INDICE GENERALE - Sistemi Editoriali INDICE GENERALE 2. Tipologie di leasing (a cura di Marco Nessi)...

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1.Il contratto di leasing(a cura di Marco Nessi)

1.1 Inquadramento giuridico ........................................................................... Pag. 111.1.1 Vantaggi del leasing ................................................................................... » 121.2 Definizione del contratto di leasing ......................................................... » 131.3 Principali elementi contrattuali di un’operazione di leasing ................ » 151.4 Le diverse fasi di un’operazione di leasing ............................................ » 161.4.1 L’istruttoria ................................................................................................. » 161.4.2 Il perfezionamento del contratto .............................................................. » 161.4.3 La vita di un contratto di leasing ............................................................ » 171.5 Beni utilizzabili nel leasing ....................................................................... » 171.6 Copertura assicurativa .............................................................................. » 181.7 Clausole contrattuali .................................................................................. » 191.7.1 Clausola di esonero dalla responsabilità per il concedente per mancata

o ritardata consegna del bene .................................................................. » 191.7.2 Clausola di esonero dalla responsabilità del concedente in caso di

perimento del bene..................................................................................... » 201.7.3 Clausola risolutiva espressa e misura del danno in caso di inadempi-

mento ............................................................................................................ » 211.8 Garanzie contrattuali .................................................................................. » 221.8.1 Fideiussione di terzi ................................................................................... » 221.8.2 Fideiussione nel gruppo societario .......................................................... » 231.8.3 Lettera di patronage.................................................................................. » 241.8.4 Pegno su quote di S.r.l. ............................................................................. » 251.9 Possibili vicende contrattuali .................................................................... » 261.9.1 Vizi del bene concesso in locazione .......................................................... » 261.9.2 Furto del bene concesso in leasing .......................................................... » 281.9.3 Mancata restituzione del bene alla scadenza.......................................... » 281.9.4 Termine di prescrizione del diritto al pagamento dei canoni .............. » 291.10 Cessione del contratto di leasing ............................................................. » 291.10.1 Valutazione civilistica ................................................................................. » 291.10.2 Valutazione fiscale ...................................................................................... » 311.11 Effetti penali del contratto di leasing ..................................................... » 35

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2.Tipologie di leasing(a cura di Marco Nessi)

2.1 Premessa ...................................................................................................... Pag. 392.2 Leasing operativo ....................................................................................... » 392.2.1 Caratteristiche ............................................................................................ » 412.2.2 Vantaggi del leasing operativo ................................................................. » 412.2.3 Eventuale natura finanziaria del leasing operativo .............................. » 422.3 Leasing finanziario ..................................................................................... » 422.3.1 Soggetti dell’operazione ............................................................................. » 442.3.2 Tipologie di leasing finanziario ................................................................. » 482.3.3 Caratteristiche ............................................................................................ » 512.3.4 Differenze con il leasing operativo .......................................................... » 522.4 Modalità di rilevazione contabile del leasing .......................................... » 522.4.1 Metodo finanziario ...................................................................................... » 522.4.2 Metodo patrimoniale .................................................................................. » 572.4.3 Maxicanone iniziale ..................................................................................... » 602.4.4 Deposito cauzionale .................................................................................... » 622.5 Rilevazione del leasing nel nuovo bilancio d’esercizio .......................... » 632.5.1 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ..................................................................... » 642.5.2 Possibile iscrizione dei beni in leasing con il metodo finanziario ........ » 702.5.3 Soggetti obbligati all’adozione dei principi contabili internazionali .... » 722.5.4 Transizione agli IAS per i contratti di leasing ...................................... » 762.6 Premessa: le novità introdotte nel TUIR a seguito dell’introduzione

degli IAS ..................................................................................................... » 772.7 Valutazione fiscale del leasing operativo ................................................ » 792.8 Valutazione fiscale del leasing finanziario (imposte dirette e indirette) .. » 802.8.1 Beni immobili .............................................................................................. » 802.8.2 Beni mobili .................................................................................................. » 902.8.3 Operazioni effettuate in esecuzione di un contratto di mandato senza

rappresentanza ............................................................................................ » 952.9 Rateizzazione della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni ri-

scattati dal leasing in regime d’impresa ................................................. » 962.10 Valutazione fiscale del leasing d’azienda ................................................. » 972.11 L’elusione nelle operazioni straordinarie con contratti di leasing ....... » 982.11.1 La disciplina generale ................................................................................ » 982.11.2 Operazioni straordinarie e contratti di leasing ...................................... » 99

3.Particolari figure di leasing(a cura di Marco Nessi)

3.1 Leasing immobiliare ................................................................................... » 101

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3.2 Leasing mobiliare ....................................................................................... Pag. 1063.3 Riscatto anticipato ...................................................................................... » 1063.3.1 Valutazione civilistica ................................................................................. » 1063.3.2 Valutazione fiscale ...................................................................................... » 1073.4 Applicabilità dell’art. 102, c. 7, del TUIR al leasing operativo ........... » 1073.5 Leasing al consumo .................................................................................... » 1103.6 Leasing di autoveicoli ................................................................................ » 1103.6.1 Valutazione civilistica ................................................................................. » 1103.6.2 Valutazione fiscale: imposte dirette ......................................................... » 1133.6.3 Valutazione fiscale: imposte indirette ...................................................... » 1193.6.4 Gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea e della giurispru-

denza italiana in merito al diritto alla detrazione dell’IVA nel contrat-to di leasing ................................................................................................. » 121

3.7 Leasing di beni immateriali ...................................................................... » 1243.7.1 Aspetti fiscali .............................................................................................. » 1243.8 Leasing azionario ........................................................................................ » 1253.8.1 Definizione ................................................................................................... » 1253.8.2 Vantaggi dell’operazione ............................................................................ » 1273.8.3 Clausole di prelazione e gradimento ....................................................... » 1273.8.4 Effetti obbligatori del contratto tra le parti .......................................... » 1283.8.5 Valutazione fiscale ...................................................................................... » 1293.9 Leasing pubblico ......................................................................................... » 1303.10 Leasing nautico ........................................................................................... » 1323.10.1 Definizione ................................................................................................... » 1323.10.2 Aspetti contrattuali .................................................................................... » 1323.10.3 Aspetti fiscali .............................................................................................. » 133

4.Leasing e procedure concorsuali(a cura di Marco Nessi)

4.1 Il leasing nel fallimento ............................................................................. » 1374.1.1 Fallimento successivo alla risoluzione del contratto di leasing ........... » 1374.1.2 Fallimento in pendenza del contratto di leasing ................................... » 1384.2 Azioni revocatorie fallimentari ................................................................. » 1434.3 Il leasing nelle altre procedure concorsuali minori ............................... » 144

5.Il lease-back(a cura di Alberto Traballi)

5.1 Il contratto di lease-back: definizione ...................................................... » 1475.2 I vantaggi del lease-back .......................................................................... » 1495.3 Soggetti dell’operazione ............................................................................. » 150

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5.3.1 Il fornitore (alienante) e utilizzatore del bene ....................................... Pag. 1505.3.2 Il concedente ............................................................................................... » 1515.4 Inquadramento civilistico dell’operazione ............................................... » 1515.5 Trattamento contabile dell’operazione ..................................................... » 1565.5.1 Principi contabili nazionali ........................................................................ » 1575.5.2 Principi contabili internazionali ................................................................ » 1605.5.3 Principi contabili americani ....................................................................... » 1625.6 Trattamento fiscale..................................................................................... » 1645.6.1 Il lease back con oggetto beni immateriali ............................................ » 1655.7 Rassegna di giurisprudenza ...................................................................... » 1725.7.1 Le sentenze della Corte di Cassazione ................................................... » 1725.7.2 Le sentenze dei Tribunali.......................................................................... » 1805.7.3 Le sentenze dei Tribunali tributari ......................................................... » 1855.7.4 Le sentenze della Corte di Appello ......................................................... » 1885.7.5 Gli interventi del SECIT .......................................................................... » 189

6.Tipologie di lease-back(a cura di Alberto Traballi)

6.1 Il leasing adossé e i rapporti e le differenze con il lease-back ........... » 1936.1.1 Soggetti dell’operazione ............................................................................. » 1946.1.2 Bene oggetto dell’operazione .................................................................... » 1946.1.3 Vantaggi dell’operazione ............................................................................ » 1946.1.4 La nullità del leasing adossé .................................................................... » 1956.1.5 Differenze tra il contratto di leasing adossé e il sale and lease-back » 1956.2 Il lease-back tecnico ................................................................................... » 1966.3 Il lease-back parziale ................................................................................. » 1976.4 Il lease-back di cosa futura ....................................................................... » 198

7.Il factoring(a cura di Inge Bisinella)

7.1 Cenni storici ................................................................................................ » 2017.1.1 Sviluppo in Italia ........................................................................................ » 2027.2 Definizione di factoring.............................................................................. » 2027.3 Tipi di factoring .......................................................................................... » 2047.4 Perché il factoring ...................................................................................... » 2057.5 Il procedimento di factoring ..................................................................... » 2067.6 Inquadramento normativo......................................................................... » 2077.6.1 Le parti del contratto ................................................................................ » 2087.6.2 Il factor-cessionario .................................................................................... » 2087.6.3 Sviluppi del settore .................................................................................... » 209

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7.6.4 Norme in tema di trasparenza ................................................................. Pag. 2097.6.5 Il fornitore cedente .................................................................................... » 2117.6.6 I terzi ........................................................................................................... » 2117.6.7 Oggetto del contratto di factoring ........................................................... » 2117.6.8 Natura consensuale del contratto di factoring....................................... » 2127.6.9 Efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto ................... » 2127.6.10 Efficacia della cessione nei confronti dei terzi ....................................... » 2137.6.11 Garanzia della solvenza del debitore ....................................................... » 2147.6.12 Documenti probatori .................................................................................. » 2157.6.13 Trasferimento degli accessori ................................................................... » 2157.6.14 Trasferimento delle azioni a tutela del credito ...................................... » 2167.6.15 Eccezioni opponibili al factor .................................................................... » 2167.6.16 Obblighi informativi del debitore ceduto ................................................ » 2187.7 Qualificazione giuridica del factoring ....................................................... » 2197.7.1 La costruzione unitaria del factoring ...................................................... » 2197.7.2 La costruzione complessa del factoring .................................................. » 2207.7.3 Il factoring come contratto preliminare .................................................. » 2207.7.4 Il factoring come contratto normativo .................................................... » 2207.7.5 Il factoring come contratto quadro o come contratto preparatorio ... » 2217.8 La natura giuridica del contratto di factoring ....................................... » 2217.8.1 Factoring e assicurazione di crediti ......................................................... » 2217.8.2 Factoring e apertura di credito ............................................................... » 2227.8.3 Factoring e anticipazione bancaria .......................................................... » 2227.8.4 Factoring e pegno di crediti ..................................................................... » 2237.8.5 Factoring e contratto di sconto ................................................................ » 2237.8.6 Factoring e mandato .................................................................................. » 2247.8.7 Factoring e vendita .................................................................................... » 2247.8.8 Caratteristiche contrattuali del factoring ............................................... » 2257.9 Le clausole contrattuali ............................................................................. » 2267.10 Il trattamento contabile del factoring ..................................................... » 2297.10.1 I principi contabili nazionali ...................................................................... » 2297.10.2 Crediti ceduti senza azione di regresso (pro-soluto) ............................. » 2307.10.3 Crediti ceduti con azione di regresso (pro-solvendo) ............................ » 2317.10.4 Il mandato all’incasso ................................................................................. » 2337.10.5 Cessione di crediti futuri ........................................................................... » 2347.10.6 Orientamento della Consob ....................................................................... » 2347.10.7 I principi contabili internazionali ............................................................. » 2357.10.8 Scritture del debitore ................................................................................ » 2377.10.9 Scritture del factor ..................................................................................... » 2377.10.10 Valutazione dei crediti acquistati da parte del factor ........................... » 2397.11 Il factoring nelle imposte dirette ............................................................. » 2407.11.1 Gli effetti della riforma fiscale .................................................................. » 2407.11.2 Perdite su crediti ........................................................................................ » 2417.11.3 Cessione pro-solvendo................................................................................ » 241

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7.11.4 Cessione pro-soluto .................................................................................... Pag. 2427.11.5 Rinuncia ai crediti di modesto importo ................................................... » 2447.11.6 Clausole contrattuali di ripartizione del rischio ..................................... » 2457.11.7 Svalutazione dei crediti ceduti ................................................................. » 2467.11.8 Le commissioni e gli interessi .................................................................. » 2487.11.9 Il trattamento fiscale in capo alla società di factoring ......................... » 2497.11.10 Svalutazione dei crediti acquistati da parte del factor ......................... » 2497.11.11 La norma antielusiva ................................................................................. » 2507.11.12 Il factoring e la disciplina Irap ................................................................. » 2517.12 Il factoring nella disciplina dell’imposta sul valore aggiunto ............... » 2527.12.1 La cessione dei crediti ............................................................................... » 2527.12.2 Gli interessi e le commissioni ................................................................... » 2557.13 Factoring e imposta di registro ............................................................... » 2557.14 Il factoring e le procedure concorsuali .................................................... » 2567.14.1 Il fallimento del factor ............................................................................... » 2567.14.2 L’applicabilità dell’art. 65 e 67 della legge fallimentare con riferimento

alle anticipazioni erogate dal factor ......................................................... » 2577.14.3 Il fallimento del fornitore-cedente ........................................................... » 2587.14.4 Il fallimento del cedente e la sorte del contratto di factoring ............ » 2587.14.5 Le conseguenze dello scioglimento del contratto di factoring ............. » 2597.14.6 La disciplina della l. 52/91 ......................................................................... » 2607.14.7 La facoltà di recesso del curatore ........................................................... » 2617.14.8 Conseguenze dello scioglimento del rapporto di factoring sui debiti e

crediti del factor verso l’impresa fallita .................................................. » 2627.14.9 La compensazione fra i debiti ed i crediti del factor nel fallimento del

cedente ......................................................................................................... » 2637.14.10 Factoring e revocatoria fallimentare ....................................................... » 2637.14.11 Il fallimento del debitore ceduto .............................................................. » 2657.14.12 Fallimento del debitore ceduto e revocatoria dei pagamenti .............. » 2667.14.13 Factoring e procedure concorsuali minori .............................................. » 2677.15 Il factoring nella Pubblica Amministrazione .......................................... » 2677.15.1 La cessione di crediti per imposte dirette ............................................. » 2697.15.2 La cessione delle eccedenze nei gruppi societari .................................. » 2707.15.3 La cessione dei crediti IVA ...................................................................... » 2747.15.4 La cessione dei crediti IVA per le società di gestione di fondi immo-

biliari ............................................................................................................ » 2757.15.5 La cessione dei crediti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ..... » 2767.16 Il factoring internazionale ......................................................................... » 2777.16.1 Differenze fra domestic factoring e factoring internazionale .............. » 2777.16.2 Fonti normative del factoring internazionale ......................................... » 2787.16.3 La disciplina convenzionale ....................................................................... » 279

Appendice: Schema di contratti di leasing e lease back .................................... » 281

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1.Il contratto di leasingMarco Nessi

1.1 Inquadramento giuridico

Il contratto di leasing (espressione derivante dal verbo “to lease” che, nellalingua inglese, sta a significare “prendere o dare in locazione”), non essen-do disciplinato dal codice civile o da una normativa specifica propria, èclassificabile tra i c.d. “contratti atipici” e, pertanto, ad esso possono esse-re applicate soltanto le norme generali previste in materia contrattuale (siricorda che, ai sensi dell’art. 1322 c.c., “Le parti possono anche concluderecontratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare,purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’or-dinamento giuridico”).Nello specifico, infatti, pur essendo in possesso di alcuni elementi tipicidi ciascuno di essi, il leasing viene generalmente escluso sia dal contrattodi vendita rateale, sia dal contratto di locazione-vendita, poichè mancantedi quell’automatismo del passaggio del diritto reale che è proprio, invece,delle figure nominate (per un’analisi delle differenze esistenti tra il con-tratto di leasing e alcuni contratti tipici si veda la tabella n. 1). In talsenso, mentre nella vendita con patto di riservato dominio e nella locazio-ne con affitto finale del bene locato esiste già un consenso definitivo allavendita del bene, nel contratto di leasing le parti convengono una meralocazione rinnovabile con un patto di opzione a favore del conduttore che,soltanto attraverso una manifestazione di volontà distinta da quella espres-sa nell’accordo originario, potrà diventare acquirente del bene locato(Corte App. di Milano, 15 ottobre 1982). Preso atto di tale “atipicità”, perindividuare la disciplina applicabile all’operazione di leasing, sarà dunquenecessario verificare di volta in volta le caratteristiche proprie del con-tratto stipulato tra le parti (Cass. 6 maggio 1986, n. 3023 e Cass. 15ottobre 1988, n. 5623).

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LEASING

1.1.1 Vantaggi del leasing

L’operazione di leasing presenta sia i vantaggi del contratto di finanzia-mento sia quelli del noleggio, in quanto consente di poter disporre di benisenza bisogno di immobilizzare la somma di denaro necessaria per l’acqui-sto. In particolare, i vantaggi offerti dal leasing finanziario possono essereriassunti come segue:a) rispetto alle forme di finanziamento “tradizionali” (es. mutuo bancario),

il leasing:• presenta tempi di istruttoria rapidi;• consente di finanziare il costo del bene per intero (IVA compresa);• non intacca i ratios di bilancio dell’utilizzatore;• rappresenta un servizio estremamente flessibile che può essere “ta-

gliato” sulle diverse esigenze aziendali (molteplici combinazioni sonopossibili tra durata del contratto, periodicità ed importo dei canoni,valore di riscatto del bene, prestazione di servizi aggiuntivi sul bene);

b) rispetto al noleggio del bene:• è l’utilizzatore a scegliere il bene ed il fornitore del bene e, se del

caso, a farsi costruire il bene “su misura”;

Tabella n. 1- Differenze tra il leasing e alcuni contratti tipici

Locazione

Il locatore garantisce le condi-zioni necessarie e i vizi per l’usodel bene

(Nel leasing il concedente si li-mita a mettere a disposizione ilbene in capo all’utilizzatore manon fornisce alcuna garanziaper i vizi inerenti al bene)

Vendita con riserva

È previsto l’obbligo di riscattofinale del bene

(Nel leasing la decisione per ilriscatto finale rappresenta unasemplice eventualità spettante al-l’utilizzatore)

Il trasferimento della proprietàopera automaticamente

(Nel leasing il trasferimento del-la proprietà non avviene auto-maticamente con il pagamentodell’ultima rata ma solo previasottoscrizione di un nuovo edautonomo contratto di compra-vendita tra le par ti)

Mutuo

Il mutuatario percepisce unasomma di denaro

(Nel leasing l’utilizzatore perce-pisce un bene)

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1. IL CONTRATTO DI LEASING

• consente di usufruire di eventuali sconti sul prezzo del bene in quan-to il fornitore viene pagato senza dilazioni dalla società finanziaria;

• consente, al termine ed alle condizioni stabilite nel contratto, di ac-quisire la proprietà del bene;

c) presenta, rispetto all’acquisto diretto del bene, i seguenti vantaggi fi-scali:• permette il frazionamento dell’IVA nei canoni periodici;• può consentire un ammortamento accelerato rispetto alle tabelle di

ammortamento ordinario, attraverso la detraibilità dei canoni perio-dici lungo tutto l’arco della durata del contratto.

1.2 Definizione del contratto di leasing

Come accennato in precedenza, in quanto “atipico”, il contratto di leasingnon viene espressamente definito dal legislatore. Ciò nonostante, alcunesue definizioni (ancorché contenute in normative specifiche) possono esse-re ricavate:• dall’art. 17, c. 2, della l. 2 maggio 1976 n. 183 (“interventi straordinari

nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976 – 1980”) in base al quale “peroperazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di loca-zione di beni mobili e immobili, acquisiti o fatti costruire dal locatore,su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e confacoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al ter-mine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito”;

• dall’art. 1 degli usi relativi al leasing mobiliare e immobiliare dellaCamera di Commercio di Milano che definiscono la locazione finanziariacome il “contratto con il quale il locatore mette a disposizione del con-duttore un bene mobile o immobile per un tempo determinato verso uncorrispettivo pagabile a scadenze periodiche e determinato in relazioneal valore del bene, alla durata del contratto ed ad altri elementi”.

In virtù di quanto sopra, dunque, il leasing (e, nello specifico, la locazionefinanziaria) può essere definito come quel contratto mediante il qualeuna parte (locatore ovvero concedente ovvero finanziatore) concede al-l’altra (locatario ovvero utilizzatore ovvero conduttore) il godimento diun bene, preventivamente individuato, verso il corrispettivo di un canoneperiodico e gli riconosce, inoltre, il diritto di riscattare il bene medesimoal termine del periodo contrattuale (in senso conforme: Cass., 6 maggio1986, n. 3023).Il bene richiesto dal locatario spesso non è a disposizione del locatore. Inquesti casi l’utilizzatore cerca e trova sul mercato il bene desiderato pressoil venditore; l’accordo si conclude, poi, tra il finanziatore (Banca o Società

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LEASING

finanziaria) che acquista il bene dal venditore e lo pone a disposizionedell’utilizzatore il quale, a sua volta, si impegna al pagamento di un canoneperiodico al finanziatore ed acquisisce il diritto di riscattarlo. Il riscatto èesercitabile a mezzo del versamento di un importo prefissato all’atto dellastipulazione del negozio, il c.d. prezzo d’opzione.La conduzione della cosa locata è generalmente a carico del locatario.

Riferimento

Cass., 28 ottobre 1983, n. 6390

Comm. Trib. Centr., 16 marzo1994, n. 740

Leasing finanziario

“Il ‘leasing’ in Italia, denomina-to contratto di locazione finan-ziaria, è in generale un nego-zio di natura economica per ilquale, in pratica, una parteconcede all’altra il godimento diun bene dietro corresponsionedi un canone periodico deter-minato; al termine del periododi godimento è previsto in viaalternativa ed a favore dellaparte che ha ricevuto il godi-mento, la restituzione del beneo l’acquisto di esso per unasomma residua predeterminata”

“… contratto con il quale unsoggetto, denominato locatore,si obbliga a mettere a disposi-zione di un altro soggetto, dettolocatario, per un dato tempo, unbene mobile o immobile verso ilcorrispettivo, a scadenze perio-diche, determinato in relazioneal valore del bene, alla duratadel contratto ed ad altri elemen-ti. Tale bene è acquistato o fattocostruire dal locatore su sceltao indicazione del conduttore,con facoltà di quest’ultimo diacquisire la proprietà alla sca-denza del termine del contrat-to”

Leasing operativo

“nel leasing operativo il locato-re normalmente coincide conl’impresa produttrice ed in ge-nere non è prevista l’opzioneper l’acquisto del bene”

Tabella n. 2 - Definizioni del contratto di leasing

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1. IL CONTRATTO DI LEASING

A seguito del riscatto, il bene oggetto del contratto (che per l’intera duratadel rapporto è di proprietà della società di leasing) viene trasferito al clien-te che diventa il legittimo proprietario e può, quindi, disporne liberamente.Diversamente, l’utilizzatore può rinunciare all’esercizio del diritto diopzione: in questo caso il bene rimane di proprietà dell’impresa di loca-zione finanziaria che potrà ricollocare lo stesso sul mercato dell’usatoovvero rinegoziare il contratto (ciò avviene soprattutto nel leasing auto-mobilistico).

1.3 Principali elementi contrattuali di un’operazione di leasing

Nell’ambito dei contratti di leasing, a partire dai due elementi di base(ovvero il costo del bene e la descrizione del bene richiesto), assumonorilevanza i seguenti elementi:• anticipo da versare al momento della stipula;• numero e periodicità dei canoni;• metodo di calcolo del canone (a tasso fisso o indicizzato);• valore di riscatto finale del bene;• servizi accessori al finanziamento forniti dalla società di leasing (assicu-

razione, assistenza, manutenzione, consulenza ecc.).Gli elementi che compongono un preventivo/contratto di leasing sono dun-que i seguenti:• costo del bene finanziato + IVA;• modalità di pagamento del fornitore da parte della società di leasing

(es. 10% all’ordine e saldo a 30 gg. dopo la consegna e collaudo);• durata del contratto (varia in relazione alla tipologia del bene finanziato

ed al relativo trattamento fiscale; generalmente 8 anni è la durata mi-nima per il leasing immobiliare; da 24 a 60 mesi la durata del leasing suautoveicoli e veicoli commerciali; da 30 a 60 la durata del leasing suattrezzature, impianti, macchine, utensili ed altri beni strumentali);

• periodicità dei canoni: è mensile nella gran parte dei casi, ma è comun-que possibile prevedere una periodicità diversa (bimestrale, trimestra-le, quadrimestrale, semestrale) o forme di periodicità irregolare dise-gnate in modo coerente con le modalità tipiche di incasso dell’impresa;

• numero e importo dei canoni a carico dell’utilizzatore;• caratteristiche proprie del canone leasing (il canone può essere com-

prensivo di servizi accessori e può essere indicizzato);• anticipo versato al momento della stipula insieme alle spese di contrat-

to, sotto forma di:— maxi-canone (o macrocanone): è un canone a tutti gli effetti calcolato in

misura percentuale al valore del bene (da un minimo del 10% ad un

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LEASING

massimo del 25%) e copre il primo periodo contrattuale, cioè quello cheva dalla decorrenza della locazione fino alla scadenza del secondo canone;

— anticipo in numero canoni (da 2 a 6) a valere sugli ultimi canoni;• valore di riscatto del bene (generalmente pari all’1% del costo originario);• spese assicurative e di istruttoria.

1.4 Le diverse fasi di un’operazione di leasing

1.4.1 L’istruttoria

La decisione della società di leasing in merito all’opportunità di sottoscri-vere il contratto passa attraverso una fase “istruttoria” tesa a valutarel’affidabilità del cliente e la fungibilità del bene. La fase istruttoria nonprevede particolari iter burocratici. Nei casi normali sono necessari:• la richiesta formalizzata (richiesta di leasing);• il certificato di vigenza;• il codice fiscale/partita IVA;• i bilanci o le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi esercizi.Se l’istruttoria dà esito positivo, in breve tempo il contratto di leasing puòessere sottoscritto e l’operazione perfezionata con la consegna del bene.La società di leasing potrà richiedere, in alcuni casi, delle garanzie perso-nali (fideiussioni) e reali (pegni).In relazione al tipo di bene, possono variare le modalità del perfezionamen-to con richiesta di documenti aggiuntivi (es. nel caso degli autoveicoli o diimmobili) o di particolari adempimenti (ad esempio, polizza assicurativacon vincolo a favore della società di leasing).

1.4.2 Il perfezionamento del contratto

L’iter del perfezionamento si concretizza in 3 precisi momenti:a) la firma del contratto ed il versamento dell’anticipo da parte dell’uti-

lizzatore;b) l’ordine al fornitore.L’utilizzatore sceglie il fornitore del bene oggetto del contratto di leasinge si assume la responsabilità di questa scelta. La società di leasing infatti,proprio in quanto estranea a tale aspetto, non assume responsabilità pereventuali inadempienze del fornitore in merito agli aspetti tecnici o tempo-rali della fornitura (ritardate o errate consegne, mancate installazioni ecc.).Per eseguire il contratto di leasing, l’intermediario finanziario si impegnaad acquistare uno o più beni da uno o più fornitori. Per fare questo emetteun ordine al fornitore dove vengono descritti:• il bene e le sue caratteristiche, così come concordate fra il cliente e il

fornitore dello stesso;

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1. IL CONTRATTO DI LEASING

• le modalità e i tempi di consegna;• le modalità e i tempi di pagamento.L’emissione di questo ordine è normalmente autorizzata dal cliente conte-stualmente alla firma del contratto di leasing. L’ordine viene a sua voltaaccettato (mediante firma) dal fornitore (si tratta talora di un passaggiomolto importante perché se è vero che esistono ordini molto semplici, comequelli che riguardano le autovetture, esistono anche ordini molto comples-si, come i capitolati di appalto, in cui il bene potrebbe anche essere ancorada costruire secondo le specifiche del cliente).c) La consegna del bene.La fornitura viene eseguita con la consegna e — se prevista — con l’instal-lazione ed il collaudo del bene. L’ultimo passaggio consiste nell’accettazio-ne del bene da parte del cliente che dichiara, firmando un modulo cosiddet-to “di accettazione” o di consegna, che il bene consegnatogli è quello da luirichiesto. La società di leasing, nel momento in cui riceve questo modulo,acquisisce la proprietà del bene, e il leasing ha avvio (decorrenza). Da quelmomento si avvia anche il processo di incasso e pagamento dei canoni.

1.4.3 La vita di un contratto di leasing

Quando i beni sono consegnati, l’utilizzatore ha la sola incombenza di ver-sare, alle scadenze stabilite, l’importo del canone leasing.Nel corso di un contratto di leasing, tuttavia, possono verificarsi “incidentidi percorso” più o meno legati alla volontà dell’utilizzatore. A titolo esem-plificativo:• se l’utilizzatore non paga i canoni alle scadenze pattuite la società di

leasing ha il diritto di risolvere il contratto;• nel caso di eventi, indipendenti dalla volontà dell’utilizzatore, che provo-

cano la perdita o il deterioramento del bene (per furto, sinistro ecc.) lasocietà di leasing si farà carico di esperire, caso per caso, tutte le incom-benze assicurative con il fine di minimizzare, per quanto possibile, ildanno per l’utilizzatore e consentire un pronto ripristino del bene, chespesso è di vitale importanza per la sua attività produttiva.

Allo scadere del contratto, se l’utilizzatore esercita l’opzione di riscatto,acquista per la cifra pattuita in contratto la proprietà del bene.

1.5 Beni utilizzabili nel leasing

In linea generale, qualsiasi bene (art. 810 c.c.: “sono beni le cose che pos-sono formare oggetto di diritti”) può costituire l’oggetto di un contratto dileasing purché:• individuabile;

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LEASING

• suscettibile di asportazione (in tal senso, a titolo esemplificativo, nonpossono essere oggetto di leasing i lavori di ristrutturazione degli im-mobili, gli impianti elettrici ecc.).

Fatte tali premesse, considerato che:• la fungibilità del bene influenza il rischio associato all’operazione e il

conseguente costo;• la natura del bene può influenzare in alcuni casi la durata del contratto

di leasing, in funzione delle norme fiscali previste per la deducibilità deicanoni leasing sui diversi beni;

• è possibile distinguere diverse classi di beni utilizzabili in leasing, ovvero:a) beni immobili (es. capannoni, laboratori, stabilimenti, uffici, negozi

ecc.), che a loro volta si distinguono in:— immobili costruiti (già edificati);— immobili da costruire;

b) beni mobili, che a loro volta si distinguono in:— mezzi di trasporto;— autovetture;— veicoli industriali e commerciali;— aeromobili, natanti e materiale ferroviario;— altri beni strumentali all’esercizio di attività di impresa (macchine

per ufficio, macchine utensili, macchinari per l’edilizia, macchineper stampa e arti grafiche ecc.).

Per l’analisi del c.d. “leasing azionario” si rinvia al capitolo 3 (paragrafo 3.8).

1.6 Copertura assicurativa

Nel contratto di leasing, in genere, l’utilizzatore provvede autonomamentea stipulare una polizza assicurativa a favore del concedente allo scopo dicoprire i rischi di responsabilità civile nonché quelli di perimento del bene.In tale ipotesi:• l’utilizzatore è tenuto a fornire la prova dell’avvenuta stipula di tale

polizza alla società di leasing;• il concedente può pretendere la rinuncia preventiva dell’utilizzatore al

recesso dal contratto di assicurazione prima della scadenza naturale delcontratto di leasing (la validità di tale pattuizione è stata riconosciuta ingiurisprudenza previa approvazione scritta della clausola di prolunga-mento del contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. In tal senso:Cass., 23 febbraio 1994, n. 1783).

Se, invece, il contratto di assicurazione viene stipulato direttamente dalconcedente, il canone di leasing è comprensivo del costo relativo alla poliz-za (questo tipo di soluzione viene adottata più frequentemente per il lea-

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1. IL CONTRATTO DI LEASING

sing auto ed, in particolare, per quelle forme atipiche di locazione definitedi long rent).

1.7 Clausole contrattuali

1.7.1 Clausola di esonero dalla responsabilità per il concedente per mancatao ritardata consegna del bene

In passato, in deroga ai principi generali previsti dal codice civile, in giu-risprudenza era stata riconosciuta la validità delle clausola di trasferimen-to del rischio per la mancata o ritardata consegna del bene in capo all’uti-lizzatore. In tal senso:• il concedente doveva ritenersi obbligato unicamente all’acquisto del bene

dal fornitore ma non anche alla consegna dello stesso (tra le altre: Cass.,Sez. III, 30 giugno 1998, n. 6412);

• l’utilizzatore era tenuto al pagamento dei canoni leasing anche nell’ipo-tesi di mancato utilizzo del bene.

Tale interpretazione faceva affidamento sulla considerazione che:• al contratto di leasing non poteva applicarsi la disciplina generale pre-

vista per i contratti a prestazioni corrispettive ma, a tal fine, occorrevaeffettuare un’analisi caso per caso (Trib. Firenze, sent. 26 maggio 1982);

• il fornitore costituiva un ausiliario dell’utilizzatore e non del concedentee, pertanto, la mancata consegna del bene doveva essere considerataalla stregua di una mancata cooperazione del creditore (Cass., 21 giugno1993, n. 6862).

In deroga a quanto sopra, i successivi chiarimenti intervenuti hanno rico-nosciuto la responsabilità del concedente e l’invalidità della clausola diinversione del rischio nella considerazione che:• “essa snatura inammissibilmente lo scopo del collegamento negoziale

voluto dalle parti.. ne vanifica la strumentalità dell’adempimento delfornitore agli scopi voluti dai contraenti.. abilita ad una condotta nondi buona fede” (Corte App. Milano, 21 dicembre 1999);

• la causa del contratto di leasing è costituita dal godimento del bene perun determinato periodo oggetto del contratto e, in tal senso, il conce-dente è tenuto a consegnare la cosa locata (Cass., Sez. III, 2 novembre1998, n. 10926).

In virtù di quanto sopra, allo stato attuale, la previsione di una clausola chedisponga l’obbligo di pagamento dei canoni da parte dell’utilizzatore a pre-scindere dall’avvenuta consegna del bene deve ritenersi inammissibile siacon riferimento alla illiceità della causa, sia in considerazione del generaleprincipio di esecuzione del contratto “secondo buona fede” (art. 1375 c.c.).

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LEASING

Pertanto, l’utilizzatore conserva il diritto a:• rifiutare la consegna del bene (nel relativo verbale di collaudo);• non versare alcun corrispettivo al concedente per un godimento mai av-

venuto (il mancato saldo del prezzo in ipotesi di mancata consegna con-sente di evitare o, quantomeno, limitare, il danno subito dall’utilizzatore).

Tabella n. 3 - Rischio di mancata consegna del bene a carico dell’utilizzatore

Riferimento Massima

Cass., 30 giugno 1998, n. 6412 “… poiché è l’utilizzatore a prescegliere, oltre albene, la persona che dovrà direttamente fornir-glielo, è valida la clausola del contratto di lea-sing che fa gravare sull’utilizzatore medesimo ilrischio della mancata consegna”

Altri riferimenti

Cass., 2 agosto 1995, n. 8464Cass., 11 luglio 1995, n. 7595

Cass., 21 giugno 1993, n. 6862Trib. Torino, 11 novembre 1997

1.7.2 Clausola di esonero dalla responsabilità del concedente in caso diperimento del bene

Come accennato al precedente paragrafo nella prassi i rischi relativi albene concesso in leasing restano a carico dell’utilizzatore e, conseguente-mente, in caso di perimento, anche fortuito, dello stesso, quest’ultimo ècomunque tenuto a versare sia i canoni scaduti che quelli a scadere (attua-lizzati al tasso ufficiale di sconto) al netto dell’eventuale indennizzo assicu-rativo ottenuto dal concedente. In particolare, in giurisprudenza questeclausole sono state considerate legittime “…in considerazione della pecu-liarità del rapporto in cui esse si inseriscono, ove vi è la necessità di unaparticolare distribuzione del rischio contrattuale tale da contenerlo per ilconcedente nei limiti della sfera finanziaria, accollandolo all’utilizzatoreper gli altri aspetti, come ad esempio, il mancato godimento del bene pe-rito” (Tribunale di Milano, 7 dicembre 1981).Per quanto concerne il diritto dell’utilizzatore alla percezione dell’inden-nizzo assicurativo si potranno verificare due diverse situazioni, ovvero:1) mancanza di alcuna indicazione contrattuale in merito al diritto all’in-

dennizzo assicurativo da parte dell’utilizzatore: in tale ipotesi l’utilizza-tore non potrà avanzare alcun diritto sull’indennizzo assicurativo primadel pagamento dei canoni e del prezzo d’opzione;

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1. IL CONTRATTO DI LEASING

2) indicazione nel contratto del diritto all’indennizzo a favore dell’utilizza-tore: in tale ipotesi quest’ultimo avrà diritto all’indennità assicurativalimitatamente al danno subito soltanto dopo aver pagato i soli canoni manon il prezzo di opzione.

1.7.3 Clausola risolutiva espressa e misura del danno in caso diinadempimento

In linea generale, in ambito contrattuale, l’art. 1456 c.c. prevede che “icontraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nelcaso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo lemodalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quandola parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausolarisolutiva”.L’inserimento di una clausola risolutiva espressa in un contratto di leasing(al verificarsi di determinati eventi o al ricorrere di certe condizioni) costi-tuisce una soluzione vantaggiosa per la società di leasing (concedente) inquanto permette a quest’ultima di ottenere immediatamente la restituzio-ne del bene concesso nonché la definitiva acquisizione dei canoni eventual-mente già versati dall’utilizzatore:• senza dover agire in via giudiziale nei confronti dell’utilizzatore;• senza dover rispettare le formalità previste dall’art. 1454 c.c. in tema di

“diffida ad adempiere”.Al fine di ottenere tale effetto il contratto di leasing deve necessariamenteindicare in modo analitico tutte le tipologie di obbligazioni che, se nonadempiute, sono in grado di determinare la risoluzione dello stesso (es.inadempimento o insolvenza dell’utilizzatore, mancata diligenza nella con-servazione del bene, distruzione o furto del bene).Stante la peculiarità del contratto in esame, la dottrina ormai consolidataha riconosciuto, in deroga alle disposizioni indicate dall’art. 1525 c.c., lalegittimità della clausola che prevede la risoluzione del contratto di leasinganche nell’ipotesi di mancato pagamento di un solo canone da parte del-l’utilizzatore. Nella prassi, tuttavia, tale effetto non si verifica spesso, inquanto le società di leasing sono solite mettere in mora gli utilizzatori eprocedere alla risoluzione del contratto soltanto in caso di inadempimentoda parte di quest’ultimi.A livello contabile, se il contratto di leasing viene risolto anticipatamentea causa dell’inadempimento dell’impresa utilizzatrice, la società di leasingdovrà rilevare in contabilità le quote di ammortamento relative al bene inproporzione ai canoni fatturati, anche se non ancora pagati e dovrà fattu-rare in capo all’utilizzatrice gli interessi moratori (r. m. 20-11-1997, n. 221).

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LEASING

Nello specifico, poi, in caso di inadempimento la misura del danno vienenormalmente predeterminata contrattualmente attraverso la previsione diclausole penali. In mancanza di ciò, nel leasing di godimento occorreràriferirsi alla disciplina prevista per i rapporti di durata e, nel leasing tra-slativo, alla disciplina della vendita con riserva di proprietà.In particolare:• in caso di leasing di godimento: il concedente avrà diritto alla restitu-

zione del bene, a trattenere i canoni già ricevuti e ad un risarcimentodel danno in misura pari alla differenza tra i canoni residui (comprensividel prezzo di riscatto) e il valore della cosa al momento della liquidazio-ne;

• in caso di leasing traslativo: il concedente dovrà restituire all’utilizza-tore i canoni percepiti e avrà diritto alla restituzione del bene e al risar-cimento del danno in misura pari alla differenza tra il corrispettivo con-trattuale e il valore del bene a prezzi correnti al momento della liquida-zione. In senso conforme la Corte di Cassazione ha sottolineato che:— “il concedente deve conseguire un risultato economico corrispon-

dente al preventivato ricavo finale dell’operazione” e che “l’equocompenso comprende la remunerazione del godimento del bene, ildeprezzamento conseguente alla sua commercialità come nuovo, illogoramento per l’uso; non comprende, invece, il risarcimento deldanno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa,né comprende il mancato guadagno” (sentenza 13 gennaio 2005, n.574);

— e che “il risarcimento del danno deve tenere conto del guadagno cheil concedente si attendeva dal contratto se l’ultilizzatore avesse adem-piuto alla propria obbligazione di pagamento dei canoni” (Cassazio-ne, 23 marzo 2001, n. 4208).

1.8 Garanzie contrattuali

1.8.1 Fideiussione di terzi

Al fine di garantirsi contro il rischio di insolvenza dell’utilizzatore, le socie-tà di leasing sono solite richiedere (previa compilazione di moduli standar-dizzati) il rilascio di una fideiussione dai terzi (persone fisiche o giuridiche)per un ammontare corrispondente ai canoni leasing maggiorati degli inte-ressi di mora.Di norma tale garanzia viene attuata mediante la previsione di una clauso-la solve et repete che preclude al fideiussore la possibilità di opporre qual-siasi contestazione nel giudizio promosso dal beneficiario.

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1. IL CONTRATTO DI LEASING

Secondo l’orientamento espresso in giurisprudenza (Cass., 29 marzo 1996,n. 2909 e Trib. Milano, 21 gennaio 1991):• la previsione della clausola solve et repete non può precludere al fideius-

sore la possibilità di richiedere l’applicazione del c. 2 dell’art. 1526 (conconseguente acquisizione dei canoni versati da parte del concedente atitolo di indennità) e dell’art. 1384 c.c. (obbligo dell’utilizzatore al paga-mento dei canoni successivi a titolo di risarcimento del danno);

• il fideiussore può contestare la previsione di un’eventuale clausola penalecontrattuale eccessiva rispetto al prezzo ricavato dalla vendita del bene.

1.8.2 Fideiussione nel gruppo societario

Nell’ambito di un gruppo societario è possibile che una società controllatarilasci una garanzia fideiussoria nell’interesse della società controllante.In tale ipotesi è opportuno verificare:• l’eventuale estraneità della fideiussione concessa all’oggetto sociale del-

la società concedente. La verifica deve essere effettuata accertando, conriferimento al caso concreto, la sussistenza di un “nesso di strumentali-tà” tra il rilascio della garanzia e il conseguimento dell’oggetto socialedella società stessa. Seguendo tale impostazione, la garanzia prestatadalla società fideiubente potrà considerarsi estranea all’oggetto socialese non in grado di procurare alcun vantaggio diretto o indiretto allasocietà stessa (es. fideiussione rilasciata a titolo gratuito), indipenden-temente dalle previsioni dello statuto sociale;

• la sussistenza del rischio di annullamento della garanzia concessa perconflitto di interessi a causa dell’appartenenza delle due società allostesso gruppo (con conseguente inopponibilità ai terzi).

Al fine di evitare quest’ultima conseguenza:— l’operazione potrà essere preventivamente autorizzata dall’assemblea dei

soci della società che presta la fideiussione (in tale ipotesi, il terzo ècomunque sottoposto ad un rischio, considerato che, nel termine di tremesi dalla data della deliberazione, la delibera assembleare può essereannullata per conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 2373 c.c. dai soci as-senti, dissenzienti, dagli amministratori e dai sindaci nell’interesse dellasocietà);(ovvero)

— la responsabilità in merito alla decisione potrà essere lasciata a carico di“amministratori indipendenti” o a professionisti che, per l’occorrenza,vengono nominati amministratori.

In sintesi, dunque, al fine di superare le problematiche connesse alla sus-sistenza di un eventuale “conflitto di interessi” è opportuno che la fideius-

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LEASING

sione sia rilasciata dalla società in conflitto di interessi a fronte di un ade-guato corrispettivo (es. pagamento di una commissione in linea con quellebancarie ovvero accollo di un debito della società garante).

1.8.3 Lettera di patronage

DefinizioneLa “lettera di patronage” consiste in una dichiarazione rilasciata da unasocietà capogruppo ad un intermediario finanziario a garanzia di un finan-ziamento concesso da quest’ultimo ad una società del gruppo.Tale dichiarazione:• è in grado di produrre dei vincoli di natura giuridica tra le parti pur non

essendo assimilabile ad una garanzia di tipo fideiussorio (Cass., Sez. I,27 settembre 1995, n. 10235. In senso conforme: Trib, Milano 12 novem-bre 1992 e 22 giugno 1995. In considerazione di quanto sopra, la dichia-razione deve essere esclusa dai c.d. “rapporti di cortesia” o “gentlemanagreement”);

• può essere redatta senza particolari formalità da un singolo amministra-tore delegato della società capogruppo;

• obbliga la società holding al risarcimento dei danni (ex. art. 1337 c.c.)nell’ipotesi di false o inesatte comunicazioni (in tal senso: Cass., Sez. I,27 settembre 1995, n. 10235);

• non è soggetta ad imposta di registro.

TipologieNella prassi è possibile distinguere tra:• lettere di patronage “deboli”;• lettere di patronage “forti”.

Lettere di patronage “deboli”Nella lettera di patronage “debole” la società capogruppo si limita a comu-nicare:a) il possesso di una partecipazione maggioritaria nella società interessata

al finanziamento;b) gli eventuali altri impegni assunti a garanzia del finanziamento concesso

(es. impegno al controllo del regolare adempimento delle obbligazioniconnesse alla restituzione del finanziamento, a comunicare tempestiva-mente l’eventuale cessione a terzi della partecipazione, a non cedere lapartecipazione a terzi fino all’intero pagamento del debito).

Sul piano giuridico, la lettera di patronage “debole” non è assimilabile aduna fideiussione (l’art. 1937 del c.c., infatti, richiede l’espressa manifesta-

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1. IL CONTRATTO DI LEASING

zione della volontà di prestare la fideiussione che, invece, è del tuttoassente negli atti in esame) ma, al contrario, presenta gli elementi carat-teristici delle dichiarazioni di scienza (Cass., Sez. I, 27 settembre 1995, n.10235).

Lettere di patronage “forti”Nella lettera di patronage “forte” la società capogruppo:a) garantisce la solvibilità della società controllata (c.d. “dichiarazione di

solvibilità”);b) s’impegna ad evitare di pregiudicare la situazione economica della socie-

tà controllata (c.d. “dichiarazione di svuotamento”).A livello giuridico, tale dichiarazione è assimilabile ad una vera e propriamanifestazione di volontà idonea a determinare una responsabilità di natu-ra contrattuale in capo al dichiarante (Cass., Sez. I, 9 maggio 1985, n.2879).Nello specifico, tale responsabilità appare classificabile tra i contratti conobbligazioni del solo proponente in quanto:• mediante la stessa la società promette di adoperarsi per la conservazio-

ne della solvibilità e l’esecuzione della prestazione della società control-lata;

• ai sensi dell’art. 1333 c.c. il rapporto negoziale può costituirsi senza al-cuna necessità di un accordo bilaterale ma per effetto di un solo attounilaterale (Cass., Sez. I, 27 settembre 1995, n. 10235).

1.8.4 Pegno su quote di S.r.l.

Ai sensi dell’art. 2784 del c.c. “il pegno è costituito a garanzia dell’obbli-gazione del debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati inpegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventiper oggetto beni mobili”.Attraverso la costituzione del pegno a favore del creditore, quest’ultimoacquisisce il diritto a farsi pagare con prelazione sulla cosa oggetto dellagaranzia rispetto a creditori terzi.La possibilità di costituire in pegno le quote di una S.r.l., pur non essendospecificatamente prevista a livello legislativo (il legislatore ha disciplinatoesclusivamente il pegno su azioni sociali – ex art. 2352 c.c.), costituisceun’ipotesi generalmente riconosciuta nella prassi. In tal caso, fatta salva lapossibilità di eventuali diverse pattuizioni stabilite dalle parti, al creditoresociale vengono conferiti i seguenti diritti accessori:• diritto di voto e altri diritti ad esso funzionali ai sensi dell’art. 2352 c.c.

(il creditore pignoratizio è libero nell’esercizio del diritto di voto ma

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LEASING

deve astenersi dal compimento di atti pregiudizievoli alla situazione diquest’ultimo);

• diritto agli utili, con preventiva imputazione alle spese e agli interessie successivamente al capitale garantito (ex art. 2791 c.c.).

L’assunzione del controllo sulla società costituisce la principale funzionedella garanzia in esame poiché, così operando, il creditore acquisisce lapossibilità di vigilare e incidere direttamente sul mantenimento dell’inte-grità del capitale sociale della società le cui quote sono state attribuite ingaranzia (pertanto, nell’ipotesi di esclusione del diritto di voto, la funzionedi garanzia del pegno viene notevolmente ridimensionata).A livello giuridico, la costituzione in pegno delle quote sociali deve essereeffettuata nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 2469 del c.c. (“trasfe-rimento delle partecipazioni”).Nell’ipotesi di esecuzione forzata sulle quote è ormai consolidato l’orienta-mento che prevede l’adozione del procedimento di espropriazione pressoterzi (nel caso specifico la dichiarazione del terzo viene resa dal legalerappresentante della società).

1.9 Possibili vicende contrattuali

1.9.1 Vizi del bene concesso in locazione

Se il bene concesso in locazione presenta vizi e/o difetti di funzionamentoovvero risulta inidoneo per l’uso al quale è stato destinato, anche per casofortuito, all’utilizzatore non è riconosciuta alcuna azione diretta nei con-fronti del concedente e, tranne casi particolari, neppure nei confronti delfornitore.Tale circostanza (che rappresenta un’ulteriore testimonianza della naturafinanziaria riferibile all’operazione di leasing) si verifica in quanto l’utiliz-zatore, dopo aver ricevuto il bene selezionato, è tenuto (previa verifica econtrollo) a sottoscrivere il relativo verbale di consegna e collaudo che, diregola, è sufficiente ad escludere ogni tipo di responsabilità in capo alconcedente (nei modelli contrattuali spesso vengono utilizzate vere e pro-prie “clausole di esonero” a favore della società finanziatrice). In sensoconforme, il Tribunale di Milano (sentenza 17 marzo 1977) ha escluso laresponsabilità del concedente “… per eventuali vizi o idoneità della cosaall’uso a cui è destinata … dal momento che rimane estraneo alla sua (delbene) individuazione, effettuata dall’utilizzatore, in vista delle sue pecu-liari esigenze produttive”.

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1. IL CONTRATTO DI LEASING

Tabella n. 4 - Responsabilità dell’utilizzatore per vizi/difetti del bene

Riferimento

Cass., 3 maggio 2002, n. 6369Cass., 11 febbraio 1997, n. 1266Cass., 6 maggio 1996, n. 4195Cass., 11 luglio 1995, n. 7595Cass., 30 maggio 1995, n. 6076Cass., 17 maggio 1991, n. 5571

All’utilizzatore sono attribuite le azioni di garanzia derivanti dalla compra-vendita dei beni stipulata tra il fornitore ed il concedente (Cass., Sez. III,30 giugno 1998, n. 6412 e Cass., Sez. III, 9 gennaio 1998, n. 9785). In talsenso, generalmente, prima della sottoscrizione del verbale di consegna edi collaudo, l’utilizzatore può denunciare i vizi del bene ricevuto in leasing(ex art. 1495 c.c.) e richiedere al fornitore, alternativamente:• la risoluzione del contratto;• il risarcimento dei danni subiti.Anche a seguito della propria denuncia, l’utilizzatore rimane comunqueobbligato a corrispondere alla società di leasing i canoni periodici alle sca-denze previste. Viceversa, se il concedente decide di risolvere il contrattodi compravendita, anche il contratto di locazione finanziaria deve intender-si risolto con la conseguenza che il concedente avrà l’obbligo:• (da una parte) di restituire all’utilizzatore quanto da questi ricevuto,

trattenendo una parte a titolo di risarcimento dell’eventuale danno;• (dall’altra) di rendere al fornitore il bene previa restituzione integrale

da parte del fornitore medesimo del prezzo a suo tempo pagato e del-l’eventuale rimborso spese.

Nella prassi, se è prevista una clausola di esonero di responsabilità delconcedente, per equilibrare il rapporto contrattuale e le ragioni dell’uti-lizzatore nei casi in cui questi sia impedito nel godimento del bene percircostanze a lui non imputabili (difetti della cosa, inidoneità all’uso), ven-gono introdotte altre clausole con le quali (previa stipulazione tra conce-dente e fornitore) si dà mandato all’utilizzatore di agire direttamenteovvero si limita l’esonero da responsabilità, allorché il concedente abbiasottaciuto in mala fede o per colpa grave i vizi della cosa locata. In ge-nere, comunque, sono considerate nulle quelle clausole contrattuali chepenalizzano in modo eccessivo i diritti dell’utilizzatore nel godimento delbene locato.

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LEASING

1.9.2 Furto del bene concesso in leasing

L’art. 17 della l. 2 maggio 1976 n. 183 prevede, quale elemento caratteristicoe naturale del contratto di leasing, l’assunzione di ogni rischio in capo alsoggetto utilizzatore. In tal senso, deve ritenersi valida la clausola che ponea carico di quest’ultimo ogni rischio relativo al deterioramento o al perimen-to del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria. La traslazione delrischio in capo all’utilizzatore (anziché alla società di leasing proprietaria delbene) viene legittimata in considerazione dei vantaggi che l’utilizzatore stes-so trae dalla stipulazione di un contratto di leasing quali, a titolo semplifica-tivo, il godimento del bene, le facilitazioni nella restituzione del finanziamen-to mediante la periodicità dei canoni e la possibilità di divenirne proprieta-rio. In caso di perdita totale dei beni per furto, perdita di possesso, distru-zione, incendio o sinistro (o, comunque, nel caso di impossibilità non tempo-ranea di uso degli stessi, per qualsiasi causa) oltre alla risoluzione del con-tratto di locazione, l’utilizzatore è, nella prassi, tenuto a corrispondere alconcedente una somma pari ai canoni non ancora scaduti, nonché talvoltaanche il prezzo di acquisto, a titolo di risarcimento danni. Nell’ipotesi diritrovamento del bene, la locazione finanziaria può proseguire con effettodalla data di ritrovamento ovvero risolversi. In entrambi i casi, all’utilizza-tore spetta, in genere, l’onere del pagamento di alcune somme, la cui quan-tificazione è commisurata al danno patito dal concedente.

1.9.3 Mancata restituzione del bene alla scadenza

Nell’ipotesi di risoluzione anticipata o di mancato esercizio del diritto diriscatto del bene da parte dell’utilizzatore, la società di leasing ha il dirittodi ritornare in possesso del bene concesso in leasing. In caso di mancatariconsegna del bene da parte dell’utilizzatore, la società di leasing puòtutelarsi:• chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo di restituzione a carico

dell’utilizzatore (ex artt. 633 e ss. c.p.c.) previa dimostrazione dell’ina-dempimento del conduttore;

• (successivamente, nell’ipotesi di continuazione del comportamento omis-sivo) mediante la notifica di un atto di precetto (con intervento dell’Uf-ficiale giudiziario).

La mancata restituzione di beni mobili è punibile con la reclusione fino a3 anni e la multa fino a € 1.032,91 poiché configura un’ipotesi di “appro-priazione indebita” ai sensi dell’art. 646 c.p.Per avvalorare l’effettiva sussistenza della volontà dell’utilizzatore ad ap-propriarsi del bene, è preferibile, da parte del concedente, intimare in via

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1. IL CONTRATTO DI LEASING

preventiva, la restituzione del bene stesso (Pret. Busto Arsizio 14 marzo1987. Viceversa, per la perseguibilità penale dell’utilizzatore anche nel-l’ipotesi di una mancata spontanea riconsegna del bene alla scadenza siveda: Pret. di Brescia 21 maggio 1987).

1.9.4 Termine di prescrizione del diritto al pagamento dei canoni

Secondo l’orientamento giurisprudenziale, il termine di prescrizione deldiritto al pagamento dei canoni periodici a favore della società di leasingdeve essere determinato applicando le disposizioni fissate dall’art. 2946 c.c.In questo senso tale diritto deve considerarsi prescritto oltre il terminedecennale (Corte App. Milano, 23 dicembre 1997, Trib. Milano 28 gennaio1999).

1.10 Cessione del contratto di leasing

1.10.1 Valutazione civilistica

La cessione del contratto di leasing rappresenta una successione a titoloparticolare nel rapporto giuridico contrattuale iniziale, attraverso la qualeun nuovo soggetto (acquirente) si sostituisce nella posizione giuridica, at-tiva e passiva, di uno degli originari contraenti (Cass., 9 dicembre 1969, n.3920). Affinché si possa parlare di “cessione del contratto di leasing” ènecessario che, almeno in sede di cessione, non venga modificato alcunodegli elementi essenziali del contratto stipulato tra le parti (fermo restan-do la possibilità, per i nuovi contraenti, di modificare il contratto cedutocon un successivo accordo).In particolare, mediante la cessione del contratto di leasing, l’utilizzatoretrasferisce ad un soggetto acquirente i seguenti diritti:• diritto di utilizzazione del bene oggetto del contratto di leasing;• diritto di esercizio del riscatto del bene alla scadenza del contratto di

leasing.La cessione dell’opzione di riscatto è certamente conveniente poiché con-sente di risparmiare i costi connessi al trasferimento di proprietà e, per ibeni mobili registrati e quelli immobili, anche quelli delle trascrizioni pres-so i pubblici registri.In contropartita, l’acquirente s’impegna a versare all’utilizzatore quantopattuito, subentrando nell’obbligo di corrispondere alla società di leasingi residui canoni previsti dal contratto ed, eventualmente, il prezzo diriscatto.

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LEASING

Determinazione del corrispettivo della cessione del contrattoIl corrispettivo (prezzo) della cessione di un contratto di leasing è dinorma pari al valore economico del bene oggetto del contratto, al nettodel valore attualizzato dei canoni ancora dovuti e dell’eventuale prezzo diriscatto.Tale prezzo può, tuttavia, variare anche a causa di circostanze soggettivequali, a titolo esemplificativo, l’esigenza del compratore di ottenere l’im-mediata disponibilità di un bene, altrimenti non ottenibile. L’acquirentepuò decidere di versare un corrispettivo per l’acquisizione di un contrattodi leasing al fine di acquisire:• la facoltà di godimento del bene nel periodo di durata del contratto

attraverso il pagamento dei canoni residui;• l’opzione di acquisto della proprietà del bene alla scadenza del contratto.Tali motivazioni si riflettono sulla formazione del corrispettivo e ne deter-minano i criteri di contabilizzazione e il conseguente trattamento tributa-rio. Pertanto, in capo al soggetto cedente si avrà che (norma di comporta-mento n. 141 ADC di Milano):a) la parte di corrispettivo pagata a fronte della facoltà di godimento del

bene, costituendo una sorta di “rettifica” del peso economico dei canonifuturi, dovrà essere considerata come un provento/onere da ripartire inbase alla residua durata del contratto mediante la tecnica dei risconti;

b) la parte di corrispettivo connessa all’opzione di acquisto, essendo riferi-ta alla possibilità di acquisire la proprietà del bene, dovrà essere consi-derata quale “acconto” per il futuro riscatto del bene (da contabilizzarecome “acconto su immobilizzazioni materiali” alla voce B.II.5 dell’attivodello stato patrimoniale).

Elementi rilevanti per la determinazione del prezzo d’acquistoSulla determinazione della prima parte del prezzo di acquisto del contrattoincidono, a titolo esemplificativo, i seguenti fattori:a) eventuale maxicanone pagato dal cedente e implicitamente riconosciuto

dall’acquirente, proporzionalmente imputabile alla residua durata delcontratto;

b) eventuale rateo di canone in corso di maturazione alla data di acquistodel contratto;

c) eventuale differenziale esistente tra il tasso di interesse utilizzato dalleparti per attualizzare i canoni futuri e quello implicito nel contratto dileasing (se si tratta di leasing a tasso fisso);

d) eventuale differenziale positivo tra il corrispettivo contrattualmentepattuito ed il corrispettivo teorico (determinato dall’attualizzazione tra

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1. IL CONTRATTO DI LEASING

il prezzo di riscatto e il valore normale) conseguente al bisogno di usoimmediato del bene da parte dell’acquirente;

e) eventuale differenziale conseguente all’opportunità di smobilizzo imme-diato del bene.

Viceversa, ai fini della determinazione della residua parte del prezzo d’ac-quisto incidono, di norma, i seguenti fattori:a) maggiore o minore valore economico del bene alla data di acquisto del

contratto rispetto al costo sostenuto dalla società di leasing al momentodella stipula dello stesso;

b) “quota capitale” implicita nei canoni di leasing già pagati dal cedente.

1.10.2 Valutazione fiscale

Soggetto cedenteIn caso di cessione del contratto di leasing, il cedente realizza una soprav-venienza attiva soggetta a tassazione in base alla differenza tra (art. 88, c.5, TUIR. A commento: circ. Ag. Entrate 3-5-96 n. 108/E):• il valore normale del bene ceduto (determinato ai sensi dell’art. 9, c. 3,

TUIR e, nella maggior parte dei casi, costituito dal prezzo di mercato);• il valore dei canoni residui ancora da pagare attualizzato alla data della

cessione (per la sola quota capitale);• il prezzo di riscatto pattuito contrattualmente.In virtù di quanto sopra, nel caso in cui il valore di cessione del bene risultiinferiore al corrispondente valore normale, nella dichiarazione dei redditisarà necessario operare una “variazione in aumento” per l’ammontare cor-rispondente alla differenza tra il valore normale e la sopravvenienza fattu-rata.

Disciplina ai fini IVAIl corrispettivo derivante dalla cessione del contratto di leasing è soggettoad IVA con aliquota ordinaria, anche se relativo a beni per i quali l’IVAnon è ammessa in detrazione (es. autovetture) o aventi un’aliquota agevo-lata.Può verificarsi il caso in cui l’Iva relativa ai canoni non sia interamentedetraibile, in base all’art. 19-bis1 del d.P.R. n. 633/1972 (indetraibilità og-gettiva) oppure a causa della natura del soggetto (indetraibilità soggetti-va). In questa ipotesi si verrebbe a verificare una doppia imposizione, inquanto l’art. 10, n. 27-quinquies), del d.P.R. n. 633/1972 prevede l’esenzionedall’imposta soltanto per le cessioni di beni acquistati senza il diritto alladetrazione totale della relativa imposta, in base all’art. 19-bis1 del d.P.R. n.633/1972.

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LEASING

Visto che la cessione del contratto di leasing è considerata una prestazionedi servizi, e non una cessione di beni, non si può ritenere applicabile l’art.10 n. 27-quinquies), del d.P.R. n. 633/1972, che prevede l’esenzione solo perle cessioni di beni.L’intero importo della cessione, quindi, dovrà essere assoggettato ad Ivaanche se, a suo tempo, l’Iva sui canoni era stata detratta solo parzialmente.Sulla questione è auspicabile un intervento ministeriale volto ad eliminaretale incongruenza.

Esempio

Cessione di contratto di leasing di un bene mobile al prezzo di € 2.500,00 + IVAValore del bene al momento della stipulazione del contratto € 15.000,00Valore normale al momento della cessione del contratto € 5.000,00Valore attuale canoni residui da pagare + prezzo di riscatto € 1.000,00

Sopravvenienza attiva tassabile: 5000-1000-2.500 = 1.500,00

Crediti v/clienti a # 3.000,00

Sopravvenienze 2.500,00attive

IVA ns/debito 500,00

Soggetto cessionarioL’iscrizione del costo dei contratti di leasing, in caso di acquisizione deglistessi, è stata oggetto di una specifica norma di comportamento dell’Asso-ciazione dei Dottori commercialisti di Milano (norma di comportamento n.141/2000).Sotto il profilo economico, il corrispettivo pagato per l’acquisto di un con-tratto di leasing potrebbe essere semplicisticamente assimilato ad una maxi-rata iniziale comprendente, per differenza, il valore attuale meno il debitoresiduo.Per la contabilizzazione del prezzo corrisposto in occasione dell’acquisto diun contratto di leasing, la Norma di comportamento n. 141 dell’Associazio-ne Dottori Commercialisti di Milano ha previsto la scomposizione del cor-rispettivo in due parti:— la prima finalizzata ad ottenere il godimento del bene nel periodo di

durata del contratto;— la seconda attribuibile all’acquisizione del diritto al riscatto del bene

durante o al termine del periodo contrattuale (in tal senso si è espressaanche la Direzione regionale delle Entrate dell’Emilia-Romagna con lasentenza 4 maggio 1999).

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1. IL CONTRATTO DI LEASING

In linea generale, la prima parte del prezzo, legata al godimento del bene,rappresenta un onere pluriennale da inserire nella voce B.I.7 del contoeconomico sulla base della residua durata del contratto mediante la tecnicadei risconti. Ai fini fiscali, tale componente di costo rientra nel novero dellespese relative a più esercizi deducibili nel limite della quota imputabile aciascun esercizio (ex art. 108, comma 3, del TUIR).La seconda parte del prezzo rappresenta, invece, un acconto sul riscattofinale del bene, e va indicata nella voce B.II.5, “immobilizzazioni in corsoe acconti”.All’atto del riscatto, il valore indicato in tale ultima voce confluirà nelconto immobilizzazioni materiali unitamente all’importo pagato per il ri-scatto stesso, e potrà avere inizio l’ammortamento ordinario del cespitecosì come previsto dall’art. 102 del TUIR.Nella determinazione delle due quote, secondo la tesi dell’ADC di Mila-no, assume rilevanza anche il differenziale eventualmente esistente trail tasso di interesse utilizzato tra le parti per l’attualizzazione delle ratea scadere e quello implicito nel canone di leasing, la vita utile residuadel bene ed il differenziale tra il valore reale del bene e l’importo effet-tivamente attribuito allo stesso. Tali dati, desumibili dal piano di lea-sing e da una perizia estimativa, porteranno all’individuazione delle duequote.Nella formazione della quota attribuibile al diritto al riscatto del bene,particolare rilevanza assume il valore “attuale” del bene, la durata residuadel leasing e la sua vita utile residua stimata.Al momento della valutazione del bene, si dovrà stabilire il suo valore infunzione del minore tra il “valore di sostituzione” ed il valore attribuibilesulla base della sua residua vita utile, per vedere se la minore valutazionerispetto al nuovo ecceda o meno le rate di capitale già pagate, ovvero seresidui un valore positivo del cespite una volta dedotte le rate attualizzatecon un tasso corrente di investimento. Nel caso in cui il cespite si fossesvalutato in misura inferiore rispetto alle rate già pagate, tale valore do-vrebbe essere positivo.Si vedano i tre esempi nella seguente tabella:

Costo acquisto del bene 10.000.000 6.000.000 6.000.000Durata del contratto in anni 5 5 5Maxicanone iniziale 1.000.000 500.000 500.000Tasso di interesse implicito 10% 10% 10%Riscatto 1.000.000 1.200.000 1.200.000

Segue

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LEASING

Cessione contratto di leasing all’inizio del quarto anno

Tasso vigente 5% 5% 5%Durata residua 2 2 2Valore reale all’inizio del quarto anno 6.000.000 3.500.000 4.500.000Valore attuale dei canoni residui – 4.110.004 – 2.192.002 – 2.192.002Valore attuale del prezzo di riscatto – 907.029 – 1.088.435 – 1.088.435

982.967 219.563 1.219.563

Prezzo teorico del contratto di cui:(1) per differenza tasso sui canoni – 273.807 – 146.030 – 146.030(2) per differenza tasso su riscatto – 80.583 – 96.700 – 96.700(3) per differenza valore bene – 4.000.000 – 2.500.000 – 1.500.000Per maxicanone(4) maturato alla data di acquisto 600.000 300.000 300.000(5) non maturato alla data di acquisto 400.000 200.000 200.000(6) per 3 canoni pagati (quota capitale) 4.337.358 2.313.258 2.313.258

Totale 982.968 70.528 1.070.528

Prezzo teorico del contratto 982.968 70.528 1.070.528Prezzo concordato dalle parti 1.000.000 400.000 1.400.000(7) Differenziale 17.032 329.472 329.472

Ripartizione prezzo concordato

– Valore godimento del bene (1) + (5) + (7) 143.225 383.442 383.442– Diritto di riscatto (2) + (3) + (4) + (6) 856.775 16.558 1.016.558

1.000.000 400.000 1.400.000

La prima colonna riprende un esempio numerico esposto nella nota tecnica allegata alla norma dicomportamento n. 141 dell’Associazione dei Dottori commercialisti di Milano

L’esempio esposto nella tabella precedente, per semplicità espositiva e dicalcolo, indica tassi di interesse fissi mentre nella maggioranza dei casi,visto l’attuale maggior costo dei contratti a tasso fisso rispetto a quelli atasso variabile, si propende per i secondi, coprendo eventualmente il rela-tivo rischio di tasso con appositi contratti.In presenza di tassi variabili il prospetto di calcolo inevitabilmente si com-plica così come la soluzione prospettata dalla norma di comportamentodell’Associazione dei Dottori commercialisti di Milano.Nella formula per la ripartizione del corrispettivo potrebbe influire signi-ficativamente la stima della vita utile residua del bene. Nei prospetti dicalcolo esposti nella norma di comportamento n. 141 e nella tabella si sup-pone che nella determinazione del prezzo del contratto concordato tra le

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1. IL CONTRATTO DI LEASING

parti vi sia un’implicita valutazione della vita utile residua che non deter-mini variazioni nei predetti rapporti di calcolo (tale ulteriore variabileporterebbe probabilmente più complicazioni che chiarezza).

1.11 Effetti penali del contratto di leasing

A seguito dell’emanazione del d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 (attuativo delladelega conferita dall’art. 9 l. n. 205 del 25 giugno 1999), dal 15 aprile 2000è entrata in vigore la nuova disciplina dei reati in materia di imposte suiredditi e imposta sul valore aggiunto. Tale disciplina tende a limitare larilevanza penale ai soli comportamenti effettivamente lesivi degli interessierariali, ovvero quelli:• di rilevante offensività (cioè il significativo danno economico per l’ammi-

nistrazione finanziaria);• caratterizzati dal dolo specifico di evasione (ovvero l’intento delittuoso,

deliberatamente perseguito, di porre in essere un comportamento fina-lizzato al perseguimento di un’evasione ovvero un indebito risparmiod’imposta per sé o per terzi).

In particolare, il d.lgs. n. 74/2000 in esame individua le seguenti fattispeciecriminose:• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti;• dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;• dichiarazione infedele;• omessa presentazione di dichiarazione;• emissione di fatture per operazioni inesistenti;• occultamento o distruzione di documenti contabili;• sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.In virtù di quanto sopra, occorre dunque domandarsi se, ed eventualmentein quali ipotesi, l’operazione di leasing possa essere idonea a determinareun comportamento penalmente rilevante in capo ai soggetti interessati. Inquesto senso la condotta tenuta dal contribuente potrà comportare l’impu-tazione per i seguenti reati:• “dichiarazione fraudolenta mediante artifici”, riferibile, sulla base delle

indicazioni fornite dalla circolare ministeriale n. 154/E del 4-8-2000, allefalse rappresentazioni contabili operate con mezzi fraudolenti tali daindurre in sede dichiarativa a denunciare elementi attivi di ammontareinferiore a quelli effettivi ovvero elementi passivi di natura fittizia (aifini della rilevanza penale l’imposta evasa deve essere superiore a €

77.468,53 e il reddito imponibile sottratto a tassazione deve essere su-periore al 5% del totale dichiarato, o comunque, superiore a €

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LEASING

1.549.370,70. Tale reato è punito con la reclusione da un anno e mezzo a6 anni);

• “dichiarazione infedele” riferibile, tra le altre, alle rappresentazioni indichiarazione di elementi attivi sottostimati o passivi ugualmente fittizi(ai fini della la rilevanza penale l’imposta evasa deve essere superiore a€ 103.291,38 e il reddito imponibile sottratto a tassazione deve esseresuperiore al 10% del totale dichiarato, o comunque, superiore a €

2.065.827,60. Tale reato è punito con la reclusione da un anno a tre anni).

Truffa nei confronti della società di leasingConsiderata la triangolarità del rapporto contrattuale, la società di leasingpuò essere indotta, sulla base di un accordo fraudolento intercorso tra ilfornitore e l’utilizzatore, ad acquistare un bene ad un prezzo nettamentesuperiore rispetto a quello di mercato. In tale ipotesi, evidentemente, lasocietà di leasing si trova esposta, in caso di successiva insolvenza da partedell’utilizzatore, al rischio di (ri)diventare proprietaria di un bene avente,in realtà, un valore nettamente inferiore al denaro a suo tempo erogato perla relativa acquisizione.Con riferimento a tale ipotesi, in giurisprudenza è stata riconosciuta lasussistenza del reato di truffa ai sensi dell’art. 640 c.p. (Cass., Sez. II, 28maggio 1996):• punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 51,65

a € 1032,91;• previa proposizione di apposita querela entro 3 mesi dal giorno della

notizia del fatto che costituisce reato ovvero d’ufficio senza limiti tem-porali nelle ipotesi di danni patrimoniali di rilevante gravità.

I reati di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolentaAi sensi dell’art. 646 del c.p. il reato di “appropriazione indebita” si rea-lizza quando “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia … il possesso”.A titolo esemplificativo, nell’ambito dell’operazione di leasing, questo tipodi reato si può verificare se l’utilizzatore si rifiuta di restituire il bene e sene appropria o lo distrae prima di esserne divenuto proprietario al fine disottrarlo ai creditori (nello specifico, il reato in esame si può configurarequalora il bene non venga riconsegnato a seguito dell’esecuzione forzataoperata a mezzo di ufficiale giudiziario, in modo tale che il comportamentodell’utilizzatore abbia un “carattere di ufficiosità e di durezza formale”).Viceversa, nell’ipotesi di appropriazione indebita da parte dell’utilizzatoresuccessivamente dichiarato fallito, si può configurare il reato di “bancarot-

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1. IL CONTRATTO DI LEASING

ta fraudolenta” punibile ai sensi dell’art. 216 della legge fallimentare. Inparticolare, questo reato si può realizzare nella forma di:• “bancarotta per distrazione”, allorquando il fallito distrae, occulta, dis-

simula, distrugge e dissipa i beni sociali;• “bancarotta documentale”, se il fallito sottrae, distrugge o falsifica i

libri e le scritture contabili ovvero li tiene in modo tale da rendereimpossibile la ricostruzione dei propri movimenti contabili.

Infine, si ricorda che il requisito indispensabile per entrambe le fattispeciesopra descritte è il c.d. “dolo specifico” ovvero la volontà di procurare uningiusto vantaggio ovvero quello di recare danno ai creditori.