Introduzione al Diritto

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 INTRODUZIONE AL DIRITTO back to HomePage Nozioni generali e fondamentali. Convivenza, coesistenza, cooperazione. Cenni sullo Stato I bisogni individuali La coesistenza e la convivenza I conlitti di inte!essi I bisogni sociali La coo"e!azione La convivenza o!ganizzata# $li o!gani e gli uici# I enomeni associativi e la nascita s"ontanea del di!itto Le societ% sono enomeni associativi in cui la coo"e!azione non & tem"o!anea ma stabile La nozione di '"olitica( Lo )tato Lo ')tato di di!itto( Lo )tato cent!ale Il '"ote!e legislativo( Il '"ote!e esecutivo( Il $ove!no e i minist!i Il "ote!e giudizia!io *'i giudici(+ Il P!esidente della Re"ubblica Le auto!it% !egionali, "!ovinciali e c omunali Le norme giuridiche. L ’interpr etazione Le "!esc!izioni I va!i ti"i di "!esc!izioni Le "!esc!izioni giu!idic-e I va!i g!u""i di "!esc!izioni giu!idic-e Le no!me giu!idic-e Il meccanismo di unzionamento delle no!me giu!idic-e I va!i ti"i di sanzioni negative Le o!me in cui "u. esse!e es"!essa una "!esc!izione giu!idica No!me s"eciali ed eccezionali L/o!dinamento giu!idico Di!itto e mo!ale# Di!itto natu!ale e di!itto "ositivo# I signiicati della "a!ola 'legge( I signiicati della "a!ola 'di!itto( L/inte!"!etazione Le fonti del diritto. Le branch e del di ritto Nozione di 'onte del di!itto( Atti c-e c!eano "!esc!izioni giu!idic-e ma non sono onti La 0ostituzione Le leggi costituzionali 0ome si indica una legge costituzionale Le leggi o!dina!ie del Pa!lamento 0ome si indica una legge o!dina!ia del Pa!lamento Le leggi !egionali e gli statuti !egionali 0ome si indica una legge !egionale I !egolamenti della Unione Eu!o"ea# Le di!ettive della Unione Eu!o"ea# I dec!eti legislativi I dec!eti1legge Il !ee!endum ab!ogativo L/uso del te!mine 'dec!eto( "e! indica!e una onte 0ome si indica un dec!eto1legge

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Una estesa introduzione alla scienza del diritto, che parte dai concetti di coesistenza e convivenza per arrivare a quello di norma e prescrizione. Seguono le fonti,l'interpretazione, le partizioni del diritto, i fatti e i negozi giuridici, i beni, le persone, le organizzazioni collettive, gli enti pubblici, gli organi, la loro classificazione e i rapporti interorganici. Il concetto di norma giuridica è accuratamente distinto da quello di prescrizione giuridica, con cui è troppo spesso confuso, e ne vengono chiariti i rapporti reciproci.

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INTRODUZIONE AL DIRITTO

back to HomePageNozioni generali e fondamentali. Convivenza, coesistenza, cooperazione. Cenni sullo Stato

I bisogni individualiLa coesistenza e la convivenzaI conflitti di interessiI bisogni socialiLa cooperazioneLa convivenza organizzata. Gli organi e gli uffici.

I fenomeni associativi e la nascita spontanea del dirittoLe societ sono fenomeni associativi in cui la cooperazione non temporanea ma stabileLa nozione di politicaLo StatoLo Stato di dirittoLo Stato centraleIl potere legislativoIl potere esecutivoIl Governo e i ministriIl potere giudiziario (i giudici)Il Presidente della RepubblicaLe autorit regionali, provinciali e comunaliLe norme giuridiche. LinterpretazioneLe prescrizioniI vari tipi di prescrizioniLe prescrizioni giuridicheI vari gruppi di prescrizioni giuridicheLe norme giuridicheIl meccanismo di funzionamento delle norme giuridicheI vari tipi di sanzioni negativeLe forme in cui pu essere espressa una prescrizione giuridicaNorme speciali ed eccezionaliLordinamento giuridicoDiritto e morale. Diritto naturale e diritto positivo.I significati della parola leggeI significati della parola dirittoLinterpretazioneLe fonti del diritto. Le branche del diritto

Nozione di fonte del dirittoAtti che creano prescrizioni giuridiche ma non sono fontiLa CostituzioneLe leggi costituzionaliCome si indica una legge costituzionaleLe leggi ordinarie del ParlamentoCome si indica una legge ordinaria del ParlamentoLe leggi regionali e gli statuti regionaliCome si indica una legge regionaleI regolamenti della Unione Europea. Le direttive della Unione Europea.I decreti legislativiI decreti-leggeIl referendum abrogativoLuso del termine decreto per indicare una fonteCome si indica un decreto-leggeCome si indica un decreto legislativoI regolamenti: I soggetti che possono emanarliLa potest normativa del GovernoI regolamenti: La procedura di emanazioneI regolamenti: I vari tipiI regolamenti: Come si indica un regolamentoI regolamenti: Diversi significati della parola regolamentoLe consuetudiniLa pubblicazione delle fonti del dirittoI vari tipi di rapporti tra le fonti del dirittoIl rapporto di gerarchia tra le fonti del diritto: Il rapporto tra fonti superiori e inferioriIl rapporto di gerarchia tra le fonti del diritto: Il rapporto tra le fonti di pari grado e il criterio dellabrogazioneFonti primarie e fonti secondarieLa "delegificazione"Il rapporto di competenza esclusiva tra fonti del dirittoLe riserve di leggeIl rapporto di competenza ricorrente o ripartita tra fonti del dirittoIl rapporto di delegaLefficacia della legge nel tempo: retroattivit e irretroattivit del dirittoIl controllo sulle fontiIl problema del fondamento del dirittoLapplicazione dellordinamento giuridico: gli atti dei privati, della pubblica amministrazione, dei giudiciLe partizioni del dirittoNorme imperative, dispositive, suppletiveIl diritto internazionale privato.Il diritto internazionale vero e proprio. Le fonti straniere e quelle europee. Il diritto internazionale privatoLordine pubblicoLa procedura di stipulazione dei trattati internazionaliIl codice civile italianoFatti, atti, negozi giuridici

Fatti, atti, negozi giuridiciFatti naturali e fatti umaniGli atti giuridiciLa classificazione degli atti giuridiciI negozi giuridiciLa classificazione dei negozi giuridiciLe situazioni giuridiche soggettive in generale. Il rapporto giuridico. I beniGli interessi considerati dal dirittoIl meccanismo tipico della norma giuridica (ripasso)Le situazioni giuridiche soggettive in generaleLe situazioni giuridiche possono essere attive o passiveI vari tipi di situazioni giuridiche attiveI vari tipi di situazioni giuridiche passiveIl rapporto giuridico di diritto privatoGli elementi costitutivi del rapporto giuridicoI vari significati del termine oggetto nel linguaggio giuridicoLe principali distinzioni nellambito dei diritti soggettiviI diritti su beni immaterialiI beniLe principali distinzioni nellambito dei beni: Beni immobili, beni mobili e beni mobili registratiLe principali distinzioni nellambito dei beni: Beni fungibili e infungibiliLe principali distinzioni nellambito dei beni: Beni consumabili e inconsumabiliLe principali distinzioni nellambito dei beni: Le pertinenze e i fruttiVicende del rapporto giuridico. Acquisto e perdita dei diritti.TerminologiaI soggetti di diritto

La capacit giuridica e la nozione di soggettoLa capacit di agireLincapacit legale: PremessaLincapacit legale: La minore etLincapacit legale: LinterdizioneLincapacit legale: Linabilitazione e lemancipazioneLincapacit naturaleI diritti della personalit: PremessaI diritti della personalit: Il diritto alla vita e allintegrit fisicaI diritti della personalit: Il diritto allonore e alla reputazioneI limiti alla libert di manifestazione del pensieroI diritti della personalit: Il diritto alla riservatezzaI diritti della personalit: Il diritto al nome e allimmagineI diritti della personalit: Il diritto allidentit personaleI diritti della personalit: Il diritto allidentit sessualeDomicilio, residenza, dimoraScomparsa, assenza, morte presuntaLe organizzazioni collettive e la nozione di persona giuridicaLautonomia patrimonialeLe persone giuridiche e i loro organiLa classificazione delle organizzazioni collettive privateIstituzioni e fondazioniLe associazioniLe associazioni non riconosciuteLe fondazioniI comitatiGli enti pubblici e I loro organiEnte vuol dire Persona giuridicaCosa si intende per "ente pubblico"?

Cosa vuol dire che un ente pubblico ha (normalmente) una "doppia capacit", di diritto privato e di diritto pubblico?

Quali sono le principali categorie di enti pubblici?

I tipi di persone giuridiche pubbliche: Gli enti pubblici economiciGli organi o ufficiLa differenza tra organo e rappresentanteSono considerati organi anche alcuni uffici che svolgono esclusivamente attivit internaI vari tipi di organiI gruppi di organi dello Stato. I poteriUnit operative e organizzazioni che svolgono esclusivamente attivit materialiIl rapporto tra gli agenti e l'organoIl rapporto tra gli atti del funzionario e la persona giuridicaI rapporti interorganiciUn organo non ha personalit giuridicaI bisogni individualiback to indexTutti gli individui provano dei bisogni. Un bisogno una situazione di insoddisfazione e di disagio da cui l'individuo si libera tenendo determinati comportamenti legati alla propria sopravvivenza.

Possiamo anche definirlo come la percezione o sensazione di mancanza di qualcosa che ci utile o necessario.

Un individuo isolato da tutti gli altri pu avere solo i bisogni detti individuali. I bisogni individuali si distinguono in bisogni speciali, che non sono necessariamente sentiti da tutti gli individui, (esempio: bisogno di tatuarsi, di dipingere) e bisogni comuni, che sono i bisogni fondamentali della natura umana, sentiti necessariamente o quasi sempre da tutti gli individui (fame, sete,bisogno di vestirsi).

La coesistenza e la convivenzaback to indexNel caso di due o pi individui che vivano nello stesso tempo, anche se magari ciascuno in luoghi diversi si parla di "coesistenza". Nel caso di due o pi individui che vivano nello stesso tempo e nello stesso luogo, in modo che le attivit, i bisogni e gli interessi dell'uno possono interferire con le attivit, i bisogni e gli interessi dell'altro si parla di "convivenza".

I conflitti di interessiback to indexCon la convivenza nascono quelli che vengono chiamati "conflitti di interessi". Un interesse ci che una persona vuole ottenere, un vantaggio che essa si prefigge come scopo. Si ha conflitto di interessi quando due o pi persone vogliono ottenere la stessa cosa e il vantaggio di uno non compatibile con il vantaggio dell'altro. Ad es. si ha conflitto di interessi tra persone che desiderano coltivare lo stesso terreno; non si ha conflitto di interessi tra persone che vogliono godere del medesimo paesaggio o percorrere la stessa strada (se questa sufficientemente larga).

I conflitti di interessi possono essere risolti pacificamente (tramite regole o accordi) o con la forza; possono essere risolti con il sacrificio totale di un interesse a favore dell'altro (si parla di "subordinazione di un interesse all'altro": il genitore si priva del cibo per darlo al figlio) o con parziale sacrificio di entrambi (il genitore divide il cibo con il figlio).

I bisogni socialiback to indexCon la convivenza e la cooperazione nascono i "bisogni sociali", che riguardano tutte le esigenze che nascono dalla presenza dell'altro: bisogno di protezione della propria persona e dei propri beni dall'aggressione altrui; bisogno di Tribunali; bisogno di polizia; bisogno di un soggetto che crei regole di condotta e le faccia rispettare; bisogno di una organizzazione che svolga compiti comuni (es. costruzione delle strade, istruzione, difesa) ecc.

La cooperazioneback to indexNel caso che due o pi individui non si limitino a convivere, ma ciascuno utilizza lattivit degli altri affinch linterferenza non solo non sia dannosa, ma riesca vantaggiosa, si ha la cooperazione. Sono esempi di cooperazione lo scambio, le attivit svolte in comune per gli interessi di tutti (difesa, ordine pubblico, sanit ecc.)

La convivenza organizzata. Gli organi e gli uffici.back to indexQuando gli individui attribuiscono ad alcuni di loro dei compiti da svolgere per la soddisfazione di bisogni comuni o collettivi si dice che organizzano la convivenza, o che la convivenza organizzata.

Quando queste attivit diventano stabili nel tempo si parla di uffici e talvolta di organi. Un ufficio o organo un insieme di persone e di compiti fissi. Un altro modo di definirlo unit operativa che svolge dei compiti fissi e predeterminati. Gli "organi" o "uffici" possono essere visti come "ruoli" simili a quelli degli attori, che assegnano a determinate persone dei compiti fissi da svolgere a vantaggio di tutti.

Cos, l'Ufficiale giudiziario l'organo che nel comune ha il compito di vigilare sulla salute dei residenti; l'Ufficiale dell'anagrafe l'organo che ha il compito di mantenere aggiornate le liste dei cittadini residenti, di annotare nascite, morti, matrimoni e rilasciare i relativi certificati; il parlamento l'organo che fa le leggi; il Tribunale l'organo che giudica certi tipi di reati ecc.

Gli organi non sono posseduti solo dallo Stato. Qualsiasi gruppo organizzato di persone (una associazione calcistica, una societ per azioni, un sindacato, un condominio ecc.) ha degli organi che svolgono le principali funzioni: prendere le decisioni (assemblea), eseguirle e tenere i rapporti d'affari (amministratore) ecc. Persino in una classe scolastica si possono creare degli organi: il capoclasse, il tesoriere, i gruppi che debbono svolgere delle ricerche ecc.

I ruoli pi importanti e pi frequenti sono quelli del legislatore (= colui che stabilisce le regole) e quello del giudice (= colui che risolve le liti), ma vi possono essere innumerevoli altri organi, con ruoli molto varii: capoclasse, tesoriere, amministratore, tutore, rappresentante sindacale ecc.

Linsieme degli uffici e organi creati per rendere possibile la convivenza e la cooperazione prendono il nome di istituzioni

Questa parola ricorre di frequente nel linguaggio dei mass-media per indicare gli organi e gli uffici pi importanti (Presidente della Repubblica, Parlamento, Tribunali, Pubblica Amministrazione): "Le brigate rosse attentano alle istituzioni"; "bisogna salvare le istituzioni dalla corruzione"; "Bisogna avere fiducia nelle istituzioni"; "Le istituzioni democratiche sono nate dalla lotta contro il fascismo" ecc.

I fenomeni associativi e la nascita spontanea del dirittoback to indexQuando pi individui convivono e cooperano secondo determinate regole di condotta si parla di "fenomeno associativo".

La vita ci offre l'esempio di innumerevoli fenomeni associativi: la coda presso uno sportello bancario; un corteo di manifestanti; la folla che allo stadio; la famiglia; una societ per azioni; lo stesso Stato.

Nel momento in cui pi individui si trovano insieme per un certo tempo, quasi istintivamente gli uomini creano delle regole comuni di comportamento. Basta osservare le regole che immediatamente vengono osservate durante la coda ad uno sportello bancario, o quelle che si creano all'interno di un gruppo di ragazzi, ecc.

I romani dicevano: "Ubi societas ibi ius, ubi ius ibi societas": "dove c' un fenomeno associativo c' anche diritto ( = insieme di norme); dove c' diritto c' anche un fenomeno associativo"

Le societ sono fenomeni associativi in cui la cooperazione non temporanea ma stabileback to indexMentre la coda presso uno sportello bancario, il corteo di manifestanti, la folla allo stadio sono forme di convivenza e cooperazione temporanea, una famiglia, una societ per azioni, lo Stato si riferiscono a forme di cooperazione stabile. Si parla allora non pi solo di "fenomeni associativi", ma di "societ", per indicare tali forme di cooperazione stabili, che presentano cio relazioni permanenti tra i membri.

La nozione di politicaback to indexL'aggettivo "politico" si riferisce a qualsiasi attivit, ideologia, disciplina di studio, che riguardi la "polis", la societ formata dai cittadini, la sua conservazione, il suo benessere: in altre parole gli interessi generali della collettivit.

Tra i vari tipi di societ, le pi importanti sono gli enti politici, detti anche "societ politiche", "organizzazioni politiche", "forme politiche", "societ a fini generali", "ordinamenti politici".

Stato, Regione, Provincia e Comune sono enti politici.

Gli enti politici sono detti "a fini generali e indeterminati" perch, accanto agli scopi fondamentali ed irrinunciabili, come la difesa, la giustizia e l'ordine pubblico, molti altri obiettivi possono essere liberamente assunti da un ente politico: assistenza sanitaria, istruzione, servizi sociali minimi (trasporti pubblici, asili nido, mense...), sviluppo della cultura ecc.

Si parla poi ancora di "ideologia politica", "attivit politica", "lotta politica", "potere politico", ecc. Per "ideologia politica" si intende l'insieme di idee su come dovrebbe essere l'organizzazione politica della collettivit e su quali valori (libert, eguaglianza, benessere materiale, ordine, progresso, famiglia, Stato), debbano venire prima di altri.

Per "potere politico", in contrapposizione al potere economico e al potere ideologico e al potere religioso, si intende il potere di influenzare le scelte politiche della collettivit (ad esempio i sindacati posseggono potere politico nella misura in cui possono influenzare le scelte del governo o dei partiti).

Il potere politico consiste nel definire i fini della "polis", nello scegliere perci fra gli interessi in gioco quelli prioritari e nello scegliere i modi per farli meglio valere.

Per "sistema politico" si intendono tutti i soggetti che organizzano interessi sociali, che effettuano per ci stesso mediazioni e compensazioni tra gli interessi organizzati, che li fanno valere in tutte le sedi, comprese quelle pubbliche dalle quali possono ottenere appagamento e i rapporti che tra questi soggetti si instaurano. I partiti, i sindacati, i gruppi di pressione, organi estranei al potere legislativo come il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale, fanno parte del sistema politico.

Per "potere economico" si intende invece il potere che proviene dal possesso della ricchezza o che consiste nel controllo delle attivit economiche.

Per "potere ideologico" si intende il potere di influenzare tramite idee presentate in maniera particolarmente convincente, diffuse dai mass-media o in altre forme attraverso altri strumenti particolarmente efficaci.

Col termine "potere politico" si indica anche, in un senso del tutto differente, l'autorit che esercita i poteri sovrani sui cittadini.

Per "lotta politica" si intende la competizione per la conquista del potere politico.

Lo Statoback to indexLa parola "Stato" ha quattro significati:

Stato-apparato

E linsieme delle strutture politiche che esercitano poteri sovrani. In altre parole, linsieme degli enti pubblici che esercitano poteri di imperio (pu essere visto anche come il complesso degli organi di questi enti). Normalmente si ritiene che lo Stato apparato sia costituito dagli enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni), perch gli altri enti esercitano solo marginalmente significativi poteri di imperio

Stato-comunit

E linsieme di popolo, territorio e autorit (stato-apparato): una popolazione stanziata su un territorio e organizzata politicamente.

Stato-ordinamento

E linsieme delle organizzazioni pubbliche, centrali e decentrate: in sostanza linsieme degli enti pubblici

Stato centrale (Stato-persona)

E lorganizzazione pubblica centrale, escluse quelle decentrate

Lo Stato-persona composto di tre grandi "poteri": il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario.

Lo Stato-persona un apparato, cio un complesso ordinato e stabile di uomini dotato di mezzi materiali adeguati per esercitare una serie di compiti e perseguire una serie di obiettivi previamente delimitati.

Nelle seguenti frasi la parola Stato assume ora l'uno ora l'altro di questi significati:

"Lo Stato, in caso di mancato pagamento delle tasse, espropria il debitore dei beni e li vende per ottenere quanto gli dovuto" (Stato-apparato)

"Lo Stato italiano si form nell'ottocento" (Stato-comunit);

"Lo Stato italiano fa parte della Comunit Europea" (Stato-comunit);

"I soldati difendono lo Stato" (Stato-comunit);

"Il parlamento un organo dello Stato" (Stato-apparato);

"I funzionari dello Stato sono assunti per concorso" (Stato-apparato).

Lo Stato di dirittoback to indexL'attivit di tutti gli organi dello Stato-apparato regolata da norme giuridiche primarie o super-primarie, per evitare soprusi ed ingiustizie. Uno Stato in cui tutte le attivit sono regolate dal diritto si dice "Stato di diritto". Abbiamo visto che il funzionamento e i poteri degli organi del governo e del potere esecutivo sono regolati da leggi emanate dal Parlamento. L'elezione, il funzionamento e i poteri del Parlamento sono a loro volta regolati dalla Costituzione.

Lo Stato centraleback to indexLo Stato-centrale o Stato-persona, una persona giuridica.

Le sue caratteristiche principali sono quindi:

Sovranit

Regolamentazione secondo diritto

Personalit giuridica

Esso composto di tre grandi "poteri": il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario, a loro volta composti da numerosi organi.

Il potere legislativoback to indexIl potere legislativo formato dagli organi che hanno il potere di creare norme giuridiche. In passato gli organi erano due: il re e il parlamento. Nel nostro Stato vi solo un organo che pu creare le leggi: il Parlamento, composto a sua volta da due organi, la camera e il senato, che a loro volta sono composti da deputati, senatori, presidenti della Camera e del Senato, capigruppo ecc.

Il Parlamento l'organo pi importante per la vita dello Stato. E' formato dalla Camera e dal Senato. Ciascuno dei 630 deputati della camera e dei 315 senatori viene eletto dai cittadini ogni cinque anni, a suffragio universale (cio sono ammessi al voto tutti i maggiorenni, che siano uomini o donne, sprovvisti o provvisti di titoli di studio ecc.).

Camera e Senato, di comune accordo, votando ciascuna a maggioranza, votano le leggi che poi sono promulgate dal Presidente della Repubblica.

Il potere esecutivoback to indexGli organi del potere esecutivo sono numerosissimi. Al vertice del potere esecutivo c' il Governo. Ciascuno dei ministri del governo a capo di un ministero che a sua volta costituito da numerosi organi centrali (direzioni generali, provveditorati generali ecc.) e periferici (intendenze, uffici locali ecc.) Il potere esecutivo, detto anche "Pubblica Amministrazione" (abbreviato "P.A.") si occupa dell'esecuzione delle leggi create dal parlamento: attraverso le forze di polizia si occupa di controllare l'osservanza delle leggi da parte dei cittadini, di ricercare i colpevoli di inosservanza, di portarli dai giudici e di eseguire le sentenze dei giudici. Attraverso altri ministeri si occupa di controllare il commercio, la circolazione delle merci e in genere le attivit della vita di ogni giorno (controlli bancari, delle dogane ecc.). Attraverso altri ministeri ancora si occupa di provvedere ai bisogni di istruzione, cure mediche, assistenza in caso di vecchiaia, invalidit ecc. dei cittadini, cio fornisce loro dei "servizi pubblici", gratuiti o semigratuiti. Anche in questo modo il potere esecutivo "esegue" i compiti che gli sono stati affidati dal Parlamento con le leggi (legge sul servizio sanitario nazionale, legge sulla istruzione obbligatoria ecc.). E' infatti il Parlamento che stabilisce il numero, i compiti, i poteri degli organi del potere esecutivo (e anche del potere giudiziario).

Al di sotto dei Ministri e dei Ministeri, detti "organi centrali" (perch risiedono al "centro", nella Capitale), si hanno gli "organi periferici" che da essi dipendono (perch risiedono alla periferia, nei singoli comuni, nelle singole province o regioni): Intendenze di finanza, Uffici provinciali delle imposte, Provveditorato provinciale agli studi ecc.)

Presidente del Consiglio, Ministri, ministeri e organi periferici formano nel loro insieme il "Potere esecutivo" o "Pubblica Amministrazione".

Tutti gli organi della Pubblica Amministrazione sono legati tra loro da un rapporto detto di gerarchia, che li pone su una linea verticale lungo la quale si hanno organi inferiori e superiori: il Ministro l'organo superiore del sovrintendente regionale, che a sua volta l'organo superiore del provveditore e cos via.

Ciascun organo superiore ha il potere di dare istruzioni all'organo inferiore, di controllarlo, di annullarne gli atti, di sostituirsi ad esso nello svolgimento di una attivit. Questo rapporto di potere tra superiore e inferiore si chiama appunto "rapporto gerarchico".

Invece, tra gli organi del potere legislativo e tra quelli del potere giudiziario non c' un rapporto tra superiore e inferiore, ma un rapporto da pari a pari (le due camere del Parlamento hanno eguali poteri; ogni giudice giudica in piena indipendenza da altri giudici ecc.).

Il Governo e i ministriback to indexIl Governo formato da Ministri scelti dal Presidente del Consiglio, che riceve l'incarico dal Presidente della Repubblica. Una volta formato il Governo, questo deve avere l'approvazione (che si chiama "voto di fiducia") del parlamento.

In qualsiasi momento, anche dopo il voto di fiducia, il Parlamento pu cambiare idea e "votare la sfiducia" al governo, che cos costretto a dimettersi. In tal caso, il Presidente della Repubblica d l'incarico di formare un nuovo governo ad un altro Presidente del Consiglio. Se nessuno degli incaricati riesce a formare un governo che incontri la fiducia del Parlamento, al Presidente della Repubblica non resta che sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni.

Il Presidente del Consiglio pu scegliere i ministri tra i parlamentari, ma anche tra i comuni cittadini. Ogni ministro a capo di un ministero, cio di un insieme di organi del potere esecutivo che si occupa di curare determinati interessi della collettivit. Abbiamo cos i ministeri che si occupano di mantenere l'ordine e di garantire la difesa e i rapporti con gli altri stati (Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero degli Esteri, il Ministero di Grazia e Giustizia). Abbiamo i Ministeri che si occupano della gestione della ricchezza dello Stato e del suo patrimonio (ministero delle finanze, Ministero del Tesoro, Ministero del bilancio e della programmazione economica). Molto importanti sono il Ministero delle Finanze, che si occupa di riscuotere i tributi, e il ministero del Tesoro, che si occupa di gestire le somme cos incassate di effettuare i pagamenti per conto dello Stato e di trovare il denaro che eventualmente manchi allo Stato attraverso l'emissione di BOT (buoni ordinari del tesoro) e di altri titoli del debito pubblico). Abbiamo i ministeri che si occupano dello sviluppo economico e produttivo (Ministero dell'industria, Ministero del commercio con l'estero). Abbiamo i ministeri che si occupano del territorio e dell'ambiente (Ministero dei lavori pubblici, Ministero dei beni culturali e ambientali, Ministero dell'ambiente). Abbiamo i ministeri che forniscono i servizi pubblici (Ministero delle Poste, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dei trasporti, Ministero del lavoro, Ministero della sanit).

Il potere giudiziario (i giudici)back to indexIl potere giudiziario composto da numerosi organi: Pretori, Tribunali ordinari, Tribunali militari, Tribunali amministrativi, Tribunale delle acque pubbliche, Corti d'appello, Corti d'assise, Corti d'assise d'appello, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti ecc. Tutti questi organi sono incaricati di emettere sentenze che applicano le norme generali ai casi concreti.

I giudici non sono sottoposti ai ministri, vengono scelti per concorso pubblico e la loro assunzione, la loro retribuzione, la loro carriera gestita da organi indipendenti dal potere politico, il pi importante dei quali il Consiglio Superiore della Magistratura, i cui membri vengono eletti in parte dal Parlamento, in parte dagli stessi giudici. Il Consiglio superiore della Magistratura presieduto dal Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblicaback to indexIl Presidente della Repubblica non appartiene a nessuno dei tre poteri, ma ha una funzione di rappresentanza del Paese e di controllo e di garanzia: che tutte le attivit degli organi pubblici rispettino la Costituzione e non mettano in pericolo la democrazia. Convoca, presiede o nomina una parte dei membri di molti importanti organi costituzionali. Inoltre rappresenta l'Italia ufficialmente mediante viaggi all'estero, ricevimento dei rappresentanti diplomatici ecc.

Le autorit regionali, provinciali e comunaliback to indexAccanto allo Stato-apparato vi sono altre autorit che governano la vita dei cittadini: le regioni, le province e i comuni

Anche la parola "Regione" (o "Provincia" o "Comune") ha i due tipi di significato che si sono visti per lo stato:

Nel primo significato "Regione" significa "Comunit di persone residente in un determinato territorio, retto da un insieme di norme giuridiche proprie oltre che da quelle statali, e sottoposto, oltre che all'autorit dello Stato, ad una propria autorit, eletta dalla Comunit"

Nel secondo significato "Regione" significa "Autorit che, insieme allo stato, si spartisce la sovranit sulla comunit regionale, e a cui i cittadini residenti nella regione debbono ubbidire"

Lo stesso duplice significato hanno le parole "Provincia" e "Comune": cos la parola "Provincia" pu indicare una popolazione su un territorio (come nella frase "La Provincia di Torino molto popolosa") o un apparato, cio un insieme di uffici (come nella frase "La Provincia ha emanato delle disposizioni severe contro i danni ambientali")

Tutti e tre gli apparati che funzionano da autorit nella Regione, nella Provincia o nel Comune, hanno una notevole somiglianza con lo Stato: sono composti da organi eletti dai cittadini (Consiglio regionali, provinciali e comunali) che hanno potere di emanare norme giuridiche. Hanno organi, simili al Governo statale, che si occupano di eseguire le leggi e i regolamenti (giunta regionale, giunta provinciale e giunta comunale), ma non organi giudicanti. Possono avere dei corpi di polizia locale (vigili urbani, guardie forestali ecc.).

Le regioni possono creare leggi di valore pari a quelle del parlamento, cio norme primarie (ma solo in materie di interesse regionale: turismo, navigazione locale, caccia e pesca ecc.).

Regioni, Province e Comuni possono creare anche norme secondarie simili a quelle create dal Governo o dai Ministri. Si possono avere Regolamenti regionali, provinciali e comunali in materie di interesse locale. Regioni, Province, Comuni hanno quindi, esattamente come lo Stato, degli organi che producono norme giuridiche.

Regioni, Province e Comuni sono regolati dalla Costituzione e da leggi apposite del Parlamento, ma possono completare la propria organizzazione creando essi stessi una parte delle proprie norme di funzionamento tramite gli "Statuti".

Le prescrizioniback to indexE' evidente che le "regole" sono importanti per la convivenza e la cooperazione. Una regola non altro che il modello, la descrizione di un comportamento che un individuo deve o pu tenere. Per indicare le regole di comportamento si usa anche la parola "prescrizioni". A voler essere precisi, non si devono confondere le "regole" o "prescrizioni"con i "comandi". Le prescrizioni possono essere espresse in forma di comandi ("fai questo", "devi fare questo"), ma anche di divieti ("non fare questo", " vietato fare questo"), di permessi ("puoi fare questo", " permesso fare questo", "hai diritto di fare questo") o di regole organizzative ("La Corte Costituzionale composta di quindici giudici").

Si parla di prescrizioni per indicare regole di condotta, giuridiche o non giuridiche. Vi sono molti tipi di "prescrizioni": prescrizioni tecniche (che non sono obbligatorie, ma vengono seguite perch assicurano un certo risultato, ad es. le regole della medicina), prescrizioni morali (che ci provengono da Dio o dalla nostra coscienza), prescrizioni del costume o del galateo, prescrizioni giuridiche

I vari tipi di prescrizioniback to indexVi sono molti tipi di "prescrizioni". Tutta la nostra vita si svolge seguendo delle "prescrizioni", cio delle ben precise regole. Nel momento in cui ci vestiamo seguiamo la regola di mettere prima la biancheria intima poi i vestiti pi esterni; nel momento in cui prepariamo il pasto seguiamo precise regole di cucina; nel momento in cui saliamo sull'autobus che ci porta a scuola seguiamo precise regole (cenno al conducente, salita e presentazione della tessera o del biglietto ecc.); nel momento in cui parliamo con gli amici seguiamo le innumerevoli regole della grammatica e della sintassi; in classe seguiamo altre precise regole per parlare con l'insegnante, con i compagni, per andare in bagno, per chiedere in prestito una penna, ecc.

Esistono dunque vari tipi di prescrizioni:

Prescrizioni del costume

Altre prescrizioni provengono dall'ambiente in cui viviamo: sono le prescrizioni del costume o del galateo ("lascia il posto sui mezzi pubblici alle persone anziane"; "saluta tu per primo la persona pi anziana"; "mantieni fede alle promesse"; "non bestemmiare"; "non dir male del prossimo in sua assenza... e possibilmente neanche in sua presenza", "Non ubriacarti pubblicamente", "non gridare quando sei con altre persone", "non fare rumori che disturbino il vicino" ecc.).

Prescrizioni morali

Altre prescrizioni sono definite "morali" perch ci provengono da Dio o dalla nostra coscienza, e noi le osserviamo solo se siamo intimamente convinti della loro bont, a differenza ad esempio delle leggi dello Stato, che ci provengono dall'esterno. Cos la prescrizione "ama il tuo prossimo", "non desiderare la donna d'altri" ecc. sono prescrizioni morali.

Prescrizioni tecniche

Molte prescrizioni sono definite "tecniche", perch non sono obbligatorie, ma vengono seguite perch assicurano un certo risultato. Cos, le prescrizioni del medico, le regole per la medicazione delle ferite, le regole per cucinare i cibi vanno seguite se si vuole ottenere la guarigione, la preparazione del cibo, ecc. ma non sono obbligatorie.

Prescrizioni giuridiche

Le prescrizioni giuridicheback to indexLe prescrizioni giuridiche hanno in comune il fatto che provengono dalla autorit che nel gruppo detiene la sovranit (cio non riconosce altri sopra di s e detiene il supremo potere di comando su tutti gli altri soggetti) e che minaccia delle sanzioni a chi non le osserva. Questa autorit pu essere lo stesso popolo (si pensi alle consuetudini dei pastori, degli ateniesi dell'antichit ecc.) o un soggetto che sia investito di un apposito potere. Le prescrizioni, insomma, provengono sempre dallo Stato o da una autorit dello Stato. Le prescrizioni giuridiche hanno in comune lo scopo di influenzare i comportamenti dei cittadini al fine di coordinarli evitando conflitti violenti di interessi

Le prescrizioni giuridiche hanno certe qualit o caratteri o caratteristiche che mancano alle prescrizioni non giuridiche (morali, sociali, tecniche).

Questi caratteri sono:

IMPERATIVITA': La forma della prescrizione giuridica, a differenza da quella della prescrizione tecnica, quella del comando senza condizioni: "devi fare questo" anzich: "devi fare questo se vuoi guarire, cucinare,fabbricare... ecc."

INTERSOGGETTIVITA': Le prescrizioni giuridiche sono destinate a risolvere conflitti tra due o pi persone che convivono. Se vi una sola persona o non vi convivenza le prescrizioni giuridiche, a differenza di quelle morali e di quelle tecniche, sono inutili e senza senso. Ad esempio Adamo prima della creazione di Eva non aveva bisogno di prescrizioni giuridiche sulla propriet (non c'erano altri a spartirsi la terra) n sul matrimonio (non era ancora stata creata la donna), ma aveva bisogno di prescrizioni su come curarsi, e aveva ricevuto da Dio delle prescrizioni morali ("non toccare l'albero della conoscenza"; "non avrai altro dio al di fuori di me" ecc.).

COATTIVITA': Le prescrizioni giuridiche sono le uniche la cui esecuzione sia garantita da una sanzione (= punizione, conseguenza sfavorevole) stabilita da altre regole. Cos, la prescrizione di pagare il proprio debito garantita dalla minaccia della sanzione consistente nel privare il debitore dei suoi beni; la prescrizione di non rubare garantita dalla sanzione della prigione ecc.

Tra le sanzioni, le pi importanti sono quelle che consistono nell'uso della forza (incarcerazione, espropriazione e vendita dei beni, distruzione della casa abusiva ecc.). E' la minaccia dell'uso della forza che spesso convince le persone ad obbedire. Non bisogna per credere che le prescrizioni giuridiche, per funzionare, abbiano bisogno dell'uso continuo della forza: le condanne penali, le espropriazioni ecc. sono solo le misure estreme, a cui si ricorre (fortunatamente di rado) quando tutti gli altri mezzi di persuasione (minaccia dell'uso della forza; disapprovazione sociale; regole morali;persuasione mediante ragionamento) sono fallite.

I vari gruppi di prescrizioni giuridicheback to indexVi sono vari tipi di prescrizioni giuridiche:

Prescrizioni del potere legislativo (leggi)

Abbiamo in primo luogo le prescrizioni del potere legislativo: Costituzione, leggi del Parlamento, leggi delle Regioni, Regolamenti del governo o dei Ministri, Regolamenti Regionali, provinciali, comunali.

Prescrizioni del potere esecutivo (provvedimenti)

Gli ordini (dei poliziotti, dell'ufficiale sanitario)

I permessi (del prefetto che concede il porto d'armi, del sindaco che concede le licenze edilizie commerciali)

Le punizioni o "sanzioni" (ad es. del vigile urbano)

Le ammissioni (ammissione ad un concorso, ammissione al prestito per la prima casa, ammissione tra coloro che hanno diritto di case popolari)

Gli esoneri (dalle tasse scolastiche, dal servizio militare)

gli espropri

Gli incentivi (premi alle imprese che si trasferiscono nel Mezzogiorno)...

Prescrizioni del potere giudiziario (sentenze)

Sentenze dei giudici

Decreti dei giudici

Ordinanze dei giudici

Prescrizioni che i privati danno a se stessi (regole dellautonomia privata)

Promesse giuridicamente valide (ad es. quella di donare una cosa)

Regole dei contratti che ci impegniamo a rispettare

Prescrizioni che si formano spontaneamente (consuetudini)

Abbiamo poi le prescrizioni che ci vengono dalle consuetudini che sono considerate obbligatorie: consuetudini commerciali, consuetudini nei rapporti tra proprietari della terra e contadini ecc. Nell'antica Roma quasi tutte le prescrizioni giuridiche si erano formate per consuetudine, e la vita veniva regolata quasi completamente dalla consuetudine. Oggi la situazione si capovolta: quasi tutti i rapporti sono regolati da una legge dell'autorit e le consuetudini sono ammesse solo quando non contraddicono la legge (consuetudini "secundum legem") o quando regolino un rapporto non regolato dalla legge (consuetudini "praeter legem").

Alle prescrizioni che provengono dal potere esecutivo si d il nome di provvedimenti. Alle prescrizioni che provengono dal potere giudiziario si d il nome di sentenze. Alle prescrizioni che i privati si danno da s si d il nome di regole dellautonomia privata. Alle prescrizioni giuridiche che provengono dal potere legislativo si d il nome di norme giuridiche.

Si parla di "violazione", "inosservanza", "trasgressione" di una prescrizione giuridica o di una norma giuridica ogni volta una persona non tiene il comportamento che la norma gli dice di tenere.

Le norme giuridicheback to indexLe norme giuridiche sono le prescrizioni giuridiche pi importanti, sulle quali tutte le altre in un certo senso si basano. L'insieme delle prescrizioni del potere legislativo, cio le norme giuridiche, formano quell'insieme di regole che si chiama ordinamento giuridico, o "legge" o "diritto".

Le norme giuridiche hanno il carattere della generalit, dellastrattezza e della novit. Noi tutti siamo in grado di immaginare cosa ordiner un vigile in una certa situazione, cosa stabilir il giudice in una certa lite, come risponder un funzionario alla richiesta di un certificato. Infatti, tutte queste persone non creano regole nuove, ma si limitano a rifarsi, ad adattare al caso particolare delle regole generali che gi esistono. La prescrizione giuridica di un vigile, di un prefetto, di un giudice, non aggiunge perci nuove regole a quelle esistenti. Invece la prescrizione giuridica del potere esecutivo (= la norma giuridica) costituisce una regola nuova, che si va ad aggiungere alle altre esistenti o che va a modificarle. E' questo che noi chiamiamo "novit" della norma giuridica. Ogni norma giuridica un comando nuovo: o perch regola materie che prima non erano regolate; o perch cambia regole precedenti.

Allinterno dellordinamento giuridico si distinguono norme super-primarie (sono le norme di rango costituzionale), norme primarie (la legge e gli atti aventi forza di legge) e norme secondarie o sub-primarie (regolamenti ed atti equiparati). La importante differenza tra norme primarie e secondarie risiede nel fatto che il giudice ordinario deve applicare le norme primarie senza poterle contestare, mentre pu disapplicare o addirittura annullare (giudice amministrativo) le norme secondarie.

Le norme giuridiche, cio le prescrizioni giuridiche create dal potere legislativo, hanno delle caratteristiche molto precise. Alcune di queste caratteristiche permettono di distinguerle con sicurezza dalle altre prescrizioni giuridiche:

INTERCONNESSIONE: le norme giuridiche sono collegate l'una all'altra in almeno tre modi:

vi sono norme che si applicano in caso di violazione di altre norme e che formano catene anche molto lunghe. Ad esempio, la violazione della norma che obbliga il debitore al pagamento del debito fa intervenire la norma che obbliga il debitore in ritardo col pagamento a pagare i danni; la violazione della norma di pagare i danni e il debito fa intervenire la norma che prevede la espropriazione e la vendita dei beni; la violazione della norma che prevede la espropriazione e la vendita (il soggetto si oppone all'ingresso in casa dell'ufficiale giudiziario) fa intervenire la norma che prevede la prigione per resistenza a pubblico ufficiale; la evasione dalla prigione fa intervenire la norma sul reato di evasione ecc.

la validit di una norma dipende sempre da un'altra norma. Ad esempio la validit della norma che ci vieta di usare il clacson in citt deriva dalla validit della norma del parlamento che ha autorizzato il governo ad emanare il codice della strada; la validit della norma del parlamento che ha autorizzato il governo ad emanare il codice della strada deriva dalla validit della norma della Costituzione che autorizza il Parlamento a fare leggi su qualsiasi materia ecc.

non possibile in pratica interpretare una norma senza l'aiuto di numerose altre. Ad esempio la norma che dice "ai figli legittimi spetta un terzo dell'eredit" richiede la conoscenza della norma che dice "sono figli legittimi quelli nati dopo 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio ed entro 300 giorni dal suo annullamento"; per capire quest'ultima, occorre conoscere gli articoli che parlano della celebrazione del matrimonio... e cos via.

CERTEZZA O IDENTITA' O INDEFORMABILITA': Mentre chiunque pu interpretare liberamente le prescrizioni tecniche e quelle morali, le norme giuridiche possono essere validamente interpretate solo dal giudice, il quale deve seguire delle precise regole descritte nel codice civile. Se le norme giuridiche potessero essere interpretate da ciascuno come gli fa pi comodo, o da ciascun giudice come meglio crede, non ci sarebbero pi regole certe, e non potrebbe nascere una coesistenza pacifica, perch si moltiplicherebbero ben presto le liti e l'uso della forza. Per poter funzionare tra due contendenti, una regola deve poter essere interpretata sempre allo stesso modo. Se una regola fosse interpretata da soggetti diversi o da giudici diversi in modo diverso, non solo non si avrebbe certezza del diritto, ma neanche giustizia: una persona sarebbe trattata in modo diverso da un'altra, pur trovandosi nella stessa situazione.

Un concetto collegato a quello della certezza del diritto quello della certezza della sanzione, o almeno della ragionevole probabilit che una sanzione sia applicata. Se il rischio di essere scoperti basso, le violazioni saranno frequenti. A meno che i cittadini non osservino la norma spontaneamente, per convinzione, tradizione o altro.

GENERALITA: generali sono quelle che non si rivolgono a questo o quell'individuo particolare, ma che si rivolgono a tutti gli individui che si trovano nella stessa situazione. Cos, il codice civile non dice: "Caio deve rispettare il contratto di vendita" o "tizio deve rispettare il contratto di vendita", ma: "il venditore (che pu essere Tizio, Caio, o chiunque altro si trovi a vendere) deve rispettare il contratto di vendita". In questo modo si creano regole che non cambiano da un individuo all'altro e che perci sono certe e giuste.

ASTRATTEZZA: astratte sono quelle che non si riferiscono a questa o a quella situazione particolare, ma che regolano tutte le situazioni di un certo tipo. Cos, il codice civile non dice: "nel caso di morte di Tizio i parenti ereditano i suoi beni" o: "nel caso di morte di Caio i parenti ereditano i suoi beni", ma: "in caso di morte di una persona (che pu essere la morte di Tizio, la morte di Caio, ecc.) i parenti ereditano i suoi beni". Anche in questo caso si ottengono norme che non cambiano da un caso all'altro, e perci sono certe e giuste. Le altre prescrizioni giuridiche sono particolari e concrete: si rivolgono cio a questa o quella persona che si trova in questa o quella situazione determinata (si pensi ai provvedimenti amministrativi).

NOVITA' Noi tutti siamo in grado di immaginare cosa ordiner un vigile in una certa situazione, cosa stabilir il giudice in una certa lite, come risponder un funzionario alla richiesta di un certificato. Infatti, tutte queste persone non creano regole nuove, ma si limitano a rifarsi, ad adattare al caso particolare delle regole generali che gi esistono. La prescrizione giuridica di un vigile, di un prefetto, di un giudice, non aggiunge perci nuove regole a quelle esistenti. Invece la prescrizione giuridica del potere esecutivo (= la norma giuridica) costituisce una regola nuova, che si va ad aggiungere alle altre esistenti o che va a modificarle. E' questo che noi chiamiamo "novit" della norma giuridica. Ogni norma giuridica un comando nuovo: o perch regola materie che prima non erano regolate; o perch cambia regole precedenti.

COERCIBILITA

La coercibilit la possibilit che i singoli siano costretti a subire materialmente le conseguenze negative previste per il caso di violazione del diritto

Ad esempio un soggetto che ha compiuto un reato viene condannato a una pena detentiva. Siccome improbabile che si presenti spontaneamente in carcere, la polizia ce lo condurr con la forza.

Qual l'importanza di classificare una prescrizione come norma giuridica o meno? Alle norme (e non alle altre prescrizioni giuridiche) si applicano alcuni principi:

"Ignorantia legis non excusat"

"Jura novit curia"

Vengono applicate le regole sull'interpretazione

La violazione delle norme legittima la ricorribilit per Cassazione

Il diritto vigente in Italia come nei paesi dellEuropa continentale ha i seguenti caratteri:

E diritto scritto

E diritto prodotto da autorit pubbliche attraverso i loro organi e non diritto consuetudinario

E completo, nel senso che forma un insieme di regole che disciplinano tutti i casi e i fatti rilevanti nella nostra societ (nellantichit le regole scritte erano molto poche, e si doveva ricorrere non di rado alla consuetudine e alla sapienza degli anziani o prudentes)

E diritto (almeno le norme di rango pi elevato) parlamentare, cio creato da organi rappresentativi dei cittadini

E diritto di natura legislativa e non diritto giurisprudenziale: emanato cio da appositi organi legislativi distinti dal potere giudiziario, che non ha il potere di creare norme. Nel sistema italiano, i giudici sono soggetti solo alla legge (art. 101 Cost.) e non alle precedenti decisioni dei loro colleghi

E coerente: non vi sono norme contraddittorie. Eventuali conflitti sono risolti eliminando una delle norme o interpretando le norme in conflitto in modo da eliminarne il contrasto

E ordinato: le norme sono collegate tra loro: gerarchicamente (esistono norme superiori e norme inferiori che da esse traggono legittimit); attraverso il meccanismo della sanzione (esistono norme che prevedono una regola e norme che stabiliscono la sanzione per la violazione di quella regola); attraverso il meccanismo del processo e della interpretazione (esistono norme che si occupano dei procedimenti per interpretare le altre norme e dei procedimenti per dichiarare qual la giusta interpretazione per il caso singolo); attraverso la regolazione della produzione del diritto (esistono norme che regolano la produzione di norme, e sono dette norme sulla produzione e norme che stabiliscono diritti ed obblighi per i cittadini e sono dette norme di produzione del diritto)

Il diritto consuetudinario quello che si forma lentamente e spontaneamente nel corso dei secoli. Le societ regolate dal diritto consuetudinario erano quelle anteriori alla Rivoluzione Francese. La consuetudine tipica di societ statiche e tradizionali, che cambiavano poco o nulla nel corso dei secoli. Oggi le societ sono soggette a cambiamenti rapidissimi, e il diritto consuetudinario non pi in grado di regolare il loro funzionamento.

Il diritto giurisprudenziale (che nei paesi anglosassoni prende il nome di common law) non nasce da un atto del legislatore ma dalla decisione di un giudice: la soluzione di un caso deve nascere in concreto, dalla discussione delle buone ragioni dei litiganti. Esso basato sulla regola del precedente vincolante (detta anche regola dello stare decisis = attenersi alle decisioni gi pronunciate): i giudici, nella decisione, dovevano attenersi alle sentenze che avessero gi risolto casi analoghi (chiamati precedenti). Questo sistema pu sembrare rigido, ma in realt gli organi giudiziari pi elevati non sono vincolati dai precedenti dei giudici inferiori e neanche dai propri e inoltre, di fronte alla variet dei casi c spesso la possibilit di dimostrare che il caso che si deve decidere diverso da quello precedente. In questo modo i precedenti possono essere adeguati alla variet dei casi della vita.

La quantit e il tipo di azioni che il diritto sottrae alle motivazioni individuali e regola con norme uniformi, non sempre la stessa. Essa dipende da fattori storici e politici, che cambiano e seconda dei tempi e dei luoghi

In generale, il minimo di diritto (in pratica la difesa nazionale e la tutela dellordine pubblico) fu laspirazione del liberalismo del secolo scorso; il massimo di diritto per regolare ogni aspetto della vita delluomo il traguardo delle societ totalitarie.

Il diritto nella societ democratica attuale in una posizione complessa. Ad esso infatti si chiede di rispettare la libert degli individui a anche di promuoverla e proteggerla. Ci significa che la tutela dellordine pubblico indispensabile ma non basta. Infatti devono essere sottoposte a regole giuridiche anche tutte quelle attivit (soprattutto economiche) che possono creare privilegi a vantaggio di pochi e ingiustizie a danno di molti.

Il meccanismo di funzionamento delle norme giuridicheback to indexMolte norme giuridiche sono nella forma "se... allora..." (esempio: "Se una persona uccide un'altra persona sar incarcerata")

Queste norme sono composte di due parti:

Una parte chiamata "fattispecie", che contiene la descrizione di un fatto (ad esempio: "mancato pagamento da parte del debitore")

Una parte chiamata "sanzione", che stabilisce la conseguenza collegata al verificarsi della fattispecie (ad esempio: "obbligo del debitore di risarcire i danni provocati al creditore col proprio mancato pagamento")

L'effetto che una norma giuridica prevede nella sanzione consiste sempre e solo nella nascita o nella modificazione o nella estinzione di una situazione giuridica soggettiva attiva o passiva per uno o pi soggetti.

Esempio di fattispecie: assenza del professore per malattia

Esempio di sanzione collegata a tale fattispecie:

Nascita di un obbligo di segnalazione e di un obbligo di giustificazione (invio del certificato medico) da parte del professore

Nascita del diritto del professore a rimanere a casa a curarsi;

Nascita dell'obbligo del Preside di sostituire il professore;

Nascita dell'obbligo della segreteria di annotare il numero di giorni di assenza.

Il meccanismo di funzionamento delle norme giuridiche sempre lo stesso: la norma stabilisce che al verificarsi di un dato fatto (chiamato "fatto giuridico") si verifichi una delle seguenti conseguenze:

nascita di una situazione giuridica soggettiva nuova (es. nascita di un diritto);

estinzione di una situazione giuridica soggettiva gi esistente (es. estinzione di un diritto);

trasformazione di una situazione giuridica esistente (es. un diritto di propriet si trasforma in un diritto di usufrutto).

I vari tipi di sanzioni negativeback to indexIl termine sanzione frequentemente usato nel senso pi ristretto di sanzione negativa. Per evitare la violazione delle norme giuridiche, il diritto stesso a occuparsi di tale caso, prevedendo che si producano certi effetti negativi per coloro che le hanno violate. Queste conseguenze negative si denominano sanzioni e sono anchesse stabilite da norme giuridiche . Le sanzioni servono a scoraggiare quanti intendono agire diversamente da quel che il diritto prescrive: servono quindi a renderlo obbligatorio.

Le sanzioni sono di vari tipi:

Sanzioni penali

Nel diritto penale per i reati sono previste pene detentive (che consistono nella privazione della libert) e pene pecuniarie (che comportano un pagamento, cio una privazione di beni) oltre a pene, dette accessorie, che si aggiungono alle precedenti in determinati casi

Sanzioni amministrative

Nel diritto amministrativo il cittadino che viola i suoi doveri sar obbligato a pagare multe o ammende. Contro il pubblico dipendente che viola i suoi doveri (per esempio risulta assente ingiustificato dal lavoro) potranno essere adottate sanzioni disciplinari (riduzione dello stipendio, destituzione ecc.)

Sanzioni tributarie

Nel diritto tributario il contribuente che non paga le tasse dovr pagare in pi delle sovrattasse (e, nei casi pi gravi, incorrer anche in sanzioni penali)

Sanzioni civili

Nel diritto privato la violazione dei diritti altrui attraverso un atto illecito comporta fondamentalmente lobbligo del risarcimento del danno (ad esempio, nel caso di un tamponamento automobilistico, linvestitore che ha guidato con imprudenza deve risarcire la vittima del danno provocato). Le sanzioni di questo tipo tendono per, pi che a punire, a riparare le violazioni del diritto e ad evitare che chi agisce contro il diritto possa trarre vantaggi dai propri atti

Pu essere considerata una specie di sanzione anche linvalidit che prevista nel caso in cui si compiano degli atti violando determinate prescrizioni giuridiche. Leffetto negativo consiste nella impossibilit di raggiungere lo scopo che ci si riprometteva compiendo quel certo atto

Una persona desidera acquistare un bene (una casa, un quadro dautore, ecc.) che il proprietario non vuol vendere. Quella persona allora formula minacce contro di lui o la sua famiglia per spaventarlo e cos convincerlo. Per una regola giuridica stabilisce che i contratti sono invalidi quando il consenso stato estorto con la violenza. Quindi quella persona (oltre a rispondere del reato di estorsione) non riuscir a ottenere la propriet del bene.

Un elettore va a votare ma non segue le regole stabilite (per esempio non usa la scheda apposita ma un qualunque pezzo di carta): il suo voto invalido e quindi non ha valore

La legge, invece di minacciare effetti negativi, pu proporre premi a coloro che si comporteranno secondo le indicazioni del diritto. Ad esempio per indurre gli imprenditori a effettuare investimenti o assunzioni di lavoratori si promettono loro degli incentivi (finanziamenti agevolati, diminuzioni delle imposte, ecc.). Dal campo economico questa tecnica passata ad altri settori per la verit pi delicati. Ad esempio, per indurre gli imputati di reati mafiosi a collaborare con il giudice, si promette loro uno sconto di pena se denunciano coloro che fanno parte dellorganizzazione criminale.

Nei casi in cui prevista una pena o una sanzione il dovere di obbedire alla norma assoluto.

Nei casi in cui prevista linvalidit c un dovere meno intenso. La norma dice: se vuoi compiere un atto valido (contratto, voto ecc.) devi comportarti in questo modo

Le forme in cui pu essere espressa una prescrizione giuridicaback to indexNon si devono confondere le regole o prescrizioni con i "comandi". Le prescrizioni possono essere espresse in molte forme, non necessariamente di comando:

Comandi ("fai questo", "devi fare questo")

Divieti ("non fare questo", " vietato fare questo")

Permessi ("puoi fare questo", " permesso fare questo", "hai diritto di fare questo")

Ipotesi ("Se farai questo, allora accadr quest'altro")

Norme di struttura ("I deputati sono seicentotrenta")

Norme di qualificazione ("E' figlio legittimo chi nato da genitori legalmente sposati")

Principi ("L'Italia una Repubblica fondata sul lavoro")

Attribuzione di poteri ("Il Questore pu ordinare ad un corteo di sciogliersi")

Le prescrizioni giuridiche hanno in comune il fatto che provengono dalla autorit che detiene il potere sovrano, e che minaccia delle sanzioni a chi non le osserva. Questa autorit pu essere lo stesso popolo (si pensi alle consuetudini dei pastori, degli ateniesi dell'antichit ecc.) o un soggetto che sia investito di un apposito potere. Le prescrizioni, insomma, provengono sempre dallo Stato o da una autorit dello Stato.

Le prescrizioni giuridiche hanno in comune lo scopo di influenzare i comportamenti dei cittadini al fine di coordinarli evitando conflitti violenti di interessi

Norme speciali ed eccezionaliback to indexLa generalit porta con s luniformit di trattamento e quindi luguaglianza di tutti di fronte alle norme giuridiche

Lastrattezza comporta la stabilit del diritto nel tempo (fino a quando quella norma giuridica non sar sostituita da unaltra)

La generalit pu talora cedere il passo a norme speciali che riguardano non tutti ma solo alcuni tra gli appartenenti alla societ. Le norme speciali servono quando occorra una differenziazione di trattamento. Lesigenza di distinguere frequente nellattuale momento storico, in cui il diritto divenuto uno strumento di riforma sociale. Esso serve per realizzare una maggior giustizia nella societ, per favorire i pi deboli e limitare il potere dei pi potenti.

Ad esempio, nel diritto del lavoro, la legge non tratta allo stesso modo lavoratori e datori di lavoro. Essa distingue la posizione degli uni e degli altri perch si propone di sostenere i pi deboli (i lavoratori che vivono dello stipendio o del salario ricevuto, di fronte ai pi forti (i datori di lavoro che presumibilmente hanno maggiori risorse.

Lo stesso avviene in materia di affitto della abitazioni, nei rapporti tra proprietari e inquilini, ecc.

In questi casi la generalit non scompare ma viene per cos dire, a suddividersi, sempre per in base a criteri obiettivi. Allinterno delle categorie cos individuate (per esempio datori di lavoro e lavoratori) continuer a operare luniformit di trattamento e cio il principio della generalit. Quindi ci che il diritto del lavoro stabilisce per i datori di lavoro si applicher a tutti i datori, ci che stabilisce per i lavoratori a tutti i lavoratori.

Anche lastrattezza delle norme giuridiche pu subire delle attenuazioni. Ci accade nei momenti di emergenza, quando si emanano norme giuridiche eccezionali, destinate cio a valere in una concreta situazione storica e a scomparire non appena quella situazione superata. E per un brutto segno se si emanano norme eccezionali di frequente: ci significa che la vita sociale procede pi rapidamente del diritto e che questo deve rimediare a situazioni di fatto non previste, che si sono sviluppate in assenza di regole giuridiche.

Sono esempi di norme eccezionali tutte quelle con le quali vengono sanati comportamenti contrari al diritto: le amnistie che cancellano certi reati; i condoni fiscali che permettono a chi ha evaso le imposte di mettersi in regola pagando meno del dovuto; i condoni edilizi che, a pagamento, regolarizzano le costruzioni abusive, ecc.

Altri esempi sono rappresentati dalle norme dettate di tempo in tempo per combatter con particolare efficacia il terrorismo oppure la mafia e le altre organizzazioni criminali. Tali norme eccezionali sono ammissibili se servono per affrontare e risolvere situazioni di emergenza, quindi se operano per un tempo limitato

Sono norme eccezionali quelle destinate a regolare situazioni temporanee, e quindi che rimangono in vigore per un tempo limitato.

Lordinamento giuridicoback to indexLe norme giuridiche sono le prescrizioni giuridiche pi importanti, sulle quali tutte le altre in un certo senso si basano. L'insieme delle prescrizioni del potere legislativo, cio le norme giuridiche, formano quell'insieme di regole che si chiama "ordinamento giuridico", o "legge" o "diritto".

Diritto e morale. Diritto naturale e diritto positivo.back to indexLe norme del diritto possono contrastare col sentimento morale. E il caso del diritto ingiusto, nel quale si pone il problema della disobbedienza (spesso si parla a questo proposito di disobbedienza civile). Si crea allora un conflitto tra il dovere giuridico e il dovere morale, tra cui i singoli debbono scegliere.

Nel concetto di disobbedienza civile o resistenza al diritto ingiusto compresa lassunzione a viso aperto delle conseguenze dei propri atti. Si tratta perci di comportamenti responsabili (e molto rispettabili anche da parte di chi non li condivide), tenuti con lintenzione di testimoniare i valori in cui si crede o di richiamare lattenzione dellopinione pubblica allo scopo di promuovere una presa di coscienza che porti al mutamento della legge.

Secondo il positivismo giuridico non c altro diritto che quello posto dallo stato con le sue leggi. Pertanto lo stato nel creare il diritto onnipotente, poich non incontra alcun limite.

Secondo il giusnaturalismo invece, esiste un diritto pi alto di quello scritto dagli uomini nelle leggi: un diritto corrispondente allidea di giustizia e di morale che il diritto stabilito dagli uomini deve rispettare.

Secondo il giusnaturalismo, se c contrasto tra diritto naturale e il diritto positivo occorre obbedire al primo e disobbedire al secondo. Il diritto naturale rappresenta quindi un limite allonnipotenza del legislatore e un fattore di trasformazione del diritto positivo. Al diritto naturale si sono sempre appellati infatti, coloro che hanno cercato di rendere pi giusto il diritto del loro tempo. In particolare, nel 1600 il diritto naturale fu unarma formidabile nella lotta contro gli arbitri del sovrano assoluto. I teorici del diritto naturale asserirono che esistevano dei diritti naturali della persona che anche il sovrano doveva rispettare.

Quali siano i contenuti del diritto naturale da sempre oggetto di discussione. Al di l dei diritti fondamentali della persona, ad esempio, i liberali considerano la propriet un diritto naturale, mentre i socialisti lo considerano il massimo dellimmoralit.

I significati della parola leggeback to indexLa parola legge pu avere diversi significati

In frasi come: "la legge (= l'insieme delle norme giuridiche) uguale per tutti"; "Il diritto degli antichi romani (= l'insieme delle norme giuridiche degli antichi romani) veniva osservato in tutto il Mediterraneo"; "L'ordinamento giuridico italiano (= l'insieme delle norme giuridiche italiane) non conosce la pena di morte" le parole "legge", "diritto" e "ordinamento" significano "insieme di norme giuridiche", cio "insieme di regole di condotta".

In frasi come la legge n. 234 del 3 luglio 1990 regola la materia degli appalti la parola legge indica un insieme di norme, che per non sono lintero ordinamento

In frasi come la legge del Parlamento prevale sui regolamenti del Governo la parola legge significa fonte del diritto, cio atto che crea norme giuridiche o, come anche si dice, fonte di produzione del diritto

In frasi come devo leggere la legge per vedere quali sono i miei diritti la parola legge significa documento contenente il testo delle norme, o, come anche si dice fonte di cognizione del diritto

I significati della parola dirittoback to indexLa parola diritto pu assumere diversi significati

La parola "diritto" significa "giusta (cio legittima) pretesa", nelle frasi: "Ho diritto di manifestare la mia opinione", "I genitori debbono riconoscere i diritti dei figli" ecc.

La parola diritto pu indicare lintero ordinamento giuridico (il diritto dei romani si diffuse in tutto il mediterraneo)

In frasi come il diritto penale italiano non prevede la pena di morte la parola diritto indica un complesso di norme meno vasto dellordinamento giudico (in questo caso linsieme delle norme del codice penale)

Linterpretazioneback to indexSi dice che il giudice applica le norme giuridiche al caso che ha davanti,emettendo una sentenza. Per poter far questo egli deve compiere tre distinte operazioni.

La prima operazione quella della ricostruzione dei fatti. Il giudice stabilisce come si sono svolti i fatti sentendo i testimoni, valutando le prove, prendendo visione dei documenti. In questa prima fase egli agisce come uno storico: cerca di ricostruire come si sono svolti fatti del passato.

La seconda operazione quella della ricerca della regola da applicare. Il giudice deve trovare la norma giuridica da applicare ai fatti che ha ricostruito. Per far questo egli deve anzitutto leggere il testo delle norme che si occupano di quella particolare materia (codice civile, codice penale, raccolta delle leggi amministrative) e interpretarlo, cio dare ad esso un significato.

Questa la fase della interpretazione delle norme.

Successivamente egli confronta le fattispecie astratta delle norme che ha interpretato con la fattispecie concreta (il fatto che ha ricostruito) e trova la norma che descrive esattamente quel fatto.

Si dice fattispecie astratta la descrizione, contenuta nella legge, di un fatto

Si dice fattispecie concreta il fatto effettivamente accaduto, che il giudice deve giudicare

Questa la fase della individuazione della norma rilevante.

La terza operazione consiste nel collegare al caso la conseguenza prevista dalla norma giuridica pronunciando la sentenza. Questa la fase della applicazione della norma.

Ci occuperemo qui di seguito dei problemi della INTERPRETAZIONE.

Dare un significato alle parole di cui sono composte le norme non sempre facile. Facciamo un esempio. Nel diritto italiano il furto viene vietato attraverso la seguente disposizione: "chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 60.000 a 1.000.000" (articolo 624 del codice penale). In base a questa disposizione possono essere considerati come "furti" e quindi puniti a norma dell'art. 624 del codice penale soltanto quei comportamenti che rientrano in quella definizione. In apparenza la definizione chiara e non ha bisogno di particolari spiegazioni: se una persona penetra abusivamente nel mio appartamento e mi ruba l'impianto stereo abbastanza evidente che ci troviamo di fronte a un caso concreto che corrisponde a quello descritto dalla legge, ossia a un furto. Ma si possono verificare casi particolari in cui l'applicazione di quella norma pu suscitare dubbi. Osserviamo questi tre casi: 1) un bambino di 5 anni porta via un giocattolo a un suo compagno di giochi; 2) una persona allaccia abusivamente il suo impianto elettrico al contatore del vicino sottraendogli l'energia elettrica; 3) il cassiere di una banca sottrae alla cassa, che egli stesso maneggia, alcuni milioni di lire. Questi fatti sono da considerare come furti? Tutto dipende dal significato che si attribuisce alle parole usate dal legislatore nell'art. 624. Per quanto riguarda il primo esempio occorre decidere il significato della parola "chiunque": essa comprende anche i bambini? Per il secondo esempio occorre decidere il significato della parola "cosa mobile": essa comprende anche l'energia elettrica? Per il terzo esempio occorre decidere il significato dell'espressione "sottraendola a chi la detiene": se detenere significa possedere, sicuramente il cassiere pu essere accusato di furto perch quel denaro non apparteneva a lui ma alla banca, ma se detenere significa avere la disponibilit materiale della cosa, il cassiere non pu essere accusato di furto, perch egli aveva gi la diretta disponibilit del denaro che ha sottratto (ma pu essere eventualmente accusato di un altro reato).

Qualsiasi norma, per quanto sia formulata in modo chiaro e univoco, pu presentare incertezze di fronte alla molteplicit dei casi concreti. Non quindi possibile applicare una norma se prima non la si interpreta, ossia se non si definisce esattamente il suo significato.

Secondo lart. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, Nellapplicare la legge non si pu ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore

Vediamo quindi che il legislatore indica due tipi di interpretazione:

Interpretazione letterale (l'interprete deve basarsi innanzi tutto sul "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse")

Interpretazione basata sullintenzione del legislatore o teleologica (linterpretazione deve basarsi "sull'intenzione del legislatore")

L'interpretazione letterale consiste nel comprendere il significato delle parole e delle frasi, muniti di dizionario e vedere se si riesce a dare loro un senso. Per poter interpretare letteralmente una norma indispensabile conoscere il linguaggio giuridico, che un linguaggio tecnico, in cui le parole della lingua italiana assumono un significato pi preciso e talvolta differente che nell'ordinaria conversazione, e sono anche presenti parole non usate normalmente nella lingua corrente. Per esempio le parole: "parente", "affine", "impresa", "bene", "errore", "violenza", "possesso" e moltissime altre hanno nel linguaggio giuridico un significato tecnico rigoroso che non va confuso con il significato usuale di questi termini. Esistono poi termini che il linguaggio corrente non usa, o usa molto raramente, come "obbligazione", "usucapione", "rescissione", "impugnazione", "delibazione", "gravame" ecc. Occorre inoltre tenere conto delle regole della grammatica e della sintassi,dei segni di punteggiatura ecc. Si confrontino ad es. queste due diverse frasi: "I ragazzi che non conoscevano Paolo lo hanno trovato simpatico" e "I ragazzi,che non conoscevano Paolo, lo hanno trovato simpatico". Nel primo caso si vuol dire che solo una parte dei ragazzi (quelli che non lo conoscevano ancora) ha trovato Paolo simpatico; nel secondo caso si vuol dire che tutti i ragazzi (nessuno dei quali lo conosceva) hanno trovato Paolo simpatico.

Per l'interpretazione letterale non sufficiente conoscere il linguaggio giuridico, ma occorre anche utilizzare eventualmente le altre norme che stabiliscono il significato dei termini che si leggono. Per esempio, l'art. 566 del codice civile stabilisce che "al padre e alla madre succedono i figli legittimi e naturali in parti eguali". Per stabilire cosa il codice intenda per "figli legittimi" occorre leggere l'art. 231, che stabilisce che il figlio legittimo quello concepito durante il matrimonio. Per capire cosa intenda il codice con "concepito durante il matrimonio" si dovr poi andare a leggere l'art. 232 e cos di seguito.

Ogni norma nasce con uno scopo, cio mira a un risultato concreto. Secondo lart. 12 delle Disposizioni occorre badare allintenzione del legislatore. Esistono due nozioni di intenzione del legislatore: a) intenzione effettiva dei soggetti che hanno approvato la legge (intenzione soggettiva); b) intenzione che muoverebbe il legislatore se la legge venisse approvata nel momento in cui la si deve applicare (intenzione oggettiva)

In genere si accoglie la seconda nozione, e si ricerca lintenzione oggettiva del legislatore.

Si parla di interpretazione basata sullintenzione del legislatore o teleologica

Facciamo un esempio di interpretazione teleologica. Se una norma dice che "debbono essere messi in quarantena e vaccinati tutti i cittadini che hanno pericolose malattie contagiose" non c' dubbio che occorre estendere il significato della parola "cittadini" fino a comprendervi tutte le persone, anche prive di cittadinanza, che soggiornano in Italia, perch lo scopo della norma evidentemente quello di evitare il diffondersi di epidemie pericolose, e non si pu raggiungere tale scopo se non applicandola anche a non-cittadini.

Ma non basta ricostruire la funzione originaria della norma ai tempi in cui fu emanata. Linterprete deve piuttosto chiedersi a che cosa pu servire una certa norma OGGI.

Facciamo un esempio in cui la ratio attuale diversa dalla ratio originaria Il divieto di sciopero nei pubblici servizi era una norma che nellordinamento fascista serviva ad assicurare il massimo della produzione e della ricchezza per la collettivit, reprimendo (insieme alla analoga norma sullo sciopero nel settore privato) qualsiasi tentativo di interruzione della produzione di beni e servizi. Oggi, essa serve a tutelare i diritti fondamentali degli individui (si pensi a cosa succederebbe nel caso di sciopero della polizia) e a far s che un minimo di servizi pubblici essenziali non venga mai meno. Si dice che linterprete cerca la ratio attuale della norma.

Facciamo un altro esempio in cui la ratio attuale diversa dalla ratio originaria. In Italia esiste un monopolio pubblico della radio (e televisione) nato sotto il fascismo. L'intenzione del legislatore fascista era di fare della radio uno strumento di propaganda per la diffusone delle idee del regime e di "fascistizzazione" della popolazione. Con la nuova Costituzione, basata sui principi di libert,pluralismo ideologico e culturale, ecc. ci si chiesti se il monopolio statale avesse ancora ragione d'essere. Se si fosse interpretata la norma secondo l'intenzione originaria certamente no. Invece, ci si liberati da essa e si ricercata una ragione attuale della norma. Allora, si riposto che il monopolio serve come garanzia che l'informazione non cada nelle mani di pochi privati. Si cos convertita l'intenzione iniziale in una pi attuale,sottoponendo la norma sul monopolio statale ad una nuova interpretazione.

Naturalmente, da questa operazione sono derivate conseguenze importanti: secondo l'impostazione iniziale, i servizi radio (televisivi) dovevano essere sotto il controllo del Governo; oggi devono essere sotto il controllo pi ampio possibile (del Parlamento), per consentire il massimo di pluralismo,completezza, imparzialit ecc.

Una interpretazione come quella dellesempio indicato, che adegua il significato della norma alla situazione attuale, prende il nome di interpretazione evolutiva, perch cerca di adeguare il diritto ai bisogno sociali staccandolo dalle sue ragioni di origine.

Talvolta linterpretazione letterale porta ad attribuire a certi termini un significato pi ristretto o pi ampio in seguito alla lettura di altre norme. Per esempio la norma che vieta l'omicidio cos formulata: "chiunque cagiona la morte di un uomo punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno" (articolo 575 del codice penale). A una prima lettura il significato di questa disposizione appare chiaro, ma essa non pu essere effettivamente compresa se non facendo riferimento agli articoli 85 e seguenti del codice penale: da essi si ricava infatti che i minori di 14 anni e gli incapaci di intendere e di volere non possono comunque essere punibili. Ecco quindi che il significato della parola "chiunque" va opportunamente ristretto.

Altre volte linterpretazione teleologica che porta ad estendere o restringere il significato di un termine. E questo il caso della norma di uno degli esempi precedenti, secondo cui "debbono essere messi in quarantena e vaccinati tutti i cittadini che hanno pericolose malattie contagiose", in cui il significato della parola "cittadini" viene esteso fino a significare persone che si trovano in Italia

In entrambi questi casi linterpretazione letterale o quella teleologica hanno prodotto una interpretazione restrittiva (primo caso) o una interpretazione estensiva (secondo caso)

Abbiamo gi visto che sovente, per poter stabilire il significato letterale di una norma occorre rifarsi ad altre norme. Questo un caso particolare di un fenomeno pi generale: ogni volta che una norma, da sola, non basta ad indicare la disciplina di un caso concreto o addirittura quando manchi una norma per un caso concreto, si deve ricorrere alla interpretazione coordinata di una o pi altre norme. In questo caso si parla di interpretazione sistematica.

Vi sono diversi tipi di interpretazione sistematica:

Il caso pi semplice quello che abbiamo visto, in cui si utilizzano altre norme che definiscono il significato dei termini contenuti in quella da interpretare ("figlio legittimo", "matrimonio", "possesso" ecc.).

Un altro caso si ha quando si mette a confronto la norma da interpretare con una norma che pare stabilire una regola contraria. Queste situazioni di apparente contrasto si dicono ANTINOMIE.

Da una antinomia pu nascere una interpretazione anche molto differente da quella letterale.

Consideriamo qualche esempio. L'art. 27 della Costituzione dice che "la responsabilit penale personale", cio non colpevole di reato colui che non ha commesso il fatto personalmente. Tuttavia, l'articolo 57 del codice penale dice che "il direttore del giornale responsabile dei reati commessi col mezzo della stampa dai suoi collaboratori" (per esempio un giornalista, ad insaputa del direttore,scrive e fa pubblicare un articolo in cui insulta un privato cittadino). Si tratta di due articoli rivolti ai giudici, il primo dei quali pu essere formulato in questo modo: "i giudici non devono condannare chi non abbia commesso personalmente il fatto"; il secondo dei quali pu essere formulato in questo modo: "i giudici devono condannare qualcuno (il direttore) anche se non ha personalmente commesso il fatto".

Una prima soluzione quella di ritenere che la norma della Costituzione prevale su quella del codice penale e considerare quest'ultima abrogata (si avr allora interpretazione abrogativa).

Ma il giudice pu modificare l'interpretazione letterale della PRIMA norma. Egli allora stabilisce che il divieto della Costituzione non assoluto, ma tollera delle eccezioni, e quindi salva entrambe le norme, leggendo quella della Costituzione cos: "I giudici non debbono condannare chi non abbia commesso il fatto salvo che non si tratti del direttore di un giornale". Oppure il giudice pu modificare l'interpretazione letterale della seconda norma. Egli stabilisce che l'articolo 57 del codice penale non aveva voluto dire che il direttore responsabile anche se l'articolo viene pubblicato a sua insaputa e senza sua colpa, ma che egli responsabile perch deve vigilare sugli articoli dei giornalisti, e pu essere condannato quindi solo per negligenza. Se il giornalista pertanto gli ha presentato con l'inganno un articolo con un testo diverso da quello che ha dato poi per la stampa il direttore non sar condannabile. L'art. 57 si dovr quindi leggere non pi come se significasse: "i giudici devono condannare qualcuno (il direttore) anche se non ha personalmente commesso il fatto", ma come se significasse: "i giudici devono condannare qualcuno (il direttore) se non ha commesso materialmente il fatto, ma tuttavia Stato negligente".

Un altro caso di interpretazione sistematica si ha quando manca la norma per il caso che il giudice ha dinanzi ma esiste una norma per un caso simile. Si ricorre allora a quel particolare tipo di interpretazione sistematica che l'interpretazione analogica .

Si ha interpretazione analogica quando si utilizza per il caso privo di regola la norma che la legge ha stabilito per un caso simile. In questo caso non si potrebbe parlare propriamente di interpretazione di una norma esistente, quanto piuttosto di creazione di una norma che non c'. Il giudice pu creare addirittura una norma nuova perch autorizzato a ci dall'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, che dice: "Se una controversia non pu essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe".

Il legislatore pone precisi limiti all'impiego dell'analogia: l'analogia non possibile rispetto alle leggi speciali o eccezionali n rispetto alle leggi penali. In altre parole, il giudice non pu ricavare una regola contenuta in una legge penale, speciale o eccezionale ed applicarla ad un caso simile.

Facciamo un esempio di "interpretazione" analogica. Nella nostra legislazione non trova disciplina il "leasing", cio quel contratto col quale un soggetto conferisce a un altro l'uso di un bene, dietro il pagamento di una certa somma a scadenze fisse, con il diritto di questi, se lo ritiene, di acquistare il bene scalando dal prezzo le somme gi pagate. Si tratta di un contratto nuovo e molto usato ma che, al tempo in cui fu fatto il codice civile, non era conosciuto. Questo contratto presenta analogie con il contratto di affitto e con la vendita a rate nella quale il proprietario iniziale trasmette la propriet solo al momento del pagamento dell'ultima rata (vendita con patto di riservato dominio). I giudici, in effetti, per analogia si ispirano a questi altri due contratti, disciplinati espressamente dalla legge, per ricavare le norme relative al leasing.

Un altro caso si ha quando manca la norma per il caso che il giudice ha davanti e non esiste una norma che disciplina casi simili. In tale situazione si utilizzano i principi generali dell'ordinamento giuridico.

I principi generali dell'ordinamento giuridico sono delle norme molto generali ma NON SCRITTE. Questo procedimento autorizzato sempre dall'articolo 12 delle disposizioni preliminari, nel caso che l'interpretazione analogica fallisca. E' come se il legislatore ci dicesse che esistono, accanto alle che egli ha scritto anche norme che egli non si preoccupato di scrivere, limitandosi ad applicarle ai casi che gli sembravano pi importanti, e lasciando al giudice il compito di applicarle agli altri casi. Come si possono trovare queste norme non scritte? Le leggi contengono molte norme simili, che sembrano esprimere una idea comune di come debbano essere regolati certi aspetti dei rapporti umani. Si pu cercare di risalire da queste norme particolari alla idea che sembra avere ispirato il legislatore nello scriverle.

Consideriamo il seguente esempio. Molto poche sono le norme che stabiliscono che gli atti giuridici debbono avere una determinata forma. Quindi si pu concludere che l'idea del legislatore fosse che la forma degli atti dovesse essere libera, tranne casi eccezionali.

Consideriamo, come altro esempio, le seguenti norme: art. 1189 codice civile:

"Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche. liberato se prova di essere Stato in buona fede (cio di essere caduto in errore senza colpa)";

art. 1445 codice civile: "L'annullamento che non dipende da incapacit legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento";

art. 1415: "La simulazione non pu essere opposta n dalle parti contraenti n dagli aventi causa o ai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquiStato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione";

art. 1396 codice civile: "Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto".

Da tutti questi articoli emerge una idea comune: che gli atti (contratti, pagamenti ecc.) chele persone compiono in buonafede, cio facendo affidamento su quella che a chiunque sarebbe apparsa la effettiva situazione, debbono essere considerati validi a tutti gli effetti. Altrimenti, se ogni volta si facesse valere la vera situazione, le persone avrebbero paura di contrattare, per timore di vedersi togliere all'improvviso i diritti acquistati, e questo costituirebbe un ostacolo ai traffici e all'attivit economica.

Consideriamo come terzo esempio le seguenti norme:

Art. 1174 codice civile: "la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore"

Art. 833 codice civile: "il proprietario non pu fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri".

Da questi due articoli si pu dedurre che il legislatore non vede di buon occhio coloro che abusano del proprio diritto senza un reale interesse, e questo principio pu essere applicato per risolvere altri casi che il legislatore non ha regolato espressamente.

Altri principi generali ricavabili dall'ordinamento giuridico sono:

Il principio che fa divieto a tutti (individui, Stato e suoi organi) di danneggiare il prossimo.

Il principio secondo il quale i contratti sono validi solo se le obbligazioni alle quali le due parti si sottomettono (compiere una certa attivit, scambiarsi beni o scambiare denaro in cambio di attivit o di altri beni) abbiano un valore economico proporzionato;

il principio di buona fede o di lealt nei rapporti reciproci, che vale sia nei rapporti tra i privati che in quelli tra apparati pubblici (per es. tra lo Stato e le Regioni);

Il principio secondo cui tutto ci che non vietato permesso, valido nel diritto privato e non nel diritto pubblico, dove esiste lopposto principio che permesso solo ci che consentito dalla legge;

Il principio della motivazione, secondo cui tutti gli atti della pubblica amministrazione che limitano i diritti dei privati (es. la revoca di una licenza, un atto di esproprio, ecc.) devono essere motivati.

Si faccia attenzione alla differenza tra la interpretazione che ricorre alla analogia o ai principi generali e la interpretazione estensiva: nel caso della interpretazione estensiva la norma esiste e viene soltanto modificato il suo significato; nel caso dell'analogia e dei principi generali, la norma non esiste e viene ricavata da altre norme esistenti.

Pu darsi che la norma esista ma il giudice non la conosca (in Italia esistono 150.000 leggi!). Tuttavia, fin dai tempi degli antichi romani si diceva: "iura novit curia", "il giudice (deve) conosce(re) le leggi". Pertanto il giudice sarebbe condannato per cattivo esercizio del suo ufficio e la sua sentenza sarebbe annullabile.

Ma pu anche capitare che malgrado tutti gli sforzi del legislatore, sia difficilissimo trovare una norma, se non a costo di deformare e stravolgere il senso delle leggi. In qualche caso il giudice pu ancora emettere la sentenza ragionando cos: se non c' una norma vuol dire che il legislatore ha voluto dichiarare inapplicabili al caso in questione tutte le norme esistenti.

Si consideri il seguente esempio. In uno Stato monarchico manca una disposizione che regoli la successione al trono nel caso di estinzione della famiglia reale. A chi spetta la corona nel caso in cui tutti i membri della famiglia reale, compresi i parenti pi remoti, sono morti? In base al ragionamento che abbiamo indicato, un giudice risponder che poich il caso non trova nell'ordinamento nessuna norma che lo riguardi, evidente che non si sono volute porre norme riguardanti la forma di governo al di fuori del caso di esistenza della famiglia reale. Pertanto la Corona non spetta a nessuno, vale a dire: lo Stato e i sudditi sono liberi da qualsiasi limitazione, la quale sia relativa all'esistenza di un re, e quindi avranno il diritto di respingere la pretesa di chiunque volesse farsi riconoscere come re.

Ma se non vuole accogliere questo ragionamento piuttosto complicato, potr il giudice rifiutarsi di deformare e stravolgere le leggi per trovare una risposta? Nient'affatto. Vale per l'ordinamento italiano quel che stabilisce il codice civile francese: "Il giudice che ricuser di giudicare, sotto pretesto del silenzio, dell'oscurit od insufficienza della legge, potr essere processato come colpevole di denegata giustizia". Cio egli deve comunque trovare una norma: solo in casi molto particolari, come nell'art. 1226 del codice civile il legislatore riconosce che non esistono norme e consente al giudice di giudicare "secondo equit", cio come meglio gli sembra.

Malgrado tutte le norme sulla interpretazione, pur sempre possibile che due giudici, chiamati a giudicare cause simili, emettano sentenze diverse. Poich per non ammissibile che ciascun giudice interpreti il diritto a suo piacimento, esiste un organo (la Corte di Cassazione) al quale le parti del processo che si sono viste dar torto possono rivolgersi come ultima possibilit. A tale organo attribuito il compito di rendere uniformi le interpretazioni. Ci possibile perch esso ha il potere di annullare (cassare) le sentenze basate su interpretazioni diverse da quella che considera esatta.

Linterpretazione dottrinale quella proposta dagli studiosi del diritto (complessivamente indicati come la dottrina). La dottrina non vincola nessuno, ma pu essere un aiuto importante per i giudici.

Linterpretazione amministrativa quella che viene data dalla pubblica amministrazione alle legge che deve eseguire. La Pubblica Amministrazione ha una struttura piramidale (o gerarchica) con al vertice un capo. Quando esistono problemi interpretativi, vengono emanate dallalto (cio dai ministeri) della circolari interpretative. Linterpretazione che esse contengono vincola tutti i subordinati. I cittadini invece non ne sono vincolati: se la ritengono erronea possono rivolgersi al giudice il quale non vincolato dalla circolare.

Linterpretazione giudiziaria quella che adottata dai giudici nelle loro sentenze. Essa vale esclusivamente nei confronti delle parti del giudizio, i soggetti cio che vi sono direttamente coinvolti.

Linsieme delle sentenze costituisce la giurisprudenza. Se conforme, cio tutta orientata nello stesso mo