Istanza costituzione parte civile

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Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti 73100 LECCE via Parini 1/C tel. 0832 314172- Fax 0832 396812 email: [email protected] 70122 BARI c/o Studio Associato PULIERI Largo Nitti Valentini, 3 tel. 0805218481/5219664 Fax 080 5727759 00193 ROMA Via Marianna Dionigi, 29, sc. B, P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-64520008 P.iva 01996750756 C.F. CNT FNC 60D66 E506E 1 ON.LE TRIBUNALE DI LECCE UFFICIO GIP/GUP ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ex ARTT. 74 E SS. C.P.P. All’Ill.mo Sig. G.U.P., Dott.ssa C. Vergine Il sottoscritto Avv. Francesca G. Conte, del Foro di Lecce, nella sua qualità di procuratore speciale, giusta delibera di Giunta Provinciale n. 24/2014, in data 11.02.2014, e procura speciale in calce al presente atto rilasciata in data 12.02.2014, della Provincia Di Lecce (C. F. e P. IVA 80000840753), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , Dott. Antonio Maria Gabellone, nato a Gallipoli (LE) il 16.09.1959, con sede in Lecce, alla via Umberto I, elettivamente domiciliata presso e nello studio dello scrivente difensore, sito in Lecce, alla via G. Parini, n. 1/C, DICHIARA di costituirsi parte civile, come in effetti con il presente atto si costituisce, nel procedimento penale n. 3920/2010 R.G.N.R. e n. 8914/2010 R.G. GIP , a carico di: 1. ANCORA Andrea, nato il 21.7.1978 a Galatina e residente a Soleto in via IV Novembre, nr. 101 (ma elettivamente domiciliato presso la ditta Olza S.r.l. a Soleto in via Cavour, n, 25) - dipendente della ditta Tecno Lights S.r.l., difeso dì fiducia dall’Avv. Antonio Costantino Mariano, del Foro Lecce; 2. ANCORA Anna Rita, nata a Soleto in data 1.8.1960 ed ivi residente in via Salento, n. 66 (impiegata addetta all'ufficio protocollo del Comune di Soleto) -difeso di-fiducia dagli avv.ti Carlo Carmine Cervasi e Antonio Savoia del Foro di Lecce; 3. ANCORA Davide, nato a Galatina il 2.11.1975 e residente a Soleto in via Case Sparse Lago de Loi (ancora legale rappresentante legale delle ditte NEW ENERGY S.r.l. con sede a Soleto in via Caserta, nr. 13, e Olza S.r.l. con sede a Soleto in via

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costituzione parte civile

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73100 – LECCE – via Parini 1/C – tel. 0832 314172- Fax 0832 396812 – email: [email protected]

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1

ON.LE TRIBUNALE DI LECCE

UFFICIO GIP/GUP

ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

ex ARTT. 74 E SS. C.P.P.

All’Ill.mo Sig. G.U.P., Dott.ssa C. Vergine

Il sottoscritto Avv. Francesca G. Conte, del Foro di Lecce, nella sua qualità di

procuratore speciale, giusta delibera di Giunta Provinciale n. 24/2014, in data

11.02.2014, e procura speciale in calce al presente atto rilasciata in data 12.02.2014,

della Provincia Di Lecce (C. F. e P. IVA 80000840753), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore , Dott. Antonio Maria Gabellone, nato a Gallipoli

(LE) il 16.09.1959, con sede in Lecce, alla via Umberto I, elettivamente domiciliata

presso e nello studio dello scrivente difensore, sito in Lecce, alla via G. Parini, n. 1/C,

DICHIARA

di costituirsi parte civile, come in effetti con il presente atto si costituisce, nel

procedimento penale n. 3920/2010 R.G.N.R. e n. 8914/2010 R.G. GIP, a carico di:

1. ANCORA Andrea, nato il 21.7.1978 a Galatina e residente a Soleto in via IV

Novembre, nr. 101 (ma elettivamente domiciliato presso la ditta Olza S.r.l. a Soleto in

via Cavour, n, 25) - dipendente della ditta Tecno Lights S.r.l., difeso dì fiducia dall’Avv.

Antonio Costantino Mariano, del Foro dì Lecce;

2. ANCORA Anna Rita, nata a Soleto in data 1.8.1960 ed ivi residente in via Salento,

n. 66 (impiegata addetta all'ufficio protocollo del Comune di Soleto) -difeso di-fiducia

dagli avv.ti Carlo Carmine Cervasi e Antonio Savoia del Foro di Lecce;

3. ANCORA Davide, nato a Galatina il 2.11.1975 e residente a Soleto in via Case

Sparse Lago de Loi (ancora legale rappresentante legale delle ditte NEW ENERGY

S.r.l. con sede a Soleto in via Caserta, nr. 13, e Olza S.r.l. con sede a Soleto in via

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Cavour, n. 25) - difeso di fiducia dagli avv.ti Luigi Rocco Corvaglìa e Michele

Bonsegna del Foro di Lecce;

4. ANCORA Fabio, nato a Soleto (LE) il 29.01.1968 ed ivi residente in via Cavour nr

25 (domiciliato a Soleto in contrada "Lago Dei Loi", ma ivi elettivamente domiciliato

presso la sua ditta in via Caserta, n. 13) - già legale rappresentante della ditta Tecno

Lights S.r.l. dal 13.05.2010 e della ditta individuale "Tecno Lights" con sede a Soleto in

via Caserta, nr. 25, difeso di fiducia dagli avv.ti Alberto Corvaglìa e Rocco Luigi

Corvaglìa, del Foro di Lecce;

5. CERULLO Giovanni, nato a Maglie (LE) il 12.3.1970 ed ivi residente in via

Lecce, s.n.c. (già consulente della Tecno Lights s.r.l. e di Fabio Ancora) - difeso di

fiducia dall'aw.to Luigi Rocco Corvaglìa, del Foro di Lecce;

6. DE GIOVANNI José Giovanni, nato il 2.3.1970 a Galatina e residente a

Cutrofiano in via Largo Chiesa, nr. 3 - dirigente dell'Ufficio Tecnico/settore Urbanistica

ed Edilizia Privata del Comune dì Corigliano d'Otranto - difeso dì fiducia dagli avv.ti

Ester Semola e Michelangelo Gorgoni, del Foro di Lecce;

7. DE MITRI Nadia, nata a Soleto (LE) il 20.12.1969 ed ivi residente in via Giovanni

XXIII, nr. 18 (dipendente della ditta Tecno Lights S.r.i.) - difeso di fiducia dall 'avv. to

Luigi Rocco Corvaglia del Foro di Lecce;

8. FUSO Alessandro (progettista e direttore dei lavori), nato a Zollino il 15.5.1970 ed

ivi residente in località Contrada Francafone, s.n.c. - difeso dall'avv.to Anna Pecora del

Foro di Lecce, nominato d'ufficio ex art. 97 c.p.p., secondo quanto comunicato

dall'Ufficio centralizzato istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Lecce;

9. FUSO Massimo (proprietario), nato a Galatina il 22.8.1973 e residente a Zollino in

via Michele Ferente, nr. 4 - difeso dall'avv.to Anna Pecora del Foro di Lecce, nominato

d'ufficio ex art. 97 c.p.p., secondo quanto comunicato dall'Ufficio centralizzato istituito

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce;

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10.GIORGINO Vinicio Gregorio, nato a Casarano (LE) il 25.5.1958 ed ivi residente

in via Vecchia Matino, nr. 4 (ma elettivamente domiciliato presso il suo difensore a

Scorrano in via Gabriele D'Annunzio, n. 72) - ingegnere, progettista, direttore dei lavori

e responsabile dell'Area Tecnica delle ditte Tecno Lights S.r.l. e New Energy S.r.l.,

difeso di fiducia dagli aw.ti Luigi Rocco Corvaglia e Vincenzo Venneri, del Foro dì

Lecce;

11. MERICO Maria Teresa, nata a Scorrano il 21.9.1941 e residente a Santa

Cesarea Terme in via Buonarroti, s.n.c. (legale rappresentante della ditta CALORA

S.u.r.l. con sede legale a Vitigliano di Santa Cesarea Terme) - difesa dall'avv.to Anna

Pecora, nominato d'ufficio ex art. 97 co 4 c.p.p., secondo quanto comunicato

dall'Ufficio centralizzato istituito presso il Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di

Lecce;;

12. OLIANI Giuseppe, nato in Germania il 22.1.1971 e residente a Soleto in via

Cavour, nr. 26 (impiegato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Soleto) -difeso dì

fiducia dagli avv, ti Carlo Carmine Gervasi e Malagrazia Anselmi, del Foro di Lecce;

13. PALMA Antonio, nato il 22.4.1967 a Melpignano (LE) e residente a Crederà

Rubbiano (CR) in via Nicola, nr. 13 (ma elettivamente domiciliato a Cursi in via

Melisse, nr. 26) - dipendente della ditta Tecno Lights S.r.l., difeso di fiducia dall 'avv. to

Vittorio Vernaleone del Foro di Lecce,

14. PERRONE Fabio Walter, nato a Galatina il 24.2.1963 e residente a Gallipoli

nella Strada Provinciale Gallipoli/Santa Maria al Bagno, s.n.c. (procuratore speciale e

amministratore di fatto della ditta SIECO S.r.l.) - difeso dì fiducia dall 'aw. to Luigi

Leonardo Covella del Foro di Lecce;

15. RIZZO Giancarlo, nato a Soleto il 30.11.1967 ed ivi residente in Largo Genova,

nr. 3 (legale rappresentante della ditta RIZZO Strade S.r.l.) - difeso dall'avv.to Anna

Pecora del Foro di Lecce,

16. TOMA Adalgisa, nata a Maglie il 29.4.1964 e residente a Cursi, in via Neruda, n. 6

(dipendente della ditta Tecno Lights S.r.l.) - difesa dall'aw.to Anna Pecora,

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del Foro di Lecce, nominato d'ufficio ex art. 97 c.p.p,, secondo quanto comunicato

dall'Ufficio centralizzato istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Lecce;;

17.TORRETTI Massimo, nato il 27/01/1971 a Galatina (LE) ed ivi residente in via

Comunale Zusa, nr. 24 (dipendente della ditta Tecno Lights S.r.l.) - difeso di fiducia

dall'aw.to Luigi Leonardo Covella del Foro di Lecce;

18. ZIZZARI Raffaele, nato il 14.03.1949 a Soleto ed ivi residente in via G. Puccini,

nr. 27 - dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Soleto e dell'Unione dei Comuni

della Grecia Salentina, difeso di fiducia dagli aw.ti Giuseppe Galluccio e Luigi

Leonardo Covella, del Foro di Lecce,

nonché nei confronti dei seguenti Enti:

1)OLZA S.R.L, di Davide Ancora ( legale rappresentante), corrente in Soleto (

Le ), in via Cavour, n.25;

2)TECNO LIGH SRL,di Fabio Ancora, (legale rappresentante) corrente in

Soleto ( Le ), in via IV Novembre, n.101 (e sede operativa in Soleto, in via

Caserta, n.25 );

imputati, nel procedimento penale n. 3920/2010 R.G.N.R. e n. 8914/2010 R.G.

GIP, fissato innanzi al Tribunale penale di Lecce, ufficio G.U.P., in persona della

dott.ssa Cinzia Vergine, per la celebrazione dell’udienza preliminare che si terrà in

data 13 Febbraio 2014, alle ore 9.30, con continuazione, per i seguenti reati:

1) Fabio Ancora, Giovanni Cerullo, Nadia De Mitri, Vinicio Gregorio Giorgino e

Raffaele Zizzari, del delitto di cui all’art.416 / 1°,2° e 3° comma C.P., In quanto si

sono associati tra loro, Fabio Ancora quale capo, promotore e organizzatore mentre gli

altri quali associati corrente in Faenza, via, allo scopo di commettere più delitti contro

la Pubblica Amministrazione,la fede pubblica e contro il patrimonio mediante frode,ed

in particolare anche per commettere i delitti indicati nei successivi capi nn.3), 4), 6), 7),

8) e 9);

Commesso a Soleto, Corigliano D’Otranto dal marzo 2010, con permanenza.

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2 Andrea. Fabio e Davide Ancora. Antonio Palma e Massimo Torretti (nelle loro qualità di cui in epigrafe):

della contravvenzione di cui agli artt. 110 cp e 260 D. Lgs. 152/2006, poiché in

concorso tra loro, al fine di conseguire un ingiusto profitto, ricevevano, trasportato e

comunque gestivano abusivamente centinaia di tonnellate di rifiuti. In particolare

organizzavano la raccolta, il trasporto, la ricezione e la gestione (mediante

compattamento ed interramento) di rifiuti speciali anche pericolosi (guaine, materiali

di risulta, imballaggi misti,…)prodotti a seguito dei diversi lavori sia pubblici che

privati, svolti dalla ditta Tecno Lights (in diversi Comuni della Provincia di Lecce ), in

Largo Genova del Comune di Soleto e in agro sempre del Comune di Soleto (all’interno

dell’area dove insistono i Parchi fotovoltaici Parco Fabio e Sole Amico), ove gli stessi

rifiuti erano semplicemente occulti mediante compattamento ed interramento. Ingiusto

profitto consistente nel conseguimento del risparmio di spesa derivante dal mancato

corretto trasporto, smaltimento e gestione dei rifiuti suddetti.

Commesso in Soleto fino al 27 luglio 2010 – prescrizione minima 27 luglio 2016.

2/A Andrea. Fabio e Davide Ancora. Antonio Palma e Massimo Torretti (nelle loro qualità di cui in epigrafe):

della contravvenzione di cui agli artt. 110 cp e 256 co. 3 D. Lgs. 152/2006, poiché, in concorso (ovvero in cooperazione) tra loro, realizzavano tre discariche non

autorizzate di rifiuti anche pericolosi, compattando e interrando i rifiuti di cui sopra, in largo Genova del Comune di Soleto e in agro sempre del Comune di Soleto (all'interno

delle aree ove insistono , parchi fotovoltaici denominati Parco Fabio e Sole Amico), in violazione di quanto previsto dal D. Lgvo 152/2006.

Accertato a Soleto fino al 27 luglio 2010.

Prescrizione minima 27 luglio 2014.

2/B) Fabio Ancora (nella sua qualità di cui in epigrafe):

del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 356 c.p., poiché, con più azioni ed omissioni esecutivi di un medesimo disegno criminoso, commetteva frode nell'esecuzione e/o

nell'adempimento degli obblighi scaturenti dai contratti d'appalto stipulati con le Amministrazioni Comunale di Soleto, Spongano, Corsano e Miggiano (e relativi capitolati,

computi metrici, stati d'avanzamento lavori e quadri comparativi dei lavori) di seguito indicati NON eseguendo il previsto smaltimento, tramite conferimento in discarica,

dei rifiuti prodotti nel corso dei lavori relativi ai contratti d'appalto suddetti, percependo però il corrispettivo previsto, in particolare, con riferimento ai seguenti

contratti:

1. contratto d'appalto con il Comune di Soleto n. 237/2007, per un ammontare di € 3.444,21 liquidati il 17.12.2007, e percepiti subito dopo;

2. contratto d'appalto con il Comune di Spongano n. 99/2008, per un ammontare di € 9.360,95 liquidati il 29 gennaio 2009 e 26 gennaio 2010, e percepiti,

rispettivamente, in data immediatamente successiva;

3. contratto d'appalto con il Comune di Corsano n. 495/2007, per un ammontare di € 3.000 liquidati il 19.6.2008, e percepiti subito dopo;

4. contratto d'appalto con il Comune di Miggiano n. 485/2008, per un ammontare di € 12.539,42 liquidato il 19.9.2008 e 11.3.2009, e percepiti, rispettivamente,

subito dopo.

Commesso a Soleto, Spongano, Corsano e Miggiano nelle date sopra indicate. Prescrizione minima sei anni dopo le date suddette per ogni contratto.

3) Fabio Ancora, Nadia De Mitri, Vinicio Gregorio Giorgino, nelle loro qualità di cui in epigrafe, (nonché Roberto Bianchedi, Rosalia Carcagnì, e Pierangelo

Pasi, per i quali procede separatamente la Procura di Milano):

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dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110,112, nn. 1 e 2 (per Ancora, Bianchedi e Pasi), 483 e 640/bis c.p. e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in quanto, in concorso tra loro e con

più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con gli artifici e raggiri di seguito evidenziati, inducevano in errore la G.S.E SpA conseguendo così

l'ingiusto profitto, con danno per la citata G.S.E. S.p.A., determinato dal conseguimento, per l'impianto fotovoltaico San Giuliano sito in agro di Corigliano d'Otranto, della

tariffa incentivante nella misura di € 0,3460 per kWh -prevista dalla legge 13.8.2010, n. 129- dal 27 maggio 20 1, di cui l'impianto non poteva godere in quanto non era stato

installato entro il 31.12.2010, come previsto da art. 1/septies, r comma, della citata legge n. 129/2010 (che ha completamente sostituito il 1 comma dell art. 2/sexies della

legge 22.3.2010, n. 41). In particolare:

1 Giorgino quale tecnico abilitato), perché così determinato da Ancora, Bianchedi e Pasi, dichiarava falsamente - ex artt. 483 c.p. e 76 del D.P.R. n. 445/2000-

con sue asseverazioni previste dall’art. 2/sexies comma l-b,s, della legge 22.3.2010, n. 41 (come modificato dall'art. 1/septies1comma, della legge n

129/2010) datate 28 dicembre 2010 e 21 marzo 2010 che i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico di cui sopra si erano conclusi entro il

31, dichiarazione indicando la data del 23.12.2010 e con la seconda la data del 30.12.2010).

2 Bianchedi, con il concorso degli altri indagati di cui subito sopra, comunicava in violazione della citata legge n. 129/2010 (che ha completamente

sostituito il 1 comma dell art. 2/sexies della legge 22.3.2010, n. 41)- all'Ufficio Urbanistica del Comune di Corigliano d'Otranto con sua nota depositata il

30 dicembre 2010 che i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico erano finiti il 3.12.2010, e quindi prima del 31.12.2010;

Commesso a Soleto Casarano, Corigliano d'Otranto e Faenza dal 28 d,cembre 2010 al 27 maggio 2011 con continuazione fino alla data odierna.

Prescrizione minima 27 maggio 2017.

4) Fabio Ancora, Giovanni De Giovanni e Vinicio Gregorio Giorgino (nelle loro qualità di cui in epigrafe): (nonché Roberto Bianchedi, per il quale procede

separatamente la Procura di Milano)

del delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p., in quanto De Giovanni, per omettere atti del suo ufficio -in pascolare . dovuti controlli ex art. 2/sexies, comma 1-bis, della legge n.

41/2010 con riguardo alla realizzazione del parco fotovoltaico di cui al capo 3) riceveva direttamente da Fabio Ancora, che aveva concordato però preliminarmente ciò con

Bianchedi e Giorgine la somma di € 600 e del materiale elettrico (50 metri di cavo elettrico del tipo FG7).

Commesso a Soleto, Corigliano d'Otranto e Maglie il 18 marzo 2011 e il 6 maggio 2011.

Prescrizione minima 18 marzo 2017.

5) Anna Rita e Fabio Ancora, Nadia De Mitri e Vinicio Gregorio Giorgino (nelle loro qualità di cui in epigrafe):

del delitto di cui agli arti. 110, 112, n. 2 (per Ancora Fabio e Vinicio Gregorio Giorgino), e 476/2° comma c.p., perché in concorso tra loro e in particolare Anna Rita

Ancora nell'esercizio delle sue funzioni, apponevano sul "progetto esecutivo di impianto fotovoltaico" (denominato Principessa Sofia) una falsa data di ricezione con timbro

di protocollo n. 255 del 12.1.2011; in particolare Fabio Ancora e Giorgino incaricavano le dipendenti De Mitri e tale Elisa -non ancora identificata- di depositare

direttamente alla citata Ancora il suddetto progetto affinché la stessa apponesse la falsa data di protocollo sopra citata.

Commesso a Soleto il 6.4.2011.

Prescrizione minima 6 aprile 2021.

6) Fabio Ancora, Giovanni Cernilo e Raffaele Zizzari (nelle loro qualità di cui in epigrafe):

del delitto di cui agli arti. 110,112, n. 2 (per Ancora Fabio), 476 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro e in particolare Raffaele Zizzari nell'esercizio delle sue funzioni,

attestavano con due diverse certificazioni falsamente fatti dei quali gli atti suddetti erano destinati a provare la verità; in particolare, Zizzari, espressamente

richiesto da Ancora che a sua volta era stato istigato da Cernilo, attestava falsamente con due -assolutamente irrituali- "certificati" del 4 e 7 febbraio 2011 (riguardanti

l'impianto fotovoltaico denominato Principessa Sofia) rispettivamente:

1. la legittimità dell'intervento relativo alla Realizzazione del Campo Fotovoltaico

da 999,04 KW/p, meglio indicato in oggetto, essendo lo stesso rispettose alle

norme e regolamenti vigenti alla data di presentazione della DIA (Legge Reg.

N° J/2008);

2. l'assenza di impedimenti di sorta alla Realizzazione dell'Impianto Fotovoltaico da

999,04 KW/p proposto dalla Ditta NEW ENERGY srl, con sede in Soleto alla

Via Cavour N° 25, su terreno sito nel feudo di Soleto e riportato in Catasto al

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F.14; partile 44-120. Mentre la citata D.I.A. n. 77/2008 relativa all'impianto suddetto doveva essere disciplinata dalla L. K. Pugliese n.

31/2008 e quindi l'impianto non poteva essere installato.

Commesso a Soleto il 4 e 7 febbraio 2011.

– Prescrizione minima 4 e 7 Febbraio 2017.

7) Fabio Ancora, Nadia De Mitri. Vinicio Gregorio Giorgino, Giuseppe Oliani. Adalgisa Toma e Raffaele Zizzari (nelle loro qualità di cui in epigrafe)

Dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 112 n. 1 e 2, 476 c. 2 490 c.p., perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro,

distruggevano e sopprimevano documentazione già contenute nella DIA di seguito indicate, per poi sostituirla con altra, dagli stessi predisposta successivamente al deposito

presso il Comune di Soleto delie suddette D.I.A., così alterando e falsificando le stesse D.I.A., onde eludere i controlli svolti dagli Ufficiali di P.G. della Tenenza G d F di

Otranto proprio sui parchi fotovoltaici più avanti indicati; in particolare-

1. nella D.I.A. n. 77/2008, relativa al parco fotovoltaico Principéssa Sofia, sopprimevano e distruggevano, per poi sostituirlo con altro predisposto

falsamente, l'elaborato del progetto relativo ali adeguamento planimetrico e ubicazione della cabine -peraltro falsamente protocollato presso il Comune d,

Soleto al n, 255 del 12.01 .2011 (dr. il capo 5 di cui sopra)- nonché il Lay-Out generale dell impianto e lo schema elettrico generale;

2. nella DIA n. 20/08, relativa al Parco fotovoltaico Fabio, sopprimevano e distruggevano, per poi sostituirli falsamente:

• la comunicazione della voltura della D.I.A. suddetta dalla Tecno Edil S.r.l. alla Tecno Lights S.r.l. del 10 aprile 2009; 6

• la comunicazione della voltura della D.I.A. suddetta dalla Tecno Lights S.rl alla SIRON S.r.l. del 30 luglio 2009;

• la nota di trasmissione delle tavole esecutive del 7.4.2009 con allegati relazione tecnica, Lay Out dell impianto e ubicazione cabine,

particolari strutture sostegno, relazione pannello fotovoltaico e specifiche inseguitore e relazione inverter;

3. nella D.I.A. n. 62/2008, relativa al parco fotovoltaico Sole Amico, sopprimevano e distruggevano, per poi sostituirle con altre predisposte

falsamente, la nota di trasmissione delle tavole esecutive del 14 aprile 2009, nonché relazione tecnica, Lay Out dell'impianto e ubicazione cabine, particolari

strutture sostegno, relazione pannello fotovoltaico e specifiche inseguitore e relazione inverter;

4. nella D.I.A. n. 87/2008, relativa al parco fotovoltaico Controvento, sopprimevano e distruggevano, per poi sostituirle con altre predisposte

falsamente, la nota di trasmissione delle tavole esecutive del 9 aprile 2009, nonché relazione tecnica, Lay Out dell'impianto e ubicazione cabine, particolari

strutture sostegno, relazione pannello fotovoltaico e specifiche inseguitore e relazione inverter;

5. nella D.I.A. n. 101/2008, relativa al parco fotovoltaico Donna Elena, sopprimevano e distruggevano, per poi sostituirle con altre predisposte

falsamente, la nota di trasmissione delle tavole esecutive del 6 ottobre 2009, nonché relazione tecnica, Lay Out dell'impianto e ubicazione cabine, particolari

strutture sostegno, relazione pannello fotovoltaico e specifiche inseguitore e relazione inverter.

Commesso a Soleto dal 6 al 20 aprile 2011.

Prescrizione minima 20 aprile 2021.

8) Fabio Ancora e Raffale Zizzari (nelle loro qualità di cui in epigrafe):

del delitto di cui agli arti. 319 e 321 c.p., in quanto Zizzari, per commettere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio - in particolare quanto descritto ai predenti capi 6) e 7)-

riceveva direttamente da Fabio Ancora la somma non meglio specificata di € 7.000/8.000 nonché l'utilità consistente nella partecipazione di Fabrizio Zizzari (figlio di Raffaele)

a due ditte controllate da Fabio Ancora ( Effe Effe Costruzione S.r.l. di cui Fabrizio Zizzari è state socio e legale rappresentante e Costruzioni e Tecnologie s.n.c. di cui lo

stesso Fabrizio è stato socio ).

Commesso a Soleto fino al 20 aprile 2011.

Prescrizione minima 20 aprile 2017

9 Fabio e Davide Ancora e Giovanni Cerullo (nelle loro qualità di cui in epigrafe nonché Fabio quale legale della ditta New Energy s.r.l):

del delitto di cui agli arti. 110, 112, n. 2 per Fabio Ancora) e 640/bis c.p., in quanto, in concorso tra loro,con gli artifici e raggiri di seguito evidenziati, inducevano in errore

la G.S.E. S.p.A. conseguendo cosi un ingiusto profitto con danno per la citata G.S.E. S.p.A., determinato dal conseguimento, per l’ impianto fotovoltaico Principessa Sofia sito

in agro di Soleto, della tariffa incentivante nella misura di € 0,3030 ex DM. 6 agosto 2010, dal 28 maggio 2011, di cui l'impianto non poteva godere in quanto rimpianto era

stato installato in assenza di qualunque titolo e/o provvedimento autonzzativo/concessorio valido ed efficace. In particolare:

1. quanto puntualmente descritto nei precedenti capo), 6) e 7/1);

2 non informando mai G.S.E. s.p.a. (ne. procedimento penale r.g.n.r./mod. » per violazione dell'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001)

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3. utilizzavano la relazione di asseveramene, redatta il 29 luglio 2008 da Vinicio Giorgmo Gregorio (per il quale con riferimento a questo fatto si procede separatamente

ex art 481 cp nel procedimento penale r.g.n.r./mod. 21 - n° 4368/2011) ex art. 23/1° comma del D.P.R. n. 380/2001 di cui a la DIA. n. 77 del 29.8.2008, con riguardo

all'impianto fotovoltaico di cui, sopra e con la quale si attestava falsamente che le opere edilizie da eseguire sull' immobile sono

conformi alle previsioni urbanistiche del P.R.G., nonché del Regolamento edilizio Comunale

e di tutta la disciplina non è soggetto ad autorizzazione paesistica.

Commesso a Soleto dal 28 maggio 2011, con continuazione fino alla data odierna Prescrizione minima 28 maggio 2017.

10) Fabio Ancora, Giancarlo Rizzo e Maria Teresa Merico (nelle loro qualità di cui in epigrafe)

Della contravvenzione di cui all’art. 21 co. 1 (prima e seconda parte) della L. 646/1982, in quanto, nella loro qualità, Merico, avendo in appalto dall’Amministrazione

Comunale di Soleto i lavori di completamento e sistemazione di strade e piazze del centro urbano

di cui al contratto d'appalto rep. n. 188 in data 1.4.2009, per € 162 973 77 DOi aumentato ad € 175.943,82 ex determina n. 26 del 23.7.2009), concedeva interamente in sub-

appalto, senza alcuna formale autorizzazione della cd. stazione appaltante, tutti i lavori suddetti alle ditte di Ancora (solo i lavori per gli impianti elettrici

per € 20.243,96 - fattura n. 79 del 26 aprile 2010) e Rizzo (tutti gli altri, anche quelli per € 50.000 ex contratto di sub-appalto del 14 aprile 2009 che -allo stato- non risulta

essere stato autorizzato), che svolgevano i lavori di cui sopra, quali sub-appaltatori, sempre senza alcuna autorizzazione.

Commesso a Soleto fino all'ottobre 2009.

Prescrizione minima ottobre 2013.

10/bis) Fabio Ancora e Raffaele Zizzari (nelle loro qualità di cui in epigrafe):

del delitto di cui agli artt. 110 e 323 c.p. in quanto, in concorso tra loro, Zizzari nello svolgimento delle sue funzioni sempre sopra indicate, nonché quale direttore dei

lavori, in violazione del D.L.vo 163/2006 (artt. 121-125), intenzionalmente procurava a Fabio Ancora un ingiusto vantaggio patrimoniale, affidando di fatto allo

stesso Ancora e alla sua ditta Tecno Lights i lavori relativi agli impianti elettrici di cui al capo precedente per € 20.243,96 ( poi svolti dalla citata ditta ), in assenza di ogni

autorizzazione e/o provvedimento amministrativo di affidamento.

Commesso a Soleto fino alla fine del mese di aprile 2009.

Prescrizione minima fine aprile 2015.

11) Massimo Fuso e Raffaele Zizzari (nelle loro qualità di cui in epigrafe):

del delitto di cui agli artt. 110, 476 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro, Raffaele Zizzari - perché così richiesto da Massimo Fuso - nell'esercizio delle sue funzioni,

attestava falsamente nella autorizzazione paesaggistica n. 19 in data 1 aprile 2011 ( relativa all' installazione di un impianto fotovoltaico da 19,98 kwh da realizzare

in agro di Zollino da parte di Fuso - pratica edilizia del Comune di Zollino n. 43/2010 ), fatti dei quali l'atto suddetto era destinato a provare la verità; in particolare, Zizzari

attestava falsamente che la Commissione Locale del Paesaggio, avuto riguardo all'aspetto

paesaggistico, nella seduta del 24.2.2011, con verbale n. 2.avesse espresso parere

favorevole, ed invece la citata Commissione locale per il paesaggio - Unione dei Comuni della Grecia Salentini, con il suo citato verbale n. 2 del 24 febbraio 2011,

aveva espresso solo un parere interlocutorio e istruttorio espressamente richiedendo: la rettifica della scheda parere U.T.C,

e di evidenziare la distanza dell'intervento dal ciglio di scarpata.

Commesso a Calimera in data 1 aprile 2011.

Prescrizione minima 1 aprile 2017.

11 /bis) Massimo Fugo, Alessandro Fuso e Raffaele Zizzari (nelle loro qualità di cui in epigrafe):

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del delitto di cui agli artt. 29/3° comma del D.P.R. n. 380/2001. 110 e 481 c. 7, in quanto, in concorso tra loro, Alessandro Fuso, perché richiesto e istigato da

Massimo Fuso e Raffaele Zizzari dichiarava falsamente nella relazione integrativa relativa all'installazione dell’impianto di cui al capo precedente, che l’intervanto in

progetto risulterà comunque ubicato ad una distanza minima di mt. 50, quando invece la distanza è di circa 30 metri.

Commesso a Calimera in data 1 Aprile 2011.

Prescrizione minima 7 marzo 2017.

12) Raffaele Zizzari (nella sua qualità di cui in epigrafe e quale responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale di Soleto):

del delitto di cui all'art. 326/3° comma c.p. in quanto, quale pubblico ufficiale e violando i doveri inerenti alle sue funzioni ovvero abusando delle sua qualità, rivelava notizie

d'ufficio che dovevano rimanere segrete; in particolare, riferendo telefonicamente a Luigi Scarpa (socio della ditta Soleto Real Estate s.r.L di cui è legale rappresentante il

figlio Enrico Zizzari) che gli ufficiali di P.G. dello S.P.E.S.A.L., Area Nord dell'A.S.L., di Lecce avrebbero effettuato un controllo amministrativo presso il cantiere sito a Soleto

in via Reginaldo - ove stava svolgendo attività lavorativa la suddetta ditta - così procurando alla ditta citata l'indebito profitto non patrimoniale di evitare il suddetto controllo

e le relative negative conseguenze.

Commesso a Soleto il 30 marzo 2011.

Prescrizione minima 30 marzo 2017.

13) Fabio Walter Perrone e Raffaele Zizzari (nelle loro qualità di cui in epigrafe):

del delitto di cui agli artt. 110 e 323/2° comma c.p. in quanto, in concorso tra loro, Zizzari nello svolgimento delle sue funzioni sempre sopra indicate, in violazione del

D.L.vo 163/2006 (e in particolare anche dell'art. 125), intenzionalmente procurava a Fabio Walter Perrone un ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante gravità,

affidando mediante cottimo fiduciario e liquidando allo stesso e alla sua ditta Sieco s.r.l., i lavori relativi alla bonifica e smaltimento dei rifiuti scoperti in piazza

Genova di Soleto - di cui ai precedenti capi 2) e 2/A)- rispettivamente per € 231.568,00 (oltre I.V.A.) e € 70.000,00, mediante le determine dirigenziali nn. 198 del 10 giugno

2011 e 181 del 5.6.2012.

Commesso a Soleto fino al 5 giugno 2012.

Prescrizione minima fine 5 giugno 2018.

13/bis) Fabio Walter Perrone e Raffaele Zizzari (nelle loro qualità di cui in epigrafe):

del delitto di cui agli artt. 110 e 356 c.p. poiché, in concorso tra loro e il secondo anche quale direttore dei lavori, commettevano frode nella esecuzione e/o nell'adempimento

degli obblighi scaturenti dal contratto stipulato mediante cottimo fiduciario - relativo ai lavori di cui al capo precedente - tra la Sieco s.r.I. e l'Amministrazione Comunale di

Soleto:

1. NON eseguendo correttamente lo smaltimento dei rifiuti inerti (terra e rocce da scavo, asfalto e altri inerti derivanti da costruzione e demolizione) tramite

conferimento in discarica per inerti ovvero presso impianti di recupero per inerti della Provincia di Lecce, ed invece conferendo i suddetti rifiuti in discariche

per rifiuti non pericolosi fuori dalla Provincia di Lecce, peraltro ad un prezzo molto superiore a quello di mercato, così ottenendo mediante la determina

dirigenziale suddetta - n. 181 del 5 giugno 2012 - l'impegno per il pagamento (e la liquidazione parziale), solo per lo smaltimento dei suddetti rifiuti, di €

161.442 (I.V.A. esclusa), anziché la somma correttamente dovuta di € 1.434 (I.V.A. esclusa) per conferimento in discarica, ovvero di € 69.360,01 (I.V.A. inclusa)

per conferimento presso impianti di recupero;

2. eseguendo lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ad un prezzo assolutamente fuori mercato, ottenendo mediante la determina dirigenziale suddetta - n. 181 del 5

giugno 2012- l'impegno per il pagamento (e la liquidazione parziale), solo per lo smaltimento dei suddetti rifiuti, di € 12.420 (I.V.A. esclusa), anziché la somma

correttamente dovuta di € 7.434 (I.V.A. esclusa);

Commesso a Soleto fino al 5 giugno 2012.

Prescrizione minima fine 5 giugno 2018. NONCHÉ GLI ENTI

A) Tecno Ligths S.r.I., di cui era legale rappresentante Fabio Ancora (ora è l. r. il fratello, Luca Ancora), sita a Soleto in via IV Novembre, n. 101 (e sede operativa a

Soleto in via Caserta, n. 25), responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5/comma 1, lett. a), 6 e 24/2° comma del D L.vo. n. 231/2001, per non aver - prima

della commissione dei fatti di cui ai capo 3), nella sua qualità di legale rappresentante ed amministratore della citata ditta, dettagliatamente contestati sub capo 3) della

rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato presupposto)- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire

reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa di ogni singolo "apicale" - il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un

profitto di rilevante entità.

Commesso a Soleto, Casarano, Corigliano d'Otranto e Faenza dal 28 dicembre 2010 al 97 maggio 2011, con continuazione fino alla data odierna.

Prescrizione minima 27 maggio 2016 (ex art. 22 del D. L.vo n. 231/2001).

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B) Tecno Ligths S.r.l., di cui era legale rappresentante Fabio Ancora (ora è l. r. il fratello, Luca Ancora), sita a Soleto in via IV Novembre, n.

101 (e sede operativa a Soleto, in via Caserta, n. 25) responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt.

5/comma 1, lett. a), 6 e 25/2° comma del D. L.vo. n. 231/2001, per non aver - prima della commissione dei fatti

ascritti agli indagati di cui al capo 4), nelle sua qualità di legale rappresentante ed amministratori della citata ditta,

dettagliatamente contestati sub capo 4) della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato

presupposto)- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della

specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa di ogni singolo "apicale" - il quale non ha

agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi- un profitto di rilevante entità.

Commesso a Soleto, Corigliano d'Otranto e Maglie il 18 marzo 2011 e il 6 maggio 2011.

Prescrizione minima 18 marzo 2016 (ex art. 22 del D. L.vo n. 231/2001).

- C) Tecno Ligths S.r.l., di cui era legale rappresentante Fabio Ancora (ora è l. r. il fratello, Luca Ancora), sita a Soleto in via IV Novembre,

n. 101 (e sede operativa a Soleto in via Caserta, n. 25): responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt.

5/comma 1, lett. a), 6 e 25/2° comma del D. L.vo. n. 231/2001, per non aver - prima della commissione dei fatti

ascritti agli indagati di cui al capo 8), nella sua qualità di legale rappresentante ed amministratore della citata ditta,

dettagliatamente contestati sub capo 8) della rubrica (da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato

presupposto)- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della

specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa di ogni singolo "apicale" -il quale non ha agito

nell'interesse esclusivo proprio o di terzi- un profitto di rilevante entità.

Commesso a Soleto fino al 20 aprile 2011.

Prescrizione minima 20 aprile 2016 (ex art. 22 del D. L.vo n. 231/2001).

- D) Olza S.r.l., di cui era legale rappresentante Davide Ancora (ora è l. r. è sempre Davide Ancora), sita a Soleto in via Cavour, n. 25:

responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5/comma 1, lett. a), 6 e 24/2° comma del D. L.vo. n.

231/2001, per non aver -prima della commissione dei fatti ascritti agli indagati di cui al capo 8), nella sua qualità di

legale rappresentante ed amministratore della citata ditta, dettagliatamente contestati sub capo 9) della rubrica (da

intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato presupposto)- adottato ed efficacemente attuato modelli di

organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta

delittuosa di ogni singolo "apicale" -il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi- un profitto di

rilevante entità.

Commesso a Soleto dal 28 maggio 2011, con continuazione fino alla data odierna. Prescrizione minima 28 maggio

2016 (ex art. 22 del D. L.vo n. 231/2001).

RAGIONI CHE GIUSTIFICANO LA COSTITUZIONE

DI PARTE CIVILE

a) Introduzione;

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b) Sulle finalità istituzionali della Provincia di Lecce;

c) Sulla legittimazione all’azione ex artt. 74 e segg. c.p.p. della Provincia di Lecce:

sub 1) in tema di illecito smaltimento di rifiuti;

sub 2) in tema di reati associativi;

sub 3) in tema di responsabilità degli Enti ex D. Lgs. 231/2001

d) Sulle voci di danno subito dalla Provincia di Lecce.

A) INTRODUZIONE

Le ragioni che giustificano l’odierna costituzione di parte civile risiedono nella

necessità per la Provincia di Lecce di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria al fine di

chiedere l’accertamento e la successiva affermazione della penale responsabilità degli

imputati che, nello svolgimento delle mansioni descritte nei capi d’imputazione e

mediante una consapevole condotta illecita, hanno cagionato all’Ente pubblico

territoriale gravi danni patrimoniali e non patrimoniali, di cui si dirà diffusamente infra.

L’odierno procedimento penale, infatti, trae la sua origine dalle articolate indagini

svolte dalla Guardia di Finanza e dal Comando dei Carabinieri di Maglie, che hanno

consentito di accertare l’esistenza di un’associazione a delinquere radicata sul territorio

salentino, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata e continuata di reati

nel settore dell’illecito smaltimento dei rifiuti, di truffe per il conseguimento di

erogazioni pubbliche, di frodi in pubbliche forniture ad opera di “astuti e spregiudicati

imprenditori e faccendieri capaci di infiltrarsi nel tessuto delle amministrazioni

comunali di varie cittadine del Salento e ricevere i “favori” di pubblici funzionari

attraverso atti falsi e condotte di abuso d’ufficio e corruzione” (cfr. O.C.C. n. 51 del

09.07.2013, a firma del GIP in sede, Dott. C. Cazzella).

Le condotte illecite contestate agli imputati, perpetrate ai danni del territorio salentino,

della sua immagine di territorio vocato al turismo ed al rispetto della legalità, della

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pubblica incolumità, nonché le offese da esse derivanti, hanno cagionato alla

costituenda parte civile un danno ingente del quale si chiede l’integrale ristoro.

B) SULLE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L’art. 114 della Costituzione Repubblicana, al secondo comma, riconosce che «i

Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono Enti autonomi con propri

statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione».

La legge n. 142 del 08 giugno 1990 «detta ìprincipi dell'ordinamento dei comuni e delle

province e ne determina le funzioni».

In particolare, l'art. 2 della prefata legge stabilisce, al terzo comma, che «la Provincia,

ente locale intermedio fra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della

comunità provinciale».

Nel Capo V della medesima legge, sono enunciate le Funzioni (art. 14) e i Compiti di

programmazione (art. 15) delle Province.

In base all'art. 14, quindi: «Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse

provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei

seguenti settori :

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell 'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed. energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina

e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servìzi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e

regionale;

i)compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla

formazione professionale, compresa l'edilìzia scolastica, attribuiti dalla legislazione

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statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e

coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore

economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente

legge per la gestione dei servizi pubblici».

In base all'art. 15 L. 142/90, inoltre, la Provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione

economica, territoriale ed ambientale della regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri

programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale

di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e

promuove il coordinamento dell'attività programmatorìa dei comuni.

2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che,

ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei

programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto dei territorio e, in particolare,

indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di

comunicazione;

c) le lìnee di intervento per la sistemazione ìdrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in

genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3.I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla

Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione

socio- economica e territoriale.

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4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il

concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di

coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione

territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla

regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le

previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si

conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro

programmi pluriennali».

La Provincia di Lecce, come previsto dalla legge 142/1990 sull'ordinamento delle

autonomie locali, ha adottato il proprio Statuto con deliberazione del Consiglio n. 12

del 15.04.2002. Successivamente è stato modificato con delibere n. 93 del 7.11.2005, n.

11 del 21.02.2007 e n. 75 del 19.12.2007 del Consiglio Provinciale.

Tale atto statutario prevede, al titolo I, i principi cui l’Ente deve ispirarsi nell’esercizio

delle funzioni proprie attribuite dalla legge:

“Articolo 1 - La Provincia di Lecce

1. La Provincia di Lecce è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla

Costituzione, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dalle altre leggi della Repubblica

Italiana, che ne determinano le funzioni, e nel rispetto delle norme fondamentali della

propria organizzazione stabilite dal presente statuto.

2. Si riconosce nei principi ispiratori dell'Unione Europea.

3. Il capoluogo della provincia è la città di Lecce, nella quale ha la propria sede. Gli

organi provinciali possono riunirsi anche in sede diversa.

4. La comunità provinciale è costituita da tutti i cittadini e cittadine residenti nei comuni

compresi nel territorio della provincia di Lecce.

5. Lo stemma della Provincia, come da decreto del Capo del Governo in data 30

novembre 1933, è costituito: "…d'oro, a quattro pali di rosso, al delfino stizzoso, al

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naturale, guizzante in palo sul tutto con la coda in alto e la testa in basso, volta a destra

imboccante la mezza luna d'argento, parimenti volta a destra".

6. La Provincia di Lecce, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, cura gli

interessi e promuove lo sviluppo della comunità amministrativa, attraverso la

costituzione e partecipazione con le Province di Brindisi e Taranto, dell'agenzia sub-

regionale di sviluppo dell'area jonico-salentina.

Articolo 2 – Obiettivi fondamentali

1. La Provincia di Lecce, nell'ambito della autonomia riconosciuta dalla legge, è

impegnata, quale ente intermedio tra i Comuni del suo territorio e la Regione Puglia di

cui fa parte, a perseguire i seguenti obiettivi:

a) identificare, riconoscere e rispettare il patrimonio civile, morale e spirituale della

popolazione salentina;

b) valorizzare le potenzialità naturali del Salento, il patrimonio storico, artistico e

culturale e le attività produttive proprie della popolazione salentina;

c) favorire l'occupazione nei diversi settori produttivi e la crescita sociale ed economica

nella provincia, con limitazione dei fenomeni emigratori ed il superamento del divario

rispetto alle aree più sviluppate del Paese nella prospettiva di integrazione europea;

d) contribuire all'affermazione dei principi che si ispirano ai migliori valori umani, alle

più equilibrate condizioni di civiltà, all'esaltazione della solidarietà verso le persone più

svantaggiate e bisognose;

e) contribuire alla sicurezza, alla salute di tutti i membri della comunità, al

miglioramento della qualità della vita, alla tutela ed alla valorizzazione

dell'ambiente in tutte le naturali manifestazioni e alla promozione di tecniche di

coltivazione del terreno idonee a salvaguardare la fertilità del suolo, la genuinità

degli alimenti ed un'equilibrata presenza della flora e della fauna;

f) salvaguardare e sostenere le forme espressive e linguistiche della cultura e della

tradizione delle comunità salentine;

g) aderire alla Carta Europea dell'autonomia locale e ai principi fondamentali

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dell'ordinamento europeo impegnandosi ad operare per la loro attuazione;

h) rafforzare i rapporti culturali e sociali con i popoli delle vicine sponde mediterranee,

assumendo iniziative di cooperazione intercontinentale;

i) promuovere il pluralismo associativo e riconoscere il ruolo del volontariato;

l) favorire le condizioni e le azioni positive necessarie per garantire pari opportunità tra

donna e uomo nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale;

m) favorire il mantenimento dei legami culturali con gli emigrati italiani;

n) qualificare i servizi erogati, elevandone gli standards anche mediante il metodo e gli

strumenti delle "carte dei servizi" basate su criteri di trasparenza, accessibilità,

responsabilità e sul principio della sussidiarietà e della collaborazione tra cittadini-utenti

ed operatori pubblici;

o) adottare la programmazione quale criterio guida dell'azione amministrativa in tutti i

settori di attività per ottimizzare l'impiego delle risorse e garantire efficienza ed

efficacia ai propri interventi;

p) contribuisce alla tutela ed allo sviluppo del territorio nell'ottica di un adeguato

rapporto tra insediamenti urbani e infrastrutture sociali, impianti industriali e

commerciali.

…omissis…”

Orbene, nell’ambito di tali principi e funzioni, deve essere letto il testo normativo di cui

al D.lgs. 152/2006 (di seguito T.U.A.), che prevede quanto segue:

- l’art. 2 c.1 del D.Lgs. 152/06 definisce come obiettivo primario "la promozione dei

livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e il

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle

risorse naturali";

- l’art. 178 c. 4 del D.Lgs. 152/06 prevede che " le pubbliche amministrazioni

perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire

prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei

rifiuti";

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- l'art. 180 del D.Lgs. 152/06 prevede la promozione di accordi e contratti di programma

o protocolli di intesa anche sperimentali, finalizzati, con effetti migliorativi, alla

prevenzione e alla riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti;

- l'art. 177 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di

pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta dello stesso decreto al fine di

assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto delle

specificità dei rifiuti pericolosi nonché preservare le risorse naturali;

- l'art. 192 del D.Lgs. 152/06 vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul

suolo e nel sottosuolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido

o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

- l'art. 197 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che è competenza delle Province: a) il controllo

e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; b) il

controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei

rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte

quarta del presente decreto. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, le Province

possono avvalersi, mediante apposite convenzioni di organismi pubblici con specifiche

esperienze e competenze tecniche in materia.

Orbene, alla luce del sintetizzato quadro normativo e statutario supra delineato, appare

incontroverso che compito istituzionale della Provincia di Lecce è “assicurare

un'elevata protezione dell'ambiente, scongiurare l'abbandono e il deposito

incontrollato di rifiuti sul suolo, favorire il loro recupero e riutilizzo” (art. 1 Reg.

Gestone dei Rifiuti del Consiglio provinciale n. 67 del 15.11.2002).

C) SULLA LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE EX ARTT. 74 E SEGG. C.P.P. DELLA

PROVINCIA DI LECCE

Sub 1) IN TEMA DI ILLECITO SMALTIMENTO DI RIFIUTI .

Le concrete modalità di illecita gestione dei rifiuti, gestita in forma organizzata, sì come

descritte minuziosamente nei capi d’imputazione e che qui si intendono integralmente

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riportate, hanno determinato un indubbio danno sia all’Ambiente, sia al Territorio, sia

all’Immagine, sia all’Attività amministrativa, che alla Salute dei cittadini della

Provincia di Lecce ( SI PENSI ALL’INQUINAMENTO DELLA FALDA

ACQUIFERA E DELL’INTERA FILIERA AGROALIMENTARE, alla cui esposizione

non possono non essere potenzialmente correlati eventi di malattia e di morte nella

popolazione della Provincia di Lecce; si pensi, altresì, all’enorme danno d’immagine ed

alla ricaduta negativa sull’intero comparto turistico per un territorio ad altissima

vocazione turistica e che proprio nel turismo e nella promozione del territorio e negli

eventi culturali ha investito ingenti risorse ).

Da tale contaminazione ed inquinamento dell'ambiente e del territorio deriva un

incommensurabile danno ambientale e molteplici Voci di danno patrimoniale e non

patrimoniale, subiti dalla Provincia di Lecce e dalla collettività dei cittadini residenti nel

suo territorio, che l'Ente Pubblico è chiamato, per funzione istituzionale propria a

tutelare secondo la legge ed il proprio Statuto.

Sul punto, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito

secondo cui, se pur è vero che il D.lvo 152/2006 ha attribuito la legittimazione esclusiva

all'azione civile nei processi per reati ambientali (perpetrati successivamente alla sua

entrata in vigore: 29 aprile 2006) al Ministero dell'Ambiente, resta intatto il diritto

all'azione civile degli enti territoriali sia per il risarcimento del danno ambientale

cagionato in conseguenza di fatti illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore

del D.lvo. 152/06 (ex art. 303 lett. f ) del decreto medesimo), sia per il risarcimento dei

danni propri derivanti dall'azione inquinante diversi da quello dell'inquinamento del

sito.

La lesione all'ambiente, infatti, si accompagna alla menomazione di altri beni o interessi

quali l'assetto del territorio, le risorse naturali e l'ambiente visto nel duplice profilo di

valore paesaggistico-culturale e di condizione di vita salubre.

Ed infatti, il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come

lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente, ora previsto e disciplinato soltanto

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dall'art. 311 d.lg 152/06 spetta esclusivamente allo Stato; tutti gli altri soggetti, singoli o

associati, ivi compresi gli enti pubblici (come la Provincia) e le regioni, sono legittimati ad

agire, ex art. 2043 ce, per ottenere qualsiasi risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali

diversi che assumano di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla

lesione di alni loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico, collettivo e generale, alla tutela

dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale (Cfr., Cass. Pen., Sez.

IlI, n. 11425 del 29.11.2011; Cass. Pen., Sez. III, n. 21311 del 27.5.2011).

In particolare, «In ordine alla condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte

civile, è corretta la decisione con la quale il Tribunale ha ritenuto, in considerazione del degrado

dell'area, un deterioramento complessivo dei luoghi, che si rifletteva, danneggiandola, sull'immagine

dell'Ente locale» (Cass. Pen., Sez III n 41016 del 22.11.2010).

Ed infine “…La Provincia, che si era costituita parte civile, era consapevole che in

seguito al Testo Unico Ambiente , il titolare dell'azione civile per il risarcimento dei

danni è il Ministro dell'ambiente, per cui il capo c della sentenza che attribuisce il

diritto al risarcimento deve essere annullato ex lege.” ..omissis…. Per priorità logica

deve essere respinto il terzo motivo di ricorso. La giurisprudenza di legittimità ha

affermato che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati

ambientali spetta non soltanto al Ministro dell'Ambiente per il risarcimento

del danno ambientale, ma anche all'Ente pubblico territoriale che, per effetto della

condotta illecita, abbia subito un danno diverso da quello ambientale e derivante dalla

lesione di interessi locali specifici e differenziati (Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-05-

2013) 26-09-2013, n. 39875).

Sub 2) IN TEMA DI REATI ASSOCIATIVI

Per mero tuziorismo difensivo, si sottolinea come la legittimazione a costituirsi parte

civile da parte dell’Amministrazione provinciale sussiste anche nei confronti degli

imputati Fabio Ancora, Giovanni Cerullo, Nadia De Mitri, Vinicio Gregorio

Giorgino e Raffaele Zizzari, accusati del delitto di cui all’art. 416 co. 1°,2° e 3° c.p.,

- capo A) della rubrica - in quanto “si sono associati tra loro, Fabio Ancora quale

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capo, promotore e organizzatore mentre gli altri quali associati corrente in Faenza,

via, allo scopo di commettere più delitti contro l Pubblica Amministrazione, la fede

pubblica e contro il patrimonio mediante frode,ed in particolare anche per

commettere i delitti indicati nei successivi capi nn.3), 4), 6), 7), 8) e 9)”;

Infatti, “In materia di reati associativi, il Comune nel cui territorio l'associazione a

delinquere si è insediata ed ha operato ha titolo alla costituzione di parte civile in

relazione al danno che la presenza dell'associazione stessa ha arrecato all'immagine

della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate. (Cass.

pen. Sez. II, 18-10-2012, n. 150, rv. 254675).

Ed ancora, “In materia di reati associativi, il comune nel quale l 'associazione si è

insediata ed ha operato ha per ciò stesso titolo alla costituzione di parte civile quanto

meno per il danno che la presenza dell'associazione a delinquere arreca all'immagine

della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate” (Cass.

pen. Sez. I, 08-07-1995, n. 10371).

Mutatis mutandis stessa facoltà spetta all’ENTE PROVINCIA civile quanto meno

per il danno che la presenza dell'associazione a delinquere arreca all'immagine

dell’ENTE, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate”.

Sub 3) IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI EX D. LGS. 231/2001

Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Provincia

di Lecce, deve precisarsi come la P.A. ben sia legittimata a costituirsi parte civile anche

nei confronti di Olza s.r.l. e TecnoLigths s.r.l., entrambe imputate per illeciti

amministrativi previsti dal D. lgs. 231/2001.

E’ ben noto allo scrivente che l’orientamento che affermava l’ammissibilità della

costituzione di parte civile nel processo penale de societate è stato ribaltato, a partire

dalla fine del 2010, dalla Corte Suprema di Cassazione prima, che si pronunciava sul

controverso punto negando recisamente la possibilità di esercitare contro l’ente

collettivo imputato ex d.lgs. 231/2001 l’azione civile volta al risarcimento dei danni da

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reato (Cass., Sez. IV, 5 ottobre 2010, n. 2251), e dalla Corte di Lussemburgo poi, che

confermava, pur indirettamente, tale decisione, affermando la piena compatibilità di

tale limitazione processuale con il diritto comunitario (Corte di Giustizia UE, sez. II,

sent. 12 luglio 2012, Giovanardi, C-79/11).

Sul finire del 2012, però, l’opposto filone e giurisprudenziale ha rimesso alla Corte

costituzionale la questione di legittimità dell’art. 83 c.p.p. e delle “disposizioni integrali

del d.lgs. n. 231/2001 […] nel caso in cui esse non prevedano espressamente e non

permettano che le persone offese e vittime del reato possano chiedere direttamente alle

persone giuridiche e agli enti il risarcimento in via civile e nel processo penale nei loro

confronti dei danni subiti” (Trib. Firenze (G.U.P.), ord. 17 dicembre 2012). Il

Giudice remittente ha colto la sostanza del problema: escludere la costituzione di parte

civile nel processo penale a carico dell’ente significa introdurre delle disparità di

trattamento e delle aberrazioni pratiche e sistematiche che si pongono in palese

contrasto coi principi costituzionali di eguaglianza e di ragionevolezza.

Insomma, negare la costituzione di parte civile nel processo de societate vuol dire

aprire vuoti di tutela del tutto ingiustificati e sancire una discriminazione, altrettanto

ingiustificata, tra le vittime delle corporations e le vittime dei delinquenti ‘comuni’.

Una discriminazione ed un vuoto di tutela che appaiono ancor più ingiustificati ed

intollerabili ove si consideri che, se una differenziazione di trattamento poteva esser

introdotta, essa doveva esser prevista a favore delle persone offese dai corporate crimes.

Queste ultime infatti si trovano a fronteggiare controparti solitamente più “ forti ” ed

“ostiche”: le organizzazioni collettive, le quali, oltre a presentare una ontologica “

insensibilità morale ”, sono normalmente dotate di risorse molto più ingenti degli

individui. Non solo, tali soggetti risultano offesi da reati che rivestono un disvalore del

tutto peculiare, perché sono reati che il legislatore ha ritenuto tanto gravi e tanto

bisognosi di punizione da prevedere per essi, in aggiunta alla responsabilità delle

persone fisiche, quella delle societates.

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Ora, se la ratio dell’istituto della costituzione di parte civile è quella di offrire una

tutela (civilistica) particolarmente efficace (in quanto interna al processo penale e,

quindi, più rapida, meno costosa e più incisiva) ai danneggiati da fatti che, oltre ad

integrare un illecito civile, incarnano un’offesa penalmente rilevante, risulta veramente

incomprensibile il depotenziamento di tale istituto a fronte della commissione di fatti

criminosi tanto rilevanti quali sono quelli che fondano la responsabilità dell’Ente.

È dunque difficilmente contestabile la sussistenza di una tensione assai marcata, per

non dire di un contrasto frontale, tra l’esclusione della possibilità d’esperire l’azione

civile nel processo penale de societate e i principi fondamentali fissati dagli artt. 3 e 24

Cost.

Si può aggiungere che il rilevato vulnus si manifesta anche a livello sopranazionale

(‘mediatamente cogente’ ex art. 117 Cost.), poiché sia da numerosi e significativi

strumenti convenzionali (internazionali e regionali) che dagli atti di matrice

comunitaria emerge un marcato favor per l’esercizio dell’azione risarcitoria nel

procedimento penale, con espressa subordinazione della possibilità per gli Stati di

prevedere sedi alternative di riparazione del danno da reato alla decisiva circostanza

che questa sia comunque riconosciuta in “tempi ragionevoli”.

La distonia costituzionale, tuttavia, non sembra richiedere necessariamente un

intervento manipolativo da parte del Giudice delle leggi, poiché, malgrado il contrario

avviso della giurisprudenza e della dottrina prevalenti, il testo legislativo non pare

affatto incompatibile con l’interpretazione secondo cui il “sistema 231” consente la

costituzione di parte civile contro l’ente imputato. Si ritiene dunque percorribile la via

dell’interpretazione costituzionalmente adeguata, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, non manca una solida base legale per la costituzione di parte civile

(direttamente) contro la societas. Il d.lgs. 231, infatti, non ha disegnato un meccanismo

di accertamento e punizione dell’illecito corporativo del tutto nuovo ed eterogeneo

rispetto al processo penale ma, al contrario, ha scelto il processo penale come sua sedes

applicativa, limitandosi a prevedere alcune norme di ‘adattamento’ alla particolare

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natura del nuovo imputato (meta-individuale e incorporeo), insieme ad alcune norme di

coordinamento rispetto al procedimento a carico della persona fisica imputata del reato-

presupposto e ad altre norme volte a far penetrare l’istanza specialpreventiva che

domina il sistema sanzionatorio anche nel procedimento accertativo dell’illecito

corporativo. Per tutto il resto il d.lgs. 231 rinvia al codice di procedura penale e al suo

decreto attuativo, tramite una clausola generale dalla portata quanto mai ampia e

comprensiva (art. 34).

Il fatto che il micro-codice della responsabilità punitiva corporativa non faccia espresso

riferimento alla parte civile e alle altre parti eventuali del processo penale non significa

quindi che queste siano state estromesse dal processo de societate; significa

semplicemente che il legislatore del 2001 non ha ritenuto che la nuova forma di

responsabilità ex crimine richiedesse una modifica della disciplina codicistica di tali

soggetti e, conseguentemente, si è ‘accontentato’ di richiamare quest’ultima tramite la

clausola generale di rinvio.

D’altronde il d.lgs. 231, nella sezione dedicata ai “Soggetti”, non prevede

esplicitamente nemmeno il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, ma nessuno si è

mai sognato di dire che tali soggetti sono estranei al procedimento a carico della

societas; discorso analogo per il giudizio immediato e il giudizio direttissimo, che,

secondo un’opinione pressoché pacifica, sono ritenuti esperibili a prescindere dal fatto

che non siano richiamati da alcuna norma del d.lgs. 231.

In secondo luogo, si noti come la ragione più forte della tesi dell’inammissibilità,

proprio per l’assenza di sicuri appigli testuali, trascenda il piano meramente esegetico

per attingere la dimensione “sistematica”; questa ragioni d’ampio respiro è l’alterità-

autonomia dell’illecito punitivo corporativo rispetto al reato e ai danni da questo

conseguenti.

Essa è stata variamente articolata ma sempre sfocia nell’affermazione, da un lato, di

una piena eterogeneità dell’illecito corporativo rispetto al reato e, dall’altro lato, della

mancanza d’un rapporto causale giuridicamente rilevante tra tale illecito e i danni da

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reato. Orbene, siffatta ricostruzione appare poco congruente sia rispetto alla struttura

formale dell’illecito dell’ente per come delineata nel d.lgs. 231 sia rispetto alle rationes

e alle finalità proprie del nuovo sistema di responsabilità sanzionatoria.

Infatti, se è indubbio che il reato della persona fisica non esaurisce l’illecito della

persona giuridica, pare altrettanto indubbio che il reato rappresenta il “cuore”

dell’illecito corporativo, elemento cardinale della fattispecie e centro gravitazionale del

suo disvalore: il legame che li unisce è intimo e strettissimo. Anche qualora si volesse

obliterare che il legislatore – non arbitrariamente – presume che il fatto criminoso

compiuto a beneficio dell’ente da parte di un soggetto che (almeno parzialmente) ne ha

il dominio e/o la capacità di rappresentarlo è fatto dell’ente stesso (in quanto espressivo

della sua politica d’impresa), non si può non rilevare che quello che viene finalmente

imputato all’ente è proprio il reato, si tratta di responsabilità “da reato”. Il d.lgs. 231

nasce al fine di dare riconoscimento giuridico (e approntare i conseguenti e necessari

strumenti di tutela) al dato di realtà che i protagonisti delle dinamiche criminali tra le

più pericolose e pervasive della contemporaneità sono gli enti, le organizzazioni

collettive, tale innovazione legislativa ha rappresentato una “rivoluzione copernicana”

perché si è incardinata la responsabilità sanzionatoria degli enti (con sanzioni punitive

che possono risultare addirittura letali per i loro destinatari) su fatti penalmente

rilevanti, su fatti di reato, anziché rimodellare e potenziare gli ‘usuali’ strumenti

sanzionatori puramente amministrativi. Quel che si chiede all’ente di evitare è

esattamente il reato e i beni giuridici che si tutelano mediante la le norme incriminatrici:

l’estensione della punibilità al soggetto collettivo è strettamente, precipuamente

funzionale a rafforzare la tutela degli interessi (già) oggetto di tutela penale. Il fatto

dell’ente – sia esso radicato nella politica corporativa (delinquenziale stricto o lato

sensu) espressa dai vertici oppure nella disorganizzazione e opacità delle strutture e dei

processi aziendali – costituisce comunque un quid funzionalmente connesso al reato, un

apporto al reato quantomeno di natura agevolativa. Il reato dunque difficilmente può

esser visto come “condizione obiettiva di punibilità” (che, a rigore, dovrebbe essere

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elemento estraneo all’offensività incarnata dalla fattispecie) e men che meno come

“presupposto” della condotta corporativa (il reato è “presupposto” solo in termini

assolutamente statici ed astratti, ma nella struttura e nella dinamica dell’illecito

corporativo è evidentemente un posterius rispetto alla condotta dell’ente21): la sua

collocazione ‘naturale’ all’interno della fattispecie corporativa sembrerebbe quella

come “evento”. Pertanto, l’inquadramento giuridico più consono sembra essere quello

della “fattispecie plurisoggettiva necessaria”: la persona giuridica e la persona fisica

concorrono alla realizzazione di un medesimo “evento-reato”, secondo lo schema

dell’accessorietà limitata: l’ente è il partecipe al (o, a seconda dei casi, l’autore mediato

del) fatto penalmente tipico e antigiuridico (non necessariamente colpevole e punibile)

concretato dall’autore individuale.

Tale lettura dell’illecito corporativo è stata data da autorevolissima dottrina ed ha

trovato il conforto delle stesse Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n.

26654) e di copiosa giurisprudenza antecedente e successiva, che peraltro dallo schema

concorsuale hanno fatto derivare il “principio solidaristico” in tema di sequestro

preventivo funzionale alla confisca.

Secondo tale principio giurisprudenziale, data appunto l’unicità dell’evento-reato,

qualora il profitto criminoso non sia più rintracciabile ed apprensibile, è possibile

sequestrare – per intero (e ferma restando l’inammissibilità di duplicazioni del

prelievo) – il suo equivalente patrimoniale presso ciascuno dei concorrenti, sia esso la

persona fisica oppure la persona giuridica incolpata ex d.lgs. 231.

Una significativa conferma di tale ricostruzione dogmatica proviene anche dalla

disciplina processuale espressamente approntata dal D.lgs. 231/2001, che, come

emerge in alcuni snodi sistematici, pare muovere proprio dal presupposto che persona

fisica e giuridica debbano fronteggiare l’accusa di aver concorso in un medesimo fatto

di reato. Resterebbe altrimenti difficile da spiegare perché il legislatore del 2001, in

difformità rispetto all’impianto del codice Vassalli, abbia fissato il principio

dell’obbligatorietà della riunione dei procedimenti (art. 38 cit.). In secondo luogo,

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sarebbe del tutto inspiegabile perché l’imputato del reato-presupposto, al pari

dell’imputato “concorrente” (art. 197 lett. a) c.p.p.), risulti radicalmente incompatibile

con l’ufficio di testimone nel processo a carico dell’ente (art. 44, comma 1, lett. a) d.lgs.

231). Infine, pare avere la medesima ragion d’essere sostanziale la previsione

dell’effetto estensivo dell’impugnazione proposta da ciascuno dei due “imputati”

(individuale e corporativo) a beneficio dell’altro non impugnante, sempre che

l’impugnazione non sia fondata “su motivi esclusivamente personali” (art. 72 d.lgs.

231, in stretta analogia con l’art. 587 c.p.p.).

Ad ogni modo, è innegabile che il reato costituisce l’elemento “pesante” e “decisivo”

della fattispecie corporativa, la quale, a ben vedere, non è affatto autonoma dal fatto di

reato ma solo dalla responsabilità del suo autore individuale, che può mancare persino

ab initio per difetto di colpevolezza (art. 8, comma 1, lett. a).

Così ricostruito l’illecito corporativo, diventa difficile anche sostenere la mancanza di

un nesso causale giuridicamente rilevante tra questo e i danni derivanti dal reato. Se il

reato costituisce l’evento della condotta (concorsuale) dell’ente, se, in definitiva, è

proprio il reato (inteso perlomeno come fatto penalmente tipico ed antigiuridico) ciò

che viene imputato all’ente, emerge con nettezza che i danni causati dal reato sono i

danni causati (oltre che dalla persona fisica anche) dall’ente stesso, a meno che non si

arrivi a dire che i danni materialmente causati dal concorrente che pone in essere la

condotta non possono ritenersi riconducibili agli altri concorrenti. Se il reato cessa

d’essere elemento ‘casuale’ della fattispecie corporativa per divenire elemento

‘causale’, se cioè non lo si vede più come elemento estrinseco alla condotta e al

disvalore dell’illecito corporativo ma come derivato di tale condotta ed asse portante di

tale disvalore, allora diviene praticamente impossibile scindere i danni (civili) prodotti

dal fatto-reato dall’illecito dell’ente.

Si noti, infine, che, anche nelle ipotesi (come visto, tutt’altro che scontate) di

contemporaneo esercizio dell’azione civile diretta contro il reo in carne ed ossa e contro

la persona giuridica, non sussisterebbe nessun rischio di indebita duplicazione del

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risarcimento, poiché, come nelle ordinarie ipotesi di concorso nel fatto dannoso, il

danneggiato potrà richiedere il risarcimento indifferentemente all’uno o all’altro dei

concorrenti (l’ente o la persona fisica), ma il suo credito resto unico, una volta ottenuto

l’intero ammontare oggetto di quell’unico credito risarcitorio non potrà più richiedere

alcunché.

L’interpretazione che ammette la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente

imputato ex d.lgs. 231, pertanto, non solo appare l’unica costituzionalmente adeguata

ma sembra anche linearmente percorribile, in quanto rispettosa dello ius positum e

dotata di coerenza sistematica.

Peraltro, in conclusione, in adesione all’ottica della “massima espansione delle

garanzie”, deve essere ritenuta legittima la costituzione di parte civile della Provincia di

Lecce nei confronti di Olza s.r.l. e TecnoLignths s.r.l., entrambe imputate per illeciti

amministrativi previsti dal D. lgs. 231/2001 nell’odierno procedimento penale.

In difetto, qualora si ritenga di escludere l’ammissibilità della costituzione in giudizio

dell’Ente locale quale parte civile, si chiede che venga sollevata questione di legittimità

costituzionale delle disposizioni integrali del d.lgs. n. 231/2001 nel caso in cui esse non

prevedano espressamente e non permettano che le persone offese e vittime del reato

possano chiedere direttamente alle persone giuridiche e agli enti il risarcimento in via

civile e nel processo penale nei loro confronti dei danni subiti.

La questione infatti appare non manifestamente infondata e rilevante per violazione

degli artt. 3 e 24 Cost.

D) SULLE VOCI DI DANNO SUBITO DALLA PROVINCIA DI LECCE

Le condotte contestate agli odierni imputati, relative all’attività organizzata di traffico

illecito di rifiuti e consistite fondamentalmente nella gestione abusiva di centinaia di

tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi, ha leso non solo la “Pubblica Utilità”

quale bene giuridico tutelato dalle norme del T.U.A., ma anche e più genericamente il

bene giuridico “Ambiente” (Cass. Pen., sez. III, n. 45598/ 2005). Se, com’è noto, il

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risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione

dell'interesse pubblico e generale all'ambiente, ora previsto e disciplinato soltanto dall'art.

311 TUA spetta esclusivamente allo Stato, altrettanto noto è che tutti gli altri soggetti, singoli

o associati, ivi compresi gli Enti pubblici (come la Provincia) e le Regioni, sono legittimati ad

agire, ex art. 2043 ce, per ottenere qualsiasi risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali

diversi che assumano di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla

lesione di alcuni loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico, collettivo e generale, alla tutela

dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale (Cfr., Cass. Pen., Sez.

IlI, n. 11425 del 29.11.2011; Cass. Pen., Sez. III, n. 21311 del 27.5.2011).

Orbene, alla luce di tale principio, nonché in considerazione dei principi, delle finalità e

dei compiti istituzionali demandati alla Provincia di Lecce, è evidente che la costituenda

parte civile abbia subito, in conseguenza immediata e diretta delle condotte dolose

ascritte agli imputati, i seguenti danni:

- Danno patrimoniale per studi e sondaggi sul terreno nelle aree oggetto del

traffico illecito di rifiuti, anche pericolosi, e futuri costi di bonìfica dei suoli e

delle strade provinciali ;

La Provincia di Lecce, nell'ambito delle proprie funzioni previste ex lege, ha

impegnato proprie risorse economiche per finanziare, o co-finanziare, necessari studi

e consulenze scientifiche finalizzate a caratterizzare le aree oggetto delle condotte

illecite degli imputati del presente procedimento e per monitorare eventuali zone

inquinate a causa della pericolosità dei rifiuti occultati ed interrati.

- Danno patrimoniale per le perdite nel settore agricolo della Provincia di Lecce

che rappresenta una rilevante fetta del PIL provinciale.

Tutti i territori interessati dall’illecito smaltimento dei rifiuti, anche pericolosi, hanno

cessato di essere produttivi e conseguentemente l'attività agricola, che rappresentava

per il territorio provinciale di Lecce un comparto economico importante, ha subito un

indubbio arresto.

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A ciò va aggiunto che, dopo la diffusione della negativa e clamorosa notizia della

richiesta di rinvio a giudizio degli imputati nel presente procedimento, è prevedibile un

nuovo decremento delle entrate nel settore agricolo della Provincia di Lecce a partire

dall'anno 2013 e per gli anni successivi che, allo stato, non è quantificabile in termini di

certezza ma che si può verosimilmente calcolare in somme tanto ingenti quanto le

perdite subite.

- Danno patrimoniale per investimenti della Provincia di Lecce in marketing per

il territorio nel settore promozione turistica e sportiva, con tutte le ricadute

sull’indotto e sulle attività produttive di riferimento.

Come sopra accennato, in relazione all'art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e succ.

mod. integr., le Province hanno, tra le proprie funzioni istituzionali, la valorizzazione

dei beni culturali, lo sviluppo del settore viabilità e trasporti, la promozione del

territorio ed il coordinamento di attività di rilevante interesse economico, produttivo,

commerciale e turistico.

Nell'ambito di tali funzioni, la Provincia di Lecce ha intrapreso un programma di

interventi di marketing territoriale, anche in relazione alla diffusione del brand

istituzionale “ Salento d’Amare ” approvato con deliberazione di Giunta provinciale n.

401 del 07.10.2005, marchio registrato che si inserisce nell’attività di promozione

turistica della Provincia di Lecce.

A tal fine, l’Ente ha inserito in bilancio appositi capitoli di spesa destinati ad iniziative

di promozione turistica aventi ad oggetto: manifestazioni di interesse turistico-culturale

quali convegni, spettacoli, inserzioni pubblicitarie, sponsorizzazione di eventi,

pubblicazione di materiale promozionale, etc. Per tale attività di marketing, pertanto, la

Provincia di Lecce ha sostenuto ingentissime spese, i cui effetti sono stati vanificati

dall’allarme provocato dalla vicenda in esame, che ha avuto una grande risonanza e

diffusione in ambito nazionale e non solo locale.

- Danno all'immagine e perdita di chance

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A partire dal 2010, data d’iscrizione della notizia di reato e sino a tutt'oggi, le vicende

relative alle indagini sull’illiceità del traffico di rifiuti nella Provincia di Lecce hanno

avuto una vasta eco sui mass media locali, nazionali ed internazionali, con

l'interessamento e l'intervento di istituzioni, note associazioni medico-scientifiche e

ambientaliste internazionali.

Non v'è chi non veda come una così vasta e costante informazione nazionale ed

internazionale sull'interramento di rifiuti pericolosi nel territorio salentino abbia

cagionato rilevantissimi danni d'immagine alla Provincia di Lecce ed alla sua

collettività.

Non può negarsi che una siffatta allarmante e costante informazione abbia comportato

un comprensibilissimo scoraggiamento della comunità nazionale ed internazionale ad '

avventurarsi ' nel territorio della Provincia di Lecce ed a commercializzare e consumare

i prodotti agricoli provenienti dal nostro territorio.

Danno morale ed all'immagine enorme, quindi, che riverbera i suoi effetti su settori

economici fondamentali per la Provincia di Lecce come l'agricoltura ed il turismo che,

proprio a causa della negativa pubblicità subita sia in sede nazionale che internazionale,

sono precipitati ai più bassi livelli di gradimento tra gli investitori ed operatori

economici che, evidentemente, non guardano più al territorio della Provincia di Lecce

come luogo di sane e spensierate vacanze eno-grastronomiche e culturali né come luogo

di produzione di sani prodotti agricoli di ottima qualità.

Da tanto, inevitabilmente, deriva un danno morale e all'immagine, oltre che una perdita

di chance intese come occasioni di sviluppo economico attraverso un'attraente immagine

del territorio dal punto di vista turistico, eno-gastronomico e culturale, in relazione al

quale la Provincia di Lecce ha pieno diritto di essere risarcita.

P.Q.M.

la scrivente, ut supra qualificata, rappresentata, difesa e domiciliata, si costituisce parte

civile per il ristoro dei danni patiti e patiendi da quantificarsi, ma comunque non

inferiori ad euro 10.000.000,00( diecimilioni ), oltrechè per il risarcimento di tutte le

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spese sostenute, nonché per il rifuso di tutte le spese, i diritti, gli onorari di avvocato

maturati e maturandi nel presente giudizio.

Lecce, lì 13.02.2014

In fede

Avv. Francesca G. Conte

Si allegano in calce:

1. Delibera di Giunta Provinciale n. 24 del 11.02.2014;

2. Procura speciale rilasciata in data 12.02.2014;

3. Statuto della Provincia di Lecce.