Infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici

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Infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici Le iniziative di contrasto Novembre 2012 Renato Scalia

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Infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici. Le iniziative di contrasto Novembre 2012 Renato Scalia. Infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici Le iniziative di contrasto. LEGGE OBIETTIVO L. 21.12.2001 nr.443 - PowerPoint PPT Presentation

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Infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubbliciLe iniziative di contrasto

• LEGGE OBIETTIVO• L. 21.12.2001 nr.443

• Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

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• DECRETO LEGISLATIVO 20.08.02 NR.190individuazione di 21 grandi opere di interesse strategico

nazionale;

• Valichi ferroviari• Assi ferroviari

• Assi autostradali• Asse viario

• Sistema integrato trasporto• Sistema Mo.Se. Laguna di Venezia

• Nuova Romea• Ponte sullo Stretto di Messina

• Interventi per l’emergenza idrica nel Mezzogiornomisure normative atte a favorirne e accelerarne la

realizzazione

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OPERE PUBBLICHE

Momento di attrazione per gli interessidelle organizzazioni criminali

Sistema di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nei pubblici appalti

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• DECRETO INTERMINISTERIALE del 14 marzo 2003tra il Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della

Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Istituisce una rete di monitoraggio.

Definisce il ruolo della Direzione Investigativa Antimafia, dei Gruppi Interforze e del Servizio per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere.

Costituisce il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere.

l’attività oggetto di monitoraggio

In particolare

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CIRCOLARE ATTUATIVA DEL18 NOVEMBRE 2003 DEL CAPO DELLA POLIZIA

Istituisce presso la D.I.A.Osservatorio Centrale sugli Appalti

con il compito di:

­ mantenere un costante collegamento con i Gruppi Interforze;­ acquisire informazioni suscettibili di generare specifiche attività

informative ed investigative;­ inviare ai Prefetti le risultanze relative, ai fini dell’adozione dei

provvedimenti di competenza.

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COMITATO DI COORDINAMENTO PERL’ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

Così composto:­ 3 rappresentanti del Ministero dell’Interno, di cui uno della

Direzione Investigativa Antimafia ed uno con funzioni di coordinatore del Comitato;

­ 3 rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, individuati nell’ambito del Servizio per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;

­ 2 rappresentanti della Direzione Nazionale Antimafia;­ 2 rappresentanti dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori

Pubblici.

con il compito di:­ svolgere attività d’impulso e di indirizzo delle attività di ciascuno dei

soggetti che costituiscono la rete di monitoraggio;­ promuovere l’analisi dei dati e delle informazioni;­ provvedere al supporto dell’attività dei Prefetti;­ procedere all’esame congiunto delle segnalazioni relative ad anomalie

riscontrate.

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RETE DI MONITORAGGIOCoinvolge e coordina organismi istituzionalmente interessati,

quali:

a) Ministero dell’Interno;b) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;c) Ministero dell’Economia e delle Finanze;d) Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;e) Direzione Nazionale Antimafia, per l’esercizio delle funzioni di

impulso e coordinamento di cui all’art. 371 c.p.p.;f) Forze di Polizia;g) Regioni, Province e Comuni;h) Soggetto aggiudicatore se diverso da quelli indicati alle lettere b) e

g);i) Concessionario e/o Contraente Generale;j) Prefetture – Uffici Territoriali del Governo;k) Provveditorati alle Opere Pubbliche.

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procede a:

• MANTENERE un costante collegamento con i Gruppi Interforze presso gli U.T.G.;

• INVIARE ai Prefetti le risultanze delle analisi operate, qualora meritevoli di ulteriori approfondimenti in sede locale o comunque suscettibili di valutazioni ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

L’Osservatorio Centrale sugli Appalti

• ACQUISIRE dati ed elementi informativi rilevati direttamente sui cantieri che, debitamente “incrociati” ed analizzati, siano suscettibili di generare specifiche attività informative ed investigative.

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L. 15 luglio 2009 n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

INNOVAZIONI

• Esteso l’ambito di applicazione degli accessi ispettivi a tutte le opere pubbliche;

• Esclusione dagli appalti pubblici per gli imprenditori che non denuncino le estorsioni.

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Direttiva del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2010

I Prefetti si potranno avvalere dei G.I. per il monitoraggio delle cave

Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali

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D.p.r. 2 agosto 2010 n. 150Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti ai cantieri delle imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici• L’art. 1, comma 2, «Ai fini di cui al comma 1 sono imprese

interessate all’esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera.»

• L’art. 2 definisce i cantieri delle imprese ove il Prefetto può disporre accessi avvalendosi dei Gruppi Interforze (art. 1 comma 2).

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• Legge 13 agosto 2010 n. 136, piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

• Tracciabilità dei flussi finanziariI pilastri fondamentali dell’art. 3 della legge n. 136/2010 sono:a) l’utilizzo di conti correnti dedicati per l’incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da contratto di appalto;• b) il divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti di

cui al punto a) e di movimentazioni in contante sui conti dedicati;

• c) l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti.

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• Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è stato adottato il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136»

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Progetto strategico operativo della Direzione Investigativa Antimafia

Ottimizzare gli strumenti di contrasto all’infiltrazione mafiosa

negli appalti pubblici

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INFORMAZIONI

INVESTIGAZIONI

ANALISI

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Invio risultatiacquisiti

Osservatorio Centrale sugli Appalti

Prefetto

G.I.Gruppo Interforze

Accesso ai cantieri

Analisi delle informazioni ed elaborazione di inputper indagini preventive e

giudiziarie

Trasmissionedati ed informazioniper finalità di analisi

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G.I.(Gruppo Interforze)

SELEZIONAOBIETTIVI

C O M P I T ICURA ESECUZIONE

ACCESSIAI CANTIERI

RACCOGLIEANALIZZA DATIINFORMAZIONI

INERISCEDATI NELSISTEMA

INFORMATICOOSSERVATORIO

Funzionario U.T.G.

Uff.leCC

Funz.P. di S.

Uff.leG. di

F.

Uff.le oFunz. C.O.

D.I.A.

coordina

C O M P O S I Z I O N E

Funz. Provveditorato OO.PP. Funz. Ispettorato del lavoro

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CONTROLLO AI CANTIERI

Disposti con ordinanza prefettizia. Effettuati da personale delle FF.PP. Espletati privilegiando il fattore sorpresa.

ACCESSI Dati imprese subappaltatrici, forniture servizi e manufatti.

Generalità delle maestranze e di tutti i presenti nel cantiere.

Identificazione mezzi, per individuare i proprietari e/o gestori degli stessi (noli a caldo o a freddo).

Rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e di quelle attinenti alla disciplina previdenziale.

Tracciabilità (GdF) Ogni notizia ritenuta utile all’individuazione

di collegamenti con la criminalità organizzata.

RILEVAMENTI

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• Dopo l’accesso al cantiere il G.I. redige, entro 30 giorni, la relazione per il Prefetto

• Il Prefetto, entro i 15 giorni successivi, emette l’eventuale provvedimento

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• art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia .

Informativa tipicalett. a) e b) comma 7 art. 10

provvedimenti giudiziari di applicazioni di misure cautelari o di sottoposizione a

giudizio o di adozione di sentenze di condanna per alcuni reati (esempio

reato di estorsione, riciclaggio, etc.) o di applicazione di misure interdittive

lett. c) comma 7 art. 10attività di indagine effettuata dagli

organi inquirenti tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a

condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese

Informativa atipica art. 10 comma 9

indizi non gravi circa la reale sussistenza del “pericolo di

infiltrazione mafiosa”. La loro valutazione viene rimessa

all’amministrazione richiedente

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Informazione tipica Dpr 252/98 art. 10 comma 7 lett. A

Art. 416 bis c.p. - associazione di tipo mafioso

Art. 644 c.p. - usuraArt. 629 c.p. - estorsione

Art. 648 bis c.p. - riciclaggio

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Art. 74 Dpr 309/1990 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti

Art. 648 ter c.p. - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 291 quater Dpr 43/1973 - associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 644 DLgs 152/2006 - attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti

Art. 416, VI comma - Associazione per delinquere finalizzata a:• Art. 473 c.p. - contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti

modelli e disegni;• Art. 474 c.p. - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;• Art. 601 c.p. - tratta di persone;• Art. 602 c.p. - acquisto e alienazione di schiavi;• Art. 12 co. 3 bis, DLgs 286/98 - trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o a procurarne

l’ingresso.

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Informazione tipica Dpr 252/98 art. 10 comma 7 lett. B Legge 31.05.1965 n. 575 – Disposizioni contro la mafia• art. 2 bis - Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere

l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose (art. 1) nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

• art. 2 ter - nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

• art. 3 bis - Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-ter, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte

• art. 3 quater - Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416- bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

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Reati sensibili

Art. 353 c.p. – turbata libertà degli incanti

Art. 353 bis c.p. - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Art. 354 c.p. – astensione dagli incanti

Art. 355 c.p. - inadempimenti di contratti di pubbliche forniture

Art. 356 c.p. - frode nelle pubbliche forniture

Art. 513 bis c.p. – illecita concorrenza con minaccia e violenza

Art. 640 bis c.p. – truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

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Ddl anticorruzione, ottobre 2012 (il testo dovrà attendere solo la pubblicazione definitiva in Gazzetta ufficiale per diventare legge)

• White list - La legge, che si innesta su quanto aveva già stabilito il Dl 70/2011 all'articolo 4, individua le attività più esposte al rischio di infiltrazione, come il trasporto, la forniture di calcestruzzo, il noleggio.

• Risoluzione del contratto - modifica art. 135 codice appalti. Nuove ipotesi di risoluzione del contratto. Vengono sanzionate in questo modo le sentenze passate in giudicato per: associazione mafiosa, contrabbando, traffico di rifiuti, spaccio di stupefacenti, delitti con finalità di terrorismo, peculato, malversazione ai danni dello Stato, concussione.

• Trasparenza - Ogni Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di inserire i costi delle opere pubbliche.

• Incompatibilità - commissioni giudicatrici non ne potranno fare parte i condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA come peculato, malversazione, corruzione, abuso d'ufficio o interruzione di pubblico servizio.

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Criticità• Troppe stazioni appaltanti• Parcellizzazione dei contratti • Ricorso eccessivo al subappalto • Appalti al massimo ribasso (offerta economicamente più vantaggiosa)• Trasparenza• Banche dati (interdittive, appalti)• Altro

Un buco nero

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Effetti devastanti:

• Gli imprenditori onesti non potranno mai fare ribassi eccessivi, quindi, molti di questi saranno costretti a chiudere;

• Nei cantieri dove lavorano le “imprese infiltrate” non sono mai rispettate le norme della sicurezza nei luoghi di lavoro;

• Nella maggior parte dei casi sono utilizzati materiali scadenti e quindi le costruzioni sono a rischio crollo;

• La criminalità organizzata crea consenso sociale e controlla il territorio.

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Gli altri strumenti Protocolli di legalità Art. 15 L. 15.8.1990 n. 241 - accordi tra amministrazioni pubbliche

• I protocolli di legalità costituiscono oggi utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

• I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’opera pubblica (normalmente la Prefettura UTG , il Contraente Generale, la Stazione appaltante e gli operatori della filiera dell’opera pubblica),

• In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della predetta normativa.

• I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

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Gli altri strumenti

SUA – Stazione Unica Appaltante • Il D.P.C.M. 30/06/2011, concernente la definizione delle

modalità per l'istituzione a livello regionale di Stazioni Uniche Appaltanti (SUA), in attuazione dell'art. 13, della L. 136/2010 inerente il Piano straordinario contro le mafie.

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Dove c’è criminalità, specie quella di tipo mafioso, non c’è sviluppo economico o sociale e il lavoro, quello legale, può rappresentare una prevenzione contro questo tipo di fenomeni e al loro espandersi, specie tra i giovani.Piero Luigi Vigna