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Intrastat e Black List DOT COM - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo Torino, 05 febbraio 2013 A cura di Stefano Garelli 1

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Intrastat e Black List

DOT COM - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo

Torino, 05 febbraio 2013 A cura di Stefano Garelli

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INTRASTAT E BLACK LIST

Argomenti: • Novità in tema di fatturazione e di registrazione delle

operazioni con l’estero: – Nuove regole derivanti dal recepimento della Direttiva

45/2010/CE; – Risvolti in tema di comunicazioni Intrastat, Black List ed

elenco clienti /fornitori – Ripasso regole in tema di servizi generici

• Modello Intrastat: modalità di compilazione e casistiche operative

• Comunicazione Black List • Risposte a quesiti

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INTRASTAT E BLACK LIST

NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE E DI REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO

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NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE

Direttiva 2010/45/UE

Principali modifiche recate alla Direttiva 2006/112/CE: • Inclusione della movimentazione intracomunitaria di beni per perizia tra

le operazioni che NON costituiscono cessione / acquisto intracomunitario (modifica articolo 17); possono essere semplicemente gestite con il registro di carico /scarico di cui all’articolo 243 della Direttiva;

• Previsione di una norma di semplificazione per le cessioni continuative di beni (modifica articolo 64):

“Le cessioni continuative di beni su un periodo superiore ad un mese di calendario, spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni inizia e ceduti in esenzione IVA o trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, conformemente alle condizioni fissate all'articolo 138, si considerano effettuate alla scadenza di ogni mese di calendario fintanto che non si ponga fine alla cessione.”.

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NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE

Direttiva 2010/45/UE

• Previsione dell’obbligo di fatturazione a fine anno solare per le prestazioni continuative di servizi generici per le quali non sono previsti acconti / pagamenti in corso d’opera (modifica articolo 64):

“Le prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta dal destinatario dei servizi in conformità all'articolo 196, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi.”.

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NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE

Direttiva 2010/45/UE

• Fissazione di un termine preciso per l’emissione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie e ai servizi generici (modifica articolo 67):

“Quando, alle condizioni di cui all'articolo 138, i beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto sono ceduti in esenzione IVA oppure quando i beni sono trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, l'imposta diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura o alla scadenza del termine di cui all'articolo 222, primo comma, se nessuna fattura è stata emessa entro tale termine.”.

L’articolo 222 della Direttiva 2006/112/CE afferma che: “Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138 o

per le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma dell'articolo 196, la fattura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

Per le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi dei termini per l'emissione delle fatture.”.

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NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE

Direttiva 2010/45/UE

• Acquisti intracomunitari di beni: – unificazione del momento impositivo alla partenza dei beni – fissazione di un termine preciso riguardo all’esigibilità

dell’imposta (modifica articolo 69): “Nei casi di acquisti intracomunitari di beni, l'IVA diventa esigibile al

momento dell'emissione della fattura o alla scadenza del termine di cui all'articolo 222, primo comma, se nessuna fattura è stata emessa entro tale data.”.

NB: Al riguardo è stato osservato (P. Centore, Il nuovo momento impositivo delle operazioni intracomunitarie, Corriere Tributario, n. 2/2013) che, secondo la Direttiva, “…. l’applicazione dell’Iva nel territorio di destinazione a cura del cessionario deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui il bene è stato spedito, e non entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura”, come invece stabilito dal Legislatore italiano.

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NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE

Direttiva 2010/45/UE

• Introduzione dell’Iva per cassa (“cash accounting”) (introduzione dell’articolo 167-bis);

• Previsione della possibilità per gli Stati membri, riguardo alle operazioni in valuta diversa dall’euro, di accettare il cambio BCE (modifica articolo 91);

• Equiparazione della fattura elettronica a quella cartacea, semplificazione delle modalità di emissione (modifica /sostituzione articolo 217 e articoli da 232 a 237);

• Individuazione del Paese cui spetta dettare le regole in tema di fatturazione (introduzione articolo 219-bis);

• Fissazione delle indicazioni da menzionare in fattura (modifica articolo 226);

• Previsione della fattura semplificata (introduzione dell’articolo 226-ter)

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NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE

Documenti di base

Documenti utili per l’analisi della direttiva: • Documento COM (2009) 20 def. del 28 gennaio 2009 -

Comunicazione della Commissione al Consiglio - Sviluppi tecnologici nel settore della fatturazione elettronica e misure intese a semplificare, modernizzare e armonizzare ulteriormente le norme in materia di fatturazione dell'IVA;

• Explanatory notes on VAT invoicing rules (Note esplicative sulle regole di fatturazione), del 5 ottobre 2011.

La documentazione sopra indicata è reperibile sul sito dell’Unione Europea.

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NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE

Documenti di base http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/invoicing_rules/index_en.htm

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla Legge n. 228/2012

L’articolo 39 del Dl n. 331/1993 afferma che: “1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano

effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.”.

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla legge n. 228/2012

E’ stato sostituito l’articolo 39 del Dl n. 331/1993 – attuale titolazione: “Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari”; sino al 31 dicembre 2012 la norma era così titolata: “effettuazione dell’acquisto intracomunitario”.

Vengono previste le seguenti modifiche: • viene unificato il momento di effettuazione delle cessioni e degli

acquisti intracomunitari (momento di inizio trasporto / spedizione); tale mutamento, come meglio si vedrà nel seguito rileva sotto due profili: – momento in riferimento alla quale occorre ricercare il tasso di cambio

applicabile alle operazioni in valuta; – momento a partire dal quale conteggiare il termine entro il quale

occorre ricevere la fattura del fornitore estero.

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla legge n. 228/2012

• viene stabilito che il pagamento / incasso anticipato totale o parziale del prezzo (ad esempio: acconti) NON costituisce più momento di effettuazione dell’operazione; di conseguenza NON comporta più l’obbligo di ricevere /emettere fattura; resta, invece, la possibilità di emissione anticipata della fattura;

• Viene previsto che le cessioni intracomunitarie di beni / acquisti intracomunitari di beni, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI modifiche recate dalla legge n. 228/2012

Nel caso di esistenza di clausola idonea a spostare in avanti il momento del trasferimento della proprietà della merce, occorre fare riferimento a tale ultimo momento, con il limite dell’anno.

Si tratta, ad esempio, delle seguenti situazioni: • Ricevimento di merce con clausola di gradimento o in prova

o in visione; • Ricevimento di merce in base a contratto di consignment

stock o di call off stock; • Etc. Resta inteso che le merci ricevute a tale titolo devono essere

annotate sull’apposito registro di carico / scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993.

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI correlati risvolti in tema di fatturazione e registrazione

L’articolo 46 del Dl n. 331/1993 afferma che: “2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, e' emessa fattura a

norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

(….) 5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi

2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI correlati risvolti in tema di fatturazione e registrazione

L’articolo 47 del Dl n. 331/1993 – Registrazione delle operazioni intracomunitarie afferma che:

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.

(…)

3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.

4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni territoriali

L’articolo 21 del Dpr n. 633/1972, prevede l’obbligo di emissione della fattura riguardo alle seguenti operazioni:

• Operazioni imponibili (comma 1);

• Operazioni non imponibili, esenti o non soggette (comma 6);

6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7 --bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»;

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»;

c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine -- beni usati», «regime del margine -- oggetti d'arte» o «regime del margine -- oggetti di antiquariato o da collezione»;

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione «regime del margine -- agenzie di viaggio.»;

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extraterritoriali

• Operazioni “extraterritoriali” (comma 6-bis). 6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura

anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta"»;

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extraterritoriali

Riguardo alle operazioni di cui al comma 6-bis, lettera a) (cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»), occorre quindi distinguere tra:

• Operazioni per le quali il cliente / committente estero, soggetto passivo d’imposta, è debitore dell’imposta nel Paese estero: obbligo di emissione fattura con indicazione di “inversione contabile” (o “reverse charge”) ed eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale; è, ad esempio, il caso delle prestazioni di servizi generici (articolo 7-ter nei rapporti B2B);

• Operazioni per le quali il cliente / committente estero NON è debitore dell’imposta nel Paese estero: l’impresa italiana deve aprire una posizione Iva nel Paese estero ed assolvere ai relativi obblighi Iva; l’operazione in questione non è fiscalmente rilevante in Italia; è, ad esempio, il caso di servizi immobiliari svolti a favore di consumatori finali in altro Paese Ue.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Reverse charge: Direttiva 2006/112/CE

Mentre nel caso di servizi generici, nei rapporti B2B, l’articolo 196 della Direttiva 2006/112/CE (come sostituito dalla Direttiva 2008/8/CE) la regola del Paese del committente.

Nel caso delle altre operazioni (cessioni interne di beni e prestazioni di servizi in deroga), l’articolo 194 della Direttiva sopra citata lascia ai singoli Paesi Ue decidere il trattamento Iva delle stesse.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Reverse charge: Direttiva 2006/112/CE

Articolo 196

L’IVA è dovuta dai soggetti passivi o dalle persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA a cui è reso un servizio ai sensi dell’articolo 44, se il servizio è reso da un soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Reverse charge: Direttiva 2006/112/CE

Articolo 194

1. Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell'imposta sia il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

2. Gli Stati membri determinano le condizioni di applicazione del paragrafo 1.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extraterritoriali

Paese che detta le regole di fatturazione

Articolo 219 bis della Direttiva 2006/112/CE

Fatti salvi gli articoli da 244 a 248, si applicano le disposizioni seguenti.

1) La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V.

2) In deroga al punto 1, la fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo domicilio o della sua residenza abituale, quando:

a) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, o la sua stabile organizzazione non interviene nella cessione o nella prestazione ai sensi dell'articolo 192 bis, e il debitore dell'IVA è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi. Tuttavia, quando l'acquirente/destinatario emette la fattura (autofatturazione) si applica il punto 1.

b) la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V.";

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extraterritoriali

Paese che detta le regole di fatturazione

L’articolo 219 bis della Direttiva 2006/112/CE, introdotto dalla Direttiva 2010/45/UE, prevede quanto segue:

1) REGOLA BASE: Le regole vengono dettate dal Paese in cui l’operazione si considera effettuata;

2) DEROGA: Le regole vengono dettate dal Paese di stabilimento del fornitore / prestatore:

a) Se questi NON è stabilito nel Paese in cui viene effettuata l’operazione (o se stabilito in tale Paese mediante stabile organizzazione, questa non partecipa all’operazione) e il debitore dell’Iva è l’acquirente dei beni o il destinatario dei servizi; nel caso, tuttavia, di delega della fatturazione al cliente (“self billing”), vale la regola n. 1);

b) Oppure, se l’operazione si considera effettuata fuori del territorio Ue.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Paese che detta le regole di fatturazione

Esempi

Impresa italiana, non stabilita in Francia, svolge un lavoro su un immobile in Francia.

La prestazione si considera effettuata in Francia.

In base a quanto previsto dall’articolo 219-bis:

• Se il lavoro viene svolto a favore di impresa francese (o altro soggetto identificato ai fini Iva in Francia): si applica la deroga 2 a) in quanto il committente è debitore dell’imposta. Le regole sulla fatturazione vengono dettate dall’Italia.

• Se il lavoro viene svolto a favore di un consumatore finale (o di altro soggetto NON identificato ai fini Iva in Francia): si applica la regola generale. Le regole sulla fatturazione vengono dettate dalla Francia.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

Cessioni di beni Le Tabelle che seguono hanno per oggetto il trattamento Iva previsto dai 27 Paesi Ue in relazione

alle cessioni di beni che, in considerazione delle regole di territorialità vigenti nei singoli Paesi, si considerano effettuate all'interno dei Paesi stessi (cessioni interne).

Ci si intende riferire, ad esempio, alle seguenti situazioni operative:

• acquisto di beni in un Paese Ue e vendita all'interno dello stesso Paese Ue;

• fornitura di beni con installazione e montaggio da parte del fornitore o per suo conto; com'è noto, l'articolo 36 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e successive modifiche, afferma che tali operazioni si considerano effettuate nel Paese in cui avviene l'installazione o il montaggio;

• cessioni di beni (provenienti dal Paese del cedente) in occasione di fiere e altre manifestazioni similari o di tentata vendita.

Riguardo alle operazioni in argomento l'articolo 194 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 stabilisce che se la cessione dei beni è posta in essere da un soggetto passivo non stabilito nel Paese Ue in cui l'operazione si considera effettuata (e nella quale è quindi dovuta l'Iva), gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell'imposta sia il destinatario della cessione di beni.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

Cessioni di beni

I singoli Paesi Ue, in relazione alle operazioni in argomento, sono quindi liberi di stabilire:

• che il soggetto debitore dell'imposta sia il cessionario, prevedendo che lo stesso debba essere un soggetto stabilito nel Paese della cessione o semplicemente identificato ai fini Iva in tale Paese (si tratta dell'istituto del cd. "reverse charge interno”; cd. “tax shifting”);

• o che il soggetto debitore dell'imposta sia il cedente, con conseguente obbligo da parte dello stesso di richiedere un numero identificativo Iva in tale Paese (a mezzo di identificazione diretta o con rappresentante fiscale). La regola del cedente viene senz'altro adottata nel caso in cui il cessionario non sia un soggetto passivo d'imposta (si tratti cioè di un consumatore finale).

Nel seguito ci si limita a prendere in esame i rapporti tra operatori economici.

Si ricorda che per soggetto stabilito si intende un soggetto che ha la propria sede o possiede una propria stabile organizzazione nel Paese interessato, mentre per soggetto identificato si intende un soggetto in possesso di un numero identificativo Iva.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

Cessioni di beni

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

Cessioni di beni

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

Cessioni di beni

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

Cessioni di beni

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

Prestazioni di servizi

Le Tabelle che seguono hanno per oggetto il trattamento Iva previsto dai 27 Paesi Ue in relazione alle prestazioni di servizi che, in considerazione delle regole di territorialità vigenti nei singoli Paesi, si considerano effettuate all'interno dei Paesi stessi.

In tema di prestazioni di servizi, riguardo alla procedura del reverse charge (in base alla quale il soggetto debitore dell'imposta non è più il prestatore ma il committente) la direttiva 2006/112/CE prevede due distinte situazioni:

• nel caso dei servizi generici, posti in essere tra operatori economici, è previsto il reverse charge obbligatorio da parte del committente (articolo 196);

• nel caso dei servizi specifici (cd. “servizi in deroga”), i vari Paesi membri hanno la facoltà di prevedere l'applicazione della procedura in argomento (reverse charge interno; cd. “tax shifting”), determinandone le condizioni di applicazione (articolo 194), oppure di mantenere fermo che il principio che il soggetto debitore dell'imposta è il prestatore.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

Prestazioni di servizi

In questa sede ci si limita a eseguire l'esame degli adempimenti previsti dai 27 Paesi Ue riguardo ai servizi specifici ("servizi in deroga") e cioè ai:

• servizi relativi a beni immobili;

• servizi di trasporto passeggeri;

• servizi di ristorazione e catering;

• servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di mezzi di trasporto;

• servizi di accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso.

In particolare l'analisi riguarda le prestazioni eseguite in altro Paese Ue a favore di operatori economici.

Si ricorda che per soggetto stabilito si intende un soggetto che ha la propria sede o possiede una propria stabile organizzazione nel Paese interessato, mentre per soggetto identificato si intende un soggetto in possesso di un numero identificativo Iva.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

Prestazioni di servizi

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

Prestazioni di servizi

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

Prestazioni di servizi

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

Prestazioni di servizi

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

Esempio: GERMANIA

Tratto da IBFD –Value Added in Europe

10.1.2.1. Supplies made by non-resident suppliers

The reverse charge mechanism applies to work supplies (Werklieferungen) and any supplies of services by non-resident taxable persons to other taxable persons or public bodies, irrespective of whether the customer is resident in Germany or not. Consequently, if the recipient of a service or work supply rendered by a non-resident taxable person is not resident in Germany, he will have to register for VAT in order to account for VAT under the reverse charge mechanism. The reverse-charged VAT can usually be deducted as input VAT. However, if the non-resident recipient is established in a third country that does not meet the reciprocity principle, he is not allowed to deduct the input VAT (article 15(4b) of the VAT Act).

The non-resident supplier has to mention in the invoice that the recipient is the person liable for German VAT (article 14a(5) of the VAT Act). As from 1 January 2013, the use of the following wording “Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers” (recipient is liable for remitting the tax) will be Mandatory. If the service or installation supply is exempt, the reverse charge rule does not apply; the non-resident supplier has to refer to the exemption in the invoice (article 14(1)(1)(6) of the VAT Act).

If a supply subject to the reverse charge has been made by a non-resident taxable person, it has to be checked whether the supply has been made through his domestic fixed establishment or branch. If so, the taxable person might be treated as resident. The consequence is generally that the reverse charge mechanism is not applicable to those supplies.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE operazioni extraterritoriali

Le operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, del Dpr n. 633/1972, devono essere annotate sul registro fatture emesse.

Nel caso di impresa italiana che riceva una fattura di cui all’articolo 21,

comma 6-bis, essa la deve annotare sul registro degli acquisti.

Dovrebbe trattarsi del caso in cui l’operazione viene posta in essere da un’impresa italiana nei confronti di altra impresa italiana.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE operazioni extra territoriali

Articolo 23 – Registrazione delle fatture. Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con

riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d) devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l' ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non e' un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa ed, eventualmente, la relativa norma.

(Comma abrogato)

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extra territoriali

Articolo 25 - Registrazione degli acquisti Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

(Comma abrogato).

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.

(Comma abrogato).

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

Esempi • Impresa italiana emette fattura per servizio generico articolo 7-ter nei

confronti di impresa tedesca indicando sulla stessa la frase “Operazione articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972 - INVERSIONE CONTABILE”;

• Impresa italiana emette fattura per servizio generico articolo 7-ter nei confronti di impresa USA indicando sulla stessa la frase “Operazione articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972 – OPERAZIONE NON SOGGETTA”;

• Impresa italiana acquista merce in Francia da un’impresa francese FR1 e la cede ad altra impresa francese FR2; in Francia, in relazione all’operazione di cessione (posta in essere dall’impresa italiana) è prevista l’applicazione del “reverse charge”; l’impresa italiana subisce l’Iva sull’acquisto (e può chiederla a rimborso), ed emette fattura, articolo 7-bis nei confronti dell’impresa cliente francese FR2 indicando sulla stessa la frase “Operazione articolo 7-bis, comma 1, Dpr n. 633/1972 – INVERSIONE CONTABILE; TVA due par le client - article 283, I, CGI); 42

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

Esempi • Impresa italiana acquista merce da impresa tedesca e la cede ad

altra impresa tedesca; la merce viene fisicamente trasferita nell’ambito del territorio tedesco; in Germania, per tali operazioni non opera il “reverse charge”; l’impresa italiana deve identificarsi ai fini Iva in Germania: – L’impresa italiana comunica il proprio numero identificativo Iva

tedesco al fornitore tedesco; – Il fornitore tedesco emette fattura con Iva tedesca nei confronti

dell’impresa italiana – posizione Iva tedesca; – L’impresa italiana – posizione Iva tedesca emette fattura con Iva

tedesca nei confronti del cliente tedesco. Alla luce di quanto previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, del Dpr n.

633/1972 é da ritenere che tali operazioni siano irrilevanti ai fini della posizione Iva italiana, essendo gestite da una posizione Iva estera.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

Esempi L’impresa italiana A riceve l’incarico di ristrutturare un locale ad uso albergo in

Francia, da parte di impresa francese dotata di numero identificativo Iva francese. L’impresa italiana A affida l’esecuzione di alcuni lavori di carattere edile ad altra impresa italiana B. L’impresa italiana A apre una posizione Iva in Francia a mezzo mandataire fiscal.

Fatturazione:

• L’impresa italiana B, eseguiti i lavori, emette fattura per operazione articolo 7-quater, lettera a), nei confronti dell’impresa italiana A – posizione Iva francese (aggiungendo in fattura la menzione: INVERSIONE CONTABILE; TVA due par le client article 283 I, CGI);

• L’impresa italiana A – posizione Iva francese svolge la procedura di reverse charge relativamente alla fattura emessa dall’impresa italiana B;

L’impresa italiana A deve emettere fattura nei confronti dell’impresa francese.

DUBBIO: mediante quale posizione Iva deve essere emessa la fattura?

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Esempi

In base a quanto previsto dall’articolo 219-bis della Direttiva 2006/112/CE, riguardo al rapporto tra l’impresa italiana A e l’impresa francese, lo Stato che ha il diritto di dettare le regole sulla fatturazione è l’Italia; di conseguenza la fattura nei confronti dell’impresa francese dovrebbe essere emessa dalla posizione Iva italiana dell’impresa italiana A e NON dalla sua posizione Iva francese.

La fattura dovrebbe essere emessa con la seguente dicitura: “Operazione articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972 – INVERSIONE CONTABILE”.

La fattura in argomento dovrebbe essere registrata nella contabilità Iva italiana e dovrebbe essere inserita nella dichiarazione Iva italiana.

Occorre comunque verificare quale sia in materia l’orientamento attuale dall’Amministrazione finanziaria francese.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

esempi

Impresa italiana ha stipulato contratti di call off stock con imprese francesi (rotazione lenta, superiore a 3 mesi) e con imprese spagnole.

In entrambi i Paesi è dotata di posizione Iva (utilizzata per rilevare lo spostamento della merce dall’Italia al Paese di destino).

L’impresa italiana, per il trasferimento della merce emette fattura per operazione non imponibile articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993.

Riguardo ai prelievi eseguiti dai clienti esteri, in entrambi i Paesi, si applica il reverse charge: l’impresa italiana emette fattura senza applicazione dell’Iva.

In base a quanto previsto all’articolo 219-bis tale fattura dovrebbe essere emessa dalla posizione Iva italiana, con la seguente dicitura: “Operazione articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972 – inversione contabile”.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Esempi

Nel caso, invece, di contratto di call off stock con cliente tedesco: • L’impresa italiana deve chiedere l’attribuzione di numero

identificativo Iva in Germania; • Riguardo ai trasferimenti di merce dall’Italia alla Germania deve

emettere fattura per operazione non imponibile articolo 41/2/c (al costo);

• Riguardo ai prelievi occorre applicare l’Iva tedesca, mediante la posizione Iva tedesca.

In base a quanto previsto dall’articolo 219 – bis, è da ritenere che tale operazione sia irrilevante ai fini dell’Iva italiana: nel caso specifico lo Stato che detta le regole di fatturazione è la Germania.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

Esempi

Impresa italiana fornisce un macchinario complesso a impresa tedesca, con installazione / montaggio a cura o a spese dell’impresa italiana presso lo stabilimento dell’impresa tedesca in Germania.

In base a quanto previsto:

• Dall’articolo 36 della Direttiva 2006/112/CE l’operazione si considera effettuata in Germania;

• Dall’articolo 41, comma 1, lettera c), del Dl n. 331/1991 l’operazione si considera effettuata in Italia.

In Germania, per tale tipologia di operazione, opera il meccanismo di reverse charge (in quanto operazione interna alla Germania).

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

Esempi L’impresa italiana:

• Ai fini italiani: emette fattura per operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera c), del Dl n. 331/1992; la annota sul registro fatture emesse; presenta il modello Intra 1-bis per l’intero corrispettivo della fornitura (macchinario + montaggio);

• Ai fini tedeschi: si ritiene corretto indicare in fattura la dicitura “reverse charge”; tale indicazione vale ai soli fini tedeschi.

Nel caso in cui la proprietà del macchinario passasse solo a esito positivo della prova di funzionamento presso lo stabilimento tedesco (articolo 1521 del codice civile), l’impresa italiana:

• All’atto dell’invio del macchinario lo annoterebbe sul registro di carico / scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993;

• All’atto del passaggio di proprietà dello stesso svolgerebbe la procedura sopra descritta.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

Esempi Impresa italiana, al fine di meglio servire i propri clienti USA stipula un contratto di

deposito logistica (“magazzini di consegna”) con un operatore logistico USA, incaricandolo di ricevere la merce e di smistarla ai clienti finali man mano che l’impresa italiana vende la stessa.

La procedura da adottare è stata delineata dalla Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005.

Procedura:

• stipula del contratto scritto di deposito con l’operatore logistico USA;

• invio dei beni al magazzino di consegna USA, con emissione semplice lista valorizzata o fattura pro-forma emessa su se stessi presso il magazzino di consegna; operazione di esportazione definitiva dall’Italia; operazione di importazione definitiva nel Paese estero (con bolletta emessa a nome dell’impresa italiana e versamento dei diritti doganali gravanti);

• annotazione dei beni trasferiti negli USA su apposito registro di carico / scarico tenuto ai sensi dell’articolo 39 del DPR 633/1972;

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

Esempi

• gestione del magazzino di consegna ove è tenuta la merce già nazionalizzata (ai fini USA) da parte del gestore del deposito;

• cessione dei beni nei confronti dei clienti esteri, con emissione di fattura da parte dell’impresa italiana Per “OPERAZIONE NON SOGGETTA articolo 7-bis, comma 1, DPR n. 633/1972 concorre a formare il volume d’affari ma NON CREA PLAFOND (come espressamente confermato anche dalla Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005);

• scarico del registro di carico / scarico;

• al termine dell’esercizio l’impresa italiana prende in carico nel bilancio la rimanenza di beni esistente all’estero.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

Esempio

Impresa italiana acquista merce in Cina e la vende “allo stato estero” a cliente USA, dando incarico al fornitore cinese di inviarla in USA.

L’impresa italiana, in base a quanto previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, deve emettere fattura nei confronti del cliente USA per operazione non soggetta, articolo 7-bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972.

Il cliente USA sdogana la merce in base alla fattura emessa dall’impresa italiana.

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Esempi

Impresa italiana acquista merce in Cina e la vende “allo stato estero” a cliente francese, dando incarico al fornitore cinese di inviarla in Francia.

L’impresa italiana, in base a quanto previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, deve emettere fattura nei confronti del cliente francese per operazione non soggetta, articolo 7-bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972.

Il cliente francese sdogana la merce in base alla fattura emessa dall’impresa italiana.

NB: Articolo 21, comma 6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta"»;

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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE Operazioni extraterritoriali

Quesito

Chiederei una precisazione per quanto riguarda quelle operazioni che rientrano nell’art. 7-ter, ma non devono essere dichiarate ai fini Intrastat: il caso pratico qui da noi sono gli interessi sui finanziamenti che la nostra società concede ad una consociata Ue.

Domanda: anche per queste operazioni, rientrando tra i servizi generici, è prevista l’inversione contabile e pertanto occorre specificare in fattura “Operazione art. 7-ter, comma 1, lettera a), dpr 633/72 – INVERSIONE CONTABILE”?

RISPOSTA Riguardo alle operazioni di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9) del Dpr n.

633/1972, addebitabili a operatori economici esteri con l’articolo 7-ter, NON vi è obbligo di emissione della fattura.

Se la fattura fosse ugualmente emessa non deve recare la dicitura “inversione contabile”.

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA

RIPORTARE IN FATTURA La nuova formulazione dell’articolo 21 prevede anche delle modifiche del contenuto

minimo della fattura. Le modifiche di maggiore rilievo risultano essere le seguenti: • numero progressivo che la identifichi in modo univoco; l’articolo 226 della

Direttiva 2006/112/CE fa riferimento a “un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico”;

• obbligo di indicazione dei dati identificativi completi del rappresentante fiscale (denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio);

• obbligo di indicazione: • del numero di partita Iva del cessionario o committente residente o

domiciliato nel territorio dello Stato che agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione;

• del codice fiscale nel caso di cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato che NON agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione;

• del numero identificativo Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento in caso di cessionario o committente soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea.

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA numero progressivo

Riguardo al numero progressivo:

• l’articolo 21 nella sua formulazione in vigore sino al 31 dicembre 2012 affermava che: “La fattura e' datata e numerata in ordine progressivo per anno solare …”;

• l’articolo 21 nella sua formulazione attuale prevede che la fattura deve recare indicato “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.

Sul significato della nuova formulazione erano insorti dubbi.

L'agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013 la quale concede ampia libertà di comportamento agli operatori economici.

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA numero progressivo

Risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013

In base all’articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – come modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.

Posto che, nella nuova formulazione, l’articolo 21 non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, è stato chiesto da più parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco.

La modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010.

La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva.

Tanto premesso, si precisa che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA numero progressivo

Risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.

La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.

Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.

Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:

Fatt. n. 1

Fatt. n. 2 …

…..

Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)

Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)

…..

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA Direttiva Ue 2012/112/CE

Il nuovo articolo 21 non tiene pienamente conto di quanto stabilito dall’articolo 226 della Direttiva 2006/112/CE in tema di contenuto minimo delle fatture (ordinarie):

“Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva,

nelle fatture emesse ….. sono obbligatorie ai fini dell'IVA soltanto le indicazioni seguenti:

(….) 7) la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la

prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l'acconto ...., sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura;

(…)

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

REGNO UNITO www.hmrc.gov.uk

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

REGNO UNITO

http://www.hmrc.gov.uk/vat/managing/charging/vat-invoices.htm#2

What a VAT invoice must show

A VAT invoice must show:

• an invoice number which is unique and follows on from the number of the previous invoice - if you spoil or cancel a serially numbered invoice, you must keep it to show to a VAT officer at your next VAT inspection

• the seller's name or trading name, and address

• the seller's VAT registration number

• the invoice date

• the time of supply (also known as tax point) if this is different from the invoice date - see below

• the customer's name or trading name, and address

• a description sufficient to identify the goods or services supplied to the customer

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

FRANCIA www.impots.gouv.fr

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

FRANCIA www.impots.gouv.fr

Il Bollettino Ufficiale 3 A-1-10 dell’11 JANVIER 2010, sull’argomento richiama

espressamente la:

Instruction 3 CA du 7 août 2003:

108.Aux termes du nouvel article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, la facture délivrée par les assujettis à la TVA doit obligatoirement faire apparaître :

(….)

10° la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du CGI, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

SPAGNA http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Biblioteca_Virtual/Manuale

s_practicos/IVA/IVA.shtml

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

SPAGNA http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14696

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Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Artículo 6. Contenido de la factura.

(….)

i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA Obbligo di indicare il momento di effettuazione dell’operazione

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA Obbligo di indicare il momento di effettuazione dell’operazione

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA Obbligo di indicare il momento di effettuazione dell’operazione

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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA Obbligo di indicare il momento di effettuazione dell’operazione

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NUOVI CASI DI FATTURA DIFFERITA E/O RIEPILOGATIVA

L’articolo 21 del Dpr n. 633/1972 afferma che: “4. La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

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NUOVI CASI DI FATTURA DIFFERITA E/O RIEPILOGATIVA

Dubbi

Sulla base della lettera della norma sembrerebbe che la fatturazione differita di cui all’articolo 21, comma 4, lettera a), richieda, nell’ambito del mese solare di riferimento, rispettivamente:

• una pluralità di consegne di beni;

• o una pluralità di servizi effettuati.

Riguardo ai beni l’interpretazione appare eccessivamente penalizzante e va a mutare una prassi operativa applicata da decenni.

Riguardo ai servizi tale interpretazione potrebbe, invece, essere considerata accettabile.

Sempre riguardo ai servizi resta da chiarire se tale procedura possa essere adottata anche nei rapporti con soggetti esteri.

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NUOVI CASI DI FATTURA DIFFERITA E/O RIEPILOGATIVA

L’articolo 39 del Dl n. 331/1993 afferma che:

“3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.”.

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NUOVI CASI DI FATTURA DIFFERITA E/O RIEPILOGATIVA

La semplificazione di cui all’articolo 30, comma 3, del Dl n. 331/1993 è applicabile, ad esempio, alle seguenti operazioni attive:

• Cessioni intracomunitarie a titolo oneroso di beni articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993;

• Trasferimento di beni a se stessi da posizione Iva italiana a posizione Iva estera 41/2/c del Dl n. 331/1993.

Deve trattarsi di operazioni effettuate in modo continuativo (ad

esempio, in base a contratti di somministrazione). Si considerano effettuate alla fine di ciascun mese solare, con

possibilità di emettere fattura riepilogata, anche senza l’emissione di DDT.

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OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO

Viene modificato l’articolo 13 del Dpr n. 633/1972 – Base imponibile.

Le operazioni in valuta estera vengono convertite in euro:

• secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione (se tale giorno è indicato in fattura);

• in mancanza di tale indicazione (in fattura) secondo il cambio del giorno di emissione della fattura (in pratica, cambio data fattura);

• in mancanza (di quotazione del cambio alla data di riferimento), in base al cambio del giorno antecedente più prossimo.

La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso

di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea.

Le stesse regole valgono per le cessioni intracomunitarie di beni e per gli acquisti intracomunitari di beni (viene modificato l’articolo 43 del Dl n. 331/1993).

In pratica, vengono unificati i criteri di conversione in euro delle operazioni denominate in valuta estera.

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OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO norme in vigore sino al 31 dicembre 2012

Sino al 31 dicembre 2012, come sopra affermato, riguardo all’Iva esistevano due diverse disposizioni in tema di operazioni in valuta:

• Regola generale - articolo 13 del Dpr n. 633/1972: “4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e

le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l’operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.”.

• Acquisti intracomunitari - articolo 43 del Dl n. 331/1993: “3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli

oneri di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.”.

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OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO norma in vigore dal 1° gennaio 2013

L’articolo 13 del Dpr n. 633/1972, nella sua nuova formulazione, afferma che:

1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, ….

(…)

“4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e' effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.”.

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OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO

Aspetti operativi

Cessioni di beni all’esportazione fatturate in valuta diversa dall’euro.

In base a quanto previsto dalla Circolare n. 35/E del 13 febbraio 1997, nel caso della cessione all'esportazione la fattura deve essere immediata: "..., attesa la necessità che la fattura deve essere esibita per il compimento dell'operazione doganale, non si ravvisa la possibilità per il cedente nazionale di emettere fattura differita.”.

In tale evenienza vale il cambio data fattura che coincide con il cambio di effettuazione dell’operazione di cessione.

Può accadere che:

• Prima della partenza della merce vengano incassati acconti o l’intero prezzo: il ricevimento degli acconti o del prezzo complessivo costituisce effettuazione dell’operazione e quindi occorre emettere fattura per la somma incassata (se in fattura viene citata la data di ricevimento delle somme, allora occorre applicare il cambio a tale data, altrimenti cambio data fattura); viene emessa una fattura per la somma ricevuta in pagamento anticipato e una fattura a saldo all’atto della consegna/spedizione della merce;

• Oppure che venga predisposta la fattura anticipatamente alla partenza della merce (in vista della partenza stessa); in tale evenienza viene applicato il cambio data fattura.

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OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO Aspetti operativi

In caso di invio di merce in Paese extra Ue in base a contratto di consignment stock – call off stock, che preveda il pagamento in moneta diversa dall’euro:

• nel momento dell’invio della merce viene emessa fattura pro-forma nella valuta prevista in contratto e viene dichiarata la merce per l’esportazione definitiva;

• con riferimento ai prelievi della merce da parte del cliente viene emessa fattura di cessione non imponibile articolo 8/1/a; se in tale fattura viene citata la data dei singoli prelievi, occorre applicare il cambio riferito a tale data; in caso contrario si applica il cambio data fattura.

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OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO Aspetti operativi

Importazioni eseguite sulla base di fattura espressa in valuta diversa dall’euro: annotazione della bolletta di importazione già espressa in euro in base al cambio doganale mensile applicato in Dogana.

Com’è noto eventuali acconti pagati al relazione al materiale importato sono irrilevanti ai fini dell’Iva.

Nel caso di merci ricevute in base a contratti di consignment stock – call off stock che prevedono il pagamento in moneta diversa dall’euro:

• nel momento del ricevimento della merce questa viene dichiarata per l’importazione definitiva in base a fattura pro-forma; l’impresa italiana annota la bolletta di importazione e detrae l’imposta;

• con riferimento alle quantità prelevate verrà ricevuta fattura ordinaria da annotare in contabilità generale.

Cfr. sull’argomento la Risoluzione n. 346/E del 5 agosto 2008

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OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO Aspetti operativi

Cessioni intracomunitarie di beni, fatturati in moneta diversa dall’euro.

Nel caso di cessione intracomunitaria di beni la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (articolo 46, comma 2).

In tale evenienza vale la regola generale: • Se in fattura viene indicata la data di effettuazione dell’operazione

(consegna o spedizione della merce) occorre applicare il cambio a tale data;

• In caso di mancata indicazione di tale data, occorre applicare il cambio data fattura.

NB: Il ricevimento anticipato di tutto o parte (acconti) del corrispettivo NON costituisce più momento di effettuazione dell’operazione e, quindi, in relazione allo stesso, è venuto meno l’obbligo di emissione della fattura.

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OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO Aspetti operativi

Può accadere che venga predisposta la fattura anticipatamente alla partenza della merce (in vista della partenza stessa); in tale evenienza viene applicato il cambio data fattura.

L’articolo 39, comma 3, del Dl n. 331/1993 afferma che: “Le cessioni ed i

trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), …… se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.».

In tale evenienza, ai fini del cambio, è possibile prescindere dalle singole date di consegna / spedizione e fare riferimento al cambio al termine del mese (anche se in fattura sono indicate le singole consegne /spedizioni).

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OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO Aspetti operativi

Nel caso di invio di merce in altro Paese Ue in base a contratto di consignment stock – call off stock, occorre distinguere tra due situazioni:

• Paesi che obbligano ad aprire una posizione Iva nel Paese di arrivo della merce: occorre emettere fattura a fronte del trasferimento della merce dalla posizione Iva italiana alla posizione Iva estera; normalmente tale fattura viene emessa in euro, quindi il problema del cambio non dovrebbe sussistere; è da ritenere possibile raggruppare i trasferimenti per singolo mese solare (articolo 39, comma 3, del Dl n. 331/1993) ed emettere fattura riepilogativa (per singolo mese solare);

• Paesi che NON obbligano ad aprire una posizione Iva nel Paese di arrivo della merce: la merce inviata viene annotata sull’apposito registro di carico e scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993; viene emessa fattura con riferimento ai singoli prelievi; è da ritenere possibile raggruppare i prelievi per singolo mese solare (articolo 39, comma 3, Dl n. 331/1993) ed emettere fattura riepilogativa (per singolo mese solare); ai fini del cambio valgono le regole generali.

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OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO Aspetti operativi

Acquisto intracomunitario di beni fatturati in moneta diversa dall’euro: • Se nella fattura del fornitore estero viene indicata la data di effettuazione dell’operazione

(partenza della merce dal Paese estero): numerazione e integrazione con il cambio data effettuazione operazione (o del giorno antecedente più prossimo se in tale data manca il tasso di cambio);

• Se nella fattura del fornitore estero NON è indicata la data di effettuazione dell’operazione: cambio data fattura (o del giorno antecedente più prossimo se in tale data manca il tasso di cambio);

• in caso di emissione di autofattura (articolo 46, comma 5, Dl n. 331/1993) per mancato ricevimento della fattura estera nei termini previsti: – se nell’autofattura viene indicata la data di effettuazione dell’operazione, allora occorre

assumere tale cambio; – in caso contrario, si assume il cambio data autofattura.

NB1: al fine di verificare il tempestivo ricevimento della fattura l’impresa italiana deve fare

riferimento ai documenti di trasporto (desumendo dagli stessi la data di inizio trasporto). NB2: Il pagamento anticipato di tutto o parte (acconti) del corrispettivo NON costituisce più

momento di effettuazione dell’operazione e, quindi, in relazione allo stesso, è venuto meno l’obbligo di ricevimento della fattura o di emissione autofattura.

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OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO Aspetti operativi

L’articolo 39, comma 3 del Dl n. 331/1993 afferma che: “… gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati. al termine di ciascun mese.».

Nel caso di merce ricevuta in base a contratti di consignment stock – call off stock, a partire dalla data di prelievo decorrono i termini per il ricevimento della fattura estera; riguardo al cambio valgono le regole generali.

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OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO Aspetti operativi

Servizi generici resi (a committenti operatori economici Ue o extra Ue), fatturati in moneta diversa dall’euro:

• Se in fattura viene indicata la data di effettuazione dell’operazione (ultimazione della prestazione / maturazione dei corrispettivi / incasso anticipato): cambio data effettuazione operazione (o del giorno antecedente più prossimo se in tale data manca il tasso di cambio);

• Se in fattura NON è indicata la data di effettuazione dell’operazione: cambio data fattura (o del giorno antecedente più prossimo se in tale data manca il tasso di cambio).

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OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO Aspetti operativi

Servizi generici acquistati, fatturati in moneta diversa dall’euro: • Fornitore di altro Paese Ue:

– Se nella fattura del fornitore estero viene indicata la data di effettuazione dell’operazione (ultimazione della prestazione / maturazione dei corrispettivi / incasso anticipato): numerazione e integrazione con il cambio data effettuazione operazione (o del giorno antecedente più prossimo se in tale data manca il tasso di cambio);

– Se nella fattura del fornitore estero NON è indicata la data di effettuazione dell’operazione: cambio data fattura (o del giorno antecedente più prossimo se in tale data manca il tasso di cambio);

– in caso di emissione di autofattura (articolo 46, comma 5, Dl n. 331/1993) per mancato ricevimento della fattura estera nei termini previsti: • se nell’autofattura viene indicata la data di effettuazione dell’operazione,

allora occorre assumere tale cambio; • in caso contrario, si assume il cambio data autofattura.

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OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO Aspetti operativi

• Fornitore di Paese Extra Ue: – Se nell’ autofattura emessa dall’impresa italiana viene

indicata la data di effettuazione dell’operazione (ultimazione della prestazione / maturazione dei corrispettivi / pagamento anticipato): numerazione e integrazione con il cambio data effettuazione operazione (o del giorno antecedente più prossimo se in tale data manca il tasso di cambio);

– Se nell’autofattura emessa dall’impresa italiana NON è indicata la data di effettuazione dell’operazione: cambio data fattura (o del giorno antecedente più prossimo se in tale data manca il tasso di cambio).

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VOLUME D’AFFARI E PLAFOND

L’articolo 20 del Dpr n. 633/1972 afferma che: “Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.

L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, e' determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'articolo 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'articolo 27.”.

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VOLUME D’AFFARI E PLAFOND

L’articolo 1 del Dl n. 746/1983 afferma che: “Articolo 1 - Applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. n 633/72 1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:

a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10% del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;

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VOLUME D’AFFARI E PLAFOND

E’ stato modificato l’articolo 1, primo comma, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 746/1983, convertito dalla legge n. 17/1984 – verifica dello Status di soggetto esportatore agevolato (cd. “esportatore abituale”)

Ai fini del supero della regola del 10% il volume d’affari viene depurato delle

seguenti operazioni: • cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza

doganale; • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un

soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea (ad esempio: prestazioni di servizi generici articolo 7-ter);

• cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea (operazioni fuori campo Iva articoli da 7 a 7 septies del Dpr n. 633/1972).

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FATTURA CARTACEA E FATTURA ELETTRONICA nuove regole dal 2013

articolo 233 Direttiva 2006/112/CE

1. L'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura.

Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi.

"Autenticità dell'origine" implica la comprovazione dell'identità del fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura.

"Integrità del contenuto" implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non è stato alterato.

2. Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica:

a) la firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'articolo 2, punti 6 e 10, della direttiva 1999/93/CE;

b) la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 dell’allegato 1 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati, qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

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FATTURA CARTACEA E FATTURA ELETTRONICA nuove regole dal 2013

articolo 21 del Dpr n. 633/1972

L’articolo 21, nella sua nuova formulazione afferma che: Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e

ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.

Secondo le note esplicative alla Direttiva (citate a pagina 5): L’accettazione di una fattura elettronica da parte del destinatario può

essere determinata in modo analogo a quello in cui è accettata una fattura cartacea.

Può trattarsi di un’accettazione scritta, o di un tacito accordo attraverso, ad esempio, la trattazione e il pagamento della fattura ricevuta.

Alla luce di tale “liberalizzazione”, occorre prestare molta attenzione a

quanto si comunica al cliente / fornitore, in modo da non trovarsi (senza volontà) in fatturazione elettronica.

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FATTURA CARTACEA E FATTURA ELETTRONICA nuove norme dal 2013

manifestazione intenzioni

Nel caso di invio di una fattura in formato elettronico (ad esempio: in PDF allegato ad e-mail) ma priva dei requisiti necessari, si potrebbe indicare sulla stessa e-mail: “La presente NON costituisce fattura elettronica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, commi 2 e 3, e dell’articolo 39, comma 3, del Dpr n. 633/1972”.

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FATTURA CARTACEA E FATTURA ELETTRONICA nuove norme dal 2013

manifestazione intenzioni

Nel caso di ricevimento di fattura in formato elettronico, senza alcuna indicazione riguardo alla sua natura, qualora non la si intenda accettare quale fattura elettronica, è opportuno inviare al fornitore una comunicazione del seguente tenore: “Le fatture ricevute NON saranno da noi accettate quali fatture elettroniche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, commi 2 e 3, e dell’articolo 39, comma 3, del Dpr n. 633/1972”.

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TERMINI DI EMISSIONE E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

Combinando le disposizioni di cui all’articolo 21 e dell’articolo 23 del Dpr n. 633/1972 ne derivano le seguenti regole:

• Regola generale: – Termine di emissione: entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione dell’operazione,

determinata a norma dell’articolo 6; – Termine di registrazione: “Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture

emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro” (articolo 23)

• Deroghe: – Articolo 21, comma 4, lett. a):

• cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con Dpr n. 472 /1996;

• prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;

Riguardo alle operazioni in argomento: - Termine di emissione: può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle

operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; - Termine di registrazione: la fattura deve essere registrata entro il termine di emissione e con

riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (articolo 23).

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TERMINI DI EMISSIONE E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

– Articolo 21, comma 4, lett. b): cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (operazione di triangolazione nazionale):

• Termine di emissione: la fattura è emessa dal cessionario entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

• Termine di registrazione: regola generale - la fattura deve essere annotata entro 15 giorni dall’emissione e con riferimento alla data di emissione (1).

E’ da ritenere che la norma in questione trovi applicazione (con i dovuti adeguamenti) anche:

• Nelle operazioni triangolari comunitarie (tra operatori economici di tre diversi Paesi Ue);

• Nelle operazioni triangolari estero su estero.

NOTA (1): L’articolo 6, quinto comma, come modificato dallo Schema, afferma che:

“Per le cessioni di beni di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b) l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.”.

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TERMINI DI EMISSIONE E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

– Articolo 21, comma 4, lettera c): prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter: • Termine di emissione: la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese

successivo a quello di effettuazione dell’operazione; NB: sino al 31.12.2012: emissione entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione. • Termine di registrazione: la fattura deve essere registrata entro il termine di

emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.

– Articolo 21, comma 4, lettera d): prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo (1), rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea: • Termine di emissione: la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del

mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; • Termine di registrazione: la fattura deve essere registrata entro il termine di

emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione NB: sino al 31.12.2012, per le operazioni in argomento NON vi era obbligo di

emissione di fattura da parte del prestatore: operazione FC Iva.

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TERMINI DI EMISSIONE E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

NOTA (1) pagina precedente: L’articolo 6, sesto comma del Dpr n. 633/1972 afferma che:

“In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. (….)“.

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TERMINI DI EMISSIONE E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

SERVIZI IN DEROGA Alla luce di quanto previsto dall’articolo 21, comma 4, mancando una

previsione specifica per i servizi in deroga, è da ritenere che per gli stessi valgano le regole generali:

• Termine di emissione fattura: entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione dell’operazione;

• Termine di registrazione fattura: entro 15 giorni dalla sua emissione e con riferimento alla data della sua emissione.

NB: Per i servizi in deroga continua a valere la regola dell’incasso / pagamento, salvo che anteriormente venga emessa fattura (caso di prestatore italiano) o autofattura (caso di committente italiano e prestatore extra Ue o Ue; quest’ultimo in caso di mancato arrivo nei termini della fattura estera) (articolo 6, comma 3 e 4).

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TERMINI DI EMISSIONE E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

articolo 23 del Dpr n. 633/1972 formulazione in vigore dal 1° gennaio 2013

Articolo 23 – Registrazione delle fatture Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione

e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d) devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l' ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non e' un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa ed, eventualmente, la relativa norma.

(Comma abrogato) Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal

soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.

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AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

• Il nuovo comma 6-ter dell’articolo 21 del Dpr n. 633/1972 afferma che: “6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l’annotazione “autofatturazione”.”.

Esempi:

• Autofatture emesse a fronte di acquisti di beni o di servizi, in campo Iva italiana, effettuati da operatori nazionali presso operatori di Paesi extra Ue;

• Autofattura articolo 46, comma 5, in caso di mancato arrivo della fattura estera (fornitore di altro Paese Ue) entro il termine previsto;

• Autofattura per estrazione merce da deposito Iva da parte della stessa impresa italiana che ha dichiarato la stessa per l’immissione in libera pratica o da parte di altra impresa che è subentrata alla prima in veste di depositante;

• Autofattura -denuncia emessa nel caso di mancato arrivo di fattura per acquisto interno di beni o servizi (articolo 6 del D.Lgs. N. 471/1997)

Tali documenti deve recare l’annotazione: AUTOFATTURAZIONE

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AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

Forniture di beni e di servizi eseguite da soggetti esteri

E’ stato modificato l’articolo 17 del Dpr n. 633/1972 – Soggetti passivi.

A partire dal 17 marzo 2012, riguardo alle prestazioni di servizi generici resi da fornitori di altro Paese Ue nei confronti di committenti italiani è stato previsto l’obbligo di numerazione, integrazione e registrazione della fattura estera (ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dl n. 331/1993).

Tale obbligo, a partire dal 1° gennaio 2013, è stato esteso: • alle altre prestazioni di servizi (servizi in deroga); • e alle cessioni di beni; effettuate nel territorio dello Stato dai fornitori di altro Paese

Ue sopra indicati.

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AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

Acquisti presso fornitori di altro Paese Ue o di Paese extra Ue: esempi

• Impresa rumena esegue una prestazione di manutenzione di un bene immobile situato in Italia nei confronti di impresa italiana: l’operazione si considera effettuata in Italia (articolo 7-quater, lettera a); l’impresa italiana, in base alla normativa in vigore sino al 31 dicembre 2012 emetteva autofattura con Iva (articolo 17, comma 2); a partire dal 1° gennaio 2013 l’impresa italiana deve numerare e integrare con Iva la fattura emessa dalla società rumena.

• Come caso precedente, ma prestazione resa da impresa moldava: obbligo da parte dell’impresa italiana di emettere autofattura con Iva; sull’autofattura deve essere indicato “AUTOFATTURAZIONE”.

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AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

Acquisti presso fornitori di altro Paese Ue o di Paese extra Ue: esempi

Società tedesca (identificata ai fini dell’Iva italiana) cede merci a impresa italiana prelevandole da deposito che la società tedesca ha istituito presso operatore logistico italiano: l’operazione si considera effettuata in Italia (articolo 7-bis, comma 1); l’impresa italiana, in base alla normativa in vigore sino al 31 dicembre 2012 emetteva autofattura con Iva (articolo 17, comma 2); a partire dal 1° gennaio 2013 l’impresa italiana deve numerare e integrare con Iva la fattura emessa dalla società tedesca.

NB: in base all’articolo 219-bis la fattura dovrebbe essere emessa dalla posizione Iva tedesca del fornitore tedesco.

Come caso precedente, ma impresa fornitrice svizzera: l’impresa italiana deve emettere autofattura con Iva. sull’autofattura deve essere indicato “AUTOFATTURAZIONE”

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AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

Impresa italiana acquista merce in Russia, la fa giungere alla dogana italiana e la dichiara per l’immissione in libera pratica per introduzione in deposito Iva. Successivamente l’impresa italiana, al fine di estrarre la merce dal deposito Iva, emette autofattura con Iva.

Su tale documento deve indicare “AUTOFATTURAZIONE”.

Impresa italiana invia merce in conto lavoro in Paese extra Ue, in base a lista valorizzata.

L’impresa estera invia fattura per addebito del compenso di lavorazione.

L’impresa italiana emette autofattura per il compenso di lavorazione (entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e la annota entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione).

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AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

Acquisti presso fornitori di altro Paese Ue o di Paese extra Ue: esempi

• Impresa italiana acquista merce di proprietà di impresa francese giacente in deposito Iva. L’impresa francese emette fattura nei confronti dell’impresa italiana; l’impresa italiana numera e integra senza applicazione dell’Iva la fattura di acquisto ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettera e), del Dl n. 331/1993;

• Come caso precedente, ma merce ceduta da impresa svizzera; l’impresa italiana emette autofattura senza applicazione dell’Iva per operazione non soggetta, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettera e), del Dl n. 331/1993; sull’autofattura deve essere indicato “AUTOFATTURAZIONE”

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AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

Impresa italiana acquista merce da operatore della Repubblica di San Marino.

L’impresa italiana: • assoggetta l’operazione a Iva, a norma di quanto previsto

dall’articolo 17, secondo comma, indicandola sull’originale della fattura rilasciato dall’operatore della RSM;

• Annota la fattura sul registro fatture emesse e sul registro acquisti;

• Segnala l’annotazione eseguita all’Ufficio delle Entrate competente nei suoi confronti.

NB: E’ da ritenere che in sede di integrazione non sia necessario indicare il termine AUTOFATTURAZIONE.

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TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE AUTOFATTURE E DELLE FATTURE INTEGRATE

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TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE AUTOFATTURE E DELLE FATTURE INTEGRATE

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ASPETTI SANZIONATORI Fatturazione attiva

L’articolo 6 del D.Lgs. N. 471/1997 afferma che: “2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione

di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA e' punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

(…) 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis

la sanzione non puo' essere inferiore a lire un milione. 5. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e

alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.”

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ASPETTI SANZIONATORI Fatturazione attiva

Secondo Roberto Fanelli, SANZIONI fiscali, previdenziali e societarie, IPSOA, Milano, 2010, p. 329 (citazioni integrate dal sottoscritto in base alla Legge di stabilità”):

“Le violazioni in parola si configurano, salve le attenuanti previste in materia di “ravvedimento” (articolo 13 del D.Lgs. N. 472/1997), anche in caso di ritardata fatturazione o registrazione di operazioni non imponibili o esenti o non soggetti a Iva.

Tuttavia, deve ritenersi che la tardiva emissione o registrazione di fatture non imponibili o esenti o non soggette, che non si riverberi sull’imposta dovuta (ad esempio, pro-rata, plafond, ecc.), potrebbe essere ritenuta una violazione meramente formale, come tale non punibile laddove non abbia arrecato pregiudizio all’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria”.

Deve, tuttavia, essere tenuto presente che la mancata / ritardata emissione di fatture non soggette articolo 7-ter può ingenerare errori anche riguardo:

• Al modello Intra servizi;

• Alla comunicazione Black List.

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ASPETTI SANZIONATORI

Fatturazione passiva

L’articolo 6 del D.Lgs. N. 471/1997 afferma che:

“9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un

minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 …. , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa e' pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. E' punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile..”.

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ASPETTI SANZIONATORI Fatturazione passiva

Secondo Roberto Fanelli, SANZIONI fiscali, previdenziali e societarie, IPSOA, Milano, 2010, p. 329:

“La sanzione in esame dovrebbe ritenersi applicabile, sulla base dell’interpretazione ministeriale di cui alla Nota n. 1998/91003 del 24 luglio 1998 e alla CM n. 23/E del 25 gennaio 1999, anche per le violazioni agli obblighi di autofatturazione, previsti dall’articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 (operazioni effettuate in Italia da non residenti nei confronti di soggetti passivi d’imposta) ….”.

Le violazioni in parola si configurano, salve le attenuanti previste in materia di “ravvedimento” (articolo 13 del D.Lgs. N. 472/1997), anche in caso di ritardata autofatturazione / numerazione – integrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva.

Tuttavia, dovrebbe ritenersi che la ritardata autofatturazione / numerazione – integrazione di fatture non imponibili, esenti o non soggette, che non riverberandosi sull’imposta dovuta, dovrebbe essere ritenuta una violazione meramente formale, come tale non punibile laddove non abbia arrecato pregiudizio all’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria”.

Riguardo alle prestazioni esenti, occorre tenere presente quanto affermato dalla Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011.

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NOVITA’ IVA 2013

RISVOLTI IN TEMA DI

• COMUNICAZIONE INTRASTAT

• COMUNICAZIONE BLACK LIST

• ELENCHI CLIENTI - FORNITORI

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ELENCHI INTRASTAT Sintesi operativa

Considerato il fatto che le comunicazioni Intrastat vengono predisposte in base ai dati registrati, salvo posteriore ricevimento / spedizione della merce, è da ritenere che gli stessi NON siano toccati dalle nuove norme in tema di fatturazione.

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ELENCHI INTRASTAT Articolo 50, Dl n. 331/1993

6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi

delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il destinatario.

(…)

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

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ELENCHI INTRASTAT Dm 22 febbraio 2010

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Articolo 1 – Soggetti obbligati

1. I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

a) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari;

2) prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

1) acquisti intracomunitari di beni comunitari;

2) prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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ELENCHI INTRASTAT Dm 22 febbraio 2010

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Art. 5 Contenuto degli elenchi - Parte fiscale

1. Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi di cui all'art. 1 sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 2.

2. Sono riepilogati negli elenchi di cui all'art. 1 le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari aventi ad oggetto beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.

3. Gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993 e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni.

4. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il committente.

5. In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.

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ELENCHI INTRASTAT Dm 22 febbraio 2010

Art. 6 Contenuto degli elenchi - Parte statistica 1. soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile

ai sensi dell'art. 2, esclusi quelli che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 2, comma 3, indicano i dati di natura statistica nella parte statistica degli elenchi stessi.

2. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano servizi di lavorazione riepilogano anche i dati statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni.

3. Nella parte statistica degli elenchi sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'art. 1, comma 3. (….)

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COMUNICAZIONE BLACK LIST Normativa di riferimento

Articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010, come modificato dal Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16.

1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le

prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

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COMUNICAZIONE BLACK LIST Evoluzione storica

Il Dm 30 marzo 2010 prevedeva l’obbligo di comunicazione per le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini dell’Iva effettuate con operatori economici di Paesi Black List a partire dal 1° luglio 2010;

In base a tale previsione normativa restavano escluse da segnalazione:

• I servizi generici resi a operatori economici extra Ue;

• Le cessioni e gli acquisti di beni fuori campo Iva i sensi dell’articolo 7-bis (cd. “Operazioni estero su estero”).

Il Dm 5 agosto 2010 ha previsto l’obbligo di segnalazione dei servizi fuori campo Iva per ragioni di territorialità effettuati a partire dal 1° settembre 2010.

La Legge di stabilità 2013 allargando l’obbligo di fatturazione attiva e di registrazione delle operazioni fuori campo Iva di cui agli articoli da 7 a 7-

septies (“non soggette” secondo la nuova formulazione), comporta l’obbligo di segnalare anche le cessioni di beni fuori campo Iva per ragioni di territorialità.

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NUOVE REGOLE IVA E BLACK LIST

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NUOVE REGOLE IVA E BLACK LIST

Le nuove regole concernenti gli obblighi di fatturazione anche per le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, introdotte a far data dal 1° gennaio2013 dalla Legge di stabilità, comportano un ampliamento delle operazioni interessate dalla comunicazione di cui all’art. 1 del DL n. 40/2010 (comunicazione “black list”).

Secondo la predetta disposizione, infatti, rientrano nell’obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione secondo la disciplina prevista ai fini IVA. Ciò che rileva, ai fini dell’inclusione nella comunicazione, è quindi l’obbligo di registrazione dell’operazione nei registri IVA, che sussiste se antecedentemente è stata emessa la fattura, quale adempimento prodromico alla registrazione stessa.

Con il DM 5 agosto 2010, il Legislatore aveva già introdotto una prima deroga alla predetta regola, stabilendo con l’art. 3 che l’obbligo di comunicazione fosse esteso anche alle prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia,effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero ricevute dagli stessi. Tale obbligo, come chiarito anche nella circ. Agenzia delle Entrate n.53/2010, prescindeva dall’obbligo sottostante di emissione della fattura (che fino al 31 dicembre scorso sussisteva,nell’ambito delle operazioni attive, per le sole prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un Paese Ue), con la conseguenza che rientrava nell’obbligo di comunicazione qualsiasi prestazione di servizio (anche quelle in deroga di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies) carente del presupposto territoriale, effettuata nei confronti di soggetti black list. Sul punto l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53/2010, aveva giustificato l’obbligo di inclusione delle predette operazioni sul presupposto del loro particolare rilievo ai fini della prevenzione e del contrasto delle frodi IVA negli scambi con l’estero.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità2013, a partire dal 1° gennaio 2013 sussiste l’obbligo di fat-turazione per tutte le operazioni fuori campo IVA, di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del DPR 633/72), con la conseguenza che per tali operazioni è necessario adempiere altresì agli obblighi di registrazione ai fini IVA (oltre a ricordare che tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari).

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NUOVE REGOLE IVA E BLACK LIST

A tale proposito, è bene evidenziare che la predetta Legge di stabilità ha modificato anche il testo dell’art. 23 del DPR 633/72,stabilendo che, “per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilità di essa ed, eventualmente, la relativa norma”. Tale disposizione, quindi, sancisce l’obbligo di registrazione ai fini IVA anche delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) carenti del presupposto territoriale ai fini IVA. Per le prestazioni di servizi attive, confermato precedente orientamento.

Ora, combinando le novità normative illustrate con la disciplina prevista ai fini della comunicazione delle operazioni black list, deriva che:

- per le prestazioni di servizi “attive”, le novità normative confermano quanto già indicato dalla prassi dell’Agenzia(circ. n. 53/2010), ossia che l’obbligo di comunicazione sussiste per tutte quelle carenti del presupposto territoriale, sia generiche (art. 7-ter), sia in deroga (artt. 7-quater e 7-quinquies), effettuate nei confronti di soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata;

- per le cessioni di beni, per le quali fino al 31 dicembre scorso l’obbligo di fatturazione (e registrazione) sussisteva solamente per le cessioni di beni in transito o soggetti a vigilanza doganale (vecchio art. 7-bis), l’estensione degli obblighi di fatturazione a tutte le cessioni di beni fuori campo IVA dovrebbe comportare un “automatico” ampliamento degli obblighi di comunicazione a tutte le cessioni, fuoricampo IVA per carenza del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti in Paesi black list, in quanto operazioni per le quali sussistono gli obblighi di registrazione ai fini IVA.

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ELENCHI CLIENTI - FORNITORI

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ELENCHI CLIENTI / FORNITORI

Su IL SOLE – 24 ORE di stamattina viene affermato che:

• Presumibilmente verrà previsto l’invio cumulativo (“per masse”) delle operazioni effettuate per ciascun cliente / fornitore;

• Viene richiesto di consentire l’invio per singolo documento

• Essendo stata abilita la soglia di 3.000 euro si dovranno comunicare anche gli importi complessivi inferiori a tale soglia.

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INTRASTAT E BLACK LIST

RIPASSO REGOLE DI COMPORTAMENTO IN TEMA DI SERVIZI GENERICI

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REGOLE DI TERRITORIALITA’

RAPPORTI TRA OPERATORI ECONOMICI (B2B): • Regola generale (SERVIZI GENERICI – Art. 7-ter) : Paese di stabilimento del

committente: • Deroghe alla regola generale (SERVIZI SPECIFICI – Art. 7-quater / quinquies):

– Servizi relativi a beni immobili: luogo di esistenza del bene – Prestazioni di trasporto di passeggeri: distanza percorsa – Servizi di ristorazione e catering: luogo di materiale esecuzione – Prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una

nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità: luogo di partenza del trasporto di passeggeri;

– Servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto: luogo di effettiva messa a disposizione del mezzo di trasporto;

– Servizi di accesso alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili ivi comprese fiere ed esposizioni: luogo di materiale esecuzione della manifestazione

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REGOLE DI TERRITORIALITA’ RAPPORTI CON CONSUMATORI FINALI (B2C):

• Regola generale: Paese di stabilimento del prestatore: • Deroghe alla regola generale:

– Le stesse deroghe previste per i rapporti tra operatori economici – Ulteriori deroghe:

• DEROGHE SPECIFICHE PER I RAPPORTI NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI IN GENERE: – Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili ivi

comprese fiere ed esposizioni: luogo di effettivo svolgimento della manifestazione; – Prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente: luogo di effettuazione dell’operazione

sottostante; – Prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario: distanza percorsa – Prestazioni di trasporto intracomunitario di beni: Paese di partenza – Prestazioni di lavorazione, nonché perizie, relative a beni mobili materiali e prestazioni rese in attività

accessorie ai trasporti: Paese di materiale esecuzione della prestazione – Prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, NON A BREVE TERMINE, di

mezzi di trasporto : CRITERIO COMPLESSO – Prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici: CRITERIO COMPLESSO – Prestazioni di telecomunicazione trasporto : CRITERIO COMPLESSO

• DEROGHE SPECIFICHE PER I RAPPORTI NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE: riguardano le prestazioni immateriali, si considerano effettuate nel Paese del committente. 133

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SERVIZI GENERICI RESI Normativa di riferimento

Articolo 6, terzo e quarto comma, del Dpr n. 633/1972:

“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. (….).

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.”.

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SERVIZI GENERICI RESI Normativa di riferimento

Articolo 6, sesto comma, del Dpr n. 633/1972 (aggiunto dalla Legge Comunitaria 2010):

«In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.”.

NB: non è più prevista l’anticipata emissione della fattura.

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SERVIZI GENERICI RESI Luogo e momento di effettuazione dell’operazione

SERVIZI RESI DA OPERATORI ITALIANI occorre distinguere le prestazioni di servizi come segue: • Servizi generici resi ad altri operatori economici italiani:

L’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente), ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972;

L’operazione si considera effettuata all’atto dell’incasso totale o parziale del corrispettivo (in caso di incasso parziale, per la parte incassata), salvo che anteriormente venga emessa fattura;

• Servizi generici resi a operatori economici esteri: • L’operazione si considera effettuata all’estero (Paese del committente), ai sensi

dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972; • L’operazione si considera effettuata nei seguenti momenti:

• servizi singoli: all’atto dell’ultimazione della prestazione; • servizi continuativi o periodici: all’atto della maturazione dei corrispettivi; • In entrambe le situazioni, in caso di incasso anticipato in tutto o in parte del corrispettivo,

l’operazione si considera effettuata all’atto dell’incasso (per la parte incassata).

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SERVIZI GENERICI RESI Fatturazione attiva

In particolare riguardo ai servizi generici resi a operatori economici esteri occorre distinguere tra:

• Servizi resi nei confronti di operatori economici di altro Paese Ue: – emissione fattura, con indicazione nella stessa della dicitura:

“operazione articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972 - INVERSIONE CONTABILE”;

– assoggettamento della fattura a imposta di bollo se l’operazione è di importo maggiore di 1,81 euro;

– obbligo di presentazione Intra servizi; • Servizi resi nei confronti di operatori economici di Paese extra Ue:

– emissione fattura, con indicazione nella stessa della dicitura: “OPERAZIONE NON SOGGETTA articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972”;

– assoggettamento della fattura a imposta di bollo se l’operazione è di importo maggiore di 1,81 euro;

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SERVIZI GENERICI RESI Fatturazione attiva

Termini di fatturazione e di registrazione

Occorre distinguere tra le seguenti situazioni:

• Fattura emessa nei confronti di operatore economico italiano:

– Termine di emissione: entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione dell’operazione;

– Termine di registrazione: entro quindici giorni e con riferimento alla data della loro emissione;

• Fattura emessa nei confronti di operatore economico estero (non importa se di Paese Ue o extra Ue):

– Termine di emissione: entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’effettuazione dell'operazione;

– Termine di registrazione: entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

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SERVIZI GENERICI ACQUISTATI Normativa di riferimento

L’articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972 afferma che: “Gli obblighi relativi ….. alle prestazioni di servizi

effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai …….. committenti. Tuttavia, nel caso di ….. di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il ….. committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.” .

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SERVIZI GENERICI ACQUISTATI Normativa di riferimento

L’articolo 46 del Dl n. 331/1993 afferma che: “1. 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata

dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale .

(…) 5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3,

lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

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SERVIZI GENERICI ACQUISTATI Normativa di riferimento

L’articolo 47, del Dl n. 331/1993 afferma che: “1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa

integrazione a norma dell’articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’articolo 25 del predetto decreto.

2. I contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.

3. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.

(….)

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SERVIZI GENERICI ACQUISTATI Luogo e momento di effettuazione

SERVIZI GENERICI ACQUISTATI DA OPERATORI ECONOMICI ITALIANI

occorre distinguere le prestazioni di servizi come segue:

• Servizi generici acquistati presso fornitori italiani:

L’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente);

L’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento totale o parziale del corrispettivo (in caso di pagamento parziale, per la parte pagata), salvo che anteriormente venga emessa fattura (nel qual caso vale la data della fattura);

• Servizi generici acquistati presso operatori economici esteri:

• L’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente);

• L’operazione si considera effettuata:

• servizi singoli: all’atto dell’ultimazione della prestazione;

• servizi continuativi o periodici: all’atto della maturazione dei corrispettivi;

• In entrambe le situazioni, in caso di pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento (per la parte pagata).

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SERVIZI GENERICI ACQUISTATI Fatturazione passiva

In particolare, riguardo ai servizi resi da operatori economici esteri occorre distinguere tra:

• Servizi resi da operatori economici di altro Paese Ue:

– Se la fattura viene ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, si procede a numerare e a integrare la stessa e a registrarla sul registro fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente; essa deve essere altresì annotata sul registro acquisti.

– Se la fattura non perviene entro il suddetto termine occorre emettere autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5, del Dl n. 331/1993, indicando sulla stessa la dicitura AUTOFATTURAZIONE; l’autofattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo (terzo mese) e deve essere annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente;

– Occorre presentare il modello Intra servizi;

• Servizi resi da operatori economici di Paese extra Ue:

– Occorre emettere autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando sulla stessa la dicitura AUTOFATTURAZIONE, ed occorre annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

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INTRASTAT E BLACK LIST

ELENCHI INTRASTAT

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ELENCHI RIEPILOGATIVI - INTRASTAT

Con l’abolizione delle frontiere doganali tra i singoli Paesi UE e la creazione del “mercato unico comunitario”, a partire dal 1° gennaio 1993, è comunque continuato ad essere necessario da parte degli Stati dei Paesi membri:

• sorvegliare il rispetto delle regole concernenti l’imposta sul valore aggiunto; • raccogliere i dati statistici del commercio tra i singoli Paesi membri. Per rispondere alle suddette esigenze, gli operatori dei singoli Paesi membri devono informare le

rispettive Autorità circa le operazioni intracomunitarie dai medesimi poste in essere. Gli operatori economici della gran parte dei Paesi Ue, in relazione alle operazioni intracomunitarie, a

differenza, ad esempio, di quelli italiani e francesi, presentano due distinte segnalazioni: • una segnalazione a valenza fiscale: i "Recapitulative Statements" ("ESL - EC Sales Listings"), per

comunicare le cessioni intracomunitarie di beni e, in alcuni Paesi, gli acquisti intracomunitari di beni ("Statements of acquisitions” o EPL “EC Purchase Listings”).

• una segnalazione a valenza statistica: i modelli Intrastat, per comunicare le spedizioni e gli arrivi di beni, in ambito comunitario.

A partire dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di segnalazione sono stati estesi ai servizi generici resi e, in

alcuni Paesi Ue, ai servizi generici acquistati.

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ELENCHI CESSIONI / ACQUISTI DI BENI (“LISTINGS”) E SEGNALAZIONI STATISTICHE (INTRASTAT)

Elaborazione informazioni contenute nelle pubblicazioni: IBFD - EU VAT COMPASS 2012/2013

Deloitte - Quick reference to European Vat Compliance - edizione 2012

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ELENCHI CESSIONI / ACQUISTI DI BENI (“LISTINGS”) E SEGNALAZIONI STATISTICHE (INTRASTAT) Elaborazione informazioni contenute nelle pubblicazioni:

IBFD - EU VAT COMPASS 2012/2013 Deloitte - Quick reference to European Vat Compliance - edizione 2012

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ELENCHI CESSIONI / ACQUISTI DI BENI (“LISTINGS”) E SEGNALAZIONI STATISTICHE (INTRASTAT) Elaborazione informazioni contenute nelle pubblicazioni:

IBFD - EU VAT COMPASS 2012/2013 Deloitte - Quick reference to European Vat Compliance - edizione 2012

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ELENCHI SERVIZI GENERICI RESI / ACQUISTATI Fonte:IBFD – Value Added Tax

(Banca dati on line)

SERVIZI RESI: l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi è previsto da tutti i Paesi Ue.

SERVIZI ACQUISTATI: l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi risulta previsto solo da 5 Paesi Ue: Grecia, Italia, Romania, Spagna e Ungheria.

NB: La Polonia segnala i servizi resi ma non quelli acquistati.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

Le informazioni raccolte alimentano apposite banche dati interconnesse (Sistema V.I.E.S.-Vat Information Exchange System - INTRASTAT), le quali consentono:

• ai singoli operatori economici: di ottenere una rapida conferma della correttezza del numero di identificazione Iva delle loro controparti contrattuali di altri Paesi Ue;

• alle Autorità fiscali dei singoli Paesi Ue, di poter disporre delle informazioni necessarie per attuare controlli incrociati;

• agli Istituti di statistica, di approntare le statistiche nazionali del commercio con l’estero.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

L'articolo 50, comma 6, del Dl n. 331/1993 afferma che: " I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli

elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario . ";

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

Soggetti obbligati: Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi: • delle cessioni intracomunitarie di beni; • e degli acquisti intracomunitari di beni; i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni comunitari con soggetti

passivi all’imposta sul valore aggiunto di altri Paesi Ue. Si considerano beni comunitari i beni originari degli Stati membri Ue e quelli provenienti da Paesi terzi

che si trovano in libera pratica nella Ue. Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi gli enti, associazioni ed altre

organizzazioni, non soggetti passivi d’imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

I soggetti passivi Iva sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi: • delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti

passivi Iva di altri Paesi Ue; • o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. Mediante tali elenchi vengono altresì segnalate (ai soli fini statistici) le movimentazioni di beni in

relazioni a operazioni di conto lavoro da eseguire / eseguite sui beni stessi.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

A partire dal 1° gennaio 2010, sono obbligati a presentare i modelli Intrastat anche:

• gli operatori economici italiani che prestano servizi generici (di cui all'articolo 7-ter) nei confronti di soggetti passivi d'imposta stabiliti in altro Paese Ue (SERVIZI RESI);

• gli operatori economici italiani che ricevono servizi generici (di cui all'articolo 7-ter) prestati da soggetti passivi d'imposta stabiliti in altro Paese Ue (SERVIZI RICEVUTI).

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

Sono altresì tenuti a presentare il modelli Intra: • i contribuenti minimi: modello Intra acquisti / servizi

ricevuti; • gli enti non commerciali dotati di partita Iva:

– Intra acquisti /servizi ricevuti: per gli acquisti di beni e servizi relative all'attività istituzionale e a quella commerciale;

– Intra cessioni /servizi resi: nell'ambito dell'attività commerciale;

• le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri: come le imprese italiane;

• i soggetti esteri identificati ai fini Iva in Italia (o a mezzo di rappresentante Iva o in via diretta): come le imprese italiane (per la movimentazione dei beni).

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

Ambito oggettivo:

Operazioni attive:

• cessioni intracomunitarie di beni; • prestazioni di servizi generici articolo 7-ter

A partire dal 2010, devono essere inserite nei modelli le vendite di mezzi di trasporto nuovi poste in essere da soggetti

passivi d'imposta italiani nei confronti di cittadini privati di altri Stati membri.

Operazioni passive:

• acquisti intracomunitari di beni; • prestazioni di servizi generici articolo 7-ter L'articolo 1, del decreto 22 febbraio 2010, afferma che: “"3. In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 (soggetti passivi d’imposta e

enti non commerciali) che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui e' stabilito il committente.".

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

L'articolo 2 del decreto 22 febbraio 2010, afferma che: Articolo 2 - Art. 2 Periodicità degli elenchi 1. Ciascun elenco riepilogativo di cui all'art. 1, comma 1, e' presentato con riferimento: a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna

categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a). 2. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi

trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi.

3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare.

4. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia e' superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.

5. I soggetti che presentano l'elenco riepilogativo con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.

6. In deroga al comma 1, i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'art. 1, comma 3, presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CAMBIO DI PERIODICITA’

Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

Contribuente trimestrale che nel PRIMO MESE DEL TRIMESTRE supera i 50.000 euro: entro il 25 del mese successivo presenta un ELENCO TRIMESTRALE, contrassegnando sul frontespizio la casella “primo mese del trimestre”; relativamente ai mesi seguenti presenterà ELENCHI MENSILI;

Se la soglia viene superata nel SECONDO MESE DEL TRIMESTRE: entro il 25 del mese successivo presenta un ELENCO TRIMESTRALE, contrassegnando sul frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”; relativamente ai mesi seguenti presenterà ELENCHI MENSILI;

Se la soglia viene superata nel TERZO MESE DEL TRIMESTRE: entro il 25 del mese successivo presenta un ELENCO TRIMESTRALE, contrassegnando sul frontespizio la casella “trimestre completo”; relativamente ai mesi seguenti presenterà ELENCHI MENSILI;

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

La Circolare n. 14/E del 18 marzo 2010, afferma che: "... il superamento della soglia per una singola categoria comporta

l'applicazione della periodicità mensile, anche per l'altra categoria". In pratica, per ogni modello è prevista una doppia soglia: una per i beni e

l'altra per i servizi, con la precisazione che il superamento della soglia anche per una sola delle due categorie di operazioni comporta l'obbligo di presentazione dei modelli con cadenza mensile.

La cadenza dei due elenchi è autonoma, nel senso che un soggetto può essere tenuto a presentare il modello cessioni con periodicità mensile e quello acquisti con modalità trimestrale (e viceversa).

E’ ammesso optare per la periodicità di livello superiore; l’opzione è valida

almeno per l’intero anno solare in cui viene esercitata. Il soggetto mensile per opzione, non presenta comunque il modello a sola

valenza statistica (ad esempio: operazione di perfezionamento). 161

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

I modelli devono essere presentati entro il giorno 25 del mese solare successivo a quello di riferimento.

I modelli devono essere presentati solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) sono state registrate operazioni intracomunitarie, mentre NON devono essere presentati se nessuna operazione è stata rilevata nel periodo.

Se il giorno di scadenza è sabato o un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo (Dl n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011).

Gli importi da indicare nelle colonne in cui i medesimi sono richiesti,

sono arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 euro e per eccesso, se è uguale o superiore.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI E RELATIVE RETTIFICHE

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Competenza delle operazioni concernenti i BENI: La regola generale è quella che i modelli devono essere presentati con riferimento al mese di: • emissione delle fattura di vendita (immediata): elenco cessioni; • ricevimento delle fatture di acquisto: elenco acquisti. NB: nel caso di emissione di fatture in forma differita, entro il 15 del mese successivo a quello di

consegna / spedizione, a fronte o meno di DDT (come previsto dalla nuova normativa), poiché tali fatture, in base a quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, del DPR n. 633/1972, devono essere registrate “… con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni”, esse devono essere incluse nell’elenco relativo al mese di consegna / spedizione della merce.

L’articolo 50, comma 7, Dl n. 331/1993 prevede che in presenza di fatturazione anticipata o di

pagamento anticipato del corrispettivo totale o parziale, le relative operazioni sono indicate nei modelli Intrastat con riferimento non alla data di emissione della fattura ma a quella in cui è stata eseguita la consegna o la spedizione dei beni.

E’ da ritenere che tale regola valga altresì per l’elenco acquisti.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Di conseguenza è possibile sostenere che il modello Intrastat deve essere presentato con riferimento al mese in cui si verifica l’ultimo dei seguenti due fatti:

• relativamente all’elenco cessioni: – emissione della fattura (immediata); – consegna o spedizione della merce;

• relativamente all’elenco acquisti:

– ricevimento della fattura; – ricevimento della merce;

Si segnala che la Circolare n. 73/E del 27 maggio 1994 afferma che: “…qualora, per motivi tecnico-aziendali e non in

seguito al pagamento di un acconto o al pagamento anticipato del corrispettivo, venga emessa fattura in momento anteriore a quello in cui i beni vengono materialmente spediti (ad esempio: fattura emessa il sabato, con trasporto che inizia il lunedì che cade in un mese o addirittura in un anno diverso), l’operazione va indicata nel modello Intra relativo al periodo in cui si è registrata o doveva essere registrata la fattura. La controprova è costituita dalle operazioni triangolari comunitarie, che il fornitore – acquirente deve inserire negli elenchi riepilogativi in relazione alla registrazione della fattura, indipendentemente dal momento in cui il primo cedente provvede all’invio della merce”.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Nella tabella che segue si è provveduto a tracciare un quadro di sintesi sull’argomento “competenza delle operazioni”.

Cessioni: • se il mese di consegna o spedizione della merce coincide con il mese di emissione della fattura (le fatture differite,

come sopra detto, devono essere registrate con riferimento al mese di consegna o di spedizione della merce) (1): il modello Intra deve essere riferito a tale mese; • se il mese di consegna o spedizione della merce è successivo al mese di emissione della fattura: il modello Intra deve essere riferito al mese di consegna o spedizione della merce; Acquisti: • se il mese di ricevimento della merce coincide con il mese di ricevimento della fattura: il modello Intra deve essere riferito a tale mese; • se il mese di ricevimento della merce è anteriore al mese di ricevimento della fattura: il modello Intra deve essere riferito al mese di ricevimento della fattura (o a quello dell’emissione

dell’autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5), del Dl n. 331/1993; • se il mese di ricevimento della merce è posteriore al mese di ricevimento della fattura: il modello Intra deve essere riferito al mese di ricevimento della merce; NB (1): si ricorda che la fattura di cessione intracomunitaria di beni può essere emessa entro il giorno 15 del mese

successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma deve essere registrata con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Esempi:

Merce pervenuta in azienda nel mese di febbraio; fattura arrivata nel mese di febbraio: annotazione della fattura entro il 15 marzo ma con riferimento al mese di febbraio; inserimento nel modello Intra riferito al mese di febbraio da presentare entro il 25 di marzo.

Come caso precedente, ma con fattura pervenuta nel mese di aprile: annotazione della fattura entro il 15 maggio ma con riferimento a mese di aprile; inserimento nel modello Intra riferito al mese di aprile da presentare entro il 25 di maggio.

Merce pervenuta in azienda nel mese di febbraio; fattura pervenuta nei primi giorni del mese di maggio: entro il 15 maggio emissione di autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5, del Dl n. 331/1993; annotazione dell’autofattura con riferimento a mese di aprile; graffatura della fattura estera all’autofattura; inserimento nel modello Intra riferito al mese di aprile da presentare entro il 25 di maggio.

Ricevuto ordine per vendita merce a cliente francese per 10.000 euro

Acconto di 2.000 euro, ricevuto nel mese di febbraio.

Non vi è l’obbligo di fatturare l’acconto.

Merce inviata nel mese di marzo, con emissione di fattura entro il giorno 15 del mese di aprile, annotata con riferimento al mese di spedizione della merce.

Il modello Intra cessioni viene presentato entro il 25 di aprile con riferimento al mese di marzo.

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COMPETENZA INTRASTAT BENI approfondimenti DM 22 febbraio 2010

Art. 5 Contenuto degli elenchi - Parte fiscale 1. Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi di cui all'art. 1 sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 2.

2. Sono riepilogati negli elenchi di cui all'art. 1 le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari aventi ad oggetto beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.

3. Gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993 e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni.

4. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il committente.

5. In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.

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COMPETENZA INTRASTAT BENI approfondimenti Circolare n. 13 del 28 febbraio 1994

15. Elenchi riepilogativi delle cessioni ed acquisti intracomunitari

Tra gli adempimenti di particolare importanza da osservare, l'art. 50, comma 6, prevede che i contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie devono presentare agli Uffici doganali gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione. Tuttavia, in presenza di fatturazione anticipata o pagamento anticipato del corrispettivo totale o parziale, le relative operazioni sono indicate negli elenchi riepilogativi con riferimento non alla data di registrazione dell'operazione, ma a quella in cui e' stata eseguita la consegna o la spedizione dei beni.

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COMPETENZA INTRASTAT BENI approfondimenti Circolare 27 maggio 1974, n. 73

10.4 Modelli Intra (TELEFISCO del 21 febbraio 1994).

D. In relazione a quale periodo devono essere indicate nei modelli INTRA le operazioni per le quali viene emessa fattura anticipata rispetto al momento in cui si perfeziona l'invio o la spedizione della merce?

R. La presentazione dei modelli INTRA (elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari) e' collegata in linea di principio con il momento in cui la fattura e' stata registrata o, comunque, doveva essere registrata, ancorché tale annotazione non sia stata effettuata. Eccezione a tale regola e' stabilita unicamente, ai sensi dell'art. 50, comma 7, per le ipotesi di pagamento anticipato del corrispettivo ovvero di emissione anticipata della fattura, in relazione ad un acconto contrattualmente previsto. Di conseguenza, qualora, per motivi tecnico-aziendali e non in seguito al pagamento di un acconto ovvero al pagamento anticipato del corrispettivo, venga emessa fattura in momento anteriore rispetto a quello in cui i beni vengono materialmente spediti (ad esempio fattura emessa il sabato, con trasporto che inizia il lunedì, che cade in un mese o addirittura in anno diverso), l'operazione va indicata nel modello INTRA relativo al periodo in cui e' registrata (o doveva essere registrata) la fattura. La controprova e' costituita dalle operazioni triangolari comunitarie, che il fornitore-acquirente deve inserire negli elenchi riepilogativi in relazione alla registrazione della fattura, indipendentemente dal momento in cui il primo cedente provvede all'invio della merce.

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COMPETENZA INTRASTAT BENI approfondimenti

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COMPETENZA INTRASTAT BENI approfondimenti

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COMPETENZA INTRASTAT BENI approfondimenti

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COMPETENZA INTRASTAT BENI approfondimenti

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COMPETENZA INTRASTAT BENI approfondimenti

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COMPETENZA INTRASTAT BENI approfondimenti

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Operazioni a titolo gratuito La cessione di beni o il ricevimento di beni senza corrispettivo e cioè a titolo gratuito

NON costituiscono operazioni intracomunitarie e NON devono essere indicate nei modelli Intrastat.

Diverso è il caso in cui l’impresa cede dei beni a titolo gratuito ma con addebito al

cliente del costo del trasporto. In tale evenienza l’operazione è da considerare a titolo oneroso. Le stesse considerazioni valgono per il caso inverso: ricevimento di beni a titolo

gratuito ma con addebito del costo di trasporto da parte del fornitore (dei beni). Occorre, tuttavia, considerare che, sull’argomento, la Circolare n. 43/E del 6 agosto

2010 (riportata nella pagina seguente), ha sostenuto la tesi che: • La cessione dei beni resta un’operazione a titolo gratuito; • Mentre il trasporto assume la natura di prestazione di servizi generica.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010

Nella risposta che segue l’Agenzia delle Entrate ha negato l’accessorietà delle spese di trasporto rispetto alla cessione gratuita di beni.

Come affermato nella pagina precedente, era opinione prevalente che in tale evenienza l’operazione diventasse (nel suo complesso) una operazione onerosa.

2. Nel caso di fatture emesse per documentare l’invio di campioni gratuiti di merce a

clienti stabiliti in altri Stati membri, ai quali vengono addebitate le sole spese di trasporto, quali sono gli adempimenti ai fini degli elenchi Intrastat?

Le cessioni di campioni gratuiti non costituiscono cessioni intracomunitarie, in quanto prive del requisito dell’onerosità, cui fa espresso riferimento l’art. 41 del D.L. n. 331 del 1993 e, conseguentemente, non devono essere riepilogate negli elenchi Intrastat (cfr. circ. n. 13 del 1994. par. B.15.1.a).

Tuttavia, nel caso in cui al cliente vengano addebitate le spese di trasporto dei campioni gratuiti, queste assumono autonoma rilevanza, quale corrispettivo della prestazione di trasporto. Quest’ultima prestazione, resa nei confronti di un committente - soggetto passivo d’imposta - stabilito in altro Stato membro, rientra tra le prestazioni generiche, disciplinate dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e come tale va inserita negli elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Contraente di altro Paese Ue privo di identificazione Iva o con numero di identificazione Iva NON abilitato agli scambi intracomunitari

La Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 relativamente alle CESSIONI DI BENI aveva

previsto quanto segue.

Nel caso in cui il cessionario / committente di altro Paese Ue è privo del numero di identificazione Iva, a causa di ritardo di attribuzione da parte dell'Amministrazione finanziaria competente nei suoi confronti, il cedente italiano può comportarsi come segue: – emettere fattura non imponibile a carico del cessionario / committente, senza indicazione del

numero di identificativo Iva del cliente estero; – presentare il modello Intra 1-bis indicando nella colonna codice identificativo degli zeri; – farsi consegnare dal cedente/ committente estero idonea documentazione:

• copia della richiesta di attribuzione del codice identificativo recante il visto/timbro di presentazione; • o documento ufficiale da cui risulta la sua posizione fiscale.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Nel momento in cui il cedente italiano viene in possesso del numero identificazione Iva del soggetto estero provvede a:

• verificarne la correttezza con le procedure indicate nel punto successivo (recandosi agli Uffici preposti o a mezzo internet);

• integrare l’esemplare in suo possesso della fattura a suo tempo emessa, indicando tale numero sulla stessa;

• presentare il modello Intra 1 ter, con indicazione del numero identificativo comunicato dal soggetto estero;

In caso di eccessivo ritardo occorre procedere a regolarizzare l’operazione con applicazione dell’Iva

(espletando la procedura del “ravvedimento operoso”, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Una procedura analoga può essere adottata nell’ipotesi in cui il numero identificativo Iva del soggetto

estero NON risulti ancora abilitato (dall’Amministrazione Tributaria del Paese che lo ha attribuito) a essere utilizzato al fine di porre in essere operazioni intracomunitarie (è, ad esempio, un problema che si verifica in modo relativamente frequente con la Spagna).

Ove l’operatore italiano provi a verificare, presso l’Ufficio delle Entrate o mediante internet, l’esistenza di tale numero, ante abilitazione, la risposta sarà inevitabilmente negativa (“codice Iva non attribuito”).

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Conferma validità numero di registrazione Iva Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, Dl n. 331/1993, l'Ufficio delle Entrate, su richiesta dell'operatore economico,

conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Ue.

La conferma può essere ottenuta anche mediante interrogazione internet. Per motivi legati alla “privacy” il sistema attualmente in vigore, relativamente ad alcuni Paesi Ue (ad esempio:

Germania e Spagna), nonostante quanto previsto dal Regolamento non consente, mediante l’interrogazione eseguita tramite i siti internet:

• dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Dogane; • o della Commissione Europea; di collegare il numero di identificazione Iva ad un determinato soggetto. Mediante l’interrogazione è solo possibile appurare se tale numero è esistente e da quando. L’Ufficio delle Entrate e l’Ufficio delle Dogane sono invece in grado di confermare la corrispondenza di un determinato

numero identificativo Iva con i dati relativi al soggetto cui il medesimo di riferisce. Si ricorda che, qualunque sia la procedura adottata, è importante tenere agli atti (ad esempio: in allegato alla fattura

emessa a carico del cliente), la documentazione atta a provare l’eseguito controllo.

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BANCA DATI VIES – INTRASTAT Regolamento UE n. 904/2010

relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto

Articolo 31

1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all’allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma per via elettronica della validità del numero d’identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti. ….

2. Ciascuno Stato membro fornisce con mezzi elettronici la conferma del nome e dell’indirizzo della persona alla quale è stato attribuito il numero di identificazione IVA in conformità della sua normativa in materia di protezione dei dati.

La norma sopra riportata dovrebbe avere effetto a partire dal 1° gennaio 2012 (così dispone l’articolo 62 del Regolamento).

NOTA BENE: Alcuni Stati membri (ad esempio: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovenia), al 31 dicembre 2011, erano già in linea con quanto previsto dall’articolo 31 sopra citato.

L’ITALIA, a partire dal 1° gennaio 2012, si è adeguata a quanto previsto dal Regolamento.

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BANCA DATI VIES – INTRASTAT Regolamento UE n. 904/2010

relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 85/E del 15 aprile 1999, ha affermato che:

“ L'art. 50, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 stabilisce la non applicabilità dell'IVA per le cessioni intracomunitarie effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta aventi sede in altri Stati membri.

Ai fini del riconoscimento della non imponibilità, il successivo art. 46, comma 2 impone al cedente nazionale l'obbligo di indicare in fattura l'esatto numero identificativo del cessionario comunitario.

Ed invero, laddove dovessero in sede di verifica o controlli emergere irregolarità in ordine a tale indicazione, responsabile del mancato addebito del tributo risulta in linea di principio il cedente nazionale.

Tuttavia quest'ultimo non può essere oggetto di alcun addebito di natura fiscale nel caso in cui, essendosi avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 50 dello stesso decreto-legge, si sia rivolto all'Ufficio IVA competente ed abbia avuto conferma della validità del numero identificativo del cessionario. Le modalità della richiesta sono state stabilite dal D.M. 28 gennaio 1993.

Le suddette informazioni possono ottenersi anche mediante:

• interrogazione agli sportelli self-service;

• il numero telefonico automatizzato 800848444;

• il sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).

NB: alla luce dell’evoluzione del pensiero del legislatore comunitario, è da ritenere che l’operatore italiano, al fine di dimostrare la propria buona fede, debba andare oltre quanto previsto dalla Circolare n. 85/E, espletando la procedura prevista da Regolamento n. 282/2011, riportata nella pagina che segue.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Articolo 18 del Regolamento UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011:

“1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo:

a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d’identificazione nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto;

b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest’ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini dell’IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

2. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità NON ha lo status di soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.(…)”.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Beni esclusi dalla segnalazione

L'allegato XI al provvedimento 22 febbraio 2010, prot. N. 22778/RU, afferma che:

3. Sono invece escluse anche dalla rilevazione statistica nelle sezioni relative ai beni le operazioni commerciali aventi come oggetto le seguenti merci:

a) Oro detto monetario.

b) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per servizi quali l’affrancatura, le imposte o i canoni;

c) Merci destinate a un uso temporaneo o restituite dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

• non e' prevista ne' è stata effettuata alcuna lavorazione,

• la durata prevista dell'uso temporaneo non stata o non sarà superiore a 24 mesi,

• la cessione o l'acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell'IVA.

d) Merci che circolano tra:

• uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e

• lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali. Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d’origine;

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

e) Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso; f) Software scaricato di Internet; g) Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, purché siano movimentati

unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:

• materiale pubblicitario • campioni commerciali h) Beni destinati ad essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati

e i pezzi difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione e' semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.

i) Mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio.

Rientrano tra i beni da non segnalare gli imballaggi, i pallets e i bancali che vengono movimentati all’interno

del territorio comunitario quando non costituiscono essi stessi oggetto di commercializzazione (Risoluzione n. 170/E del 30 luglio 1997).

Relativamente a tali beni occorre, comunque, procedere alle previste annotazioni sul registro di carico /scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Compilazione modelli : In sintesi: Modello Intra 1 bis – cessioni • Voci da 1 a 4: dati fiscali • Voci da 5 a 13: dati statistici

Operatori con obbligo mensile: devono compilare le colonne da 1 a 13. Le colonne 9 (valore statistico), 10 (condizioni di consegna) e 11 (modo di trasporto) devono essere

compilate solo dagli operatori che superano l’ammontare di 20.000.000 euro di spedizioni (in precedenza valeva l’importo di 10.000.000 euro di spedizioni e, prima ancora valeva l’importo di 4.300.000 euro di spedizioni).

Problema: se non indico nei modelli il valore statistico, come faccio ad accorgermi di avere superato l’importo di 20 milioni di euro?

E necessario tenerne conto (in qualche modo), specie se si raggiungono importi prossimi a tale soglia.

Operatori con obbligo trimestrale: devono compilare solo le prime quattro colonne e cioè solo la parte fiscale (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare; la colonna 6 è facoltativa)

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Modello Intra 2 bis – acquisti • Voci da 1 a 5: dati fiscali • Voci da 6 a 15: dati statistici

Operatori con obbligo mensile: devono compilare le colonne da 1 a 15. • Le colonne 10 (valore statistico), 11 (condizioni di consegna) e 12 (modo di trasporto) devono

essere compilate solo dagli operatori che superano l’ammontare di 20.000.000 euro di arrivi ( in precedenza valeva l’importo di 10.000.000 euro di arrivi e, prima ancora valeva l’importo di 2.500.000 euro di arrivi).

• La colonna 5 (ammontare operazione in valuta) deve essere compilata solo per gli acquisti da Paesi che non hanno aderito all’euro (DK- Danimarca, SE – Svezia e GB – Gran Bretagna , oltre a 5 Paesi dell’allargamento 2004, LV - Lettonia, LT - Lituania, PL - Polonia, CZ - Repubblica Ceca e HU - Ungheria e ai 2 Paesi dell’allargamento 2007 BG - Bulgaria e RO - Romania).

Operatori con obbligo trimestrale: devono compilare solo le prime quattro colonne (la colonna 6 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti è facoltativa; la compilazione della colonna 7 è facoltativa).

Nel caso vengano eseguiti acquisti da Paesi che non hanno aderito all’euro occorre compilare anche la colonna 5 (ammontare operazione in valuta).

NB: al fine di tenere sotto controllo l'evoluzione della "eurozona", è possibile accedere al sito della BCE - Banca Centrale Europea, avente sede in Francoforte (DE): www.ecb.int

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PAESI UE CON EURO Territorio Ue (e eurozona)

http://www.ecb.int/euro/intro/html/map.en.html

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Indicazione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto Come già sopra anticipato, sono tenuti all’indicazione di tali informazioni: • per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che

hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso d’inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiori a euro 20.000.000 (in precedenza: 10.000.000 euro e 4.300.000,00 euro);

• per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso d’inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore annuo di arrivi superiori a euro 20.000.000 (in precedenza: 10.000.000 euro e 2.500.000,00 euro);

Per determinare il valore delle “spedizioni” e degli “arrivi” occorre fare riferimento alla colonna “valore

statistico”. Determinazione del valore statistico: Il valore statistico è dato dal valore dei beni resi franco frontiera

italiana

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Presentazione dei modelli ai soli fini fiscali In determinate circostanze è prevista la presentazione dei modelli ai soli fini fiscali. Ad esempio: • unico contratto d’appalto, con prezzo distinto per gli stampi / attrezzature (che passano di proprietà del

committente) e per le unità di prodotto: il passaggio di proprietà degli stampi / attrezzature, i quali restano in prestito d’uso presso il fornitore, deve essere segnalato con un Intra puramente fiscale;

• cessione congiunta di beni, il cedente deve presentare l’elenco delle cessioni ai soli fini fiscali, mentre il prestatore di servizi lo deve presentare ai soli fini statistici;

• operazione di triangolazione comunitaria: il promotore dell’operazione presenta i modelli Intra acquisti e cessioni ai soli fini fiscali.

In tal caso devono essere compilate le seguenti colonne: modelli Intra 1 – bis (cessioni): colonne da 1 a 4. Nel caso di operazione triangolare in cui il soggetto italiano sia il promotore dell’operazione, tutti gli operatori (e

quindi, anche i soggetti trimestrali e annuali) devono compilare anche la colonna 5 (natura transazione) con il codice alfabetico ( indicazione in colonna 5 della lettera A).

modelli Intra 2 – bis (acquisti): colonne da 1 a 5. Nel caso di operazione triangolare in cui il soggetto italiano sia il promotore dell’operazione, tutti gli operatori (e

quindi, anche i soggetti annuali) devono compilare anche la colonna 6 (natura transazione) con il codice alfabetico ( indicazione in colonna 6 della lettera A).

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Presentazione dei modelli ai soli fini statistici solo per soggetti mensili Negli elenchi mensili sono riepilogati anche gli scambi intracomunitari, non costituenti cessioni o acquisti

intracomunitari ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 e dei relativi regolamenti di applicazione (si tratta, ad esempio, dell’invio e del ricevimento di beni in vista o a seguito di una lavorazione).

Si precisa che a partire dagli elenchi riferibili a periodi del 2006, NON deve più essere segnalato l’invio e il ricevimento di beni in riparazione ( Cfr. lettera h)

Nel caso di presentazione degli elenchi solo ai fini statistici devono essere compilate le seguenti colonne: modelli Intra 1 – bis (cessioni): colonna 1 e colonne da 5 a 13. • Le colonne 10 e 11 devono essere compilate solo se l’operatore supera l’ammontare annuo di spedizioni di

20.000.000 euro (in precedenza l’importo era di 10.000.000 euro e di 4.300.000 euro). • Viene invece compilata la colonna 9 (valore statistico). modelli Intra 2 – bis (acquisti): colonna 1 e colonne da 6 a 15. • Le colonne 11 e 12 devono essere compilate solo se l’operatore supera l’ammontare annuo di arrivi di 20.000.000

(in precedenza l’importo era di 10.000.000 euro e di 2.500.000 euro). • Viene invece compilata la colonna 10 (valore statistico).

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Come sopra affermato, l’obbligo di presentazione dei modelli ai soli fini statistici compete solo agli operatori obbligati alla presentazione dei modelli con periodicità mensile.

La disposizione in argomento non si applica agli elenchi presentati con periodicità mensile a

seguito di opzione. Riguardo alla voce “massa netta” (colonna 7 dell’elenco delle cessioni e colonna 8 dell’elenco

degli acquisti), essa è facoltativa per 354 sottovoci relative ai 20 capitoli indicate nell’elenco contenuto nell’allegato IV del Regolamento CE n. 2395/96 del 16 dicembre 1996.

Il “valore statistico” (colonna 9 dell’elenco delle cessioni e colonna 10 dell’elenco degli acquisti) è

così determinato: • nel caso di cessione / acquisto: valore dei beni franco frontiera italiana; • nel caso di beni inviati / ricevuti in vista di una lavorazione, stabilito in base al valore dei beni

stessi; • nel caso di spedizione / ricevimento di beni a seguito di una lavorazione, pari al valore dei

beni ricevuti / spediti più il compenso di lavorazione.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Variazioni in aumento Le variazioni in aumento sono obbligatorie (articolo 26, primo comma, Dpr n.

633/1972). Ogni volta che l’ammontare dell’imponibile di un’operazione o quello della relativa

imposta subisce un aumento, per qualsivoglia motivo:

• se si tratta di cessioni intracomunitarie, occorre: – emettere fattura integrativa; – presentare il modello Intra – 1 ter di rettifica (sia ai fini fiscali che ai fini statistici);

• se si tratta di acquisti intracomunitari, occorre: – intervenire sul registro acquisti:

• o per annotare la fattura integrativa emessa dal cedente intracomunitario; • o per annotare l’autofattura articolo 46, comma 5, del Dl n. 331/1993 predisposta dall’acquirente

stesso;

– presentare il modello Intra – 2 ter di rettifica (sia ai fini fiscali che ai fini statistici);

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Variazioni in diminuzione Le variazioni in diminuzione sono facoltative (articolo 26, secondo comma, Dpr n. 633/1972).

Tali variazioni non sono applicabili decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione se dipendenti da sopravvenuto accordo fra le parti o da inesattezze di fatturazione:

se si tratta di cessioni intracomunitarie di beni , occorre distinguere tra due situazioni: • se vi è restituzione parziale o totale dei beni, il contribuente può:

– intervenire sui registri Iva (sia direttamente, sia più opportunamente, a seguito di emissione di nota credito a favore del cliente) al fine di rettificare le annotazioni eseguite: in tal caso il contribuente è obbligato a presentare il modello Intra 1-ter sia ai fini fiscali che ai fini statistici;

– non pervenire sui registri Iva: in tal caso sorge l’obbligo di presentare il modello Intra 1-ter solo ai fini statistici;

• se non vi è restituzione parziale o totale dei beni, il contribuente può:

– non fare nulla né ai fini Iva, né ai fini Intrastat; – intervenire sui registri Iva (sia direttamente, sia più opportunamente, a seguito di emissione di nota credito a favore del cliente)

al fine di rettificare le annotazioni eseguite: in tal caso il contribuente è obbligato a presentare il modello Intra 1-ter sia ai fini fiscali che ai fini statistici;

se si tratta di acquisti intracomunitari di beni: comportamento analogo a quello da tenere in relazione alle cessioni intracomunitarie di beni. Il modello da

presentare è il modello Intra – 2 ter.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Casi particolari di variazioni Nel caso di cessione intracomunitaria di beni a cliente di altro Paese Ue, ad esempio, francese, se il cliente rifiuta in

tutto o in parte la merce e questa viene venduta ad altro cliente francese, l’impresa italiana deve: • emettere nota credito in articolo 41, primo comma, lettera a), Dl n. 331/1993, a storno totale o parziale della

fattura relativa alla cessione effettuata sul primo cliente; • presentare il modello Intra-1 ter, ai soli fini fiscali (in quanto la merce non esce dal territorio francese), a rettifica

del precedente modello Intra 1-bis; • emettere fattura in articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993, a carico del secondo cliente francese ; • presentare il modello Intra 1-bis, ai soli fini sia fiscali, per segnalare la cessione sul secondo cliente francese. Nell’ipotesi in cui il cliente sia invece residente in altro Paese Ue, diverso da quello del primo cliente, ad esempio

Germania, l’impresa italiana deve: • emettere nota credito in articolo 41, primo comma, lettera a), Dl n. 331/1993, a storno totale o parziale della

fattura relativa alla cessione effettuata sul primo cliente; • presentare il modello Intra-1 ter, ai fini sia fiscali che statistici (in quanto la merce esce dal territorio francese), a

rettifica del precedente modello Intra 1-bis; • emettere fattura in articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993, a carico del cliente tedesco; • presentare il modello Intra 1-bis, ai fini sia fiscali che statistici, per segnalare la cessione sul cliente tedesco.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Variazioni relative a più periodi Le rettifiche conseguenti a variazioni della base imponibile di cessioni ovvero di acquisti, sia in aumento

che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni solari possono essere indicate nei modelli Intra 1 ter e Intra 2 ter globalmente per ciascun acquirente o fornitore e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all’ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state comprese negli elenchi riepilogativi.

Esempio: Impresa italiana acquista ogni mesi merce da fornitore Ue. Al termine dell’anno solare il fornitore estero concede uno sconto su tutte le forniture eseguite. L’impresa italiana può operare come segue: • o non fare nulla ai fini Iva (non intervenire cioè a rettificare il registro acquisti) limitandosi a gestire

lo sconto in contabilità generale NO presentazione modello Intra acquisti. • o gestire l’operazione ai fini Iva,andando a rettificare in meno gli acquisti intracomunitari SI

modello Intrastat andando a rettificare gli ultimi modelli presentati (sino a esaurimento importo della rettifica)

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Impianti industriali Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio

2010 - Articolo 6 – Contenuto degli elenchi - Parte statistica In vigore dal 5 marzo 2010 (...) 5. In applicazione dell'art. 13, paragrafo 4, e dell'art. 15, paragrafo 3,

del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, e previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono fruire delle semplificazioni ivi previste per:

a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200; b) per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Invii scaglionati Il Regolamento CE n. 1982/2004 afferma che: Articolo 16 Invii scaglionati 1. Ai fini del presente articolo per «invii scaglionati»

s’intende la consegna dei componenti di un articolo completo, smontato o non montato, trasportato in vari periodi di riferimento per esigenze commerciali o di trasporto.

2. Gli Stati membri trasmettono i dati relativi agli arrivi o alle spedizioni di invii scaglionati una sola volta, nel mese di arrivo o di spedizione dell’ultimo invio parziale.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Stampi e attrezzature Alla luce di quanto previsto dalla Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010, risposta n. 9,

riportata nella pagina seguente, occorre distinguere tra due ipotesi: • Unico contratto d’appalto volto a realizzare gli stampi e le attrezzature con utilizzo

delle stesse al fine di fabbricare i prodotti contrattuali, con passaggio della proprietà degli stampi e delle attrezzature in capo al committente;

• Contratto avente per oggetto la fornitura di prodotti con riconoscimento, in tutto o in parte (“compartecipazione stampi”, “contributo in conto stampi”) , da parte del committente, del costo sostenuto per la realizzazione degli stampi e delle attrezzature, i quali restano, tuttavia, di proprietà del produttore.

Anteriormente alla pubblicazione della circolare n. 43/E, riguardo al corrispettivo addebitato a titolo di compartecipazione spese stampi, sulla base di quanto previsto dalla Risoluzione n. 186/E del 17 agosto 1996, era prevalente l’inquadramento come elemento accessorio alla fornitura dei prodotti.

Ai fini procedurali, occorre altresì distinguere tra due situazioni: • impresa italiana cedente; • impresa italiana committente.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI STAMPI E ATTREZZATURE

Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010

9. Una società italiana produce calzature. Tale società addebita al proprio cliente inglese i costi di

sviluppo dei nuovi stampi occorrenti per il campionario che viene commissionato dal predetto soggetto non residente. Si chiede quali siano gli adempimenti ai fini Intrastat.

La costruzione di stampi per conto di un committente comunitario è stata già esaminata nella circolare n. 13 del 1994, nel paragrafo B.2.3, ove è stato precisato che “la realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi secondo la normativa interna) per conto di un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell'altro Stato membro, è da inquadrare nell'ambito di cessioni intracomunitarie qualora:

- tra il committente e l’operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;

- lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile; (…..)

L'operatore nazionale, pertanto, in presenza di dette condizioni, è legittimato ad emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a)”.

Qualora ricorrano le predette condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni. Pertanto, la suddetta prestazione non assume un’autonoma configurazione giuridica né ai fini della fatturazione, né ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat.

Qualora non ricorrano le condizioni sopraindicate, lo sviluppo degli stampi per la fabbricazione di calzature richiesto dal cliente inglese configura l’esecuzione di una prestazione di servizio generica e, come tale, da includere nei modelli riepilogativi come servizio reso.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI STAMPI E ATTREZZATURE

ITALIA: Risoluzione del 17/08/1996 n. 186 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII - IVA. Costi di

lavorazione per la stampa di films addebitati al cliente separatamente dal prezzo del prodotto finito. Sintesi: Una società produttrice di films plastici stipula con società residenti in altri paesi dell'U.E.

contratti di cessione di detti beni. Per la stampa di detti films utilizza, oltre ad un nucleo ferroso, una soprapellicola in metallo che viene distrutta automaticamente al termine di ogni commessa ed il cui costo viene addebitato al cliente separatamente dal prezzo dei films prodotti quale "contributo incisioni cilindri". Detto contributo in base agli artt. 12 e 13 del DPR 26/10/72 n. 633, rientra nella base imponibile del films ceduto che comprende oltre al prezzo dei beni prodotti anche gli oneri e spese concernenti l'esecuzione. Ai sensi dell'art. 41 della L. 427/93 le predette cessioni sono non imponibili...

NB: alcuni operatori consideravano il contributo in conto stampi come un compenso per il diritto di utilizzare in via esclusiva lo stampo di proprietà del fornitore.

In base a tale ultima impostazione, alla luce delle innovazioni Iva 2010, si tratta di una prestazione di servizi generica (obbligo di fare):

• Sino al 31 dicembre 2009: da assoggettare a Iva; • A partire dal 1° gennaio 2010: applicazione del meccanismo del “reverse charge” La tesi prevalente era tuttavia quella del servizio accessorio alla cessione.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

STAMPI E ATTREZZATURE: Impresa italiana fornitrice

1° ipotesi: gli stampi e le attrezzature passano di proprietà del cliente estero e restano presso il cedente in “prestito d’uso”, al fine di realizzare la produzione programmata:

• l’impresa italiana deve annotare gli stampi e le attrezzature su apposito registro (dei beni di terzi presso l’impresa) tenuto ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993;

• lo stampo deve essere fatturato in articolo 41, primo comma, lettera a), Dl n. 331/1993; • con riferimento al mese di emissione della fattura dello stampo deve essere presentato il modello

Intra 1 bis ai soli fini fiscali; • a mano a mano che verranno inviati i pezzi si provvederà ad emettere fattura in articolo 41, comma

1, lettera a), del Dl n. 331/1993, per il prezzo dei pezzi; • con riferimento all’ultimo dei due seguenti momenti:

– emissione della fattura relativa ai pezzi; – invio dei pezzi;

• si provvede a presentare il modello Intra 1 bis, indicando: – nell’ammontare dell’operazione: l’importo della fattura relativa ai pezzi; – nel valore statistico: la sommatoria dei seguenti ammontari:

• valore dei pezzi franco frontiera italiana; • quota parte del prezzo dello stampo / attrezzature (cd. “spalmatura”) oppure intero valore dello stampo;

• terminata la fabbricazione gli stampi e le attrezzature potranno o essere inviate al cliente estero o essere distrutte o rese inservibili.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

STAMPI E ATTREZZATURE: Impresa italiana fornitrice 2° ipotesi: gli stampi e le attrezzature restano di proprietà

dell’impresa italiana (compartecipazione al costo degli stampi /attrezzature), con realizzazione della produzione programmata.

Il base a quanto previsto dalla Circolare n. 43/E del 6 agosto 2009, risposta n. 9, l’impresa italiana deve distinguere tra due aspetti:

• Cessione dei prodotti: deve essere espletata la procedura cessione intracomunitaria di beni;

• Addebito compartecipazione stampi / attrezzature: l’addebito deve essere considerato quale corrispettivo di una prestazione di servizi generica, non soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972. In fattura, dopo la rorma citata occorre indicare la dicitura “inversione contabile”. Deve essere presentato il modello Intra servizi.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Impresa italiana committente

1° ipotesi: gli stampi e le attrezzature diventano di proprietà dell’impresa italiana e restano presso il fornitore estero in “prestito d’uso”, al fine di realizzare la produzione programmata:

Occorre distinguere tra due tipologie di Paesi: • Paesi Ue che, in presenza di UNICO CONTRATTO D’APPALTO per la realizzazione di stampi /attrezzature e dei

prodotti finiti, concedono la possibilità di considerare l’intero impegno contrattuale come operazione intracomunitaria (E’ il caso, ad esempio, dell’Italia, del Belgio e della Gran Bretagna);

• Paesi Ue che obbligano il fornitore a emettere fattura con applicazione dell’Iva a fronte dell’addebito degli stampi / attrezzature (E’ il caso, ad esempio, della Francia e della Germania).

Nel caso di Paesi Ue che ammettono l’unico contratto d’appalto, l’impresa italiana: • all’atto del ricevimento della fattura degli stampi / attrezzature deve numerare e integrare detta fattura con Iva e

annotare la stessa sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti; alle cadenze previste deve presentare il modello Intra Intra 2 – bis, ai soli fini fiscali;

• nel momento in cui vengono ricevuti i prodotti finiti, occorre espletare l’ordinaria procedura acquisti intracomunitari, presentando alle scadenze previste il Modello Intra 2-bis, ai fini fiscali e statistici, andando ad aggiungere nel valore statistico, in unica soluzione o con il procedimento della “spalmatura”, il valore degli stampi.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Nel caso di Paesi Ue che NON ammettono l’unico contratto di appalto, è opportuno, anche a livello contrattuale, procedere alla stipula di due distinti contratti: uno per gli stampi / attrezzature e uno per i prodotti finiti.

Relativamente agli stampi / attrezzature, l’impresa italiana si trova ad acquistare la proprietà di beni che restano all’estero.

L’impresa italiana è abilitata a recuperare l’Iva subita all’estero, con la procedura dell’Ottava direttiva Ue (richiesta all’Amministrazione estera interessata entro il 30 settembre dell’anno successivo).

Nel caso in cui, a fine corso, lo stampo dovesse essere trasferito in Italia, al fine di attuare tale trasferimento, l’impresa italiana dovrebbe identificarsi ai fini Iva nel Paese estero.

Relativamente ai prodotti finiti si tratta di un ordinario acquisto intracomunitario.

Ove, invece, venisse stipulato un unico contratto di appalto, è da ritenere opportuno applicare la procedura prevista per la prima ipotesi. In tale evenienza l’impresa italiana:

• numera e integra la fattura emessa dal fornitore estero per la cessione dello stampo / attrezzature, applicando l’Iva solo sulla base imponibile;

• presenta la domanda di rimborso dell’Iva subita all’estero.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

2° ipotesi: gli stampi e le attrezzature restano di proprietà dell’impresa estera (compartecipazione al costo degli stampi /attrezzature), con realizzazione della produzione programmata.

L’impresa italiana, alla luce di quanto previsto dalla Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010, risposta n. 9, deve:

• Numerare e integrare con Iva la fattura emessa dal fornitore estero; • Annotare tale fattura sul registro fatture emesse e sul registro

acquisti; • Presentare il modello Intra servizi. NB: a causa dell’eventuale diverso trattamento delle operazioni nel

Paese del fornitore e in Italia, vengono a crearsi incongruenze tra le due posizioni con eventuali richieste di chiarimento da parte delle autorità fiscali interessate.

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CONTRIBUTI IN CONTO STAMPI Esperienza di altri Paesi Ue

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Modalità di compilazione dei modelli Intra-ter - RETTIFICHE

In caso di rettifica: • del numero di identificazione del fornitore o del cliente comunitario; • ovvero della nomenclatura combinata; • ovvero della natura della transazione; occorre compilare due distinte righe di dettaglio:

– la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza, riportando in tutte le colonne i dati già comunicati e indicando il segno “-“ nella colonna 7;

– la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno “+” nella colonna 7. In caso di rettifica dell’ammontare delle operazioni o del valore statistico, viene

riportato il solo importo in aumento o in diminuzione, rispettivamente con il segno “+” ovvero il segno “-“.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Modalità di compilazione dei modelli Intra-ter – RETTIFICHE (continua da pagina precedente) La Circolare n. 39/E del 5 agosto 2004, afferma che: “Qualora le rettifiche si riferiscano ad operazioni in precedenza riportate negli elenchi ai soli fini fiscali

dovrà essere riportato anche il numero di identificazione (Stato e codice Iva) del fornitore o cliente comunitario. Ciò vale per le variazioni sia di elenchi mensili, che trimestrali o annuali.

Al contrario, per gli operatori tenuti a presentare mensilmente gli elenchi ove la rettifica interessi operazioni riepilogate ai soli fini statistici, oltre all’ammontare della variazione dovranno essere indicate anche la nomenclatura combinata e la natura della transazione.

Infine, sempre con riferimento agli elenchi mensili, qualora le rettifiche interessino operazioni riepilogate sia ai fini statistici che fiscali, dovranno essere riportati, oltre all’ammontare della variazione, anche il numero identificativo (Stato e codice Iva) del fornitore o cliente comunitario, nonché il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione”.

La compilazione di ciascuna pagina deve essere completata con la firma del dichiarante e con

l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 2. In caso di inserimento di righe di dettaglio precedentemente omesse occorre presentare il modello

Intra 1-bis. Ad esempio, se in un precedente modello si è omesso di indicare un cliente o una tipologia di bene

venduto, ecc. occorre presentare un modello Intra 1-bis e non un modello Intra 1-ter.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Acconti L’articolo 50, comma 7, del Dl n. 331/1993, afferma che: “7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o

spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma6 con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.”.

A partire dal 1° gennaio 2013, NON è più obbligatorio emettere fattura in

relazione agli acconti ricevuti. Se si decidesse comunque di emettere la fattura per l’acconto (ricevuto o da

ricevere), si ricorda che, come esplicitamente affermato dalle Risoluzioni n. n. 525446 del 18 aprile 1975 e n. 125/E del 7 settembre 1998, gli acconti vengono assoggettati allo stesso trattamento dell’operazione cui si riferiscono.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Alla luce di quanto sopra, nel caso, ad esempio, di cessione intracomunitaria diretta, l’impresa italiana, con riferimento alla data di ricevimento dell’acconto, ove la stessa emettesse fattura, sulla stessa dovrebbe indicare la dicitura: “Operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993”.

L’impresa italiana, a fronte dell’acconto non esegue segnalazioni ai fini Intrastat. Nel momento in cui verrà consegnato il bene, l’impresa italiana, in base a quanto

affermato dalle citate Risoluzioni , dovrà emettere fattura di vendita, indicando sulla stessa:

• il corrispettivo complessivo della cessione; • l’acconto incassato (e fatturato), citando gli estremi, anche di registrazione, della

fattura a suo tempo emessa; • il saldo residuo, indicando in corrispondenza allo stesso la dicitura: “operazione

non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993”, Con riferimento alla data di consegna dei beni verranno altresì presentati i Modelli

Intra 1 e Intra 1 bis, per il corrispettivo complessivo del bene ceduto.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Beni inviati a mostre e fiere Occorre distinguere tra due ipotesi distinte: • mostre e fiere di semplice esposizione; • mostre e fiere di vendita. Nel primo caso, l’invio dei beni in altro Paese UE comporta: • all’andata: la presa in carico sull'apposito registro di carico/scarico di cui

all'articolo 50, comma 5, Dl n. 331/1993; • al ritorno: lo scarico dal suddetto registro. • relativamente alle eventuali cessioni gratuite eseguite durante la fiera, valgono le

regole delineate riguardo alle cessioni gratuite. Nel secondo caso, l’invio dei beni in altro Paese Ue, in linea generale, comporta la

previa identificazione dell’impresa italiana nel Paese Ue di svolgimento della fiera, al fine di assoggettare l’operazione all’Iva locale.

L’operazione richiede comunque un esame Paese per Paese.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Beni inviati in tentata vendita Come affermato dalla Risoluzione n. 39/E del 31 marzo 2005, la tentata vendita si caratterizza per i seguenti aspetti: • nel momento in cui i beni vengono introdotti in un determinato Paese Ue essi sono ancora di proprietà

dell’impresa che opera in tentata vendita; • il passaggio di proprietà dei beni ha luogo nel Paese di esecuzione della vendita, nel momento in cui il cliente

decide di acquistare il bene e di prenderlo in consegna.

In linea generale, relativamente alle operazioni in argomento, è obbligatorio aprire una posizione Iva nel Paese della tentata vendita.

A seconda della normativa del Paese di introduzione dei beni, sono ipotizzabili due situazioni: • il Paese di tentata vendita prevede che l’introduzione dei beni costituisca acquisto intracomunitario dei beni

stessi, con la conseguenza che: – l’impresa italiana, nel momento in cui trasferisce i beni nel Paese della potenziale vendita deve emettere fattura di cessione

intracomunitaria a carico della posizione Iva aperta in tale Paese; – l’impresa italiana - posizione Iva del Paese della tentata vendita deve espletare la procedura acquisti intracomunitari; – l’impresa italiana - posizione Iva del Paese della tentata vendita, relativamente ai beni venduti deve emettere fattura a carico dei

clienti locali, con applicazione dell’Iva del Paese della tentata vendita; – l’impresa italiana - posizione Iva del Paese della tentata vendita, relativamente ai beni non venduti deve porre in essere la

procedura di reso nei confronti della posizione Iva italiana.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

• il Paese di tentata vendita prevede che l’introduzione dei beni costituisca operazione che se eseguita rispetto a beni di provenienza extra Ue, consentirebbe l’applicazione dell’istituto dell’ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali, con la conseguenza che: – l’impresa italiana deve annotare i beni inviati nel Paese della tentata vendita in apposito

registro di carico e scarico (come previsto dall’articolo 243 della Direttiva n. 2006/112/Ce del 28 novembre 2006);

– l’impresa italiana - posizione Iva del Paese della tentata vendita, relativamente ai beni venduti deve espletare la procedura acquisti intracomunitari e deve emettere fattura a carico dei clienti locali, con applicazione dell’Iva del Paese della tentata vendita;

– l’impresa italiana deve scaricare dal registro di carico / scarico i beni ritornati alla base.

Alla luce, tuttavia, dell’esame compiuto con riferimento alla normativa dei singoli

Paesi, salvo il caso dell’Italia (dove esiste una esplicita Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sul punto), la seconda soluzione sembra essere quella maggiormente diffusa.

Si tratta, altresì, di una soluzione perfettamente in linea con quanto previsto dall’articolo 17 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e successive modifiche.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Abbonamento a riviste cartacee estere

Nel caso di abbonamento a periodico prodotto da editore Ue, l’impresa italiana deve: • numerare e integrare con Iva 4% la fattura di abbonamento; • e deve annotare detta fattura sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti considerando

NON detraibile la relativa Iva. L’impresa deve presentare il modello Intrastat con riferimento al mese / anno di ricevimento della fattura. Cessioni gratuite Gli elenchi riepilogativi non devono essere presentati neppure agli effetti statistici. Software La presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni / acquisti di beni , agli effetti fiscali e statistici,

riguarda solo il software standardizzato e non quello personalizzato (Cfr. in merito l’allegato XI, lettera f) Il software personalizzato e quello scaricato in via telematica forma oggetto della segnalazione nel modello

Intra servizi.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Smarrimento o furto di merce

Nel caso di cessioni intracomunitarie la scomparsa della merce durante il trasporto dall'Italia all'altro Paese Ue può dare luogo alle seguenti diverse ipotesi di trattamento fiscale a seconda che:

• i beni scompaiono durante il trasporto effettuato con mezzi propri del venditore:

• se la scomparsa dei beni si verifica nel territorio dello Stato, si ritiene, in analogia a quanto chiarito con circolare n. 31 del 10 ottobre 1979 della Direzione Generale delle tasse che tale evento "impedisce il sorgere del presupposto impositivo";

• se i beni scompaiono durante il trasporto nel territorio dell'altro Paese membro, si configura per il venditore nazionale una cessione intracomunitaria non imponibile, fermo restando per il cedente l'adempimento degli obblighi previsti nel Paese membro di scomparsa di beni. In tale caso deve essere regolarmente presentato il modello Intra 1-bis;

• i beni scompaiono durante il trasporto effettuato con mezzi propri dell'acquirente o tramite un vettore su incarico di uno dei due operatori. L'operazione si considera in ogni caso avvenuta, in quanto si verificato in capo all'acquirente il trasferimento del potere di disporre dei beni, con la conseguenza che:

• se la scomparsa dei beni si verifica in Italia, l'operazione da qualificare come cessione interna;

• se la scomparsa dei beni si verifica nel territorio di altro Stato membro, l'operazione si concretizza in una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 del Dl n. 331/1993, in considerazione del fatto che i beni sono comunque usciti dal territorio nazionale.

• In tale caso deve essere regolarmente presentato il modello Intra 1 bis.

Nel caso di acquisti intracomunitari, è da ritenere che valgano regole simmetriche rispetto a quelle sopra delineate.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Società fuse o incorporate In caso di rettifiche di operazioni comprese negli elenchi riepilogativi presentati da

società incorporate o fuse, i relativi modelli rettificativi dovranno essere presentati dalla società incorporante o risultante dalla fusione. Se trattasi di rettifiche conseguenti a errori materiali o di calcolo nella compilazione dell'elenco, che, come tali, non derivano da errate annotazione eseguite nel registri Iva e non comportano, quindi, rettifiche di tali annotazioni, i relativi modelli devono essere presentati a nome delle singole società fuse o incorporate e sottoscritti, ovviamente, dalla società che risulta dalla fusione o incorporante.

Variazione del numero di partita Iva I soggetti che nel periodo di riferimento variano il numero di partita Iva devono

compilare separati elenchi riepilogativi per il periodo di tempo antecedente la variazione e per quello successivo alla medesima, indicando nei primi il numero di partita Iva cessato e nei secondi il numero di partita Iva nuovo.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT Contribuenti minimi di altro Paese Ue

La Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 afferma che: “4. Quali sono gli obblighi dei soggetti passivi d’imposta italiani che intrattengono

rapporti commerciali con operatori di altri Stati membri rientranti nel regime giuridico delle piccole imprese?

1) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese:

IT1 non effettua l’acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni.

2) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che cede beni ad un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese:

IT1 effettua una cessione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene. IT1, quindi, emette fattura senza addebito d’imposta (art. 41 del D.L. n. 331 del 1993) e compila l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

numero identificativo che inizia con EU http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Partita+IVA/Controllo+partite+IVA+intracomunitarie/FAQ+IVA_intra/#ecommerce

FAQ: Mi hanno fornito un codice Iva con il prefisso "EU". Di che

cosa si tratta? I codici Iva con prefisso "EU" sono attribuiti dagli Stati membri

dell'Unione Europea agli operatori commerciali extra-comunitari che hanno aderito al regime speciale istituito in base alla direttiva del Consiglio 2002/38/CE del 7 maggio 2002 - pdf ed al regolamento CE n. 792/2002 - pdf. Si tratta di operatori commerciali non U.E. che offrono servizi tramite mezzi elettronici a clienti residenti in uno Stato membro. Per maggiori informazioni collegati al sito V@t on e-services che l'Agenzia delle Entrate ha predisposto per la gestione del regime speciale dell'Iva sui servizi elettronici.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT contribuenti minimi italiani

La Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 afferma che: In premessa si osserva che i contribuenti minimi di cui all’art. 1, commi 96 e seguenti, della legge n. 244

del 24 dicembre 2007, rientrano, ai sensi delle disposizioni comunitarie, tra gli operatori economici sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese (artt. 281 – 292 della Direttiva 2006/112/CE). In relazione a tale problematica si esaminano i casi seguenti.

1) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua acquisti intracomunitari di beni presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro:

IT1 effettua l’acquisto intracomunitario, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. Infatti, IT1 risulta debitore dell’imposta nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (art. 1, comma 100, della legge n. 244 del 2007) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (art. 7, comma 1, lett. d, del D.M. 2 gennaio 2008).

2) Operatore “minimo” italiano IT1 che cede beni ad un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro:

IT1 non effettua una cessione intracomunitaria, ma piuttosto un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, nella quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. Infatti, i contribuenti soggetti al regime dei “minimi”, ai sensi del comma 100 dell’art. 1, citato, “non addebitano l’Imposta sul Valore Aggiunto a titolo di rivalsa” (vedi anche articolo 41, comma 2-bis del D.L. n. 331 del 1993 e circolare del 21 dicembre 2007, n. 73, punto 3.1.3). IT1, quindi, non compila l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT contribuenti minimi italiani

3) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua acquisti di servizi presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro:

Considerata l’assenza di una espressa disposizione normativa ed alla luce del principio giuridico secondo il quale la tassazione degli scambi intracomunitari avviene per i beni nel Paese di destinazione del bene medesimo e per i servizi nel luogo di stabilimento del committente, si ritiene che si possano applicare i principi già esposti per il caso sub 1). Pertanto, IT1 riceve una prestazione territorialmente rilevante in Italia, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.

4) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro:

Rinviando alle considerazioni esposte al punto precedente, anche in questa ipotesi, con il caso sub 2), IT1 non effettua una operazione intracomunitaria, ma un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per la quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. IT1, quindi, non compila l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.

Inoltre, in relazione a tutte le fattispecie sopra riportate, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il regime dei minimi cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 30.000 euro per oltre il cinquanta per cento. Pertanto, da tale momento i contribuenti in questione, per quanto riguarda gli adempimenti Intrastat, dovranno attenersi alle regole ordinarie.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Sanzioni fiscali per elenchi Intra

Riferimento normativo: Articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 Sanzione fiscale per omessa presentazione:

Da Euro 516,00 ad Euro 1.032,00 per ciascuno di essi: • sanzione ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla

richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverli o incaricati del loro controllo. • se la violazione non è stata ancora constatata, non siano iniziati accessi, ispezioni,

verifiche o altre attività amministrative di accertamento dei quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, è prevista la possibilità di ravvedimento operoso: – Con pagamento di 1/10 della sanzione fino al 31 gennaio 2011 – Con pagamento di 1/8 della sanzione a partire dal 1° febbraio 2011

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

L’articolo 11 del D.Lgs. N. 471/1997 afferma che: “4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo

50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.”.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI L’articolo 13 del D.Lgs. N. 472/1997 afferma che:

“1. La sanzione e' ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Sanzione fiscale per incompleta, inesatta e irregolare compilazione Da Euro 516,00 ad Euro 1.032,00 per ciascuno di essi La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o

corretti, anche a seguito di richiesta, entro il termine assegnato dall’Ufficio (normalmente almeno di trenta giorni).

La norma in esame si riferisce ai soli dati fiscali. “L’incompletezza, l’inesattezza o l’irregolarità può riguardare i singoli dati da

indicare nell’elenco, singole righe del medesimo o altri elementi; la sanzione applicabile è sempre una soltanto.

La sanzione prevista si applica per ciascun elenco “omesso” ovvero “irregolare”, indipendentemente dal numero delle irregolarità o inesattezze” (Roberto Fanelli, Sanzioni Fiscali e previdenziali, IPSOA, 2010, p. 428).

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Roberto Fanelli, Sanzioni, fiscali, previdenziali e societarie, IPSOA

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Risoluzione 16 febbraio 2005, n. 20.

Oggetto: Sanzioni relative alla tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli

acquisti intracomunitari Sintesi: La tardiva presentazione degli elenchi INTRA, previsti dal combinato disposto degli articoli 6 del

decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75), e 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), non può essere considerata una violazione "meramente formale".

Quest'ultima affermazione trova sostegno dalla lettura della circolare 3 agosto 2001 n.77/E nella quale si evidenzia che l'esimente prevista dall'art. 6 comma 5 bis del decreto legislativo n. 4720del 1993: "non torna applicabile per quelle violazioni, pur sempre formali, aventi ad oggetto la presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo". Tra i quali sono da ricondurre gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. Ne deriva l'assunto secondo il quale dette violazioni sono sempre suscettibili di ravvedimento e sanzionabili ex art.13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Sanzioni per violazioni di natura statistica

L’art. 34 , quinto comma, del D.L. n. 41 del 23/02/1995 dispone che per l’omissione o l’inesattezza dei dati di carattere statistico si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall’art. 11 del D. Lgs. 322/ 1989 (Sistema statistico nazionale).

L’accertamento delle violazioni è effettuata dagli uffici di statistica, che siano venuti a conoscenza della violazione. Questo ufficio redige motivato rapporto e, previa contestazione degli addebiti agli interessati, lo trasmette al Prefetto della Provincia, che procede.

Sanzioni: • Enti e società: da € 516,= a € 5.164,= • Persone fisiche: da € 206,= a € 2.065,= Se le omissioni o inesattezze dei dati vengono integrati nel termine fissato dall’ufficio: • Enti e società: da € 258,= a € 2.582,= • Persone fisiche: da € 103,= a € 1.032,= Se la presentazione degli elenchi avviene entro 30 giorni dalla data della scadenza, la sanzione e’: • Enti e società: € 103,= • Persone fisiche: € 41,=

Rettifica spontanea entro 30 giorni dalla presentazione: nessuna sanzione.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT SERVIZI GENERICI

Intra 1 Quater – Servizi Resi • Progressivo • Acquirente: Stato e Codice Iva • Ammontare delle operazioni in euro • Riferimento fattura: numero e data • Codice servizio (codice di 6 cifre – CPA 2008) • Modalità di erogazione • Modalità di incasso • Paese di pagamento Intra 2 Quater – Servizi Ricevuti • Progressivo • Fornitore: Stato e Codice Iva • Ammontare delle operazioni in euro • Ammontare delle operazioni in valuta • Riferimento fattura: numero e data • Codice servizio (codice di 6 cifre – CPA 2008) • Modalità di erogazione • Modalità di incasso • Paese di pagamento

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT SERVIZI GENERICI

L’articolo 50, comma 6, del Dl n. 331/1993 afferma che: “I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli

elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute.

(….) Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ….

periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario .”.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI Operazioni non soggette a imposta nel Paese del destinatario

Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010, risposta n. 1

“1. Come è possibile accertare che, per una determinata prestazione di servizio, l’imposta non è dovuta nello Stato

membro del committente, in modo da non includere tale operazione negli elenchi riepilogativi? (…) Per accertare se una determinata prestazione di servizio non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi è, dunque,

necessario appurare se per essa è dovuta l’IVA nel Paese di stabilimento del committente. Il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa domestica che contempla il regime di non

imponibilità o il regime di esenzione: se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.

Nell’ipotesi in cui, invece, il committente della prestazione sia stabilito in altro Stato membro, il prestatore italiano ha l’onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente.

Si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell’accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l’imposta nello Stato membro del committente quando ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente.

Il prestatore stabilito in Italia, in possesso della predetta dichiarazione, è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo delle prestazioni rese ed, eventualmente, a non presentare tale elenco se presta esclusivamente servizi per i quali ha ottenuto la dichiarazione in commento.

Inoltre, in mancanza di tale dichiarazione, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente.(…)”

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT obbligo di identificazione ai fini Iva

Articolo 214 – Direttiva 2006/112/CE 1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero

individuale le persone seguenti: a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro

rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;

b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all'IVA a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l'opzione prevista all'articolo 3, paragrafo 3, per l'assoggettamento all'IVA dei suoi acquisti intracomunitari;

c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio.

d) ogni soggetto passivo che riceve, nel loro rispettivo territorio, prestazioni per le quali è debitore dell’IVA a norma dell’articolo 196;

e) ogni soggetto passivo, stabilito nel loro rispettivo territorio, che effettua nel territorio di un altro Stato membro prestazioni di servizi per i quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma dell’articolo 196.

2. Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell'articolo 12.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT obbligo di identificazione ai fini Iva

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/distance_selling/index_en.htm

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT contribuenti “minimi” in ambito Ue

Nella pubblicazione IBFD - EU VAT COMPASS 2012/2013, p. 501, viene affermato che: “Even if their turnover remains below the registration threshold, small business will nonetheless be required to register if they render services to taxable persons established in another Member State and the services are deemed to be supplied in the customer’s Member State (Article 44 of the VAT Directive).

In that case, the service providers must be registered just for the purposes of filing periodic recapitulative statements.

Also where they receive services from abroad that are subject to Vat under Article 44, small business must register for the purposes of accounting for Vat under the reverse charge mechanism on the value of the received services.

In constast with intra-Community acquisitions of goods, no threshold applies to cross-border services”.

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INTRA SERVIZI ACQUISTATI DATI DA INDICARE: RIFERIMENTO FATTURA

Circolare n. 14/E, punto 2, del 18 marzo 2010

La Circolare citata afferma che: " Un altro chiarimento è stato richiesto con riguardo ai dati, da inserire nei predetti

elenchi, relativi alle fatture ricevute. A tale riguardo si ritiene opportuno precisare, con riferimento ai servizi

intracomunitari ricevuti, che il numero e la data della fattura da indicare nel modello INTRASTAT sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità. Quanto sopra vale sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto all’autofatturazione, ai sensi del novellato articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, sia nell’ipotesi in cui abbia integrato la fattura ricevuta dal contribuente estero, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 12 marzo 2010, n. 12, par. 3.2.".

NB1: A partire dal 17 marzo 2012, nel caso di fornitori di altro Paese Ue, la procedura

della numerazione e integrazione della fattura estera rimane l’unica consentita, salvo nel caso di mancato arrivo della fattura estera (articolo 46, comma 5).

NB2: in dottrina sono stati avanzati dubbi sul fatto che tale regola di comportamento valga anche a partire dal 17 marzo 2012.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT SERVIZI GENERICI

Contenuto: Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

Modalità di erogazione:

39. Per quanto riguarda il campo “Modalità di erogazione”, cosa si intende per istantanea “I” e a più riprese “R”? Se un agente ha un rapporto di collaborazione continuativo con una azienda, occorre considerare tale prestazione “istantanea”, in quanto la stessa si conclude con l’incasso oppure tale prestazione deve essere considerata “a più riprese”, perché il mandato di agenzia è continuativo?

La modalità di erogazione “istantanea” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un’unica soluzione (ad esempio trasporto unitario, singola lavorazione), mentre la modalità di erogazione “a più riprese” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati ciclicamente (quali, ad esempio, le manutenzioni periodiche o il contratto di trasporto che preveda più esecuzioni per essere eseguito).

Nel caso prospettato, il contratto di agenzia presenta le caratteristiche dei contratti delle prestazioni di servizio erogate a più riprese.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT SERVIZI GENERICI

Contenuto: Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

40. La pubblicità su cataloghi con più ristampe è da intendersi quale servizio erogato a più riprese?

Benché la fattispecie prospettata non sia del tutto chiara, si ritiene che la stessa possa rientrare tra le ipotesi di prestazioni di servizio erogate a più riprese.

41. Nel caso in cui per un recupero crediti relativo ad un solo cliente, un avvocato francese emetta tante fatture, quanti sono gli assegni rilasciati dal cliente, il servizio si intende erogato in un’unica soluzione o a più riprese?

Si ritiene che il caso prospettato rientri tra le ipotesi di prestazioni di servizio erogate in un’unica soluzione.

42. Nel caso di un rinnovo di licenza software o contratto di manutenzione, come deve essere intesa l'erogazione del servizio?

Benché la natura dell’attività effettivamente svolta non sia del tutto chiara, si ritiene che il caso prospettato rientri tra le ipotesi di prestazioni di servizio erogate a più riprese.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT SERVIZI GENERICI

Contenuto: Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

Modalità di incasso 33. Quale codice deve essere indicato nel campo “Modalità di incasso” nel caso in cui il corrispettivo

della prestazione sia incassato e/o pagato a mezzo di assegno bancario, ricevuta bancaria ovvero con altre modalità? Che differenze ci sono tra le modalità di pagamento “Accredito” e “Bonifico”?

Se il corrispettivo della prestazione è incassato tramite accredito in conto corrente deve essere utilizzato il codice A. Qualora, invece, il pagamento venga eseguito tramite bonifico bancario, va utilizzato il codice B.

In particolare, il bonifico bancario è un’operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro.

Diversamente, l’accredito in conto corrente può avvenire mediante versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto corrente. Nel caso in cui il corrispettivo del servizio reso venga incassato con modalità diverse dal bonifico bancario o dall’accredito in conto corrente, deve essere indicato il codice “X” (altro).

34. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con carta di credito quale codice deve essere indicato? E’ corretto indicare “A” (accredito) come modalità d’incasso. 35. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con ricevuta bancaria quale codice deve essere

indicato? In tal caso è corretto indicare come modalità di pagamento “X”.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT SERVIZI GENERICI

Contenuto: Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

37. Quali sono gli adempimenti se il pagamento non è stato ancora ricevuto al momento della compilazione degli elenchi Intrastat?

Se il pagamento non è ancora avvenuto il campo “Modalità di incasso” va compilato inserendo dati presunti.

38. Viene emessa una fattura per una cessione di beni effettuata nei confronti di un soggetto passivo europeo. Dallo stesso soggetto, in qualità di agente, si riceve una fattura per provvigioni. Il debito e il credito vengono reciprocamente compensati. Quali sono gli adempimenti ai fini Intrastat?

Si ritiene che nel caso prospettato vadano compilati il modello relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e il modello relativo ai servizi ricevuti. Per quanto riguarda la modalità di pagamento, si deve indicare il codice “X”.

Paese di pagamento 36. Cosa si intende per Paese di pagamento? Per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella

disponibilità del beneficiario.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT SERVIZI GENERICI

Acconti • ACCONTI RICEVUTI A FRONTE DI SERVIZI GENERICI RESI A OPERATORE ECONOMICO DI

ALTRO PAESE UE: – Entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento dell’acconto occorre

emettere fattura articolo 7-ter; la fattura deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione;

– Occorre inserire tale fattura nel modello Intra servizi con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione;

• ACCONTI PAGATI A FRONTE DI SERVIZI GENERICI ACQUISTATI PRESSO OPERATORE ECONOMICO DI ALTRO PAESE UE: – il pagamento dell’acconto costituisce effettuazione dell’operazione; dalla data di

pagamento intercorrono i termini per ricevere la fattura estera (entro la fine del secondo mese successivo) o per emettere autofattura, in caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il termine previsto (articolo 46, comma 5, Dl n. 331/1993). La fattura estera deve essere registrata con riferimento al mese di suo ricevimento; in caso di emissione di autofattura (entro il 15 del terzo mese successivo a quello di ricevimento dell’acconto) questa deve essere registrata con riferimento al mese precedente.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT ERRORI OD OMISSIONI

Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

• Contribuente che ha OMESSO DI INCLUDERE in un elenco Intra i dati relativi a prestazioni di servizi – rese o ricevute (in pratica: righe di dettaglio): deve compilare un APPOSITO ELENCO modello INTRA 1 QUATER o INTRA 2 QUATER indicando: – Come periodo di riferimento: il mese o il trimestre in cui si

è verificata l’omissione; – Compilando la SEZIONE 3 del modello

• Contribuente che ha commesso altra tipologia di errore: deve presentare un modello INTRA 1 QUINQUIES o INTRA 2 QUINQUIES, compilando la SEZIONE 4

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CASISTICA OPERATIVA

Nel seguito vengono esaminate le seguenti operazioni: • Rimborsi spese di vitto, alloggio e viaggio a dipendenti e

collaboratori • Conto lavoro • Conto riparazione • Prestazioni di intermediazione • Trasporti di beni • Cessione e acquisto software • Interventi tecnici • Cessione intracomunitaria congiunta • Interventi di riparazione relativi ai mezzi di trasporto • Altri interventi relativi ai mezzi di trasporto

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

RIMBORSI SPESE DI VITTO, ALLOGGIO E VIAGGIO A DIPENDENTI E COLLABORATORI

Le fatture passive estere concernenti: • Spese albergo • Spese ristorante • Trasporto passeggeri • Noleggio a breve termine di mezzi di trasporto essendo relative a SERVIZI IN DEROGA (servizi diversi da quelli

dell’articolo 7-ter), presentano i seguenti risvolti: • possono essere annotate solo in contabilità generale; • NO Intra servizi; • possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva con la procedura

direttiva 2008/9/CE in base alle regole di detraibilità del Paese di sostenimento della spesa

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CONTO LAVORO Impresa italiana invia materie prime in conto lavoro a società rumena. Il trasporto di andata e ritorno è organizzato (a

spese) dell’impresa italiana e viene eseguito da vettore rumeno. La società rumena trasforma le materie prime in prodotto finito e lo invia all’impresa italiana, con addebito del

compenso di lavorazione. Procedura: • L’impresa italiana nel momento in cui invia le materie prime alla società rumena annota le stesse sull’apposito

registro di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993; • L’impresa italiana, alla scadenza prevista, presenta il modello Intra 1 bis, ai soli fini statistici (se contribuente

mensile ai fini Intra cessioni); • L’impresa italiana, nel momento in cui riceve il prodotto finito scarica l’apposito registro di cui all’articolo 50,

comma 5, del Dl n. 331/1993; • L’impresa italiana, alla scadenza prevista, presenta il modello Intra 2 bis, ai soli fini statistici (se contribuente

mensile ai fini Intra acquisti); • L’impresa italiana numera e integra con Iva la fattura dell’impresa rumena trasformatrice entro il giorno 15 del

mese successivo a quello di ricevimento e la annota sul registro fatture emesse e sul registro acquisti entro il termine di registrazione e con riferimento al mese precedente; in caso di mancato arrivo della stessa entro il secondo mese successivo all’ultimazione della prestazione, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione emette autofattura con Iva e la annota sul registro fatture emesse e sul registro acquisti con riferimento al mese precedente;

• L’impresa italiana numera e integra con Iva la fattura dell’impresa rumena di trasporti, applicando le regole di cui al punto precedente; e la annota sul registro fatture emesse e sul registro acquisti;

• L’impresa italiana, alle scadenze previste, presenta il modello Intra servizi (ricevuti)

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CONTO RIPARAZIONE

Impresa italiana invia apparecchiatura in riparazione a fornitore di altro Paese Ue

ADEMPIMENTI • Annotazione dell’apparecchiatura sull’apposito registro di carico

/scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993: – Carico all’andata – Scarico al ritorno

• Se la riparazione: – È eseguita senza corrispettivo per obbligo di garanzia: nessun

ulteriore adempimento – E’ eseguita a titolo oneroso: numerazione / integrazione della fattura

estera con Iva; presentazione del modello Intra servizi;

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT INTERMEDIAZIONE

PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE diverse da quelle delle Agenti immobiliari, a partire dal 1° gennaio 2010, sono disciplinate dalla regola generale di cui all’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972

L'articolo 9 del Dpr n. 633/1972, afferma che: "1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali

non imponibili: (...) 7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in

esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; ….;”.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT INTERMEDIAZIONE

Risoluzione n. 420248 del 30 giugno 1980

I.v.a.. Servizi di intermediazione nel commercio internazionale. Beni in esportazione, in importazione o in transito.

Sintesi: L'art. 9, p.7) del D.P.R. n.633 del'72 prevede la non imponibilità I.V.A. delle prestazioni di intermediazione relative ai beni in importazione, esportazione od in transito, compreso il trasporto indiretto , pur rientrando l'acquisto all'estero di prodotti petroliferi destinati all'importazione ovvero ai mercati esteri dopo sosta in depositi nazionali nel campo di applicazione dell'I.V.A. dal punto di vista della territorialità; però avvenendo il pagamento alla partenza della nave dal porto estero non ricorrono le condizioni di applicabilità del beneficio fiscale di cui sopra, mancando il già avvenuto ricevimento di una delle suddette destinazioni doganali.

Testo: Un professionista, premesso che una Società residente nello Stato esercita attività di intermediazione per conto di

committente nazionale, il quale suo tramite acquista all'estero prodotti petroliferi destinati all'importazione nello Stato ovvero ai mercati esteri dopo sosta dei prodotti in questione in depositi costieri nazionali sottoposti a vigilanza doganale, ha chiesto di conoscere se per detta intermediazione ricorra la non imponibilità all'IVA prevista dall'art. 9, punto 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. Al riguardo la scrivente deve preliminarmente osservare che la prestazione in questione rientra nel campo di applicazione del tributo, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del citato D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche. Ciò posto, per quanto concerne in particolare il prospettato quesito, si fa presente che l'art. 9, punto 7) prevede la non imponibilità all'imposta delle prestazioni di intermediazione relative ai beni in importazione, esportazione od in transito, ivi compreso il cosiddetto transito indiretto, con il quale e' consentita la sosta dei prodotti in depositi posti sotto la vigilanza doganale e la loro successiva rispedizione all'estero. Ora, poiché, come risulta dall'istanza, il corrispettivo delle prestazioni di intermediazione viene pagato al momento della partenza della nave dal porto estero, nella specie non ricorrono le condizioni di applicabilità del beneficio di cui al già menzionato art. 9, punto 7), in quanto tale beneficio può essere riconosciuto soltanto se le intermediazioni siano direttamente riferibili a beni che, all'atto dell'effettuazione delle prestazioni, abbiano già ricevuto una delle suddette destinazioni doganali.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT INTERMEDIAZIONE

Risoluzione n. 371951 del 1° ottobre 1981

Iva. Intermediazione relativa a beni in importazione. Condizioni per l'agevolazione iva. Intermediazione relativa a beni in importazione. Momento di effettuazione dell'operazione. Benestare bancario emesso nei confronti dell'importatore.

Sintesi: Il semplice deposito delle merci estere in un magazzino soggetto a vigilanza doganale realizza un valido presupposto per il

riconoscimento dell'agevolazione di cui all'art.9, punto 7 del DPR 633/72, sia che i beni vengano successivamente importati, sia che vengano rispediti all'estero . Per i servizi di intermediazione relativi a beni "in importazione" può valere, ai fini della non imponibilità di detti servizi, il benestare bancario emesso nei confronti dell'importatore per conto del quale e' stata effettuata l'operazione di intermediazione .

Testo:

"Con risoluzione n. 420248 del 30/6/1980, la scrivente ebbe a dichiarare, in sostanza, che la non imponibilità all'iva di cui all'art. 9, punto 7 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, si rende applicabile per le prestazioni di intermediazione sempreché i beni oggetto della intermediazione medesima siano già stati dichiarati in dogana in importazione, esportazione o transito ivi compreso, per quest'ultimo, il cosiddetto transito indiretto, con il quale e' consentita la sosta dei beni in depositi posti sotto la vigilanza doganale e la loro successiva rispedizione all'estero. Ciò posto la società in oggetto ha chiesto di conoscere: 1) se per i beni di provenienza estera "in transito indiretto" il suddetto trattamento agevolativo competa anche per le prestazioni di intermediazione qualora i beni medesimi vengano immessi in depositi soggetti a vigilanza doganale per essere successivamente importati; 2) se per i servizi di intermediazione relativi a beni "in importazione" possa valere, ai fini della non imponibilità di detti servizi, il benestare bancario emesso nei confronti dell'importatore, per conto del quale e' stata effettuata l'operazione di intermediazione. Per quanto concerne il punto 1) devesi far presente che il cosiddetto "transito indiretto" - non espressamente menzionato nella legislazione doganale ma che e' stato accolto e recepito nella normativa valutaria - riguarda, come si evince dalla circolare dell'Ufficio Italiano dei Cambi n. 2 del 31 agosto 1981 pubblicata nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 253 del 15 settembre c.a., le merci estere introdotte, in attesa di definitiva destinazione, nei punti franchi, nei depositi franchi, nei magazzini retti a regime di deposito franco e nei magazzini o depositi doganali di ogni specie. Ora, poiché il regime dei "beni in transito" e' espressamente previsto dal citato art. 9, punto 7 del D.P.R. n. 633/72, ne consegue che, allorquando viene effettuato il deposito dei beni in questione in un magazzino soggetto a vigilanza doganale, si realizza, per il solo fatto obiettivo del deposito, il valido presupposto (destinazione doganale) per il riconoscimento in ogni caso della agevolazione sopra menzionata, sia che i beni vengano successivamente importati o rispediti all'estero. In ordine al punto 2), si ritiene di dover precisare, ai fini della non imponibilità delle relative prestazioni di intermediazione, attesa la formulazione della norma contenuta al richiamato articolo 9, punto 7: "servizi di intermediazione relativi a beni in importazione .....", che possa farsi utile riferimento anche al benestare bancario emesso nei confronti dell'importatore per conto del quale e' stata effettuata l'operazione di intermediazione .

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT INTERMEDIAZIONE

COMMITTENTE DELLA PRESTAZIONE: IMPRESA ITALIANA

Prestazioni di intermediazione relative a cessioni intracomunitarie di beni, con partenza dei beni dall'Italia:

• agente italiano: l'agente deve fatturare la provvigione con applicazione dell'Iva italiana;

• agente di altro Paese Ue: l'agente estero NON deve applicare l'Iva del suo Paese; l'impresa italiana deve numerare e integrare la fattura estera con Iva; e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti; l'impresa italiana deve presentare il modello Intrastat servizi ricevuti;

• agente di Paese extra Ue: l'impresa italiana, per le provvigioni, deve emettere autofattura con Iva, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti.

Prestazioni di intermediazione relative a cessione all'esportazione di beni, con partenza dei beni dall'Italia:

• agente italiano: l'agente deve fatturare la provvigione come "operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 9, primo comma, n. 7), del Dpr n. 633/1972";

• agente di altro Paese Ue: l'agente estero NON deve applicare l'Iva del suo Paese; l'impresa italiana, per le provvigioni, deve deve numerare e integrare la fattura estera, quale "operazione non imponibile articolo 9, primo comma, n. 7), del Dpr n. 633/1972” ; e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti; l'impresa italiana può non presentare il modello Intrastat servizi ricevuti (articolo 50, comma 6, seconda parte);

• agente di Paese extra Ue: l'impresa italiana, per le provvigioni, deve emettere autofattura, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 (come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo) quale "operazione non imponibile articolo 9, primo comma, n. 7), del Dpr n. 633/1972" e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti;

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT TRASPORTI DI BENI

COMMITTENTE DELLA PRESTAZIONE IMPRESA ITALIANA Prestazioni di trasporto relative a cessioni intracomunitarie di beni, con partenza dei beni dall'Italia: • Trasportatore italiano: il trasportatore italiano deve fatturare il trasporto con applicazione dell'Iva italiana; • Trasportatore di altro Paese Ue: il trasportatore estero NON deve applicare l'Iva del suo Paese; l'impresa italiana

deve numerare e integrare la fattura estera con Iva e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti; l'impresa italiana deve presentare il modello Intrastat servizi ricevuti;

• Trasportatore di Paese extra Ue: l'impresa italiana, per il trasporto, deve emettere autofattura con Iva, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti.

Prestazioni di trasporto relative a cessione all'esportazione di beni, con partenza dei beni dall'Italia: • Trasportatore italiano: il trasportatore deve fatturare il trasporto come "operazione non imponibile ai sensi

dell'articolo 9, primo comma, n. 2), del Dpr n. 633/1972"; • Trasportatore di altro Paese Ue: il trasportatore estero NON deve applicare l'Iva del suo Paese; l'impresa italiana,

per il trasporto , deve numerare e integrare la fattura estera, quale "operazione non imponibile articolo 9, primo comma, n. 2), del Dpr n. 633/1972”) e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti; l'impresa italiana può non presentare il modello Intrastat servizi ricevuti (articolo 50, comma 6, seconda parte);

• Trasportatore di Paese extra Ue: l'impresa italiana,per il trasporto, deve emettere autofattura, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 (come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo) quale "operazione non imponibile articolo 9, primo comma, n. 2), del Dpr n. 633/1972" e deve annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti;

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OPERAZIONI NON IMPONIBILI Ampliamento dell’ambito geografico di applicazione

La Circolare n. 37/E a pp. 62-63 afferma c

“È da notare che, dall’introduzione, a partire dal 1993, della nuova disciplina degli scambi intracomunitari, i concetti di importazione e esportazione assumono rilevanza non più con riferimento al territorio dello Stato, ma con riferimento al territorio comunitario (che ai fini doganali rappresenta un unicum). In tale prospettiva, è da ritenere che le anzidette previsioni di non imponibilità possano trovare applicazione, per i servizi acquistati da committenti stabiliti nel territorio dello Stato, anche quando le predette fattispecie (esportazione, importazione, transito) si verifichino nel territorio di uno Stato diverso dall’Italia. In tal senso, con specifico riguardo all’allargamento del concetto di “territorio” rilevante ai fini delle esportazioni, la Scrivente si è già espressa con la risoluzione n. 134/E del 20 dicembre 2010, in cui si è chiarito che è qualificabile come cessione all’esportazione il trasferimento di un bene da uno Stato membro verso un Paese extra-Ue. “.

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OPERAZIONI NON IMPONIBILI Ampliamento dell’ambito geografico di applicazione

Occorre distinguere tra le due tipologie di operazioni:

• CESSIONI DI BENI MOBILI:

– Sotto il profilo doganale il concetto di esportazione e di importazione è relativo al territorio Ue;

– Sotto il profilo dell’Iva la cessione all’esportazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) o b), richiede che i beni siano spediti / trasportati con partenza dall’Italia (occorre soddisfare la previsione dell’articolo 7-bis, comma 1);

• PRESTAZIONI DI SERVIZI: secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 37 del 2011) la non imponibilità di cui all’articolo 9 del Dpr n. 633/1972 è applicabile con riferimento al territorio Ue.

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OPERAZIONI NON IMPONIBILI Trasporti internazionali

ESEMPIO (tratto da Risoluzione n. 134 del 2010)

Impresa italiana acquista merce da un fornitore di altro Paese Ue (resa EXW) e la vende a cliente di Paese extra Ue (resa DAT).

Il vettore (di altro Paese Ue) emette fattura per il trasporto della merce, senza Iva nei confronti dell’impresa italiana.

L’impresa italiana:

• Annota in contabilità generale la fattura di acquisto della merce;

• Numera e integra in base all’articolo 9, comma 1, n. 2, del Dpr n. 633/1972 la fattura del vettore; non presenta il modello Intra servizi;

• Emette fattura per cessione della merce fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972.

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TRASPORTO DI BENI IN ESPORTAZIONE DA ALTRO PAESE UE Risoluzione n. 134 del 20 dicembre 2010

“…. si evidenzia che l’operazione principale consiste nel trasferimento di un bene da uno Stato membro verso un Paese extra-Ue e pertanto è qualificabile come una cessione all’esportazione.

Tale assunto ha una propria base giuridica nella normativa comunitaria. In particolare, l’art. 146, par. 1, lettera a), della Direttiva 2006/112/CEE, considera tali “le cessioni di beni

spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità”. Pertanto, tenuto conto che la prestazione di trasporto dei beni è collegata ad una cessione

all’esportazione, la stessa prestazione gode del regime agevolato di cui all’art. 9, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, che considera, tra l’altro, non imponibili “i trasporti relativi a beni in esportazione”.

Infine, in relazione agli adempimenti formali, si rileva che per la predetta prestazione di servizio esiste l’obbligo di autofatturazione per il committente nazionale, benché la medesima non sia imponibile (artt. 17, comma 2, e 21, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972). Quanto precede vale a condizione che il prestatore non sia residente nel territorio dello Stato poiché, in caso contrario, si applicano le normali regole in tema di fatturazione.

In merito al quesito posto circa l’obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat, si osserva che il medesimo non sussiste per le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato in cui è stabilito il destinatario (art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993; cfr. circolare n. 36 del 2010, parte I, punto 5)….”.

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OPERAZIONI NON IMPONIBILI Trasporti internazionali

ESEMPIO (tratto da Circolare n. 12 del 2010)

Impresa italiana acquista merce da un fornitore di Paese Extra Ue (resa EXW) e la vende a cliente di Paese extra Ue (resa DAT).

Il vettore (di Paese extra Ue) emette fattura per il trasporto della merce, senza Iva nei confronti dell’impresa italiana.

L’impresa italiana:

• Annota in contabilità generale la fattura di acquisto della merce e la fattura del trasporto;

• Emette autofattura con Iva per il trasporto della merce;

• Emette fattura per cessione della merce fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972.

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TRASPORTO DI BENI IN ESPORTAZIONE DA PAESE EXTRA UE

Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010

3.3 Trasporti extraUe

D: Impresa italiana commissiona una prestazione di trasporto di merci dalla Svizzera alla Turchia. Secondo la nuova disciplina, tale prestazione, ancorché avente ad oggetto beni trasportati fra due paesi extracomunitari, è territoriale in Italia, paese del committente. Ciò premesso, si chiede se si tratti di un’operazione imponibile.

R: Trattandosi di prestazione di servizi tra due soggetti passivi, dei quali il committente è residente nel territorio dello Stato, la stessa prestazione si considera territorialmente rilevante in Italia.

Ai fini della individuazione del regime di imponibilità o di non imponibilità della predetta prestazione occorre far riferimento all’articolo 9, comma 1, n. 2) D.P.R. n .633 del 1972 ai sensi del quale sono operazioni non imponibili “ i trasporti relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione”.

Nel caso oggetto della domanda, non ricorrono le condizioni previste dalla richiamata norma per applicare il regime di non imponibilità, atteso che i beni trasportati non formano oggetto di una operazione di esportazione, transito, importazione temporanea o definitiva.

Ne consegue che alla prestazione di trasporto oggetto di domanda si applica il regime di imponibilità.

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TRASPORTO DI MERCE IN IMPORTAZIONE

ESEMPIO Impresa italiana acquista merce in Cina (resa EXW) e la vende a cliente francese (resa DAT –

terminal porto di Marsiglia).

Il vettore marittimo Extra Ue emette fattura sull’impresa italiana senza applicazione di Iva.

L’impresa italiana:

• Annota in contabilità generale la fattura di acquisto della merce e la fattura di trasporto;

• Emette fattura fuori campo Iva articolo 7-bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972 per la cessione della merce;

• Emette autofattura a fronte della prestazione di trasporto, per operazione non imponibile articolo 9, comma 1, n. 2, del Dpr n. 633/1972, ove riesca a comprovare che il corrispettivo del trasporto ha concorso a formare il valore imponibile dei beni alla dogana francese.

A tale ultimo riguardo la Circolare n. 37/E afferma che:

“Ovviamente, la corretta applicazione della disciplina di non imponibilità sarà provata dalla relativa documentazione doganale, emessa dagli uffici dell’Autorità fiscale dello Stato membro interessato”..

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONE E ACQUISTO SOFTWARE

• Cessione / acquisto di software standardizzato su supporto materiale: CESSIONE /ACQUISTO DI BENI

• Cessione / acquisto di: – Software personalizzato

– Software standardizzato o personalizzato trasmesso in via telematica

PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERICI (art. 7-ter); obbligo di presentazione del modello Intra servizi.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT INTERVENTI TECNICI

Impresa italiana invia un proprio tecnico presso un proprio cliente impresa tedesca al fine di compiere una manutenzione di macchinari a pagamento.

L’impresa italiana emette fattura per operazione articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972 – inversione contabile, nei confronti dell’impresa tedesca; alla scadenza prevista presenta il modello Intra servizi.

Impresa tedesca invia un proprio tecnico in Italia, al fine di eseguire una

manutenzione su macchinari di impresa italiana, a pagamento. L’impresa tedesca, con riferimento alla data di ultimazione della prestazione,

emette fattura nei confronti dell’impresa italiana, senza applicazione dell’Iva.

L’impresa italiana numera e integra con Iva la fattura dell’impresa tedesca; e la annota sul registro fatture emesse e sul registro acquisti; alla scadenza prevista presenta il modello Intra servizi;

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT INTERVENTI TECNICI

ESEMPIO Impresa italiana IT1 incarica altra impresa italiana IT2 di eseguire un

intervento di manutenzione in Francia su macchinario (bene mobile materiale) presso il proprio cliente FR (cliente di IT1) soggetto passivo d'imposta in Francia:

• l'impresa italiana IT2 emette fattura con Iva nei confronti dell'impresa italiana IT1, in base alla regola del Paese del committente (prevista dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera a, del Dpr n. 633/1972);

• l'impresa italiana IT1 emette fattura senza applicazione dell’Iva articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972-inversione contabile, nei confronti dell'impresa francese FR e presenta il modello Intra servizi resi.

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT INTERVENTI TECNICI

ESEMPIO Impresa italiana viene incaricata da impresa di altro Paese Ue di curare il

servizio di assistenza post vendita (interventi di manutenzione sui beni venduti in Italia da parte del committente estero):

• l'impresa italiana emette fattura nei confronti dell'impresa committente estera articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972 – inversione contabile, con presentazione del Modello Intra servizi resi;

• il committente estero, per gli interventi fuori garanzia, emette fattura senza applicazione dell'Iva (del proprio Paese) nei confronti delle imprese italiane presso le quali sono stati effettuati gli interventi;

• queste ultime imprese: – numerano e integrano la fattura estera e la annotano sul registro fatture

emesse e sul registro degli acquisti; – presentano il Modello Intra servizi ricevuti

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

CESSIONE INTRACOMUNITARIA CONGIUNTA

Esempio: Società italiana A cede MP - materie prime alla società francese B e le invia

alla società italiana C per ordine e conto della società B; la società C, terminata la lavorazione, invia il PF - prodotto finito alla società francese B ed emette fattura nei confronti della società francese B

Svolgimento: • A invia le MP a C ed emette fattura di cessione art. 41/1/a su B e presenta

il modello Intra 1 –bis fiscale • C annota le MP su apposito registro art. 50/5; • C, terminata la lavorazione, invia il PF a B ed emette fattura art. 7-ter/1/a

Dpr n. 633/1972 – inversione contabile, nei confronti di B; • C (se soggetto mensile ai fini Intra) presenta il modello Intra statistico di

invio dei PF a B (valore MP + compenso lavorazione + spese inoltro sino alla frontiera italiana) e il modello Intra servizi per il compenso di lavorazione

• C scarica il registro art. 50/5

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ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT CESSIONE INTRACOMUNITARIA CONGIUNTA

Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010 4. Un operatore francese FR1 acquista materia prima da un operatore italiano IT1 il quale, su incarico

di FR1, consegna la materia prima ad un altro operatore italiano IT2 per la lavorazione. IT2, una volta effettuata la lavorazione, consegna i beni a FR1. FR1 riceve fattura da IT1 per la cessione del bene e da IT2 per la lavorazione. Si chiede quali siano gli adempimenti ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat.

La fattispecie prospettata è la stessa della esemplificazione commentata nella circolare del 10 giugno

1998, n. 145 (paragrafo 3.2, 1° caso “Triangolari con lavorazione”), che va rivista alla luce delle modifiche intervenute nell’ambito della territorialità dei servizi. IT1, pertanto, effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331 del 1993, per la quale emette fattura nei confronti di FR1 e di conseguenza è tenuto a compilare l’elenco Intrastat relativo ai beni. IT1, inoltre, deve munirsi della prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato, in mancanza della quale è tenuto a regolarizzare l'operazione con assoggettamento ad imposta.

IT2, soggetto che esegue la lavorazione, è tenuto ai seguenti adempimenti. In primo luogo deve riportare nell’apposito registro delle lavorazioni, di cui all’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993, i beni ricevuti da IT1, per conto di FR1.

Quindi IT2 emette fattura per la lavorazione nei confronti del committente FR1 che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di territorialità di cui all’articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, è una operazione non rilevante territorialmente in Italia ai fini IVA, che va, comunque, riportata nel modello Intrastat relativo ai servizi resi. Infine, IT2 deve cooperare con IT1 per consentire a quest’ultimo di acquisire la prova dell’avvenuta spedizione dei beni nell'altro Stato membro.

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ENTI NON COMMERCIALI articolo 49 del Dl n. 331/1993

Articolo 49 - Dichiarazione e versamenti dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa. 1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.

4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio dell'attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'articolo 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo, dell'articolo 46, comma 5, e dell'articolo 47, comma 3.

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ENTI NON COMMERCIALI Adempimenti Intrastat

La Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 afferma che: 2. Sono tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat anche gli enti non

commerciali? Si ricorda che l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di

beni e di servizi va adempiuto anche dagli enti, associazioni e altre organizzazioni non aventi come oggetto principale l’esercizio di attività commerciali, ma che svolgono tale attività solo in via secondaria.

Il medesimo obbligo grava inoltre a carico degli enti, associazioni e altre organizzazioni che non svolgono alcuna attività rilevante agli effetti dell’IVA, se identificati ai fini dell’imposta (art. 1, comma 2, del Decreto, che rinvia all’art. 7-ter, comma 2, lett. b e c del D.P.R. n. 633 del 1972). Rientrano in tale ipotesi gli enti non soggetti passivi, tenuti ad identificarsi ai fini IVA poiché hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un limite eccedente 10.000 euro ovvero che hanno optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato (art. 38, comma 5, lett. c, e comma 6 del D.L. 331 del 1993).

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ENTI NON COMMERCIALI ACQUISTO DI BENI PRESSO FORNITORI DI ALTRO PAESE UE

ENTI NON COMMERCIALI PURI (privi di partita Iva): NON soggetti passivi d'imposta

Prima di ogni acquisto devono presentare all’Agenzia delle Entrate il Modello INTRA 13 (dichiarazione preventiva), in cui devono indicare:

• L’ammontare imponibile dell’acquisto intracomunitario; • L’ammontare degli acquisti intracomunitari effettuati

nell’anno in corso. Subiscono l’Iva del Paese del fornitore. In caso di superamento del plafond di 10.000 euro devono

chiedere l’attribuzione della partita Iva (pur continuando a essere, ai fini degli acquisti di beni, NON soggetti passivi d’imposta).

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ENTI NON COMMERCIALI ACQUISTO DI BENI PRESSO FORNITORI DI ALTRO PAESE UE

ENTI NON COMMERCIALI PURI (con partita Iva in quanto hanno posto in essere acquisti intracomunitari di beni in misura superiore a 10.000 euro)

In linea generale: NON soggetti passivi d'imposta (almeno riguardo agli acquisti di beni).

In caso di acquisto intracomunitario di beni devono: • Numerare e integrare con Iva le fatture di acquisto; • Annotare le fatture in apposito registro tenuto ai sensi

dell’articolo 39 del Dpr n. 600/1973; • Versare mensilmente l’imposta utilizzando il Modello INTRA

12 (dichiarazione consuntiva); • Presentare il modello Intra 2-bis.

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ENTI NON COMMERCIALI ACQUISTO DI BENI PRESSO FORNITORI DI ALTRO PAESE UE

ENTI NON COMMERCIALI MISTI con attività istituzionale e con attività commerciale (dotati di partita Iva): soggetti passivi d'imposta.

Riguardo agli acquisti intracomunitari di beni: • Se relativi all’attività commerciale: devono

essere espletati gli adempimenti ordinari Iva previsti per le imprese;

• Se relativi all’attività istituzionale: devono essere espletati gli adempimenti previsti per gli enti non commerciali puri che hanno superato la soglia di 10.000 euro.

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ENTI NON COMMERCIALI ACQUISTI DI SERVIZI PRESSO FORNITORI ESTERI

ENTI NON COMMERCIALI PURI (privi di partita Iva, in quanto NON hanno posto in essere acquisti intracomunitari di beni oppure hanno posto in essere acquisti intracomunitari di beni in misura non superiore a 10.000 euro ): NON soggetti passivi d'imposta

Per gli acquisti di servizi sono considerati consumatori finali. ENTI NON COMMERCIALI PURI (con partita Iva in quanto hanno posto in essere acquisti intracomunitari di

beni in misura superiore a 10.000 euro) In linea generale: NON soggetti passivi d'imposta; Per gli acquisti di servizi: sono considerati soggetti passivi d'imposta. Procedura acquisti servizi: 1) Numerazione e integrazione della fattura estera con Iva nel caso in cui il fornitore estero è un soggetto di

altro Paese Ue; altrimenti emissione autofattura con Iva; 2) Annotazione della fattura integrata /autofattura su un apposito registro, considerando l'Iva indetraibile; 3) presentazione, in via telematica ed entro ciascun mese, di una dichiarazione relativa agli acquisti registrati

nel secondo mese precedente (Modello Intra 12); da tale dichiarazione devono risultare: l'ammontare degli acquisti, l'Iva dovuta e gli estremi del versamento;

4) presentazione modello Intra servizi (nel caso di servizi di cui all'articolo 7-ter forniti da soggetti passivi d'imposta di altro Paese Ue)

I soggetti in questione NON presentano la dichiarazione annuale Iva.

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ENTI NON COMMERCIALI ACQUISTI DI SERVIZI PRESSO FORNITORI ESTERI

ENTI NON COMMERCIALI MISTI con attività istituzionale e con attività commerciale (dotati di partita Iva): soggetti passivi d'imposta

ACQUISTI DI SERVIZI PRESSO FORNITORI ESTERI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA'

ISTITUZIONALE 1) Numerazione e integrazione della fattura estera con Iva nel caso in cui il fornitore

estero è un soggetto di altro Paese Ue; altrimenti emissione autofattura con Iva; 2) Annotazione della fattura integrata /autofattura; su un apposito registro,

considerando l'Iva indetraibile; 3) presentazione, in via telematica ed entro ciascun mese, di una dichiarazione relativa

agli acquisti registrati nel secondo mese precedente (Modello Intra 12); da tale dichiarazione devono risultare: l'ammontare degli acquisti, l'Iva dovuta e gli estremi del versamento; il versamento viene eseguito mediante F24 utilizzando gli ordinari codici di versamento (non esiste un codice specifico): ad esempio, dicembre 6012;

4) presentazione modello Intra servizi (nel caso di servizi di cui all'articolo 7- ter forniti da soggetti passivi d'imposta di altro Paese Ue).

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ENTI NON COMMERCIALI ACQUISTI DI SERVIZI PRESSO FORNITORI ESTERI

ACQUISTI DI SERVIZI PRESSO FORNITORI ESTERI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Come altri contribuenti: 1) ) Numerazione e integrazione della fattura estera con Iva nel caso in cui il fornitore estero

è un soggetto di altro Paese Ue; altrimenti emissione di autofattura con Iva; 2) Annotazione della fattura integrata /autofattura; sul registro fatture emesse e sul registro

acquisti, detraendo (o non detraendo, in tutto o in parte) l'Iva secondo le regole ordinarie;

3) liquidazione periodica dell'Iva e suo versamento secondo le modalità ordinarie; 4) presentazione modello Intra servizi (nel caso di servizi di cui all'articolo 7-ter forniti da

soggetti passivi d'imposta di altro Paese Ue); 5) presentazione della dichiarazione Iva annuale (relativamente all'attività commerciale). Nel caso di acquisto di servizi promiscui, occorre innanzitutto procedere alla individuazione

della parte di servizio di competenza di ciascuno dei settori di attività, con successiva annotazione dell'autofattura / fattura integrata nell'ambito delle attività interessate, per la quota di rispettiva competenza.

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ENTI NON COMMERCIALI ACQUISTI DI SERVIZI PRESSO FORNITORI ESTERI

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+acquisti+intracomunitari+%28Intra+12+e+13%29/Intra+12/Modello+Intra12/

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ENTI NON COMMERCIALI Modello INTRA12 - contenuto

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ELENCHI INTRASTAT Contribuenti minimi di altro Paese Ue

La Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 afferma che:

3) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che riceve prestazioni di servizi da un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese:

• IT1 non effettua l’acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine.

• IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.

4) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese:

• IT1 effettua un’operazione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro del committente (art. 44 della Direttiva 2006/112/CE).

• IT1, quindi, emette fattura senza addebito d’imposta e compila l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.

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INTRASTAT E BLACK LIST

COMUNICAZIONE BLACK LIST

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

• Normativa istitutiva dell’obbligo: Dl n. 40 del 25 marzo 2010, convertito dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010;

• Disposizioni di attuazione: decreti Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010, 27 luglio 2010 e 5 agosto 2010;

• Scopo del nuovo adempimento: contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali (“caroselli”, “cartiere”, etc.)

• Paesi rientranti nelle Black List: – Paesi di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999; – Paesi di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21

novembre 2001; Non rilevano le deroghe contenute nel decreto del 21 novembre 2001

riguardo ad alcuni Paesi indicati nelle liste. E’ sufficiente che la controparte contrattuale dell’operatore economico

italiano abbia sede, residenza o domicilio (in pratica, sia localizzata) in uno dei Paesi indicati dai due decreti citati.

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COMUNICAZIONE BLACK LIST Normativa di riferimento

Articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010, come modificato dal Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16.

1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le

prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

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COMUNICAZIONE BLACK LIST Evoluzione storica

Il Dm 30 marzo 2010 prevedeva l’obbligo di comunicazione per le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini dell’Iva effettuate con operatori economici di Paesi Black List a partire dal 1° luglio 2010;

In base a tale previsione normativa restavano escluse da segnalazione:

• I servizi generici resi a operatori economici extra Ue;

• Le cessioni e gli acquisti di beni fuori campo Iva i sensi dell’articolo 7-bis (cd. “Operazioni estero su estero”).

Il Dm 5 agosto 2010 ha previsto l’obbligo di segnalazione dei servizi fuori campo Iva per ragioni di territorialità effettuati a partire dal 1° settembre 2010.

La Legge di stabilità 2013 allargando l’obbligo di fatturazione attiva e di registrazione delle operazioni fuori campo Iva di cui agli articoli da 7 a 7-

septies (“non soggette” secondo la nuova formulazione), comporta l’obbligo di segnalare anche le cessioni di beni fuori campo Iva per ragioni di territorialità.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

soggetti obbligati alla comunicazione

Articolo 1, Dm 30 marzo 2010:“ I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni … , effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori …” Black List

Si tratta, quindi, di operazioni poste in essere tra OPERATORI ECONOMICI.

La Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010, p. 7, afferma che: “Per quanto riguarda il concetto di operatore economico – vale a dire

della controparte delle operazioni effettuate ovvero ricevute dal soggetto passivo IVA – si ritiene che possa essere definito tale “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” ai sensi dell’art. 9, comma 1, della direttiva 2006/112/CE.”.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

verifica dello status della controparte contrattuale

La Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010 afferma che: “Ai fini della verifica dello status di operatore economico, nel

senso anzidetto, si possono utilizzare come elementi probatori:

- l’eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati black list attestanti lo svolgimento di un’attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati o, in alternativa,

- la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento da parte della stessa di un’attività imprenditoriale, professionale o artistica.”.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Soggetti obbligati

• Operatori economici aventi sede in Italia: imprese individuali, società di persone e di capitali, enti commerciali, enti non commerciali che svolgono attività commerciale o agricola (limitatamente alle operazioni realizzate nell’ambito dell’attività commerciale o agricola), artisti e professionisti singoli o associati;

• Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

• Operatori economici non residenti identificati ai fini Iva in Italia a mezzo di rappresentante fiscale o in forma diretta (limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia; Circolare n. 53/E p. 9).

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Soggetti esonerati dall’obbligo

La Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010, p. 6, prevede l’esonero per i seguenti soggetti:

• I contribuenti minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007);

• I soggetti di cui alle nuove iniziative d’impresa e di lavoro autonomo (articolo 13, legge n. 388/2000);

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni oggetto di comunicazione

Articolo 1, Dm 30 marzo 2010:

“1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori …(Black List):

a) cessioni di beni;

b) prestazioni di servizi rese;

c) acquisti di beni;

d) prestazioni di servizi ricevute.”.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni oggetto di comunicazione

La Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010 conferma che devono formare oggetto di comunicazione:

• Le cessioni intracomunitarie di beni /acquisti intracomunitari di beni realizzati nei confronti della posizione Iva comunitaria di un soggetto localizzato in un Paese Black List (p. 13);

• Le operazioni realizzate nei confronti di una stabile organizzazione situata in un Paese NON Black List appartenente ad un soggetto localizzato in un Paese Black List (p. 13).

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni oggetto di comunicazione

In base alla lettera della norma (“operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi Black List”) e alla Circolare n. 53/E è da ritenere che debbano essere escluse dalla comunicazione le operazioni nei confronti:

• delle posizioni Iva comunitarie in Paesi Black List (Lussemburgo, Principato di Monaco, Isola di Man) di soggetti localizzati in Paesi NON Black list (confermato dalla Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta 1.4);

• delle stabili organizzazioni in Paesi Black List di soggetti localizzati in Paesi NON Black List.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni oggetto di comunicazione

Prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di soggetti localizzati in Paesi Black List mediante stabili organizzazioni dell’impresa italiana all’estero.

Le operazioni in argomento devono essere segnalate:

• Sia nel caso in cui la stabile organizzazione dell’impresa italiana sia situata in un Paese Black List (Risoluzione n. 121/E del 29 novembre 2010);

• Sia nel caso in cui la stabile organizzazione dell’impresa italiana sia situata in un Paese NON Black List (Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 1.10).

E ciò in quanto il rapporto che lega la stabile organizzazione e la casa madre è un rapporto di trasparenza, nel senso che la prima costituisce un’articolazione della seconda e non un soggetto distinto dalla medesima.

NB: la stessa regola dovrebbe valere (obbligo di segnalazione) per le prestazioni di servizi poste in essere da una società italiana operante in Paese Black list mediante una posizione Iva locale, con addebito a soggetto di Paese black list. Ad esempio, impresa italiana che svolge lavori immobiliari in Lussemburgo a favore di operatore economico locale (tale Paese non prevede l’applicazione del reverse charge interno, obbligando il prestatore a identificarsi ai fini dell’Iva locale).

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

competenza delle operazioni

Articolo 4, comma 2, Dm 30 marzo 2010: “2. Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle

disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento”. La Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010, p. 18, afferma che: “Tenuto conto della finalità del nuovo adempimento di contrastare fenomeni di evasione e frode fiscale, il

momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di registrazione – nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie – delle operazioni realizzate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.”.

Confermato dalla Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 2.1.

Come già affermato, in conseguenza del recepimento della Direttiva 2010/ 45/ CE l’obbligo di emissione delle fatture è stato esteso anche alle operazioni fuori campo Iva (“operazioni non soggette” secondo la nuova formulazione) concernenti i BENI.

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NUOVE REGOLE IVA E BLACK LIST

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NUOVE REGOLE IVA E BLACK LIST

Le nuove regole concernenti gli obblighi di fatturazione anche per le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, introdotte a far data dal 1° gennaio2013 dalla Legge di stabilità, comportano un ampliamento delle operazioni interessate dalla comunicazione di cui all’art. 1 del DL n. 40/2010 (comunicazione “black list”).

Secondo la predetta disposizione, infatti, rientrano nell’obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione secondo la disciplina prevista ai fini IVA. Ciò che rileva, ai fini dell’inclusione nella comunicazione, è quindi l’obbligo di registrazione dell’operazione nei registri IVA, che sussiste se antecedentemente è stata emessa la fattura, quale adempimento prodromico alla registrazione stessa.

Con il DM 5 agosto 2010, il Legislatore aveva già introdotto una prima deroga alla predetta regola, stabilendo con l’art. 3 che l’obbligo di comunicazione fosse esteso anche alle prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia,effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero ricevute dagli stessi. Tale obbligo, come chiarito anche nella circ. Agenzia delle Entrate n.53/2010, prescindeva dall’obbligo sottostante di emissione della fattura (che fino al 31 dicembre scorso sussisteva,nell’ambito delle operazioni attive, per le sole prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un Paese Ue), con la conseguenza che rientrava nell’obbligo di comunicazione qualsiasi prestazione di servizio (anche quelle in deroga di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies) carente del presupposto territoriale, effettuata nei confronti di soggetti black list. Sul punto l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53/2010, aveva giustificato l’obbligo di inclusione delle predette operazioni sul presupposto del loro particolare rilievo ai fini della prevenzione e del contrasto delle frodi IVA negli scambi con l’estero.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità2013, a partire dal 1° gennaio 2013 sussiste l’obbligo di fat-turazione per tutte le operazioni fuori campo IVA, di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del DPR 633/72), con la conseguenza che per tali operazioni è necessario adempiere altresì agli obblighi di registrazione ai fini IVA (oltre a ricordare che tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari).

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NUOVE REGOLE IVA E BLACK LIST

A tale proposito, è bene evidenziare che la predetta Legge di stabilità ha modificato anche il testo dell’art. 23 del DPR 633/72,stabilendo che, “per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilità di essa ed, eventualmente, la relativa norma”. Tale disposizione, quindi, sancisce l’obbligo di registrazione ai fini IVA anche delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) carenti del presupposto territoriale ai fini IVA. Per le prestazioni di servizi attive, confermato precedente orientamento.

Ora, combinando le novità normative illustrate con la disciplina prevista ai fini della comunicazione delle operazioni black list, deriva che:

- per le prestazioni di servizi “attive”, le novità normative confermano quanto già indicato dalla prassi dell’Agenzia(circ. n. 53/2010), ossia che l’obbligo di comunicazione sussiste per tutte quelle carenti del presupposto territoriale, sia generiche (art. 7-ter), sia in deroga (artt. 7-quater e 7-quinquies), effettuate nei confronti di soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata;

- per le cessioni di beni, per le quali fino al 31 dicembre scorso l’obbligo di fatturazione (e registrazione) sussisteva solamente per le cessioni di beni in transito o soggetti a vigilanza doganale (vecchio art. 7-bis), l’estensione degli obblighi di fatturazione a tutte le cessioni di beni fuori campo IVA dovrebbe comportare un “automatico” ampliamento degli obblighi di comunicazione a tutte le cessioni, fuoricampo IVA per carenza del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti in Paesi black list, in quanto operazioni per le quali sussistono gli obblighi di registrazione ai fini IVA.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

competenza delle operazioni

La Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010, p. 18, afferma che: “Per le prestazioni di servizi rese non soggette ad IVA per carenza del

requisito della territorialità – che, come si è detto, sono incluse tra quelle oggetto di comunicazione a norma dell’art. 3 del D.M. 5 agosto 2010 per le quali dal 2113 è obbligatoria l’emissione della fattura – il momento rilevante, ai fini della comunicazione, è quello della data di registrazione – nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie .

Anche nel caso di acquisti di beni da San Marino senza addebito dell’imposta l’operazione rileva, ai fini della comunicazione in esame, in base ai criteri sopra indicati, da riferire all’autofattura ovvero al documento ricevuto dall’operatore sammarinese integrato con l’indicazione dell’imposta.”.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Quadro A – dati da indicare

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Quadro A – dati da indicare

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Quadro A – dati da indicare

Vendita di merce a operatore economico di Paese Black List, con consegna della stessa in altro Paese Ue ed emissione della fattura nei confronti della posizione Iva comunitaria di tale operatore economico.

La Risoluzione n. 71/E del 6 luglio 2011, afferma che:

“… , nella compilazione del Quadro A del modello di comunicazione, nello spazio relativo ai dati anagrafici della società estera dovranno essere indicati la sede legale ed il codice fiscale della società localizzata nel paese black list (nel caso in esame lussemburghese), mentre nello spazio relativo al codice Iva dovranno essere indicati i diversi codici Iva rilasciati dai paesi in cui la stessa si è identificata ai fini del compimento dell’operazione economica, compilando un quadro per ciascuno di tali codici.”.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Quadro A – dati da indicare IBFD- “Overview of General Turnover Taxes and Tax Rate”

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Quadro A – dati da indicare IBFD- “Overview of General Turnover Taxes and Tax Rate”

Al fine di reperire il codice fiscale, il codice Iva o altro codice identificativo, si potrebbe operare come segue:

• Paesi con Iva: chiedere l’invio del “tax code” / “tax number” e del “VAT code” / “VAT number”;

• Paesi con altre tipologie di imposte sugli scambi: chiedere il “tax code” / “tax number” e il code / number attribuito ai fini di tali imposte;

• Paesi senza imposte sugli scambi: chiedere il “tax code” / “tax number” attribuito ai fini delle imposte sui redditi o il “trade register code/number”

NB: chiedere l’invio del documento con il quale la competente Autorità ha attribuito tale code/number al fornitore / cliente di Paese Black List.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Quadro A – dati da indicare

In una risposta al Forum di Italia Oggi (commento di Franco Ricca, Italia Oggi, 15 gennaio 2011, p. 30) è stato affermato che in caso di mancata indicazione del codice fiscale del soggetto estero o del suo indirizzo, in sede di controllo, saranno valutate caso per caso le circostanze concrete al fine di riconoscere, eventualmente, la scusabilità (e dunque la non sanzionabilità) dell’errore, secondo i principi generali dettati dal D.Lgs. N. 472/1997.

Gli stessi concetti sono stati espressi dalla Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposte nn. 4.3 e 4.4) e dalla Circolare ASSONIME n. 5 del 25 febbraio 2011.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Quadro A – dati da indicare

• Fatture emesse da soggetto di Paese Black List con applicazione dell’Iva di tale Paese, in relazione a prestazioni di servizi fuori campo Iva per ragioni di territorialità: nel rigo A27 occorre indicare l’importo “.. al lordo dell’eventuale imposta assolta” all’estero” (Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 1.5);

• Fatture emesse da o nei confronti di stabili organizzazioni di soggetto avente la propria sede principale in Paese Black List: nonostante il fatto che l’articolo 4 del Dm 30 marzo 2010, preveda l’indicazione del :

“b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale e' intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo e' stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;”

sembra corretto indicare il codice fiscale del Paese di principale sede dell’impresa, considerato, ai presenti fini, il carattere “trasparente” della stabile organizzazioni. Sul punto mancano indicazioni precise.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare - Quadro A (per singolo cliente fornitore Black List)

OPERAZIONI ATTIVE • Operazioni imponibili • Operazioni non imponibili • Operazioni esenti • Operazioni non soggette a Iva • Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell’anno • Note di variazione relative ad annualità precedenti OPERAZIONI PASSIVE • Acquisti imponibili • Acquisti non imponibili • Acquisti esenti • Acquisti non soggette a Iva • Note di variazione relative ad acquisti già comunicati nell’anno • Note di variazione relative ad annualità precedenti

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare – operazioni attive

OPERAZIONI IMPONIBILI • Cessioni di beni:

– cessioni di beni a operatore economico di Paese BL con consegna degli stessi in Italia (al cliente del soggetto di Paese BL);

– cessioni di beni a operatore economico di Paese BL con consegna degli stessi in altro Paese Ue (al cliente dell'operatore economico di Paese BL);

– Etc.

• Prestazioni di servizi: – servizi che rientrano nelle deroghe, quali, ad esempio:

• prestazioni di servizi relativi a beni immobili situati in Italia, rese nei confronti di soggetti di Paesi BL;

• prestazioni di ristorazione rese in Italia nei confronti di operatori economici di Paesi BL; • prestazioni di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto messi a disposizione sul

territorio italiano a favore di operatori economici di Paesi BL; • Etc.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare – operazioni attive

OPERAZIONI NON IMPONIBILI • Cessioni di beni

– cessioni all'esportazione (articolo 8 del Dpr n. 633/1972), con emissione di fattura nei confronti di operatori economici di Paesi BL;

– cessioni intracomunitarie (articolo 41 del Dl n. 331/1993), con emissione di fattura nei confronti di operatore economico lussemburghese (o del Principato di Monaco o dell’Isola di Man) o delle posizioni Iva detenute in altro Paese Ue, a mezzo di rappresentante fiscale, da parte di operatori economici di Paese BL;

– operazioni di triangolazione comunitaria: acquisto di beni in Francia, loro rivendita a cliente lussemburghese o del Principato di Monaco o dell’Isola di Man (designato per il pagamento dell'Iva nel suo Paese) con incarico al fornitore francese di inviarli in Lussemburgo; (oppure acquisto di beni in Francia, loro rivendita a cliente svizzero (o di altro Paese BL) - posizione Iva tedesca, designato per il pagamento dell'Iva in Germania, con incarico al fornitore francese di inviarli in Germania);

– Etc. • Prestazioni di servizi:

– noleggio a breve termine di mezzi di trasporto utilizzati al fine di eseguire trasporti internazionali di persone o di beni (articolo 9, primo comma, n. 3, del Dpr n. 633/1972), posto in essere nei confronti di operatori economici di Paesi BL

– Etc.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare – operazioni attive

OPERAZIONI ESENTI • cessioni di beni di cui all'articolo 10 (ad esempio: cessioni di fabbricati abitativi da parte di

imprese diverse dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici) , poste in essere nei confronti di operatori economici di Paesi BL

OPERAZIONI NON SOGGETTE • cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (beni allo stato

estero, articolo 7-bis, comma 1, con obbligo di fatturazione ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del Dpr n. 633/1972), poste in essere nei confronti di operatori economici di Paesi BL

• cessioni di beni nei confronti di operatori economici di Paesi BL identificati ai fini Iva in altro Paese Ue, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva (non soggette articolo 50-bis, comma 4, lettera c, del Dl n. 331/1993)

• cessioni di beni giacenti in depositi Iva (non soggette articolo 50-bis, comma 4, lettera e, del Dl n. 331/1993), poste in essere nei confronti di operatori economici di Paesi BL;

• prestazioni di servizi generiche svolte a favore di committenti lussemburghesi, non soggette articolo 7-ter, comma 1, lettera a);

• Cessioni di beni esistenti all’estero, non soggette ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972;

• Etc.

313

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare – operazioni attive

PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SOGGETTE, per ragioni di territorialità (poste in essere dal 1° settembre 2010; riformulate dal 1° gennaio 2013):

• prestazioni di servizi generici rese nei confronti di committenti di Paesi extra Ue BL, non soggette ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera a).

• Prestazioni di servizi immobiliari non soggette, articolo 7-quater (ad esempio: lavori immobiliari eseguiti, all'estero, a favore di committenti di Paesi extra Ue BL);

• Prestazioni di servizi di accesso a fiere non soggette, articolo 7-quinquies (ad esempio servizi di accesso a fiere e ad altre manifestazioni in Paese extra Ue).

• Prestazioni di servizi in deroga eseguite nei confronti di soggetti passivi d’imposta di altri Paesi Ue, con inversione contabile da parte degli stessi nei rispettivi Paesi Ue.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare – operazioni passive

ACQUISTI IMPONIBILI • fatture con Iva italiana (versata presso l'Ufficio di Pesaro) emesse da fornitori della

Repubblica di San Marino (la Circolare n. 53/E non accenna alle operazioni in argomento);

• fatture integrate con Iva per cessioni di beni poste in essere da fornitori della Repubblica di San Marino;

• autofatture con Iva o fatture integrate con Iva per cessioni di beni poste in essere (sul territorio italiano) da operatori di Paese BL;

• acquisti intracomunitari di beni ceduti da fornitori di Paesi BL (ad esempio: fornitori del Lussemburgo o del Principato di Monaco o dell’Isola di Man; oppure posizioni Iva detenute in altro Paese Ue, a mezzo di rappresentante fiscale, da parte di operatori economici di Paese BL)

• fatture integrate con Iva per acquisti di servizi considerati effettuati in Italia presso fornitori lussemburghesi o del Principato di Monaco o dell’Isola di Man;

• autofatture con Iva per acquisti di servizi considerati effettuati in Italia presso fornitori di Paesi BL extra Ue;

• Etc.

315

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare – operazioni passive

ACQUISTI NON IMPONIBILI • autofatture per trasporti eseguiti da operatori di Paesi extra Ue BL per merci

esportate in Paesi extra Ue; • autofatture per provvigioni riconosciute a operatori di Paesi extra Ue BL a fronte di

merce esportata in Paese extra Ue: • acquisti di beni da fornitore lussemburghese o del Principato di Monaco o

dell’Isola di Man (o da fornitore di altro Paese BL - posizione Iva in Paese Ue), con incarico al fornitore di inviarli in altro Paese Ue, al cliente dell'impresa italiana al quale i beni vengono venduti con designazione del cliente per il pagamento dell'imposta nel suo Paese;

• Etc. ACQUISTI ESENTI • autofatture a fronte di corrispettivi (ad esempio: interessi) per operazioni

finanziarie e assicurative eseguite da operatori economici di Paesi extr UE BL • Etc.

316

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da comunicare – operazioni passive

ACQUISTI NON SOGGETTI • acquisti di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (beni

allo stato estero, articolo 7-bis, comma 1, con obbligo di autofatturazione ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del Dpr n. 633/1972), poste in essere da parte di operatori economici di Paesi extra Ue BL;

• acquisti intracomunitari di beni forniti da operatori economici di Paesi BL eseguiti mediante introduzione in un deposito Iva (operazione non soggetta, articolo 50-bis, comma 4, lettera a, del Dpr n. 633/1972);

• acquisti di beni giacenti in depositi Iva (non soggette articolo 50-bis, comma 4, lettera e, del Dl n. 331/1993), forniti da operatori economici di Paesi BL;

• Etc. ACQUISTI DI SERVIZI FUORI CAMPO IVA (da allocare tra gli ACQUISTI NON SOGGETTI),

per ragioni di territorialità (posti in essere dal 1° settembre 2010) • prestazioni alberghiere, prestazioni di ristorazione, noleggio a breve termine di

mezzi di trasporto presso fornitore di Paese BL; • Etc.

317

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Operazioni da NON comunicare – operazioni attive / passive

• Acquisti / Cessioni di beni fuori campo Iva per ragioni di territorialità, articolo 7-bis (ad esempio, acquisto e rivendita di beni in Svizzera; acquisto di beni da fornitore di Hong Kong e loro rivendita in USA); confermato da Forum Italia Oggi (risposta su acquisti di carburanti in Paesi Black List); confermato dalla Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 1.11; dal 1° gennaio 2013 tali cessioni devono essere segnalate, se di importo superiore alla soglia di 500 euro.

• Operazioni non considerate rilevanti ai fini Iva ai sensi dell’articolo 2 o dell’articolo 3 del Dpr n. 633/1972 (ad esempio: addebito di penali contrattuali o di somme a titolo risarcitorio)

• Addebito o ricevimento in addebito di importi esclusi dalla base imponibile (articolo 15 del Dpr n. 633/1972)

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Esclusioni per specifici settori di attività

L’articolo 2 del Dm 5 agosto 2010 afferma che:- Art. 2 Esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni relative a

specifici settori di attività 1. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, del

decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell'ambito di dette attività.

NB: In base a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto tale disposizione vale

relativamente alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Importazioni

La Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 1.1, afferma che: “D: La base imponibile dei beni importati comprende, di regola, oltre ai dazi

doganali, anche il costo dei servizi di trasporto. Considerato, inoltre, che il tasso di cambio doganale - adottato per stabilire il valore doganale della merce – non coincide con quello utilizzato per la registrazione dell’acquisto in contabilità generale, si chiede di precisare quali dati rilevino ai fini dell’obbligo di comunicazione.

R: In linea generale, la bolletta doganale acquisisce, ai fini IVA, la natura di documento equipollente alla fattura. Le importazioni devono, quindi, essere segnalate nell’ambito delle operazioni passive – di cui ai righi A19 e seguenti del modello di comunicazione – tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali.

Peraltro, se la registrazione in contabilità generale dell’operazione di importazione è antecedente rispetto all’annotazione nei registri IVA della bolletta doganale, l’importatore deve tener conto, ai fini dell’obbligo di segnalazione, dei dati indicati in contabilità generale, salva la successiva integrazione dei dati eventualmente mancanti – al momento in cui riceve la bolletta doganale e senza applicazione di sanzioni – da inserire nei righi A28 e A29 del modello di comunicazione.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Importazioni

ESEMPIO Impresa italiana acquista merce per 20.000 euro da fornitore di Hong Kong, con la condizione di

resa EXW Shanghai; il trasporto marittimo viene eseguito da vettore di Taiwan, P/C Shanghai – Genova, per l’importo di 1.000 euro.

Dazio 3% Valore merce in dogana: • Ai fini daziari: 21.000 euro • Ai fini Iva: (21.000 + 3% x 21.000) = 21.630 euro • Iva: 21.630 x 20% = 4.326 euro. L’impresa italiana deve segnalare: • operazione di acquisto merce per 21.630 euro; • Iva relativa all’acquisto 4.326 euro; • L’operazione di acquisto del nolo marittimo per 1.000 euro L’impresa italiana deve emettere autofattura per il nolo marittimo (trattandosi di trasporto di

beni in importazione, si tratta di operazione non imponibile ai fini dell’Iva, articolo 9, comma 1, n. 2), del Dpr n. 633/1972).

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Importazioni

Acquisto di beni da Paese black list per 1.000 euro; Fattura ricevuta e registrata a luglio per 1.000 euro; segnalata

nella comunicazione per 1.000 euro (“operazioni imponibili”)

Bolletta di importazione ricevuta e registrata a settembre con indicazione di imponibile pari a 1.500 (1.000 fattura + 500 altri oneri); IVA da bolletta pari a 300.

Con riferimento a settembre devono integrare la

comunicazione eseguita con riferimento al mese di luglio: A28 (variazione imponibile): 500 euro A29 (variazione Iva): 300 euro

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Importazioni

IMPORTAZIONI DEFINITIVE:

• Con immediato acquisto della proprietà dei beni: in base alla risposta data nella Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 1.1, occorre tener conto dei dati indicati nella bolletta doganale, salvo che anteriormente alla stessa venga annotata in contabilità generale la fattura estera; in tale ultimo caso si procede a segnalare la fattura estera con successiva integrazione dei dati eventualmente mancanti; la stessa regola è da ritenere valga in caso di acconti o di acquisto di stampi / attrezzature lasciate in prestito d’uso presso il fornitore estero o di contributi in conto stampi / attrezzature corrisposti al fornitore estero;

• Con successivo acquisto della proprietà dei beni: tenuto conto di quanto affermato dalla Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 1.1 è ragionevole fare riferimento alla bolletta di importazione;

• Senza acquisto della proprietà dei beni (conto lavorazione e conto riparazione): per logica tali operazioni non dovrebbero rilevare (mancando l’acquisto); rileva certamente il compenso di lavorazione / riparazione;

RENTRODUZIONE DI BENI ESPORTATI

Secondo la risposta data in occasione del Forum di Italia Oggi, peraltro non condivisibile, tali operazione costituisce oggetto di autonoma comunicazione.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Importazioni

IMPORTAZIONI TEMPORANEE: • Con acquisto della proprietà dei beni: in base alla

risposta data nella Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 1.1, è da ritenere occorra tener conto dei dati indicati nella bolletta doganale, salvo che anteriormente alla stessa venga annotata in contabilità generale la fattura estera; in pratica, si procede come nel caso dell’importazione definitiva;

• Senza acquisto della proprietà dei beni (TI per conto lavoro, conto riparazione, etc.): è da ritenere NON rilevino (mancando l’acquisto); rileverà il compenso di lavorazione / riparazione

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Note di variazione

Articolo 4, Dm 30 marzo 2010 - Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni 1. Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi: (…) f) per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni

imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;

In pratica: • Note di variazione in aumento: in base alla risposta 1.1. contenuta nella Circolare n. 2 del 28

gennaio 2011, se le stesse si riferiscono ad operazioni precedentemente segnalate debbono essere indicate nei righi relativi alle note di variazione; quelle relative al mese o trimestre in corso di segnalazione, si portano in aumento degli importi correnti di tale periodo;

• Note di variazione in diminuzione: se le stesse si riferiscono ad operazioni precedentemente segnalate debbono essere indicate nei righi relativi alle note di variazione; quelle relative al mese o trimestre in corso di segnalazione, si portano in diminuzione degli importi correnti di tale periodo;

NB: le Note di variazione relative a periodi anteriori all’entrata in vigore dell’obbligo di

comunicazione NON devono essere segnalate (Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 2.2).

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

presentazione della comunicazione

• La comunicazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento;

• Periodicità: – Trimestrale: a condizione che nei 4 trimestri dell’anno solare

precedente non sia stata superata, per ciascuna tipologia di operazioni con Paesi Black List (cessioni di beni, servizi resi, acquisti di beni, acquisti di servizi), la soglia di 50.000 euro;

– Mensile: negli altri casi.

• Soggetti che iniziano l’attività: determinano la periodicità in via stimata, adeguando la stessa in caso di superamento della soglia (cfr. pagina seguente);

• Modalità di presentazione: telematica

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

presentazione della comunicazione • I soggetti trimestrali possono optare per la presentazione mensile; tale scelta vale

per l’intero anno solare (Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010, p. 16) e fino a successiva revoca (Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta n. 3.2);

• I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia , presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia e' superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate (“variazione periodicità”), per i periodi mensili già trascorsi

Esempio: Soggetto trimestrale che nel mese di aprile del trimestre aprile - giugno 2012, supera

la soglia dei 50.000 euro. Entro la fine del mese di maggio presenta la comunicazione relativa al mese di aprile,

contrassegnandola con “variazione periodicità”. Dalla fine del mese di giugno in poi presenta gli elenchi mensili riferiti al mese solare

precedente.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

sanzioni, rimedi, ravvedimento operoso

• Nel caso di omissione della comunicazione o di presentazione della stessa con dati incompleti o non veritieri, per ogni comunicazione si applica la sanzione da 516 a 4.130 euro;

• Nel caso di presentazione della comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è possibile presentare: – Comunicazione correttiva entro i termini: senza

applicazione di sanzioni; – Comunicazione integrativa entro il mese successivo: è

invocabile la violazione meramente formale (senza applicazione di sanzioni)

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

sanzioni, rimedi, ravvedimento operoso Nel caso di omissione della comunicazione o di presentazione

della stessa con dati incompleti o non veritieri è possibile espletare la procedura del ravvedimento operoso, con presentazione della comunicazione omessa o rettificativa, entro il termine previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. N. 472/1997:

” 1. La sanzione e' ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati

accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

• b) Ad un decimo (ad un ottavo del minimo, dal 1° febbraio 2011, in base a quanto previsto dalla Legge di stabilità n.220/10), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;(…)” .

La Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, ha stabilito che il ravvedimento operoso può essere attuato entro 1

anno dal compimento della violazione (risposta n. 4.1).

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

aspetti operativi

• Operazioni fusione: nel caso in cui nel corso dell’anno il soggetto obbligato alla comunicazione si estingua a seguito di un’operazione straordinaria, il soggetto risultante è tenuto a presentare il modello di comunicazione per il quale il termine di presentazione non risulti ancora scaduto al momento in cui l’operazione straordinaria ha effetto, anche se relativo ad operazioni effettuate anteriormente dal soggetto estinto. Nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimento debbano essere comunicate operazioni in parte effettuate dal soggetto estinto ed in parte effettuate dal nuovo soggetto risultante dall’operazione straordinaria, quest’ultimo potrà presentare un’unica comunicazione riepilogativa, analogamente a quanto previsto per la comunicazione delle operazioni IVA superiori a 3.000 euro.

ASSONIME nella Circolare n. 5 del 25 febbraio 2011, afferma che: “ Può

ritenersi, peraltro, che nella diversa ipotesi in cui l’operazione straordinaria non abbia invece portato all’estinzione del soggetto dante causa, sia questo stesso soggetto a dover presentare la comunicazione.”.

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

• Note spese dipendenti in trasferta: – Documenti intestati all’impresa: da segnalare (non tutta la dottrina è

concorde: in senso contrario, cfr. “Eutekne Info” del 12 febbraio 2011) ;

– Documenti intestati ai lavoratori dipendenti (o non intestati): da non segnalare;

ASSONIME nella Circolare n. 5 del 25 febbraio 2011, afferma che “ Al riguardo, nella circolare n.

2/E l’Agenzia correttamente ritiene33 che le prestazioni di servizi (ad esempio alberghieri, di ristorazione, di trasporto, ecc.) rese da operatori black list a dipendenti in trasferta sono escluse dalla comunicazione, se tali spese sono classificate “nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa”. In tale configurazione, infatti, ai fini IVA si tratterebbe di operazioni intercorrenti direttamente tra gli operatori economici esteri e i dipendenti, cioè soggetti privati, che sostengono in proprio le spese e ne chiedono poi il rimborso al datore di lavoro. Viceversa, tali servizi dovrebbero essere inclusi nella comunicazione se documentati da fatture intestate al datore di lavoro: in tal caso, infatti, sarebbero integrati i presupposti per l’applicazione della nuova disciplina, trattandosi di operazioni poste in essere tra un operatore economico situato in un Paese black list ed un soggetto passivo d’imposta.

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NOTE SPESE Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta 1.2

1.2 Spese di trasferta dei dipendenti D: Si chiede di precisare se i documenti di spesa intestati ai

dipendenti in trasferta e inclusi nella nota spese debbano essere indicati nel modello di comunicazione, qualora tali spese attengano a operazioni economiche realizzate con soggetti localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato.

R: In considerazione della finalità di contrasto alla frode e all’evasione fiscale perseguita con l’introduzione dell’obbligo di comunicazione, sono escluse dall’ambito applicativo di tale adempimento le prestazioni di servizi (ad esempio prestazioni di trasporto, prestazioni alberghiere, ecc.) di cui fruisce il dipendente in occasione di trasferte in Paesi a regime fiscale privilegiato in tutti i casi in cui dette spese – di regola, di importo esiguo – siano correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa.

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NOTE SPESE http://www.fondazioneoic.eu/?cat=14&paged=4

DOCUMENTO INTERPRETATIVO PRINCIPIO CONTABILE N. 12 B7) PER SERVIZI Vanno imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati (al netto delle

rettifiche, come sopra precisato) derivanti dall’acquisizione di servizi nell’esercizio dell’attività ordinaria dell’impresa.

L’elenco che segue ha natura esemplificativa e non esaustiva: (…) • Viaggio e soggiorno; Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi

riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:

(…) • Costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.

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CESSIONI A TITOLO GRATUITO Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, risposta 1.3

SONO ESCLUSE DA SEGNALAZIONE: • Le cessioni a titolo gratuito di beni la cui produzione o il cui

commercio che NON rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a 25,82 euro;

• Le cessioni a titolo gratuito di beni per i quali all’atto del loro acquisto o importazione non sia stata operata la detrazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 19bis1 del Dpr n. 633/1972 (ad esempio: spese di rappresentanza; tra queste rientra la cessione gratuita di beni che non rientra nell’attività propria dell’impresa di costo superiore a 25,82 euro);

• Le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati di cui all’articolo 2, terzo comma, lettera d), del Dpr n. 633/1972.

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ALTRI CHIARIMENTI Circolare n. 2 del 28 gennaio 2011

• Commissioni bancarie: devono essere segnalate (risposta n. 1.6); tale risposta sembrerebbe superata a seguito di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011;

• Operazioni attive e passive dei tour operators: devono essere indicate tra le operazioni non soggette (risposta n. 1.7);

• Acquisti di carburanti presso distributori siti in Paesi Black List: non devono essere segnalati (risposta n. 1.8);

• Operazioni poste in essere da commercianti al minuto e soggetti assimilati (articolo 22 del Dpr n. 633/1972) con semplice emissione di scontrino fiscale o di ricevuta fiscale: non devono essere segnalate (risposta n. 1.9); Cfr. pagina successiva.

• Note di variazione relative ad operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della comunicazione Black List: NON formano oggetto di segnalazione (risposta n. 2.2);

• Fatture di acconto: formano oggetto di segnalazione (risposta n. 2.3); • Periodicità mensile per opzione: vale per l’anno solare di esercizio e fino a

successiva revoca (Risposta n. 3.2)

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ALTRI CHIARIMENTI OPERAZIONI NON DOCUMENTATE DA FATTURA

ASSONIME nella Circolare n. 5 del 25 febbraio 2011, afferma che: “ Nella circolare n. 2/E l’Agenzia ha riconosciuto che le operazioni attive non documentate da fattura, ma certificate tramite scontrino o ricevuta fiscale, effettuate dai soggetti che svolgono l’attività di commercio al minuto e dai soggetti ad essi assimilati, esonerati dall’obbligo di emissione della fattura a norma dell’art. 22 del d.p.r. n. 633 del 1972, non sono da includere nella comunicazione, sul rilievo che dagli scontrini o dalle ricevute non è possibile ricavare le informazioni di cui è richiesta l’indicazione nel modello di comunicazione (dati identificativi della controparte, natura dell’operazione ecc.).

I predetti soggetti sono dunque esonerati dalla trasmissione della comunicazione: ciò, però, limitatamente alle operazioni attive non documentate da fattura. Rimane fermo l’obbligo di comunicazione per le operazioni attive documentate da fattura e per le operazioni passive.

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OPERAZIONI TRAMITE COMMISSIONARIO

L’articolo 1731 del codice civile afferma che:

“Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario”.

Com’è noto:

• Sotto il profilo giuridico, la proprietà dei beni passa direttamente tra il fornitore e il cliente;

• Sotto il profilo dell’Iva, invece, il legislatore ha scelto di porre in essere una finzione giuridica, per effetto della quale anche il “passaggio interno” tra committente e commissionario (o viceversa) viene considerato alla stregua di una vera e propria cessione / acquisto di beni, con conseguente applicabilità dell’imposta sull’operazione, secondo le ordinarie regole dell’Iva.

Limitando l’analisi al caso di committente e di commissionario italiano:

• Nel caso di commissione all’acquisto, ove il fornitore sia localizzato in Paese Black List, è da ritenere che la comunicazione debba essere presentata dal commissionario;

• E così pure, nel caso di commissione alla vendita, ove il cliente sia localizzato in Paese Black List, è da ritenere che la comunicazione debba essere presentata dal commissionario.

Depone in questo senso la Risoluzione del 01/02/2005 n. 12 in tema di deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di fornitori localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 110, comma 10 e seguenti del Dpr n. 917/1986).

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QUESITO mancanza del codice fiscale

Per quanto ci riguarda, abbiamo spesso dei dubbi sui dati anagrafici e soprattutto fiscali delle controparti da indicare nelle comunicazioni:

ad esempio nei campi codice iva e codice fiscale della controparte cosa dobbiamo indicare? se ad esempio non ce ne danno nessuno di questi dati , oppure se ce ne danno addirittura 3 (vat, cod. fisc. e registration ), oppure nel caso di rappresentanti fiscali (bisogna riportare anche la piva del rappresentante fiscale italiano o solo il vat della controparte estera? ) ecc.Sarebbe utile per questo avere un vademecum su come e quali campi compilare nei vari casi che possono capitare.Poi ancora: che documentazione dobbiamo richiedere alle controparti ? E' sufficiente una comunicazione del cliente/fornitore dove ci comunicano i loro dati? E poi naturalmente ci interessa rivedere un po' tutti i vari aspetti della comunicazione black list, magari se si pùò avere della documentazione (schemi di compilazione , esempi, casistiche ecc...) per integrare le istruzioni piuttosto sintetiche che l'agenzia dell'entrate ha rilasciato.

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QUESITO mancanza del codice fiscale

• Ove il soggetto estero NON provveda a comunicare le informazioni previste, occorre tenere agli atti la richiesta fatta al fine di dimostrare la propria diligenza e buona fede;

• Se comunica il numero identificativo Iva, il di codice fiscale e il numero di registrazione alla propria Camera di Commercio / Tribunale, occorre indicare i primi due;

• In presenza di rappresentante fiscale occorre indicare i dati attribuiti al soggetto rappresentato dalla competente Autorità fiscale estera.

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PROVVIGIONI BLACK LIST

Nel caso di fattura di provvigioni emessa da agente di Paese BL (ad esempio svizzero) per la promozione delle vendite sia verso Paesi Ue che verso Paesi extra Ue, l'impresa italiana, in sede di autofatturazione, deve distinguere tra:

• le provvigioni relative alle vendite con invio della merce in altri Paesi Ue: applicazione dell'Iva italiana;

• le provvigioni relative alle vendite con invio della merce (esportazione) in Paesi Extra Ue: operazione non imponibile articolo 9, primo comma, n. 7), del Dpr n. 633/1972.

Ai fini della comunicazione Black List, nel Quadro A:

• le provvigioni imponibili (a fronte di cessioni intracomunitarie) devono essere indicate nel rigo A21 (base imponibile) e A22 (imposta);

• le provvigioni non imponibili (a fronte di cessioni all'esportazione) devono essere indicate nel rigo A24.

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