), . 400.000, di cui 100.000 . venivano consegnati in contanti ai fratelli TYAGI;successivamente, stipulavano contratti di ingegneria, con le societ IDS INDIA e IDS TUNISIA,

    per fornire copertura al pagamento (tuttora in corso) di somme di denaro per remunerare i pubbliciufficiali indiani e gli intermediari HASCKHE e GEROSA, in unoperazione economica che vietava lastessa previsione di compensi per la mediazione;

    - ORSI e SPAGNOLINI, inoltre corrispondevano al consulente MICHEL Christian, la sommacomplessiva di circa 30 milioni in parte destinati a sostenere lattivit corruttiva finalizzataallacquisizione della commessa ed all esecuzione del contratto.

    Con laggravante di cui allart. 112 n. 1 c.p. per aver commesso il fatto in cinque o pi persone.Commesso in parte in Cascina Costa di Samarate (VA) e consumato in India nel dicembre 2012;

    (in concorso con FACONDO Alessio e BOTTARINI Gianfranco, per i quali si procede separatamente):B) deldelitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., c.p.; 2 D. L.gs. 74/00perch, in concorso tra loro e con

    altri, con pi azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine di evadere leimposte sui redditi, rispettivamente nelle qualit:- ORSI Giuseppe, consigliere delegato e munito di poteri dal 23.12.2004 al 13.06.2011 della societ

    AGUSTAWESTLAND S.p.A.);- SPAGNOLINI Bruno, amministratore delegato dal 23.12.2004 al 13.06.2011 della societ

    AGUSTAWESTLAND S.p.A., munito dei pi ampi poteri di gestione della citata societ, nonchfirmatario del contratto siglato in data 03.08.2008 (di seguito accordo) con IDS INFORMATION

    TECHNOLOGY & ENGINEERING s.ar.l. (IDS TUNISIA);- FACONDO Alessio, amministratore delegato dal 13.06.2011 della societ AGUSTAWESTLAND

    S.p.A., munito dei pi ampi poteri di gestione della citata societ;- BOTTARINI Gianfranco, procuratore speciale, firmatario delle dichiarazioni fiscali presentate

    nonch firmatario degli ordini di pagamento a favore di KAMOUN Hedi, amministratore dellasociet di diritto tunisino IDS,

    indicavano, nelle dichiarazioni ai fini delle Imposte Dirette, elementi passivi fittizi come di seguitomeglio indicato: nella dichiarazione per lanno 2007 elementi passivi fittizi per complessivi . 640.612,00,

    avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da IDSINDIA:NUMERO DATA IMPONIBILE DESCRIZIONE

    IDS/EDS/JUL/1 14-ago-07 18.000,00 Rif. Ordine 46421077IDS/EDS/SEP07/1 05-ott-07 286.987,00 Rif. Ordine 46437237IDS/EDS/OCT07/2 06-nov-07 111.875,00 Rif. Ordine 46437237IDS/EDS/NOV07/1 30-nov-07 111.875,00 Rif. Ordine 46437237IDS/EDS/DEC07/1 31-dic-07 111.875,00 Rif. Ordine 46437237

    nella dichiarazione per lanno 2008elementi passivi fittizi per complessivi .977.263,00, avvalendosidelle seguenti fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da IDS INDIA:

    NUMERO DATA IMPONIBILE DESCRIZIONEIDS/EDS/JAN08/1 31-gen-08 111.875,00 Rif. Ordine 46437237IDS/EDS/FEB08/1 29-feb-08 111.875,00 Rif. Ordine 46437237IDS/EDS/MAR08/1 28-mar-08 161.875,00 Rif. Ordine 46437237

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    3/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    3

    IDS/EDS/MAY08/1 30-mag-08 164.010,00 Rif. Ordine 46516122IDS/EDS/JUN08/1 30-giu-08 33.562,50 Rif. Ordine 46521718IDS/EDS/JUL08/1 31-lug-08 172.692,00 Rif. Ordine 46538824IDS/EDS/JUL08 31-lug-08 34.556,00 Rif. Ordine 46516096IDS/EDS/JULY08/1 31-lug-08 22.375,00 Rif. Ordine 46521718IDS/EDS/SEP081 29-set-08 16.937,50 Rif. Ordine 46538824

    IDS/EDS/SEP08/1 30-set-08 16.937,50 Rif. Ordine 46538824IDS/EDS/OCT08/1 03-ott-08 18.240,00 Rif. Ordine 46538164IDS/EDS/OCT08/2 03-ott-08 23.160,00 Rif. Ordine 46538164IDS/EDS/OCT08/3 31-ott-08 16.937,50 Rif. Ordine 46538824IDS/EDSNOV08/3 29-nov-08 25.260,00 Rif. Ordine 46545285IDS/EDSNOV08/2 29-nov-08 19.760,00 Rif. Ordine 46545285IDS/EDS/DECO8/1 19-dic-08 27.210,00 Rif. Ordine 46572085

    e sempre nella dichiarazione per lanno 2008elementi passivi fittizi per complessivi .1.325.000,00,avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da IDSTUNISIA:

    NUMERO DATA IMPONIBILE DESCRIZIONE200811/01 06-nov-08 900.000,00 Acconto come da art.7.3 dellaccordo

    200812/01 01-dic-08 170.000,00 Prima mensilit come da art.2 dellaccordo200812/02 31-dic-08 255.000,00 Seconda mensilit come da art.2 dellaccordo nella dichiarazione per lanno 2009elementi passivi fittizi per complessivi .507.988,00, avvalendosi

    delle seguenti fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da IDS INDIA:NUMERO DATA IMPONIBILE DESCRIZIONE

    IDS/EDS/JAN09/1 30-gen-09 21.456,00 Rif. Ordine 46572104IDS/EDS/JAN09/1 30-gen-09 42.912,00 Rif. Ordine 46572116IDS/EDS/MAR09/1 31-mar-09 26.514,00 Rif. Ordine 46591453IDS/EDS/MAR09/1 31-mar-09 43.452,00 Rif. Ordine 46591334IDS/EDS/MAR09/1B 31-mar-09 43.452,00 Rif. Ordine 46591317IDS/EDS/APR09/1 30-apr-09 20.416,00 Rif. Ordine 46591339IDS/EDS/APR09/3 08-mag-09 43.972,00 Rif. Ordine 46591296

    IDS/EDS/GUN09/1 30-giu-09 22.114,00 Rif. Ordine 46625268IDS/EDS/JUN09/1 30-giu-09 22.114,00 Rif. Ordine 46624161IDS/EDS/JUL09/2 31-lug-09 22.508,00 Rif. Ordine 46624170IDS/EDS/JUL09/2 31-lug-09 35.500,00 Rif. Ordine 46657650IDS/CN/01/09-10 21-dic-09 -17.750,00 Rif. Ordine 46657650IDS/EDS/AUG09/2 21-ago-09 21.986,00 Rif. Ordine 46639904IDS/EDS/AUG09/2 31-ago-09 18.976,00 Rif. Ordine 46635833IDS/EDS/AUG09/2B 31-ago-09 22.248,00 Rif. Ordine 46639917IDS/EDS/SEP09/1 30-set-09 15.048,00 Rif. Ordine 46657650IDS/EDS/NOV09/2 20-nov-09 22.250,00 Rif. Ordine 46663330IDS/EDS/NOV09/2 20-nov-09 44.500,00 Rif. Ordine 46663350IDS/EDS/DEC09/1 16-dic-09 22.640,00 Rif. Ordine 46663311IDS/EDS/DEC09/1 31-dic-09 13.680,00 Rif. Ordine 46657650

    e sempre nella dichiarazione per lanno 2009elementi passivi fittizi per complessivi .5.440.000,00,avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da IDS TUNISIA:

    NUMERO DATA IMPONIBILE DESCRIZIONE200901/01 30-gen-09 340.000,00 Terza mensilit come da art.2 dellaccordo200902/01 27-feb-09 340.000,00 Quarta mensilit come da art.2 dellaccordo200903/01 31-mar-09 340.000,00 Quinta mensilit come da art.2 dellaccordo200904/01 30-apr-09 340.000,00 Sesta mensilit come da art.2 dellaccordo200906/01 01-giu-09 510.000,00 Settima mensilit come da art.2 dellaccordo200906/02 30-giu-09 510.000,00 Ottava mensilit come da art.2 dellaccordo

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    4/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    4

    200907/01 31-lug-09 510.000,00 ona mensilit come da art.2 dellaccordo200908/01 31-ago-09 510.000,00 Decima mensilit come da art.2 dellaccordo200909/01 20-set-09 510.000,00 Undicesima mensilit come da art.2 dellaccordo200911/01 02-nov-09 510.000,00 Dodicesima mensilit come da art.2 dellaccordo200912/01 01-dic-09 510.000,00 Tredicesima mensilit come da art.2 dellaccordo200912/02 31-dic-09 510.000,00 Quattordicesima mensilit come da art.2 dellaccordo

    nella dichiarazione per lanno 2010elementi passivi fittizi per complessivi .22.764,00, avvalendosidella seguente fattura per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da IDS INDIA:NUMERO DATA IMPONIBILE DESCRIZIONE

    IDS/EDS/FEB10/4 27-feb-10 22.764,00 Rif. Ordine 46699983 e sempre nella dichiarazione per lanno 2010elementi passivi fittizi per complessivi .6.120.000,00,

    avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da IDS TUNISIA:NUMERO DATA IMPONIBILE DESCRIZIONE

    201002/01 01-feb-10 510.000,00 Quindicesima mensilit come da art.2 dellaccordo201003/01 11-mar-10 510.000,00 Sedicesima mensilit come da art.2 dellaccordo201003/02 31-mar-10 510.000,00 Diciassettesima mensilit come da art.2 dellaccordo201004/01 30-apr-10 510.000,00 Diciottesima mensilit come da art.2 dellaccordo201005/01 31-mag-10 510.000,00 Diciannovesima mensilit come da art.2 dellaccordo

    201006/01 30-giu-10 510.000,00 Ventesima mensilit come da art.2 dellaccordo201007/01 31-lug-10 510.000,00 Ventunesima mensilit come da art.2 dellaccordo201008/01 31-ago-10 510.000,00 Ventiduesima mensilit come da art.2 dellaccordo201009/01 30-set-10 510.000,00 Ventitreesima mensilit come da art.2 dellaccordo201011/01 01-nov-10 510.000,00 Ventiquattresima mensilit come da art.2 dellaccordo201011/02 30-nov-10 510.000,00 Venticinquesima mensilit come da art.2 dellaccordo201012/01 31-dic-10 510.000,00 Ventiseiesima mensilit come da art.2 dellaccordo

    nella dichiarazione per lanno 2011 elementi passivi fittizi per complessivi . 6.392.020,00,avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da IDS TUNISIA:

    NUMERO DATA IMPONIBILE DESCRIZIONE201101/01 31-gen-11 510.000,00 Ventisettesima mensilit come da art.2 dellaccordo201102/01 28-feb-11 510.000,00 Ventottesima mensilit come da art.2 dellaccordo

    201102/02 28-feb-11 272.020,00 Spese per attivit svolte presso stab. AGUSTA dal 2010201103/01 31-mar-11 510.000,00 Ventinovesima mensilit come da art.2 dellaccordo201104/01 29-apr-11 510.000,00 Trentesima mensilit come da art.2 dellaccordo201105/01 31-mag-11 510.000,00 Trentunesima mensilit come da art.2 dellaccordo201106/01 30-giu-11 510.000,00 Trentaduesima mensilit come da art.2 dellaccordo201107/01 29-lug-11 510.000,00 Trentatreesima mensilit come da art.2 dellaccordo201108/01 29-ago-11 510.000,00 Trentaquattresima mensilit come da art.2 dellaccordo201109/01 30-set-11 510.000,00 Trentacinquesima mensilit come da art.2 dellaccordo201110/01 31-ott-11 510.000,00 Trentaseiesima mensilit come da art.2 dellaccordo201111/01 25-nov-11 510.000,00 Trentasettesima mensilit come da art.2 dellaccordo201112/01 26-dic-11 510.000,00 Trentottesima mensilit come da art.2 dellaccordo

    per complessivi 21.425.647,00 quali elementi passivi fittizi per gli anni dal 2007 al 2011; fatturetutte registrate nelle scritture contabili obbligatorie e detenute da parte degli indagati a fine di provanei confronti della dellAmministrazione Finanziaria.Commesso in Cascina Costa di Samarate (VA), dal 22/9/08 al 27/9/12 con le dichiarazioni,rispettivamente, presentate:- in data 22.9.2008, lunico 2008 per lanno dimposta 2007;- in data 30.09.2009, lunico 2009 per lanno dimposta 2008;- in data 27.09.2010, lunico 2010 perlanno dimposta 2009;- in data 29.09.2011, lunico 2011 per lanno dimposta 2010;- in data 27.09.2012, lunico 2012 per lanno dimposta 2011.

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    5/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    5

    Dallesordio della sentenza si apprende che il processo trae origine dalle dichiarazioni rese nelnovembre 2011al P.M. di Napoli da Lorenzo BORGOGNI2in merito alla gara dappalto per 12elicotteri VVIP bandita dal Governo indiano, e vinta da AGUSTAWESTLANDINTERNATIONAL Ltd.; su quelle dichiarazioni si innestavano articolate indagini che,attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di o.c.p., e acquisizione didocumenti anche attraverso attivit rogatoriali, permettevano di ricostruire movimenti di

    denaro affluiti su conti correnti presso istituti bancari ubicati nelle isole Mauritius(tra i qualiil conto CALUMET, riconducibile al coimputatoGuido HASCHKE), e di verificare i pagamentiin corso tra questultimo e AW.Dopo un capitolo dedicato alla descrizione di persone giuridiche e fisiche (le parti noncontraenti) protagoniste della vicenda, la sentenza propone una ricostruzione storica dellavicenda che d materia alle imputazioni, preceduta da una rassegna della disciplina vigente inIndia in materia di appalti, e da una cronologia di quello specifico bando desunta dalla(limitata) documentazione messa a disposizione dalle Autorit indiane.3Nel ripercorrere, in primo luogo, il primo segmento di gara (1999/2004), poi annullata, sirammenta che in quella prima fase (avviata a fronte della richiesta della IAFdi sostituire 6elicotteri) AW non era stata ammessa alle prove di volo per mancanza del requisitoobbligatorio della quota operativa;la scelta (maggio 2003) era caduta su un velivolo francese(EUROCOPTER EC-225), ma nel mese digiugno successivoil Technical Manager (Air) del MoDaveva chiesto una rivalutazione dalla decisione: ne seguiva che dopo una riunione indettadallufficio del Primo Ministro (novembre 2003) in cui veniva valutata la ridefinizione dellecaratteristiche dei velivoli (tra le quali anche la riduzione della quota operativa), a dicembreil PMO imponeva che lindividuazione dei requisiti degli apparecchi avvenisse di concerto traSegretario della Difesa e Capo di Stato Maggioredella Difesa (carica che in data 31/12/04veniva assunta da Sashi TYAGI).A questo punto, dopo avere rinviato al capitolo successivo4 per la trattazione del secondosegmentodel bando di gara (2005-2012), direttamente legato alle imputazioni, la motivazionepassa ad occuparsi delle responsabilit penali, dapprima soffermandosi sugli aspetti giuridici

    del reato di corruzione internazionale sanzionato dallart. 322 bis, c. 2 n. 2, c.p. , poi sullaformulazione del capo A)dellimputazione, a proposito della quale si legge:

    la condotta censurata in tale capo declinata dal P.M. come promessa e pagamento di somme didenaro in favore del pubblico ufficiale straniero, individuato nel Capo di Stato Maggiore dellIndian AirForce (IAF) Sashi TYAGI, per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri dufficio.Tale atto specificato quale intervento sul bando di gara per lacquisizione degli elicotteri dadestinare ai VVIP indiani ed in particolare focalizzato su due elementi specifici:- labbassamento della quota operativa di volo (service ceiling) da 18 a 15 mila piedi e- linserimento di una prova comparativa di volo con motore in avaria (drift down altitude DDA).Queste due modifiche avrebbero consentito laggiudicazione dellappalto, poi formalizzato in data8.2.2010, tra AGUSTAWESTLAND INTERNATIONAL Ltd. ed il Governo dellIndia. Limputazione

    postula un conferimento dincarico da parte di ORSI ad HASCHKE per la conduzione della trattativa

    in India, una volta appreso dallo stesso H. delle ottime possibilit di successo nella gara derivanti dallaconoscenza del socio GEROSA dei fratelli TYAGI (imparentati come cugini con il Capo di StatoMaggiore Difesa). Incarico affidato anche al collaboratore di fiducia per il mercato indiano Christian

    2Responsabile relazioni esterne di FINMECCANICA.3 RFP 27.09.06 inviata ad AW (cio il bando di gara 2006); Technical Proposal of AW in response to RFP 27.9.06

    (lofferta di AW - febbraio 2007); Agreement between the Government of the Republic of India, Ministry ofDefence, ancd AGUSTAWESTLAND INTERNATIONAL Ltd. for the supply of 12 AW101 VVIP/VIP Helicopetrsand Associated Engineering Support Package (cio il contratto AW India 8.2.2010) rapporto C.A.G.(Comptrollerand Auditor General of India on Acquisition of Helicopters for VVIPs) ufficialmente redatto e depositato pressoil Parlamento indiano in data 13/8/13.

    4Cap. 4 a/4) punto 2 dellappellata sentenza

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    6/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    6

    MICHEL. Dunque ORSI e SPAGNOLINI avrebbero corrisposto ad H. e GEROSA un primo importo di400.000 , 100.000 . dei quali consegnati in contanti ai fratelli TYAGI, ed in esecuzione di uncontratto di consulenza stipulato tra AW e la GORDIAN SERVICE s.a.r.l. (societ riconducibile ad H. eGEROSA). Successivamente i due odierni imputati avrebbero stipulato contratti di ingegneria con lesociet IDS INDIA ed IDS TUNISIA, forme contrattuali create ad hoc per dare copertura allacorruzione del p.u. straniero e quale remunerazione degli intermediari H. e GEROSA allinterno diunoperazione economica che espressamente vietava qualsiasi compenso per la mediazione. Le somme didenaro corrisposte ad H. e GEROSA non sono indicate nello specifico nel loro ammontare, mentrelimputazione indica in 30 milioni di . il prezzo della corruzione pervenuto nelle mani del coimputatoMICHEL e del tutto genericamente indicati come in parte destinati a sostenere lattivit corruttivafinalizzata allacquisizione della commessa edallesecuzione delcontratto.Va subito rilevato che il P.M. ha ritenuto di contestare una condotta corruttiva al tempo stessoantecedente e susseguente nei termini di promessa e successiva dazione (promettevano edeffettivamente corrispondevano per compiere e per aver compiuto), con una scelta che si pone incontrasto con la natura stessa del reato di corruzione che, come noto, stato definito un reato

    progressivo (o a consumazione prolungata, a seconda che ci si ponga nella prospettiva dellaprogressione dell offesa o della consumazione), inserito nei cd. reati a doppio schema Pertanto, difronte allapparente ossimoro giuridico formulato dal P.M. nellimputazione ed alla contestazione infatto della condotta di un p.u. indiano (TYAGI) il primo elemento in base al quale limputazione possa

    reggere, dal punto di vista logico prima ancora che giuridico, rappresentato dallesistenza di unaccordo corruttivo con il p.u. straniero finalizzato alla definizione della gara dappalto in modo tale dafavorire AW tra la platea dei concorrenti. Di conseguenza laccordo corruttivo deve necessariamentecollocarsi prima della determinazione dei requisiti operativi ed il pagamento della tangente pucollocarsi anche successivamente.

    Ci premesso, ad avviso del Tribunale listruttoria dibattimentale non avrebbe consentito diacquisire n il riscontro dellaccordo corruttivo tra il p.u. straniero e gli imputati, nlindividuazione dellatto contrario ai doveri dufficio, e neppure leffettivo pagamento del p.u.straniero corrotto, mentre le prove dichiarative e documentali acquisiteavrebberotrovatouna ricostruzione (logica e fattuale) in chiave alternativa lecita.La motivazione affronta quindi il tema dellipotizzato accordo corruttivo, muovendo dalla

    genesi dellincarico conferito ad HASCHKEda FINMECCANICA/AW, e passando dai rapportitralo stesso HASCHKE,GEROSAe July TYAGI,fino allintervento sul bando: allesito di taleanalisi il Tribunale conclude osservando che il dibattimento avrebbe fatto emergere unasequenza dei fatti antitetica a quella descritta nellimputazione, in particolare per quanto

    concerne la modifica della quota operativa,che sarebbe avvenuta in epoca antecedente alprimo contatto tra lintermediario H. ed AW, ORSI in prima battuta e successivamenteSPAGNOLINI.Per quanto specificamente concerne il primo atto contrario contestato (labbassamento dellaquota operativa), la sentenza richiama la deposizione del teste MESSINA, il quale haricordato di avere appreso da HASCHKE che gli indiani o meglio il Ministero della Difesaindiano si era convinto, grazie ai suoi buoni uffici, a rivedere le caratteristiche degli

    elicotteri di cui vi sarebbe stata la fornitura, in modo tale che anche gli elicotteri di Stato qui si intende AGUSTAWESTLAND- potessero partecipare alla gara. A questo punto passai lanotizia al mio amico ZAPPA: tale informazione secondo i primi giudici- fu verosimilmentedata HASCHKE a ORSI in occasione del loro incontro del 20/10/05, e non come sostenutodallaccusa- in epoca successiva ma prossima allincontro fra il Marescialloe ZAPPA.Dopo avere trattato del momento in cui sarebbe intervenuto laccordo corruttivo (coincidentecon il citato incontro tra HASCHKEe ORSI), il Tribunaleesclude la possibilit stessa di unaccordo corruttivo coinvolgente il M.llo TYAGI considerando che:5

    5Cap.4, a.4.4): Limpossibilit di un accordo corruttivo con il M.llo TYAGI

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    7/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    7

    Le risultanze dibattimentali consentono di affermare che a questo primo incontro:1) labbassamento della quota operativa era una decisione gi deliberata e formalizzata da parte

    dellAutorit indiana;2) n H., n il solo TYAGI potevano aver influenzato la determinazione dellabbassamento della quota

    operativa in quanto questa determinazione venne presa in considerazione, valutata da organicollegiali prima dellassunzione dellincarico pubblico da parte di TYAGI e, su input di organi

    politici e di sicurezza, poi formalmente deliberato in data 9/5/05;3) se il primo incontro tra ORSI e H. avvenne in data 20/10/05 ed a quella data la decisione

    governativa dellabbassamento della quota operativa si era gi cristallizzata, ne consegue,incontrovertibilmente, che quellincontro non potesse avere la finalit corruttiva indicata nel capodimputazione, cio quella di pagare il p.u. straniero (cio TYAGI) affinch abbassasse la quotaoperativa, bens quella (penalmente lecita) di accreditarsi come un valido appoggio consulenziale perAW.

    Ad ulteriore conforto di una simile conclusione la sentenza elenca una serie di elementi ecircostanze, tra i quali, in primo luogo, un summary inviato da SPAGNOLINI a ORSI il27/12/04, del seguente tenore:

    Da: SPAGNOLINI Bruno - Inviato: luned 27 dicembre 2004 15:23 - A: ORSI Giuseppe - Oggetto:India - ...Giuseppe, di seguito un breve riassunto dei programmi India - Navy Maritime Helicopter

    Requiremen: The IN has for some time been developing requirements for new maritime helicopters inthe 10 tonne class to supplement and eventually replace the Sea King. However, formal Requests forProposals have yet to be issued to potential suppliers. In the meantime, our strategy continues to beto promote in parallel the benefits of an enhanced and expanded Sea King fleet and the moreextensive capabilities of the EH101 for longer range embarked missions and to encourage the issue ofnew requirements to be delayed. Should this strategy fail and the IN decide to proceed with the

    procurement of a new helicopter in the short term, then we will support the NH90 as the solution. Ilmio parere di partire immediatamente a supportare l'NH90. L'EH101 per me non ha speranze. - AirForce: Continuiamo a proporre l'EH101 per trasporto truppe e in prospettiva per il VIP.

    A proposito del contenuto di questa comunicazione nella motivazione scrivono i primi giudici:laffermazione lEH 101 per me non ha speranze si riferisce alla fornitura alla Marina Indiana,appalto per il quale SPAGNOLINI suggerisce lNH90 Semmai da questa mail si pu dedurre lesattocontrario di quello sostenuto dal P.M., e cio che AW continuava a coltivare speranze per lEH 101 perla gara VVIP, ed in un periodo in cui H. non era ancora comparso sulla scena.

    Inoltre, il problema della quota operativaera risalente nel tempo, e nel periodo 2002/2006in Indiaerano intervenuti significativi cambiamenti, che avevano portato ad un progressivo(ma drastico) ridimensionamento del potere decisionale in capo agli alti comandi delle forzearmate, con la creazione di unapposita struttura operativa, onde il Capo di Stato MaggioredellAeronautica non era pi responsabile del processo di acquisizione, che viene seguito egestito direttamente dal suo Vice, cio il Deputy Chief;la riduzione della quota operativaera stata discussa in una riunione del 7/3/05 presso lo Stato Maggiore Aeronautica epresieduta dal DCAS, mentre la decisione era stata assunta solo in quella successiva del9/5/05.Da quanto in precedenza considerato il Tribunaletrae le seguenti, ulteriori valutazioni:

    la genesi della determinazione del requisito ceiling risale a ben oltre un anno prima dellassunzionedella carica pubblica da parte di TYAGI e che, se la sua deliberazione avvenne durante il periodo in cuiegli ricopr la qualifica di Capo di Sato Maggiore, rientr in una competenza ampiamente collegiale,venne deliberata da organi collegiali dei quali lo stesso non faceva parte (DPB), e nella quale nonavrebbe potuto avere alcuna legittima determinazione. Cos come non risulta in alcun modo il benchminimo riscontro probatorio che lo stesso TYAGI avesse di fatto e concretamente condizionato coloroche avevano le competenze di fissare le ORs del bando di gara, in prima battuta il Deputy Chief AirStaff, sino allNSA o addirittura al gabinetto del Primo Ministro indiano.

    Passando quindi al secondo atto contrario contestato (lintroduzione di unaprova comparativadi volo con motori in avaria Drift Down Altitude DDA-), ad avviso del Tribunale lunico

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    8/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    8

    aggancio temporale certo di deliberazione corruttiva consisterebbe nel suo inserimentonella RFP del settembre 2006; a fronte di ci, il collegamento che limputazione propone tradetto requisito ed il numero dei motori del velivolo, ed il conseguente vantaggio che neavrebbe tratto AW in relazione allaggiudicazione della gara, smentito dalle indicazionifornite dal CT CIVALLERI, e dal confronto tra i requisiti operativi dei due bandi di gara (dacui si evince che il nuovo bando non prevedeva nulla di diverso rispetto al precedente del

    2002, che gi contemplava quel requisito).6Prosegue quindi il Tribunale:

    Laccertata inversione temporale, rispetto alla cronologia dellimputazione, tra labbassamento dellaquota operativa ed il primo contatto di HASCKE con ORSI, e limpossibilit di attribuire la paternit ditale modifica (in termini di contrariet ai propri doveri) in capo al Capo di Stato Maggiore TYAGI,rendono (in fatto ed in diritto) lipotesi accusatoria corruttiva contestata di per s stessainsussistente. Sotto altro profilo non nemmeno configurabile la corruzione per come ricostruita dalP.M. in sede di requisitoria finale in punto di diritto con riferimento alla cd. teoria dellatto formale,elaborata dalla Cassazione, ivi richiamata sul punto lart. 322 bis, c. 2 n.2, c.p. prevede una fattispecieautonoma e speciale rispetto alla corruzione domestica e che, dunque, non possibile invocare neiconfronti del p.u. straniero il bene giuridico dellimparzialit e del buon andamento della p.a., dovendosi,invece, linterprete porre sul piano della par condicio degli operatori economici dei mercati esteri.

    Ci sta a significare che nellambito di unipotesi di corruzione internazionale, non basta laccertamentodellasservimento venale del p.u. straniero (nelle forme alternative della promessa o dazione di utilit)al soldo del competitor internazionale (corruttore), ma occorre anche il quid pluris, richiesto dallanorma speciale, dellindebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (ovvero lottenimento odil mantenimento dellattivit economica o finanziaria) evidente, quindi, che, perch possa dirsirealizzata la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma (libera concorrenza nel mercato mondiale),occorre accertare che la condotta del p.u. straniero a libro paga del competitor/corruttoreabbia favorito o indebitamente avvantaggiato questultimo in unoperazione economica internazionali

    Inoltre, il Tribunale evidenzia che la ricostruzione dei flussi di denaro tra AW, il duoHASCHKE/GEROSA e i fratelli TYAGInon ha consentito di acquisire riscontri a pagamentidiretti o indiretto a favore del M.llo TYAGI, mentre la mancanza di prova dellesistenza di unaccordo corruttivo non consente di qualificare in analoghi termini corruttivi quelle somme chesono confluite da AW sino ad INTERSTELLAR, e dunque ai suoi beneficiari economici H. eGEROSA.Analoga carenza probatoria i primi giudici ravvisano per quanto concerne la parte di addebitoche prevede il coinvolgimento nella vicenda corruttiva di MICHEL, la cui condotta sarebbeconsistita nella stipulazione di tre contrattiche avrebbero svolto la funzione di veicolo dilegittimit formale contenente in realt la provvista illecita per il pagamento degli indiani7:anche in questo caso, infatti, non sarebbero provati n un concreto intervento del predettonella fase relativa alla determinazione dei requisiti operativi, n alcun contatto (diretto odindiretto) con il CSM TYAGI o con i fratelli TYAGI; questa mancanza di riscontri nonconsentirebbe di utilizzare a riscontro dellipotesi accusatoria neppure il manoscritto cheHASCHKE sostiene di avere redatto a Londra, in occasione di un incontro con MICHEL nel

    6Questo requisito della DDA viene messo in relazione dal P.M. con la presenza di tre motori per AW, requisito che,secondo lassunto accusatorio, avrebbe rappresentato titolo preferenziale per AW. Cos non . vero che il datotecnico cambia: nella RFP 2002: Helicopter should be twin engined diventa nella RFP 2006: Helicopter should beat leasttwin engined (SQR General punto 1.1). Ma il punto non questo, perch ci che rileva che nel 2006 ilrequisito DDA stato reso meno stringente, per cui il ragionamento di favore avrebbe potuto avere senso nellamisura in cui fosse stata mantenuta una quota massima elevata; averla ridotta svuota di significato la correlazione alnumero superiore dei motori dellAW 101 lintroduzione di questo requisito ha avuto leffetto contrario di quelloattribuitogli dal P.M., cio quello di favorire i velivoli con minor potenza e dunque non lAW101.

    71.11.06 fornitura di parti di ricambio e servizi per la Marina indiana -rinnovato 1.9.08-; 1.3.10 post contract awardservice agreement -PCSA- assistenza per lesecuzione del contratto di appalto con lIndia; 26.5.10 riacquistodallIndia di 14 WG 30.

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    9/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    9

    2008, in cui sarebbero indicate le voci di spesa del budget secondo le stime di MICHELstesso8:

    Osserva in proposito il Tribunale che anche a prestar fede alle dichiarazioni di H., ildocumento indica semplicemente un preventivo di spesa e non un consuntivo; quindi noncomproverebbe affatto la dazione degli importi ivi indicati alle persone corrispondenti agliacronimi riportati.Quanto detto in merito alla carenza di prove sufficienti in ordine alla corruzionecontestata alcapo A)lassoluzione degli imputati per tale addebito,perch il fatto non sussiste.La trattazione delle contestazioni contenute nel capo B)prevede:

    un primo paragrafo dedicato alle vicende del contrattoGordian

    (pur se

    estranee allacontestazione), stipulato il 6/12/05 tra AW (in persona di SPAGNOLINI) e GORDIAN

    SERVICES s.ar.l. (riconducibile ad HASCHKE) per formalizzare laccordo di collaborazioneraggiunto in relazione al bando di gara indiano: a fronte dellattivit di consulenza fornitada Gordian ad AW finalizzata allingresso di questultima nel mercato indiano, venivapattuito un compenso di . 200.000, corrisposto in due tranches (gennaio e febbraio

    8 HASCHKE: i 30 rappresentano l'importo complessivo stimato allora sulla base di 600 milioni contrattualiipotetici del valore del contratto di ingegneria, e il 15, 16 era di questo contratto quello che era al lordo di

    pertinenza della famiglia, cio dei fratelli TYAGI POL posso immaginare che voglio dire Politics.. Fam Family, s Bur Burocrats, non lo so

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    10/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    10

    2006), cui facevano seguito ulteriori pagamenti (gennaio e settembre 2007) per unammontare complessivo di ulteriori . 200.000a seguito delle proroghe contrattuali;9

    un secondo paragrafo concernente il contratto quadro concluso l1/8/07 tra AW e IDSINFOTECH INDIA, avente ad oggetto la somministrazione di servizi di ingegneria chesociet riconducibili sempre ad HASCHKE avrebbero dovuto fornire successivamenteallassegnazione della gara per i 12elicotteri VVIP (rapporto contrattuale che non aveva

    alcun collegamento con il precedente Gordian se non perch nellultimo rinnovocontrattuale di GORDIAN era previsto che in caso di ottenimento della fornitura sarebbestata remunerata la collaborazione o consulenza di HASCHKE e soci), a fronte dei qualiAWsi impegnava a fornire business, quindi affari, attivit per il 5% del valore totaledellordine.

    In relazione a questo secondo accordo contrattuale, dopo avere dato atto dei rilievi critici delP.M. in merito ai servizi asseritamente prestati da IDS INDIA (nel descrivere i qualiHASCHKE aveva parlato innanzitutto di servizi di digitalizzazione di progetti), inparticolare per il fatto che quel contratto era stato stipulato in epoca antecedente a quellodi offset con il Governo indiano, edopo avere richiamato alcune osservazioni sullo stessotema tratte dalla relazione del CTPM prof. SANDRI10, la sentenza dedica il paragrafo

    successivo alla questione delloffset, dichiarando esplicitamente di condividere laricostruzione proposta dal consulente della difesa, in quanto supportata da ampiadocumentazione ufficiale e non confutata da indicazioni di segno opposto, e concludeosservando che non possibile sostenere, con assoluta certezza, come fatto dal P.M., che ilcontratto IDS INDIA avesse uno scopo reale del tutto differente rispetto a quelloesplicitato e legato, appunto, alloffset.Quel contratto, secondo il Tribunale, avrebbe avuto per AW un duplice scopo:

    affidare, da un lato, in outsourcing attivit di digitalizzazione che avrebbero -se fatte pressoAW- comportato una dilatazione dei tempi di realizzazione, e dallaltro di accumulare crediti dioffset compensabili in un futuro se fosse stato concluso il contratto di vendita per i VVIP e se lanormativa, come pareva probabile, fosse stata modificata.

    A queste considerazioni fanno seguito paragrafi rispettivamente dedicati allesecuzione delcontratto con IDS INDIA, al sistema SAP (sistema automatico di fatturazione utilizzato inAW), alle prestazioni da parte di IDS INDIA (della cui effettivit, alla luce delle risultanzeprocessuali, non possibile fondatamente dubitare), e al contratto con IDS TUNISIA,societ di diritto tunisino (controlled subsidiary di IDS INFOTECH) di cui era divenutolegale rappresentante Hedi KAMOUNsu proposta di GEROSAe HASCHKE(reali beneficiarieconomici dellattivit).Questultimo contratto, stipulato tra IDS TUNISIAe AGUSTA S.p.A.11sulla premessa di unpreesistente rapporto contrattuale fra AGUSTA e IDS INFOTECH, prevede, tra l'altro, "ladotazione da parte di IDS di un Centro Dedicato per lattivit richiesta da AGUSTA, chesorger in India e dovr soddisfare gli standard di qualit richiesti da AW: a seguito dei

    mutamenti nella compagine societaria di IDS TUNISIA nel febbraio 2009 questultima

    9 Il contratto iniziale indica come scadenza il 30 giugno 2006, con la possibilit di estenderne la durata previacomunicazione scritta e viene dapprima prorogato dal Dicembre 2006 al 30 giugno 2007, poi dal 26 settembre2007 al 31 dicembre 2007.

    10 Risulta, pertanto, da tali evidenze documentali che la commessa a IDS INFOTECH (IDS INDIA) facevaufficialmente parte dei programmi di compensazione industriale offerti al Governo Indiano e che tale impegno, gi

    previsto nella formulazione dellofferta, divenne poi parte del contratto. Risulta anche che AW aveva formalmentedichiarato al proprio Contraente che la prima fase della collaborazione con IDS INDIA era gi iniziata nel giugnodel 2007, oltre due anni e mezzo prima della sottoscrizione del contratto di offset (relazione prof. SANDRI,

    pag.45).11Controllata al 100%da AGUSTAWESTLAND.

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    11/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    11

    appalta i servizi richiesti da AWa IDS INDIA, cui subentrer (il 15/11/09) AEROMATRIX(anche questa riferibile aGEROSAe HASCHKE).Dopo avere ricordato che KAMOUN ha descritto la propria attivit in termini di meropassacarte, riferendo di non avere mai visto nessuno delle societ con cui aveva a che faread eccezione di AGGARWAL e di KHAITAN, e che IDS TUNISIA non aveva dipendenti adeccezione di GARAVAGLIA Attilio e della segretaria dello stesso KAMOUN, in merito a quel

    contratto in sentenza si legge:Le modalit operative del contratto sono peculiari: AW che dovrebbe mandare, come da contratto, uncall off order a IDS, in realt, tramite GARAVAGLIA, che linterfaccia di IDS in AW, invia undelivery report cio un rapporto di consegna che KAMOUN stampa su carta intestata IDS e reinviaa AW, il medesimo documento viene inviato ad AEROMATRIX. PRAVEEN di AEROMATRIX redigevasulla base di quel delivery report un work order e lo inviava a IDS ove KAMOUN a sua volta locopiava su carta intestata IDS TUNISIA e lo mandava a AEROMATRIX. In pratica esisteva unpurchase order di AGUSTA, un delivery report IDS/AGUSTA, ed infine un work order da IDSad AEROMATRIX che inevitabilmente veniva retrodatato. Appare evidente come, cio, il sistemafunzioni al contrario, partendo dalla consegna dei servizi per arrivare allordine degli stessi. In realt il

    primo atto di questa operazione dovrebbe essere lordine da parte del committente dei servizi.KAMOUN per precisava che il fatto che i rapporti di consegna arrivassero direttamente da AW ove

    cera GARAVAGLIA che controllava che i lavori fossero stati fatti era per lui una garanzia che vi fosseuna controprestazione a fronte della quale venivano poi emesse le fatture. Le fatture venivano emesse

    periodicamente e come da istruzioni di GEROSA e HASCHKE venivano inviate direttamente ad AW aCascina Costa allattenzione di Bruno SPAGNOLINI.KAMOUN precisava che IDS TUNISIA aveva come unico cliente AW Una volta che giungevano i

    pagamenti mensili di 510.000 ., 100/110.000 . andavano ad AEROMATRIX, mentre 300/400.000 adINTERSTELLAR, una societ con sede a Mauritius di propriet di H. e GEROSA. AEROMATRIX avevafatturato direttamente ad AW solo le spese di vitto, alloggio e viaggio degli ingegneri indiani che sirecavano a Cascina Costa, anche se esisteva qualche fattura emessa direttamente da IDS TUNISIA adAW con la medesima causale. Successivamente alle perquisizioni avvenute in data 23/4/12, KAMOUNnel giugno successivo aveva comunque effettuato pagamenti ai vari soggetti coinvolti e soprattuttoriconducibili ad H., mentre GEROSA, con cui si trovava in viaggio, gli aveva ordinato di non pagare pi

    nulla ad INTERSTELLAR, non aspettandosi che AW continuasse a pagare regolarmente le fatture diIDS, dopo che la esistenza di unindagine era divenuta di dominio pubblico. Lultimo pagamento fatto aINTERSTELLAR del 20/4/12. GEROSA gli aveva detto di continuare a pagare invece AEROMATRIX

    perch il lavoro veniva fatto comunque.A proposito di INTERSTELLAR la sentenza riporta uno stralcio della deposizionedibattimentale di HASCHKE12, il quale precisa tra laltro- che si tratta di una societ aventesede a Mauritius, preesistente e non riferibile a lui e GEROSA, che veniva utilizzata perportare gli utili, una parte degli utili fuori dalla Tunisia in maniera assolutamente legittima inquanto in Tunisia esiste una possibilit di fare delle societ, come nel caso nostro la IDSs.a.r.l., cosiddette totalmente esportatrici per 10 anni queste societ non pagano imposte sulreddito, ne consegue che possono ricevere fatture dall'estero anche per operazioni

    inesistenti senza che questo costituisca un illecito in quanto non hanno obblighi fiscali.INTERSTELLAR una societ di Mauritius che faceva queste fatture alla IDS TUNISIA pertrasferire una parte degli utili a Mauritius: il denaro versato da AGUSTAWESTLAND andavain parte adAEROMATRIX eper il resto (attraverso IDS TUNISIA) a INTERSTELLAR(su unconto mauriziano gestito dall'avv. KHAITAN)che fatturava aIDS TUNISIA per giustificarecontabilmente il pagamento.Il teste KAMOUN ha confermato che mensilmente INTERSTELLAR riceveva da IDSTUNISIA 3/400.000 ., parte di quello spread fra il fatturato passivo IDS

    12Ud. 6/12/13

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    12/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    12

    TUNISIA/IDS INDIA prima e AEROMATRIX dopo e il fatturato attivo IDSTUNISIA/AW.Lesecuzione di quel medesimo contratto e le prestazioni rese da IDS TUNISIAsono stateoggetto anche della deposizione del teste GARAVAGLIA(gi dipendente e consulente di AW,poi -su proposta di HASCHKE, e daccordo con AW- consulente di IDS TUNISIA, ovverolunico referente in AW di IDS TUNISIA), da cui il Tribunaletrae le seguenti informazioni:

    le modalit operative del contratto IDS INDIA differivano grandemente dalle modalit operativedel contratto IDS TUNISIA, in quanto il sistema dei pagamenti delle fatture emesse da IDS INDIAseguiva rigorosamente il sistema SAP, cio per il pagamento era necessaria una corrispondenza

    perfetta fra ordini, fatture e pagamenti. Tale sistema consentiva un controllo incrociato sullanecessit, effettivit e congruit delle prestazioni chieste e fornite i corrispettivi pagatisuccessivamente a IDS TUNISIA uscivano dal sistema, in quanto si rifacevano allaccordo quadro, incui era previsto il pagamento di una somma mensile forfettaria di 510.000 , il cui calcolo prescindevada qualunque ordine o approvazione successiva, riferendosi ad una somministrazione predeterminata nelsuo ammontare. Con IDS TUNISIA era stato comunicato a GARAVAGLIA che il sistema sarebbe statodifferente in quanto le fatture sarebbero state inviate direttamente allattenzione di SPAGNOLINI e,quindi, passate in contabilit per il pagamento. Le fatture riportavano sia la data sia la sigla perapprovazione di SPAGNOLINI. Tale circostanza richiamata anche da Guido HASCHKE nelle sue

    deposizioni, il quale ne spiega anche la ragione: le condizioni contrattuali erano state trattate conSPAGNOLINI che aveva loro indicato tale modus procedendi GARAVAGLIA venne poi reso edottodel fatto che IDS INDIA, quale sub contractor, sarebbe stata sostituita da AEROMATRIX, senzaalcun mutamento sostanziale, poich la subentrante era una emanazione di IDS INDIA GARAVAGLIAha affermato che il lavoro svolto prima da IDS INDIA, poi da AEROMATRIX con riguardo alladigitalizzazione della fusoliera del 129 e poi del 139, attivit coordinata dallo stesso GARAVAGLIA alivello tecnico, era non solo stato effettivamente svolto, ma svolto anche molto bene, poich,oltretutto, si trattava di prestazioni complicate e traccia dello stesso era reperibile nel sistemainformatico di AW.

    Dopo un breve excursus sul trattamento contabile -basato sul ricordo dei testimoni escussi, iquali hanno ricordato che il contratto prevedeva delle tranches mensili non collegate adalcun ordine, onde IDS TUNISIA procedeva direttamente allemissione delle fatturedellimporto predeterminato-, la sentenza descrive il subentro di AEROMATRIX, attraversola cessione a questultima del ramo di azienda AEROSPACE (passata del tutto inosservata,in quanto di fatto il personale tecnico con cui i vari GARAVAGLIA e CASTELLI13 siinterfacciavano era rimasto lo stesso):

    Nel novembre 2009 CASTELLI viene avvisato da GARAVAGLIA che IDS INDIA aveva ceduto ilproprio ramo di attivit ad AEROMATRIX che era sostanzialmente la stessa cosa, operava con lostesso personale. A conferma di ci PRAVEEN scriveva chiedendo un accordo con AW come quelloconcluso fra AW e IDS INDIA. Di fatto laccordo non cera e nonostante ci eranostati emessi ordinidi acquisto in favore di AEROMATRIX per coprire le spese del personale presente a Cascina Costa equesto perch HASCHKE, come riferito anche da KAMOUN, sosteneva che le spese relative al

    personale non potessero essere incluse nellaccordo con IDS TUNISIA a forfait AEROMATRIX, alsubentro, aveva mandato una mail in AW facendosi carico di tutte le condizioni dellaccordo che AWaveva con IDS INDIA e chiedeva di potere concludere un accordo simile in tutto e per tutto a quelloconcluso da AW con IDS INDIA. Da parte dei vertici di AW non cera per alcun interesse aconcludere un contratto con AEROMATRIX che invece per maggiore linearit e regolarit CASTELLIvoleva.

    Queste premesse e considerazioni inducono il Tribunalea concludere che IDS TUNISIA reseprestazioni effettive: affermazione confortata con richiami alle deposizioni dibattimentali diHASCHKEeGARAVAGLIA, ealle osservazioni del CTDif. LECCE: a fronte di ci, gli elementiaddotti per sostenere la tesi daccusa di per s non appaiono sicuri indici di una volont

    13Dipendente del settore contabilit di AW, responsabile della gestione delle prestazioni esterne di engineering

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    13/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    13

    frodatoria dei vertici di AWper meglio dire, della esistenza di contratti di copertura, matutte le criticit indicate possono essere ragionevolmente spiegate anche in unottica discelte aziendali del tutto legittime e non solo come indicatori della inesistenza in fatto delrapporto contrattuale.Coerentemente con quanto detto, riguardo alla contestazione ai sensi dellart.2 D. Lgs. 74/00(che individua gli elementi passivi fittizi in relazione allutilizzazione di fatture emesse da IDS

    INDIAnegli anni 2007, 2008, 2009oltra a una fattura del 2010-, e da IDS TUNISIAnelperiodo 2008/2011, ritenute corrispondenti a operazioni inesistenti, sotto il profilodellinesistenza oggettiva), atteso che il criterio discriminatore indicato dalla giurisprudenzacomprende ogni tipo di divergenza fra la realt commerciale e la sua espressionedocumentale, i primi giudici hanno escluso che le operazioni fatturate da IDS INDIAe IDSTUNISIAcorrispondano a mere dichiarazioni di fantasia, ed hanno quindi giudicato infondatalipotesi accusatoria di una inesistenza oggettiva assolutaLa sentenza esamina poi laddebito dal punto di vista dellinesistenza soggettiva delleoperazioni (cio considerando IDS TUNISIA come soggetto interposto fittiziamentefraAWeIDS INDIA prima eAW eAEROMATRIX poi), recependo in proposito la prospettazione delCTDif. GAFFURI secondo cui IDS TUNISIA aveva operato quale General Contractor, e,dopo avere ricordato che la fittiziet delle fatture sotto il profilo dellinesistenzasoggettiva, cio in caso di interposizione fittizia irrilevante allorquando, come nel caso dispecie, si verta in tema di evasione delle imposte sui redditi, esclude anche che nel caso dispecie vi sia stata una sovrafatturazione qualitativa nellaccezione pi volte richiamata,essendosi il P.M. riferito, in realt, ad una congruit dei prezzi pagati e in generale dellaoperazione posta in essere del tutto irrilevante sotto il profilo del reato contestato, maprosegue affermando che a diverse conclusioni si deve giungere esaminando la fattispeciecontestata sotto il profilo della inesistenza relativa delle prestazioni fatturate.In proposito, scrivono i primi giudici che la Pubblica Accusa ha ritenuto di ravvisareunipotesi di inesistenza relativa delle prestazioni riportate nelle fatture alla luce di undocumento sequestrato nella Confederazione Elvetica presso la madre di Guido HASCHKEin

    cui sono rappresentateda un lato le ore fatturate da IDS TUNISIA a AW, e dallaltro leore passive, cio quelle fatturate in corrispondenza per i medesimi periodi da IDS INDIA,ovvero AEROMATRIX a IDS TUNISIA:

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    14/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    14

    A proposito di questo prospetto il Tribunaleformula le seguenti deduzioni:Dal mero raffronto di tali dati emerge che per i mesi da maggio a dicembre 2009 vi una differenzafra le ore effettivamente lavorate e quelle fatturate ad AW di 5000 al mese, pari ad un costomaggiorato per AW -che corrisponde in forza della clausola 6.2 del contratto 34 /h - di 170.000 al

    mese. Dal mese di gennaio al giugno 2010 questo delta aumenta del doppio, nel senso che AW pagasempre il corrispettivo di 15.000 ore al mese, ma IDS TUNISIA ne indica come effettuate, ciopassive, solo 5.000 al mese, con un quindi di 10.000 ore mensili che non vengono lavorate pari a340.000 mensili corrisposti da AW ad IDS TUNISIA. Le fatture, quindi, emesse da IDS TUNISIAnei mesi indicati e di cui allo schema riportato indicano, con tutta evidenza, un dato certamente edobbiettivamente gonfiato, che quello delle ore, perch indicano tutte monotonamente 15.000 lavorate, quando, in realt le ore effettivamente lavorate e pagate dal general contractor aisubcontractors emerge documentalmente che sono di un terzo, ovvero di due terzi inferioriAlla luce del documento sopra riportato emerge, invece, documentalmente per il solo periodoconsiderato che il di ore fra quanto effettivamente fornito e quindi corrispondente alfabbisogno mensile di AW e quanto dalla stessa pagato diviene strutturale e ci sicuramente almeno

    per un anno. Tale oltretutto non minimo e trascurabile, ma di notevole entit, perch per ilprimo periodo AW paga 1/3 di ore in pi rispetto a quelle lavorate e per il periodo successivoaddirittura 2/3. quindi evidente che nessuna giustificazione commerciale ha tale tipo di contratto inuna situazione del genere dove, cio, con tutta evidenza AW non ha alcuna convenienza se non quella diregalare -per cos dire- il corrispettivo di moltissime ore non lavorate ad IDS TUNISIA. Quel di ore, che integra una Inesistenza Relativa, ovvero una sovrafatturazione in termini non gi di prezzounitario, quanto di prestazioni effettuate, cui corrisponde anche, conseguentemente, un di prezzo il mezzo che consente di alloggiare allinterno del contratto con IDS TUNISIA, un ulteriore negozio

    giuridico cui -in assenza di prove sul punto- non possibile dare una pi precisa qualificazione giuridica.Di tale ulteriore negozio sono evidenti gli effetti, cio gli imponenti flussi finanziari che si allontananodalla Tunisia per giungere fino alle Mauritius. Tali flussi vanno a beneficiare in ultima analisi HASCHKE,GEROSA e i fratelli TYAGIQuesto Collegio non pu, in assenza dellaccertamento del fatto corruttivo ritenere accertato che talisomme pacificamente refluite nelle tasche dei soci GEROSA e HASCHKE, e dei fratelli TYAGI siano

    state la remunerazione di un atto contrario ai doveri di ufficio posto in essere dal Capo di SatoMaggiore TYAGI. Ci che appare del tutto chiaramente, alla luce degli elementi sopra evidenziati, cheil contratto take or pay, per come congegnato, per il meccanismo che portava ad un strutturale,frutto di una voluta sovraestimazione delle necessit di outsourcing di AW consentiva, oltre allaremunerazione dei servizi veri e propri di ingegneria di creare un flusso di danaro verso lestero.Talecontratto, pertanto, aveva una causa e una funzione commerciale assolutamente differente da quellaapparente e gli importi sistematicamente corrisposti da AW a fronte della mera presentazione dellefatture da parte di IDS TUNISIA non erano la remunerazione solo dei servizi di ingegneria, bens diun negozio giuridico ulteriore e differente, sotteso e nascosto nellinvolucro del contratto principale.

    per questa parte del rapporto che emerge incontestabilmente laddove vi la prova documentale deldifferenziale delle ore lavorate rispetto a quelle pagate che si pu ritenere che vi sia fittiziet

    giuridica, intesa come inesistenza oggettiva relativa, in quanto la sovrafatturazione in termine di ore ha

    una giustificazione giuridica e commerciale differente rispetto al contratto che non si pu sottacere-seppure nella forma take or pay sempre e comunque un contratto di acquisto di prestazioni diingegneria in outsourcing.

    La fittiziet, nellaccezione descritta, viene invece esclusa per la fattura emessa di .900.000 emessa il 6/11/08 da IDS TUNISIA, sul rilievo che parte di quellimporto venneutilizzato per costituire AEROMATRIX ed acquistare da IDS INDIA il ramo dazienda perapprontare il Centro dedicato in India, e quindi mancherebbe sul punto la provadellinesistenza oggettiva della prestazione.Esaurito lesame dei fatti, la sentenza conclude con il trattamento sanzionatorio, stabilitonella misura indicata in premessa, in funzione dellammontare della sovrafatturazione (pari a .

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    15/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    15

    3.400.000,00,corrispondente al costo del strutturale delle ore pagate in pi da AW aIDS TUNISIA rispetto a quelle effettivamente lavorate dai subcontractors di IDSTUNISIA) e muovendo quindi da una pena base di anni due di reclusioneper il fatto pi grave(individuato in relazione allanno 2010in ragione del maggiore importo, e stante sia limportocomplessivo della sovrafatturazione quantitativa espressa in una cifra superiore a tre milionidi , sia alla luce della complessit e raffinatezza del meccanismo predisposto, che indica una

    particolare callidit ed esperienza), ridotta per le attenuanti generiche ad anni uno e mesiquattro di reclusione, aumentata per la continuazionead anni due di reclusione ciascuno(oltreallepene accessorie previstedallart. 12, c. 1, D. Lgs 74/00 in misura corrispondente al minimostabilito), e con il beneficio della sospensione condizionale.Gli imputati sono stati altres condannati al risarcimento del danno a favore d ellAgenzia delleEntrate, da liquidare in separato giudizio civile, assegnando allAF una provvisionale nellamisura di . 1.500.000,00,Infine, il Tribunaleha disposto la confisca ai sensi dellart. 322 ter c.p.nella misura indicata inpremessa.

    LE IMPUGNAZIONICon latto dappello:

    la difesa di ORSI ha chiesto, in via principale, lassoluzioneperch il fatto non sussisteovvero non costituisce reato, e, in subordine, la riduzione della pena inflitta, e la revocadelle statuizioni civili, premettendo che il prospetto rinvenuto presso labitazione dellamadre di HASCHKE, e sul quale il Tribunale ha fondato laffermazione di responsabilitdegli imputati per il reato di cui al capo B), sarebbe non solo inattendibile, ma ancheinutilizzabile perch anonimo e comunque frutto di una rogatoria che ne vieta l'usonell'accertamento dei reati fiscali, ed altres che leventuale differenza tra le ore

    pattuite e quelle lavorate sarebbe ininfluente sulla misura dei corrispettivi, atteso che ilregime contrattuale tra AW e IDS TUNISIA era definito in un contratto a corpo, esvolgendo quindi i seguenti motivi:

    1.

    in merito al primo profilo di inutilizzabilit ai sensi dell'art. 240, c. 1, c.p.p.del documentosequestrato nella Confederazione Elvetica presso la madre di Guido HASCHKE", osserva ladifesa che tale prospetto:-non reca segni identificativi che consentano di identificarne lautore, n vi sono elementi

    che consentano di attribuirne la paternit allo stesso HASCHKE;-non stato mostrato al predetto HACHKEnel corso dellesame dibattimentale, onde non

    vi neppure stato un riconoscimento ai sensi dellart. 239 c.p.p.;- lutilizzabilit non pu essere neppure ritenuta alla luce della previsione dell'art. 240, c. 1

    c.p.p. secondo cui i documenti anonimi sono inutilizzabili salvo che provengano comunquedall'imputato poich l'ammissibilit del documento anonimo non dipende dal fatto cheesso sia stato solo rinvenuto o ritrovato presso l'imputato, ma che il documento sia da luiformato materialmente;

    -non costituisce corpo di reatoex art. 240, c. 1 c.p.p.;e da queste premesse discende che sono parimenti inutilizzabili ex art. 195 c.p.p. ledeposizioni dibattimentale del CTPM LORITOe dei testi CASISSAe MONTEVERDE nelleparti inerenti il contenuto di quellanonima tabella;

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    16/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    16

    2. per quanto concerne il secondo motivo di inutilizzabilit del citato documento, assume ladifesa che nel caso di specie sarebbero state violate le regole in tema di rogatoria, ed inproposito osserva che:- loriginaria richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla Procura della Repubblica di

    NAPOLI faceva espresso riferimento ai reati di cui agli artt. 646, 319, 320 321, 322 bise 648 bis c.p.;

    - la missiva inviata dalla Procura della Repubblica di BUSTO ARSIZIOallautorit elveticaper comunicare la propria intenzione di assumere e proseguire quella richiestarogatoriale non prevedeva alcuna modifica all'oggetto della richiesta;

    - il documento in questione faceva parte della documentazione trasmessa dallautoritelvetica in esecuzione della citata richiesta di assistenza, concessa ed eseguita neitermini richiesti, e quindi ai fini dellaccertamento dei soli reati sopra elencati, e nonanche per il reato tributario di cui al capo B) oggetto del presente procedimento;

    -nella nota del Pubblico Ministero svizzero che accompagna la rogatoria si legge chelassistenza esclusa peri fatti che, ai sensi del diritto svizzero, rivestono un caratterefiscale", mentre lutilizzo dei mezzi di prova delle informazioni trasmesse consentitoper perseguirecasi di frode in materia fiscale ai sensi del diritto svizzero", ma in tal

    caso richiesto ilprevio consenso da parte della Svizzera, che nel caso di specie nonrisulta essere stato mai richiesto, n concesso;

    -analogamente a quanto osservato in precedenza, il divieto di utilizzo si estende anche alledeposizioni degli stessi testi sopra citati nelle parti concernenti il contenuto di quellostesso documento;

    3.

    con il terzo motivosostiene la difesa che nel caso di specie la condotta contestata sarebbeinsussistente, e che la decisione del Tribunalecirca la falsit delle fatture emesse da IDSTUNISIAe utilizzate da AW sarebbe erronea, osservando che il contenuto del documentosarebbe del tutto inattendibile:- lindividuazione dellautore della gi citata tabella nella persona di HASCHKE una mera

    presunzione, cos come laffermazione secondo cui le ore qualificate come passive

    indicate nella tabella -cio in ipotesi lavorate da AEROMATRIX secondo il Tribunale-corrispondano a quelle effettivamente eseguite, non essendovi in proposito alcunriscontro negli atti processuali;

    - in ogni caso, da quel documento si potrebbe al pi desumere che il rapporto contrattualetra AEROMATRIXe IDS TUNISIAdifferiva da quello intercorrente tra questultima eAW, dal momento che non prevedeva alcun forfait, ma un costo orario diverso einferiore, che consentiva comunque a IDS TUNISIAdi ricavare un utile in relazione alquale il Tribunale ha escluso profili di illiceit rispetto al diverso prezzo orario stabilitonel rapporto tra IDS TUNISIA a AW;

    - lindicazione di quantitativi orari in quel prospetto del tutto irrilevante, dal momentoche il contratto tra IDS TUNISIA e AEROMATRIX non prevedeva ore, ma ordini,

    eseguiti i quali venivano pagate le ore utilizzate, al prezzo forfetario concordato;- la conclusione del Tribunale, laddove ritiene di ricavare da quel prospetto la prova della

    differenza tra i tempi di lavoro effettivi e quelli fatturati, errata, in quanto daldibattimento non emerso che AW abbia pagato ore non lavorate, avendo al contrariocorrisposto un prezzo per un servizio concordato per un numero di ore stabiliteforfettariamente;

    -Inoltre, le fatture emesse da IDS TUNISIA contenevano lindicazione del pacchettodelle ore mensili pattuite, che non necessariamente deve coincidere con lammontare delleore effettivamente lavorate: a differenza di quanto ritenuto dai primi giudici, quindi,

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    17/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    17

    quelle fatture esprimevano correttamente la realt contrattuale alla base del rapportoa forfait tra AW e IDS TUNISIA;

    -sotto altro profilo la difesa censura la decisione del Tribunale laddove ritiene privo digiustificazione commerciale il contratto concluso da AW in quanto carente diconvenienza economica, osservando in primo luogo che tale ordine di considerazioniattiene al profilo della discrezionalit tecnicae sfocia in un azzardato giudizio di non

    congruit e di antieconomicit della fornitura che la giurisprudenza cui il Collegio si ispiravieta di formulare, e che, comunque, quei rilievi critici inerenti circa la convenienzaeconomica del contratto sono in contraddizione con quanto scritto in altre parti dellamotivazione, e inconsistenti in punto di diritto se si ha riguardo alla disciplina giuridicadellappalto a forfait(a questo proposito latto dappello prosegue con considerazioni inpunto di fatto riguardo all'offset in generale, ed al contratto a forfait tra AW eIDS TUNISIAin particolare- per concludere che la struttura del contratto a forfait,pur con un sottoutilizzo del monte ore a disposizione, rispondeva a criteri di assolutaeconomicit per AW, ed in diritto, per evidenziare che nella categoria dei contratti acorpo non possibile la modifica del prezzo convenuto in funzione della verifica dellaquantit o della qualit della prestazione);

    4. con il quarto motivosostiene la difesa che nel caso di specie non vi sarebbe prova del dolospecifico richiesto ad integrare il reato contestato, in quanto:- la sentenza non indica gli elementi indiziari da cui desumere che ORSI fosse consapevole

    della natura fittizia delle fatture di IDS TUNISIA, e neppure della difformit tra ilcontenuto delle fatture emesse da AEROMATRIX a IDS TUNISIA e i documenticontabili trasmessi daquestultima;

    - la stessa sentenza esclude che il contratto tra AW e IDS TUNISIA avesse finalitfraudolente;

    - lipotesi della fittiziet giuridica derivante da un negozio giuridico ulteriore edifferente, sotteso e nascosto nell'involucro principale, diverso da quello realmenteintercorso tra le parti una mera congettura, e in ogni caso- quellulteriore negozio

    giuridico sarebbe sintomatico di un dolo di simulazione diverso da quello di evasione;- la sussistenza del dolo di evasionesarebbe comunque esclusa dallassenza di un danno per

    lErario conseguente alla condotta, dal momento che nel caso di specie il prezzoconcordato nel contratto risulta effettivamente corrisposto da AW a IDS TUNISIA;

    5.

    con il quinto motivola difesa osserva che nel caso di specie manca ogni prova del concorsoaddebitato allimputato:- in primo luogo le conclusioni dei primi giudici, che hanno desunto la responsabilit del

    predetto dallincarico all'epoca rivestito nellambito del gruppo AW, vengono confutate inquanto fondate sullerroneo assunto secondo cui chi sta al vertice di una controllanteconosca tutti i procedimenti amministrativi e contabili concernenti i contratti gestiti dallacontrollata;

    - inoltre,osserva la difesa che non risulta -n la sentenza precisa- in quale modo o con qualicondotte limputato avrebbe contribuito sarebbe intervenuto nella regolamentazione

    contrattuale dei rapporti tra AWe IDS TUNISIA;6. il sesto motivoattiene al trattamento sanzionatorio, di cui la difesa lamenta leccessivit,

    osservando che la pena base stata stabilita in funzione dellimporto complessivo della

    presunta sovrafatturazione, senza tener conto delleffettiva incidenza del comportamento

    dellimputato, il quale si limitato ad adempiere ai compiti derivanti dallincarico ricevuto,

    senza conseguire alcun profitto personale;7.il settimo motivo concerne le statuizioni civili, ed in proposito la difesa sottolinea che

    nessun danno sarebbe derivato allErario dal contestato reato tributario:

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    18/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    18

    -quanto al danno patrimoniale, il rapporto contrattuale tra AW e IDS TUNISIA eracorrettamente costruito e veniva altrettanto legittimamente espresso nelle fattureutilizzate da AW, non vi era stata interposizione fittizia n sovrafatturazione, e AWaveva effettivamente sostenuto i costi dichiarati, a fronte di ci la parte civile non haofferto in concreto elemento al fine di quantificare il danno asseritamente patito, coscome non ha fornito alcuna prova in ordine al preteso impegno ed ai corrispondenti costisostenuti per lattivit di accertamento;

    -riguardo al danno allimmagine, i primi giudici non avrebbero tenuto conto della pi recentegiurisprudenza di legittimit che ne ha escluso la risarcibilit in caso di dichiarazionifraudolente commesse mediante f.o.i. da parte di soggetti privi di qualifichepubblicistiche;

    la difesa di SPAGNOLINI ha chiesto, in via principale, lassoluzioneperch il fatto nonsussiste o non costituisce reato, e, in subordine, la riduzione della pena inflitta elesclusione dalla condanna al risarcimento del danno a favore di AdE, osservando quantosegue:

    1. dopo avere condiviso le conclusioni del Tribunale sia riguardo al capo A)dellimputazione,

    sia in merito al reato tributario contestato sub B), nella parte in cui ha escluso sialinesistenza oggettiva delle fatture, sia quella soggettiva, e ha ritenuto penalmenteirrilevante leventuale differenza di prezzo tra quello pagatoda AGUSTA a IDS TUNISIAe quello pagato da questultima a AEROMATRIX per il subappalto dei lavori, la difesacensura in quanto frutto di travisamenti di fatto ed errori in punto di diritto la decisionedei primi giudici, laddove affermano l inesistenza relativa e giuridica delle operazionirelativa corrispondenti alle fatture emesse da IDS TUNISIA nel periodo maggio2009/giugno 2010, fondandosi sul documento sequestrato in Svizzera presso la madre diHASCHKE, senza peraltro porsi alcun problema sulla paternit del documento e sul suosignificato preventivo, consuntivo o ipotetico (e quindi in sintesi sulla sua attendibilit eidoneit a descrivere quanto effettivamente accaduto), e superando il problema dellanatura a forfait del contratto (che renderebbe irrilevante il numero delle ore lavorate)sul rilievo che in questo caso lespressione delle fattura avrebbe dovuto essere diversa eaderente alla realt, senza alcun richiamo alle ore lavorate, e dalla dimensione elevata del tra le ore fatturate da IDS TUNISIAad AWe quelle fatturate da AEROMATRIXalla prima, nonch dalla dimensione strutturale di quella differenza, deduce che ilcontratto AW/IDS TUNISIA per questa parte non avrebbe nessuna giustificazionecommerciale; gli argomenti cui affidata la confutazione della sentenza sono nellasostanza- gli stessi gi esposti esponendo i motivi dappello del coimputato ORSI, econcernono:- linutilizzabilit del citato documento acquisito mediante rogatoria dallAutorit elve tica,

    sia perch anonimo, sia per i limiti posti dallAutorit rogata allutilizzo ai fini della prova

    di reati fiscali, ed infine per lassenza di elementi che consentano di affermare che i dati(comunque contraddittori e inattendibili) contenuti in quel prospetto corrispondano alleore/lavoro effettive di AEROMATRIX (eventuali sottofatturazioni di AEROMATRIX aIDS INDIAsi spiegherebbero con lappartenenza di entrambe al gruppo EUROMED -riconducibile ad HASCHKE e GEROSA- e con il fine di lasciare i ricavi del gruppoacquisiti da IDS TUNISIA fuori dallIndia, ove sono tassati al 30%, anzich allo 0% comein Tunisia;

    - lerrore nel valutare le conseguenze derivanti dalla natura del contratto AW/IDSTUNISIA, in particolare per il fatto che, trattandosi di contratto a forfait, in cui ilcompenso mensile dovuto a corpo, la non corrispondenza tra il corrispettivo e la

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    19/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    19

    prestazione materiale effettivamente eseguita evento naturale della lecita strutturaassunta dal contratto, onde il suo verificarsi non costituisce una anomalia in quantooggetto della prestazione, e quindi causa del negozio, ci che viene variamentedesignato come limpegno del fornitore, la messa a disposizione o disponibilit diun potenziale del medesimo (dal che pu discendere che il corrispettivo debba esserepagato anche se la prestazione non viene svolta per volont del creditore;

    -La negata rilevanza della retrocessione delle somme asseritamente sovraffatturate, inquanto nel caso di specie certo invece che tale restituzione non vi stata;

    - linsufficienza (e su alcuni aspetti la mancanza) di adeguata motivazione riguardo allaravvisabilit, in capo a SPAGNOLINI, delnecessario dolo di evasione;

    2.

    quanto al trattamento sanzionatorio, la difesa lamenta che nel quantificare la pena ilTribunalenon avrebbe tenuto conto della mancanza di un interesse personale dellimputatonei fatti contestati;

    3.

    Le statuizioni civili sono oggetto di censura in quanto nel motivare tale capo il Tribunale haomesso di prendere in esame le ragioni in diritto opposte dalla difesa nella memoriadepositata, che vengono qui ribadite:-richiamando la giurisprudenza di legittimit in materia di condanna al risarcimento del

    danno allimmaginenei reati tributari, si sostiene in primo luogo lillegittimit di una similepronuncia in quanto esso non spetta allo Stato nei confronti degli imputati nonappartenenti alla PA;

    -Inoltre, la parte civile non avrebbe fornito prova del danno funzionale derivatole dalreato tributario, atteso che come chiarito dalle pronunce della S.C. citate al punto cheprecede- le pene pecuniarie previste a carico del contribuente dalla legge esaurisconolordinario costo dellaccertamento, onde ove lAgenzia delle Entrate opponga di averericevuto un danno ulteriore, deve effettivamente dimostrarlo (dimostrazione mancantenel caso di specie);

    -Ancora, premesso che in sentenza si precisa che la condanna al risarcimento comprendeanche lammontare dellimposta evasa, se ne eccepisce linammissibilit sul rilievo che cipresuppone che sia dimostrata limpossibilit dellesazione nei confronti del contribuente.

    Successivamente, con tempestivi motivi nuovi,la difesa di SPAGNOLINI:4.

    chiede che tenuto conto della ricostruzione in termini simulatori dei fatti di cui al capoB) accolta dal Tribunale, quelle condotte siano qualificate ai sensi dell'art. 3 D. Lgs.74/00, nella nuova formulazione conseguente allentrata in vigore delD. Lgs. 158/15, con iprovvedimenti conseguenti al mancato superamento delle soglie ivi previste, che determinala non punibilit dei fatti contestati, osservando che: l'art. 3 D. Lgs. 74/00 stato riformulato e ora vede espressamente ricondotte al suo

    ambito le operazioni simulate, la cui definizione ora prevista nell'art. 1, lett. g) bisD. Lgs. cit.;

    il combinato disposto di dette norme avrebbe ampliato lambito di applicazionedell'art. 3 cit. a spese di quella dell'art. 2 cit., in quanto la definizione delle"operazioni simulate" non prevede alcuna limitazione circa il loro oggetto materiale;

    ci precluderebbe la possibilit ricondurre tali operazioni alla definizione di fattureper operazioni inesistenti", quando realizzate mediante fatture, rientrando ora essecomunque nell'alveo dell'art. 3 D.Lgs. 74/00;

    5. chiede altres, in via istruttoria, la rinnovazione parziale del dibattimento al fine diacquisire l'estratto del Regolamento del Ministero della Difesa indiano che si occuparilascio delle licenze all'espatrio dei militari, in quanto rilevante in relazione allacircostanza della presenza in Milano del M.llo TYAGI, in una specifica occasione collocata

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    20/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    20

    tra il dicembre 2006 e il marzo 2007: episodio gi escluso dal Tribunale (essendogliapparso evidente l'errore di persona in cui incorso il teste che aveva dedotto lacircostanza e anche in considerazione della documentazione prodotta, tra cui lacertificazione negativa delle Autorit Italiane), e per il quale lacquisizione del citatodocumento si renderebbe necessaria per comprovare la necessit per i militari di dotarsidi autorizzazione all'espatrio, anche per il caso di viaggi all'estero compiuti in licenza.

    Laparte civile Agenzia delle Entrate ha proposto appello per gli interessi civililimitatamenteallassoluzione parziale per il reato di cui al capo B), chiedendo che gli imputati sianocondannati al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto delreato cos come contestato al capo B) per tutte le contestazioni ivi formulate, danno daliquidare anche in via equitativa, e la quantificazione della provvisionale nella misura di 8.350.000,00,gi richiesta in primo grado, ovvero nella misura che fosse ritenuta di giustizia:per i seguenti motivi:1.

    preliminarmente si lamenta lomessa valutazione da parte del Tribunaledi rilevanti elementidi prova idonei a fornire prova della fondatezza dellipotesi accusatoria, tra i quali :

    -Quanto alleprove documentali, le fatture(il cui esame dimostra che la sovrafatturazioneanche solo in termini di ore non si verificata esclusivamente nel periodo maggio 2009giugno 2010, ma anche per tutte le altre fatture oggetto del capo di imputazione),e lerelazioni dei CTPM che le hanno esaminate, nonch le schede contabili relative allamovimentazione bancaria del conto intestato a IDS TUNISIA (che oltre allassenza dispese che attestino una concreta attivit volta in TUNISIA con strutture e mezzi propri,evidenziano una redditivit pari ad oltre il 70%, che non pu che documentare un rilevantefenomeno di sovrafatturazione, tanto pi se si pone in relazione allinconsistenza dellastruttura di IDS TUNISIA), sottolineando in proposito lincompletezza delladocumentazione fornita dalla societ in fase di indagini, e idonea a suffragarelapparenza delloperazione (mentre i documenti rilevanti erano stati reperiti solo a

    seguito di perquisizione della sede sociale);-quanto alle prove orali, le testimonianze di KAMOUN a proposito dellattivit di IDS

    TUNISIA (da cui si trae conferma del fatto che questa era meramente formale e lasociet aveva funzione di intermediazione fittizia), HASCHKE in merito aINTERSTELLAR (descritta come societ di Mauritius che esisteva gi, non riferibile anoi neanche come beneficiari economici, che veniva utilizzata per portare gli utili, unaparte degli utili fuori dalla Tunisia in maniera assolutamente legittima), BOTTARINI (ilquale ha riferito delle anomale procedure contabili adottate per poter inserire le fattureIDS nel sistema abitualmente utilizzato), QUAGLIATA (membro del Collegio Sindacaledi AW, il quale ha confermato lanomala procedura di pagamento in favore di IDSTUNISIA - difforme da quelle consuete-, ed evidenziato ulteriori anomalie di quel

    rapporto -tra le quali la mancanza di verifiche sullesecuzione del contratto e sullaregolare fornitura di merci o prestazioni), CASELLA, CASISSA e MONTEVERDE(incaricati dal RINAdellinternal audit in AW, i quali -oltre a ricordare che la societaveva consegnato loro solo una minima parte della documentazione richiesta- hannoevidenziato lanomalia dei prezzi e lanomalia costituita dal pagamento da parte diAGUSTA delle spese per il resource center), e i CTPM LORITO e CUTOLO(sostanzialmente ignorati dalla sentenza, i quali hanno ricostruito puntualmente i flussifinanziari, e formulato una serie di diversi rilievi, quali lanomalia nella scelta delfornitore al di fuori della procedura aziendale; la genericit delle prestazioni: lassenzadi ordini; - lanomala contribuzione ai costi di costituzione del resource center

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    21/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    21

    (peraltro inesistente in TUNISIA); linsussistente ragione formale della costituzionedella societ tunisina; lanomala procedura di pagamento; lanomalia del fatto cheSPAGNOLINI vista le fatture anche quando non pi Amministratore di AW;linsussistenza di qualsiasi spesa per la realizzazione di una struttura organizzativa inTUNISIA);

    -Le intercettazioni ambientali, con particolare riferimento a quella avvenuta il 3/3/12nellautovettura di HASCHKE, tra questultimo e GEROSA,riportata in sentenza ma il cuicontenuto stato trascurato ai fini della decisione;

    2.

    lappello torna poi sulla questione dellinterposizione fittizia di IDS TUNISIA tra AW eIDS INDIA/AEROMATRIX, per osservare che:- largomentazione difensiva (recepita dal Tribunale) secondo cui la prima era General

    Contractor, oltre ad essere del tutto inappropriata alla fattispecie, contrasta con lacircostanza che il contratto per la prestazione delle opere di ingegneria era gi statosottoscritto con IDS INDIA e che lattivit commissionata agli ingegneri indiani proseguininterrottamente anche dopo la costituzione e linterposizione di IDS TUNISIA con lemedesime modalit operative(ed in proposito ricorda che il teste KAMOUNha descrittola propria attivit definendosi passacarte);

    -dallaccertata natura di IDS TUNISIA quale soggetto fittiziamente interposto (pag. 102e segg. della sentenza) discende che la maggiorazione di prezzo, oltre che di orefatturate, che viene operata tramite tale interposizione (pag. 122 della sentenza) puessere qualificata solo come sovrafatturazione;

    -con riferimento alla fattura di 900.000,00 del 6/11/08 a favore di IDS TUNISIA(avente ad oggetto lacconto come da art. 7.3 dellaccordo, e asseritamente concernentele spese per lavvio e la costituzione del Centro ricerche) la decisione contraddittorialaddove i primi giudici, dopo avere definito non casuale la non chiarezza della clausolacontrattuale, ne deducono che la fattura non fosse fittizia e che il relativo importofosse deducibile, pur avendo riconosciuto che parte di quella somma era stata utilizzataper costituire AEROMATRIX ed acquistare da IDS INDIA il ramo dazienda onde

    approntare il Centro dedicato in INDIA, cos accertando sia la sovrafatturazione (che quindi documentalmente provata, quanto meno nella misura di 772.000), sia lafittiziet perch, come riconosce il Tribunale, la fattura non remunera la costituzione diun Centro dedicato Dunque la somma risulta pagata per uno scopo diverso da quelloindicato in fattura e ad un soggetto diverso;

    -ulteriore contraddizione si rileva nella sentenza quando, dopo avere affermato lalegittimit di quella fattura in relazione alla costituzione delCentro dedicato, non giin Tunisia, ma in India ritiene di avvalorare la tesi delleffettiva necessit di costituireIDS TUNISIA per avvicinarsi al mercato europeo aprendo un centro di eccellenzaappunto in Tunisia, osservando che se tutta loperazione aveva come scopo quello diavvicinare lattivit di ingegneria allItalianessun senso poteva avere che AW pagasse

    IDS TUNISIA per lapertura di un Centro dedicato in India, n si concilia il ruolo diIDS TUNISIA quale General Contractor con il pagamento del Centro Operativo daparte di AW (richiamando la deposizione del testeGARAVAGLIA, il quale ha confermatoche lattivit di digitalizzazione era stata svolta in Italiada ingegneri indiani, lappellanteconclude che anche su questo punto le tesi difensive sono smentite dalla stessasentenza);

    3. nel censurare lappellata sentenza in punto di diritto, sotto il profilo dellinterpretazione edapplicazione dellart. 2 D. Lgs. 74/00, sostiene la parte civile appellante che il correttorichiamo delle norme e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimit non trovapoi coerente applicazione al caso in esame, in quanto la soluzione raggiunta dal Tribunale

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    22/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    22

    trascura la prova della fittiziet dellinterposizione di IDS TUNISIA e dellasovrafatturazione non solo in termini di ore, ma anche in termini di costo unitario dellaprestazione, ed esclude la sussistenza della frode fiscale per il solo fatto che ilpagamento da parte di AW avvenuto realmente sulla base di un contratto e di fatture,indipendentemente dallaccertamento della fittiziet di tali fatture e dello stessocontratto, che proprio il Tribunale in pi occasioni ha accertato essere stato stipulato solo

    al fine di costituire fondi extra bilancio:-tali erronee conclusioni derivano dallacritico recepimento delle tesi difensive, e delle

    osservazioni svolte dai CTDif., primo tra i quali il teste SANDRI, il quale, per, neltentativo di legittimare il contratto con IDS TUNISIA con lesigenza di ottimizzazionefiscale, conferma che il lavoro viene svolto sempre ed esclusivamente in India, ma ilprofitto viene portato in Tunisia laddove la tassazione 0, precisando che non cfrode al fisco indiano perch lextracosto grava su AGUSTA e non su IDS INDIA, e intal modoconfermando di fatto la sussistenza del reato fiscale contestato(ad ulterioreconforto delle proprie affermazioni lappellante riporta anche un passaggio della relazione

    del predetto CT, ove si legge che l'avvalersidi consulenze fittizie, specie quando ilsoggetto che ne riceve il corrispettivo ha sede in un paradiso fiscale, quali

    sono le Isole Mauritius, una delle tante modalit per sfuggire allatassazione);

    -erra, inoltre, il Tribunale (condividendo lassunto del citato CTDif.) nel ritenereininfluente se il lavoro fatto in India (da IDS INDIA e AEROMATRIX) o in Tunisia dauna societ diversa, in quanto con ci dimentica che nella definizione di fatture peroperazioni inesistenti lart. 1 D. Lgs. 74/00 comprende anche quelle che riferisconol'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

    - in ogni caso, listruttoria dibattimentale ha fornito la prova che nel caso di specie non si in presenza solo si una simulazione soggettiva, ossia di mera indicazione nelle fatture dinominativi diversi da quelli reali, poich vi sempre stata comunque quantomeno unamaggiorazione dei costi in quanto i servizi venivano fittiziamente intermediati e

    fatturati a costi superiori e per quantitativi superiori, onde alla fittiziet soggettivadella fatturazione si aggiunge anche la sovrafatturazione.

    Il P.M. e il P.G. hanno chiesto che, in parziale riforma della sentenza appellata, vengariconosciuta la responsabilit penale degli imputati anche per le residue imputazioni, con laconseguente applicazione di una maggior pena, e pi specificamente:I.

    il P.G., dopo avere premesso che la decisione del Tribunaleappare viziata da una carentevalutazione delle ragioni dellaccusa e delle prove da questa addotte, cui si contrappone unameditata ed approfondita disamina delle tesi difensive, ha svolto i seguenti motivi:

    Le valutazioni dei primi giudici a proposito della modifica del requisito del bando di garaconcernente la quota operativa sono confutate osservando la precedente gara indetta nel

    2002(cui AW non aveva potuto partecipare in quanto i suoi velivoli non possedevano quelrequisito) si era risolto in un nulla di fatto proprio a causa dellinserimento di quella

    condizione tra gli ORSprevisti dal bando, che avevano portato ad una situazi one di singlevendor, sulla quale il Primo Ministro aveva formulato rilievi critici, a seguito dei quali ilNational Security Advisor (NSA), nel marzo 2005, aveva dato indicazioni al MoD affinchle ORSfossero riviste dopo avere consultato ilPrimo Ministro: a quellepoca

    HASCHKE siera gi attivato e i suoi buoni uffici si erano concretizzati nei contatti ed incontri conMESSINA e ZAPPA, e nellincontro tra questultimo e il M.llo Sashi TYAGI (da poconominato Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica), svoltosi a New Delhi nel febbraio

  • 7/26/2019 Italian Court Judgment on Augusta Westland

    23/225

    Corte dAppello di Milano/Sez. II Penale N.4122/15 R.G.A.

    (Maiga es

    23

    2005, e nel corso del quale il primo aveva esposto le proprie lagnanze proprio riguardo alladefinizione della quota di volo che avrebbe consentito ad AW di partecipare alla gara;

    come ricordato in sentenza, la proposta di abbassamento della quota operativa (da 6000a4500 m.) era stata poi oggetto di una riunione tra ufficiali dello Stato maggiore svoltasi il7/3/05, e una settimana dopo (14/3/05) il M.llo TYAGI apponeva il proprio visto sullamodifica di quel requisito nel senso indicato: pertanto, tutte le decisioni prodromiche alla

    pubblicazione del bando di gara, e la modifica del bando di gara in senso favorevole ad AWsono avvenute nel periodo in cui il M.llo TYAGIrivestiva lincarico di Capo di Stato