Introduzione alla Parte Speciale del C.P.

8
INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE DEL C.P.

description

Introduzione alla Parte Speciale del C.P. . La Parte Speciale come «unico vero e proprio diritto penale». . Parte Speciale : è il settore del diritto penale che contiene le definizioni delle singole fattispecie criminose e le sanzioni da comminarsi. Libri II e III del C.P. . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Introduzione alla Parte Speciale del C.P.

Page 1: Introduzione alla Parte Speciale del C.P.

INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE DEL

C.P.

Page 2: Introduzione alla Parte Speciale del C.P.

LA PARTE SPECIALE COME «UNICO VERO E PROPRIO DIRITTO PENALE».

Parte Speciale: è il settore del diritto penale che contiene le definizioni delle singole fattispecie criminose e le sanzioni da comminarsi. Libri II e III del C.P.

Parte Generale: è il settore del diritto penale che contiene le regole ed i principi da applicarsi in via generale alle fattispecie di parte speciale. Libro I del C.P.

- Attualizza il diritto penale e la stessa parte generale ; i più antichi codici contenevano solo una parte speciale.

- Luogo delle scelte di politica criminale: norme di cultura di una collettività in un determinato momento storico.

- Funzione di disciplina: integra le norme incriminatrici di parte speciale, partecipando alla funzione prescrittiva delle stesse.

- Riduce le incertezze interpretative della parte speciale.

PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITÀ

Page 3: Introduzione alla Parte Speciale del C.P.

PARTE SPECIALE E PARTE GENERALE.

RELATIVITÀ DELLA DISTINZIONE

Astrazione di istituti di parte speciale: es. cause di giustificazione.

Tipizzazione di istituti di parte generale: es. ricettazione.

Norme di parte speciale nella parte generale: norme a valenza incriminatrice. Es: art. 40, c. 2; art. 56, art. 110, artt. 82 e 83 c.p.

Norme di parte generale nella parte speciale:

- Disposizioni circostanziali;- Disposizioni derogatorie;- Speciali casi di non punibilità; - Disposizioni definitorie

Norme equiparatorie Norme interpretative

Duplice naturaRAPPO RTO DI INTERAZI O NE

Page 4: Introduzione alla Parte Speciale del C.P.

PARTE SPECIALE E BENE G I URIDI CO . REATO È ILLECITO DI MODALITÀ DI LESIONE

DISVALORE DI AZIONE

DISVALORE DI EVENTO

MODALITÀ

LESIONE

TUTELA DI INTERESSI MERITEVOLI: BENI GIURIDICI, OGGETTO GIURIDICO DEL REATO.

CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE DEI REATI BASATO SULL’OGGETTIVITÀ GIURIDICA. Cfr. Relazione al Re del Guardasigilli Rocco

BENE GIURIDICO DI CATEGORIA

Principio di offensività: non è solo sufficiente che il fatto umano sia conforme al fatto di reato previsto dalla norma, è altresì necessario che sia realmente offensivo del bene giuridico protetto dalla norma stessa.

REATO IMPOSSIBILE Art. 49 comma 2 C.P.: la punibilità è esclusa se per l’inidoneità dell’azione o l’inesistente dell’oggetto o dell’azione l’evento è impossibile. Se il reato è inidoneo o manchevole di taluni elementi, significa che non è offensivo.

Page 5: Introduzione alla Parte Speciale del C.P.

Classificazione dei reati di parte speciale in base al bene giuridico di categoria:

- Progressione discendente: al primo posto, bene giuridico di categoria che si ritiene maggiormente degno di tutela.

Infatti, Parte Speciale è espressione delle scelte di politica criminale via via

operate.

- Pubblicizzazione della tutela penale: l’attuazione della tutela penale riguarda

primariamente lo Stato, non l’individuo.

Carattere autoritario del Codice Rocco.

I delitti contro la personalità dello Stato e la cosa pubblica precedono quelli che

hanno per oggetto beni individuali.

Modello in crisi: necessità di una progressione ascendente della tutela

penale in virtù di una lettura costituzionalmente orientata

dell’illecito penale.

Principio personalistico: al primo posto della tutela costituzionale (artt. 2 e 3 Cost. ) è la persona

umana .

Page 6: Introduzione alla Parte Speciale del C.P.

Par t e Spe c i a l e e Legg i Compl e me nta r i .

FENOMENO DI DECODIFICAZION

E Sovrabbondante produzione normativa rende impossibile il contenimento di tutti gli illeciti nel C.P.

Esistono materie (es. codice della strada) con una propria autonomia: microsistemi di tutela integrata, in cui l’aspetto penale non è autonomo rispetto alle altre forme di tutela.

Si tratta spesso di materie «farcite» da elementi normativi e talora da norme penali in bianco che debbono essere integrati da normative extrapenali.

Interviene solo sulla parte speciale del

C.P.

Per tutti i reati delle leggi complementari

valgono, salvo eccezioni espresse, i principi della parte generale del C.P. ex

art. 16 c.p.

Page 7: Introduzione alla Parte Speciale del C.P.

Be ni g i u r i d i c i d i c a te gor i a .

I n v i a d e c re s c e n t e : t i t o l o c a p o s e z i o n e a r t i c o l oLa categoria esaurisce la nozione di bene giuridico?

- Prima tesi: il singolo articolo può delineare un bene giuridico più specifico ed anche in qualche modo diverso da quello di categoria.

Enfatizza dimensione offensiva del reato. Bene giuridico specifico = evento giuridico.

- Seconda tesi: reati diversi, sistemati in diversi articoli, possono condividere stesso bene giuridico.

Nozione più ampia di bene giuridico, inteso quale interesse tutelato dall’ordinamento.

Ai fini interpretativi, le epigrafi dei Titoli, Capi e Sezioni e le Rubriche degli articoli sono vincolanti?

Problematica dei reati plurioffensivi.

NATURA ORIENTATIVA I beni giuridici rappresentano l’inquadramento politico criminale della fattispecie soggetto al mutamento dei tempi.

Page 8: Introduzione alla Parte Speciale del C.P.

LE M O DALITÀ DI LESI O NE: LA TI PI CITÀ.

REATO È ILLECITO DI MODALITÀ DI LESIONE

DISVALORE DI AZIONE

Distingue un reato dall’altro se bene giuridico di categoria è lo stesso.

Principio di tipicità: le fattispecie criminose devono essere descritte dal legislatore per evitare abusi del potere giudiziario e rispondere all’esigenza di certezza del diritto (conformità del fatto storico al

fatto tipico).

Espressione del principio di legalità. Il legislatore effettua scelte di politica

criminale. Infatti Parte Speciale è il luogo di queste opzioni: norme di cultura di una collettività in un determinato momento storico.