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Dott.ssa F ederica T erzi Via Guelfa, 5 Bologna - C.F. TRZFRC69H69A944P - P.I 04145300374 Tel. 051333788 Fax 051584448 mail [email protected] Studio Commercialista e Consulenza del lavoro Iscritta all’Albo Dott. Comm. ed Esp. Contabili di Bologna n. 1703/A 1 FT INFORMATIVA del 16/05/2014 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Fatturazione elettronica PA La presente informativa per comunicarvi che , in base alla Legge 244/2007 , modificata dal Decreto Legislativo n. 201 del 2011 che ha istituito l’obbligo di fat turazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione , dal 06 giugno 2014 Ministeri , Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza , non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea; tale obbligo verrà esteso ai restanti enti e amministrazioni locali a partire dal 31 marzo 2015 . La fattura elettronica è un file XML elaborato secondo il formato e il tracciato definito dal Sistema di Interscambio (sistema informatico realizzato per ricevere e inoltrare fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie) e l’invio può avvenire attraverso cinque canali (Pec / invio via web /servizio SDICoop/ Servizio SDIFTP/Servizio SPCCoop). All’indirizzo www.fatturapa.gov.it , sono indicate modalità operative e la sezione Sistema di Interscambio . Allegati : Circolare Mef del 31/03/2014 ; Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) .

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Dott.ssa Federica Terzi Via Guelfa, 5 – Bologna - C.F. TRZFRC69H69A944P - P.I 04145300374 Tel. 051333788 – Fax 051584448 – mail [email protected]

Studio Commercialista e Consulenza del lavoro Iscritta all’Albo Dott. Comm. ed Esp. Contabili di Bologna n. 1703/A

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FT

INFORMATIVA del 16/05/2014

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Fatturazione elettronica PA

La presente informativa per comunicarvi che , in base alla Legge 244/2007 , modificata dal

Decreto Legislativo n. 201 del 2011 che ha istituito l’obbligo di fatturazione elettronica verso la

Pubblica Amministrazione , dal 06 giugno 2014 Ministeri , Agenzie fiscali ed enti nazionali di

previdenza , non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea; tale

obbligo verrà esteso ai restanti enti e amministrazioni locali a partire dal 31 marzo 2015 .

La fattura elettronica è un file XML elaborato secondo il formato e il tracciato definito dal Sistema

di Interscambio (sistema informatico realizzato per ricevere e inoltrare fatture elettroniche alle

amministrazioni destinatarie) e l’invio può avvenire attraverso cinque canali (Pec / invio via web

/servizio SDICoop/ Servizio SDIFTP/Servizio SPCCoop).

All’indirizzo www.fatturapa.gov.it , sono indicate modalità operative e la sezione Sistema di

Interscambio .

Allegati :

· Circolare Mef del 31/03/2014 ; · Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi

dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) .

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All’INTERNO della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2013

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell’elenco che segue. L’elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 2223/96, SEC95 – Sistema Europeo dei Conti). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica.

Elenco delle Amministrazioni pubbliche1

Amministrazioni centrali

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri

2

Agenzie fiscali Agenzia del Demanio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli3 Agenzia delle Entrate4 Enti di regolazione dell'attività economica Agenzia italiana del farmaco – AIFA Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie Agenzia per l’Italia digitale

5 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA Cassa conguaglio per il settore elettrico Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti Ente nazionale per il microcredito Enti produttori di servizi economici Agenzia nazionale per il turismo - ENIT

1 La classificazione statistica per tipologia è introdotta esclusivamente per facilitare la lettura dell’elenco. 2 A fini statistici, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome. Le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero per i beni e le attività culturali. 3 L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha incorporato l’AAMS-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e ha assunto la nuova denominazione a decorrere dal 1/12/2012, ai sensi dell’art.23-quater, comma 2 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012. 4 L’Agenzia delle Entrate ha incorporato l’Agenzia del Territorio a decorrere dal 1/12/2012, ai sensi dell’art.23-quater, comma 1 e ss. del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012. 5 L'Agenzia per l'Italia Digitale è stata istituita con decreto legge n. 83, convertito nella legge n. 134/2012. L'Agenzia ha assorbito le

funzioni del soppresso Dipartimento per la Digitalizzazione e l’Innovazione della Presidenza del Consiglio, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di DigitPA.

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Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Amministrazione degli archivi notarili Anas S.p.A. Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC Ente nazionale risi Fondo innovazione tecnologica – FIT FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. Gruppo Equitalia Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane -ICE6 Italia lavoro S.p.A. Autorità amministrative indipendenti Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM Autorità per l'energia elettrica e il gas - AEEG Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione - CIVIT Garante per la protezione dei dati personali Enti a struttura associativa Associazione nazionale delle autorità o enti di ambito territoriale - ANEA Associazione nazionale comuni italiani - ANCI Associazione nazionale consorzi universitari - ANCUN Conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano - FEDERBIM Istituto per la finanza e l’economica locale - IFEL Unione delle province d’Italia – UPI Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

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6 L’agenzia è istituita con L. 214/2011 come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal Ministero dello sviluppo economico sentiti il Ministero degli affari esteri e Ministero dell’economia e delle finanze. Sostituisce l'Istituto nazionale per il commercio estero – ICE, soppresso dal D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011. 7 In pendenza del secondo grado di giudizio dinanzi al Consiglio di Stato sono da ritenersi escluse dall’elenco le seguenti unità istituzionali: Federazione ginnastica d'Italia (FGdI) Federazione italiana badminton (FIBa) Federazione italiana baseball softball (FIBS) Federazione italiana canoa kayak (FICK) Federazione italiana canottaggio (FIC) Federazione italiana cronometristi (FICr) Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO) Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC) Federazione italiana giuoco handball (FIGH) Federazione italiana hockey (FIH) Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP) Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM) Federazione italiana motonautica (FIM) Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM) Federazione italiana pesistica e cultura fisica (FIPCF) Federazione italiana scherma (FIS) Federazione italiana sci nautico (FISN) Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG) Federazione italiana sport invernali (FISI) Federazione italiana taekwondo (FITA) Federazione italiana tennis tavolo (FITET) Federazione italiana tiro a volo (FITAV)

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Accademia della Crusca Agenzia nazionale per i giovani Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 20068 Associazione italiana della Croce rossa - CRI Comitato italiano paralimpico - CIP Comitato olimpico nazionale italiano - CONI Coni servizi S.p.A. Federazione italiana giuoco squash - FIGS Biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC Centro internazionale radio medico - CIRM Centro sperimentale di cinematografia - CSC Fondazione Festival dei Due Mondi Fondazione La biennale di Venezia Fondazione La quadriennale di Roma Fondo edifici di culto Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà - INMP Lega italiana per la lotta contro i tumori Museo storico della liberazione Scuola archeologica italiana di Atene Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche - SEPS Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.A.9 Enti e Istituzioni di ricerca

10

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE11 Agenzia spaziale italiana - ASI Consiglio nazionale delle ricerche - CNR Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA Fondazione Centro ricerche marine di Cesenatico Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT Istituto agronomico per l’oltremare Istituto italiano di studi germanici Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM Istituto nazionale di astrofisica - INAF Istituto nazionale di economia agraria - INEA Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale - OGS Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM Istituto nazionale di statistica - ISTAT Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL Istituto superiore di sanità - ISS Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi Stazione zoologica Anton Dohrn Istituti zooprofilattici sperimentali

Federazione italiana triathlon (FITRI) Federazione italiana vela (FIV) Federazione pugilistica italiana (FPI) Unione italiana tiro a segno Fondazione La triennale di Milano 8 L’Ente è in gestione liquidatoria fino al 31/12/2014 ai sensi dell’art. 2 comma 5-octies del D.L. 225/2010 convertito in L. 10/2011. 9 La società è posta in liquidazione dal 1/1/2014 ai sensi dell’art. 24 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012.

10 Le fondazioni Bruno Kessler e Edmund Mach sono state collocate tra le Altre amministrazioni locali. 11 L’INDIRE subentra all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica che era stata istituita con la L. 296/2006.

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Amministrazioni locali

Regioni e province autonome Province Comuni Comunità montane Unioni di comuni Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario Agenzie ed enti per il turismo Agenzie ed enti regionali del lavoro Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l'ambiente

12

Agenzie regionali e provinciali per la rappresentanza negoziale Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

13

Agenzie regionali sanitarie Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)

14

Autorità portuali Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici Aziende sanitarie locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali

15

Consorzi di bacino imbrifero montano Consorzi tra amministrazioni locali

16

Parchi nazionali, consorzi e enti gestori di parchi e aree naturali protette17

12 Comprende il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario – CEFPAS precedentemente collocato tra le Amministrazioni centrali – Enti produttori di servizi economici. Comprende inoltre i seguenti enti precedentemente collocati tra le Altre amministrazioni locali: - Agenzia per la ricerca in agricoltura - AGRIS SARDEGNA; - Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione della Puglia – ARTI; - Agenzia Umbria Ricerche; - Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna – CRS4 surl; - Consorzio Sardegna ricerche per l’assistenza alle piccole e medie imprese; - Porto Conte ricerche S.r.l - Istituto F. S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative; - Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte – IRES; - Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali – IPRES; - Istituto regionale della vite e del vino; - Agenzia Laore Sardegna. 13 Comprende l’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche - ASSAM, precedentemente collocata tra le Altre amministrazioni locali. 14 Sono state avviate procedure di soppressione delle autorità di ambito territoriale ai sensi della L. 42/2010 (soppressione prorogata al 31/12/2011). Sono in corso interventi di trasferimento di competenze e di costituzione di nuovi enti da parte delle Regioni. 15 La categoria incorpora Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Unioni delle Camere di Commercio regionali. 16 La categoria incorpora i raggruppamenti di Consorzi di Polizia Municipale costituiti tra Enti Locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti Locali, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali e Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni pubbliche. Comprende inoltre i seguenti enti precedentemente collocati tra le Altre amministrazioni locali: - Consorzio brianteo “Villa Greppi”; - Canile Co.Ge.Ca; - Consorzio casalese rifiuti – CCR; - Consorzio Comuni per il lavoro; - Consorzio Crescere Insieme; - Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e d’Idro; - Consorzio del comprensorio opitergino; - Consorzio del Lario e dei laghi minori; - Consorzio di bacino alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani - Consorzio di bacino dei rifiuti dell’astigiano; - Consorzio di solidarietà di Nuoro; - Consorzio per la valorizzazione turistica Dolce Nordest; - Consorzio gestione associata dei laghi Ceresio, Piano e Ghirla - Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese - Consorzio intercomunale del Montefeltro di Pesaro e Urbino - Consorzio intercomunale Mappano - Consorzio intercomunale Vallesina – Misa di Ancona; - Consorzio lago di Bracciano; - Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro; - Consorzio servizi rifiuti del novese, tortonese, acquese e ovadese; - Consorzio sviluppo civile Bono di Sassari; - Consorzio sviluppo e legalità dell’Ogliastra; - Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Alessandria; - Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti; - Sub-Ato Monte Emilius Piana d’Aosta.

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Consorzi interuniversitari di ricerca Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo Fondazioni lirico-sinfoniche Teatri stabili ad iniziativa pubblica Università e istituti di istruzione universitaria pubblici Altre amministrazioni locali Accademia europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale - Bolzano/Europäische Akademie für angewandte Forschung und Fortbildung - Bozen Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO Agenzia per la mobilità metropolitana di Torino Agenzia provinciale per la mobilità/LMA Landesmoblitätagentur Agenzia regionale per i parchi - ARP Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione Associazione teatrale pistoiese Azienda bergamasca formazione Azienda forestale della regione Calabria - AFOR18 Agenzia di promozione economica della Toscana - APET Azienda provinciale foreste e demanio/Landesbetrieb für Först und Domänenverwaltung Azienda servizi sociali Bolzano Azienda speciale protezione civile e servizio antincendio/Sonderbetrieb für die Feuerwehr und Zivilschutzdienste Azienda speciale villa Manin Biblioteca Tessmann/Landsbibliothek Dr. Friedrich Tessmann La Business Location Südtirol - Alto Adige - BLS Centro mondiale della poesia e della cultura “Giacomo Leopardi” Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg/Land und forstwirtschaftliches Versuchszentrum Laimburg Consorzio Alta Gallura Consorzio Cultura é legalità Consorzio di bonifica 10 Siracusa Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera Consorzio di ricerca filiera carni Consorzio di ripopolamento ittico “Golfo di Patti”19 Consorzio Due Giare Consorzio Istituto per la cooperazione allo sviluppo di Alessandria20 Consorzio Li Stazzi di Olbia - Tempio21 Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive22 Consorzio per la gestione della biblioteca astense Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro Consorzio per lo sviluppo del Polesine - CONSVIPO Consorzio villa reale e parco di Monza Consorzio Villa Serra - Sant’Olcese

17 La categoria incorpora Parchi nazionali e Consorzi e Enti gestori di parchi e aree naturali protette. Comprende inoltre il Consorzio di gestione del parco regionale fluviale del Trebbia (cessato il 15/6/2012) precedentemente collocato tra le Altre amministrazioni locali. 18 L’ente è in liquidazione ai sensi della L.R. Calabria 9/2007 che ne ha previsto la soppressione. 19 L’Ente è sottoposto a riorganizzazione ai sensi dell’art. 31 della L.R. Sicilia n. 26/2012. 20 L’Ente è cessato il 23/1/2012. 21 L’Ente è cessato il 31/12/2011. 22 L’Ente incorpora, ai sensi della L.R. Sicilia n. 8/2012: - Consorzio per l’area di sviluppo industriale del Calatino di Caltagirone - Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Agrigento - Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Caltanissetta - Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Catania - Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Enna - Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Gela - Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Messina - Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Palermo - Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Ragusa; - Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Siracusa; - Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Trapani.

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Ente autonomo regionale Teatro di Messina Ente foreste della Sardegna Ente acque umbro – toscane23 Ente Olivieri Ente regionale teatrale del Friuli Venezia-Giulia - ERT Ente siciliano per la promozione industriale24 Ente tutela pesca della regione Friuli Venezia-Giulia Ente zona industriale Trieste - EZIT Fondazione Accademia della montagna del Trentino Fondazione Bruno Kessler Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio Fondazione centro studi Leon Battista Alberti Fondazione Edmund Mach Fondazione Gioacchino Rossini Fondazione i Pomeriggi Musicali Fondazione i Teatri di Reggio Emilia Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo Fondazione museo storico del Trentino Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia Fondazione Rossini Opera festival Fondazione studi universitari di Vicenza - FSU Vicenza Fondazione Teatro Marenco Fondazione trentina Alcide De Gasperi Istituto culturale cimbro/Kulturinstitut Lusèrn Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/Istitut Cultural Ladin Istituto culturale mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut Istituto di cultura ladino Micurà De Rü/Istitut Ladin Micurà De Rü Istituto incremento ippico per la Sicilia Istituto musicale in lingua tedesca e ladina/Institut für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache Istituto per la promozione dei lavoratori IPL/Arbeitsförderungsinstitut - AFI Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana A. Vivaldi Bolzano Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata - IRCI Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana - IRPET Istituto regionale ville tuscolane - IRVIT Istituto regionale ville venete Istituto superiore regionale etnografico sardo - ISRES Lavoro Sicilia S.p.A. Musei provinciali altoatesini Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto Museo degli usi e costumi della gente trentina Museo delle Scienze Organizzazione Export Alto Adige-Südtirol - EOS Osservatorio Permanente per l’economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale - OPES Azienda mobilità aquilana S.p.A. - AMA S.p.A. Azienda Trasporti Provinciali S.p.A. - ATP S.p.A. Genova Area Stazione – Società di trasformazione urbana S.p.A. Authority – Società di trasformazione urbana S.p.A. Azienda Strade Lazio S.p.a – ASTRAL Interventi geo-ambientali S.p.A. - IGEA S.p.A. Metro Parma S.r.l. Patrimonio del Trentino S.p.A. Piceno Sviluppo S.c.r.l.25 Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A. Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano - RAS Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane - Resais S.p.A.

23 Con la ratifica dell’intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria è costituito l’"Ente Acque Umbre-Toscane" che subentra al cessato Ente irriguo umbro-toscano ai sensi delle leggi regionali Toscana n.37/2011 e Umbria n.11/2011. 24 L'Ente è in liquidazione dal 1993 con obbligo di presentare i bilanci finali entro il 31/12/2012 ai sensi della L.R. Sicilia art. 6 comma 33 n. 26/2012. 25 L'Ente è in liquidazione dal 13/7/2010.

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Riscossione Sicilia S.p.A.26 Società Autobus Servizi d’Area/Staedtischer Autobus Service AG - SASA S.p.A. AG S.C.R. Piemonte S.p.A. - Società di committenza della Regione Piemonte Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese S.p.A. - S.A.A.M.O S.p.A. Società Infrastrutture Lombarde S.p.A. Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.A.27 Sviluppo e patrimonio S.r.l.28 Tirreno Eco Sviluppo 2000 S.c.a.r.l. Trentino Riscossione S.p.A. Veneto Agricoltura Veneto Strade S.p.A.

Enti nazionali di previdenza e assistenza Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti Cassa nazionale del notariato Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti - CNPADC Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali - CNPR Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - EPPI Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi - ENPAB Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi - ENPAP Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti - ENPAF Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari - ENPAV Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - ENPAIA Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM Fondazione ENASARCO Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - FASC Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola - INPGI Istituto nazionale infortuni sul lavoro - INAIL Istituto nazionale previdenza sociale - INPS29 Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI

26 A partire dal 1/9/2012, per effetto del decreto assessoriale 28/9/2011 che ha avviato la procedura di "fusione inversa", la controllante Riscossione Sicilia S.p.A. è stata incorporata dalla controllata Serit Sicilia S.p.A che ne ha assunto la denominazione. 27 La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 17/3/2010. 28 La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto comunicato alla CCIAA il 20/4/2010. 29 L'Ente, dal 1/1/2012, ha accorpato ENPALS e INPDAP ai sensi dell’art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

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SPECIFICHE TECNICHE OPERATIVE DELLE REGOLE TECNICHE DI CUI ALL’ALLEGATO B DEL

DM 55 DEL 3 APRILE 2013

Versione 1.1

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Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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INDICE

1. INTRODUZIONE 4

1.1 DEFINIZIONI 4

2. MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 6

2.1 FORMATI DI FIRMA ELETTRONICA E RIFERIMENTO TEMPORALE 6

2.2 NOMENCLATURA DEI FILE DA TRASMETTERE 7

3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE, RICEVUTE E NOTIFICHE 9

3.1 TRASMISSIONE DEL FILE AL SDI 9

3.1.1 Posta elettronica certificata (servizio PEC) 9

3.1.2 Cooperazione applicativa su rete Internet (servizio SdICoop) 11

3.1.3 Porte di dominio in ambito spcoop (servizio SPCoop - Trasmissione) 12

3.1.4 Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (servizioSdIFtp) 12

3.1.5 Invio tramite web 13

3.2 TRASMISSIONE DEL FILE ALL’AMMINISTRAZIONE 13

3.2.1 Posta elettronica certificata (servizio PEC) 14

3.2.2 Porte di dominio in ambito SPCoop (servizio SPCoop - Ricezione) 14

3.2.3 Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (servizioSdIFtp) 15

3.3 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DEL SDI 16

3.4 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DAL DESTINATARIO AL SDI 16

4. MODALITA’ DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 18

4.1 PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE RICEVENTE AI FINI

DELL’INTERAZIONE CON IL SDI 18

4.2 PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DEL FORNITORE AI FINI DELL’INTERAZIONE

CON IL SDI 18

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4.3 PROCEDURA DI INVIO FATTURA AL SDI 19

4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA ALL’AMMINISTRAZIONE 20

4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE 20

5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SDI 23

5.1 TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA 23

5.1.1 Verifiche effettuate sui file fattura 23

5.1.2 Tempi di elaborazione da parte del SDI 28

ALLEGATO B-1 STRUTTURA DEI MESSAGGI DI COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO GUIDA ALL’UTILIZZO 30

PREMESSA 31

1. DESCRIZIONE E REGOLE DI COMPILAZIONE 32

1.1 NOMENCLATURA DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DI RICEVUTE/ NOTIFICHE 32

1.2 RICEVUTA DI CONSEGNA DEL FILE AL DESTINATARIO 33

1.3 NOTIFICA DI SCARTO 36

1.4 NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA 38

1.5 NOTIFICA DI ESITO COMMITTENTE 40

1.6 NOTIFICA DI SCARTO ESITO COMMITTENTE 42

1.7 NOTIFICA DI ESITO (CEDENTE) 44

1.8 NOTIFICA DI DECORRENZA TERMINI 46

1.9 NOTIFICA METADATI DEL FILE FATTURA AL DESTINATARIO 48

1.10 ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA FATTURA CON IMPOSSIBILITÀ DI

RECAPITO 50

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1. INTRODUZIONE

Il presente documento riporta le specifiche tecniche di cui all’allegato B al DM 55 del 3 aprile 2013, relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle fatture di cui all’articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelle idonee a garantire l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica di cui all’articolo 1, comma 213, lettera g-bis), della legge n. 244.

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intende:

- per Amministrazione, i soggetti individuati dall’art. 1 del DM 55 del 3 aprile 2013, quali destinatari di fattura;

- per Certificatore, il soggetto pubblico o privato che emette certificati qualificati di firma conformi alla Direttiva europea 1999/93/CE e nazionale in materia;

- per Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA, già CNIPA), il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione;

- per Fattura elettronica, il documento informatico, non contenente codice eseguibile né macroistruzioni, in formato strutturato nel rispetto di quanto previsto dall’allegato A al DM 55 del 3 aprile 2013, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato all’Amministrazione destinataria; può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture;

- per Firma elettronica qualificata, la firma elettronica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

- per Fornitore, il soggetto che emette fattura nei confronti dell’Amministrazione;

- per FTP (File Transfer Protocol), il protocollo di trasferimento dati tra sistemi remoti;

- per HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secured), il protocollo di trasmissione dati su web con ulteriore livello di crittografia ed autenticazione dei dati trasmessi (SSL - Secure Sockets Layer);

- per Intermediario, il soggetto di cui si avvale il fornitore per l’emissione e/o la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, o di cui si

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avvale l’Amministrazione per la ricezione delle stesse dal Sistema di Interscambio;

- per Messaggio SOAP, messaggio XML, strutturato in un header e in un body, utilizzato nel colloquio tra web services;

- per Riferimento temporale, l’informazione contenente la data e l’ora che viene associata ad uno o più documenti informatici; insieme alla firma elettronica qualificata, caratterizza la fattura elettronica;

- per SdI, il Sistema di Interscambio, vale a dire la struttura istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l’Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244);

- per SPC, il Sistema Pubblico di Connettività di cui agli articoli 73 e seguenti del Codice dell’Amministrazione Digitale;

- per SPCoop, la parte del SPC finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni e tra queste e i cittadini;

- per WSDL (Web Service Definition Language), il linguaggio basato su XML per definire un web service e descriverne le modalità di accesso;

- per XML (Extensible Markup Language), l’insieme di regole per strutturare in formato testo i dati oggetto di elaborazione.

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2. MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Il presente capitolo descrive le specifiche tecniche di emissione della fattura elettronica, con riferimento al formato di rappresentazione e alle caratteristiche del documento da trasmettere.

I dati della fattura elettronica da trasmettere attraverso il SdI devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate nelle Specifiche tecniche del formato della FatturaPA pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it nella sezione Documentazione FatturaPA.

2.1 FORMATI DI FIRMA ELETTRONICA E RIFERIMENTO TEMPORALE

Il SdI accetta come fattura elettronica un documento informatico provvisto di un riferimento temporale e firmato elettronicamente tramite un certificato di firma elettronica qualificata, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell’elenco pubblico dei certificatori gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale così come disciplinato dall’art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche.

I formati ammessi per firmare elettronicamente la fattura sono i seguenti:

- CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;

- XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;

Nell’ambito del formato di firma XML l’unica modalità accettata è quella “enveloped”. Inoltre la firma XAdES deve presentare i Reference con URI=”” oppure con URI=”#iddoc” dove iddoc indica l’identificativo del documento da firmare: non è possibile quindi omettere l’attributo URI all’interno degli elementi Reference.

Come riferimento temporale il SdI intende la valorizzazione dell’attributo “signing time” che deve essere presente nella firma elettronica apposta sul documento.

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2.2 NOMENCLATURA DEI FILE DA TRASMETTERE

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse al SdI sotto forma di file secondo una delle modalità di seguito descritte:

a) un file contenente una singola fattura;

b) un file contenente un singolo lotto di fatture (dove il “lotto” è inteso nell’accezione dell’art. 21, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633);

c) un file in formato compresso contenente uno o più file di tipo a) e/o uno o più file di tipo b); il formato di compressione accettato è il formato ZIP.

Nei casi a) e b) il nome del file deve rispettare la seguente nomenclatura:

dove:

- il codice paese va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;

- l’identificativo univoco del soggetto trasmittente, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all’estero); la lunghezza di questo identificativo è di:

o 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;

o 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;

- il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Il file deve essere firmato elettronicamente (come indicato al precedente paragrafo 2.1); in base al formato di firma elettronica adottato, l’estensione del file assume il valore “.xml” oppure “.xml.p7m”.

Il separatore tra il secondo ed il terzo elemento del nome file è il carattere underscore (“_”), codice ASCII 95.

identificativo univoco del soggetto trasmittente

progressivo univoco del file

codice paese

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Es.: ITAAABBB99T99X999W_00001.xml

IT99999999999_00002.xml.p7m

Nel caso c) il nome del file deve rispettare la stessa nomenclatura e l’estensione del file può essere solo .zip.

In questo caso non è il file compresso (.zip) che deve essere firmato digitalmente, ma ogni singolo file in esso contenuto.

Es.: ITAAABBB99T99X999W_00001. zip

che al suo interno contiene, a titolo di esempio

ITAAABBB99T99X999W_00001.xml

ITAAABBB99T99X999W_00002.xml

ITAAABBB99T99X999W_00003.xml.p7m

La nomenclatura dei file, così come descritta, viene mantenuta nella fase di inoltro all’Amministrazione. Qualora al SdI sia inviato un file del tipo indicato nel caso c) (file compresso), il SdI trasmette all’Amministrazione destinataria il file o i file in esso contenuti e non il file compresso.

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3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE, RICEVUTE E NOTIFICHE

Il presente capitolo descrive le specifiche tecniche per l’utilizzo dei canali di trasmissione dei file contenenti le fatture, così come descritto nel precedente paragrafo 2.2, e dei messaggi di ricevuta e di notifica.

3.1 TRASMISSIONE DEL FILE AL SDI

La trasmissione dei file verso il SDI può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

- un sistema di posta elettronica certificata, o di analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, di seguito “servizio PEC”,;

- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS, di seguito “servizio SdICoop”;

- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), di seguito “servizio SPCoop”;

- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, di seguito “servizio SdIFtp”;

- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso il sito del Sistema d’Interscambio www.fatturapa.gov.it .

3.1.1 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (SERVIZIO PEC)

Il soggetto che intende utilizzare la posta elettronica certificata, deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio di PEC. Tale gestore deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (“Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” - G.U. 28 aprile 2005, n. 97).

Il file da trasmettere costituisce l’allegato del messaggio di posta.

Il messaggio con relativi allegati non deve superare la dimensione di 30 megabytes, valore che costituisce il limite massimo entro il quale il gestore è tenuto

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a garantire il suo invio, come previsto dall’art. 12 del DM 2 novembre 2005 (“Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” - G.U. 15 novembre 2005, n. 266); nel rispetto di tale limite dimensionale è possibile inviare, con lo stesso messaggio, uno o più file allegati.

L’utilizzo della PEC garantisce di per sè l’identificazione del soggetto trasmittente; ciò consente di non ricorrere a procedure di identificazione del soggetto come attività propedeutiche alla trasmissione e ne deriva che il SdI entra in contatto per la prima volta con il soggetto trasmittente nel momento in cui si verifica la ricezione del primo messaggio di posta.

Per garantire una gestione efficiente del processo di trasmissione il SdI utilizza più indirizzi di PEC tramite i quali ricevere i file; la procedura tramite la quale vengono gestiti gli indirizzi è descritta di seguito.

La prima volta che il soggetto trasmittente intende utilizzare la PEC, deve inviare il messaggio e i relativi file allegati all’indirizzo di posta elettronica certificata del SdI pubblicato sul sito web www.fatturapa.gov.it; il SdI, con il primo messaggio di risposta, notifica di errore, ricevuta di consegna, ricevuta di mancata consegna o attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, comunica al trasmittente l’indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per le successive eventuali trasmissioni e che verrà utilizzato anche dal SdI per i messaggi in risposta; in questo modo il SdI individua un indirizzo di PEC dedicato, ma non esclusivo, per il colloquio con ogni soggetto trasmittente.

L’utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte del SdI stesso.

Il normale flusso di trasmissione tramite PEC prevede, se il processo di invio e ricezione va a buon fine, che al mittente vengano recapitate due ricevute: una di accettazione da parte del proprio gestore di posta, e una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario; quest’ultima non garantisce di per sé la lettura del messaggio e del relativo allegato, ma ne attesta il solo “deposito” nella casella del SdI.

L’avvenuta lettura del messaggio da parte del SdI, ed il corretto recapito della fattura allegata all’Amministrazione destinataria, sono certificati dal SdI stesso attraverso la predisposizione e l’invio al mittente di ricevute e notifiche ad hoc, secondo il sistema di comunicazione descritto al successivo paragrafo 4.5.

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3.1.2 COOPERAZIONE APPLICATIVA SU RETE INTERNET (SERVIZIO SDICOOP)

Il SdI mette a disposizione su rete Internet un servizio web, richiamabile da un sistema informatico o da una applicazione, che consente di trasmettere i file come allegati di un messaggio SOAP.

La dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5 megabytes.

Diversamente dalla PEC che consente, nel limite dimensionale di 30 megabytes, di inviare con un solo messaggio più file allegati, questa modalità permette la trasmissione di un solo file (fattura singola piuttosto che lotto di fatture piuttosto che archivio di fatture) alla volta.

Il servizio esposto ha le caratteristiche seguenti:

- protocollo HTTPS come trasporto;

- SOAP (with attachments) come standard per i messaggi;

- MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism);

- WSDL (Web Services Description Language) per descrivere l'interfaccia pubblica del web service;

- autenticazione e autorizzazione basata sull’utilizzo di certificati.

Questa modalità di trasmissione prevede:

- la sottoscrizione da parte del soggetto trasmittente di uno specifico accordo di servizio;

- la gestione di identità digitali (certificati) per l’accreditamento.

Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un accordo di servizio (paragrafo 4); tale accordo regola il flusso telematico fra il soggetto che trasmette ed il SdI ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche e ricevute.

In seguito alla sottoscrizione del suddetto accordo di servizio il SdI procede alla “qualificazione” del sistema chiamante con una serie di test d’interoperabilità per verificare la correttezza del colloquio e, quindi, al rilascio di un certificato elettronico per l’accreditamento del soggetto che richiama il servizio esposto.

Il file, inviato come allegato SOAP, deve essere identificato secondo le regole di nomenclatura previste al precedente paragrafo 2.2. Tutte le informazioni relative alle procedure per l’utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento

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Istruzioni per il servizio SDICoop - Trasmissione pubblicato sul sito web www.fatturapa.gov.it nella sezione Documentazione Sistema di interscambio.

3.1.3 PORTE DI DOMINIO IN AMBITO SPCOOP (SERVIZIO SPCOOP - TRASMISSIONE)

L’utilizzo di tale modalità è possibile per i soggetti attestati su rete SPC e che dispongono di una porta di dominio qualificata secondo quanto previsto dalle regole tecniche della SPC-Coop Dpcm 1 aprile 2008 pubblicate su G.U. n. 144 del 21 giugno 2008.

Il SdI dispone di una porta di dominio qualificata su rete SPC secondo le modalità e le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento per i servizi di cooperazione tramite porta applicativa.

Il servizio consente di trasmettere le fatture come file allegati ad una busta di e-gov; la dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5 megabytes.

Per instaurare una relazione di servizio tra i soggetti trasmittenti e il SdI è necessario sottoscrivere un accordo di servizio secondo le modalità descritte nel documento SPCoop-AccordoServizio_v1.1 consultabile all’indirizzo:

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/spcoop-accordoservizio_v1.1_0.pdf

Il suddetto accordo di servizio è pubblicato nel Registro Generale deputato alla gestione degli accordi di servizio in ambito SPCoop (registro SICA).

Tutte le informazioni relative alle procedure per l’utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento Istruzioni per il servizio SPCoop - Trasmittente pubblicato sul sito web www.fatturapa.gov.it nella sezione Documentazione Sistema di interscambio.

3.1.4 SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI TRA TERMINALI REMOTI BASATO SU PROTOCOLLO FTP

(SERVIZIOSDIFTP)

L’invio dei file al SdI, previo accordo con i soggetti interessati per disciplinare aspetti particolari di trasmissione, è possibile attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi, anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità) nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, da collocare e/o integrare in ambito SPC, in conformità con le regole tecniche SPC, ed in ogni caso all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale.

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Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un accordo di servizio (paragrafo 4.2); tale accordo regola il flusso telematico fra il soggetto che trasmette ed il SdI ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche e ricevute.

Tutte le informazioni relative alle procedure per l’utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento Istruzioni per il servizio SDIFTP pubblicato sul sito web www.fatturapa.gov.it nella sezione Documentazione Sistema di interscambio.

3.1.5 INVIO TRAMITE WEB

Tale modalità prevede l’utilizzo di una funzionalità di trasmissione telematica via internet su canale sicuro, disponibile nella sezione Inviare la FatturaPA sul sito www.fatturapa.gov.it; tramite questa funzionalità il trasmittente potrà inviare la fattura o l’archivio di fatture (la dimensione del file da trasmettere non può eccedere il limite di 5 megabytes); successivamente all’invio l’utente potrà aspettare direttamente online l’esito dei controlli svolti sulla/fattura/e e ricevere direttamente la ricevuta di consegna o l’eventuale notifica di scarto, ovvero potrà visualizzare l’esito dell’invio in un secondo momento accedendo alle funzionalità dell’area Monitorare la FatturaPA a disposizione sul sito del SdI.

3.2 TRASMISSIONE DEL FILE ALL’AMMINISTRAZIONE

Il SdI trasmette all’ Amministrazione destinataria la fattura tramite l’inoltro del file ricevuto in ingresso utilizzando canali di trasmissione analoghi a quelli utilizzati per la ricezione.

Le modalità previste per l’inoltro sono:

- un sistema di posta elettronica certificata, o di analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, di seguito “Servizio PEC”;

- un sistema di porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), di seguito “Servizio SPCoop - Ricezione”;

- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, di seguito “Servizio SdIFtp”.

Oltre a trasmettere il file ricevuto in ingresso il SdI invia i dati utili per agevolare l’elaborazione del file stesso da parte del ricevente; i dati sono riportati nel

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Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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messaggio “notifica dei metadati del file fattura” (rif. paragrafo 4.5) che viene trasmesso come file XML.

3.2.1 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (SERVIZIO PEC)

L’Amministrazione che per ricevere le fatture elettroniche dal SdI intende utilizzare la posta elettronica certificata, deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio di PEC. Tale gestore deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (“Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” - G.U. 28 aprile 2005, n. 97).

Il SdI utilizzerà, quale indirizzo di PEC, quello indicato in corrispondenza del codice ufficio riportato all’interno dell’anagrafica di riferimento, secondo le regole e le modalità descritte nell’allegato D al DM n. 55 del 3 aprile 2013 e nelle specifiche operative pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it.

Il file inoltrato costituisce l’allegato del messaggio di posta; sempre allegato al medesimo messaggio di posta il SdI trasmetterà il file di “notifica dei metadati del file fattura” (rif. paragrafo 4.5): ogni messaggio di posta riporterà in allegato un solo “file fattura” ed un solo “file di metadati”.

Il normale flusso di trasmissione tramite posta elettronica certificata prevede, se il processo di invio e ricezione va a buon fine, che al SdI vengano recapitate nella propria casella di PEC due ricevute: una di accettazione da parte del proprio gestore di posta, e una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario; quest’ultima attesta il ‘deposito’, nella casella di PEC del destinatario, del messaggio e dei relativi allegati ed ha valore, per il SdI, di “messa a disposizione della fattura all’Amministrazione” e pertanto dà luogo all’invio al trasmittente della “ricevuta di consegna” (rif. paragrafo 4.5).

3.2.2 PORTE DI DOMINIO IN AMBITO SPCOOP (SERVIZIO SPCOOP - RICEZIONE)

L’utilizzo di tale modalità è possibile per i soggetti attestati su rete SPC e che dispongono di una porta di dominio qualificata secondo quanto previsto dalle regole tecniche della SPC-Coop Dpcm 1 aprile 2008 pubblicate nella G.U. n. 144 del 21 giugno 2008.

Il servizio, esposto da una porta di dominio qualificata, consente al SdI di trasmettere il file fattura ed il file di “notifica dei metadati del file fattura” (rif. paragrafo 4.5) come allegato ad una busta di e-gov.

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Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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Per instaurare una relazione di servizio tra il SdI e l’Amministrazione ricevente è necessario sottoscrivere un accordo di servizio (paragrafo 4); tale accordo regola il flusso telematico per la trasmissione delle fatture elettroniche ed il flusso telematico per la trasmissione delle notifiche.

Gli accordi di servizio sono istanziati secondo le modalità descritte nel documento SPCoop-AccordoServizio_v1.1 (documento consultabile all’indirizzo http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/spcoop-accordoservizio_v1.1_0.pdf).

I suddetti accordi di servizio vengono pubblicati nel Registro Generale deputato alla gestione degli accordi di servizio in ambito SPCoop (registro SICA),

Tutte le informazioni relative alle procedure di qualificazione e quelle necessarie per l’utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi esposti dal SdI, sono riportate nel documento Istruzioni per il Servizio SPCoop – Ricezione pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it nella sezione Documentazione Sistema di Interscambio.

3.2.3 SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI TRA TERMINALI REMOTI BASATO SU PROTOCOLLO FTP

(SERVIZIOSDIFTP)

L’invio dei file dal SdI al destinatario è possibile, previo accordo con i soggetti interessati volto a disciplinare aspetti particolari di trasmissione, attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità) nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, da collocare e/o integrare in ambito SPC, in conformità con le regole tecniche SPC, ed in ogni caso all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale.

Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un accordo di servizio (paragrafo 4.2); tale accordo regola il flusso telematico fra il SdI ed il soggetto che riceve ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche e ricevute.

Tutte le informazioni relative alle procedure per l’utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento Istruzioni per il servizio SDIFTP pubblicato sul sito web www.fatturapa.gov.it nella sezione Documentazione Sistema di interscambio.

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3.3 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DEL SDI

Le comunicazioni prodotte dal SdI vengono inoltrate, salvo diversa indicazione, tramite lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file fattura. Le comunicazioni sono costituite da file XML firmati elettronicamente, con firma XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures) in modalità “enveloped”, con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1; i file vengono trasmessi come allegati ai messaggi previsti per i diversi canali trasmissivi. La struttura XML dei file di comunicazione è dettagliata nel documento “Formato dei file di comunicazione del SDI – guida all’utilizzo” (rif. Allegato B-1).

In particolare:

- nel caso di “servizio PEC”, le comunicazioni sono spedite all’indirizzo di PEC del mittente o del destinatario del file fattura; i messaggi PEC sono costituiti da una versione “Human Readable” (il corpo del messaggio) e dal file XML in allegato;

- nel caso di “servizio SdICoop” l’accordo prevede l’esposizione, da parte del soggetto che ha trasmesso il file fattura, di un analogo servizio richiamabile dal SdI per l’invio delle comunicazioni come file XML in allegato alla busta soap;

- nel caso di “servizio SPCoop” l’accordo prevede l’esposizione, da parte del soggetto che ha trasmesso o ricevuto il file fattura, di un analogo servizio richiamabile dal SdI per l’invio delle comunicazioni come file XML in allegato alla busta e-gov;

- nel caso di “servizio SdIFtp”, le comunicazioni vengono inoltrate utilizzando lo stesso protocollo ed attraverso lo stesso canale (nel caso di canale bidirezionale) o canale dedicato (nel caso di canali unidirezionali);

- nel caso di invio telematico attraverso il servizio esposto su www.fatturapa.gov.it, le comunicazioni sono reperibili, come file XML, tramite la funzionalità Monitorare la FatturaPA disponibile sul sito del SdI.

3.4 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DAL DESTINATARIO AL SDI

Le comunicazioni che l’Amministrazione ricevente deve inviare al SdI vengono inoltrate, salvo diversa indicazione, attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file fattura dal SdI all’Amministrazione stessa. Le comunicazioni sono costituite da file XML che vengono trasmessi come allegati ai messaggi previsti per i diversi canali trasmissivi. La struttura XML dei file di comunicazione è dettagliata nel documento “Formato dei file di comunicazione del SDI – guida all’utilizzo” (rif. Allegato B-1).

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I file, a discrezione dell’Amministrazione, possono essere firmati elettronicamente, con firma XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures) in modalità “enveloped”, con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1 (paragrafo 2.1).

In particolare:

- nel caso di “servizio PEC”, le comunicazioni sono spedite dall’Amministrazione al medesimo indirizzo di PEC utilizzato dal SdI per la trasmissione; i messaggi PEC sono costituiti da una versione “Human Readable” (il corpo del messaggio) e dal file XML in allegato;

- nel caso di “servizio SPCoop - Ricezione” l’accordo prevede l’esposizione, da parte dello SdI, di un analogo servizio richiamabile dall’Amministrazione per l’invio delle comunicazioni come file XML in allegato alla busta e-gov;

- nel caso di “servizio SdIFtp”, le comunicazioni vengono inoltrate utilizzando lo stesso protocollo ed attraverso lo stesso canale (nel caso di canale bidirezionale) o canale dedicato (nel caso di canali unidirezionali).

In ogni caso è possibile per l’Amministrazione ricevente, a prescindere dalla modalità utilizzata per la ricezione della fattura, trasmettere le comunicazioni di ritorno al SdI tramite PEC.

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4. MODALITA’ DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il presente capitolo descrive le procedure operative per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI, e lo scambio di informazioni (ricevute, notifiche) tra gli attori del processo.

4.1 PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE RICEVENTE AI FINI

DELL’INTERAZIONE CON IL SDI

Affinché l’Amministrazione ricevente possa validamente interagire con il SdI devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla sua qualificazione e al suo riconoscimento.

Il soddisfacimento di tali requisiti passa attraverso le seguenti attività:

- immissione ed aggiornamento dei dati di competenza all’interno dell’anagrafica delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) secondo le regole riportate nell’allegato D del DM n. 55 del 3 aprile 2013 e nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e secondo le modalità previste dalle regole tecniche della SPC-Coop Dpcm 1 aprile 2008 pubblicate nella G.U. n. 144 del 21 giugno 2008;

- definizione del canale di trasmissione attraverso:

· l’adozione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse;

· la qualificazione della porta di dominio (PdD-SPCoop), secondo le regole disposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale, e la realizzazione del servizio di ricezione e pubblicazione del relativo accordo di servizio, secondo le modalità e le specifiche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it;

· la definizione di un accordo per disciplinare la trasmissione della fattura, e relativi messaggi di notifica, attraverso protocolli di “file transfer” all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale.

4.2 PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DEL FORNITORE AI FINI DELL’INTERAZIONE CON IL

SDI

Affinché il fornitore possa validamente interagire con il SdI, devono essere soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla sua identificazione.

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Il soddisfacimento di tali requisiti si ottiene definendo uno o più canali di trasmissione/comunicazione attraverso:

- dotazione di una casella di posta elettronica certificata o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse;

- adesione e sottoscrizione di un accordo di servizio con il SdI;

- definizione di un accordo per disciplinare la trasmissione della fattura, e relativi messaggi di notifica, attraverso protocolli di “file transfer” all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale.

Nel caso di utilizzo del servizio di invio telematico esposto su www.fatturapa.gov.it, l’identificazione avviene attraverso l’indicazione di codice fiscale e password rilasciate dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel oppure, in alternativa, attraverso l’utilizzo di un dispositivo di tipo Smartcard rispondente ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi-CNS, preventivamente registrata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

4.3 PROCEDURA DI INVIO FATTURA AL SDI

La procedura di invio della fattura al SdI vede, quali attori coinvolti:

- il fornitore;

- il Sistema di Interscambio;

- il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore).

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

- il fornitore predispone la fattura elettronica secondo quanto riportato al precedente paragrafo 2;

- sulla fattura così predisposta il fornitore, o un terzo delegato ad emettere fattura per conto del fornitore, appone la firma elettronica qualificata ed il riferimento temporale (come descritto nel paragrafo 2);

- il file così generato, viene trasmesso (dal fornitore direttamente o da un terzo soggetto trasmittente) al SdI per mezzo dei canali e le modalità di cui al precedente paragrafo 3.

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4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA ALL’AMMINISTRAZIONE

La procedura di inoltro della fattura elettronica dal SdI all’Amministrazione vede, quali attori coinvolti:

- il Sistema di Interscambio;

- l’Amministrazione destinataria;

- il soggetto ricevente (se diverso dall’Amministrazione destinataria).

Il SdI, una volta effettuate le verifiche previste, inoltra all’Amministrazione destinataria, oppure ad un terzo soggetto ricevente di cui la stessa si avvale, la fattura elettronica attraverso i canali e con le modalità di cui al precedente paragrafo 3.

Nei casi in cui uno stesso soggetto svolge contemporaneamente il ruolo di intermediario alla trasmissione per il fornitore e di intermediario alla ricezione per l’Amministrazione destinataria attraverso lo stesso canale trasmissivo, è possibile adottare un flusso semplificato per le cui particolarità si rimanda alla sezione Sistema di Interscambio – File, fatture e messaggi del sito www.fatturapa.gov.it.

4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE

Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo 3 prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione; questi messaggi sono specifici delle infrastrutture di comunicazione e garantiscono la “messa a disposizione” del messaggio e dei file allegati da parte di chi invia rispetto a chi riceve.

Il SdI attesta l’avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull’invio di ricevute e notifiche tramite le modalità ed i canali riportati ai precedenti paragrafi 3.3 e 3.4.

La procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche vede, quali attori coinvolti:

- il fornitore;

- il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore).

- il Sistema di Interscambio;

- l’Amministrazione destinataria;

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- il soggetto ricevente (se diverso dal’Amministrazione destinataria).

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

a) il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste (paragrafo 5);

b) in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente);

c) nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente) e unitamente a questa il SdI trasmette anche una notifica di metadati del file fattura tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all’elaborazione ed alla comunicazione da parte del ricevente;

d) nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una ricevuta di consegna della fattura elettronica;

e) nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti riportati nel successivo paragrafo 5.1.2, il SdI invia al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una notifica di mancata consegna; resta a carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l’invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SdI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), inoltra al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una definitiva attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014, emessa dal Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) per ogni fattura elettronica recapitata al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), il SdI permette all’Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente), più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;

g) se entro il termine dei 15 giorni suddetto il SdI non riceve alcuna comunicazione, il SdI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) sia al soggetto che ha ricevuto la

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fattura (Amministrazione o terzo ricevente). Tale notifica ha la sola funzione di comunicare alle due parti che il SdI considera chiuso il processo relativo a quella fattura.

Le ricevute/notifiche vengono predisposte secondo un formato XML; le specifiche tecniche e la documentazione di tali messaggi sono riportate nel documento “Struttura dei messaggi di comunicazione del Sistema di interscambio – guida all’utilizzo” (rif. Allegato B-1).

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5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SDI

Il SdI, per ogni file correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all’inoltro al soggetto destinatario.

Questa attività di verifica, nei limiti di ambito in cui è circoscritta, si configura come:

- una operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase elaborativa;

- uno strumento di filtro verso l’Amministrazione per prevenire, da un lato, possibili e dispendiose attività di contenzioso, e per accelerare, dall’altro, eventuali interventi di rettifica sulle fatture a vantaggio di una più rapida conclusione del ciclo fatturazione-pagamento.

Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario della fattura.

5.1 TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:

- nomenclatura ed unicità del file trasmesso;

- integrità del documento;

- autenticità del certificato di firma;

- conformità del formato fattura;

- validità del contenuto della fattura;

- unicità della fattura;

- recapitabilità della fattura.

5.1.1 VERIFICHE EFFETTUATE SUI FILE FATTURA

Nomenclatura ed unicità del file trasmesso

La verifica viene eseguita al fine di intercettare l’invio accidentale dello stesso file; attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nel precedente paragrafo 2.2 e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome; in caso di esito negativo del

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controllo (nome file già presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00001 - Nome file non valido;

- Codice 00002 - Nome file duplicato.

Dimensioni del file

La verifica è effettuata al fine di garantire che il file ricevuto possa essere elaborato correttamente e nei tempi previsti.

- Codice 00003 – Le dimensioni del file superano quelle ammesse

Verifica di integrità del documento

La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all’apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata apposta sull’oggetto trasmesso, il SdI verifica l’integrità dell’oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato con la seguente motivazione:

- Codice 00102 - File non integro (firma non valida).

Verifica di autenticità del certificato di firma

La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle “Certification Authorities”, il SdI verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00100 - Certificato di firma scaduto;

- Codice 00101 - Certificato di firma revocato;

- Codice 00104 – CA (Certification Authority) non affidabile;

- Codice 00107 – Certificato non valido

Verifica di conformità del formato fattura

La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di quanto riportato nell’allegato A del DM n. 5 del 3 aprile 2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, il SdI effettua dei controlli di corrispondenza con

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lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00103 – File firmato senza riferimento temporale;

- Codice 00105 – File firmato con riferimento temporale non coerente;

- Codice 00106 – File / archivio vuoto o corrotto;

- Codice 00200 - File non conforme al formato;

- Codice 00201 – Superato il numero massimo di errori di formato

- Codice 00400 – Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura;

- Codice 00401 – Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura;

- Codice 00403 – La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione;

- Codice 00411 – Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta;

- Codice 00413 – Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con AliquotaIVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura;

- Codice 00414 – Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con AliquotaIVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente;

- Codice 00415 – Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta;

- Codice 00417 - Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato.

Verifica di validità del contenuto della fattura

La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario; inoltre vengono effettuati dei controlli per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; SdI verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso; in particolare viene effettuato un controllo:

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- sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento (rif. paragrafo 4.1), del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 già citata (par. 4.5 punto e); il controllo prevede anche una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell’anagrafica di riferimento, data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);

- sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento (rif. paragrafo 4.1), di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 già citata (par. 4.5 punto e);

- sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento (rif. paragrafo 4.1), di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all’allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 già citata (par. 4.5 punto e);

- sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA relative al CedentePrestatore, RappresentanteFiscale e CessionarioCommittente, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.

Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00300 – IdFiscale del soggetto trasmittente non valido

- Codice 00301 – IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido

- Codice 00302 - CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido

- Codice 00303 – IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido

- Codice 00304 - CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido

- Codice 00305 – IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido

- Codice 00306 - CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido

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Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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- Codice 00311 – CodiceDestinatario non valido

- Codice 00312 – CodiceDestinatario non attivo

- Codice 00398 - Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell’anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio “Centrale”

- Codice 00399 - Codice Fiscale del CessionarioCommittente presente nell’anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a “999999”

Verifiche di unicità della fattura

La verifica viene eseguita al fine di intercettare un accidentale reinvio della stessa fattura; il SdI controlla che la fattura che sta esaminando non sia stata già trasmessa ed elaborata; in quest’ottica, qualora i dati contenuti all’interno della fattura e relativi a:

- identificativo cedente/prestatore;

- tipologia documento;

- anno della data fattura ;

- numero fattura;

coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e non ufficialmente scartata/rifiutata né dal SdI né dal destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00404 - Fattura duplicata

- Codice 00409 – Fattura duplicata nel lotto

Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a “SI” il campo “Art73” (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata attraverso un confronto sull’hash del file che non deve coincidere con quello di un file precedentemente trasmesso al SdI.

Tutti i controlli descritti in questo paragrafo, qualora il file inviato al SdI è relativo ad un documento lotto di fatture (ex art. 1, comma 3, DLGS 20 febbraio 2004 n. 52), comportano l’accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Diversamente, se al SdI viene inviato un file in formato compresso (rif. precedente par. 2.2 lett. c), i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

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Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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5.1.2 TEMPI DI ELABORAZIONE DA PARTE DEL SDI

Nella tabella seguente sono indicati gli eventi temporali (data e ora) che caratterizzano il processo e vengono riportati nelle ricevute di trasmissione e consegna del SdI:

- T0: il momento in cui la fattura viene ricevuta dal SdI (campo DataOraRicezione del messaggio di notifica di consegna o di mancata consegna);

- T1: il momento in cui la stessa viene ricevuta dal destinatario (campo DataOraConsegna del messaggio di notifica di consegna).

Per identificare tali momenti si forniscono di seguito i riferimenti utilizzati sulla base del canale di trasmissione scelto dal mittente e dal destinatario. Il Sistema di Interscambio registra comunque, nell’ambito dei propri archivi, il momento in cui lo SdI invia la fattura al destinatario così come data/ora del primo tentativo di invio in caso di mancata consegna.

CANALE di TRASMISSIONE

T0 T1

Servizio PEC

Data e ora presenti all’interno della ricevuta di consegna

inviata al soggetto trasmittente (fornitore o terzo) dal suo

gestore di PEC

Data e ora presenti all’interno della ricevuta di consegna inviata al SdI dal gestore di

PEC del soggetto destinatario (Amministrazione o terzo

ricevente)

servizio SdICoop Data e ora presenti all’interno della “response” del servizio

esposto dal SdI Canale non previsto

servizio SPCoop

Data e ora presenti all’interno della “response” del servizio

esposto dalla porta di dominio del SdI

Data e ora presenti all’interno della “response” del servizio

esposto dalla porta di dominio del soggetto destinatario (Amministrazione o terzo

ricevente)

Servizio SdIFtp Data e ora restituiti dal servizio

di trasmissione Data e ora restituiti dal servizio

di trasmissione

Invio Telematico via web

Data e ora restituiti dal messaggio di risposta della

funzionalità di invio Canale non previsto

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Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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La stima del tempo intercorrente tra il momento T0 ed il momento T1 può essere quantificata in un tempo medio di circa 48 ore, variabile in ragione della specificità del canale scelto dall’Amministrazione ricevente e della frequenza di afflusso delle fatture al Sistema di Interscambio.

Tale stima tiene anche conto di una media dei tempi di completamento delle operazioni sui diversi canali. Le regole tecniche del servizio PEC, ad esempio, prevedono 24 ore come tempo massimo per la sola fase di consegna.

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ALLEGATO B-1 alle Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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ALLEGATO B-1 STRUTTURA DEI MESSAGGI DI COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DI

INTERSCAMBIO GUIDA ALL’UTILIZZO

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ALLEGATO B-1 alle Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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PREMESSA

I messaggi per la gestione delle ricevute/notifiche da inviare al soggetto trasmittente (fornitore o suo intermediario) da parte del SdI, o al SdI da parte del destinatario della fattura (Amministrazione o suo intermediario), sono contenuti in file XML descritti dal file AttachmentTypes.xsd disponibile nella sezione Documentazione Sistema di Interscambio del sito www.fatturapa.gov.it e predisposti secondo le specifiche riportate nei paragrafi seguenti.

Di seguito si fornisce una breve descrizione del significato delle colonne presenti nelle tabelle:

Elemento XML: è il nome effettivo del tag XML utilizzato in fase di compilazione del file;

Descrizione Funzionale: indica una descrizione di tipo funzionale dell’Elemento XML;

Formati e Valori Ammessi: indica il tipo di formato del dato e, ove previste delle restrizioni sul dato, l’insieme dei valori ammessi per quell’Elemento XML (dati racchiusi tra parentesi quadra);

Obbligatorietà e Occorrenze: indica se il dato deve essere obbligatoriamente presente o meno, e la sua molteplicità:

<0.1> dato facoltativo; se presente, può figurare al massimo una volta

<0.N> dato facoltativo; se presente, può figurare N volte

<1.1> dato obbligatorio; figura al massimo una volta

<1.N> dato obbligatorio; figura almeno una volta

Dimensione min…max: indica la dimensione minima e massima che può assumere l’Elemento XML; nel caso in cui sia indicato un solo numero di dimensione, la lunghezza del campo è esattamente uguale a quel preciso valore; la dicitura “Unbounded” sta per dimensioni illimitate.

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ALLEGATO B-1 alle Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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1. DESCRIZIONE E REGOLE DI COMPILAZIONE

1.1 NOMENCLATURA DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DI RICEVUTE/ NOTIFICHE

Il nome dei file per la trasmissione delle ricevute/notifiche, deve rispettare la seguente nomenclatura generale:

Il Nome del file fattura ricevuto senza estensione deve essere conforme alle regole definite nel paragrafo 2.2. Nel caso in cui il nome file non sia conforme e la sua lunghezza sia superiore ai 36 caratteri il nome sarà troncato ed i caratteri oltre il 36-esimo non saranno presenti nella notifica di scarto.

Il Tipo di messaggio può assumere i seguenti valori:

Valore Descrizione

RC Ricevuta di consegna

NS Notifica di scarto

MC Notifica di mancata consegna

NE Notifica esito cedente / prestatore

MT File dei metadati

EC Notifica di esito cessionario / committente

SE Notifica di scarto esito cessionario / committente

DT Notifica decorrenza termini

AT Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito

Il Progressivo univoco deve essere una stringa alfanumerica di lunghezza massima 3 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9] che identifica univocamente ogni notifica / ricevuta relativa al file inviato.

Il carattere di separazione degli elementi componenti il nome file corrisponde all’underscore (“_”), codice ASCII 95, l’estensione è sempre “.xml”.

Nome del file fattura ricevuto senza estensione

Tipo di messaggio

Progressivo univoco

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ALLEGATO B-1 alle Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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Se il SdI ha ricevuto un file di tipo compresso, di cui al precedente paragrafo 2.2 lett. c), (es.: ITAAABBB99T99X999W_00001.zip ) e non è possibile accedere al suo contenuto perché “corrotto”, il nome del file con il quale il SdI inoltra al soggetto trasmittente la notifica di scarto è il seguente:

ITAAABBB99T99X999W_00001_NS_001.xml

A queste regole di nomenclatura fa eccezione l’Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito (rif. paragrafo 1.10); in questo caso, se il SdI ha ricevuto un file con nome ITAAABBB99T99X999W_00001.xml, inoltra al soggetto trasmittente il seguente file .zip

ITAAABBB99T99X999W_00001_AT_001.zip

che al suo interno contiene il file ricevuto (ITAAABBB99T99X999W_00001.xml) e l’attestazione (ITAAABBB99T99X999W_00001_AT_001.xml).

1.2 RICEVUTA DI CONSEGNA DEL FILE AL DESTINATARIO

È la ricevuta inviata dal SdI al soggetto trasmittente per comunicare l’avvenuta consegna del file al destinatario.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

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ALLEGATO B-1 alle Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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Tabella 1

Elemento XML Descrizione funzionale

Formati e valori ammessi Obbligatorietà

e occorrenze

Dim.

min-max

IdentificativoSDI

Numero attribuito dal Sistema di

Interscambio al file ricevuto

Formato numerico <1.1> 12

NomeFile

Nome attribuito al file secondo le

regole riportate su Disciplinare Tecnico

Formato alfanumerico <1.1> 1 … 50

DataOraRicezione

Data e ora in cui il file è stato ricevuto

dal Sistema di Interscambio

Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione:

YYYY-MM-DD-HH:MM <1.1> 16

DataOraConsegna

Data e ora in cui il file è stato

consegnato dal Sistema di

Interscambio

Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione:

YYYY-MM-DD-HH:MM <1.1> 16

Destinatario

Blocco contenente le informazioni

relative al soggetto destinatario della fattura (Codice

Ufficio e Denominazione come indicato nell’IndicePA)

Campo complesso <1.1>

RiferimentoArchivio

Opzionale. Valore presente nel caso di

Ricevuta di consegna relativa a fattura appartenente

a file archivio.

Campo complesso <0.1>

MessageId Identificativo del

messaggio Formato numerico <1.1>

1 … 99999999999999

PecMessageId

Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi

inviati con il canale PEC. Identificativo

proprio del messaggio PEC

Formato alfanumerico <0.1> unbounded

Note

Opzionale. Campo contenente eventuali

informazioni aggiuntive

Formato alfanumerico <0.1> unbounded

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ALLEGATO B-1 alle Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

31/03/2014 Pag. 35 di 52

La ricevuta è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:Signature. Esso fa riferimento al namespace: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# .

Figura 1

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ALLEGATO B-1 alle Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

31/03/2014 Pag. 36 di 52

1.3 NOTIFICA DI SCARTO

È la notifica inviata dal SdI al soggetto trasmittente nei casi in cui non sia stato superato uno o più controlli tra quelli effettuati dal SdI sul file ricevuto.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

Tabella 2

Elemento XML Descrizione funzionale

Formati e valori ammessi Obbligatorietà

e occorrenze

Dim.

min-max

IdentificativoSDI

Numero attribuito dal Sistema di

Interscambio al file ricevuto

Formato numerico <1.1> 12

NomeFile

Nome attribuito al file secondo le

regole riportate su Disciplinare Tecnico

Formato alfanumerico <1.1> 1 … 50

DataOraRicezione

Data e ora in cui il file è stato ricevuto

dal Sistema di Interscambio

Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione:

YYYY-MM-DD-HH:MM <1.1> 16

RiferimentoArchivio

Opzionale. Valore presente nel caso di

Ricevuta di consegna relativa a fattura appartenente

a file archivio.

Campo complesso <0.1>

ListaErrori Lista degli errori

rilevato. Campo complesso <1.1>

MessageId Identificativo del

messaggio Formato numerico <1.1>

1 … 99999999999999

PecMessageId

Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi

inviati con il canale PEC. Identificativo

proprio del messaggio PEC

Formato alfanumerico <0.1> unbounded

Note

Opzionale. Campo contenente eventuali

informazioni aggiuntive

Formato alfanumerico <0.1> unbounded

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ALLEGATO B-1 alle Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

31/03/2014 Pag. 37 di 52

La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:Signature. Esso fa riferimento al namespace: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# .

Figura 2

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ALLEGATO B-1 alle Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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1.4 NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA

È la notifica inviata dal SdI al soggetto trasmittente nei casi in cui fallisca l’operazione di consegna del file al destinatario.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

Tabella 3

Elemento XML Descrizione funzionale

Formati e valori ammessi Obbligatorietà

e occorrenze

Dim.

min-max

IdentificativoSDI

Numero attribuito dal Sistema di

Interscambio al file ricevuto

Formato numerico <1.1> 12

NomeFile

Nome attribuito al file secondo le

regole riportate su Disciplinare Tecnico

Formato alfanumerico <1.1> 1 … 50

DataOraRicezione

Data e ora in cui il file è stato ricevuto

dal Sistema di Interscambio

Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione:

YYYY-MM-DD-HH:MM <1.1> 16

RiferimentoArchivio

Opzionale. Valore presente nel caso di

Ricevuta di consegna relativa a fattura appartenente

a file archivio.

Campo complesso <0.1>

Descrizione

Opzionale. Descrizione delle

motivazioni di mancata consegna

Formato alfanumerico <0.1> 1 … 255

MessageId Identificativo del

messaggio Formato numerico <1.1>

1 … 99999999999999

PecMessageId

Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi

inviati con il canale PEC. Identificativo

proprio del messaggio PEC

Formato alfanumerico <0.1> unbounded

Note

Opzionale. Campo contenente eventuali

informazioni aggiuntive

Formato alfanumerico <0.1> unbounded

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ALLEGATO B-1 alle Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

31/03/2014 Pag. 39 di 52

La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:Signature. Esso fa riferimento al namespace: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# .

Figura 3

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ALLEGATO B-1 alle Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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1.5 NOTIFICA DI ESITO COMMITTENTE

È la notifica inviata dal soggetto destinatario al SdI per comunicare l’esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento ricevuto.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML che contiene le seguenti informazioni:

Tabella 4

La notifica può essere firmata opzionalmente mediante tecnologia XAdES; in tal caso presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:Signature. Esso fa riferimento al namespace: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# .

Elemento XML Descrizione funzionale

Formati e valori ammessi Obbligatorietà

e occorrenze

Dim.

min-max

IdentificativoSDI

Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al

file ricevuto

Formato numerico <1.1> 12

RiferimentoFattura

Opzionale. Descrive a quale fattura si riferisce

l’esito; se non valorizzato si

intende riferito a tutte le fatture

presenti nel file

Campo complesso <0.1>

Esito

Esito dei controlli svolti sulla fattura

da parte del destinatario.

Formato alfanumerico

Valori ammessi:

[EC01] [EC02]

<1.1> 4

Descrizione

Opzionale. Descrizione delle

motivazioni di rifiuto

Formato alfanumerico <0.1> 1 … 255

MessageIdCommittente

Identificativo del messaggio

assegnato dal committente

Formato alfanumerico <0.1> 1 … 14

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ALLEGATO B-1 alle Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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Figura 4

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ALLEGATO B-1 alle Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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1.6 NOTIFICA DI SCARTO ESITO COMMITTENTE

È la notifica inviata dal SdI al soggetto destinatario per comunicare eventuali incoerenze o errori nell’esito inviato al SdI precedentemente (accettazione o rifiuto della fattura).

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

Elemento XML Descrizione funzionale

Formati e valori ammessi Obbligatorietà

e occorrenze

Dim.

min-max

IdentificativoSDI

Numero attribuito dal Sistema di

Interscambio al file ricevuto

Formato numerico <1.1> 12

RiferimentoFattura Opzionale. Descrive

a quale fattura si riferisce l’esito

Campo complesso <0.1>

Scarto Motivazione dello

scarto

Formato alfanumerico

Valori ammessi:

[EN00] [EN01]

<1.1>

MessageId Identificativo del

messaggio Formato numerico <1.1>

1 … 99999999999999

MessageIdCommittente

Identificativo del messaggio

assegnato dal committente

Formato alfanumerico <0.1> 1 … 14

PecMessageId

Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi

inviati con il canale PEC. Identificativo

proprio del messaggio PEC

Formato alfanumerico <0.1> unbounded

Note

Opzionale. Campo contenente eventuali

informazioni aggiuntive

Formato alfanumerico <0.1> unbounded

Tabella 5

La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:Signature. Esso fa riferimento al namespace: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# .

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ALLEGATO B-1 alle Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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Figura 5

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ALLEGATO B-1 alle Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013 [versione 1.1]

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1.7 NOTIFICA DI ESITO (CEDENTE)

È la notifica inviata dal SdI al mittente della fattura per comunicare l’esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento ricevuto dal destinatario.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

Tabella 6

La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:Signature. Esso fa riferimento al namespace: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# .

Elemento XML Descrizione funzionale

Formati e valori ammessi Obbligatorietà

e occorrenze

Dim.

min-max

IdentificativoSDI

Numero attribuito dal Sistema di

Interscambio al file ricevuto

Formato numerico <1.1> 12

NomeFile Nome del file a cui si riferisce l’esito

Formato alfanumerico <1.1> 1 … 50

EsitoCommittente Esito da parte del

committente circa la fattura inviata

Campo complesso <1.1>

MessageId Identificativo del

messaggio Formato numerico <1.1>

1 … 99999999999999

PecMessageId

Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi

inviati con il canale PEC. Identificativo

proprio del messaggio PEC

Formato alfanumerico <0.1> unbounded

Note

Opzionale. Campo contenente eventuali

informazioni aggiuntive

Formato alfanumerico <0.1> unbounded

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Figura 6

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1.8 NOTIFICA DI DECORRENZA TERMINI

È la notifica inviata dal SdI sia al mittente che al destinatario della fattura per comunicare la decorrenza del termine limite per la comunicazione dell’accettazione/rifiuto.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

Tabella 7

La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:Signature. Esso fa riferimento al namespace: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# .

Elemento XML Descrizione funzionale

Formati e valori ammessi Obbligatorietà

e occorrenze

Dim.

min-max

IdentificativoSDI

Numero attribuito dal Sistema di

Interscambio al file ricevuto

Fformato numerico <1.1> 12

RiferimentoFattura Opzionale. Descrive

a quale fattura si riferisce l’esito

Campo complesso <0.1>

NomeFile Nome del file a cui

si riferisce la notifica

Fformato alfanumerico <1.1> 1 … 50

Descrizione

Opzionale. Descrizione delle

motivazioni di notifica

Formato alfanumerico <0.1> 1 … 255

MessageId Identificativo del

messaggio Formato numerico <1.1>

1 … 99999999999999

PecMessageId

Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi

inviati con il canale PEC. Identificativo

proprio del messaggio PEC

Formato alfanumerico <0.1> unbounded

Note

Opzionale. Campo contenente eventuali

informazioni aggiuntive

Formato alfanumerico <0.1> unbounded

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Figura 7

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1.9 NOTIFICA METADATI DEL FILE FATTURA AL DESTINATARIO

È il file inviato dal SdI al soggetto destinatario insieme al file fattura e contenente i dati principali di riferimento del file utili per l’elaborazione, ivi compreso l’identificativo del SdI.

Tabella 8

Elemento XML Descrizione funzionale

Formati e valori ammessi Obbligatorietà

e occorrenze

Dim.

min-max

IdentificativoSDI

Numero attribuito dal Sistema di

Interscambio al file ricevuto

Formato numerico <1.1> 12

NomeFile Nome del file a cui

si riferisce la notifica

Formato alfanumerico <1.1> 1 … 50

CodiceDestinatario

Codice dell’ufficio a cui è indirizzata la

fattura come descritto sull’indice

IPA

Formato alfanumerico <1,1> 1 … 6

Formato Identificativo della

versione del formato fattura

Formato alfanumerico <1,1> 5

TentativiInvio

Numero progressivo che identifica l’invio, normalmente vale 1, nel caso di più

tentativi il progressivo viene

incrementato

Formato numerico <1.1> 1

MessageId Identificativo del

messaggio Formato numerico <1.1>

1 … 99999999999999

Note

Opzionale. Campo contenente eventuali

informazioni aggiuntive

Formato alfanumerico <0.1> unbounded

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Figura 8

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1.10 ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA FATTURA CON IMPOSSIBILITÀ

DI RECAPITO

È la notifica inviata dal SdI al mittente della fattura per attestare l’avvenuta ricezione della fattura e l’impossibilità di recapitare il file al destinatario; la casistica si riferisce:

- alla presenza del codice destinatario valorizzato a “999999” e all’impossibilità di identificare univocamente nell’anagrafica di riferimento (rif. paragrafo 4.1) un ufficio di fatturazione elettronica associato al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura;

- alla mancata disponibilità tecnica di comunicazione con il destinatario.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file .zip contenente:

· il file originale così come ricevuto dal mittente

· un file xml, firmato (firma elettronica non qualificata), contenente le seguenti informazioni:

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31/03/2014 Pag. 51 di 52

Tabella 9

Elemento XML Descrizione funzionale

Formati e valori ammessi Obbligatorietà

e occorrenze

Dim.

min-max

IdentificativoSdI

Numero attribuito dal Sistema di

Interscambio al file ricevuto

Formato numerico <1.1> 12

NomeFile Nome del file a cui

si riferisce la notifica

Formato alfanumerico <1.1> 1 … 50

DataOraRicezione

Data e ora in cui il file è stato ricevuto

dal Sistema di Interscambio

Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione:

YYYY-MM-DD-HH:MM <1.1> 16

RiferimentoArchivio

Opzionale. Valore presente nel caso di

notifica relativa a fattura appartenente

a file archivio.

Campo complesso <0.1>

Destinatario

Codice e descrizione

dell’ufficio a cui è indirizzata la fattura

come indicati sull’indice IPA

Campo complesso <1.1>

MessageId Identificativo del

messaggio Formato numerico <1.1>

1 … 99999999999999

PecMessageId

Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi

inviati con il canale PEC. Identificativo

proprio del messaggio PEC

Formato alfanumerico <0.1> unbounded

Note

Opzionale. Campo contenente eventuali

informazioni aggiuntive

Formato alfanumerico <0.1> unbounded

HashFileOriginale

Obbligatorio. Campo contenente l’hash (SHA-256) del file ricevuto

Formato alfanumerico <1.1> unbounded

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31/03/2014 Pag. 52 di 52

L’attestazione è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:Signature. Esso fa riferimento al namespace: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# .

Figura 9