INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA E SICUREZZA DEL … · 2014. 11. 27. · C.F. e P.I. 01151550199...
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Sede Legale: 26013 Crema – Largo Ugo Dossena 2 – Tel. (0373) 2801 – fax (0373) 280512
Casella Postale n.144 - Ufficio Postale Crema Centro, 26013 Crema
C.F. e P.I. 01151550199
Unità Operativa Manutenzione e Patrimonio Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 - Crema
Tel. 0373-280221/224 – Fax 0373-280357
e-mail: [email protected]
Direttore: Ing. Fabrizio Landi
Allegato 1
INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA E SICUREZZA DEL PERCORSO NASCITA –
BLOCCO PARTO CON BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO PRESSO IL IV° PIANO
DEL MONOBLOCCO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMA”
CUP G97E13001460002
Il sottoscritto Ing. Fabrizio Landi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, visti gli
elaborati progettuali e verificati gli ambienti oggetto di intervento, ai sensi dell’art. 106
comma 1 del D.P.R. 207/2010, preliminarmente all’avvio delle procedure di scelta del
contraente, richiamata la verifica e validazione del progetto esecutivo del 11 aprile 2014,
ATTESTA:
- l’accessibilità delle aree e dell’immobile interessato dai lavori secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettuali;
- l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell’approvazione del progetto;
- la realizzabilità del progetto in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed
a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori;
confermando la validazione del progetto e l’assenza di cause ostative all’avvio della
procedura di scelta del contraente.
Crema, 18 novembre 2014
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Fabrizio Landi
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lvo n. 39/1993, art. 3
comma
1 Sede Legale: 26013 Crema – Largo Ugo Dossena 2 – Tel. (0373) 2801 – fax (0373) 280512
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Direttore: Ing. Fabrizio Landi
Prot. N. /t titolario 1.6.4
Spett. DITTA ALBO FORNITORI SINTEL
Oggetto: Invito alla procedura negoziata relativa all’appalto di sola esecuzione di lavori, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lettera a) e 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, riguardante l’opera: “Interventi per la messa a norma e sicurezza del percorso nascita – blocco parto con blocco operatorio ostetrico presso il IV° piano del monoblocco del Presidio Ospedaliero di Crema”. CUP G97E13001460002 – CIG 60227767FA Codesta Spett. Impresa è invitata a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto:
1. ENTE APPALTANTE
Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema, sede Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema – telefono 0373 280894 – fax 0373 280257 – P.I. 01151550199.
2. PROCEDURA DI GARA
procedura aperta ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, esperita tramite piattaforma informatica della Centrale Acquisti della Regione Lombardia SinTel. – CIG: 60227767FA – indetta con deliberazione del Direttore Generale num. XXX del XX/XX/2014.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’intervento per la messa a norma e sicurezza del percorso nascita – blocco parto con blocco operatorio ostetrico presso il IV° piano del monoblocco del Presidio Ospedaliero di Crema. In particolare consiste nell’esecuzione di lavori relativi a:
1. diversa distribuzione interna;
2. messa a norma degli impianti meccanici (idrico, antincendio, gas medicinali, impianto ricambio aria e raffrescamento);
3. messa a norma degli impianti elettrici; 4. opere relative all’adeguamento della sala operatoria e dei locali ad essa connessi.
così come dettagliatamente indicato nella relazione tecnico-economica.
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Codice Unico di Progetto CUP G97E1300146002 Progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 123 del 17/04/2014. Approvazione Regione Lombardia con Decreto Direzione Generale Salute n. 8727 del 23/09/2014.
4. LUOGO ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori in oggetto sono da realizzarsi presso il presidio ospedaliero “Ospedale Maggiore di Crema” – Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema (CR), edificio monoblocco, piano IV°, manica C.
5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E OBBLIGO DI SOPRALLUOGO
Documentazione di progetto Sarà possibile prendere visione della documentazione di progetto (elaborati tecnici, grafici, relazioni di calcolo, piano della sicurezza, ecc…) ai fini della formulazione dell’offerta, presso gli uffici della stessa U.O. Manutenzione e Patrimonio nei giorni feriali dal lunedì al venerdì previo appuntamento telefonico al numero 0373-280221.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. Potrà essere ritirata copia in formato elettronico (.pdf) di tutti gli elaborati progettuali. Sopralluogo Pena l’esclusione della procedura, le imprese concorrenti dovranno effettuare il sopralluogo del luogo interessato dai lavori che nel periodo compreso
dal XX/XX/2014 al XX/XX/2015 presso il Presidio Ospedaliero di Crema, Largo Ugo Dossena 2, previa richiesta di prenotazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo da inoltrare a mezzo e-mail
all’indirizzo [email protected]. L’Azienda rilascerà l’attestazione di avvenuto sopralluogo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa
dichiarazione attestante tale operazione. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
6. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (IVA esclusa)
€ 994.438,26 di cui € 17.758,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Categoria prevalente: OG 11 classifica III° per € 680.444,09 Categoria scorporabile: OG 01 classifica I° per € 296.235,73
Importo posto a base d’asta € 976.679,82 Oneri per la sicurezza € 17.758,44
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7. FINANZIAMENTO DELL’OPERA
Alla copertura finanziaria dell’intervento si provvede mediante il finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. X/1521 del 20/03/2014, allegato A.
8. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
A corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.
9. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Stati Avanzamento Lavori: secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto l’impresa avrà diritto a pagamenti in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta, raggiunga un importo non inferiore al 25 % (venticinque per cento), dell’importo contrattuale.
Pagamento a Saldo: secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto il pagamento della rata a saldo avverrà nei termini previsti dall’art. 143 del Regolamento LL.PP. D.P.R. n. 207/2010. Nei confronti dell’appaltatore si applicherà la disciplina sulla “Anticipazione del prezzo” prevista dall’art. 26-ter del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013.
10. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio dell’aggiudicazione della procedura di affidamento dei lavori è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 D.Lgs. 163/2006. Una apposita Commissione nominata dopo la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 valuterà le stesse offerte che saranno determinate da elementi quantitativi e qualitativi secondo i rispettivi criteri e sub criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi ad essi attribuibili indicati nella presente lettera di invito e valutate secondo
le formule indicate nei successivi paragrafi.
12. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Criteri per la valutazione dell’offerta: - migliore soluzione tecnica - qualitativa: ponderazione 60 su 100; - ribasso percentuale sull’importo delle opere posto a base d’asta: ponderazione 40 su 100. La ponderazione relativa attribuita a ciascun criterio, come la descrizione dei sub criteri e le modalità di assegnazione del punteggio sono specificate nella presente lettera di invito alla voce “Modalità di espletamento della gara e procedura di aggiudicazione”. Si procederà alla valutazione delle offerte anomale a norma dell’art. 86, del D.L.gs. n.
163/2006 e art. 121 del Regolamento D.P.R. 207/2010. In caso di offerte valutate con identico punteggio complessivo, l’appalto verrà aggiudicato in favore dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio sugli elementi tecnico qualitativi.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida come previsto dall’art. 69 del R.D. 23/05/1924 n. 827, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
13. VARIANTI PROGETTUALI IN SEDE DI OFFERTA
Non sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta.
Ai fini della valutazione della offerta economicamente più vantaggiosa, non sono considerate varianti le proposte migliorative relative alla realizzazione del “blocco operatorio ostetrico”, che devono comunque essere per tipologia e modalità di esecuzione integrate e coerenti con il progetto esecutivo posto a base di gara e rispondere ai requisiti minimi previsti dal capitolato.
14. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione adeguata prescritti dalla presente lettera di invito, costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 1, del Codice;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice;
c) operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo 47 del Codice e di cui all’articolo 62, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (in prosieguo Regolamento), nonché della presente lettera di invito.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell’articolo 92 del Regolamento.
15. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8
del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss. mm .ii.; d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della
legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale
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qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. E’ altresì vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 38 del Codice, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 del Codice, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dello stesso art. 38 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura del due per mille del valore dell’importo posto a base di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali. Condizione di ammissione alla procedura di gara, ai sensi della DGR X/1299 del 30 gennaio 2014, è l’espressa accettazione da parte del concorrente del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali che costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale.
16. CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art.40 del Codice, nonché ai sensi dell’art.61 del Regolamento, ai lavori da assumere.
Poiché l’importo delle lavorazioni scorporabili di cui alla categoria OG 01 è superiore al 15% e, pertanto, è subappaltabile soltanto nella misura del 30%, è necessario che il concorrente, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Codice, sia qualificato nella categoria OG 01 nella misura minima del 70% del relativo importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con
riferimento alla categoria prevalente. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
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consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. Avvalimento In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione in sede di domanda di
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
17. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 19.888,76, di
cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. Detta garanzia dovrà avere validità per 180 giorni e dovrà espressamente prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del cinquanta per cento per
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione provvisoria vale anche a garanzia dell’eventuale pagamento della sanzione prevista dal comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché
polizza assicurativa, redatta in conformità alle polizze allegate al D.M. 123/2004, di cui all’art.
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129 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo pari all’importo del contratto. L’aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare un’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi per un importo pari ad € 500.000,00, così come indicato dall’art. 125 del D.P.R.
207/2010.
18. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad euro 80,00 scegliendo tra le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità del 05/03/2014.
19. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La presente procedura è disciplinata dai seguenti documenti : - Lettera di invito - Relazione tecnico-economica (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 2) - Dichiarazione Amministrativa Unica (Allegato 3) - Modello di dichiarazione subappalto (Allegato 4) - Codice Etico A.O. “Ospedale Maggiore di Crema” (Allegato 5) - Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SinTel (Allegato 6) - Scheda offerta tecnico – qualitativa (Allegato 7)
- Scheda offerta economica – Criterio prezzo (Allegato 8)
Per la partecipazione alla procedura, le ditte interessate devono qualificarsi accedendo al portale della Centrale Acquisti all’indirizzo internet :
www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “Registrazione alla Centrale Acquisti>>Registrazione Imprese”, con
categoria prevalente OG 11 – Impianti tecnologici - specificatamente per l’Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema. Le disposizioni contenute nell’Allegato 6 “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SinTel”, ove applicabili, integrano le prescrizioni della presente lettera di invito. In caso di contrasto fra detto documento e le disposizioni del presente invito o della documentazione
di gara, questi ultimi prevarranno.
20. UTILIZZO DEL SISTEMA SINTEL
La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni dell’attuale normativa vigente: - D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.; - D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del codice dei contratti); - Legge Regionale 33/2007; - Legge Regionale 33/2009; - Condizioni contenute nel Capitolato speciale d’Appalto (Allegato 2).
Questa Azienda Ospedaliera di seguito “Azienda”, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SinTel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it (di seguito il “Sistema”).
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Il Sistema è messo a disposizione dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) ai sensi della Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3 comma 7, nonché della Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1 comma 6. Gli operatori economici interessati partecipano alla presente procedura di gara attraverso il Sistema, con le modalità e nei termini di seguito indicati. La descrizione del Sistema e della piattaforma informatica su cui si basa è contenuta
sinteticamente in questo documento. Si prega di consultare il documento Allegato 6 “Modalità per l’utilizzo della piattaforma SinTel” per maggiori informazioni in merito. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SinTel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
21. PRESENTAZIONE OFFERTA
Termine per l’invio dell’offerta L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire all’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore di Crema” esclusivamente attraverso SinTel entro il termine perentorio delle ore 20.00 del giorno xx/xx/2015, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del Sistema. Il Concorrente che ha presentato l’offerta può richiedere di ritirarla entro il termine previsto
per la presentazione, mediante apposita richiesta scritta da inviare al Responsabile del Procedimento. La ditta potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Se il concorrente non dovesse presentare una nuova offerta, la precedente offerta ritirata non potrà essere presa in considerazione e il concorrente pertanto non parteciperà alla procedura. Se si inserisce una nuova offerta
usando SinTel, non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro. SinTel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. I concorrenti esonerano l’Azienda e l’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e a inviare i relativi documenti necessari per la
partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta, comunque, inappropriate. La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile
ai partecipanti l’accesso a SinTel o che impediscano di formulare l’offerta. Le offerte e la documentazione ad essa relativa (amministrativa ed economica) devono essere trasmesse all’ Azienda Ospedaliera in formato elettronico attraverso il Sistema SinTel, sulla base della procedura descritta nel presente documento. Il Sistema SinTel e il relativo Manuale Generale SinTel - Fornitori forniscono le indicazioni e le
istruzioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione delle offerte. Procedura di inserimento “busta elettronica” di offerta Il Sistema guida il concorrente alla preparazione dell’offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma
9 Sede Legale: 26013 Crema – Largo Ugo Dossena 2 – Tel. (0373) 2801 – fax (0373) 280512
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digitale e caricarla (attraverso l’upload) sul Sistema, in vista dell’invio che dovrà avvenire entro e non oltre il termine sopra indicato. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SinTel. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SinTel non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita
procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all’invio dell’offerta. SinTel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. SinTel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente,
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. E’ messo a disposizione dei Concorrenti l’Help Desk dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti, raggiungibile al numero verde 800.116.738 esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo di SinTel. Forma e sottoscrizione dei documenti Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione indicate nel documento Allegato 6 “Modalità tecniche per l’utilizzo piattaforma SinTel”, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara. Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione
dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Fornitore preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati –tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo, qualora non tutti i soggetti dichiaranti fossero in possesso di firma digitale, è sufficiente la sottoscrizione con firma digitale della capogruppo mandataria, allegando, a pena di esclusione, la copie
scansite e firmate del documento di identità degli altri soggetti dichiaranti. La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: • comporta sanzioni penali; • costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.
Per ulteriori informazioni si rimanda al documento Allegato 6 “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SinTel”.
Documentazione che compone l’offerta La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal Sistema, che consentono di predisporre: A - Documentazione Amministrativa; B - Offerta tecnica-qualitativa;
10 Sede Legale: 26013 Crema – Largo Ugo Dossena 2 – Tel. (0373) 2801 – fax (0373) 280512
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C - Offerta economica. Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella sezione dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime,
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA SCARICARE SULLA PIATTAFORMA Il Concorrente debitamente registrato a SinTel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. Nell’apposito campo “REQUISITI AMMINISTRATIVI”, al primo step del percorso guidato “Invia Offerta” presente sulla piattaforma SinTel, il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in una unica cartella compressa in formato “zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, a pena di esclusione, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente: Documentazione Amministrativa 1. Modulo Dichiarazione Amministrativa Unica – (Allegato 3) debitamente compilato e
firmato digitalmente. Le dichiarazioni sostitutive concernenti le situazioni giuridiche di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 relative a soggetti in CARICA (“Dichiarazione Amministrativa Unica_A”) e soggetto CESSATI (“Dichiarazione Amministrativa Unica_B”) da rendersi, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, devono essere debitamente compilate e firmate digitalmente o deve essere prodotta copia scansionata delle stesse sottoscritte ( con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità), ai sensi dell’art. 38 del del DPR 445/2000 dai seguenti soggetti : 1) titolare e direttore tecnico, se si tratta di Impresa individuale; 2) soci e direttore tecnico, se si tratta di Società in nome collettivo;
3) soci accomandatati e direttore tecnico se si tratta di una Società in accomandita semplice; 4) amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di Società o Consorzio.
2. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, la documentazione e le dichiarazioni
rilasciate, firmate digitalmente, dall’impresa concorrente e dall’impresa ausiliaria, nei modi prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
3. Cauzione provvisoria: ciascun offerente dovrà corredare l’offerta con: - l’originale in formato elettronico firmato digitalmente dal fidejussore,
o in alternativa: - copia conforme all’originale scannerizzata e firmata digitalmente dal Concorrente
(Legale rappresentante o Procuratore), del documento comprovante l’avvenuta costituzione di una garanzia, secondo le forme e le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs 163/2006 e s.m. ed i., pari al 2% del prezzo indicato a base di gara, iva esclusa.
In caso di costituendo R.T.I. la suddetta garanzia, nella forma prescelta, dovrà essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento e altresì sottoscritta con firma digitale dalle stesse. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
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9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta dovrà essere, altresì, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.
4. I documenti atti a dimostrare di aver formulato autonomamente l’offerta. Detto file dovrà
essere allegato, firmato digitalmente, solo nel caso in cui sia stato compilato il punto del documento Autocertificazione, in quanto in presenza di situazioni di controllo ex art. 2359 del Codice Civile, con altro concorrente.
5. Dimostrazione di avvenuto pagamento della contribuzione alla A.N.AC. dell’importo di €80,00 che può essere resa tramite copia della ricevuta di pagamento online o scansione, firmata digitalmente, dell'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita abilitato
corredato da dichiarazione di autenticità firmata digitalmente. 6. Modulo di dichiarazione di ricorso al subappalto (Allegato 4) compilato e firmato
digitalmente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dei lavori ne dovrà dichiarare l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale che intende subappaltare nonché le prestazioni che il concorrente intende subappaltare. Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e da quanto specificamente
previsto dal Capitolato speciale di appalto. Si ricorda che ai sensi dell’art. 122, comma 7, 2° periodo, del Codice, i lavori relativi alla categoria prevalente sono affidabili a terzi mediante contratto di subappalto nel limite del 20% dell’importo della medesima categoria, mentre le lavorazioni scorporabili di cui alla categoria OG 01 sono subappaltabili nella misura del 30%, art. 37, comma 11, del Codice. Laddove non si ricorra al subappalto si prega di allegare un documento in formato .doc
ovvero .pdf riportante la dicitura “NO SUBAPPALTO”. Ai fini del corretto caricamento, si prega di non caricare documenti vuoti (0Kb);
7. Copia autentica, firmata digitalmente da tutti i Legali rappresentanti del raggruppamento, dell’atto di costituzione, limitatamente ai raggruppamenti d’impresa eventualmente già formalmente costituiti;
8. Copia scansionata e firmata digitalmente della certificazione SOA in corso di validità.
9. Copia scansionata e firmata digitalmente della attestazione di avvenuto sopralluogo. Tutti i documenti firmati digitalmente dovranno essere caricati sul Sistema attraverso l’apposita procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni. Per quei documenti per i quali non siano possibili gli originali in formato elettronico, i soggetti concorrenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea, firmata digitalmente.
E’ in ogni caso responsabilità dei Soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste. L’Azienda Ospedaliera e l’Azienda Regionale Centrale Acquisti, quale Gestore del Sistema, sono sollevate da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla
procedura. La suddetta documentazione amministrativa deve essere presentata in lingua italiana o corredate da traduzione autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000. Con riferimento alle dichiarazioni che saranno rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente gara, si rammenta la responsabilità penale
in caso di dichiarazioni mendaci. L’Azienda Ospedaliera effettuerà, ai sensi dell’art. 71 dello stesso D.P.R., controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
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conseguiti dal provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale (rif. art. 76 D.P.R. n. 445/2000). Termini e modalità di versamento della contribuzione all’autorità nazionale anticorruzione I concorrenti che intendono partecipare alla procedura in oggetto sono tenuti al pagamento della contribuzione stabilita dall'Autorità pena l’esclusione dalla gara.
Il pagamento della contribuzione deve avvenire secondo le modalità in vigore, deliberazione dell’Autorità del 5 marzo 2014 . Nel caso di R.T.I. costituita il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo. Anche nel caso di R.T.I. non ancora costituita il versamento è unico in quanto l’offerta è unica e il pagamento dovrà essere eseguito dall’impresa individuata quale capogruppo nell’impegno alla costituzione del R.T.I. che accompagnerà l’offerta.
Dichiarazione di integrale accettazione dei termini Al fine di concludere la sottomissione della documentazione amministrativa, mediante l’apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione appaltante, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di integrale accettazione dei termini contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisirà pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso. B) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA L’offerta tecnico – qualitativa dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema SinTel. Nell’apposito campo “OFFERTA TECNICO QUALITATIVA” presente sulla piattaforma SinTel il Concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta, consistente in una unica cartella
formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, a pena di esclusione, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente: Documentazione tecnica 1. Scheda offerta tecnico – qualitativa (Allegato 7) debitamente compilata e firmata
digitalmente, riportante l’elenco di tutta la documentazione prodotta e allegata necessaria ai fini della valutazione dell’offerta tecnico – qualitativa;
2. Relazione descrittiva corredata da elaborati grafici che illustri la concezione organizzativa del cantiere e la struttura tecnica che il concorrente impiegherà per la realizzazione dei lavori, comprendenti i curricula dei tecnici che faranno parte della struttura incaricata di
presiedere all’esecuzione dei lavori;
3. Relazione tecnica relativa alle modalità di realizzazione del “blocco operatorio ostetrico” comprendente:
- elenco riassuntivo delle soluzioni tecniche migliorative proposte; - elaborati grafici integrativi del progetto esecutivo posto a base di gara relativi al
“blocco operatorio ostetrico”. Gli elaborati dovranno indicare chiaramente a quali parti del progetto esecutivo esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso;
- elaborati tecnici descrittivi delle proposte migliorative presentate negli elaborati grafici sopra indicati, relativi a opere edili, impiantistiche e finiture, con riportata ogni eventuale certificazione;
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- elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti le soluzioni migliorative al progetto esecutivo.
Si precisa che non dovrà essere indicato il costo, né il prezzo offerto per la realizzazione dei relativi lavori, in quanto ricompreso nella valutazione a corpo dell’esecuzione delle opere che sarà indicata esclusivamente nella “Offerta Economica”.
4. Relazione relativa alle apparecchiature elettromedicali del blocco operatorio ostetrico comprendente:
- elenco riassuntivo delle apparecchiature elettromedicali offerte completo delle relative configurazioni conforme a quanto indicato del CSA sala operatoria;
- relazione tecnica descrittiva di ciascuna apparecchiatura che ponga in evidenza le caratteristiche ritenute essenziali e gli aspetti migliorativi oggetto di valutazione
qualitativa; - dichiarazioni di conformità per ogni apparecchiatura: Tutte le apparecchiature medicali (compresi pensili e trave testaletto) dovranno essere conformi al D.lgs 46/97, recepimento della Direttiva Europea sui dispositivi medici CEE 93/42 con marcatura CE e sue successive integrazioni (Direttiva 2007/47/CE recepita con D. lgs. N. 37 del 25/01/10); in particolare si chiede di
specificare la classificazione secondo le 93/42; in caso di dispositivi di classe IIa, IIb o III indicare il codice dell’ente certificatore e il tipo di controllo attuato (garanzia di qualità del prodotto, garanzia di qualità della produzione), ed alle CEI 62-5 e norme particolari.
5. Offerta di riduzione dei tempi per l’esecuzione dei lavori, con relativo cronoprogramma
aggiornato, che sarà valutata in base ai criteri indicati nella presente lettera di invito. L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 84 del Codice, sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e
sotto-pesi indicati nella presente lettera di invito, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al Regolamento. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nella presente lettera di invito alla voce “Modalità di espletamento della gara”. Si precisa che non sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta. Ai fini della valutazione della offerta economicamente più vantaggiosa, non sono considerate varianti le proposte migliorative relative alla realizzazione del “blocco operatorio ostetrico”, che devono comunque essere per tipologia e modalità di esecuzione integrate e coerenti con il progetto esecutivo posto a base di gara e rispondere ai requisiti minimi previsti dal capitolato.
Le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera, dovranno essere finalizzate a migliorare le condizioni di utilizzo, fruibilità, sicurezza e salute sia dell’utenza sia degli operatori sanitari, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e di accreditamento delle strutture sanitarie e non dovranno comportare costi aggiuntivi di
realizzazione a carico della Stazione Appaltante. Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate.
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C) OFFERTA ECONOMICA Si richiama che la modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. Ai sensi dell’art. 53, comma 4 del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti nonché quelle relative alle proprie proposte migliorative.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo totale posto a base d'asta. L'offerta va accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. Nell’apposito campo “OFFERTA ECONOMICA” presente sulla piattaforma SinTel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica:
“ribasso percentuale sull’importo delle opere” al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema SinTel. All’interno degli “Oneri della sicurezza” l’operatore economico dovrà ribadire gli oneri per rischi stabiliti dalla stazione appaltante pari ad € 17.758,44. Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo “OFFERTA ECONOMICA” il modulo denominato “Scheda offerta economica” Allegato 8, debitamente compilato e firmato digitalmente completo della dichiarazione, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto
conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. Al termine della compilazione dell’offerta economica, SinTel genererà un documento
riepilogativo in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale senza modificarne il nome e quindi sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore a ciò autorizzato e caricato sulla piattaforma SinTel. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file .pdf generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con
firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o del consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate.
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L’offerta presentata entro il termine perentorio sopra indicato è vincolante per il concorrente per un periodo di tempo pari a 180 giorni (sei mesi) a partire dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo totale posto a base d'asta, nè offerte per conto di persone da nominare. L’offerta superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida. In proposito si avverte che SinTel consente l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta. Tuttavia in tali ipotesi SinTel avviserà il fornitore con un apposito messaggio (“alert”).
Invio dell’offerta Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte dell’Azienda Ospedaliera.
La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a SinTel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative, economiche). L’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.
In caso di Raggruppamento o Consorzio Ordinario l’offerta presentata determina la responsabilità solidale nei confronti dall’Amministrazione nonché nei confronti dei Fornitori o dei Subappaltatori (se concesso il subappalto). Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/06 l’offerta dell’Aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
Raggruppamenti temporanei d’impresa Ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, sono ammesse a presentare offerta anche soggetti economici appositamente e temporaneamente raggruppati, nonché consorzi ordinari di imprese costituiti ai sensi dell’art. 2602 del c.c., nel rispetto di quanto disposto dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. I raggruppamenti temporanei di impresa già formalmente costituiti, dovranno unire alla
documentazione amministrativa trasmessa in via telematica: - scansione, firmata digitalmente, dell’originale o della copia autenticata dell'atto di costituzione del R.T.I.; - scansione, firmata digitalmente, della dichiarazione circa la ripartizione percentuale dei lavori che saranno effettuati da ciascuna delle imprese raggruppate, nonché l'impegno esplicito a conformarsi alla disciplina prevista al riguardo dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.
I raggruppamenti temporanei di impresa non ancora formalmente costituiti, dovranno unire alla documentazione amministrativa, trasmessa in via telematica, apposita dichiarazione a firma congiunta comprendente: - scansione firmata digitalmente del documento che attesta l’impegno, in caso di aggiudicazione, di costituirsi formalmente in ATI, con individuazione dell'impresa che, nel caso di aggiudicazione, verrà designata quale mandataria (capogruppo) cui i partecipanti
al raggruppamento conferiranno mandato speciale con rappresentanza; - scansione firmata digitalmente della specifica dei lavori che saranno effettuati da ciascuna delle imprese che costituiranno il R.T.I., nonché l'impegno esplicito a conformarsi alla disciplina prevista al riguardo dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006. Non è consentito alle imprese che già partecipino alla gara singolarmente di parteciparvi anche in Raggruppamento Temporaneo con altre imprese e viceversa.
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22. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Verifica della documentazione amministrativa La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’U.O. Manutenzione e Patrimonio dell’Azienda Ospedaliera di Crema, sita in Crema, Largo Ugo Dossena 2, il giorno xx/xx/2015 alle ore 10.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Il seggio di gara, presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento, procederà dando riscontro delle offerte pervenute nei modi e termini prescritti alla abilitazione alla gara dei concorrenti con la verifica della correttezza formale e della completezza della documentazione amministrativa (A).
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e nell’orario che sarà comunicato ai concorrenti per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma SinTel almeno 3 giorni prima della data fissata.
1. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’acquisizione delle offerte tecnico-organizzative (B), al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. La data e l’orario di effettuazione della seduta sarà comunicata ai concorrenti per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma SinTel almeno 3 giorni prima della data stabilita.
La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate a determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo aggregativo- compensatore di cui all’Allegato G del D.P.R. 207/2010 ai sensi dell’art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, prendendo in considerazione i criteri, sub-criteri e relativa articolazione dei punteggi indicati nella presente lettera di invito.
La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata:
- mediante l’attribuzione del punteggio da parte dei componenti della commissione giudicatrice sulla base dei criteri previsti dalla presente lettera di invito.
Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla
individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, criteri e sub criteri aventi natura qualitativa sono determinati: 1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione, sulla base dei
criteri motivazionali specificati nella presente lettera di invito, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;
2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte
dei concorrenti; La Commissione di gara avrà a disposizione un massimo di 100 punti per la valutazione di ciascuna offerta, suddivisi in: OFFERTA TECNICA: 60/100 punti OFFERTA ECONOMICA: 40/100 punti SPECIFICA DEI CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PESI E SUB PESI 1.1 Offerta tecnica – Criterio A: Struttura organizzativa preposta all’esecuzione dei lavori
17 Sede Legale: 26013 Crema – Largo Ugo Dossena 2 – Tel. (0373) 2801 – fax (0373) 280512
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Relazione descrittiva corredata da elaborati grafici che illustri la concezione organizzativa del cantiere e la struttura tecnico organizzativa che il concorrente impiegherà per la realizzazione dei lavori, con riferimento a: - sistemazione del cantiere e sua organizzazione al fine di ridurre gli impatti e disagi alle attività sanitarie e all’utenza; - adeguata qualificazione del personale che verrà impiegato in cantiere e comprendente i
curricula dei tecnici che faranno parte della struttura incaricata di presiedere all’esecuzione dei lavori. Il punteggio viene assegnato mediante l’attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice sulla base dei criteri motivazionali sotto indicati: - considerare la migliore soluzione quella che presenta adeguata organizzazione del lavoro,
con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza nell’area interessata dal cantiere anche nei confronti dell’utenza, e adeguata preparazione ed esperienza del personale e dei tecnici preposti. Il calcolo del punteggio avverrà attribuendo, in ragione dei contenuti presentati ed esposti nella relazione prodotta rispetto agli elementi oggetto di valutazione, un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 nel modo seguente:
Giudizio Coefficiente Eccellente 1,00 Ottimo 0,80 Buono 0,60 Discreto 0,40 Sufficiente 0,20
Non valutabile 0,00 PUNTEGGIO MASSIMO (PESO 15): 15/15 1.2 Offerta tecnica – Criterio B: Soluzione progettuale Blocco Operatorio Ostetrico Relazione tecnica relativa alle modalità di realizzazione del “blocco operatorio ostetrico”
comprendente: - elenco riassuntivo delle soluzioni tecniche migliorative proposte; - elaborati grafici integrativi del progetto esecutivo posto a base di gara relativi al “blocco operatorio ostetrico”. Gli elaborati dovranno indicare chiaramente a quali parti del progetto esecutivo esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso;
- elaborati tecnici descrittivi delle proposte migliorative presentate negli elaborati grafici sopra indicati, relativi a opere edili, impiantistiche e finiture, con riportata ogni eventuale certificazione; - elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti le soluzioni migliorative al progetto esecutivo. Si precisa che non dovrà essere indicato il costo, né il prezzo offerto per la realizzazione dei
relativi lavori, in quanto ricompreso nella valutazione a corpo dell’esecuzione delle opere che sarà indicata esclusivamente nella “Offerta Economica”. Il punteggio viene assegnato mediante l’attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice sulla base dei criteri motivazionali sotto indicati: - considerare la migliore soluzione quella che presenta le migliori condizioni di utilizzo, fruibilità,
sicurezza e salute sia dell’utenza sia degli operatori sanitari e garantisca per tipologia e modalità di esecuzione l’integrazione e la coerenza con il progetto esecutivo posto a base di gara, con riferimento ai materiali e ai componenti utilizzati ed ai particolari costruttivi di: - pareti e pannellature di rivestimento, - impianto elettrico di sala operatoria, - impianto gas medicinali,
18 Sede Legale: 26013 Crema – Largo Ugo Dossena 2 – Tel. (0373) 2801 – fax (0373) 280512
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-impianto di ventilazione e filtrazione dell’aria. Il calcolo del punteggio avverrà attribuendo, in ragione dei contenuti presentati ed esposti nella relazione prodotta rispetto agli elementi oggetto di valutazione, un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 nel modo seguente: Giudizio Coefficiente Soluzioni migliorative di livello eccellente 1,00
Soluzioni migliorative di livelle ottimo 0,80 Soluzioni migliorative di livello buono 0,60 Soluzioni migliorative di livello discreto 0,40 Soluzioni migliorative di livello sufficiente 0.20 Modalità di realizzazione standard di capitolato (migliorie assenti) 0,00 PUNTEGGIO MASSIMO (PESO 15): 15/15
1.3 Offerta tecnica – Criterio C: Caratteristiche apparecchiature elettromedicali Relazione relativa alle apparecchiature elettromedicali del blocco operatorio ostetrico comprendente: - elenco riassuntivo delle apparecchiature elettromedicali offerte completo delle relative
configurazioni conforme a quanto indicato del CSA sala operatoria; - relazione tecnica descrittiva di ciascuna apparecchiatura che ponga in evidenza le caratteristiche ritenute essenziali e gli aspetti migliorativi oggetto di valutazione qualitativa; - dichiarazioni di conformità per ogni apparecchiatura. Il punteggio viene assegnato mediante l’attribuzione discrezionale da parte dei componenti
della commissione giudicatrice sulla base dei criteri motivazionali sotto indicati: - per le apparecchiature offerte considerare la migliore soluzione quella che presenta le migliori condizioni di utilizzo, fruibilità, sicurezza sia dell’utenza sia degli operatori sanitari, con particolare riferimento a:
1. Lampada scialitica: caratteristiche di movimentazione e di intensità luminosa migliorative rispetto ai requisiti di capitolato;
2. Pensili anestesisti e chirurghi: facilità, leggerezza ed ergonomia dei meccanismi di movimentazione/sblocco, caratteristiche migliorative di movimentazione;
3. Elettrobisturi: caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti di capitolato con riferimento a possibilità di regolazione di taglio, coagulo e taglio miscelato, facilità di passaggio da modalità bipolare a modalità monopolare, dispositivi di controllo della potenza erogata;
4. Monitors multiparametrici: algoritmi di rilevazione di qualità dei segnali e dispositivi per minimizzare gli artefatti e migliorare la precisione di misura dei parametri rilevati;
5. Defibrillatore: supporto automatizzato all’operatore, dedicato sia all’adulto sia al neonato; accuratezza e completezza dei dispositivi di feedback; velocità di ricarica per ulteriore scarica.
Per ciascuna delle tipologie delle apparecchiature elettromedicali sopra indicate, il calcolo del punteggio avverrà attribuendo, in ragione dei contenuti presentati ed esposti nella relazione prodotta rispetto agli elementi oggetto di valutazione, un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 nel modo seguente: Giudizio Coefficiente Soluzioni migliorative di livello eccellente 1,00
Soluzioni migliorative di livelle ottimo 0,80 Soluzioni migliorative di livello buono 0,60 Soluzioni migliorative di livello discreto 0,40 Soluzioni migliorative di livello sufficiente 0.20 Modalità di realizzazione standard di capitolato (migliorie assenti) 0,00
19 Sede Legale: 26013 Crema – Largo Ugo Dossena 2 – Tel. (0373) 2801 – fax (0373) 280512
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PUNTEGGIO MASSIMO ASCRIVIBILE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA (PESO 3): 3/3 PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO (PESO 15): 15/15 1.4 Offerta tecnica – Criterio D: Offerta riduzione dei tempi di esecuzione Offerta di riduzione dei tempi per l’esecuzione dei lavori, con relativo cronoprogramma aggiornato. Con riferimento al sopra descritto criterio di valutazione del presente punto 1.4, la Commissione esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri motivazionali: - Applicazione matematica del calcolo previsto per l’attribuzione del punteggio riferito alla
riduzione dei tempi di esecuzione: Coefficiente concorrente i-esimo= riduzione dei tempi indicata dal concorrente i-esimo
massima riduzione dei tempi presentata PUNTEGGIO MASSIMO (PESO 15): 15/15
2. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA OFFERTA ECONOMICA – CRITERIO PREZZO (ALLEGATO 8)
Si richiama che la modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. L’elemento di valutazione è il “ribasso percentuale sull’importo delle opere” al netto degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio: massimo ribasso per l’esecuzione dei lavori. Con riferimento al sopra descritto criterio di valutazione del presente punto 2, la Commissione esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri motivazionali:
- Applicazione matematica del calcolo previsto per l’attribuzione del punteggio riferito al prezzo.
Coefficiente concorrente i-esimo= ribasso indicato dal concorrente i-esimo
massimo ribasso delle offerte presentate L’offerta (percentuale di ribasso) verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale. In caso di discordanza tra la cifra espressa in numeri e quella espressa in lettere, verrà ritenuta
valida l’offerta in lettere.
23. DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI TECNICO E ECONOMICO
1. Il punteggio dell’offerta tecnico-qualitativa è determinato dalla seguente formula:
Pi offerta tecnica = Cai * Pa + Cbi * Pb + Cci * Pc + Cdi * Pd Pi = punteggio concorrente i-esimo Cai = coefficiente criterio di valutazione A del concorrente i-esimo Pa = peso criterio valutazione A Cbi = coefficiente criterio di valutazione B del concorrente i-esimo
Pb = peso criterio valutazione B Cci = coefficiente criterio di valutazione C del concorrente i-esimo Pc = peso criterio valutazione C Cdi = coefficiente criterio di valutazione D del concorrente i-esimo Pd = peso criterio valutazione D
20 Sede Legale: 26013 Crema – Largo Ugo Dossena 2 – Tel. (0373) 2801 – fax (0373) 280512
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OVVERO Pi offerta tecnica = Cai * 15 + Cbi * 15 + Cci * 15 + Cdi * 15 RIPARAMETRAZIONE Si precisa altresì che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nella presente procedura di gara
tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali in base alle indicazioni e formule contenute negli allegati al Regolamento, per ogni criterio d’offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la cosiddetta riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale
somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), ed alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica. 2. Il punteggio dell’offerta economica è determinata dalla seguente formula:
Pi offerta economica = Cpi * Pp Pi = punteggio concorrente i-esimo Cpi = coefficiente criterio di valutazione E ribasso percentuale del concorrente i-esimo Pp = peso criterio valutazione E offerta economica
OVVERO Pi offerta economica = Cpi * 40
24. DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria dei concorrenti è quindi costruita sulla base della seguente formula:
Pi = Pi offerta tecnica + Pi offerta economica Pi = punteggio concorrente i-esimo Le risultanze delle suddette operazioni e la graduatoria saranno registrate dal Sistema e i soggetti abilitati potranno prenderne visione in modalità telematica.
Verifica delle offerte anomale Si procederà alla valutazione delle offerte anomale a norma dell’art. 86, del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 121 del Regolamento D.P.R. 207/2010, valutando la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente lettera di invito.
25. AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione, mentre sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicataria, per l’Azienda si intenderà subordinata ad approvazione del formale provvedimento di aggiudicazione e previa acquisizione dall’aggiudicataria delle documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge.
Ove risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo di concorrenti, questo dovrà presentare la documentazione sopraindicata con riferimento a ciascun soggetto riunito. Lo stesso raggruppamento dovrà presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza
21 Sede Legale: 26013 Crema – Largo Ugo Dossena 2 – Tel. (0373) 2801 – fax (0373) 280512
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previsto dall’art. 37 c. 8 del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. L’affidatario dovrà inoltre presentare i documenti occorrenti per la verifica “antimafia” ai sensi del decreto legislativo n. 490/94 e del D.P.R. 252/98 e successive modificazioni. Nel caso in cui i documenti predetti non siano forniti, ovvero dal loro contenuto non si evinca la dimostrazione dei requisiti previsti dalla lettera di invito e dal capitolato d’appalto,
l’Azienda provvederà ad annullare l’aggiudicazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Si precisa, infine, che i documenti eventualmente già in possesso dell’Azienda a qualsiasi titolo, non saranno considerati agli effetti della presente gara di appalto. Dopo l’aggiudicazione definitiva si procederà alla comunicazione, attraverso il Sistema, degli
esiti della gara di appalto nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 163 e s.m.i. artt. 77 e 79. La stipula del contratto avverrà nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte dall'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e sarà subordinata al positivo accertamento in ordine all’insussistenza a carico dell’aggiudicatario dei relativi impedimenti.
26. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Informazioni e chiarimenti sul contenuto della presente lettera di invito, del C.S.A. e degli altri documenti della procedura potranno essere richiesti esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma SinTel. I quesiti dovranno essere formulati in tempo utile per poter rispondere e quindi almeno entro
le ore 12.00 del giorno XX/XX/2015. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i concorrenti attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”.
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Cremona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
28. ALTRE INFORMAZIONI
Condizione di ammissione alla procedura di gara, ai sensi della DGR X/1299 del 30 gennaio 2014, è l’espressa accettazione da parte del concorrente del Patto di Integrità in materia di
contratti pubblici regionali che costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale. Subappalto: gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dagli artt.118 e 122 del
Codice e dall’art.170 del Regolamento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Si ricorda che ai sensi dell’art. 122, comma 7, 2° periodo, del Codice, i lavori relativi alla categoria prevalente sono affidabili a terzi mediante contratto di subappalto nel limite del 20% dell’importo della medesima categoria. Per le categorie specialistiche si applica l’art. 37 comma 11 dello stesso decreto.
22 Sede Legale: 26013 Crema – Largo Ugo Dossena 2 – Tel. (0373) 2801 – fax (0373) 280512
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La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni, i dati di cui l’Azienda verrà in possesso saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dalla citata legge ed esclusivamente in ordine al procedimento instaurato per l’affidamento del servizio oggetto del presente appalto. E’ facoltà dell’Azienda di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, senza che i concorrenti possano vantare diritti o attese di sorta.
In questi casi i partecipanti alla gara nulla potranno pretendere, a nessun titolo. Le Imprese concorrenti, con la partecipazione alla gara, rinunciano ad ogni pretesa risarcitoria derivante da eventuali illegittimità che dovessero verificarsi nel corso del procedimento di aggiudicazione ed emergenti dai relativi atti a disposizione dei concorrenti e che non siano fatte constatare da ciascuna ditta interessata anteriormente all’apertura
delle buste recanti l’offerta economica, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave dei funzionari dell’Azienda. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida come previsto dall’art. 69 del R.D. 23/05/1924 n. 827, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
Procedura di ricorso: a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia (Tribunale Amministrativo Regionale) – Sez. Brescia. b) Presentazione di ricorso: previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
- entro 30 giorni dal ricevimento della presente lettera di invito per motivi che ostano alla partecipazione; - entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; - entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. c) servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile Unico del Procedimento.
ll Responsabile del procedimento individuato per la presente procedura aperta è l’Ing. Fabrizio Landi, Direttore U.O. Manutenzione e Patrimonio della Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema.
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Fabrizio Landi
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lvo n. 39/1993, art. 3
comma 2
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Capitolato speciale d’appalto ________________________________________________________
AZIENDA OSPEDALIERA
“OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA”
LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMA
- MONOBLOCCO B - 4° PIANO - MANICA C -
Appalto Unico
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO aggiornato secondo disposizioni legislative a tutto il 31/10/2014
Euro a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 976.679,82 b) Costi della sicurezza 17.758,44 1) Totale appalto 994.438,26
Il responsabile del procedimento Il progettista Ing. Fabrizio Landi Arch. Fausto Perini __________________________ __________________________
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INDICE
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 5 Art. 1 - Oggetto dell’appalto 5 Art. 2 - Ammontare dell’appalto 5 Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 6 Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 7 Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 7 CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 8 Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 8 Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 8 Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 9 Art. 9 - Fallimento dell’Appaltatore 9 Art. 10 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 9 Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 10 CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 11 Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori 11 Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 12 Art. 14 - Sospensioni e proroghe 12 Art. 15 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione 13 Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma 14 Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 15 Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 16 CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 17 Art. 19 – Anticipazione 17 Art. 20 - Pagamenti in acconto 17 Art. 21 - Pagamenti a saldo 18 Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 18 Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 19 Art. 24 - Revisione prezzi 20 Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 20 CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 20 Art. 26 - Lavori a corpo 20 Art. 27 - Lavori in economia 21 Art. 28 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 21 CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 22 Art. 29 - Cauzione provvisoria 22 Art. 30 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva 22 Art. 31 – Riduzione delle garanzie 23 Art. 32 - Assicurazione a carico dell’Impresa 23 CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 25 Art. 33 – Variazione dei lavori 25 Art. 34 – Varianti per errori od omissioni progettuali 26 Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 26 CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 27 Art. 36 - Norme di sicurezza generali 27 Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro 27 Art. 38 – Piani di sicurezza 27 Art. 39 – Piano operativo di sicurezza 28 Art. 40 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 28 CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 29 Art. 41 – Subappalto 29
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Art. 42 – Responsabilità in materia di subappalto 32 Art. 43 – Pagamento dei subappaltatori 32 CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 33 Art. 44 – Controversie 33 Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 33 Art. 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 34 CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 36 Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 36 Art. 48 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 37 Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati 38 CAPO 12 - NORME FINALI 38 Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 38 Art. 51 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 41 Art. 52 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 41 Art. 53 – Custodia del cantiere 42 Art. 54 – Cartello di cantiere 42 Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse 42 TABELLA «A» categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori 44 TABELLA «B» CARTELLO DI CANTIERE 45
NORMATIVA
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- Nuovo Codice dei Lavori Pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni
- Nuovo regolamento sugli appalti pubblici approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007 e
successivi decreti correttivi
- TESTO UNICO SICUREZZA - Il D.Lgs. 81/2008 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e
di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145)
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’oggetto del progetto consiste nell’esecuzione dei seguenti lavori relativi all’adeguamento strutturale
ed impiantistico del 4° piano - manica C - Monoblocco B del presidio ospedaliero di Crema:
1. Diversa distribuzione interna;
2. Messa a norma degli impianti meccanici (idrico, antincendio, gas medicinali, impianto ricambio aria
e raffrescamento);
3. Messa a norma degli impianti elettrici;
4. Opere relative all’adeguamento della sala operatoria e dei locali ad essa connessi.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti esecutivi
relativi alle opere architettoniche ed edili, agli impianti meccanici e agli impianti elettrici, dei quali
l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:
Importi in Euro Colonna a)
Importo esecuzione lavori
1 Lavorazioni 976.679,82
2 Oneri Sicurezza 17.758,44
1+2 IMPORTO TOTALE 994.438,26
PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
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2. L’importo contrattuale corrisponderà all’importo dei lavori come risultante dall’ offerta
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, colonna a), riga 1,
aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1,
colonna a), riga 2, e non soggetto a ribasso.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4, 1° periodo del D.Lgs. 163/2006 .
2. L’importo contrattuale, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non
può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui
il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento,
non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di
controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare
l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta
va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle
eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo
metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante
negli atti progettuali ancorché rettificati o integrati dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di
quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle
quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara
di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a) riga 1, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a) riga 2, costituiscono vincolo negoziale l'importo
degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.
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Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. per la qualificazione delle imprese di costruzione i lavori sono classificati nella categoria prevalente
di opere generali identificata come «OG11» Impianti Tecnologici.
2. le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono
indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e
sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell’Impresa, subappaltabili, alle
condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi
successivi.
3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali devono essere realizzati dall’Appaltatore solo se in
possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria.
Poiché l’importo delle lavorazioni di cui alla categoria OG01 è superiore al 15% e, pertanto, è
subappaltabile soltanto nella misura del 30%, è necessario che il concorrente, ai sensi dell’art. 37,
comma 11 del Codice, sia qualificato nella categoria OG01 nella misura minima del 70% del relativo
importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
In caso contrario devono essere realizzati da un’Impresa mandante in possesso dei requisiti
necessari qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale. Tali strutture,
impianti e opere speciali possono essere subappaltati a termini di legge. I predetti lavori (strutture,
impianti e opere speciali), con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente
capitolato speciale.
4. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla
legge n. 46 del 1990 ora decreto 22/1/08 n. 37, devono essere realizzati dall’Appaltatore solo se in
possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’Impresa
mandante qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da
un’Impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee, sono i seguenti:
- lavori relativi a opere edili per un importo complessivo di € 296.235,73 iva esclusa; - lavori relativi a impianti meccanici per un importo complessivo di € 150.011,70 iva esclusa; - lavori relativi a impianti elettrici e speciali per un importo complessivo di € 160.432,39 iva esclusa; - lavori relativi alla Sala Operatoria per un importo complessivo di € 370.000,00 iva esclusa;
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per
le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza
e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) I capitolati Speciali di appalto – norme tecniche delle varie parti dell’opera;
d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e degli impianti e le relative relazioni di calcolo;
e) l’elenco descrittivo delle voci;
f) la lista delle categorie e delle forniture;
g) il piano di sicurezza e di coordinamento;
h) il piano operativo di sicurezza;
i) il crono programma;
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2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici in
vigore nel corso dell’appalto.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti
oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali,
ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito
verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 - Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli di legge.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria
o di una Impresa mandante si farà riferimento alla legislazione in vigore al momento dell’appalto.
Art. 10 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio all’interno del Comune di Crema e comunicarlo alla stazione
Appaltante prima dell’inizio dei lavori; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
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intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto.
2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore
è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione Appaltante del nuovo atto di
mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
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2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli
articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto. In tal caso il direttore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori,
l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave
negligenza accertata.
4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale,
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle
imprese subappaltatrici.
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Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
Il lavoro è strutturato in un’unica fase lavorativa che prevede l’esecuzione dei lavori di
adeguamento strutturale ed impiantistico comprendente opere edili, impianti meccanici ed
impianti elettrici e speciali e la realizzazione della sala operatoria presso il piano 4°, manica C
dell’edificio monoblocco del Presidio Ospedaliero.
Si precisa che durante i lavori verrà sospesa l’attività sanitaria ESCLUSIVAMENTE nell’area o
porzione di piano che sarà interessata dalle lavorazioni.
1. Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta), 8 mesi, naturali
consecutivi. I termini di ultimazione decorreranno dalla data dei verbali di consegna dei lavori.
2. Fuori dai casi di cui all’articolo 14, il termine può essere sospeso, per le ragioni indicate negli
articoli seguenti, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l’ordine di ripresa dei lavori; fermo
restando che il termini complessivo non deve superare il tempo utile già indicato.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
4. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà
fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori
da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione,
prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito
alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 14 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b) e
c), del regolamento generale. La sospensione può essere ordinata dal responsabile del
procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità, anche per altre circostanze non
considerate speciali.
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2. Si applicano l’articolo 158 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato
generale d’appalto.
3. L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine
anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte
o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla
Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della direzione dei lavori, controfirmati dall’Appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i
verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le
cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con
annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.
Art. 15 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere di ogni fase
lavorativa, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori, viene
applicata una penale pari allo 0,7 per mille dell’importo contrattuale.
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2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 12, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita,
qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 16.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10
per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 18, in materia di risoluzione del
contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
8. Non è previsto il premio di accelerazione.
Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e crono programma
1. Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
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lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le
aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla
Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
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a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 (novanta) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore, con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 15, comma 1, è computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa
in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 19 – Anticipazione
1. Verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate negli articoli 124, commi 1 e 2 e 140,
commi 2 e 3, del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, una anticipazione pari al 10 per
cento dell’importo contrattuale.
Art. 20 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, al netto del ribasso
d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della
ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 25 % (venticinque per cento), dell’importo
contrattuale.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinque per
cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette,
entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura:
«lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 90 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la
cassa edile, ove richiesto.
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Art. 21 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.
Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 7 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità,
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata
entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione
di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32
(trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore,
mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della
garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del
contratto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed
i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 19 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale
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termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legislazione.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la
Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legislazione.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione
dei lavori.
4. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga la metà dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460
del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà
dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.
Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 21, comma 3,
per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti
gli interessi di mora.
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Art. 24 - Revisione prezzi
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del
codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 26 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto
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per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.
Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata in proporzione al lavoro eseguito, sulla base di
quanto accertato in sede di verifica in contradditorio tra Direzione Lavori e Impresa esecutrice.
4. Il computo estimativo di progetto non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore
era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per
l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), rigo 2, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara.
Art. 27 - Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia che si rendessero necessari è effettuata secondo i
prezzi unitari del Listino prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di
Milano anno 2013 per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Impresa stessa
con il ribasso percentuale previsto dal contratto.
Art. 28 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori, che saranno presenti in cantiere per esclusiva volontà e organizzazione dell’Appaltatore.
Saranno valutati materiali a piè d’opera solo nel caso l’Impresa sia impossibilitata ad installarli, per
cause non dipendenti dalla propria organizzazione del lavoro.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 20, all'importo dei lavori eseguiti
è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
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3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 29 - Cauzione provvisoria
1. E’ richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo
preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
Art. 30 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva
1. E’ richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un
decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%. Si applica l’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori;
essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto.
3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia
fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori
atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con
atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
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5. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino
alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 31 – Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti
in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 31 è ridotto al 50 per cento per l'Appaltatore
in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia
comprovato dalla Impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella
necessaria per la qualificazione dell’Impresa singola.
Art. 32 - Assicurazione a carico dell’Impresa
1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza
assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa è prestata da un’Impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse
polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono
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efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale
polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una
somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A.. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprietà o in possesso dell’Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati
alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano,
inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche,
fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’Impresa è tenuta, nei limiti
della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di
risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
un importo pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000
euro, art. 125 del D.P.R.207/2010 e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall’Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Impresa, e loro parenti
o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere
e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
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c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei
lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa di cui al comma 3 è
sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo
delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 33 - Variazione dei lavori
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’Impresa appaltatrice
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in
meno.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle
categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato
speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non
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comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a
tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in
variante.
Art. 34 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo
originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di
una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Per le eventuali variazioni si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del regolamento generale.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 36 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.
2. L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali del testo unico sicurezza – D..Lgs.
81/2008.
Art. 38 – Piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione Appaltante.
2. L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
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obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi
nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Impresa, e tale circostanza sia debitamente provata
e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 39 – Piano operativo di sicurezza
1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Art. 40 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela.
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2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, al testo unico sicurezza - D.Lgs.
81/2008.
3. L'Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto
a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza, che dovrà essere
redatto dall’Appaltatore ed approvato dal Coordinatore per la sicurezza, formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 41 – Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta
del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, e come di
seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della
stessa categoria prevalente;
b) fermo restando le prescrizioni di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella
prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nei limiti e alle condizioni previste
dalla vigente normativa;
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c) poiché l’importo delle lavorazioni di cui alla categoria OG 01 è superiore al 15% e, pertanto, è
subappaltabile soltanto nella misura del 30%, è necessario che il concorrente, ai sensi dell’art. 37,
comma 11, del Codice, sia qualificato nella categoria OG 01 nella misura minima del 70% del relativo
importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’Impresa alla
quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’associazione, società o consorzio.
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione
attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del
contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione
Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia
di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere
dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’Impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni
indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni
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dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,
senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo
dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in
tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di
propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo
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all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 42 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in
materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 43 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante può provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei
casi espressamente previsti dalla normativa.
2. L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 44 – Controversie
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo,
il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante,
entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La
Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento
motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’Appaltatore.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale
siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli
atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono
dimezzati.
3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
5. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’Appaltatore confermi le riserve, la
definizione delle controversie è attribuita alla Magistratura Ordinaria.
6. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti
delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
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a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 5 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all’Impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della
richiesta, la stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del
contratto.
Art. 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
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a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato
motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 626 del 1994 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del
presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore
dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
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5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso,
proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla
liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell’importo del contratto.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
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certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte
dell’ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 48 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. All’atto dell’installazione e collaudo delle apparecchiature medicali oltre al manuale completo e in
lingua italiana si chiede:
- l’esecuzione delle verifiche di sicurezza secondo norme di riferimento a carico del fornitore; il
verbale dovrà riportare oltre ai risultati e alla firma dell’esecutore anche il riferimento metrologico
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della strumentazione utilizzata (ultima data di taratura, durata della validità, numero di certificato di
taratura e soggetto che ha espletato la taratura).
Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per
iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di
sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso
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all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’Impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque
e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente Appaltante
e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra Impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a
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mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente Appaltante, l’Impresa non potrà pretendere compensi
di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere
il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo,
sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
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dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.
2. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 51 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L'Appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
Art. 52 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
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1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione
Appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni sono ceduti all’Appaltatore. Per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in
quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei
prezzi contrattuali.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati a regolare discarica, a cura e spese dell’Appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 53 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
Appaltante.
Art. 54 – Cartello di cantiere
1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con
le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato
nella allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
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b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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Lavori di Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del
2000
Euro Incidenza % manodopera
1
Impianti tecnologici
Prevalente
OG 11
Impienti termici ed elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
€ 680.444,09
35 %
I lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
2 Opere edili Scorporabile OG 1 Edifici civili e industriali
€ 296.235,73 35 %
I lavori sopra descritti costituiscono strutture e architetture di opere generali possono essere realizzati dall’Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria. In caso contrario possono essere eseguiti da impresa associata in possesso di adeguati requisiti di qualificazione o possono essere subappaltati. SICUREZZA € 17.758,44
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI compreso
Sicurezza
€ 994.438,26
TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
(articoli 4 – 41 - 43, comma 1)
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TABELLA «B » CARTELLO DI CANTIERE articolo 5 4