IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”

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IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” Licenze e Autorizzazioni per aprire: “ENOTECA (senza somministrazione)” N. 54 TI TROVI IN

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IMPRESA E DIRITTO:“Licenze e Autorizzazioni

per aprire”

Licenze e Autorizzazioni per aprire: “ENOTECA (senza somministrazione)”

N. 54

TI TROVI IN

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Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Enoteca

DefinizioneSvolgere un’attività commerciale significa acquistare merci e rivenderle ad altri nello stato in cui sono state acquistate

oppure dopo averle sottoposte alle eventuali trasformazioni o trattamenti abitualmente praticati, purché questa attività di intermediazione sia svolta in nome e per conto proprio. Il commercio può essere all’ingrosso o al minuto.

Commercio All’IngrossoÈ l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome o per conto proprio e le rivende ad altri

commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici), o ad utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane...), o ad utilizzatori in grande (enti pubblici o privati, ospedali...).

Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.Commercio Al Minuto

È l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale. Il

commercio all’ingrosso e il commercio al minuto si differenziano per il tipo di cliente a cui si rivolgono e non per la quantità, grossa o piccola, delle merci scambiate.

Esercizio congiunto commercio all’ingrosso e al dettaglioE’ possibile esercitare nello stesso locale l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio.

Attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa (negozio)Tale attività può essere esercitata in modo stabile secondo tre distinte modalità strutturali:

1) Esercizi di vicinato:esercizi aventi una superficie di vendita (area destinata alla vendita):- fino a 150 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti- fino a 250 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti

L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio.

Questa deve contenere la dichiarazione dell’interessato:- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (solo per il settore alimentare);

- di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e le destinazioni d’uso;

ENOTECA (senza somministrazione)

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Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Enoteca- del settore merceologico, dell’ubicazione e della superficie di vendita.

2) Medie strutture di vendita:

esercizi aventi una superficie di vendita:

- compresa tra 150 e 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti;

- compresa tra 250 e 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti

L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio (le domande si intendono accolte trascorso il termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, dal

ricevimento della comunicazione). 

3) Grandi strutture di vendita

esercizi aventi una superficie di vendita:

- superiore a 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti;

- superiore a 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti;

L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, previo parere favorevole della regione nell’ambito di una conferenza di servizi composta da rappresentanti

di regione provincia e comune.

Requisiti Morali

Non possono esercitare l’attività commerciale:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena

superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta

fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

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Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Enotecae) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio

dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del

passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

 

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3

giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale”.

Requisiti professionali

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso

tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la

previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione

o alla somministrazione degli alimenti.

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Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, EnotecaSia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono

essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

L’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari è soggetta unicamente al possesso dei requisiti di onorabilità e non ai requisiti professionali.

Per la detenzione, la vendita al dettaglio o all’ingrosso di sostanze alcoliche è necessario anche il possesso della licenza su alcolici e superalcolici (ex licenza UTF).

Iter Burocratico

-          Comunicazione Unica (ComUnica)

-          Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per gli esercizi di vicinato

-          Autorizzazione comunale, nel caso di apertura di medie e grandi strutture di vendita

La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in

caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.

La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo sportello SUAP del Comune interessato.

Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale modalità cartacea.

Inoltre come stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, tutte le attività industriali, artigianali e commerciali riguardanti gli alimenti hanno l'obbligo di predisporre un programma di autocontrollo HACCP al fine di garantire la

sicurezza igienica degli alimenti.

Il piano HACCP è un documento scritto che viene effettuato attraverso i seguenti principi:

a) analisi dei potenziali rischi microbiologici per gli alimenti;

b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;

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Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Enotecac) decisioni da adottare riguardo ai punti critici microbiologici individuati, cioè ai punti che possono nuocere alla sicurezza

dei prodotti;

d) individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;

e) riesame periodico e, in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia di attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

Riferimenti Normativi Nazionali- L. 4.4.1964, N. 171 modificata dal D.L. 17.1.1977, N. 3 convertito con mod. dalla L. 18/3/77 N° 63 .

- D.M. 03.02.1977 modificato con D.M. 1/4/77 .

- LEGGE 23.12.1978 N. 833

- D.M. 04.08.1988 N° 375

- D.LGS. 01.09.1998 N. 333

- D. Lgs. 31.3.1998, n. 114 (Suppl. Ord. G.U. n. 95 del 24.4.1998) - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15.3.1997, n. 59.

- D.L. n. 223/2006 Liberalizzazione del settore commerciale

- D. Lgs. 26 marzo 2010 , n. 59 -Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

- Legge 30 luglio 2010, n. 122 – art. 49 comma 4-bis

- D. Lgs 6 agosto 2012 n.147

Codice Attività economica Ateco 2007

47.25.00 - Commercio al dettaglio di bevande.

46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche.