Incentivi allassunzione dei lavoratori dipendenti Leggi 407/90 – 223/91 Circolare Inps 137/2012...

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Incentivi all’assunzione dei lavoratori dipendenti Leggi 407/90 – 223/91 Circolare Inps 137/2012 Teramo, 22 Novembre 2013 Incontro periodico tra Inps e professionisti Pacchetto formativo curato da Direzione provinciale Inps Teramo Direzione Regionale Inps – Area Entrate

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Incentivi all’assunzione dei

lavoratori dipendentiLeggi 407/90 – 223/91

Circolare Inps 137/2012

Teramo, 22 Novembre 2013

Incontro periodico tra Inps e professionisti

Pacchetto formativo curato da

Direzione provinciale Inps Teramo

Direzione Regionale Inps – Area Entrate

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Sommario

• Condizioni generali per le agevolazioni contributive (legge

92/2012):

• Rispetto del diritto di precedenza

• Rispetto delle altre condizioni previste dalla legge: condizioni soggettive

e oggettive del datore di lavoro, cumulo/durata degli incentivi ecc.

• Agevolazioni ex legge 407/1990 (assunzione disoccupati min.24

mesi)

• Agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori in mobilità ex legge

223

• Cenni alle nuove agevolazioni di cui alle circolari 111 e 131 del

2013

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Condizioni generali per ottenere le agevolazioni contributive

Rispetto del diritto di precedenza

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Benefici contributivi e c.d. diritto di precedenzaall’assunzione

Non è possibile applicare gli incentivi ex leggi 407 e 223 se le assunzioni riguardano ex dipendenti che hanno maturato un diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni

Condizioni generali

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Il diritto di precedenza è previsto in favore di:

• Art.15 legge 4/1949: ex dipendenti a tempo indeterminato oggetto, negli ultimi 6 mesi, di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o licenziamento collettivo per riduzione del personale

• Art.5 d.lgs.368/2001: per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ex dipendenti a tempo determinato per più di 6 mesi cessati negli ultimi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate

Condizioni generali

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Il diritto di precedenza è previsto in favore di:

• Lavoratori stagionali a tempo determinato rispetto alle assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le «medesime attività» stagionali

• Art.47 c.6 legge 428/1990: dipendenti che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale, negli ultimi 12 mesi o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, è trasferita un’azienda o un suo ramo

• Dipendenti della precedente ditta appaltatrice nel caso di successione di appalto di pulizia e altri casi previsti dai CCNL

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Il diritto di precedenza non opera

• nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, giusta causa o mancato superamento del periodo di prova nonché in caso di dimissioni del lavoratore o di risoluzione consensuale del rapporto.

Dal 18 luglio 2012, ex art.4 commi 17-22 legge 92/2012, l’efficacia delle dimissioni del lavoratore e delle risoluzioni consensuali è sospesa fino alla convalida, che può avvenire da parte della DTL, del CpI o in sede sindacale o - ipotesi più ricorrente – con dichiarazione firmata del lavoratore in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (UNILAV), da inviare al CpI entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto.

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Agevolazioni e diritto di precedenzaGli incentivi non spettano:

•se i lavoratori con diritto di precedenza, invece di essere assunti direttamente, vengono utilizzati dall’ex datore di lavoro tramite un contratto di somministrazione (utilizzo indiretto in violazione del diritto di precedenza)

•nel caso in cui il datore di lavoro, violando il diritto di precedenza di un ex dipendente, assume un altro lavoratore con la stessa qualifica o per mansioni sostanzialmente analoghe («elusione» del diritto di precedenza)

La ratio della normativa (l’art.5 c.4quater d.lgs.368/2001 fa riferimento a «mansioni già espletate» e l’art.4 c.12 lett.c legge 92/2012 fa riferimento a « professionalità sostanzialmente diverse») è quella di escludere le agevolazioni se le nuove assunzioni riguardano l’acquisizione di professionalità sostanzialmente identiche a quelle dei lavoratori che hanno maturato il diritto di precedenza a prescindere dal relativo codice Istat (ad es. «usciere-portiere» e «addetto ai servizi di custodia degli edifici»).

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Agevolazioni e diritto di precedenza

Per garantire il rispetto del diritto di precedenza e autorizzare l’agevolazione per l’assunzione di un nuovo lavoratore è necessario che l’azienda invii telematicamente (Cassetto previdenziale aziendale) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale si deve evincere:

•l’assenza del diritto di precedenza da parte di ex dipendenti o

•nel caso in cui vi sia invece tale diritto, la rinuncia o il rifiuto dell’offerta da parte dell’avente diritto oppure il mancato esercizio del diritto da parte del lavoratore

•in caso di esercizio espresso del diritto da parte del lavoratore a termine o stagionale entro i 6 mesi previsti, il superamento del termine di 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato il diritto di precedenza

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Condizioni generali per poter fruire le agevolazioni contributive

Esclusione benefici in caso di assunzioni effettuate in

violazione di altri obblighi di legge

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Gli incentivi non spettano (condizioni soggettive D.d.L.):• se il datore di lavoro o utilizzatore con contratto di

somministrazione abbiano in atto sospensioni del lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (CIGS o CIG in deroga), salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

• con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

• nel caso in cui vi siano assetti proprietari coincidenti o rapporto di controllo-collegamento societario tra il datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore e l’utilizzatore a cui venga somministrato da un’Agenzia

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Rispetto limiti temporali previsti dalle due leggi (cumulo periodi agevolati per uno stesso lavoratore)

Ai fini del rispetto dei limiti di durata degli incentivi di cui alle leggi nn.407 e 223 (ad esempio, 12 mesi di contratto a tempo determinato per assunzione di lavoratore in mobilità), un singolo datore di lavoro deve considerare i periodi di lavoro di uno stesso lavoratore, sia come dipendente sia come somministrato.

Ciò si spiega anche per il fatto che, ex art. 21 c.1 D.lgs. 276/2003, l’utilizzatore è obbligato a rimborsare all’Agenzia di somministrazione gli oneri previdenziali effettivamente sostenuti, per cui l’agevolazione riconosciuta all’Agenzia va comunque a vantaggio del datore di lavoro utilizzatore.

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Rispetto termini per le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni

L’invio tardivo delle comunicazioni UNILAV e UNISOMM fa slittare la decorrenza dell’agevolazione contributiva alla data in cui è stata inviata la tardiva comunicazione (entro giorno precedente all’assunzione; 5 giorni da proroga/trasformazione)

Condizioni generali

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Regolarità contributiva e rispetto norme a tutela delle condizioni di lavoro (art.9 DM 24 ottobre 2007) (condizioni oggettive D.d.L)I benefici contributivi e normativi sono subordinati:

•Al rispetto dei contratti collettivi e al possesso della regolarità contributiva (DURC interno da rilevare dal Cassetto previdenziale aziendale);

•all’inesistenza a carico del datore di lavoro (da autocertificare alla Direzione territoriale del Lavoro) di provvedimenti - amministrativi o giurisdizionali - definitivi in ordine alla commissione di una delle seguenti violazioni:

Condizioni generali

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Norme a tutela delle condizioni di lavoro (art.9 DM 24 ottobre 2007)

VIOLAZIONE Descrizione violazione

periodo sospension

e agevolazio

ni contributiv

e

art.589, comma 2, c.p.Omicidio colposo conseguente a violazione norme per

prevenire infortuni sul lavoro 24 mesi

art.437 c.p.Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni

sul lavoro 24 mesi

art.590, comma 3, c.p.Lesioni personali colpose conseguenti a violazioni norme

infortuni sul lavoro 18 mesi

art.22, c.3, lett. a),D.Lgs.n.494/1996

Direttiva cantieri 12 mesi

art.89, cc.1 e 2, lettera a), D.lgs.n.626/1994

Violazioni obblighi posti a tutela dell’integrità dei lavoratori, tra cui:

valutazione rischi, designazione responsabile sicurezza, protezione da agenti fisici e cancerogeni, obbligo

formazione

12 mesi

art.77, c.1, lettere a) e b), d.P.R.n.164/1956

Violazione obblighi per la prevenzione infortuni nelle costruzioni 12 mesi

art.58, c.11, lettere a) e b),

d.P.R.n.303/1956Violazione norme per l’igiene del lavoro 12 mesi

art.389, c.1, lettere a) e b),

d.P.R.n.547/1955 Violazione obblighi per la prevenzione infortuni sul lavoro 12 mesi

art.22, c.12, D.lgs.n.286/1998

Occupazione lavoratori extra-comunitari senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto senza richiesta di

rinnovo8 mesi

art.3, commi 3-5, D.L.n.12/2002,

conv. in legge n.73/2002 (modificato dall'art. 36-bis

D.L.n.223/2006, conv. in legge n.248/2006)

Lavoro nero-ordinanza ingiunzione definitiva da parte della DTL 6 mesi

artt.7 e 9 D.lgs.n.66/2003

Mancato rispetto del diritto al riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 ore, del riposo settimanale, se la violazione riguarda almeno il 20% della forza lavoro impiegata

  

3 mesi

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Rispetto norme a tutela delle condizioni di lavoro (art.9 DM 24 ottobre 2007)

La suddetta autocertificazione deve essere menzionata nelle comunicazioni inoltrate all’Inps per l’applicazione degli incentivi, anche al fine di effettuare successivi controlli a campione in collaborazione con DTL.

A tal riguardo, devono essere indicati gli estremi identificativi dell’autocertificazione inviata (data di invio alla DTL, eventuale numero protocollo rilasciato ecc.).

Condizioni generali

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Agevolazione assunzione lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi ex legge

407/1990

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Agevolazione ex legge 407/1990

• Per le imprese artigiane: riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi;

• Per gli altri datori di lavoro: riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore per 36 mesi

Dalla agevolazione è esclusa la quota a carico del dipendente, dovuta per intero

• La richiesta avviene esclusivamente tramite Comunicazioni on line del Cassetto aziendale

Agevolazione ex legge 407/1990

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Agevolazione ex legge 407/1990: status di disoccupatoConservazione stato di disoccupazione (da ultimo art.7 c.7 d.L.76/2013):lo stato di disoccupazione si conserva qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa sia tale da assicurare un reddito annuale non superiore alle seguenti soglie:• € 8.000 per redditi da lavoro dipendente o da rapporti di collaborazione a progetto;• € 4.800 per redditi d’impresa o derivanti dall’esercizio di professioni (ivi inclusi i lavoratori così detti “occasionali”).Se una persona svolge attività lavorative di entrambe le tipologie, il cumulo dei redditi che ne derivano non dovrà superare l’importo di euro 8.000.Il reddito da considerare è quello lordo dell’anno in corso (1/1 – 31/12), derivante da attività lavorativa di qualunque tipologia, presunto o desumibile da elementi oggettivi ( buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro e qualunque altra documentazione idonea a comprovare il reddito percepito nell'anno in corso).E' onere della persona interessata alla conservazione dello stato di disoccupazione, in presenza di attività lavorativa, dichiarare e, ove possibile, dimostrare al CpI il non superamento del reddito sopra indicato, impegnandosi a comunicare il superamento di tale soglia, fatti salvi i controlli a campione da effettuare

Agevolazione ex legge 407/1990

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Agevolazione ex legge 407/1990: status di disoccupatoSospensione stato di disoccupazione:

•Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporti a termine di durata fino a 6 mesi.

•Dal combinato disposto delle norme in materia di conservazione e sospensione dello stato di disoccupazione, si evince che, laddove si guadagna più delle soglie di reddito fissate per la conservazione ma nell'ambito di rapporti di lavoro a termine fino a 6 mesi, lo status si sospende e non si perde.

•Quindi, se si guadagna entro il limite delle soglie di reddito per un rapporto a termine di più di 6 mesi, la disoccupazione si conserva.

•Nel caso di sospensione, l’anzianità di disoccupazione è “congelata” e ricomincia a decorrere - conservando il maturato pregresso - alla cessazione del rapporto di lavoro.

Es.1: assunzione per 5 mesi ex legge 407 di lavoratore con 25 mesi di disoccupazione, con percezione di un reddito superiore a € 8.000): lo stato di disoccupazione alla fine del rapporto a termine resta di 25 mesi per l’operatività della sospensione;

Es.2: assunzione per 7 mesi ex legge 407 di lavoratore con 25 mesi di disoccupazione con percezione di un reddito < a € 8.000: alla fine dei 7 mesi, l’anzianità di disoccupazione sarà di 32 mesiAgevolazione ex legge 407/1990

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Agevolazione ex legge 407/1990: status di disoccupato

La Regione Abruzzo ancora non ha deliberato l’adeguamento alla normativa in materia di conservazione/sospensione stato di disoccupazione

Agevolazione ex legge 407/1990

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Condizioni per l’agevolazione ex legge 407L’incentivo spetta per assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time :•nel caso di assunzione di disoccupati o lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi, salvo che la stessa assunzione venga fatta per sostituire lavoratori dipendenti licenziati per g.m.o. o per riduzione del personale, a meno che a tali lavoratori non venga preventivamente offerta la riassunzione e questi la rifiutino.L’INPS ha precisato (Messaggio n.19818/2012) che la “sostituzione” prevista dalla norma deve intendersi in “senso numerico”, risultando limitante solamente in relazione alle assunzioni effettuate in numero pari ai licenziamenti nei 6 mesi precedenti. Il criterio sopra esposto è applicabile solamente alle pratiche ancora da definire, per le assunzioni effettuate prima del 18 luglio 2012, in caso di ricorso presentato dalle aziende. Per nessun motivo, infatti, l’INPS riesaminerà d’ufficio pratiche chiuse, indipendentemente dai criteri adottati nella loro definizione.

•per assunzioni di lavoratori di pari professionalità con cui si sostituiscono lavoratori licenziati per giustificato motivo soggettivo (dal 18.7.2012 ex legge 92/2012)

Agevolazione ex legge 407/1990

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Condizioni per l’agevolazione ex legge 407L’incentivo spetta:

•Dal 18.7.2012, anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine purché il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi se il rapporto a termine fosse cessato anziché trasformato.

Ad es.: l’assunzione per 7 mesi a tempo determinato di disoccupato da 24 mesi con reddito inferiore a € 8.000 fa conservare la disoccupazione e ,quindi, una successiva trasformazione a tempo indeterminato sarebbe incentivata. Infatti, in mancanza di trasformazione, il lavoratore vanterebbe una disoccupazione di 31 mesi.

•L’incentivo non spetta se la trasformazione è effettuata nei confronti di soggetto titolare di diritto di precedenza ex art.5 c.4quater D.lgs.n.368/2001.

Agevolazione ex legge 407/1990

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Agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori in

mobilità ex legge 223

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Incentivi per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità ex legge 223/1991• Lavoratori interessati: lavoratori in mobilità, con esclusione

di quelli collocati in mobilità nei 6 mesi precedenti dalla stessa azienda o da azienda collegata o con assetti coincidenti

• Beneficio contributivo: consiste nel pagamento della contribuzione prevista per gli apprendisti (10%) per la durata di 18 mesi, escludendo la quota a carico dei dipendenti, dovuta sempre per intero

Dal 18.7.2012, l’incentivo spetta anche per la trasformazione a tempo indeterminato, entro i 12 mesi, di un contratto a termine, a prescindere dal fatto che il lavoratore abbia maturato il diritto di precedenza.

• Beneficio economico ulteriore (se l’assunzione è a tempo pieno e se il lavoratore beneficia dell’indennità di mobilità): consiste nel contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata erogata al lavoratore per un periodo massimo di 12 mesi - per lavoratori fino a 50 anni di età - o 24 mesi - per lavoratori con più di 50 anni di età

Agevolazioni ex legge 223

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Incentivi per assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità ex art.8 c.2 legge 223/1991• Lavoratori beneficiari: vedi slide precedente;

• Beneficio contributivo: consiste nel pagamento della contribuzione prevista per gli apprendisti (10%) - esclusa la q.c.d. - per un massimo di 12 mesi;

• In caso di trasformazione a tempo indeterminato prima della scadenza del termine, la contribuzione ridotta spetta per ulteriori 12 mesi dalla trasformazione a prescindere che il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza

Agevolazioni ex legge 223

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Esempi applicazione agevolazione 223 in caso di trasformazione rapporti a termine• Contratto a termine di 12 mesi trasformato allo scadere del dodicesimo mese:

spetta il beneficio complessivo di 24 mesi;

• Contratto a termine di 15 mesi trasformato al quindicesimo mese: spetta la riduzione contributiva per i primi 12 mesi del rapporto; non spetta il beneficio per la trasformazione.

• Contratto a termine per 6 mesi, prorogato successivamente per altri 6 e infine trasformato a tempo indeterminato: spetta la riduzione contributiva per complessivi 24 mesi.

• Contratto a termine per 6 mesi, prorogato per altri 9 e infine trasformato a tempo indeterminato: spetta la riduzione contributiva per i primi 12 mesi (cumulando l’intera durata del primo rapporto e i primi sei mesi del secondo rapporto, conseguente alla proroga). Spetta il beneficio per la trasformazione solo se questa interviene (e decorre) entro i primi 6 mesi del secondo rapporto.

• Contratto a termine per 3 mesi, dopo sessanta giorni stipula un secondo contratto per 9 mesi e infine trasformazione a tempo indeterminato: spetta il beneficio di 12 mesi complessivi per i rapporti a termine e poi la riduzione di dodici mesi conseguente alla trasformazione.

• Contratto a termine per tre mesi, dopo sessanta giorni stipula un secondo contratto per 12 mesi e infine trasformazione a tempo indeterminato: spetta il beneficio di 12 mesi complessivi per i rapporti a termine; l’incentivo per la trasformazione spetta se questa interviene (e decorre) entro il nono mese del secondo rapporto.

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Agevolazione per assunzione da parte di Agenzia di somministrazione

• Assunzione a tempo determinato: non si possono cumulare ai fini del limite dei 12 mesi di agevolazione ex art.8 c.2, le prestazioni effettuate in somministrazione da parte dello stesso lavoratore con diversi utilizzatori; in pratica, il limite dei 12 mesi di agevolazione vale nei confronti dello stesso utilizzatore e non dell’Agenzia di somministrazione.

• Assunzione a tempo indeterminato: l’Agenzia fruisce di max 18 mesi di agevolazione, eventualmente ridotti per garantire il rispetto del limite massimo di 24 mesi di periodo agevolato (12 mesi per assunzione a tempo determinato e 12 mesi per la stabilizzazione dello stesso lavoratore). In ogni caso, le agevolazioni in favore dell’Agenzia spettano se e nei limiti di spettanza, misura e durata riferite alle vicende dell’utilizzatore.

Agevolazioni ex legge 223

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Applicazione agevolazione 223: cumulo utilizzo diretto/indiretto del lavoratore• Lavoratore agevolato utilizzato mediante A.d.S. e poi, con o

senza soluzione di continuità, assunto a tempo indeterminato: la riduzione contributiva per l’assunzione diretta spetta per i primi 12 mesi del rapporto a tempo indeterminato in quanto l’assunzione è considerata una trasformazione del precedente rapporto a termine.

• Lavoratore agevolato utilizzato mediante A.d.S. e poi, con o senza soluzione di continuità, assunto a tempo determinato: la riduzione contributiva per l’assunzione diretta spetta nei limiti dell’eventuale residuo rispetto a quanto goduto indirettamente durante la somministrazione.

• Nel caso in cui un datore di lavoro stipuli con lo stesso lavoratore un rapporto di lavoro subordinato - agevolato o non agevolato - e poi lo utilizzi mediante contratto di somministrazione, l’incentivo relativo alla somministrazione spetta, a condizione che il lavoratore non fosse titolare di un diritto all’assunzione diretta presso l’utilizzatore.

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Decorrenza agevolazione 223

La durata dell’agevolazione decorre da ogni singola iscrizione alla lista di mobilità.

Es.: Tizio è iscritto alla lista di mobilità per il licenziamento collettivo da parte dell’azienda Alfa e, successivamente all’assunzione da parte dell’azienda Beta, viene nuovamente coinvolto in una procedura di mobilità collettiva e, quindi, re-iscritto alle liste di mobilità

Nel caso di successivi licenziamenti e iscrizioni a liste di mobilità, per evitare «elusioni», l’Inps effettuerà controlli accurati

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Cumulo agevolazioni per successione di utilizzazioni indirette (somministrazione) e dirette dello stesso lavoratore• Se un datore di lavoro utilizza un lavoratore in mobilità

mediante una o più somministrazioni agevolate ai sensi dell’art.8 c.2 (utilizzo a tempo determinato), e poi – con o senza interruzioni - lo assume a tempo indeterminato, avrà diritto anche alla riduzione contributiva per l’assunzione diretta a tempo indeterminato ex art.25 c.9.

Infatti, le assunzioni a tempo indeterminato successive ad una somministrazione sono equiparate alle trasformazioni a tempo indeterminato per le quali l’art.8 c.2 prevede 12 mesi di riduzione.

• Se un DdL utilizza un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità mediante una o più somministrazioni agevolate e poi lo assume a tempo determinato, potrà godere per l’assunzione diretta degli incentivi previsti dalla stessa disposizione, ma solo nei limiti dell’eventuale tempo residuo rispetto a quanto goduto indirettamente durante la somministrazione.

Agevolazioni ex legge 223

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Assunzioni dalla c.d. piccola mobilità

Per il 2013 non sono state prorogate le norme che prevedevano gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti alla c.d. “piccola mobilità” (licenziamenti individuali per g.m.o.). Con varie Circolari (nn.13 e 150 del2013) e Messaggi (nn.4679 e 17941 del 2013), l’Inps ha chiarito che:

•Non è possibile riconoscere agevolazioni per assunzioni effettuate nel 2013 di lavoratori licenziati nel 2013 né per assunzioni effettuate nel 2013 di lavoratori licenziati prima del 2013;

•Non è possibile riconoscere agevolazioni per le proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013.

•Per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate nel 2013 si applica solo l’incentivo di cui al D.M.264 del 19 aprile 2013 (bonus 190 euro) (prossima circolare) (slide successiva)

•Deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati instaurati prima del 2013.

•Le operazioni di verifica amministrativa sulla spettanza dei benefici sono riprese, ma ai sensi del Messaggio 18639 del 18.11.2013, in considerazione della circostanza che l’Inps è ancora in attesa di definitivi chiarimenti ministeriali, per il momento non sarà richiesto ai D.d.L. il rimborso dei benefici eventualmente già fruiti.

Agevolazioni ex legge 223

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Incentivo € 190 per assunzioni nel 2013 di lavoratori licenziati per g.m.o. (Decreti direttoriali MLPS – prossima Circolare Inps)• Limite finanziamento: 20 mln di euro (Fondo rotazione

formazione sociale e Fondo sociale europeo)

• Assunzioni a tempo determinato o indeterminato, anche part-time, o a scopo somministrazione, di lavoratori licenziati per g.m.o. nei 12 mesi precedenti l’assunzione

• € 190 per 12 mesi (tempo indeterminato) o 6 mesi (tempo determinato); nel part-time si proporziona all’orario

• Il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale on the job anche ricorrendo alle risorse regionali per la formazione

• Domanda telematica entro 30 giorni dalla Circolare Inps per le assunzioni già effettuate ed entro 30 giorni dall’assunzione per quelle da fare

• Autorizzazione Inps, secondo ordine cronologico delle assunzioni

• Rispetto normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis

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Scadenza agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori in mobilità

In base alla legge 92/2012, tale incentivo sarà applicato alle assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, a prescindere dal fatto che il lavoratore continui a percepire l’indennità oltre tale data.

Agevolazioni ex legge 223

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Cenni alle nuove agevolazioni contributive

(circolari 111 e 131 del 2013)

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Ulteriori agevolazioni contributive

Assunzione di lavoratori disoccupati da più di 12 mesi ultra 50enni (Circolare Inps n.111/2013):

a)Assunzione a tempo indeterminato: riduzione del 50% della quota contributiva a carico del D.d.L. per massimo 18 mesi;

b)Assunzione a tempo determinato, la riduzione spetta per 12 mesi e, in caso, di trasformazione, si prolunga di altri 6 mesi

Oltre ai requisiti di carattere generale previsti per le altre categorie di assunzioni agevolate (rispetto diritto di precedenza, condizioni soggettive e oggettive del D.d.L., cumulo/durata incentivi, rispetto termini Unilav), ai fini della compatibilità con la normativa comunitaria, per ottenere questa agevolazione e salvo, è necessario, salvo alcune eccezioni (circolare 111/2013), che l’assunzione determini un «incremento netto» del numero dei dipendenti del D.d.L. (inteso come intera organizzazione dello stesso D.d.L.) rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (Unità di Lavoro annuo – ULA)

Nuove Agevolazioni

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Ulteriori agevolazioni contributive

Assunzione giovani 18-29 anni (circolare Inps n.131/2013) che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

•privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

•privi di un diploma di scuola media superiore o professionale

Il beneficio spetta per le assunzioni a tempo indeterminato (18 mesi), anche in regime part-time e per le trasformazioni di rapporti a termine (12 mesi), effettuate dal 7 agosto 2013 al 30 giugno 2015.

Oltre ai requisiti di carattere generale previsti per le altre categorie di assunzioni agevolate, anche in tal caso è necessario l’incremento netto del numero dei dipendenti del D.d.L. nonchè il suo mantenimento

L’incentivo è pari ad 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile con un tetto massimo di € 650,00 mensili per lavoratore; spetta nei limiti degli stanziamenti di cui all’allegato alla circolare 131 ed è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle richieste

Nuove Agevolazioni