Inceneritore cartiera mantova osservazioni rabitti signed

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Ing. Urb. Paolo Rabitti P. Campiani 3 - 46100 Mantova [email protected] - fax 0376 1810364 pag. 1 di 34 Osservazioni tecniche in merito alla domanda di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DD n. PD/944 del 23.06.2014 alla ditta Burgo Group S.p.A. Eseguite per conto di ISDE Mantova ed approvate dal direttivo nazionale di ISDE Ing. Urb. Paolo Rabitti Mantova 10 febbraio 2016

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Osservazioni tecniche in merito alla domandadi modifica non sostanziale

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale(AIA) rilasciata con DD n. PD/944 del

23.06.2014 alla ditta Burgo Group S.p.A.

Eseguite per conto di ISDE Mantova

ed approvate dal direttivo nazionale di ISDE

Ing. Urb. Paolo Rabitti

Mantova 10 febbraio 2016

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Osservazioni tecniche in merito alla domanda di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DD n. PD/944 del 23.06.2014 alla ditta Burgo Group S.p.A.

Premessa

Con PEC del 4 e 5 c.m. il Comune di Mantova ha inviato alla PEC della dott. Gloria Costani, che ne aveva fatto richiesta i files relativi ai procedimenti di cui al prot. 50084-13 (Burgo) e 3419 -15 (Cartiere Villa Lagarina) .

Con PEC del 20/10/2015 in atti al prot. n. 49698 la nuova proprietà (atto registrato al n. 9628 in data 10/07/2015) ha avanzato alla Provincia di Mantova istanza recante la dichiarazione d’intenti per “revamping e riattivazione” nello stabilimento in oggetto della produzione di sola carta per ondulatori anziché di pasta disinchiostrata e carta per quotidiani precedentemente attuata da Burgo Group” attraverso l’attuazione di una serie di interventi di ottimizzazione impiantistica per adattarlo alle nuove esigenze produttive e per implementare l’efficienza generale.

OsservazioniLe modifiche proposte sono esplicitate nel documento datato ottobre 2015: Lineamenti del progetto di Revamping e definizione iter autorizzativa (d'ora in poi "Rewamping")

La Provincia ha risposto con PEC del 30.11.2015 avente ad oggetto:

Aggiornamento e modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) - DITTA CARTIERE VILLA LAGARINA SPA (P.IVA 01936870227) con sede Legale: Via Pesenti, 1 – Comune di VILLA LAGARINA (TN) - Complesso IPPC in Via Poggio Reale, 9 nel Comune di Mantova COMUNICAZIONE SU ITER PROCEDIMENTALE E TEMPISTICHE PER IL REVAMPING E RIATTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE NELLO STABILIMENTO EX BURGO GROUP DI MANTOVA

La ditta CARTIERE VILLA LAGARINA SPA , d'ora in poi identificata come "il proponente",

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in data 30.12.15 ha inviato alla Provincia, a firma del sig. Bruno Zago la richieste di riesame con voltura dell'impianto esistente.

Il proponente ha prodotto:• Relazione tecnica;• Allegato 01 – Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera;• Allegato 02 - Schema - di flusso

La vigente autorizzazione AIA (d'ora in poi "AIA 2014") è stata rilasciata dalla Provincia di Mantova con

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 944 23/06/2014 SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE ISTRUTTORE: LEONI GIANCARLO OGGETTO: DETERMINA CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AI SENSI DEL C.6-BIS-ART. 14 TER L. 241/90 E CONTESTUALE RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29 - OCTIES D.L.VO N. 152/06 DELL'A.I.A. (IPPC) GIA' RILASCIATA CON DECR. REG. N. 6764 DEL 23/06/2008 E AD 21/168 DEL 06/12/2011 A DITTA BURGO GROUP S.P.A. DI ALTAVILLA VICENTINA 36077 (VI)-VIA PIAVE 1 ED INSTALLAZIONE IPPC IN MANTOVA-VIA POGGIO REALE 9 PER ESERCIZIO ATTIVITÀ PUNTI 6.1 B), 1.1, 5.4 ALL. VIII -PARTE II D.L.VO 152/06

Già dall'oggetto si capisce che la determina non è corretta, infatti evita di riportare tra le attività di cui all'allegato VIII parte II d.lgs 152/06 la IPPC 5.2 a): proprio l'inceneritore.In questo modo si è evitato di sottoporre l'impianto a procedura AIA come stabilito inequivocabilmente dal citato D.lgs 152/06.Le attività descritte in AIA sono le seguenti:

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L' incenerimento rifiuti qui chiamato termovalorizzazione, termine non usato del D.lgs. 152/06 ss.gg., è esplicitamente considerato un'attività non IPPC.

Onde evitare fraintendimenti, è opportuno ricordare cosa significhi il termine "attività IPPC" secondo il Ministero dell'Ambiente ( http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx ):

La direttiva 96/61/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 settembre 1996 ha introdotto nella disciplina comunitaria i principi di prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento (IPPC: integrated pollution prevention and control) per gli impianti produttivi di potenziale maggiore impatto per l’ambiente. L'idea alla base dell’IPPC è che attraverso un’analisi integrata è generalmente possibile, per ciascun caso specifico, individuare un insieme di soluzioni tecniche (impiantistiche, gestionali e di controllo), percorribili economicamente, che conducano alla eliminazione a monte, alla riduzione generalizzata, al migliore bilanciamento degli impatti sulle diverse matrici ambientali o per lo meno alla gestione consapevole di ogni inquinamento prodotto da una attività.

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In ogni caso l'IPPC si affianca e non si sostituisce alle azioni mirate al conseguimento di livelli di qualità per le diverse matrici ambientali, ma, confidando nel fatto che esistono margini di miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti produttivi e che nel futuro lo sviluppo tecnologico renderà possibili prestazioni via via migliori, il Consiglio UE si attende che la applicazione del principio IPPC porti a una sensibile e progressiva riduzione dell’inquinamento. Attualmente la direttiva richiede di applicare il principio IPPC solo ai “grandi inquinatori potenziali”, individuati tra gli impianti produttivi e gli impianti di gestione dei rifiuti attraverso la definizione di soglie oltre alle quali si presuppone necessario applicare il principio IPPC. In genere (vedi allegato I alla direttiva 96/61/CE), per rendere oggettivo il riscontro, tali soglie fanno riferimento alla potenzialità dell’impianto, dettata da limiti tecnologici (capacità produttiva dedotta dalle caratteristiche "di targa" delle apparecchiature), e non alla effettiva produzione o all’inquinamento realmente prodotto, che può essere sensibilmente minore di quello potenziale per scelte di gestione dell'impianto dettate, ad esempio, da dinamiche di mercato. [...]la direzione generale ambiente della Commissione Europea ha individuato un nodo cruciale per l’applicazione del principio IPPC nella determinazione dell'insieme di tecniche (gestionali e impiantistiche) da adottare in ciascuno specifico caso. Tale insieme di tecniche è indicato in sede comunitaria con l'acronimo BAT (best avalaible tecniques: migliori tecniche disponibili) ed è individuato svolgendo: 1) approfondite analisi degli ultimi sviluppi tecnologici, dei sistemi di gestione più adatti al tipo di attività, degli aspetti economici e di mercato dei particolari prodotti, della disponibilità delle tecnologie; analisi comuni per ciascun settore industriale e sviluppate a tale livello da organi comunitari o nazionali al fine di scongiurare diverse interpretazioni che condurrebbero a distorsioni di mercato; 2) approfondite analisi del contesto territoriale, delle relative criticità, di particolarità locali e verifiche di fattibilità su progetto esecutivo; analisi e verifiche che possono essere svolte solo a livello di singola attività in base alle condizioni specifiche dell’impianto e dell’ambiente in cui si trova. Per questo motivo le BAT sono in generale diverse per ciascun impianto e si discostano concettualmente dalle tecniche standard, che sono solamente da prescrivere. Il processo centrale dell'attuazione dell'IPPC si sostanzia nel rilascio di una autorizzazione integrata ambientale (AIA) che va a sostituire in materia ambientale tutte le preesistenti autorizzazioni, visti, nulla osta e pareri necessari per l’esercizio dell’impianto.

A seguito dell'avvio di una procedura di infrazione in sede comunitaria, il governo è stato delegato con le legge 31 ottobre 203 n.306 a perfezionare il recepimento della direttiva 96/61/CE. L'esercizio di tale delega ha permesso di definire il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, decreto che nel seguito si indicherà come Decreto IPPC. Ai sensi Decreto IPPC con il rilascio della autorizzazione integrata ambientale (AIA) l’autorità pubblica di fatto certifica che le soluzioni gestionali, impiantistiche e di controllo individuate dal gestore dell’impianto:

• corrispondano effettivamente alle migliori tecniche disponibili; • rispettino comunque i limiti previsti da normative ambientali di settore; • siano adeguate allo specifico contesto territoriale e in particolare compatibili con il

raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Il Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/06) parte seconda stabilisce le Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

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Il Testo Unico fissa con l' art. 6 c. 13 della parte II i criteri dimensionali al di sopra dei quali è necessario che in impianto sia assoggettato a procedura AIA:

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente decreto; b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma;

L'art. 5 ( Definizioni) specifica che ogni modifica che aumenti il valore della grandezza oggetto della soglia (nel nostro caso la portata dei rifiuti all'inceneritore) di una quantità almeno pari al valore della soglia è da considerarsi come sostanziale:

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

L'allegato VIII, alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 è stato sostituito dall'omonimo All. VIII in base art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 46 del 2014 pubblicato sulla G.U. 27 marzo 2014, n. 72 (quindi ampiamente in vigore al 23 giugno 2014, data della concessione dell'AIA da parte della Provincia di Mantova).

Il nuovo allegato specifica la soglia per gli inceneritori di rifiuti:

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg (= tonnellate, ndr) all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

La "vigente" AIA 2014, relativamente all'inceneritore, specifica in vari punti dell'allegato 1 le caratteristiche dell' l'impianto:p.7

termovalorizzatore alimentato con i fanghi derivanti dalla fase di disinchiostrazione delprocesso di produzione della carta, di capacità nominale 13,7 MWt, per la produzione dienergia elettrica con una potenza massima di 3,2 MWe;

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p.12

p. 13L’impianto di termovalorizzazione (rectius: inceneritore) ha una potenza elettrica nominale pari a 3.180 kWe (ovvero 26.330.400 kWe/anno), una potenza termica nominale pari a 13.730 kWt (ovvero 113.684.400 kWt/anno) ed è costituitoda :- una camera primaria di combustione a letto fluido bollente da 10 t/h medi di fanghi tal quale ( 5 t/h su base secca ) [...]

p. 14

turbogeneratore che può funzionare nelle 3 condizioni operative :- marcia alla portata autorizzata :120 t/g di fango secco su 345 g/a max;- marcia al carico massimo nominale di progetto (140 t/g di fango secco - caso b della tabella di marcia);- marcia a carico ridotto ( caso c della tabella di marcia ).

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Riassumendo:l'inceneritore della Cartiera Burgo, secondo l'Aia 2014, è un impianto non IPPC (ricordo che il limite massimo di un inceneritore per rifiuti non IPPC ai sensi del D.lgs 152/06 vigente al momento dell'AIA 2014 è 3 T/h) autorizzato per :

• portata annua di 80.000 t/a di fanghi CER 030305 pari a 9,66 t/h, più del tripli della soglia IPPC all. VIII p.II p.5.2 a)

• portata giornaliera di 120 t/g di fango secco su 345 g/a max;• portata oraria di 10 t/h medi di fanghi tal quale ( 5 t/h su base secca )

Comparando quanto previsto dalla legge con la descrizione dall'inceneritore nell'AIA 2014, si evince che l'attività in essere (n° 4 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e Termovalorizzatore) non poteva trattare più di tre tonnellate ora (t/h) di rifiuti, oppure era da considerare IPPC e quindi da sottoporre ad AIA.Anche considerando solo la frazione secca di fanghi, una portata di 5 t/h è quasi doppia di quella di 3 t/h fissata dall'all. VIII parte II del D.lgs 152/06 vigente al momento della delibera provinciale di concessione dell'AIA soglia massima perchè un impianto possa evitare di essere sottoposto ad AIA, pertanto ritengo che vi siano fortissimi dubbi sulla regolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa dalla Provincia nel 2014 alle Cartiere Burgo e invito la Provincia a verificare in autotutela la delibera di concessione dell'AIA.

Si potrebbe obiettare rilevando che le quantità autorizzate nel 2008 dalla Regione Lombardia, allora competente per l'AIA, sono le stesse.

L'AIA del 2008

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) AI SENSI DEL D. LGS.18 FEBBRAIO 2005, N. 59 RILASCIATA A BURGO GROUP S.P.A., EXCARTIERE BURGO, CON SEDE LEGALE AD ALTAVILLA VICENTINA 36077(VI) IN VIA PIAVE, 1 PER LA MODIFICA SOSTANZIALE RELATIVAALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI MANTOVA 46100 (MN) IN VIALEPOGGIO REALE, 9. FASC. 2AIA/34766/05.OBIETTIVO OPERATIVO 6.4.3.2.23/06/2008

Le attività dichiarate sono identiche all'AIA 2014

P. 9Attività del Complesso IPPC soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA):- attività IPPC principale (n 1 – punto 6.1.b, fabbricazione della carta dalla produzione di pasta di cartadisinchiostrata);- altra attività IPPC (n 2 – punto 1.1 centrale di cogenerazione)- altra attività IPPC (n° 3 – punto 5.4 Discariche)- attività non IPPC (n° 4 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e Termovalorizzatore).

come pure l'inceneritore:

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termovalorizzatore alimentato con i fanghi derivanti dalla fase di disinchiostrazione del processo di produzione della carta, di capacità nominale 13,7 MWt, per la produzione di energia elettrica con una potenza massima di 3,2 MWe;

L’impianto di termovalorizzazione ha una potenza elettrica nominale pari a 3.180 kWe (ovvero kWe/anno), una potenza termica nominale pari a 13.730 kWt (ovvero 113.684.400 kWt/anno) ed è da :- una camera primaria di combustione a letto fluido bollente da 10 t/h medi di fanghi tal quale ( 5 t/h su base secca )

turbogeneratore che può funzionare nelle 3 condizioni operative :- marcia alla portata autorizzata :120 t/g di fango secco su 345 g/a max;- marcia al carico massimo nominale di progetto (140 t/g di fango secco - caso b della tabella dimarcia);- marcia a carico ridotto ( caso c della tabella di marcia ).

L'impianto autorizzato nel 2008 è esattamente uguale ed ha la stessa portata dello stesso tipo di rifiuti rispetto all'AIA del 2014. Ma allora cosa è cambiato? La risposta è semplice: è cambiata la legge nazionale, per adeguarsi a quanto disposto dalla DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)

La direttiva, cogente, stabiliva che che gli Stati membri si dovevano adeguare entro il 7 gennaio 2014.Pertanto è stato emanato il citato D.lgs. n. 46 del 2014 pubblicato sulla G.U. 27 marzo 2014, n. 72, tre mesi prima della concessione della nuova AIA da parte della Provincia che, evidentemente, doveva applicare le norme vigenti e non quelle abrogate o modificate.

La dicitura iniziale dell'AIA 2008 recita: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) AI SENSI DEL D. LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59.

Tale norma stabiliva:

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Art. 1.Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

ALLEGATO I (articolo 1, comma 1)

CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1

5. Gestione dei rifiuti.Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.[...]

Il Dlgs 59/2005 non considerava dunque soglie per impianti di incenerimento di rifiuti diversi da quelli urbani, richiamati esplicitamente al p.5.2, è questo il motivo per cui l'inceneritore non è stato sottoposto ad AIA.

Ma nel marzo 2014 la normativa è cambiata, come non può non sapere il firmatario della delibera AIA provinciale del giugno 2014 : tra gli impianti da sottoporre ad AIA il Dlgs 152/06 da allora vigente considera nell'all. VIII alla parte II:

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;

Pertanto, con le portate di rifiuti autorizzate, l'inceneritore della Burgo nel 2014 doveva essere sottoposto ad AIA, quindi l' ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 944 23/06/2014 con cui viene concessa l'AIA del 2014 non è corretto e si avanzano forti dubbi sulla sua validità/legittimità. Prertanto ribadisco ancora l'invito alla Provincia di Mantova a rivedere in autotutela l'AIA 2014.

Che la modifica dell'all. VIII alla parte II del D.lgs 152/06 fosse nota almeno ad uno dei tecnici che si occupavano dell' AIA è dimostrato da un parere in merito sottoscritto dal consulente del Comune di Mantova.

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In data 8 Maggio 2014 il consulente incaricato dal Comune di Mantova Ing. Umberto Maffezzoli ha firmato digitalmente la <Prescrizione dell'Amministrazione comunale per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006 > (file: parere del Comune per rinnovo AIA a Burgo Group (maggio 2014)-signed.pdf).

La premessa della prescrizione, riguardo agli impianti IPPC rispecchia esattamente quanto già sopra osservato dallo scrivente, però l'ing. Maffezzoli sottoscrive una conclusione a dir poco sorprendente (il grassetto è dello scrivente):

0. PREMESSA

Cartiere Burgo S.p.A. con istanza del 20.12.2013, pervenuta allo Sportello Unico del Comune il 30.12.2013, chiede alla Provincia di Mantova il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione con Decreto n. 6764 de 23.6.2008.

Le “attività IPPC” svolte nel sito e previste dal testo di legge vigente in materia (allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 26, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 4 Marzo 2014) sono:- 6.1 b): impianti destinati alla fabbricazione di carta con capacità di produzione di 575t/giorno da pasta disinchiostrata derivante dal riciclaggio della carta;- 1.1: impianti di combustione con potenza termica complessiva di 144 MW termici(centrale di cogenerazione alimentata a Metano e termovalorizzatore di rifiuti nonpericolosi alimentato con i fanghi prodotti dal processo interno di disinchiostrazionedella carta riciclata);- 5.2 a): smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o inimpianti di coincenerimento dei rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3t/ora;- 5.4: discariche, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti, di capacità maggiore a25.000 t.L'attività 5.2 a) non è inclusa nell'attuale Decreto di AIA perché inserita nell'elenco delle attività IPPC a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 46/2014.

Ovviamente l'ing. Maffezzoli si riferisce all'AIA vigente (Attuale al momento del suo parere) , quella del 2008 sopra citata, e conferma quanto evidenziato dallo scrivente e ribadisce che l'inceneritore è da considerare un'attività IPPC (e quindi da sottoporre ad AIA

L''attività IPPC 5.2 a) non è inclusa nella domanda di AIA della Burgo, risalente al 20.12.2013 evidentemente in quanto precedente all'emanazione del Dlgs citato, mentre il Decreto di AIA, al momento in cui Maffezzoli scrive, deve ancora essere emanato e quindi, con ogni evidenza, non può che rispettare la legge vigente al momento dell'emanazione.Invece sarà emanato, senza indicare l'attività IPPC 5.2 a) come sopra evidenziato, in seguito alla conferenza dei servizi del 12 maggio 2014, successiva di oltre tre mesi all'entrata in vigore del D.lgs n.46/14, alla quale risulta aver partecipato per conto del Comune di Mantova anche lo stesso ing. Maffezzoli (file: verbale burgo cds 12 maggio 14.pdf):

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Sottolineo infine che con PEC trasmessa al proponente ed agli enti interessati (file:AVVIO RIESAME E VOLTURA cartiera villa lagarina (2)-1.pdf) il Il Dirigente del Settore Ambiente Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia Arch. Giancarlo Leoni ha comunicato al proponente ed agli enti interessati l'avvio del procedimento:

Si evidenzia che, contrariamente a quanto afferma l'arch. Leoni e come sopra ampiamente evidenziato, non è vero che l'AIA del 2014 abbia autorizzato l'attività IPPC 5.2 smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento di rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora.E' evidente che questi errori hanno favorito il paradosso di un impianto che oltrepassa tre volte la soglia IPPC ma che non verrà sottoposto a VIA/AIA secondo la normativa IPPC.

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Il progetto di revamping

In ottobre 2015 è stata presentata la Relazione tecnica in merito a < Lineamenti del progetto di revamping e definizione iter autorizzativo> per lo stabilimento Burgo.

A pag. 20 la relazione conferma che si tratta di un impianto IPPC soggetto ad AIA:

L'AIA del 2014 è stata rilasciata il 23 giugno 2014, quando erano già in vigore le modifiche all'allegato VIII, già vigenti, per quanto riguarda gli inceneritori, dopo le modifiche al suddetto allegato con d.lgs. n. 46 del 2013.La legge stabilisce dunque che sono soggetti ad AIA gli inceneritori con portata maggiore di 3 t/h, 42 t/g, 14.700 t/anno, calcolate con 350 gg/a di funzionamento effettivo.

Si propone quindi alla città di Mantova di accettare senza alcuna specifica Autorizzazione di Impatto Ambientale un inceneritore con una portata di 80.000 mc di rifiuti, cioè cinque volte e mezzo la portata minima stabilita dalla normativa comunitaria e nazionale perchè gli inceneritori siano sottoposti ad AIA.

A pag. 14 la relazione riporta la configurazione dell'inceneritore dell'AIA vigente:

A p.16 si definisce la nuova configurazione proposta per l'inceneritore:

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A tal riguardo esprimo le seguenti osservazioni:1. la portata di vapore prodotta con la configurazione attualmente autorizzata è di 12,6 t/h,

quella di progetto è 36,5 t/h2. la potenza termica della configurazione attualmente autorizzata è di 13,7 MWt, quella di

progetto è 32,9 MWT3. la potenza elettrica della configurazione attualmente autorizzata è di 3,2 MWe, quella di

progetto è 10,19 MWe4. La quantità di rifiuti attuale e quella di progetto è la stessa: 80.000 t/a.5. Il potere calorifico dei rifiuti (PCI) attualmente smaltiti è un terzo di quella di progetto.

In pratica nel progetto tutto si triplica rispetto alla configurazione attuale:Attuale Progetto

portata di vapore 12,6 t/h, 36,5 t/h

potenza termica 13,7 MWt 32,9 MWT

potenza elettrica 3,2 MWe 10,19 MWe

quantità rifiuti 80.000 t/a 80.000 t/a

PCI PCI fanghi = X PCI proposto = 3X *

* il PCI non è dichiarato

Si tratta evidentemente di un progetto avente prestazioni triple rispetto all'impianto esistente, pur mantenendo invariata la quantità di rifiuti: 80.000 t/a, cosa alquanto inverosimile.Però la relazione sul revamping non fornisce alcun ulteriore dettaglio in merito alle caratterstiche dei rifiuti in ingresso, specifica solo che si tratta di pulper di cartiera.La relazione ha evidentemente come scopo principale quello di dimostrare che non ci saranno ripercussioni negative sull'ambiente.

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A p.15 vi è la stima delle emissioni autorizzate nell'attuale configurazione dell'inceneritore:La portata dei fumi normalizzata è pari a 51.000 mc/h

Nel progetto tutto si triplica rispetto alla configurazione attuale, tranne la quantità di rifiuti.L'unica cosa che cambia pochissimo è la portata dei fumi (p. 2.4.3), che diventa 56440,23 Nmc/h :

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Così il proponente può dichiarare che i flussi di massa annuali sono considerevolmente ridotti rispetto alla configurazione attuale:

L'effetto è quello arrivare a dire che il progetto non è sottoposto a modifica sostanziale, con il risultato di evitare di doversi sottoporre ad una nuova procedura AIA con i relativi approfondimenti sullo stato dell'ambiente.

Cominciamo dalla prima affermazione, ribadendo comunque i dubbi sulla validità dell'AIA 2014.

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Aff. n.1: Gli inquinanti emessi dall'inceneritore diminuiranno

Se il progetto triplica la potenza termica dell'impianto, che passa da 13,7 a 32,9 MWt, non è possibile che la portata dei fumi rimanga uguale.Il motivo è semplice e dipende dalle proprietà fisiche dei rifiuti e dalla chimica delle combustioni.

La quantità di calore prodotta da un materiale si chiama potere calorifico. Sia a il potere calorifico dei rifiuti che il volume d'aria necessario per la combustione dipendono dalla presenza nel combustibile delle stesse sostanze.Ne consegue dunque che triplicando il potere calorifico dei rifiuti a parità di quantità di rifiuti annualmente bruciati, aumenta anche il volume delle emissioni, In attesa di calcoli precisi possibili e documentati rilevo comunque che nella Relazione tecnica del proponente, di cui si parlerà in seguito, il volume dei fumi non è più 56.000 mc/h ma 63.000, quindi i calcoli dovrebbero essere rivalutati già in questa sede in attesa di un dato preciso sul volume dei fumi emessi.

Dal punto di vista dell'impatto ambientale, quelle che contano sono le emissioni effettive, non quelle autorizzate.

Le emissioni effettive della cartiera Burgo sono riportate nelle dichiarazioni ambientali EMAS della cartiera, reperibili in rete, come quella per il 2012, del 5 giugno 2013:

E? da notare che nelle attività della cartiera di Mantova, Burgo dichiara che l'inceneritore ha una portata di 3 t/h, cosa ovvia, altrimenti avrebbe dovuto dire che si trattava di un impianto IPPC ed esibire l'AIA:

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La Burgo rende note le concentrazioni medie giornaliere dei singoli inquinanti per gli anni 2010,11 e 12; tra parentesi ci sono i valori massimi.:

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Le emissioni annue che devono essere messe a confronto con quanto dichiarato dal proponente devono essere quelle reali, non quelle teoriche e vanno calcolate calcolate con una portata dei fumi di 51.000 nmc/h e 333,33 ore, lo stesso numero di ore usato dal proponente per i suoi calcoli.

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Confronto tra emissioni reali 2010-12 e emissioni di progetto

Le concentrazioni medie orarie usate per il calcolo nella seguente tabella sono le massime tra i tre anni della dichiarazione Emas della Burgo. Con questi dati si ha:

Dichiarazione EmasCart. Burgo 2010-12

Emissioniannue reali 2010-2012

InquinantiConc

mg/nmc t/aCO 0,89 0,36Sox 0,49 0,20Nox 168,4 68,71PTS 2,06 0,84Hcl 0,28 0,11HF 0,04 0,02

NH3 1,97 0,8COT 1,08 0,44

PTS= Polveri Totali Sospese

Si può notare che, a parte gli ossidi di azoto, si tratta di emissioni bassissime.Pertanto, salvo l'ipotesi piuttosto improbabile che Burgo abbia mentito nella dichiarazione annuale EMAS, il confronto deve essere eseguito tra le emissioni reali e quelle dichiarate dal proponente, in attesa di conoscere il vero volume di fumi in uscita dall'inceneritore :

Inquinanti

Emissioniannue reali 2010-2012

t/a

Emissioni progettoproposto

CO 0,36 22,58Sox 0,20 22,58NOx 68,71 67,73PTS 0,84 3,612Hcl 0,11 3,612HF 0,02 0,361

NH3 0,8 3,612COT 0,44 3,612

Rispetto alla quantità di emissioni dichiarate dalla Burgo, quelle del nuovo progetto proposto sarebbero spropositate, salvo gli ossidi di azoto NOx che rimarrebbero simili (con 56.440 nmc/h di emissioni, ma abbiamo già visto nella Relazione che aumentano del 13%)

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Ho controllato che l'inceneritore in quegli anni fosse attivo: risulta dalla dichiarazione EMAS che ha prodotto circa 15.000 MWH di energia elettrica all'anno:

In altri termini, l'inceneritore funzionava a circa 2/3 della potenza massima, anche se i miei calcoli delle emissioni hanno tenuto precauzionalmente conto della massima portata dei fumi di 50.000 nmc/h.Ho controllato anche i dati dichiarati da Burgo (EMAS) per gli anni 2008-9-10, che non si discostano di molto rispetto a quelli dichiarati per gli anni successivi (il 2010 è già compreso nella dichiarazione precedente).

Il confronto tra le emissioni reali dei cinque anni 2008-2012 e le emissioni ipotizzate dal proponente porta alla conclusione che l'impatto del nuovo impianto comporterà notevolissimi aggravi in termini di emissioni in atmosfera rispetto alle emissioni effettive del precedente.

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Affermazione n.2: Non ci saranno "notevoli ripercussioni negative sull'ambiente"

Gli inquinanti aumenteranno di molto, come sopra dimostratoQuindi anche questa affermazione del proponente non è corretta

Affermazione n.3: Il progetto non rientra nei casi di cui al p.8 lett.t) all.IV parte II Dlgs 152/06 e smi

L'Allegato IV parte II Dlgs 152/06 e smi- Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di delle province autonome di Trento e di Bolzano - recita al p.8 lett.T:8.t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzatio in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modificao estensione non inclusa nell'Allegato III).

Anche questa affermazione non è vera:L'impianto in progetto avrà notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (v. punto precedente), quindi il progetto deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità per la VIA/AIA

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La risposta della Provincia di Mantova al proponente

In risposta all'istanza, in data 30.11.2015 la Provincia ha inviato via PEC al proponente (p.c. agli enti competenti) la nota a firma dell'arch. Giancarlo Leoni:

Aggiornamento e modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) - DITTA CARTIERE VILLA LAGARINA SPA (P.IVA 01936870227) con sede Legale: Via Pesenti, 1 – Comune di VILLA LAGARINA (TN) - Complesso IPPC in Via Poggio Reale, 9 nel Comune di Mantova COMUNICAZIONE SU ITER PROCEDIMENTALE E TEMPISTICHE PER IL REVAMPING E RIATTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE NELLO STABILIMENTO EX BURGO GROUP DI MANTOVA

L'arch. Leoni sintetizza i contenuti della nota del 20/10/2015 in atti al prot. prov. n. 49698 con cui la nuova proprietà (atto registrato al n. 9628 in data 10/07/2015) ha avanzato istanza recante la dichiarazione d’intenti per “revamping e riattivazione” nello stabilimento , di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti.Per quanto riguarda l'inceneritore, la sintesi è la seguente:

Le modifiche di carattere impiantistico sul termoutilizzatore saranno necessarie per adattarlo dal punto di vista tecnologico all’impiego dei residui di produzione originati dal nuovo processo produttivo ed identificabili con i codici CER 03 03 07 e 03 03 10. La valorizzazione massima di tali interventi impiantistici avverrà anche promuovendo la termoutilizzazione dei medesimi residui provenienti dagli altri stabilimenti del Gruppo Pro-Gest.

Leoni poi si tutela citando il parere di "professionisti abilitati e consulenti ambientali" :

Considerato che più in dettaglio nella relazione tecnica esplicativa a firma di professionisti abilitati e consulenti ambientali sono riportati il contributo tecnico specialistico per la comparazione dell’assetto autorizzato e quello futuro a seguito degli interventi principali nonché le valutazioni tecniche analitiche svolte anche a supportare il confronto tra i relativi quadri emissivi di massima, si può riassumere che:

- la configurazione per la nuova produzione impiantistica dei reparti produttivi non comporterà l’aggravio degli impatti ambientali anzi per le emissioni atmosferiche delle polveri consentirà di prevedere miglioramenti, permetterà l’ottimizzazione degli spazi, consentirà un notevole recupero di acqua che sarà totalmente riutilizzata nella fase dello spappolamento. - la gestione delle discariche interne e dell’impianto di depurazione dei reflui decadenti dalle attività non subiranno interventi impiantistici o modifiche di natura gestionale. - Le attività di ottimizzazione impiantistica del settore di produzione energia non comporteranno l’aggravio degli impatti ambientali da questo generati. Le emissioni atmosferiche nella configurazione ottimizzata, calcolate alla capacità nominale, consente di prevedere una rilevante riduzione delle emissioni rispetto ai valori attualmente previsti in AIA. Tale riduzione va da un minimo dell’11,5% per i parametri polveri, acido cloridrico e ammoniaca, è pari al 52% per gli ossidi di azoto ed arriva ad un massimo dell’83% per gli ossidi di zolfo.

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Per quanto riguarda l'inceneritore, l'affermazioni di Leoni non è vera, infatti l'impatto ambientale del nuovo impianto sarà molto superiore al precedente, come sopra dimostrato.

Su queste basi la Provincia concede al proponente di attuare il progetto senza sottoporsi a nuova VIA in quanto quella proposta si può considerare come modifica non sostanziale:

Tutto ciò premesso con la presente, su richiesta della nuova proprietà si indicano nel seguito le procedure di carattere valutativo – autorizzativo nonché gli endo procedimenti da attivare per consentire la riapertura dello stabilimento intesi nel suo complesso, oltre che alle tempistiche ordinariamente previste per il rilascio dei relativi provvedimenti di competenza. Le comunico pertanto che è parere dello Scrivente ritenere corretto che l’Azienda, per quanto in progetto illustrato nella documentazione richiamata, non dovrà espletare preventivamente alcun procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA in quanto gli interventi da attuare non determineranno incrementi in relazione alle soglie previste dalla Legge regionale n. 5 del 2/10/2010 o modifiche valutate tali da determinare notevoli ripercussioni sull’ambiente ....

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Osservazioni sulla risposta della Provincia• la Provincia, nella figura del suo dirigente, non ha svolto alcuna istruttoria tecnica sulla

richiesta del proponente, limitandosi a tutelarsi dietro il parere di "professionisti abilitati e consulenti ambientali" e senza nemmeno tenere conto dei dati forniti dallo stesso proponente in base ai quali si deve osservare che sono triplicate le potenzialità termiche, elettriche e di produzione di vapore e che quindi è impossibile che non aumenti anche il volume delle emissioni.

• La conseguenza di questo mancato approfondimento da parte della Provincia e, a monte dell'errore del proponente relativamente alla quantità di fumi emessi e quindi della quantità di inquinanti immessi nell'ambiente dal camino dell'inceneritore è che il nuovo impianto - perchè di questo si tratta come tecnologia impiantistica (forno a griglia rispetto a letto fluido ecc.), tipo e potere calorifico dei rifiuti da bruciare - non sarà sottoposto alle procedure di valutazione di legge (AIA) pur apportando un sicuro peggioramento della qualità ambientale in una zona così delicata dal punto di vista sanitario ed ambientale.

• La Provincia sorvola sul fatto che l'inceneritore attualmente autorizzato, come risulta dall'AIA del 2014 è un impianto non IPPC e quindi con le portate di rifiuti ipotizzate dal proponente è del tutto chiaro che in base alla legge vigente da marzo 2014 deve sguire la procedura autorizzativa stabilita per gli impianti IPPC, come sopra ampiamente dimostrato.

• Non è vero che l'adattamento impiantistico serva per i residui di produzione del nuovo ciclo produttivo, ma per garantire la possibilità di un carico termico triplo rispetto all'attuale, come peraltro dichiarato chiaramente dal proponente e sopra riportato.

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Relazione tecnicaInnanzitutto la Relazione individua l'impianto proposto:

L'inceneritore, che nell'AIA 2014 non era classificato come IPPC, ora diventa IPPC 5.2 a), senza mai essere stato sottoposto a procedura AIA

A pp. 20-21 il proponente espone le caratteristiche dell' inceneritore proposto:Un termoutilizzatore che valorizza energeticamente i residui derivanti dal processo produttivo eriferibili ai codici CER 03 03 07 “scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa darifiuti di carta e cartone” e 03 03 10 “scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodottidi rivestimento generati dai processi di separazione meccanica”.La riattivazione della Cartiera richiede la disponibilità di energia con l’efficienza migliore possibile, il riutilizzo degli scarti di lavorazione ai fini energetici e l’ottimizzazione delle emissioni.Per ottenere questo si propone di modificare l’impianto dotandolo di una centrale termoelettrica aciclo combinato in pura contropressione, con l’utilizzo dell’energia termica derivante dal processo ditermoutilizzazione del residuo “pulper”, originato dalla fase di spappolamento della carta da riciclo.L’impianto che si intende realizzare è quindi così composto:

n. 2 gruppi di cogenerazione Mars100 della potenza nominale di 11,43 MWe ciascuno in

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esecuzionead emissioni inquinanti ridotte – SoLoNOx; caldaia a recupero con postcombustione per la produzione di 70 t/h di vapore a 50 barsurriscaldato a 440°C, con riserva in “fresh-air”; sistema di termoutilizzazione del residuo pulper per la potenzialità di 80.000 t/anno riferito allasostanza secca di residuo pulper, completo di caldaia a recupero per la produzione di 33,8 t/h divapore a 50 bar surriscaldato a 440°C; turbina a vapore a contropressione della potenza elettrica resa di circa 10,63 MWe.Il sistema costituito da impianto di cogenerazione e termoutilizzatore, nella sua configurazionerinnovata, esercito nelle normali condizioni di funzionamento, svilupperà una potenza elettricacomplessiva pari a 33,49 MWe e una potenza termica di 126,93 MWt.

Sottolineo, ribadendo i dubbi sulla validità dell'AIA 2014 , che attualmente l'impianto è autorizzato per 80.000 t di fanghi umidi e, per quanto riguarda il secco, la portata autorizzata è 120 t/g di fango secco su 345 g/a max(AIA 2014 p.14)

Quindi la massima portata annua di fanghi secchi attualmente autorizzata è

P max fanghi secchi = 120 t/g x 345 g = 41.400 t/a

Il progetto del proponente prevede invece una portata di materiale secco di 80.000 t/a, il doppio di quella attualmente autorizzata.

Ribadisco che il citato D.lgs. 152/06 s.m.i art. 5 ( Definizioni) specifica:

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

La soglia per un impianto come quello in esame, IPPC 5.2 a) è stabilita dall'all.VIII parte seconda:

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg (tonn) all'ora;

L'aumento di portata di materiale secco rispetto all'autorizzazione vigente sarà dunque pari a

80.000 t/a - 41.400 t/a = 38.600 t/a

con 345 g/a di funzionamento dell'impianto, si avrà un aumento della portata oraria par a

38.600 t/a / 345 g/a / 24 h/g = 4,66 t/h

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si avrà quindi un'aumento di portata molto superiore alla soglia di 3 t/h previste dalla legge per definire l'aumento come variante sostanziale.

In nessun punto della relazione è indicato il grado di umidità dei rifiuti in ingresso all'inceneritore.

Al punto 3.6 p. 30 la Relazione fornisce alcune indicazioni sui rifiuti in ingresso:

Sotto il profilo gestionale, il rifiuto, rappresentato da carta e cartone provenienti dalla raccoltadifferenziata, viene conferito in impianto per mezzo di camion e depositato sfuso in un’area dedicataindividuata all’interno del magazzino materie prime, opportunamente segnalato ed individuato inplanimetria come A10. Il quantitativo massimo stoccato istantaneamente sarà pari a 50 t.Il rifiuto, del tutto simile dal punto di vista qualitativo alla materia prima in ingresso alla produzione,sarà poi trasportato per mezzo di muletti, presso il nastro trasportatore che alimenta il reparto pulpered opportunamente dosato per la preparazione degli impasti.Inoltre, grazie all’attuazione del revamping tecnologico del termoutilizzatore, la ditta intendeproseguire nell’attività di produzione energetica mediante il recupero energetico dei residui generati dai processi produttivi identificati con i codici CER 03 03 07 e CER 03 03 10 (attività IPPC n. 3).Tali residui saranno di provenienza sia interna sia esterna in quanto la capacità di trattamentocomplessiva dell’installazione, pari a 80.000 t/anno riferita alla sostanza secca sarà soddisfatta anchegrazie all’ingresso e al recupero di rifiuti identificati con i medesimi codici CER provenienti da altristabilimenti del Gruppo PRO-GEST.I rifiuti provenienti dagli altri stabilimenti del Gruppo saranno conferiti tramite camion. Una voltaespletate le normali procedure di ricevimento (formulario, registro di carico/scarico/pesatura) i camion procederanno allo scarico di ciascun CER per la messa in riserva (R13) preliminare al recupero energetico (R1) presso le aree di stoccaggio appositamente individuate all’interno di capannoni chiusi individuati con la sigla A17.

Non è fornita alcuna indicazione circa le caratteristiche fisico chimiche dei rifiuti in ingresso, con particolare riferimento al grado di umidità ed al potere calorifico.Il proponente però chiarisce che i rifiuti in ingresso saranno messi in riserva e poi avviati a combustione senza subire alcun trattamento. Non saranno dunque sottoposti ad essicazione presso l'impianto.

Nella tab. 5.1 a p. 39 il volume dei fumi dell'inceneritore risulta di 63.373 mc/h.Nel progetto di rewamping il proponente dichiarava 56.000 mc/h, quindi il volume è aumentato del 13% e, quindi a parità di concentrazioni, aumenta anche la quantità annuale di inquinanti emessi dal camino.Si chiede dunque un calcolo dettagliato del volume dei fumi in base a quantità e caratteristiche reali dei rifiuti in ingresso.

A p.66 la Relazione inizia la verifica dell'applicazione della Migliori Tecnologie Disponibili(MTD) o, in inglese Best Available Technologies (BAT) che però non risultano verificate per l'inceneritore, che pure è un impianto che lo stesso proponente dichiara essere IPPC.Ricordo che le BAT per gli inceneritori specificano valori di emissioni molto inferiori a quelle di legge.

Il documento comunitario sulle miglior tecnologie disponibili (BREF) è in vigore dal 2006:

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Il BREF è in fase di revisione dal 2015 .

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Allegato 01 – Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera

Diossine e furani

A p. 35 sono riportate le emissioni di progetto di diossine e furani, calcolate con una portata dei fumi di 63.000 nmc/h:

Annualmente dunque si prevede di emettere 35 g di diossine e furani rispetto alle emissioni nulle del'impianto precedente, che non bruciava rifiuti contenenti cloro e quindi non avava problemi di emissioni di organoclorurati come diossine e furani

Direzioni dei venti

A p. 37 sono richiamati i dati metereologici usati per il modello di diffusione:

Chiunque abbia dimestichezza con questo tipo di modelli di calcolo sa che i dati meteo di un solo anno non sono significativi e che servono statistiche su dati meteo pluriennali.

A titolo di esempio, ricordo che il 2014 è stato un anno singolarmente freddo e piovoso.

La rosa dei venti usata nel modello si caratterizza con la prevalenza dei venti da nord:

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Ma è noto che normalmente, a Mantova, i venti provengono prevalentemente da est e da ovest.

A titolo di esempio riporto la rosa dei venti degli anni 1998-99 costruita con i dati rilevati dall'osservatorio della Specola1

La rosa dei venti rilevata da Arpat nel 20092 è praticamente identica (ricordo che nel grafico circolare sono riportate le percentuali della provenienza dei venti, ad esempio il vento da nord est di uno dei due osservatori utilizzati, linea blu, è spirato per quasi il 30% delle osservazioni sull'anno:

1 http://digilander.libero.it/licheniinrete/informazioni/clima.htm2 http://www2.arpalombardia.it/qariafiles/varie/report_vmqa2009_appendiceC.pdf

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E' dunque evidente che i dati meteo usati per lo Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera del proponente non sono significativi, inficiando la qualità dei dati del modello.

Per valutare cosa significa una corretta definizione dei venti, riporto la mappa di p.16 della relazione con sovrapposta la rosa dei venti centrata sulla cartiera

Rosa dei venti 1988, 1999 e 2009 centrata sulla cartiera

E' evidente che per circa metà dell'anno i venti provengono da est e da nord est, quindi sarebbe sottovento l'abitato di Cittadella, quasi contiguo alla Cartiera.

CITTADELLA

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Allegato 02 - Schema di flusso del processo produttivo

In questo schema non sono riportati i dati dei rifiuti provenienti dall'esterno per essere avviati ad incenerimento, ma solo quelli del processo produttivo:

La quantità di rifiuti in arrivo all'inceneritore, secondo questo schema è 174 t/g, pari a 7,25 t/h.Sono prodotti in larga maggioranza da operazioni preliminari al processo produttivo vero e proprio :

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I fanghi non risultano sottoposti ad operazioni di essicazione è pertanto non è possibile quantificare esattamente quanto materiale secco contengano.In linea di massima, considerando il materiale precedentemente incenerito, potremmo indicare in circa il 50% la concentrazione di materiale secco, quindi, su 7,25 t/h di fanghi la portata di secco dovrebbe aggirarsi intorno alle 3,6 t/h, contro le quasi 10 t/h di secco previste dal proponente, con un'umidità non dichiarata, ma non certo pari a zero.

Lo schema di flusso non è completo perchè manca una casella del materiale in arrivo all'inceneritore da siti esterni, che dovrebbe riportare la portata effettiva, rispetto a circa 6,4 t/h di secco.

Supponendo, in attesa di dati precisi, che l'umidità dei rifiuti provenienti dall'esterno sia almeno il 25%, potremmo supporre che 6,4 t/h di secco corrispondano a 9,6 t/h di rifiuti in ingresso.In totale arriverebbero quindi all'incenritore 7,25 + 9,6 = 16,85 t/h = 404 t/g = 134.665 t/h di rifiuti contro le 80.000 t/anno dell'attuale autorizzazione. Questo dato è ovviamente indicativo, però ribadisco che il proponente non può indicare solo la quantità di materiale secco in arrivo all'inceneritore, ma deve specificare la quantità reale, in modo da poter verificare se l'aumento di portata superi la soglia di 3 t/h che comporterebbe la necessità di una nuova AIA essendo una modifica sostanziale ai sensi del D.lgs 152/06 s.m.i.

Mantova 10 febbraio 2016

Ing. Urb. Paolo Rabitti