Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO INTRODUZIONE ALLE SOCIETÀ Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2014/2015

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una presentazione che illustra i concetti generali sulle società nel sistema legislativo italiano.

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UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BERGAMO

INTRODUZIONE ALLE SOCIETÀ

Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2014/2015

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NOZIONE DI SOGGETTO DI DIRITTO NOZIONE DI

IMPRENDITORE (2082 C.C.)

NOZIONE DI CONTRATTO (1321 C.C.)

NOZIONE DI ATTO UNILATERALE (1324 C.C.)

REQUISITI DEL CONTRATTO (1325 C.C.);

NOZIONE DI COMUNIONE (1110 C.C.)NOZIONE DI

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (2549

C.C.)

NOZION PRELIMINARI INDISPENSABILI

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La società è una struttura organizzativa soggettivizzata creata per lo svolgimento di un’attività economica in vista di uno scopo, dotata di un patrimonio sempre separato da quello dei soggetti che la promuovono.

Nella vicenda societaria si distinguono tre momenti: l’atto giuridico costitutivo; la struttura organizzativa creata; il soggetto societario, al quale fanno capo un patrimonio autonomo, un’attività economica e il risultato della medesima.

LA NOZIONE DI SOCIETÀ I

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Ente giuridico fondato da

persone fisiche, società o Enti non societari, distinto

dai fondatori.

Ente capace di assumere

obbligazioni e acquistare diritti.

Ente caratterizzato da un proprio

patrimonio distinto da quello di coloro che promuovono e sostengono la sua

attività.

LA NOZIONE DI SOCIETÀ II

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Lo scopo della società può essere lucrativo, mutualistico o consortile.

Scopo lucrativo = percezione di un utile

Scopo mutualistico = ’intento di fornire ai membri dell’organizzazione beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato

Scopo consortile = intento di costituire un’organizzazione comune a due o più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

LA NOZIONE DI SOCIETÀ III

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SOCIETÀ E IMPRESA

La società è un soggetto che esercita attività d’impresa.

Altri possibili soggetti imprenditori: persone fisiche, associazioni e fondazioni, enti pubblici economici…

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LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Fino a epoca recente la società poteva essere costituita solo attraverso un contratto tra due o più persone.

Oggi alcuni tipi di società possono essere costituiti anche per atto unilaterale da un solo socio fondatore (artt. 2328 co. 1 e 2463 c.c.).

L’organizzazione creata per atto unilaterale è sempre aperta all’adesione di altri soci.

Per tale ragione si continua a studiare la società come contratto (cfr. anche art. 1324 c.c).

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Talune società sorgono in forza di provvedimento di

legge o atto amministrativo.

Altre società (società «di fatto») sorgono in assenza di consenso esplicito dei soci alla

formazione di una società.

SOCIETÀ SENZA CONTRATTO O ATTO UNILATERALE

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Ruolo dei patti parasociali

• Il contenuto del contratto di società può essere arricchito attraverso accordi «parasociali» ad esso estranei ma collegati

Efficacia dei patti parasociali

• I patti parasociali hanno efficacia meramente «obbligatoria» e non «reale»: essi vincolano pertanto solo i contraenti e non anche i soci futuri della società e i terzi.

CONTRATTI DI SOCIETÀ E PATTI PARASOCIALI

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CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ

Contratto non sempre formale: alcuni tipi di società possono costituirsi senza particolari formalità, salve le forme richieste ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Contratto plurilaterale con comunione di scopo (artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c.), nel quale il vizio del rapporto con un contraente non travolge l’intero contratto.

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Non esiste nel contratto di società una corrispettività tra conferimento e partecipazione agli utili e alle perdite della società.

In tutte le società, infatti, è possibile ripartire le partecipazioni (o comunque la partecipazione a utili e perdite) in maniera non proporzionale ai conferimenti.

CORRISPETTIVITÀ E CONTRATTO DI SOCIETÀ

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I SOCI I

Soci possono essere:

Persone fisiche

Anche le società di capitali possono essere socie di

società di persone

Enti collettivi, quali le società di persone

e di capitali, Enti pubblici

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FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ I.

Per taluni tipi di società non è richiesta forma contrattuale e il contratto può addirittura concludersi oralmente o per fatti concludenti.

Per altri tipi di società è richiesta una forma specifica del contratto.

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FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ IILA FORMA NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

Nelle società personali in via generale il contratto è valido qualunque sia la forma utilizzata (verbale, scritta).

La forma scritta può essere imposta:1. per la società semplice dalla natura del bene

conferito (es: se viene conferita la proprietà di un immobile è obbligatoria la forma scritta);

2. per la società in nome collettivo dall’esigenza dell’iscrizione nel registro delle imprese (art.2296 c.c.);

3. per la società in accomandita semplice anche dall’esigenza di indicare nell’atto costitutivo i soci accomandanti e quelli accomandatari (art.2316 c.c.).

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FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ III.LA FORMA VERBALE

In concreto solo la società semplice e la società di fatto consentono la forma verbale o, addirittura, possono essere costituite in base al comportamento concludente dei soci.

Es: si ritiene costituita una società di fatto tra due persone se esse concretamente esercitano in comune un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili anche senza avere stipulato alcun contratto.

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FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ IV.LE SOCIETÀ DI CAPITALI

A differenza delle società personali, per le società di capitali la legge richiede espressamente l’atto pubblico a pena di nullità (per

garantire che non siano costituite e non operino in regime di

responsabilità limitata società prive dei requisiti imposti dalla legge). Artt.

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STRUTTURA DELLE SOCIETÀ I

Norma di riferimento

• Articolo 2247 c.c.: Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un' attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Limite della norma

• Riferita solo alle società (lucrative) costituite con contratto, ma di portata generale.

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STRUTTURA DELLE SOCIETÀ II

Conferimento di beni o servizi

Esercizio in comune dell’attività economica

Scopo di dividere gli utili/scopo

mutualistico

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CONFERIMENTO DI BENI O SERVIZI

Nozione: Il conferimento è l’atto traslativo a titolo oneroso con cui il

socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società.

Tipi:Conferimento di beni in proprietà.Conferimento di beni in godimento.Conferimento di crediti.Conferimento di propria opera.Conferimento di altra utilità economica.Effetti:Costituzione del patrimonio sociale.Passaggio del rischio relativo al bene conferito alla società.Acquisto dello status di socio.

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ATTIVITÀ SOCIALE

L’attività sociale costituisce lo strumento mediante il quale la società persegue l’oggetto sociale.

L’attività (e quindi l’oggetto) delimita i confini della stessa capacità operativa della società.

Nel contratto di società l’oggetto sociale indica il genere di attività che la società si propone di esercitare: costruzione e vendita di immobili, commercio di alimentari...

L’oggetto sociale deve sempre essere non commerciale per la società semplice.

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ESERCIZIO IN COMUNE DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA E RESIDUAL CLAIM

Esercizio di una attività economica comune

=Essere portatori del residual claim, cioè sopportare alea

di guadagni e perdite

Varia dal massimo coinvolgimento nelle società di persone al

minimo coinvolgimento nelle società di capitali

nelle quali non si partecipa alla gestione fino al coinvolgimento

minimo degli azionisti di risparmio

L’attività deve essere

economica, ossia i costi non

devono superare i ricavi.

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SCOPO DELLA SOCIETÀ

Scopo della società è procurare ai soci un vantaggio patrimoniale: un utile, un incremento patrimoniale o un risparmio di spesa.

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PRINCIPIO DI TIPICITÀ DELLE SOCIETÀ (2249 C.C. E NORME CONNESSE)

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Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati dal codice civile o in forma di società europea

Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività non commerciale sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano costituito la società secondo uno degli altri tipi regolati dalla legge.

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Società «atipiche»• A garanzia dei terzi non sono ammessi tipi di

società non espressamente stabiliti dalla legge, in deroga al principio di cui all’articolo 1322 c.c.

Clausole «atipiche»

• È possibile inserire nei contratti di società clausole «atipiche» che integrino e deroghino i modelli legali. Ciò nei limiti delle regole imperative proprie del tipo di società.

SOCIETÀ «ATIPICHE»E CLAUSOLE «ATIPICHE»

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Nelle società di capitali sono inderogabili le norme che disciplinano la struttura organizzativa delle stesse, la posizione dei loro organi e i relativi attribuzioni, funzionamento e reciproci rapporti (App. Roma 24 gennaio 1991).

È incompatibile con il tipo societario della società di capitali la clausola che prevede l’obbligo dei soci di effettuare ulteriori apporti non determinabili ex ante (Cass. 1296/1984)

LIMITE DI AMMISSIBILITÀ DELLE CLAUSOLE ATIPICHE

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LA SCELTA DELLA SOCIETÀ

La scelta del tipo di società, secondo i diversi tipi previsti dal codice civile, è libera, fatte salve alcune limitazioni:•divieto di ricorrere alla società semplice per l’esercizio di un’attività commerciale;

•scelta obbligata per determinati tipi di società in ragione di particolari attività (Es: s.p.a per le imprese che esercitano il credito e per le assicurazioni).

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SOCIETÀ STRANIERE OPERANTI IN ITALIA

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Per l’articolo 2509 del codice civile le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.

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SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI I

Società di persone

Società semplice

Società in nome collettivo

Società in accomandita semplice

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Società di persone

• Organizzazione corporativa non prevista nel modello legale. I soci illimitatamente responsabili hanno potere diretto di amministrazione.

• Modificazioni atto costitutivo: all’unanimità• Intrasferibilità della partecipazione nel modello

legale• Autonomia patrimoniale imperfetta

Società di capitali

• Organizzazione corporativa prevista nel modello legale. I soci non hanno potere diretto di amministrazione.

• Modificazioni atto costitutivo: a maggioranza di capitale• Libera trasferibilità della partecipazione nel modello

legale• Autonomia patrimoniale perfetta (ecc.: s.a.p.a.)• Ammesso il socio unico (ecc.: s.a.p.a.)

SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI II

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La società è sempre un soggetto di diritti distinto dai suoi soci, sia che si tratti di società di persone sia che si tratti di società di capitali.

La soggettività distingue la società della comunione e da forme di cooperazione economica come l’associazione in partecipazione o l’impresa familiare.

LA SOGGETTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

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Art. 2266. La società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.

Art. 2659. Gli acquisti immobiliari sono trascritti a nome della società e non dei soci.

Art. 2839. Le ipoteche si iscrivono a nome della società e non dei soci

LA SOGGETTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

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Si ha comunione quando la titolarità della proprietà o di un altro diritto reale è comune a più persone. La comunione è regolata dalle norme del titolo VII del libro II del codice civile.

CONCETTO DI COMUNIONE

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Art. 2248. La comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del Libro III

SOCIETÀ E COMUNIONE

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UTILIZZO BENI

SOCIALI

•Art. 2256: Il socio non può servirsi senza consenso degli altri delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società

SCIOGLIMENTO

•Artt. 2272, 2285 2484, 2437, 2473 c.c.: Il socio non può provocare a discrezione lo scioglimento della società né può recedere liberamente dalla società

RAPPORTO CON I CREDITORI DEI

SOCI

•Il creditore particolare del socio non può soddisfarsi direttamente sul patrimonio della società.

UTILIZZO BENI COMUNI•Art. 1102. Ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune, senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di fare altrettanto.

SCIOGLIMENTO•Art. 1111: Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione

RAPPORTO CON I CREDITORI DEI

COMPROPRIETARI

•Art. 599 c.p.c.: possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

DIFFERENZE TRA SOCIETÀ E COMUNIONE

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Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (2549 C.C.)

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SOCIETÀ E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

A differenza della società l’associazione è priva: a) di un fondo comune (l’associante resta unico proprietario dei propri beni, mentre l’apporto dell’associato comporta il trasferimento del bene nella sfera patrimoniale dell’associante che per esso diviene debitore dell’associato); b) della gestione in comune di un’attività. È solo l’associante, persona fisica o società, che gestisce l’attività e che si obbliga a corrispondere all’associato (persona fisica o società) la quota di utili spettante.