IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”
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IMPRESA E DIRITTO:“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
Licenze e Autorizzazioni per aprire: “CALZOLAIO”
N. 27
TI TROVI IN
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Calzolaio
L’attività di artigianato è disciplinata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, la quale delinea le linee guida normative generali a livello nazionale, delegando alle regioni l'emanazione delle norme specifiche, in base a quanto previsto dall'art. 117 della
Costituzione.
DefinizioneÈ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente,professionalmente e in qualità di titolare l’impresa
artigiana,assumendone la piena responsabilità, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro,anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di
accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e all’esercizio della sua professione.È artigiana l’impresa che ,esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali stabiliti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni,anche semilavorati,o di prestazione
di servizi. Restano escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali,di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime,di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,salvo il
caso in cui siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa artigiana.Può essere impresa artigiana non solo una persona fisica ma anche una società in nome collettivo, una cooperativa, una
società in accomandita semplice e una società a responsabilità limitata a condizione che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale e che la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soci) svolga lavoro personale,anche manuale nel processo
produttivo.Non possono essere società artigiane:
1. le società per azioni; (S.P.A.)2. le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.)
Limiti DimensionaliSecondo quanto stabilito dalla Legge quadro n 443/1985 l'impresa artigiana può essere svolta con la prestazione di personale
dipendente, diretto personalmente dall'imprenditore o dai suoi soci, nel rispetto dei limiti dimensionali riportati nella
CALZOLAIO
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Calzolaioseguente tabella:
E' concesso il superamento dei valori sopra riportati fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno.
Ai fini del calcolo dei limiti di legge:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti
passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
TIPO DI ATTIVITA’ NUMERO MASSIMO DI DIPENDENTI
(di cui apprendisti)
ESPANSIONE MASSIMACON UNITA' AGGIUNTIVE
DI APPRENDISTI
Aziende che non producono in serie
18 (9) Fino a 22 dipendenti
Aziende che producono in serie con processo non del tutto
automatizzato
9 (5) Fino a 12 dipendenti
Aziende appartenenti a settori delle lavorazioni artistiche,
tradizionali e dell'abbigliamento su misura come elencati dal DPR
537/64
32 (16) Fino a 40 dipendenti
Aziende di trasporto 8 (0) -
Aziende edili 10 (5) Fino a 14 dipendenti
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Calzolaio3) sono computati i familiari dell'imprenditore,ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Requisiti
Al fine di ottenere l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane l’imprenditore artigiano deve rispondere ai seguenti requisiti di natura Soggettiva,Oggettiva e Tecnico-Professionale
Requisiti Soggettivi (dell’imprenditore)
I requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo sono:
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo;
- maggiore età;
- svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo;
- possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività che lo richiedano (es. imprese di pulizia, impiantisti, autoriparatori); In caso di società è sufficiente la sussistenza dei requisiti sopracitati in
capo ad almeno uno dei soci prestatori d'opera.
Non sono iscrivibili all'Albo le società di capitale (Srl, SpA ).
Requisiti Oggettivi (dell’impresa)
I requisiti oggettivi invece sono:
- autonomia aziendale (attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività, pluralità di committenti, ecc...);
- produzione di beni anche semilavorati e/o prestazione di servizi;
- limiti dimensionali.
Nel caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare opera manuale (in caso di due soci è sufficiente la partecipazione manuale di uno).
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, CalzolaioAdempimenti e iter burocratico per l'avvio dell'attività
Rispetto delle direttive regionali o provinciali. Possesso dei requisiti oggettivi,soggettivi e tecnico professionali(ove previsti) e rispetto dei limiti dimensionali stabiliti
dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 Comunicazione Unica (ComUnica);
La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in
caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
Riferimenti normativi nazionali
- Legge 08.08.1985, n. 443 (G.U. n. 199 del 24.8.1985): Legge-quadro per l'artigianato;- Codice Civile: artt. 2082, 2083, 2202, 2214 e 2221.
- D.P.R. 7.12.1995, n. 581, art. 19 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Art. 19
- L. 20.5.1997, n. 133 (G.U. n. 116 del 21.5.1997): Modifiche all'articolo 3 della L. 8.8.1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice.
- Legge 5.3.2001, n. 57 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001): Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" (c.d. collegato ordinamentale alla Finanziaria 2000). Art. 13
Riferimenti Normativi regionali- LAZIO: L.R. 1° settembre 1999, n. 17