Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra...

36
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Gennaio 2010 | www.estv.admin.ch Info IVA 16 concernente il settore Assicurazioni Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

Transcript of Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra...

Page 1: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Gennaio 2010 | www.estv.admin.ch

Info IVA 16 concernente il settore

AssicurazioniSos

tituita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 2: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

© Edito dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Novembre 2011

Osservazioni preliminari

Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell’una o nell’altra forma e sono considerate equivalenti.

Abbreviazioni

AFC Amministrazione federale delle contribuzioniAFD Amministrazione federale delle doganeart. articoloCHF Franchi svizzericpv. capoversoCO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero

(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)IVA Imposta sul valore aggiuntoLAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli

infortuni (RS 832.20)LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (RS 832.10)LCA Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (RS 221.229.1)lett. letteraLIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11)LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto

(RS 641.20)LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione

(RS 961.01)n. numeroN.IVA Numero di registro dei contribuenti IVAOIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto

(RS 641.201)OPI Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie

professionali (RS 832.30)RS Raccolta sistematica del diritto federaleSUVA Istituto nazionale svizzero di assicurazioni contro gli infortuni

Aliquote d’imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010:Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %.

Aliquote d’imposta valevoli dal 1° gennaio 2011:Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %.

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 3: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

3

Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA

La presente info IVA si fonda sulla LIVA e sull’OIVA, entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2010, ed è valevole dal 1o gennaio 2010, tenuto comunque conto delle regolamentazioni contenute nell’info IVA “Prassi dell’AFC: applicabilità temporale”. Le informazioni orali e scritte rilasciate sotto il regime della vecchia legge sull’IVA del 2 settembre 1999, che non corrispondono al contenuto della presente pubblicazione, non sono applica-bili alle fattispecie verificatesi a partire dall’entrata in vigore della nuova LIVA del 12 giugno 2009. Mantengono invece la loro validità le informazioni rilasciate nonché le pubblicazioni edite a suo tempo in virtù della vecchia legge sull’IVA e riferite a fattispecie verificatesi tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009. Le spiegazioni contenute nella presente pubblicazione dovrebbero permettere ai contribuenti (e ai loro rappresentanti) di salvaguardare i propri diritti e adempiere i propri obblighi in materia di IVA.

La presente info IVA pone l’accento e fornisce informazioni specifiche al settore delle assicurazione e si occupa principalmente dell’interpretazione dell’articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA. Essa si rivolge in particolare agli istituti e società di assicurazione privati e pubblici, così come ai riassicura-tori e agli agenti o intermediari d’assicurazione indipendenti.

Trovate ulteriori informazioni su determinati temi (p. es. assoggettamento, controprestazione o deduzione dell’imposta precedente) nelle corrispondenti info IVA.

Un numero d’identificazione univoco delle imprese (IDI) è stato introdotto con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, della legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03). L’IDI, al quale viene aggiunto il complemento IVA, sostituisce il vecchio numero IVA (designato nella presente pubblicazione con N.IVA). Il formato di questo nuovo numero si basa sull’IDI, CHE-123.456.789, che viene completato dal suffisso IVA, per esempio: CHE-123.456.789 IVA.Per ridurre i costi di adattamento sopportati dalle imprese, entrambi i numeri possono essere utilizzati indifferentemente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. In caso di utilizzo del nuovo N.IVA, il vecchio può anche figurare come numero di riferimento (F p. es. N.Rif. sul rendiconto IVA).

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 4: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

4

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 5: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

5

Indice delle materie

1 Prestazioni escluse dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1 Principio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.2 Operazioni di assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.3 Supplementi su premi di assicurazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.4 Cifre d’affari in materia di riassicurazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.5 Agente o intermediario d’assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.5.1 Attività tipica della professione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.5.2 Provvigioni degli assicuratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Prestazioni imponibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.1 Garanzie di fabbricazione o garanzie dei prodotti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.2 Prestazioni d‘incasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.3 Compiti amministrativi (“attività di back office”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.4 Finder’s fee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.5 Trattamento dei sinistri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3 Acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4 Casi speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.1 Pluralità di prestazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.1.1 Combinazioni di prestazioni (art. 19 cpv. 2 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.1.2 Prestazioni principali e accessorie (art. 19 cpv. 4 LIVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184.2 Pagamenti derivanti da contratti di assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184.2.1 Pagamenti in caso di sinistro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184.2.2 Pagamenti effettuati allo scioglimento dei contratti d’assicurazione . . . . . . . . . . 194.3 Acquisto e vendita di beni provenienti da sinistri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194.3.1 Per la parte lesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194.3.2 Per l’assicuratore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204.4 Coassicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.5 Assicurazione per conto altrui e rifatturazione di premi d’assicurazione . . . . . . . 214.6 Vendita del prodotto d’assicurazione di un terzo assicuratore . . . . . . . . . . . . . . . 234.7 Attività amministrative effettuate in applicazione di speciali disposizioni di legge 234.8 Istituti particolari nel settore delle assicurazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234.9 Trasferimento di un portafoglio assicurativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 6: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

6

5 Rendiconto con l’AFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.1 Base di calcolo e aliquote d’imposta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.2 Fatturazione e deduzione dell’imposta precedente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.3 Determinazione approssimativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.3.1 Principio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.3.2 Forfait settoriali specifici per la deduzione dell’imposta precedente

e altre semplificazioni per imprese di assicurazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.4 Aliquote saldo e aliquote forfetarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

6 Contabilità e obbligo di conservazione dei libri contabili e giustificativi . . . . . . . . 286.1 Parte relativa alla cifra d’affari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286.2 Acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296.3 Parte relativa all’imposta precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente. . . . . . . . . . . . . . . . 30

Allegato I

7 Prestazioni imponibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317.1 Esempi di forniture imponibili nel settore delle assicurazioni . . . . . . . . . . . . . . . . 317.2 Esempi di prestazioni di servizi imponibili nel settore delle assicurazioni . . . . . . . 317.2.1 Prestazioni di servizi che sottostanno al principio del luogo del destinatario

(art. 8 cpv. 1 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317.2.2 Prestazioni di servizi che sottostanno al principio del luogo dell’esecuzione

dell’attività (art. 8 cpv. 2 lett. c e d LIVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327.2.3 Prestazioni di servizi che sottostanno al principio del luogo del fondo

(art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA): Prestazioni di servizi relativi a un fondo . . . . . . . . . . . . 32

Allegato II

8 Acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338.1 Esempi di prestazioni che nel settore delle assicurazioni vanno dichiarate

quale acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero . . . . . . . . . . . . . . . . 338.2 Esempi di prestazioni che nel settore delle assicurazioni non vanno dichiarate

quale acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 7: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

7

1 Prestazioni escluse dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA)1.1 Principio

Sono escluse dall’imposta e non danno pertanto diritto alla deduzione dell’imposta precedente le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le operazioni relative all’attività di agente o di intermediario d’assi-curazione.

Secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera a LIVA, l’opzione non è possibile per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le operazioni relative all’attività di agente o di intermediario d’assicurazione. Di conse-guenza, l’IVA che grava le forniture e le prestazioni di servizi, come pure le importazioni di beni utilizzati per conseguire simili operazioni escluse dall’im-posta sul territorio svizzero o all’estero non può essere dedotta a titolo d’im-posta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA e art. 60 OIVA). Questo principio vale anche per l’impresa assoggettata come contribuente in seguito alla realizza-zione di altre prestazioni.

È considerato luogo delle prestazioni di servizi di assicuratori e riassicuratori, come pure di agenti e intermediari d’assicurazione, quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per i quali viene effettuata la prestazione di servizi, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora (art. 8 cpv. 1 LIVA). Le prestazioni di servizi nel settore assicurativo, che secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA valgono effettuate all’estero, non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero e non legittimano la deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA e art. 60 OIVA).

1.2 Operazioni di assicurazione

Si è in presenza di un’operazione di assicurazione secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA quando sono adempite cumulativamente le seguenti condizioni:

l si è in presenza di un rischio o di un pericolo;l il prestatore (assicuratore) si assume il rischio o il pericolo (prestazione);l per questo lo stipulante paga un premio (controprestazione);l la prestazione è indipendente;l il rischio è compensato in base a principi statistici (esercizio di un’attività

pianificata).

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 8: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

8

Il termine assicurazione comprende tutti i settori di assicurazione, in partico-lare:

l l’assicurazione delle persone per esempio l’assicurazione sulla vita, l’assicurazione contro gli infortuni,

l’assicurazione malattia;l l’assicurazione di cose e del patrimonio per esempio l’assicurazione contro gli incidenti, i danni elementari e gli

altri danni, l’assicurazione contro i furti, l’assicurazione responsabilità civile, l’assicurazione contro i rischi o in riduzione dei rischi nell’ambito dei crediti (insolvenza in genere, credito d’esportazione, prestito ipotecario ecc.), cauzioni e altre perdite finanziarie (rischi professionali, perdite di guadagno ecc.);

l la protezione giuridica;l gli altri rapporti assicurativi prescritti da leggi per esempio l’assicurazione contro le malattie in conformità della LAMal

oppure assicurazioni cantonali di immobili.

Le operazioni di assicurazione sono realizzate in particolare da imprese di assicurazione di diritto privato sottoposte alla LSA per il corrispondente ramo assicurativo, che hanno ricevuto un’autorizzazione o che non sottostanno alla sorveglianza o ne sono esonerati (art. 2 cpv. 1 lett. a, b e d; art. 2 cpv. 2 lett. a e b; art. 2 cpv. 3 e art. 3 cpv. 1 LSA).

Realizzano parimenti operazioni di assicurazione le persone giuridiche di diritto privato o pubblico che esercitano l’assicurazione sociale malattie o infortuni e che sono riconosciute o iscritte come tali (art. 12 LAMal risp. art. 68 LAINF). Tra le operazioni ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA rientrano anche le operazioni degli istituti di previdenza professionale (art. 37 OIVA).

L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l’assicurazione invali-dità (AI), l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e l’indennità per perdita di guadagno (IPG) rientrano nell’articolo 21 capoverso 2 numero 8 LIVA in qualità di istituzioni di sicurezza sociale.

Se un’impresa offre, dietro controprestazione, a un numero indeterminato di terzi (p. es. membri o clienti di un viaggio) l’assunzione, in proprio nome, di un rischio e per questo rischio si assicura tramite un’assicurazione collettiva per danni causati da terzi presso un’impresa di assicurazioni, il premio che essa fattura in proprio nome ai terzi è escluso dall’imposta qualora sono adempiti i presupposti menzionati alla cifra 4.5.

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 9: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

9

Un’attività di consulenza fatturata separatamente vale come prestazione accessoria a una prestazione d’assicurazione esclusa dall’imposta solo se è in relazione alla stipulazione di un contratto d’assicurazione o a una modifica di un contratto d’assicurazione (F cifra 4.1.2).

Costituisce controprestazione per una prestazione assicurativa il valore patrimoniale che dev’essere corrisposto all’assicuratore per l’adempimento della prestazione assicurativa (art. 3 lett. f LIVA).

Essa comprende per esempio:

l premi, contributi e supplementi (F cifra 1.3);l supplementi per la fatturazione rateale dei premi;l tasse per l’allestimento della polizza assicurativa (p. es. in caso di perdita);l emolumenti per rischi di cambio (cambio valuta per assicurazioni con due

differenti valute);l emolumenti per modifiche contrattuali prima della scadenza di un anno;l emolumenti prelevati per la sospensione di assicurazioni e per le spese di

diffida.

In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate, si considera contro-prestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (art. 24 cpv. 2 LIVA e art. 26 OIVA). Sono considerati persone strettamente vincolate i titolari di partecipazioni determinanti in un’impresa (superamento del valore soglia secondo l’art. 69 LIFD oppure corrispondente partecipazione a una società di persone) o le persone a loro vicine (art. 3 lett. h LIVA; F info IVA “Quote private“ e “Base di calcolo e aliquote d’imposta”).

1.3 Supplementi su premi di assicurazione

I supplementi che l’assicuratore riscuote dal suo stipulante contemporanea-mente ai premi stessi non costituiscono una propria operazione di assicura-zione, ma unicamente una partita di giro, se:

l lo stipulante è, senza contropartita, debitore per legge di tali supplementi (p. es. quale detentore di veicoli a motore);

l l’assicuratore trasmette questi supplementi a terzi (p. es. a un fondo); el il supplemento è definito come tale e menzionato separatamente nel

conteggio dei premi.

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 10: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

10

N Se queste caratteristiche non sono adempite cumulativamente, l’importo complessivo fatturato allo stipulante è considerato una controprestazione per prestazioni assicurative escluse dall’imposta realizzate in proprio nome dall’assicuratore, che può comportare una correzione della deduzione dell’imposta precedente. Il destinatario (p. es. fondo) di tali importi non deve imporli, poiché non si verifica un rapporto di prestazioni con il rispettivo assicuratore.

Esempio 1I premi supplementari a copertura delle spese per la prevenzione degli infor-tuni e delle malattie professionali che gli assicuratori LAINF riscuotono dallo stipulante e riversano alla SUVA per la gestione (art. 87 LAINF, art. 91 OPI).

Esempio 2I contributi per la prevenzione degli infortuni che gli assicuratori sulla respon-sabilità civile riscuotono dallo stipulante, unitamente ai premi d’assicurazione, e riversano al corrispondente fondo (art. 1 della legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale [RS 741.81]).

1.4 Cifre d’affari in materia di riassicurazione

Le operazioni di riassicurazione escluse dall’imposta sono realizzate dagli istituti che si impegnano, contro versamento di una controprestazione, nei confronti di un altro assicuratore (assicuratore diretto o primo assicuratore e riassicuratore) ad assumere una parte del rischio di quest’ultimo. La nozione “istituto” comprende anche fondi o fondazioni alimentati da diversi assicura-tori al fine di assumere un grande rischio.

1.5 Agente o intermediario d’assicurazione1.5.1 Attività tipica della professione

Gli agenti o intermediari d’assicurazione sono persone fisiche o giuridiche che agiscono nell’interesse di assicuratori o potenziali stipulanti e offrono e/o stipulano contratti d’assicurazione oppure effettuano atti preparatori per la conclusione dei contratti. Quest’attività tipica della professione com-prende anche la gestione dei contratti d’assicurazione dei nuovi stipulanti o di quelli esistenti (verifica del portafoglio assicurativo), la liquidazione dei casi di assicurazione (trattamento dei sinistri) e la successiva assistenza degli stipu-lanti, che comporta eventuali nuovi contratti o l’adattamento di contratti esistenti alle nuove circostanze. I compensi possono consistere in provvigioni di stipulazione, provvigioni di portafoglio, superprovvigioni ecc., oppure sono stabiliti a seconda del tempo impiegato.

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 11: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

11

L’attività tipica della professione comprende:

l la determinazione della necessità assicurativa (analisi dei rischi, elabora-zione di un concetto per la gestione dei rischi);

l la definizione delle esigenze relative alle condizioni d’assicurazione;l la gara d’appalto e la valutazione delle offerte, il confronto dei prezzi e

delle prestazioni;l le trattative con gli assicuratori rispettivamente con gli stipulanti;l l’elaborazione e il controllo dei documenti contrattuali;l la verifica corrente del concetto;l il sostegno nel trattamento dei casi di sinistro;l l’incasso dei premi, in relazione al proprio portafoglio assicurativo.

Un contratto concluso precedentemente con l’assicuratore o con il cliente non costituisce un presupposto imprescindibile per comprovare un’attività di agente o intermediario d’assicurazione. Nel caso di strutture a più livelli (sottoagenti, sottointermediari) l’esclusione dall’imposta vale per tutti i prestatori della catena che effettuano un’attività tipica della professione di agente o di interme-diario d’assicurazione, indipendentemente con chi hanno concluso un con-tratto.

Per poter comprovare un’operazione esclusa dall’imposta si consiglia la conser-vazione di documenti scritti (fatture, contratti, note di credito ecc.) dai quali risulti in modo inequivocabile che il compenso è in funzione dell’attività di agente o intermediario d’assicurazione, e ciò indipendentemente che il paga-mento sia effettuato dall’assicuratore, dallo stipulante o da un terzo (agente d’assicurazione). L’iscrizione nell’apposito segmento del registro degli interme-diari assicurativi (cfr. www.vermittleraufsicht.ch) oppure la subordinazione a una corrispondente legge in materia di sorveglianza all’estero costituisce solo un indizio riguardo all’attività di agente o intermediario d’assicurazione.

Sono parimenti escluse dall’imposta le prestazioni tipiche della professione svolte da agenti e intermediari d’assicurazione in relazione a prestazioni di istituti di previdenza professionale (2° pilastro; art. 37 OIVA). Ciò vale anche per le prestazioni nell’ambito della previdenza libera (assicurazione sulla vita; 3° pilastro).

Esempio 1La Assicurazioni SA ha stipulato contratti di cooperazione con due assicuratori mobiliari e un assicuratore vita, che consentono di vendere i loro prodotti d’assicurazione tramite altri terzi sottoagenti. Questi ultimi sono in contatto con i clienti. La provvigione che la Assicurazioni SA percepisce dagli assicura-

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 12: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

12

tori è esclusa dall’imposta. Lo stesso vale per la provvigione percepita da un sottoagente.

Esempio 2L’assicuratore Y con sede a Londra (GB) vende i suoi prodotti d’assicurazione sul continente tramite la società Z con sede in Germania. Quest’ultima ha stipulato a sua volta contratti di collaborazione in ogni Paese con un agente generale G. L’intermediaria X Sagl, iscritta nel registro degli intermediari d’assicurazione fra l’altro per il settore “Assicurazioni trasporto merci”, è incaricata da un’importante impresa di verificare il suo portafoglio assicura-tivo e di proporre eventuali nuove soluzioni. Al termine dell’esame, si rende necessaria la stipulazione di un nuovo contratto d’assicurazione con l’assicu-ratore Y che la X Sagl conclude attraverso l’agente generale G in Svizzera. Le provvigioni che la X Sagl percepisce da G (iscrizione nel registro, nota di credito) sono escluse dall’imposta senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Le provvigioni che G percepisce da Z (contratto con Z, note di credito) non soggiacciono all’imposta sul territorio svizzero, siccome la desti-nataria della prestazione (Z) ha la sua sede all’estero. In conformità dell’arti-colo 60 OIVA, non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta prece-dente sulle prestazioni a monte di questa provvigione (opzione non ammessa).

Le prestazioni che non sono effettuate nell’ambito di un’attività tipica della professione di agente o di intermediario d’assicurazione non rientrano nell’esclusione dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA. Non rientrano nell’attività tipica della professione in particolare:

l il procacciamento o l’apporto di clienti, non finalizzato alla conclusione di un contratto d’assicurazione (F cifra 2.4 finder’s fee);

l la semplice attività di consulenza.

1.5.2 Provvigioni degli assicuratori

L’intermediario d‘assicurazione procura su mandato dei suoi clienti (stipulanti) i contratti d’assicurazione loro congeniali. Nella maggior parte dei casi, l’intermediario è rimunerato, sotto forma di provvigioni, per le sue prestazioni non dai suoi clienti, bensì dagli assicuratori. La mediazione di uno stipulante a un assicuratore nell’ambito di un contratto d‘intermediazione è una presta-zione che rientra nell’attività tipica della professione di un intermediario, ragion per cui le provvigioni non soggiacciono all’imposta.

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 13: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

13

L’intermediario d’assicurazione che trasferisce parzialmente o interamente al suo cliente la provvigione incassata è autorizzato a portare in deduzione questo importo, a titolo di diminuzione della controprestazione, dall’ono-rario pattuito con il suo cliente per l’assistenza prestata. La diminuzione della controprestazione riguarda esclusivamente il rapporto di prestazione tra l’intermediario d’assicurazione e il suo cliente. Di conseguenza, l’interme-diario d’assicurazione dovrà registrare questi importi nella propria contabilità in conti separati diminuzione dei ricavi suddivisi in clienti domiciliati o con sede in territorio svizzero e clienti esteri.

Se invece, in caso di contratto di mediazione, le provvigioni non sono riversate al cliente oppure gli sono versate sulla base di un altro rapporto contrattuale che non riguarda l’attività di intermediario d’assicurazione, l’intermediario d’assicurazione non può far valere nessuna diminuzione della contropresta-zione nei confronti del suo cliente.

Il cliente (stipulante) non deve imporre le provvigioni che gli sono riversate. Tuttavia, se l’onorario risulta imponibile (p. es. prestazione di consulenza) e il cliente ha effettuato la deduzione dell’imposta precedente, l’erogazione della provvigione va trattata quale diminuzione della controprestazione e, di conseguenza, occorre adeguare in modo corrispondente la deduzione dell’imposta precedente (art. 41 cpv. 2 LIVA).

2 Prestazioni imponibili2.1 Garanzie di fabbricazione o garanzie dei prodotti

Se un’impresa garantisce verso pagamento di una controprestazione supple-mentare una prestazione nel caso di danno, per i prodotti che essa fabbrica o fornisce (p. es. una proroga della durata di garanzia per i difetti dei materiali) non si verifica una prestazione assicurativa indipendente esclusa dall’imposta, bensì una prestazione accessoria che condivide il trattamento fiscale della pre-stazione principale, ossia la fornitura di prodotti (F cifra 4.1.2).

2.2 Prestazioni d‘incasso

Se un assicuratore incarica un terzo (subappaltatore o personale ausiliario) dell’incasso del suo credito (premi di assicurazione) e il terzo deve rendere conto all’assicuratore di ogni singolo pagamento del cliente (stipulante dell’assicurazione o assicurato), il terzo compie un’autentica prestazione d’incasso. Egli deve imporre unicamente la controprestazione per la presta-zione d’incasso, indipendentemente se la stessa è compensata con il premio di assicurazione incassata per conto dell’assicuratore, oppure se è bonificata

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 14: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

14

separatamente. L’assicuratore non ha il diritto alla deduzione dell’imposta precedente, poiché utilizza la prestazione per realizzare un’operazione di assicurazione esclusa dall’imposta.

N Le prestazioni d’incasso da parte di agenti o intermediari d’assicurazione, eseguite nell’ambito del proprio portafoglio assicurativo, sono escluse dall’imposta (F cifra 1.5.1).

2.3 Compiti amministrativi (“attività di back office”)

Se un assicuratore conferisce a un terzo (subappaltatore o personale ausi-liario) l’esecuzione di lavori amministrativi verso controprestazione (attività di back office), tale terzo non realizza operazioni di assicurazione e non agisce nemmeno in qualità di agente d’assicurazione. Egli esegue prestazioni di servizi imponibili all’aliquota normale.

N Le prestazioni back office da parte di agenti o intermediari d’assicurazione, eseguite nell’ambito del proprio portafoglio assicurativo, sono escluse dall’imposta (F cifra 1.5.1).

Esempio 1Fra una società madre e un’affiliata esiste un contratto di collaborazione. In esso è convenuto che l’affiliata continuerà a stipulare in suo proprio nome i contratti d’assicurazione e la società madre svolgerà, verso contropresta-zione, le altre prestazioni nel settore delle assicurazioni per l’affiliata (p. es. organizzazione della vendita, soluzione dei casi, calcoli matematici di genere assicurativo). Le prestazioni di servizi effettuate dalla società madre sono imponibili all’aliquota normale.

Esempio 2Un assicuratore sulla vita attivo sul mercato con i suoi agenti d’assicurazione incarica un terzo di svolgere le seguenti attività:l trattamento delle richieste di assicurazione;l valutazione dei rischi da assicurare;l valutazione della necessità di effettuare esami medici;l emissione, gestione e disdette delle polizze d’assicurazione;l trattamento delle modifiche di contratto e di tariffa;l riscossione dei premi;l trattamento dei casi di sinistro;l fissazione e calcolazione delle provvigioni spettanti all’agente

d’assicurazione;

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 15: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

15

l svolgimento del ruolo di anello di congiunzione fra l’assicuratore, gli agenti d’assicurazione e i terzi.

Queste prestazioni di servizi sono imponibili all’aliquota normale.

Esempio 3Un datore di lavoro o un terzo indipendente è incaricato da un assicuratore contro gli infortuni o da un’assicurazione malattia di organizzare e gestire, verso controprestazione, un centro di riferimento e d’informazione per il suo personale. La relativa controprestazione è imponibile all’aliquota normale (eccezione: F cifra 4.7).

Esempio 4Un assicuratore offre ai suoi clienti assicurazioni di responsabilità civile e assicurazioni casco. Egli vende questi prodotti per il tramite di un club auto-mobilistico (il quale agisce da agente d’assicurazione). Le commissioni che questo club riceve sono escluse dall’imposta in conformità dell’articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA. Inoltre, l’assicuratore offre ai suoi clienti un’as-sicurazione a copertura di guasti, incidenti o furti. Per incarico dell’assicura-tore, il club automobilistico gestisce il servizio telefonico e il servizio di soc-corso stradale ecc. In questa situazione il club compie prestazioni di servizi imponibili all’aliquota normale. Il fatto che, nel primo caso, il club automobili-stico effettui prestazioni di agente d’assicurazione escluse dall’imposta non è rilevante per il trattamento fiscale dell’attività di servizio telefonico e di soccorso stradale.

2.4 Finder’s fee

Chi comunica a un assicuratore unicamente i nomi di possibili stipulanti, senza tuttavia agire nell’ambito della conclusione dei contratti d’assicura-zione, non è considerato un agente o intermediario d’assicurazione. Si è per contro in presenza di una prestazione di servizi nel settore pubblicitario o della messa a disposizione di informazioni. I relativi indennizzi – denominati anche finder’s fee secondo un’espressione usata correntemente in inglese – sono imponibili, indipendentemente dalla loro denominazione.

Sono considerati finder’s fee ad esempio gli indennizzi corrisposti

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 16: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

16

l per la messa a disposizione di dati dei clienti, rispettivamente di informa-zioni raccolte (p. es. cartoteca clienti);

l a un garage che comunica a un assicuratore con sede in territorio svizzero soltanto i nomi degli acquirenti di automobili.

2.5 Trattamento dei sinistri

Il trattamento dei sinistri (liquidazione dei danni) effettuata in nome e per conto di un terzo (p. es. assicuratore, fondo, associazione oppure SA) com-prende di regola le seguenti prestazioni:

l apertura di un incarto;l richiesta dei rapporti (di polizia, degli ospedali ecc.);l contatti e corrispondenza con lo stipulante dell’assicurazione e/o l’assicu-

rato, con la parte lesa e altre parti in causa;l richiesta di patrocinio di un avvocato o di periti;l accertamento dell’ammontare dei danni, degli obblighi di prestazione e

del volume delle prestazioni;l pagamento alla parte lesa dell’importo assicurato.

L’indennizzo che il mandatario (p. es. assicuratore, fiduciario oppure ispettore di sinistri indipendente) riceve per queste attività è imponibile all’aliquota normale.

N Il trattamento dei sinistri da parte di agenti o intermediari d’assicurazione, eseguito nell’ambito del proprio portafoglio assicurativo, è escluso dall’imposta (F cifra 1.5.1).

Esempio 1Nell’ambito di un evento dannoso che coinvolge diversi assicuratori, un assicuratore assume la responsabilità di gestire la liquidazione dei danni e per questo riceve un compenso che è imponibile all’aliquota normale.

Esempio 2Un assicuratore esegue, su mandato di un assicuratore domiciliato all’estero, la liquidazione del danno di responsabilità civile causato in Svizzera dal suo assicurato. La prestazione, di per sé imponibile, è considerata effettuata all’estero ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 17: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

17

destinatario) e non soggiace pertanto all’IVA svizzera (imposta sulle presta-zioni eseguite in territorio svizzero). I relativi costi legittimano la deduzione dell’imposta precedente (art. 28 LIVA).

3 Acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero

Gli acquisti di prestazioni imponibili (prestazioni di servizi oppure forniture) di imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti in terri-torio svizzero vanno di principio imposte dal destinatario della prestazione (assoggettamento all’imposta sull’acquisto; art. 45–49 LIVA in relazione con gli art. 109–111 OIVA). Le operazioni di assicurazione non soggiacciono all’imposta sull’acquisto (art. 109 cpv. 1 OIVA).

F Ulteriori informazioni riguardo a questo tema sono contenute nell’info IVA “Imposta sull’acquisto”.

F Esempi di acquisti di prestazioni, usuali del settore, di imprese con sede all’estero figurano nell’allegato II.

4 Casi speciali4.1 Pluralità di prestazioni4.1.1 Combinazioni di prestazioni (art. 19 cpv. 2 LIVA)

Più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme o offerte quale combinazione di prestazioni possono essere trattate in modo unitario in base alla prestazione preponderante se sono effettuate in cambio di una controprestazione complessiva e il valore della prestazione preponde-rante rappresenta almeno il 70 % della controprestazione complessiva (art. 19 cpv. 2 LIVA).

Quindi, nel caso in cui operazioni di assicurazione escluse dall’imposta sono offerte a un prezzo forfetario in combinazione con prestazioni imponibili e il valore delle prestazioni assicurative rappresenta almeno il 70 % della contro-prestazione complessiva, l’esclusione dall’imposta vale per tutta la combina-zione di prestazioni. In tal caso, non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA).

N L’articolo 19 capoverso 2 LIVA non è per contro applicabile nel caso in cui le prestazioni imponibili rappresentano un valore di almeno il

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 18: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

18

70 %, poiché l’imposizione (volontaria) di operazioni di assicurazione non è possibile (art. 22 cpv. 2 lett. a LIVA). In tal caso, le prestazioni imponibili e quelle escluse dall’imposta vanno fatturate separatamente.

Secondo l’articolo 32 OIVA, la regola combinatoria del 70/30 % non è appli-cabile per determinare se, in caso di combinazioni di prestazioni, il luogo della prestazione si trova in territorio svizzero o all’estero, né è applicabile alle prestazioni eseguite all’estero. La regola combinatoria è invece applicabile al resto della combinazione, che include prestazioni, eseguite in territorio svizzero, imponibili a differenti aliquote e/o prestazioni escluse dall’imposta.

F Per ulteriori informazioni riguardo alla regola del 70/30 % vedi l’info IVA “Oggetto dell’imposta”.

4.1.2 Prestazioni principali e accessorie (art. 19 cpv. 4 LIVA)

Le prestazioni accessorie sono prestazioni parziali strettamente correlate alla prestazione principale. La prestazione principale rappresenta in questo senso il vero e proprio nocciolo ed è in primo piano, mentre la prestazione acces-soria è solo di secondaria importanza. Le prestazioni accessorie condividono la sorte fiscale della prestazione principale.

La prestazione di consulenza nell’ambito della stipulazione oppure nell’am-bito di una modifica o un adattamento di un contratto d’assicurazione da parte di un assicuratore è una prestazione accessoria, pure esclusa dall’im-posta. Ciò vale anche in caso di fatturazione separata. La prestazione di consulenza è per contro imponibile all’aliquota normale se non è parificabile alle attività tipiche della professione menzionate alla cifra 1.5.1. Se la consu-lenza comprende sia prestazioni imponibili, sia prestazioni escluse dall’im-posta, si raccomanda la fatturazione separata.

F Ulteriori informazioni riguardo alle prestazioni principali e accessorie sono contenute nell’info IVA “Oggetto dell’imposta”.

4.2 Pagamenti derivanti da contratti di assicurazione4.2.1 Pagamenti in caso di sinistro

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 19: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

19

Gli indennizzi che l’assicuratore paga allo stipulante dell’assicurazione o all’assicurato a seguito di un evento assicurato (pagamento del danno) non costituiscono per il destinatario contribuente una controprestazione e per-tanto non vanno imposti.

4.2.2 Pagamenti effettuati allo scioglimento dei contratti d’assicurazione

Se un contratto d’assicurazione è sciolto e l’assicuratore paga all’assicurato, ad esempio, il valore di riscatto dell’assicurazione vita oppure se è effettuato un pagamento dalla riserva d’invecchiamento delle assicurazioni malattie complementari, per il destinatario ciò non costituisce una controprestazione.

4.3 Acquisto e vendita di beni provenienti da sinistri4.3.1 Per la parte lesa

Di principio, la parte lesa contribuente non deve imporre l’indennizzo che riceve dall’assicuratore per i danni subiti (F info IVA “Oggetto dell’imposta”). Se il bene è stato danneggiato solo parzialmente (p. es. veicolo accidentato o merci in magazzino), il bene rimane di regola di proprietà della parte lesa.

Tuttavia, se il bene diventa di proprietà dell’assicuratore, fra la parte lesa e l’assicuratore, oltre a un pagamento assicurativo, si verifica anche una fornitura. Per la parte lesa contribuente l’importo pagatogli rispettivamente computatogli per il bene danneggiato (p. es. valore della carcassa) è di prin-cipio imponibile.

Questa fornitura è esclusa dall’imposta in conformità dell’articolo 21 capo-verso 2 numero 24 LIVA, se:

l il bene è stato utilizzato unicamente per un’attività esclusa dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA e

l non si è optato per l’imposizione delle corrispondenti prestazioni secondo l’articolo 22 LIVA.

Se il bene danneggiato diventa di proprietà dell’assicuratore e, nel conteggio di risarcimento dell’assicuratore alla parte lesa, non è attribuito alcun valore

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 20: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

20

alla carcassa, l’intera prestazione assicurativa costituisce per la parte lesa un risarcimento del danno (senza alcuna quota imponibile).

Non si verifica una fattispecie imponibile nemmeno se il bene indennizzato dall’assicuratore viene a mancare alla parte lesa.

4.3.2 Per l’assicuratore

Per l’assicuratore la rivendita in proprio nome del bene danneggiato a terzi (p. es. collaboratori o commercianti) è imponibile alla corrispondente ali-quota, anche se si tratta di un bene usato a suo tempo dalla parte lesa contri-buente unicamente per un’attività esclusa dall’IVA e il cui acquisto non le aveva dato diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

In caso di fornitura imponibile, l’assicuratore può dedurre l’imposta prece-dente, se sono adempite le condizioni dell’articolo 28 LIVA e se il diritto alla deduzione non è escluso secondo l’articolo 29 LIVA.

L’assicuratore che ritira, senza aggravio dell’IVA, un bene mobile usato accerta-bile nell’ambito della liquidazione di sinistri (p. es. acquisto di un veicolo acci-dentato da un soggetto non contribuente) può effettuare la deduzione dell’imposta precedente fittizia secondo l’articolo 28 capoverso 3 LIVA, se rivende rispettivamente fornisce il bene a un acquirente in territorio svizzero. Quale base di calcolo dell’imposta precedente fittizia non può essere utilizzato l’importo corrisposto come risarcimento del danno. La base di calcolo è costi-tuita dal valore effettivo del bene al momento della sua assunzione da parte dell’assicuratore nell’ambito della liquidazione di sinistri. Nel relativo conteggio va quindi indicato quale valore residuo (corrisponde al prezzo d’acquisto) il valore effettivo del bene. Per l’importo eccedente, la deduzione dell’imposta precedente non è ammessa (art. 63 cpv. 3 lett. e OIVA). Il valore va stabilito in base a criteri economici. Ai fini fiscali, esso va calcolato in modo tale che non risultino perdite. Vanno considerati anche i costi che sorgono all’assicuratore in relazione alla rivendita. Affinché non sia gravato di eccessivi oneri (art. 80 LIVA), l’assicuratore non deve necessariamente procedere alla calcolazione per ogni singolo bene, ma può applicare valori forfetari. Una correzione della deduzione dell’imposta precedente fittizia va intrapresa nell’ambito della finalizzazione del periodo fiscale (art. 72 cpv. 1 LIVA), se la verifica in base ai citati criteri rileva che i valori forfetari applicati durante il periodo fiscale erano troppo elevati.

N Se nel conteggio relativo al danno non viene indicato o compensato alcun valore, la deduzione dell’imposta precedente fittizia non è ammessa.

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 21: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

21

F Ulteriori informazioni riguardo alla deduzione dell’imposta precedente fittizia sono contenute nell’info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente”, come pure nell’info IVA concernente il settore “Veicoli a motore”.

La retrocessione (restituzione) alla parte lesa di un bene o un valore mate-riale assicurato mediante rimborso della prestazione d’assicurazione nel quadro della procedura inversa (p. es. quando un quadro rubato e ritrovato è offerto alla parte lesa contro rimborso della prestazione d’assicurazione) non è una fornitura imponibile. Ciò vale anche se gli altri danni subiti in occa-sione del medesimo sinistro rimangono coperti dall’assicurazione.

4.4 Coassicurazione

In caso di coassicurazione (non regolamentata dalla LCA), diversi contratti giuridicamente indipendenti sono di regola riuniti in una polizza d’assicura-zione e ogni assicuratore assume una quota (quota di sottoscrizione) oppure un importo fisso della somma assicurata o del rischio assicurato. Ogni impresa di assicurazioni risponde unicamente per la propria parte della somma assicu-rata complessiva (nessuna solidarietà passiva). Lo scopo è la copertura comune di grandi rischi (ripartizione dei rischi in caso di forti somme assicu-rate), principalmente nel settore industriale.

Con la cosiddetta clausola di riferimento la gestione del contratto è affidata a un cosiddetto assicuratore gerente. Questi rappresenta gli altri coassicura-tori nei confronti dello stipulante, tratta il carteggio con lo stipulante, incassa i premi d’assicurazione e liquida i sinistri. L’obbligo di dichiarazione dello stipulante sussiste solo nei confronti dell’assicuratore gerente e solo questi ha l’obbligo di informare lo stipulante.

Il compenso che i coassicuratori corrispondono all’assicuratore gerente è imponibile all’aliquota normale.

4.5 Assicurazione per conto altrui e rifatturazione di premi d’assicurazione

Secondo l’articolo 16 LCA l’assicurazione può essere conclusa per conto proprio o per conto altrui, con o senza designazione della persona del terzo assicurato. L’assicurazione di terzi (assicurazione sulla vita di un terzo e assicu-razione per conto di terzi) concerne rapporti assicurativi in cui né lo stipulante né la sua proprietà formano oggetto del contratto. Nell’assicurazione delle persone l’assicurato e lo stipulante sono necessariamente due persone diffe-

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 22: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

22

renti; nell’assicurazione di cose sono assicurati valori materiali che apparten-gono a terzi.

Se uno stipulante procura a un terzo/assicurato (p. es. impiegato, membro o socio) una copertura assicurativa, fatturando la rispettiva controprestazione in proprio nome, di modo che lo stipulante copre presso un assicuratore il rischio di questo terzo (assicurato), il premio rifatturato con un eventuale supple-mento è escluso dall’imposta, a condizione che:

l esista un contratto d’assicurazione (contratto collettivo o contratto individuale) stipulato con un assicuratore in merito al corrispondente rischio;

l l’importo rifatturato sia designato come tale (p. es. premio assicurativo o contributo assicurativo).

Il supplemento (p. es. per costi amministrativi) per la copertura assicurativa può essere fatturato in un importo complessivo (assieme al premio) o separa-tamente. Se i presupposti sono adempiti, sono esclusi dall’imposta sia il premio assicurativo sia il supplemento. È irrilevante che si tratti di un importo unico o di importi ricorrenti.

Un eventuale bonifico (p. es. partecipazione alle eccedenze, bonus o provvi-gione per ogni assicurato) effettuato dall’assicuratore allo stipulante, in relazione al rapporto d’assicurazione, è considerato per lo stipulante una diminuzione del costo dei premi. Sono trattati nello stesso modo i rimborsi effettuati dallo stipulante ai terzi/assicurati.

Se, ad esempio nell’ambito di un contratto leasing, la copertura assicurativa è rifatturata all’assuntore del leasing senza designazione separata, l’intero canone leasing costituisce una controprestazione imponibile; l’assuntore del leasing può dedurre interamente l’imposta fatturata, in conformità degli articoli 28 segg. LIVA.

Esempio 1Una società holding è incaricata da una sua consociata di stipulare in proprio nome un’assicurazione immobiliare per l’immobile aziendale che la conso-ciata ha recentemente acquistato. Di conseguenza, la società holding integra questo immobile nella propria assicurazione collettiva, ossia essa stipula quest’assicurazione in proprio nome per conto altrui. Essa fattura alla conso-ciata le spese amministrative che ha sostenuto per concludere il contratto

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 23: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

23

assieme al premio per l’immobile che l’assicuratore le ha fatturato. I successivi premi annuali li rifattura per pari importo (ossia senza supplemento). Sono esclusi dall’imposta sia l’importo fatturato per “premi d’assicurazione”, sia le spese amministrative fatturate una tantum per aver procurato una copertura assicurativa.

Esempio 2Un’agenzia viaggi stipula presso un assicuratore LSA un contratto d’assicura-zione collettivo concernente le spese d’annullamento. Il premio ammonta a 14 franchi per cliente. Sono considerati terzi assicurati i clienti che a seguito della prenotazione di un viaggio “tutto compreso” hanno deciso di assicurare le spese di annullamento. Oltre al costo del viaggio “tutto compreso“, la fattura che l’agenzia viaggi emette in proprio nome comprende anche il “premio d’assicurazione“ di 16 franchi e l’indicazione dell’assicuratore che si assume il rischio. Per l’agenzia viaggi, l’importo di 16 franchi, escluso dall’im-posta, comporta una correzione della deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 29 capoverso 1 LIVA (F info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente”).

4.6 Vendita del prodotto d’assicurazione di un terzo assicuratore

L’assicuratore A che, oltre ai propri prodotti, offre in proprio nome anche il prodotto dell’assicuratore B effettua una prestazione esclusa dall’imposta. Il premio fatturato da A all’assicurato per la copertura del rischio è escluso dall’imposta.

È pure esclusa dall’imposta la prestazione dell’assicuratore A che, oltre ai propri prodotti, offre anche il prodotto dell’assicuratore B, il quale stipula di seguito il contratto in suo proprio nome. La provvigione che l’assicuratore B corrisponde all’assicuratore A è esclusa dall’imposta.

4.7 Attività amministrative effettuate in applicazione di speciali disposizioni di legge

Non sono consideratì controprestazioni imponibili i rimborsi o gli indennizzi pagati ai datori di lavoro dalla SUVA o dagli istituti d’assicurazione privati in conformità della LAINF per la copertura degli inconvenienti relativi ai paga-menti delle indennità. Essi vanno dichiarati alla cifra 910 del rendiconto IVA (F info IVA “Rendiconto e versamento dell’imposta”).

4.8 Istituti particolari nel settore delle assicurazioni

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 24: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

24

Chi riceve – specialmente per legge – importi in denaro per ridistribuirli a terzi senza effettuare proprie prestazioni non deve imporre questi importi e non diventa contribuente per questo motivo. Può diventare contribuente chi effettua prestazioni proprie imponibili.

Esempio 1L’Ufficio nazionale di assicurazione (UNA) e il Fondo nazionale di garanzia (FNG) non devono imporre gli importi riscossi tramite gli assicuratori dei detentori di veicoli a motore, fintanto che non effettuano in cambio prestazioni imponibili.

Esempio 2La cassa suppletiva dell’assicurazione contro gli infortuni deve sostenere le prestazioni assicurative previste dalle legge ai dipendenti infortunati, per i quali non è competente la SUVA, quando gli infortunati non sono stati assicurati dal loro datore di lavoro. La cassa suppletiva non deve imporre gli importi pagati dagli assicuratori.

Tuttavia, se la cassa suppletiva incarica terzi di effettuare determinate attività (inchieste ecc.), questi terzi devono imporre all’aliquota normale la contropre-stazione che ricevono per queste prestazioni, anche se allo scopo sono utiliz-zati gli importi pagati dagli assicuratori alla cassa suppletiva. Dal canto suo, la cassa suppletiva non può dedurre la relativa IVA a titolo d’imposta prece-dente.

Esempio 3Gli assicuratori attivi in un determinato segmento (p. es. danni causati dagli elementi naturali) si uniscono per una migliore ripartizione dei rischi (p. es. società semplice o associazione). L’unione (pool) raccoglie e amministra i premi ricevuti dai suoi membri (dedotto il 2 %), paga con essi i danni annun-ciati e liquidati dai suoi membri e rimborsa periodicamente agli stessi l’im-porto rimanente, proporzionalmente ai loro contributi. Per quest’attività l’unione non diventa contribuente. I membri non devono imporre il rimborso proporzionale periodico.

4.9 Trasferimento di un portafoglio assicurativo

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 25: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

25

Un’impresa di assicurazione che trasferisce a un’altra impresa di assicurazione un portafoglio totale o parziale, basato su un accordo contrattuale (art. 62 LSA) con tutti i diritti e obblighi, non compie una prestazione imponibile. Lo stesso vale anche per le transazioni transfrontaliere.

5 Rendiconto con l’AFC5.1 Base di calcolo e aliquote d’imposta

La base di calcolo dell’imposta è la controprestazione. L’importo d’imposta da versare si ottiene moltiplicando la controprestazione per l’aliquota d’imposta applicabile.

F Per ulteriori informazioni riguardo alla base di calcolo e alle aliquote d’imposta vedi l’info IVA “Base di calcolo e aliquote d’imposta”.

5.2 Fatturazione e deduzione dell’imposta precedente

È considerato fattura ai sensi dell’IVA qualsiasi documento con il quale per una prestazione è conteggiata a un terzo una controprestazione, indipenden-temente da come questo documento è designato nelle transazioni commer-ciali (art. 3 lett. k LIVA).Su richiesta del destinatario della prestazione, il fornitore della prestazione gli rilascia una fattura che identifica in modo univoco il fornitore e il destinatario della prestazione, nonché il genere della prestazione (art. 26 LIVA).

F Per ulteriori informazioni riguardo alla fatturazione e alla deduzione dell’imposta precedente vedi le info IVA “Contabilità e fatturazione” e “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’im-posta precedente”.

5.3 Determinazione approssimativa5.3.1 Principio

Se la registrazione esatta di singoli fatti essenziali al calcolo dell’imposta grava eccessivamente il contribuente, l’AFC gli accorda agevolazioni (per settori d’attività) e ammette una determinazione approssimativa dell’imposta, purché non ne risultino notevoli diminuzioni o aumenti dell’imposta, non si verifichi un’importante distorsione della concorrenza e non diventino eccessi-vamente difficoltosi l’allestimento dei rendiconti di altri contribuenti e i controlli fiscali (art. 80 LIVA).

5.3.2 Forfait settoriali specifici per la deduzione dell’imposta precedente e altre semplificazioni per imprese di assicurazione

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 26: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

26

Salvo che ai contribuenti che allestiscono i rendiconti secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie (art. 37 LIVA; art. 77–100 OIVA), l’AFC permette l’applicazione delle seguenti specifiche semplificazioni settoriali.

Le imprese di assicurazione realizzano relativamente poche prestazioni impo-nibili rispetto alla loro cifra d’affari complessiva (prestazioni escluse dall’im-posta e prestazioni imponibili). La deduzione dell’imposta precedente riferita ai costi che servono a realizzare prestazioni imponibili in territorio svizzero e/o prestazioni all’estero che sarebbero imponibili se effettuate sul territorio svizzero può essere determinata come segue:

a) Determinazione approssimativa dell’imposta precedente sui costi per prestazioni di servizi imponibili effettuate a terzi (p. es. gestione patrimoniale, tenuta della contabilità e prestazioni amministrative, presta-zioni di servizi manageriali o prestazioni di elaborazione dati), a condi-zione che non sia stata fatta valere la deduzione dell’imposta precedente:

L’imposta precedente può essere dedotta su un costo stimato in ragione del 15 % della cifra d’affari conseguita con prestazioni di servizi imponibili.

Esempio Prestazioni di servizi imponibili, IVA esclusa CHF 1’000’000 di cui 15 % = stima del costo gravato

d’imposta precedente (netto) CHF 150’000 di cui 8 % IVA (deduzione imposta precedente) CHF 12’000

L’importo d’imposta precedente risultante di 12’000 franchi può essere dichiarato alla cifra 405 del rendiconto IVA.

L’applicazione di questa semplificazione compensa anche le modifiche d’utilizzazione (sgravio fiscale successivo e consumo proprio) così come l’IVA sulla successiva vendita di beni e prestazioni di servizi utilizzati temporaneamente per scopi imponibili.

b) Gli importi d’imposta precedente sui costi direttamente attribuibili alle prestazioni imponibili (p. es. locazione di parcheggi o gestione di una mensa [F info IVA “Quote private”]) possono essere interamente dedotti.

Gli importi d’imposta precedente sui costi non direttamente attribuibili a questi settori (p. es. elettricità, gas, acqua, pulizia, infrastruttura d’ufficio) possono essere determinati in base a criteri aziendali oggettivi.

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 27: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

27

F Per ulteriori informazioni riguardo alla correzione e alla deduzione dell’imposta precedente vedi l’info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente”.

c) Se le automobili di servizio (p. es. automobili di consulenti d’assicura-zione o membri dirigenti) sono utilizzate per scopi privati (oltre al percorso dal domicilio al luogo di lavoro), vanno osservate le spiegazioni contenute nell’info IVA “Quote private”.

Se il valore dell’utilizzo privato dell’automobile di servizio è determinato forfetariamente (F info IVA “Quote private”), l’imposta precedente può essere dedotta su un costo stimato che va calcolato in ragione del 60 % della quota privata imponibile. Il costo è considerato IVA inclusa (lordo).

Esempio Quota privata annua, IVA compresa,

secondo determinazione forfetaria (0,8 % del prezzo d’acquisto [CHF 60’000] per 12 mesi) CHF 5’760

di cui 60 % = stima del costo gravato d’imposta precedente (lordo) CHF 3’456

di cui 8 % IVA (deduzione imposta precedente) CHF 256

L’importo d’imposta precedente risultante di 256 franchi può essere dichiarato alla cifra 405 del rendiconto IVA.

Se il valore dell’utilizzo privato dell’automobile di servizio è determinato in modo effettivo, anche il relativo costo e l’imposta precedente vanno calcolati in modo effettivo.

d) Nella maggior parte dei casi, gli articoli pubblicitari sono distribuiti gratuitamente dalle compagnie d’assicurazione. Una parte di questi articoli è anche venduta a terzi. A titolo semplificativo, l’impresa di assicu-razione non deve imporre queste cifre d’affari di vendita, a condizione che non sia stata fatta valere una deduzione dell’imposta precedente sui corrispondenti costi, che il prezzo di vendita non superi mai il prezzo d’acquisto dei beni e che la fattura non contenga riferimenti all’IVA.

5.4 Aliquote saldo e aliquote forfetarie

Se adempie le condizioni, il contribuente è autorizzato, su sua richiesta, ad applicare il metodo di rendiconto semplificato delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie (art. 37 LIVA).

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 28: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

28

F Per ulteriori informazioni riguardo ai metodi delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie vedi le info IVA “Aliquote saldo” e “Aliquote forfe-tarie”.

Con l’applicazione del metodo di rendiconto delle aliquote saldo o del metodo delle aliquote forfetarie si evita il calcolo e il relativo scorporo dell’im-posta precedente nei libri contabili, nonché il calcolo di un’eventuale corre-zione della deduzione dell’imposta precedente.

6 Contabilità e obbligo di conservazione dei libri contabili e giustificativi

Le imprese tenute a iscriversi nel registro di commercio hanno l’obbligo di tenere una contabilità ai sensi dell’articolo 957 segg. CO. I libri contabili devono essere tenuti in modo regolare per via scritta, elettronica o in forma analoga e devono essere adattati alla peculiarità nonché all’importanza dell’impresa.Il conto economico e il bilancio devono essere conservati per iscritto e firmati. Gli altri libri contabili, i documenti contabili e la corrispondenza d’affari possono essere conservati anche per via elettronica o in forma analoga, purché possano essere resi leggibili in ogni momento.

F Per ulteriori informazioni riguardo alla tenuta della contabilità e alla conservazione dei documenti vedi l’info IVA “Contabilità e fatturazione”.

F I contribuenti del settore delle assicurazioni sono inoltre invitati a osser-vare le spiegazioni riportate alle cifre 6.1–6.4.

6.1 Parte relativa alla cifra d’affari

Gli assicuratori, agenti e intermediari d’assicurazione sono tenuti a contabiliz-zare separatamente nei libri contabili le cifre d’affari relative a:

l prestazioni escluse dall’imposta;l prestazioni imponibili all’aliquota normale;l prestazioni imponibili all’aliquota ridotta;l prestazioni imponibili all’aliquota speciale per prestazioni del settore

alberghiero;l prestazioni esenti dall’imposta e prestazioni di servizi che valgono effet-

tuate all’estero.

Il contribuente può scegliere se tenere

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 29: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

29

l conti separati di ricavo ol giornali di cifra d’affari

secondo le suddette categorie.

N Non è ammesso determinare le controprestazioni imponibili con calcoli retrospettivi in base all’imposta dovuta sulla cifra d’affari contabilizzata (capitalizzazione dell’IVA contabilizzata).

In occasione dei controlli, l’AFC deve poter constatare facilmente e con sicurezza in base ai giustificativi il trattamento fiscale delle singole cifre d’af-fari (p. es. premi assicurativi, vendite di cartevalori, entrate realizzate con la locazione di immobili e di posteggi, prestazioni di consulenza, prestazioni di ristorazione, vendite di carcasse di automobili e vendite di materiale pubblici-tario).

I documenti vanno tenuti in modo tale da assicurare una verifica celere delle operazioni commerciali (anche per sondaggi), partendo dal singolo giustifica-tivo attraverso la contabilità fino al rendiconto IVA e viceversa.

N Gli assicuratori sottoposti alla sorveglianza della LSA o che ne sono eccettuati (art. 2 cpv. 1 e 2 LSA) possono scegliere se dichiarare o no nel rendiconto IVA le prestazioni escluse dall’imposta.

6.2 Acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero

Gli acquisti di prestazioni imponibili di imprese con sede all’estero (F cifra 3) vanno registrati separatamente in contabilità. È consigliabile conservare separatamente i corrispondenti giustificativi (p. es. fatture, contratti dei prestatori esteri o le loro copie).

6.3 Parte relativa all’imposta precedente

Le società di assicurazione, nonché gli agenti e intermediari di assicurazione che conteggiano l’imposta col metodo effettivo devono ripartire nei loro rendiconti IVA le imposte precedenti deducibili in:

l imposte precedenti su costi del materiale e prestazioni di servizi, deduzione alla cifra 400 del rendiconto IVA; e

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 30: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

30

l imposte precedenti su investimenti e altri costi d’esercizio, deduzione alla cifra 405 del rendiconto IVA.

Sono quindi necessarie registrazioni contabili separate.

6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente

L’articolo 128 capoverso 2 OIVA descrive più precisamente quali sono i requi-siti che la riconciliazione deve soddisfare. Dalla riconciliazione delle cifre d’affari deve risultare come si sia raggiunta la concordanza tra la dichiara-zione per il periodo fiscale e la chiusura di fine anno, considerando le diverse aliquote d’imposta rispettivamente le aliquote saldo o le aliquote forfetarie.

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 31: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

31

Dalla riconciliazione delle imposte precedenti deve risultare come si sia rag-giunta la concordanza tra le imposte precedenti (art. 128 cpv. 3 OIVA) regi-strate nei relativi conti o in altri documenti e le imposte precedenti dichiarate.

F Per informazioni riguardo alla riconciliazione della cifra d’affari e dell’im-posta precedente vedi l’info IVA “Contabilità e fatturazione”.

Allegato I

7 Prestazioni imponibili7.1 Esempi di forniture imponibili nel settore delle assicurazioni

l locazione di parcheggi, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall’imposta (F info IVA concernente il settore “Amministrazione, locazione e vendita di immobili”);

l locazione di automobili di servizio (p. es. al personale per scopi privati);l vendite di beni provenienti da liquidazioni dei danni (F cifra 4.3);l vendita di stampati, materiale d’insegnamento, tariffari, statistiche ecc.

(F info IVA concernente il settore “Stampati”);l vendita di materiale pubblicitario e video (F fatta salva la

cifra 5.3.2 lett. d);l vendita di hardware;l vendita di mezzi d’esercizio usati; non è per contro imponibile la vendita

di mezzi d’esercizio usati, che erano stati utilizzati unicamente per presta-zioni escluse dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 24 LIVA);

l prestazioni di settori accessori (p. es. garage, tipografia o mensa) a terzi e collaboratori.

7.2 Esempi di prestazioni di servizi imponibili nel settore delle assicurazioni

7.2.1 Prestazioni di servizi che sottostanno al principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA)

l trattamento dei sinistri per società terze (F cifra 2.5);l allestimento di analisi dei rischi per società terze (F cifra 2.3);l attività di back office (F cifra 2.3);l attività organizzativa in relazione al soccorso stradale per società terze;l prestazioni di servizi come per esempio amministrazione, coordinamento,

contabilità per terzi (p. es. pool, fondi, sindacati o società semplici);l gestione patrimoniale;l allestimento di perizie o pareri per società terze;l gestione del portafoglio assicurativo per società terze;l prestazioni d’incasso (F cifra 2.2);

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 32: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

32

l analisi di solvibilità, valutazione dei rischi di crediti per terzi;l vendita di software (programmi teletrasmessi);l sviluppo di prodotti per terzi;l altri servizi come consulenze, traduzioni, prestazioni di servizi manageriali,

prestazioni di elaborazione dati, prestazioni nel settore pubblicitario, trasmissione di informazioni come l’apporto di clienti (finder’s fee; F cifra 2.4);

l prestito di personale (informazioni riguardo al distaccamento transfronta-liero di collaboratori di un gruppo [expatriate]; F art. 28 OIVA);

l prestazioni di analisi (F info IVA concernente il settore “Ricerca e svi-luppo”).

7.2.2 Prestazioni di servizi che sottostanno al principio del luogo dell’esecuzione dell’attività (art. 8 cpv. 2 lett. c e d LIVA)

l ristorante per il personale e/o distributori automatici di derrate alimentari e bevande e/o altre prestazioni del settore della ristorazione (F info IVA concernente il settore “Albergheria e ristorazione”);

l biglietti d’ingresso a impianti sportivi, p. es. piscine coperte e aperte (F info IVA concernente il settore “Sport”).

7.2.3 Prestazioni di servizi che sottostanno al principio del luogo del fondo (art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA): Prestazioni di servizi relativi a un fondo

Prestazioni di servizi effettuate in stretta relazione con un determinato fondo concreto sono considerate eseguite nel luogo in cui si trova il fondo. In caso di prestazioni di servizi effettuate in stretta relazione con un fondo situato all’estero la relativa controprestazione percepita non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (con diritto alla deduzione dell’imposta precedente). Si raccomanda tassativamente la stesura di docu-menti scritti.

Se sono effettuate e fatturate prestazioni sia all’estero sia in territorio sviz-zero, si raccomanda di distinguerle chiaramente non solo nella fattura bensì già nel contratto.

F Per ulteriori informazioni riguardo al luogo della prestazione vedi l’info IVA “Luogo della prestazione” nonché l’info IVA concernente il settore “Amministrazione, locazione e vendita di immobili”.

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 33: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

33

Allegato II

8 Acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero8.1 Esempi di prestazioni che nel settore delle assicurazioni vanno

dichiarate quale acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero

l trattamento dei sinistri da parte di compagnie d’assicurazione estere, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro;

l compenso per la trasmissione di informazioni o l’apporto di clienti (finder’s fee);

l prestazioni nel settore pubblicitario, spese per inserzioni;l prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, uffici d’incasso,

ingegneri, uffici di studi, avvocati, notai (F in relazione ai fondi valgono le spiegazioni della cifra 7.2.3), periti contabili, interpreti e traduttori, presta-zioni di servizi manageriali o altre prestazioni simili (p. es. lavori di segre-teria come registrazione delle ordinazioni, servizio telefonico, corrispon-denza, tenuta del protocollo, acquisizione clientela; F per informazioni riguardo all’organizzazione di manifestazioni vedi l’info IVA concernente il settore “Formazione”);

l allestimento di perizie o pareri per società terze;l prestazioni di elaborazione dati;l sviluppo di software;l prestito di personale, indipendentemente dal luogo d’impiego (informa-

zioni riguardo al distaccamento transfrontaliero di collaboratori di un gruppo [expatriate]; F art. 28 OIVA);

l prestazioni di servizi della società madre con sede all’estero all’affiliata con sede in territorio svizzero (p. es. prestazioni di servizi centralizzate effettuate dalla società madre tipo prestazioni di elaborazione dati, prestazioni pubblicitarie e consulenze legali e fiscali);

l custodia per terzi all’estero (diritti di custodia);l tasse per la comunicazione dei corsi, acquisizione di informazioni di

mercato rilevanti per le transazioni borsistiche;l analisi di solvibilità dei clienti, esame dei rischi dei crediti verso i clienti da

parte di terzi;l prestazioni di servizi di telecomunicazione (in particolare la concessione

tecnica dell’accesso alle reti di comunicazione e la trasmissione di infor-mazioni per via elettronica; F info IVA concernente il settore “Telecomu-nicazioni e prestazioni di servizi in materia d’informatica”);

l importazioni di supporti dati senza valore di mercato (F art. 45 cpv. 1 lett. b LIVA in relazione con l’art. 111 OIVA e info IVA “Imposta sull’ac-quisto”);

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 34: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Info IVA 16 concernente il settore

34

l forniture sul territorio svizzero da parte di imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti, purché tali forniture non soggiacciano all’imposta sull’importazione (F art. 45 cpv. 1 lett. c LIVA e info IVA “Imposta sull’acquisto”);

l prestazioni d’incasso (F cifra 2.2);l prestazioni d’analisi (F info IVA concernente il settore “Ricerca e svi-

luppo”).

8.2 Esempi di prestazioni che nel settore delle assicurazioni non vanno dichiarate quale acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero

l prestazioni escluse dall’imposta (art. 21 cpv. 2 LIVA);l onorari pagati ai membri domiciliati all’estero di consigli di amministra-

zione. Per contro, se l’onorario è versato direttamente all’impresa che ha alle sue dipendenze il membro del consiglio d’amministrazione come stipendiato, si verifica un acquisto di prestazioni di servizi in conformità dell’articolo 45 capoverso 1 lettera a LIVA (F cifra 8.1);

l importazione di giornali, riviste ecc. (importazione di beni imposta dall’AFD; eccezione: art. 53 cpv. 1 lett. a LIVA);

l amministrazione di immobili: si tratta di una prestazione di servizi conside-rata effettuata nel luogo in cui si trova il fondo (F cifra 7.2.3; per ulteriori informazioni riguardo alle prestazioni di servizi effettuate in relazione a fondi il cui luogo è situato all’estero vedi l’info IVA concernente il settore “Amministrazione, locazione e vendita di immobili”);

l tutte le prestazioni previste nell’articolo 8 capoverso 1 LIVA (p. es. presta-zioni di consulenza) di un’impresa con sede all’estero che conteggia l’IVA con l’AFC per le prestazioni effettuate in territorio svizzero a destinatari domiciliati o con sede in territorio svizzero. In questo caso il prestatore fattura già con l’IVA le sue prestazioni.

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 35: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Assicurazioni

35

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web

Page 36: Info IVA 16 concernente il settore Sostituita - Startseite · 6.4 Riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente ... 8.2 Esempi di prestazioni che nel settore

Competenze

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per• la riscossione dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero;

• la riscossione dell’imposta sull’acquisto di prestazioni eseguite da imprese con sede all’estero.

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per• la riscossione dell’imposta sull’importazione di beni.

Le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti.

Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue:per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto Schwarztorstrasse 50 3003 Berna

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: [email protected] Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e, se disponibile, il vostro N.IVA.

Le pubblicazioni dell‘AFC riguardanti l‘IVA sono ottenibili:• in forma elettronica tramite internet: www.estv.admin.ch (Webcode: d_04057_it)

• in forma cartacea: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Distribuzione pubblicazioni Stampati IVA 3003 Berna

www.bundespublikationen.admin.ch

605.530.16 I

Sostitu

ita

dalle

pubb

licaz

ioni

basa

te su

l web