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NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 14 n. 2 - Dicembre 2005 117 Servizi voce e multimediali su IP: aspetti regolamentari PAOLO AURELI LUCA BARBETTA GIOVANNI MARTINI La disponibilità di nuove tecnologie IP per la fornitura di servizi voce e mul- timediali rappresenta, al tempo stesso, una sfida ed un’opportunità per i vari attori del mondo delle telecomunicazioni e dei servizi informatici e pone anche una serie di nuovi quesiti per il regolatore. In presenza di uno scenario in continua evoluzione, l’articolo fornisce una istantanea dell’at- tuale quadro della regolamentazione sui servizi emergenti ed innovativi con l’utilizzo delle tecnologie IP. In particolare descrive l’evoluzione del quadro regolamentare, in ambito nazionale ed internazionale, così come emerge in Europa a valle della recente definizione di un framework rego- lamentare innovativo. 1. Introduzione Il framework regolamentare europeo definito nel 2002, costituisce l’approdo di un percorso norma- tivo, iniziato nei primi anni ’90, che ha avuto l’obiet- tivo di indicare le regole, armonizzate a livello euro- peo, relative alla fornitura dei servizi di comunica- zione elettronica in un contesto liberalizzato e com- petitivo. Il quadro regolamentare definito dal fra- mework rende disponibili al mercato e all’industria un insieme di principi applicabili anche a servizi innovativi la cui offerta è resa possibile dall’evolu- zione tecnologica e, in particolare, dall’utilizzo delle tecnologie IP. Il framework regolamentare europeo è stato recepito in Italia con il Decreto Legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comuni- cazioni elettroniche” [1] che costituisce l’attuale quadro di riferimento regolamentare nazionale. 2. L’utilizzo delle tecnologie IP negli anni ‘90: “servizi dati” e “servizi di telefonia vocale” In seguito alla direttiva 90/388/CEE del 24 luglio 1990 [2], che era relativa alla concorrenza nei mer- cati dei servizi di telecomunicazioni e nella quale si definiva il servizio che poteva essere offerto dagli Operatori di telecomunicazioni negli Stati Membri (direttiva servizi), la Commissione Europea ha ema- nato negli anni successivi una serie di comunica- zioni allo scopo di precisare alcuni aspetti applica- tivi della direttiva 90/388/CEE in merito alla defini- zione di “telefonia vocale”. Si precisa, inoltre, che già la comunicazione CE del 1988 [3] concludeva che, all’epoca, i servizi di comunicazione vocale su Internet non potevano, in linea di principio, essere fatti rientrare nella telefonia vocale, in quanto non erano in grado di soddisfare contemporaneamente REGOLAMENTAZIONE

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NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 14 n. 2 - Dicembre 2005 117

Servizi voce e multimediali su IP:aspetti regolamentari

PAOLO AURELI

LUCA BARBETTA

GIOVANNI MARTINI

La disponibilità di nuove tecnologie IP per la fornitura di servizi voce e mul-timediali rappresenta, al tempo stesso, una sfida ed un’opportunità per ivari attori del mondo delle telecomunicazioni e dei servizi informatici epone anche una serie di nuovi quesiti per il regolatore. In presenza di unoscenario in continua evoluzione, l’articolo fornisce una istantanea dell’at-tuale quadro della regolamentazione sui servizi emergenti ed innovativicon l’utilizzo delle tecnologie IP. In particolare descrive l’evoluzione delquadro regolamentare, in ambito nazionale ed internazionale, così comeemerge in Europa a valle della recente definizione di un framework rego-lamentare innovativo.

1. Introduzione

Il framework regolamentare europeo definito nel2002, costituisce l’approdo di un percorso norma-tivo, iniziato nei primi anni ’90, che ha avuto l’obiet-tivo di indicare le regole, armonizzate a livello euro-peo, relative alla fornitura dei servizi di comunica-zione elettronica in un contesto liberalizzato e com-petitivo. Il quadro regolamentare definito dal fra-mework rende disponibili al mercato e all’industriaun insieme di principi applicabili anche a serviziinnovativi la cui offerta è resa possibile dall’evolu-zione tecnologica e, in particolare, dall’utilizzo delletecnologie IP. Il framework regolamentare europeoè stato recepito in Italia con il Decreto Legislativodel 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comuni-cazioni elettroniche” [1] che costituisce l’attualequadro di riferimento regolamentare nazionale.

2. L’utilizzo delle tecnologie IP negli anni ‘90: “servizi dati” e “servizi di telefonia vocale”

In seguito alla direttiva 90/388/CEE del 24 luglio1990 [2], che era relativa alla concorrenza nei mer-cati dei servizi di telecomunicazioni e nella quale sidefiniva il servizio che poteva essere offerto dagliOperatori di telecomunicazioni negli Stati Membri(direttiva servizi), la Commissione Europea ha ema-nato negli anni successivi una serie di comunica-zioni allo scopo di precisare alcuni aspetti applica-tivi della direttiva 90/388/CEE in merito alla defini-zione di “telefonia vocale”. Si precisa, inoltre, chegià la comunicazione CE del 1988 [3] concludevache, all’epoca, i servizi di comunicazione vocale suInternet non potevano, in linea di principio, esserefatti rientrare nella telefonia vocale, in quanto nonerano in grado di soddisfare contemporaneamente

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tutti e quattro i criteri sottoelencati della definizionedi telefonia vocale contenuta nella direttiva sui ser-vizi, ossia:• essere oggetto di un’offerta commerciale;• essere forniti al pubblico;• essere effettuati in partenza e destinazione di

punti terminali della rete pubblica commutata;• fornire “trasporto diretto” e commutazione in

tempo reale del messaggio vocale ed, in parti-colare, garantire lo stesso livello di affidabilità edi qualità di riproduzione vocale fornito dallarete telefonica pubblica commutata (PSTN).La comunicazione CE del 2000 [4], emanata in

seguito ad una consultazione pubblica sull’argo-mento condotta nell’estate del 2000, confermaval’orientamento da parte della Commissione diescludere dalla definizione di telefonia vocale latelefonia via Internet, ad eccezione dei casi in cuila telefonia via Internet soddisfacesse i quattro cri-teri elencati.

Questo significava che gli Stati membri dove-vano consentire ai fornitori di connessioni o di ser-vizi su Internet di offrire servizi di telefonia viaInternet sulla base delle semplici autorizzazionigenerali alla trasmissione di dati e, quindi, non eragiustificato l’obbligo di una licenza individuale.Inoltre, veniva evidenziata l’applicazione del “prin-cipio della neutralità rispetto alla tecnologia utiliz-zata”: i servizi di comunicazione vocale che soddi-sfacevano i quattro criteri contenuti nella “direttivaservizi” erano considerati sostituti della telefoniavocale fornita mediante tecnologie tradizionali. Inquesto caso, tali servizi sarebbero stati quindiassoggettati al regime regolamentare applicabile aiservizi di telefonia vocale. Inoltre, la comunicazionedel 2000 precisava che, al fine di ritenere soddi-sfatto il criterio del “trasporto diretto e della com-mutazione della voce in tempo reale”, era suffi-ciente che il servizio di comunicazione vocalevenisse considerato ed utilizzato dai consumatori,per via delle sue caratteristiche, come sostituto deiservizi vocali su circuiti PSTN. Questo criteriopoteva altresì considerarsi soddisfatto quando ilprestatore del servizio garantiva ai suoi clienti laqualità e l’affidabilità della rete PSTN.

3. Il nuovo Framework regolamentare europeo e suo recepimento nazionale

Le attività della Commissione Europea relativeall’evoluzione della regolamentazione nel settoredelle telecomunicazioni sono approdate, nel marzodel 2002, alla definizione di un nuovo frameworkregolamentare per le comunicazioni elettroniche.Tale nuovo quadro regolamentare europeo, chesupera in modo significativo il precedente regimeregolamentare delle telecomunicazioni, sancisce iprincipi regolamentari da applicare a qualsiasi retee servizio di TLC ed è costituito dalle seguentidirettive:• direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro

normativo comune per le reti e i servizi di comu-nicazione elettronica (Direttiva “Quadro”) [5];

• direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioniper le reti e i servizi di comunicazione elettro-nica (Direttiva “Autorizzazioni”) [6];

• direttiva 2002/19/CE relativa all’accesso alle retidi comunicazione elettronica e alle risorse cor-relate e all’interconnessione delle medesime(Direttiva “Accesso”) [7];

• direttiva 2002/22/CE relativa al servizio univer-sale e ai diritti degli utenti in materia di reti eservizi di comunicazione elettronica (Direttiva“Servizio Universale”) [8];

• direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento deidati personali e alla tutela della vita privata nelsettore del le comunicazioni e lettroniche(Direttiva relativa alla vita privata e alle comuni-cazioni elettroniche) [9].Gli obiettivi, che la Commissione Europea ha

inteso perseguire nella definizione del nuovo fra-mework regolamentare, sono stati quelli di pro-muovere la competizione nella fornitura dei servizidi telecomunicazioni, incoraggiare gli investimenti,incentivare l’innovazione assicurando il massimodei benefici ai cittadini, favorire lo sviluppo e l’iden-tità del mercato europeo. La Commissione Europeaha inteso raggiungere tali obiettivi prevedendo uninsieme di regole la cui applicazione è armonizzataa livello europeo garantendo, al contempo, unlivello, sia pur minimo, di flessibilità in ciascunoStato membro che consenta di tener conto dellediverse specificità nazionali.

Un aspetto importante, sancito nel nuovo fra-mework regolamentare, consiste nell’affermazionedel principio della “neutralità tecnologica” intesacome l’affermarsi di un approccio indipendentedalla tecnologia utilizzata nella valutazione regola-mentare dei servizi offerti.

Inoltre, con il nuovo framework regolamentarela Commissione Europea ha favorito la riduzionedella regolamentazione specifica di settore di tipopreventivo (ex ante) ed un utilizzo crescente deldiritto della concorrenza (Competition Law).

Le direttive citate, sono state recepite in Italiacon il Decreto Legislativo del 1° agosto 2003, n.259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” [1](denominato “Codice” nel seguito), ad eccezionedella direttiva relativa alla “Privacy” recepita a giu-gno 2003 con il Decreto Legislativo n. 196 “Codicein materia di protezione dei dati personali” [10]. Intal modo veniva superato il DPR n. 318 del 19 set-tembre 1997 “Regolamento per l’attuazione didirettive comunitarie nel settore delle telecomuni-cazioni” [11] che ha consentito in Italia la liberaliz-zazione del mercato dei servizi di telecomunica-zioni costituendo, per un quinquennio, il quadroregolamentare nazionale di riferimento.

I servizi innovativi voce e multimediali forniti sutecnologie IP rientrano nell’ambito di applicazionedel nuovo quadro regolamentare e, al fine di valu-tare i vincoli regolamentari relativi alla fornitura ditali servizi, è opportuno tenere in conto i dueseguenti principi: • approccio regolamentare “tecnologicamente

neutrale” che prevede l’applicazione degliobblighi regolamentari ai servizi indipendente-

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mente dalla tecnologia utilizzata per la loro for-nitura. Ciò comporta che il tipo di regolamenta-zione associata ai servizi forniti su tecnologia IPnon si basi sul fatto che il servizio sia offertoattraverso l’utilizzo di piattaforme basate su IP,ma su come è definito e caratterizzato il servi-zio;

• processo armonizzato della regolamentazione alivello europeo che prevede un preciso ruolo dicoordinamento e control lo da parte del laCommissione Europea. Pertanto l’analisi deivincoli regolamentari relativi a particolari offerteinnovative su tecnologia IP deve necessaria-mente tenere in considerazione le posizioni e gliorientamenti CE in materia.Al fine dell’individuazione dei vincoli regolamen-

tari applicabili ai servizi innovativi forniti su tecno-logie IP risulta utile evidenziare gli obblighi previstidalla normativa vigente a cui devono sottostare glioperatori che forniscono servizi di telecomunica-zioni.

Il Codice, a recepimento della normativa comu-nitaria di riferimento, denomina i generici servizi dicomunicazione come “Servizi di Comunicazioneelettronica” (in inglese “Electronic CommunicationService” - ECS). Tali servizi, che possono essereforniti in ambito pubblico o privato (ECS pubblici eprivati) sono definiti come: “servizi forniti di normaa pagamento consistenti esclusivamente o preva-lentemente nella trasmissione di segnali su reti dicomunicazioni elettroniche, compresi i servizi ditelecomunicazioni ed i servizi radiotelevisivi […]”(art. 1 comma gg).

Nell’ambito degli ECS viene definito il serviziotelefonico tradizionale denominato “ServizioTelefonico Accessibile al Pubblico” (in inglese“Publicly Available Telephone Service” - PATS), cherappresenta un particolare tipo di ECS. Il Codicedefinisce il PATS come: “servizio accessibile alpubblico che consente di effettuare e ricevere chia-mate nazionali ed internazionali e di accedere aiservizi di emergenza tramite uno o più numeri chefigurano in un piano di numerazione nazionale ointernazionale, e che può inoltre, se necessario,includere uno o più dei seguenti servizi: l'assistenzadi un operatore; i servizi di elenco abbonati e con-sultazione; la fornitura di telefoni pubblici a paga-mento; la fornitura del servizio a condizioni specifi-che; la fornitura di apposite risorse per i consuma-tori disabili o con esigenze sociali particolari; la for-nitura di servizi non geografici” (art. 1 comma hh).

Dal Codice si evince un approccio di regola-mentazione crescente partendo dall’ECS privato,passando per il servizio ECS pubblico verso il ser-vizio PATS.

Non è prevista, infatti, una regolamentazionespecifica per il servizio ECS privato, la cui forni-tura è soggetta solo ad autorizzazione generale agaranzia del rispetto delle norme di sicurezza, diprotezione ambientale, di salute della popolazioneed urbanistiche. La fornitura di ECS pubblico èsoggetta, invece, ad un insieme di condizionider ivant i da l l ’autor izzaz ione genera le che,secondo quanto previsto nel Codice, sono almeno

le seguenti:• stipulazione di un contratto tra il fornitore del

servizio e l’utente (art. 70);• pubblicazione dei parametri di qualità dei servizi

a fini comparativi per la difesa dei consumatori(art. 72);

• garanzia del le prestazioni per l ’Autor i tàGiudiziaria (art. 28 e 96);

• negoziazione, su richiesta di OLO e nell’ambitodella stessa autorizzazione generale, dell’inter-connessione (art. 41) ed eventuali imposizionidel regolatore sull’interconnessione per gli ope-ratori che controllano l’accesso agli utenti finali(art. 42);

• verifica delle condizioni di dominanza su mer-cati rilevanti esistenti (art. 19);

• eventuale gestione delle morosità (art. 79 edallegato 4 parte A).Per la fornitura del PATS il Codice prevede, oltre

alle prescrizioni previste per l’ECS pubblico, uninsieme di obblighi ulteriori che caratterizzano inmodo specifico il servizio telefonico tradizionale. Inparticolare, a difesa dei diritti degli utenti e dellaprivacy, i fornitori del PATS devono garantire:• accesso al servizio di emergenza 112 con forni-

tura di informazioni di localizzazione del chia-mante (art. 76);

• accesso ai codici di numerazione pan-europeaETNS (art. 77);

• accesso alle numerazioni non geografiche di/daaltri Stati della UE (art. 78);

• fornitura della Number Portability (art. 80);• trasparenza tariffaria mediante pubblicazione

dei prezzi (art. 71);• fornitura del Calling Line Identification - CLI (art.

79 e allegato 4 parte B);• prestazioni di oscuramento del CLI e della linea

connessa, blocco delle chiamate con CLI oscu-rato e blocco del trasferimento di chiamata (art.da 125 a 128 del Codice Privacy);

• integrità della rete ed accesso “ininterrotto” aiservizi d’emergenza (solo per gli operatori ditelefonia fissa) (art. 73).Questi obblighi si applicano a tutti i fornitori del

servizio PATS, mentre per gli operatori designatialla fornitura del Servizio Universale si applicanoanche i seguenti obblighi aggiuntivi:• fornitura generalizzata del servizio telefonico sul

territorio nazionale ad un prezzo accessibile(art. 53 e 59);

• fornitura, oltre alla telefonia, anche del serviziofax/dati e dell’accesso “efficace”1 ad Internet(art. 54);

• fornitura, in forma cartacea e/o elettronica, diun elenco degli abbonati relativo al la reteurbana di appartenenza (art. 55);

• disponibilità di telefoni pubblici a pagamentonelle aree non adeguatamente servite (art. 56);

(1)Il termine “efficace”, pur non essendo stato quantificato nel Codice, va rife-rito, come è derivabile nella Direttiva europea Servizio Universale [8] alConsiderata 8, ad “una velocità tale da permettere l’accesso ai servizi elet-tronici on line, quali quelli forniti sulla rete Internet pubblica.

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• messa a disposizione di misure speciali perutenti disabili (art. 57);

• rispetto di determinati parametri di qualità stan-dard e relative modalità di misura; in particolaresono previsti livelli minimi di qualità per il provi-sioning, l’assurance, l’accuratezza della fattura-zione e tempo di instaurazione di una chiamata(art. 61);

• la fornitura di alcune prestazioni accessoriequali il blocco selettivo gratuito di chiamata, ladocumentazione dettagliata gratuita delle chia-mate, la gestione delle morosità con comunica-zione anticipata al cliente della cessa-zione del collegamento ed applicata alsolo servizio interessato (art. 60).Nella tabella 1 è riportata una sintesi

delle differenze tra gli obblighi per i gene-rici ECS rispetto a quelli per il PATS.

Come verrà megl io descr i t to nelseguito, il servizio voce su tecnologia IP,VoIP (Voice over IP), indica un insieme diofferte con caratteristiche anche moltodiverse tra loro. Pertanto non esiste un’u-nica regolamentazione per il VoIP, maquesta dipende dalle specifiche caratteri-stiche del servizio offerto. In particolare,a seconda di come viene caratterizzato edefinito il servizio dall’operatore, questopotrà essere soggetto ai vincoli regola-mentari del PATS o a più leggeri obblighirelativi al generico servizio ECS, chepotranno essere in ogni caso definiti indettaglio dal regolatore.

Dall’analisi del Codice, ed in coerenzacon l ’approccio segui to dal laCommissione Europea nell’ambito delladefinizione del nuovo framework regola-mentare, risulta che, ai fini della valuta-zione regolamentare, la discriminazionedi un servizio tra PATS e generico ECS èbasata sul principio di “sostituibilità”,soprattutto nel la “percezione” delcliente. Ciò comporta che un servizioofferto dall’operatore come sostitutivodel servizio telefonico tradizionale (PATS)e che è percepito dal cliente come tale, èsoggetto ai medesimi obblighi del PATS,mentre i servizi che, in base alle lorocaratteristiche di offerta si discostanodalla telefonia tradizionale e vengonopercepiti dal cliente come distinti da essa, sonosoggetti ad una regolamentazione di peso “modu-lato” e “giustificato”.

4. Iniziative della Commissione Europea e degliEnti di regolamentazione internazionali su VoIP

L’emanazione del framework regolamentareeuropeo da parte della Commissione Europea,superando, anche per i servizi “dati”, il precedenteregime regolamentare, come riassunto in prece-denza, ha determinato l’esigenza di affrontare, allaluce dei nuovi “paletti” regolamentari, la tematica

dei servizi basati sul protocollo IP ed, in partico-lare, del VoIP, anche in considerazione del principiodi neutralità tecnologica.

Nel corso del 2003 la Commissione Europea hacommissionato uno studio di natura tecnico-rego-lamentare su VoIP alla società di consulenzaAnalysys [13], allo scopo di analizzare ed identifi-care le relative principali problematiche regolamen-tari. Le risultanze di tale lavoro sono state sottopo-ste, per una prima fase di discussione, agli entiistituzionali interessati ed agli operatori dell’indu-stria e del mercato interessati.

Successivamente, nella seconda parte del2004, la Commissione Europea ha emanato undocumento di Consultazione pubblica sul temadella regolamentazione per il VoIP [14], allo scopodi evidenziare i propri orientamenti relativi ai prin-cipi di base per l’applicazione del quadro regola-mentare europeo ai servizi innovativi basati su IPed, in particolare, al VoIP e per sondare le reazionidei soggetti coinvolti (operatori, fornitori, ...).

Gli aspetti più significativi del documento diConsultazione, che forniscono indicazioni sugliorientamenti che emergono dalla CommissioneEuropea sul tema, sono riassunti nei seguentipunti:

ECS

Contratti

Controllo della spesa

Interoperabilità end to enddelle reti e servizi

Si

No

Si

Number Portability No

ECSPATS

==

Electronic Communications ServicePublicly Available Telephone Service

Pubblicazione informazioni sulla Qualità

Integrità/disponibilità delle reti e srevizi

Si

No

PATS fisso

Si

Si

Si

Si

Si

Si

PATS mobile

Si

No

Si

Si

Si

No

ECS

Prestazioni per l'Autorità Giudiziaria

Prestazioni Privacy

Calling Line Identification (CLI)

Si

Si

No

Accesso ai servizi di emergenzacon localizzazione No

Accesso "ininterrotto" ai servizi diemergenza

No

PATS fisso

Si

Si

Si

Si

Si

PATS mobile

Si

Si

Si

Si

No

Pricing e sicurezza/emergenza

TABELLA 1› Insieme degli obblighi per operatori ECS o PATS.

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• il VoIP è una “tecnologia” che può essere utiliz-zata per fornire una “varietà” di “servizi dicomunicazione elettronica”;

• in aderenza al quadro regolamentare europeo, ivari “player” possono entrare nel mercato deiservizi VoIP ed ECS, se coerenti con le condi-zioni di “Autorizzazione generale” applicabilenello Stato Membro;

• la pressione regolamentare deve essere modu-lata in considerazione della tipologia di servizioofferto;

• la “nomadicità” e, in generale, l’uti-lizzo del proprio terminale da differentiaccessi di rete è un elemento di diffe-renziazione rispetto al servizio telefo-nico “tradizionale”. Tale caratteristicaaccresce le problematiche di rispettodi alcuni obblighi regolamentari, tra iquali le modalità di fornitura dei ser-vizi di emergenza ed i livelli di “dispo-nibilità” ed affidabilità del servizio;

• la continua “crescita” delle offerterelat ive a serviz i VoIP può avereimpatti “sostanziali” sui modelli diinterconnessione definiti nell’ambitodelle tecnologie tradizionali PSTN;

• la disponibilità di numerazioni “geo-grafiche” e “non geografiche” saràimportante per il successo dei serviziVoIP.Il documento di consultazione ha for-

nito anche una significativa proposta diclassificazione, ad utilizzo regolamentare,delle varie offerte VoIP, che può essereriassunta nel seguente modo:• offerte VoIP senza la fornitura di un

“servizio” che consistono nella forni-tura di un prodotto (cioè un softwareper PC); tali offerte non ricadono nella regola-mentazione europea e, di conseguenza, nonsono soggette agli obblighi e diritti associati;

• reti private “corporate” che sono classificabilinella regolamentazione europea come ECS pri-vati, quindi senza particolari obblighi regola-mentari, eccetto l’aderenza al regime di autoriz-zazione generale. Ciò si applica, ad esempio, alcaso di utilizzo della tecnologia IP all’internodella rete “core” di un operatore come la retebackbone realizzata da Telecom Italia per il traf-fico telefonico di lunga distanza;

• servizi VoIP disponibili al pubblico che ricadononella regolamentazione europea ed, esistendouna notevole varietà di offerte, la “connota-zione” regolamentare dipende dalla specificanatura del servizio offerto.Nel caso, ad esempio, dei generici ECS si appli-

cano obblighi limitati alla notifica di inizio attività, alfinanziamento del Servizio Universale, la stipula diun contratto con il cliente e la pubblicazione deiparametri di qualità. Ciò, in particolare, è statoscelto dal regolatore europeo per favorire l’in-gresso nel mercato di nuovi soggetti che, in unafase iniziale, possono offrire tali tipologie di servizie, successivamente, possono essere in grado di

affrontare gli investimenti più ingenti per l’offerta diservizi di telefonia di base (PATS) e garantire,quindi, l’ottemperanza ai relativi obblighi.

Per un operatore che fornisce solo generici ser-vizi ECS sono limitati gli “obblighi” ma anche i“diritti” acquisiti. Infatti, come si evince con mag-giore dettaglio nella tabella 2, ad esempio gli abbo-nati ad un ECS non hanno il diritto alla “portabilità”del numero e ad essere inseriti nelle “Directorypubbliche” (elenchi abbonati).

Nel caso di fornitura della telefonia di base tra-mite tecnologia VoIP, la Commissione propone, inconsiderazione delle limitazioni intrinseche dellatecnologia IP, di non imporre la totalità degli obbli-ghi della telefonia (ad esempio, nel caso dell’ac-cesso ai servizi di emergenza, la telealimenta-zione, ...), ma di limitarsi ad indicare una chiarainformativa alla clientela sulle caratteristiche elimitazioni del servizio offerto.

Di particolare rilievo risultano le attività delgruppo ERG (European Regulatory Group), forumdelle Autorità regolamentari europee di settorefinalizzate all’individuazione di linee guida comuniper la regolamentazione del VoIP, a sostegno dellalibera concorrenza nel mercato e della diffusionedei servizi VoIP. Nel febbraio 2005 ERG ha appro-vato l’atteso “Common Statement for VoIP regula-tory approaches” che, in sostanza, indica i lseguente approccio regolamentare per il VoIP:• in considerazione che, al momento, non è pos-

sibile prevedere il reale sviluppo del mercato,si configura un mercato emergente; di conse-guenza l’analisi del VoIP, nell’ambito del qua-dro regolamentare europeo, sarà più appro-priata quando il mercato sarà sufficientementesviluppato;

ECSPATS

==

Electronic Communications ServicePublicly Available Telephone Service

PATS

Fornitura di un servizio di comunicazionenon telefonico

Accesso solo a specifiche tipologie dinumerazione E.164

Negoziazione dell'interconnessione"commerciale"

Fornitura del serviezio telefonico

Accesso a tutte le numerazioni E.164

Negoziazione "regolamentata" dellainterconnessione

Limitato accesso ad offerteregolamentate wholesale

Accesso all'Offerta di Riferimentoed offerte regolamentate wholesale

Originare/terminare chianatetelefoniche nazionali ed internazionali

Servizio GenericoECS

Number Portability

Carrier Selection e Preselection

TABELLA 2› Esempi di diritti acquisiti dagli operatori per ECS o PATS.

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• le barriere all’ingresso devono essere ridotte,considerando anche che le varie componenti(servizio, accesso e trasporto) possono esserefornite da differenti operatori/provider e che lereti IP hanno la potenzialità di “abilitare” un’am-pia varietà di nuovi servizi voce, alcuni dei qualidifferenti dalla telefonia di base, e di favorire laconvergenza tra voce, video e dati;

• si rimanda alle Autorità nazionali il chiarimentodi ulteriori diritti ed obblighi per i fornitori deiservizi VoIP.In relazione ai principali obblighi/diritti regola-

mentari associabili ai fornitori di servizi VoIP, l’ERGaffronta in particolare la prestazione di NumberPortability e l’accesso ai servizi di emergenza. Perla Number Portability si applica il concetto di neu-tralità tecnologica e quindi si indicano analoghidiritti regolamentari per tipologie assimilabili di ser-vizi voce. Per quanto riguarda le chiamate ai servizidi emergenza su reti utilizzanti tecnologie VoIP èriconosciuta l’esistenza di problematiche di fattibi-lità tecnica, soprattutto per servizi VoIP forniti innomadicità. Per tale motivo e per evitare ostacolialla diffusione delle offerte VoIP, è ritenuta suffi-ciente una chiara informativa al cliente delle carat-teristiche e limitazioni del servizio offerto.

A seguito delle citate attività della CE e delgruppo ERG ed alla luce dell’emergere di un cre-scente numero di offerte VoIP commerciali, alcuneAutorità di settore, europee ed extra-europee,hanno avviato iniziative in ambito nazionale alloscopo di individuare opportune linee guida regola-mentari. In tabella 3 è fornito l’attuale quadro delleprincipali attività regolamentari in ambito europeosul VoIP.

Le attività in ambito europeo sulla regolamenta-zione del VoIP fanno emergere chiaramente lanecessità di regolamenti attuativi in relazione aiprincipi introdotti dal nuovo quadro regolamentareeuropeo, anche a seguito dell’estensione dellaregolamentazione alla generalità dei servizi dicomunicazione elettronica e quindi anche a servizidati, video, tv, ... .

Più recentemente, nel corso dei primi mesi del-l’anno in corso, la Commissione Europea (CE) si èlimitata ad indicare il seguente posizionamento inmateria di VoIP:• la voce è una delle applicazioni di comunica-

zione IP-based ed esistono parecchie tipologiedi VoIP e nuovi servizi convergenti;

• lo sviluppo di servizi VoIP non deve esserebloccato e ostacolato sul nascere da unapesante regolamentazione; quindi è favorevoleun approccio regolamentare “light” ed armoniz-zato a livello europeo al fine di incoraggiare lacompetizione e gli investimenti in innovazione;

• le possibili alternative emergenti nel mercatodelle offerte “IP-based” sono:

- utilizzo della tecnologia IP all’interno delle reti“core” telefoniche, senza “visibilità” per ilcliente

- servizi/applicazioni “IP-based” offerte alcliente in aggiunta al servizio telefonico fissoe mobile

- servizi VoIP equivalenti dal punto di vista delleprestazioni al PATS, quindi “sostitutive” dellatelefonia tradizionale.

In tale contesto regolamentare europeo, varieAutorità di regolamentazione europee hanno intra-preso iniziative volte ad individuare le linee guidaoperative più adatte a favorire lo sviluppo di nuoveofferte basate sulla tecnologia IP, evitando, nelcontempo, possibili distorsioni e garantendo un’a-deguata tutela della clientela.

In questa attività si è distinta l’Autorità di set-tore inglese, Ofcom, che ha individuato linee guidache possono essere ritenute di riferimento per lageneralità delle Autorità di settore e, quindi, di par-ticolare interesse per tutti. Tali linee guida si pos-sono riassumere nei seguenti aspetti:• la connotazione regolamentare di un’offerta

(generico ECS o PATS) è di pertinenza dell’ope-ratore;

• la definizione di un codice di “autoregolamenta-zione” degli operatori deve essere fatta inaccordo con il regolatore;

• l’offerta di servizi deve uniformarsi ai seguentiprincipi:

- i nuovi servizi voce possono garantire l’ac-cesso ai servizi di emergenza, anche senzasoddisfare le modalità imposte per il PATS; iprovider VoIP sono incoraggiati a svilupparesoluzioni per una corretta localizzazione del-l’utente;

- i servizi voce offerti in nomadicità non devonoessere soggetti agli obblighi di integrità edisponibilità di rete imposti per il PATS dapostazione fissa;

- la telealimentazione risulta una condizionenon ragionevole per servizi voce diversi daquelli offerti su linea POTS/ISDN;

- deve essere fornita al cliente corretta e com-pleta informativa delle caratteristiche del ser-vizio e delle differenze rispetto alla telefonia dibase.

Il tema della regolamentazione delle offerte VoIPpresenta una particolare complessità anche acausa della natura globale nelle modalità di forni-tura abilitate dalla tecnologia IP, in particolare nelcaso in cui sia sufficiente alla clientela un genericoaccesso ad Internet per sottoscrivere una pluralitàdi offerte VoIP di differente natura e gestite da dif-ferenti provider.

Inoltre, in tali casi, la localizzazione dei punti diaccesso e di raggiungibilità del cliente (ad esem-pio, mediante apposite procedure di registrazione“on line”) possono essere, almeno dal punto divista tecnologico, a carattere “sovranazionale”; ciòrappresenta un notevole “plus” del VoIP, ma deter-mina problematiche nuove a livello regolamentare edi controllo di abusi o utilizzi illegali di tali servizi.

In Europa tali problematiche sono affrontate nelquadro regolamentare per la fornitura di servizi,indicando la necessità, per un provider, di disporrein ogni Stato membro, nel quale intende commer-cializzare offerte di servizi di comunicazione elet-tronica (ad esempio, VoIP), di apposito titolo auto-rizzatorio e quindi di essere anche soggetto alla

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legislazione nazionale. In tal modo la questionevera è come “controllare” i provider di Stati extraeuropei e ciò ha suggerito al la CommissioneEuropea di avviare contatti con altri enti regola-mentar i ester i , a part i re da FCC (FederalCommunicat ions Commission) in USA ed i l“Ministry of Internal Affairs and Communications(MIC)” in Giappone. Tali contatti hanno lo scopo dicondividere le problematiche e definire possibilisinergie in materia.

Nella tabella 3 è sintetizzato lo stato delle atti-vità regolamentari nei principali Paesi europei ed inUSA e Giappone, anche allo scopo di evidenziaredifferenze e possibili analogie.

Dal l ’anal is i del caso USA si evidenzia unapproccio regolamentare tradizionalmente diffe-rente da quello europeo, essendo basato su un’e-stesa deregolamentazione dei servizi, lasciandolibertà al mercato di svilupparsi in modo auto-nomo. In tale contesto, il livello di sicurezza dei

Iniziative per la regolamentazione del VoIP

FRANCIA

• Non ancora disponibile un regolamento complessivo di riordino della tematica VoIP e servizi fornibili su IP ed accessi a larga banda.• La questione del VoIP è stata affrontata nell’ambito delle analisi dei mercati rilevanti "retail" della telefonia, prevedendo che: - i servizi VoIP, soprattutto se "sostitutivi" della telefonia tradizionale, appartengono agli attuali mercati rilevanti; - considerando la natura emergente del VoIP, non sono stati, per il momento, applicati i "remedies", cioé obblighi specifici legati alla dominanza, della telefonia tradizionale.

GERMANIA

Paese

• Nel corso del 2004 è stata indetta da RegTP (attuale BnetZA) una consultazione pubblica sul VoIP, ma non è stato emanato, fino ad oggi, alcun provvedimento ufficiale in materia;• le problematiche, emerse come più critiche per il VoIP, sono risultate l’accesso ai servizi di emergenza, la numerazione e l’unbundling;• pur essendo in corso le analisi regolamentari, l’approccio prevalente non è quello di assimilare la generalità dei servizi VoIP alla telefonia tradizionale.

OLANDA

• Nel corso del 2004 è stata indetta la consultazione pubblica "Generic obligations of providers of packet switched voice services towards end users" ed i servizi VoIP sono stati suddivisi nelle seguenti categorie di interesse regolamentare: - VoIP interno ad un operatore - VoIP intra-aziendale - Telefonia internet PC-PC - Telefonia IP fissa e nomadica - VoIP su DSL.• Solo le ultime due categorie di servizi potrebbero essere soggette a specifici obblighi regolamentari, a seconda che siano connotate come generico ECS o PATS.

SPAGNA

• Consultazione pubblica della CMT nel corso del 2004.• Nel febbraio 2005 è stato promulgato un provvedimento che prevede che i servizi VoIP siano regolamentati per mezzo del corrente framework regolamentare in qualità di ECS (Electronic Communications Services) e non necessariamente come PATS, in modo da permettere un approccio regolamentare più leggero.

UK• Necessaria maggiore chiarezza da parte della CE per l’applicazione del quadro regolamentare europeo ai nuovi servizi voce• La connotazione dell’offerta tra generico ECS e PATS è di pertinenza dell’operatore• Individuate le misure transitorie per la connotazione come PATS o ECS ed i relativi obblighi/diritti.

USA

• Nel gennaio 2003 FCC ha creato un apposito workgroup (IPWG, Internet Policy Work Group) per approfondire le problematiche regolamentari connesse al VoIP. Nell’analisi iniziale il VoIP è stato definito essere un servizio di Information technology piuttosto che un servizio di tipo telefonico e, di conseguenza, soggetto ad un approccio "non regolamentato".• FCC, considerando le specificità dei servizi VoIP, ha deliberato valutando caso per caso, in assenza di una regolamentazione unitaria ed omogenea; i vari Stati USA agiscono in modo indipendente gli uni dagli altri.• Di conseguenza da un approccio inizialmente completamente deregolamentato, si sta seguendo una direzione più prudenziale verso la definizione di una regolamentazione "minima". • Ad inizio 2005 FCC ha dichiarato che i servizi VoIP non devono necessariamente sottostare alle regolamentazioni definite negli Stati per la telefonia ed, in particolare, i provider VoIP non sono obbligati a fornire l’accesso ai servizi di emergenza (911).• Alcuni Stati (ad es. il caso del Texas contro Vonage) hanno avviato procedimenti contro provider VoIP che non forniscono in modo adeguato l’accesso ai servizi di emergenza.• Più recentemente FCC è intervenuta sui servizi VoIP con imposizioni regolamentari significative, da un lato impedendo azioni distorsive del mercato da parte degli operatori telefonici (LEC) e dall’altro imponendo alcune prestazioni obbligatorie (accesso ai servizi di emergenza, sicurezza, una chiara informativa al cliente, ...).

GIAPPONE

• VoIP classificato come servizio di telecomunicazioni.• Adottata una regolamentazione "minima" finalizzata ad assicurare interoperabilità ed affidabilità.• Tre classi di servizio: - qualità vocale equivalente ai servizi telefonici tradizionali e prevede necessariamente l’accesso ai servizi di emergenza e la portabilità del numero; - qualità equivalente alla telefonia mobile; - minima qualità vocale.• Individuati alcuni parametri tecnici di qualità (Listener Speech Quality in aderenza alla Racc. ITU-T G.107, ritardo end to end, probabilità di blocco del servizio) per differenziare in modo oggettivo tali categorie di servizi allo scopo di determinare gli obblighi/diritti regolamentari applicabili (ad es. la tipologia di numerazione assegnabile, ...).

CMTDSLECS

===

Comission del Mercato de las TelecomunicacionesDigital Subscriber LineElectronic Communications Service

FCCPATSVoIP

===

Federal Communications CommissionPublicly Available Telephone ServiceVoice over Internet Protocol

TABELLA 3› Iniziative per la regolamentazione del VoIP nei principali Paesi esteri.

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servizi offerti in USA, non è comunque inferiore aquello europeo infatti, la FCC agisce “ex post”nel far rispettare agli operatori la legislazione inmateria.

In seguito all’applicazione di un approccio dere-golamentato alla fornitura di servizi VoIP in USA, laFCC ha avviato attenti monitoraggi della situazioneche si è venuta a creare nei vari Stati. In alcuniStati sono state avviate azioni contro i providerche, nella loro offerta dei servizi VoIP, non forni-vano alcune prestazioni tipiche della telefonia dibase (ad esempio, l’accesso ai servizi di emer-genza 911).

Su tali aspetti, anche a seguito di una signifi-cativa pressione dei media contro la possibilitàper i provider VoIP di non essere soggetti allaregolamentazione della telefonia di base, FCC èintervenuta con imposizioni regolamentari signifi-cative impedendo, da un lato, azioni distorsivedel mercato da parte degli operatori telefonici(LEC) ed imponendo, dall’altro, alcune presta-zioni obbligatorie (accesso ai servizi di emer-genza, s icurezza, una chiara informat iva a lcliente, ...).

Di fferente dal caso USA è l ’esempio delGiappone, più vicino all’approccio europeo nelprevedere una specifica regolamentazione per ilVoIP. Il regolatore giapponese ha individuato unaclassificazione dei servizi VoIP basata su parame-tri tecnici molto specifici di qualità con valori disoglia per discriminare le varie categorie regola-mentari.

Si è in presenza di una regolamentazione piùincisiva e matura rispetto a quella europea, adattaad una situazione di mercato più evoluta per ilVoIP.

In considerazione della valenza “globale” deiservizi di telecomunicazione, soprattutto quellibasati su IP e su Internet, si attendono, dalle atti-vità congiunte tra i vari enti regolamentari interna-zionali, significativi contributi per una armonizza-zione delle azioni regolamentari, soprattutto suitemi della gestione delle emergenze e della sicu-rezza delle reti e dei servizi. Ciò consentirebbe diassicurare un equilibrio regolamentare a carattereglobale.

Tali azioni sono evidentemente l’unica possibi-lità per tenere sotto “controllo” possibili interpreta-zioni arbitrarie della regolamentazione vigente.

5. Iniziative regolamentari nazionali in materiadi VoIP

Se da un lato il Codice delle Comunicazioni harecepito compiutamente il quadro regolamentareeuropeo, dall’altro il fenomeno VoIP, in rapidaespansione grazie anche alla pressione derivantedallo sviluppo degli accessi broadband in Italia,richiede ormai uno specifico intervento regola-mentare.

Alla luce del contesto regolamentare europeoed internazionale, riassunto nelle sezioni prece-denti, l’AGCom (Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni) ha promosso alcune iniziative diconsultazione con gli operatori ed, in partico-lare, con la Determinazione n.01/04/CODIP [12]del 5 agosto 2004, ha ist ituito un gruppo dilavoro sulle problematiche attuative della rego-lamentazione anche in materia di nuovi servizibasati su IP.

Successivamente, allo scopo di acquisire leposizioni degli operatori sul tema ed indirizzarequindi i lavori del gruppo, l’AGCom ha indettouna consultazione pubblica su tali argomentimediante un questionario, pubblicato sul sitoweb dell’AGCom in data 29 settembre 2004,sulle principali tematiche di natura regolamen-tare connesse ai servizi VoIP. Tale attività ha con-sentito ad AGCom di inquadrare i punti di vistadei vari soggetti nazionali interessati, a partiredagli operatori e service provider, allo scopo didisporre della generalità degli elementi utili perl’individuazione delle linee guida regolamentarinazionali sulla tematica VoIP.

A fine aprile 2005, AGCom ha emanato unaprima proposta di “Linee guida regolamentari per iservizi VoIP”, invitando i soggetti interessati a for-nire le proprie considerazioni. Tale documentoproponeva, in sintesi:• di classificare come PATS i servizi VoIP che uti-

lizzano numerazioni del piano di numerazionenazionale (Racc. ITU-T E.164), di tipo geogra-fico e non geografico, e che si interconnettonoalla rete PSTN per originare e terminare chia-mate; ciò determina l’assunzione per tali serviziVoIP di tutti gli obblighi e diritti regolamentarioggi già in vigore per i servizi telefonici tradi-zionali;

• almeno in fase iniziale, richiedere, solo nei limitidella fattibilità tecnica, la fornitura di alcuneprestazioni obbligatorie per gli operatori PATS,quali un adeguato trattamento delle chiamate aiservizi di emergenza (la localizzazione dell’u-tente e l’instradamento della chiamata al centrodi emergenza più vicino) e l’identificazione dellalinea chiamante;

• allo scopo di favorire la diffusione di serviziinnovativi (quali i servizi VoIP nomadici) e nelrispetto del principio di neutralità tecnologica,garantendo nel contempo l’integrità del piano dinumerazione nazionale e la trasparenza neiconfronti del l ’utente, adottare i l seguenteapproccio sulla numerazione telefonica:

- numerazione geografica solo per servizi VoIPnon nomadici;

- nuova categoria di numerazione non geogra-fica per servizi VoIP nomatici;

I l documento, contenente la proposta d i“linee guida regolamentari per il VoIP”, è statosottoposto a consultazione pubblica terminata il12 maggio 2005.

In seguito a tale consultazione, il 18 luglio2005, l’AGCom ha pubblicato sul proprio sito laDelibera 26/05/CIR – “Consultazione pubblicaconcernente proposte di interventi regolamen-tari in merito alla fornitura di servizi VoIP (voiceover internet protocol )”. In sintesi , con tale

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Delibera l’AGCom propone una classificazionedei servizi VoIP in tre categorie ad uso regola-mentare:1. Servizi VoIP assimilabili ai servizi telefonici

tradizionali: servizi soggetti al rispetto degliobblighi previsti dalla normativa vigente per iserv iz i te le fon ic i access ib i l i a l pubbl ico(PATS), tra cui la portabilità del numero traoperatori, l’accesso ai servizi d’emergenza,l’integrità della rete, la disponibilità della retetelefonica pubblica e dei servizi telefoniciaccessibil i al pubblico in postazione fissaconfrontabile con quella della telefonia vocaletradizionale su rete a commutazione di cir-cuito, il rispetto dei parametri tecnici minimidi qualità dei servizi VoIP (per quanto attual-mente definiti o in corso di definizione nellesedi normative competenti), il rispetto di livellidi sicurezza non inferiori a quelli della telefo-nia vocale tradizionale, il rispetto degli obbli-ghi derivanti dalle imposizioni dell’Autoritàsui servizi di telefonia fissa quali la delibera n.254/04/CSP nell’ambito del quadro generaledefinito dalla delibera n. 179/03/CSP. Taliobblighi limitano la possibilità di tale tipologiadi servizi ai soli operatori che controllanol ’accesso (ad es. operator i in ULL o conaccesso diretto, oppure operatori in Sharedaccess);

2. Servizi VoIP innovativi: servizi che potrannoessere forniti su una nuova numerazione nongeografica dedicata del Piano di NumerazioneNazionale sulla decade 5, con la possibilità dioffrire servizi nomadici. In tale classificazionerientrano servizi telefonici accessibili al pub-blico con caratteristiche aggiuntive ed alterna-tive rispetto ai servizi telefonici tradizionaliofferti sulla rete telefonica pubblica a commu-tazione di circuito; tra le prestazioni aggiun-tive è incluso, a titolo di esempio, il nomadi-smo;

3. Servizi di comunicazione elettronica: servizi chenon utilizzano risorse del Piano di NumerazioneNazionale.Le proposte contenute nella citata delibera

sono state oggetto di una consultazione pubblicaformale che si è conclusa il 2 settembre 2005. Inseguito alla chiusura di tale consultazione sonoattesi specifici provvedimenti in materia da parte diAGCom.

Anche i l Ministero delle Comunicazioni harecentemente r iavviato le att iv i tà del la“Commissione VoIP”, operante in ambito IstitutoSuperiore delle Comunicazioni e delle Tecnologiedel le Informazioni ( ISCTI) , con lo scopo diapprofondire gli aspetti della sicurezza e della qua-lità del servizio connessi con la fornitura di serviziinnovativi e convergenti su piattaforme IP.

Sono in corso, in tale ambito, le attività per l’ap-profondimento degli aspetti tecnico-regolamentaricon l’obiettivo di chiarire le modalità operative perl’attuazione del nuovo quadro regolamentare, conparticolare riferimento alla qualità dei servizi voceoffribili su piattaforme IP.

6. Inquadramento regolamentare e possibili clas-sificazioni della varietà di offerte multimedialiinnovativi e VoIP

Come già accennato nel capitolo 4, sul labase della classificazione dei servizi VoIP utiliz-zata dalla Commissione Europea nel corso delleproprie analisi sul VoIP, sono individuabili, con inecessari adattamenti alla realtà del mercato aif i n i de l l e ana l i s i tecn ico- rego lamenta r i , l eseguenti macro-t ipologie di offerte e serviziVoIP:1. Servizi VoIP “peer to peer”: il cliente si dota

di un prodotto software (da instal lare, adesempio, su un personal computer) o assimi-labili, che consente comunicazioni voce, gra-tu i te o a pagamento , so lo t ra comun i tàristrette di clienti omogenei (cioè che utiliz-zano lo stesso prodotto software), medianteuna generica connettività ad Internet (dial upo broadband) e trasparentemente all’opera-tore di rete. Rientrano in tali offerte anchequelle riferite in letteratura come DIY (Do ItYourself) o “self provided”.

2. Servizi VoIP in reti private o interni all’opera-tore: si tratta di servizi VoIP per comunicazioniinterne ad un’azienda e/o tra sedi diversedella medesima azienda, oppure, l’utilizzo ditecnologie “IP-based” (ad esempio, VoIP)all’interno della rete degli operatori pubbliciche non incidono sul servizio offerto alla clien-tela finale.

3. Servizi VoIP disponibili al pubblico: si tratta diuna macro-tipologia di servizi ed offerte VoIPmolto estesa e variegata al suo interno; lecaratteristiche possono, infatti, variare in rela-zione a:

- parametri e livelli di qualità assicurati;- prestazioni aggiuntive disponibili;- bundling o interoperabilità con altri servizi su

base IP (videocomunicazione, streamingvideo, SMS/MMS, posta elettronica, ...);

- fornitura o meno anche di servizi in “nomadi-smo”;

- raggiungibilità o meno da e verso la rete eclientela telefonica su PSTN.

La categoria di “Servizi VoIP peer to peer” nonrientra nel quadro regolamentare definito dalCodice, non configurando un servizio di comuni-cazione a se stante, ma una commercializzazionedi opportuni prodotti software (è questo il caso,ad esempio, del noto prodotto Skype nel suo uti-l izzo in ambito “community”). Non rientrandonella regolamentazione, non è imposto alcunobbligo specifico del settore delle TLC e nonsono resi accessibili i diritti associati alla conno-tazione come ECS: i diritti d’uso delle numera-zioni e delle frequenze, la negoziazione dell’inter-connessione, l’accesso alle offerte regolamen-tate, la raggiungibi l i tà da qualsiasi accessonazionale, ... .

Si evidenzia che, dal punto di vista dei servizidi comunicazione elettronica, il servizio VoIP peerto peer prevede la disponibilità di una generica

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connettività verso Internet fornita da un InternetService Provider e soggetta alla regolamentazionedel Codice.

La categoria di “Servizi VoIP in reti private ointerni all’operatore” rientra nell’ambito dei servizidi comunicazione elettronica ad uso privato equindi, in quanto tale, è soggetto ad una regola-mentazione minimale (richiede solo la notifica alMinistero delle Comunicazione nell’ambito dell’au-torizzazione generale). Per tali utilizzi della tecnolo-gia IP non sono necessarie ulteriori attività dinatura regolamentare.

Le analisi regolamentari e le future linee guidadel regolatore si focalizzeranno, quindi, sui serviziVoIP disponibili al pubblico, dato che solo talemacro-tipologia ricade appieno nel quadro regola-mentare definito dal Codiceper i servizi di comunica-zione elettronica (ECS) ditipo pubblico.

Nella tabella 4 è illustratoun sintetico confronto tra laclassif icazione AGCom equelle già emerse a livello diCommissione Europea.

La connotazione comeservizio ECS, ovvero comeservizio PATS, del servizioVoIP offerto a l la propr iaclientela dipende dai requi-s i t i con cui l ’operatorestesso “veste” i l serviziovocale su IP e da come talirequisiti rendono, di fatto, ilserv iz io assimi labi le conquello di telefonia vocaleofferto sulla rete telefonicacommutata. È importanterilevare che la connotazionedel l ’offerta come PATS omeno, nel l ’ambito del laclassificazione su esposta,è una scelta autonoma del-l’operatore in coerenza agliorientamenti CE riassunti inprecedenza.

A carattere generale, edaI f ine di assicurare lanecessaria trasparenza delle relazioni tra gli ope-ratori e con il regolatore, si evidenzia, in coerenzaa quanto indicato nell’art. 31 del Codice, l’impor-tanza per gli operatori di disporre di una dichiara-zione del Ministero delle Comunicazioni delle con-dizioni regolamentari applicabili all’offerta consi-derata.

Infine è di particolare rilevanza, anche perrendere tali classificazioni attuabili e controllabilidal regolatore, la disponibi l i tà di indicazionichiare in relazione alle regole di discriminazionetra le varie categorie, anche in termini di para-metri oggettivi caratterizzanti le varie categorie ele relative offerte (ad esempio, specifici parame-tri di qualità, in modo analogo a quanto definitoin Giappone).

7. La numerazione per l’accesso ai servizi multi-mediali innovativi

In coerenza con gli orientamenti espressi dallaCommissione Europea nel quadro regolamentare èprevista l’utilizzabilità, per i servizi ECS, di appositetipologie di numerazione nell’ambito del piano dinumerazione nazionale qualora essenziali per lafornitura di servizi aperti al pubblico. Allo statoattuale solo i servizi PATS possono avere accessoalla totalità delle numerazioni del piano di numera-zione nazionale, mentre i serviz i ECS hannoaccesso solo a specifici spazi di numerazione perapplicazioni legate alla rete telefonica a commuta-zione di circuito (ad esempio, per l’accesso in dialup ad Internet).

L’individuazione, nell’ambito del piano di nume-razione nazionale, di un nuovo spazio di numera-zione dedicato ai servizi innovativi e multimediali,previsto anche da AGCom, consentirà di favorire lafornitura di servizi innovativi quali, ad esempio, iservizi in “nomadicità” e far fronte ad eventualifuture maggiori esigenze di numerazione.

Nella tabella 5 sono illustrate in sintesi le ten-denze emergenti nei principali Paesi esteri, europeied extra-europei, in relazione alle scelte di numera-zione (numerazioni esistenti geografiche e non e/onuove numerazioni non geografiche) per i serviziforniti su piattaforme IP già individuate o in corsodi definizione da parte delle Autorità di settore.

Nel caso degli USA, non essendo il piano dinumerazione nord-americano strutturato per servizi

Analysys

Offerte VoIP che consistono nellafornitura di un software

Servizi VoIP disponibili al pubbliconei quali sono disponibili l'accessoe la raggiungibilità con numeri E.164

• Varietà di offerte con "trattamento" regolamentare e modulabile in base alle specifica natura del servizio.

• Tutte le numerazioni geogarfiche e non geografiche esistenti (e anche eventuali nuove numerazioni dedicate).

Reti private "corporate" ed utilizzodel VoIP all'interno della rete di unoperatore, se non ha alcun effettosul servizio "retail" offerto e sullarelativa qualità.

fuori dalquadro

regolam.

ECSo

PATS

AGComCE

ECSLAN

PATSWAN

======

Autorità per le Garanzie nelle ComunicazioniCommissione EuropeaElectronic Communications ServiceLocal Area NetworkPublicly Available Telephone ServiceWireless Area Network

CE

fuori dalquadro

regolam.

AGCom

Self provided consumer(peer to peer, DIY -Do It Yourself)

Independent of Internet access("Vonage")

Provided by broadband accessservice provider("Yahoo! BB")

Carrier internal use

Corporate internal use onbusiness LAN/WAN

ClassificazioneAnalysys (1/2004)

Classificazione CE(6/2004)

fuori dalquadro

regolam.

ECSo

PATS

categoriePATS

ECSprivato

ECSprivato

ECSprivato

TABELLA 4› Classificazione dei servizi VoIP in Europa ed in Italia.

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NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 14 n. 2 - Dicembre 2005 127

(non applicabile una ripartizione della numera-zione analoga a quella italiana, cioè numerazioniche iniziano per “0” per i servizi geografici, per“3” i servizi mobili, per “8” i servizi a tariffazionespeciale, ...), le numerazioni geografiche (e nongeografiche) sono indistinte e necessariamenteassegnabili a qualsiasi servizio di comunicazioneche ne richieda l’utilizzo.

In Giappone è introdotta un’associazione tra latipologia di numerazione e la connotazione regola-mentare del servizio: i servizi telefonici utilizzanol’attuale tipologia di numerazione indipendente-mente dalla tecnologia utilizzata per fornirli, mentreper i servizi innovativi basati su IP è stata indivi-duata una numerazione “dedicata” nel piano dinumerazione giapponese.

In definitiva per i servizi innovativi multimediali eVoIP si utilizzano, almeno in Europa, le numerazioniesistenti (geografiche, mobili e non geografiche)ed, in prospettiva, una nuova numerazione “dedi-

cata”, soprattutto per le offerte che prevedono lanomadicità. Nel caso della numerazione geogra-fica, tradizionalmente legata ad uno specificoaccesso utente-rete, esiste la problematica dei ser-vizi nomadici e, nella maggior parte dei casi, lanomadicità per tali tipi di numerazione non è con-sentita o è limitata nell’ambito del distretto.

La tematica numerazione ha rilevanti legami conl’evoluzioni in corso negli enti di standardizzazionea carattere normativo, europei ed internazionali, esono in corso di sviluppo da parte degli organismi,quali l’ETSI Technical Commitee TISPAN ed ITU-TStudy Group 2, soluzioni generalizzate per il sup-porto delle numerazioni telefoniche su piattaformebasate sul protocollo IP.

A tal riguardo è di particolare interesse lo stan-dard ENUM (tElephone NUmber Mapping), nato inambito IETF (Internet Engineering Task Force) esviluppato congiuntamente con ETSI ed ITU, chedefinisce le modalità tecnico-gestionali di utilizzodei numeri E.164 anche su reti “IP-based”.

I sistemi ENUM possono avere valenza globaleoppure essere realizzati all’interno delle reti di unoperatore o una confederazione di operatori perrisolvere le problematiche di instradamento ed indi-rizzamento tra la clientela. In tal caso si parla diENUM “infrastrutturale”.

In figura 1 è illustrato un possibile contesto diutilizzo dei sistemi ENUM di tipo infrastrutturaleall’interno dei differenti domini di rete di un opera-tore, o di una confederazione di operatori. Talecontesto è attualmente in fase di approfondimentonegli ambiti di standardizzazione internazionale.

Va rilevato comunque che gli aspetti tecnico-regolamentari di ENUM, connessi alle problemati-che di numerazione ed alle relative potenziali impli-cazioni sui servizi forniti su piattaforme “IP-based”,sono particolarmente articolate e complesse e nonpossono essere trattate in modo approfondito nelpresente articolo.

8. Punti aperti e possibile evoluzione della rego-lamentazione in materia

Le problematiche regolamentari relative ai ser-vizi multimediali e innovativi su tecnologia IP, finqui illustrate, evidenziano la non completa defini-zione del relativo quadro regolamentare europeo enazionale. Si evidenzia la necessità che l’evolu-zione della regolamentazione in materia debbatener necessariamente in conto che i servizi VoIPnon possono essere considerati in modo standalone, ma una componente di servizi più complessied articolati la cui offerta è resa possibile dall’evo-luzione delle tecnologie basate su IP.

L’approccio seguito dal regolatore dovrà neces-sariamente tener conto della generalità dei servizifornibili sulle nuove piattaforme IP, i cosiddetti SoIP(Services over IP), intendendo con tale termine lageneralità dei nuovi servizi convergenti e multime-diali su IP, in modo da non limitarsi a considerare ilsolo VoIP come una sostituzione tecnologica dellatelefonia tradizionale con la telefonia su IP.

• Tutte le numerazioni esistenti geografiche e non• Nuovo spazio di numerazione dedicato (056)

ENUMVoIP

==

tElephone NUmber MappingVoice over Internet Protocol

UK

• Numerazioni geografiche• Nuovo spazio di numerazione dedicato (032)GERMANIA

• Numerazioni geografiche (con nomadicità ristretta all'area locale) • Attualmente anche utilizzati i "numeri personali" (087)

FRANCIA

• Tutte le numerazioni geografiche (non in nomadicità) e non geografiche esistenti• Numerazioni "location independent" esistenti "0720" per servizi in nomadicità• Numerazione per servizi convergenti "0780" (ENUM, VoIP, ...)

AUSTRIA

• Numerazioni 8X: di tipo geografico per servizi vocali nomadici limitati al distretto• Numerazioni 51: di tipo non geografico principalmente per servizi vocali nomadici su base nazionale

SPAGNA

• In corso di valutazione l'apertura di nuovi spazi di numerazione da utilizzare per scopi vari tra cui anche il VoIP

SVEZIA

• Utilizzo della numerazione geograficaFINLANDIA

• Nuovo spazio di numerazione "050"• Numerazione geografica per servizi telefonici su IP

GIAPPONE

• Numerazione geografica (piano integrato ed ampio utilizzo di codici di area in "overlay")

USA

• Numerazione geografica solo per servizi telefonici non nomadici• Nuova numerazione dedicata (es. decade 5) per servizi nomadici

ITALIA

TABELLA 5› Principali tendenze emergenti sulle scelte di numerazioni

nei principali Stati esteri.

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128 NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 14 n. 2 - Dicembre 2005

Il contesto dei servizi SoIP è in sostanza, carat-terizzabile nel seguente modo:• servizi voce, video, dati anche interattivi: ad

esempio, Instant Messaging (IM), Always On forVoice, Videocomunicazione e dati (Directory, filesharing), ...;

• varietà di terminali (web phone, PDA, TV set topbox, personal computer, ...) e profili alternativiper gli utenti (casa, ufficio, intrattenimento, ...),mediante differenti tecnologie di accesso (fissoe wireless);

• convergenza con serviziInformation Technology:Instant Messaging, ripro-duzione / invio musica,sessioni voce/video,applicazioni web, down-loading, video streaming,file sharing, ... .Dal punto di vista tecno-

logico la fornitura dei SoIPrichiede:• nuove infrastrutture di

accesso a larga banda(nuovi apparati su cavodi rame, fibra, wireless,wireless, …);

• nuove piattaforme dicontrol lo e di serviz io“IP-based” per serviz i“session based” (le retiinternet attuali non sonosufficienti);

• nuovi terminali con fun-zional i tà mult imedial i(comunicazioni video -voce - data, computer,PDA, wireless, ...).

In figura 2 è illustrato ilcontesto di riferimento incui si collocano i servizi ep iat ta forme basat i su l latecnologia IP.

Posto tale contesto diriferimento per la genera-lità dei servizi abilitati dallatecno log ia IP, l ’ a t tua lequadro rego lamenta reeuropeo e naz iona le haintrodotto nuovi principi edha esteso la regolamenta-z ione a l la genera l i tà deiservizi di comunicazioneelettronica. Tuttavia, l’at-tuale quadro regolamen-ta re non de f in i sce conchiarezza i criteri per sta-bilire la linea di confine trail generico ECS ed il PATS.Alla definizione delle lineeguida regolamentari si stalavorando negli ambiti diregolamentazione europeae nazionali.

Tali linee guida sono indispensabili per la carat-terizzazione di un servizio fornito su tecnologia IP(ad esempio, VoIP, come ECS ovvero PATS). Infatti,tale caratterizzazione, pur dovendo essere di pre-valente competenza dell’operatore, richiede uncerto livello di uniformità e certezze del quadrotecnico-regolamentare di riferimento; ciò è partico-larmente importante per fornire “certezza” all’indu-stria, ed in particolare agli operatori, sul quadro diobblighi e, soprattutto, dei “diritti” acquisiti a

Numero E.164

• e-mail, IM• Web, chat• downloading di contenuti• ecc.

SIP(VdC, voce, SMS,

MMS, ...)

Applicazioni Dati

ApplicazioniInternet

Big Internet

Sito cliente

• Numero E.164 per servizi multimediali (VdC, voce, SMS/MMS, ...)• Nomi Internet assegnati al cliente (ad es. e-mail)

Informazioni diraggiungibilità

Piattaformadati

Piattaformamultimedialebasata su IP

Server

SIPServer

Server

ENUMinfrastrutturale

Altri domini IPdati OLO/ISP

PSTN/ISDN TDM (fonia)

ENUMISDN

ISPMMSOLO

=====

tElephone NUmber MappingIntegrated Sercices Digital NetworkInternet Service ProviderMultimedia Message ServiceOther Licensed Operator

PSTNSIP

SMSTDM

====

Public Switched Telephone NetworkSession Initation ProtocolShort Message ServiceTime Division Multiplexing

FIGURA 1› Scenario di utilizzo di ENUM infrastrutturale interno alle reti di un operatore.

Applicazioni Web, datapeer-to-peer

Piattaforme diservizio/

applicazioniconvergenti

Internet

Reti degli operatoriche abilitano i SoIP

Applicazioni “Session based”Voice, Videocomunicazione,

Messaging, ...

SoIP

Reti legacya banda stretta

Rete diaccesso

alargabanda

ADSL

IP TV

Wireless (Wifi, ...)

Videocomunicazionea basso bit rate

Videocomunicazionevoce-video

PSTN/N-ISDN

GW

ADSLGW

IP TVN-ISDN

POTSSoIP

======

Asymmetric Digital Subscriber LineGateWayInternet Protocol TVNarrowband Integrated Services Digital NetworkPlain Old Telephone ServiceServices over IP

FIGURA 2› Contesto di rete per i servizi SoIP..

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Page 13: IP Multimedia Aspetti Regolatori

AURELI › BARBETTA › MARTINI • Sevizi voce e multimediali su IP: aspetti regolamentari.

NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA › Anno 14 n. 2 - Dicembre 2005 129

seconda della tipologia di autorizzazione generalein cui si ricade.

Tale caratterizzazione può essere realizzata utiliz-zando gli strumenti messi a disposizione dal Codicee, nello specifico, il meccanismo dell’autorizzazionegenerale con una definizione più precisa degli obbli-ghi e diritti, tra quelli previsti nel Codice. In effetti,ciò consentirebbe di rendere evidente quale tipolo-gia di autorizzazione si applica, ovvero l’insieme diobblighi e diritti associati. In particolare, nel caso diconnotazione come generico ECS, l’operatore nonha accesso alla totalità dei diritti associati al PATS,in aderenza a quanto previsto nel Codice.

Anche le problematiche relative alla numera-zione di accesso ai servizi voce e multimediali suIP vanno affrontate attraverso l’individuazione disoluzioni evolutive del piano di numerazione nazio-nale che prevedano soluzioni dedicate garantendo,al contempo, la possibilità di impiego della nume-razione geografica utilizzata dagli operatori per leattuali offerte. Le soluzioni di numerazioni dedicatepotranno essere utili allo sviluppo di servizi innova-tivi attraverso la fornitura di prestazioni aggiuntivecome, ad esempio, la nomadicità in ambito nazio-nale. Si auspica, infine, che il regolatore, nel defi-nire la regolamentazione per i servizi voce e multi-mediali su IP, tenga conto della necessità di aderirealle attuali opportunità di sviluppo di un mercatoemergente come è considerato il mercato dei SoIP.Una eventuale applicazione di regolamentazionepreventiva (ex ante) potrebbe rappresentare unostacolo allo sviluppo delle offerte SoIP emergenti.

9. Conclusioni

Questo articolo, nel fornire una istantanea del-l’attuale quadro della regolamentazione e dellerelative tendenze evolutive dei servizi voce e multi-mediali su IP, evidenzia la non completa definizionedel quadro regolamentare, europeo e nazionale,per tale t ipologia di serviz i . Vengono inoltredescritti i principali interventi delle singole Autoritàdi regolamentazione estere per fronteggiare lenuove problematiche tecnico-regolamentari postedalle caratteristiche innovative abilitate dalle piat-taforme tecnologiche “IP-based”.

Si auspica che le linee guida regolamentari, incorso di definizione negli ambiti della regolamenta-zione, europea e nazionale, considerino i serviziVoIP come una componente di servizi più com-plessi ed articolati (i cosiddetti SoIP) la cui offerta èresa possibile dall’evoluzione delle tecnologiebasate su IP. Tale approccio favorirebbe, infatti, losviluppo di piattaforme innovative “IP-based” e dinuovi servizi in mercati emergenti.

Infine, si ritiene fondamentale che sia garantital’uniformità e la certezza del quadro tecnico-rego-lamentare di riferimento da parte degli Enti di rego-lamentazione, dato che ciò è particolarmenteimportante sia per l’industria, per gli sviluppi tec-nici dei sistemi basati sulle tecnologia IP, sia per glioperatori del settore per pianificare e predisporre lerelative offerte commerciali.

ADSL Asymmetrical Digital Subscriber LineAGcom Autorità per le Garanzie nelle comunicazioniCE Commissione EuropeaDSL Digital Subscriber LineECS Electronic Communications ServiceENUM tElephone NUmber MappingERG European Regulators GroupGW GateWayISDN Integrated Services Digital NetworkISP Intenet Service ProviderMMS Multimedia Message ServiceOLO Other Licensed OperatorPATS Publicly Available Telephone ServicePOTS Plain Old Telephone ServicePSTN Public Switched Telephone NetworkSIP Session Initation ProtocolSMS Short Message ServiceSoIP Services over IPTDM Time Division MultiplexingVoIP Voice over IP

— ABBREVIAZIONI

[1] Decreto Legislativo del 1° agosto 2003, n. 259:“Codice delle comunicazioni elettroniche”.

[2] Direttiva 90/388/CEE del 28 giugno 1990 relativaalla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomu-nicazioni.

[3] Comunicazione CE del 10 gennaio 1998 relativa allostatus guiridico della comunicazione vocale suInternet ai sensi della normativa comunitaria e, in par-ticolare, della direttiva 90/388/CEE (GU C 6 del10.1.1998).

[4] Comunicazione CE del 12 dicembre 2000 sulloStatuto della comunicazione vocale su Internet aisensi della legislazione comunitaria e in particolaredella direttiva 90/388/CEE - Complemento alla comu-nicazione della Commissione al Parlamento europeoe al Consiglio sulla situazione attuale e sull'attuazionedella direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenzanei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU C 369del 22/12/2000).

— BIBLIOGRAFIA

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[5] Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e delConsiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadronormativo comune per le reti e i servizi di comunica-zione elettronica (Direttiva Quadro).

[6] Direttiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo e delConsiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioniper le reti e i servizi di comunicazione elettronica(Direttiva Autorizzazioni).

[7] Direttiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo e delConsiglio del 7 marzo 2002 relativa all’accesso allereti di comunicazione elettronica e alle risorse corre-late, e all’interconnessione delle medesime (DirettivaAccesso).

[8] Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e delConsiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio univer-sale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizidi comunicazione elettronica (Direttiva ServizioUniversale).

[9] Direttiva “Privacy” 2002/58/CE del ParlamentoEuropeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa altrattamento dei dati personali e alla tutela della vitaprivata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

[10] Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196:“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

[11] DPR n. 318 del 19 settembre 1997: “Regolamentoper l’attuazione di direttive comunitarie nel settoredelle telecomunicazioni”.

[12] Determina 1/04/CODIP del 5 agosto 2004:“Problematiche in merito all’espletamento dei servizi ditelefonia vocale su protocollo IP (VoIP)”.

[13] Studio Analysys per la Commissione Europea: “IPVoice and Associated Convergent Services”; 28 gen-naio 2004.

[14] Documento di informazione e consultazione CE del14 giugno 2004: “The treatment of Voice over InternetProtocol (VoIP) under the EU Regulatory Framework”.

[15] Documento ERG: “Common Statement for VoIP regu-latory approaches”; febbraio 2005.

[16] Delibera AGCom n° 26/05/CIR del 18 luglio 2005:“Consultazione pubblica concernente proposte diinterventi regolamentari in merito alla fornitura di ser-vizi VoIP (Voice over Internet Protocol)”.

Paolo Aureli si è laureato con lode inEconomia e Commercio presso la LUISS nel1984. Dopo un’esperienza lavorativa in unasocietà mult inazionale, nel 1986 è statoassunto in SIP (oggi Telecom Ital ia) nel laDirezione Operativa. Dal 1992 al 1999 haricoperto incarichi di responsabil i tà negl iAcquisti, nella Pianificazione e Controllo e nelMarketing. Attualmente è responsabile deiRapporti con l’Autorità per il fisso e il mobile

nell’Area Affari Regolamentari di Telecom Italia Operations.

Luca Barbet ta s i è laureato inIngegneria Elettronica presso il Politecnico diTorino nel 1989, presentando una tesi sullamodellizzazione e simulazione di protocolli dicomunicazione a pacchetto. Nel 1990 èentrato a far parte dello CSELT (oggi TILAB)nella direzione Pianificazione e Gestione. Hapartecipato ai lavori degli Enti di normativainternazionali e nazionali attivi sull’analisi delleproblemat iche d i numeraz ione e

indirizzamento. È responsabile dei progetti TILAB relativi agliaspetti tecnici della regolamentazione nazionale ed internazionale,tra i quali l’evoluzione della regolamentazione, nazionale edeuropea, dell’ interconnessione e della numerazione; inoltrepartecipa alle attività delle Commissioni attive presso il Ministerodel le Comunicazioni ed Autor i tà di settore f inal izzate al ladefinizione della regolamentazione per servizi innovativi, dellenormative di interconnessione e dell’evoluzione del Piano diNumerazione Nazionale.

Giovanni Mart in i s i è laureato inIngegner ia E let t ron ica ne l 1986 pressol’Università di Roma “La Sapienza”. Dopo unperiodo di collaborazione con il CNR pressol’ENEA Casaccia, dove ha svolto attività distudio e varie pubblicazioni su applicatori amicroonde per la valutazione degli effett ibiologici dei campi elettromagnetici, nel 1987è stato assunto nella “Ricerca e Sviluppo”della SIP. In tale funzione ha lavorato alla

definizione, nel contesto internazionale (ETSI e ITU), dei protocollidel la rete di segnalazione e dei servizi ISDN e, in ambitonazionale, ne ha seguito il relativo sviluppo. Successivamente hacollaborato al la definizione dei servizi a larga banda nel larealizzazione del “Progetto Pilota ATM”. Dal 1995 al 2000 halavorato, nell’ambito delle funzioni di Strategie e Sviluppo, alprocesso di introduzione di nuovi servizi e alla definizione delnuovo Piano di Numerazione Nazionale strutturato per servizi. Dalmarzo 2000 ha operato presso la funzione Rete occupandosidegli aspetti tecnici della regolamentazione e rappresentandoTelecom I ta l ia ne l le sedi is t i tuz iona l i de l Min is tero de l leComunicazioni e dell’Autorità di settore. Attualmente proseguetale attività nell’ambito della funzione Affari Regolamentari diTelecom Italia.

MARTINI OK 13-01-2006 16:39 Pagina 130