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INIZIO DELLATTIVITA DIMPRESA (acquisto della qualit di imprenditore)
UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE
Diritto commerciale 2013/14
PRINCIPIO DI EFFETTIVITA VS
CRITERIO FORMALE
Il principio di effettivit pu dirsi sicuramente valevole per limprenditore individuale, per il quale non sufficiente la mera richiesta di autorizzazioni n liscrizione nel Registro delle Imprese ed occorre invece linizio effettivo dellattivit.
ATTI DI ORGANIZZAZIONE VS
ATTI DELLORGANIZZAZIONE
Per linizio dellattivit saranno rilevanti le attivit preparatorie e di organizzazione dellimprenditore oppure occorrer attendere che lorganizzazione sia stata completata e che limpresa operi poggiando su un assetto anche aziendale completo ?
Valutazione in concreto della fase preparatoria: rilievo del numero e/o della importanza degli atti di organizzazione che, se significativi, caratterizzati da una certa stabilit, possono certamente segnare il momento di inizio dellattivit dimpresa.
SOCIETA: INCERTEZZE
Molti autori sono stati e sono orientati a ritenere che limpresa collettiva possa considerarsi nata con la sola costituzione della societ e, dunque, prima delleffettivo inizio dellattivit produttiva.
Altri reputano coretto seguire anche in questo caso il principio di effettivit, rilevando la costituzione della societ soltanto come manifestazione di una volont di inizio dellattivit, che dovr poi concretamente accertarsi.
FINE DELLIMPRESA (perdita della qualit di imprenditore)
Imprenditore individuale: principio di effettivit anche per segnare la fine dellimpresa, dovendosi riscontrare la disgregazione del complesso aziendale e la concreta cessazione dellattivit e non risultando sufficiente la mera cancellazione da albi o registri per la perdita della qualit di imprenditore.
In questo caso, la fase di liquidazione dellimpresa deve intendersi realizzata con la disgregazione del complesso aziendale anche se non fossero definiti tutti i rapporti giuridici pendenti (riscossione crediti e pagamento debiti).
Altrimenti lArt. 10 della legge fallimentare (limp. pu essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dellimpresa) sarebbe stato di fatto inapplicabile.
SOCIETA
Limpostazione giurisprudenziale stata a lungo nel senso di ritenere necessario che, per la fine dellimpresa e, di conseguenza, per loperativit dellart. 10 l. fall.re fosse necessaria la cancellazione del registro delle imprese ed anche la completa definizione di tutti i rapporti pendenti.
Conseguente inapplicabilit dellart. 10 l. fall.: fallibilit senza limiti di tempo della societ, anche a distanza di molti anni dalla cessazione dellattivit e dalla cancellazione dal registro imprese.
Riforma legge fallimentare (modifica art. 10 l.f.)
Adozione di un criterio formale con deroghe:
gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se linsolvenza si manifestata anteriormente alla medesima o entro lanno successivo.
Per il solo imprenditore individuale e per le societ cancellate dufficio, fatta salva la possibilit che il creditore o il p.m. dimostrino un diverso momento di cessazione effettiva dellattivit e, dunque, pu continuare a rilevare il principio di effettivit.
CAPACITA DIMPRESA
Presupposto: 18 anno - capacit di agire
diversamente lesercizio dellattivit non fa acquistare la qualit di imprenditore.
Lesercizio dellattivit dimpresa e, in particolare, dellimpresa commerciale viene considerata sfavorevolmente per lincapace o per il soggetto limitatamente capace, in quanto ritenuta pericolosa per la salvaguardia del suo patrimonio.
Impresa agricola: applicazione norme di diritto comune
Impresa commerciale: norme specifiche, di carattere derogativo rispetto a quelle comuni.
Differenze tra il sistema generale di protezione dellincapace e il sistema di protezione dellincapace che esercita attivit dimpresa.
Nel sistema generale del diritto privato, il rappresentante dellincapace dovr essere autorizzato specificamente per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione che abbiano possibilit di incidere sul patrimonio dellincapace.
Nel sistema commerciale
Per la tutela previsto un divieto di carattere generale allinizio ex novo dellattivit dimpresa commerciale per:
Minore
Interdetto
Inabilitato
Con leccezione del minore emancipato .
Ammissibilit della sola continuazione dellimpresa commerciale preesistente, a condizione:
- che sia utile per lincapace
- che sia autorizzata dal Tribunale
ratio: maggiore possibilit di valutazione dei rischi patrimoniale connessi allesercizio dellattivit dimpresa.
Autorizzazione per singoli atti o di carattere generale ?
Esigenza di speditezza delle decisioni: - Impossibilit di distinguere tra atti di ordinaria e atti di
straordinaria amministrazione; - Impossibilit di procedere per singole autorizzazioni e,
cio, di richiedere per ogni atto lautorizzazione del Tribunale.
Quello che deve essere autorizzato lesercizio dellimpresa e non i singoli atti. Il genitore (del minore) o il rappresentante (tutore dellinterdetto) potranno compiere tutti gli atti, di ordinaria e di straordinaria amministrazione, necessari per lesercizio dellattivit dimpresa.
Incapace: esercizio diretto dellimpresa da parte del tutore
Inabilitato: esercizio personale dellimpresa con lassistenza del curatore.
Chi imprenditore; chi acquista la relativa qualit ? Chi fallisce ?
Lautorizzazione allincapace per lesercizio dellimpresa determina lacquisto della qualit di imprenditore.
Linabilitato e il minore emancipato agiscono direttamente e personalmente sia pure con lassistenza del curatore.
Linterdetto ed il minore agiscono indirettamente per il tramite del rappresentante legale (tutore o esercente la potest), che agiscono in nome e per conto.
IMPUTAZIONE DELLATTIVITA DIMPRESA
Individuazione della titolarit dellimpresa in capo ad un determinato soggetto.
Individuazione della persona imprenditore, di colui che acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dallattivit posta in essere nei confronti dei terzi.
Individuazione del soggetto cui si applicher lo statuto dellimprenditore.
Criterio formale (spendita del nome)
Criterio sostanziale
(potere di direzione)
ESERCIZIO DIRETTO DELLATTIVITA DIMPRESA
1. limpresa [lattivit dimpresa] esercitata personalmente e direttamente dal titolare (imprenditore), che agisce nei confronti dei terzi a proprio nome.
2. limpresa [lattivit dimpresa] esercitata tramite rappresentante, per cui con i terzi agisce ed interloquisce una persona diversa dallimprenditore, che tuttavia agisce in nome e per conto dellimprenditore.
Principio della spendita del nome
La qualit di imprenditore acquistata dal soggetto il cui nome stato speso nel compimento degli atti dimpresa.
Non si diventa imprenditore per il solo fatto dellesercizio concreto dellattivit se questa compiuta in nome e per conto di un altro soggetto: non imprenditore il rappresentante ma il rappresentato.
Alla spendita del nome si collega perci la produzione degli effetti giuridici degli atti compiuti, che si produrranno nella sfera giuridica del soggetto il cui nome sia stato speso con i terzi nei traffici giuridici.
Il criterio di imputazione dunque un criterio formale che risponde ad esigenze di certezza giuridica e che si recepisce dalla disciplina del mandato.
Mandato senza rappresentanza Mandato con rappresentanza
Differenze in termini di imputazione degli
effetti giuridici:
- nella sfera giuridica del mandatario nel primo caso, destinati ad essere trasferiti successivamente nella sfera giuridica del mandante
- direttamente nella sfera giuridica del mandante/rappresentante nel secondo caso
ESERCIZIO INDIRETTO DELLATTIVITA DIMPRESA
Imprenditore palese o prestanome
cio colui (persona fisica e giuridica) il cui nome viene speso verso i terzi, colui che compare come imprenditore agli occhi dei creditori e dei terzi perch compie gli atti di impresa in nome proprio.
Imprenditore indiretto o occulto dominus dellimpresa
cio colui (persona fisica o giuridica) che dirige di fatto limpresa, decide gli atti da compiere, somministra allimprenditore palese i mezzi finanziari e fa propri tutti i guadagni
RISCHIO PER I CREDITORI
I creditori conoscono soltanto limprenditore palese (prestanome) ed ignorano lesistenza del reale dominus dellimpresa.
Soprattutto, i creditori possono aggredire soltanto il patrimonio dellimprenditore palese che, spesso, soggetto nullatenente, il cui patrimonio non garantisce il soddisfacimento delle loro pretese.
In sostanza questo fenomeno consente allimprenditore di liberarsi dal rischio di impresa in danno dei creditori
RIMEDI
Teoria del potere di impresa Per lattivit dimpresa si dovrebbe prescindere dalle norme del
mandato senza rappresentanza e valorizzare il rapporto potere (di direzione)-responsabilit.
Chi decide (dominus) assume anche la responsabilit per le obbligazioni nascenti dallattivit nei confronti dei creditori.
Sicch, in caso di esercizio indiretto dellattivit dimpresa, nei confronti dei creditori risponderanno in solido sia limprenditore palese (prestanome) che il dominus