INDICE DELLINTERVENTO GLI ALTRI PROSPETTI Rivalutazione immobili Prospetto capitale e riserve...
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INDICE DELL’INTERVENTO
GLI ALTRI PROSPETTI• Rivalutazione immobili
• Prospetto capitale e riserve
• Società di comodo
• Dichiarazione IRAP
LA RIVALUTAZIONE 2008 IN UNICO 2010
UNICO 2010
Le modalità di compilazione non mutano sia nel caso in cui sia stata data rilevanza fiscale alla rivalutazione o meno. La compilazione del quadro RV di UNICO 2010 è necessaria in quanto pur avendo pagato la sostitutiva il riconoscimento dei maggiori valori decorre dal 2013.
Affrancamento del saldo attivo: non cambia nulla
Rivalutazione solo civilistica: caso 1 Nel 2008 Alfa ha rivalutato con soli effetti civilistici un immobile iscritto in bilancio.
Anno 2009 Nel 2009 è calcolato un ammortamento in misura pari al 3% del valore complessivo e dunque pari a € 6.000.
3.900 3.900
IMMOBILE
197.000 6.000 191.000
97.600 2.400 95.200
Rivalutazione solo civilistica: caso 2 Nel 2008 Alfa ha rivalutato con soli effetti civilistici un immobile iscritto in bilancio.
Anno 2009 Nel 2009 è calcolato un ammortamento in misura pari al 3% del valore del manufatto e dunque pari a € 4.500. Gli ammortamenti riconosciuti fiscalmente sono pari al 3% del valore lordo originario dedotto il 20% da riferire al terreno e quindi pari a 2.400.
2.100 2.100
IMMOBILE
197.000 4.500 193.100
97.600 2.400 95.200
ESEMPIO PROSPETTO CAPITALE
E RISERVE 2010
ESEMPIO: Società con un capitale sociale al 1 gennaio 2009 di euro 30.000Nel corso del 2009 il capitale è aumentato a € 50.000 con il passaggio di 10.000 euro prelevati dalla riserva straordinaria formatasi con utili degli anni precedenti e 10.000 euro prelevati dalla riserve in sospensione di imposta La società dispone anche della riserva legale il cui importo ha raggiunto il limite minimo previsto dall’art. 2430 c.c. La società accantona a riserva l’utile 2008 pari ad euro 32.400. L’utile 2009 pari ad euro 18.600 viene distribuito ai soci.
10.000 10.000
10.000 10.000
30.000
10.000
20.000 50.00010.00010.000
10.000
10.00010.000
32.400 32.400
PROSPETTO CAPITALE E RISERVE: Aumento capitale sociale
18.600
PROSPETTO CAPITALE E RISERVE: Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione
ESEMPIO: La società Alfa Srl ha rivalutato, optando per il riconoscimento fiscale del maggior valore, il proprio fabbricato ex D.L. 185/2008 decidendo di affrancare il saldo attivo di rivalutazione pari ad euro 388.000. La società dispone di riserve di utili ante 2007 per euro 30.000 e destina l’utile 2008 pari ad euro 13.400 a riserva:Imposta sostitutiva 10% = (388.000 – 38.800) = 349.200Il capitale sociale, formato con apporti in denaro, è pari a 10.000 euro e l’utile d’esercizio 2009, pari a 9.600 euro, viene accantonato a riserva.
349.200
349.200
30.000 362.600
392.60030.000 30.000
10.000 10.000
9.600
Ovvero riserva in sospensione euro 349.200 + utile 2008 euro
13.400 .
PROSPETTO CAPITALE E RISERVE: Presunzione ex art. 1 co. 2 decreto 02.04.2008
ESEMPIO: Alfa SPA ha rivalutato nel 2008 un immobile con un saldo attivo ( affrancato) pari a € 500.00. Inoltre ha chiuso il bilancio 2008 con una perdita di 23.000 euro che si decide di coprire mediante utilizzo delle riserve. La società dispone di riserve di utili ante 2007 per euro 30.000.
30.000 23.000 507.00030.000
500.000 500.000
500.000 30.000
10.000 10.000
PROSPETTO CAPITALE E RISERVE: Presunzione ex art. 1 co. 2 decreto 02.04.2008
ESEMPIO: Riprendendo i dati dell’esempio precedente si ipotizzi ora che la Alfa Srl non abbia affrancato il saldo attivo di rivalutazione con il pagamento della sostitutiva del 10%. Il bilancio 2008 chiude con un utile di 25.800 euro che si decide di distribuire per 10.000 euro. La società dispone di riserve di utili ante 2007 per euro 30.000.
30.000 25.800 45.80030.000
388.000 388.000
20.00010.000
10.000 10.000
9.600
10.000
Ovvero l’intero utile 2008 (25.800) in quanto le riserve utili ante 2007 sono capienti.
LE SOCIETÀ DI COMODO IN UNICO 2010
IL PROSPETTO IN UNICO SC 2010
Esclusione Disapplicazione
Articolo 30 legge 724/1994Provvedimento del
Direttore Agenzia delle entrate del 14 febbraio
2008
INDICARE IL CODICE SPECIFICO
CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE
SOCIETÀ NON OPERATIVE Cause di esclusione Art. 30 L. 724/1994
1) soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente; 5) società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) società con un numero di soci non inferiore a 50;
SOCIETÀ NON OPERATIVE Le “nuove” cause di esclusione con i chiarimenti
della cir. 9/081) Numero di soci non inferiore a 50 (e non più non inferiore a
100) La causa di esclusione deve manifestarsi per la maggior parte del periodo
d’imposta
2) Due esercizi precedenti dipendenti mai inferiore a 10 unità Non si tratta di dato medio, bensi’ in ciascuno dei giorni del biennio precedente
non deve esservi un numero dipendenti inferiori a dieci3) Valore della produzione > totale attivo stato patrimoniale Il test va eseguito nell’esercizio di riferimento e non anche in quelli precedenti
4) Società partecipate per almeno il 20 % da enti pubblici
Partecipazione deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta
5) Congruità e coerenza rispetto agli studi di settore La congruità per adeguamento deve avvenire al valore puntuale, determinato considerando anche gli indici di normalità economica Non vale per le società soggette a parametri. Nell’esercizio di riferimento e non nel trienni.
SOCIETÀ NON OPERATIVE Le nuove cause di esclusione
con i chiarimenti della circ. 9/08
Cause che permettono disapplicazione senza interpello
• Società in liquidazione che in Unico si impegnano a chiudere la liquidazione entro il termine di presentazione dichiarazione successiva (impegno in Unico 2010 entro il 30.9.2011). COD. 99
• Società in procedura concorsuale: la causa di esclusione opera anche dall’esercizio precedente. COD. 20
• Società sottoposte a sequestro penale o confisca o siano stati nominati amministratori giudiziari. COD. 30
• Società che locano immobili a enti pubblici o in regime di equo canone. Disapplicazione parziale limitata agli immobili .COD. 40
SOCIETÀ NON OPERATIVE Le nuove cause di esclusione
con i chiarimenti della circ. 9/08 Altre cause che permettono disapplicazione senza interpello
a) Società che detengono partecipazioni in società operative o escluse dall’articolo 30 ( anche tramite interpello) o società collegate cui si applica la disciplina art. 168. Disapplicazione parziale limitata alle partecipazioni .COD. 50
b) Società che hanno ottenuto la disapplicazione tramite interpello se non sono cambiati i motivi.
•Disapplicazione parziale: gli assets esclusi comportano che non vanno considerati anche i componenti economici ad essi correlati: es. immobile locato a ente pubblico > esclusi gli affitti dal test di operatività
- Beni in leasing – sempre costo del concedente
- Beni ammortizzabili – costo storico
- Costi pluriennali – valore residuo
- Beni in corso di costruzione – non rilevano
- Fabbricati e auto – costo storico contabile
- Questione della “omogeneità” beni – proventi
- Anche beni inferiore a 516,46€
TEST DI OPERATIVITÀ E REDDITIVITÀ
Alcune regole da ricordare
RICAVI PRESUNTIVI
1) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazioni
Art.30 comma 2 del D.L. 724/94
Avviene in base alle regole fiscali di cui all’art.110 del Tuir
Circ. 11/07: beni a deducibilità limitata rilevano per il costo
integrale
Regole di determinazione del valore di cui all’art.110
del Tuir
- Rivalutazioni che hanno rilevanza fiscale es. L. 342/2000 > valore riconosciuto
- Rivalutazione a effetto posticipato es. L. 266/05 > valore storico fino al momento di rilevanza fiscale
- Al netto dei contributi in conto impianti (principio del tempus regit actum Circ. 55/02)
- Disavanzi di fusione irrilevanti
RICAVI PRESUNTIVI
2) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazioni
Regole di determinazione
del valore di cui all’art.110
del Tuir
- Costi incrementativi rilevanti
- Ragguaglio a giorni per detenzione minore di 365 gg
- Doppio ragguaglio per periodo inferiore a 12 mesi
- Partecipazioni > non rilevano rivalutazioni e svalutazioni da iscrizione
- Costi pluriennali > circ. 48 > rilevano al netto degli ammortamenti
RICAVI PRESUNTIVI
2) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazioni
COMPUTO DELLE MEDIA TRIENNALE
Assonime ed Agenzia entrate
Se non ci sono tre esercizi si assumono anche in numero minore
I periodi esclusi rilevano nella media (cir 5/2007)
LA RIVALUTAZIONE D.L. 185/2008
Immobili diversi da A/10 situati in Comuni con più di 1.000 abitanti
Fino al 2012 coefficiente del 6% sul valore non rivalutato
A partire dal periodo d’imposta 2013 e per i successivi due coefficiente agevolato del 4% sul maggior valore divenuto fiscalmente rilevante
A partire dal periodo d’imposta 2015 coefficiente del 6% sul valore rivalutato
Tremonti terCircolare del 27/10/2009
n. 44
L'importo escluso da imposizione per effetto della Tremonti-ter dovrà essere sommato agli altri importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di disposizioni agevolative.Tali importi sono sottratti dal reddito presunto per determinare il reddito minimo imponibile ai fini del successivo confronto di quest'ultimo con il reddito effettivo.
l'agevolazione non viene meno qualora il beneficiario non superi la verifica di operatività.
Bonus capitalizzazioneCircolare del 21/12/2009
n. 53
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Determinazione del reddito minimo IRAP
Dal 2007 le norme in materia di società di comodo interessano anche la modalità di determinazione della base imponibile IRAP si presume non inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, aumentato:- delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente;- dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;- dei compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;- degli interessi passivi.
Circolare 21/E del 17 marzo 2008L’Agenzia ha avuto modo di chiarire che, essendo la disciplina IRAP in tema di società di comodo legata ad uno specifico criterio di determinazione dell’imponibile, la stessa resta sganciata dai possibili effetti che possono scaturire dalle modifiche apportate al D.Lgs. 446/97. In pratica, secondo le Entrate, non sussiste alcun contrasto normativo e quindi, lo speciale sistema forfetario di determinazione della base imponibile minima ai fini dell’Irap prevista per le società di comodo, resta confermato, a prescindere dalle risultanze contabili della società.
SOCIETÀ DI COMODO E IRAP
SOCIETÀ NON OPERATIVE Le conseguenze ai fini IVA
L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
non è ammessa al rimborso ne' può costituire oggetto di compensazione o di cessione
la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1
se per tre periodi di imposta consecutivi
ARTICOLO 30, COMMA 4, L. 724/1994Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.
LE LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DEL CREDITO IVA
Anno 2007 2008 2009 2010Credito da utilizzare in compensazione 6.000,00€ 8.500,00€ 9.600,00€ 9.600,00€
società non operativa
società non operativa
società non operativa
Media dei ricavi risultante da percentuali ex art. 30, comma 1, L. 724/1994
20.000
Volume d'affari15.000,00€ 18.000,00€ 16.000,00€
credito non riportabile
LA DICHIARAZIONE IRAP 2010
SOCIETA’ DI CAPITALI E ENTI COMMERCIALI
↓VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
-
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
CON L’ESCLUSIONE DELLE VOCI B9 – B10c – B10d – B12 – B13
N.B. I VALORI SONO QUELLI RISULTANTIDAL CONTO ECONOMICO
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
SOCIETA’ DI CAPITALI
REGOLE DI CHIUSURA
↓
• SI CONSIDERANO ANCHE I COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI CLASSIFICABILI IN VOCI DIVERSE SE
CORRELATI A COMPONENTI RILEVANTI PER LA BASE IMPONIBILE DI PERIODI PRECEDENTI O SUCCESSIVI
• RILEVA LA CLASSIFICAZIONE SULLA BASE DEI CORRETTI PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
SOCIETA’ DI CAPITALI
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE SOGGETTI IAS
SOGGETTI IAS
↓
LA BASE IMPONIBILE E’ DETERMINATA
ASSUMENDO LE VOCI DEL VALORE
E DEI COSTI DELLA PRODUZIONE
CORRISPONDENTI A QUELLE DELLE SOCIETA’
CHE REDIGONO IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE
NON SONO RICHIAMATE:• B10 c) – svalutazione immobilizzazioni• B10 d) – svalutazione dei crediti• B12 – accantonamenti per rischi • B13 – altri accantonamenti
QUADRO IC SEZ. I
QUADRO IC SEZ. IV
GESTIONE DELLE DEROGHE RISPETTO ALLE REGOLE GENERALI
COMPONENTI NEGATIVI NON DEDUCIBILI
↓• SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO
CLASSIFICATO IN VOCI DIVERSE DA B9
• COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI
• COMPENSI COLLABORATORI
• UTILI AD ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
• INTERESSI SU LEASING DESUNTI DA CONTRATTO
•PERDITE SU CREDITI
• ICI
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
SOCIETA’ DI CAPITALI
CONCORRONO A FORMARE IL VALORE DELLA PRODUZIONE
↓
• I CONTRIBUTI EROGATI IN BASE A NORME DI LEGGE, SE NON CORRELATI A COSTI INDEDUCIBILI
• LE PLUS/MINUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI IMMOBILI PATRIMONIO
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
SOCIETA’ DI CAPITALI
REGOLA SPECIFICA
↓
PER I MARCHI E L’AVVIAMENTO
LA DEDUZIONE DEVE AVVENIRE IN MISURA
NON SUPERIORE A 1/18 DEL COSTO
INDIPENDENTEMENTE DA QUANTO IMPUTATO A C.E.
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
SOCIETA’ DI CAPITALI
IC41•Compensi per lavoro autonomo e attività commerciali occasionali• Collaborazioni a soggetti senza partita IVA• Compensi ad associati che apportano solo lavoro (senza partita IVA) IC42 Nonostante la norma preveda diversamente, gli interessi si computano secondo il metodo forfetario del DM 98, tranne che per i soggetti IAS(circolare 8/E/2009). La circolare 19/E lascia aperta la possibilità La circolare 19/E lascia aperta la possibilità di scelta.di scelta.
IC43• Le svalutazioni crediti vanno indicate solo se non collocate in B10 d)• Le perdite su crediti vanno inserite in quanto collocate in B14
QUADRO IC
IC44
ICI è collocata nella voce
B14)C
IC45
Plusvalenze collocate in
voci non rilevanti ai fini IRAP
IC46
Marchi e avviamento deducibili in
18 anniQui indico le
quote eccedenti
1/18
IC47
Solo per soggetti che deducono al
97%
Qui indicano il 3%
QUADRO IC
QUOTE DI PLUSVALENZE ORDINARIE DI ANNI PRECEDENTI TASSATE SEPARATAMENTE
• quote di plusvalenze ordinarie di anni precedenti tassate separatamente• spese per il personale dipendente collocate in voci rilevanti (diverse da B9)• plusvalenze straordinarie del 2009 (quelle ordinarie sono già in A5)• maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore• contributi erogati in base a norma di legge se non collocati in voci rilevanti
QUADRO IC
IC51Costi corrispondenti all’utilizzo fondi non dedotti, se rientranti tra quelli rilevanti (per irrilevanza vedi risoluzione 25/E/2009)
IC53Ammortamenti di marchi e avviamento nella quota max di 1/18 se non imputati a conto economico
IC52Minusvalenze derivanti dalla cessione di beni patrimonio se imputate in voci non rilevanti (E21)
QUADRO IC
Quote di componenti negativi sostenuti
sino al 31.12.2007 e rinviati per la deduzione.
Esempio:• spese rappresentanza• manutenzioni
• minus da vendita beni ammortizzabili• premio da fermo pesca se contabilizzato a ricavo• rimborso quote costo del lavoro per interinale• esuberanza di fondi rischi con acc.to non dedotto• indennità di trasferta per imprese trasporto se B9
QUADRO IC
SOCIETA’ DI PERSONE E IMPRESE INDIVUALI
↓RICAVI EX ART. 85 CO. 1 LETT. a,b,f,g
+ VARIAZIONI RIMANENZE FINALI EX ARTT. 92 E 93
- COSTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO, MERCI
- COSTI PER SERVIZI
- AMMORTAMENTO E CANONI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DEI BENI STRUMENTALI MATERIALI E IMMATERIALI
N.B. SI APPLICANO LE REGOLE DEL TUIR
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE SOGGETTI IRPEF
SOCIETA’ DI PERSONE E IMPRESE INDIVUALI
POSSONO OPTARE, SE IN CONTABILITA’ ORDINARIA,
PER LE REGOLE PREVISTE PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI
CON OPZIONE VINCOLANTE PER ALMENO UN TRIENNIO
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE SOGGETTI IRPEF
RICAVI + ADEGUAMENTO A STUDI DI SETTORE
• CONTRIBUTI DELL’ANNO 2009, TRANNE QUELLI NON TASSATI• NEL CASO DI TASSAZIONE FRAZIONATA, INDICARE QUOTA DI ANNI PRECEDENTI
QUADRO IQ
INDICARE LE QUOTE RESIDUE DELLE PLUSVALENZE ORDINARIE DI PRECEDENTI ANNI PER LE QUALI SIA STATA SCELTA LA TASSAZIONE SEPARATA
QUADRO IQ
CORRISPONDONO ALLA VOCE B6 DEL CONTO ECONOMICOCOMPRENDONO LE SPESE PER CARBURANTI
LA CIRCOLARE 60/E/2008 HA INDICATO I CRITERI DEL DM 19.01.1992
NON DEDUCIBILI:• Compensi occasionali• Compensi a collaboratori• Compensi associato di solo lavoro
QUOTE DI PRECEDENTI ESERCIZI:
• manutenzione• rappresentanza
QUADRO IQ
RICHIAMATO L’AVVIAMENTONON RICHIAMATI GLI ONERI PLURIENNALI
AL NETTO DEGLI ONERI FINANZIARI
QUADRO IQ
INDICARE LE QUOTE DI ONERI DI PRECEDENTI ESERCIZI CON DEDUZIONE RINVIATA, MA SOLO SE NON TROVANO COLLOCAZIONE IN ALTRI RIGHI SPECIFICI
QUADRO IQ
QUADRO IS
RECUPERO DISALLINEAMENTI
ECCEDENZE DEDOTTE TRAMITE QUADRO EC
↓
RECUPERO A TASSAZIONE IN SEI QUOTE COSTANTI
A PARTIRE DAL 2008
E SVINCOLO DELLA RISERVA IN SOSPENSIONE
QUADRO IS – SEZ. III
QUADRO IS – SEZ. IVSOCIETA’ DI COMODO