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Istituzioni di diritto romano Capitolo V. Processo civile.

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Istituzioni di diritto

romano

Capitolo V. Processo civile.

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Sezione I. Nozioni generali

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1. Il

processo.

• coercibilità della norma

• accertamento della situazione,

determinazione ed esecuzione della

sanzione

• giudice => soggetto terzo e imparziale

• procedimento (sequenza di atti collegati) e

processo (procedimento finalizzato

all’accertamento e alla determinazione della

sanzione oppure alla esecuzione di essa)

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Nozione di azione 1

• teoria sostanziale rigorosa => azione come facoltà di agire a tutela di un diritto soggettivo riconosciuto dall’ordinamento spettante a chi ne sia titolare in fatto (proiezione del diritto soggettivo nel processo)

• teoria sostanziale attenuata => azione come facoltà di agire a tutela di un diritto soggettivo riconosciuto dall’ordinamento a prescindere dall’esserne titolare in fatto

• teoria processuale => azione come facoltà di agire a prescindere dall’esistenza di un diritto soggettivo riconosciuto dall’ordinamento (azione svincolata dal diritto sostanziale)

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Nozione di azione 2

• nozione sostanziale romana: actio … nihil aliud est quam iuspersequendi iudicio quod sibi debetur <l’azione non è nient’altro che il

diritto di ottenere con un processo ciò che è a sé dovuto> (I. 4, 6 pr., forse

escerpito con modifiche solo formali da Celso, D. 44, 7, 51)

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L’actio <azione> come punto di vista dal quale guardare il diritto sostanziale

• ‘aktionenrechtliches Denken’ => modo di pensare il diritto attraverso

l’azione

• tipicità delle azioni: per ogni diritto soggettivo esiste un’azione specifica

nella forma e nel contenuto

• editto del pretore ed editti di altri magistrati

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Classificazioni generali delle azioni

• azioni di cognizione o dichiarative (=> accertamento di fatto e di diritto, quantificazione e comminatoria della sanzione: nel diritto romano sempre una somma di denaro) ed azioni esecutive (effettiva applicazione della sanzione: nel diritto romano personale o patrimoniale)

• azioni di condanna (dirette a ottenere la condanna del convenuto), azioni costitutive (dirette fare valere diritti potestativi: nel diritto romano rare) e azioni di mero accertamento (dirette a ottenere l’accertamento di una situazione, senza che ne consegua una condanna: nel diritto romano denominate praeiudicia <pregiudizi> e rare)

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2. Il processo nei periodi

dell’esperienza giuridica romana.

• legis actiones <azioni di legge> (dalle origini alla lex Iulia iudiciorum privatorum <legge Giulia dei processi privati> del 17 a.C.)

• processo per formulas <tramite le formule>, oggi detto processo formulare (dal IV secolo a.C. per gli stranieri e dalla fine del III secolo a.C. per i cittadini romani al 342 d.C.)

• cognitio extra ordinem <cognizione straordinaria (imperiale)> (dall’inizio del principato per singole materie, poi utilizzato in generale nel III secolo d.C., infine divenuto nel 342 d.C. processo ordinario del periodo postclassico)

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Sezione II. Il processo per legis actiones<per azioni di legge>.

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3. L’origine

delle legis

actiones.

• teoria del Wlassak => recezione di prassi

arbitrali (argomentata sulla base della

bipartizione del processo per legis actiones <per

azioni di legge> in due fasi e degli arbitrati

internazionali)

• teoria composita (argomentata sulla base

della struttura delle più antiche legis actiones

<azioni di legge>)

- autotutela => manus iniectio <imposizione

della mano> sotto il controllo della comunità

(‘Volksjustiz’)

- accertamento eventuale => sacramenta<giuramenti>

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4. Caratteri del

processo per legis actiones

<per azioni di legge>.

• spiegazioni dell’espressione legis actiones<azioni di legge>

- Gai 4, 11: azioni introdotte da leggi o verba<parole> modellati su disposizioni di

legge (improbabile: le più antiche erano state

introdotte dai mores <costumi>)

- lex <legge> => certa verba <parole

certe/(pre)determinate>, parole formali e

solenni pronunziate dalle parti davanti al

magistrato

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Actio <azione> e modus agendi <modo di agire>

• actio <azione> (prima parte del formulario) => proiezione processuale del diritto soggettivo (secondo il modello della tipicità delle azioni: es., proprietà, diritto potestativo a una parte della cosa in comproprietà nella divisione, diritto alla determinazione del confine, diritto connesso al danno temuto, diritto di credito da atto lecito o illecito, diritto di credito sorgente da una sentenza)

• modus agendi <modo di agire> (seconda parte del formulario): cinque modi di agire per mezzo dei quali potevano essere intentate le varie azioni (a ciascuno corrispondevano più azioni)

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I singoli modi agendi <modi di agire> 1

• modi agendi <modi di agire> delle azioni dichiarative o di cognizione

- provocatio sacramenti <sfida del giuramento/della cauzione> nella legis actiosacramento in rem <azione di legge per giuramento/per cauzione reale> e in personam <personale>

- iudicis arbitrive postulatio <richiesta di un giudice o di un arbitro> nella legis actioper iudicis arbitrive postulationem <azione di legge per richiesta di un giudice o di un arbitro>

- condictio <intimazione> nella legis actio per condictionem <azione di legge per intimazione>

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I singoli modi agendi <modi di agire> 2

• modi agendi <modi di agire> delle azioni esecutive

- manus iniectio <imposizione della mano> nella legis actio per manus

iniectionem <azione di legge per imposizione della mano>

- pignoris capio <presa di pegno> nella legis actio per pignoris capionem <azione

di legge per presa di pegno>

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5. Le legis

actiones

dichiarative.

• bipartizione del processo

- fase in iure <in tribunale>: davanti al magistrato investito della iurisdictio<giurisdizione> (re, poi magistrati repubblicani, tra i quali soprattutto il pretore) => pronunzia dei verba <parole> solenni ed eventualmente compimento dei gesta <atti> rituali allo scopo di impostare la controversia rendendo manifeste le posizioni delle parti e di rendere necessaria la nomina del giudice

- fase apud iudicem <presso il giudice>: davanti a un giudice privato, investito di iudicatio <giudicatura> => attività istruttoria e sentenza

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Legis actio sacramento <azione di legge per giuramento/cauzione> 1

• utilizzazione dei contrapposti sacramenta <giuramenti/cauzioni> per suscitare l’esigenza di un accertamento sfociante in una sentenza

- prima erano giuramenti (impegnativi sul piano religioso e sanzionati dall’ordinamento della città) su posizioni contrapposte: poiché il giuramento falso ledeva la pax deorum <benevolenza degli dei>, andava individuata la parte che aveva compiuto lo spergiuro, che doveva subire la sanzione sacrale

- poi divennero cauzioni (aventi per oggetto prima animali e poi denaro) depositate presso l’aerarium populi romani <erario del popolo romano> da ambo i contendenti): la cauzione del soccombente era utilizzata per compiere un sacrificio espiatorio

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Legis actio sacramento <azione di legge per giuramento/cauzione> 2

- infine divennero scommesse di una somma di denaro che non veniva più depositata presso l’erario prima dell’accertamento, ma che solo il soccombente avrebbe dovuto pagare all’erario dopo la sentenza

• La summa sacramenti <somma della cauzione> era di cinquanta assi se il valore della causa non raggiungeva mille assi e nelle cause di libertà e di cinquecento assi se il valore della causa raggiungeva o superava i mille assi

• le parti davano dei garanti, denominati praedes sacramenti<garanti/mallevadori della scommessa>

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Legis actio sacramento in rem <azione di legge per giuramento/cauzione reale> 1

• azione di rivendicazione della proprietà (Gai 4, 16-17)

• beni mobili: presenza del bene (poi di una sua parte, se difficilmente trasportabile) nella fase in iure <in tribunale>

• beni immobili: presenza di una parte del bene nella fase in iure <in tribunale> => in origine forse il processo si svolgeva sul bene; poi prima del processo venne ritualizzato un litigio (manum conserere <venire alle mani>) sul bene immobile durante il quale era prelevata la parte da portare in iure <in tribunale>; infine, una volta iniziato il processo, il magistrato autorizzava le parti ad allontanarsi a tale scopo (ma in realtà le parti tornavano subito dal magistrato)

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Legis actio sacramento in rem <azione di legge per giuramento/cauzione reale> 2

• prior vindicans <primo rivendicante>: HVNC EGO HOMINEM EX IVRE QVIRITIVM MEVM ESSE AIO SECVNDVM SVAM CAVSAM; SICVT DIXI, ECCE TIBI, VINDICTAM INPOSVI, et simul homini festucam inponebat <affermo che quest’uomo è mio in base al diritto dei Quiriti secondo la sua condizione giuridica; come dissi, ecco ti impongo la bacchetta, e nel contempo imponeva all’uomo la bacchetta>

• aduersarius <avversario>: eadem similiter dicebat et faciebat <diceva e faceva similmente le stesse cose>

• praetor <pretore>: MITTITE AMBO HOMINEM <lasciate entrambi quell’uomo>

• illi mittebant <quelli lo lasciavano>

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Legis actio sacramento in rem <azione di legge per giuramento/cauzione reale> 3

• prior vindicans <primo rivendicante>: POSTVLO, ANNE DICAS, QVA EX CAVSA VINDICAVERIS? <domando che tu dica, per quale causa (sulla base di quale fondamento) hai rivendicato?>

• adversarius <avversario>: IVS FECI, SICVT VINDICTAM INPOSVI <ho agito secondo il diritto, così come ho imposto la bacchetta>

• prior vindicans <primo rivendicante>: QVANDO TV INIVRIA VINDICAVISTI, QVINGENTIS ASSIBVS SACRAMENTO TE PROVOCO <poiché hai rivendicato contro il diritto, ti sfido al giuramento/alla cauzione di cinquecento assi>

• aduersarius <avversario>: ET EGO TE <e io (sfido) te>

• assegnazione del possesso interinale (praedes litis et vindiciarum <garanti/mallevadori della lite e dei frutti>)

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Legis actio sacramento in personam <azione di legge per giuramento/cauzione personale> 1

• azione generale (per qualsiasi obbligazione)

• actor <attore>: AIO TE MIHI (ex sponsione?) X MILIA SESTERTIORVM DARE OPORTERE: ID POSTVLO AIAS AN NEGES <affermo che (in forza di una promessa solenne?) sei obbligato a darmi diecimila sesterzi: chiedo se lo affermi o lo neghi>

• oppure: AIO TE MIHI FURTUM PATERAE ARGENTAE FECISSE, QUAM OB REM TE PRO FURE DAMNUM DECIDERE OPORTERE: ID POSTVLO AIAS AN NEGES <affermo che mi hai fatto il furto di (che mi hai rubato) un piatto d’argento, per la qual cosa sei obbligato a pagare la composizione del danno come ladro: chiedo se lo affermi o lo neghi>

• l’aduersarius <avversario> dicebat non oportere <diceva di non essere obbligato>

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Legis actio sacramento in personam <azione di legge per giuramento/cauzione personale> 2

• actor dicebat <l’attore diceva>: QVANDO TV NEGAS, QVINGENTIS ASSIBVS SACRAMENTO TE PROVOCO <poiché neghi, ti sfido al

giuramento/alla cauzione di cinquecento assi>

• aduersarius <avversario>: ET EGO TE <e io (sfido) te>

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Legis actio per iudicis arbitrive postulationem <azione di legge per richiesta di un giudice o di un arbitro> (Gai 4, 17 a)

• XII tavole: sponsio <promessa solenne>, actio familiae erciscundae <azione di divisione ereditaria>. Poi, actio communi dividundo <azione di divisione della cosa comune> (lex Licinia <legge Licinia>)

• actor <attore>: EX SPONSIONE TE MIHI X MILIA SESTERTIORVM DARE OPORTERE AIO: ID POSTVLO AIAS AN NEGES <affermo che in forza di una promessa solenne sei obbligato a darmi diecimila sesterzi: chiedo se lo affermi o lo neghi>

• aduersarius dicebat non oportere <l’avversario diceva di non essere obbligato>

• actor dicebat <l’attore diceva>: QVANDO TV NEGAS, TE PRAETOR IVDICEM SIVE ARBITRVM POSTVLO VTI DES <poiché neghi, pretore ti chiedo di dare un giudice o un arbitro>

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Legis actio per condictionem <azione di legge per intimazione> (Gai 4, 17 b)

• lex Silia <legge Silia> (certa pecunia <somma certa di denaro>), lex Calpurnia <legge Calpurnia> (certa res <cosa certa>): III-II secolo a.C. (connesse alla lex Pinaria <legge Pinaria>, che differiva la nomina del giudice)

• Actor (attore): AIO TE MIHI SESTERTIORVM X MILIA DARE OPORTERE: ID POSTVLO, AIAS AVT NEGES <affermo che sei obbligato a darmi diecimila sesterzi: ti chiedo se lo affermi o lo neghi>

• aduersarius dicebat non oportere <l’avversario affermava di non essere obbligato>

• actor dicebat <l’attore diceva>: QVANDO TV NEGAS, IN DIEM TRICENSIMVM TIBI IVDICIS CAPIENDI CAVSA CONDICO <poiché neghi, ti intimo/convoco per il trentesimo giorno per prendere il giudice>

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6. Le legis

actiones

esecutive.

• legis actio per manus iniectionem <azione di legge per imposizione della mano> (Gai 4, 21-24)

• impiego della legis actio per manus iniectionem<azione di legge per imposizione della mano> per eseguire una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro (iudicati <a titolo di giudicato>)

=> qui agebat, sic dicebat <chi agiva, diceva così> QVOD TV MIHI IVDICATVS siueDAMNATVS ES SESTERTIVM X MILIA, QVANDOC NON SOLVISTI, OB EAM REM EGO TIBI SESTERTIVM X MILIVM IVDICATI MANVM INICIO <poiché sei stato giudicato o condannato per diecimila sesterzi, dato che non hai pagato, per tale cosa io ti impongo la mano a titolo di giudicato per diecimila sesterzi>

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Segue: manus iniectio iudicati <imposizione della mano a titolo di giudicato>

=>, et simul aliquam partem corporis eius prendebat <e nello stesso tempo

prendeva una parte del suo corpo>; nec licebat iudicato manum sibi depellere et pro se lege agere, sed uindicem dabat, qui pro se causam agere solebat <né era

concesso respingere da sé la mano a titolo di giudicato e agire per legge per conto

proprio, ma dava un vindice, che era solito portare avanti la causa per conto proprio>

(e si esponeva alla condanna nel doppio)

=> qui uindicem non dabat, domum ducebatur ab actore et uinciebatur <chi

non dava un vindice, era condotto a casa dall’attore ed era messo in catene>

=> poi, dopo sessanta giorni e l’esposizione a tre mercati consecutivi (trinundinum

<periodo di tre mercati>), il debitore era messo a morte o venduto come schiavo

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Manus iniectio pro iudicato <imposizione della mano come a titolo di giudicato>

• pro iudicato <come a titolo di giudicato>: fattispecie diverse da quelle della sentenza, ma medesima procedura (vindex <vindice>) => prima parte del formulario diversa dal caso della manus iniectio iudicati e seconda parte del formulario contenente al posto di iudicati <a titolo di giudicato> l’espressione pro iudicato <come a titolo di giudicato>: es., lex Publilia <Legge Publilia>, del IV secolo a.C. (actio depensi <azione di pagamento> a favore del garante contro il debitore principale); lex Furia de sponsu <legge Furia relativa alla promessa solenne>, del III secolo a.C. (a favore del cogarante escusso per una somma superiore alla quota dovuta)

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Manus iniectio pura <imposizione della mano pura>

• pura <pura>: procedura diversa da quella degli altri due tipi (il debitore può depelleremanum et pro se lege agere <respingere la mano e agire per legge per proprio conto>, cioè senza bisogno del vindex <vindice>) => nella seconda parte del formulario non sono contenute le espressioni iudicati e pro iudicato (es., lex Furia testamentaria <legge Furia testamentaria>, contro chi riceve un legato di ammontare superiore a mille assi; lex Marcia de faeneratoribus, contro chi percepiva tassi di interesse superiori al limite)

• lex Vallia <legge Vallia> (II secolo a.C. ?) rende tutte le manus iniectiones<imposizioni della mano> purae <pure>, a eccezione di quella iudicati <a titolo di giudicato> e di quella depensi <di pagamento>

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Legis actio per pignoris capionem <azione di legge per presa di pegno> (Gai 4, 26-29)

• dubbi circa la riconducibilità alle legis actiones <azioni di legge> (parole solenni pronunziate non al cospetto del magistrato né della controparte e azionabilità anche nei dies nefasti <giorni nefasti>)

• mores <costumi>: aes militare <bronzo militare>, aes equestre <bronzo equestre>, aes hordiarium <bronzo riguardante l’orzo>

• leges <leggi>: corrispettivo delle hostiae <animali sacrificali>, giumento locato per ricavare denaro per un sacrificio (in dapem <a scopo sacrificale>),aes vectigalis <bronzo vettigale>

• distruzione del pegno

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Sezione III. Processo formulare

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7. Il

processo

formulare.

• nascita nella iurisdictio peregrina (IV secolo a.C.) => il pretore elabora una formula <formula> contenente istruzioni per il giudice privato (senso sostanziale: se è integrata la fattispecie astratta, tu giudice condanna il convenuto secondo questi criteri)

• estensione del medesimo sistema alla iurisdictiourbana (III secolo a.C.) per sopperire alle lacune del sistema civilistico e per poter concedere al convenuto exceptiones <difese pretorie>

• mezzi di coazione pretori (multae dictiones<irrogazioni di multa> e missiones in bona<immissioni nei beni>

• mezzi accessori del processo formulare (stipulationes praetoriae <stipulazioni pretorie>, in integrum restitutiones <restituzioni in pristino stato>, interdicta <ordini pretori>)

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La sostituzione del processo formulare alle legis actiones <azioni di legge> 1

• Gai 4, 30. Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium uenerunt. namque ex nimia subtilitate ueterum, qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut uel qui minimum errasset, litem perderet <ma tutte queste azioni di legge poco a poco vennero in odio. Infatti a causa della insensata sottigliezza/pignoleria degli antichi, che allora avevano elaborato le norme, la situazione era giunta al punto che anche chi avesse compiuto un minimo errore perdesse la lite>

• Gai 4, 11: (legis actiones) … immutabiles proinde atque leges obseruabantur. unde eum, qui de uitibussuccisis ita egisset, ut in actione uites nominaret, responsum est rem perdidisse, quia debuisset arboresnominare, eo quod lex XII tabularum, ex qua de uitibus succisis actio conpeteret, generaliter de arboribussuccisis loqueretur <(le azioni di legge) … immutabili erano osservate come leggi. Di conseguenza, venne risposto che un tale, il quale aveva agito relativamente a delle viti tagliate nominando nell’azione le viti, aveva perso la causa, perché avrebbe dovuto nominare gli alberi, e ciò in quanto la legge delle XII tavole, in forza della quale spettava l’azione relativa alle viti tagliate, parlava in generale di alberi tagliati>

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La sostituzione del processo formulare alle legis actiones <azioni di legge> 2

• lex Aebutia <legge Ebuzia> (II secolo a.C.)

- teoria dell’abrogazione della legis actio per condictionem <azione di legge per

intimazione> e della sostituzione con formulae <formule> con effetti civili (Kaser)

- teoria dell’alternatività alle legis actiones <azioni di legge> (Wlassak) con attribuzione

di effetti civili al processo formulare

• lex Iulia iudiciorum privatorum <legge Giulia sui processi privati> (17 a.C.):

totale abrogazione delle legis actiones <azioni di legge> (con due sole eccezioni:

giudizi centumvirali e legis actio damni infecti <azione di legge di danno temuto>)

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Iudicia legitima <processi legittimi> e iudicia quae imperio continentur <processi fondati sull’imperio>

• iudicia legitima <processi legittimi>: celebrazione a Roma, parti cittadine

romane, giudice uno e cittadino romano => effetti civili

• iudicia quae imperio continentur <processi fondati sull’imperio>: mancanza di

uno dei requisiti dei processi legittimi => effetti pretori, assicurati

dall’imperium <imperio> del magistrato (cioè dal suo potere di comando)

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8. La

formula e

le sue parti.

• formula => formula, iudicium, actio (ma le ultime

due indicano anche l’azione)

• concepta verba <parole formulate> (non certa

verba <parole certe/(pre)determinate>) => la

formula contenente le istruzioni per il giudice si

formava in iure <in tribunale> nel contraddittorio

delle parti

interamente quando l’azione era decretale, non

prevista nell’editto

con le integrazioni (nome delle parti e del giudice,

oggetto) e gli opportuni adattamenti (inserimento

di exceptiones <eccezioni> e altre parti accessorie)

rispetto alla formula-tipo prevista nell’editto

(quando si trattava di azione edittale)

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Struttura logica della formula

• periodo ipotetico alternativo espresso: ‘se risulta dimostrato (si paret) il

fondamento della pretesa dell’attore, allora tu giudice condanna (condemna) il

convenuto a … (criterio di quantificazione della condanna); se non è

dimostrato (si non paret … <se non risulta>) assolvi (absolve)’

• periodo ipotetico alternativo implicito: ‘poiché (quod ) (descrizione di una

fattispecie) … tu giudice condanna (condemna) il convenuto a … (criterio di

quantificazione della condanna); se non è dimostrato (si non paret … <se non

risulta>) assolvi (absolve)’

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Partes formularum <parti delle formule>

• demonstratio <descrizione>

• intentio <intenzione/pretesa>

• condemnatio <condanna>

• adiudicatio <aggiudicazione>

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Intentio <intenzione/pretesa> 1

• parte della formula nella quale actor desiderium suum concludit <l’attore racchiude la sua pretesa>, ossia esprime il fondamento giuridico della propria pretesa

- actiones in rem <azioni reali> => es., A. Ageri esse ex iure Quiritium <essere dell’attore secondo il diritto dei Quiriti>; ius esse uti frui <diritto di godere e percepire i frutti> o ire agere <di passare>

- actiones in personam <azioni personali> => es., nelle azioni civili, oportere: dovere, nel senso di essere obbligato; nelle azioni pretorie, descrizione del fatto su cui l’attore fonda la pretesa

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Intentio <intenzione/pretesa> 2

• intentio certa <intenzione/pretesa certa/determinata> => certa pecunia <somma di

denaro> o certa res <cosa certa>: contiene sempre si paret <se risulta>

• intentio incerta <intenzione/pretesa incerta/indeterminata> => tutti gli altri casi:

nelle actiones in personam <azioni personali> era formulata al quidquid ob eam rem N.

Negidium A. Agerio dare facere oportet <tutto ciò che per questo affare Numerio

Negidio deve dare fare a favore di Aulo Agerio>(nelle azioni di buona fede, ex fide

bona <secondo la buona fede>); nella reivindicatio incertae partis <rivendicazione di

parte incerta> era presente si paret <se risulta dimostrato>

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Demonstratio <descrizione>

• parte della formula inclusa ut denonstretur res de qua agitur <affinché sia descritto l’affare del quale si agisce>

• era contenuta nelle azioni con intentio incerta <intenzione/pretesa incerta/indeterminata>, che altrimenti sarebbero state del tutto indeterminate

• era introdotta da quod <poiché> (es., nell’actio venditi <azione di vendita>, quod A. Agerius N. Negidio hominem Stichum vendidit <poiché Aulo Agerio ha venduto lo schiavo Stico a Numerio Negidio>)

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Condemnatio <condanna> 1

• parte della formula qua iudici condemnandi absolvendive potestaspermittitur <con la quale è concessa al giudice la potestà di condannare o assolvere>

• condemnatio certa <condanna certa/determinata> (nelle azioni con intentiocerta <intenzione/pretesa certa/determinata> riferita a una certa pecunia<somma di denaro>) => quando era parametrata a una somma certa di denaro: es., iudex N. Negidium A. Agerio sestertium X milia condemna, si non paret absolve <o giudice condanna Numerio Negidio a favore di Aulo Agerio a diecimila sesterzi, se non risulta assolvi>

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Condemnatio incerta <condanna incerta/indeterminata> 1

• condemnatio incerta <condanna incerta/indeterminata> => quando era

parametrata a un contenuto da determinare (per opera del giudice)

- nelle azioni con intentio incerta <intenzione/pretesa incerta/indeterminata> era

parametrata all’intentio => quidquid ob eam rem N. Negidium A. Ageriodare facere oportet, eius C. Aquilius iudex N. Negiudium A. Agerio condemnato, si

non paret absolvito <a tutto ciò che per tale affare Numerio Negidio è obbligato a

dare fare a favore di Aulo Agerio, Gaio Aquilio giudice condanni, se non risulta

assolva> (interesse dell’attore)

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Condemnatio incerta <condanna incerta/indeterminata> 2

- nelle altre azioni, nella maggior parte dei casi, quanti ea res est/erit/fuit, tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato, si non paret

absolvito <il giudice Gaio Aquilio condanni Numerio Negidio a favore di Aulo

Agerio a una somma pari al valore che ha (al momento dell’accettazione della

formula)/avrà (al momento della sentenza)/ebbe (al momento dell’integrazione

della fattispecie sostanziale) l’affare, se non risulta assolva> (in un primo

momento valore oggettivo della cosa, poi interesse dell’attore)

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Condemnatio incerta <condanna incerta/indeterminata> 3

- in rari casi, quanti actoris interest/interfuerit/interfuit, tantam pecuniamC. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato, si non paret absolvito <il giudice

Gaio Aquilio condanni Numerio Negidio a favore di Aulo Agerio a una somma

pari all’interesse che ha/avrà/ebbe, se non risulta provato assolva>

- nelle (poche) actiones in bonum et aequum conceptae <azioni concepite nel buono e

nell’equo>, quod eius melius equius erit, eius iudex N. Negidium A. Ageriae

condemnato, si non paret absolvito <il giudice condanni Numerio Negidio a favore

di Aula Ageria a ciò che sarà meglio e più equo, se non risulta provato assolva>

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Taxatio <somma massima> nella condemnatio <condanna>

• possibilità di una taxatio <somma massima> => limite massimo della

condanna (dumtaxat <fino a>)

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Adiudicatio <aggiudicazione>

• nei giudizi divisori: parte della formula qua permittitur iudici rem alicuiex litigatoribus adiudicare <con la quale si concede al giudice di

aggiudicare una cosa a uno dei litiganti>

• quantum adiudicari oportet C. Aquilius iudex Titio adiudicato <quanto si deve

aggiudicare il giudice Gaio Aquilio aggiudichi a Tizio>

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9. Tipi di

azioni

formulari.

• actiones edictales <azioni edittali> -actiones decretales <azioni decretali> o in factum <nel fatto>

• actiones in rem <azioni reali> - actiones in personam <azioni personali>

• actiones civiles <azioni civili> (fondate su un diritto riconosciuto dal ius civile) - actionespraetoriae <azioni pretorie> o honorariae<onorarie> (fondate su una situazione ritenuta meritevole di tutela solo dal magistrato)

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Azioni civili

• actiones stricti iuris <azioni di stretto diritto>

• iudicia bonae fidei <azioni o formule di buona fede> (per esempio nei contratti consensuali e nei contratti reali del ius gentium) => oportere ex fide bona <dovere secondo buona fede>: obbligo del convenuto commisurato alla correttezza (es., C. Aquilius iudex esto. quod A. Agerius N. Negidio hominem quo de agitur vendidit, qua de re agitur, quidquid N. Negidium A. Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito <Sia giudice Gaio Aquilio. Poiché Aulo Agerio ha venduto a Numerio Negidio lo schiavo del quale si tratta, del quale affare si tratta, con riguardo a tutto ciò che NumerioNegidio deve dare fare a favore di Aulo Agerio secondo buona fede, il giudice Gaio Aquilio condanni Numerio Negidio a favore di Aulo Agerio; se non risulta provato assolva>)

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Ricadute del’oportere ex fide bona <dovere secondo buona fede>

• possibilità per l’attore di fare valere in via di azione i pacta adiecta <patti aggiunti> al momento del negozio (in continenti <contestuali>)

• produzione automatica degli interessi (corrispettivi e moratori) anche ove non pattuiti

• inerenza delle difese pretorie che nelle altre azioni possono essere fatte valere solo tramite una exceptio <eccezione> inserita nella formula (es., exceptio doli<eccezione di dolo>, exceptio metus <eccezione di timore>, exceptio pacti conventi <eccezione di patto convenuto>)

• compensazione con crediti del convenuto

• azione riconvenzionale dell’attore nei confronti del convenuto

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Actiones arbitrariae <azioni arbitrarie> 1

• C. Aquilius iudex esto. Si paret fundum quo de agitur ex iure Quiritium A. Ageri esse, neque is fundus arbitrio C. Aquilii iudicis A. Agerio restitueretur, quanti ea res erit, tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito <Sia giudice Gaio Aquilio. Se risulta provato che il fondo relativamente al quale si agisce è di Aulo Agerio secondo il diritto dei Quiriti, e tale fondo non sia restituito ad Aulo Agerio secondo la valutazione arbitrale del giudice Gaio Aquilio, il giudice Gaio Aquilio condanni Numerio Negidio a pagare tanto denaro quando è il valore della cosa/dell’affare; se non risulta provato assolva> (reivindicatio <azione di rivendicazione>)

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Actiones arbitrariae <azioni arbitrarie> 2

• pronuntiatio de iure <pronunzia sul diritto> => il giudice accerta il fatto

• iussum de restituendo <comando relativo alla restituzione> => se risulta

fondata la pretesa dell’attore, il giudice comanda al convenuto di restituire la

cosa o la situazione preesistente, stabilendo l’oggetto della restituzione

(interesse dell’attore, frutti, danni)

• l’adempimento del iussum <comando> impedisce l’emanazione della sentenza

di condanna

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Praeiudicia <pregiudizi>

• azioni di mero accertamento (senza condanna) => an <se>

• es., an L. Titius in potestate A. Agerii ex iure Quiritium in potestate sit <se Lucio

Tizio sia in potestà di Aulo Agerio secondo il diritto dei Quiriti>; an Titius

liber sit <se Tizio sia libero>

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Actiones praetoriae <azioni pretorie> 1

• azioni con formula in factum concepta <formula concepita sul fatto> => non sono basate su un diritto tutelato dal ius civile, ma su un fatto, descritto nella formula, in presenza del quale il pretore accorda la sua tutela

• es., C. Aquilius iudex esto. si paret A. Agerium apud N. Negidium mensamargenteam deposuisse eamque dolo malo N. Negidii A. Agerioredditam non esse, quanti ea res erit tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito <Sia giudice Gaio Aquilio. Se risulta provato che Aulo Agerio ha depositato presso Numerio Negidio un piatto d’argento e che esso non è stato restituito ad Aulo Agerio per dolo malvagio di Numerio Negidio, il giudice Gaio Aquilio condanni NumerioNegidio a dare ad Aulo Agerio tanto denaro quanto sarà il valore dell’affare; se non risulta provato, assolva>

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Actione praetoriae <azioni pretorie> 2

• actiones ficticiae <azioni con finzione> => finzione di esistenza di un

fatto non esistente (es., actiones adiecticiae qualitatis <azioni che aggiungono una

qualità> per atti compiuti dallo schiavo: si liber esset <se fosse libero>) o

finzione di inesistenza di un fatto esistente (es., in integrum restitutio

<restituzione in pristino stato>: negozio compiuto dal minore di venticinque

anni)

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Actiones praetoriae <azioni pretorie> 3

• azioni con trasposizione di soggetti => la persona titolare del diritto soggettivo (indicata nell’intentio <intenzione/pretesa> o nella demonstratio<descrizione>) e quella a favore della quale può essere pronunziata la condanna (indicata nella condemnatio <condanna>) oppure la persona su cui grava il dovere (indicata nell’intentio <intenzione/pretesa> o nella demonstratio<descrizione>) e quella che sarà condannata o assolta (indicata nella condemnatio <condanna>) sono diverse (es., atti compiuti dal tutore, actionesadiecticiae qualitatis <azioni che aggiungono una qualià>, rappresentanza processuale)

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Actiones praetoriae <azioni pretorie> 4

• actiones utiles <azioni utili> o ad exemplum <sull’esempio> => azioni civili

o pretorie concesse al di fuori della normale sfera di utilizzabilità (es. actio

institoria utilis <azione istitoria utile> o ad exemplum actionis institoriae

<sull’esempio dell’azione istitoria>, nel caso di atti posti in essere dal

procurator omnium bonorum <procuratore di tutti i beni>)

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10. Le parti eventuali della formula: praescriptiones

<prescrizioni/parti della formula scritte

prima>, exceptio<eccezione> e altre.

• a favore del convenuto:

- praescriptio pro reo <prescrizione/parte

della formula scritta prima a favore del

convenuto> (difesa pretoria) => I secolo a.C.

- exceptio <eccezione> (difesa pretoria)

- duplicatio <duplicazione/controreplica>

• a favore dell’attore:

- replicatio <replica>

- praescriptio pro actore <prescrizione/parte

della formula scritta prima a favore

dell’attore>

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Praescriptio pro reo <prescrizione/parte della formula scritta prima a favore del convenuto>

• difesa pretoria prima dell’intentio <intenzione/pretesa> o della demonstratio

<descrizione>) che condiziona la validità del processo instaurato al fatto che

non risulti provato il fatto difensivo dedotto dal convenuto

• es. ea res agatur extra quam si negotium gestum est ut eo stari non oporteat ex fide bona <questo

affare (il processo) si intenda instaurato, a meno che il negozio sia stato posto in

essere in modo tale che non ci si debba attenere ad esso secondo la buona fede>

• se il fatto difensivo è provato il giudice non può emettere la sentenza (perciò

l’azione è riproponibile)

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Exceptio <eccezione>

• difesa pretoria a favore del convenuto che subordina la condanna alla condizione che non sia provato il fatto difensivo rilevante sul piano del diritto onorario dedotto dal convenuto (condizione negativa della condemnatio <condanna>, scritta prima di essa)

• es., si in ea re nihil dolo malo A. Ageri factum sit neque fiat <se in questo affare non sia stato fatto né sia fatto alcunché per dolo malvagio di Aulo Agerio> (exceptio doli <eccezione di dolo>); si inter A. Agerium et N. Negidium non convenit ne pecunia peteretur <se tra Aulo Agerio e NumerioNegidio non fu convenuto che non fosse chiesto il denaro>

• se era fondato il fatto difensivo il giudice assolveva il convenuto nel merito (perciò l’azione non era riproponibile)

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replicatio <replica>

• a favore dell’attore: condizione che subordina l’efficacia difensiva

dell’exceptio <eccezione> del convenuto a una condizione negativa

(scritta fra l’exceptio e la condemnatio <condanna>)

• es., si non postea convenit, ut A. Agerio eam pecuniam petere liceret <se non sia stato

poi convenuto che Aulo Agerio possa chiedere quel denaro>

• il giudice, se accerta il fatto dedotto dall’attore nella replicatio deve

condannare il convenuto

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Duplicatio <duplicazione>, triplicatio <triplicazione> e così via

• a favore del convenuto: duplicatio

• a favore dell’attore: triplicatio

• così all’infinito

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Exceptiones peremptoriae <eccezioni perentorie> ed exceptiones dilatoriae<eccezioni dilatorie>

• eccezioni perentorie => opponibili in ogni tempo e contro ogni persona

(es., eccezione di dolo)

• eccezioni dilatorie => opponibili solo in un certo tempo o contro alcune

persone specifiche (es., exceptio pacti conventi <eccezione di patto convenuto>

in caso di patto di non chiedere l’adempimento prima di un certo termine;

eccezioni procuratorie)

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Praescriptio pro actore <prescrizione/parte della formula scritta prima a favore dell’attore>

• delimita l’effetto preclusivo della litis contestatio <chiamata a testimoni della

lite> entro il limite in cui l’attore è tenuto a sopportare tale effetto tenuto conto

della domanda giudiziale

• quando l’attore agisce con un’azione con intentio incerta <intenzione/pretesa incerta>

per il mancato pagamento di una o più rate di un credito rateale

• quando l’attore agisce per il mancato pagamento di una certa pecunia <somma

certa di denaro> con un’azione che non menziona la causa dell’obbligazione (actio

certae creditae pecuniae <azione di somma certa di denaro>, condictio <intimazione>)

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11.

Processo in

iure <in

tribunale>.

• competenza: territoriale (pretore, governatore provinciale), per materia (pretore, edili curuli), per valore e per materia (pretore, magistrati municipali)

• editio actionis <notizia dell’azione> pregiudiziale

• in ius vocatio <chiamata in tribunale>, dazione del vindex <vindice> o vadimonium <vadimonio/promessa di comparizione> stragiudiziale

• cautio vadimonium sisti <cauzione di comparire in giudizio> ed editio actionis<notizia dell’azione> giudiziale o postulatioactionis <richiesta dell’azione>

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Confessio <confessione>

• ammissione di un fatto a sé sfavorevole da parte del convenuto

• crediti di denaro: confessus pro iudicato habetur <il confitente si ha per condannato> => processo esecutivo

• altri crediti: actio ex confessione <azione basata sulla confessione> => si considera accertato il diritto dell’attore, essendo rimessa al giudice l’aestimatio<stima/quantificazione> della condanna

• actiones in rem <azioni reali> (arbitrariae <arbitrarie>)=> la confessione è equiparata alla pronuntiatio de iure <pronunzia relativa al diritto>

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Interrogatio in iure <interrogazione in tribunale>

• il giudice concede all’attore di formulare domande al convenuto sulla

legittimazione passiva => per es., se sia erede di Tizio, quando si agisce per

un credito verso il defunto; se sia proprietario dello schiavo (o paterfamilias

<padre di famiglia/capofamiglia> della persona alieni iuris <di diritto/potere

altrui, dipendente>) che ha compiuto l’illecito nelle azioni nossali

• actio ex responsione <azione sulla base della risposta> (è considerato

accertato il fatto dichiarato)

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Iusiurandum in iure <giuramento in tribunale> 1

• iusiurandum necessarium <giuramento necessario>

- nell’actio certae creditae pecuniae <azione di somma di denaro certa prestata>: deferito dall’attore al convenuto (sull’inesistenza del credito vantato) => se il convenuto giura il giudice non concede l’azione (denegatio actionis <rifiuto dell’azione>) o la concede inserendo l’exceptio iurisiurandi <eccezione di giuramento>; se rifiuta di giurare è indefensus <indifeso> (e l’attore è immesso nei suoi beni)

- in altre azioni il convenuto, oltre che giurare e non giurare, lo può deferire all’attore: questo, se giura, può agire esecutivamente in caso di certa pecunia o negli altri casi avvalersi dell’actio ex iureiurando <azione in base al giuramento> per la sola quantificazione della condanna

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Iusiurandum in iure <giuramento in tribunale> 2

• iusiurandum voluntarium <giuramento volontario>

- deferito dall’attore al convenuto o viceversa e riferibile a chi lo ha deferito:

rileva solo il giuramento prestato => se lo presta il convenuto conseguono

gli stessi effetti del giuramento necessario (denegatio actionis <rifiuto dell’azione>,

exceptio iurisiurandi <eccezione di giuramento>); se lo presta l’attore gli è

concessa l’actio ex iureiurando <azione sulla base del giuramento> per la sola

quantificazione della condanna

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Causae cognitio <cognizione della causa>, individuazione dell’azione, denegatio actionis <rifiuto dell’azione>, accordo sul giudice

• valutazione del magistrato circa l’opportunità di concedere l’azione richiesta

- prevista dall’editto (es., in integrum restitutiones <restituzioni in pristino stato>)

- non prevista dall’editto (es., actiones decretales <azioni decretali>)

• individuazione dell’azione da parte del magistrato e redazione della formula

• denegatio actionis <rifiuto dell’azione>: se il magistrato non ritiene di concedere

un’azione (per ragioni di diritto, di fatto o di opportunità)

• accordo sul giudice (album iudicum <albo dei giudici>)

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12. La conclusione della fase in iure: la litiscontestatio

<chiamata a testimoni della lite>.

• struttura:

• teoria della natura pubblicistica: datio iudicii

<concessione della formula>

• teoria della natura privatistica: accordo delle

parti sula formula => accipere iudicium

<accettare la formula> (analogia rispetto al

contratto)

• teoria mista: dare et accipere iudicium <dare e

accettare la formula> => atto di tre persone

(il giudice e le parti)

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Concezioni romane della litis contestatio <chiamata a testimoni della lite> 1

• Ulpiano-Marcello D. 15, 1, 3, 11: avvicinamento della litis contestatio alla

stipulatio <stipulazione> => il creditore del figlio può agire con l’actio de

peculio <relativamente al peculio> sulla base del iudicatum <giudicato> (cioè,

della sentenza di condanna) contro il padre anche quando la condanna

riguardi situazioni per le quali l’actio de peculio <azione relativa al peculio> non

è utilizzabile (perché l’accordo del figlio debitore e del creditore sulla

formula, cioè la litis contestatio, sostituisce il titolo dell’obbligazione, allo stesso

modo che la stipulatio può assorbire una precedente obbligazione)

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Concezioni romane della litis contestatio <chiamata a testimoni della lite> 2

• Paolo D. 45, 1, 83, 1: differenza fra litis contestatio e stipulatio => la

nullità in caso di ambiguità riguardante l’oggetto della stipulatio non vale per la

litis contestatio, perché altrimenti il convenuto non accetterebbe mai la formula

(in senso opposto Aristone)

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Effetti conservativi della litis contestatio <chiamata a testimoni della lite>

• effetti conservativi => la lite si cristallizza al momento della litis contestatio

- congelamento dei termini di decadenza riguardanti l’azione

- trasmissibilità delle azioni non trasmissibili agli eredi

- rischio del convenuto per il perimento della cosa

- inefficacia dell’adempimento post litem contestatam <dopo la litis contestatio:teoria proculiana (opposta teoria sabiniana: omnia iudicia absolutoria sunt <tutte le sentenze sono di assoluzione>).

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Effetti preclusivi della litis contestatio <chiamata a testimoni della lite> 1

• effetti preclusivi => principio bis in eadem re ne sit actio <non via sia di nuovo azione per lo stesso affare>: irripetibilità del processo

- ipso iure <secondo il diritto stesso>, cioè sul piano del ius civile <diritto civile> (iudicium legitimum <processo legittimo>, actio in personam <azione personale> con formula in ius concepta <costruita sul diritto>)

- ope exceptionis <attraverso l’eccezione>, cioè sul piano del ius honorarium<diritto onorario>, per mezzo dell’exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae<eccezione di cosa giudicata o dedotta in giudizio>

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Effetti preclusivi della litis contestatio <chiamata a testimoni della lite> 2

• limiti soggettivi della eadem res <stesso affare>: stesse persone, eredi, successori a titolo particolare, obbligazioni solidali, contitolarità di diritti

• limiti oggettivi della eadem res <stesso affare>

- definizioni di actiones reipersecutoriae <azioni reipersecutorie>, actionespoenales <azioni penali>, actiones mixtae <azioni miste> => queste ultime assommano la funzione reipersecutoria e quella penale, crescendo nel doppio a titolo di pena contro chi resiste: si tratta delle actiones quibus contra infitiantem in duplum agimus <azioni con le quali agiamo nel doppio contro chi resiste> e sono l’actio iudicati <azione di giudicato>, actio depensi <azione relativa a quanto pagato (dal garante)>, actio legatorum nomine <azione a titolo di legati>, actio legis Aquiliae <azione della legge Aquilia>

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Effetti preclusivi della litis contestatio <chiamata a testimoni della lite> 3

- concorrenza fra azioni reipersecutorie => electa una via non datur recursus ad alteram <scelta una strada non si può percorrere l’altra> (es. reivindicatio <rivendicazione> e condictio ex causa furtiva <intimazione sulla base della causa furtiva>)

- concorrenza fra azione reipersecutoria e azione penale => cumulo (es. actio furti<azione di furto> e condictio ex causa furtiva <intimazione sulla base della causa furtiva>)

- concorrenza fra azioni penali => cumulo

- concorrenza fra azione reipersecutoria e azione mista => stesso regime della concorrenza fra azioni reipersecutorie

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La pluris petitio <richiesta del più> 1

• pluris petitio re <richiesta del più per cosa> (oggetto)

• pluris petitio tempore <richiesta del più per tempo> (termine, forse anche

condizione)

• pluris petitio loco <richiesta del più per luogo> (luogo di adempimento)

• pluris petitio causa <richiesta del più per causa> (obbligazioni di genere o

alternative)

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Pluris petitio <richiesta del più> 2

• se la pluris petitio è nell’intentio <intenzione/pretesa>: assoluzione nel merito e

non riproponibilità dell’azione

• se la pluris petitio è nella demonstratio <descrizione>: assoluzione nel merito, ma

riproponibilità dell’azione

• se la pluris petitio è nella condemnatio <condanna>: al convenuto è concessa una

in integrum restitutio

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Minus petitio <richiesta del meno>

• minus petitio nell’intentio <intenzione/pretesa>: exceptio litis dividuae <eccezione

di lite divisa> in caso di richiesta del resto al medesimo pretore

• (riguarda un fenomeno diverso l’exceptio rei residuae <eccezione di cosa

residua> utilizzabile in caso di separate azioni per la stessa causa o per cause

connesse)

• minus petitio nella condemnatio <condanna>: condanna del convenuto alla

somma minore

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13. Indefensio e

rappresentanza

processuale.

• principio della necessaria partecipazione (attiva)

del convenuto alla lite

• satisdatio iudicatum solvi <stipulazione

(penale) assistita da garanti di adempimento del

giudicato> ( actiones in rem <azioni reali>, actio

iudicati <azione di giudicato>, timore di

insolvenza)

- ob rem iudicatam <a causa della cosa giudicata>, ob

rem bene defensam <a causa della cosa difesa bene>,

dolum malum abesse afuturumque esse <che non v’è e non

vi sarà dolo>

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Indefensio <non difesa>

- nelle azioni personali (actiones in personam): missio in bona

- nella azioni reali (actiones in rem): inversione della situazione possessoria

(mezzi per fare acquistare il possesso della cosa all’attore)

cose mobili: duci vel ferri iubere <autorizzazione a portare via o

prendere> e actio ad exhibendum <azione diretta all’esibizione>

interdictum quem fundum <interdetto quel fondo>

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Rappresentanza processuale 1

• cognitor <cognitore/rappresentante (processuale) dato espressamente>

- datio cognitoris <dazione del cognitore/rappresentante (processuale ) dato espressamente>

- azione con trasposizione di soggetti: condanna a favore e contro il cognitor

- consumazione dell’azione (sia se rappresenta l’attore, sia se rappresenta il convenuto) => se rappresenta il convenuto presta la cautio iudicatum solvi

- concessione dell’azione esecutiva (come azione utile) a favore e contro il rappresentato

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Rappresentanza processuale 2

• procurator ad litem<procuratore alla lite> (mandatario)

- se dell’attore presta la cautio rem ratam dominum habiturum <cauzione che il rappresentato terrà per ferma la cosa> (promessa di pagare una penale se sarà riproposta l’azione, se l’interessato non ratificherà gli atti o se si comporterà dolosamente)

- se del convenuto presta la satisdatio iudicatum solvi <stipulazione (penale) assistita da garanti di adempimento del giudicato>

- in origine il procurator dell’attore non consuma l’azione (eccezioni: procurator praesentis<procuratore della persona presente>, procurator apud acta <procuratore nominato con dichiarazione versata negli atti del magistrato>)/poi forse la consuma sempre

- l’actio iudicati <azione di giudicato> spetta a favore e contro il procurator (e non è data in via utile a favore e contro il rappresentato)

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Rappresentanza processuale 3

• voluntarius procurator <procuratore volontario> dell’attore e defensor<difensore>del convenuto (rappresentanti spontaneamente intervenuti)

- prestano le cauzioni processuali come il procurator

- il voluntarius procurator dell’attore non consuma l’azione

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Rappresentanza processuale 4

• incapacità di postulare pro se <chiedere per sé> e pro aliis <per altri> (minori di

17 anni, sordi)

• incapacità di postulare pro aliis <chiedere per altri> (donne, ciechi)

• divieti di legge

• divieti previsti dal pretore: personae ignominiosae <persone ignominiose> o qui

infamia notantur <coloro che sono colpiti dalla nota d’infamia>

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Rappresentanza processuale 5

• exceptio cognitoria <eccezione/difesa pretoria cognitoria> e procuratoria <procuratoria>: contestazioni sulla corretta rappresentanza del convenuto

• rappresentanza processuale necessaria: tutor <tutore>, curator <curatore>

- il tutore e il curatore dell’attore in origine devono prestare la cautio de rato<cauzione relativa al tenere fermo> perché non consumano l’azione/poi dal I secolo d.C. la consumano e non devono più prestare la cautio

- il tutore e il curatore del convenuto non prestano la satisdatio iudicatum solvi<cauzione assistita da garanti di adempiere al giudicato>

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14. Altre

tutele nel

processo

formulare

• interdicta <interdetti/ordini pretori>

• stipulationes praetoriae <stipulazioni

pretorie>

• restitutiones in integrum <restituzioni in

pristino stato>

• missiones in bona e in possessionem<immissioni nel patrimonio> e <nei beni>

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Interdicta <interdetti> 1

• prohibitoria <proibitori> => … veto <vieto>

• restitutoria <restitutori> => … restituas <restituisci>

• exhibitoria <esibitori> => … exhibeas <esibisci>

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Interdicta <interdetti> 2

• procedimento interdittale:

- in ius vocatio <convocazione in giudizio>; ordine

- adempimento dell’ordine

- inadempimento dell’ordine e conseguente necessità dell’accertamento della

legittimità di esso

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Interdicta <interdetti> 3

procedimento cum poena <con pena>, cioè per sponsionem et restipulationem <per mezzo di promessa solenne e contropromessasolenne>: il contravventore promette di pagare una somma di denaro se la violazione riguarda un ordine legittimo/ il richiedente promette di pagare una somma di denaro se il contravventore ha violato un ordine illegittimo + iudicium secutorium sive Cascellianum <giudizio secutorio o Casceliano> (I secolo a.C.): quanti ea res erit <di quanto sarà il valore della cosa>

procedimento sine poena <senza pena> (formula arbitraria <formula arbitraria> richiesta dal convenuto solo nei restitutori e negli esibitori: I secolo a.C.) con condanna al quanti ea res erit <di quanto sarà il valore della cosa>

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Stipulationes praetoriae <stipulazioni pretorie>

• cautiones <cauzioni semplici> (stipulazioni senza garanti)

• satisdationes <cauzioni con garanti>

• es., cautio damni infecti <cauzione di danno temuto>, satisdatio rem pupilli salvam

fore <cauzione con garanti che il patrimonio del pupillo sarà integro>,

satisdatio iudicatum solvi <cauzione con garanti di adempimento del giudicato>,

cautio rem ratam dominum habiturum <cauzione che il rappresentato terrà per

ferma la cosa>

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In integrum restitutiones <restituzioni nel pristino stato>

• periodo classico: concessione di un’actio ficticia <azione con finzione> (finzione che un fatto, un atto, un negozio non si sia verificato o non sia stato posto in essere)

previsioni edittali specifiche: ob aetatem <a causa dell’età>, ob capitis deminutioneminima <a causa della diminuzione di un capo/un’unità minima>, ob metu <a causa del timore>

previsione edittale generale (riserva di concessione sulla base di senatoconsulti e costituzioni imperiali o di alia iusta causa <altra giusta causa>)

• periodo postclassico: iudicium rescindens <giudizio rescindente>, iudicium rescissorium<giudizio rescissorio>

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Missiones in bona <immissioni nel patrimonio> e in possessionem <nel possesso>

• missiones in bona <immissioni nel patrimonio> (a seconda dei casi nel

possesso o nella detenzione): in tutti i beni di una persona => es., inefensio

<non difesa>, bonorum venditio <vendita dei beni> (esecuzione forzata

patrimoniale), bonorum possessio <possesso dei beni> (successione pretoria),

legatorum servandorum causa <a causa di conservazione dei legati> (in pendenza

della condizione apposta al legato)

• missiones in possessionem <immissione nel possesso>: in un bene specifico =>

es., mancata prestazione della cautio damni infecti <cauzione di danno temuto>

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15. Fase

apud iudicem

<presso il

giudice>

• mors litis <morte della lite/del processo>:

nei iudicia legitima <giudizi legittimi> 18 mesi

dalla litis contestatio <contestazione della lite>;

nei iudicia imperio continentia <giudizi fondati

sull’imperio> dopo la fine della carica del

pretore

• translatio iudicii <trasferimento del

giudizio> (morte di una parte o di un

rappresentante) e mutatio iudicis<mutamento del giudice> (morte o incapacità

del giudice)

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Aspetti della fase apud iudicem <presso il giudice>

• potere ordinatorio del giudice

• istruzione probatoria (non regolata)

• iusiurandum rem sibi non liquere <giuramento che l’affare per sé non è

provato>

• sentenza non impugnabile (o valida o nulla)

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La res iudicata <cosa giudicata>

• dalla preclusione formale, processuale o efficacia negativa del giudicato (irripetibilità della stessa azione) => effetti preclusivi della litis contestatio <chiamata a testimoni della lite>

• alla efficacia positiva del giudicato => la sentenza che ha deciso la questione presupposta (pregiudiziale) fa stato in un processo successivo: es., la sentenza emessa nella rivendicazione della proprietà (reivindicatio) fa stato nel processo relativo di rivendicazione della servitù prediale (vindicatio servitutis)

• transizione: replicatio rei secundum se iudicatae <replica che la cosa è stata giudicata a proprio favore> opposta all’exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae<eccezione di cosa giudicata o dedotta in giudizio> (es., riproposizione della reivindicatio) + vincolatività dei praeiudicia <pregiudizi> + cognitio extra ordinem<cognizione straordinaria>

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16.

Processo

esecutivo

• actio iudicati <azione di giudicato> fondata

sulla sentenza di condanna (litiscrescenza)

• esecuzione personale (addictio

<aggiudicazione>, ductio <il portare seco>)

• esecuzione patrimoniale (bonorum venditio

<vendita dei beni>, bonorum distractio

<separazione dei beni>)

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Bonorum venditio <vendita dei beni> 1

• decretum <decreto> a favore dei richiedenti e loro missio in bona <immissione nel patrimonio> => prima proscriptio <proscrizione/avviso pubblico>, eventuali interventi degli altri creditori, eventuale nomina del curator bonorum <curatore dei beni>, infamia <infamia> dell’esecutato

• nomina (da parte dei creditori) del magister bonorum <liquidatore dei beni>, forse seconda proscriptio => lex bonorum vendundorum <legge dei beni da vendere>, terza proscriptio

• venditio <vendita> al bonorum emptor <compratore dei beni> (migliore offerta) e distribuzione del ricavato

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Bonorum venditio <vendita dei beni> 2

• usucapione dei beni, esposizione per i debiti nei limiti della percentuale

offerta

• actio Rutiliana <azione Rutiliana> (con trasposizione di soggetti) in caso di

bonorum venditio del patrimonio di un debitore vivente

• actio Serviana <azione Serviana> (ficticia <con finzione>) in caso bonorum

venditio del patrimonio del debitore defunto (senza eredi)

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Bonorum distractio <separazione dei beni> e cessio bonorum <cessione dei beni>

• bonorum distractio

- contro senatori e impuberi

- vendita di singoli beni

- non ne consegue l’infamia <infamia> del debitore

• cessio bonorum

- iniziativa del debitore, vendita di tutti i beni, non ne consegue l’infamia

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Sezione IV. Cognitio extra ordinem<cognizione straordinaria

(imperiale)>

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17. Cognitioextra ordinem<cognizione straordinaria (imperiale)>

• unica fase davanti al funzionario o al

magistrato

• procedimento contumaciale (problema

delle conseguenze della contumacia)

• sentenza di condanna non

necessariamente pecuniaria

• appellabilità

• eseguibilità anche in forma specifica

(azioni reali)

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Sezione V. Processo postclassico e giustinianeo

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18. Processo

postclassico

e

giustinianeo

• 342 d.C.: abrogazione del processo formulare

(Costanzo e Costante)

• la cognitio extra ordinem <cognizione

straordinaria (imperiale)> diviene il processo

ordinario

• prevalenza della forma scritta

• disciplina dell’onere probatorio e gerarchia

delle prove