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1 ITALCEMENTI INTERROGAZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO SULL’A.I.A. DECRETO 693 2008 SUL PIANO ARIA REGIONE SICILIA GAB 197/2007 COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO OLTRE CHE DA ALTRE FONTI RIFIUTI NEI CEMENTIFICI M5S - Cambiare i nomi dei rifiuti per bruciarli nei cementifici: in corso indagine della Commissione Europea La denuncia di Corrao e Mannino M5S: “Il piano rifiuti della Sicilia, sebbene scaduto, prevede l’incenerimento di CSS con emissioni di diossine e metalli pesanti superiori anche agli inceneritori tradizionali” Bruxelles 13 Aprile 2015 - “La Commissione Europea avvia un’indagine sui decreti del Ministero dell’Ambiente del 2013 che regolano l’utilizzo del combustibile solido secondario prodotto dai rifiuti (CSS) all´interno dei cementifici”. A darne notizia sono l’eurodeputato M5S Ignazio Corrao e la collega “pentastellata” alla Camera dei Deputati Claudia Mannino. “L´interrogazione – spiegano i due parlamentari siciliani – prende le mosse dalla denuncia del Movimento "Legge Rifiuti Zero" integrata nel 2014 con un contributo scientifico dell´International Society of Doctors on Environment (ISDE) che evidenzia tutte le possibili violazioni della normativa europea da parte di tali decreti. L´accento é posto in particolare sull´art. 6 della Direttiva 2008/98/CE per cui la classificazione di "non rifiuto" è attribuibile esclusivamente in assenza di impatti complessivi negativi sull´ambiente o sulla salute umana. Il contributo dell´ISDE dimostra con dati empirici come l´impiego dei CSS nei cementifici causi produzione ed emissione di sostanze nocive come i metalli pesanti, le diossine, il PCB, addirittura in misura superiore ai già dannosissimi inceneritori”. L’interrogazione alla Commissione Europea, depositata dall´europarlamentare Ignazio Corrao, richiama sia la denuncia del Movimento "Legge Rifiuti Zero" che una precedente denuncia di cui il Movimento 5 Stelle Palermo si era fatto promotore nella passata legislatura su questi stessi decreti (allora in fase di adozione). Oggi a tal proposito la risposta ufficiale della Commissione Europea dell’avvio di indagini. “Questi decreti – aggiungono i due portavoce Corrao e Mannino - cercano di ovviare al fatto che la gente non vuole più sentire parlare di inceneritori e, in palese violazione della normativa europea, stanno tentando di cambiare il nome ai rifiuti per bruciarli nei cementifici con danni ambientali e sanitari irreversibili. Vogliono sfruttare l´esistente per attirare meno l´attenzione pubblica, facendo circolare la menzogna che bruciare è la soluzione facile ed economica, senza alcun rischio. Per fortuna c´è una parte della cittadinanza estremamente attenta che va ringraziata e sostenuta a livello istituzionale nel suo percorso. Stiamo seguendo la vicenda da vicino in quanto il piano rifiuti della Sicilia, per quanto scaduto, pone il CSS come uno degli elementi chiave del ciclo dei rifiuti. Lo stesso mega impianto di TMB in via di ultimazione a Bellolampo è funzionale a tale politica. Stiamo cercando di lavorare per difendere i cittadini da ulteriori scelte disastrose dal punto di vista sanitario e ambientale. Pretendiamo – concludono i deputati - solo l´applicazione corretta

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ITALCEMENTI INTERROGAZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO

SULL’A.I.A. DECRETO 693 2008 SUL PIANO ARIA REGIONE SICILIA

GAB 197/2007 COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO

OLTRE CHE DA ALTRE FONTI RIFIUTI NEI CEMENTIFICI

M5S - Cambiare i nomi dei rifiuti per bruciarli nei cementifici: in corso indagine

della Commissione Europea

La denuncia di Corrao e Mannino M5S: “Il piano rifiuti della Sicilia, sebbene scaduto, prevede

l’incenerimento di CSS con emissioni di diossine e metalli pesanti superiori anche agli inceneritori

tradizionali”

Bruxelles 13 Aprile 2015 - “La Commissione Europea avvia un’indagine sui decreti del Ministero dell’Ambiente del 2013 che regolano l’utilizzo del combustibile solido secondario prodotto dai rifiuti (CSS) all´interno dei cementifici”. A darne notizia sono l’eurodeputato M5S Ignazio Corrao e la collega “pentastellata” alla Camera dei Deputati Claudia Mannino. “L´interrogazione – spiegano i due parlamentari siciliani – prende le mosse dalla denuncia del Movimento "Legge Rifiuti Zero" integrata nel 2014 con un contributo scientifico dell´International Society of Doctors on Environment (ISDE) che evidenzia tutte le possibili violazioni della normativa europea da parte di tali decreti. L´accento é posto in particolare sull´art. 6 della Direttiva 2008/98/CE per cui la classificazione di "non rifiuto" è attribuibile esclusivamente in assenza di impatti complessivi negativi sull´ambiente o sulla salute umana. Il contributo dell´ISDE dimostra con dati empirici come l´impiego dei CSS nei cementifici causi produzione ed emissione di sostanze nocive come i metalli pesanti, le diossine, il PCB, addirittura in misura superiore ai già dannosissimi inceneritori”. L’interrogazione alla Commissione Europea, depositata dall´europarlamentare Ignazio Corrao, richiama sia la denuncia del Movimento "Legge Rifiuti Zero" che una precedente denuncia di cui il Movimento 5 Stelle Palermo si era fatto promotore nella passata legislatura su questi stessi decreti (allora in fase di adozione). Oggi a tal proposito la risposta ufficiale della Commissione Europea dell’avvio di indagini. “Questi decreti – aggiungono i due portavoce Corrao e Mannino - cercano di ovviare al fatto che la gente non vuole più sentire parlare di inceneritori e, in palese violazione della normativa europea, stanno tentando di cambiare il nome ai rifiuti per bruciarli nei cementifici con danni ambientali e sanitari irreversibili. Vogliono sfruttare l´esistente per attirare meno l´attenzione pubblica, facendo circolare la menzogna che bruciare è la soluzione facile ed economica, senza alcun rischio. Per fortuna c´è una parte della cittadinanza estremamente attenta che va ringraziata e sostenuta a livello istituzionale nel suo percorso. Stiamo seguendo la vicenda da vicino in quanto il piano rifiuti della Sicilia, per quanto scaduto, pone il CSS come uno degli elementi chiave del ciclo dei rifiuti. Lo stesso mega impianto di TMB in via di ultimazione a Bellolampo è funzionale a tale politica. Stiamo cercando di lavorare per difendere i cittadini da ulteriori scelte disastrose dal punto di vista sanitario e ambientale. Pretendiamo – concludono i deputati - solo l´applicazione corretta

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della normativa europea in quanto sarebbe sufficiente a proteggere la popolazione".

http://www.trapaniok.it/11203/Politica-trapani/m5s---cambiare-i-nomi-dei-rifiuti-per-bruciarli-nei-cementifici-

in-corso-indagine-della-commissione-europea#.VS47TNysX1Y

Interrogazioni parlamentari

29 agosto 2014

E-006436-14

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 130 del regolamento Ignazio Corrao (EFDD)

Oggetto: A.I.A. Italcementi (Isola delle Femmine): possibile violazione della direttiva 96/61/CE (e successive modifiche e integrazioni)

Risposta(e)

Il 27 agosto 2014 è stata inviata al Commissario Potočnik una lettera dai membri della deputazione regionale, nazionale ed europea del Movimento 5 Stelle (M5S) sulla possibile violazione del diritto europeo, da parte della Regione Sicilia, per quanto riguarda l'attuazione della normativa europea relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale (impianto Italcementi dell'Isola delle Femmine).

Emerge che per sei anni, dal momento del rilascio dell'A.I.A. con decreto del responsabile del servizio (D.R.S.) 693/2008 ad oggi, non sono state rispettate le prescrizioni previste dall'A.I.A. relativamente al monitoraggio della qualità dell'aria che prevedevano l'installazione di due centraline. Ad oggi emerge una chiara responsabilità per la mancata installazione delle centraline da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (ARTA), il quale non ha convocato il tavolo tecnico finalizzato a individuare le tipologie e i luoghi per l'installazione delle stesse. Inoltre, alla lettura dei diversi verbali ispettivi dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA), l'ARTA non è intervenuta omettendo atti di competenza previsti dalla normativa italiana in attuazione dell'articolo 14 della direttiva 96/61/CE e non ha ottemperato all'obbligo di diffida per mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'A.I.A.

Alla luce di quanto descritto si chiede alla Commissione europea di verificare se

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vi è, in linea di principio, una violazione della direttiva 96/61/CE.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2014-006436&language=IT

Interrogazioni parlamentari

15 ottobre 2014

E-006436/2014

Risposta di Janez Potočnik a nome della Commissione

L'art. 8 della direttiva (UE) 2010/75(1) sulle emissioni industriali prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Sulla base delle informazioni disponibili risulta che il gestore dell'impianto abbia presentato nel 2014 una domanda di rinnovo dell'autorizzazione IPPC. Nella sua richiesta il gestore ha espressamente dichiarato che l'impianto funziona nel completo rispetto delle disposizioni della (precedente) autorizzazione IPPC. Nel contesto della procedura di rinnovo dell'autorizzazione IPPC, l'autorità competente ha la possibilità di verificare la conformità del gestore alla legislazione dell'UE e, in caso di non conformità, può rifiutare il rinnovo della suddetta autorizzazione.

(1) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17. Questa direttiva ha abrogato la direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (che a sua volta abrogava la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-006436&language=IT

Interrogazioni parlamentari

31 ottobre 2014

E-008576-14

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Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 130 del regolamento Ignazio Corrao (EFDD)

Oggetto: A.I.A. Italcementi (Isola delle Femmine): possibile violazione della normativa europea

Risposta(e)

In risposta all'interrogazione E-006436/2014 la Commissione afferma che «l'art. 8 della direttiva (UE) 2010/75 sulle emissioni industriali prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione».

Come la Commissione stessa ha potuto constatare e ammettere (si veda comunicazione ARES(2014)2995107), sulla base dei dati di fatto il decreto AIA non è stato applicato in maniera integrale come previsto dalla normativa europea. E ancora oggi la situazione non è mutata.

Stiamo parlando di un decreto AIA del 2008 e di ben sei anni di completa inazione da parte dell'autorità competente che, nonostante fosse informata nelle relazioni annue da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), non è intervenuta con alcun atto di diffida, come previsto dalla normativa nazionale in attuazione dell'art. 8 della direttiva 2010/75. Si tratta di una situazione persistente da sei anni.

Può la Commissione chiedere informazioni alla Regione Siciliana riguardo a tale situazione?

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2014-008576&language=IT

Interrogazioni parlamentari

7 gennaio 2015

E-000149-15

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione

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Articolo 130 del regolamento Ignazio Corrao (EFDD)

Oggetto: A.I.A. Italcementi (Isola delle Femmine): possibile violazione della normativa europea (replica)

Risposta(e)

Nella risposta E-008576/2014 la Commissione afferma di aver constatato sulla base del verbale del 22/07/2014 che il decreto AIA del 2008 non è stato applicato in maniera integrale come previsto dalla normativa europea.

La Commissione fa riferimento all'invito ad installare le centraline fatto dalle autorità competenti al gestore dell'impianto nel 2014. Si segnala che a quell'invito non ha fatto seguito alcun intervento. Pertanto la violazione persiste da 6 anni durante i quali vi è stata completa inazione da parte dell'autorità competente che, nonostante fosse informata annualmente dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, non è intervenuta con alcuna diffida (come previsto dalla normativa). Sarebbe grave se la Commissione intendesse avallare un atteggiamento persistente da 6 anni di violazione del diritto europeo, senza neanche sollecitare le autorità competenti.

Proprio sulla scorta di queste motivazioni, a seguito della denuncia CHAP (2014) 03804, la Commissione ha avviato la procedura EU Pilot 7194/14/ENVI, informando di voler avviare una indagine e un confronto con le autorità italiane. La rispostaE-008576/2014 apparirebbe incoerente con l'avvio della procedura EU Pilot sopramenzionata.

La Commissione può fornire aggiornamenti rispetto alla procedura in corso?

Interrogazioni parlamentari

29 settembre 2014

E-007229-14

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 130 del regolamento

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Ignazio Corrao (EFDD)

Oggetto: Informazioni riguardanti le aree ad alto rischio ambientale siciliane e la relativa tutela della qualità dell'aria e della salute delle popolazioni

Risposta(e)

Molti comuni ricadenti nel comprensorio delle città siciliane di Gela, Messina e Siracusa (Aree dichiarate ad alto rischio ambientale dal 1990) da anni sono al centro di manifestazioni di protesta di cittadini, aziende e associazioni ambientaliste a causa dell'inquinamento ambientale.

Secondo la sentenza di condanna del Tribunale di Palermo, il Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell'aria e dell'ambiente, emanato il 9.8.2007 dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (ARTA) siciliano, non risulta appropriato al territorio in questione perché per l'85 % composto da righe interamente copiate dal Piano della Regione veneta e da altre fonti.

I risultati riguardanti le Aree a rischio, la tutela della qualità dell'aria e la salvaguardia della salute delle popolazioni si sintetizzano oggi in quanto segue: 2 ex presidenti della Regione e 4 ex assessori ARTA sotto processo per omessi interventi antismog e per il sistema di controlli ultradeficitari nonostante l'Unione europea abbia destinato risorse comunitarie per oltre 70 milioni di euro.

1. Tutto ciò premesso, come valuta la Commissione il caso in questione alla luce della normativa europea?

2. È intenzione della Commissione valutare se l'ARTA è in grado di assicurare il rispetto del diritto comunitario?

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-007229+0+DOC+XML+V0//IT&language=it

Interrogazioni parlamentari

31 ottobre 2014

E-007229/2014

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Risposta di Janez Potočnik a nome della Commissione

La Commissione non è al corrente della sentenza cui fa riferimento l’onorevole deputato. Tuttavia, ha avviato, su propria iniziativa, una procedura di infrazione per il mancato rispetto degli articoli 13 (valori limite) e 23 (piani per la qualità dell’aria) della direttiva 2008/50/CE(1) in diverse regioni italiane, inclusa la Sicilia. Nel luglio 2014 è stata inviata al governo italiano una lettera di costituzione in mora, la quale evidenzia le varie carenze del piano per la qualità dell’aria adottato dalla regione Sicilia. In base alla risposta ricevuta dall’Italia, la Commissione deciderà sulle eventuali ulteriori azioni da intraprendere.

(1) GU L 152 dell'11.6.2008.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-007229&language=IT

Rifiuti nei cementifici. L’Europa avvia indagine in

Sicilia Scritto da Il Moderatore il 13 aprile 2015

Categoria Politica, Primo Piano

“La Commissione Europea avvia un’indagine sui decreti del Ministero dell’Ambiente del 2013 che regolano l’utilizzo del combustibile solido secondario prodotto dai rifiuti (CSS) all’interno dei cementifici”.

A darne notizia sono l’eurodeputato M5S Ignazio Corrao e la collega “pentastellata” alla Camera dei Deputati Claudia Mannino.

“L’interrogazione – spiegano i due parlamentari siciliani – prende le mosse dalla denuncia del Movimento “Legge Rifiuti Zero” integrata nel 2014 con un contributo scientifico dell’International Society of Doctors on

Environment (ISDE) che evidenzia tutte le possibili violazioni della normativa europea da parte di tali decreti. L’accento è posto in particolare sull’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE per cui la classificazione di “non rifiuto” è attribuibile esclusivamente in assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. Il contributo dell’ISDE dimostra con dati empirici come l’impiego dei CSS nei cementifici causi produzione ed emissione di sostanze nocive come

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i metalli pesanti, le diossine, il PCB, addirittura in misura superiore ai già dannosissimi inceneritori”.

L’interrogazione alla Commissione Europea, depositata dall’europarlamentare Ignazio Corrao, richiama sia la denuncia del Movimento “Legge Rifiuti Zero” che una precedente denuncia di cui il Movimento 5 Stelle Palermo si era fatto promotore nella passata legislatura su questi stessi decreti (allora in fase di adozione). Oggi a tal proposito la risposta ufficiale della Commissione Europea dell’avvio di indagini.

“Questi decreti – aggiungono i due portavoce Corrao e Mannino – cercano di ovviare al fatto che la gente non vuole più sentire parlare di inceneritori e, in palese violazione della normativa europea, stanno tentando di cambiare il nome ai rifiuti per bruciarli nei cementifici con danni ambientali e sanitari irreversibili. Vogliono sfruttare l’esistente per attirare meno l’attenzione pubblica, facendo circolare la menzogna che bruciare è la soluzione facile ed economica, senza alcun rischio.

Per fortuna c’è una parte della cittadinanza estremamente attenta che va ringraziata e sostenuta a livello istituzionale nel suo percorso. Stiamo seguendo la vicenda da vicino in quanto il piano rifiuti della Sicilia, per quanto scaduto, pone il CSS come uno degli elementi chiave del ciclo dei rifiuti. Lo stesso mega impianto di TMB in via di ultimazione a Bellolampo è funzionale a tale politica. Stiamo cercando di lavorare per difendere i cittadini da ulteriori scelte disastrose dal punto di vista sanitario e ambientale.

Pretendiamo – concludono i deputati – solo l’applicazione corretta della normativa europea in quanto sarebbe sufficiente a proteggere la popolazione”.

http://www.ilmoderatore.it/2015/04/13/rifiuti-nei-cementifici-leuropa-avvia-indagine-in-sicilia-15020/

Interrogazioni parlamentari

15 dicembre 2014

E-010722-14

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 130 del regolamento Ignazio Corrao (EFDD)

Oggetto: Discarica di Bellolampo — Trattamento dei rifiuti conferiti e violazione del diritto europeo

Rispost

a(e)

In data 2 dicembre 2014 una rappresentanza della deputazione regionale, nazionale ed europea del Movimento 5 Stelle ha inviato una denuncia alla Commissione europea relativamente al trattamento dei rifiuti conferiti presso la discarica di Bellolampo, sita a Palermo (Italia).

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Nella denuncia si dimostra, allegando tutta la documentazione necessaria, che a Bellolampo i rifiuti vengono depositati in discarica senza alcuno dei trattamenti previsti dalla direttiva 1999/31/CE e atti a evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute.

Sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 15 ottobre 2014 nella causa C‐323/13, la mera triturazione e/o compressione dei rifiuti indifferenziati, che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti nonché una qualche forma di stabilizzazione delle stesse frazioni, non risponderebbe agli obiettivi menzionati.

Alla luce di quanto esposto e con riferimento alla denuncia sopracitata, può la Commissione far sapere se ritiene che il trattamento dei rifiuti nella discarica di Bellolampo sia in linea con la normativa europea?

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-010722+0+DOC+XML+V0//IT&language=it

Interrogazioni parlamentari

4 febbraio 2015

E-010722/2014

Risposta di Karmenu Vella a nome della Commissione

La denuncia pervenuta il 3 dicembre 2014 e protocollata con il numero CHAP(2014)3954 è ancora oggetto di valutazione. La Commissione informerà l'onorevole parlamentare in merito alle conclusioni della valutazione non appena queste saranno disponibili, conformemente alle normali procedure di gestione delle denunce.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-010722&language=IT

Interrogazioni parlamentari

26 febbraio 2015

E-002943-15

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 130 del regolamento

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Ignazio Corrao (EFDD)

Oggetto: Gestione rifiuti in Sicilia: violazione delle direttive «rifiuti» e «discariche» e inefficace utilizzo fondi europei

La Commissione, con risposta all'interrogazione E-010391/2014, ha confermato di aver avviato un'indagine sul mancato aggiornamento del piano rifiuti in Calabria e di aver previsto una verifica dell'esercizio di promozione delle conformità per l'attuazione delle raccomandazioni emerse nel primo ciclo di valutazione. La Commissione ricorda che «conformemente ai regolamenti UE in materia di politica di coesione per il periodo 2014-2020, gli Stati dovranno effettuare i loro investimenti sulla base dei piani di gestione e programmi di prevenzione dei rifiuti nazionali e/o regionali».

Come dimostrato puntualmente dalla denuncia inviata da un gruppo di deputati regionali, nazionali ed europei (prima firmataria Claudia Mannino) in data xx/xx/2015, emergono forti analogie tra la situazione della Calabria e quella della Sicilia e pertanto si chiede alla Commissione di precisare quanto segue:

1. Ritiene essa opportuno avviare i contatti con le autorità regionali per avere chiarimenti rispetto all'attuazione del piano rifiuti del 2012 e della tabella di marcia del 2011?

2. Intende essa chiarire alle autorità regionali che il nuovo piano di gestione rifiuti deve integralmente rispettare la tabella di marcia fissata dalla Commissione europea?

3. Intende inserire la Sicilia tra le regioni soggette a verifica della promozione di conformità col diritto europeo, analogamente a quanto previsto per la Calabria, e chiarire entro quali termini intende procedere?

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-002943+0+DOC+XML+V0//IT&language=it

Interrogazioni parlamentari

23 ottobre 2014

E-008361-14

Interrogazione con richiesta di risposta scritta

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alla Commissione Articolo 130 del regolamento Ignazio Corrao (EFDD) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

Oggetto: Distilleria Bertolino (Partinico, Italia): mancata attuazione del diritto ambientale europeo

Risposta(e)

La distilleria Bertolino rientra tra gli impianti di combustione con una potenza calorifica di oltre 50 MW. L'impianto era dotato di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (decreto del Direttore generale (D.D.G.) n. 1140 4/11/2004). Ai sensi dell'articolo 281, paragrafo 1, del decreto legislativo 152/2006 vi era l'obbligo di presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione entro il 31/12/2011. La richiesta è stata presentata a inizio 2012 ma l'Assessorato regionale Territorio e Ambiente non si è mai pronunciato.

Ad oggi, la distilleria opera senza alcuna autorizzazione, nonostante avesse dovuto attivare la procedura prevista dall'ex articolo 281 del T.U.A (Testo Unico Ambientale) (poi modificata dal decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 59 del 13 marzo 2013). L'Assessorato, dopo diverse sollecitazioni, il 6/8/14 (nota n. 3702) ha confermato la necessità dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) (con istanza da presentare entro il 7/9/14), autorizzando però l'attività in regime di proroga fino alla conclusione del procedimento.

Stante la presenza, a fine 2011, di una potenza calorifica di 60,33 MW, può la Commissione confermare che già allora fosse necessaria l'autorizzazione integrata ambientale per consentire all'impianto di operare?

Può la Commissione esprimersi sull'attuazione della direttiva 96/61/CE (e successive modifiche e integrazioni) sull'inazione dell'Assessorato che ha consentito l'attività senza autorizzazione dall'inizio del 2012 fino ad oggi?

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+WQ+E-2014-008361+0+DOC+XML+V0//IT&language=it

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9 dicembre 2014

E-008361/2014

Risposta di Karmenu Vella a nome della Commissione

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Gli impianti industriali che comprendono una centrale di combustione con una potenza calorifica di oltre 50 MW, come la distilleria Bertolino, sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali(1), che ha sostituito la direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(2) a partire dal 7 gennaio 2014. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie a garantire che nessun impianto sia gestito senza un permesso che assicuri la conformità con tutti i requisiti applicabili della direttiva. Ai sensi della direttiva 2008/1/CE, il permesso era obbligatorio a partire dal 30 ottobre 2007.

La Commissione chiederà alle autorità italiane di precisare se la distilleria Bertolino operi attualmente senza un permesso valido.

Si noti, tuttavia, che la direttiva 2010/75/UE fornisce strumenti di ricorso a livello nazionale che potrebbero consentire soluzioni più efficaci riguardo a simili questioni.

(1) GU L 334 del 17.12.2010.

(2) GU L 24 del 29.1.2008, versione codificata della direttiva 96/61/CE.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E

-2014-008361&language=IT

18/03/2004 Il Servizio 3 concede alla Distilleria trenta giorni di tempo per dotare il camino da 60 m dell’essiccatore dei misuratori in continuo delle emissioni prodotte, vietando, nelle more, l’utilizzo delle vinacce esauste come combustibile per l’alimentazione di questo impianto.

23/03/2004 Come se non fosse a conoscenza di nulla, il Dott. Marinese convoca per il 06/04/05 una conferenza di servizi per definire il ricorso gerarchico. In realtà, il proposito, neppure mal celato, è di ricevere un avallo dalla conferenza sul regime normativo da applicare agli impianti termici della Distilleria che sia diverso e molto più permissivo di quello previsto dal Servizio 3 al fine di delegittimarne l’operato e le determinazioni.

24/03/2004 Il Servizio 3 comunica al Dott. Marinese che, dopo mesi di attività istruttoria consistita in sopralluoghi e riunioni tecniche con la maggior parte degli Enti invitati alla conferenza di servizi, nonché a seguito di approfondita analisi della documentazione acquisita agli atti, sta per emanare il Decreto di revisione del D.A. 134/17 del 1995 della Distilleria. Sotto questo aspetto il

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tema della conferenza appare superato, ma nel caso di conferma della stessa, il Servizio 3 si impegnava ad illustrare l’emanando provvedimento nel corso della riunione.

05/04/2004 Il Servizio 3 emana il DRS n. 368. Il provvedimento prevede l’assoggettamento delle caldaie “Marchesi” e “Girola” e 13 dell’essiccatore delle vinacce al regime del DM 05/02/98, già automaticamente operante almeno dall’agosto 1999, e prescrive, tra l’altro, il convogliamento e l’abbattimento delle emissioni diffuse provenienti dall’accumulo all’aperto delle decine di migliaia di tonnellate di vinacce. In breve, vinacce, buccette, fecce e quant’altro dovevano essere stoccati in apposite strutture chiuse, adottando tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione delle esalazioni maleodoranti.

06/04/2004 La conferenza di servizi, presenti i rappresentanti dell’A.S.L. n. 6, dell’A.R.P.A., della Provincia di Palermo, del Sindaco di Partinico ed di altri funzionari dello stesso Comune, dei Servizi 1 (“Acque e rifiuti”) e 3 dell’A.R.T.A., si pronuncia all’unanimità sulla normativa da adottare per la disciplina delle emissioni della Distilleria Bertolino, cioè il D.M. 05/02/98, in perfetto accordo con il DRS n. 368 appena emanato ed illustrato nel corso della riunione. Più volte il Dott. Marinese chiede un pronunciamento chiaro ed inequivocabile, ed ogni volta lo riceve in modo incontrovertibile, tanto da chiudere la conferenza sottolineando “…allora siamo tutti d’accordo.” Il verbale è redatto in stenografia da un funzionario portato dal Dott. Marinese. Nel corso del dibattito il Dott. Marinese manifesta un atteggiamento particolarmente ostile nei confronti del Dott. Genchi e del Dott. Pellerito, soprattutto in relazione al DRS n. 368, di cui si dichiara essere all’oscuro oltre che imbarazzato circa l’utilità della indizione della conferenza. In realtà, il Dott. Marinese non riesce a dissimulare il nervosismo per l’andazzo della riunione diverso dalle sue aspettative, per il resto finge di non ricordare di essere stato messo al corrente da 13 giorni che il DRS n. 368 sarebbe stato emanato prima della conferenza ed illustrato nella stessa. Al termine, la collaboratrice del Dott. Marinese, Dott.ssa Spatafora si lascia scappare un minaccioso “ne riparleremo dal punto di vista amministrativo ! ”. Come si vedrà in seguito, di questa conferenza di servizi la Direzione del Dipartimento fornirà via via 3 diversi verbali e, a seguito di apposita richiesta del resoconto stenografico, risponderà con un incomprensibile ed indecifrabile “non è mai pervenuto” (!)

08/04/2005 La Distilleria Bertolino, a 48 ore dalla chiusura della conferenza di servizi, presenta ricorso al TAR avverso il provvedimento di diffida del 18/03/04.

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19/04/2004 Il Sostituto del Dirigente Generale, Dott.ssa Maria Adelaide Spatafora, invia la prima stesura del verbale della conferenza del 6 aprile, dalla quale si evince il carattere unanime delle conclusioni dei partecipanti.

20/04/2004 Il T.A.R. respinge la richiesta di sospensiva della Ditta Bertolino avverso la nota di diffida del 18/03/04. Lo stesso giorno, la Dott.ssa Spatafora, sulla base delle conclusioni definite in sede della Conferenza di Servizi del 6 aprile e sulla base del DRS n. 368, archivia, con DDG n. 429, il procedimento relativo al ricorso gerarchico proposto dalla Distilleria Bertolino.

23/04/2004 Si tiene presso l’Assessorato una riunione, descritta dalla stampa come “conferenza di servizi”, di cui manca la nota di convocazione, non si conoscono il soggetto proponente ed i soggetti ufficialmente partecipanti, né qualsivoglia verbale che 15 riporti il contenuto delle questioni trattate. Nessuno di questi atti, ammesso che siano stati mai redatti, sarà mai fornito, nonostante esplicita richiesta. Quel che è certo è che alla riunione partecipano il Presidente della Regione, Salvatore Cuffaro, l’Assessore Mario Parlavecchio, la Dott.ssa M. A. Spatafora, il Direttore dell’A.R.P.A. regionale, Ing. Sergio Marino, il direttore del Reparto Chimico del D.A.P. di Palermo, Dott. Luigi Librici, il Vice Commissario per l’emergenza rifiuti, avv. Felice Crosta, ed un dirigente della stessa struttura commissariale, Dott. Antonio Patella. Questa riunione “fantasma” si rivelerà fondamentale nello sviluppo della vicenda. Lo stesso giorno infatti la Dott.ssa Spatafora invita l’avv. Felice Crosta ad esprimersi sulla questione oggetto della Conferenza di Servizi del 6 aprile, facendo presente la necessità di dover chiudere il ricorso gerarchico. La richiesta appare talmente strumentale e fuori luogo che, nel sottoporgli il quesito, gli nasconde, persino, di avere archiviato il ricorso tre giorni prima, con il DDG n. 429 del 20/04/04.

26/04/2004 L’avv. Crosta, con nota n. 8347, esprime il proprio “parere”, ritenendo errata la classificazione delle vinacce esauste e del biogas come rifiuti e facendo esplicito riferimento ad una nota, a suo dire, del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento. In realtà, quest’ultima non è altro che un “appunto” anonimo, su carta intestata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretto al Ministro dell’Ambiente, Matteoli, e proveniente dalla segreteria del Ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi. In tale appunto si “raccomanda” a Matteoli di intervenire sulla conferenza di servizi indetta dal Dott. Marinese per evitare che si producessero provvedimenti amministrativi “penalizzanti” gli interessi della Distilleria Bertolino. Giova ricordare il rapporto di parentela (cugini) tra il Ministro Giovanardi e il Presidente dell’Associazione Distillatori (AssoDistil).

28/04/2004 La Dott.ssa Spatafora invia la seconda stesura del verbale della conferenza del 6 aprile. Si afferma che è venuta meno l’unanimità delle

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conclusioni a cui si era pervenuti in conferenza, poichè il parere del Vice Commissario F. Crosta, seppur in un momento successivo, è in contrasto con l’opinione unanime dei partecipanti. Inoltre, con la stessa nota si comunica che il carattere “decisorio” della conferenza non sussiste più. Nel verbale vengono introdotte modifiche sostanziali, quali, ad esempio, le conclusioni unanimi della conferenza, che, incredibilmente, si trasformano in un intervento conclusivo di 21 righe del Sindaco di Partinico. La Dott.ssa Spatafora, pertanto, riapre un verbale chiuso 22 giorni prima e ne cambia le conclusioni.

28/04/2004 La Dott.ssa Spatafora invita il Dott. Genchi, nella qualità di responsabile del Servizio 3, a riformulare - nel termine perentorio di tre giorni - il D.R.S. n. 368, sulla base del D.P.C.M. 8 marzo 2002, che contiene limiti e prescrizioni più permissivi rispetto al DM 05/02/98. La Dott.ssa si spinge, addirittura, ad affermare che l’applicazione del D.P.C.M. è richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a promuovere l’appunto anonimo prima ad “avvertenza” e poi ad “indirizzo” espressi dalla stessa Presidenza del Consiglio. A sostegno delle sue tesi la Dott.ssa cita le conclusioni a cui si sarebbe giunti nell’ambito della “riunione” del 23 aprile 2004, che, a suo dire, sarebbe stata convocata dall’Assessore Parlavecchio alla presenza del Presidente della Regione, Commissario delegato per l’emergenza rifiuti, Salvatore Cuffaro.

29/04/2004 Il Dott. Genchi, nel contestare le tesi della Dott.ssa Spatafora, argomenta una serie di motivazioni tra cui la non competenza della struttura commissariale a rilasciare pareri ed il fatto che lo scritto anonimo, in quanto tale, è privo di alcun valore e tanto meno può definirsi un atto d’indirizzo ministeriale. Si dichiara, quindi, impossibilitato a modificare contra legem il DRS n. 368 pena la violazione delle norme in materia di inquinamento atmosferico e la mancata tutela dell’ambiente e delle popolazioni esposte, cioè ad eseguire atti di favore nei confronti di un soggetto privato, tutti elementi concorrenti alla commissione di reati.

04/05/2004 La Dott.ssa Spatafora avoca alla Direzione del Dipartimento il procedimento autorizzatorio della Distilleria e dispone che il dirigente responsabile dell’Unità Operativa di Base (U.O.B.), Dott. A. Pellerito, responsabile del procedimento, “predisponga uno schema di Decreto, a firma del Dirigente Generale….entro e non oltre i due giorni dal ricevimento della presente”. L’atto di avocazione è totalmente illegittimo, in quanto manca del presupposto dell’ “inerzia” del Dirigente previsto dalla legge (art. 7, lettera g, l.r. 10/2000).

06/05/2004 Anche il Dott. Pellerito comunica alla Dott.ssa Spatafora la propria impossibilità di dare seguito alla sua richiesta per gli stessi motivi già comunicati dal Dott. Genchi.

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07/05/2004 La Dott.ssa Spatafora, con DDG n. 503, ammette al riesame il DRS n. 368, sospendendone l’efficacia, e riassoggetta la Distilleria Bertolino ai limiti del D.A. n. 134/17 di dieci anni prima. Inoltre onera l’ARPA di effettuare quei controlli sulle emissioni che sono normalmente a carico delle ditte ! L’Ing. Lucia viene incaricato di procedere al riesame del DRS n. 368 (senza alcun termine perentorio). Come si vedrà, l’Ing. Lucia finirà il riesame dopo 6 mesi, in un tempo 60 volte maggiore a quello concesso al Dott. Genchi e 90 volte maggiore a quello concesso al Dott. Pellerito, concedendo alla ditta i limiti, ben più permissivi, del DPCM 08/03/2002. E’ persino superfluo osservare che gli asseriti motivi d’urgenza paventati dalla Dott.ssa Spatafora sono inesistenti e soltanto strumentali all’avocazione illegittima della pratica. Il comportamento e le decisioni prese dalla Dott.ssa Spatafora appaiono ancor più gravi se si pensa che appena il 20/04/05 il TAR di Palermo aveva respinto la richiesta di sospensiva da parte della Distilleria Bertolino negando proprio la sussistenza di motivi d’urgenza !

28/05/2004 La Dott.ssa Spatafora invia la terza stesura del verbale della conferenza del 6 aprile. In questa versione le conclusioni della Conferenza non vengono più attribuite alla persona del Sindaco di Partinico ma, esclusivamente, al Servizio 3. E’ successo, infatti, che il Comune di Partitico ha inviato una durissima nota di protesta con la quale sconfessa clamorosamente il secondo verbale, rilevando che “l’ultima correzione da noi richiesta non è stata inserita correttamente, stravolgendo completamente, nella parte finale del verbale, le precisazioni da noi richieste, inserendo affermazioni a carico del Sindaco Giordano che non solo lo stesso non ha fatto ma che vanno nel senso opposto a quanto abbiamo segnalato appunto nella citata nostra nota a correzione.” Di fatto si dichiara che il secondo verbale contiene dei falsi.

14/06/2004 Il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente – prof. Paolo Togni – su richiesta dell’Assodistil (ricordarsi la parentela tra il Ministro Giovanardi ed il presidente dell’Associazione, nonché l’appunto anonimo) redige un “parere” sull’inquadramento giuridico dei sottoprodotti della distillazione e relativi limiti di emissione in atmosfera, che invia solo all’Assodistil e che perviene, il giorno dopo, al Dott. Marinese tramite la Distilleria Bertolino. La richiesta d’intervento contenuta nell’appunto anonimo del 26/04/05 si materializza nella persona del prof. Paolo Togni. Per sapere di tutto e di più su questo personaggio basta digitare il suo nome nel motore di ricerca www.google.it

22/06/2004 Il Dott. Marinese, acquisito dalla Distilleria Bertolino questo “parere” che egli fa passare come redatto dal Ministero dell’Ambiente, intima al Servizio 3 di conformarsi all’atto di indirizzo del Ministero.

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08/07/2004 L’Ing. Vincenzo Galioto, responsabile dell’unità operativa Opere depurative e fognarie dell’Assessorato, a seguito di incarico conferito dal Dott. Marinese, relaziona, dopo un sopralluogo presso la Distilleria, che il biogas utilizzato come combustibile proviene dalla digestione anaerobica di rifiuti di distillazione. Questa relazione, che viene ulteriormente a sconfessare le tesi della Distilleria, del Dott. Marinese e del prof. Togni, non verrà mai presa in alcuna considerazione dallo stesso Dott. Marinese. Sarà come non fosse mai esistita !

26/07/2004 Il Servizio 3 contesta al Dott. Marinese che il “parere” è una nota personale del Capo di Gabinetto, non un atto di indirizzo del Ministero, peraltro priva di qualsiasi valore amministrativo e natura vincolante in quanto è notorio che il Capo di Gabinetto non è figura istituzionalmente deputata e competente al rilascio di pareri, per di più tecnici. Giustappunto, proprio nel caso specifico del Ministero dell’Ambiente, il D.P.R. 6 marzo 2001 n. 245, nel regolamentare le competenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, non contempla alcun compito di rilascio di pareri per il Capo di Gabinetto. Nel merito degli aspetti tecnici, poi, la nota del prof. Togni contiene errori di livello scolastico medio-inferiore, definendo procedimenti meccanici quelli che in realtà sono elementari processi fisici e chimico-fisici (estrazione con acqua e solubilizzazione di sostanze organiche ed inorganiche idrosolubili contenute nelle vinacce).

14/09/2004 Scende in campo anche il cons. Claudio Iafolla, capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, il quale, in una nota di quattro righe inviata solo all’Assessorato al Territorio e Ambiente, comunica, a seguito di un esame – a suo dire – giuridico e “tecnico” (!), di condividere la nota del prof. Togni. Resta del tutto oscura la competenza “tecnica” del cons. Iafolla su problematiche chimiche. Non è credibile, inoltre, che riguardo le iniziative del prof. Togni il capo dell’Ufficio Legislativo sconosca le norme (D.P.R. 6 marzo 2001 n. 245) che definiscono i compiti istituzionali degli Uffici dove entrambi operano.

04/10/2004 Il Dott. Marinese, alla luce di detta nota, “dispone” a tutte le Province Regionali, alle Commissioni Provinciali per la Tutela dell’Ambiente ed ai Servizi dell’Assessorato “di conformare i propri atti al parere in questione”, dimenticando, ancora una volta, di non aver alcuna competenza in proposito e perseverando con palese ed indebita ingerenza a delegittimare l’operato del Dott. Genchi e del Dott. Pellerito.

15/10/2004 Il Servizio 3 ribadisce che il proprio operato, strettamente in linea con la norme di legge, non può essere condizionato dalle opinioni e considerazioni personali del prof. Togni e del cons. Iafolla e che in mancanza di apposita modifica legislativa, continuerà ad applicare fedelmente la normativa

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vigente in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La nota rappresenta un atto di forte denuncia della rete di “collegamenti” venutasi a creare con il fine, ormai malcelato, di surrogare la normativa del settore con un unico pseudo qua Dotto interpretativo di tutto favore nei confronti della Distilleria Bertolino.

20/10/2004, Il Dott. Marinese con la nota n. 67890, minutata dalla Dott.ssa Spatafora e dall’Ing. Talluto, risponde alla mozione n. 290 del 24 maggio 2004 - a lui inviata “per le valutazioni e le osservazioni del caso” – con la quale l’Assemblea Regionale “impegna il governo ad assumere tutte le iniziative e gli strumenti idonei ad assicurare alle popolazioni del partinicese la liberazione di ogni tipo di inquinamento ed il diritto alla salute e ad un ambiente sano, …”. In essa esterna una lunga sequenza di affermazioni false, ingannevoli e fuorvianti in almeno 30 dei 41 (!) punti in cui articola la risposta. L’operato del trio Marinese, Spatafora e Talluto nei confronti della massima istituzione dell’amministrazione regionale, al fine di coprire proprie ed altrui responsabilità nella vicenda Bertolino, non solo risulta già di per sè particolarmente grave, ma è uno spaccato esemplare del livello di tracotante fiducia d’impunità su cui ritengono poter contare, indisturbati, certi personaggi all’interno della pubblica amministrazione regionale. (sulla vicenda si rimanda interamente alla relazione redatta dal Dott. Genchi ed inviata ai Deputati dell’ARS presentatori della mozione, alla Commissione di Garanzia per la trasparenza, l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali ed alla Commissione di disciplina per il personale dell’amministrazione regionale).

29/10/2004 Il Dott. Marinese, con nota n. 840, ribadisce la disposizione del 04/10/2004 ed “ordina” l’immediata esecuzione della suddetta direttiva generale di settore. Proseguendo nei toni intimidatori, oltre che diffamatori, afferma di non ritenere più “…ammissibili interpretazioni personali di norme…con le quali si disconoscono i pareri del Ministero dell’Ambiente e le note del Commissario per l’emergenza rifiuti…”. I termini da “caserma” usati, le intimazioni perentorie e le reazioni scomposte denotano sempre più la deriva del Dott. Marinese dal rispetto di ogni parvenza di regole di correttezza, trasparenza ed imparzialità. A questo punto sembra quasi scontato aspettarsi di tutto.

04/11/2004 Il Dott. Marinese emana il DDG n. 1140, predisposto dopo 6 mesi dall’Ing. Sergio Lucia (dirigente dell’unita operativa “Affari del personale), con il quale revoca il DRS n. 368 e prescrive limiti alle emissioni in atmosfera di gran lunga più permissivi secondo il D.P.C.M. 08/03/2002 (per un confronto vedasi Tab. 1- 3). Il lungo lasso di tempo impiegato dall’Ing. Lucia per la redazione del provvedimento testimonia la pretestuosità e la falsità dei motivi d’urgenza invocati dalla Dott.ssa Spatafora, nella veste di sostituto del Dott.

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Marinese, al momento dell’avocazione della pratica. Il provvedimento è in palese contraddizione, sia sotto gli aspetti tecniche che normativi, con il rapporto istruttorio redatto, su esplicita richiesta dell’Ing. Lucia, dal Dott. Pellerito, con la relazione dell’Ing. Galioto, dirigente del Servizio 1 “Acque e Rifiuti”, redatta su incarico del Dott. Marinese e, paradossalmente, persino con la documentazione fornita, nel tempo, dalla stessa Distilleria Bertolino. In merito ai processi tecnici ed alle elementari nozioni scientifiche, ignorati o travisati dall’Ing. Lucia per applicare la normativa più permissiva, l’Ordine Interprovinciale dei Chimici parlerà di “analfabetismo di ritorno”.

ESSICCATORE (ciminiera) D.A. 134/1995 DRS 368 (GENCHI) DDG 1140 (LUCIA &

MARINESE)

POLVERI 50 10 50

SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI 600 10 600

OSSIDO DI CARBONIO nessun limite 50 nessun limite

OSSIDI DI AZOTO 650 200 650

OSSIDI DI ZOLFO 2000 50 2000

ACIDO CLORIDOTTICO nessun limite 10 nessun limite

ACIDO FLUORIDOTTICO nessun limite 1 nessun limite

Tab. 1 – Confronto dei limiti alle emissioni di alcuni inquinanti tra i tre decreti

di autorizzazione per l’essiccatore

CALDAIA GIROLA D.A. 134/1995 DRS 368 (GENCHI ) DDG 1140

(LUCIA & MARINESE)

POLVERI 50 10 30

SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI 600 10 30

OSSIDO DI CARBONIO nessun limite 50 250

OSSIDI DI AZOTO 650 200 400

OSSIDI DI ZOLFO 2000 50 200

ACIDO CLORIDOTTICO nessun limite 10 nessun limite

ACIDO FLUORIDOTTICO nessun limite 1 nessun limite

Tab. 1 – Confronto dei limiti alle emissioni di alcuni inquinanti tra i tre decreti

di autorizzazione per la caldaia “Girola”

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Sull’illegittima avocazione e su varie ipotesi di reato a carico del Dirigente Generale ed altri soggetti, connesse al procedimento sull’autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Distilleria Bertolino, i Dirigenti del Servizio 3, Dott. Gioacchino Genchi e Dott. Alessandro Pellerito, hanno presentato esposti e denunce sia alla Commissione di Garanzia per la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali sia all’A.G.

09/11/2004 Il Dott. Genchi ed il Dott. Pellerito vengono informati che da tre mesi risulta aperto a loro carico un procedimento disciplinare. Alcuni mesi dopo, casualmente, si scopre che nello stesso mese di agosto, il Dott. Marinese aveva attivato un procedimento parallelo riservato presso la Giunta di Governo per il tramite dell’Assessore Cascio, richiedendo la revoca dei contratti dei due Dirigenti. Le “accuse” sono: - dichiarazioni lesive della pubblica amministrazione, per aver evidenziato la stesura, da parte della Direzione del Dipartimento, di tre versioni via via differenti del verbale della conferenza dei servizi indetta dal Dott. Marinese il 06/04/04, contenenti sostanziali “rimaneggiamenti”; - violazione delle direttive del Dirigente Generale, per essersi rifiutati di applicare la normativa più permissiva da lui “ordinata” nei confronti della Distilleria Bertolino, che li avrebbe indotto a non rispettare la legge ed a disconoscere elementari nozioni scientifiche. - non aver informato il Dirigente Generale della prossima emanazione del DRS 368, circostanza questa totalmente falsa, avendogliene data comunicazione scritta ben 13 giorni prima della conferenza dei servizi del 06/04/04. Negli stessi giorni il Dott. Marinese, con crescente livore, invia a molteplici indirizzi (tra cui le Procure della Repubblica di Palermo e Marsala, il Ministero dell’Ambiente, Enti periferici) note contenenti affermazioni gravemente denigratorie e diffamatorie dell’attività lavorativa dei Dott. Genchi e Pellerito tendenti a sconfessarne l’operato, nonchè altamente lesive della loro professionalità di Chimici. La richiesta di rettifica avanzata dai due dirigenti non avrà alcun riscontro.

10/11/2004 Il Dott. Genchi presenta un dettagliato esposto alla Commissione di Garanzia per la trasparenza, l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali denunciando gli abusi perpetrati dal Dott. Marinese con il supporto dei suoi collaboratori, nonchè i provvedimenti ritorsivi e punitivi scatenati dallo stesso, chiedendo di essere sentito con urgenza.

13/12/2004 Il Dott. Genchi ed il Dott. Pellerito contestano puntualmente le “accuse” del Dott. Marinese, evidenziando a suo carico circostanziati elementi di falsità ideologica e materiale, di abuso, di diffamazione e di calunnia.

13/12/2004 La Commissione di Garanzia convoca in audizione il Dott. Genchi, il Dott. Pellerito, che nel frattempo ne aveva fatto richiesta, ed il Dott. Marinese. L’audizione di quest’ultimo ha toni burrascosi, poiché diversi

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componenti della Commissione gli muovono pesanti contestazioni di legittimità, ma non solo, del suo operato. La reazione del Dott. Marinese è particolarmente scomposta e tracotante: straparla di “gerarchia” e di dirigenti “subalterni” cui spetta l’obbligo di eseguire gli ordini impartiti dai superiori (alias i Dirigenti Generali), lamenta mancanza di disciplina, si scaglia persino contro chi della Commissione lo incalza con le domande. Di lì a qualche giorno, in un delirio di (pre)potenza, arriva a chiedere addirittura la ricusazione di uno dei rappresentanti dell’ARS nella Commissione.

24/12/2004 Il Dott. Marinese non prende neppure in considerazione gli scritti difensivi (in realtà, accusatori) dei Dott. Genchi e Pellerito e li deferisce alla Commissione regionale di disciplina.

09/03/2005 Si tiene la prima riunione della Commissione di disciplina, che viene subito

bloccata poiché tra i componenti, quale rappresentante di recentissima nomina

dell’Assessorato Territorio, figura l’Ing. Talluto, ovverosia colui che ha strettamente

collaborato con il Dott. Marinese in tutti gli atti posti in essere dallo stesso nella vicenda

della Distilleria Bertolino. La designazione dell’Ing. Talluto è un ulteriore dimostrazione

dell’arroganza e del tentativo di ingerenza finanche all’interno della Commissione da parte

del Dott. Marinese. La Commissione è costretta a riconoscere l’incompatibilità dell’Ing.

Talluto, ma da quel momento in poi non si riunirà mai più riguardo questo procedimento.

23/03/2005 La Procura della Repubblica di Palermo procede al sequestro di gran parte

della distilleria, per il mancato rispetto della normativa in materia di recupero di rifiuti e di

emissioni in atmosfera; qualche giorno prima anche la Provincia Regionale di Palermo

prende provvedimenti nei confronti della ditta, vietando il proseguimento dell’attività di

recupero rifiuti. Questi provvedimenti non fanno che confermare quanto sempre affermato

dal Servizio 3 in ordine alla normativa cui assoggettare la combustione di vinacce e biogas,

nonchè le emissioni diffuse.

26/04/2005 Il Servizio 3, con DRS n. 325, anche a seguito di esposti che denunciavano vizi

e falsità contenuti nel DDG n. 1140 del Dott. Marinese, provvede, nella qualità di unico

Organo competente in merito, alla sua revoca, sia per i motivi denunciati, sia per

l’illegittimità in sé dell’atto, e ristabilisce la legalità confermando i contenuti del DRS n.

368. Il Dott. Marinese interviene immediatamente sulla revoca del proprio provvedimento,

contestando al Dott. Genchi la non competenza a poter modificare un decreto del dirigente

generale. 28 Nonostante il Servizio fornisca, richiamando la normativa vigente in materia

di procedure amministrative, gli ovvi chiarimenti, il Dott. Marinese richiede un parere

all’Ufficio Legislativo e Legale, nel quale omette, accuratamente, di indicare il caso

dell’avocazione illegittima della pratica, cioè il caso specifico in cui proprio egli stesso, non

essendo riuscito ad imporre al Servizio le sue volontà, si era appropriato della pratica

senza la sussistenza dei motivi di “inerzia” previsti dalla legge (art. 7, lettera g, L.R.

10/2000).

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09/05/2005 In sintonia “temporale” con l’operato del Dott. Marinese la titolare della

Distilleria Bertolino presenta al TAR Lazio motivi aggiunti ad un proprio precedente ricorso,

rilevando, tra l’altro, che il Dirigente del Servizio 3 non aveva il potere di revocare il

Decreto del Dirigente Generale. Il Servizio non viene investito dell’incarico di redigere le

necessarie e previste controdeduzioni per l’Avvocatura dello Stato e, pertanto, non può

evidenziare al TAR la natura illegittima dell’avocazione del fascicolo. Il TAR Lazio, con

Ordinanza, accoglie la domanda di sospensiva della Distilleria Bertolino del DRS n. 325. Di

fatto viene ad essere ripristinato un Decreto, il DDG n. 1140 del Dott. Marinese, illegittimo

nei presupposti oltre che viziato da falsità nei contenuti.

19/05/2005 l’Ufficio Legislativo e Legale fornisce un parere dal contenuto sconcertante,

dove le regole cardine dei procedimenti amministrativi, l’autonomia e l’imparzialità delle

figure del responsabile del procedimento e del responsabile del provvedimento finale non

vengono neppure menzionate, e, al contempo, ripropone una concezione arcaica e

superata della 29 Pubblica Amministrazione, fondata su “subordinazioni” e

“sovraodinazioni” gerarchiche, che nulla hanno più a che vedere con le norme vigenti

sopra citate. Il tutto viene ad avvalorare e giustificare i comportamenti e le azioni del Dott.

Marinese nel caso Bertolino.

Alla fine di Giugno 2005 si insedia in Assessorato il nuovo Dirigente Generale del

Dipartimento Territorio e Ambiente, Avv. Giovanni Lo Bue, il quale ben presto riceve le

visite della titolare della Distilleria Bertolino, così come, subito dopo l’emanazione del DRS

673 del 10/08/05, la stessa titolare veniva ricevuta dall’Assessore al Territorio e Ambiente.

10/08/2005 il Servizio 3 contesta le tesi del parere, rilevando incongruenze, assenza di

riferimenti alle norme vigenti sulla trasparenza e sulla conduzione dei procedimenti

amministrativi e contrasti con le stesse. Lo stesso giorno, a seguito di consultazione con

l’Avvocatura dello Stato sulle possibili procedure da adottare riguardo l’Ordinanza del TAR

Lazio, il Servizio emana il DRS n. 673, con il quale si revocano e ritirano tutti i precedenti

provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Distilleria Bertolino,

tranne quello originario del 1995. Viene mantenuto il dispositivo tecnico non interessato

dall’Ordinanza e vengono riformulate le premesse alla luce delle motivazioni che avevano

determinato la stessa Ordinanza. Si precisano, pertanto, le cause d’illegittimità e di nullità

del DDG n. 1140, la competenza del Servizio e non del Dirigente Generale all’emanazione

delle autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 e l’applicazione delle norme in materia di

procedimenti 30 amministrativi, per cui “è annullabile il provvedimento amministrativo

adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza” e “…può

essere annullato d’ufficio…dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto

dalla legge” . E’ fin troppo scontato che non essendo il Dirigente Generale l’Organo

competente ad emanare il provvedimento originario (cioè il DDG n. 1140), lo stesso non

poteva neppure essere l’Organo competente a ritirarlo. Molto semplicemente, il DDG era di

fatto nullo e come tale doveva essere dichiarato dall’Organo preposto, cioè dal Servizio 3.

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01/09/2005 la Distilleria Bertolino presenta un ricorso gerarchico avverso al DRS n. 673

indirizzato al Presidente della Regione, all’Assessore al Territorio e Ambiente ed al

Dirigente Generale del Territorio e Ambiente, nonostante che il provvedimento sia stato

riformulato alla luce dell’Ordinanza del TAR Lazio. Non si comprende il motivo per cui il

ricorso, se gerarchico, rechi come primi destinatari il Presidente della Regione e

l’Assessore al Territorio e Ambiente. Resta in ogni caso il fatto essenziale che

provvedimenti come quelli in questione - autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, allo

scarico iDottico di un depuratore, di VIA, ecc. – sono senza ombra di dubbio

provvedimenti finali, la cui emanazione è delegata in toto alle competenze dei dirigenti dei

Servizi, e, come tali, non sono assoggettabili ad impugnativa di tipo gerarchico, bensì a

ricorso straordinario al Presidente della Regione o al TAR.

06/09/2005 l’Avv. Lo Bue (oltre 20 anni di esperienza all’Ufficio Legislativo e Legale),

invece di dichiarare irricevibile il ricorso, chiede, quasi fosse alle prime armi e digiuno della

materia, un 31 parere al suo ex Ufficio Legislativo e Legale. Analogamente al suo

predecessore, Dott. Marinese, omette di precisare, anche lui, i presupposti ed i contenuti

d’illegittimità del DDG n. 1140 (avocazione illegittima del procedimento), la competenza

esclusiva del Servizio 3 nell’emanazione dei provvedimenti finali ex D.P.R. 203/88

all’interno dell’Assessorato Territorio e Ambiente, limitandosi ad allegare alla richiesta le

osservazioni del Servizio 3 del 10/8/05 sul precedente parere del 19/05/05. Tuttavia, la

trasmissione delle suddette osservazioni, fa sì che l’Ufficio Legislativo e Legale venga

messo formalmente a conoscenza dell’avocazione illegittima e della conseguente

illegittimità del DDG 1140. 08/09/2005 l’Avv. Lo Bue dà l’incarico al Servizio 3 di formulare

le controdeduzioni al ricorso. Non si danno disposizioni di trattazione urgente né si

assegna un termine di tempo per la risposta. La nota suddetta equivale, a tutti gli effetti,

ad intestazione per il Servizio della responsabilità del procedimento amministrativo “ricorso

gerarchico” da sottoporre alla valutazione del responsabile del provvedimento finale, cioè

dello stesso Avv. Lo Bue.

09/09/2005 alle ore 9.07 perviene, via fax, all’Assessorato Territorio e Ambiente il parere

dell’Ufficio Legislativo e Legale redatto in tempo record dall’Avv. Paolo Chiapparone e

controfirmato dall’Avv. Giovanni Carapezza in sostituzione dell’Avvocato Generale

Francesco Castaldi. Nel ribadire il contenuto del precedente parere e, quindi, senza riferirsi

ai casi di avocazione illegittima della pratica da parte del Dirigente Generale, i due

estensori si spingono, incredibilmente, persino a considerare 32 “non definitivi” i Decreti

autorizzativi ex D.P.R. 203/88 emanati dal Responsabile del Servizio, giustificando, così, la

possibilità del ricorso gerarchico avverso gli stessi e l’intervento del Dirigente Generale. I

due estensori, inoltre, pur essendo questa volta venuti a conoscenza dei fatti specifici, ne

omettono completamente i risvolti, esitando il parere come se si trattasse di una tipica

avocazione per inerzia e non per una palesemente illegittima. Ancora una volta il parere

non è congruente con lo stato dei fatti cui si doveva riferire ed ignora del tutto, oltre che

non vi fa alcun riferimento, i principi cardine della normativa in materia di conduzione dei

procedimenti amministrativi (responsabile del procedimento e responsabile del

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provvedimento finale, autonomia, imparzialità, ecc.; l. 241/90, l.r. 10/91 e l. 15/05).

Immediatamente dopo l’arrivo del parere, con eccezionale velocità, l’Avv. Lo Bue, nel giro

di qualche ora, redige, emana e notifica alla Distilleria Bertolino il DDG n. 720, con cui ne

accoglie il ricorso gerarchico ed annulla il DRS n. 673. Collabora al tutto l’Ing. Talluto della

Direzione (ex collaboratore del Dott. Marinese in tutta la vicenda Bertolino, mai occupatosi

di materia inerente le emissioni in atmosfera, estensore, tra l’altro, della risposta,

contenente falsità e travisamenti, alla mozione n, 290 approvata dall’ARS il 26/5/04).

A cose fatte, L’Avv. Lo Bue notifica alle ore 13.30 il DDG anche al Dott. Genchi.

comunicando …omissis… anche di averlo già notificato alla Distilleria Bertolino. Con questo

provvedimento viene nuovamente reso operativo il DDG. n. 1140, viziato, come più volte

ricordato, da illegittimità nei presupposti e nei contenuti, oltre che da falsità. Ancora una

volta appaiono manifesti quelli che la Procura della Repubblica di Palermo definisce “…gli

appoggi di cui la stessa (Distilleria) poteva fruire all’interno dell’amministrazione regionale,

tanto che la Presidente era addirittura presente nel momento in cui il Dirigente Generale

aveva chiesto spiegazioni al funzionario incaricato sullo stato della procedura ed aveva

anticipato che avrebbe sospeso la diffida emanata dalla medesima Amministrazione. Lo

stesso, come si vedrà in seguito, aveva poi revocato l’assegnazione del procedimento al

medesimo funzionario ed aveva immediatamente sottoposto a revisione il decreto

autorizzativo appena emanato”. (Decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.

emesso dalla sezione GIP del Tribunale di Palermo il 18/3/05, pag. 9).

Come emerge dagli avvenimenti succedutisi, la fitta rete di connivenze non solo si è

riproposta, ma si è ulteriormente connotata in ramificazioni più estese, a più alti livelli e

dai risvolti ancora più preoccupanti. L’Avv. Lo Bue ha emanato il provvedimento di

accoglimento del ricorso gerarchico (“giustificato” come procedura valida dai due Avvocati

dell’Ufficio Legislativo e Legale) con tanta fretta da non potere neppure aspettare che il

procedimento risultasse formalmente concluso con l’acquisizione delle controdeduzioni da

lui espressamente richieste al Servizio 3. L’Avv. Lo Bue ha ritenuto, pertanto, di fare a

meno dell’acquisizione della proposta del responsabile del procedimento, di cui avrebbe

dovuto necessariamente tenere conto o motivarne il dissenso (art. 4 l. 15/2005) “L’organo

competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del

procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile

del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale”. 34 L’Avv.

Lo Bue, nelle premesse del DDG n. 720, omette, ovviamente, di richiamare la propria nota

con cui chiedeva al Servizio 3 di formulare le controdeduzioni al ricorso gerarchico.

Sarebbe grave se il suddetto DDG risultasse tra la documentazione prodotta dalla

Distilleria all’udienza del Tribunale del riesame avvenuta nella stessa mattinata del 9/9/05,

poiché sarebbe fin troppo scoperto il motivo e lo scopo dell’anomala fretta di emanare il

DDG n. 720, potendosi inoltre configurare il rischio che i giudici possano adottare

inconsapevolmente decisioni falsate da atti e comportamenti penalmente perseguibili.

13/09/2005 il Servizio 3 contesta all’Avv. Lo Bue la validità e la legittimità del DDG n. 720,

rilevando i motivi di irricevibilità del ricorso e quindi l’impossibilità per lui stesso di

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pronunciarsi su di esso. Vengono, inoltre, evidenziate, punto per punto, le incongruenze e

le contraddizioni logiche contenute nei pareri espressi dall’Ufficio Legislativo e Legale e

recepiti acriticamente dall’Avv. Lo Bue, il quale è invitato a ritirare in autotutela, per

manifesta nullità, il proprio provvedimento. Nonostante ripetute richieste da parte del

Servizio 3 di conoscere il responsabile del suddetto procedimento, ad oggi l’Avv. Lo Bue

non ha dato alcun riscontro. Lo stesso giorno l’Avv. Lo Bue invia al Servizio 3 una richiesta

di informazioni da parte della Procura della Repubblica di Palermo riguardo alle

determinazioni assunte dall’Assessorato in ordine all’istanza di autorizzazione ex DPR

203/88, artt, 12 e 13, per i digestori anaerobici, presentata allo stesso Avvocato dalla

Distilleria Bertolino in data 12/09/05. Risulta che la titolare della 35 Distilleria abbia

espressamente richiesto, di presenza, all’Avv. Lo Bue che dell’argomento non venisse

investito il Servizio 3.

16/09/2005 (venerdì pomeriggio) il Servizio invia apposita relazione, per conoscenza

anche alla Procura, e predispone la nota di riscontro alla Distilleria a firma dell’Avv. Lo

Bue. In questa nota l’Avv. Lo Bue, di fatto, riconosce che la normativa vigente da applicare

alla Distilleria in materia di emissioni in atmosfera è quella prevista dal DRS n. 368 del

05/04/04 e dal DRS n. 673 del 10/08/05, rispettivamente vanificati dai provvedimenti del

Dirigente Generale pro tempore, Dott. Marinese, e da lui stesso.

19/09/2005 (lunedì mattina) l’Avv. Lo Bue invia al Servizio 3 la nota di risposta della

Distilleria Bertolino di pari data, chiedendo un riesame dell’istanza. Lo stesso giorno

19/09/05 il Servizio 3, sulla base di quanto già concordato e consegnato per le vie brevi,

invia all’Avv. Lo Bue la documentazione comprovante le tesi sostenute in merito alle

illegittimità e nullità degli atti della Direzione del Dipartimento e, da ultimo, dello stesso

Avvocato (DDG n. 720 del 09/09/05). Nella nota, nel caso in cui la Direzione avesse

ritenuto necessari altri chiarimenti, si propongono una serie di quesiti, dettagliati ed

inequivocabili, da sottoporre all’Ufficio Legislativo e Legale.

Ancora il 19/09/05, l’Avv. Lo Bue, con i DDG n. 745 e n. 756 di pari data, prima ancora di

avere completato i passaggi amministrativi e sindacali previsti dalla l.r. 10/2000 e dal

Contratto collettivo di lavoro della dirigenza regionale, revoca tutti i contratti dei dirigenti

del Dipartimento. Questo provvedimento blocca di fatto tutta l’attività amministrativa del

Dipartimento e configura una 36 interruzione di pubblico servizio. Nello specifico del

Servizio 3, l’Avv. Lo Bue impedisce da questo momento ogni intervento del Dott. Genchi e

del Dott. Pellerito nella vicenda della Distilleria. Può anche darsi che la nota predisposta

dai due Dirigenti e firmata dall’Avv. Lo Bue senza la piena cognizione dei suoi effetti (non

dissequestro dei digestori anaerobici) abbia segnato un punto di non ritorno per lui stesso,

tanto da costringerlo o da essere costretto all’intervento radicale di revoca dei contratti.

Ogni altra ipotesi, stante l’ormai prossima naturale scadenza dei contratti ai primi di

novembre, appare fin troppo di scarso peso.

20/09/2005 l’Avv. Lo Bue revoca la delega alla firma dei provvedimenti finali dei dirigenti,

intestati ai responsabili delle Aree e dei Servizi del Dipartimento. Anche questa

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disposizione è un ulteriore conferma della paralisi amministrativa del Dipartimento e

dell’interruzione del pubblico servizio. Per quanto concerne l’attività in corso del Servizio 3,

nel rilevare la singolare e tempestiva coincidenza degli atti predisposti dall’Avv. Lo Bue e

dalla Distilleria Bertolino nella settimana dal 13/09 al 19/09, si evidenzia, come elemento

di estrema gravità, che con il provvedimento di revoca degli incarichi si sono di fatto

interrotte le istruttorie relative ai ricorsi presentati dalla Distilleria ai TAR del Lazio e della

Sicilia, alla risposta alla nota della Distilleria del 19/09/05 e, in prospettiva, si sono poste le

basi per la rimozione dei Dirigenti che da due anni si sono prodigati con fermezza a fare

rispettare alla Distilleria le norme di tutela ambientale vigenti ed i principi di trasparenza e

legalità all’interno dell’Assessorato. Solo per essersi attenuti ai propri doveri di ufficio il

Dott. Genchi ed il Dott. Pellerito hanno dovuto contrastare numerosi tentativi di 37

condizionamento e di delegittimazione della loro attività lavorativa, culminati con il

deferimento alla Commissione regionale di disciplina ad opera del Dott. Marinese e con la

richiesta di revoca dell’incarico alla Giunta Regionale sempre ad opera dello stesso Dott.

Marinese con la collaborazione dell’Assessore Cascio.

04/10/2005 Puntualmente, come era prevedibile, l’Avv. Lo Bue, assumendosi l’onere e la

responsabilità di condurre in porto la manovra ritorsiva e punitiva avviata, ma non riuscita,

dal Dott. Marinese, rimuove il Dott. Genchi da responsabile del Servizio 3 e lo destina al

Servizio “Qualità dei corpi idrici”, cioè ad un ufficio che, nella sua attuale configurazione,

altro non è che una Unità Operativa mascherata da Servizio. In tutto questo il Dott. Genchi

non ha neppure presentato domanda per la copertura di tale incarico. In sostituzione del

Dott. Genchi, Chimico, l’Avv. Lo Bue nomina il Dott. Aldo Guadagnino, Geologo, mai

occupatosi ovviamente di problemi di inquinamento atmosferico e, quindi, del tutto

“ignaro” della materia, il quale, per di più, non ha fatto domanda per ricoprire l’incarico

presso il Servizio 3.

Lo stesso 4 ottobre il Capo di Gabinetto dell’Assessore Cascio trasmette all’Avv. Lo Bue

una nota a firma del Presidente della Regione con accluso il Decreto di citazione a giudizio

riguardante la titolare della Distilleria Bertolino e la figlia in cui la Regione Siciliana risulta

parte offesa. La nota viene assegnata dalla Direzione ai Servizi “Inquinamento

atmosferico” e “Qualità dei corpi idrici”. Per effetto dei provvedimenti illegittimi ed arbitrari

del Dott. Marinese e dell’Avv. Lo Bue si vengono a determinare una serie di situazioni

paradossali: 38 a) Quelli che risultano essere i reati contestati ai titolari della Distilleria

sono, invece, “oro colato” per il D.D.G. n. 1140 del Dott. Marinese; b) Il D.D.G. n. 720

dell’Avv. Lo Bue, illegittimo e nullo, ha “riesumato” il D.D.G. n. 1140, anch’esso illegittimo;

c) La Regione Siciliana si trova parte offesa in un procedimento penale in cui gli imputati

sono, ad oggi, formalmente legittimati e coperti da un provvedimento della stessa

Amministrazione (D.D.G. n. 1140); d) All’udienza dibattimentale del 18 novembre p.v.

“rischiano” di presentarsi, in rappresentanza dell’Assessorato: per l’inquinamento

atmosferico il Dott. Guadagnino, del tutto ignaro della materia e della problematica

specifica del caso in questione; per l’inquinamento idrico il Dott. Genchi, che da oltre 3

anni non si occupa più di inquinamento delle acque e specificatamente del caso in

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questione; per gli aspetti di legge e del contenzioso l’Ing. Lucia, nominato a dirigere l’Area

1 del Personale e del Contenzioso al posto dell’unico avvocato del Dipartimento; e) L’Ing.

Lucia è colui che ha predisposto il D.D.G. n. 1140, il cui contenuto costituisce il capo

d’imputazione, e, quindi, è parte in causa nelle illegittimità del Dott. Marinese.

10/10/05 l’Ufficio Legislativo e Legale, rivedendo radicalmente le precedenti valutazioni,

“riscopre” (parere n. 13491/258.11.05 del 07/10/05) che sussistono le ragioni affermate

dal Servizio 3 in merito alla definitività del provvedimento di autorizzazione alle emissioni

in atmosfera emanato dal Dirigente del Servizio su delega di legge. Il parere conclude che

per questo tipo di atti è da escludere la possibilità di un’impugnativa in via gerarchica. Ci

sono 39 voluti circa 35 giorni e due pareri per arrivare a chiarire ciò che avrebbe dovuto

essere chiaro, in quanto ad ovvietà, fin dall’inizio. Alla luce dei tempi impiegati dall’Ufficio

Legislativo e Legale per il rilascio di questo parere (21 giorni) e della modalità ordinaria di

trasmissione (via posta), c’è ancor più da chiedersi a cosa fosse dovuta la singolare

“celerità” della redazione del precedente (2 giorni) e della trasmissione (via fax) e da chi

eventualmente fosse stata sollecitata e per quale motivo. All’Avv. Lo Bue non resta, quindi,

che il ritiro immediato del proprio D.D.G. n. 720 poiché palesemente nullo oltre che

illegittimo.

19/10/05 Sono trascorsi 9 giorni dall’arrivo in Assessorato del parere dell’Ufficio Legislativo

e Legale, ma l’Avv. Lo Bue non ha ancora ritirato l’illegittimo D.D.G. n. 720. Il fatto è che

l’Avv. Lo Bue sembra avere perduto quella eccezionale rapidità e solerzia che lo portò a

redigere, emanare e notificare il suddetto provvedimento nel volgere di qualche ora.

Adesso, nonostante il parere chiarificatore dell’Ufficio Legislativo e Legale, egli riflette e

medita, con il risultato che mantiene “in vita” 2 provvedimenti illegittimi, ancorché nulli,

ovverosia il D.D.G. n.1140 del Dott. Marinese ed il suo D.D.G. n. 720, il tutto a vantaggio e

beneficio della Distilleria Bertolino.

La storia continua termovalorizzatori anzi inceneritori

Continua………………………………………….

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