INTEGRAZIONE AL Prontuario - laurus.tv · Silvio Padula Laurus Prontuario DELLE VIOLAZIONI AL...

151
Silvio Padula www.Laurus.tv Laurus Prontuario DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA edizione XXVII INTEGRAZIONE AL

Transcript of INTEGRAZIONE AL Prontuario - laurus.tv · Silvio Padula Laurus Prontuario DELLE VIOLAZIONI AL...

Silvio Padulawww.Laurus.tv

Laurus

ProntuarioDELLE VIOLAZIONI ALCODICE DELLA STRADAedizione XXVII

INTEGRAZ IONE AL

INDICE11 www.Laurus.tv

4. Sanzioni accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo diveicoli in conseguenza di ipotesi di reato (art. 224-ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 45

VII. I reati di omicidio stradale e di lesioni stradali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA . . . . . . . . . . . » 49Prospetto dei casi di rimozione o blocco del veicolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 530NORME COMPLEMENTARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 537Autolinee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 539Autoservizi non di linea (autonoleggio con conducente, taxi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 540Autotrasporto di cose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 550Autotrasporto internazionale di persone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 570Autotrasporto di merci pericolose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 572Apparati radio ricetrasmettitori montati su veicoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 584Cronotachigrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 586Tasse automobilistiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 592Trasporto di sostanze alimentari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 596Altri trasporti particolari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 603Veicoli stranieri circolanti in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 604Formulario per la contestazione delle infrazioni (in inglese, francese, spagnolo, tedesco) . . » 609TABELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 623Paesi membri dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo . . . . . . . » 624

VII. Isioni s

VII. Isioni s

00 (1-50).qxd:00 (1-58).qxd 3-04-2016 23:25 Pagina 11

INDICE www.Laurus.tv 12Velocità - frenate in metri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 625Tolleranza del 5% per la rilevazione della velocità con apparati elettronici . . . . . . . . . . » 626Direttive comunitarie anti-inquinamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 627Eccedenze di massa - sanzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 629Sigle di individuazione delle province . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 635Targhe del corpo diplomatico in Italia e targhe speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 636Sigle di individuazione di alcuni Stati esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 637Pesi specifici delle principali sostanze più frequentemente trasportate . . . . . . . . . . . . . . » 638Modulistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 641INDICE ANALITICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 647

00 (1-50).qxd:00 (1-58).qxd 3-04-2016 23:25 Pagina 12

AVVERTENZE PROCEDURALI15 www.Laurus.tv

veicolo trainante che quello del veicolo trainato; nella violazione del divieto di gareggiare in velocità - art. 141- risponderanno entrambi i conducenti).

4) Verbale di accertamento - notifica (artt. 200-201)La violazione, se possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto all’obbligato insolido.La contestazione immediata non è necessaria e si procede pertanto a notifica del verbale, nei seguenti casi(comma 1-bis dell’art. 201):a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva veocità;b) attraversamento di incrocio con semaforo indicante luce rossa;c) sorpasso vietato;d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento gestiti dagli organi di po-

lizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in un tempo succes-sivo (perché il veicolo è a distanza dal posto di accertamento o, comunque, nell’impossibilità di essere fer-mato in tempo utile o nei modi regolamentari);

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito conL. 1 agosto 2002, n. 168 (apparecchi collocati previa informazione agli automobilisti sulle autostrade estrade extraurbane principali ovvero sulle strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento indivi-duate con decreto del prefetto);

g) rilevazione degli accessi non autorizzati nelle zone a traffico limitato o aree pedonali e della circolazione sullecorsie o strade riservate con i dispositivi di cui all’art. 17, comma 133-bis, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli artt. 80, 141, 143 (commi 11 e 12), 146, 167, 170, 171, 193, 213e 214 per mezzo di appositi dispositivi di rilevamento.

Se gli apparecchi usati per il rilievo delle infrazioni di cui alle lettere b), f), g) e g-bis) sono utilizzati senza lapresenza degli agenti di polizia, gli stessi devono essere omologati.

00 (1-50).qxd:00 (1-58).qxd 3-04-2016 23:25 Pagina 15

AVVERTENZE PROCEDURALI23 www.Laurus.tv

– non sia ancora trascorso il termine per la notifica previsto dall’art. 201 del codice;– l’interessato, cui è stato erroneamente notificato il verbale, non abbia già presentato ricorso al prefetto o algiudice di pace.Diversamente l’organo procedente non potrà procedere direttamente all’archiviazione, ma nel primo caso,dovrà chiederla al Prefetto; nel secondo sarà competente l’autorità investita del ricorso.

II. Applicazione delle sanzioni accessorieLe sanzioni accessorie vanno applicate con le modalità stabilite in via generale dal codice della strada, negliarticoli dal 210 al 219-bis per illeciti amministrativi e negli articoli dal 222 al 224-ter per le sanzioni acces-sorie non solo ai pochi illeciti penali restati nel codice (artt. 9-bis, 9-ter, 100, comma 14, , 186, 187, 189 e,solo in caso di reiterazione, 116 comma 15, 124, 135 commi 7 e 11) ma anche ai reati di lesione personale, le-sione personale stradale, omicidio stradale ai quali consegue, ai sensi dell’art. 222, la sanzione accessoria dellasospensione – o revoca – della patente.Vi sono però alcuni articoli del codice che dettano, per una specifica sanzione accessoria, modalità di applica-zione diverse da quelle dettate in generale.Così, per la sanzione accessoria del fermo del veicolo (sanzione conseguente, ai sensi dell’articolo 214, a quelladella sospensione della carta di circolazione) l’art. 10 detta disposizioni che derogano alla normativa generale.Per i trasporti eccezionali senza autorizzazione infatti l’art. 10 dispone che il fermo va eseguito conducendo il veico-lo in un idoneo luogo vicino ove effettuare la sosta fino a quando sia munito di autorizzazione, anziché, come preve-de l’art. 214, affidandolo in custodia all’avente diritto in apposito luogo di custodia o presso un deposito autorizzato.Assai spesso le norme relative alle sanzioni accessorie prevedono che esse vadano applicate immediatamente daparte dell’agente che ha constatato la violazione. Così per il fermo dei veicoli, per la rimozione di veicoli, per ilritiro di documenti.Altre volte la sanzione accessoria vera e propria sarà applicata successivamente, ma l’agente accertatore deveporre in essere gli atti immediati richiesti dal codice. Così, per i casi in cui è prevista la sanzione accessoria dellaconfisca, l’agente deve procedere immediatamente a sequestro (art. 213) e quando è prevista la sospensione dellapatente (art. 218) o della carta di circolazione (art. 217) l’agente deve immediatamente ritirare tali documenti.

00 (1-50).qxd:00 (1-58).qxd 3-04-2016 23:25 Pagina 23

AVVERTENZE PROCEDURALI www.Laurus.tv 34Quando è prevista tale sanzione accessoria l’ufficio o comando di appartenenza dell’agente ne dà comunicazio-ne, entro 5 giorni, al prefetto del luogo della commessa violazione, che emanerà il relativo provvedimento.Non è previsto quindi l’immediato ritiro della patente da parte dell’agente accertatore, come invece è previsto perle ipotesi di sanzione accessoria della sospensione della patente (ed anche per la stessa revoca della patente conse-guente, anziché ad un’illecito amministrativo, ad un reato).L’interessato non può conseguire, dopo una revoca, una nuova patente per due anni – dal momento di defini-tività del provvedimento – o tre anni se la revoca è stata disposta per violazioni degli artt. 186, 186-bis, 187.Restano salvi i periodi di attesa più lunghi previsti per il caso di lesioni personali stradali o di omicidio stradale.Quando è prevista la revoca della patente (o anche del c.i.g.) e la violazione da cui discende sia commessa daun conducente minorenne, l’art. 219-bis ha disposto che, in luogo della revoca, si applica la segnalazione perla revisione della patente (o c.i.g.) ai sensi dell’art. 128.Quando la violazione comportante la revoca della patente sia commessa da conducente titolare di patente este-ra, il documento – diversamente dall’ipotesi di titolare di patente italiana – va immediatamente ritirato per l’in-vio, entro 5 giorni, alla Prefettura (UTG) del luogo della commessa violazione per l’emissione del provvedi-mento di inibizione alla guida in territorio nazionale per la durata di due anni.

IV. La decurtazione dei punti dai documenti di abilitazione alla guida (artt. 126-bis e 219-bis)La decurtazione dei punti dopo l’attribuzione ai documenti di abilitazione alla guida di un punteggio iniziale(20 punti) fu introdotta per le patenti nel 2003; la disciplina della decurtazione è stata poi estesa alla carta diqualificazione del conducente (c.q.c.) ed al certificato di abilitazione professionale tipo KB, per le infrazionicommesse alla guida di veicoli per cui tali documenti sono obbligatori e nell’esercizio dell’attività. Infine èstata estesa al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (c.i.g.) con decorrenza 8 agosto 2009.La decurtazione di un certo numero di punti (variabile da 1 a 10) è prevista come conseguente a numerose vio-lazioni a norme del codice della strada ed è stata considerata, dalla giurisprudenza, come assimilabile ad unasanzione accessoria.Sono da considerare quali presupposti per l’applicabilità della decurtazione:– che l’infrazione sia commessa alla guida di veicoli per la cui conduzione è richiesto un titolo abilitativo.

00 (1-50).qxd:00 (1-58).qxd 3-04-2016 23:25 Pagina 34

AVVERTENZE PROCEDURALI35 www.Laurus.tv

Ne deriva che la decurtazione non è possibile per le infrazioni commesse da passeggeri di veicoli (traspor-tati) o da conducenti di velocipedi. Così ad esempio, per il mancato uso di cinture di sicurezza da parte dipasseggero maggiorenne (art. 172, c. 1 e 10), il passeggero dovrà rispondere in proprio della violazione equindi è soggetto a sanzione amministrativa, ma non potrà essere soggetto a decurtazioni di punti dalla pro-pria patente eventualmente posseduta;

– che l’infrazione sia commessa da un conducente maggiorenne, non potendo il minorenne essere soggetto asanzioni amministrative ex art. 2 L. 689/1981.

Il punteggio da decurtare, quando previsto, è indicato nel prontuario nella colonna SANZIONE in neretto. Es:(punti 2).Veniamo ora all’esame delle norme sulla decurtazione di punti dalla patente.Il punteggio da decurtare è raddoppiato per coloro che, al momento della violazione, abbiano conseguito lapatente da meno di tre anni (per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a titolari che non sianogià titolari di altra patente di categoria B o superiore). Dunque per le patenti, la C.Q.C. e il C.A.P. tipo KB vale la regola del raddoppio dei punti da decurtare per i“neopatentati”.Tuttavia, se sono accertate contemporaneamente più violazioni che comportano decurtazione di punti dalla pa-tente, la decurtazione massima ammissibile per tali violazioni contestuali è di 15 punti, ma tale disposizionerelativa al “tetto” massimo di penalità non è applicabile se, anche per una sola delle violazioni contempora-neamente accertate, è prevista la sanzione accessoria della sospensione (o revoca) della patente. Alla perditatotale del punteggio il titolare deve sottoporsi ad esame di idoneità tecnica ai sensi dell’art. 128 del codice. Allo stesso esame deve sottoporsi il titolare di patente che, dopo una prima violazione che comporti la perdi-ta di almeno 5 punti, ne commette altre due (anch’esse comportanti la perdita di almeno 5 punti) non conte-stuali nel periodo di un anno della prima violazione.L’agente accertatore deve indicare nel verbale il punteggio da sottrarre mediante una formula del genere: “La vio-lazione dell’art. ... del codice della strada determina la decurtazione di n. ... punti dalla patente”. Se con un soloverbale sono contestate più infrazioni che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna infrazione va indi-cato il relativo punteggio. Ove si tratti di infrazioni contemporanee che comportino l’applicazione del “tetto” di 15

00 (1-50).qxd:00 (1-58).qxd 3-04-2016 23:25 Pagina 35

AVVERTENZE PROCEDURALI www.Laurus.tv 36punti sarà riportata, dopo il punteggio per ciascuna violazione, la dicitura: “Le violazioni accertate, ricorrendo lecondizioni del comma 1-bis dell’art. 126-bis del c.s. determineranno complessivamente la decurtazione di 15punti”. L’organo da cui dipende l’agente accertatore ne darà notizia per via telematica all’anagrafe nazionale degliabilitati alla guida presso il D.T.T., entro 30 giorni dalla “definizione” della contestazione effettuata (16).Ciascun conducente potrà controllare lo stato della propria patente presso l’anagrafe nazionale e potrà re-cuperare 6 punti (ovvero 9 punti) mediante la frequenza di corsi di aggiornamento con superamento di unaprova di esame ovvero recuperare il punteggio iniziale (20 punti) per effetto della mancanza di penalità perdue anni (salvo il caso di perdita totale del punteggio) (17). La decurtazione riguarda le patenti rilasciate in Italia ed anche quelle dei cittadini dell’Unione Europea cheabbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell’originariodocumento di guida.La penalità (annotazione dei punti) riguarda inoltre le patenti rilasciate da Stato estero (18).

____ ________________(16) La contestazione sarà considerata “definitiva” quando:

– sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa;– siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi;– siano decorsi (inutilmente) i termini per proporre i suddetti ricorsi.

(17) Per coloro che abbiano la patente a punteggio pieno è previsto un ulteriore credito di due punti se, per un periodo di dueanni, non commettano violazioni da cui derivi decurtazione di punti. Il credito massimo così conseguito non può supera-re i dieci punti. A tale incremento può aggiungersi, ma soltanto per i primi tre anni dal rilascio della patente, l’attribu-zione di 1 punto in più all’anno (dunque un massimo di 3 punti) in conseguenza della mancanza di violazioni compor-tanti decurtazione.

(18) Per i titolari di tali patenti che abbiano commesso in Italia nell’arco di un anno violazioni per almeno 20 punti è ini-bita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Se i 20 punti sono raggiunti in unperiodo di tempo di due anni, l’inibizione alla guida dura un anno (dura invece sei mesi se lo stesso punteggio è rag-giunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni). Anche per tali violazioni l’organo da cui dipende l’a-gente accertatore ne darà notizia ad apposita banca dati presso il D.T.T., con le medesime modalità sopra riportate.Il provvedimento di inibizione alla guida, da notificare all’interessato, è emesso dal prefetto competente per il luogo incui è stata commessa l’ultima violazione che ha comportato decurtazione. La circolazione durante il periodo di inibizio-ne alla guida è punita con le sanzioni previste dal comma 6 dell’art. 218 (vedi).

00 (1-50).qxd:00 (1-58).qxd 3-04-2016 23:25 Pagina 36

AVVERTENZE PROCEDURALI www.Laurus.tv 42

V. Gli illeciti penali (art. 220)Le violazioni al codice della strada che costituiscono reato sono di seguito indicate:– art. 9-bis: organizzazione, promozione, direzione o agevolazione senza autorizzazione, di competizioni

sportive in velocità con veicoli a motore. Partecipazione ad esse o effettuazione di scommessesu tali competizioni;

– art. 9-ter: gareggiare in velocità con veicoli a motore al di fuori di qualsiasi organizzazione di una gara;– art. 100: comma 14: falsificazione (o manomissione o alterazione) di targhe – uso di targhe false (o ma-

nomesse o alterate);– art. 186 c. 2, lett. b) e c) e 186-bis, c. 3, II ipotesi:

guida in stato di ebbrezza alcolica e rifiuto di sottoporsi all’accertamento (art. 186 c. 7 e art.186-bis c. 6);

– art. 187: guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope e rifiuto di sottoporsi all’ac-certamento;

– art. 189: – inosservanza dell’obbligo di fermarsi a seguito d’incidente ricollegabile a proprio comporta-mento con danno alle persone;

– omissione di soccorso alle persone ferite.Costituiscono altresì reato, ma solo in caso di reiterazione, le violazioni degli artt. 116, comma 15; 124; 135commi 7 e 11.Va però ricordato che il codice talvolta (es.: art. 74) dispone che la sanzione amministrativa prevista si appli-chi soltanto “se il fatto non costituisce reato” ovvero (es.: art. 212) rinvia, per la sanzione, ad ipotesi di reatopreviste dal codice penale.Per i reati previsti dal codice della strada va seguita la procedura posta dal codice di procedura penale, che è deltutto autonoma rispetto a quella prevista dal codice della strada per gli illeciti amministrativi. In particolare, pergli illeciti penali l’agente o organo accertatore non è tenuto a contestare e verbalizzare l’infrazione, ma deve sem-plicemente comunicare la notizia del reato al pubblico ministero del luogo di accertamento, ai sensi dell’art. 347c.p.p. (art. 220).

00 (1-50).qxd:00 (1-58).qxd 3-04-2016 23:25 Pagina 42

AVVERTENZE PROCEDURALI43 www.Laurus.tv

Resiste tuttavia ancora una prassi per cui l’agente, anche per i reati, talvolta procede a redigere il verbale uti-lizzando il modello in uso per gli illeciti amministrativi, barrando però lo spazio relativo alla somma da pa-gare e alle modalità di pagamento. Ciò avviene per motivi di praticità (è comodo l’uso del modello perché in-dica al verbalizzante gli elementi da rilevare). Il verbale peraltro non va consegnato all’autore della violazio-ne né va notificato.Per i reati, infatti, il nuovo codice della strada non prevede più la condizione di procedibilità posta dal codicedel 1959 della preventiva contestazione o notifica del verbale.Il verbale redatto equivale dunque ad un’annotazione o «relazione di servizio» per il proprio comando o uffi-cio, che provvederà al suo inoltro, senza ritardo, al pubblico ministero.Quando tuttavia il codice prevede, a seguito dell’illecito penale, sanzioni accessorie (es: sospensione della pa-tente) o quando si deve procedere al sequestro (penale o amministrativo) del veicolo, deve essere subito re-datto verbale di ritiro del documento o di sequestro del veicolo.L’autore dell’illecito sarà inoltre invitato a dichiarare o eleggere domicilio per le comunicazioni relative (art.161 c.p.p.) verbalizzandone le dichiarazioni.

VI. Le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali1) Incidenti con danno alle persone derivati da violazioni delle norme del codice (art. 222)Quando da violazioni delle norme derivi un incidente con danno alle persone, si applica la sanzione ammini-strativa accessoria della sospensione della patente.Se sussiste recidiva reiterata specifica ovvero se sussistono i reati di lesioni personali stradali (art. 590-bisc.p.p), o di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), si applica invece la revoca della patente (art. 222).A tal fine il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile, ne tra-smette entro 15 gg. copia al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di re-voca della patente e di inibizione alla guida nel territorio nazionale.

00 (1-50).qxd:00 (1-58).qxd 3-04-2016 23:25 Pagina 43

2) Ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato (art. 223)Quando è prevista la sanzione accessoria della sospensione (artt. 9-bis, 9-ter, 186, 186-bis, 187, 189) o revoca(artt. 9-bis, 9-ter, 186, 186-bis, 187) della patente in conseguenza di violazioni costituenti reato, come pure neicasi previsti dagli articoli 589-bis (comma 2, 3, 4 e 5) e 590-bis del codice penale, l’agente o organo accertato-re ritira immediatamente la patente e la trasmette, entro 10 gg., alla prefettura (UTG) del luogo della commessaviolazione, che dispone la sospensione provvisoria della validità della patente per un periodo di tempo massimoche varia, a seconda delle ipotesi, da 2 a 5 anni (prorogabili fino a 10 in caso di condanna non definitiva).Se la sospensione provvisoria consegue ai casi degli articoli 589-bis (commi 2, 3, 4 e 5) e 590-bis del codicepenale e riguarda una patente estera, il prefetto emette per il titolare un provvedimento di inibizione alla guidasul territorio nazionale.Avverso il provvedimento di sospensione è ammessa opposizione ex art. 205 c.s. -3) Confisca di ciclomotori o motoveicoli adoperati per commettere un reatoL’art. 213 comma 2-sexies prevede la confisca di ciclomotori o motoveicoli adoperati per commettere un reato.Nel caso in cui uno di tali veicoli abbia causato un incidente da cui sia derivata la morte di una persona bisognapertanto procedere al sequestro per la confisca del ciclomotore o motoveicolo.Se l’incidente abbia causato lesioni personali ad altri si procederà al sequestro solo se sia stata presentata que-rela (circ. Min. interno n. 300/A/1/44285/101/3/3/9 del 7 settembre 2005).Ugualmente, ai sensi della citata circolare, si procederà al sequestro per la confisca se il ciclomotore o il mo-tociclo sia adoperato per commettere altri reati (es. uno scippo o una rapina) ovvero uno dei reati previsti dalcodice della strada (es. artt. 100, 186, 187, 189).Per l’esecuzione della misura cautelare del sequestro vedi il precedente paragrafo 1) del cap. III.4) Sanzioni accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo di veicoli in conseguenza

di ipotesi di reato (art. 224-ter)Nelle ipotesi di reato previste dal codice della strada alle quali consegue la sanzione amministrativa accesso-ria della confisca del veicolo (art. 9-bis; 9-ter; 186 c. 2 e c. 7; 186-bis; c. 3 (t.a. superiore a 1,5 g/l) e c. 6; 187

AVVERTENZE PROCEDURALI www.Laurus.tv 44

00 (1-50).qxd:00 (1-58).qxd 3-04-2016 23:25 Pagina 44

AVVERTENZE PROCEDURALI45 www.Laurus.tv

c. 1 e 8), l’agente accertatore procede al sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213, affidando il veicoload un custode convenzionato (1).I citati articoli del codice prevedono la confisca del veicolo usato per commettere il reato da essi previsto, fa-cendo però salvo il caso in cui esso appartenga a persona estranea al reato (per gli articoli 9-bis e 9-ter peròil veicolo appartenente a persona estranea è confiscabile se questa lo abbia affidato allo scopo di parteciparealla competizione non autorizzata o alla gara di velocità).Per persona estranea al reato deve intendersi chi non abbia concorso nel reato e possa dimostrare l’insussi-stenza di una propria colpa dalla quale sia derivata la possibilità di un uso illecito del veicolo (Cass. civ., sez.III, 4 novembre 2008, n. 24771). Il veicolo in comproprietà tra l’autore del reato e altra persona è comunqueconfiscabile (Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 2010, n. 20054 e Cass. pen., sez. IV, 5 settembre 2013, n. 36.432).Quando dunque il veicolo appartiene a persona estranea al reato, nel senso sopra precisato, non essendo con-fiscabile, non va effettuato il sequestro dello stesso.Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o decreto divenuti irrevocabili, ne trasmetterà poicopia autentica al prefetto perché disponga la confisca amministrativa del veicolo ai sensi dell’art. 213.Nelle ipotesi di reato previste dal codice della strada alle quali consegue la sanzione amministrativa accesso-ria del fermo del veicolo (artt. 116, c. 15; 124 c. 4; 135, c. 7 e 11; 186 c. 2-bis; 186-bis, c. 3), l’agente accer-

____ ________________(1) Sebbene l’art. 224-ter nulla preveda in merito alla durata della custodia presso il deposito convenzionato (limitata sol-tanto - ai sensi dell’art. 213, c. 2-quinquies - per i ciclomotori o motocicli), il Min. Interno - Dip. affari interni e ter-ritoriali - con circ. 22 aprile 2011, n. 6535, allo scopo di evitare un notevole aggravio delle spese di custodia dovutoalla durata dei processi, ha ritenuto che, su richiesta dell’interessato, può essere successivamente disposta la restitu-zione allo stesso del veicolo, anche se sia diverso da un ciclomotore o motociclo, con affidamento in custodia fino alprovvediemento di confisca.Successivamente lo stesso Min. interno (circ. 300/A/5721/14101/20/21/4 del 1° agosto 2014) ha disposto (forzando così lanorma dell’art. 224-ter), anche per il sequestro in ipotesi di reato, l’applicazione dell’art. 213, che prevede prioritaria-mente l’affidamento del veicolo al proprietario o conducente o obbligato in solido (salvo che si tratti di ciclomotori o mo-toveicoli, i quali vanno sempre convogliati, per i primi 30 gg.., in un deposito convenzionato).

00 (1-50).qxd:00 (1-58).qxd 3-04-2016 23:25 Pagina 45

tatore dispone il fermo amministrativo provvisorio per 30 giorni del veicolo, secondo la procedura di cui al-l’art. 214 (2).Il veicolo, se diverso da un ciclomotore o motoveicolo (per i quali la prevista confisca assorbe in sé il fermo)può essere affidato all’interessato se in possesso dei requisiti necessari, altrimenti sarà affidato a depositeriaautorizzata. Il fermo sarà completato successivamente a sentenza divenuta irrevocabile.La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato comporta l’estinzione della sanzione accesso-ria. Se l’estinzione del reato deriva da altra causa il prefetto per i veicoli sottoposti a sequestro verifica la sus-sistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della confisca e procede ai sensi dell’art. 213. Peri veicoli sottoposti a fermo provvisorio, procede a tale verifica l’ufficio o comando da cui dipende l’accerta-tore per l’applicazione o meno del fermo per il periodo residuo, ai sensi dell’art. 214.In caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento il prefetto o, per il fermo, l’ufficio o comando da cui di-pende l’accertatore, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario.

VII. I reati di omicidio stradale e di lesioni stradali1. Le pene già previste dagli artt. 589 e 590 c.p. per chiunque cagioni, per colpa, la morte (omicidio colpo-

so) o lesioni personali (lesioni personali colpose) con violazione delle norme sulla circolazione stradale,vengono confermate dai nuovi articoli 589-bis e 590-bis. Tuttavia tale disposizione di base viene integra-ta con la la previsione di una serie di casi in cui, se il fatto è commesso alla guida di veicoli a motore, lepene vengono aggravate.

2. In particolare l’art. 589-bis, per l’omicidio colposo cagionato alla guida di veicoli a motore, prevede penepiù gravi se il fatto è causato:a - guidando in stato di ebbrezza alcolica (art. 186, c. 2, lett. b) e c) e 186-bis, se si tratta di un conducen-te “professionale” indicato al c. 1, lett. b), c), d) e questo si trovi con tasso alcolemico superiore a 0,8g/l) o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187);

AVVERTENZE PROCEDURALI www.Laurus.tv 46

____ ________________(2) Se però il reato è commesso alla guida di un motoveicolo o ciclomotore l’agente procederà, anziché al fermo, al sequestrodello stesso ai fini della confisca, ai sensi dell’art. 213, c. 2-sexies, con affidamento ad un deposito autorizzato.

00 (1-50).qxd:00 (1-58).qxd 3-04-2016 23:25 Pagina 46

AVVERTENZE PROCEDURALI47 www.Laurus.tv

b - eccedendo la velocità, nei centri urbani, in misura tale da essere pari o superiore al doppio di quellaconsentita e comunque non inferiore a 70 km/h; sulle strade extraurbane, in misura di almeno 50 km/hsuperiore a quella consentita (art. 142);

c - attraverso un’intersezione con semaforo rosso (art. 41) ovvero circolando contromano (art. 143);d - durante manovra di inversione di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve, dossi(art. 154) ovvero sorpassando altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di lineacontinua (art. 148 o 40).

3. L’art. 590-bis prevede, nelle stesse circostanze sopraindicate, aggravamenti di pena per il caso di lesio-ni personali gravi o gravissime mentre, in caso di lesioni personali non gravi, restano in vigore le dispo-sizioni dell’art. 590 c.p.

4. Sono inoltre previste aggravanti, sia per l’omicidio che per le lesioni personali, per chi guidi senza paten-te o con patente revocata o sospesa (art. 116, c. 15), per chi guida il veicolo di sua proprietà privo di assi-curazione (art. 193), per chi si dia alla fuga dopo l’incidente (art. 189), nonché se l’omicidio è plurimo ole lesioni sono arrecate a più persone.Costituisce invece un’attenuante il fatto che l’evento sia conseguenza anche di una condotta colpsa dellavittima.

5. Alla condanna (e all’applicazione della pena su richiesta) per i reati in esame consegue la revoca della pa-tente (anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena) con provvedimento del prefettocompetente per il luogo della violazione. Per le patenti estere il prefetto emana provvedimento di inibi-zione alla guida (art. 222 cod. str., c. 3-quater).Dalla revoca deriva anche il divieto di conseguire una nuova patente prima del decorso dei termini – siava da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni – indicati nell’art. 222 cod. str. (commi 3-bis e 3-ter).

6. Per le lesioni colpose, se gravi o gravissime, l’arresto in flagranza del conducente responsabile è facolta-tivo (art. 381 c.p.p.) nelle ipotesi aggravate di cui al precedente punto 2, lettere a, b, c, ma soltanto se que-sto si sia dato alla fuga dopo l’incidente.

00 (1-50).qxd:00 (1-58).qxd 3-04-2016 23:25 Pagina 47

In caso di omicidio stradale l’arresto, sempre facoltativo, diviene invece obbligatorio (art. 380 c.p.p.) nel-l’ipotesi in cui il conducente che lo ha causato si trovi in stato di alterazione da stupefacenti (art. 187) o instato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) (art. 186, c. 2, lett. c) ovvero anche contasso solo superiore a 0,8 g/l) se conducente “professionale” di cui all’art. 186-bis, c. 1, lettere b), c), d).

AVVERTENZE PROCEDURALI www.Laurus.tv 48

00 (1-50).qxd:00 (1-58).qxd 3-04-2016 23:25 Pagina 48

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 6 commi 1 (o 3) e 12Veicoli non adibiti a trasporto dicose.Inosservanza, fuori dei centri abi-tati, dei provvedimenti del prefet-to (ovvero, per le strade militari, delComandante della Regione militare)di sospensione temporanea dellacircolazione.(es.: circolava fuori del centro abita-to alla guida del veicolo sopra indica-to nonostante ordinanza prefettizia disospensione della circolazione).

art. 6 commi 1 (o 3) e 12Veicoli adibiti a trasporto di cose.Inosservanza, fuori dei centriabitati, dei provvedimenti delprefetto (ovvero, per le strade mili-tari, del Comandante della Regionemilitare) di sospensione tempora-nea della circolazione nei giornifestivi (o negli altri fissati da appo-sito calendario annuale).

da € 169,00a € 679,00p.m.r.

€ 169,00Entro 5 gg.€ 118,30

da € 422,00a € 1.695,00p.m.r.

€ 422,00(e sospensio-ne patente ecarta di circo-lazione)

1. Intimare al conducente, facendone menzione nel verba-le, di non proseguire il viaggio e di sostare presso ...(specificare) fino allo scadere del divieto.

2. In caso di inosservanza il trasgressore incorre nel reatodi cui all’art. 650 c.p.

3. Se, su una strada a doppio senso di circolazione, sullato ove vige un divieto di sosta (o di fermata), vengarinvenuto in sosta un veicolo in direzione di marcia op-posta a quella consentita, con la presente violazioneconcorrerà quella di cui all’art. 157, c. 2, I ipotesi.

SANZIONEACCESSORIA della sospensione della paten-te da 1 a 4 mesi e della carta di circolazione da 1 a4 mesi. Fermo del veicolo per uguale durata ai sensidell’art. 214. La patente e carta di circolazione sonoimmediatamente ritirate.1. Intimare al conducente, facendone menzione nel verba-le, di non proseguire il viaggio e di sostare presso ... ,fino allo scadere del divieto, avvertendolo che rimanecomunque responsabile del veicolo e relativo carico.

2. Menzionare inoltre nel verbale che, scaduta la sospen-sione della circolazione, il conducente è autorizzato acondurre il veicolo, per la via più breve, fino al luogo indi-cato dal trasgressore con l’avvertenza che, ivi giunto, ilveicolo rimarrà sottoposto a fermo fino allo scadere delperiodo di sospensione della carta di circolazione.

3. In caso di inosservanza il trasgressore incorre nel reatodi cui all’art. 650 c.p.

DIVIETI ED OBBLIGHI FUORI DEI CENTRI ABITATI ART. 651 www.Laurus.tv

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 51

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 6 commi 4 e 14Inosservanza, fuori dei centri abi-tati, del divieto di sosta o delle li-mitazioni alla sosta evidenziateda segnaletica verticale.(es.: sostava nonostante il divietoovvero in orario - o in giorno - nonconsentito).

art. 6 comma 7 e legge 33/2012Circolazione e sosta nelle areeaeroportuali.(es.: In violazione dell’ordinanzadella direzione aeroportuale n. …del … non rispettava le limitazioniall’accesso o alla circolazione – oalla permanenza – nelle aree de-terminate nell’ordinanza e indicatecon apposita segnaletica).

da € 41,00a € 169,00p.m.r.

€ 41,00Entro 5 gg.

€ 28,70

da € 81,00a € 321,00p.m.r.

€ 81,00Entro 5 gg.

€ 56,70*

Per la SANZIONE ACCESSORIA della rimozione o bloc-co, vedi prospetto al termine del prontuario.1. Salva diversa segnalazione, la sosta è vietata per tuttele 24 ore. Se si protrae oltre 24 ore, si applica una san-zione per ogni periodo ulteriore di 24 ore.

2. La sosta può essere riservata a particolari categorie didi utenti oppure vietata in certi orari o giorni.

3. Essa può essere anche limitata ad un tempo massimoo subordinato al pagamento (c. 4 lett. d). In tal caso, perla mancata esposizione dell’orario di inizio o per l’o-messo funzionamento del dispositivo di controllo si ap-plica l’art. 157, c. 6 e 8.

1. Le violazioni possono essere accertate anche con di-spositivi elettronici omologati senza necessità di conte-stazione immediata (L. 33/2012).

2. Per l’applicazione delle sanzioni si applica la proceduradi cui al tit. VI del codice della strada.

* Se la violazione è commessa con un ciclomotore o veico-lo a due ruote la sanzione amministrativa va da € 38,00 a€ 156,00 (p.m.r. € 38,00; entro 5 gg. € 26,60).

DIVIETI ED OBBLIGHI FUORI DEI CENTRI ABITATIART. 6 www.Laurus.tv 54

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 54

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 7 commi 1 e 13Inosservanza, nei centri abitati,dei provvedimenti comunali disospensione o divieto di circo-lazione.(es.: alla guida del veicolo sopraindicato:– non rispettava l’ordinanza ... disospensione - o divieto - di circo-lazione emessa per motivi disicu-rezza pubblica - o della circolazio-ne o di carattere tecnico;– non osservava il divieto di transi-to segnalato da apposito cartello).

da € 85,00a € 338,00p.m.r.

€ 85,00Entro 5 gg.

€ 59,50

1. Il provvedimento (ordinanza) può essere evidenziato dasegnaletica (es.: la fig. II 46 reg. - divieto di transito -che vieta di entrare in una strada ove la circolazione èvietata nei due sensi).

2. Per i provvedimenti emessi per la prevenzione dell’in-quinamento o per la tutela del patrimonio artistico-am-bientale (es: circolazione a targhe alterne o limitata adalcune giornate o ore) si applica l’ipotesi di cui alcomma 1, lett. b) e 13 (o 13-bis), che segue (vedi).

3. La violazione può essere accertata anche con sistemi dirilevazione automatica degli accessi.

DIVIETI ED OBBLIGHI NEI CENTRI ABITATI ART. 755 www.Laurus.tv

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 55

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 7 comma 15Violazione delle disposizioniche limitano o regolamentano lasosta(es.: sostava per un tempo supe-riore a quello consentito e precisa-mente per un tempo scaduto da …ore, corrispondenti a… periodi diviolazione; (1)– manometteva il disco orario perprolungare indebitamente lasosta;– lasciava in sosta un autocarro inzona ove la sosta è consentitasolo alle autovetture – o un’auto-vettura ove la sosta è consentitasolo ai motocicli;– lasciava in sosta un veicolo adue ruote in area riservata allesole ambulanze).

(1) Periodo di violazione è il massimo pe-riodo di sosta consentita in quell’areadalla tabella apposita. In mancanza di in-dicazione è la giornata.

da € 25,00a € 100,00p.m.r.

€ 25,00Entro 5 gg.

€ 17,50

1. La limitazione alla sosta si intende riferita alla sua dura-ta nel tempo; la sua regolamentazione alle categorie diveicoli ammesse o escluse.

2. La sanzione va applicata per ogni periodo per quale siprotrae la violazione (1). Così:– se la sosta è limitata a 1 ora e il tempo è scaduto da3 ore (o da 2 ore più frazione di un’ora), la sanzione ètriplicata;

– se la sosta è limitata a 3 ore e il tempo è scaduto da5 ore, la sanzione è raddoppiata.

3. Nel caso di sosta riservata al carico o scarico di cose li-mitata nel tempo (es. 15 o 20 minuti) con obbligo di se-gnalare l’orario di arrivo, fermo restando che deve es-sere attiva un’operazione di carico e scarico, ove lasosta si protragga oltre il tempo consentito sarà appli-cabile la sanzione in esame.

4. La mancata chiara indicazione dell’ora di inizio dellasosta (mediante disco orario, parchimetro o ancheesposizione di apposito foglio sul cruscotto) è sanzio-nata dall’art. 157.

5. Nel caso di sosta a pagamento senza limiti massimi didurata si applica l’ipotesi seguente.

6. I veicoli al servizio di disabili muniti dell’apposito con-trassegno sono esentati dal rispetto dei limiti di temponella sosta.Contrariamente ad una opinione diffusa, essi non sonoesonerati dal corrispettivo dovuto nelle aree di sosta apagamento (Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2009, n.21271). Tuttavia resta salva la facoltà dei comuni di di-sporre diversamente, ad es. nel caso in cui tutti gli spaziad essi riservati risultino occupati.

DIVIETI ED OBBLIGHI NEI CENTRI ABITATI ART. 763 www.Laurus.tv

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 63

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 9-bis commi 1 e 5

art. 9-bis comma 4Effettuazione di scommessesulle gare di cui alle ipotesiprecedenti.

sospensionedella patente,confisca deiveicoli deipartecipanti)

Sanzionepenale.

Informativaal P.M.

nali o gravi o gravissime o la morte di una o più per-sone. L’agente provvede al ritiro della patente o c.i.g.,facendone menzione nel verbale.L’agente provvede inoltre al sequestro ai sensi del-l’art. 213 dei veicoli al fine della successiva confisca,redigendone il verbale (art. 224-ter).1. Reato di competenza del tribunale.2. Con la sentenza di condanna è disposta la confisca deiveicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a perso-na estranea al reato (purché questa non li abbia affidatiallo scopo di partecipare alla competizione).

3. Sanzione penale della reclusione da uno a tre anni e dellamulta da € 25.000 a € 100.000, salvo che il fatto non co-stituisca più grave reato. La sanzione detentiva è aumen-tata se dalla competizione deriva una lesione personale ola morte di una o più persone. La sanzione è inoltre au-mentata quando:– la manifestazione sia organizzata a fine di lucro o peresercitare o consentire scommesse clandestine; se allacompetizione partecipano minori di anni 18.

1. Reato di competenza del Tribunale. (Reclusione da 3mesi a 1 anno e multa da € 5.000 a € 25.000).

COMPETIZIONI IN VELOCITÀ CON VEICOLI A MOTORE ART. 9-bis71 www.Laurus.tv

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 71

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 9-terGareggiare in velocità con vei-coli a motore al di fuori di qual-siasi organizzazione di gara.(es.: alla guida dell’autovettura – omotociclo – o ciclomotore – so-praindicata gareggiava in velocitàcon il conducente di altra autovet-tura – o motociclo – o ciclomoto-re).

Sanzionepenale.

Informativaal P.M.

(sospensionedella patentee confisca deiveicoli)

SANZIONI ACCESSORIE della sospensione della patenteda 1 a 3 anni (o della revoca della stessa se dalla com-petizione sono derivate lesioni gravi o gravissime o lamorte di una o più persone) e della confisca dei veicoli.L’agente provvede al ritiro della patente, facendonemenzione nel verbale.Provvede inoltre al sequestro ai sensi dell’art. 213 deiveicoli, redigendone verbale (art. 224-ter).Con la sentenza di condanna è disposta la confiscadei veicoli dei partecipanti salvo che appartenganoa persona estranea al reato (purché questa non liabbia affidati a questo scopo).1. Reato di competenza del Tribunale;2. Sanzione penale della reclusione da sei mesi a un anno edella multa da € 5.000 a € 20.000. La sanzione detentivaè aumentata se dalla gara sono derivate lesioni personalio la morte di una o più persone;

3. L’ipotesi ricorre in caso di gare di velocità con veicoli a mo-tore, al di fuori di qualsiasi organizzazione (es: a seguitodi una “sfida” tra due o più amici);

4. La sanzione si applica, separatamente, a ciascun condu-cente.

GAREGGIARE IN VELOCITÀ CON VEICOLI A MOTOREART. 9-ter www.Laurus.tv 72

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 72

TRASPORTI ECCEZIONALI ART. 1075 www.Laurus.tv

6. Fanno altresì eccezione all’obbligo di autorizzazione (c. 12, 13, 14):– i veicoli specifici per soccorso e rimozione che trainino veicoli in avaria non eccezionali, limitatamente al

percorso fino alla più vicina officina;– i veicoli ad alimentazione elettrica per trasporto di persone che presentino un’eccedenza in lunghezza do-

vuta all’asta di presa di corrente in posizione di riposo;– gli autoarticolati aventi il semirimorchio allestito con gruppo frigorifero sporgente anteriormente a sbalzo,

purché il complesso non ecceda i limiti dimensionali stabiliti dall’art. 61.7. Non hanno infine bisogno di autorizzazione i veicoli eccezionali quando circolino con un assetto che non fa su-

perare nessuno dei limiti di sagoma o di massa e perché sia rispettata la fascia di ingombro di cui all’art. 217 reg. es..8. Responsabilità per le violazioniIl comma 23 pone una deroga alle norme generali del codice in materia di responsabilità per le violazioni.8.1. Esso dispone infatti che le sanzioni pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 (restano perciò sog-

gette al normale regime quelle di cui ai commi 20 e 25-ter) si applicano “sia al proprietario del veicolo sia alcommittente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo”.

Tale disposizione (4) comporta che oltre al conducente è responsabile della violazione anche il proprieta-rio (5), ma non solo “in solido” come previsto in generale dall’art. 196, bensì in proprio. Di conseguenza vannoredatti due distinti verbali a carico dei due soggetti, ciascuno obbligato al pagamento. Se poi dalla documen-tazione risulta che il trasporto viene effettuato per conto di un solo committente, va redatto un ulteriore verba-le a carico di quest’ultimo (6) (7).____ ________________(4) Secondo la prevalente interpretazione.(5) Ovviamente, se sia soggetto diverso dal conducente.(6) Perciò, se i committenti sono più di uno, non si procederà a loro carico.(7) Se il proprietario e il conducente sono la stessa persona fisica, la violazione è contestata solo al conducente ed even-

tualmente al committente se esclusivo. Così pure, se proprietario e committente sono la stessa persona fisica, non si applicala sanzione al committente.Se il proprietario o il conducente sono soci della società committente, occorre distinguere:– per le società di persone (soc. semplice, s.n.c., s.a.s.), si applica, secondo la dottrina prevalente, solo la sanzione al con-

ducente, ravvisandosi in tal caso una sola persona.In contrasto con tale interpretazione è Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2007, n. 16779, che ha ritenuto la società cui è intestato

il veicolo come centro autonomo di rapporti giuridici;

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 75

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 10 comma 18

senza aver ottenuto l’autorizza-zione).(es. di verbale al proprietario [o alcommittente esclusivo]: quale pro-prietario del [o committente deltrasporto effettuato per suo contoesclusivo con il] veicolo sopra indi-cato, non impediva che lo stessotrasportasse:– [segue come es. precedente]La violazione è stata contestata alconducente con verbale n. … del…).

art. 10 commi 3 e 18 I ipotesiTrasporto di– containers– veicoli mediante autoveicoliappositamente per circolazione,senza autorizzazione.(es.: sprovvisto di autorizzazione,circolava alla guida del veicolosopra indicato, adibito a trasporto

(segue)

da € 778,00a € 3.140,00p.m.r.

€ 778,00(sospensionedella patente e carta di circolazione)

(1) Se la violazione consiste nel superamento dei limiti di sa-goma previsti dall’art. 61, non si procede all’applicazionedi sanzioni se le dimensioni non risultano superiori di oltreil 2% (salvo che il superamento comporti la prescrizione del-l’obbligo della scorta).(2) Se la violazione consiste nel superamento dei limiti dimassa previsti dall’art. 62 non si procede all’applicazionedi sanzioni se la massa complessiva a p.c. non risulta su-periore di oltre il 5% ai limiti previsti dall’art. 62 - c. 4 -.Se il carico che determina eccedenza di massa oltre il 5% ècostituito da cose indivisibili (non rientranti tra quelle elenca-te nell’art. 10), la sanzione (pagamento in m.r.) è stabilita in€ 667,00. In tale ipotesi è infatti violata la disposizione del-l’art. 62 (vedi), che rinvia all’art. 10.Se invece il carico è costituito da cose divisibili (non rien-tranti tra quelle elencate nell’art. 10) si applica la sanzioneprevista dall’art. 167 (vedi).

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della pa-tente da 15 a 30 gg e della carta di circolazione da1 a 2 mesi. Fermo del veicolo per uguale durata aisensi dell’art. 214. La patente e la carta di circola-zione sono immediatamente ritirate.1. Per l’applicazione delle sanzioni accessorie e per la re-sponsabilità separata del committente esclusivo vedinote da 1 a 6 all’ipotesi di violazione dei commi 1 e 18.

2. Per le condizioni e i limiti previsti per i trasporti in esamevedi note introduttive all’inizio dell’art. 10. L’inosser-

(segue)

TRASPORTI ECCEZIONALIART. 10 www.Laurus.tv 80

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 80

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 10 commI 3 e 18 I ipotesi

di containers, che presentava pereffetto del carico le seguenti carat-teristiche eccedenti il consentito:– altezza mt. … e quindi superiorea mt. 4.30 (1)– larghezza mt. … e quindi supe-riore a mt. 2,60; (2)– lunghezza mt. … e quindi supe-riore a quella fissata dall’art. 61 dioltre il 12%).(1) Se si tratta di trasporto veicoli mediantele c.d. bisarche, il limite di altezza è di mt.4,28 (il c. 6 dell’art. 10 dell’art. 10 prevedemt. 4,20. A tale limite va aggiunta la tolle-ranza del 2%, ai sensi della circ. Min. inter-no 300/A/1/35748/101/21/2 del 7 dicembre2004.(2) Larghezza max prevista dall’art. 61; mt.2,55. A tale limite è aggiunta la tolleranzadel 2%. Tuttavia nessuna tolleranza è am-messa se la larghezza delle corsie percor-se è inferiore a mt. 3.

vanza di essi (anche di un solo limite) comporta l’appli-cazione della sanzione in esame se manca l’autorizza-zione alla circolazione rilasciata dall’ente proprietariodella strada.

3. Per il trasporto di containers o di veicoli mediante auto-veicoli appositamente autorizzati (bisarche), la violazio-ne sussiste se si supera uno dei seguenti limiti:– altezza superiore a mt. 4,30 per il trasporto contai-ners; superiore a mt. 4,28 per le bisarche;

– larghezza superiore a mt. 2,60 (1);– lunghezza supeiore ai limiti dell’art. 61 di oltre il 12%.

4. Se nei trasporti in esame si superano i limiti di massafissati dall’art. 62 di oltre il 5% si applica ugualmente lasanzione prevista dal c. 18, ma solo se il veicolo è ec-cezionale. Altrimenti si applica l’art. 167 c. 4 e 7 (vedi).

5. L’inosservanza della condizione sulle strade percorribiliè sanzionata dall’art. 167 c. 4 e 7 (vedi).

TRASPORTI ECCEZIONALI ART. 1081 www.Laurus.tv

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 81

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 10 commi 3 e 18 II ipotesiTrasporto di:– animali vivi con autoveicoli acarrozzeria ad altezza variabile – balle o rotoli di paglia, – macchine agricole o operatricieccedendo le condizioni o limitiprevisti per la circolazione, sen-za autorizzazione(es.: sprovvisto di autorizzazionecircolava alla guida del veicolosopra indicato, adibito a trasportodi animali vivi – o balle di paglia –che presentava per effetto del ca-rico le seguenti caratteristiche ec-cedenti il consentito:– altezza mt … e quindi superiorea mt 4,30– lunghezza mt … e quindi supe-riore a quella stabilita dall’art. 61 dioltre il 2%– larghezza mt … e quindi supe-riore a quella fissata dall’art. 61 dioltre il 2%).

da € 778,00a € 3.140,00p.m.r.

€ 778,00(sospensionedella patente e carta di circolazione)

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della pa-tente da 15 a 30 gg e della carta di circolazione da1 a 2 mesi. Fermo del veicolo per uguale durata aisensi dell’art. 214. La patente e la carta di circola-zione sono immediatamente ritirate.1. Per l’applicazione delle sanzioni accessorie e per la re-sponsabilità separata del committente esclusivo vedinote da 1 a 6 all’ipotesi di violazione dei commi 1 e 18.

2. Per le condizioni e i limiti previsti per i trasporti in esamevedi note introduttive all’inizio dell’art. 10. L’inosser-vanza di essi (anche di un solo limite) comporta l’appli-cazione della sanzione in esame se manca l’autorizza-zione alla circolazione rilasciata dall’ente proprietariodella strada.

3. Per il trasporto di animali vivi con veicoli ad altezza va-riabile, di balle o rotoli di paglia e fieno, di macchineagricole o operatrici, la violazione sussiste se si superauno dei seguenti limiti:– altezza superiore a mt. 4,30;– lunghezza o larghezza superiori ai limiti stabiliti dal-l’art. 61 di oltre il 2%.

4. Se nei trasporti in esame si superano i limiti di massafissati dall’art. 62 di oltre il 5% si applica ugualmente lasanzione prevista dal c. 18, ma solo se il veicolo è ec-cezionale. Altrimenti si applica l’art. 167 c. 4 e 7 (vedi).

5. L’inosservanza della condizione sulle strade percorribiliè sanzionata dall’art. 167 c. 4 e 7 (vedi).

DIVIETI ED OBBLIGHI FUORI DEI CENTRI ABITATIART. 10 www.Laurus.tv 82

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 82

TRASPORTI ECCEZIONALI ART. 1083 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 10 commi 7a), c) e 18Circolazione con mezzi d’opera:– eccedenti i limiti di massa pre-visti dall’art. 10, c. 8 (1)– su strade con segnali di limi-tazioni di massa (eccedendo la li-mitazione segnalata) senza auto-rizzazione.(es. di verbale al conducente: cir-colava alla guida del sopraindicatomezzo d’opera, avente massacomplessiva – o per asse – di t …– eccedendo i limiti di massa sta-biliti dal comma 8 dell’art. 10;– su strada recante lungo il per-corso al km … segnale di limita-zione di massa totale a pieno cari-co, – o per asse – eccedendo ilmezzo d’opera tale limite;privo di autorizzazione).(es. di verbale al proprietario:quale proprietario del sopraindica-to mezzo d’opera, avente massacomplessiva – o per asse – di t …non impediva che lo stesso circo-lasse:

(segue)

da € 778,00a € 3.140,00p.m.r.

€ 778,00(sospensionedella patente e carta di circolazione)

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della paten-te da 15 a 30 gg. e della carta di circolazione da 1 a2 mesi. Fermo del veicolo per uguale durata ai sensidell’art. 214. La patente e la carta di circolazionesono immediatamente ritirate.1. Per l’applicazione delle sanzioni accessorie e per la re-sponsabilità separata del proprietario e del committenteesclusivo vedi note da 1 a 5 all’ipotesi di violazione del-l’art. 10, commi 1 e 18.

2. Sono “mezzi d’opera” (art. 54) i veicoli (o complessi diveicoli) dotati di particolari attrezzature per il carico e iltrasporto di materiali (di impiego o di risulta) dell’attivitàedilizia, stradale, di escavazione mineraria o materialiassimilati ovvero che completano, durante la marcia, ilciclo produttivo di specifici materiali per le costruzioniedilizie (es. autobetoniere).Essi possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ailimiti di massa di cui all’art. 62 e non superiori a quelli dicui all’art. 10, c. 8, purché nel rispetto dei limiti dimen-sionali di cui all’art. 61 (in caso di eccedenza di questiultimi vedi commi 1 e 18).

3. I mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa di cui al-l’art. 62 non sono soggetti ad autorizzazione alla circo-lazione purché:– non eccedano i limiti di cui al comma 8 (vedi seguen-te nota 5);– circolino su strade che lungo il percorso non presen-tino segnali di limitazioni di massa totale o per asse (sela loro massa eccede quella segnalata come massima).

(segue)

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 83

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 10 commi 7a), c) e 18

– [segue come verbale al condu-cente].La violazione è stata contestata alconducente con verbale n. … del…)

Chi esegue il trasporto è obbligato ad effettuare la pre-ventiva verifica del percorso;– circolino su strade che risultino percorribili dall’archi-vio nazionale delle strade (fino alla pubblicazione del-l’elenco delle strade i mezzi d’opera che eccedono i li-miti di massa di cui all’art. 62 devono essere sempremuniti di una dichiarazione dell’ente proprietario dellastrada);– sia stato corrisposto l’indennizzo di usura della strada.

4. La circolazione in difetto delle prime due condizionisenza autorizzazione è sanzionata dal comma 18 (pre-sente ipotesi). La circolazione in difetto della terza èsanzionata dal comma 22. Per la mancanza della quar-ta si applica l’art. 34, c. 5 (vedi).

5. Il comma 8 prevede i limiti di massa per i mezzi d’ope-ra entro i quali (anche eccedendo i limiti dell’art. 62),non occorre autorizzazione alla circolazione:– veicoli a motore isolati: a due assi: 20 t; a tre assi: 33 t;a quattro o più assi con due assi anteriori direzionali: 40 t.– complessi di veicoli: a quattro assi: 44 t; a cinque opiù assi: 56 t; a cinque o più assi per il trasporto di cal-cestruzzo in betoniera: 54 t.In ogni caso nell’asse più caricato non si devono supe-rare le 13 t.(1) La franchigia del 5% si applica solo al superamentodei limiti di massa previsti dall’art. 62 c. 4 (o ai limiti dimassa indicati nell’autorizzazione). Non si applica inveceai limiti di massa previsti dall’art. 10 comma 8.

TRASPORTI ECCEZIONALIART. 10 www.Laurus.tv 84

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 84

TRASPORTI ECCEZIONALI ART. 1085 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 10 comma 18Circolazione di veicoli o traspor-ti eccezionali violando le condi-zioni stabilite nell’autorizzazionerelative:– alle limitazioni di sagoma o dimassa (1) (2) (3);– ai percorsi prestabiliti (4);– ai periodi temporali;– all’obbligo di scorta.(es. di verbale al conducente: allaguida del sopraindicato veicolo - otrasporto - eccezionale non osser-vava le condizioni stabilite nell’au-torizzazione. Infatti circolava:– superando il limite di altezza - olunghezza - o larghezza - o dimassa imposto nell’autorizzazione;– al di fuori dell’itinerario stabilito;– in orario non consentito;– senza la prescritta scorta tecnica).(es. di verbale al proprietario [o alcommittente esclusivo]: quale pro-prietario del [o committente deltrasporto effettuato per suo contoesclusivo con il] veicolo sopra indi-

(segue)

da € 778,00a € 3.140,00p.m.r.

€ 778,00(sospensionedella patente e carta di circolazione)

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della pa-tente da 15 a 30 gg. e della carta di circolazione da1 a 2 mesi. Fermo del veicolo per uguale durata aisensi dell’art. 214. La patente e la carta di circola-zione sono immediatamente ritirate.1. Per l’applicazione delle sanzioni accessorie e per la re-sponsabilità separata del proprietario e del committenteesclusivo vedi note da 1 a 6 dell’ipotesi di violazione deicommi 1 e 18.(1) Si tratta di limitazioni specifiche imposte nell’autorizza-zione. La violazione sussiste anche se viene superato unosolo dei limiti dimensionali o di massa.(2) Se la violazione consiste nel superamento dei limiti di sa-goma indicati nell’autorizzazione, non si procede all’appli-cazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risulta-no superiori di oltre il 2% (salvo che il superamento compor-ti la prescrizione dell’obbligo della scorta).(3) Se la violazione consiste nel superamento dei limiti dimassa imposti nell’autorizzazione, non si procede all’ap-plicazione di sanzioni se la massa complessiva a p.c. nonsupera di oltre il 5% i limiti previsti dall’art. 62 - c. 4 -.(4) Non costituiscono violazione le deviazioni per brevi trattisu percorsi già autorizzati o tra di essi, se funzionali alla con-segna delle merci e non prevedibili.

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 85

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 10 comma 18

cato, autorizzato per trasporto ec-cezionale, non impediva che lostesso circolasse non osservandole prescrizioni imposte nell’autoriz-zazione. Infatti circolava:– [segue come verbale al condu-cente].La violazione è stata contestata alconducente con verbale n. … del…).

art. 10 comma 19Circolazione di veicoli o tra-sporti eccezionali violando altreprescrizioni stabilite nell’auto-rizzazione (diverse da quelle indi-cate nell’ipotesi precedente)(es. di verbale al conducente: allaguida del sopraindicato veicolo – otrasporto – eccezionale circolavasenza osservare le prescrizionicontenute nell’autorizzazione. Siaccertava infatti che non veniva ri-spettata la prescrizione relativa:

(segue)

da € 156,00a € 627,00p.m.r.

€ 156,00Entro 5 gg.€ 109,20

(e ritiro carta dicircolazione)

Si applica il ritiro della carta di circolazione. Il veicolonon può proseguire il viaggio senza che il conducen-te abbia provveduto a sistemare il carico o il veicoloovvero abbia adempiuto alle prescrizioni omesse.1. L’agente procede al ritiro della carta di circolazione, fa-cendone menzione nel verbale e provvedendo con lecautele del caso a che il veicolo sia condotto in luogoidoneo alla sistemazione del carico.Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del cari-co resta a carico del conducente. La carta di circolazio-ne è restituita dopo la sistemazione del carico e l’adem-pimento della prescrizione.

2. Non costituiscono violazione i casi in cui la prescrizionevenga violata per difetto, come nell’ipotesi di trasportodi carico inferiore a quello autorizzato.

(segue)

TRASPORTI ECCEZIONALIART. 10 www.Laurus.tv 86

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 86

TRASPORTI ECCEZIONALI ART. 1087 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 10 comma 19

– alla natura del carico, diverso daquello autorizzato;– alle caratteristiche dei veicolidella scorta tecnica. Infatti …;– alla velocità. Infatti il veicolo pro-cedeva a velocità di … Km/h, su-periore a quella imposta di ….Km/h)(es. di verbale al proprietario [o alcommittente esclusivo]: quale pro-prietario del [o committente deltrasporto effettuato per suo contoesclusivo con il] veicolo sopra indi-cato, autorizzato per trasporto ec-cezionale, non impediva che lostesso circolasse non osservandole prescrizioni contenute nell’auto-rizzazione. Si accertava infatti che… [segue come verbale al condu-cente]La violazione è stata contestata alconducente con verbale n. … del…).

3. Rientrano invece nell’ipotesi in esame anche le viola-zioni alle norme del regolamento di esecuzione, se ri-chiamate – come normalmente avviene – nell’autoriz-zazione. Ad esempio:– non rispettare la segnaletica stradale (art. 16 reg.);– non tenere sempre accesi i dispositivi a luce lampeg-giante gialla o arancione (art. 11 reg.);

– non segnalare coi prescritti pannelli le sporgenze an-teriori o laterali (art. 11 reg.).

4. Rientra pure nell’ipotesi in esame il trasporto eseguitocon veicolo eccezionale di blocchi di pietra, prefabbri-cati, apparecchiature industriali complesse per l’edilizia,prodotti siderurgici, completando il carico oltre i limiticonsentiti o con generi diversi da quelli autorizzati.

5. In mancanza di richiamo nell’autorizzazione per le sud-dette infrazioni si applicherà la normativa generale. Es.:se i dispositivi manchino o siano inefficienti sarà appli-cato l’art. 72 o 79 e permane la facoltà degli agenti di in-terrompere la marcia del veicolo ai sensi dell’art. 192.

6. La sanzione pecunaria si applica anche al proprietariodel veicolo e, separatamente, anche al committente,se dai documenti di viaggio risulta che il trasporto èstato eseguito per suo conto esclusivo (cioè se i com-mittenti - contraenti nel contratto di trasporto - sono piùdi uno non si procede nei loro confronti). Al proprietarioed al committente esclusivo va quindi notificato separa-to verbale con l’indicazione della sanzione pecuniaria.

(segue)

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 87

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 10 comma 19

art. 10 comma 20Circolazione con veicolo ecce-zionale - o utilizzato in un tra-sporto eccezionale - senza ave-re con sé l’autorizzazione.(es.: alla guida del sopra indicatoveicolo eccezionale – o utilizzatoper un trasporto eccezionale di …– circolava senza avere con sél’autorizzazione prescritta, pur di-chiarando di averla ottenuta).

da € 41,00a € 169,00p.m.r.

€ 41,00Entro 5 gg.

€ 28,70

7. La mancata annotazione sull’autorizzazione (salvo sitratti di autorizzazione di tipo periodico), prima dell’iniziodel viaggio, dell’ora e del giorno di effettuazione delviaggio equivale a mancanza di autorizzazione. Si con-sidera mancante anche l’autorizzazione scaduta, mano-messa, alterata (art. 16 reg.).

8. Per l’omessa annotazione di cui alla nota precedente(come pure per l’uso di veicoli di riserva indicati nell’auto-rizzazione senza averne dato comunicazione all’ente au-torizzante prima dell’inizio del viaggio) l’agente autorizzeràcomunque la fine del viaggio, dove l’autorizzazione saràrestituita all’ufficio che l’ ha rilasciata (art. 16 - c. 12 - reg.)

1. Il viaggio può proseguire solo dopo esibizione dell’auto-rizzazione. Intimare al conducente di condurre il veicolopresso… per ivi sostare e di non proseguire il viaggiofino all’esibizione dell’autorizzazione, avvertendolo cherimane responsabile del veicolo e del carico.

2. La ripresa del viaggio senza aver provveduto all’esibi-zione è punita dall’art. 180 c. 8.

3. Nella presente ipotesi non sussiste deroga alla normagenerale dell’art. 196 sulla responsabilità per le viola-zioni (il proprietario del veicolo non è dunque responsa-bile in proprio, ma solo in solido col conducente e nonesiste responsabilità dell’eventuale committente esclu-sivo).

TRASPORTI ECCEZIONALIART. 10 www.Laurus.tv 88

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 88

TRASPORTI ECCEZIONALI ART. 1089 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 10 comma 21Uso di mezzi d’opera per il tra-sporto di cose diverse da quellepreviste(i mezzi d’opera possono trasportaresolo materiali per l’attività edilizia, dicostruzioni stradali, di estrazione mine-raria e assimilati (1) o che completano,durante la marcia, il ciclo produttivo dispecifici materiali per costruzioni edili-zie – c.d. autobetoniere –, salvo che iltrasporto di cose diverse sia espressa-mente consentito - ma sempre entro ilimiti di massa di cui all’art. 62 - nel-l’autorizzazione al trasporto di cose).(es. di verbale al conducente: allaguida del suindicato mezzo d’operatrasportava… cioè cose diverse daquelle previste dall’art. 54, c. 1, lett.n, senza che ciò fosse consentitodall’autorizzazione per il trasporto dicose in conto proprio – o senza chel’impresa fosse iscritta all’albo per iltrasporto di cose in conto terzi).(es. di verbale al proprietario [o alcommittente esclusivo]: quale pro-prietario del [o committente del tra-

(segue)

da € 422,00a € 1.695,00p.m.r.

€ 422,00(e sospensionepatente e cartadi circolazione)

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della paten-te da 15 a 30 gg. e della carta di circolazione da 1 a2 mesi. Fermo del veicolo per uguale durata ai sensidell’art. 214. La patente e la carta di circolazionesono immediatamente ritirate.1. Diversamente da quanto previsto in generale per il fermodei veicoli, il mezzo d’opera va condotto in idoneo luogoove effettuare la sosta fino alla regolarizzazione del carico.

2. Intimare al conducente, facendone menzione nel verba-le, di non proseguire il viaggio e di sostare presso… finoalla regolarizzazione del carico, avvertendolo che restaresponsabile del veicolo e del carico.Menzionare inoltre che, una volta regolarizzato il carico,potrà condurre il veicolo fino a… (luogo indicato dal con-ducente) per la via più breve, con l’avvertenza che, ivi giun-to, il veicolo rimarrà sottoposto a fermo fino allo scaderedel periodo di sospensione della carta di circolazione.

3. Se le prescrizioni sul divieto di proseguire e circa le modalità della sosta non sono rispettate, la sospensio-ne della patente è da 1 a 3 mesi.

4. La circolazione oltre il luogo di destinazione oppure oltre il tempo necessario a raggiungerlo configura gli il-leciti di guida con patente e carta di circolazione sospe-se (artt. 217 e 218).

5. La sanzione pecuniaria si applica anche al proprietariodel veicolo e, separatamente, anche al committente,se dai documenti di viaggio risulta che il trasporto èstato eseguito per suo conto esclusivo (cioè se i com-mittenti – contraenti nel contratto di trasporto – sono più

(segue)

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 89

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 10 comma 19

sporto effettuato per suo contoesclusivo con il] mezzo d’operasopra indicato, non impediva che lostesso circolasse trasportando …,cioè cose diverse da quelle previ-ste dall’art. 54, c. 1, lett. n.), senzache ciò fosse consentito dall’auto-rizzazione al trasporto di cose inconto proprio – o senza che l’im-presa fosse iscritta all’albo per iltrasporto di cose in conto terzi. La violazione è stata contestata alconducente con verbale n. … del…).(1) Tra i materiali assimilati (art. 11 L.454/1997) sono compresi quelli impiegati nelciclo produttivo delle imprese forestali, quelliderivanti dalla compattazione e raccolta deirifiuti solidi urbani e dallo spurgo dei pozzi nerimediante idonee apparecchiature installatenel mezzo, quelli dell’industria siderurgica(compresi coils e laminati grezzi) trasportaticon apposite selle installate nel mezzo.Quando trasportano questi materiali i mezzid’opera possono superare, senza autorizza-zione, i limiti di massa dell’art. 62, purchéentro i limiti stabiliti dall’art. 10 c. 8 indicatinella nota 5 all’ipotesi di violazione dell’art.10, commi 7a). c) e 18.

di uno non si procede nei loro confronti). Al proprietarioe al committente esclusivo va quindi notificato separatoverbale con l’indicazione della sanzione pecuniaria.Poiché a tali soggetti non è applicabile la sanzione ac-cessoria della sospensione patente, ma solo la stessasanzione pecuniaria, non sussiste ostacolo alla riduzio-ne del 30%, che quindi va ammessa (p.m.r. entro 5 gg€ 295,40).

6. Alla terza violazione in un periodo di cinque anni, l’UMCdispone la revoca della qualifica di mezzo d’opera (conconseguente riduzione della portata utile del veicolo).

7. Per l’elenco dei mezzi d’opera vedi nota 2 all’ipotesi diviolazione dell’art.10, commi 7a), c) e 18.

8. I mezzi d’opera possono trasportare anche cose diver-se purché ci sia l’iscrizione all’albo per il trasporto inconto terzi, oppure le cose trasportate siano indicatenella licenza di trasporto in conto proprio.

9. La presente ipotesi sanzionatoria si applica anche altrasporto di blocchi di pietra naturale, elementi prefab-bricati compositi, apparecchiature industriali complesseper l’edilizia, prodotti siderurgici coils o laminati grezzi,se il veicolo che effettua il trasporto integra il carico congeneri diversi da quelli autorizzati (2).

(2) Ai veicoli di cui trattasi sono altresì applicabili le sanzionidi cui al comma 5 dell’art. 34, aumentate di due volte.

TRASPORTI ECCEZIONALIART. 10 www.Laurus.tv 90

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 90

TRASPORTI ECCEZIONALI ART. 1091 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 10 commi 7 b) e 22Transito con mezzi d’opera (ecce-denti i limiti di massa stabiliti dall’art.62) nelle strade non percorribili aisensi delle risultanze dell’archi-vio nazionale delle strade (es. di verbale al conducente: allaguida del mezzo d’opera sopra in-dicato, eccedente di t. …. i limiti dimassa fissati dall’art. 62, transita-va su strada [non inclusa nell’ar-chivio tra quelle percorribili da talimezzi] senza attestato di percorri-bilità rilasciato dall’ente proprieta-rio).(es. di verbale al proprietario [o alcommittente esclusivo]: quale pro-prietario del [o committente deltrasporto effettuato per suo contoesclusivo con il] mezzo d’opera [oveicolo – vedi nota 6] sopra indi-cato transitava … [segue comeverbale al conducente].La violazione è stata contestata alconducente con verbale n. … del…).

(segue)

da € 422,00a € 1.695,00p.m.r.

€ 422,00(sospensionepatente e cartadi circolazione)

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della paten-te da 15 a 30 gg. e della carta di circolazione da 1 a2 mesi. Fermo del veicolo per uguale durata ai sensidell’art. 214. La patente e la carta di circolazionesono immediatamente ritirate.1. Nelle more della pubblicazione dell’elenco, la circ.2131 dell’1.12.1992 del Min. LLPP ha stabilito che imezzi d’opera eccedenti i limiti fissati dall’art. 62 devo-no essere sempre muniti di un “attestato di percorribi-lità” rilasciato dall’ente proprietario della strada.

2. Diversamente da quanto previsto in generale per ilfermo di veicoli, il veicolo non va portato in luogo di cu-stodia, ma va condotto in un idoneo luogo vicino ove ef-fettuare la sosta fino a quando non sia munito di auto-rizzazione.

3. Intimare al conducente, facendone menzione nel verba-le, di non proseguire il viaggio e di sostare presso… finoa che non sia munito di autorizzazione, avvertendoloche resta responsabile del veicolo e del carico.Menzionare inoltre nel verbale che, ottenuta l’autorizza-zione, il conducente potrà condurre il veicolo fino a …(luogo indicato dal conducente) per la via più breve, conl’avvertenza che, qui giunto, il veicolo rimarrà sottopostoa fermo fino allo scadere del periodo di sospensionedella carta di circolazione.

4. Se le prescrizioni sul divieto di proseguire e circa le mo-dalità della sosta non sono rispettate, la sospensionedella patente è da 1 a 3 mesi.

(segue)

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 91

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 10 commi 7 b) e 22

Nota: La presente ipotesi ricorre quan-do il mezzo eccede i limiti di massa dicui all’art. 62, ma non quelli di cui alcomma 8 dell’art. 10.

5. La circolazione oltre il luogo di destinazione oppure oltreil tempo necessario a raggiungerlo configura gli illeciti di guida con patente e carta di circolazione sospese (artt.217 e 218).

6. La presente ipotesi è applicabile anche ai veicoli chetrasportano blocchi di pietra naturale, prodotti siderur-gici coils o laminati grezzi, elementi prefabbricati com-positi e apparecchiature industriali complesse per l’edi-lizia.

7. La sanzione pecuniaria si applica al proprietario delveicolo e, separatamente, anche al committente, sedai documenti di viaggio risulta che il trasporto è statoeseguito per suo conto esclusivo (cioè se i committen-ti - contraenti nel contratto di trasporto - sono più diuno, non si procede nei loro confronti). Al proprietario eal committente esclusivo va quindi notificato separatoverbale con l’indicazione della sanzione pecuniaria.Poiché a tali soggetti non è applicabile la sanzione ac-cessoria della sospensione patente, ma solo la stessasanzione pecuniaria, non sussiste ostacolo alla riduzio-ne del 30%, che quindi va ammessa (p.m.r. entro 5 gg€ 295,40).

TRASPORTI ECCEZIONALIART. 10 www.Laurus.tv 92

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 92

TRASPORTI ECCEZIONALI ART. 1093 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 10 comma 25-terEsecuzione – da parte di persona-le abilitato – di una scorta tecnicasenza rispettare le prescrizionidell’autorizzazione o le modalitàdi svolgimento previste dal rego-lamento. (es.: abilitato all’esecuzione discorta tecnica di un veicolo ecce-zionale, quale conducente del vei-colo di scorta:– non teneva in funzione il dispositi-vo a luce lampeggiante gialla;– non rispettava la segnaletica.Infatti …)

da € 334,00a € 1.335,00p.m.r.

€ 334,00Entro 5 gg.€ 233,80

(e in caso di re-cidiva sospen-sione dell’abili-tazione)

SANZIONE ACCESSORIA, alla seconda violazione in unperiodo di due anni, della sospensione dell’abilita-zione da uno a tre mesi.1. L’abilitazione all’esecuzione di scorte tecniche è rila-sciata dal Ministero dell’interno (art. 16 - c. 6 - reg. es.).

2. Rientrano nell’ipotesi in esame anche le seguenti viola-zioni degli incaricati della scorta:– non avere con sé l’attestato di abilitazione (valido 5anni dalla data del rilascio);– non impedire che due veicoli eccezionali per massatransitino simultaneamente sulla stessa opera d’arte ocampata di viadotto (art. 6 reg. es.).– ogni altra violazione del disciplinare tecnico.Il capo scorta, prima del viaggio, deve informare gli or-gani di polizia con avviso da dare, a seconda delle stra-de da percorrere, almeno 24 ore prima (o 3 gg. o 5 gg.)(art. 16 reg.). Egli deve inoltre annotare, all’inizio e altermine dell’attività, l’ora e data di inizio e termine dellascorta sull’autorizzazione singola o multipla.

3. Per ulteriori specificazioni sulle modalità di esecuzionedella scorta vedi l’apposito disciplinare tecnico (D.M. 18luglio 1997 e ss.mm.).

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 93

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 15 commi 1 e 2– Danneggiamento di opere,piantagioni e impianti delle stra-de (1).– Invasione e occupazione dellestrade e loro pertinenze (2).– Danneggiamento o imbratta-mento della segnaletica strada-le (1).– Dispersione di fango o detriti(anche per mezzo delle ruote diveicoli provenienti da accessi late-rali).– Creazione di uno stato di peri-colo per la circolazione (3).(es.: danneggiava il manto strada-le - o le piante - o l’impianto se-maforico - mediante …;– invadeva o occupava la sedestradale o le sue pertinenze me-diante…;– imbrattava la segnaletica me-diante uso di vernice in bombolaspray;– creava stato di pericolo per la cir-colazione per effetto dei seguentiatti…).

da € 41,00a € 169,00p.m.r.

€ 41,00Entro 5 gg.

€ 28,70(e obbligo di ri-pristino dei luo-ghi)

SANZIONE ACCESSORIA dell’obbligo di ripristino deiluoghi.Menzionare nel verbale l’obbligo di ripristino a spesedell’autore della violazione.(1) Il danneggiamento può derivare anche da un incidente stradale dovuto a colpa del conducente oppure dall’uso dicatene su strade non innevate.Se il danneggiamento è doloso non si configura la presen-te violazione ma il reato di cui all’art. 635 c.p.(2) L’invasione si distingue dall’occupazione per la sua du-rata più prolungata nel tempo (l’occupazione può essereanche momentanea). Il divieto posto dalla presente norma èresiduale: essa non si applica all’occupazione con banchi,baracche, mercati, punita dall’art. 20, né all’occupazione concantieri o depositi, punita dall’art. 21.(3) L’ipotesi ha carattere residuale: è applicabile solose il comportamento atto a creare stato di pericolo non è pu-nito da altre norme.

ATTI VIETATI SULLE STRADEART. 15 www.Laurus.tv 94

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 94

ATTI VIETATI SULLE STRADE ART. 1595 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 15 commi 1 e 3– Impedimento del deflussodelle acque nei fossi o nei terre-ni sottostanti.– Circolazione di bestiame sustrade non classificate come«locali» (1).– Deposito di rifiuti sulle strade(2).– Insudiciamento o imbratta-mento delle strade.– Scarico nei fossi senza con-cessione (3).– Gettito di oggetti da veicoli inmovimento (4).(es.: abbandonando rifiuti nelfosso laterale impediva il libero de-flusso delle acque; – faceva circolare bestiame su stra-da non classificata come “locale”; – scaricava acque nel fosso senzaconcessione; – incanalava nel fosso lateraleacque provenienti dal fondo latera-le di proprietà di…; – dal veicolo in movimento targa-to… gettava… sulla strada).

SANZIONE ACCESSORIA dell’obbligo di ripristino dei luo-ghi. Menzionare nel verbale, se occorre, l’obbligo diripristino a spese dell’autore della violazione.(1) La circolazione deve avvenire nel rispetto dellenorme poste dall’art. 184. La violazione in esame può dun-que concorrere con quella dell’art. 184.(2) La norma in esame ha carattere residuale. Siapplica solo ove non sia applicabile il D.Lgs. 3 aprile 2006,n. 152 - testo unico dell’ambiente, che vieta l’abbandono odeposito incontrollato di rifiuti.(3) L’illecito in esame può concorrere con quello previsto dalD.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - testo unico dell’ambiente (art.255).(4) La norma vieta di gettare “qualsiasi cosa”. Ove il gettitodovesse “insozzare” la strada si applica l’ipotesi seguente.

da € 25,00a € 100,00p.m.r.

€ 25,00Entro 5 gg.

€ 17,50(e obbligo di ri-pristino dei luo-ghi)

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 95

ATTI VIETATI SULLE STRADEART. 15 www.Laurus.tv 96

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 15 commi 1 e 3-bisInsozzare la strada e le sue per-tinenze gettando rifiuti o oggettidai veicoli in sosta o in movi-mento.(es.: imbrattava la strada gettandodal veicolo:– notevoli quantità di immondizia(anche in più contenitori);– acqua saponata – o vernice –versata in quantità apprezzabileda secchi o analoghi contenitori)

da € 106,00a € 425,00p.m.r.

€ 106,00Entro 5 gg.

€ 74,20(e obbligo di ri-pristino dei luo-ghi)

SANZIONE ACCESSORIA dell’obbligo di ripristino deiluoghi. Menzionare nel verbale, se occorre, l’obbli-go di ripristino a spese dell’autore della violazione.1. Anche l’ipotesi sanzionatoria precedente vieta di insudi-ciare e imbrattare le strade (o la loro pertinenza), nonchédi gettare oggetti da veicoli in movimento. A parte il di-verso ambito delle due disposizioni (l’ipotesi precedentesanziona il gettito da veicoli solo se essi sono in movi-mento) è perciò necessario coordinare le due norme.Poiché la norma in esame vieta di “insozzare” la strada,si applicherà la presente ipotesi se gli oggetti o rifiutigettati sporcano o macchiano il fondo stradale, sia puretemporaneamente, ed il ripristino delle caratteristichedella strada non sia realizzabile con la semplice rimo-zione dell’oggetto gettato (es. gettito di immondizie inquantità apprezzabile anche se in più sacchi o sacchet-ti, gettito in quantità apprezzabile di liquidi viscidi o im-brattanti).Diversamente (es. per il gettito di uno o pochi fogli dicarta o di un pacchetto di sigarette vuoto) si applicheràl’ipotesi precedente.

2. La norma ha carattere residuale, restando salve le san-zioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unicodell’ambiente).

01 (51-96).qxd:01 (59-100).qxd 3-04-2016 17:41 Pagina 96

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 16 commi 1 e 4Inosservanza delle fasce di ri-spetto dal confine stradale inrettilineo fuori dei centri abitati:– nell’apertura di canali, fossi, sca-vi (1);– nella costruzione di edifici (2);– nella costruzione dei muri di cinta(3);– nella posa di alberi (4);– nell’impianto di siepi e nell’istal-lazione di recinzioni (5).(es.: fuori del centro abitato aprivalateralmente alla strada uno scavoprofondo m… ad una distanza dalconfine stradale di m… e quindi mi-nore della sua profondità - o mino-re di m 3;– fuori del centro abitato in areapriva di strumenti urbanistici co-struiva - o ampliava - un edificio la-teralmente alla strada di tipo… aduna distanza dal confine stradaledi m…, inferiore al limite minimostabilito dall’art. 26 reg.;

(segue)

da € 169,00a € 679,00

p.m.r.€ 169,00Entro 5 gg.€ 118,30

(e obbligo di ri-pristino dei luo-ghi)

SANZIONEACCESSORIA dell’obbligo di ripristino dei luo-ghi. Menzionare nel verbale l’obbligo di ripristino aspese dell’autore della violazione.1. Le prescrizioni dell’art. 16 si applicano successiva-mente alla delimitazione dei centri abitati e alla classifi-cazione delle strade. Le prescrizioni del regolamentonon si applicano alle opere e colture preesistenti.(1) L’art. 26 reg. dispone che i canali, fossi, scavi non pos-sono essere aperti a distanza inferiore a m 3 dal confinestradale (o, comunque, a distanza dal confine stradale infe-riore alla misura della profondità dello scavo).(2) Le distanze minime stabilite dall’art. 26 reg. in areeprive di strumenti urbanistici sono le seguenti:– strade tipo A (autostrade) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 60– “ “ B (strade extraurbane principali). . . . . . m 40– “ “ C (strade extraurbane secondarie) . . . m 30– “ “ F (strade locali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 20– strade vicinali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 10Le distanze minime in aree dotate di strumenti urbanisti-ci sono le seguenti:– strade tipo A (autostrade) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 30– “ “ B (strade extraurbane principali) . . . . . m 20– “ “ C (strade extraurbane secondarie) . . . m 10– “ “ F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nessun limite(3) Le distanze minime per la costruzione di muri di cintasono le seguenti:– strade tipo A e B (autostrade e extraurbaneprincipali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 5

– strade tipo C ed F (extraurbane secondariee locali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 3

(segue)

FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO FUORI DEI CENTRI ABITATI ART. 1697 www.Laurus.tv

02 (97-127).qxd:02 (101-131).qxd 3-04-2016 17:42 Pagina 97

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 16 commi 1 e 4– fuori del centro abitato istallavauna recinzione - o piantava alberi -lateralmente alla strada ad una di-stanza dal confine stradale di m…e quindi inferiore al limite minimo dim… previsto dall’art. 26 reg.)

art. 16 commi 2 (o 3) e 4– Inosservanza, fuori dei centriabitati, del triangolo di visibilitànelle intersezioni a raso ese-guendo costruzioni - o pianta-gioni di alberi - o istallazioni disiepi o recinzioni (1).– Inosservanza, fuori dei centriabitati, del divieto di costruzioniin elevazione in corrispondenzao all’interno degli svincoli (2).

da € 169,00a € 679,00

p.m.r.€ 169,00Entro 5 gg.€ 118,30

(e obbligo di ri-pristino dei luo-ghi)

Per le strade di tipo F site in zone dotate di strumenti urba-nistici, non è previsto però alcun limite.(4) La distanza minima per la piantagione di alberi non puòessere inferiore all’altezza massima che essi raggiungeran-no, e comunque, a 6 m.(5) La distanza minima per le siepi e recinzioni alte non piùdi 1 metro è 1 metro; per quelle alte più di un metro è di 3metri.

SANZIONE ACCESSORIA dell’obbligo di ripristino deiluoghi.Menzionare nel verbale l’obbligo di ripristino a spesedell’autore della violazione.(1) Il triangolo di visibilità si individua tracciando due retteparallele alle due strade che si intersecano, distanti dai loromargini quanto le distanze di rispetto.Su ciascuna di tali rette, a partire dal punto di loro interse-cazione, si staccano due segmenti di lunghezza doppiadella distanza di rispetto. I due punti estremi così individua-ti, assieme al punto di intersezione, delimitano il triangolo divisibilità.(2) Le fasce di rispetto da associare alle rampe ester-ne sono quelle relative alle strade di minore importanza traquelle che si intersecano.

FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO FUORI DEI CENTRI ABITATIART. 16 www.Laurus.tv 98

02 (97-127).qxd:02 (101-131).qxd 3-04-2016 17:42 Pagina 98

da € 422,00a € 1.695,00

p.m.r.€ 422,00Entro 5 gg.€ 295,40

(e obbligo di ri-pristino dei luo-ghi)

da € 169,00a € 679,00

p.m.r.€ 169,00Entro 5 gg.€ 118,30

(e obbligo di ri-pristino dei luo-ghi)

SANZIONEACCESSORIA dell’obbligo di ripristino dei luo-ghi. Menzionare nel verbale l’obbligo di ripristino aspese dell’autore della violazione.(1) Nelle curve strette (aventi un raggio di curvaturainferiore a 250 metri) la fascia di rispetto nel lato internodella curva è individuata dalla corda che sottende l’arco dicurva (art. 27 reg.). La fascia di rispetto nelle costruzioni nonpuò comunque essere inferiore a quella indicata nella nota(2) della violazione all’art. 16, c. 1 e 4.Il lato esterno di tutte le curve e quello interno delle curvecon raggio superiore a m 250 è assimilato, per quanto attie-ne alle fasce di rispetto, al rettilineo.

SANZIONEACCESSORIA dell’obbligo di ripristino dei luo-ghi. Menzionare nel verbale l’obbligo di ripristino aspese dell’autore della violazione.(1) Le distanze minime stabilite dall’art. 28 in areeprive di strumenti urbanistici sono le seguenti:strade tipo A (autostrade) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 30strade tipo D (strade urbane di scorrimento) . . . . . . m 20

“ “ E (strade urbane di quartiere). . . . . . . . . m 20“ “ F (strade locali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 10

(segue)

art. 17Inosservanza, in corrisponden-za delle curve fuori dei centriabitati, delle distanze di rispettoeseguendo costruzioni - o pian-tagioni di alberi - o installazionidi siepi o recinzioni (1).(es.: fuori del centro abitato facevaeseguire una costruzione - o unarecinzione - o piantava alberi o siepiin corrispondenza del lato internodella curva avente raggio inferiore a250 mt., senza osservare la fasciadi rispetto di cui all’art. 27 reg.)

art. 18 commi 1, 2, 3 e 5Inosservanza delle fasce di ri-spetto dal confine stradale neicentri abitati:– nelle costruzioni, ricostruzioni oampliamenti in aree prive di stru-menti urbanistici (1);– nelle costruzioni, ricostruzioni oampliamenti in aree dotate di stru-menti urbanistici (2);

(segue)

ART. 17FASCE DI RISPETTO IN CURVA FUORI DAI CENTRI ABITATI

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

99 www.Laurus.tv

ART. 18FASCE DI RISPETTO NEI CENTRI ABITATI

02 (97-127).qxd:02 (101-131).qxd 3-04-2016 17:42 Pagina 99

segue art. 18 commi 1, 2, 3 e 5

– nelle costruzioni di muri di cinta(3);– in corrispondenza delle interse-zioni a raso senza rispettare l’areadel triangolo di visibilità nelle co-struzioni, ricostruzioni o amplia-menti (4);– in corrispondenza delle interse-zioni a livelli sfalzati (o all’internodell’area di intersezione) eseguen-do costruzioni in elevazione (5).(es.: in centro abitato in area dota-ta di strumento urbanistico che laprevede edificabile, costruiva unedificio - o un muro di cinta - late-ralmente alla strada di tipo… aduna distanza dal confine stradaledi m…, inferiore al limite minimo dim… stabilito dall’art. 28 reg.).

(2) Le distanze minime stabilite dall’art. 28 reg. in aree dota-te di strumenti urbanistici che le prevedono edificabili o tra-sformabili sono le seguenti:strade tipo A (autostrade) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 30

“ “ D (strade urbane di scorrimento) . . . . . . m 20“ “ E ed F (strade urbane di quartiere

e locali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nessun limite(3) Le distanze minime stabilite dall’art. 28 reg. nella costru-zione o ricostruzione di muri di cinta sono le seguenti:strade tipo A (autostrade) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 3

“ “ D (strade urbane di scorrimento) . . . . . . . m 2“ “ E ed F (strade urbane di quartiere

e locali). . . . . . . . . . . . . . . . . . . nessun limite(4) Vedi nota (1) alla violazione dell’art. 16 c. 2 (o 3) e 4(5) Vedi nota (2) alla violazione dell’art. 16 c. 2 (o 3) e 4

ART. 18 www.Laurus.tv 100FASCE DI RISPETTO NEI CENTRI ABITATI

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

02 (97-127).qxd:02 (101-131).qxd 3-04-2016 17:42 Pagina 100

art. 18 commi 4 e 5Realizzazione, nei centri abitati,di recinzioni o piantagioni:– in difformità dai piani urbani-stici e di traffico;– in modo da ostacolare o ridur-re il campo visivo necessario perla sicurezza della circolazione.

art. 19Inosservanza della distanza disicurezza dalle strade stabilitadalla legge o dal prefetto nellacostruzione di edifici o depositidi materiale esplosivo, gas o li-quidi infiammabili (1).(es.: non osservava, nella costru-zione di un deposito di gas infiam-mabile, la distanza minima dallastrada stabilita dal prefetto).

ART. 18FASCE DI RISPETTO NEI CENTRI ABITATI

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

da € 169,00a € 679,00

p.m.r.€ 169,00Entro 5 gg.€ 118,30

(e obbligo diripristino deiluoghi)

da € 848,00a € 3.393,00

p.m.r.€ 848,00Entro 5 gg.€ 593,60

(e obbligo di ri-pristino dei luo-ghi)

SANZIONEACCESSORIA dell’obbligo di ripristino dei luo-ghi.Menzionare nel verbale l’obbligo di ripristino a spesedell’autore della violazione.

SANZIONE ACCESSORIA dell’obbligo di ripristino deiluoghi.Menzionare nel verbale l’obbligo di ripristino aspese dell’autore della violazione.(1) Le distanze di sicurezza dalle strade sono stabilitedalla legge o, in difetto, dal prefetto (previo parere dell’enteproprietario della strada e dei vigili del fuoco).Esse riguardano anche i tiri a segno, le cave coltivate conl’uso di esplosivo, nonché ogni stabilimento che interessi co-munque la sicurezza o salute pubblica o la regolarità dellacircolazione stradale.

101 www.Laurus.tv

ART. 19DISTANZA DI SICUREZZA DALLE STRADE

02 (97-127).qxd:02 (101-131).qxd 3-04-2016 17:42 Pagina 101

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 20 commi 1 e 4– Occupazione abusiva su stra-da di tipo A, B, C o D.– Occupazione su strada di tipoE o F senza autorizzazione o nonrispettandone le prescrizioni.(es.: occupava abusivamente conun bancone - o tenda - o baracca -o edicola - o tavolo - una stradaclassificata «strada extraurbanasecondaria» o «strada urbana discorrimento»;occupava, senza il titolo prescritto,con bancone - o chiosco - o veico-lo - una «strada urbana di quartie-re»).

da € 169,00a € 679,00

p.m.r.€ 169,00Entro 5 gg.€ 118,30

(e obbligo di ri-mozione delleopere)

SANZIONE ACCESSORIA dell’obbligo di rimuovere leopere abusive.Menzionare nel verbale l’obbligo di rimozione a spe-se dell’autore della violazione.1. La procedura per la rimozione deroga a quella genera-le prevista dall’art. 211:Il sindaco (per le strade urbane) o il prefetto (per quelleextraurbane), ma se ricorrono motivi di sicurezza sem-pre il prefetto, ordina l’immediato ripristino dello statodei luoghi a spese degli occupanti.Se si tratta di occupazione a fini di commercio, ordina lachiusura dell’esercizio (in sede fissa o su aree pubbli-che) fino al pieno adempimento dell’ordine e al pagamento delle spese (o alla prestazione di idonea garan-zia) e, comunque, per non meno di gg. 5.Sempre in caso di occupazione a fini di commercio,copia del verbale di accertamento va trasmessa, a curadell’ufficio da cui dipende l’accertatore, al comandodella Guardia di Finanza competente per territorio.

2. Sulle strade di tipo A, B, C e D (autostrade, strade ex-traurbane principali, strade extraurbane secondarie estrade urbane di scorrimento) è vietata ogni occupazio-ne; sulle strade di tipo E ed F (strade urbane di quartieree locali) l’occupazione della carreggiata può essere auto-rizzata se venga predisposto un itinerario alternativo peril traffico, ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambien-tale, se essa non determini intralcio alla circolazione.

3. Nei centri abitati l’occupazione dei marciapiedi con chio-schi, edicole e simili può essere autorizzata fino ad unmassimo della metà della loro larghezza, purché in adia-

(segue)

OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALEART. 20 www.Laurus.tv 102

02 (97-127).qxd:02 (101-131).qxd 3-04-2016 17:42 Pagina 102

OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE ART. 20103 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 20 commi 1 e 4

art. 20 commi 2 e 4– Edicole o chioschi fuori deicentri abitati non rispettando ledistanze (1).– Edicole o chioschi fuori deicentri abitati non rispettando iltriangolo di visibilità (2).(es.: fuori del centro abitato instal-lava un’edicola - o chiosco - di al-tezza superiore a 1 metro senza ri-spettare la distanza di almeno 3metri dal confine stradale;fuori dal centro abitato, in corri-spondenza di intersezione a raso,installava un’edicola - o chiosco -senza rispettare il triangolo di visi-bilità di cui all’art. 16 - c. 2 -).

da € 169,00a € 679,00

p.m.r.€ 169,00Entro 5 gg.€ 118,30

(e obbligo di ri-mozione delleopere)

cenza dei fabbricati e sempre che rimanga, per la circo-lazione dei pedoni, una larghezza di almeno 2 m.Nelle zone di rilevanza storico-ambientale (ovvero quan-do sussistono particolari caratteristiche geometrichedella strada) l’occupazione dei marciapiedi è ammessa acondizione che sia garantita una zona adeguata per lacircolazione dei pedoni e delle persone con limitata o im-pedita capacità motoria.

4. I comuni stabiliscono un periodo transitorio durante ilquale restano consentite le installazioni esistenti.

SANZIONE ACCESSORIA dell’obbligo di rimuovere leopere abusive.Menzionare nel verbale l’obbligo di rimozione aspese dell’autore della violazione.1. La norma è applicabile anche alle installazioni provviso-rie.

(1) Le distanze da rispettare nell’installazione di edicole ochioschi fuori dei centri abitati sono le stesse stabilite perle recinzioni (3 metri per le edicole o chioschi di altezzasuperiore a m. 1; 1 metro per le edicole o chioschi di al-tezza inferiore).(2) L’art. 29 reg. stabilisce che alle edicole, chioschi e altreinstallazioni (anche provvisorie) si applicano le disposizio-ni dell’art. 16 - c. 2 - (vedi) relative al triangolo di visibilità.

02 (97-127).qxd:02 (101-131).qxd 3-04-2016 17:42 Pagina 103

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 20 commi 3 e 4– Edicole o chioschi nei centriabitati con occupazione ecces-siva.– Edicole o chioschi nei centriabitati non rispettando il trian-golo di visibilità (1).(es.: con un chiosco - o edicola - incentro abitato occupava il marcia-piede:– per più di metà della sua lar-ghezza;– senza lasciare uno spazio liberodi almeno 2 mt.;– con un chiosco - o edicola - incentro abitato, in zona di rilevanzastorico-ambientale - o in presenzadi particolari caratteristiche geo-metriche della strada - occupava ilmarciapiede senza lasciare liberouno spazio sufficiente per la circo-lazione dei pedoni e dei disabili).

da € 169,00a € 679,00

p.m.r.€ 169,00Entro 5 gg.€ 118,30

(e obbligo di ri-mozione delleopere)

SANZIONE ACCESSORIA dell’obbligo di rimuovere leopere abusive.Menzionare nel verbale l’obbligo di rimozione aspese dell’autore della violazione.1. La norma è applicabile anche ad altre installazioni simili.2. I comuni stabiliscono un periodo transitorio durante ilquale restano consentite le installazioni esistenti.

3. Nell’ipotesi di eccessiva occupazione, per la parte abu-siva di occupazione si applica la procedura, in deroga aquella prevista dall’art. 221, della rimozione dell’occu-pazione abusiva descritta nell’art. 20 commi 1 e 4(vedi).

(1) Il triangolo di visibilità è quello definito ai sensi dell’art.18 - c. 2 -. Per la definizione vedi nota (1) alla violazionedell’art. 16 - c. 2 -.

OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALEART. 20 www.Laurus.tv 104

02 (97-127).qxd:02 (101-131).qxd 3-04-2016 17:42 Pagina 104

OPERE DEPOSITI E CANTIERI STRADALI ART. 21105 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 21 commi 1 (o 2 o 3) e 4Esecuzione di lavori o depositisulle strade e loro pertinenze:– senza autorizzazione dell’enteproprietario o concessionario (odel comune all’interno dei centriabitati) (1);– violando le prescrizioni impo-ste nel titolo autorizzativo;– esecuzione di lavori o deposi-ti sulle strade senza adottare gliaccorgimenti e segnalazioni ne-cessari (2).(es.: – senza segnalare adeguata-mente, nel tratto di strada che pre-cede il cantiere - o la zona di de-posito - la deviazione - o la velo-cità consentita;– senza mantenere efficienti, sia digiorno che di notte, i dispositivi disicurezza e illuminazione;– senza porre in essere la dovutarecinzione - o il corridoio di transitoper i pedoni;

(segue)

da € 848,00a € 3.393,00

p.m.r.€ 848,00Entro 5 gg.€ 593,60

(e obbligo di ri-mozione delleopere)

SANZIONE ACCESSORIA dell’obbligo di rimuovere leopere. Menzionare nel verbale l’obbligo di rimozio-ne a spese dell’autore della violazione.(1) L’autorizzazione è necessaria per eseguire opere, depositio cantieri, anche temporanei ed anche sulle fasce di rispettodelle strade e sulle aree di visibilità.(2) Le modalità per delimitare e segnalare i cantieri stradalisono indicate negli artt. da 30 a 43 del regolamento.Sono ipotizzabili pertanto le seguenti violazioni:– omesso o irregolare segnalamento (art. 30 reg.)– omesso svolgimento dei lavori in più turni se si tratta di stra-de extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o diquartiere (art. 30 reg.)– omesso immediato ripristino delle condizioni di transitabilità(art. 30 reg.)– delimitazione del cantiere omessa o effettuata con mezzi di-versi da quelli previsti dal regolamento (artt. 31-42 reg.);– omessa o irregolare visibilità del personale addetto ai lavori(art. 37 reg.);– omessi accorgimenti per la sicurezza dei pedoni;– omissioni nella regolazione del traffico, es. mancanza delsegnale di limitazione di velocità, mancata regolazione di unsenso unico alternato (artt. 41-42 reg.).Per approfondimenti sulle procedure di opposizione della se-gnaletica vedi D.Int.le 4 marzo 2013.

02 (97-127).qxd:02 (101-131).qxd 3-04-2016 17:42 Pagina 105

OPERE DEPOSITI E CANTIERI STRADALIART. 21 www.Laurus.tv 106

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 21 commi 1 (o 2 o 3) e 4

– senza collocare le barriere di de-limitazione - o la tabella identificati-va alla testata del cantiere di duratasuperiore a 7 giorni;– senza provvedere a rendere visi-bile con gli indumenti previsti dal-l’art. 37 reg. il personale addettoed esposto al traffico).

02 (97-127).qxd:02 (101-131).qxd 3-04-2016 17:42 Pagina 106

PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADEART. 23 www.Laurus.tv 110Art. 23. AVVERTENZE

Le modifiche apportate al comma 13 dall’art. 30 della L. 7 dicembre 1999, n. 472, hanno variato la pro-cedura per la rimozione degli impianti.Il nuovo testo del comma 13 (ed i seguenti commi 13-bis, ter e quater) demanda, infatti, agli enti pro-

prietari delle strade (e non più al Prefetto) il compito di assicurare il rispetto delle disposizioni relative allapubblicità lungo le strade o in vista di esse previste dal presente articolo.A tal fine l’ufficio o comando di appartenenza dell’agente accertatore deve trasmettere copia del ver-

bale di accertamento della violazione all’ente proprietario della strada per i provvedimenti conseguenti,consistenti nella diffida (salvo il caso di procedura abbreviata) e rimozione della pubblicità.La rimozione degli impianti pubblicitari segue dunque la procedura prevista dallo stesso art. 23 del

Codice della Strada, anziché quella per l’applicazione delle sanzioni accessorie (art. 211).Tuttavia l’eventuale giudizio di oposizione è di competenza del giudice di pace (Cass. civ., sez, VI, 2-

20 dicembre 2011, n. 27846).L’ordinanza di rimozione della pubblicità puà essere impegnata dinnanzi al giudice ordinario e non a

quello amministrativo (Cons. di Stato, sez. V, 26 giugno 2015, n. 3243).La procedura ordinaria prevista dall’art. 23 ricorre quando l’impianto abusivo o irregolare è su suolo

privato.In tal caso l’ente proprietario provvede, previa diffida all’autore della violazione e al proprietario o pos-

sessore del suolo, alla rimozione e custodia dell’impianto a loro spese.La procedura abbreviata ricorre quando l’impianto abusivo o irregolare è sul demanio o patrimonio

stradale ovvero quando, ubicato lungo le strade o loro fasce di pertinenza, costituisca altresì pericolo perla circolazione.In tal caso l’ente proprietario provvede senza indugio alla rimozione, senza la preventiva diffida.Nell’applicare le disposizioni dell’art. 23 occorre tenere presenti anche le norme poste dai regolamen-

ti comunali.

02 (97-127).qxd:02 (101-131).qxd 3-04-2016 17:42 Pagina 110

PUBBLICITÀ SUI VEICOLIART. 23 www.Laurus.tv 124

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 23 commi 2 e 11- terza ipotesiPubblicità (non luminosa) suveicoli diversi da quelli dell’i-potesi precedente.– effettuata a titolo oneroso;– non conforme alle norme delregolamento.

(es.: con l’autoveicolo … non adi-bito a trasporto di linea né non dilinea, effettuava pubblicità:– a titolo oneroso;– mediante apposizione di un pan-nello sporgente più di 3 cm.;

– mediante scritte rinfrangenti col-locate a meno di 70 cm. dai di-spositivi di segnalazione visiva;

con l’autovettura ad uso privatosopra indicata effettuava pubbli-cità:– esponendo pannello sporgentepiù di 3 cm.;

– esponendo, oltre al marchio eragione sociale, anche altrescritte).

da € 422,00a € 1.695,00

p.m.r.€ 422,00Entro 5 gg.€ 295,40

1. Sui veicoli diversi da quelli dell’ipotesi precedente (es. au-tocarri) la pubblicità, sempre non luminosa, è consentita(art. 57 reg.) se non è effettuata per conto di terzi a titolooneroso e se non sporga più di 3 cm. dalla superficie cuiè applicata, fermi restando i limiti previsti dall’art. 61 delcodice. Le scritte rinfrangenti non possono occupare più didue terzi della fiancata del veicolo e, comunque, più di 3mq. Esse vanno collocate sui fianchi del veicolo ad alme-no 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva. Il colorebianco non può eccedere 1/6 della superficie;

2. Sulle autovetture ad uso privato è consentito soltanto l’ap-posizione del marchio e della ragione sociale della dittacui appartiene il veicolo.Il reg.to non prevede espressamente l’esposizione dimessaggi o cartelli all’interno del veicolo. Comunquetale esposizione sia considerata, ci pare che quella delcartello “Vendesi” consista, più che in una forma di pub-blicità, in un’offerta.

3. Le disposizioni dell’art. 57 reg. non si applicano ai veicolial seguito di competizioni sportive autorizzate ai sensi del-l’art. 9 del codice.

4. È frequente il tentativo di aggirare la norma che vieta di ef-fettuare pubblicità per conto di terzi a titolo oneroso conveicoli diversi da quelli di cui all’ipotesi precedente (vedi).Ciò avviene con l’uso di veicoli dotati di apposite strut-ture (c.d. “vele pubblicitarie”) che vengono immatricola-ti come veicoli ad uso speciale (ex art. 54, lett. g del co-dice) e destinati a locazione senza conducente (ex art.84 del codice) poi locati alla ditta che sarà pubblicizza-ta, così da far apparire la pubblicità non effettuata perconto di terzi, ma dallo stesso soggetto pubblicizzato.

(segue)

02 (97-127).qxd:02 (101-131).qxd 3-04-2016 17:42 Pagina 124

PUBBLICITÀ SUI VEICOLI ART. 23125 www.Laurus.tv

art. 24 comma 7Inosservanza delle prescrizioniindicate nella autorizzazione oconcessione all’installazione dipertinenze stradali.

da € 422,00a € 1.695,00

p.m.r.€ 422,00Entro 5 gg.€ 295,40

(e sospensioneattività)

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione dell’attivitàesercitata, fino all’attuazione delle prescrizioni viola-te. Menzionare nel verbale l’obbligo di sospensione.

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 23 commi 2 e 11 - terza ipotesi Se però il veicolo, come spesso avviene, è lasciato insosta per lunghi periodi di tempo su aree pubbliche oprivate visibili dai veicoli in transito, verbalizzando talecircostanza esso può essere considerato un impiantopubblicitario fisso privo dell’autorizzazione dell’Ente pro-prietario o del Comune richiesta dall’art. 23 - c. 4 e 11(vedi) e perseguito come tale anche con l’applicazionedella sanzione accessoria della rimozione dell’impianto.

art. 24 comma 6– Installazione di pertinenzestradali senza autorizzazione oconcessione.– Trasformazione o variazionedel loro uso.

da € 848,00a € 3.393,00

p.m.r.€ 848,00Entro 5 gg.€ 593,60

(e obbligo di ri-muovere gli im-pianti)

SANZIONE ACCESSORIA della rimozione dell’impiantoabusivo. Menzionare nel verbale l’obbligo di rimo-zione a spese del trasgressore.1. Sono pertinenze stradali di esercizio quelle che costitui-scono parte integrante della strada.Sono pertinenze stradali di servizio le aree di serviziocon i relativi manufatti di riferimento o di ristoro, le areedi parcheggio, le aree e manufatti per la manutenzione.

PERTINENZE STRADALI ART. 24

02 (97-127).qxd:02 (101-131).qxd 3-04-2016 17:42 Pagina 125

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 32 commi 1 e 6Conduzione di acque nei fossidelle strade pur avendone dirit-to, ma senza provvedere allaconservazione del fosso.(es.: quale titolare del diritto di con-durre acque nel fosso della stra-da… non provvedeva alla manu-tenzione del fosso, tanto che que-sto presentava cedimenti - o ostru-zione…).

art. 32 commi 2 e 6Attraversamento di strade concorsi o condotte di acqua puravendone diritto, ma senza co-struire e mantenere i ponti eopere necessarie.

art. 32 commi 3 e 6Irrigazione dei terreni lateralinon evitando la caduta di acquesulla sede stradale.

da € 169,00a € 679,00p.m.r.

€ 169,00Entro 5 gg.€ 118,30

da € 169,00a € 679,00p.m.r.

€ 169,00Entro 5 gg.€ 118,30

da € 169,00a € 679,00p.m.r.

€ 169,00Entro 5 gg.€ 118,30

1. Segnalare l’infrazione all’Ente proprietario della strada.

1. Segnalare l’infrazione all’Ente proprietario della strada.

1. Non sono previsti interventi dell’Ente proprietario. È pertanto opportuno, ove dalla situazione derivino situazionidi pericolo per la circolazione, far interrompere l’irriga-zione.

CONDUZIONE ACQUEART. 32 www.Laurus.tv 130

03 (128-157).qxd:03 (132-159).qxd 3-04-2016 17:43 Pagina 130

SEGNALI ORIZZONTALI ART. 40139 www.Laurus.tv

segue art. 40, comma 8

art. 40 commi 8, 9(Strisce longitudinali)– Oltrepassare la striscia conti-nua di mezzeria (c. 8) (1) (2).– Oltrepassare la striscia conti-nua di margine (c. 9) (1) (3).(es.: conduceva il veicolo sopraindi-cato oltrepassando:– la striscia continua di mezzeria;– la striscia continua di margine =;senza che ricorresse la necessitàdi effettuare una sosta di emer-genza).

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

da € 41,00a € 169,00p.m.r.

€ 41,00Entro 5 gg.

€ 28,70(punti 2)

*

3. Per la fermata o sosta in corrispondenza di segnali oriz-zontali di preselezione o sulle corsie di canalizzazione,vedi l’art. 158, c. 1, lett. d).

* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo (p.m.r.€ 54,67) per le violazioni notturne (commesse dopo le ore22 e prima delle ore 7). p.m.r. entro 5 gg. € 38,27.

La sanzione è prevista dall’art. 146 comma 2.1. Con la violazione può concorrere quella di circolazionecontromano (art. 143) o di inversione del senso di mar-cia (art. 154) ovvero di sorpasso se rientrante nei divie-ti di cui agli artt. 6, 7 o 148.(1) L’ipotesi comprende anche quella della circolazione “sopra”o “a cavallo” della striscia continua di mezzeria o di margine,espressamente vietata dal comma 10, lettera b) dell’art. 40.(2) Le strisce continue di mezzeria possono essere oltrepassatesolo dalla parte ove sia eventualmente affiancata altra striscia di-scontinua.(3) Se il superamento della striscia continua avviene per com-piere un sorpasso e il conducente, nel compierlo, provochi unincidente con danni alle persone, ricorreranno i reati di omi-cidio colposo (art. 589-bis c.p.) o lesioni personali colpose (590-bis c.p. se lesioni gravi o gravissime). Vedi AVVERTENZE PRO-CEDURALI - Tit. VII.(4) Le strisce continue di margine possono essere oltrepas-sate solo dai veicoli in servizio di pubblico interesse ovveroper effettuare una sosta di emergenza.

* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo (p.m.r.€ 54,67) per le violazioni notturne (commesse dopo le ore22 e prima delle ore 7). p.m.r. entro 5 gg. € 38,27.

03 (128-157).qxd:03 (132-159).qxd 3-04-2016 17:43 Pagina 139

SEGNALI LUMINOSI ART. 41143 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 41, commi 10, 11, 12Inosservanza, da parte dei con-ducenti di veicoli, di segnali lu-minosi semaforici quando vieti-no la marcia.(es.: conducente del veicolo… im-pegnava l’intersezione:– nonostante il semaforo proiettas-se luce rossa;– nonostante il semaforo proiettassela luce gialla, pur potendo arrestareil veicolo in condizioni di sicurezza).

da € 163,00a € 651,00p.m.r.

€ 163,00Entro 5 gg.€ 114,10(punti 6)

(e in caso di re-cidiva sospen-sione della pa-tente)

SANZIONE ACCESSORIA, alla seconda violazione inun periodo di due anni, della sospensione della patenteda 1 a 3 mesi. Le infrazioni vanno segnalate all’ufficiodel D.T.T. e all’U.T.G. Se l’agente è a conoscenza di unaprecedente violazione che sia stata definita procede al-l’immediato ritiro della patente per l’inoltro all’U.T.G. Intal caso la riduzione del 30% non è ammessa.La sanzione è prevista dall’art. 146, comma 3.1. Rientrano nell’ipotesi:– proseguire la marcia in presenza di luce gialla pur po-tendosi arrestare in condizioni di sicurezza (c. 10) (1);– proseguire la marcia in presenza di luce rossa (c. 11) (1);– commettere le suddette violazioni conducendo veico-li in servizio di trasporto pubblico (non osservando lespecifiche segnalazioni semaforiche) (c. 12).

2. Nell’ipotesi di semaforo destinato, anziché a regolare iltraffico, a controllare la velocità costringendo i condu-centi di veicoli eccessivamente veloci a fermarsi, la san-zione in esame, secondo Cass. civ., sez. I, 14 dicembre2007, n. 26.359, non è applicabile.

3. Se il conducente che commesso la violazione in esameprovochi altresì un incidente con danni alle persone, ricor-reranno i reati di omicidio colposo (art. 589-bis) o lesionipersonali colpose (art. 590-bis c.p. se lesioni gravi o gra-vissime) - Vedi AVVERTENZE PROCEDURALI - Tit. VII.(1) Se il conducente del veicolo non impegna – o attraver-sa – l’intersezione, ma comunque arresta il veicolo oltre lastriscia di arresto, non ricorre la presente violazione, bensìquella dell’art. 40, commi 5, 6 (vedi).

* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo (p.m.r.€ 217,33) per le violazioni notturne (commesse dopo le ore22 e prima delle ore 7). p.m.r. entro 5 gg. € 152,13.

03 (128-157).qxd:03 (132-159).qxd 3-04-2016 17:43 Pagina 143

REVISIONI www.Laurus.tv 170ART. 80LA REVISIONE DEI VEICOLI

Le revisioni dei veicoli ai sensi dell’art. 80, sia periodiche che annuali, venivano disposte dal Ministero dei traspor-ti con apposito decreto.Per le revisioni periodiche, tuttavia, esisteva un notevole ritardo rispetto alle scadenze previste dal codice. Esso è stato

recuperato così che, dal 2000, sono rispettati i tempi previsti dall’art. 80 per le revisioni periodiche: quattro anni per i veicolinuovi e, successivamente, ogni due anni.Le revisioni sono disciplinate dall’apposito regolamento, approvato con D.M. 6 agosto 1998 n. 408.Si distinguono pertanto:1.Revisioni annuali di autoveicoli e rimorchiSono soggetti all’obbligo di revisione annuale i seguenti veicoli:– autoveicoli di massa complessiva a p.c. superiore a 3,5 t;– rimorchi di massa complessiva a p.c. superiore a 3,5 t;– autobus e filobus;– autoambulanze;– autoveicoli e motoveicoli da piazza o da noleggio con conducente;– veicoli atipici, es. trenini turistici (previsti dal c. 4 dell’art. 80, ma non dal DM 6 agosto 1998 n. 408).

L’obbligo di revisione non sussiste se nell’anno in corso il veicolo è stato immatricolato per la prima volta o se èstato sottoposto a collaudo con esito favorevole.2.Revisioni periodiche di autoveicoli e rimorchiNel 2015 sono soggetti a revisione i seguenti veicoli, che siano stati immatricolati nel 2012 (prima revisione)ovvero che siano stati già revisionati o collaudati nel 2014:– autovetture ad uso privato;– autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose (sono stati immatricolati come tali fino al 1999);– autocaravan (di massa complessiva fino a 3,5 t);– autoveicoli per uso speciale (di massa complessiva fino a 3,5 t);– autocarri e autoveicoli per trasporti specifici (di massa complessiva fino a 3,5 t);– quadricicli a motore;

04 (158-189).qxd:04 (160-187).qxd 3-04-2016 17:44 Pagina 170

REVISIONI171 www.Laurus.tv ART. 801) La revisione va effettuata (art. 2 D.M. 21 dicembre 1998):– entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli soggetti a revisione per la prima volta;– entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione, per i veicoli che la hanno già effettuata;Se la carta di circolazione è stata rinnovata (per smarrimento, cambio d’uso ecc.) l’anno per l’effettuazionedella revisione va riferito all’anno di prima immatricolazione, il mese invece, se non è indicato quello di im-matricolazione, è quello del rilascio della nuova carta.

2) I carrelli-appendice vanno sottoposti a revisione con il veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.3) Sono esclusi dall’obbligo di revisione i veicoli sottoposti a collaudo (art. 75) nell’anno in cui ne ricorre l’obbligo.4) I veicoli di forze armate, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco, croce rossa, corpo forestale e protezione civilesono revisionati, ai sensi dell’art. 138 del codice, a cura dell’amministrazione di appartenenza e perciò ad essi nonsi applicano le disposizioni dell’art. 80. Lo stesso si dica per i veicoli targati AFI, assimilati a quelli militari.

5) I veicoli di interesse storico e collezionistico sono soggetti a revisione ogni due anni.6) I rimorchi di massa complessiva a p.,c. non superiore a 3,5 t. non sono soggetti a revisione periodica nel 2016.L’ultima revisione è stata disposta nel 2003 per i rimorchi immatricolati entro il 1997.

7) Per i veicoli circolanti nell’ambito di competizioni sportive su strada autorizzate (rally) non si applicano le dispo-sizioni sulla revisione.

3. Revisioni periodiche di motoveicoli e ciclomotoriLa revisione del 2016 riguarda i ciclomotori, compresi i quadricicli “leggeri”, con certificato di circolazione rila-sciato nel 2012 ed i motoveicoli immatricolati nel 2012 (prima revisione).I ciclomotori e motoveicoli, superata la prima revisione, devono anch’essi ripeterla successivamente ogni due anni.1) L’obbligo di revisione riguarda tutti i motoveicoli elencati nell’art. 53 del codice con l’eccezione di quelli adibiti a servizi di piazzao a noleggio con conducente, che sono soggetti a revisione annuale;

2) Sono esclusi dall’obbligo di revisione i ciclomotori e i motoveicoli che siano già stati sottoposti a visita e prova (art. 75 c.s.) nell’annoin cui ricorre l’obbligo di revisione;

3) La revisone va effettuata (art. 3 D.M. 29 novembre 2002):– entro il mese di rilascio del certificato per ciclomotore o di rilascio della carta di circolazione per i ciclomotori o motocicli sog-getti a revisione per la prima volta;

– entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione per i ciclomotori o motocicli che la hanno già effettuata.

04 (158-189).qxd:04 (160-187).qxd 3-04-2016 17:44 Pagina 171

REVISIONI www.Laurus.tv 172ART. 804. Revisione singolaLa revisione dei singoli veicoli può essere disposta dal DTT, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale,

qualora sorgano dubbi circa la persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità o inquinamento ovvero in caso di in-cidente stradale che possa compromettere i requisiti di sicurezza.

Nota:Anziché l’art. 80, si applica:– l’art. 70 per la revisione dei veicoli a trazione animale e delle slitte;– l’art. 111 per la revisione delle macchine agricole;– l’art. 114 per la revisione delle macchine operatrici.

04 (158-189).qxd:04 (160-187).qxd 3-04-2016 17:44 Pagina 172

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 94 commi 1 e 3Omissione, da parte dell’acqui-rente (o avente causa), della ri-chiesta di trascrizione al P.R.A.,entro 60 giorni, del trasferimen-to di proprietà (o della costituzio-ne di usufrutto o della stipulazionedel leasing).(Il termine di giorni 60 decorre dalladata di autenticazione della sottoscri-zione dell’atto o dalla data dell’accerta-mento giudiziale della sottoscrizionedell’atto).

art. 94 commi 2 e 3Omessa comunicazione al-l’UMC, entro 60 giorni, del tra-sferimento di residenza (o sede)del proprietario o soggettoequiparato (usufruttuario, utilizza-tore nella locazione con facoltà diacquisto) di veicoli per cui la co-municazione è obbligatoria (in-dicati a lato).(La sanzione va applicata al proprieta-rio o soggetto equiparato e prescinde

(segue)

da € 711,00a € 3.554,00

p.m.r.€ 711,00Entro 5 gg.€ 497,70

da € 711,00a € 3.554,00

p.m.r.€ 711,00Entro 5 gg.€ 497,70

1. La sanzione va applicata all’acquirente (o usufruttuario olocatario con facoltà di acquisto) e prescinde dal fattoche il veicolo sia sorpreso a circolare. Si applica anched’ufficio per il solo fatto che è stata omessa la richiestadi trascrizione.

2. Nei confronti del conducente sorpreso a circolare siapplica l’art. 94 - c. 4 -.

1. A seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1 marzo1997, della segnalazione diretta dei comuni all’UMC deitrasferimenti di residenza delle persone fisiche, la san-zione è applicabile esclusivamente ai trasferimenti disede delle persone giuridiche intestatarie di veicoli.

2. Se ricorre anche l’omissione della richiesta di trascrizio-ne del trasferimento di proprietà (ipotesi precedente), siapplica una sola sanzione.

TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DI RESIDENZA ART. 94191 www.Laurus.tv

05 (190-222).qxd:05 (188-220).qxd 3-04-2016 17:44 Pagina 191

DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ART. 103217 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 103Omessa comunicazione al P.R.A.,entro 60 gg., da parte dell’inte-statario, della definitiva esporta-zione di autoveicoli, motoveico-li o rimorchi.(es.: quale intestatario del veicoloometteva di comunicarne al P.R.A.,entro il termine di 60 giorni, l’avve-nuta definitiva esportazione). (1)

(1) Il caso di un veicolo che sia statoreimmatricolto all’estero senza esserestato prima radiato in Italia dal P.R.A. eche pertanto risulta immatricolato anchenel nostro Paese non è previsto danorme specifiche. È da ritenere però che,ove circoli nuovamente in Italia, sia sog-getto alle norme qui vigenti, con la con-seguente applicabilità dell’art. 100comma 12 (circolazione con veicolo mu-nito di targa non propria) con la sanzioneaccessoria del ritiro della targa e fermodel veicolo.

da € 169,00a € 679,00

p.m.r.€ 169,00Entro 5 gg.€ 118,30

1. Unitamente alla comunicazione, l’intestatario deve resti-tuire la carta di circolazione e il certificato di proprietà.Responsabile della violazione è solo l’intestatario delveicolo.

2. L’ipotesi sanzionatoria riguarda soltanto la definitivaesportazione di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi.

3. La procedura per la demolizione dei veicoli non èposta dal codice della strada, ma dalle disposizioni spe-ciali in materia:– se si tratta di veicoli delle categorie M1, N1 o di vei-coli a motore a tre ruote (esclusi i tricicli a motore cat.L5), dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209;

– se si tratta di veicoli di categorie diverse, dal D.Lgs. 3aprile 2006, n. 152.

Tali norme prevedono l’obbligo di consegnare il veicoloche si intende demolire ad un centro di raccolta ovvero(in caso di acquisto di altro veicolo) ad un concessiona-rio o titolare di succursale che rilascerà all’interessatoun certificato di rottamazione e vietano l’abbandono diveicoli su aree pubbliche.

4. L’abbandono del veicolo:– se si tratta di veicolo delle categorie M1, N1 o di veicolia motore a tre ruote (esclusi i tricicli a motore cat. L5) èsanzionato dall’art.13, c.2, del D.Lgs. 24 giugno 2003,n. 209 (p.m.r. euro 1.666,67);– se si tratta di veicoli di categorie diverse (ciclomotorie motoveicoli a due ruote, autobus, veicoli per tra-sporto cose di massa superiore a 3,5 t., rimorchi, tri-

(segue)

05 (190-222).qxd:05 (188-220).qxd 3-04-2016 17:45 Pagina 217

REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE IN CIRCOLAZIONEART. 111 www.Laurus.tv 226

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 111 comma 6Circolazione su strada con mac-chine agricole non presentate arevisione.

(1) Sul verbale dovrà essere indicato che ilconducente è autorizzato a condurre il vei-colo per la via più breve fino a … [luogo dalui indicato] e qui giunto non potrà esserepiù utilizzato fino all’adempimento dellaprescrizione omessa, pena la sanzione dicui all’art. 216, c. 6, c.s..

da € 85,00a € 338,00

p.m.r.€ 85,00

Entro 5 gg.€ 59,50

(e ritiro dellacarta di circola-zione o del cer-tificato di ido-neità tecnica)

SANZIONE ACCESSORIA del ritiro della carta di circola-zione, facendone menzione nel verbale ed annotandosullo stesso il permesso provvisorio di circolazione.1. 2. Con D.int.le 20 maggio 2015 è stata disposta la revi-

sione generale delle macchine agricole, on periodicità di5 anni.In particolare, i trattori agricoli immatricolato dal 2 gen-naio 2016 in poi andranno revisionati entro 5 anni dalmese di prima immatricolazione.Per i trattori agricoli immatricolati prima, sono previstescadenze per la revisione scaglionate secondo la vetu-stà delle medesime, come segue;– trattori immatricolati entro il 31 dicembre 1973: sca-denza 31 dicembre 2017;– trattori immatricolati entro il 31 dicembre 1990: sca-denza 31 dicembre 2018;– trattori immatricolati entro il 31 dicembre 2010: sca-denza 31 dicembre 2020;– trattori immatricolati entro il 31 dicembre 12015: sca-denza 31 dicembre 2021.Per le medesime macchine agricole operatrici semo-venti a 2 o più assi e i rimorchi agricoli di m.c.p.c. su-periore a 1,5 t (o anche inferiori se previste revisioni apartire dal 31 dicembre 2017.Sono esclusi dall’obbligo di revisione le macchine agri-coe ad un solo asse ed i rimorchi agricoli di caratteristi-che inferiori a quelle suddette.

2. Per ulteriori indicazioni v. art. 80 comma 14.

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 226

REQUISITI DI IDONEITÀ DELLE MACCHINE AGRICOLE

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 112 comma 4Circolazione su strada con mac-chine agricole:– con caratteristiche difformi daquelle indicate nella carta di cir-colazione o certificato di ido-neità tecnica– con i dispositivi prescritti alte-rati, danneggiati o mancanti (1).Per le macchine operatrici vedi art.114, c.1 e 7.

da € 85,00a € 338,00

p.m.r.€ 85,00

Entro 5 gg.€ 59,50

(e ritiro dellacarta di circola-zione o del cer-tificato di ido-neità tecnica)

SANZIONE ACCESSORIA del ritiro della carta di circola-zione o del certificato di idoneità tecnica, facendonemenzione nel verbale ed annotando sullo stesso ilpermesso provvisorio di circolazione.(1) Le macchine agricole semoventi (escluse quelle ad unasse) devono essere munite dei seguenti dispositivi:1 – per la segnalazione visiva e illuminazione;2 – per la frenatura;3 – per lo sterzo;4 – silenziatore;5 – per la segnalazione acustica, retrovisore, superfici tra-

sparenti di sicurezza, tergivetro;6 – dispositivi di aggancio se la macchina è predisposta per

il traino;7 – ruote o cingoli per la marcia su strada;8 – per la protezione delle parti pericolose;9 – dispositivo di protezione in caso di ribaltamento ovvero

un sistema di ritenzione. Per le macchine semoventi aun solo asse sono obbligatori solo i dispositivi di cui nu-meri 1, 2, 3, 4, 7 e 9. Il dispositivo di frenatura non èperò obbligatorio se la massa non è superiore a t 0.3.Per le macchine trainate sono obbligatori solo i disposi-tivi di cui ai numeri 1, 2, 6, 7, 8. Il dispositivo di frenatu-ra non è però obbligatorio se la massa non superaquella rimorchiabile dalla trattrice.

ART. 112227 www.Laurus.tv

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 227

TARGHE DELLE MACCHINE AGRICOLE

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 113 comma 5– Macchine agricole prive ditarga. (1)– Convoglio di macchine agri-cole privo di targa ripetitrice (sela visibilità della targa della motri-ce è occultata).– Rimorchio agricolo di massasup. a 1,5 t privo di targa.

da € 85,00a € 338,00pagamento

nonammesso(e fermo delveicolo)

SANZIONE ACCESSORIA del fermo del veicolo per 3mesi.Per l’applicazione della sanzione accessoria del fermo,vedi AVVERTENZE PROCEDURALI all’inizio del prontuario.1. La sanzione è quella prevista dall’art. 100, c.11 (vedi).2. L’art. 202, c. 3-bis, del codice prevede l’inammissibilità

del p.m.r. per la violazione della norma in esame.

(1) Devono essere munite di targa posteriore:– le macchine agricole operatrici a due o più assi;– le trattrici agricole.

ART. 113 www.Laurus.tv 228

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 228

MACCHINE OPERATRICI ART. 114229 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 114 commi 1 e 7Macchine operatrici aventi:– caratteristiche difformi rispet-to a quelle indicate nella carta dicircolazione;– dispositivi mancanti, danneg-giati o alterati.

da € 85,00a € 338,00pagamento

nonammesso(e ritiro dellacarta di circo-lazione)

SANZIONE ACCESSORIA del ritiro della carta di circola-zione da parte dell’agente per l’inoltro all’UMC. Faremenzione nel verbale del ritiro annotando sullostesso il permesso provvisorio di circolazione.1. La sanzione è quella prevista dall’art. 112, c. 4 (vedi)

Art. 114 - Avvertenze.1. Il comma 7 dell’art. 114 dispone che, per le violazioni dell’art. 114 si applicano le stesse sanzioni previste

per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.2. Alle macchine operatrici si applicano (comma 3 dell’art. 114) inoltre le disposizioni degli artt. 99 (foglio di

via) 108 (dichiarazione di conformità irregolare) 109 (produzione o vendita di macchine operatrici non omo-logate o non munite dei dati di identificazione) 111 (revisione), 112 (requisiti di idoneità).Per il rinvio dell’art. 112, c.3 inoltre, per la macchine operatrici valgono, in quanto applicabili, le disposizio-ni degli artt. 93, 94, 95, 98 e 103.

3. L’art. 202, comma 3-bis, del codice dispone l’inammissibilità del pagamento in misura ridotta per la vio-lazione dell’art. 114, c.7. Ne deriva che il p.m.r. non è ammesso per le violazioni dell’art. 114 commessecon macchine operatrici che sono soggette alle stesse sanzioni previste per le macchine agricole (e ciòanche se per queste ultime invece il p.m.r. sia ammesso).

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 229

MACCHINE OPERATRICIART. 114 www.Laurus.tv 230

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 114, commi 2 e 7Macchine operatrici in circola-zione:– per le quali non sia stata rila-sciata la carta di circolazione;– non osservando le prescrizio-ni apposte sulla c.c..

art. 114 commi 3 e 7Macchine operatrici eccezionaliin circolazione:– prive di autorizzazione; (1)– senza osservare le prescrizio-ni dell’autorizzazione; (1)– senza avere al seguito l’auto-rizzazione

Per l’ammonta-re delle sanzio-ni vedi a latopagamento

nonammesso

Per l’ammonta-re delle sanzio-ni vedi a latopagamento

nonammesso(per la 1a e 2aipotesi sospen-sione della pa-tente e dellacarta di circola-zione)

1. Le sanzioni sono quelle previste:– per la 1a ipotesi, dall’art. 110, c.6: da 169,00 a 679,00 €

– per la 2a ipotesi, dall’art. 110, c.7: da 85,00 a 338,00 €

2. Il D.M. 22 gennaio 2014, in attuazione della L. 23 di-cembre 2013, n. 135, ha ammesso la circolazione suaree pubbliche, ma soltanto per brevi e saltuari sposta-menti, dei carrelli elevatori privi di immatricolazionee perciò privi di carta di circolazione (e targa).Per i carrelli elevatori non immatricolati il decreto stabi-lisce a quali condizioni è ammessa la saltuaria circola-zione su strada (presenza di una scheda tecnica delcarrello, di dispositivi di illuminazione, retrovisori e difrenata, eventuale presenza di personale a terra).Occorre inoltre che la velocità sia non superiore a 10Km/h e una specifica autorizzazione saltuaria rilasciatadall’UMC.È necessario infine che il carrello sia accompagnato dapolizza assicurativa.

1. Sono macchine operatrici eccezionali quelle che ecce-dono i limiti di sagoma previsti dall’art. 61 o di massaprevisti dall’art. 62. Per circolare hanno bisogno di ap-posita autorizzazione, valida per un anno e rinnovabile.

2. Le sanzioni sono quelle previste– per la 1a ipotesi: dall’art. 104, c. 10: da € 422,00 a €

1.695,00;– per la 2a ipotesi: dall’art. 104, c. 11: da € 169,00 a €

679,00;– per la 3a ipotesi: dall’art. 104, c. 12: da € 41,00 a €

169,00.(segue)

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 230

MACCHINE OPERATRICI ART. 114231 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 114, commi 3 e 7

art. 114, commi 4 e 7– Macchine operatrici semoven-ti prive di targa.– Macchine operatrici trainateprive di targa.

da € 85,00a € 338,00pagamento

nonammesso(e fermo deiveicolo)

(1) Alla 1a e 2a ipotesi consegue la SANZIONE ACCESSO-RIA della sospensione della patente da 15 a 30 gg e dellacarta di circolazione da 1 a 2 mesi. L’agente provvede alritiro della patente intimando al conducente di condurre ilveicolo presso… (luogo idoneo per la sosta) e di non pro-seguire il viaggio fino all’ottenimento dell’autorizzazione (oregolarizzazione rispetto alle prescrizioni).Dopo l’adempimento il veicolo sarà sottoposto a fermo pres-so …. (luogo indicato dal proprietario) per la durata della so-spensione della c.c., redigendo separato verbale di fermo.

3. Vedi note alle violazioni dell’art. 104 commi 10, 11 e 12(rispettivamente per le tre ipotesi di violazioni inesame).

SANZIONE ACCESSORIA del fermo del veicolo per 3mesi. Per l’applicazione della sanzione accessoriavedi AVVERTENZE PROCEDURALI all’inizio del prontuario.1. Le sanzioni, per entrambe le ipotesi, sono quelle previ-

ste dall’art. 113 c. 5.2. Il D.M. 22 gennaio 2014 ha ammesso la circolazione su

aree pubbliche, soltanto per brevi e saltuari spostamenti,dei carrelli elevatori non immatricolati e perciò privi di targa.Per le condizioni alla quali la breve e saltuaria circola-zione è ammessa, vedi nota 2 all’ipotesi di violazioneart. 114, commi 2 e 7.

3. L’art. 114 non riporta altre disposizioni sulle targhe. Si ri-tengono perciò non sanzionabili per le macchine opera-trici altre violazioni previste per macchine agricole (tar-ghe illeggibili) o autoveicoli (targhe non rifrangenti).

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 231

MACCHINE OPERATRICI

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 114 comma 7Circolazione con macchine ope-ratrici non presentate a revisio-ne.

da € 85,00a € 338,00pagamento

nonammesso(e ritiro dellacarta di circo-lazione)

SANZIONE ACCESSORIA delritiro della carta di circola-zione, facendone menzione nel verbale ed anno-tando nello stesso il permesso provvisorio di circo-lazione.1. Il D.int.le 20 maggio 2015 ha disposto la revisione ge-

nerale delle macchine operatrici di cui all’art. 58 c.s. apartire dal 31 dicembre 2018, con periodicità di 5 anni.Fino a tale data pertanto la sanzione non è applica-bile.

2. Vedi nota (1) all’ipotesi di violazione dell’art. 111, com-ma 6.

ART. 114 www.Laurus.tv 232

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 232

5. Se il minore autorizzato alla guida accompagnata conduca un veicolo di massa superiore a 3,5 t o di potenza superiore aquella massima ammessa dall’art. 117 c. 2-bia (55 Kw/k), va considerato non autorizzato e pertanto si applicherà l’art. 116,c. 15 e 17, come segue:– se il minore non sia titolare di alcuna patente: si applicherà la I ipotesi;– se sia titolare di patente A1 o B1: si applicherà la II ipotesi della norma citata.

6. La legge 35/2012 ed il suo decreto attuativo (DM 20 aprile 2012) hanno previsto:– il divieto, durante le esercitazioni di guida in autostrada con carreggiata a tre o più corsie, di impegnare altre corsie al difuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata, con la sanzione, in caso di inosservanza, prevista dall’art.176, c. 9 e 21 (vedi).

ART. 115235 www.Laurus.tv REQUISITI PER LA GUIDA DI VEICOLI E LA CONDUZIONE DI ANIMALI

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 115 commi 1 e 3 I ipotesiGuida di veicoli o conduzione dianimali senza avere il requisitodi età minima.(es.: quale genitore - o tutore - delminore, non impediva che lo stes-so conducesse: - l’animale - o ilveicolo a trazione animale - o il ci-clomotore - sopra indicato senzaavere compiuto gli anni 14;– il motociclo sopra indicato senzaavere compiuto gli anni 16 ) (1) (2).

da € 85,00a € 338,00

p.m.r.€ 85,00

Entro 5 gg.€ 59,50

(e fermo delveicolo a mo-tore)

La sanzione in esame si applica salvo quanto dispo-sto nelle ipotesi seguenti.SANZIONE ACCESSORIA del fermo amministrativo delveicolo a motore per giorni 30.Per l’applicazione della sanzione accessoria del fermo,vedi AVVERTENZE PROCEDURALI all’inizio del prontuario.(1) Per condurremacchine agricole e macchine operatri-ci, restando fermo l’obbligo della patente (art.124), l’art. 115non riporta più limiti di età minima e pertanto la sanzione inesame non è applicabile.(2) Per le violazioni commesse dai minori degli ani 18 il ver-bale va redatto a carico del genitore – o tutore.

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 235

ART. 115237 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 115 commi 1 e 3 III ipotesiGuida di veicoli professionalisenza avere i prescritti requisitidi idoneità psicofisica(es.: circolava alla guida del sopraindicato veicolo [autocarro - o taxi- o autobus - o veicolo adibito aservizio di emergenza] - senza es-sere idoneo perché:– guidava con un arto ingessato ilche non consentiva la sicura ma-novrabilità del veicolo) (1)

art. 115 commi 1 e 3 - IV ipotesiMinore di anni 16, titolare di pa-tente AM – o di c.i.g. – che tra-sporta altre persone su ciclo-motore o quadriciclo leggero.(es.: quale genitore – o tutore –del minore di anni 16 titolare di pa-tente AM – o di c.i.g. – non impe-diva che lo stesso circolasse alleore … del giorno in via … allaguida del ciclomotore sopra indi-cato, trasportando altra persona.

(segue)

da € 155,00a € 624,00

p.m.r.€ 155,00

Entro 5 gg.€ 108,50(e fermo delveicolo)

da € 85,00a € 338,00p.m.r.

€ 85,00Entro 5 gg.

€ 59,50(e fermo delveicolo)

SANZIONE ACCESSORIA del fermo amministrativo delveicolo per giorni 30.Per l’applicazione della sanzione accessoria delfermo vedi AVVERTENZE PROCEDURALI all’inizio delprontuario.1. La sanzione in esame si applica se si tratta di veicoli:

– in servizio di emergenza;– per la cui guida occorre il CAP (motocarrozzette o au-tovetture in servizio di piazza o di noleggio con condu-cente);– per la cui guida occorre la CQC.(1) Esempi di cause di mancanza dei requisiti psicofisicisono riportati nella nota (1) all’ipotesi precedente.

SANZIONE ACCESSORIA del fermo amministrativo delveicolo per giorni 30.Per l’applicazione della sanzione accessoria delfermo, vedi AVVERTENZE PROCEDURALI all’inizio delprontuario.1. Pur essendo abilitati alla guida, i titolari di patente AM o

di c.i.g. non possono trasportare passeggeri, neppuresui veicoli a ciò idonei, prima del compimento del 16°anno di età.

2. In caso di veicolo omologato per una sola persona, conla violazione in esame concorre quella dell’art. 170, c. 2e 6,che prevede anch’essa il fermo del veicolo (ma per

(segue)

REQUISITI PER LA GUIDA DI VEICOLI E LA CONDUZIONE DI ANIMALI

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 237

PATENTE DI GUIDA E ABILITAZIONI PROFESSIONALIART. 116 www.Laurus.tv 250

Vecchia patente (prima del 19.1.2013) Nuova patente (dal 19.1.2013)

TABELLA DI EQUIPOLLENZA TRA VECCHIE E NUOVE PATENTI VALIDA PER LA GUIDA IN ITALIALe patenti di qualsiasi categoria abilitano a condurre veicoli della cat. AM

________(1) Le patenti cat. C, CE, D, DE consentono di condurre motocicli delle cat. A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente B.

c.i.g.A1 ril. entro il 30 settembe 1999A1 ril. dopo il 30 settembre 1999AB ril. fino al 25.4.1988B ril. dal 26.4.1988C (1)D ril. fino al 30.9.2004 (1)D ril. dal 1.10.2004 1)B + EC + E (1)D + E ril. fino al 30.9.2004 (1)D + E ril. dal 1.10.2004 (1)

AMA1 – A2 – AA1A1 – A2 – A – B1A1 – A2 – A – B1 – BA1 – B1 – BA1 – B1 – B – C1 – CA1 – B1 – C1 – C – D1 – DA1 – B1 – B – D1 – DBEBE – C1E – CEBE – C1E – CE – D1E – DEBE – D1E – DE

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 250

PATENTE DI GUIDA E ABILITAZIONI PROFESSIONALI ART. 116257 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 116 commi 15 e 17 - I ipotesiGuida di ciclomotori, motovei-coli o autoveicoli senza averconseguito alcuna patente o es-sendo privo di patente perché re-vocata o non rinnovata per man-canza di requisiti prescritti.(es.: circolava alla guida del moto-veicolo – o autoveicolo – o ciclo-motore (1) (2) sopra indicatosenza avere conseguito alcunapatente – o non essendo più titola-re di patente in quanto revocata onon rinnovata per mancanza di re-quisiti).(1) È tuttavia provvisoriamente ammessa laguida di ciclomotori ai titolari di c.i.g. rilasciatiprima del 19 gennaio 2013, fino alla scaden-za di validità degli stessi. Se il conducentenon ha ancora compiuto gli anni 14, si appli-ca anche l’art. 115, c.1 e 3 (vedi).Per condurre ciclomotori a 2 o 3 ruote e qua-dricicli leggeri sono valide le patenti di qual-siasi categoria.(2) Il minore degli anni 16, pure se munito dicertificato di idoneità alla guida o di patente(AM, A1 o B1), non può mai trasportare pas-seggeri, neppure sui ciclomotori a ciò idonei.

(segue)

da € 5.000,00a € 30.000,00

p.m.r.€ 5.000,00Entro 5 gg.

€ 3.500(e fermo delveicolo)

SANZIONEACCESSORIA del fermo del veicolo pertre mesi.Per l’esecuzione del fermo amministrativo vedi AV-VERTENZE PROCEDURALI all’inizio del prontuario (te-nendo presente che il conducente privo di patentenon può essere autorizzato a condurlo. Se pertantonon sia disponibile altra persona abilitata alla guida,il trasporto sarà affidato ad una ditta autorizzata aspese dell’interessato).1. La violazione, già costituente reato, è stata depenaliz-

zata dall’art. 1 D.Lvo 8/2016.2. Una fattispecie diversa si realizza se la persona alla guida

sia sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misu-ra di prevenzione personale (art. 73 D.Lgs. 6 settembre2011, n. 159 - codice delle leggi antimafia) e non abbiaconseguito la patente o questa gli sia stata negata, so-spesa o revocata. In tal caso la guida costituisce reato(informativa al p.m.), per il cui accertamento occorre uncontrollo di precedenti penali e delle misure di prevenzio-ne in atto. Se tale reato è commesso alla guida di un ci-clomotore o motoveicolo, la sanzione accessoria delfermo del veicolo è sostituita dalla confisca. Gli agenti pro-cedono al sequestro dello stesso (art. 213, c. 2-sexies).

3. Per il caso di guida di veicoli per i quali è richiesta unapatente diversa da quella posseduta, vedi l’ipotesi se-guente.

4. La sanzione in esame si applica anche alle ipotesi diguida in Italia con patente extracomunitaria ed extra

(segue)

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 257

PATENTE DI GUIDA E ABILITAZIONI PROFESSIONALIART. 116 www.Laurus.tv 258

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 116 commi 15 e 17 - I ipotesi

In caso di violazione si applica l’art. 115, c. 1e 3, IV ipotesi.(3) In caso di reiterazione dell’illecito inesame, vedi la III ipotesi.(4) La sanzione in caso di guida con paten-te revocata si applica solo se il provvedi-mento di revoca risulta notificato all’interes-sato (anche se la patente si ancora mate-rialmente in mano al conducente).(5) In caso di trasgressore minorenne, si ri-corda la disposizione (art. 2 L. 689/1981) percui il minore non può essere assoggettato asanzione amministrativa. Il verbale dovrà es-sere redatto – e notificato – a carico del sog-getto tenuto alla sorveglianza del minore.

SEE scaduta, se il conducente risiede in Italia da oltreun anno (vedi art. 135, c.11) e di guida in Italia con pa-tente estera nonostante provvedimento prefettizio di ini-bizione alla guida per 2 (o 3) anni (vedi art. 135, c.4 eart. 136-ter, c.3).

5. Se il conducente dichiara di non avere con sè momen-taneamente la patente si applica l’art. 180 con l’intima-zione di esibirla ad un posto di polizia. Se poi si accertiche il conducente non è titolare di patente si applicheràla presente ipotesi.

6. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o dete-rioramento della patente al titolare che ne ha reso de-nuncia (entro 48 ore dalla constatazione) viene rilascia-to, in attesa del duplicato, un “permesso provvisorio diguida”, valido trenta o novanta giorni, dall’organo di po-lizia, ai sensi del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104.La validità del permesso provvisorio è subordinata dal-l’essere lo stesso accompagnato da un documento diidentità (circ. Min. interno - dip. della P.S. - n.300/A2/32616/109/88 del 29 marzo 2001).

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 258

PATENTE DI GUIDA E ABILITAZIONI PROFESSIONALI ART. 116259 www.Laurus.tv

ALTRE IPOTESI DI APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE DI CUI ALL’ART. 116, C. 15

La sanzione di cui all’art. 116 comma 15 si applica anche nei seguenti casi:– in caso di traino di veicolo in avaria, se il conducente del veicolo trainato è privo di patente;– in caso di movimento a spinta, a motore fermo o di conduzione a mano (V. Cass. pen., sez. IV, 19 aprile

2003, n. 18794, contra: Cass. pen. sez. IV, 31 dicembre 2010, n. 45898);– in caso di esercitazione alla guida senza autorizzazione (foglio rosa), se la persona che funge da istruttore

non è idonea (art. 122, c. 7);– in caso di cittadino non UE, residente in Italia da oltre 1 anno, che guidi con patente rilasciata da Stato este-

ro scaduta di validità (art. 135, c. 11) o di guida nonostante il provvedimento prefettizio di inibizione alla guida(per 2 – o 3 anni) emesso a seguito di una violazione ammessa in Italia che comporta la revoca della patente (art.135, c. 7);

– in caso di guida senza patente di macchine agricole o operatrici (art. 124).

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 259

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 116 commi 15 e 17 - II ipotesiGuida di motoveicoli o autovei-coli con patente non valida peril veicolo condotto.(es.: circolava alla guida di auto-veicolo – o complesso di veicoli –per cui è prescritta la patente C oD [o relative sottocategorie] es-sendo titolare di una patente dicategoria A o B [o relative sotto-categorie];

da € 5.000,00a € 30.000,00

p.m.r.€ 5.000,00Entro 5 gg.

€ 3.500(e fermo delveicolo)

Per la SANZIONE ACCESSORIA del fermo del veicoloper tre mesi vedi l’ipotesi precedente. Quando ilfermo non sia possibile (es. perché il trasgressorenon è il proprietario del veicolo e risulta evidente chela circolazione di esso è avvenuta contro la sua vo-lontà) il prefetto dispone la sospensione della paten-te posseduta da tre a dodici mesi (comma 17) salvoche sia stata conseguita successivamente al reato(Cass. pen., sez. IV, 15 luglio 1998, n. 5657).In tal caso (essendo prevista la sospensione dellapatente), non è ammessa la riduzione del 30% dellasanzione per pagamento entro 5 gg. L’effetto estinti-vo del pagamento si verificherà solo al pagamento,nel termine, del minimo edittale.1. Vedi note da 1 a 6, nonché (3) all’ipotesi precedente.2. Rientra nell’ipotesi in esame anche la guida di autovettu-

ra con la patente B cui sia agganciato un rimorchio se lamassa complessiva (autoveicolo più rimorchio) superi i3.500 Kg senza il superamento di una prova specifica (in-dicato nella patente da un apposito codice) ovvero, inogni caso, se la massa complessiva superi i 4.250 Kg.

3. La guida di ciclomotori e quadricicli leggeri è ammessacon le patenti di qualsiasi categoria.

PATENTE DI GUIDA E ABILITAZIONI PROFESSIONALIART. 116 www.Laurus.tv 260

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 260

DIVIETI ED OBBLIGHI FUORI DEI CENTRI ABITATI

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 116 commi 15 e 17 - III ipotesiReiterazione nel biennio dellaguida senza patente o con pa-tente:– revocata;– non rinnovata per mancanza direquisiti;– non valida per il veicolo condot-to e non riconducibile ai casi delcomma 15-bis.(es.: circolava alla guida del veico-lo sopra indicato senza esseremunito della prescritta patenteperché:– mai conseguita;– revocata con provvedimento no-tificato il …;– non rinnovata per mancanza deirequisiti prescritti a seguito di visi-ta medica del … effettuata presso…;– non valida per il veicolo condot-to senza che il caso sia riconduci-bile a quelli del comma 15-bis).Il conducente si trova in situazionedi reiterazione dell’illecito nel bien-

(segue)

Sanzionepenale

Informativaal PM

(e fermo delveicolo)

SANZIONE ACCESSORIA della confisca del veicolo.L’agente procede al sequestro dello stesso redigen-done verbale. Per l’esecuzione del sequestro vedi AV-VERTENZE PROCEDURALI all’inizio del prontuario.1. La reiterazione in un biennio dell’illecito di cui alle pre-

cedente ipotesi I e II costituisce, ai sensi del comma 15,reato punito con l’arresto fino a 1 anno (sostituibile, surichiesta di parte, dall’affidamento in prova ai servizi so-ciali).

2. Il comma 15 prevede la sanzione penale per il caso di “re-cidiva” nel biennio, da intendersi ora (art. 5 D.Lgs. 8/2016)quale “reiterazione” nel biennio.Perché si verifichi la reiterazione occorrono i presuppostiindicati nell’art. 8-bis della L. 689/1981 (v. AVVERTENZEPROCEDURALI), perciò il verificarsi dell’ipotesi in esamenon sarà frequente (1) (2) (3).(1) Occorre infatti che nel biennio siano stati realizzati i dueilleciti amministrativi (non vanno conteggiate quindi le con-danne per il precedente reato di guida senza patente) e cheil primo risulta già definito. La reiterazione inoltre non operase il primo illecito sia stato definito mediante pagamento inmisura ridotta.(2) Tuttavia il Min. interno (circ. 300/A/852/16/109/33/1 del5 febbraio 2016) ha ritenuto che, anche a prescindere dallaqualificazione dell’illecito come penale o amministrativo, laripetizione dell’illecito comporti sempre la sanzione acces-soria della confisca del veicolo, per l’espressa previsionedel comma 17 (quindi anche se la ripetizione del comporta-mento non può essere qualificata come “reiterazione”.

ART. 6261 www.Laurus.tv

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 261

DIVIETI ED OBBLIGHI FUORI DEI CENTRI ABITATI

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 116 commi 15 e 17 - III ipotesi

nio in quanto la stessa violazionerisulta già commessa in data …con procedimento definito.

(3) Ove nell’immediatezza non sia possibi-le accertare la reiterazione, si ritiene possi-bile il fermo del veicolo come per la primaviolazione, che verrà tramutato in seque-stro una volta accertata la prima violazione.

ART. 6 www.Laurus.tv 262

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 262

DIVIETI ED OBBLIGHI FUORI DEI CENTRI ABITATIPATENTE DI GUIDA E ABILITAZIONI PROFESSIONALI ART. 116ART. 116263 www.Laurus.tv

LA GUIDA CON PATENTE DIVERSA DA QUELLA PRESCRITTA - SANZIONE DA APPLICARE

Mentre la guida con patente AM di veicoli a motore diversi dai ciclomotori a 2 o 3 ruote (L1e, L2e) o quadrici-cli leggeri (L6e) comporta sempre la sanzione di cui al comma 15 dell’art. 116, per la guida con i restanti tipidi patente di veicoli per cui è prescritta una patente diversa da quella posseduta, è prevista, a seconda del vei-colo guidato, talvolta la sanzione di cui al comma 15 (da € 5.000 a € 30.000), tal altra quella minore di cui alcomma 15-bis (da € 1.000 a € 4.000).Il prospetto che segue indica quando è applicabile la sanzione di cui al comma 15 e quando quella di cui alcomma 15-bis.

Patente Patente necessariaposseduta A1 A2 A B1 B BE C1 C1E C CE D1 D1E D DEA1 15-bis 15-bis 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15A2 15-bis 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15A 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15B1 15-bis 15 15 15-bis 15 15 15 15 15 15 15 15 15B (1) (1) 15 15 15 15 15 15 15 15 15BE (1) (1) 15 15 15 15 15 15 15 15C1 (1) (1) 15 15 15-bis 15 15 15 15 15C1E (1) (1) 15-bis 15 15 15 15 15C (1) (1) 15 15 15 15 15 15 15CE (1) (1) 15 15 15 (2)D1 (1) (1) 15 15 15 15 15 15 15-bis 15D1E (1) (1) 15 15 15 15 15-bis 15D (1) (1) 15 15 15 (3) 15 15 15E (1) (1) 15 15 15 15NOTE – 15 = Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000

– 15-bis = Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 4.000– La guida con patente AM di veicoli a motore diversi da quelli consentiti compor-

ta sempre la sanzione di cui al comma 15.

(1) La guida con patente B (o superio-re), conseguita prima del 26 aprile1988, di veicoli per cui è prescritta lapatente A2 o A, è lecita. Se invece lapatente B è stata conseguita dal 26aprile 1988 in poi, si applica la sanzio-ne del c. 15-bis.(2) La patente CE vale anche comeDE se il titolare è possesso di patenteD. Altrimenti si applica la sanzione delc. 15.(3) La patente D, se conseguita fino al30 settembre 2004, include anche lapatente C. Se conseguita dopo taledata, si applica la sanzione del c. 15.

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 263

PATENTE DI GUIDA E ABILITAZIONI PROFESSIONALIART. 116 www.Laurus.tv 264

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 116 comma 15-bisGuida con patente non validaper il veicolo condotto(es.: circolava alla guida del veico-lo sopra indicato, per la cui guida èprescritta la patente: [scegliere ilcaso] (1)– A2, munito di patente A1– A, munito di patente A2 o A1– B, munito di patente B1– C, munito di patente C1– D, munito di patente D1)

(1) Rientra nel caso in esame anche laguida con patente B1 di veicoli per cui oc-corre la A1. Tali veicoli infatti possono es-sere guidati in Italia con la patente B el’uso della B1 al posto della B comporta lasanzione amministrativa.

da € 1.000,00a € 4.000,00

p.m.r.€ 1.000,00(e sospensio-ne della pa-tente)

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della pa-tente da 4 a 8 mesi. La patente è immediatamente ri-tirata dall’agente, facendone menzione nel verbale.1. Rientrano nell’ipotesi solo i casi qui indicati. I restanti

casi rientrano nella II ipotesi di violazione commi 15 e17, che precede.

2. Nel caso di guida con patente A1 rientra anche la guidacon una patente che la comprende.Così il titolare di patente B, C1, C, D1 D (ed anche BE,C1E, CE, D1E, DE) che guidi un motoveicolo per il qualeè richiesta la patente A2 o A, è soggetto alla sanzione am-ministrativa in esame in quanto il titolare è abilitato a con-durre, nel territorio nazionale, veicoli della cat. A1 (V. Min.int., circ. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013.Tale interpretazione estensiva non è stata tuttavia condi-visa dalla giurisprudenza di Cassazione, che ha ritenutoinvece (Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 2015, n.50424), in ipotesi di guida con patente B di motoveicoloper cui occorre la patente A2, applicabile, anziché la san-zione in esame, quella del comma 15 dell’art. 116.Se poi si tratta di patente B – o superiore – rilasciataprima del 26 aprile 1988, il titolare è abilitato a condur-re, sul territorio nazionale, anche veicoli delle categoriedi patenti A2 e A e quindi non è sanzionabile.

3. Se il conducente è minorenne, in luogo della sospensionedella patente si applica la revisione della stessa (art. 128).

4. Se il conducente non ha i requisiti di età prescritti per lapatente necessaria, si applica anche l’art. 115, c. 1 e 3.

5. Pur non essendo previsto né il fermo, né il sequestroper la confisca del veicolo, il conducente non può esse-

(segue)

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 264

PATENTE DI GUIDA E ABILITAZIONI PROFESSIONALI ART. 116265 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 116, comma 15-bis

art. 116 comma 16 e 18Guida di autoveicoli o motovei-coli senza il C.A.P. o la carta diqualificazione ove prescritti osenza dichiarazione sostitutiva (1)(es.: circolava alla guida del sud-detto veicolo adibito a:– servizio di noleggio con conducen-te - o taxi senza essere munito delprescritto certificato di abilitazioneprofessionale ;– servizio di trasporto professio-nale di persone - o di scuolabus -o trasporto professionale di cosecon veicolo avente massa com-plessiva a p.c. superiore a 3,5 tsenza essere munito della carta diqualificazione)

da € 400,00a € 1.600,00

p.m.r.€ 400,00

Entro 5 gg.€ 280,00(e fermo delveicolo)

re autorizzato a proseguire la guida, non essendo abili-tato a condurre il veicolo. Questo può essere lasciato insosta (se non crea intralcio o pericolo) e quindi recupe-rato con carro-attrezzi o tramite altro conducente.

SANZIONE ACCESSORIA del fermo amministrativo delveicolo per 60 gg. Per l’applicazione della sanzioneaccessoria del fermo, vedi AVVERTENZE PROCEDURALIall’inizio del prontuario.1. Rientra nell’ipotesi in esame anche la mancanza del

certificato professionale (CFP), prescritto dall’ADR per iltrasporto di merci pericolose (vedi art. 168 e NormeComplementari).

2. La guida con CAP o CQC scaduti è sanzionata dall’art.126, come anche la guida con CFP scaduto.

3. La sanzione in esame si applica anche a chi, pur in pos-sesso di C.A.P., guidi un veicolo diverso da quello per ilquale è abilitato ed a chi, pur in possesso di C.Q.C. pertrasporto di persone, guidi un veicolo adibito a trasporto dicose (o viceversa). La sanzione in esame si applica inol-tre in caso di guida di taxi o autovettura per noleggio conconducente con C.Q.C. ma senza il CAP KB.(1) Per i tipi di C.A.P. o carta di qualificazione vedi note al-l’inizio dell’art. 116.Il C.A.P. ha validità di cinque anni. Esso può talvolta esse-re sostituito, per un breve periodo dopo l’esame, da un’ap-posita dichiarazione del D.T.T.Se i veicoli per cui è richiesto il C.A.P. tipo KA e KB nonstanno svolgendo in atto il servizio cui sono destinati, sipossono guidare senza C.A.P.

(segue)

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 265

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 116, comma 16 e 18

art. 117 commi 2 e 5Limiti di velocità per neopaten-tatiGuida, con patente italiana, cat.A2, A, B1 o B, di veicoli supe-rando, nei primi tre anni dalconseguimento della patente, lavelocità di 100 km/h per le auto-strade o di 90 km/h per le stradeextraurbane principali.(es.: titolare di patente italiana dicat. B da meno di tre anni, circola-va alla guida del veicolo sopra in-dicato superando la velocità di 100km/h in autostrada - o di 90 km/hsu strada extraurbana principale.Accertamento effettuato medianteapparecchio mod… omologato everificato prima dell’inizio del ser-vizio).

da € 161,00a € 646,00

p.m.r.€ 161,00

(e sospensio-ne della paten-te)

Per i veicoli invece per cui occorre la CQC, bisogna distinguere:– se si tratta di CQC per trasporto di persone, questa nonoccorre se il veicolo non sta svolgendo il servizio cui è de-stinato (basta la patente D);

– se si tratta di CQC per trasporto di cose, questa occorresempre (in aggiunta alla patente C), anche se il veicolo èscarico.

SANZIONEACCESSORIA della sospensione della paten-te da 2 a 8 mesi. L’agente, se è possibile (ad esem-pio per la presenza di altra autopattuglia radiocolle-gata), provvede all’immediato ritiro, facendone men-zione nel verbale, ove è altresì annotato il permessoprovvisorio di guida.1. Le limitazioni decorrono dalla data di superamento del-

l’esame e riguardano soltanto i titolari di patenti italiane(anche se ottenute per conversione).

2. I limiti di velocità in esame vanno osservati per 3 annianche se il titolare nel frattempo consegna una patenteC o superiore.

3. Rientra nella presente ipotesi anche la patente B (e nonla A) conseguita prima del 19 gennaio 2013.

4. La presente violazione può concorrere (se commessaentro il primo anno dal rilascio della patente alla guidadi veicoli potenti) con quella seguente nonché con quel-la di cui all’art. 142.

5. Per il superamento dei limiti di velocità in autostrada daparte di minore autorizzato alla guida accompagnatavedi art. 115 comma 1-quinquies.

PATENTE DI GUIDA E ABILITAZIONI PROFESSIONALIART. 116 www.Laurus.tv 266

LIMITAZIONI ALLA GUIDAART. 117

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 266

ESERCITAZIONI ALLA GUIDA ART. 122271 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 122 comma 7Esercitazione alla guida senzal’autorizzazione ma con istrutto-re a fianco (1).(es.: circolava alla guida del sopraindicato veicolo senza essere muni-to di patente né di autorizzazione adesercitarsi alla guida, ma avendo afianco, in funzione di istruttore, per-sona munita di patente ed idonea.Nei confronti di questa si procedecon verbale separato n.…).

art. 122 commi 2 e 8Esercitazione alla guida conl’autorizzazione ma senza istrut-tore a fianco (1).(es.: circolava alla guida del veico-lo sopra indicato munito di autoriz-zazione ad esercitarsi alla guidama:– non avendo a fianco persona infunzione di istruttore

(segue)

da € 422,00a € 1.695,00

p.m.r.€ 422,00

Entro 5 gg.€ 295,40

da € 422,00a € 1.695,00

p.m.r.€ 422,00

Entro 5 gg.€ 295,40

(e fermo delveicolo)

1. La stessa sanzione si applica alla persona che funge daistruttore.

2. Se la persona che funge da istruttore non è idonea, sicontesta al conducente la violazione dell’art. 116 - c. 15I o III ipotesi - (guida senza patente).(1) Può svolgere funzioni di istruttore chi sia munito di pa-tente valida per la stessa categoria conseguita da almeno10 anni (o di patente valida per categoria superiore anche seconseguita da meno di 10 anni) e non sia di età superiore adanni 65.Se si tratta di istruttori professionali abilitati (titolari di paten-ti C o CE) non si applica la limitazione di età.

SANZIONE ACCESSORIA del fermo amministrativo delveicolo per 3 mesi. Per l’applicazione della sanzioneaccessoria del fermo, vedi AVVERTENZE PROCEDURALIall’inizio del prontuario.1. La sanzione in esame non è applicabile all’esercita-zione con motocicli o ciclomotori. In tali casi infatti l’i-struttore non è necessario (l’eventuale trasportato non as-sume tale funzione) (2).(1) Può svolgere funzioni di istruttore chi sia munito di pa-tente valida per la stessa categoria conseguita da almeno10 anni (o di patente valida per categoria superiore anche seconseguita da meno di 10 anni) e non sia di età superiore adanni 65.

(segue)

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 271

GUIDA DI MACCHINE AGRICOLE O OPERATRICI

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 124 comma 4– Guida su strada di macchineagricole (escluse quelle con con-ducente a terra) o operatrici(escluse quelle a vapore) senzapatente.– Guida su strada degli stessiveicoli con patente revocata onon rinnovata per mancanza deirequisiti prescritti.

da € 5.000,00a € 30.000,00pagamento

nonammesso(e fermo delveicolo)

SANZIONE ACCESSORIA del fermo del veicolo per tremesi. Per l’applicazione della sanzione accessoriadel fermo vedi AVVERTENZE PROCEDURALI all’inizio delprontuario.1. La sanzione è quella di cui all’art. 116, c. 15 e 17, I ipo-

tesi (vedi con le relative note). Tuttavia il p.m.r. non èammesso per l’espressa previsione dell’art. 202, c. 3-bis.

2. Per guidare su strada macchine agricole, escluse quel-le con conducente a terra e macchine operatrici, esclu-se quelle a vapore, occorre la patente:– di categoria A1 per le macchine agricole che non su-perino i limiti di sagoma e di massa dei motoveicoli (lar-ghezza m 1.60; lunghezza m.4; altezza m. 2,50; massaa p.c. t 2,5) né superino la velocità di 40 Km/h e nontrasportino, se il conducente ha meno di 18 anni, altrepersone;– di categoria B per le macchine agricole diverse dalleprecedenti, comprese quelle eccezionali e per le mac-chine operatrici (non eccezionali)– di categoria C1 per le macchine operatrici eccezionali.

3. In caso di reiterazione si applcia la confisca del veicoloe la circolazione assume carattere penal (v. artt. 116, c.15 e 17, III ipotesi).

4. Non sembra invece applicabile, in mancanza di un ri-chiamo espresso, l’art. 116, c. 15-bis, per cui, in caso diguida con patente non valida per la macchina condotta,si applica sempre il c. 15 (anche, ad es., in caso diguida con patente B1 anziché B).

ART. 124277 www.Laurus.tv

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 277

GUIDA DI VEICOLI CON PATENTE, CQC, CAP O CFP SCADUTI

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 126 commi 3, 4 e 12 e art. 115c. 2

c. 3 - Guida con patente C o CE,di autotreni o autoarticolati adi-biti a trasporto di cose dim.c.p.c. superiore a 20 t daparte di conducente che ha su-perato i 65 a. di età privo dellospecifico attestato di idoneità.c 4 - Guida, con patente D1, D,D1E, DE, di autobus, autocarri,autotreni, autoarticolati o auto-snodati adibiti a trasporto dipersone da parte di conducenteche ha superato i 60 a. di età,che non ha conseguito lo specificoattestato di idoneità(es.: circolava alla guida dell’auto-treno o autoarticolato sopra indi-cato adibito a trasporto di cose, dim.c.p.c. superiore a 20 t, munito dipatente C – o CE – avendo supe-rato:– i 65 anni di età senza aver con-seguito lo specifico attestato diidoneità;– i 68 anni; (segue)

da € 1.000,00a € 4.000,00

p.m.r.€ 1.000,00(e sospensio-ne della pa-tente)

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della pa-tente da 4 a 8 mesi. L’agente provvede al ritiro im-mediato per l’invio alla Prefettura.1. La sanzione è quella prevista dall’art. 116, c. 15-bis.2. La guida di veicoli in esame è consentita:

– nel primo caso (c.3) ai titolari di patenti C – o CE - ,ma solo fino al compimento di 65 a. di età. Superati i 65a. – ma fino a un massimo di 68 a.- occorre specifico at-testato a seguito di accertamento di perdurante posses-so dei prescritti requisiti psico-fisici da parte di commis-sione medica locale.– nel secondo caso (c. 4) ai titolari di patenti D1, D, D1E,DE, ma solo fino al compimento di 60 a. di età. Superatii 60 a. – ma fino a un massimo di 68 a. – occorre lo spe-cifico attestato rilasciato come nel primo caso.

3. In caso di dichiarazione di aver conseguito l’attestato edi non averlo con sé si applica l’art. 180, c. 7.

4. La disposizione in esame non si applica ai titolari di pa-tente straniera.

5. Nei confronti del proprietario del veicolo ovvero di chi neha la materiale disponibilità si applica l’incauto affida-mento (v. art. 115, c. 5).

6. Se il conducente è in possesso di patenti diverse daquelle indicate si applica invece la sanzione di cui all’art.115, c. 1 e 3, III ipotesi, in concorso con quella di cui al-l’art. 116, c. 15 e 17, II ipotesi.

ART. 126 www.Laurus.tv 284

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:46 Pagina 284

GUIDA DI VEICOLI CON PATENTE, CQC, CAP O CFP SCADUTI

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 126 commi 3, 4 e 12 e art. 115

– circolava alla guida dell’autobus –o autocarro – o autotreno – autoar-ticolato o autosnodato – sopra indi-cato, adibito a trasporto di persone,munito di patente D o DE avendosuperato:– i 60 anni di età, senza aver conse-guito lo specifico attestato);– i 68 anni.

art. 126-bisProprietario del veicolo o sog-getto equiparato che ometta difornire, entro 60 giorni dalla notifi-ca del verbale contenente apposi-to invito, i dati personali e dellapatente del conducente al mo-mento della violazione, senza giu-stificato e documentato motivo.(es.: quale proprietario - o usufrut-tuario, locatario, utilizzatore….-del veicolo… tg… con cui era stata

(segue)

da € 286,00a € 1.142,00

p.m.r.€ 286,00

Entro 5 gg.€ 200,20

1. Presupposto della violazione è che con il veicolo sia statacommessa una violazione al c.s. non contestata imme-diatamente e che il verbale poi notificato al proprietario osolidale contenga apposito invito a comunicare entro 60gg. i dati personali e della patente del conducente.

2. Ulteriore presupposto è che l’omessa comunicazione nonsia dovuta ad un motivo giustificato e documentato (es. unviaggio all’estero, un ricovero in casa di cura documenta-ti che impediscano ricordare o risalire al conducente).Spetta all’autorità procedente valutare se il motivo do-cumentato sia tale da “giustificare”.

3. La semplice dichiarazione di “non ricordare” come purecomunicazioni parziali o insufficienti non accompagnateda documentazione sono da equiparare ad omessa co-municazione.

(segue)

ART. 126285 www.Laurus.tv

OMESSA COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE ART. 126-bis

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 285

OMESSA COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 126-bis

commessa violazione a norma/edel codice della strada comportan-te decurtazione di punti dalla pa-tente del conducente, ometteva dicomunicarne i dati personali edella patente entro 60 giorni dallanotifica del verbale di contestazio-ne contenente apposito invito,senza un giustificato e documen-tato motivo)

4. Se contemporaneamente alla violazione che comportadecurtazione di punti non immediatamente contesta-taoccorra invitare l’interessato ad esibire dei documenti(es. la carta di circolazione o altro), si dovrà notificareun diverso invito all’esibizione. Ciò perché per l’even-tuale inottemperanza sono previste sanzioni differenti:per l’omessa comunicazione dei dati del conducentedalla norma in esame; per l’omessa esibizione di docu-menti dall’art. 180, comma 8.

5. In caso di ricorso contro il verbale di contestazione diviolazioni che comporti perdita di punti, secondo l’inter-pretazione del Min. interno (circ. 300/A/3971/11/109/16del 29 aprile 2011), bisogna distinguere:a) se nel ricorso è indicato il soggetto che era alla guidaal momento della violazione, l’obbligo di comunicazionesi deve ritenere soddisfatto. La decurtazione punti saràeffettuata però solo dopo che esso sia stato respinto enon siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali;b) se invece il ricorso non contenga le generalità delsoggetto che era alla guida, la presentazione del grava-me costituisce, al momento, giustificato e documentatomotivo dell’omissione dei dati richiesti. La decurtazionesarà effettuata solo dopo il momento indicato sub a).La costante giurisprudenza di Cassazione (vedi, da ulti-mo, cass. civ., sez. II, 10 novembre 2010, n. 22881) ecass. civ., sez. VI, 30 settembre 2015, n. 19380) ritieneperò che la proposizione del ricorso non influisce sull’ob-bligo di comunicare i dati del conducente entro 60 gg dallanotifica del verbale e perciò non sospende il decorso deltermine. Ugualmente ritiene che l’eventuale annullamen-to del verbale non fa venir meno tale obbligo.

(segue)

ART. 126-bis www.Laurus.tv 286

06 (223-288).qxd:06 (221-280).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 286

PATENTI EXTRA UE O SEEART. 135 www.Laurus.tv 292

PATENTI ESTERE(art. 135, 136, 136-bis, 136-ter)

1. L’art. 135 si occupa della circolazione in Italia di conducenti con patenti rilasciate da stati non appartenentiall’UE né allo Spazio Economico Europeo, ammettendone la guida a condizione che non siano residenti inItalia da oltre un anno (1) e che siano muniti, oltre alla patente, di un permesso internazionale ovvero di unatraduzione ufficiale.1.2. I medesimi conducenti, in caso di violazioni, sono soggetti alle sanzioni previste per i titolari di patenteitaliana, salvo che la sanzione accessoria della sospensione della patente è sostituita da un provvedimentodi inibizione alla guida nel territorio nazionale emesso dal prefetto, per la durata prevista per la sospensione.Il documento va quindi ritirato dall’agente accertatore per l’invio al prefetto entro 5 gg. (comma 5) (2).1.3. Qualora il conducente titolare di patente rilasciata da stato extra UE e SEE commetta una violazione percui è prevista la revoca della patente, il documento è ugualmente ritirato dall’agente accertatore per l’invio alprefetto come nel caso precedente, ma il provvedimento prefettizio di inibizione alla guida durerà (anzichécome previsto per la sospensione), per un periodo di due anni (ovvero tre anni se la revoca è prevista in con-seguenza della violazione degli artt. 186, 186-bis, 187) – (comma 6).1.4. Se il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede aisensi del comma 6. Se si tratta di provvedimento emesso ai sensi del comma 6, per la violazione si applica-no le sanzioni dell’art. 116, c.15 e 17 (comma 7).

(1) L’art. 135 nel nuovo testo insiste nel prevedere (al comma 14) una sanzione amministrativa (come già faceva l’art. 136) per chi, re-sidente in Italia da oltre un anno guidi con patente extracomunitaria (ed extra SEE) in corso di validità, anche se non convertibile.Ciò, nonostante che la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cass. civ. sez. III, 16 ottobre 2006, n.22113) avesse invece ritenu-to, in ipotesi di patente non convertibile, applicabile la sanzione di cui all’art. 116 c.13 (ora 15).Nella nuova normativa è però attribuita alla competenza del prefetto la distinzione tra patenti convertibili (che deve inviare all’UMC perla conversione) e patenti non convertibili (da inoltrare all’autorità dello stato che le ha rilasciate).(2) Il provvedimento di inibizione è notificato all’interessato ai sensi dell’art. 201 ed ha efficacia dal momento del ritiro del documentose contestuale all’accertamento della violazione. Altrimenti è efficace dal momento della notifica del provvedimento. Il conducente nonresidente in Italia va invitato ad eleggere domicilio al fine della notifica.

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 292

PATENTI EXTRA UE O SEEART. 135 www.Laurus.tv 296

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 135 comma 11 e art. 116 c. 15e 17Residente in Italia da più di unanno con patente extra UE O SEEscaduta.(es.: circolava alla guida del veico-lo sopra indicato munito di patenteestera rilasciata da… scaduta divalidità il… pur essendo residentein Italia dal…) (1).

(1) Data di acquisizione della residenzaanagrafica.

art. 135 comma 12 e art. 116 commi16 e 18Residente in Italia da più di unanno con CAP o altra abilitazio-ne rilasciata da stato extra UE oSEE scaduta di validità(es.: residente in Italia da oltre un

(segue)

da € 5.000,00a € 30.000,00

p.m.r.€ 5.000,00Entro 5 gg.€ 3.500,00(e fermo delveicolo)

da € 400,00a € 1.600,00

p.m.r.€ 400,00Entro 5 gg.€ 280,00(e fermo delveicolo)

SANZIONE ACCESSORIA del fermo del veicolo per tremesi. Per l’applicazione della sanzione accessoria vedinote alla I ipotesi di violazione dell’art. 116, c. 15 e 17.1. Reato di competenza del Tribunale a composizione mo-

nocratica. Ammenda da € 2.257 a € 9.032. In caso diseconda violazione nel bienno di applica anche la penadell’arresto fino a 1 anno.

1. Alla violazione si applicano le sanzioni di cui all’art. 116,c. 15 e 17.

2. In caso di reiterazione della violazione nel biennio vedigli artt. 116, c. 15 e 17, III ipotesi.

3. Nella presente ipotesi non è applicabile, nei confronti dichi ha permesso l’uso del veicolo, l’art. 116, c. 14 (in-cauto affidamento).

4. La patente scaduta va ritirata per l’inoltro alla prefettura.5. La sanzione in esame non si applica ai titolari di patenti ri-lasciate da Stati membri dell’U.E. e SEE, ai quali è appli-cabile la sanzione di cui all’art. 126 c. 11 (patente scaduta).

6. Vedi nota 3 all’ipotesi di violazione dell’art. 135, c. 1 e 8.

SANZIONE ACCESSORIA del fermo amministrativo delveicolo per 60 gg. Per l’applicazione della sanzioneaccessoria del fermo vedi Avvertenze proceduraliall’inizio del prontuario.1. Vedi nota 3 all’ipotesi di violazione dell’art. 135, c.1 e 8.

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 296

PATENTI EXTRA UE O SEE297 www.Laurus.tv ART. 135

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 135 comma 12 e art. 116 comma 16 e 18

anno, cioè dal …. [data di acquisi-zione della residenza anagrafi-ca]circolava alla guida del veicolosopra indicato, adibito a….., muni-to di CAP [o altra abilitazione pro-fessionale richiesta] tipo …. rila-sciato dal …., scaduto di validità).

art. 135 comma 13Residente in Italia da meno diun anno – o non residente inItalia – alla guida con patente –o CAP o altra abilitazione richie-sta – rilasciata da stato esteroscaduta di validità.(es.: circolava alla guida del veico-lo sopra indicato, risiedendo inItalia da meno di un anno [o nonavendo residenza in Italia] munitodi patente rilasciata da … [statoestero] scaduta di validità).

da € 400,00a € 1.600,00

p.m.r.€ 400,00Entro 5 gg.€ 280,00(e fermo delveicolo)

da € 155,00a € 624,00

p.m.r.€ 155,00Entro 5 gg.€ 108,50

(e ritiro dellapatente)

SANZIONE ACCESSORIA del ritiro del documento sca-duto per l’invio, entro 5 giorni, al prefetto. Il comma13 dell’art. 135, diversamente da norme analoghe(c. art. 136-bis, c. 8), non richiama l’applicabilità deltitolo VI del codice. Di conseguenza non sarebbeprevisto il rilascio del permesso provvisorio di guida.1. L’ipotesi in esame si applica sia se il documento scadu-to sia stato rilasciato da stato UE o SEE, sia da statoextra UE o SEE.

2. La sanzione è quella prevista dall’art. 126, c. 11.3. Vedi nota 3 all’ipotesi di violazione dell’art. 135, c.1 e 8.

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 297

PATENTI EXTRA UE O SEE

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 135 comma 7Guida di veicoli nonostanteprovvedimento di inibizione allaguida(es.: circolava alla guida del vei-colo sopra indicato nonostanteprovvedimento di inibizione allaguida nel territorio nazionaleemesso dal prefetto di … in data…, per aver commesso quale tito-lare di patente (extra UE o SEE),una violazione per la quale il codi-ce prevede la revoca della paten-te).

da € 5.000,00a € 30.000,00

p.m.r.€ 5.000,00Entro 5 gg.€ 3.500,00(e fermo delveicolo)

SANZIONE ACCESSORIA del fermo del veicolo per tremesi.1. La sanzione è quella prevista dall’art. 116, c. 15 e 17, IIpotesi, a cui si rinvia anche per l’applicazione della san-zione accessoria.

2. Per la procedura che porta al provvedimento di inibizio-ne vedi le avvertenze che seguono.

ART. 135299 www.Laurus.tv

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 299

PATENTI EXTRA UE O SEEART. 135 www.Laurus.tv 300Artt. 135, c. 5, 6, 7 e 136-ter

L’inibizione alla guida per titolari di patenti estere a seguito di violazioni commesseche comportano la sospensione o revoca della patente.

1.Ove il titolare di patente sia extra UE o SEE (art.135) che UE o SEE (art.136-ter) commetta una violazioneal codice della strada da cui consegue la s.a. della sospensione o revoca della patente, questa va ritirata dal-l’agente accertatore, che deve contestualmente invitare il titolare che non sia residente in Italia ad eleggeredomicilio in territorio italiano, al fine della notifica del provvedimento prefettizio ed inviata entro 5 gg. al pre-fetto del luogo della commessa violazione, che emette:– se la violazione comporta la sospensione, un provvedimento di inibizione alla guida in Italia per un perio-do pari alla durata prevista per la sospensione;– se la violazione comporta la revoca, un provvedimento di inibizione alla guida in Italia per la durata di 2anni (o 3 anni se si tratta di revoca ai sensi degli artt. 186, 186-bis, 187).

2.Il provvedimento è notificato all’interessato ai sensi dell’art. 201 ed ha efficacia dal momento della notifica ov-vero dal ritiro del documento, se questo è avvenuto contestualmente alla violazione.Ferma restando l’efficacia del provvedimento di inibizione, il titolare può chiedere la restituzione del documentoanche prima del termine di durata del provvedimento, qualora dichiari di lasciare il territorio nazionale.

3.Il conducente che circoli nonostante il provvedimento di inibizione è soggetto:a) se il primo provvedimento era emesso per violazione comportante sospensione della patente, ad un nuovoprovvedimento di inibizione, per la durata di 2 anni;b) se il provvedimento era emesso per violazione comportante la revoca, alla sanzione di cui all’art. 116, c.15 e 17 (guida senza patente).Alla stessa sanzione (art. 116, c. 15 e 17) è soggetto il conducente che circoli nonostante il secondo prov-vedimento di sospensione (emesso come da precedente lettera a).

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 300

PATENTI EXTRA UE O SEE ART. 135301 www.Laurus.tv

L’inibizione alla guida per titolari di patenti estere a seguito di decurtazione di punti1. Il provvedimento di interdizione può altresì essere emesso nei confronti di titolare di patente estera (UE o SEEo anche extra UE o SEE) che abbia commesso in Italia violazioni comportanti la perdita di almeno 20 punti.L’interdizione è disposta dal prefetto del luogo dell’ultima violazione e dura 2 anni (o 1 anno – o 6 mesi -) aseconda del periodo di tempo in cui sono state commesse violazioni.

2. La circolazione durante il periodo di interdizione così disposto è sanzionata dall’art. 218, c. 6 (vedi). In taleipotesi però non si applica la sanzione accessoria della revoca della patente prevista dall’art. 218. Essa vienesostituita da un ulteriore periodo di inibizione alla guida per un periodo di 4 anni.La guida abusiva durante tale periodo di inibizione quadriennale si ritiene sanzionato dall’art. 116, c. 15 e 17I o III ipotesi (vedi).

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 301

PATENTI UE O SEE

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 136-bis comma 7Guida con patente rilasciata dastato estero membro UE o SEEvalida, ma senza l’abilitazioneprofessionale quando prescritta.(es.: circolava alla guida del vei-colo sopra indicato con patente ri-lasciata da... [stato membro UE oSEE] valida, ma senza l’abilitazio-ne professionale prescritta per ilveicolo condotto).

art. 136-bis comma 8- Residente in Italia alla guidacon patente o con l’abilitazioneprofessionale richiesta rilascia-ta da stato estero membro UE oSEE, scaduta di validità.- Residente in Italia da oltre dueanni alla guida con patente rila-sciata da stato estero membroUE o SEE senza limiti di validità,che non ha provveduto alla ri-chiesta di conversione in una pa-tente italiana. (1) (2)(es.: residente in Italia dal … cir-

(segue)

da € 400,00a € 1.600,00

p.m.r.€ 400,00Entro 5 gg.€ 280,00(e fermo delveicolo)

da € 155,00a € 624,00

p.m.r.€ 155,00Entro 5 gg.€ 108,50(e ritiro deldocumentoscaduto)

SANZIONE ACCESSORIA del fermo del veicolo per 60giorni. Per l’applicazione della sanzione accesso-ria vedi AVVERTENZE PROCEDURALI all’inizio del pron-tuario.1. La sanzione è quella previsa dall’art. 116, c. 16 e 18.2. La sanzione si applica ai titolari di patenti UE o SEE, in-dipendentemente dalla loro residenza – o meno – inItalia.

SANZIONE ACCESSORIA del ritiro del documento.Annotare sul verbale il permesso provvisorio di guida.1. La sanzione è quella prevista dall’art. 126, c.11.(1) Le patenti rilasciate da stati membri UE o SEE che nonabbiano scadenza di validità sono equiparate alle corri-spondenti patenti italiane, ma il titolare che sia residente inItalia, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenzanormale, ha l’obbligo di procedere alla conversione dellapatente estera (c. 3 dell’art. 136-bis).(2) Se invece la patente rilasciata da stato membro UE oSEE ha validità più lunga di quella prevista, dalla data di ac-quisizione della residenza normale in Italia si applicano itempi di validità previsti dalla normativa nazionale con ap-plicabilità, in caso di violazione, della sanzione in esame.

ART. 136-bis www.Laurus.tv 302

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 302

PATENTI UE O SEE

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 136-bis comma 8

colava alla guida del veicolo so-praindicato con patente – o conl’abilitazione professionale richie-sta … rilasciata da … [stato mem-bro UE o SEE], scaduta di validità;– residente in Italia dal …. [oltredue anni] circolava alla guida delveicolo sopra indicato con patenterilasciata da …. [stato membro UEo SEE] senza limiti temporali di va-lidità, senza aver provveduto achiederne la conversione in unapatente italiana)

art. 136-bis comma 9Non residente in Italia alla guidacon patente o con l’abilitazioneprofessionale richiesta rilascia-ta da stato estero membro UE oSEE scaduta di validità.(es.: non risiedendo in Italia circo-lava alla guida del veicolo sopraindicato con patente – o con l’abi-litazione professionale richiesta…- rilasciata da … [stato membroUE o SEE] scaduta di validità)

da € 155,00a € 624,00

p.m.r.€ 155,00Entro 5 gg.€ 108,50(e ritiro deldocumentoscaduto)

SANZIONE ACCESSORIA del ritiro del documento sca-duto di validità per l’invio entro 5 gg. al prefetto cheprovvede all’invio, entro 15 gg., all’autorità delloStato che lo ha emesso.1. La sanzione è quella prevista dall’art. 126, c.11.

ART. 136-bis303 www.Laurus.tv

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 303

CONVERSIONE DI PATENTI ESTEREART. 136 www.Laurus.tv 304ELENCO DEGLI STATI LE CUI PATENTI POSSONO ESSERE CONVERTITE IN PATENTI ITALIANE

* Sono convertibili solo le patenti di categoria A e B.(1) Le patenti extracomunitarie non possono essere convertite se siano conseguite dopo l’acquisizione della residenza in territorio italiano.(2) Paese ammesso all’UE da luglio 2013.

AUSTRIABELGIOBULGARIACIPROCROAZIA (2)DANIMARCAESTONIAFINLANDIAFRANCIAGERMANIAGRECIAIRLANDALETTONIALITUANIA

LUSSMBURGOMALTAPAESI BASSIPOLONIAPORTOGALLOREGNO UNITOREPUBBLICA CECAROMANIASLOVACCHIASLOVENIASPAGNASVEZIAUNGHERIA

ALBANIAALGERIAARGENTINAREPUBBLICA DI COREAECUADOREL SALVADORFILIPPINE *GIAPPONEISRAELELIBANOMACEDONIA

MAROCCOMOLDOVAPRINCIPATO DI MONACOSAN MARINOSERBIASRI LANKASVIZZERATAIWANTUNISIATURCHIAURUGUAY

Stati membri dell’UE

NORVEGIAISLANDALIECHTENSTEIN

Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)

Stati non appartenenti all’Unione Europeané allo Spazio Economico Europeo (1)

L’elenco è puramente indicativo potendo modificarsi secondol’evoluzione degli accordi su cui è basata la conversione).

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 304

CONVERSIONE DI PATENTI ESTERE ART. 136305 www.Laurus.tv

Le patenti senza limiti temporali di validità rilasciata dagli Stati membri UE o aderenti all’accordo sullo SpazioEconomico Europeo (SEE) sono di massima valide in Italia e non occorre la loro conversione in una patente italia-na, salvo l’obbligo di convertirle una volta che siano trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale inItalia (art. 136-bis).

Stati le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie di persone:CANADA: personale diplomatico e consolare;CILE: diplomatici e loro familiari;STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari;ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari.

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 305

LIMITI DI VELOCITÀART. 142 www.Laurus.tv 312fine è sempre disposto l’accompagnamento del veicolo presso un’officina autorizzata al fine dell’accertamento e delripristino della funzionalità del limitatore, con spese a carico del proprietario del veicolo e del titolare della licenzaper trasporto cose o persone, in solido tra loro (art. 142, comma 11).

3. Se, superando i limiti di velocità come appresso indicato, si cagiona un incidente stradale con danno alle persone,potrebbero sussistere i reati di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) o di lesioni personali colpose (art. 590-bis c.p.se lesioni gravi o gravissime).I suddetti reati saranno ravvisabili se la velocità sia risultata:– nei centri abitati: pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h;– fuori dei centri abitati; superiore di almeno 50 km/h a quella massima consentita (art. 589-bis, c. 4, c.p.).Per ulteriori indicazioni vedi AVVERTENZE PROCEDURALI - Tit. VII.

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 312

LIMITI DI VELOCITÀ ART. 142313 www.Laurus.tv

(1) Il codice considera “autotreni” tutti i complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, da cui una motrice (art. 54,c. 1, lett. h). Ne deriva che tali ridotti limiti di velocità sono applicabili anche alle autovetture che trainano un rimorchio(diverso da un carrello-appendice), come un’autovettura che traina un caravan (c.d. roulotte) o un rimorchio per at-trezzature turistiche o sportive quali un’imbarcazione.

strade stradecategoria veicoli autostrade extraurb. extraurb. centri

principali secondarie abitati1- ciclomotori – – 45 452- quadricicli – 80 80 503- macchine agricole, operatrici e carrelli con pneumatici

o sistemi equivalenti – – 40 404- macchine agricole, operatrici e carrelli senza pneumatici

o sistemi equivalenti (es. con ruote cingolate) – – 15 155- autoveicoli e motoveicoli per trasporto di merci pericolose

rientranti nella classe 1 (esplosivi), se carichi 50 50 50 306- mezzi d’opera, a pieno carico 60 60 60 407- autobus e filobus di massa compl. sup 8 t 100 80 80 508- autoveicoli per trasporto di cose o altri usi con massa

compl. sup. a 3,5 t e fino a 12 t 100 80 80 509- autoveicoli per trasporto di cose o altri usi con massa

compl. sup. a 12 t 80 70 70 5010- autotreni, autosnodati e autoarticolati (1) 80 70 70 5011- autocarri con massa compl. sup. a 5 t se usati (occorre 80 70 70 50

autorizzazione del D.T.T.) per trasporto di persone

LE SEGUENTI CATEGORIE DI VEICOLI NON POSSONO SUPERARE LE VELOCITÀ SOTTOINDICATE:

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 313

www.Laurus.tv 314LIMITI DI VELOCITÀART. 142

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 142 comma 7– Inosservanza limiti minimi divelocità– Superamento limiti massimi dinon oltre 10 km/h.(es.: alla guida del veicolo sopraindicato non osservava il limite mi-nimo di velocità di km/h… segnala-to da apposito cartello– alla guida del veicolo sopra indi-cato procedeva alla velocità di…(1) km/h superando così di nonoltre 10 km/h il limite massimo fis-sato in… km/h per quel tratto distrada - o per quella categoria diveicoli.La violazione è stata accertatamediante apparecchio mod. …sottoposto a verifica periodica ecollocato in postazione adeguata-mente segnalata e ben visibile).* La sanzione amministrativa è aumenta-ta di un terzo (p.m.r. € 54,67) per le vio-lazioni notturne (commesse dopo le ore22 e prima delle ore 7). Entro 5 ggp.m.r. € 38,27.

da € 41,00a € 169,00

p.m.r.€ 41,00

Entro 5 gg.€ 28,70

*

1. Le sanzioni sono raddoppiate se le violazioni sono com-messe alla guida di:– autoveicoli o motoveicoli adibiti a trasporto di merci pe-ricolose (se carichi)– treni costituiti da un autoveicolo e un rimorchio (auto-treni, autosnodati, autoarticolati)– autobus e filobus di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 8 t– autoveicoli per trasporto cose o per altri usi di massacomplessiva a pieno carico superiore a 3,5 t– autocarri di massa complessiva a pieno carico supe-riore a 5 t, se adoperati per il trasporto di persone (vediart. 82, comma 6).

2. Per i veicoli obbligati all’installazione del limitatore di ve-locità che superino i limiti massimi di regolazione dell’ap-parecchio si contesta anche la violazione dell’art. 179 - c.2-bis e 3 - per la sua inefficienza o per la sua mancanza,con applicazione della relativa sanzione pecuniaria.L’agente dispone inoltre l’accompagnamento del veicolopresso un’officina autorizzata per l’accertamento tecnicosulla funzionalità del dispositivo. In caso di violazione del-l’art. 179 risultante dall’accertamento si applicano anchele sanzioni accessorie previste da tale articolo.(1) La velocità da indicare, rilevata da apposita apparecchia-tura omologata (autovelox, velomatic, sistemi detti “tutor” peril rilevamento della velocità media su tratti di strada predeter-minati…) e gestita direttamente dagli organi di polizia strada-le, va decurtata della tolleranza legale (del 5% con un minimodi 5 km/h - art. 345 reg.).

(segue)

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 314

LIMITI DI VELOCITÀ ART. 142315 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 142 comma 7

art. 142 comma 8Superamento dei limiti massimidi velocità di oltre 10 km/h e nonoltre 40 km/h.

da € 169,00a € 679,00

p.m.r.€ 169,00Entro 5 gg.€ 118,30(punti 3)

*

Il controllo può, inoltre, essere effettuato mediante le risul-tanze delle annotazioni stampigliate sui biglietti di pedaggioautostradale (velocità = distanza [in km]/tempo [in min] x 60).È prevista anche in tal caso una tolleranza del 5% (per velo-cità risultate inferiori a 70 km/h), del 10% (per velocità risul-tate tra i 70 e i 130 km/h), del 15% per velocità risultate su-periori a 130 km/h.Infine l’accertamento può essere basato sulle risultanze delcronotachigrafo. Anche in tal caso dalla velocità risultante vadetratta la tolleranza fissa di 6 km/h.

1. Le sanzioni sono raddoppiate se le violazioni sono com-messe alla guida di:– autoveicoli o motoveicoli adibiti a trasporto di merci pe-ricolose (se carichi)– treni costituiti da un autoveicolo e un rimorchio (auto-treni, autosnodati, autoarticolati)– autobus e filobus di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 8 t– autoveicoli per trasporto cose o per altri usi di massacomplessiva a pieno carico superiore a 3,5 t– autocarri di massa complessiva a pieno carico supe-riore a 5 t, se adoperati per il trasporto di persone (vediart. 82, comma 6).

2. Vedi note 2 e (1) all’ipotesi precedente.* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo (p.m.r.

€ 224,00) per le violazioni notturne (commesse dopo le ore22 e prima delle ore 7). Entro 5 gg p.m.r. € 156,80.

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 315

LIMITI DI VELOCITÀART. 142 www.Laurus.tv 316

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 142 comma 9Superamento limiti massimi divelocità di oltre 40 km/h e nonoltre i 60 km/h.(es.: alla guida del veicolo sopraindicato procedeva alla velocità di(1 ) … km/h superando così di oltre40 km/h il limite massimo fissatoin… km/h per quel tratto di strada -o per quella categoria di veicoli.La violazione è stata accertatamediante apparecchio mod. …sottoposto a verifica periodica ecollocato in postazione adeguata-mente segnalata e ben visibile).

da € 531,00a € 2.126,00

p.m.r.€ 531,00(punti 6)

(e sospensio-ne della pa-tente)*

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della pa-tente o c.i.g. da 1 a 3 mesi. L’agente, se può proce-dere alla contestazione immediata, provvede sulposto al ritiro della patente, facendone menzionenel verbale ove è annotata l’autorizzazione a con-durre il veicolo fino al luogo indicato dal trasgresso-re. Diversamente provvede agli atti necessari l’uffi-cio o comando di appartenenza.1. Se in un periodo di 2 anni è commessa una seconda vio-lazione, la sospensione è da 8 a 18 mesi.

2. Le sanzioni sono raddoppiate se le violazioni sono commesse alla guida di:– autoveicoli o motoveicoli adibiti a trasporto di merci pe-ricolose (se carichi)– treni costituiti da un autoveicolo e un rimorchio (auto-treni, autosnodati, autoarticolati)– autobus e filobus di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 8 t– autoveicoli per trasporto cose o per altri usi di massacomplessiva a pieno carico superiore a 3,5 t– autocarri di massa complessiva a pieno carico supe-riore a 5 t, se adoperati per il trasporto di persone (vediart. 82, comma 6).

3. In tutti i casi di violazione commessa da conducenti pro-fessionali (tit. di patenti C, C+E, D, D+E) nell’eserciziodell’attività di autotrasporto di persone o cose, il con-ducente può versare nelle mani dell’accertatore la

(segue)

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 316

LIMITI DI VELOCITÀ ART. 142317 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 142 comma 9

art. 142 comma 9-bisSuperamento limiti massimi divelocità di oltre 60 km/h(es.: alla guida del veicolo sopraindicato procedeva alla velocità di(1) km/h superando così di oltre 60km/h il limite massimo fissato in ...km/h per quel tratto di strada - oper quella categoria di veicoli.La violazione è stata accertatamediante apparecchio mod. …sottoposto a verifica periodica ecollocato in postazione adeguata-mente segnalata e ben visibile).

da € 828,00a € 3.313,00

p.m.r.€ 828,00(punti 10)(e sospensio-ne dellapatente)

*

somma dovuta a titolo di p.m.r., oppure di cauzione. Incaso di omesso versamento l’agente dispone il fermodel veicolo che va affidato, a spese del trasgressore, aduna depositeria autorizzata (vedi AVVERTENZE PROCE-DURALI, I, 8), lettera b).(1) Vedi note 2 e (1) all’ipotesi di violazione art. 142 - c. 7 -.

* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo (p.m.r.€ 708,00) per le violazioni notturne (commesse dopo le ore22 e prima delle ore 7).

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione dellapatente da 6 a 12 mesi ovvero – alla seconda vio-lazione in due anni – revoca della patente. Per l’ap-plicazione della sanzione vedi l’ipotesi precedente.1. Per il raddoppio delle sanzioni se commesse alla guidadi alcuni autoveicoli o motocicli, vedi nota 2 all’ipotesiprecedente. Per tali periodi la domma dovuta per il p.m.r.è € 1.655,00 (€ 2.208,00 per le violazioni notturne).

2. Nei casi di violazione commessa da conducenti profes-sionali nell’esercizio di attività di autotrasporto di cose,il conducente può versare nelle mani dell’accertatore lasomma dovuta a titolo di p.m.r., oppure di cauzione. Incaso di omesso versamento l’agente dispone il fermodel veicolo che va affidato, a spese del trasgressore, ad

(segue)

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 317

www.Laurus.tv 318LIMITI DI VELOCITÀART. 142

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 142 comma 9-bis

art. 142 comma 10Omessa indicazione nella parteposteriore, nei veicoli per cui èprescritta, delle velocità massi-me consentite.(es.: conduceva il veicolo sopra in-dicato privo dei dischi posteriori in-dicanti le velocità massime con-sentite).

da € 25,00a € 99,00

p.m.r.€ 25,00

Entro 5 gg.€ 17,50

*

una depositeria autorizzata (vedi AVVERTENZE PROCE-DURALI, I, 8), lettera b).(1) Vedi note 2 e (1) all’ipotesi di violazione dell’art. 142 - c. 7

* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo (p.m.r.€ 1.104,00) per le violazioni notturne (commesse dopo leore 22 e prima delle ore 7).

1. L’obbligo di indicazione della velocità massima consen-tita nella parte posteriore dei veicoli sussiste per i veico-li indicati ai numeri 2-3-4-6-7-8-9-10-11 della tabella all’i-nizio dell’art. 142. Qualora si tratti di complessi di veico-li, l’indicazione deve essere riportata sui rimorchi o se-mirimorchi.

2. Sono esclusi dall’obbligo in esame gli autoveicoli militaridi cui ai numeri 3-4-8-9-11 della stessa tabella.

* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo (p.m.r.€ 33,33) per le violazioni notturne (commesse dopo le ore22 e prima delle ore 7). Entro 5 gg p.m.r. € 23,33.

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 318

LIMITI DI VELOCITÀ ART. 142319 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 142 comma 11Superamento del limite di tara-tura del limitatore di velocità(es: alla guida del veicolo sopraindicato, obbligato all’uso del limi-tatore di velocità, procedeva, allavelocità di … Km/h, superandocosì il limite di taratura del limitato-re, pari a … Km/h.La violazione è stata accertatamediante apparecchio mod.… col-locato in postazione adeguata-mente segnalata e ben visibile).

da € 902,00a € 3.607,00

p.m.r.€ 902,00Entro 5 gg.€ 631,40

*

1. Violazione introdotta dalla L. 160/2007 con la sanzionepecuniaria all’epoca prevista dall’art. 179, c. 2-bis e 3.L’importo di essa fu escluso dall’aumento per il biennio2009-2010 e, in conseguenza degli aumenti successivi,resta fissato per il biennio 2015-2016 come indicato.

2. Per i veicoli obbligati ad avere il limitatore di velocitàvedi note introduttive all’art. 179.

3. Il limitatore va tarato alla velocità massima di:– 100 Km/h per i veicoli adibiti a trasporto di persone;– 90 Km/h per i veicoli adibiti a trasporto di cose.

4. Se il conducente è diverso dal titolare della licenza vanotificato verbale separato anche a quest’ultimo non insolido, ma in proprio). La sanzione per il titolare della li-cenza da va € 775,00 a € 3.104,00 (p.m.r. € 775,00 -entro 5 gg. € 542,50). Sanzione amministrativa nottur-na € 1033,33 (entro 5 gg. € 723,33).

* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo (p.m.r.€ 1.202,67) per le violazioni notturne (commesse dopo leore 22 e prima delle ore 7). Entro 5 gg. p.m.r. € 841,87.

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 319

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 143 comma 11Circolazione contromano.(es.: alla guida del veicolo sopraindicato circolava invadendo lospazio destinato al senso oppo-sto).

art. 143 comma 12Circolazione contromano:– in corrispondenza di curve,raccordi convessi, in casi di li-mitata visibilità– quando la strada sia divisa inpiù carreggiate separate.

da € 163,00a € 651,00

p.m.r.€ 163,00Entro 5 gg.€ 114,10(punti 4)

da € 321,00a € 1.282,00

p.m.r.€ 321,00(punti 10)(e sospensio-ne della paten-te)

1. Si ha circolazione contromano se il conducente, su stra-da a doppio senso di circolazione, invade lo spazio de-stinato al senso opposto, anche con una sola ruota.

2. Se il conducente, oltre alla violazione in esame, provo-chi un incidente con danni alle persone, ricorreranno ireati di omicidio colposo (art. 589-bis) o lesioni perso-nali colpose (art. 590-bis c.p. se lesioni gravi o gravissi-me). Vedi AVVERTENZE PROCEDURALI - Tit. VII.

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della pa-tente o del c.i.g. (se il conducente è maggiorenne)da 1 a 3 mesi. In caso di recidiva la sospensione èda 2 a 6 mesi. L’agente provvede all’immediato riti-ro, facendone menzione nel verbale ove è annotatal’autorizzazione a condurre il veicolo fino al luogoindicato dal trasgressore.1. Se il conducente, oltre alla violazione in esame, provo-chi un incidente con danni alle persone, ricorreranno ireati di omicidio colposo (art. 589-bis) o lesioni perso-nali colpose (art. 590-bis c.p. se lesioni gravi o gravissi-me). Vedi AVVERTENZE PROCEDURALI - Tit. VII.

MANO DA TENERE E POSIZIONE DEL VEICOLO SULLAART. 143 www.Laurus.tv 320

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 320

ART. 143321 www.Laurus.tv MANO DA TENERE E POSIZIONE DEL VEICOLO SULLA CARREGGIATA

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 143 commi 1, 2, 3 e 13Circolazione:– senza mantenersi in prossi-mità del margine destro dellacarreggiata (c. 1) (1).– senza mantenersi il più vicinopossibile al margine destrodella carreggiata:– conducendo veicoli sprovvistidi motore o animali (c. 2)– conducendo veicoli a motorequando incrocino altri veicoli opercorrano una curva o raccor-do convesso (c. 3)

art. 143 commi 5 e 13Circolazione senza percorrerela corsia libera di destra quan-do la strada sia divisa in più cor-sie separate per ogni senso dimarcia (c. 5)(es.: alla guida del veicolo sopraindicato circolava su strada a piùcorsie per senso di marcia percor-rendo quella di sinistra anzichéquella più libera a destra)

da € 41,00a € 169,00

p.m.r.€ 41,00

Entro 5 gg.€ 28,70

da € 41,00a € 169,00

p.m.r.€ 41,00

Entro 5 gg.€ 28,70

(1) Rientra anche nell’ipotesi circolare con veicoli al di fuoridella carreggiata come, ad esempio, sui marciapiedi (o sulleaiuole...)

1. Sulle strade a più corsie per senso di marcia si deve per-correre, salva diversa segnalazione, quella libera più a de-stra. Se però la strada è ad alta densità di circolazione èammessa la circolazione per file parallele (art. 144).All’interno dei centri abitati è inoltre ammesso impegnarela corsia più opportuna in relazione alla direzione da pren-dere all’intersezione successiva (vedi l’ipotesi seguente).

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 321

ART. 143 www.Laurus.tv 322

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 143 commi 7, 8 e 13Circolazione:– nei centri abitati, cambiandola corsia senza che si debba pro-cedere a manovra di sorpasso o afermarsi né effettuare la svolta adestra o a sinistra alla successivaintersezione (c. 7)– su strada con binari tramviaria raso ostacolando o rallentan-do la marcia del tram (c. 8).(es.: alla guida del veicolo sopraindicato all’interno del centro abi-tato cambiava corsia di marciasebbene non dovesse sorpassare– o fermarsi – o svoltare;alla guida del veicolo sopra indica-to procedeva sui binari tramviari araso ostacolando – o rallentando –la marcia del tram)

da € 41,00a € 168,00

p.m.r.€ 41,00

Entro 5 gg.€ 28,70

1. All’interno dei centri abitati, se la carreggiata è a più cor-sie per senso di marcia, si deve percorrere quella liberapiù a destra. Il cambio di corsia è ammesso solo per sor-passare o predisporsi alla svolta o per fermarsi.

2. Sulle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambisullo stesso lato della carreggiata è ammesso marciaresulla sinistra degli stessi, purché il veicolo resti entro laparte della carreggiata relativa al proprio senso di circola-zione (art. 143 - c.9). In presenza di isole salvagente perla fermata di tram o filobus posta a destra dell’asse stra-dale, i veicoli transitanti devono ugualmente restare nellaparte della carreggiata relativa al proprio senso di marciae non intralciare il movimento dei viaggiatori (art. 143 –c.10). In caso di inosservanza si applica la sanzione inesame.

MANO DA TENERE E POSIZIONE DEL VEICOLO SULLA CARREGGIATA

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 322

ART. 144323 www.Laurus.tv CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PER FILE PARALLELE

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 144– Circolazione per file parallelefuori dei casi consentiti (1)– Circolazione per file parallelecon veicoli non a motore o ci-clomotori non mantenendosisul margine destro della carreg-giata (2)– Passaggio da una corsia all’al-tra fuori dei casi consentiti (3).(es.: circolava affiancando sullasinistra altro veicolo su strada conuna sola corsia per senso di mar-cia;– passava dalla corsia di destra aquella di sinistra senza che doves-se svoltare a sinistra).

da € 41,00a € 169,00

p.m.r.€ 41,00

Entro 5 gg.€ 28,70

(1) La circolazione per file parallele è ammessa nelle car-reggiate ad almeno due corsie per senso di marcia quandola densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta laparte di carreggiata riservata al loro senso e si muovono avelocità condizionata dai veicoli che precedono. È inoltreammessa se autorizzata dagli agenti del traffico e lungo iltronco stradale precedente un’intersezione controllata dasegnali luminosi o manuali.(2) I veicoli senza motore ed i ciclomotori devono mar-ciare nella corsia di destra ed inoltre mantenersi presso ilmargine destro della carreggiata.(3) Il passaggio da una corsia all’altra è consentito pre-via segnalazione:– quando si deve raggiungere la prima corsia di destra perpoi svoltare a destra o l’ultima corsia di sinistra per poi svol-tare a sinistra;– per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria so-spensione della marcia al margine della carreggiata, quan-do ciò non sia vietato ovvero per superare un veicolo assailento.

07 (289-323).qxd:07 (281-310).qxd 3-04-2016 17:47 Pagina 323

PRECEDENZAART. 6 www.Laurus.tv 324

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 145 commi 1 e 10Condotta imprudente alle inter-sezioni.(es.: conducente del veicolo sopraindicato, approssimandosi all’in-tersezione non usava la massimaprudenza al fine di evitare inci-deanti).

art. 145 commi 2 e 10, 3 e 10, 4 e10, 6 e 10, 8 e 10Omessa precedenza.- ai veicoli provenienti da destra (c.2);- ai veicoli su rotaie, salva diversasegnalazione (c. 3);- alle intersezioni, in presenza disegnale «dare precedenza» (c. 4)(1);

(segue)

da € 163,00a € 651,00p.m.r.

€ 163,00Entro 5 gg.€ 111,10

*

da € 163,00a € 651,00p.m.r.

€ 163,00Entro 5 gg.€ 114,10(punti 5)

*

SANZIONE ACCESSORIA, alla seconda violazione in unperiodo di due anni, della sospensione della paten-te o c.i.g. da 1 a 3 mesi. Le infrazioni vanno perciòsegnalate all’UMC e all’U.T.G. Se l’agente è a co-noscenza di una precedente violazione che siastata definita procede all’immediato ritiro della pa-tente per l’inoltro all’U.T.G. In tal caso la riduzionedel 30% non è ammessa.1. I conducenti, approssimandosi alle intersezioni devonomoderare la velocità ed accertarsi che non vi sia pericolodi collisione con altri veicoli; in caso di necessità devonofermarsi.

* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo (p.m.r.€ 217,33) per le violazioni notturne (commesse dopo le ore22 e prima delle ore 7). Entro 5 gg p.m.r. € 152,13.

SANZIONE ACCESSORIA, alla seconda violazione in unperiodo di due anni, della sospensione della paten-te o c.i.g. da 1 a 3 mesi. Le infrazioni vanno perciòsegnalate all’UMC e all’U.T.G. Se l’agente è a co-noscenza di una precedente violazione che siastata definita procede all’immediato ritiro della pa-tente per l’inoltro all’U.T.G. In tal caso la riduzionedel 30% non è ammessa.

(segue)

08 (324-349).qxd:08 (311-337).qxd 3-04-2016 21:02 Pagina 324

PRECEDENZA ART. 145325 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 145 commi 2 e 10, 3 e 10, 4 e 10,6 e 10, 8 e 10

- all’uscita da luogo non soggetto apubblico passaggio (c. 6) (2);- all’uscita da sentieri o piste cicla-bili (c. 8) (2).(es.: conducente del veicolo sopraindicato:- non dava la precedenza ad altroveicolo proveniente da destra;- nell’attraversare la linea tramvia-ria, non dava la precedenza altram;- non rispettava l’obbligo di dare laprecedenza a veicolo circolantesulla strada favorita, evidenziatoda apposito segnale;- provenendo da area condominia-le – o sentiero – ometteva di darela precedenza ai veicoli circolantinella strada).

(1) I conducenti, in presenza del segnale, devono rallen-tare e, se occorre, fermarsi per cedere la precedenza aiveicoli circolanti sulla strada favorita.(2) I conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi e dare la pre-cedenza a chi circola sulla strada.

* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo (p.m.r.€ 217,33) per le violazioni notturne (commesse dopo le ore22 e prima delle ore 7). Entro 5 gg p.m.r. € 152,13.

08 (324-349).qxd:08 (311-337).qxd 3-04-2016 21:02 Pagina 325

PRECEDENZAART. 145 www.Laurus.tv 326

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 145 commi 5 e 10Inosservanza dell’obbligo difermarsi e dare precedenza(STOP) in presenza di appositosegnale.(es.: conducente del veicolo sopraindicato, ometteva di fermarsi incorrispondenza della linea di arre-sto, come prescritto da appositosegnale).

art. 145 commi 7 e 10Inosservanza dell’obbligo di nonimpegnare intersezioni (o aree diattraversamento di linee ferroviarieo tramviarie) quando manca lapossibilità di proseguire e sgom-berare l’area.(es.: conducente del veicolo sopraindicato, impegnava l’intersezionesebbene non avesse la possibilità diproseguire e sgomberare l’area dellastessa, causando così intralcio per iveicoli provenienti da altre direzioni).

da € 163,00a € 651,00p.m.r.

€ 163,00Entro 5 gg.€ 114,10(punti 6)

*

da € 163,00a € 651,00p.m.r.

€ 163,00Entro 5 gg.€ 114,10(punti 5)

*

SANZIONE ACCESSORIA, alla seconda violazione in unperiodo di due anni, della sospensione della paten-te o c.i.g. da 1 a 3 mesi. Le infrazioni vanno perciòsegnalate all’UMC. e all’U.T.G. Se l’agente è a co-noscenza di una precedente violazione che siastata definita procede all’immediato ritiro della pa-tente o c.i.g. per l’inoltro all’U.T.G. In tal caso la ri-duzione del 30% non è ammessa.1. La sanzione è applicabile anche se il conducente si ar-resti oltre la linea trasversale continua di arresto edanche se, fermatosi brevemente, riprenda la marciasenza dare la precedenza.

* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo (p.m.r.€ 216,00) per le violazioni notturne (commesse dopo le ore22 e prima delle ore 7). Entro 5 gg p.m.r. € 151,20.

SANZIONE ACCESSORIA, alla seconda violazione in unperiodo di due anni, della sospensione della paten-te o c.i.g. da 1 a 3 mesi. Le infrazioni vanno perciòsegnalate all’UMC e all’U.T.G. Se l’agente è a co-noscenza di una precedente violazione che siastata definita procede all’immediato ritiro della pa-tente o c.i.g. per l’inoltro all’U.T.G. In tal caso la ri-duzione del 30% non è ammessa.1. Se l’intersezione è semaforizzata e l’impegno di essa av-viene col consenso della luce verde, si applica l’art. 41,comma 9 (vedi).

* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo (p.m.r.€ 217,33) per le violazioni notturne (commesse dopo le ore22 e prima delle ore 7). Entro 5 gg p.m.r. € 152,13.

08 (324-349).qxd:08 (311-337).qxd 3-04-2016 21:02 Pagina 326

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 148 commi 13 e 16Sorpasso:– in prossimità o corrisponden-za dei passaggi a livello senzabarriere (1);– di veicolo che si sia arrestato(o abbia rallentato) in corrispon-denza di un passaggio pedona-le per consentire l’attraversa-mento dei pedoni (2).(es.: alla guida del veicolo sopraindicato effettuava il sorpasso dialtro veicolo:– in prossimità (o in corrisponden-za) di passaggio a livello senzabarriere con circolazione non re-golata da semaforo;– che si era arrestato (o aveva ral-lentato) in corrispondenza di unpassaggio pedonale per consenti-re l’attraversamento di pedoni).

da € 163,00a € 651,00p.m.r.

€ 163,00(punti 10)(e sospensio-ne della pa-tente)

SANZIONE ACCESSORIA, della sospensione della pa-tente o del c.i.g. (se il titolare è maggiorenne) da 1a 3 mesi (o da 3 a 6 mesi se la violazione è com-messa da persona titolare di patente o c.i.g. dameno di 3 anni). L’agente procede all’immediato ri-tiro del documento per l’inoltro all’UTG.1. Nei casi di violazione commessa da conducenti profes-sionali nell’esercizio di attività di autotrasporto di cose,il conducente può versare nelle mani dell’accertatore lasomma dovuta a titolo di p.m.r., oppure di cauzione. Incaso di omesso versamento l’agente dispone il fermodel veicolo che va affidato, a spese del trasgressore, aduna depositeria autorizzata (vedi AVVERTENZE PROCE-DURALI, I, 8), lettera b).(1) Salvo che la circolazione stradale sia regolata da se-maforo.(2) Al conducente di veicolo a motore che, a seguito di sor-passo di altro veicolo in corrispondenza di attraversamentopedonale cagioni a taluno la morte o lesioni personali, siapplica l’art. 589-bis c.p. se lesioni gravi o gravissime.Vedi AVVERTENZE PROCEDURALI - Tit. VII.

SORPASSO ART. 148339 www.Laurus.tv

08 (324-349).qxd:08 (311-337).qxd 3-04-2016 21:02 Pagina 339

IRREGOLARE ESECUZIONE DI MANOVRE ALLA GUIDA DI VEICOLIART. 154 www.Laurus.tv 352

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 154 commi 4, 5 e 8– Uso improprio delle segnala-zioni di cambiamento di direzio-ne (c. 4).(es.: alla guida del veicolo sopraindicato:– completata la manovra, omettevadi spegnere l’indicatore di direzione;– segnalava una manovra senzacompierla - o compiendone una di-versa (1)).– Esecuzione, durante le mano-vre, di brusche frenate o di ral-lentamenti improvvisi (c. 5).(es.: alla guida del veicolo sopraindicato, nell’effettuare la svolta adestra, eseguiva un rallentamentoimprovviso - o una brusca frenata).

art. 154 commi 6 e 7Inversione del senso di marciain prossimità o corrispondenzadi intersezioni, curve, dossi.(es.: alla guida del veicolo sopra in-dicato effettuava manovra di inver-sione del senso di marcia in corri-spondenza - o prossimità - di unaintersezione - o curva - o dosso -).

da € 41,00a € 169,00p.m.r.

€ 41,00Entro 5 gg.

€ 28,70(punti 2)

*

da € 85,00a € 338,00p.m.r.

€ 85,00Entro 5 gg.

€ 58,80(punti 8)

*

(1) Es.: segnalava la svolta a destra e svoltava a sinistra.* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo (p.m.r.

€ 54,67) per le violazioni notturne (commesse dopo le ore22 e prima delle ore 7). Entro 5 gg p.m.r. € 38,27.

1. Se il conducente che commette la violazione in esameprovochi anche un incidente con danni alle persone, ri-correranno i reati di omicidio colposo (art. 589-bis c.p.)o lesioni personali colpose (art. 590-bis c.p. se lesionigravi o gravissime). Vedi AVVERTENZE PROCEDURA-LI - Tit. VII.l

* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo (p.m.r.€ 113,33) per le violazioni notturne (commesse dopo le ore22 e prima delle ore 7). Entro 5 gg p.m.r. € 79.33.

09 (350-377).qxd:09 (338-365).qxd 3-04-2016 21:03 Pagina 352

DIVIETO DI FERMATA E SOSTA DEI VEICOLI ART. 158361 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 158 comma 1 lettera a)

– in corrispondenza - o in prossi-mità - di un passaggio a livello;– sui binari di una linea ferroviaria -o tramviaria;– così vicino ai binari da intralciarela marcia del tram o treno)

art. 158 comma 1 lettera b)Fermata o sosta dei veicoli:– nelle gallerie o sottovia– sotto i sovrapassaggi, sotto ifornici e i portici (salva diversasegnalazione)(es.: effettuava la fermata - o lasosta:– in galleria - o in un sottovia;– sotto un sovrapassaggio - o fornice- o portico - senza che fosse segna-lata la possibilità di fermata - o sosta).

da € 85,00a € 338,00p.m.r.

€ 85,00Entro 5 gg.

€ 59,50(e rimozioneo blocco delveicolo)

*

Per la SANZIONE ACCESSORIA della rimozione o bloc-co, vedi prospetto al termine del prontuario.L’agente provvede a far rimuovere – o bloccare – ilveicolo, redigendo verbale.• Se il veicolo è un ciclomotore o motoveicolo adue ruote la sanzione amministrativa va da €

40,00 a € 164,00 (p.m.r. € 40,00. Entro 5 ggp.m.r. € 28,00).

09 (350-377).qxd:09 (338-365).qxd 3-04-2016 21:04 Pagina 361

SOVRACCARICOART. 167 www.Laurus.tv 384

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 167 comma 2Sovraccarico su veicoli di oltre10 t(es.: circolava con il veicolo sopraindicato la cui massa massimaammissibile indicata nella carta dicircolazione è di t…. [oltre 10]avente massa complessiva, accer-tata mediante …., eccedente di t… quella massima ammissibilemaggiorata del 5%).

– se l’eccedenza non supera 1 t

– se l’eccedenza non supera 2 t

– se l’eccedenza non supera 3 t

– se l’eccedenza supera 3 t

p.m.r.[per il p.m.r.entro 5 gg.v. note (1)(2) (3) e (4)]

€ 41,00(punti 1) (1)

€ 85,00(punti 2) (2)

€ 169,00(punti 3) (3)

€ 422,00(punti 4) (4)

1. Le sanzioni si applicano solo se l’eccedenza superi il 5%.2. Per i veicoli ad alimentazione particolare (vedi lettera Mdelle avvertenze) si applica l’ipotesi seguente (comma2-bis).

3. Vedi Avvertenze all’inizio dell’articolo 167, lettere daA ad L.4. Se il veicolo è adibito a trasporto di merci pericolose, inluogo della presente ipotesi si applica l’art. 168, c. 7 .Se si tratta di veicoli adibiti a trasporto di persone, l’ec-cedenza di carico è sanzionata dall’art. 169.Se si supera la massa-limite stabilita dall’art. 62 per lacategoria di appartenenza del veicolo ed il carico è co-stituito da merce indivisibile, si applica l’art. 62.

5. L’accertamento del sovraccarico deve essere compiutoin presenza del conducente. Per il calcolo di esso vedinota (2) alle Avvertenze all’inizio dell’art. 167.

(1) Sanzione amministrativa da € 41,00 a € 169,00. p.m.r.entro 5 gg € 28,70(2) Sanzione amministrativa da € 85,00 a € 338,00. p.m.r.entro 5 gg € 59,50(3) Sanzione amministrativa da € 169,00 a € 679,00. p.m.r.entro 5 gg € 118,30(4) Sanzione amministrativa da € 422,00 a €1.695,00. p.m.r.entro 5 gg € 295,40

10 (378-413).qxd:10 (366-401).qxd 3-04-2016 21:04 Pagina 384

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 170 commi 1-bis e 6-bisTrasporto di minori di anni cin-que su motocicli e ciclomotori adue ruote(es. alla guida del motociclo – o ci-clomotore – sopra indicato tra-sportava un bambino/a di età in-feriore ad anni 5)

art. 170 commi 2 e 6Trasporto di passeggero su ci-clomotore munito di certificato dicircolazione ma non omologatoper il trasporto di passeggero. (1)(es.: alla guida del ciclomotoresopra indicato, sul cui certificato dicircolazione non era indicato ilposto per il passeggero – traspor-tava una persona; alla guida delciclomotore sopra indicato, sul cuicertificato di circolazione era indi-cato il posto per un passeggero,trasportava 2 – o più – persone).

(segue)

da € 161,00a € 646,00

p.m.r.€ 161,00Entro 5 gg.€ 112,70

da € 81,00a € 326,00

p.m.r.€ 81,00Entro 5 gg.

€ 56,70(punti 1)(e fermo

del ciclomoto-re se condottoda minorenne)

1. Con la violazione può concorrere, se il trasporto è effet-tuato con un ciclomotore, quella di cui ad una della dueipotesi seguenti.

SANZIONE ACCESSORIA del fermo del ciclomotore per60 giorni (90 in caso di recidiva in due anni), se con-dotto da minorenne.Per l’applicazione della sanzione accessoria vediAVVERTENZE PROCEDURALI all’inizio del prontuario.1. Se il trasportato è un bambino di età inferiore ad anni 5,con la violazione in esame concorre quella di cui ai pre-cedenti commi 1-bis e 6-bis.

2. Il trasporto di passeggero, purché di almeno 5 anni di età,è consentito soltanto se ricorrano ambedue le seguenticondizioni:– il posto per il passeggero sia espressamente indicatonel certificato di circolazione per il ciclomotore;

– il conducente abbia un’età superiore agli anni 16.Per la mancanza della prima condizione si applica la san-zione in esame; per la mancanza della seconda si appli-ca l’art. 115 comma 1 e 3.

(segue)

UTILIZZAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE A DUE RUOTE ART. 170401 www.Laurus.tv

10 (378-413).qxd:10 (366-401).qxd 3-04-2016 21:04 Pagina 401

CASCO PROTETTIVO ART. 171405 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art 171 commi 1 e 2

art. 171 commi 1 e 2 (II ipotesi)Passeggero di ciclomotore omotoveicolo privo di cascoprotettivo.(es.: quale passeggero a bordodel motociclo o ciclomotore –sopra indicato non indossava ilprescritto casco protettivo omolo-gato – o non teneva il casco per-fettamente allacciato).

da € 81,00a € 326,00

p.m.r.€ 81,00Entro 5 gg.

€ 56,70(e fermodel veicolo)(per la decur-tazione puntivedi nota3 e 4)

uso di casco non omologato. Si contesta pertanto la vio-lazione in esame.

5. Del mancato uso del casco da parte di un passeggero mi-norenne risponde il conducente.

6. La decurtazione di punti può aver luogo solo se il condu-cente è maggiorenne.

7. Vedi note 1 e 2 all’art. 170, commi 1 e 6.SANZIONE ACCESSORIA del fermo del ciclomotore omotoveicolo per 60 giorni con custodia affidata alproprietario, come nell’ipotesi precedente (vedi).1. I casi di esenzione dall’obbligo del casco previsti nellenote 1 e 2 dell’ipotesi precedente (vedi) valgono anchenella presente ipotesi.

2. Valgono inoltre le precisazioni delle note 3 e 4 dell’ipotesiprecedente (vedi).

3. La violazione non comporta la decurtazione di pun-teggio dalla patente eventualmente posseduta dal pas-seggero.

4. Se però il trasportato senza casco è minorenne, respon-sabile della violazione è solo il conducente e pertanto varedatto verbale a suo carico, quale responsabile dell’in-frazione (punti 5 di decurtazione, se maggiorenne).

5. In caso di passeggero su ciclomotore sul cui certificatodi circolazione non sia indicato il posto per persona tra-sportata o comunque il conducente non abbia compiutogli anni 16 si applica a carico del conducente l’art. 170 -c. 2 e 6 (vedi). (segue)

10 (378-413).qxd:10 (366-401).qxd 3-04-2016 21:04 Pagina 405

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art 171 commi 1 e 2 (3a ipotesi)

art. 171 commi 4 e 5Importazione, produzione, com-mercializzazione di caschi pro-tettivi di tipo non omologato.(es.: importava - o produceva - oponeva in vendita - caschi protetti-vi non omologati).

da € 848,00a € 3.393,00

p.m.r.€ 848,00Entro 5 gg.€ 593,60

(e confisca deicaschi)

In caso di passeggero su motociclo di cilindrata fino a 125c.c. ove il conducente non abbia compiuto gli anni 16 siapplica a carico del conducente l’art. 115 – c. 3 (vedi).La stessa sanzione si applica in caso di passeggero su ci-clomotore ove il conducente non abbia compiuto gli anni 16.

SANZIONE ACCESSORIA della confisca dei caschi. I ca-schi, anche se siano utilizzati, sono soggetti allaconfisca (sequestro obbligatorio). L’agente procedea sequestro di caschi, redigendone verbale da inol-trare al Prefetto.1. L’omologazione è attestata da apposita stampigliaturasu targhetta all’interno del casco.Esempio:

CASCO PROTETTIVOART. 171 www.Laurus.tv 406

E3022/040425463445

Legenda:E = omologata secondo le disposi-

zioni del regolamento ECE/ONU3 = Paese (in codice) in cui è stata ri-

lasciata l’omologazione022/04 = regolamento ECE in base al

quale è omologato il casco (pos-sibili anche 022/02 e 022/03)

042456 = numero omologazione ECE/ONU3445 = numero di costruzione del casco

10 (378-413).qxd:10 (366-401).qxd 3-04-2016 21:04 Pagina 406

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 174 comma 4 - I ipotesi

art. 174 comma 4 - II ipotesiConducente che non osservi ilperiodo di riposo giornalieroprescritto per non oltre il 10%.(es: conducente dell’autocarro – oautobus sopra indicato, nelle 24ore successive al termine del pe-riodo di riposo , non completavaun nuovo periodo di riposo giorna-liero. Si è infatti accertato, nelle 24ore suddette, un riposo ininterrottodi ore …… e min. …… che, rispet-to al riposo minimo prescritto dalregolamento CE 561/2006 risultainferiore di non oltre il 10%.L’infrazione è emessa dall’esamedei fogli di registrazione dal crono-tachigrafo – o delle registrazionidel tachigrafo digitale – dei giorni……, che sono ritirati e allegati alverbale [ovvero dall’esame dell’e-stratto del registro di servizio – o dicopia dell’orario di servizio]).

da € 213,00a € 850,00p.m.r.

€ 213,00Entro 5 gg.€ 149,10

*

giornaliero, cioè per oltre 9 ore (o 10 ore per le due voltea settimana in cui ciò è consentito). Per quanto espostonelle note introduttive all’art. 174, al punto 4 lettera a)(vedi), un’eccedenza del 10%, corrisponde a 60 minuti(e una del 20% a 120 minuti).

1. Vedi note 1, 2 e 3 all’ipotesi precedente.2. Con riferimento al riposo regolare minimo (11 ore –vedi note introduttive all’art. 174, al punto 4, lettera b),il 10% corrisponde a 1,1 ora = 66 minuti (e il 20% a132 minuti).Con riferimento invece al riposo ridotto di 9 ore, le per-centuali suddette si riducono rispettivamente a 54 mi-nuti per il 10% (e a 108 minuti per il 20%).* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo(p.m.r. € 284,00. Entro 5 gg. € 198,80) per le violazioni not-turne (commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7).

ART. 174 DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI PERSONE O COSE www.Laurus.tv 420

11 (414-450).qxd:11 (402-434).qxd 3-04-2016 21:05 Pagina 420

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 174 comma 14

quale titolare dell’impresa… nonrispettava il divieto di retribuire iconducenti in base alle distanzeprecorse e/o al volume delle mercitrasportate.L’infrazione è emessa [scegliere]:– a seguito di verbale n.… del…redatto a carico del conducente…– dal controllo dei documenti diservizio effettuato in data … in …)

art. 9 D.Lgs. 144/2008Mancanza del modulo di con-trollo delle assenze.es.: quale conducente dell’autotre-no – o autocarro – o autobus – so-praindicato, soggetto alla disciplinadel reg. CE 561/2006, non portavacon sé – o teneva in modo incom-pleto o alterato:– il modulo di controllo delle as-senze previsto dalla direttiva CE2006/22.

(segue)

da € 155,00a € 626,00p.m.r.

€ 155,00Entro 5 gg.€ 108,50

(1) Rientra nell’ipotesi l’omessa consegna al conducentedell’estratto del registro di servizio (o copia dell’orario).(2) In caso di documenti alterati è fatta salva l’applicazionedella legge penale se il fatto costituisce reato (es. art. 482c.p. – falso).

* La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo(p.m.r. € 436,00. Entro 5 gg € 305,20) per le violazioni not-turne (commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7).

1. Il conducente di un veicolo sottoposto al reg. CE561/2006 deve avere con sé, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs.4 agosto 2008, n. 144, il modulo di controllo delle as-senze. Il modulo, in formato cartaceo, contenente i datiindicati nella decisione CE 2007/230, deve essere por-tato dal conducente a bordo del veicolo.Esso serve a giustificare eventuali assenze emersedalle registrazioni tachigrafiche dei 28 gg. precedenti alcontrollo.

2. Il modulo occorre se il conducente:– non ha guidato per malattia o ferie o perché in conge-do o recupero;– ha guidato altro veicolo non soggetto alla disciplinadel reg. CE 561/2006;

(segue)

ART. 174 www.Laurus.tv 428DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI PERSONE O COSE

11 (414-450).qxd:11 (402-434).qxd 3-04-2016 21:05 Pagina 428

CRONOTACHIGRAFO E LIMITATORE DI VELOCITÀ ART. 179465 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 179 comma 2 - I ipotesi– Circolazione con autobus inservizio non di linea o veicoli pertrasporto merci di massa supe-riore a 3,5 t:– non muniti di cronotachigrafo– aventi il cronotachigrafo nonomologato; (1)– aventi il cronotachigrafo nonfunzionante o alterato. (1)(es.: circolava alla guida del veicolosopra indicato:– non munito di cronotachigrafo;– con cronotachigrafo non omologa-to - o non rispondente alle normedel reg. UE 165/2014;– con cronotachigrafo alterato - ocon sigilli manomessi - (la sanzioneva raddoppiata).

da € 848,00a € 3.393,00

p.m.r.€ 848,00(punti 10)(e sospensio-ne della pa-tente)

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della pa-tente da 15 giorni a 3 mesi. La patente è immediatamen-te ritirata dall’agente, che ne fa menzione nel verbale an-notandovi, altresì, il permesso provvisorio di guida.1. La sanzione pecunaria è raddoppiata ove l’infrazioneriguardi lamanomissione dei sigilli o l’alterazione delcronotachigrafo (p.m.r. € 1.696,00).

2. Il verbale di accertamento va inviato all’ufficio metricoprovinciale della CCIA nonché all’UMC, per gli adempi-menti di competenza.

3. Se il conducente del veicolo e il titolare della licenza o au-torizzazione sono la stessa persona, le sanzioni sonoapplicate una sola volta, altrimenti la sanzione si appli-ca con separato verbale anche al titolare della licenza(v. ipotesi di violazione art. 179 comma 3).

4. Il funzionario o agente che ha accertato la circolazionedi veicolo con cronotachigrafo mancante, (come pure,ove non si proceda come descritto nella seguente nota(1), con cronotachigrafo manomesso o non funzio-nante). diffida il conducente, con annotazione sul ver-bale, a regolarizzare la strumentazione entro il terminedi 10 giorni. Qualora il conducente ed il titolare della li-cenza o autorizzazione non siano la stessa persona, iltermine decorre dalla data di ricezione della notifica delverbale, da effettuare al più presto. Decorso inutilmenteil suddetto termine di 10 giorni, in caso di circolazionedel veicolo è disposto il fermo amministrativo dellostesso per la durata di un mese.(1) In caso di fondato sospetto di cronotachigrafo alterato,manomesso o non funzionante, gli organi di polizia stradale,

(segue)

12 (451-484).qxd:12 (435-466).qxd 3-04-2016 21:06 Pagina 465

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 179 comma 2

art. 179 comma 2 - II ipotesiCircolazione autobus in servi-zio non di linea o veicoli pertrasporto merci di massa supe-riore a 3,5 t:– mancato inserimento del fo-glio di registrazione o dellacarta del conducente (1).(es.: circolava alla guida del so-praindicato autobus – o autocarro– senza aver inserito il foglio di re-gistrazione nel cronotachigrafo – oavendo inserito un foglio che pre-senta più tracciati sovrappoti, cosìda rendere impossibile la verificadell’attività svolta.).(1) Rientra nell’ipotesi anche la insuffi-ciente quantità di fogli di registrazione – odi carta da stampa omologata.

da € 848,00a € 3.393,00

p.m.r.€ 848,00(punti 10)(e sospensio-ne della pa-tente)

anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizionidi sicurezza alla più vicina officina autorizzata, possono di-sporre l’accertamento della funzionalità del cronotachigrafo.Le spese per l’accertamento e il ripristino della funzionalitàsono a carico del proprietario del veicolo o del titolare della li-cenza o autorizzazione o delle persone obbligate in solido.

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della patenteda 15 giorni a 3 mesi. La patente è immediatamente ri-tirata dall’agente, che ne fa menzione nel verbale an-notandovi, altresì, il permesso provvisorio di guida.1. Vedi note 2 e 3 all’ipotesi precedente.2. Se il conducente non è stato dotato di un numero suffi-ciente di fogli di registrazione o di carta da stampa omo-logata – si applica anche il comma 3 (vedi) a carico deltitolare della licenza.

3. Rientra nell’ipotesi sanzionatoria in esame anche l’utilizzodi foglio di registrazione appartenente a conducecente di-verso (Cass. civ., sez. II, 15 giugno 2010, n. 14.440).

4. Ai sensi UE 165/2014 la sostituzione del foglio di registra-zione deve avvenire al massimo dopo 24 ore dalla presain consegna del veicolo da parte del conducente (o prima,se il veicolo, prima, non è più nella sua disponibilità). Laviolazione in esame ricorre dunque anche se dal foglio sievince la sua permanenza nell’apparecchio per più di 24ore. Se però il foglio consente ugualmente di rilevare even-tuali violazioni comportamentali (tempi di guida, riposi, ve-locità) è opportuno contestare, anziché l’ipotesi di violazio-ne in esame, quella più lieve di cui all’art. 19 della L. 727/78(vedi Norme Complementari)

CRONOTACHIGRAFO E LIMITATORE DI VELOCITÀART. 179 www.Laurus.tv 466

12 (451-484).qxd:12 (435-466).qxd 3-04-2016 21:06 Pagina 466

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 180 comma 8Inottemperanza, senza giustifi-cato motivo, all’invito dell’auto-rità di presentarsi, entro il termi-ne stabilito nell’invito, pressogli uffici di polizia per fornireinformazioni o esibire documentiai fini dell’accertamento delle vio-lazioni amministrative.(es.: invitato con verbale n… del… a:– fornire informazioni in merito a… – esibire documenti (specificarequali) entro gg… presso un postodi polizia, non ottemperava);

da € 422,00a € 1.695,00

p.m.r.€ 422,00Entro 5 gg.€ 295,40

1. Nel caso di invito ad esibire più documenti, al quale nonsi sia ottemperato, la sanzione è unica.

2. Responsabile della violazione è il soggetto cui l’invito èrivolto e non esiste, nell’ipotesi in esame, responsabilitàsolidale del proprietario del veicolo.

3. Il Ministero dell’Interno - Dip. della P.S. - con comunica-zione prot. 300/A/2/33547/106/15 del 18 giugno 2001 haritenuto che può ottemperarsi all’obbligo di esibire docu-menti di circolazione o di guida anche presentando foto-copia autenticata degli stessi e che l’attestazione diconformità della copia all’originale può essere effettuataanche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà aisensi dell’art. 19 T.U. sulla documentazione amministra-tiva (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).Con la stessa comunicazione ha ritenuto legittimo l’invioall’ufficio di polizia della dichiarazione sostitutiva attra-verso l’uso del fax.Quanto precede fermo restando l’obbligo del conducentedi avere con sé i documenti in originale, salvo il caso di cuial n.1 delle Avvertenze all’inizio dell’art. 180 comma 7 cheprecede.

4. Alla violazione in esame consegue l’applicazione dellasanzione prevista per la mancanza del documento da pre-sentare, con decorrenza del termine per la notifica dalgiorno successivo a quello stabilito per la presentazionedei documenti.Si ritiene tuttavia che l’ipotesi debba limitarsi a quei do-cumenti per i quali l’organo di polizia non sia in grado dieffettuare verifiche autonome. Ne deriva che, se invece

(segue)

POSSESSO DI DOCUMENTI - VEICOLI A MOTORE DIVERSI DAI CICLOMOTORIART. 180 www.Laurus.tv 474

12 (451-484).qxd:12 (435-466).qxd 3-04-2016 21:06 Pagina 474

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 180 comma 8

art. 181 commi 2 e 3Conducente di ciclomotore sprovvistodel contrassegno attestante il paga-mento della tassa automobilistica. (es.: alla guida del ciclomotore sopra indi-cato, non portava con sé il contrassegnoattestante il pagamento della tassa auto-mobilistica.

da € 25,00a € 100,00

p.m.r.€ 25,00Entro 5 gg.

€ 17,50

la verifica è possibile (es.: per una patente ouna carta di circolazione rilasciate in Italia), lasanzione prevista per la mancanza del docu-mento (es.: art. 116 – c.15 o art. 93 – c.7) è ap-plicabile soltanto dopo aver verificato la loroinesistenza.

5. Se l’esibizione di documenti sia chiesta per ac-certare l’esistenza di ipotesi di reato (previstesia dal codice della strada che da altre leggi),anziché la presente ipotesi all’inottemperanzasi applica l’art. 650 c.p. (Cass. Pen., sez. I,28136/2006).Occorre però che nell’ordine di esibizione sia in-dicata espressamente la finalità di accertamen-to di reati.

1. Con la “dematerializzazione” del contrassegnorelativo all’assicurazione obbligatoria, a decor-rere dal 18 ottobre 2015, è venuto meno il pre-sistente obbligo di esposizione di esso sui vei-coli a motore (nonché di possesso del medesi-mo da parte dei conducenti di motocicli e ciclo-motori. La verifica della copertura assicurativa èeffettuata sulla base della targa del veicolo e deidati in possesso dell’ANIA).

(segue)

POSSESSO DI DOCUMENTI - VEICOLI A MOTORE DIVERSI DAI CICLOMOTORI ART. 180

ESPOSIZIONE DI CONTRASSEGNI ART. 181

475 www.Laurus.tv

12 (451-484).qxd:12 (435-466).qxd 3-04-2016 21:06 Pagina 475

2. È restato in vigore invece, per i conducenti di ciclomo-tori, l’obbligo di portare con sé il contrassegno attestan-te il pagamento della tassa automobilistica, nonché,come per gli altri conducenti di veicoli a motore, il certi-ficato assicurativo (v. art. 180, c. 7).

3. L’interessato può essere invitato ad esibire presso unufficio o comando di polizia il contrassegno. In caso diinottemperanza si applicherà l’art. 180 - c. 8.

4. In caso sia accertato l’omesso pagamento della tassa au-tomobilistica si deve darne comunicazione all’Agenziadelle entrate.

ESPOSIZIONE DI CONTRASSEGNIART. 181 www.Laurus.tv 476

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 181 commi 2 e 3

12 (451-484).qxd:12 (435-466).qxd 3-04-2016 21:06 Pagina 476

GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL ART. 186489 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 186 comma 2 lett. b)Guida con tasso alcolemico su-periore a 0,8 ma non superiore a1,5 grammi per litro.

art. 186 comma 2 lett. c)Guida con tasso alcolemico su-periore a 1,5 grammi per litro.* Se il conducente ha provocato un inci-dente stradale si applica l’ipotesi chesegue (comma 2-bis).(1) Esiste contrasto tra le sezioni dellaCorte di cassazione circa la decorrenzadel biennio in cui si applica la revocadella patente, anziché la sospensione:– secondo una prima interpretazione ilbiennio comincia a decorrere dalla datadi commissione del precedente fatto;– secondo un secondo orientamento ilbiennio decorre dalla data di passaggio ingiudicato della precedente condanna.La questione è stata rimessa alle sezioniunite (ord. 28 novembre 2012 - 2 gennaio2013).

Sanzionepenale.

Informativaal P.M.

(punti 10)(sospensionedella patentee, per lalettera c),confiscadel veicolo)

*

SANZIONI ACCESSORIEA - della sospensione della patente o del c.i.g.:– lettera b): da sei mesi a 1 anno– lettera c): da 1 anno a 2 anni (se il veicolo appar-tiene a persona estranea al reato, la durata dellasospensione è raddoppiata).Si applica, anziché la sospensione, la revoca della paten-te o del c.i.g. se:– il reato è commesso alla guida di autobus, veicoli o com-plessi di veicoli di massa complessiva a p.c. superiore a3,5 t. ovvero di autosnodati o autoarticolati (vedi art. 186-bis);– in caso di recidiva in un biennio. (1)L’agente provvede al ritiro della patente o, se il conducen-te è maggiorenne, del c.i.g., facendone menzione nel ver-bale, per la trasmissione al Prefetto entro 10 giorni.B - Nell’ipotesi della lett. c) (tasso alcolemico su-periore a 1,5 g/l) il giudice applica inoltre, con lasentenza di condanna (o di applicazione della penasu richiesta), la confisca del veicolo, salvo cheesso appartenga a persona estranea al reato.L'agente procede a sequestro amministrativo dellostesso ai sensi dell’art. 213, al fine della successivaconfisca, redigendone verbale (art. 224-ter).Nell’ipotesi della lettera b), pur non essendo pre-vista la confisca del veicolo, lo stesso non può co-munque essere condotto in stato di ebbrezza. Seperciò non sia disponibile altra persona in grado di

(segue)

13 (485-508).qxd:13 (467-486).qxd 3-04-2016 21:07 Pagina 489

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 186 comma 2 lett. b) e c)

art. 186 comma 2-bisGuida in stato di ebbrezza (contasso alcolemico superiore a 0,8grammi per litro) se il conducen-te ha provocato un incidentestradale.

Nota:Per la guida in stato di ebbrezza contasso alcolemico superiore a 0,5 efino a 0,8 g/l in ipotesi il conducenteabbia provocato un incidente strada-le, vedi l’ipotesi di violazione dell’art.186, comma 2, lettera a) e la relativanota 1.

Sanzionepenale.

Informativaal P.M.

(punti 10)(sospensioneo revoca dellapatente -Fermo oconfiscadel veicolo)

si applica la sanzione accessoria della confisca e l’agen-te provvede al sequestro amministrativo dello stesso,ai sensi dell’art. 213, redigendone verbale (art. 224-ter).Se invece ricorre il reato di cui alla lettera c), va seque-strato ogni tipo di veicolo. Copia del verbale di sequestrova trasmessa entro 10 gg. alla prefettura - UTG, unita-mente al rapporto.

SANZIONI ACCESSORIE:– sospensione - o revoca - della patente o c.i.g.come all’ipotesi precedente;– fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvoche esso appartenga a persona estranea al reato.1. Se il tasso alcolemico rilevato supera 0,8 ma non 1,5g/l (art. 186, c. 2, lettera b), l’agente procede al fermoamministrativo del veicolo per 180 gg. ai sensi dell’art.214, disponendo nell’immediatezza il fermo provvisorioper trenta giorni (art. 224-ter). Alla ricezione della copiaautentica della sentenza o decreto irrevocabili di con-danna, l’ufficio disporrà il fermo del veicolo per il perio-do stabilito. Per l’esecuzione del fermo vedi AVVERTEN-ZE PROCEDURALI all’inizio del prontuario (ricordandoche, non possedendo l’interessato i necessari requisiti,il veicolo non potrà essergli affidato, ma va fatto convo-gliare in un deposito autorizzato, con facoltà per l’inte-ressato di chiederne successivamente l’affidamento).

(segue)

GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOLART. 186 www.Laurus.tv 492

13 (485-508).qxd:13 (467-486).qxd 3-04-2016 21:07 Pagina 492

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 186 comma 2-bisSe però lo stesso reato è commesso alla guida di unmotoveicolo o ciclomotore, essendo prevista la confisca(art. 213, c. 2-sexies), l’agente provvederà al sequestroamministrativo del veicolo ai sensi dell’art. 213, redi-gendone verbale (art. 224-ter).

2. Se invece il tasso alcolemico rilevato supera i 1,5 g/L(art. 186, c. 2, lett. c) è prevista la confisca di ogni tipodi veicolo e pertanto l’agente procederà a sequestroamministrativo di esso ai sensi dell’art. 213 (art. 224-ter). In tale ipotesi si applica inoltre sempre la revocadella patente di guida.

3. Reato di competenza del tribunale a composizione mo-nocratica. Le pene sono quelle di cui alla nota 1 dell’i-potesi precedente, raddoppiate.La pena detentiva e pecuniaria non può essere sosti-tuita dal lavoro di pubblica utilità.

4. Se dall’incidente provocato siano derivati danni a per-sone, possono concorrere i reati di omicidio colposo(art. 589-bis c.p.) o lesioni personali colpose (art. 590-bis c.p. se lesioni gravi o gravissime) - vedi AVVER-TENZE PROCEDURALI - Tit. VII.

5. Vedi note 1, 3, 4, 5, 6 dell’ipotesi precedente.

GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL ART. 186493 www.Laurus.tv

13 (485-508).qxd:13 (467-486).qxd 3-04-2016 21:07 Pagina 493

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 186 comma 7Rifiuto di sottoporsi all’accerta-mento del tasso alcolemico.(es.: alla guida del veicolo sopraindicato rifiutava di sottoporsi:– all’accertamento preliminare dicui al comma 3;– all’accertamento con etilometrosul posto (oppure con accompa-gnamento presso l’ufficio):– all’accertamento richiesto allastruttura sanitaria nonostante che:– fosse stato coinvolto in incidentestradale;– fosse da ritenere in stato di alte-razione da alcol per i seguenti sin-tomi - v. nota 5 all’ipotesi di viola-zione del comma 2 - lett. b e c).

Sanzionepenale.

Informativaal P.M.

(punti 10)(sospensionedella patentee confiscadel veicolo)

*

SANZIONI ACCESSORIE:– sospensione della patente o del c.i.g. da 6 mesia 2 anni (se il veicolo appartiene a persona estraneaal reato, la durata della sospensione è raddoppiata).L’agente provvede al ritiro della patente o, se il con-ducente è maggiorenne, del c.i.g., per la trasmissio-ne al prefetto entro 10 giorni, facendone menzionenel verbale. In caso di recidiva in un biennio si ap-plica la revoca della patente o del c.i.g.;– confisca del veicolo, salvo che appartenga apersona estranea alla violazione, che viene dispo-sta con la sentenza di condanna. L’agente provve-de al sequestro amministrativo dello stesso ai sensidell’art. 213, redigendone verbale (art. 224-ter).Quando il veicolo non si sequestra perché apparte-nente a persona estranea alla violazione e non puòessere guidato da altra persona idonea, può esserefatto trasportare fino al luogo eventualmente indica-to dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa,con spese a carico del trasgressore.1. Reato di competenza del Tribunale a composizione mo-nocratica. Ammenda da € 1.500 a € 6.000 e arresto datre mesi a 1 anno.Per i conducenti professionali o minori di anni 21 o neo-patentati la pena è aumentata da un terzo alla metà (vediart. 186-bis).

(segue)

GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOLART. 186 www.Laurus.tv 494

13 (485-508).qxd:13 (467-486).qxd 3-04-2016 21:07 Pagina 494

compagnamento del conducente per le analisi presso strutture sanitarie (es., oltre alla descrizione dei sinto-mi, l’eventuale ritrovamento di siringhe o di residui della sostanza stupefacente).7. L’art. 187 prevede sanzioni aggravate: a) per le categorie di conducenti (neopatentati, minori di anni 21,conducenti che esercitano professionalmente attività di trasporto personale o cose) indicate ai nn. da 1 a 4delle Avvertenze introduttive all’art. 186-bis); b) per i conducenti di mezzi pesanti e veicoli complessi (n. 5 dellestesse Avvertenze).8. La misura detentiva dell’arresto è sostituibile, su richiesta dell’interessato, dall’affidamento in prova ai ser-vizi sociali, salvo che il conducente abbia provocato un incidente stradale.9. Per le violazioni commesse da conducenti professionali nell’esercizio dell’attività, la decurtazione punti siapplica alla C.Q.C. e non alla patente.10. Indipendentemente dalla guida di veicoli, l’art. 75 DPR 309/1990, mod.to con L.49/2006, ha previsto ancheche, se l’autore degli illeciti di acquisto, importazione, detenzione (salvo l’uso personale) di stupefacenti ha,al momento dell’accertamento, la diretta e immediata disponibilità di un veicolo a motore, è soggetto:– al ritiro della patente per gg.30;– al fermo del ciclomotore per gg. 30.

GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART. 187501 www.Laurus.tv

13 (485-508).qxd:13 (467-486).qxd 3-04-2016 21:07 Pagina 501

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

Art. 187 comma 1 - I ipotesiGuida in stato di alterazioneconseguente all’uso di sostanzestupefacenti o psicotrope.(es.: circolava alla guida del veico-lo … in condizioni di alterazionecausata da stupefacenti:– infrazione accertata a seguito dianalisi di campioni biologici;– infrazione evidenziata dai seguen-ti sintomi: pupille dilatate, stato dieuforia - o di forte eccitazione con-fermati dall’accertamento eseguitopresso la struttura sanitaria…)

Sanzionepenale.

Informativaal P.M.

(punti 10)(sospensione- o revoca -della patentee confiscadel veicolo)

*

SANZIONI ACCESSORIEA - della sospensione della patente o del c.i.g. dauno a due anni (se il veicolo appartiene a personaestranea al reato, la durata della sospensione èraddoppiata).Si applica, anziché la sospensione, la revoca dellapatente o del c.i.g. se:– il reato è commesso alla guida di autobus o di vei-colo di massa superiore a 3,5 t. o di complessi diveicoli;– in caso di recidiva nel triennio.L’agente provvede all’immediato ritiro della patenteo, se il conducente è maggiorenne, del c.i.g., fa-cendone menzione nel verbale, per la trasmissioneal Prefetto entro 10 giorni.B - della confisca del veicolo, salvo che esso ap-partenga a persona estranea al reato. L’agente pro-cede a sequestro amministrativo dello stesso ai sensidell’art. 213, redigendone verbale (art. 224-ter).Anche nell’ipotesi di veicolo non sequestrato perchénon confiscabile in quanto appartenente a personaestranea al reato, lo stesso non può comunque es-sere condotto in stato di alterazione da stupefacen-ti. Se perciò non sia disponibile altra persona ingrado di condurlo, il veicolo può essere fatto tra-sportare fino al luogo indicato dall’interessato o alla

(segue)

GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTIART. 187 www.Laurus.tv 502

13 (485-508).qxd:13 (467-486).qxd 3-04-2016 21:07 Pagina 502

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 187, comma 1-bisGuida in stato di alterazione con-seguente all’uso di sostanze stu-pefacenti o psicotrope, provo-cando un incidente stradale (1).es: alla guida del veicolo sopra in-dicato provocava, col proprio com-portamento alla guida, un inciden-te stradale, rilevato con verbale n.… del …Dall’accertamento effettuato risul-tava in stato di alterazione conse-guente all’uso di sostanze stupe-facenti o psicotrope, come da cer-tificazione rilasciata il … da …).

(1) Se dall’incidente provocato siano deri-vati danni a persone, sussistono i reatidi omicidio colposo (art. 589-bis c.p.) o le-sioni personali colpose (art. 590-bis c.p.se lesioni gravi o gravissime). - vedi AV-VERTENZE PROCEDURALI - Tit. VII.

Sanzionepenale.

Informativaal P.M.

(punti 10)(revoca dellapatente econfiscadel veicolo)

*

SANZIONI ACCESSORIE:A – revoca della patente o del c.i.g.B - Confisca del veicolo, salvo che esso appar-tenga a persona estranea al reato. L’agente proce-de a sequestro amministrativo dello stesso ai sensidell’art. 213, redigendone verbale (art. 224-ter).Circa l’affidamento in custodia del veicolo ed il tra-sporto dello stesso in caso di sequestro non effet-tuato perché non confiscabile in quanto apparte-nente a persona estranea al reato, vedi sanzioni ac-cessorie e note alla precedente ipotesi di violazioneart. 187, comma 1, I ipotesi.1. * Reato di competenza del tribunale a composizionemonocratica. Le pene sono quelle di cui alle precedentiipotesi di violazione art. 187 comma 1, I e II ipotesi, rad-doppiate.

. Si avrà perciò:– per il caso di conducenti non rientranti nella categoriedi cui all’art. 186-bis: Ammenda da € 3.000 a € 12.000e arresto da 1 a 2 anni;– per i conducenti rientranti nelle categorie suddette:ammenda da € 4.000 a € 18.000 e arresto da 16 mesia 3 anni;– per le violazioni notturne (commesse dopo le ore 22e prima delle ore 7) le ammende sono aumentate da unterzo alla metà.

2. Vedi nota 2 dell’ipotesi di violazione art. 187, comma 1,I ipotesi.

GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART. 187505 www.Laurus.tv

13 (485-508).qxd:13 (467-486).qxd 3-04-2016 21:07 Pagina 505

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 187 comma 8Rifiuto di sottoporsi all’accerta-mento clinico relativo all’uso disostanze stupefacenti (2).(es.: alla guida del veicolo …… ri-fiutava di farsi accompagnarepresso …… per sottoporsi ad ac-certamenti clinici relativi all’uso disostanze stupefacenti, nonostante:– l’esito positivo degli accertamen-ti preliminari;– fosse stato coinvolto in un inci-dente stradale;– fosse fondatamente sospettatouno stato di alterazione da stupe-facenti per i seguenti sintomi: pu-pille dilatate, stato di euforia - o diforte eccitazione …) (1)(2) In caso di conducente che abbia pro-vocato un incidente con danno a perso-ne, ricorreranno i reati di omicidio colpo-so (art. 589-bis c.p.) o lesioni personalicolpose (art. 590-bis c.p. se lesioni gravio gravissime) - vedi AVVERTENZE PRO-CEDURALI - Tit. VII. In tale ipotesi, se ilconducente rifiuti di sottoporsi ad accer-

(segue)

Sanzionepenale.

Informativaal P.M.

(punti 10)(sospensionepatente econfiscadel veicolo)

*

SANZIONI ACCESSORIE:A– sospensione della patente o del c.i.g. da 6 mesia 2 anni (se il veicolo appartiene a persona estraneaal reato, la durata della sospensione è raddoppiata).L’agente provvede al ritiro della patente o, se il con-ducente è maggiorenne, del c.i.g., per la trasmissio-ne al prefetto entro 10 giorni, facendone menzionenel verbale. In caso di più violazioni in un biennio siapplica la revoca della patente o del c.i.g.;B - Confisca del veicolo, salvo che esso appar-tenga a persona estranea al reato. L’agente proce-de a sequestro amministrativo dello stesso ai sensidell’art. 213 con affidamento del veicolo ad un cu-stode autorizzato (art. 224-ter).Circa l’affidamento in custodia del veicolo ed il tra-sporto dello stesso in caso di sequestro non effet-tuato perché non confiscabile in quanto apparte-nente a persona estranea al reato, vedi sanzioni ac-cessorie e note alla precedente ipotesi di violazioneart. 187, comma 1, I ipotesi.1. Reato di competenza del tribunale a composizione mo-nocratica. Ammenda da € 1.500 a € 6.000 e arresto dasei mesi a 1 anno, salvo che il fatto non costitusca piùgrave reato.

* Gli importi delle ammende suddette sono aumentati daun terzo alla metà quando il reato sia commesso dopole ore 22 e prima delle ore 7.(1) La descrizione dei sintomi può essere accompagnatadall’indicazione dell’eventuale ritrovamento di siringhe o diresidui della sostanza stupefacente.

GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTIART. 187 www.Laurus.tv 506

13 (485-508).qxd:13 (467-486).qxd 3-04-2016 21:07 Pagina 506

segue art. 187 comma 8

tamenti, può essere disposto il prelievocoattivo ove si ritenga che dal ritardo pos-sano derivare gravi e irreparabili pregiudi-zi alle indagini. Il prelievo coattivo è di-sposto dal P.M. con decreto assuntoanche oralmente.

art. 188 commi 1 e 4Uso improprio delle struttureper la circolazione - o la sosta -dei veicoli al servizio di personeinvalide.(es.: usufruiva della struttura per lacircolazione - o la sosta - di veicolial servizio di invalidi facendo usoimproprio dell’autorizzazione (1)perché:– risultava rilasciata ad altra persona;– rilasciata a persona risultata de-ceduta;– effettuava la sosta nello spazioriservato presso l’abitazione del ti-tolare dell’autorizzazione, risultatotrasferito ad altro indirizzo).

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

da € 85,00a € 338,00

p.m.r.€ 85,00Entro 5 gg.

€ 59,50(punti 2)

1. Il comma 4 dell’art. 188 prevede anche la sanzione perchi usi le strutture per la sosta dei veicoli al servizio diinvalidi senza avere la prescritta autorizzazione.La stessa ipotesi è peraltro sanzionata anche dall’art.158 - c. 2 -. La prassi è orientata ad applicare - per lasosta di veicoli non autorizzati negli spazi riservati aiveicoli al servizio di invalidi - tale ultima norma anzichél’art. 188.Poiché quest’ultimo articolo, oltre a sanzionare l’usosenza titolo delle strutture per la sosta, prevede ancheuna sanzione per l’uso abusivo delle strutture per «lacircolazione o la sosta» dei veicoli al servizio di invalidi,si ritiene applicabile la sanzione in esame nel caso resi-duale di sosta di veicoli (es. ciclomotori o velocipedi omotocicli) sulle rampe o scivoli per invalidi.(1) L’autorizzazione ha validità di 5 anni dalla data del rila-scio. Essa può avere una validità diversa se rilasciata a per-sona invalida a tempo determinato (art. 381 reg.).

GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART. 187507 www.Laurus.tv

STRUTTURE PER INVALIDI ART. 188

13 (485-508).qxd:13 (467-486).qxd 3-04-2016 21:07 Pagina 507

(1) L’ipotesi sanzionatoria è applicabile se il traffico,in corrispondenza dell’attraversamento, non è rego-lato da agenti o da semafori. È altresì applicabile aiconducenti che svoltano per immettersi in altrastrada. In tal caso devono dare la precedenza aipedoni che impegnano l’attraversamento, quandoad essi non sia vietato il passaggio.

art. 191 commi 1 e 4Inosservanza degli obblighi dei condu-centi nei confronti dei pedoni:– omissione della precedenza ai pedo-ni che si accingono ad impegnare gliattraversamenti pedonali (1);– inosservanza dell’obbligo di fermarsiquando i pedoni sono in transito sugliattraversamenti pedonali (1).(es.: alla guida del veicolo sopra indicato:– in situazione di traffico non regolata daagente nè da semaforo;– non dava la precedenza a pedone chesi accingeva ad impegnare l’attraversa-mento pedonale;– non osservava l’obbligo di arrestarsidinnanzi a pedone in transito su attraver-samento pedonale).

art. 191 commi 2 e 4Inosservanza degli obblighi dei condu-centi nei confronti dei pedoni:– non rallentare (o fermarsi), su stradasprovvista di attraversamenti pedonali,per consentire, ai pedoni che abbianoimpegnato la carreggiata, di raggiungereil lato opposto in condizioni di sicurezza.

da € 163,00a € 651,00

p.m.r.€ 163,00

Entro 5 gg.€ 114,10(punti 8)

da € 163,00a € 651,00

p.m.r.€ 163,00

Entro 5 gg.€ 114,10(punti 4)

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PEDONIART. 191

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

www.Laurus.tv 518

14 (509-544).qxd:14 (487-522).qxd 3-04-2016 21:09 Pagina 518

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 191 commi 3 e 4Inosservanza degli obblighi deiconducenti nei confronti deipedoni:– non fermarsi quando personainvalida chiaramente riconosci-bile, attraversi o si accinga ad at-traversare la strada;– non tenere una condotta diguida idonea a prevenire peri-coli derivanti da comportamentiscorretti o maldestri, ma preve-dibili, di bambini o anziani.(es.: alla guida del veicolo sopraindicato:– non si fermava davanti a personainvalida con ridotte capacità moto-rie chiaramente riconoscibile - per-ché in carrozzella - o accompagna-ta da cane-guida - o munita di ba-stone bianco - o bianco-rosso (1) -che si accingeva ad attraversare lacarreggiata).

da € 163,00a € 651,00

p.m.r.€ 163,00

Entro 5 gg.€ 114,10(punti 8)

(1) Il bastone bianco-rosso è previsto in caso di personasordo-cieca.

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PEDONI ART. 191519 www.Laurus.tv

14 (509-544).qxd:14 (487-522).qxd 3-04-2016 21:09 Pagina 519

OBBLIGHI VERSO FUNZIONARI E AGENTIART. 192 www.Laurus.tv 522

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 192 commi 5 e 6Inosservanza delle segnalazionidel personale militare (anche senon coadiuvato dal personale dipolizia stradale) impartite perconsentire la progressione diconvogli militari.

art. 192 commi 4 e 7Inosservanza dei segnali di ar-resto ai posti di blocco.(es.: alla guida del veicolo sopraindicato non si fermava ad unposto di blocco, nonostante l’ordi-ne fosse stato regolarmente se-gnalato).

da € 85,00a € 338,00

p.m.r.€ 85,00

Entro 5 gg.€ 59,50(punti 3)

da € 1.335,00a € 5.344,00pagamentonon am-messo

(punti 10)

1. Il personale militare segnala agli organi di polizia strada-le le infrazioni alle proprie segnalazioni (art. 22 reg.).

L’ipotesi sanzionatoria è applicabile solo ove il fattonon costituisca reato (es. art. 337 c.p.).1. La sanzione si applica se si tratta di un «posto di bloc-

co» attuato mediante apposita segnaletica e convoglia-mento dei veicoli in un percorso obbligato. Diversamentesi applica l’art. 192 - c. 1, 2 e 6 -.

2. Se al posto di blocco l’agente di polizia stradale intimil’ALT e anche questa intimazione non sia osservata, siapplica anche la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 6 (vedi).In tal caso il pagamento in misura ridotta non è ammes-so per nessuna delle due violazioni.

14 (509-544).qxd:14 (487-522).qxd 3-04-2016 21:09 Pagina 522

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 193

(5) Nell’ipotesi in cui stato autorizzato ilpagamento rateale della sanzione, la re-stituzione del veicolo potrà essere dispo-sta al pagamento dell’ultima rata.

5. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativapuò anche essere effettuato mediante raffronto tra i datidelle targhe dei veicoli, provenienti dai dispositivi per il ri-levamento automatico delle infrazioni di cui alle lettere e),f), g) del comma 1-bis dell’art. 201 che siano gestiti diret-tamente dagli organi di polizia stradale ed i dati delle po-lizze emesse dalle imprese assicuratrici. Qualora dal raf-fronto risulti che al momento del rilevamento automati-co della circolazione un veicolo sia sprovvisto di coper-tura assicurativa, l’organo di polizia deve invitare il pro-prietario o obbligato in solido a produrre il certificato diassicurazione, ai sensi dell’art. 180.

* Nell’ipotesi in cui sia disposta la confisca del veicolo,la somma ridotta del 30% che sia stata eventualmen-te versata entro gg. 5 va considerata quale un accon-to sull’importo pieno dovuto.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ART. 193527 www.Laurus.tv

14 (509-544).qxd:14 (487-522).qxd 3-04-2016 21:09 Pagina 527

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 213 comma 2 terRifiuto di custodire il veicolosottoposto a sequestro(es.: quale proprietario - o condu-cente - o obbligato in solido - delveicolo sopra indicato, sottopostoa sequestro amministrativo a se-guito della violazione di cui al ver-bale n. ... del ... rifiutava:- di assumerne la custodia;- di trasportarlo a proprie spesefino al luogo di custodia)

art. 213 comma 4Circolazione abusiva con veico-lo sottoposto a sequestro.(es.: circolava alla guida del veicolosopra indicato che risulta sottopostoa sequestro con verbale del…).(1) Ipotesi diversa è quella in cui vengaaccertata la circolazione di un veicolo sot-toposto a pignoramento a seguito di pro-cedura civilistica (art. 521-bis c.p.c.).In tal caso, ove l’atto di pignoramento ri-sulti trascritto al PRA e notificato da oltre10 gg., gli organi di polizia stradale pre-vedono:

(segue)

da € 1.833,00a € 7.334,00

p.m.r.€ 1.833,00(e sospensio-ne della pa-tente)

da € 2004,00a € 8.017,00

p.m.r.€ 2.004,00(e sospensio-ne della paten-te)

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della pa-tente o c.i.g. da 1 a 3 mesi. L’agente provvede al-l’immediato ritiro facendone menzione nel verbale.1. Il veicolo sottoposto a sequestro va fatto trasportare pres-

so un deposito convenzionato.Vedi AVVERTENZE PROCEDURALI all’inizio del prontuario.

SANZIONE ACCESSORIA amministrativa della sospen-sione della patente o c.i.g. da 1 a 3 mesi. L’agenteprovvede all’immediato ritiro, facendone menzionenel verbale. Provvede inoltre a ripristinare lo statodi sequestro del veicolo, redigendo verbale e prov-vedendo a far condurre in apposito luogo di custodiail mezzo, nominandovi un custode.1.La norma in esame, in quanto “speciale”, preva-

le su quella dell’art. 334 c.p. (sottrazione di cosasottoposta a custodia) che pertanto non va appli-cata, salvo che la condotta dell’agente non sia li-mitata all’utilizzazione del veicolo su strada, mariveli l’intento di sottrarlo definitivamente alla con-

(segue)

SEQUESTRO - CIRCOLAZIONE ABUSIVA O RIFIUTO DI CUSTODIAART. 213 www.Laurus.tv 530

14 (509-544).qxd:14 (487-522).qxd 3-04-2016 21:09 Pagina 530

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 213 comma 4

– al ritiro della carta di circolazione e, ovepossibile, dei documenti relativi alla pro-prietà e all’uso deil veicolo;– al recupero del veicolo e alla sua con-segna all’IVG del circondario del luogoove lo stesso è stato rinvenuto.Dovranno redigere verbale di recupero delveicolo pignorato e di affidamento tempo-raneo al custode convenzionato per il suc-cessivo trasferimento all’IVG, consegnan-done copia al proprietario o conducente.Non si tratta di sequestro o fermo, masolo di provvedimento di recupero.Conseguentemente non sono applicabilisanzioni amministrative né penali.

art. 214 comma 1Rifiuto di custodire il veicolosottoposto a fermo(es.: quale proprietario - o condu-cente - o obbligato in solido - delveicolo sopra indicato, sottopostoa fermo amministrativo a seguitodella violazione di cui al verbalen.… del … rifiutava:- di assumerne la custodia;- di trasportarlo a proprie spesefino al luogo di custodia)

da € 776,00a € 3.111,00

p.m.r.€ 776,00(e sospensio-ne della paten-te)

fisca o di distruggerlo o disperderlo (Cass., SS.UU.,21 gennaio 2011, n. 1963).Se il custode avesse rimosso i sigilli apposti sulveicolo, resta applicabile l’art. 349 c.p.

SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della pa-tente o c.i.g. da 1 a 3 mesi. L’agente provvede al-l’immediato ritiro facendone menzione nel verbale.1. Il veicolo sottoposto a fermo va fatto trasportare presso un

deposito convenzionato col Min. dell’interno e conl’Agenzia del demanio. Vedi AVVERTENZE PROCEDURALIall’inizio del prontuario.

SEQUESTRO - CIRCOLAZIONE ABUSIVA O RIFIUTO DI CUSTODIA ART. 214531 www.Laurus.tv

14 (509-544).qxd:14 (487-522).qxd 3-04-2016 21:09 Pagina 531

AUTOSERVIZI NON DI LINEA(AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE, TAXI)

Il servizio di noleggio con conducente o di taxi è disciplinato, per autovetture, motocarrozzette e veicoli atrazione animale, dalla legge-quadro 21/1992.

Quello di noleggio con conducente di autobus, dalla L.218/2003.Si riporta il testo della legge-quadro 21/1992.

L. 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea(aggiornata ai sensi della legge 27.2.2009 n. 14 di conversione del DL 30.12.2008 n. 207 e della L. 24.3.2012, n. 27).Ulteriore modifica è prevista entro il 31 dicembre 2016).Art. 1. Autoservizi pubblici non di linea.

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individualedi persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automo-bilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modonon continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione ani-

male.Art. 2. Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di per-sone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono de-terminate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il re-levamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale.

2. All’interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbliga-toria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l’inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previsteapposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi,

www.Laurus.tv 548AUTOLINEE - AUTOSERVIZI NON DI LINEA

15 (545-632).qxd:15 (523-600).qxd 3-04-2016 21:51 Pagina 548

565 www.Laurus.tv AUTOTRASPORTO DI COSE

SANZIONE ACCESSORIA della confisca amministrativadelle merci trasportate. Gli agenti procedono al se-questro delle stesse.1. L’art. 12, c. 3 D.Lgs. 286/2005, fa obbligo al committen-te, al caricatore e al proprietario della merce di accer-tarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell’atti-vità di autotrasporto.Pertanto il caricatore ed il proprietario della merce, sesoggetti diversi dal committente, sono responsabili, inconcorso tra loro e col committente, della violazione(art. 197). Di conseguenza essa va contestata separa-tamente con apposito verbale, a ciascuno di tali sog-getti.Per il pagaento l’obbligato dovrà utilizzare il mod. F23.

da € 1.549,00a € 9.296,0

p.m.r.€ 3.098,00(e confiscadelle cosetrasportate)

art. 26 comma 2 L. 298/74 II ipotesie art. 7 comma 2 D.Lgs. 286/2005Affidamento di autotrasporto dicose a ditta non iscritta all’albo,da parte di impresa (privata oesercente pubbliche funzioni).(es.: in qualità di committen-te/caricatore/proprietario dellamerce, nell’esercizio di attività diimpresa, affidava l’effettuazione diun trasporto di cose da … a … avettore:– non iscritto all’albo;– operante in violazione delle con-dizioni o limiti del titolo autorizzati-vo in quanto … [vedi nota 1 dell’i-potesi precedente].La violazione è emersa a seguitodella contestazione di infrazione dicui all’art. … nei confronti di …[conducente dipendente] con verba-le n … del …).

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

15 (545-632).qxd:15 (523-600).qxd 3-04-2016 21:51 Pagina 565

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 46 L. 298/74Trasporto internazionale di cosein conto terzi– senza la prescritta licenza co-munitaria o autorizzazione CEMT– violando le prescrizioni dellalicenza comunitaria o autorizza-zione(es.: con il veicolo sopra indicato,immatricolato in … disponeva l’e-secuzione di un trasporto interna-zionale di cose per conto terzi:– senza la presente licenza comu-nitaria – o senza la copia certifica-ta –, perché mai rilasciata (o sca-duta, revocata…) o senza la pre-scritta autorizzazione CEMT;– violando le prescrizioni della li-cenza comunitaria o dell’autoriz-zazione CEMT in quanto:• non teneva a bordo il prescrittodocumento autorizzativo; effettua-va operazioni di carico o scaricoda o per un paese non apparte-nente all’UE sebbene l’operazionenon fosse consentita; il veicolo era

(segue)

da € 2.065,00a € 12.394,00

p.m.r.€ 4.130,00(e fermo delveicolo)

1. Per l’esecuzione del fermo vedi l’ipotesi precedente.2. Vedi anche note 1 e 2 all’ipotesi precedente.3. Per i trasporti in ambito comunitario è necessario avere

a bordo copia certificata della licenza comunitaria o del-l’autorizzazione CEMT (Conferenza Europea deiMinistri dei trasporti, cui hanno aderito tutti i paesidell’UE, più altri), salvo che si tratti di trasporti liberaliz-zati (quelli in conto proprio, quelli postali in regime diservizio universale, quelli di veicoli danneggiati o di me-dicine o articoli di soccorso, quelli con veicoli di massacomplessiva p.c. non superiore a 6 t – o con carico utileautorizzato non superiore a 3,5 t –, quelli di merci di pro-prietà dell’impresa il cui trasporto sia accessorio all’atti-vità imprenditoriale, se effettuati con veicoli nella dispo-nibilità dell’impresa e condotti da suo personale).Per i trasporti fuori dell’ambito comunitario occorre l’auto-rizzazione CEMT o come da accordo bilaterale tra i paesiinteressati, ma un trasporto da un paese UE ad un paeseterzo (o viceversa), limitatamente al transito in Italia (o nelterritorio dell’UE), va considerato come un trasporto comu-nitario, per il quale è necessaria la licenza comunitaria (enon l’autorizzazione CEMT o quella da accordo bilaterale).

4. Si considera come mancante anche l’autorizzazione coltimbro CEMT e la sigla “I” (Italia) sbarrata con una croceperché non valida in Italia.

5. Per i trasporti internazionali di merci per conto terzi il cuipercorso interessi, anche solo come transito, paesimembri dell’UE, il regolamento CE 484/2002 (modifica-del reg.to 881/1992) ha introdotto l’obbligo dell’“Atte-

(segue)

AUTOTRASPORTO DI COSE www.Laurus.tv 574

15 (545-632).qxd:15 (523-600).qxd 3-04-2016 21:51 Pagina 574

AUTOTRASPORTO DI COSE575 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

segue art. 46 L. 298/74

condotto da conducente extraco-munitario privo dell’’attestato diconducente; trattandosi di motricein locazione mancava copia delcontratto).

art. 46-bis L. 298/74Cabotaggio stradale in violazio-ne di normativa comunitaria(es.: con il veicolo sopra indicato,immatricolato in … effettuava untrasporto di cabotaggio in violazio-ne delle disposizioni del regola-mento CE 1072/2009.Si accertava infatti che:– mancava la copia conformedella licenza comunitaria;

(segue)

da € 5.000,00a € 15.00,00

p.m.r.€ 5.000,00(e fermo delveicolo)

stato di conducente”, qualora alla guida si trovi un citta-dino extracomunitario.Tale documento è prescritto per i trasporti internazionali eperciò non occorre se un veicolo con targa italiana sta svol-gendo un trasporto esclusivamente nell’ambito del territo-rio nazionale, anche se il conducente sia extracomunitario.L’attestato è legato alla necessaria licenza comunitariaper effettuare trasporti internazionali. La sua mancanzaperché non rilasciato è sanzionata dall’ipotesi in esame.Per la mancanza momentanea a bordo del veicolo siapplica l’art. 180, commi 7 e 8.

6. Se si tratta di veicolo immatricolato all’estero, si applicala procedura di cui all’art. 207.

7. Per il pagamento l’obbligato dovrà ulilizzare il mod. F23,se il veicolo è immatricolato in Italia.

SANZIONE ACCESSORIA del fermo del veicolo per 3mesi o, in caso di ripetizione dell’infrazione neltriennio, per 6 mesi. Il veicolo va affidato ad una de-positeria convenzionata (art. 52 L. 120/2010).1. Il cabotaggio stradale (trasporto nazionale di merci ef-

fettuato per conto terzi, a titolo temporaneo, in unoStato membro ospitante) è ammesso solo se il veicolo,immatricolato all’estero, è entrato in Italia per effettuareun trasporto internazionale e solo dopo aver effettuatola consegna delle merci relative.Sono ammesse solo 3 operazioni di cabotaggio dacompletare entro 7 giorni dallo scarico delle merci in tra-

(segue)

15 (545-632).qxd:15 (523-600).qxd 3-04-2016 21:51 Pagina 575

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 46-ter L. 298/1974 I ipotesiTrasporto internazionale di coseMancata esibizione di prove do-cumentali(es.: quale conducente del veicolosopra indicato, immatricolato in …,che effettuava un trasporto inter-nazionale di cose, non era ingrado di esibire prove documenta-li relative al trasporto).

da € 400,00a € 1.200,00

p.m.r.€ 400,00(e fermo delveicolo)

SANZIONE ACCESSORIA del fermo del veicolo fino al-l’esibizione della documentazione e, comunque, perun massimo di 60 gg. dalla data dell’accertamento.Per l’esecuzione del fermo si applicano le disposi-zioni dell’art. 214 c.s., tenendo tuttavia presenteche, ai sensi dell’art. 46-bis L. 298/1974, il veicolova affidato ad un deposito convenzionato.1. Ipotesi sanzionatoria introdotta dal comma 653 della L.

208/2015 (legge di stabilità 2016).2. La prova documentale della regolarità del trasporto può

essere data con l’esibizione di ogni documento previstoper i trasporti internazionali (es. lettera di vettura inCMR (1), documento di trasporto in ADR, bolla di ac-compagno per i prodotti vitivinicoli …).

3. Se il veicolo è immatricolato all’estero, si applica la pro-cedura di cui all’art. 207.

4. Se il documento non esiste o è incompleto o difforme,si applica l’ipotesi che segue.

5. Se il veicolo è immatricolato in Italia, per il pagamentodovrà essere utilizzato il mod. F23.

(1) CMR = acronimo per “Contention des Marchandises perRoute” stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956.

AUTOTRASPORTO DI COSE577 www.Laurus.tv

15 (545-632).qxd:15 (523-600).qxd 3-04-2016 21:51 Pagina 577

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 46-ter L. 298/1974 I ipotesiTrasporto internazionale di coseProve documentali mancanti odifformi se è possibile accertarela regolarità del trasporto(es.: quale conducente del veicolosopra indicato, immatricolato in …,che effettuava un trasporto inter-nazionale di cose, circolava:– senza i documenti di accompa-gnamento previsti per i trasporti in-ternazionali, perché mai rilasciati ocompilati;– con documento di accompagna-mento difforme dalle norme.

da € 2.000,00a € 6.000,00

p.m.r.€ 2.000,00

1. La sanzione in esame si applica solo se la difformitàdelle prove documentali consente comunque di ac-certare che il trasporto è regolare (es. se manda lasottoscrizione del documento, se sono incomplete legeneralità del mittente o del destinatario o l’indicazionedella denominazione della merce o della modalità di im-ballaggio.

2. Il verbale va redatto a carico del conducente ma, se nericorrono le condizioni, il vettore può essere ritenutoconcorrente nell’illecito e quindi a suo carico può esse-re redatto autonomo verbale di contestazione.

3. Se il veicolo è immatricolato all’estero, si applica la pro-cedura di cui all’art. 207.

4. Se la mancanza o difformità delle prove documentalinon consente di accertare la regolarità del traspor-to, si presume l’irregolarità nell’esercizio dell’attività cheè soggetta alle stesse sanzioni dell’art. 46 L. 298/1974(vedi ipotesi che precede: Trasporto internazionale dicose in conto terzi senza la prescritta licenza comunita-ria o autorizzazione CEMT). Di conseguenza:– alla violazione si applicano le disposizioni della L.

689/1981;– la sanzione va da € 2.065,00 a € 12.394,00 e ilp.m.r. è fissato in € 4.130,00;

– alla violazione consegue il fermo amministartivo delveicolo per 3 mesi, secondo le norme dell’art. 214 c.s.;

– se il veicolo è immatricolato in Italia, per il pagamen-to dovrà essere utilizzato il mod. F23.

AUTOTRASPORTO DI COSE www.Laurus.tv 578

15 (545-632).qxd:15 (523-600).qxd 3-04-2016 21:51 Pagina 578

3. Sono ipotizzabili le seguenti violazioni (per le quali si applica la procedura prevista dalla L. 689/1981):a) Trasporto internazionale in ambito comunitario con autobus in servizio di NCC, effettuato:– senza licenza comunitaria;– senza l’autorizzazione prescrita per i servizi regolari;– senza il contratto tra vettore e committente (per i servizi specializzati per determinate categorie) o senza

il foglio di viaggio compilato (per i servizi occasionali di trasporto).– senza la documentazione richiesta per il controllo dei trasporti di cabotaggio.b) Trasporto extracomunitario di viaggiatori con autobus in servizio di NCC:– privo della/e autorizzazione/i prescritta/e dall’accordo bilaterale;– privo del documento di controllo – o foglio di viaggio – prescritto.– privo di copia della licenza per effettuare sevizi internazionali occasionali secondo l’accordo INTERBUS.

Per le ipotesi di violazione suddette si applica la sanzione da € 1.500 a € 6.000 (p.m.r. entro 60 gg. €

2.000).c) Trasporto in ambito comunitario effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell’autorizzazione

o nel documento di controllo (contratto, foglio di viaggio, attestazione per trasporto in conto proprio).Per tale violazione si applica la sanzione da € 500 a € 2.000 (p.m.r. entro 60 gg: € 666.67 ai sensi del-

l’art. 9, c. 2, L. 218/2003).d) Trasporto internazionale di viaggiatori con autobus in servizio di NCC violando le prescrizioni indicate

nell’autorizzazione o nel documento di controllo (es. sull’itinerario, sui periodi di esercizio, sul visto della do-gana, sulla lista passeggeri…).Sanzione da € 1.000 a € 4.000 (p.m.r. entro 60 gg € 1.333,33).

Trattandosi di veicoli immatricolati all’estero si applicano le modalità di cui all’art. 207 c.s. (pagamento di-retto o cauzione o fermo del veicolo).

581 www.Laurus.tv AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI PERSONE

15 (545-632).qxd:15 (523-600).qxd 3-04-2016 21:51 Pagina 581

APPARATI RADIO RICESTRASMETTITORI MONTATI SU VEICOLI

D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, mod. con D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elet-troniche.

Per l’impianto e l’esercizio di stazioni (apparati) di radioamatore, anche montate su veicoli, è necessario ap-posito atto autorizzativo. Tale atto, già distinto in due tipi: di classe A e B, è stato poi unificato nella classe A(D.M. Min. Sviluppo Economico del 21 luglio 2005). L’autorizzazione abilita all’impiego delle frequenze attri-buite dal piano nazionale al servizio di radiomatore (anche via satellite, con potenza massima di 500 watt).

I radioamatori non sono obbligati all’uso di apparecchi omologati, ma devono essere in regola col paga-mento del canone annuo.

Chi usi nelle readiotrasmissioni (anche se munito di autorizzazione) nominativi falsi o alterati ovvero so-prannomi non dichiarati, è punito con la sanzione da € 34,00 s € 670,00, se il fatto non costituisce reato.Copia del verbale va inviata all’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione.

Sono considerate di libero uso (e perciò non occorre autorizzazione) le apparecchiature che impiegano fre-quenze di tipo collettivo senza alcuna protezione e con apparati a corto raggio (tra queste rientrano le comu-nicazioni CB in banda di frequenza cittadina), purché risultino eslcuse la possibilità di chiamata selettiva e l’a-dozione di mezzi idonei a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate. Per tali apparati resta fermol’obbligo di presentazione al Ministero della dichiarazione di cui all’art. 145 D.Lgs. 259/2003, corredata dal-l’attestazione dell’avvenuto versamento dei prescritti contributi.

Per le ipotesi di violazione che seguono si applica la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. 689/1981 edil rapporto, se non venga effettuato il p.m.r., va presentato all’ufficio periferio del Ministero dello sviluppo eco-nomico.

15 (545-632).qxd:15 (523-600).qxd 3-04-2016 21:51 Pagina 594

DIVIETI ED OBBLIGHI FUORI DEI CENTRI ABITATIAPPARATI RADIO RICETRASMITTENTI595 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 102 comma 3 D.Lgs. 259/2003Veicolo con installato apparatoradioelettrico senza autorizza-zione.(es.: circolava alla guida del sopraindicato veicolo sul quale era in-stallato un apparato radioelettricotipo … marca … matricola … privodella prescritta autorizzazione – ocon autorizzazione scaduta.

art. 102 comma 4 D.Lgs. 259/2003Veicolo con apparato radioelet-trico utilizzato su frequenze nonammesse.(es.: circolava alla guida del sopraindicato veicolo con installato unapparato radioelettrico tipo …marca … matricola … che era uti-lizzato su frquenze diverse daquelle indicate nel provvedimentod’uso delle frequenze).

da € 300,00a € 3.000,00

p.m.r.€ 600,00

da € 500,00a € 5.000,00

p.m.r.€ 1.000,00

SEQUESTRO DELL’APPARATO. Gli agenti proce-dono al sequestro cautelare dell’apparato che saràrestituito dopo il pagamento della sanzione, dietroautorizzazione dell’autorità competente (ispettoratoterritoriale del Min. dello sviluppo economico).1. La sanzione si applica al conducente anche se sia per-

sona diversa dal proprietario del veicolo (Cass. civ., sez.I, 10 novembre 2004, n. 21397).

2. L’autorizzazione è denominata “generale” in quanto abi-lita il titolare all’uso di tutte le bande di frequenza che ilpiano nazionale attribuisce al servizio di radioamatore.

3. Nell’ipotesi in esame rientra anche l’uso di ricevimentiscanner multibanda, qualora utilizzati per intercettarecomunicazioni riservate alle Forze dell’ordine, sempreche non si ravvisi il reato di cui all’art. 617-bis c.p.

SEQUESTRO DELL’APPARATO. Gli agenti prov-vedono al sequestro cautelare dell’apparato comenell’ipotesi precedente.1. Se l’apparato è ultizzato su frequenze ammesse, ma indifformità da quanto previsto per le autorizzazioni ge-nerali, si applica il comma 5 dell’art. 102 (sanzione da €250,00 a € 2.500,00 - p.m.r. € 500,00 e sequestro cau-telare dell’apparato come nell’ipotesi precedente.

15 (545-632).qxd:15 (523-600).qxd 3-04-2016 21:51 Pagina 595

CRONOTACHIGRAFO599 www.Laurus.tv

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI

art. 17 L. 727/78Datore di lavoro che ponga incircolazione il veicolo, ometten-do di far riparare il cronotachi-grafo installato sebbene nefosse già stato accertato il nonfunzionamento.

art. 18 L. 727/78Conducente del veicolo cheometta di annotare manualmen-te nei fogli di registrazione itempi di guida e di riposo du-rante il periodo di non funziona-mento del cronotachigrafo.

art. 19 L. 727/78Conducente che inserisca unfoglio di registrazione deteriora-to tale da non consentire la let-tura ovvero che non sia in gradodi esibire i fogli di registrazione.

da € 100,00a € 203,00p.m.r.

€ 100,00Entro 5 gg.

€ 70,00

da € 51,00a € 100,00p.m.r.

€ 51,00Entro 5 gg.

€ 35,70

da € 51,00a € 100,00p.m.r.

€ 51,00Entro 5 gg.

€ 35,70

1. L’infrazione, se il titolare di licenza o aut.ne è datore dilavoro del conducente, è assorbita dall’ipotesi più graveprevista dall’art. 179 c. 3 c.s.

2. All’omessa riparazione va equiparata l’ipotesi di ripara-zione effettuata presso un’officina non autorizzata.

1. L’infrazione concorre con quella di circolazione con cro-notachigrafo non funzionante di cui all’art. 179 - c. 2 -c.s. (vedi).

2. L’annotazione manuale può essere effettuata anche suun apposito foglio, firmato, da allegare al foglio di regi-strazione.

1. L’obbligo di esibizione riguarda i fogli di registrazionedella giornata in corso e dei 28 giorni precedenti.

2. In caso di tachigrafo digitale vanno esibiti, in luogo deifogli, i tabulati stampati.

15 (545-632).qxd:15 (523-600).qxd 3-04-2016 21:51 Pagina 599

ALTRI TRASPORTI PARTICOLARIAlcune norme riguardano:– Il trasporto di molluschi. Il D.Lgs. 193/2007 art. 6 comma 11 e reg. CE 853/2004 all. III sez. VII cap. I

prescrivono un documento di accompagnamento.– Il trasporto di vino. Il D.Lgs. 260/2000 art. 1 comma 10 e reg. CE 436/2009 prescrivono, oltre certi quan-

titativi, un documento di accompagnamento.– Il trasporto di sfarinati in carri-cisterna o di pane - L. 580/1967 artt. 44 e 26.– Il trasporto di vegetali - D.Lgs. 214/2005 art. 54.– Il trasporto di salme - D.P.R. 285/1990 e T.U.LL.SS. art. 358.– Il trasporto di animali vivi - D.P.R. 320/1954, reg. CE 1/2005, D.Lgs. 151/2007, D.Lgs. 93/1993,

196/1999, 193/2005, 158/2006 (se animali da compagnia, L. 201/2000).– Il trasporto di rifiuti - D.Lgs. 152/2006 o, modificato con D.Lgs. 205/2010.

15 (545-632).qxd:15 (523-600).qxd 3-04-2016 21:51 Pagina 613

DIVIETI ED OBBLIGHI FUORI DEI CENTRI ABITATIINDICE ANALITICO (i numeri indicano gli articoli del codice)

Giochi (divieto sulla strada), 190Giubbotti retroriflettenti, 162Guida accompagnata, 115Guida e riposo (periodi di), 174, 178Guida senza avere i requisiti o l’età, 115Guida di autoveicoli di elevate prestazioni, 117Guida di veicoli in condizioni diverse da quelle pre-scritte, 125Guida con patente scaduta, 126Guida con CAP, CQC o CFP scaduti, 126Guida senza patente o con patente diversa da quellaprescritta, 116Greggi - v. ArmentiGuardiamacchine, 7

IIlluminazione dei veicoli, 152, 153Immatricolazione:– autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, 93– delle macchine agricole, 110– titolare di patente militare che guida veicolo imma-tricolato con targa civile non adibito a servizio del-l’Amministrazione, 138

– slitte, 67– targa di, 100– veicoli a trazione animale, 67

– veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei ser-vizi di polizia stradale, 93

– veicoli muniti di targa EE, 207Immissione nel flusso della circolazione, 154Importazione di veicoli, v. norme compl.Incauto affidamento, 115, 116Incidente:– obblighi in caso di, 189– obbligo di fermarsi, 189– obbligo di prestare assistenza, 189Incolonnamento predirezionale (omissione), 144Incrocio tra veicoli:– commutazione degli abbaglianti, 153– nei passaggi ingombranti o su strade di montagna,150

– con veicoli di soccorso, 177– obblighi in materia di velocità, 141Indicatori di direzione, 151Ingombro della carreggiata, 161– luci di, 151, 152, 153Ingorgo in autostrada (uso corsia di emergenza), 176Inibizione alla guida, 135Inidoneità temporanea alla guida, 128Inquinamento (da scarichi veicoli), 79Insegne pubblicitarie, 23Insozzamento di strade, 15Intersezione– divieto di fermata e sosta, 158

665 www.Laurus.tv

16 (633-688).qxd:16 (601-644).qxd 3-04-2016 21:52 Pagina 665