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Il Sindaco cessa dalla carica per impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione, morte e mozione di sfiducia. L’art. 4, comma 9 del D.Lgs. 156/2010 — ribadendo nella sostanza quanto già disposto dal T.U. degli enti locali all’art. 52 (relativo alla mozione di sfiducia del Sindaco e del Presidente della Provincia) — dispone che il Sindaco di Roma Capitale cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la Giunta decade e si procede allo scioglimento dell’Assemblea capitolina, con contestuale nomina di un commissario ai sensi dell’articolo 141 del D.Lgs. 267/2000.

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Il Sindaco cessa dalla carica per impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione, morte e mozione di sfiducia. L’art. 4, comma 9 del D.Lgs. 156/2010 — ribadendo nella sostanza quanto già disposto dal T.U. degli enti locali all’art. 52 (relativo alla mozione di sfiducia del Sindaco e del Presidente della Provincia) — dispone che il Sindaco di Roma Capitale cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea.La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la Giunta decade e si procede alloscioglimento dell’Assemblea capitolina, con contestuale nomina di un commissario ai sensi dell’articolo 141 del D.Lgs. 267/2000.

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silenzio-assenso (art. 20 L. 241/1990): nei casi in cui la legge attribuisce al silenzio il valore di accoglimento di una istanza. Già dopo l’emanazione della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo si è avuto un sostanziale ampliamento delle ipotesi di silenzio-assenso. La L. 80/2005 ha successivamente modificato l’articolo 20 della L. 241/1990, generalizzando e rendendo di immediata applicazione la norma secondo la quale in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione non dà risposta entro il termine di cui all’art. 2, commi 2 e 3, ad una istanza di rilascio di provvedimenti amministrativi il suo silenzio ha valore del provvedimento amministrativo di accoglimento, senza necessità di ulteriori istanze o diffide e fatta salva solamente l’applicazione dell’articolo 19. Viene, comunque, conferito alla P.A. il potere di agire in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies della L. 241/1990.I n parziale simmetria con l’articolo 19, l’art. 20, al comma 4, come modificato dalla L. 69/2009, prevede che il meccanismo del silenzio assenso non si applica negli atti e nei procedimenti concernenti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente e, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità; né si applica agli atti imposti dalla normativa comunitaria, o ai casi in cui la legge qualifica il silenzio come rigetto dell’istanza, e nemmeno agli atti e ai procedimenti che le stesse amministrazioni possono successivamente individuare. I noltre, al silenzio assenso si applicano le previsioni di cui all’art. 2, comma 7 (sulla sospensione dei termini procedurali) e all’art. 10bis (sul preavviso di rigetto) della legge sul procedimento (art. 20, comma 5, L. 241/1990), mentre, dal punto di vista processualistico, il D.L. 125/2010, conv. in L. 1-10-2010, n. 163, ha inserito nella disposizione in commento il comma 5bis, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa all’applicazione dell’art. 20;

La disciplina relativa alla figura del Segretario generale deriva dal combinato disposto dell’articolo 32 dello Statuto del Comune di Roma e dell’articolo 10 del nuovo regolamento sull’ordinamentodegli uffici e dei servizi di Roma Capitale. Il Sindaco nomina il Segretario generale nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dallo Statuto secondo cui tale figura apicale viene scelta tra gli iscritti all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali; della nomina viene data comunicazione al Consiglio comunale.Sempre nell’ambito delle previsioni statutarie è stabilito che l’incarico ha la stessa durata di quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato; il Segretario generale continua, comunque, ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Generale.L’incarico è revocabile con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, per violazioni dei doveri d’ufficio. Per ciò che concerne, in generale, le funzioni secondo l’articolo 10 del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici, e servizi il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Sindaco,della Giunta e dell’Assemblea Capitolina e può, ove conferite con ordinanza del Sindaco, esercitare le funzioni attribuite dalla legge e dal regolamento al Direttore Generale. Compete, inoltre, al Segretarioassicurare la diretta sovrintendenza sulle funzioni dirigenziali per assicurare l’efficienza, l’efficacia e la

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regolarità dell’azione amministrativa.I compiti in dettaglio sono fissati al comma 4 del citato art. 10 a norma del quale il Segretario Generale:a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell’Assemblea Capitolina e della Giunta Capitolina e ne cura la verbalizzazione;b) roga tutti i contratti nei quali Roma Capitale è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Amministrazione stessa;c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.Al Segretario Generale compete la risoluzione dei conflitti di competenza tra i dirigenti apicali.Lo stesso Regolamento, in conformità alla previsione statutaria (comma 3, art. 32) prevede la nomina di un ViceSegretario Generale. Tale nomina avviene ad opera del Sindaco, su proposta del Segretario Generale e sentita la Giunta Capitolina, tra i dirigenti di ruolo dell’Amministrazione, con anzianità non inferiore a cinque anni.B) Il Segretario-Direttore GeneraleSecondo il disposto del comma 3 dell’articolo 10 del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi di Roma Capitale in caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, il Segretario-Direttore Generale assicura l’unitarietà della funzione di direzione complessiva dell’Ente, sovrintende alla regolazione organizzatoria e pianificatoria delle attività, al fine di garantire la costante coniugazione della regolarità con l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.Il Segretario generale, inoltre, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività gestionale ove il Direttoregenerale non sia stato nominato.C) Il Segretariato generaleIl Segretariato generale è articolato, con determinazione del Segretario generale, in strutture denominate direzioni, dotate di una speciale autonomia e responsabilità in ordine all’esercizio dei compiti di supporto al Segretario Generale per le funzioni di cui al comma 4, ovvero, nel caso di cui al comma 3, per le funzioni organizzatorie e programmatorie, tenuto conto dell’impatto di tali funzioni sul complesso delle strutture dell’Ente. Qualora al Segretario Generale siano conferite anche le funzioni di Direttore Generale, la struttura assume la denominazione di Segretariato-Direzione Generale.

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Incompetenza assoluta: L’incompetenza assoluta, da cui discende lanullitàdell’atto, si determina quando l’organo amministrativo emana un atto in una materia sottratta alla competenza amministrativa e riservata ad un altro potere dello Stato. È questo il caso dello straripamento di potere. Si ha anche quando l’organo amministrativo emana un atto riservato alla competenza di un settore dell’amministrazione completamente diverso. Questo è il caso del difetto di attribuzione. Infine quando l’organo amministrativo emana un atto relativo ad un oggetto che si trova nella circoscrizione territoriale di un altro organo amministrativo.

Secondo il D.P.R. 194/1996, le entrate di Province, Comuni, Città metropolitane e Unioni di Comuni sono classificate sulla base dello schema seguente :

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Art. 56. Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, sia preesistenti alla elezione sia sopravvenute, comportano la decadenza dalla carica elettiva ricoperta (articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).Sono previsti sia modalità che tempi per rimuovere tali situazioni: in particolare, per le cause di ineleggibilità sopravvenuta alle elezioni e di incompatibilità sia preesistente che sopravvenuta, è previsto (articolo 69 del decreto legislativo 267/2000) uno speciale procedimento da parte del consiglio di appartenenza, di contestazione all’interessato della situazione ostativa all’esercizio del diritto all’elettorato passivo: la mancata rimozione di tale situazione comporta la decadenza dall’incarico pubblico (articolo 69, comma 5); all’eletto che si trova in tale situazione deve, però, essere concesso un congruo tempo per la rimozione della causa (Corte di cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 12 novembre 1999, n. 12529). Tale procedimento non si applica in caso di sentenza definitiva che accerta lo stato di ineleggibilità o di incompatibilità non rimossa (Consiglio di Stato – V Sezione, 26 giugno 1992, n. 599).Un caso particolare di decadenza dalla carica è stabilito per i presidenti delle province ed i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti che si candidano per la Camera dei deputati o per il Senato: l’accettazione di tale candidatura comporta la decadenza dalla carica elettiva ricoperta (articolo 62 del decreto legislativo 267/2000, articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.

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361, articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

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La discrezionalità amministrativa consiste in una facoltà di scelta da parte della P.A., fra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato.Il problema più importante relativo alla discrezionalità della P.A. Riguarda i limiti di tale potere discrezionale ed i mezzi di tutela riconosciuti al privato per tutelarsi rispetto alle scelte discrezionali «illegittime» della P.A.I limiti della discrezionalità amministrativaI limiti della discrezionalità sono quei criteri a cui l’attività della P.A. deve sempre conformarsi, per poter essere ritenuta legittima. Essi riguardano:— l’interesse pubblico, da intendersi come interesse della collettività, non coincidente con quello della P.A., nè, tantomeno, con la somma degli interessi individuali. Tale interesse deve essere concreto, obiettivo e collettivo;— la causa del potere, la quale, secondo VIR GA, come emerge dalla definizione di discrezionalità dallo stesso elaborata, costituisce vincolo fondamentale dell’attività discrezionale che deve sempre perseguire un fine rispondente alla causa del potere esercitato;— i principi di logica, di imparzialità e ragionevolezza, i quali debbono sempre reggere l’attività amministrativa;— il principio dell’esatta e completa informazione, che si concreta nella necessità di una adeguata istruttoria compiuta attraverso uffici competenti ed agenti addetti che consegua un risultato esente da errori.La violazione dei suesposti limiti alla discrezionalità comporta l’illegittimità dell’atto amministrativo sotto il profilo dell’eccesso di potere.

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Portata e contenuto della discrezionalità amministrativaIl potere discrezionale attribuito alla P.A. è suscettibile di presentare una diversa ampiezza:a) la P.A. può avere una discrezionalità piena: cioè può scegliere sia se e quando emanare l’atto, sia circa il contenuto dello stesso;b) la P.A. può avere una discrezionalità parziale, cioè: — può scegliere se emanare o meno l’atto, mentre il contenuto (in caso di emanazione) è vincolato;— oppure può scegliere il contenuto da dare all’atto, mentre la sua emanazione è fissata dalla legge a precisi presupposti.Discrezionalità tecnica e discrezionalità mistaDalla discrezionalità amministrativa occorre tener distinta la cd. Discrezionalità tecnica: mentre nella discrezionalità amministrativa, infatti, la scelta deve avvenire in base alle norme non giuridiche dell’opportunità, della logica e dell’imparzialità, nella discrezionalità tecnica deve avvenire in base ai criteri della scienza e della tecnica.

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Art. 2 Reg. Dir. Acc. :

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Il legislatore ha, però, posto, per i Comuni maggiori, una incompatibilità tra la carica di assessore e la funzione di consigliere comunale. E la ragione di detta incompatibilità insiste sulla diversità di ruolo tra Consiglio e Giunta; il primo è riconosciuto come espressione di un potere di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa; la seconda è per legge l'organo di attuazione del programma esposto dal Sindaco e approvato dal Consiglio all'inizio della consiliatura.L'incompatibilità, se ha sempre creato problemi di insofferenza tra chi è stato eletto consigliere e chi è stato scelto come assessore, sin dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie - 1990 - doveva rispondere a quella più volte auspicata divisione di chi è "chiamato" a controllare e di chi è stato prescelto a collaborare con il vertice dell'amministrazione nella fase di attuazione del programma, peraltro condiviso dalla maggioranza elettorale che ha espresso il Sindaco.

Permessi brevi. A domanda del dipendente, previa valutazione del dirigente o del responsabile dell'unità organizzativa, possono essere concessi brevi permessi per un massimo di 36 ore annue, che dovranno essere recuperate entro il mese successivo da quello della fruizione ovvero con proporzionale riduzione della retribuzione.

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La legge espressamente riconosce a ciascun contraente la possibilità di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’obbligo di riconoscere all’altra parte un termine di preavviso stabilito dai Contratti collettivi di lavoro, dagli usi o secondo equità.Nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di preavviso in questione, il recedente deve corrispondere alla controparte un’indennità, cd. indennità sostitutiva del preavviso, che equivale a quella quota di retribuzione che gli sarebbe spettata per il periodo di preavviso stesso.Tuttavia, come chiarito dalla Corte di Cassazione,l' indennità sostitutiva del preavviso non presenta affatto natura retributiva ma risarcitoria, poiché viene corrisposta in seguito ad un inadempimento ( Cass. 28/5/1992, n. 6406).L’ indennità sostitutiva del preavviso, comunque, rientra nella base imponibile contributiva dal momento che nel periodo del preavviso non prestato sono riconosciuti al lavoratore i diritti e gli emolumenti che gli sarebbero spettati nel corso del rapporto di lavoro, compresi dunque i contributi previdenziali a suo favore, con la conseguenza che la somma in questione risulta assoggettata al regime contributivo ordinario per tutte le somme a carico dei lavoratori, nonché per l’ammontare a carico del datore.Va rimarcato che se l’indennità sostitutiva di preavviso, sulla base di accordo preventivo tra le parti, venga erogata per assolvere ad una finalità diversa da quella propria dell’istituto, ovvero al fine di indurre alla risoluzione concordata del rapporto di lavoro con la preventiva definizione di ogni possibile controversia (cd. esodo dei lavoratori) o per indurre alla rinuncia di altri diritti, tale somma, ovviamente, poiché perde la sua natura di indennizzo per il mancato preavviso di licenziamento dovuto, viene esentata da contribuzione (INPS, Circ. 22/01/1982, n. 581; Circ. 19/07/1990, n. 170; Circ. 24/12/1997, n. 263).

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Il lavoratore a tempo parziale ha gli stessi diritti e doveri nei riguardi del datore di lavoro di tutti i lavoratori subordinati. Inoltre, se il contratto individuale lo prevede, il lavoratore ha diritto di precedenza nel passaggio dal part-time a full-time rispetto alle nuove assunzioni a tempo pieno, avvenute nelle unità produttive site nello stesso ambito comunale e per le stesse mansioni o mansioni equivalenti. Anche il lavoratore a tempo

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pieno ha comunque diritto di precedenza rispetto alla nuove assunzioni per ottenere il passaggio al part time. Per esercitare tale diritto e poter presentare domanda di trasformazione egli deve essere informato, anche con comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, dell'intenzione del datore di lavoro di procedere a nuove assunzioni par time. Il lavoratore affetto da patologie oncologiche ha il diritto di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno quando il lavoratore lo richieda.

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Il D.Lgs 163/2006 ha introdotto una serie di novità riguardanti le modalità di svolgimento della gara in parte consistenti in una rinominazione di quelle vecchie, mediante l’utilizzo della terminologia utilizzata a livello comunitario, ed in parte introducendone alcune assolutamente nuove.L’art. 54 del Codice individua le seguenti procedure di scelta:— procedure aperte: sono quelle procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta;— procedure ristrette: sono quelle in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare (presentando una richiesta di invito) ed in cui possono presentare un’offerta solo gli operatori invitati dalle stazioni appaltanti;— procedure negoziate, con o senza la previa pubblicazione di un bando:sono quelle procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;— dialogo competitivo: è quella procedura applicabile nei casi di appalti particolarmente complessi. Con essa l’amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborareuna o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte. Qualsiasi operatore può chiedere di partecipare.

Davanti al Garante, l'interessato ha 3 strumenti, messi a disposizione dal Codice: 1. Reclamo circostanziato al Garante, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali. Su reclamo il Garante: • prescrive le misure per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; • dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto o pregiudizievole per gli interessati; • può vietare in tutto o in parte il trattamento che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. 2. Segnalazione, per sollecitare un controllo da parte del Garante. • si fa se non è possibile presentare un reclamo circostanziato; • il Garante può adottare i provvedimenti previsti per il reclamo; 3. Ricorso, per far valere gli specifici diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 (consulta il testo vigente del Codice privacy) • È alternativo al ricorso al giudice ordinario; • È proposto nei confronti del titolare; Il Garante può • disporre misure cautelari in corso di procedimento, come il blocco provvisorio dei dati o la sospensione dei

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trattamenti; • ordinare al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione.

La tutela davanti al GiudiceSono attribuite al giudice ordinario tutte le controversie sull'applicazione delle disposizioni del codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione l'azione si propone con ricorso al tribunale in composizione monocratica (giudice unico). Il tribunale decide con sentenza inappellabile.

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Utente : qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

Diffusione : il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

pubblicità: far conoscere l’azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, e garantire che gli atti amministrativi producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati. Può configurarsi anche come uno strumento della trasparenza poiché funzionale a rendere conoscibile l’attività delle pubbliche amministrazioni;accessibilità: consentire la messa a disposizione degli stessi solo a soggetti determinati -anche per categorie- al fine di garantire in maniera agevole la partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi.

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