IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE NELLE … · TESTO COORDINATO DEL D.M. 9 APRILE 1994 CON...

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A cura dell’ Ing. Cira Piscicelli Direttore vice Dirigente presso la Direzione Regionale VV.F. Campania IMPIANTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE VENTILAZIONE NELLE ATTIVITA NELLE ATTIVITA SOGGETTE SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VV.F. AL CONTROLLO DEI VV.F.

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A cura dell’ Ing. Cira Piscicelli

Direttore vice Dirigente presso la Direzione Regionale VV.F. Campania

IMPIANTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E CONDIZIONAMENTO E

VENTILAZIONEVENTILAZIONE NELLE ATTIVITANELLE ATTIVITA’’ SOGGETTE SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VV.F.AL CONTROLLO DEI VV.F.

Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

6.3.1. Impianti di condizionamento e di ventilazione.

Gli impianti di condizionamento e di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili.

Negli impianti centralizzati di condizionamento aventi potenza superiore a 75 kW i gruppi frigoriferi devono essere installati in locali appositi, così

come

le centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/h (portata volumetrica).

Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

6.3.1. Impianti di condizionamento e di ventilazione.

Le strutture di separazione devono presentare resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 e le eventuali comunicazioni in esse praticate devono avvenire tramite porte di caratteristiche almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

Le condotte non devono attraversare: -

luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

-

vie di uscita; -

locali che presentino pericolo di incendio, di

esplosione e di scoppio.

Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

6.3.1. Impianti di condizionamento e di ventilazione.

L'attraversamento può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte debbano attraversare strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti almeno una serranda resistente al fuoco REI 60.

Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

6.3.1.1. Dispositivo di controllo.

a ) Comando manuale -

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso di

incendio.

b ) Dispositivi automatici termostatici -

Gli impianti, a ricircolo di aria, di potenzialità

superiore a 20.000 mc/h

devono essere provvisti di dispositivi termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso di aumento anormale della temperatura nelle condotte.Tali dispositivi, tarati a 70 ºC, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria.Inoltre l'intervento di tali dispositivi, non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

6.3.1.1. Dispositivo di controllo.

c ) Dispositivi automatici di rilevazione dei fumi. Gli impianti, a ricircolo d'aria, di potenzialità

superiore a 50.000 mc/h devono essere muniti di rilevatori di fumo, in sostituzione dei dispositivi termostatici previsti nel precedente comma, che comandino l'arresto dei ventilatori.

L'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

6.3.2. Condizionamento localizzato.

E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile.

6.3.4. Impianti centralizzati per la produzione di aria compressa.

Detti impianti, se di potenza superiore a 10 kW, devono essere installati in locali aventi almeno una parete attestata verso l'esterno ovvero su intercapedine grigliata, muniti di superficie di sfogo non inferiore a 1/15 della superficie in pianta del locale.

TESTO COORDINATO DEL D.M. 9 APRILE 1994 CON IL D.M. 6 /10/03 (APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE

INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICOALBERGHIERE

8.2 Servizi tecnologici8.2.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati, essi devono possedere i requisiti che garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;2) evitare il riciclo dei prodotti della combustione o di altri gas

ritenuti pericolosi;3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri fumi che si

diffondano nei locali serviti;4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme

anche nella fase iniziale degli incendi.Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati

come di seguito specificato.

TESTO COORDINATO ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICOALBERGHIERE

8.2 Servizi tecnologici8.2.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE8.2.2.1 Impianti centralizzati

Le unità

di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.

I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

TESTO COORDINATO ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICOALBERGHIERE

8.2 Servizi tecnologici8.2.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE8.2.2.1 Impianti centralizzati

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici.

I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

TESTO COORDINATO ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICOALBERGHIERE

8.2 Servizi tecnologici8.2.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE8.2.2.1 Impianti centralizzati

Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori

ad assorbimento a fiamma diretta

devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.

Non è

consentito utilizzare aria di ricircolo preveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

TESTO COORDINATO ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICOALBERGHIERE

8.2 Servizi tecnologici8.2.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE8 .2.2.2 Condotte

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2.

Le condotte non devono attraversare:-

luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

-

vani scala e vani ascensore;-

locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione

e di scoppio.

TESTO COORDINATO ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICOALBERGHIERE

8.2 Servizi tecnologici8.2.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE8 .2.2.2 Condotte

-

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.-

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i

compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.-

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle

condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

TESTO COORDINATO ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICOALBERGHIERE

8.2 Servizi tecnologici8.2.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE8.2.2.3 Dispositivi di controllo

-

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.-

Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più

compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.-

L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non

deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

TESTO COORDINATO ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICOALBERGHIERE

8.2 Servizi tecnologici8.2.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

8.2.2.5 Impianti localizzati

E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile. E' comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

Decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo..

12.3 IMPIANTI TECNOLOGICI12.3.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E

VENTILAZIONE

Gli impianti di condizionamento e ventilazione devonoessere progettati e realizzati nell'osservanza dei seguenticriteri:

12.3 IMPIANTI TECNOLOGICI12.3.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONEA) IMPIANTI CENTRALIZZATILe unità

di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non

possono essere installati nei locali ove sono ubicati impianti di produzione calore.I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositilocali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60,aventi accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegnoaerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di dispositivo di autochiusura.L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi

non

deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

D. M. 19/08/96 -Regola tecnica di P.I. per locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidifrigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppirefrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centraliTermiche alimentate a gas.Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori

ad assorbimento a fiamma diretta

devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi invigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.Non è

consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da

cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

D. M. 19/08/96 -Regola tecnica di P.I. per locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

B) CONDOTTELe condotte devono essere realizzate in materiale diclasse 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoconon superiore a 2.Le condotte non devono attraversare:-

luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

-

vani scala e vani ascensore;-

locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di

scoppio.L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttaviaessere ammesso se le condotte sono racchiuse instrutture resistenti al fuoco di classe almeno pari aquella del vano attraversato.

D. M. 19/08/96 -Regola tecnica di P.I. per locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, incorrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente edirettamente da Rivelatori di fumo.Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attornoalle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

D. M. 19/08/96 -Regola tecnica di P.I. per locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

C) DISPOSITIVI DI CONTROLLOOgni impianto deve essere dotato di un dispositivo dicomando manuale, situato in un punto facilmenteaccessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso diincendio. Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di piùcompartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandinoautomaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delleserrande tagliafuoco.L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centraledi controllo degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa inmarcia dei ventilatori senza l'intervento manualedell'operatore.

D. M. 19/08/96 -Regola tecnica di P.I. per locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

D) IMPIANTI LOCALIZZATIÈ

consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi

condizionatori, purché

il fluido refrigerante non sia infiammabile ne' tossico. È

comunque escluso l'impiego di

apparecchiature a fiamma libera.

D. M. 19/08/96 -Regola tecnica di P.I. per locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 /09/02 . - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

5.4 -

Impianti di condizionamento e ventilazione. 5.4.1 -

Generalità.

1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono

possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;

b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 /09/02 . - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

5.4 -

Impianti di condizionamento e ventilazione. 5.4.1 -

Generalità.

c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 /09/02 . - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

5.4 -

Impianti di condizionamento e ventilazione. 5.4.2 -

Impianti centralizzati.

1. Le unità

di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.

2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 /09/02 . - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 /09/02 . - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori

ad assorbimento a fiamma diretta

devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.

6. Non è

consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 /09/02 . - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

5.4.3 -

Condotte aerotermiche.

1. Le condotte aerotermiche

devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e le tubazioni flessibili di raccordo in materiale di classe 2.

2. Le condotte non devono attraversare: luoghi sicuri, che non siano a cielo libero; vani scala e vani ascensore;

locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 /09/02 . - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.

4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe

0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 /09/02 . - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

5.4.4 -

Dispositivi di controllo.

1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 /09/02 . - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 /09/02 . - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

5.4.5 -

Schemi funzionali.

1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco; l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;

l'ubicazione delle macchine; l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;

lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria; la logica sequenziale delle manovre e delle azioni

previste in emergenza; l'ubicazione del sistema antigelo.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 /09/02 . - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

5.4.6 -

Impianti localizzati. 1. È

consentito il condizionamento dell'aria a mezzo

singoli apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico. È

comunque escluso

l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

DECRETO 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

9. Servizi tecnologici. 9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.

9.2.1. Generalita'.

1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

-

non alterare le caratteristiche degli elementi di compartimentazione;

-

evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

DECRETO 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

9. Servizi tecnologici. 9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.

9.2.1. Generalita'.

-

non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

-

non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati a regola d'arte e conformemente a

quanto di seguito riportato.

DECRETO 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

9. Servizi tecnologici. 9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.

9.2.2. Impianti centralizzati.

1. Le unita'

di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli

impianti di produzione calore. 2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi

locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche,

munito di porte REI/EI 60 dotate di congegno di autochiusura.

DECRETO 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

9. Servizi tecnologici. 9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.

9.2.2. Impianti centralizzati. 3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi

frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non

inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale. 4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi

frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca

possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelle delle centrali termiche alimentate a gas.

DECRETO 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

9. Servizi tecnologici. 9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.

9.2.2. Impianti centralizzati.

5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori

ad assorbimento a fiamma diretta

devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.

6. Non e' consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

DECRETO 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

9. Servizi tecnologici. 9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.

9.2.3. Condotte di distribuzione e ripresa aria. 1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere

conformi al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003 . 2. Le condotte non devono attraversare:

-

luoghi sicuri, che non siano a cielo libero; -

vani scala e vani ascensore;

-

locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate

con strutture REI/EI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.

DECRETO 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

9. Servizi tecnologici. 9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.

9.2.3. Condotte di distribuzione e ripresa aria. 4. Qualora le condotte attraversino elementi costruttivi che

delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura attraversata, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo; inoltre tale

serranda deve essere collegata alla centrale di controllo e segnalazione che ne comandi la chiusura in caso d'incendio.

5. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale

incombustibile senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

DECRETO 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

9. Servizi tecnologici. 9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.

9.2.4. Dispositivi di controllo.

1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

2. Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di piu' compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle

condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.

DECRETO 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

9. Servizi tecnologici. 9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.

9.2.4. Dispositivi di controllo.

3. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.

4. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori

senza l'intervento manuale dell'operatore.

DECRETO 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

9. Servizi tecnologici. 9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.

9.2.5. Schemi funzionali.

1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

-

gli attraversamenti di elementi resistenti al fuoco; -

l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;

-

l'ubicazione delle macchine; -

l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;

-

lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria; -

la logica sequenziale delle manovre e delle azioni

previste in emergenza.

DECRETO 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

9. Servizi tecnologici. 9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.

9.2.6. Impianti localizzati. 1. E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di

singoli apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico. E' comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

5.5 -

IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE5.5.1 –

Generalità

Gli impianti di climatizzazione, di tipo centralizzato o localizzato, devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:non alterare la compartimentazione;evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di

altri gas ritenuti pericolosi;non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;non costituire elemento di propagazione di fumi e/o

fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

DECRETO 27 luglio 2010Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' commerciali con superficie superiore a 400 mq.

5.5 -

IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE5.5.2 -

Impianti centralizzati

• Le unità

di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.

• L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

DECRETO 27 luglio 2010Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' commerciali con superficie superiore a 400 mq.

5.5 -

IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE5.5.2 -

Impianti centralizzati

I gruppi frigoriferi possono essere installati all’aperto, anche sui terrazzi, ovvero all’interno del fabbricato servito:

-

gruppi frigoriferi di potenza superiore a 100 kW elettrici devono essere installati in appositi locali, realizzati con elementi di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 con porte REI/EI 60;

-

quelli con potenzialità

superiore a 200 kW devono avere accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche di resistenza al fuoco.

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5.5 -

IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE5.5.2 -

Impianti centralizzati

• Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici.

• I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

• Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori

ad assorbimento a fiamma diretta

devono rispettare le disposizioni di P.I

per gli impianti di produzione calore.

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5.5 -

IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE5.5.2 -

Impianti centralizzati

• I gruppi autonomi di condizionamento alimentati a gas (Roof-Top) devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di calore alimentati a gas.

• Non è

consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

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5.5 -

IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE5.5.3 -

Condotte di distribuzione e ripresa aria

Devono essere conformi per quanto riguarda i requisiti direazione al fuoco.Le condotte non devono attraversare:

luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;vani scala e vani ascensore;locali, non di vendita, a rischio specifico di incendio.

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5.5 -

IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE5.5.3 -

Condotte di distribuzione e ripresa aria

• Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con elementi REI/EI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con

• serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.• Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio

attorno alle condotte deve essere sigillato con idoneo materiale , senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

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5.5 -

IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE5.5.4 -

Dispositivi di controllo

• Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio, situato in un punto facilmente accessibile, protetto dall’incendio e ben segnalato.

• Gli impianti devono essere dotati di sistema localizzato di rilevazione fumi all’interno della condotta di ricircolo che comandi automaticamente l'arresto dell’impianto.

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5.5 -

IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE5.5.4 -

Dispositivi di controllo

• L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.

• L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l’intervento manuale dell’operatore.

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5.5 -

IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE5.5.5 -

Schemi funzionali

Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:gli attraversamenti di elementi e/o strutture REI;l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;l'ubicazione delle macchine;l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;la logica sequenziale delle manovre e delle azioni

previste in emergenza.

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5.5 -

IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE5.5.6 -

Impianti localizzati

• Gli impianti comunemente denominati Unità

di Trattamento Aria (UTA) possono essere installati direttamente negli ambienti serviti, compresi quelli con gruppo frigo incorporato purché

la potenza elettrica di

ognuno non ecceda i 50 KW e a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico.

• E’

comunque escluso l’impiego di apparecchiature a fiamma libera.

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