IPPC “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” IPPC “Prevenzione e riduzione...
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IPPC IPPC ““Prevenzione e riduzione integrate Prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”dell’inquinamento”
Vicenza, 31 maggio 2005
Decreto Legislativo n. 59/2005di recepimento della Direttiva 96/61/CE

2
IPPCIPPC
Incontro su IPPCAprile 2005
Incontro su IPPCMaggio 2005
Il CdM dell’11 febbraio 2005 ha approvato il D.Lgs. di recepimento della Direttiva 96/61/CE.
Il provvedimento è stato pubblicato sul S.O. n° 72/L alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005.

3
IPPCIPPC
• SCOPO DELL’IPPC
• LE INNOVAZIONI
• STRUMENTO PREVISTO
• TERMINI FINALI
• COMUNICAZIONE DEI DATI
Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento proveniente dagli impianti industriali contemplati nell’allegato I del Decreto che dovranno ottenere l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)
Adozione delle migliori tecniche disponibili BAT (non solo tecnologie, ma anche modalità di gestione) e coordinamento tra autorità competenti
AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che “sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione…” fatte salve le disposizioni in materia di incidenti rilevanti e di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra. In ogni caso l’autorizzazione sostituisce tutte le autorizzazioni riportate in allegato II al decreto.
L’attuazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni da parte delle imprese dovrà avvenire entro il 30 ottobre 2007.
Entro il 30 aprile di ogni anno invio all’Apat dei dati riferiti ad emissioni in aria e acqua effettuate da parte degli impianti elencati nell’allegato I del decreto (INES). I dati saranno trasmessi a Bruxelles per l’iscrizione nel registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER).
Incontro su IPPCAprile 2005
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PRINCIPALI DEFINIZIONIPRINCIPALI DEFINIZIONI
Art. 2
- impianto esistente: “impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000”;
- impianto nuovo: impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente”;
- autorità competente: il Ministero dell’Ambiente per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale indicati nell’allegato V al decreto e, per tutti gli altri impianti, l’autorità individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma;
- autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o parte di esso a determinate condizioni operative che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto;
- modifica sostanziale: “una modifica dell’impianto che, secondo un parere dell’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori di soglia (come nel caso di tutte le attività di gestione dei rifiuti ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto) è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia stessa.
Incontro su IPPCMaggio 2005

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I PARTE
Normativa comunitaria e nazionaleNormativa comunitaria e nazionale
di riferimentodi riferimento

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SCENARIO NORMATIVO COMUNITARIO E NAZIONALE SCENARIO NORMATIVO COMUNITARIO E NAZIONALE SU IPPCSU IPPC
AMBITO
COMUNITARIO
Direttiva 96/61/CE(All. I, punto 5 “Gestione dei rifiuti)
AMBITO NAZIONALE
D.Lgs. n° 372/99: Recepisce la Direttiva 96/61/CE limitatamente agli impianti esistenti
L. 306/2003“Legge Comunitaria 2003”Art. 22: - estensione delle disposizioni del D.Lgs.
372/99 anche ai nuovi impianti- indicazioni esemplificative delle
autorizzazioni che si intendono assorbite nell’AIA (Autorizzazione Integrata ambientale)
Decreto Legislativo n. 59/2005: Recepisce integralmente la direttiva comunitaria
96/61/CE
NORMATIVA IN ITINERE- Definizione, da parte del Ministero dell’Ambiente, di
Decreti sulle Linee Guida (art. 4, co. 1 del Decreto 59/05) per l’individuazione e l’utilizzazione delle BAT (Linee guida orizzontali e verticali)
AMBITO
REGIONALECalendari Regionali /Provincialiper la presentazione delle richieste di AIA
Modulistica standardizzata per le richieste di AIA da parte dei gestori
A IA
A rt. 1 -1 4 e 1 7 seg g .
EPER E u rop ean P o llu tan t E m iss ion R eg is te r
INESIn ven ta rio N az ion a le d e lle E m iss ion i e lo ro S org en ti
A rtt. 1 5 - 1 6
Incontro su IPPCMaggio 2005

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CAMPO DI APPLICAZIONECAMPO DI APPLICAZIONE (Allegato I)
Industrie energetiche
Produzione e processamento di metalli
Industrie dei minerali
Industria chimica
Trattamento rifiuti
Altre attività
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PROGETTI DI INTERESSE DEL SETTOREPROGETTI DI INTERESSE DEL SETTORE (Allegato I, punto 5)
• Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi (R1, R5, R6, R8, R9) con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
• Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con capacità superiore a 3 tonnellate all’ora;
• Impianti per l’eliminazione di rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della Direttiva 75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
• Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
Fatte salve le attività di recupero in procedura semplificata, rientrano nel campo di applicazione del decreto:
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CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’IPPC CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’IPPC IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTIIN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
(punto 5 dell’All. I)
RRIIFFIIUUTTII PPEERRIICCOOLLOOSSII
SMALTIMENTO RECUPERO
Operazioni D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11,
D12, D13, D14, D15
Operazioni
R1, R5, R6, R8, R9
SE SUPERIORI A 10 t/g
sono soggette al campo di applicazione dell’IPPC
SE SUPERIORI A 10 t/g
sono soggette al campo di applicazione dell’IPPC
RRIIFFIIUUTTII NNOONN PPEERRIICCOOLLOOSSII
SMALTIMENTO RECUPERO
Operazioni D8, D9
MAI
SE SUPERIORI A 50 t/g
sono soggette al campo di applicazione dell’IPPC
.
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Categorie di impianti soggetti ad AIA Categorie di impianti soggetti ad AIA statalestatale(Allegato V)
Non sono presenti impianti
di gestione di rifiuti
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II PARTE
IPPC:IPPC:
Aspetti applicativiAspetti applicativi

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Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento
OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA:Conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente attraverso il coordinamento delle procedure di autorizzazione evitando che approcci distinti nel controllo delle emissioni in acque, aria, suolo favoriscano il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori ambientali.
CAMPO DI APPLICAZIONE:Indurre gli Stati membri ad adottare le misure necessarie ad evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle attività elencate nell’all. I (della direttiva) in aria, acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
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CA MPO DI A PPLI CA Z I O N E:
Decreto Legislat ivo59/ 2005
Disciplina le condizioni per il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all’All. I del decreto, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.
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PRINCIPI GENERALI PRINCIPI GENERALI DELL’AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATADELL’AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA
(art. 3)
L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione ambientale tiene conto dei seguenti principi:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento applicando le BAT (Best Avoilable Technics = migliori tecniche disponibili). Il comma 1 dell’art. 4 del Decreto Legislativo 59/2005 prevede che con decreto siano emanate le LINEE GUIDA per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ed il loro successivo aggiornamento. Con ulteriore decreto il comma successivo prevede che venga istituita, per fornire il necessario supporto tecnico alla definizione delle linee guida, una commissione composta da esperti della materia (con decreto 19 novembre 2002 è stata istituita la citata commissione interministeriale). A livello europeo è già in corso l’attività di gruppi di lavoro per l’individuazione delle BAT dei vari settori (per il settore dei rifiuti si sta lavorando a livello europeo per la definizione delle BAT per l’incenerimento e per il trattamento rifiuti; a livello nazionale la commissione interministeriale guidata dall’APAT ha terminato i lavori per la definizione delle BAT per le varie categorie di attività ricadenti nella disciplina e, in particolare per i rifiuti tramite Gruppi ristretti suddivisi in funzione delle differenti tipologie di trattamento. La documentazione predisposta è all’esame del Ministero dell’Ambiente).
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere evitata la produzione di rifiuti: quelli prodotti vanno recuperati o eliminati riducendo il più possibile l’impatto ambientale;
- l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- al momento della cessazione definitiva dell’attività il sito deve essere ripristinato ai sensi della normativa in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
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- Le BAT (o MTD) sono il riferimento in base al quale si deve giudicare la prestazione ambientale di un impianto esistente oppure valutare la proposta di un nuovo progetto.
- Il gestore, comunque, NON ha l’obbligo di utilizzare una determinata tecnica o tecnologia, ma potrà raggiungere la performance ambientale imposta (livello di emissione) anche utilizzando tecniche diverse.
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MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILIMIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI(MTD/BAT)
Le tecniche (impiantistiche e gestionali) più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso tra quelle economicamente e tecnicamente sostenibili nel pertinente comparto industriale
IN SOSTANZA

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PRINCIPALI FASI PROCEDURALI PREVISTE DALLA DIRETTIVA IPPC PER PRINCIPALI FASI PROCEDURALI PREVISTE DALLA DIRETTIVA IPPC PER L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E RELATIVA TEMPISTICAL’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E RELATIVA TEMPISTICA (ART. 5)
La domanda di autorizzazione dell’interessato deve contenere tra l’altro: descrizione dell’impianto (tipo di portata e attività), stato del sito e ubicazione dell’impianto, fonti di emissione, (tecnologia utilizzata per prevenire e/o ridurre le emissioni dell’impianto), misure previste per il recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto.
L’Autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di AIA.
L’Autorità competente individua gli uffici per la consultazione del pubblico.
L’Autorità competente comunica al gestore dell’impianto la data di avvio del procedimento.
Entro 15 giorni da tale data il gestore ottempera con le modalità previste dal comma 7, alle misure di pubblicità previste; entro 30 giorni da tale data i soggetti interessati possono presentare osservazioni in forma scritta (c.7).
Per l’istruttoria e la consulenza tecnica connesse al rilascio delle AIA di competenza statale è istituita presso il Ministero Ambiente una Commissione composta da 27 esperti.
Per il rilascio dell’autorizzazione integrata l’autorità competente convoca apposita conferenza dei servizi alla quale invita le amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali (c.10).
Entro 150 giorni dalla presentazione della domanda l’autorità competente rilascia l’autorizzazione che garantisce la conformità dell’impianto alle prescrizioni contenute nel decreto e sostituisce ogni altra autorizzazione, visto, parere, nulla osta in materia ambientale e, in ogni caso, sostituisce le autorizzazioni di cui all’All. II del decreto. In caso di impianti soggetti a VIA, il termine è sospeso fino alla conclusione di tale procedura (c.12).
Le prescrizioni contenute nell’autorizzazione devono essere comunque attuate entro il 30 ottobre 2007 (c. 18).
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L’Autorità competente rinnova ogni 5 anni (ogni 8 anni qualora l’impianto è registrato ai sensi del Regolamento EMAS e ogni 6 anni se l’impianto è certificato ISO 14001) le condizioni dell’autorizzazione integrata, confermandole o aggiornandole.
Entro 6 mesi dalla scadenza il gestore dell’impianto deve presentare domanda di rinnovo corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni.
L’autorità competente si esprime nei successivi 150 giorni. Fino alla pronuncia dell’autorità competente il gestore continua l’attività sulla base della precedente autorizzazione ambientale integrata.
Al comma 4 vengono individuati i casi in cui il riesame deve essere effettuato in ogni caso quando, ad esempio:
vi è un elevato inquinamento ed è quindi necessario rivedere i valori limite fissati nell’autorizzazione integrata;
vi è una modifica delle BAT che consentono una notevole riduzione dell’inquinamento;
le nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
RINNOVO E RIESAMERINNOVO E RIESAME(ART. 9)
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• Si considerano soddisfatti i requisiti tecnici del decreto IPPC, se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto 36/03 (art. 4, co. 4)
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DISCARICHEDISCARICHE(art. 4, co. 4 – art. 5, co. 18)
• Nel caso in cui norme attuative di disposizione, comunitarie di settore dispongono dati successivi per l’attuazione delle prescrizioni, l’autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre 2007.

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RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELL’AIARISPETTO DELLE CONDIZIONI DELL’AIAControlli e Osservatorio
(ART. 11 e 13)
• L’APAT per gli impianti di competenza statale e le ARPA per quelli di competenza regionale accertano, sulla base di quanto previsto e programmato nell’autorizzazione, con oneri a carico del gestore:
1) il rispetto delle condizioni dell’AIA;
2) la regolarità dei controlli a carico del gestore;
3) che il gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione.
• L’autorità competente, nell’ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio può, comunque, disporre ispezioni straordinarie ed il gestore deve fornire per tutti i controlli l’assistenza necessaria.
• Gli esiti dei controlli da parte di APAT e ARPA vengono comunicati all’Autorità competente che li metterà a disposizione del pubblico.
• Con cadenza annuale le Autorità competenti comunicano all’Osservatorio istituito presso il Ministero dell’Ambiente (il cui funzionamento e la cui organizzazione saranno stabiliti da un successivo DM) dati relativi a autorizzazioni rilasciate, aggiornamenti ed inviano un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’AIA.
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SANZIONISANZIONI
(ART. 16)
In caso di inosservanza degli obblighi previsti in materia di autorizzazione ambientale integrata sono previste sanzioni detentive o pecuniarie.
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CARTOGRAFIA NAZIONALECARTOGRAFIA NAZIONALE
www.atlanteitaliano.it
- per consentire agli operatori, alle istituzioni ed agli organi di controllo di avere tutte le informazioni di carattere territoriale ed ambientale su una certa area di interesse;
- password dal Ministero a livello locale: potrà essere richiesta di chi farà domanda di AIA;
- software del Ministero
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A I A
A U T O RI Z Z A Z I O N E I N T EGRA T A A MBI EN T A LE
A rtt . 1- 14 e 17 e seguent i
EPER (European Pollutant Emission Register )
I N ES (I nventar io N azionale delle Emissioni
e loro S orgenti)
A RT T . 15 e 16
DI RET T I VA 96/ 61/ CE
IPPCIPPC
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INES: INES: normativanormativa
INESInventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti
www.sinanet.anpa.it
Direttiva 96/61/EC
D.Lgs. 372, 1 agosto 1999 di attuazione della 96/61/CE.Art. 10 disciplina inventario INES
D.M. del 23 novembre 2001, G.U. 13.02.2002 che definisce dati e formato della comunicazione
D.M. 26 aprile 2002 di rettifica di quello del 23/11/2002
Decreto legislativo n. 59/2005 di attuazione della Direttiva 96/61/CE art. 12
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Art. 12 del Decreto Legislativo n. 59/2005:
rinvio
Art. 10 del D.Lgs. 372/99
rinvio
D.M. per stabilire dati eformato sulla comunicazione
INESINES
I gestori degli impianti di cui all’All. I trasmettono all’Autorità competente ed al Ministero dell’Ambiente ENTRO IL 30 APRILE di ogni anno dati su emissione di aria, acqua e suolo relativi all’anno precedente.
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Decreto 23 novembre 2001 (Art. 4, co. 1)Tutti i gestori di complessi IPPC comunicano all’autorità competente di cui all’art. 2, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 372/99 e all’ANPA secondo le modalità indicate all’art. 3, entro il 1° giugno del 2002, i dati identificativi del complesso e, nel caso in cui siano superati i valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 allegate al decreto, anche i dati sulle emissioni, relativi all’anno 2001.
Decreto 26 aprile 2002 (Art. 4, co. 1)Tutti i gestori dei complessi IPPC, che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell’allegato I del presente decreto, entro il 1° giugno 2002 devono comunicare all’autorità competente di cui all’art. 2, comma 1, numero 8), del decreto legislativo n. 372/99 e all’ANPA solo i dati identificativi dei complessi industriali, mentre entro il 30 aprile 2003 devono comunicare i dati sulle emissioni relativi all’anno 2002.
EMENDATO DA
PERTANTO
Solo i complessi che superano i valori soglia devono comunicare i dati sulle Emissioni in Aria e Acqua tramite il MUD entro il 30 aprile di ogni anno.
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LA NORMATIVA IPPC E LA NORMATIVA IPPC E IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONIIL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI
DM 23 novembre 2001DM 23 novembre 2001
Il Decreto, conformemente a quanto disposto dalla Commissione Europea, prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, tutti i gestori dei complessi IPPC, le cui emissioni in aria ed in acqua superano i valori soglia indicati rispettivamente nelle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell’allegato I, comunichino alle Autorità Competente e all’APAT i dati sulle emissioni relativi all’anno precedente.
Il Decreto, conformemente a quanto disposto dalla Commissione Europea, prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, tutti i gestori dei complessi IPPC, le cui emissioni in aria ed in acqua superano i valori soglia indicati rispettivamente nelle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell’allegato I, comunichino alle Autorità Competente e all’APAT i dati sulle emissioni relativi all’anno precedente.
Nelle tabelle da 1.6.4.1 a 1.6.5.6 dell’allegato I sono riportate sottoliste specifiche, che indicano per ciascuna categoria di attività, i principali inquinanti, rispettivamente in aria e in acqua.
Le sottoliste sono liste di controllo che devono essere utilizzate solo come guida per la selezione degli inquinanti da dichiarare.
Nelle tabelle da 1.6.4.1 a 1.6.5.6 dell’allegato I sono riportate sottoliste specifiche, che indicano per ciascuna categoria di attività, i principali inquinanti, rispettivamente in aria e in acqua.
Le sottoliste sono liste di controllo che devono essere utilizzate solo come guida per la selezione degli inquinanti da dichiarare.
Le informazioni dichiarate andranno a costituire l’Inventario nazionale INES INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti)(Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) e il Registro EPER
(European Pollutant Emission Register).
Le informazioni dichiarate andranno a costituire l’Inventario nazionale INES INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti)(Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) e il Registro EPER
(European Pollutant Emission Register).
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• Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati devono collegarsi al sito
www.sinanet.apat.it
oppure
www.minambiente.it
www.minindustria.it
www.unioncamere.it
MUD 2005MUD 2005
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SANZIONISANZIONI
In caso di inosservanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione dei dati sulle emissioni in aria ed acqua NON sono previste sanzioni.
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GESTORE:
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INES - EPER INES - EPER
ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO:Trasmette all’Autorità competente tramite l’APAT i dati sulle emissioni in aria, acqua, suolo, relativi all’anno precedente (MUD)
APAT: Acquisisce ed elabora i dati e li trasmette all’Autorità competente ed al Ministero dell’Ambiente
MINISTERO AMBIENTE:
• Annualmente pubblica INES (art. 5, co. 1, DM 23/11/01 e succ. modif. e integraz.
• Trasmette alla Comunità Europea una relazione sull’attuazione della Direttiva 96/61/CE
Pubblica ogni 3 anni un inventario delle principali emissioni e loro fonti in base ai dati comunicati dagli Stati membri (art. 15, co 3, della Direttiva 96/61/CE)
COMMISSIONE EUROPEA:

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Decreto 23 novembre 2001Decreto 23 novembre 2001 (S.O. n° 23 della G.U. n° 37 del 13/2/02)
INDICE
1.1 LA DICHIARAZIONE E LE LINEE GUIDA …………………………………….……….… 151.2 CRITERI ED INDICAZIONI PER LA DICHIARAZIONE
1.2.1 Il complesso IPPC ……………………………………………………………………...………………….. 17 1.2.2 La attività IPPC ………………………………………………………………………...………………….. 17 1.2.3 Gli inquinanti e i valori soglia ………………………………………………………...…………………… 18 1.2.4 Chi deve dichiarare? …………………………………………………………………...…………….…….. 19 1.2.5 Attività IPPC e non IPPC ……………………………………………………………..…………….……... 19 1.2.6 La principale attività IPPC ……………………………………………………………..……………….…. 19 1.2.7 Le sottoliste …………………………………………………………………………..…………………..... 19 1.2.8 Emissioni in aria …………………………………………………………………………………..………. 20 1.2.9 Emissioni in acqua…………………………………………………………………….…………..….…….. 20 Depurazione off-site presso un depuratore che è un’unità tecnica a sé (depuratore consortile) ……..……………21 1.2.10 Misurare, calcolare e stimare …………………………………………………………………………….. 22 1.2.11 Che cosa faccio: misuro, calcolo e stimo? ……………………………………………………...….…….. 23 1.2.12 Che cosa indico M, C o S? …………………………………………………………………….…….….... 24 1.2.13 Come devo esprimere il dato di emissione? ……………………………………………………….…….. 24 1.2.14 Misura delle emissioni in aria …………………………………………………………………….…….... 24 1.2.15 Misura delle emissioni in acqua ………………………………………………………………….………. 25 1.2.16 Calcolo e stima delle emissioni in aria ……………………………………………………...….……….... 25 1.2.17 Calcolo e stima delle emissioni in acqua ……………………………………………………...…...…….. 27 1.2.18 Ufficio Europeo IPPC e documenti BREF ……………………………………………………....………. 27
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INQUINANTI
5.1 5.2 5.3 5.4
Metano (CH4) x xMonossido di Carbonio (CO) x xBiossido di Carbonio (CO2) x x xIdrofluoricarburi (HFC)
Protossido di azoto (N2O) xAmmoniaca (NH3) xComposti organici volatili non metanici (COVNM) xOssidi di azoto (Nox) x xPolif luorocarburi (PFC)
Esafluoruro di zolfo (SF6)
Ossidi di f luoro (Sox) x xArsenico (As) e composti x xCadmio (Cd) e composti x xCromo (Cr) e composti x xRame x xMercurio (Hg) e composti x xNichel (Ni) e composti x xPiombo (Pb) e composti x xZinco (Zn) e composti x xDicloroetano-1,2 (DCE)
Diclorometano (DCM)
Esaclorobenzene (HCB)
Esaclorocicloesano (HCH)Policlorodibenzodiossine e Policlorobenzofurani (PCDD + PCDF) x xPentaclorofenolo (PCP)
Tetracloroetilene (PER)
Tetraclorometano (TCM)
Triclorobenzeni (TCB)
Tricloroetano-1-1,1 (TCE)
Tricloroetilene (TRI)
Triclorometano
BenzeneIdrocarburi policiclici aromatici (IPA) x xCloro e composti inorganici x xFluoro e composti organici x xAcido cianidrico
PM 10 x x
N. di INQUINANTI 17 19 2 2
ATTIVITA' IPPC 5
Tab. 1.6.4.5. – Sottoliste degli inquinanti nelle emissioni in ARIATab. 1.6.4.5. – Sottoliste degli inquinanti nelle emissioni in ARIAAttività IPPC 5: Gestione rifiutiAttività IPPC 5: Gestione rifiuti
Incontro su IPPCMaggio 2005

32
INQUINANTI
5.1 5.2 5.3 5.4
Azoto totale x x x xFosforo totale x x x xArsenico (As) e composti x x xCadmio (Cd) e composti x x x xCromo (Cr) e composti x x x xRame (Cu) e composti x x x xMercurio (Hg) e composti x x x xNichel (Ni) e composti x x x xPiombo (Pb) e composti x x x xZinco (Zn) e composti x x x xDicloroetano-1,2 (DCE)
Diclorometano (DCM)
Cloroalcani (c10 - 13)
Esaclorobenzene (HCB)
Esaclorobutadiene (HCBD)
Esaclorocicloesano (HCH)Composti organici alogenati (AOX) x x x xBenzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)
Difeniletere bromato
Composti organostannici
FenoliIdrocarburi policiclici aromatici (IPA) x xCarbonio organico totale x x x xCloruri x x xCianuri x x xFluoruri x
N. di INQUINANTI 15 15 14 12
ATTIVITA' IPPC 5
Tab. 1.6.5.5. – Sottolista degli inquinanti nelle emissioni in ACQUATab. 1.6.5.5. – Sottolista degli inquinanti nelle emissioni in ACQUAAttività IPPC 5: Gestione rifiutiAttività IPPC 5: Gestione rifiuti
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33
INQUINANTI Valore soglia
Unità di misura
Procedura di determinazione
Tipologia di
emissione
TOTALEScarico Diretto
Scarico Indiretto
M/C/S P o P+D
1 - Nutrienti (2)
1. Azoto 50 t/a 2. Fosforo 5000 Kg/a2 - Metalli e composti (8)
3. Arsenico (As) e composti 5 Kg/a 4. Cadmio (Cd) e composti 5 Kg/a 5. Cromo (Cr) e composti 50 Kg/a
6. Rame (Cu) e composti 50 Kg/a 7. Mercurio (Hg) e composti 1 Kg/a 8. Nichel (Ni) e composti 20 Kg/a 9. Piombo (Pb) e composti 20 Kg/a 10. Zinco (Zn) e composti 100 Kg/a3 - Sostanze organiche clorurate (8)
11. Dicloroeteno-1,2 (DCE) 10 Kg/a 12. Diclorometano (DCM) 10 Kg/a 13. Cloroalcani (C10-13) 1 Kg/a 14. Esaclorobenzene (HCB) 1 Kg/a 15. Esaclorobutadiene (HCBD) 1 Kg/a 16. Esaclorocicloesano (HCH) 1 Kg/a 17. Pentaclorobenzene Kg/a 18. Composto organici alogenati 1000 Kg/a4 - Altri composti organici (7) 19. Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX) 200 Kg/a 20. Difeniletere bromato 1 Kg/a 21. Composti organostannici 50 Kg/a 22. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 5 Kg/a 23. Fenoli 20 Kg/a 24. Nonilfenolo Kg/a 25. Carbonio organico totale 50 T/a5 - Altri composti (3)
26. Cloruri 2000 T/a 27. Cianuri 50 Kg/a 28. Fluoruri 2000 Kg/a
Emissione
2.4.2 Scheda 6 2.4.2 Scheda 6 Emissioni totali in acqua del complesso dichiaranteEmissioni totali in acqua del complesso dichiarante Incontro su IPPC
Maggio 2005

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INQUINANTI
Valore soglia
Unità di misura Emissione
Procedura di determinazione
M/C/S
Tipologia di emissione
P o P+D
1 - Convenzionali e gas serra (11)
1. Metano (CH4) 100 t/a2. Monossido di Carbonio (CO) 500 t/a3. Biossido di Carbonio (CO2) 100.000 t/a4. Idrofluoricarburi (HFC) 100 Kg/a5. Protossido di azoto (N2O) 10 t/a6. Ammoniaca (NH3) 10 t/a7. Composti organici volatili non metanici (COVNM) 100 t/a8. Ossidi di azoto (Nox) 100 t/a9. Polif luorocarburi (PFC) 100 Kg/a10. Esafluoruro di solfo (SF6) 50 Kg/a11. Ossidi di solfo (SOx) 150 t/a2 - Metalli e composti (9)
12. Arsenico (As) e composti 20 Kg/a13. Cadmio (Cd) e composti 10 Kg/a14. Cromo (Cr) e composti 100 Kg/a15. Rame (Cu) e composti 100 Kg/a16. Mercurio (Hg) e composti 10 Kg/a17. Nichel (Ni) e composti 50 Kg/a18. Piombo (Pb) e composti 200 Kg/a19. Zinco (Zn) e composti 200 Kg/a20. Selenio (Se) e composti Kg/a3 - Sostanze organiche clorurate (13)
21. Dicloroetano-1,2 (DCE) 1000 Kg/a22. Diclorometano (DCM) 1000 Kg/a23. Esaclorobenzene (HCB) 10 Kg/a24. Esaclorocicloesano (HCH) 10 Kg/a25. Policlorodibenzodiossine e Policlorobenzofurani (PCDD + PCDF) 1 g/a26. Pentaclorofenolo (PCP) 10 Kg/a27. Tetracloroetilene (PER) 2000 Kg/a28. Tetraclorometano (TCM) 100 Kg/a29. Triclorobenzeni (TCB) 10 Kg/a30.Tricloroetano-1-1,1 (TCE) 100 Kg/a31. Tricloroetilene (TRI) 2000 Kg/a32. Triclorometano 500 Kg/a33. Policlorobifenili (PCB) Kg/a4 - Altri composti organici (2)
34. Benzene (C6H6) 1000 Kg/a35. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 50 Kg/a5 - Altri composti (5)
36. Cloro e composti inorganici 10 t/a37. Fluoro e composti organici 5000 Kg/a38. Acido cianidrico 200 Kg/a39. PM 50 t/a40. PM 10 50 t/a
Emissioni totali in aria del complesso dichiarante Incontro su IPPCMaggio 2005

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• Il Governo è delegato ad emanare entro 18 mesi (entro luglio 2006) decreti legislativi di riordino, anche mediante testi unici. Nelle seguenti materie:
o ………..o ………...o VIA, VAS e IPPC
• Tra i principi ed i criteri direttivi a cui si devono ispirare i decreti legislativi:
o Garanzia, salvaguardia e tutela dell’ambienteo Coordinamento e integrazione del sistema sanzionatorioo Adozione di strumenti economici per incentivare l’adozione di sistemi di
certificazione ambientale
L. 308/04 “Delega al Governo per il riordino, il L. 308/04 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della coordinamento e l’integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”diretta applicazione”
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LAVORI CONFINDUSTRIALI LAVORI CONFINDUSTRIALI SU DELEGA AMBIENTALESU DELEGA AMBIENTALE
- Creazione di GdL: Uno per ciascuna materia della delega
- GdL VIA/IPPC: Riunione con cadenza quindicinale
Sottogruppo di saggi: riunioni settimanali e articolazioni delle proposte
Presentazione delle proposte al GdL allargato
Definizione di un documento confindustriale di proposte in materia di IPPC e VIA da inviare alla Commissione creata dal Ministero dell’Ambiente per la preparazione dei Testi Unici
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PROPOSTE EMERSE IN CONFINDUSTRIAPROPOSTE EMERSE IN CONFINDUSTRIA
(Legge Delega)(Legge Delega)
• IPPC:
• prevedere agevolazioni di carattere economico-finanziario per aziende certificate EMAS e ISO 14001 (ad es.: riduzioni garanzie finanziarie);
• riduzione oneri spese istruttoria per aziende eco-certificate;
• semplificazione e programmazione controlli per aziende eco-certificate.
Proposte di modifica/integrazione al decreto legislativo di recepimento della Direttiva 96/61/CE:
• VIA: Proposte di definizione della normativa quadro di recepimento della normativa comunitaria:• premialità sotto vari profili per imprese eco-certificate;• prevedere raccordo con procedura IPPC laddove impianto ricada nel campo di applicazione di
entrambe le discipline;• definizione del concetto di modifica sostanziale;• Risoluzione problema derivante dalla criticità del riferimento ad una classificazione superata
per l’individuazione degli impianti soggetti a VIA nazionale.
• IMPIANTI NON IPPC:
accorpamento, in un unico provvedimento autorizzativo, delle diverse autorizzazioni ambientali nel caso di impianti NON soggetti a IPPC ma sottoposti a più di un’autorizzazione ambientale settoriale. (L. 308/04, art. 1, co. 9)
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SINTESI CONTRIBUTISINTESI CONTRIBUTI
VIA SU IMPIANTI A VIA SU IMPIANTI A VALENZA NAZIONALEVALENZA NAZIONALEE RACCORDO CON PROCEDURA IPPCE RACCORDO CON PROCEDURA IPPC
Mantenere separate le 2 fasi:Strategicità per il PaeseCosti elevatiDettaglio della progettazione
Opportuno creare un raccordo tra le 2 procedure
Meccanismo di raccordo tra Commissione Nazionale VIA e quella IPPC prevedendo partecipazione
Disponibilità documentazione tecnica
Assenza di ripetizione per le fasi di consultazione del pubblico
Nel caso di impianti rientranti nel campo di applicazione di entrambe le procedure
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SINTESI CONTRIBUTISINTESI CONTRIBUTI
VIA SU IMPIANTI VIA SU IMPIANTI A VALENZA REGIONALEA VALENZA REGIONALE E RACCORDO CON PROCEDURA IPPCE RACCORDO CON PROCEDURA IPPC
INTEGRAZIONE tra le 2 procedure ispirata a 3 principi:
• VOLONTARIETA’: possibilità e NON obbligo per l’azienda di richiedere o meno l’assorbimento (Modello Marche)
PREMIALITA’: • incremento delle soglie dimensionali degli allegati del DPR 12 aprile 1996 per i progetti di modifica degli impianti di imprese in possesso di certificazione;
• periodicità e modalità di controlli da concordare con Autorità.
Nel caso di impianti rientranti nel campo di applicazione di entrambe le procedure
• Consentire un approccio graduale per limitare impatto sull’organizzazione della P.A.
• VALORIZZAZIONE ESPERIENZE GIA’ MATURATE A LIVELLO TERRITORIALE (Emilia Romagna, Marche, Piemonte)
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PROPOSTE INDUSTRIALIPROPOSTE INDUSTRIALIIN MATERIAIN MATERIA
• Eliminare discrezionalità dell’Autorità competente che, interessata di sua modifica sostanziale ai sensi della disciplina IPPC, NON rimetta in discussione le valutazioni già acquisite in sede di VIA;
• in caso di modifica sostanziale il procedimento NON dovrà riguardare tutto l’impianto, ma solo la parte interessata dalla modifica sostanziale;
• L’Autorità competente nella definizione delle prescrizioni di monitoraggio contante nell’AIA tenga conto di quanto già pianificato dalle imprese in possesso di certificazione per evitare duplicazioni e aggravi di costi;
• Introduzione di riduzioni tariffarie per le spese di istruttoria e controllo per le imprese ecocertificate nella seguente misura- 40% EMAS- 20% ISO 14001
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TAVOLO di LAVOROTAVOLO di LAVOROcon Confindustrie Localicon Confindustrie Locali
• promuovere una modulistica standardizzata;
• promuovere un’armonizzazione delle tariffe per l’istruttoria per non creare distorsioni di mercato;
• monitoraggio applicazione della disciplina e analisi problematiche per definire possibili soluzioni condivise.
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ASPETTI PROBLEMATICIASPETTI PROBLEMATICIEE
POSSIBILI SOLUZIONIPOSSIBILI SOLUZIONI

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• Si considerano soddisfatti i requisiti tecnici del decreto IPPC, se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto 36/03 (art. 4, co. 4)
• Nel caso in cui norme attuative di disposizione, comunitarie di settore dispongano date successive per l’attuazione delle prescrizioni, l’autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre 2007.
DISCARICHEDISCARICHE(art. 4, co. 4 – art. 5, co. 18)
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DISCARICHEDISCARICHE
Il comma 4 dell’art. 4 del provvedimento IPPC ha modificato la “connessione “tra le due discipline (Discariche e IPPC):
- IMPIANTI ESISTENTI: solo quando il gestore avrà ottemperato a tutte le previsioni tecniche previste dalla disciplina del D.Lgs. n. 36/03 soddisferà i requisiti previsti dalla normativa IPPC.Applicazione art. 17, comma 2 “Disposizioni transitorie”: “i procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono l’autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati”.
- IMPIANTI NUOVI:
•profilo tecnico: rispetto disposizioni previste dalla normativa discariche;•profilo procedurale: rispetto disposizioni previste dalla normativa IPPC.
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AUTORITA’ COMPETENTI AUTORITA’ COMPETENTI E UFFICI PREPOSTIE UFFICI PREPOSTI
Uffici: diversi da quelli su cui oggi ricade la competenza autorizzativa per la gestione dei rifiuti: criticità
Autorità competente: Regione o Provincia se delegata
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REGIONI COMMISSARIATEREGIONI COMMISSARIATE
Regioni in stato di emergenza:
problema del coordinamento della normativa AIA, con i poteri straordinari riconosciuti ai Commissari.
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LINEE GUIDALINEE GUIDA
Linee guida orizzontali: non ancora pubblicate (attualmente sono alla registrazione della Corte dei Conti);
Linee guida settoriali comparto dei rifiuti: devono essere ancora esaminate e approvate dal Ministero. Se le linee guida non venissero pubblicate al momento dell’entrata in vigore della disciplina si potrebbe verificare la seguente situazione:
• IMPIANTI NUOVI: le Autorità competenti potrebbero rilasciare le AIA con l’ausilio dell’Allegato IV del decreto;
• IMPIANTI ESISTENTI: il gestore potrebbe presentare la domanda per la richiesta di ottenimento AIA, ma l’Autorità competente non potrebbero, formalmente, rilasciare il provvedimento autorizzatorio.
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MODULISTICAMODULISTICA
Ministero dell’Ambiente: sta procedendo alla definizione di una modulistica standardizzata per gli impianti di competenza nazionale e inviterà le autorità locali a conformarsi ad essa.
Regioni: possono procedere autonomamente alla definizione della modulistica
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PROCEDURE SEMPLIFICATEPROCEDURE SEMPLIFICATE
Impianto produttivo soggetto ad AIA (Allegato I) ricompreso tra le attività a cui si applicano le procedure semplificate:
può, nell’arco della durata dell’autorizzazione integrata ambientale – AIA (5 anni), modificare o integrare l’utilizzo del rifiuto (che beneficia del regime agevolato ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 22/97) senza dover richiedere una nuova AIA.
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CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTODI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
Difformità esistente a livello regionale e provinciale, nell’attribuzione del codice relativo all’operazione di trattamento o smaltimento: stesse attività autorizzate dalle autorità competenti locali in modo diverso.
Disomogenee applicazioni della normativa IPPC
Pesanti ricadute sulle condizioni di mercato
Possibile emanazione di atto di indirizzo e coordinamento o circolare ministeriale
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IPPC
CONTESTUALIZZAZIONECONTESTUALIZZAZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNAREGIONE EMILIA ROMAGNA

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STRALCIO CALENDARIO SCADENZE STRALCIO CALENDARIO SCADENZE PER PRESENTAZIONE DOMANDE AIAPER PRESENTAZIONE DOMANDE AIA
(Delibera Giunta Regione Emilia Romagna)
La presentazione delle DOMANDE di AIA può essere effettuata dopo 90 giorni dall’approvazione della presente deliberazione.
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CATEGORIE IPPC PERIODO DI PRESENTAZIONE
Gestione rifiuti Entro il 31/3/2006