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Impresa Edile Reale Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. Mod. 5186/FI RCG - Ed. 12/10 Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni

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Impresa Edile Reale

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:- Nota Informativa, comprensiva del Glossario- Condizioni di Assicurazionedeve essere consegnato al contraenteprima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGEREATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

Mod. 5186/FI RCG - Ed. 12/10

Contratto di assicurazioneper la tutela del patrimonio e dei beni

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Mod. 5186 RCG - 12/06 - Rist. 12/10

Polizza Impresa EdileResponsabilità Civile versoTerzi e verso Operai

Condizioni di assicurazione

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DEFINIZIONI Pag. 5

CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Pag. 7

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Pag. 9

OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE Pag. 12

CONDIZIONI FACOLTATIVE Pag. 15

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO Pag. 18

REGOLAZIONE PREMIO Pag. 19

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Pag. 21

TABELLA CODICI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ Pag. 22

3 di 22

INDICE

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DEFINIZIONI

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ADDETTOIl titolare dell’Impresa, i suoi familiari, i dipen-denti, gli apprendisti e chiunque altro, salvo gliappaltatori ed i loro dipendenti, presti la propriaopera – a qualsiasi titolo – per conto dell’Im-presa stessa.

AMBITO DI ESECUZIONE LAVORIIl cantiere.L’area circoscritta da apposita recinzione ointerdetta al libero ingresso.I locali nei quali si eseguono i lavori al momentodel sinistro.

ASSICURATOIl soggetto il cui interesse è protetto dall’assicu-razione.

ASSICURAZIONEIl contratto di assicurazione.

ATTREZZATURE DI CANTIEREMacchinari, baraccamenti ed attrezzature dicantiere utilizzate per l’esecuzione dei lavori,esclusi i veicoli.

CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione.

COSEGli oggetti materiali e gli animali, esclusi i vei-coli.

FRANCHIGIALa parte di danno, espressa in cifra fissa, cherimane a carico dell’Assicurato.

LIMITE DI RISARCIMENTOL’importo massimo che Reale Mutua si impe-gna a corrispondere in caso di sinistro; peralcune garanzie il limite si intende per sinistro eper anno assicurativo.

MASSIMALELa somma fino alla concorrenza della qualeReale Mutua presta la garanzia.

MERCEDIQuanto corrisposto dal datore di lavoro, allordo delle ritenute – comprese le indennitàfisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensispeciali di qualsiasi natura – ad operai inclusigli apprendisti. Quanto dovuto per prestazionidi personale operaio temporaneo e regolar-mente assunto. Le retribuzioni convenzionalidei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

MODULO DI POLIZZADocumento che riporta i dati anagrafici delContraente e quelli necessari alla gestionedella polizza, le dichiarazioni e le scelte delContraente, i dati identificativi del rischio, i mas-simali, il premio e la sottoscrizione delle Parti(Mod. 5185 RCG).

PARTIIl Contraente e Reale Mutua.

RETRIBUZIONIQuanto corrisposto dal datore di lavoro, allordo delle ritenute – comprese le indennitàfisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensispeciali di qualsiasi natura – ad impiegati, qua-dri e dirigenti. Quanto dovuto per prestazioni dilavoratori parasubordinati e di personaleimpiegatizio temporaneo regolarmenteassunto.

INDENNIZZOLa somma dovuta da Reale Mutua in caso disinistro.

SCOPERTOLa parte del danno, espressa in percentuale,che rimane a carico dell’Assicurato.

SINISTROIl verificarsi del fatto dannoso.

SUBAPPALTATORELa persona o l’impresa a cui l’Assicurato cededirettamente l’esecuzione di lavori e/o attivitàprevisti dalla presente polizza o ne autorizzal’esecuzione.

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

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DEFINIZIONI

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TERZISono considerati terzi tutti i soggetti , salvoquelli esplicitati al punto 2.5 “ Persone nonconsiderate terzi”.

ULTIMAZIONE DEI LAVORIPer ultimazione dei lavori si intende la data incui si è verificata anche una sola delle seguenticircostanze:♦ sottoscrizione del verbale di ultimazione dei

lavori o rilascio del certificato provvisorio dicollaudo;

♦ consegna, anche provvisoria, delle opere alcommittente;

♦ uso delle opere secondo destinazione.

VALORE DELL’OPERA/FATTURATO L’importo della singola opera/il volume d’affari(esclusa I.V.A.) risultante dai registri tenutiobbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A.

VEICOLI Autovetture, motoveicoli, ciclomotori, autocarrie altri veicoli a motore immatricolati al P.R.A.

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1.5

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.7

1.8

1.9

CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

7 di 22

DIMINUZIONE DEL RISCHIONel caso di diminuzione del rischio, RealeMutua è tenuta a ridurre il premio o le ratedi premio successivi alla comunicazione delContraente o dell’Assicurato ai sensi del-l’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alrelativo diritto di recesso.

MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONELe eventuali modifiche dell’assicu-razione devono essere provate periscritto.

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIOIl Contraente deve dare comunica-zione scritta a Reale Mutua di ogniaggravamento del rischio. Gli aggra-vamenti di rischio non noti o nonaccettati da Reale Mutua possonocomportare la perdita totale o par-ziale del diritto all’indennizzo, non-ché la stessa cessazione dell’assi-curazione (art.1898 C.C.)

TACITA PROROGA DEL CONTRATTO In mancanza di disdetta, mediantelettera raccomandata speditaalmeno 30 giorni prima della sca-denza, l’assicurazione di durata noninferiore ad un anno è prorogata peruna durata uguale a quella origina-ria con il massimo di 2 anni e così diseguito.Per i casi nei quali la legge od il con-tratto si riferiscono al periodo diassicurazione, questo si intende sta-bilito nella durata di un anno, salvoche l’assicurazione sia stata stipu-lata per una minore durata, nel qualcaso esso coincide con la durata delcontratto.

RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRODopo ogni sinistro denunciato atermini di polizza e fino al 60ºgiorno dal pagamento o rifiuto del-l’indennizzo, Reale Mutua puòrecedere dal contratto, con preav-viso di 30 giorni. In tale caso essa

rimborsa al Contraente, entro 15giorni dalla data di efficacia delrecesso, la parte di premio, al nettodell’imposta, relativa al periodo dirischio non corso.

ONERI FISCALIGli oneri fiscali relativi all’assicurazionesono a carico del Contraente.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGEPer tutto quanto non è qui diversamenteregolato, valgono le norme di legge.

CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE (operante qualora venga indicato“SI” nella corrispondente casella delmodulo di polizza Mod. 5185 RCG)Al fine di mantenere aggiornato il valore ini-ziale delle prestazioni, la polizza è indiciz-zata e pertanto si adegua secondo le varia-zioni mensili dell’indice nazionale dei prezzial consumo per le famiglie di impiegati edoperai pubblicato dall’ISTAT.Mentre il premio di polizza sarà aumentatosolo ad ogni scadenza annuale, i valori ed ilimiti delle prestazioni, escluse le franchigie,saranno adeguati ogni mese; quindi, incaso di sinistro, si farà riferimento a taliparametri rivalutati in base al rapporto tral’indice ISTAT relativo al terzo mese cheprecede la data del sinistro e quello delterzo mese precedente la data di stipula-zione del contratto.Le Parti potranno rinunciare all’ap-plicazione della presente clausolamediante lettera raccomandata dainviarsi almeno 60 giorni prima dellascadenza annuale del premio, sem-preché siano state pagate almenotre annualità. In caso di rinunciaall’indicizzazione la polizza continuaad essere in vigore con il premio, ivalori ed i limiti delle prestazioniraggiunti alla scadenza dell’annua-lità in corso.

PAGAMENTO DEL PREMIOFermo quanto stabilito al secondo commadell’art.1901 del Codice Civile, si conviene

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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1.10

CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

8 di 22

di prorogare a 30 giorni i termini di paga-mento del premio

CODICE ATTIVITÀIl Contraente/Assicurato ai fini dell’operati-vità dell’assicurazione dichiara che l’attivitàesercitata dall’impresa corrisponde a quellaprevista dal codice riportato nell’elenco incalce alle Condizioni di AssicurazioneMod.5186 RCG e indicato nel modulo dipolizza Mod.5185 RCG eventualmente inte-grato dalla descrizione dell’attività stessa.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLECIRCOSTANZE INFLUENTI SULLAVALUTAZIONE DEL RISCHIOLe dichiarazioni inesatte o le reticenze delContraente o dell’Assicurato relative a cir-costanze che influiscono sulla valutazionedel rischio, possono comportare la perditatotale o parziale del diritto all’indennizzononché la stessa cessazione dell’assicura-zione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894del Codice Civile.

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2.1

POLIZZA IMPRESA EDILEOGGETTO

DELL’ASSICURAZIONE

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OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

RISCHIO ASSICURATO

Responsabilità civile verso terzi(R.C.T.)Reale Mutua tiene indenne il Contraente edi suoi dipendenti di quanto siano tenuti apagare, quali civilmente responsabili aisensi di legge, a titolo di indennizzo (capi-tale, interessi e spese) per danni involonta-riamente cagionati a terzi per morte, perlesioni personali e per distruzione o dete-rioramento di cose, in conseguenza di unfatto accidentale verificatosi nello svolgi-mento delle attività dichiarate nel modulo dipolizza Mod. 5185 RCG .L’assicurazione vale anche per la responsa-bilità civile che possa derivare al Con-traente da fatto anche doloso di personedelle quali debba rispondere e di eventualisubappaltatori, in relazione a tutti i rischiindicati in polizza, fermo il diritto di rivalsa diReale Mutua nei confronti dell’autore delfatto doloso.a L’assicurazione oltreché per tutti i rischi

derivanti dall’esercizio dell’attività princi-pale dichiarata nel modulo di polizzaMod.5185 RCG, vale anche per i rischi comple-mentari ed accessori alla normale condu-zione dell’impresa, quali a titolo esemplifi-cativo ma non limitativo i seguenti:1 impianto e disarmo di cantieri e di

opere provvisorie in genere;2 cabine e linee elettriche situate

anche fuori dai cantieri;3 effettuazione di visite e sopralluoghi

tecnici in genere;4 servizio pubblicitario tramite inse-

gne, cartelli e striscioni;5 organizzazione e/o partecipazione

ad esposizioni, fiere, mostre, mer-cati, congressi e convegni, com-preso l’allestimento, il montaggioe/o smontaggio di stands;

6 depositi di carburante;7 servizi sanitari aziendali e posti di

pronto soccorso all’interno dei can-tieri, compresa la somministrazionedi prodotti farmaceutici;

8 servizio di ristoro compresa la som-ministrazione di cibi e bevande;

9 attività di vigilanza effettuata anchecon guardiani armati e con cani,anche al di fuori dei recinti di can-tiere;

10 conduzione, manutenzione, ripara-zione e, quando ne sia proprietarioil Contraente, proprietà dei fabbri-cati, dell’area e delle relative perti-nenze in cui si svolge l’attività del-l’impresa; agli effetti di questagaranzia i dipendenti e i lavoratoriparasubordinati soggetti all’obbligodi assicurazione I.N.A.I.L sono con-siderati terzi, sempreché il sinistronon rientri fra quelli garantiti dall’as-sicurazione di R.C.O;

11 operazioni di prelievo e/o consegnamerci e materiali, comprese le ope-razioni di carico e scarico.

b L’assicurazione comprende la respon-sabilità civile del Contraente ai sensi del-l’art. 2049 del Codice Civile per dannicagionati a terzi dai suoi dipendenti inrelazione alla guida di autovetture, ciclo-motori, motocicli, purché i medesiminon siano di proprietà del Contraente odallo stesso intestati al P.R.A., o in loca-zione finanziaria, o in usufrutto o innoleggio. È fatto salvo in ogni caso ildiritto di surrogazione di Reale Mutuanei confronti dei responsabili. La garan-zia è valida a condizione che almomento del sinistro il veicolo sia gui-dato da dipendenti del Contraenteiscritti nei libri paga tenuti a norma dilegge.

c L’assicurazione comprende, nei limitiindicati al punto 2.13 “Franchigie, sco-perti e limiti di indennizzo”, i danni:12 da furto commesso tramite l’utilizzo

di attrezzature di cantiere di pro-prietà o in uso all’Assicurato o aisubappaltatori, qualora assicurati,impiegate nei cantieri per lo svolgi-mento delle attività descritte nelModulo di polizza Mod. 5185 RCG.Sono comunque esclusi i furti

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

A

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POLIZZA IMPRESA EDILEOGGETTO

DELL’ASSICURAZIONE

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compiuti da dipendenti delContraente, o dai subappalta-tori ove assicurati;

13 da bagnamento di acqua piovana odi agenti atmosferici in genere, rela-tivamente a lavori di manutenzionee costruzione di edifici;

14 a cose provocati da cedimento ofranamento del terreno, a condi-zione che tali danni non deri-vino da lavori che implichinol’impiego di sottomurature oaltre tecniche sostitutive;

15 conseguenti ad inquinamento del-l’acqua, dell’aria o del suolo provo-cato da sostanze fuoriuscite aseguito di rottura accidentale diimpianti, condutture o serbatoi;

16 da incendio, fermo quantodisposto dal punto 2.4.4“Delimitazioni”;

17 a veicoli, anche se sotto carico escarico, anche se di proprietà deidipendenti, esclusi quelli utiliz-zati dal Contraente a qualsiasititolo per lo svolgimento del-l’attività descritta nel modulodi polizza mod.5185 RCG,fermo quanto previsto ai punti2.4 3) e 5) “Delimitazioni”;

18 alle cose trovantesi nell’ambito diesecuzione di lavori, fermoquanto disposto dal punto 2.44) “Delimitazioni”;

19 a condutture e impianti sotterranei;20 derivanti da interruzioni o sospen-

sioni totali o parziali di attività indu-striali, civili, commerciali, agricole odi servizi, purché conseguentia sinistro indennizzabile atermini della presentepolizza;

21 da vibrazioni causate da demoli-zione, crollo totale o parziale di fab-bricati o manufatti in genere.

d L’assicurazione comprende inoltre, neilimiti di polizza:22 la responsabilità civile del Con-

traente e degli Assicurati ai sensi delD. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 “Per la

tutela della salute e della sicurezzanei luoghi di lavoro”.

23 i danni conseguenti ad errori nelleattività di progettazione, direzionelavori e/o cantiere, svolte da dipen-denti del Contraente verificatisidurante l’esecuzione dei lavoridescritti in polizza eseguiti dall’Assi-curato, escluso il danno all’o-pera. Qualora tali lavori siano affi-dati a liberi professionisti, la garan-zia è operante a favore del Con-traente quale committente. Lagaranzia è valida a condizioneche le persone che svolgonole suddette attività siano inpossesso dei requisiti richie-sti dalla legge per l’esecu-zione di detti lavori.

Responsabilità civile verso presta-tori di lavoro (R.C.O.) Reale Mutua tiene indenne il Contraente diquanto questi sia tenuto a pagare (capitale,interessi e spese) quale civilmente respon-sabile:1 ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30

giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 delD.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gliinfortuni sofferti da:a prestatori di lavoro da lui dipendenti

o da lavoratori parasubordinati assi-curati ai sensi dei predetti D.P.R. eD.Lgs., che svolgono le attività perle quali è prestata l’assicurazioneanche se temporaneamente impe-gnati presso altre imprese;

b titolari, soci e familiari coadiuvantilimitatamente alle somme richiestedall’INAIL mediante l’azione dirivalsa ai sensi dell’art.10 e 11 delD.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;

2 ai sensi del Codice Civile a titolo dirisarcimento di danni non rientrantinella disciplina del D.P.R. 30 giugno1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio2000 n. 38, cagionati a prestatori dilavoro di cui al precedente punto 1 a)per morte e per lesioni personali con-seguenti ad infortunio dalle quali siaderivata un’invalidità permanente, cal-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

B

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POLIZZA IMPRESA EDILEOGGETTO

DELL’ASSICURAZIONE

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colata sulla base dei criteri adottati dal-l’INAIL.L’assicurazione R.C.O. è efficacealla condizione che, al momentodel sinistro, il Contraente sia inregola con gli obblighi dell’assi-curazione di legge. Da tale assicurazione sonoescluse le malattie professionali.

L’assicurazione R.C.T. e l’assicurazioneR.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsaesperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 dellalegge 12.6.1984, n. 222. Per le presenti garanzie possonooperare, se previsti, franchigie, sco-perti e limiti di indennizzo esposti alpunto 2.13 “Franchigie, scoperti elimiti di indennizzo”.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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2.4

2.2

2.3

POLIZZA IMPRESA EDILEOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

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OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE

DOVE ASSICURIAMOLa garanzia si intende operante per tutti idanni che si verifichino nel territorio di tuttigli Stati europei e gli Stati che si affaccianosul bacino del Mediterraneo.La garanzia R.C.T. si intende pre-stata con una franchigia assolutadi Euro 2.500 per i sinistri verifica-tisi nei paesi extraeuropei; tale fran-chigia non sarà applicata nel caso in cuil’azione civile del danneggiato sia pro-mossa davanti all’Autorità Giudiziaria Ita-liana. La garanzia R.C.O. si intendeoperante a condizione che analogaestensione sia stata concessa dal-l’INAIL.

DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONEFACOLTATIVAReale Mutua non indennizza, qua-lora non sia stata esplicitamenterichiamata sul modulo di polizzaMod. 5185 RCG la relativa Condi-zione Facoltativa, i danni:1 cagionati da difetti degli impianti

e/o delle apparecchiature instal-lati, riparati o manutenuti, dopol’ultimazione dei lavori (assicurabilicon la Condizione Facoltativa A o con laCondizione Facoltativa B);

2 cagionati da difetti delle operemurarie realizzate, verificatisidopo l’ultimazione dei lavori (assi-curabili con la Condizione Facoltativa B);

3 a cose che gli Assicurati abbianoin consegna o custodia o deten-gano a qualsiasi titolo, a cose chevengano trasportate, rimorchiate,trainate, sollevate, caricate o sca-ricate, nonché alle attrezzature dicantiere (assicurabili con la CondizioneFacoltativa C), fermo quanto indicatoal punto 2.4. 4) “Delimitazioni”

4 da detenzione e/o impiego diesplosivi (assicurabili con la Condi-zione Facoltativa F);

5 a fabbricati, costruzioni in generee relativi contenuti derivanti dademolizioni di fabbricati ecostruzioni in genere ad essicontigui nonché da demolizionedi strutture portanti di fabbricatiparzialmente occupati. (assicura-bili con la Condizione Facoltativa G).

6 cagionati da subappaltarori/coap-paltatori (assicurabili con la Condi-zione Facoltativa H).

DELIMITAZIONILa garanzia di R.C.T. non comprendei danni: 1 da furto, salvo quanto previsto dal

punto 2.1 A) c) 12) Rischio Assicurato;2 derivanti dalla perdita o sospen-

sione totale o parziale dell’utilizzoo della possibilità di utilizzare sor-genti, falde acquifere, corsi d’ac-qua, giacimenti minerali ed ingenere quanto trovasi nel sotto-suolo suscettibile di sfruttamento;

3 i danni derivanti dalla circolazionesu strade di uso pubblico o su areea queste equiparate di veicoli amotore; dalla navigazione dinatanti a motore e dall’impiego diaeromobili, fermo quanto previsto dalpunto 2.1 A) b) “Rischio assicurato”;dall’impiego di veicoli a motore,macchinari od impianti che sianocondotti o azionati da personache non abbia compiuto il sedice-simo anno di età;

4 ad opere e/o cose costruite,poste in opera, rimosse, manute-nute, riparate dall’Assicurato; adopere e/o cose sulle quali si ese-guono i lavori, limitatamente allesole parti direttamente interes-sate dall’esecuzione degli stessi;

5 a natanti e aeromobili sottocarico o scarico ovvero in sostanell’ambito di esecuzione delleanzidette operazioni, nonché allecose sugli stessi trasportate;

6 da vibrazioni, salvo quanto previsto alpunto 2.1.A c) 21) “Rischio assicurato”;

7 conseguenti a responsabilità

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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2.5

POLIZZA IMPRESA EDILEOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

13 di 22

volontariamente assunte e nonderivanti direttamente dallalegge;

8 da inquinamento in genere salvoquanto previsto al punto 2.1 A c) 15)“Rischio assicurato”; il dannoambientale;

9 da bagnamento cagionato daacqua piovana o da agenti atmo-sferici in genere, salvo quanto previ-sto al punto 2.1.A c) 13) “Rischio assi-curato”.

Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. noncomprendono in ogni caso i danni:10 verificatisi in connessione con

trasformazioni o assestamentienergetici dell’atomo, naturali oprovocati artificialmente (fis-sione e fusione nucleare, isotopiradioattivi, macchine accelera-trici, ecc.);

11 derivanti da: malattie conse-guenti a presenza, uso, contami-nazione, estrazione, manipola-zione, lavorazione, vendita,distribuzione e/o stoccaggio diamianto e/o di prodotti conte-nenti amianto;

12 provocati da ordigni bellici;13 derivanti da emissione di onde e

campi elettromagnetici;14 derivanti da guerra dichiarata o

non, guerra civile, ammutina-mento, tumulti popolari, e tutti glieventi ad essi assimilabili, non-ché gli incidenti dovuti ad ordigniesplosivi.

PERSONE NON CONSIDERATETERZI

Non sono considerati terzi nei con-fronti del Contraente:♦ il coniuge, i genitori, i figli del

Contraente, nonché ogni altroparente o affine con lui convi-vente;

♦ quando il Contraente non sia unapersona fisica, il legale Rappre-sentante, il Socio a responsabilità

illimitata, l’Amministratore e lepersone che si trovino con loronei rapporti di cui al punto prece-dente; sono tuttavia compresi i danniper morte e per lesioni personali subiteda Soci a responsabilità illimitata o daAmministratori, che non siano legalirappresentanti dell’impresa o dailoro familiari, a condizione chenon partecipino manualmenteall’attività descritta nel Modulo dipolizza Mod. 5185 RCG;

♦ i dipendenti del Contraente sog-getti all’obbligo di iscrizioneall’I.N.A.I.L. che subiscano ildanno in occasione di lavoro o diservizio ed ogni altra personasubordinata al Contraente chesubisca il danno in conseguenzadella partecipazione manualeall’attività descritta nel Modulo dipolizza Mod. 5185 RCG salvoquanto indicato al punto 2.1 A c) 17)“Rischio assicurato”.

Sono tuttavia considerati terzi per morte olesioni personali:♦ i clienti ed i fornitori che in via occasio-

nale partecipino ad operazioni di caricoe scarico;

♦ i subappaltatori, coappaltatori e coloroche eseguono attività manuale nonsubordinata, per conto del Contraente.

Non sono considerati terzi nei con-fronti dei dipendenti del Contraente:♦ il Contraente;♦ il coniuge, i genitori, i figli del

dipendente e qualsiasi altroparente od affine con lui convi-vente;

♦ i dipendenti tra di loro, salvo cheper i danni da essi subiti permorte o lesioni personali, entro ilimiti dei massimali R.C.O. e sem-preché quest’ultima garanzia siaresa operante nel contratto;

♦ ogni altra persona subordinata alContraente che subisca il danno inoccasione della partecipazionemanuale all’attività descritta nelModulo di polizza Mod. 5185 RCG.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

A

B

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2.12

2.9

2.10

2.11

2.8

2.6

2.7

POLIZZA IMPRESA EDILEOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

14 di 22

Sono tuttavia considerati terzi per morte olesioni personali:♦ i clienti ed i fornitori che in via occasio-

nale partecipino ad operazioni di caricoe scarico;

♦ i subappaltatori, coappaltatori e coloroche eseguono attività manuale nonsubordinata, per conto del Con-traente.

LAVORATORI PARASUBORDINATII lavoratori parasubordinati, soggetti all’ob-bligo di iscrizione all’INAIL da parte delContraente, sono considerati terzi per idanni a cose, a condizione che nonsubiscano il danno in conseguenzadella loro partecipazione manualeall’attività assicurata, e purché nonricorrano le ipotesi indicate al punto2.5 “Persone non considerate terzi”nei quali casi non sono comunqueconsiderati terzi.

PERSONALE TEMPORANEONel caso in cui il Contraente si avvalga dipersonale temporaneo regolarmenteacquisito in base alle norme di legge, lagaranzia vale anche per la responsabilitàcivile derivante al Contraente per fatto didetto personale temporaneo, nonché perla responsabilità civile di quest’ultimo men-tre svolge attività per conto del Contraente.Qualora la garanzia di RCO, di cui al punto2.1 B) “Rischio assicurato”, non valga neiconfronti di detto personale, lo stesso èconsiderato terzo per morte e lesioni per-sonali.

RISCHI DI CIRCOLAZIONE SUSTRADE ED AREE PRIVATEQuando per i rischi di circolazione di veicolia motore semoventi su strade o aree pri-vate non equiparate a quelle di uso pub-blico esiste valida assicurazione, la garan-zia di cui alla presente polizza viene pre-stata, fermi i massimali indicati sul

modulo di polizza Mod. 5185 RCG,in secondo rischio (e cioè in ecce-denza) rispetto all’indennizzo previ-sto da tale copertura.

LAVORI STRADALILimitatamente a: strade, ferrovie, stradeferrate in genere, viadotti, fognature,acquedotti, scavi, sterri e reinterri e reti perla distribuzione di pubblici servizi cherichiedano attività comportanti sposta-menti successivi dei lavori, e comunqueun’esecuzione frazionata con consegneparziali distintamente individuabili, lagaranzia è operante per i danniavvenuti entro 30 giorni dalla data diultimazione dei lavori.

BUONA FEDEL’assicurazione R.C.O. di cui al punto 2.1 B)“Rischio assicurato” conserva la propriavalidità anche se il Contraente non è inregola con gli obblighi di legge, in quantociò derivi da comprovata inesatta interpre-tazione delle norme di legge vigenti inmateria.

PLURALITÀ DI ASSICURATILa garanzia opera entro i limiti ed i massi-mali convenuti sul modulo di polizza Mod.5185 RCG per sinistro il quale resta, ad ognieffetto, unico anche nel caso di responsa-bilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia ilmassimale verrà utilizzato in via prioritaria acopertura della responsabilità civile delContraente ed in via subordinata, per l’ec-cedenza, a copertura della responsabilitàcivile degli altri Assicurati.

LIMITAZIONE IN CASO DIRESPONSABILITÀ SOLIDALE Resta stabilito fra le Parti che in casodi responsabilità solidale dell’Assicu-rato con altri soggetti, Reale Mutuarisponderà soltanto per la quota dipertinenza dell’Assicurato stesso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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A

C

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POLIZZA IMPRESA EDILECONDIZIONI FACOLTATIVE

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CONDIZIONI FACOLTATIVE(operanti solo se esplicitamenterichiamate nel modulo di polizzaMod. 5185 RCG e ferma l’efficaciadel punto 2.4 “Delimitazioni”. Per lepresenti condizioni facoltative ope-rano, se previsti, franchigie, scopertie limiti di indennizzo esposti alpunto 2.13 “Franchigie, scoperti elimiti di indennizzo”)

GARANZIA POSTUMA PER DIFETTIDEGLI IMPIANTI E/O DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATI,RIPARATI O MANUTENUTI A parziale deroga del punto 2.3.1) “Delimi-tazioni salvo operatività della CondizioneFacoltativa” la garanzia comprende laresponsabilità civile derivante all’Assicu-rato, ai sensi di legge, nella sua qualità diinstallatore, riparatore o manutentore diimpianti o apparecchiature per dannicagionati a terzi (compresi i committenti)dopo l’ultimazione dei lavori, esclusiva-mente in conseguenza di difettosa esecu-zione degli stessi.Reale Mutua non indennizza i danni:a agli impianti o apparecchiature

installati, riparati o manutenuti equalsiasi spesa inerente allasostituzione o riparazione deglistessi;

b da vizio o difetto originario di pro-dotti da chiunque fabbricati;

c da inidoneità o mancata rispon-denza all’uso a cui gli impianti o leapparecchiature sono destinati;

d da mancato od intempestivointervento manutentivo.

La garanzia è prestata per i danni verificatisie denunciati a Reale Mutua durante ilperiodo di validità dell’assicurazione,comunque non oltre 24 mesi dalladata di ultimazione dei lavori.

GARANZIA POSTUMAA parziale deroga del punto 2.3.2 “Delimi-tazioni salvo operatività della CondizioneFacoltativa” la garanzia comprende laresponsabilità civile derivante all’Assicuratodall’attività di:

1. installatore, riparatore o manutentore diimpianti o apparecchiature;

2. esecutore di manufatti edili, esclusi ilavori stradali di cui al punto 2.9;

per danni cagionati a terzi (compresi i com-mittenti) dopo l’ultimazione dei lavori,esclusivamente in conseguenza di difet-tosa esecuzione degli stessi.Reale Mutua non indennizza i danni:a alle opere o impianti eseguiti dal-

l’Assicurato nonché le loro spesedi riparazione, sostituzione, e/orifacimento;

b da inidoneità o mancata rispon-denza all’uso a cui gli impianti o leattrezzature sono destinati;

c da impermeabilizzazione;d da normale assestamento;e da vizio o difetto originario di pro-

dotti da chiunque fabbricati;f da mancato od intempestivo

intervento manutentivo.

La garanzia vale per i lavori iniziati indata successiva all’effetto della pre-sente Condizione Facoltativa e per isinistri verificatisi:♦ entro 24 mesi dalla data di ulti-

mazione dei lavori di cui al prece-dente punto 1);

♦ entro 12 mesi dalla data di ulti-mazione dei lavori di cui al prece-dente punto 2);

purchè denunciati a Reale Mutuadurante il periodo di validità dellagaranzia.

DANNI A COSE IN CONSEGNA ECUSTODIA/ATTREZZATURE DICANTIEREA parziale deroga del punto 2.3.3 “Delimi-tazioni salvo operatività della CondizioneFacoltativa” la garanzia comprende i danniarrecati alle cose di terzi che l’Assicuratoabbia in consegna o custodia purchè nonin lavorazione, comprese quelle sollevate,caricate o scaricate, esclusi i trasporti ele operazioni manuali.La garanzia si intende estesa ai danni alleattrezzature di cantiere purché non diproprietà del Contraente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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F

E

D

POLIZZA IMPRESA EDILECONDIZIONI FACOLTATIVE

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La garanzia non vale per i danni aifabbricati e per le delimitazioni dicui ai punti 2.4. 4) “Delimitazioni”.

MALATTIE PROFESSIONALIA parziale deroga del punto 2.1 B) “Rischioassicurato” la garanzia è estesa al rischiodelle malattie professionali, purché vengariconosciuta la causa di lavoro.L’estensione spiega i suoi effetti acondizione che le malattie si mani-festino in data posteriore a quelladella stipulazione della polizza esiano conseguenza di fatti od omis-sioni commessi e verificatisi per laprima volta durante il periodo del-l’assicurazione.La garanzia non vale:1 per quei prestatori di lavoro

dipendenti per i quali si sia mani-festata ricaduta di malattia pro-fessionale precedentemente in-dennizzata o indennizzabile;

2 per le malattie professionali con-seguenti:a alla intenzionale mancata

osservanza delle disposizionidi legge, da parte dei Rappre-sentanti legali dell’impresa;

b alla intenzionale mancata pre-venzione del danno, peromesse riparazioni o adatta-menti dei mezzi predisposti perprevenire o contenere fattoripatogeni, da parte dei Rappre-sentanti legali dell’impresa. La presente esclusione cessadi avere effetto per i danni veri-ficatisi successivamente almomento in cui, per porrerimedio alla situazione, ven-gano intrapresi accorgimentiche possono essere ragione-volmente ritenuti idonei in rap-porto alle circostanze;

3 per le malattie professionali chesi manifestino dopo 12 mesi dalladata di cessazione della garanziao dalla data di cessazione del rap-porto di lavoro.

Il massimale per sinistro indicato nel

modulo di polizza Mod. 5185 RCGrappresenta comunque la mas-sima esposizione di Reale Mutua:c per più danni, anche se mani-

festatisi in tempi diversidurante il periodo di validitàdella garanzia, originati dalmedesimo tipo di malattia pro-fessionale;

d per più danni verificatisi in unostesso periodo di assicura-zione.

Reale Mutua ha il diritto di effettuarein qualsiasi momento ispezioni perverifiche e/o controlli sullo stato deiluoghi di lavoro, ispezioni per le qualil’Assicurato è tenuto a consentire illibero accesso ed a fornire le notizie ela documentazione necessarie. L’As-sicurato ha l’obbligo di denunciare,da quando ne è venuto a conoscenza,a Reale Mutua l’insorgenza di unamalattia professionale e di farseguito, con la massima tempesti-vità, con le notizie, i documenti e gliatti relativi al caso denunciato.

RADDOPPIO DEI LIMITI DI INDENNIZZOI limiti di indennizzo previsti al punto 2.13“Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”per le sotto elencate garanzie si intendonoraddoppiati:♦ Furto tramite impalcature – punto 2.1 A)

c) 12);♦ Bagnamento – punto 2.1 A) c) 13);♦ Cedimento o franamento del terreno –

punto 2.1 A) c) 14);♦ Danni a condutture ed impianti sotterra-

nei – punto 2.1 A) c) 19);♦ Danni da interruzione o sospensione totale

o parziale di attività – punto 2.1 A) c) 20).

DETENZIONE E USO DI ESPLOSIVIA parziale deroga del punto 2.3.4 “Delimi-tazioni salvo operatività della CondizioneFacoltativa” la garanzia comprende i danniderivanti dalla detenzione e dall’impiego diesplosivi. L’assicurazione non comprende idanni a cose trovantesi nel raggio di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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POLIZZA IMPRESA EDILECONDIZIONI FACOLTATIVE

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100 mt dal fornello di brillamentodelle mine o delle cariche esplosive.

DANNI DA DEMOLIZIONI DI FABBRICATI CONTIGUI ADALTRI FABBRICATI/ DEMOLIZIONEDI STRUTTURE PORTANTIA parziale deroga del punto 2.3.5 “Delimi-tazioni salvo operatività della CondizioneFacoltativa” la garanzia comprende i dannia fabbricati, costruzioni in genere e relativicontenuti derivanti da demolizioni di fabbri-cati e costruzioni in genere ad essi contiguinonché da demolizione di strutture portantidi fabbricati parzialmente occupati.

COAPPALTATORI E/O SUBAPPAL-TATORIA parziale deroga del punto 2.3.6) “Delimi-tazioni salvo operatività della CondizioneFacoltativa” la garanzia comprende anchela responsabilità personale dei subappalta-tori e dei coappaltatori per danni cagionatia terzi. Condizione essenziale per la validitàdi tale Condizione Facoltativa è che il para-metro utilizzato per il conteggio del premiosia il fatturato dell’impresa.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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2.13

A

B

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POLIZZA IMPRESA EDILEFRANCHIGIE, SCOPERTI,

LIMITI DI INDENNIZZO

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FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DIINDENNIZZO

Limitatamente ai danni a cose, incaso di sinistro verranno applicatifranchigie, scoperti e limiti di inden-nizzo sotto elencati, salvo se diversa-mente precisato sul Mod. 5060 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 2.1 A) c)12 Furto tramite utilizzo di attrezza-

ture di cantiere:♦ scoperto del 10% con il minimo

di € 250,00;♦ limite di indennizzo per sinistro

€ 100.000,00.13 Bagnamento:

♦ scoperto del 10% con il minimodi € 250,00;

♦ limite di indennizzo per sinistro€ 100.000,00.

14 Danni a cose provocati da cedi-mento o franamento del terreno:♦ scoperto del 10% con il minimo

di € 1.500,00;♦ limite di indennizzo per sinistro

€ 100.000,00.15 Danni da inquinamento acciden-

tale:♦ scoperto del 10% con il minimo

di € 2.500,00;♦ limite di indennizzo per sinistro

€ 100.000,00.16 Danni da incendio:

♦ scoperto del 10% con il minimodi € 250,00;

♦ limite di indennizzo per sinistro€ 250.000,00.

17 Danni ai veicoli: franchigia € 250,00

18 Danni alle cose trovantesi nel-l’ambito di esecuzione dei lavori:♦ scoperto del 10% con il minimo

di € 250,00;♦ limite di indennizzo per sinistro

€ 100.000,00.19 Danni a condutture e impianti

sotterranei:

♦ scoperto del 10% con il minimodi € 250,00;

♦ limite di indennizzo per sinistro€ 50.000,00.

20 Danni da interruzioni o sospen-sioni di attività:♦ scoperto del 10% con il minimo

di € 1.500,00;♦ limite di indennizzo per sinistro

€ 50.000,00.21 Danni da vibrazioni:

♦ scoperto del 10% con il minimodi € 1.500,00;

♦ limite di indennizzo per sinistro€ 50.000,00.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

GARANZIA POSTUMA INSTALLATORE IMPIANTI♦ scoperto del 10% con il minimo di

€ 500,00;♦ limite di indennizzo per sinistro e

per anno assicurativo € 50.000,00.

GARANZIA POSTUMA♦ scoperto del 10% con il minimo di

€ 500,00;♦ limite di indennizzo per sinistro e

per anno assicurativo € 50.000,00.

DANNI A COSE IN CONSEGNA ECUSTODIA/ATTREZZATURE DICANTIERE♦ scoperto del 10% con il minimo di

€ 250,00;♦ limite di indennizzo per sinistro e

per anno assicurativo € 50.000,00.

DANNI DA DEMOLIZIONI DI FABBRICATI CONTIGUI ADALTRI FABBRICATI/ DEMOLIZIONEDI STRUTTURE PORTANTI♦ scoperto del 10% con il minimo di

€ 1.500,00;♦ limite di indennizzo per sinistro

€ 100.000,00.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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2.14

POLIZZA IMPRESA EDILEREGOLAZIONE PREMIO

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REGOLAZIONE PREMIO Se il premio è convenuto in tutto o inparte in base ad elementi di rischiovariabili, esso viene anticipato in viaprovvisoria nell’importo risultantedal conteggio esposto nel modulo dipolizza Mod. 5185 RCG ed è rego-lato alla fine di ciascun periodo assi-curativo, secondo le variazioni inter-venute durante lo stesso periodonegli elementi presi come base per ilconteggio del premio (fermo il pre-mio minimo stabilito nel modulo dipolizza Mod. 5185 RCG).A tale scopo, entro 60 giorni dallafine di ogni periodo assicurativo, ilContraente deve fornire per iscritto aReale Mutua l’indicazione:a delle mercedi e retribuzioni lorde

corrisposte nel periodo assicura-tivo a tutto il personale dipen-dente compreso nell’assicura-zione obbligatoria contro gliinfortuni sul lavoro e delle retribu-zioni convenzionali dei titolaridelle imprese artigiane e dei lorofamiliari coadiuvanti;

b delle retribuzioni lorde corrispo-ste nel periodo assicurativo atutto il personale dipendente nonsoggetto all’obbligo di assicura-zione contro gli infortuni sullavoro, comprese le indennitàfisse, i premi, le gratifiche, non-ché i compensi speciali di qual-siasi misura;

c del volume degli affari, esclusaIVA, risultante dalla sommadelle registrazioni da effettuarsiobbligatoriamente ai sensi dellalegge IVA.

Le differenze, attive o passive,risultanti dalla regolazione devonoessere pagate nei 30 giorni dalladata di presentazione della relativaappendice redatta da Reale Mutua.La mancata comunicazione deidati occorrenti per la regolazionecostituisce presunzione di una dif-ferenza attiva a favore di RealeMutua.

Se il Contraente non effettua nei ter-mini prescritti la comunicazione deidati anzidetti o il pagamento delladifferenza attiva dovuta, RealeMutua potrà fissargli un ulterioretermine non inferiore a 15 giorni,trascorso il quale il premio, antici-pato in via provvisoria per le ratesuccessive, viene considerato inconto o a garanzia di quello relativoal periodo assicurativo per il qualenon ha avuto luogo la regolazione oil pagamento della differenza attivae la garanzia resta sospesa fino alleore 24 del giorno in cui il Contraenteabbia adempiuto ai suoi obblighi,salvo il diritto per Reale Mutua diagire giudizialmente e di dichiarare,con lettera raccomandata, la risolu-zione del contratto.Per i contratti scaduti, se il Con-traente non adempie agli obblighirelativi alla regolazione del premio,Reale Mutua, fermo il suo diritto diagire giudizialmente, non è obbli-gata per i sinistri accaduti nelperiodo al quale si riferisce la man-cata regolazione.Qualora per inesatte o incompletedichiarazioni del Contraente la rego-lazione del premio risultasse calco-lata su basi minori di quelle effettive,i sinistri che si siano verificati nelperiodo cui si riferisce la dichiara-zione inesatta, verranno liquidati inproporzione al rapporto esistente trail premio pagato e quello effettiva-mente dovuto per il detto periodonei limiti dei massimali ridotti inugual misura.Qualora all’atto della regolazioneannuale, il consuntivo degli ele-menti variabili di rischio superi ildoppio di quanto preso come baseper la determinazione del premiodovuto in via anticipata, quest’ul-timo viene rettificato, a partire dallascadenza annua successiva allacomunicazione, sulla base di un’a-deguata rivalutazione del preventivodegli elementi variabili. Il nuovo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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POLIZZA IMPRESA EDILEREGOLAZIONE PREMIO

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importo di questi ultimi non puòessere comunque inferiore al 75% diquello dell’ultimo consuntivo.Reale Mutua ha il diritto di effettuare

verifiche e controlli per i quali il Con-traente è tenuto a fornire i chiari-menti e la documentazione neces-saria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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3.2

3.3

3.4

3.5

3.1

POLIZZA IMPRESA EDILECOME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE

DEI SINISTRI

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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro il Contraente devedarne avviso scritto all’Agenzia allaquale è assegnata la polizza oppurea Reale Mutua entro 3 giorni daquando ne ha avuto conoscenza(art. 1913 del Codice Civile). L’ina-dempimento di tale obbligo puòcomportare la perdita totale o par-ziale del diritto all’indennizzo (art.1915 del Codice Civile).

DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVIAI PRESTATORI DI LAVOROAgli effetti dell’assicurazione diresponsabilità civile verso i presta-tori di lavoro, il Contraente devedenunciare soltanto i sinistri per iquali ha luogo l’inchiesta giudiziariaa norma della legge infortuni.

GESTIONE DELLE VERTENZE DIDANNO - SPESE LEGALIReale Mutua assume, finché ne hainteresse, la gestione delle vertenzetanto in sede stragiudiziale che giudi-ziale, sia civile che penale, a nomedell’Assicurato, designando, oveoccorra, legali o tecnici ed avvalen-dosi di tutti i diritti ed azioni spettantiall’Assicurato stesso. Tuttavia in casodi definizione transattiva del danno,Reale Mutua, a richiesta dell’Assicu-rato, e ferma ogni altra condizione dipolizza, continuerà a proprie spese lagestione in sede giudiziale penaledella vertenza fino ad esaurimentodel giudizio nel grado in cui questo sitrova al momento dell’avvenuta tran-

sazione. Le spese sostenute per resi-stere all’azione giudiziaria promossacontro l’Assicurato sono a carico diReale Mutua entro il limite di unimporto pari al quarto del massimalestabilito nel modulo di polizza Mod.5185 RCG per il danno cui si riferiscela domanda; qualora la sommadovuta al danneggiato superi dettomassimale, le spese verranno ripar-tite tra Reale Mutua ed Assicurato inproporzione del rispettivo interesse.Reale Mutua non riconosce le spesesostenute dall’Assicurato per legali otecnici che non siano da essa desi-gnati e non risponde di multe oammende, né delle spese di giustiziapenale.

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHIRELATIVI AI SINISTRIIl Contraente è responsabile versoReale Mutua di ogni pregiudizioderivante dall’inosservanza dei ter-mini o degli altri obblighi di cui aipunti 3.1 “Obblighi in caso di sini-stro” e 3.2 “Denuncia dei sinistrirelativi ai prestatori di lavoro”. Overisulti che il Contraente abbia agitoin connivenza con il danneggiato one abbia favorito le pretese, decadedai diritti contrattuali.

COESISTENZA DI ALTRA ASSICURAZIONE PER I SUBAPPALTATORIQuando per i rischi previsti dal presentecontratto esista una contemporanea evalida assicurazione a favore dei subappal-tatori, la garanzia di cui alla presente polizzaviene prestata, fermi i massimali nellastessa indicati, in secondo rischio (cioè ineccedenza) rispetto all’indennizzo previstoda tale copertura.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Codici Categoriaattività DESCRIZIONE ATTIVITÀ di rischio

1

Manutenzioni e riparazioni, lavori di rifinitura, abbellimento, decorazione di muri, soffitti, infissi, intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, pavimentazioni e impermeabilizzazioni, il tutto anche all’esterno di fabbricati anche occupati,

A

anche con l’utilizzo di ponteggi e/o impalcature.

2

Costruzione di fabbricati ad uso civile, commerciale, industriale o agricolo, comprese fondazioni anche con operazioni di palificazione, compresa sopraelevazione di manufatti e di stabili anche occupati, con fornitura

B

di servizi di rete e ogni altra operazione prevista alla Categoria A

3Costruzione di fabbricati ad uso civile, commerciale, industriale o agricolo realizzati con l’impiego di strutture portanti prefabbricate, comprese Bfondazioni anche con operazioni di palificazione, con fornitura di servizi di retee ogni altra operazione prevista alla Categoria A

4 Lavori di bonifica, sistemazione idraulica di corsi d’acqua, canali e simili, esclusa la costruzione di grandi bacini idrici, dighe e condotte forzate Be ogni altra operazione prevista alla Categoria A

5 Costruzione e manutenzione di centrali e linee telefoniche, elettriche, ditelecomunicazione, elettrodotti, comprese le opere di impiantistica e gli scavi. C

6 Lavori di scavo per fondazioni, sterro e reinterro per scavi generali, riadattamento dei terreni, preparazione aree e terrapieni C

7 Costruzione e manutenzione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature e pozzi artesiani e ogni altra operazione prevista alla Categoria B D

8Costruzione e manutenzione di strade, ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e seggiovie e lavori di ampliamento eseguiti su strade aperte al traffico, D(senza l’esecuzione di gallerie, ponti, viadotti) e ogni altra operazione prevista alla Categoria B

9 Lavori esclusivi di demolizione di fabbricati e rifacimento di costruzioni non occupate e ogni altra operazione prevista alla Categoria B D

10 Costruzione di strade con gallerie, ponti e viadottie ogni altra operazione prevista alla Categoria D E

11 Impianti idroelettrici, compresa la costruzione di grandi bacini idrici, dighe e condotte forzate e ogni altra operazione prevista alla Categoria D E

12Opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali (ponti, rive, moli, calate, scali, darsene, banchine, fari, bacini di carenaggio con sistemazioni, arginature, Escogliere, frangiflutti) e ogni altra operazione prevista alla Categoria D

13 Costruzione di ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e seggiovie, con l’esecuzione di gallerie, viadotti e linee sotterraneee ogni altra operazione prevista alla Categoria D

E

14 Lavori di palificazione (pali e diaframmi per fondazione, opere di sostegno e simili) escluse opere marittime, lagunari, lacuali e fluvialie ogni altra operazione prevista alla Categoria D

E

POLIZZA IMPRESA EDILETABELLA CODICI

E DESCRIZIONE ATTIVITÀ

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TABELLA CODICI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ

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