IMPATTODELL ’ACCORDO STATO REGIONIDEL 07/07/16 ... · l’Organizzazione sindacale dei lavoratori...
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L’IMPATTO DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 07/07/16 SULLA FORMAZIONE FINANZIATA
MERCOLEDÌ 19/10/2016 ORE 9:45
AULETTA «FONDOLAVORO»
PADIGLIONE 36, STAND D45 E C48.
L’IMPATTO DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 07/07/16 SULLA FORMAZIONE FINANZIATA
Offerto da:
con l’assistenza di:
ASSOPREVENZIONE
Associazione Europea per la Prevenzione
SON TRAINING
Provider N 58-2016 riconosciuto C.N.I.
Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua delle micro, piccole, medie e grandi imprese, è un ente associativo costituito il 15 luglio
2009, a seguito dell’accordo interconfederale sottoscritto il 6 luglio 2009 tra l’Organizzazione di categoria
datoriale UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) e
l’Organizzazione sindacale dei lavoratori UGL (Unione Generale del Lavoro).
A seguito dell’autorizzazione ad operare, disposta con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 151 del 21 marzo 2012, la Direzione Centrale delle Entrate Contributive
dell’INPS ha attribuito lo specifico codice di adesione al Fondo:
“FLAV”
Tutte le aziende che sono tenute a versare all’INPS la quota dello 0,30% per i propri dipendenti (contributo obbligatorio DS per la
disoccupazione involontaria e/o il contributo di cui alla Legge 247 del 24 dicembre 2007 che estende agli operai del settore
agricolo le norme riguardanti i Fondi paritetici interprofessionali) possono aderire a FondoLAVoro.
L’adesione a FondoLAVoro è gratuita, non comporta alcun costo né per l’azienda né per i lavoratori. Aderire a FondoLAVoro è
semplice basta indicare nella denuncia UNIEMENS (ex DM/10), obbligatoria da gennaio 2010, il codice di adesione “FLAV”.
Per le Aziende provenienti da altri Fondi è necessario indicare prima il codice di revoca “REVO” e poi il codice di adesione
“FLAV” sul modello INPS.
Assoprevenzione (Associazione Europea per la Prevenzione) nasce
nel 2014 a seguito dell'incontro di Esperti e Professionisti della Sicurezza sul Lavoro alla ricerca di un sistema associativo che garantisca e tuteli la loro
professione senza però trascurare l'impegno comune per valorizzare l'importanza della Prevenzione quale sistema di tutela dei lavoratori e dei
cittadini tutti. La prevenzione è la base per lo sviluppo del paese.
Assoprevenzione è dunque organizzazione unitaria tra imprenditori e liberi professionisti, operanti nel settore della
Prevenzione sui luoghi di lavoro e di vita in Italia, nella Comunità Europea ed all’Estero.
Assoprevenzione è presente nell'elenco del
Ministero dello Sviluppo Economico tra le
associazioni professionali che rilasciano
l'attestato di qualità dei servizi
Assoprevenzione offre ai propri soci la
possibilità di qualificarsi come formatori ai
sensi del D.I. 06/03/2013.
Assoprevenzione è presente nell'elenco del
Ministero dello Sviluppo Economico tra le
associazioni professionali che rilasciano
l'attestato di qualità dei servizi
A tutela dei propri iscritti l’Associazione
Europea per la Prevenzione è l’unica
Associazione professionale che ha stipulato
una polizza assicurativa RCT, con la Reale
Mutua, a copertura del rischio terzi durante
le attività formative.
Assoprevenzione è presente nell'elenco del
Ministero dello Sviluppo Economico tra le
associazioni professionali che rilasciano
l'attestato di qualità dei servizi
L’associazione offre la possibilità di qualificarsi
ulteriormente in una delle cinque categorie
autorizzate dal Ministero dello Sviluppo
Economico ottenendo l’attestato di qualità
dei servizi. Per tutti i soci qualificati ed i
relativi clienti Assoprevenzione mette anche a
disposizione lo sportello di garanzia.
Assoprevenzione è presente nell'elenco
del Ministero dello Sviluppo
Economico tra le associazioni
professionali che rilasciano l'attestato
di qualità dei servizi
Assoprevenzione è presente nell'elenco del
Ministero dello Sviluppo Economico tra le
associazioni professionali che rilasciano
l'attestato di qualità dei servizi
HSE TRAINER – FORMATORE SALUTE E SICUREZZA
HSE TRAINTRAINER – FORMATORE DEI FORMATORI
SICUREZZA
EQUIPMENT SAFETY TRAINER – FORMATORE TEORICO
PRATICO PER ATTREZZATURE
SAFETY EXPERT CONSULTANT – CONSULENTE
ESPERTO IN SICUREZZA
HACCP EXPERT CONSULTANT – CONSULENTE
ESPERTO IN SICUREZZA ALIMENTARE
Assoprevenzione è presente nell'elenco del
Ministero dello Sviluppo Economico tra le
associazioni professionali che rilasciano
l'attestato di qualità dei servizi
Assoprevenzione è socia costituente della Confederazione Generale Europea Datoriale –
FEDERDAT
La FEDERDAT garantisce la propria rappresentatività e la propria capillare presenza territoriale attraverso l’adesione a UNSIC che con un accordo di
condivisione di intenti e di sedi territoriali e grazie alla stipula di un accordo di adesione e di mutua condivisione di tutte le sedi territoriali con CIU,
confederazione membro del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), confederazione membro a Bruxelles del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), confederazione rappresentata all’interno della Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 81/08 e smi.
La Son Training è una società di formazione,
Provider riconosciuto dal CNI con il n. 58-2016,
che offre corsi in modalità on-line e frontale
validi come aggiornamento professionale.Agli iscritti, che seguono e concludono un percorso formativo,
vengono assegnati crediti formativi professionali validi per la
personale formazione continua obbligatoria.
Inoltre, per i corsi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, su
richiesta degli interessati, sussiste la possibilità di rilasciare crediti
validi come aggiornamento di RSPP e Coordinatore della
SICUREZZA.
L’IMPATTO DELL’ACCORDO
STATO REGIONI DEL 07/07/16 SULLA FORMAZIONE FINANZIATA
Verranno rilasciati 3 crediti formativi per la formazione continua degli ingegneri
Verranno rilasciati 4 crediti formativi aggiornamento RSPP/ASPP/CSP/CSE
ACCORDO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E DEI CONTENUTI MINIMI DEI
PERCORSI FORMATIVI PER I RESPONSABILI E GLI ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI DELL’ACCORDO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DE/ DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281
L’ACCORDO PUÒ ESSERE SUDDIVISO IN DUE
PARTI:
• FORMAZIONE RSPP / ASPP (FINO AL PUNTI 11)
• RIORDINO CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA
(DOPO IL PUNTI 11)
Articolo 32 D.lgs. 81/08Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabilidei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
2. …… Per lo svolgimento della funzione di responsabiledel servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti dicui al precedente periodo, è necessario possedere unattestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, aspecifici corsi di formazione in materia di prevenzione eprotezione dei rischi, ……. . I corsi di cui ai periodiprecedenti devono rispettare in ogni caso quantoprevisto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sededi Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio2006, e successive modificazioni.
Successive Modificazioni o Abrogazioni ?
Fatto salvo quanto previsto al punto 14 del presenteAccordo, alla data di entrata in vigore del presente
accordo sono abrogati i seguenti accordi:
- accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e leProvince autonome attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, cheintegra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, inmateria di prevenzione e protezione dei lavoratori suiluoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37del 14 febbraio 2006;
Allegato A ACCORDO SULLA DURATA E SUI CONTENUTIMINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI EADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il presente Accordo stabilisce i requisiti della formazioneper responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione eprotezione.
Tale disposizione subordinata allo svolgimento dellefunzioni di responsabile e di addetto dei servizi diprevenzione e protezione al possesso di due requisiti:
1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzionesecondaria superiore;
2. attestato dl frequenza, con verifica dell’apprendimento,a specifici Corsi di formazione adeguati alla natura deirischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivitàlavorative.
1. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIOVALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA AICORSI DI FORMAZIONE
ln attuazione di quanto disposto dall’articolo 32, Comma5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 sono esoneratidalla frequenza ai Corsi di formazione di cui all’articolo 32,comma 2, primo periodo, coloro che sono in possesso dilaurea in una delle seguenti Classi:
- laurea magistrale Conseguita in una delle seguentiClassi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM- 35, diCui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
- laurea specialistica Conseguita nelle seguenti Classi:4/S, da 25/S a 38/S di Cui al decreto del Ministrodell’Università e della ricerca scientifica e tecnologicadel 28 novembre 2000, pubblicato nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio2001;
-laurea magistrale Conseguita nella Classe LM/SNT 4 di Cuial decreto del Ministro dell’Università e della ricercascientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicatonel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122del 28 maggio 2009;
-laurea Conseguita nella Classe L/SNT 4 di Cui al decretodel Ministro dell’Università e della ricerca scientifica etecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nelsupplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25maggio 2009.
Sono, altresì validi, ai fini dell’esonero di cui alpresente punto, tutti i diplomi di laurea delvecchio ordinamento di Ingegneria edArchitettura, conseguiti ai sensi del RegioDecreto 30 settembre 1938, n.1652.
2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMADI ACCREDITAMENTOSono soggetti formatori del corso di formazione e dei Corsidi aggiornamento:a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecnicheoperanti nel settore della prevenzione (AziendeSanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale didiretta emanazione regionale o provinciale;
b) gli Enti di formazione accreditati in conformità almodello di accreditamento definito in ogni Regione eProvincia autonoma ai sensi dell’lntesa sancita in data20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio2009;
c) Ie Università;
d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro edella formazione;e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico edei propri studenti;f) I’lNAlL;g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigilidel fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;h)amministrazione della Difesa;i)le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate:-Ministero del lavoro e delle politiche sociali;-Ministero della salute;-Ministero dello sviluppo economico;-Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni eterritoriali e Dipartimento della pubblica-sicurezza;- SNA (Scuola Nazionale dell‘Amministrazione);
l) Ie associazioni sindacali dei datori di lavoro o deilavoratori comparativamente più rappresentative sulpiano nazionale e gli organismi paritetici quali definitiall’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 perlo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n.81/2008, limitatamente allo specifico settore diriferimento;m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, dastatuto, si configurino come erogatori diretti diformazione;n) gli ordini e i collegi professionali.
Ulteriori soggetti formatori che operano a livellonazionale potranno essere eventualmenteindividuati, in sede di Conferenza Stato-Regionicongiuntamente dalle amministrazioni stataliinteressate e dalle Regioni e Province autonome,ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del d.lgs. n.81/2008.
Nota al Punto 2, lettera l)
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono
effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva
emanazione.Queste ultime strutture devono essere
accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi
dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009.
Nota al Punto 2, lettera l)
Rappresentatività ?Considerato che l’articolo 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008
definisce organismi paritetici gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, […]”, si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la rappresentatività, in
termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata
attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:• consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
• ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;• partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali
collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
• partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
Nota al Punto 2, lettera l)
Rappresentatività ?• consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
• ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;• partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti
nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
• partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività
formative e di aggiornamento.
3. REQUISITI DEI DOCENTI
I corsi devono essere tenuti da docenti in possessodei requisiti previsti dal Decreto del Ministro delLavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dellaSalute del 6 marzo 2013, emanato in attuazionedell‘articolo 6,comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n.81/2008.
4. ORGANIZZAZIONE DEI CORSIPer ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:a) indicare II responsabile del progetto formativo,che può essere individuato tra i docenti dello stessocorso;b) indicare i nominativi dei docenti;c) ammettere un numero massimo di partecipanti adogni corso, nel limite di 35 soggetti;d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;e) verificare Ia frequenza del 90% delle ore diformazione previste, ai fini dell’ammissione allaverifica dell’apprendimento.
5. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO EAPPRENDIMENTOLe indicazioni metodologiche per la progettazione e larealizzazione del corso formativo per ASPP e RSPP, conparticolare riguardo al Modulo B, sono riportateneIl’allegato IV; nell’allegato II sono riportati i requisitispecifici per lo svolgimento della formazione su salute esicurezza in modalità e-learning.Le indicazioni previste nell’aIIegato IV sono da ritenersivalide anche per Ia progettazione e la realizzazione deiCorsi di aggiornamento previsti al paragrafo 9 delpresente Accordo.
6. ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI ECONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo per responsabili edaddetti dei servizi di prevenzione eprotezione é strutturato in tredistinti moduli: A, B e C.
6.1 Modulo A
ll Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimentodella funzione di RSPP e di ASPP.La durata complessiva è di 28 ore, escluse le Verifiche diapprendimento finali.Il Modulo A è propedeutico per l’accesso agli altri moduli.Il suo superamento consente l’accesso a tutti i percorsiformativi.E’ consentito I’utilizzo della modalità e-learning secondo icriteri previsti nell’allegato II del presente Accordo.
Il Modulo A deve consentire ai responsabili e agli addettidei servizi di prevenzione e protezione di essere in gradodi conoscere:
-la normativa generale e specifica
-tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale
-le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e daivari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezzanei luoghi di lavoro;
-I principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 eindividuare le misure di prevenzione e protezione nonchéle modalità per la gestione delle emergenze
- gli obblighi di informazione, formazione e addestramento
- i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione eprotezione;
- gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.
6.2 Modulo BIl Modulo B e il corso correlato alla natura dei rischi presenti sulluogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Come il Modulo A anche il Modulo B é necessario per losvolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP.
L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche delModulo B e strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti isettori produttivi della durata di 48 ore.
Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settoriproduttivi ad eccezione di quattro …
MODULO RIFERIMENTO CODICE SETTORI ATECO 2007LETTERA - DESCRIZIONE MACROCATEGORIA
DURATA
Modulo B-SP1Agricoltura - Pesca
A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 12 ore
Modulo B-SP2Cave - Costruzioni
B - Estrazioni di minerali da cave e miniereF - Costruzioni
16 ore
Modulo B-SP3Sanità residenziale
Q - sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza
sociale residenziale)
12 ore
Modulo B-SP4Chimico - Petrolchimico
C - Attività manifatturiere (19 -Fabbricazione di coke e prodotti derivanti
dalla raffinazione del petrolio e 20 -Fabbricazione di prodotti chimici)
16 ore
Il Modulo B deve essere orientato allarisoluzione di problemi, all’analisi e allavalutazione dei rischi, alla pianificazione diidonei interventi di prevenzione delle attività deirispettivi livelli di rischio, ponendo attenzioneall’approfondimento in ragione dei differentilivelli di rischio ed evitando la ripetizione diargomenti.
6.3 Modulo C
Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni diRSPP.
La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche diapprendimento finali
ll modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi diprevenzione e protezione di acquisire Ie conoscenze / abilitarelazionali e gestionali ……
7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Per ciascun Modulo A, B e C devono essereeffettuate prove finalizzate a verificare leconoscenze relative alla normativa vigente e lecompetenze tecnico-professionali.
La predisposizione delle prove è competenza deivari docenti, eventualmente supportati dalresponsabile del progetto formativo.
7.1 MODULO A
La verifica dell’apprendimento deve essere svoltamediante test, somministrabili anche in itinere, perun totale minimo di 30 domande, ciascuna con almenotre risposte alternative (esito positivo dato dallarisposta corretta ad almeno il 70% delle domande)eventualmente integrate da un colloquio diapprofondimento
7.2 MODULO BLa verifica dell’apprendimento si svolge secondo leseguenti modalità:- test, somministrabili anche in itinere, per un totaleminimo di 30 domande ciascuna con almenotre risposte alternative (esito positivo dato dallarisposta corretta ad almeno il 70% delle domande);- una prova finale di tipo descrittivo basata sullarisoluzione di almeno 5 domande aperte su casi realio una simulazione finalizzata alla verifica dellecompetenze tecnico-professionali attinenti il ruolodi RSPP e ASPP nel contesto lavorativo;- eventuale colloquio di approfondimento.
7.3. MODULO CLa verifica dell’apprendimento si svolge con le seguentimodalità:- test, somministrabili anche in itinere, per un totaleminimo di 30 domande ciascuna con almenotre risposte alternative (esito positivo dato dallarisposta corretta ad almeno il 70% delle domande);- colloquio individuale finalizzato a verificare Iecompetenze organizzative, gestionali erelazionali acquisite
7.4 VERBALI D’ESAMEl verbali d’esame, anche su supporti informatici, sonoconservati a cura del soggetto formatore edevono contenere i seguenti elementi:- dati identificativi del soggetto formatore;- dati del corso (tipologia e durata del Modulo);- elenco degli ammessi alla verifica dell’apprendimentosulla base della frequenza minima del 90% del monteorario previsto;-tipologia della verifica di apprendimento con relativaindicazione dell’idoneità;- luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;- sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto chehanno/ha provveduto alla verifica dell’apprendimento.
8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (EXACCORDO STATO-REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006)RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B.Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenzadell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertantogli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo econtinuano ad operare esclusivamente all’interno di essonon dovranno integrare il proprio percorso formativoper adeguarsi alle previsioni del presente accordo.
Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza ai finidel riconoscimento dei crediti formativi ovvero delleulteriori ore integrative previste esclusivamente in casodi passaggio ad altro settore produttivo.In fase di prima applicazione e per un periodo nonsuperiore a 5 anni dall'entrata in vigore del presenteaccordo, la frequenza del Modulo B comune o di uno opiù Moduli B di specializzazione, può esserericonosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo diaggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensidell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
Accordo Stato - Regionidel 26 gennaio 2006
CORSO FREQUENTATO
Credito riconosciuto sul presente accordo Stato -
Regioni
Modulo B Comune Modulo B Specialistico
Modulo B1 - 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B2 - 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B3 - 60 ore TOTALE Credito totale per SP2
Modulo B4 - 48 ore TOTALE --
Modulo B5 - 68 ore TOTALE Credito totale per SP4
Modulo B6 - 24 ore -- --
Modulo B7 - 60 ore TOTALE Credito totale per SP3
Modulo B8 - 24 ore -- --
Modulo B9 - 12 ore -- --
9. AGGIORNAMENTO
L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadraa pieno titolo nella dimensione della life long learningcioè della formazione continua nella vita lavorativa.ln relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l’aggiornamentonon deve essere di carattere generale o merariproduzione di argomenti e contenuti già proposti neicorsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni,applicazioni pratiche e approfondimenti collegate alcontesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sonofissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:- ASPP: 20 ore nel quinquennio- RSPP: 40 ore nel quinquennioE’ preferibile che il monte ore complessivo diaggiornamento sia distribuito nell’arco temporale delquinquennioPer i corsi di aggiornamento sono richiesti:a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corsopari a 35;b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti daparte del soggetto che realizza il corso.
L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, inmodalità e-learning secondo i criteri previstinell’allegato II.
L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzodella partecipazione a convegni seminari acondizione che essi trattino delle materie o i cui contenutisiano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, ecomunque per un numero di ore che non può esseresuperiore al 50% del totale di ore diaggiornamento Complessivo:-ASPP: 10 ore;- RSPP: 20 ore.
Per Ciascun Convegno o seminario e richiesta la tenutadel registro di presenza dei partecipanti da parte delsoggetto che realizza l’iniziativa e non vi é alcun vincolosul numero massimo di partecipanti.
I Corsi di aggiornamento, Compresi quelli erogati inmodalità e-learning, i convegni e i seminari devonoessere organizzati e realizzati dai soggetti formatoriindicati al punto 2 del presente accordo
"INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI ESISTEMA DI ACCREDlTAMENTO"
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, lapartecipazione a corsi di formazione finalizzatiall’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifichespecifiche come quelle, a titolo meramenteesemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e deipreposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratoriincaricati dell’attuazione delle misure di prevenzioneincendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi dilavoro in caso di pericolo grave e immediato, disalvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestionedelle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n.
81/2008, non è da ritenersi valida.
Fatto salvo quanto previsto al punto 8, la partecipazioneai Corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2,B-SP3, B-SP4) non e valida ai fini dell’aggiornamento perRSPP e ASPP.Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, lapartecipazione a corsi di aggiornamento per formatoreper la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decretointerministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida eviceversa.Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, lapartecipazione a corsi di aggiornamento perCoordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIVdel d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.
9.1 Modifiche all’ Allegato XIV Del D.lgs. 81/08ln riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento delCoordinatore per Ia progettazione e per l’esecuzionedei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase“L’aggiornamento può essere svolto anche attraversola partecipazione a convegni o seminari con un numeromassimo di 100 partecipanti” di cui al paragrafo“MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI dell’Allegato XIVdel d.lgs. n. 81/2008 è sostituita dallapresente:“L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso lapartecipazione a convegni o seminari, in tal caso èrichiesta la tenuta del registro di presenza deipartecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativae non vi e alcun vincolo sul numero massimo dipartecipanti. ”
10. DECORRENZA AGGIORNAMENTOFermo restando quanto previsto al punto 8,l’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e partedalla Conclusione del Modulo B Comune.Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5,d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presenteaccordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennaledecorre:• dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008
e cioè dal 15 maggio 2008;• dalla data di Conseguimento della laurea, se
avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
11. ATTESTAZIONIGli attestati vengono rilasciati dai soggetti individuati alpunto 2 del presente accordo che provvedono allacustodia/archiviazione, anche su supporti informatici,della documentazione relativamente a ciascun corso. Gliattestati devono prevedere i seguenti elementi minimicomuni:•denominazione del soggetto formatore;•dati anagrafici del partecipante al corso;•specifica della tipologia di corso seguito con indicazionedel corso frequentato e indicazione della durata (nel casodei Moduli B e necessario indicare: Modulo B comunee/o Moduli di specializzazione);•periodo di svolgimento del corso;•firma del soggetto formatore.
12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLADISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DISALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione inmateria di salute e sicurezza sul lavoroIn tutti i corsi obbligatori di formazione in materia disalute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali irequisiti dei docenti siano già previsti da normespecifiche, i docenti devono essere in possesso deirequisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo2013, emanato in attuazione dell‘articolo 6, comma 8,lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il18 marzo 2014.
Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per losvolgimento diretto dei compiti del servizio diprevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs.n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardidei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordosancito in sede di Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento eBolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo allaindividuazione dei contenuti della formazione deilavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non inpossesso del requisito relativo alla capacita didatticastabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.
12.2 Condizioni particolari per la formazione del datore dilavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione eprotezioneUn datore di lavoro, la cui attività risulti inserita neimacrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quantoindividuato nella tabella dl cui all’allegato ll dell’accordo del21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008),può partecipare al modulo di formazione per datore dilavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzionee protezione relativo al livello di rischio basso; se talecondizione viene successivamente meno, il datore dilavoro e tenuto ad integrare la propria formazione, innumero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutatecondizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori.
Analogamente, un datore di lavoro, la cui attivita risultainserita nella tabella di cui all’allegato II dell’accordodel 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) neisettori di attività a rischio basso, deve partecipare ointegrare la formazione per datore di lavoro, che svolga icompiti del servizio di prevenzione e protezionerelativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suointerno lavoratori che svolgono attività appartenentiun livello di rischio medio o alto.
12.3 Riconoscimento della formazione del medicocompetenteIl medico competente che svolge la sua opera in qualitàdi dipendente del datore di lavoro (art. 39, comma 2,lettera c) del d.lgs. n. 81/2008) è esonerato dallapartecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37,comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 sia perché soggetto aduna formazione continua ai sensi dell’art. 38, comma3, del d.lgs. n. 81/2008 sia perche collabora con il datoredi lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione allavalutazione dei rischi ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n.81/2008.
12.4 Riconoscimento della formazione dei pubbliciufficiali e incaricati di pubblico servizio
Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione dicui all’art. 32 comma 2 primo periodo del d.lgs. n.81/2008 coloro che, non più in servizio, abbiano svoltoattività tecnica in materia di salute e sicurezza, peralmeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o diincaricati di pubblico servizio.
12.5 Formazione dei lavoratori somministratiLa nota di cui al PARAGRAFO 8 CREDITI FORMATIVIdell’Accordo CSR 21_12.2011, è sostituita dalleprevisioni di cui al presente paragrafo:La formazione dei lavoratori in caso disomministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35,comma 4 del d.lgs., 15 giugno 2015, n. 81 vieneeffettuata a carico del somministratore che informa ilavoratori sui rischi per la sicurezza e la saluteconnessi alle attività produttive e li forma e addestraall‘uso delle attrezzature di lavoro necessarie allosvolgimento dell‘attività lavorativa per la quale essivengono assunti. Il contratto di somministrazione puòprevedere che tale obbligo sia adempiutodall‘utilizzatore.
12.6 Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37,paragrafo 3Il mutuo riconoscimento tra Regioni consistenell’accettazione di ulteriori “progetti sperimentali in e-learning", purché espressamente previsti nelle delibereregionali (criteri, tempi, modalità) e documentati attraversola presenza nei documenti/attestati dell’avvenutaformazione dei seguenti riferimenti:- estremi dell’atto amministrativo nella quale si enunciano icriteri per l’accettazione dei progettiformativi sperimentali;- protocollo regionale di accettazione del progettoformativo in e-learning specifico.
12.7 E-learning per la formazione specifica ex accordoart. 37Nelle aziende inserite nel rischio basso, cosi comeriportato nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del21 dicembre 2011, é consentito il ricorso alla modalitàe-learning, nel rispetto delle disposizioni di cuiall’allegato II e a condizione che i discenti abbianopossibilità di accesso alle tecnologie impiegate,familiarità con l’uso del computer e buona conoscenzadella lingua utilizzata, per l’erogazione della formazionespecifica dei lavoratori di cui all’accordo sancito sede diConferenza permanente del 21 dicembre 2011 relativoalla individuazione dei contenuti della formazione deilavoratori, dei dirigenti e dei preposti
Tale indicazione vale anche per la formazione specifica deilavoratori che, a prescindere dal settore diappartenenza, non svolgono mansioni che comportino laloro presenza, anche saltuaria, nei repartiproduttivi, cosi come indicato al primo periodo delparagrafo 4 “Condizioni particolari” dell’accordo del 21dicembre 2011.A tal fine si precisa che la formazione specifica perlavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all'effettivamansione svolta dal lavoratore e deve essere pertantoerogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dallavalutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nelrischio basso non è consentito il ricorso allamodalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgonomansioni che li espongono ad un rischio medio oalto.
12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materiadi salute e sicurezza sul lavoroIn tutti i corsi di formazione in materia di salute esicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengonostabiliti criteri specifici relativi al numero deipartecipanti, è possibile ammettere un numeromassimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unita.L’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti,datori di lavoro e quello per il rappresentante deilavoratori per la sicurezza previsto dall’art. 37, comma11, del d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato permezzo della partecipazione a convegni o seminari nellamisura non superiore al 50% del totale di ore previste.
12.9 Modifiche all’accordo tra il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e leProvince autonome di Trento e Bolzano sui corsi diformazione per Io svolgimento diretto, da parte deldatore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezionedai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio attin.223lCSR del 21 dicembre 2011).La lettera h) del Paragrafo 1 (INDIVIDUAZIONE DEISOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DIACCREDITAMENTO) e cosi sostituita:h) gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2 comma 1Lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento dellefunzioni di cui all’art_ 51 del D.Lgs. n. 81/08;
13. ENTRATA IN VIGOREIl presente accordo entra in vigore decorsi 15 giornidalla data di pubblicazione (19 agosto 2016)
14. DISPOSIZIONI TRANSITORIEIn fase di prima applicazione e comunque non oltre
dodici mesi dall’entrata in vigore del presenteaccordo, possono essere avviati corsi di formazioneper responsabili e addetti del servizio di prevenzionee protezione rispettosi dell’accordo Stato-Regioni del26 gennaio 2006.
15. DISPOSIZIONI FINALIFatto salvo quanto previsto al punto 14 del presenteAccordo, alla data di entrata in vigore del presente accordo
sono abrogati i seguenti accordi:- accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e leProvince autonome attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, cheintegra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, inmateria di prevenzione e protezione dei lavoratori suiluoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37del 14 febbraio 2006;
- accordo sancito il 8 ottobre 2006 in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e leProvince autonome relativo all’emanazione delle lineeguida interpretative dell’accordo sancito in ConferenzaStato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell’articolo8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,n. 626, introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo del23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione eprotezione dei lavoratori sul luoghi dl lavoro.(Repertorio atti n. 2635) pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 285 del 7 dicembre 2006.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE CLASSI DI LAUREA PER L’ESONERO DELLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE DI CUI ALL’ART. 32, COMMA 2 PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. 81/2008.
ALLEGATO lElenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007):LM-4 Architettura e ingegneria edile-architetturaLM-20 Ingegneria aerospaziale e astronauticaLM-21 Ingegneria biomedicaLM-22 Ingegneria chimicaLM-23 Ingegneria civileLM-24 Ingegneria dei sistemi ediliziaLM-25 Ingegneria dell'automazioneLM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioniLM-28 Ingegneria elettricaLM-29 Ingegneria elettronicaLM-30 Ingegneria energetica e nucleareLM-31 Ingegneria gestionaleLM-32 Ingegneria informaticaLM-33 Ingegneria meccanicaLM-34 Ingegneria navaleLM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Laurea Specialistica (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000):4/S Architettura e Ingegneria edile25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica26/S Ingegneria biomedica27/S Ingegneria chimica28/S Ingegneria civile29/S Ingegneria dell'automazione30/S Ingegneria delle telecomunicazioni31/S Ingegneria elettrica 32/S Ingegneria elettronica33/S Ingegneria energetica e nucleare34/S Ingegneria gestionale35/S Ingegneria informatica36/S Ingegneria meccanica37/S Ingegneria navale38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 8 gennaio 2009):LM/SNT 4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzioneLaurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 marzo 2006):L7 Ingegneria civile e ambientaleL8 Ingegneria dell'informazioneL9 Ingegneria IndustrialeL17 Scienze dell'architetturaL23 Scienze e tecniche dell'edilizia
Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000):4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione10 Classe delle lauree in ingegneria industrialeLaurea (D.M. dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009):USNT 4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione.
ALLEGATO II
REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITÀ’ E-
LEARNING
A. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVOIl soggetto formatore del corso dovrà:- essere soggetto previsto al punto 2 dell’allegato A;-essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei allagestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaformatecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS);-garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestionedidattica e tecnica della formazione e-learning quali:responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor dicontenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione emanutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);- garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione conl’utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione,usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).
B. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICOIl soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di unsistema di gestione della formazione e-learning(LMS) in grado di monitorare e di certificare:• lo svolgimento ed il completamento delle attività
didattiche di ciascun utente;• la partecipazione attiva del discente;• la tracciabilità di ogni attività svolta durante il
collegamento al sistema e la durata;• la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unita
didattiche strutturate in Learning Objects (LO);• la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da
parte dell’utente;• le modalità e il superamento delle valutazioni di
apprendimento intermedie e finale realizzabili anchein modalità e-learning.
C. PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICAE TECNICA
Responsabile/coordinatore scientifico del corso: profiloprofessionale che cura l’articolazione del corso ela strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza el’efficacia didattica del percorso formativo. Espertocon esperienza almeno triennale in materia di sicurezzae salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisitirichiesti per formatori/docenti dal decretointerministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri diqualificazione della figura del formatore per la salute esicurezza nei luoghi di lavoro".
Mentor/tutor di contenuto: figura professionale diesperto dei contenuti - in possesso dei requisiti previstiper i formatori/docenti dal decreto interministerialedel 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figuradel formatore per la salute e sicurezza nei luoghi dilavoro”- che assicura e presidia il supporto scientifico diassistenza ai discenti per l’apprendimento dei contenuti,fornendo chiarimenti ed approfondimenti edintegrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficaciadidattica e alle modalità di erogazione scelte nelprogetto formativo.
Tutor di processo: figura professionale che assicura ilsupporto ai partecipanti mediante la gestione delleattività relative alla piattaforma, alle dinamiche diinterazione e di interfaccia con i discenti facilitandol’accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, ladinamica di apprendimento, monitorando e valutandol’efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione deicontenuti.Sviluppatore della piattaforma: profilo professionaleche ha il compito di sviluppare il progetto formativonell’ambito della piattaforma utilizzata, organizzandogli elementi tecnici e metodologici garantendo leattività di gestione tecnica della piattaforma (LMS).
D. DOCUMENTAZIONEPer ogni corso di formazione in modalità e-learning, ilsoggetto erogatore dovrà redigere un documentoprogettuale in cui vengono riportati almeno i seguentielementi:1) il programma completo del corso, nella sua
articolazione didattica (moduli didattici, unitadidattiche, Learning Objects e cronopedagogica;
2) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista,on line, offline) e gli Strumenti utilizzati (forum,chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar,videolezioni, etc);
3) i nomi del responsabile/Coordinatore scientifico delcorso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor diprocesso, dello Sviluppatore della piattaforma;
4) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito allaredazione dei contenuti di ciascuna unitadidattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti daldecreto interministeriale del 6 marzo 2013“criteri di qualificazione della figura del formatore per lasalute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;5) scheda tecnica che descrive la caratteristica dellapiattaforma utilizzata, le risorse/specifichetecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso,le modalità di trasferimento dei contenuti, icriteri di accessibilità e usabilità;6) le modalità di iscrizione e di profilazione e lecredenziali di accesso degli utenti, garantendo gliaspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensidella normativa vigente;
7) le eventuale competenze e titoli di ingresso degliutenti al percorso formativo;8) le modalità di tracciamento delle attività dell’interopercorso formativo;9) il tempo di disponibilità minima e massima difruizione del percorso formativo e i tempi di fruizionedei contenuti (unita didattiche);10) le modalità di verifica dell’apprendimento siaintermedie che finale.
La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra,dovrà essere resa disponibile al discente che, all’attodell’iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione eaccettazione.Le attestazioni di frequenza e superamento delleverifiche finali (a completamento della fruizione delcorso) devono essere consegnate o trasmesse, anche susupporti informatici, personalmente ai discenti.L’organismo di erogazione dovrà tenere traccia delleregistrazioni delle avvenute consegne degli attestati.ll soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degliorgani di vigilanza competenti, dovrà renderedisponibili le credenziali di accesso al corso.
ALLEGATO III
ATTUAZIONE DELL’ART. 32, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 98/2013 DI CONVERSIONE DEL D.L. N.° 69/2013
Allegato IIIAttuazione dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della
legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013Ai fini degli esoneri di cui al presente accordo, allecondizioni specificate in questo allegato, occorre fornireevidenza documentale - con qualunque mezzo idoneoallo scopo - dell'avvenuto completamento del/deipercorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discendal'esonero dai percorso/percorsi formativo/i di contenutoanalogo.
Legenda creditiTOTALE: si intende il riconoscimento completo dellaformazione acquisita e quindi l'esonero totale dallafrequenza del monte ore di formazione o diaggiornamento previsto per il soggetto individuato.PARZIALE: si intende il riconoscimento di una parte dellaformazione acquisita e di conseguenza implica lanecessità di integrare tale formazione individuando perdifferenza il numero complessivo di ore da frequentare,nonché i relativi contenuti.FREQUENZA: si intende la necessità di assolverecompletamente alla formazione prevista, in quanto nonsono state individuate corrispondenze dirette in terminidi contenuti della formazione prevista per le figure presein considerazione.
FORMAZIONE
SOGGETTI
d.lgs. n.
81/2008
NORME DI
RIFERIMENTO
CREDITI CREDITI CREDITI CREDITI
CSP/CSE DL16ore* DL 32ore* DL 48ore*
RSPP
Formazione
Modulo A+B+C
Art. 32 d.lgs. n.
81/2008
accordo 26
gennaio 2006
Presente
accordo
RSPP con Modulo A
PARZIALE
Credito:
- Modulo giuridico: 28 ore
Necessaria frequenza:
- Modulo tecnico: 52 ore
- Modulo metodologico/organizzativo: 16
ore
- Parte pratica: 24 ore
RSPP con Modulo A e Modulo B3 o
RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e
Modulo B Specialistico SP2
PARZIALE
- Modulo giuridico: 28 ore
- Modulo tecnico: 52 ore
Necessaria frequenza:
- Modulo metodologico/organizzativo: 16
ore
- Parte pratica: 24 ore
TOTALE TOTALE TOTALE
FORMAZIONE
SOGGETTI
d.lgs. n.
81/2008
NORME DI
RIFERIMEN
TO
CREDITI CREDITI CREDITI CREDITI
CSP/CSE DL16ore* DL 32ore* DL 48ore*
RSPP con
Esonero art. 32
Formazione
Modulo C
Art. 32
d.lgs. n.
81/2008
accordo 26
gennaio
2006
Presente
accordo
FREQUENZA TOTALE TOTALE TOTALE
A titolo esemplificativo:Un RSPP, formato con l'accordo Stato-Regioni del26/01/2006, che vuole conseguire il titolo per svolgereil ruolo di Coordinatore per la Sicurezza:• il modulo A costituisce credito per il modulogiuridico;• deve frequentare i restanti moduli: tecnico (52 ore),metodologico/organizzativo (16 ore) e parte pratica(24 ore).
FORMAZIONE SOGGETTId.lgs. n. 81/2008
NORME DI RIFERIMENTO
CREDITI CREDITI CREDITI CREDITI
CSP/CSE DL 16 ore * DL 32 ore * DL 48 ore *ASPP con Esonero art. 32Nessunaformazione
Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006
Presente accordo
FREQUENZA PARZIALE
Credito:Modulo 1Modulo 2Modulo 3
Necessaria Frequenza:Modulo 4
PARZIALE
Credito:Modulo 1Modulo 2Modulo 3
Necessaria Frequenza:Modulo 4
PARZIALE
Credito:Modulo 1Modulo 2Modulo 3
Necessaria Frequenza:Modulo 4
CSP/CSE DL 16 ore * DL 32 ore *
DL 48 ore *
ASPP Formazione Modulo A+B
Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006
Presente accordo
RSPP con Modulo APARZIALECredito:- Modulo giuridico: 28 oreNecessaria frequenza:- Modulo tecnico: 52 ore- Modulo metodologico/organizzatlvo: 16 ore- Parte pratica: 24 oreRSPP con Modulo A e Modulo B3oRSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2PARZIALE- Modulo giuridico: 28 ore- Modulo tecnico: 52 oreNecessaria frequenza:- Modulo metodologico/organizzativo: 16 ore- Parte pratica: 24 ore
PARZIALE
Credito:Modulo 1Modulo 2Modulo 3
NecesseriaFrequenza:Modulo 4
PARZIALE
Credito:Modulo 1Modulo 2Modulo 3
NecesseriaFrequenza:Modulo 4
PARZIALE
Credito:Modulo 1Modulo 2Modulo 3
NecesseriaFrequenza:Modulo 4
RSPPModuli A+B+C
RSPPEsonerato
CSP/CSE
DL 16 ore *
DL 32 ore *
DL 48 ore *
COORDINATO
RE SICUREZZA
Art. 98 d.lgs.
n. 81/2008
allegato XIV
d.lgs. n.
81/2008
PARZIALE
Credito:
Modulo A - 28 ore
Modulo B3 - 60 ore
(Accordo 26.1.2006)
o
Modulo B comune
Modulo B -SP2
Necessaria frequenza:
Eventuali Moduli B-
SP1, SP3 o SP4
Modulo C
FREQUENZ
A
-- TOTALE TOTALE TOTALE
RSPPModuli A+B+C
RSPPEsonerato
CSP/CSE
DL 16 ore *
DL 32 ore *
DL 48 ore *
DDL che
svolge i
compiti
propri del
SPP - 16 ore
Art. 34 d.lgs.
n. 81/2008
accordo 21
dicembre
2011
PARZIALE
Credito:
Modulo A (UD A1:8
ore + UD A2: 4 ore)
Necessaria
frequenza:
Modulo A (UD A3:8
ore + UD A4: 4 ore+
UD A5 4 ore)
Modulo B comune
Eventuali moduli B
Specialistici
Modulo C
FREQUEN
ZA
FREQU
ENZA
-- PARZIA
LE
necessa
ria
freque
nza n.
16 ore
e
conten
uti
PARZIAL
E
necessar
ia
frequenz
a n. 32
ore e
contenut
i
RSPPModuli A+B+C
RSPPEsonerato
CSP/CSE DL 16 ore *
DL 32 ore *
DL 48 ore *
DDL che svolge i
compiti propri del
SPP - 32 ore
Art. 34 d.lgs.
n. 81/2008
accordo 21
dicembre
2011
PARZIALE
Credito:
Modulo A - 28 ore
Necessaria
frequenza:
Modulo B comune
Eventuali moduli B
Specialistici
Modulo C
FREQUE
NZA
PARZIALE
Credito:
Modulo
giuridico: 28
ore
Necessaria
frequenza:
- Modulo
tecnico: 52
ore
- Modulo
metodologico
/organizzativ
o: 16 ore
- Parte
pratica: 24
ore
TOTALE -- PARZIALE
necessari
a
frequenza
n. 16 ore
e
contenuti
RSPPModuli A+B+C
RSPPEsonerato
CSP/CSE DL 16 ore *
DL 32 ore *
DL 48 ore *
DDL che svolge i
compiti propri
del SPP - 48 ore
Art. 34 d.lgs. n.
81/2008
accordo 21
dicembre 2011
PARZIALE
Credito:
Modulo A - 28 ore
Necessaria
frequenza:
Modulo B comune
Eventuali moduli B
Specialistici
Modulo C
FREQUENZA PARZIALE
Credito:
Modulo
giuridico: 28 ore
Necessaria
frequenza:
- Modulo
tecnico: 52 ore
- Modulo
metodologico/or
ganizzativo: 16
ore
- Parte pratica:
24 ore
TOTALE TOTALE --
RSPPModuli A+B+C
RSPPEsonerato
CSP/CSE
DL 16 ore *
DL 32 ore *
DL 48 ore *
RLS Art. 37
d.lgs. n.
81/2008
PARZIALE
Credito:
Modulo A
(UD A1:8 ore + UD A2: 4
ore + UD A5: 4 ore)
Necessaria frequenza:
Modulo A
(UD A3:8 ore + UD A4: 4
ore)
Modulo B comune
Eventuali moduli B
Specialistici
Modulo C
FREQUEN
ZA
FREQUEN
ZA
ESONERO
Modulo 1
Necessaria
frequenza:
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
ESONERO
Modulo 1
Necessaria
frequenza:
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
ESONERO
Modulo 1
Necessaria
frequenza:
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
RSPPModuli A+B+C
RSPPEsonerato
CSP/CSE
DL 16 ore *
DL 32 ore *
DL 48 ore *
DIRIGENTE Art. 37
d.lgs. n.
81/2008
accordo 21
dicembre
2011
FREQUENZA FREQUE
NZA
FREQU
ENZA
TOTAL
E
PARZI
ALE
necess
aria
freque
nza n.
16 ore
e
conten
uti
PARZIA
LE
necessa
ria
frequen
za n. 32
ore e
contenu
ti
RSPPModuli A+B+C
RSPPEsonerato
CSP/CSE
DL 16 ore *
DL 32 ore *
DL 48 ore *
LAVORATO
RE
Formazione
generale
Art. 37
d.lgs. n.
81/2008
accordo 21
dicembre
2011
FREQUENZA FREQUE
NZA
FREQU
ENZA
FREQU
ENZA
FREQU
ENZA
FREQUE
NZA
RSPPModuli A+B+C
RSPPEsonerato
CSP/CSE
DL 16 ore *
DL 32 ore *
DL 48 ore *
LAVORATOR
E
Formazione
specifica
Art. 37 d.lgs.
n. 81/2008
accordo 21
dicembre
2011
FREQUENZA FREQUEN
ZA
FREQU
ENZA
FREQU
ENZA
FREQU
ENZA
FREQUE
NZA
RSPPModuli A+B+C
RSPPEsonerato
CSP/CSE
DL 16 ore *
DL 32 ore *
DL 48 ore *
PREPOSTO Art. 37 d.lgs.
n. 81/2008
accordo 21
dicembre
2011
FREQUENZA FREQUEN
ZA
FREQU
ENZA
FREQU
ENZA
FREQU
ENZA
FREQUE
NZA
FORMAZIONE
SOGGETTI
d.lgs. n.
81/2008
NORME DI
RIFERIMENTO
CREDITI CREDITI CREDITI CREDITI CREDITI
RLS LAVORATOR
E
Formazione
generale
LAVORATOR
E
Formazione
specifica
DIRIGENTE PREPOSTO
RSPP
Formazione
Modulo
A+B+C
Art. 32 d.lgs.
n. 81/2008
accordo 26
gennaio
2006
TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
RLS LAVORATOR
E
Formazione
generale
LAVORATOR
E
Formazione
specifica
DIRIGENTE PREPOSTO
RSPP con
esonero art.
32
Formazione
Modulo C
Art. 32
d.lgs. n.
81/2008
accordo 26
gennaio
2006
TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
ASPP
Formazione
Modulo A +
B
Art. 32
d.lgs. n.
81/2008
accordo 26
gennaio
2006
TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
RLS LAVORATOR
E
Formazione
generale
LAVORATOR
E
Formazione
specifica
DIRIGENTE PREPOSTO
ASPP con
esonero art.
32
Art. 32 d.lgs.
n. 81/2008
accordo 26
gennaio
2006
TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
COORDINAT
ORE
SICUREZZA
Art. 98 d.lgs.
n. 81/2008
allegato XIV
d.lgs. n.
81/2008
TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
RLS LAVORATOR
E
Formazione
generale
LAVORATOR
E
Formazione
specifica
DIRIGENTE PREPOSTO
DDL
autonomina
to RSPP - 16
ore
Art. 34 d.lgs.
n. 81/2008
accordo 21
dicembre
2011
FREQUENZA TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
RLS LAVORATOR
E
Formazione
generale
LAVORATOR
E
Formazione
specifica
DIRIGENTE PREPOSTO
DDL
autonominat
o RSPP - 32
ore
Art. 34 d.lgs.
n. 81/2008
accordo 21
dicembre
2011
FREQUENZA TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
DDL
autonominat
o RSPP - 48
ore
Art. 34 d.lgs.
n. 81/2008
accordo 21
dicembre
2011
FREQUENZA TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
RLS LAVORATOR
E
Formazione
generale
LAVORATOR
E
Formazione
specifica
DIRIGENTE PREPOSTO
RLS Art. 37 d.lgs.
n. 81/2008
-- TOTALE FREQUENZA PARZIALE
- Modulo
giuridico
Necessaria
frequenza:
- Modulo
gestionale
- Modulo
tecnico
- Modulo
relazionale
TOTALE
RLS LAVORATOR
E
Formazione
generale
LAVORATOR
E
Formazione
specifica
DIRIGENTE PREPOSTO
LAVORATOR
E
Formazione
generale
Art. 37 d.lgs.
n. 81/2008
accordo 21
dicembre
2011
FREQUENZA -- FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA
LAVORATOR
E
Formazione
Specifica
Art. 37 d.lgs.
n. 81/2008
accordo 21
dicembre
2011
FREQUENZA -- -- FREQUENZA FREQUENZA
RLS LAVORATOR
E
Formazione
generale
LAVORATOR
E
Formazione
specifica
DIRIGENTE PREPOSTO
DIRIGENTE Art. 37 d.lgs.
n. 81/2008
accordo 21
dicembre
2011
PARZIALE
Necessaria
frequenza:n.
16 ore e
contenuti
TOTALE TOTALE* -- TOTALE
RLS LAVORATOR
E
Formazione
generale
LAVORATOR
E
Formazione
specifica
DIRIGENTE PREPOSTO
PREPOSTO Art. 37 d.lgs.
n. 81/2008
accordo 21
dicembre
2011
PARZIALE
Necessaria
frequenza:n.
24 ore e
contenuti *
FREQUENZA FREQUENZA PARZIALE
- Modulo
giuridico
Necessaria
frequenza:
- Modulo
gestionale
- Modulo
tecnico
- Modulo
relazionale
--
Le tabelle seguenti riconoscono i crediti formativi
per i corsi di aggiornamento previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni.
FORMAZIONE SOGGETTId.lgs. n. 81/2008
NORME DIRIFERIMENTO
CREDITI CREDITI CREDITI CREDITI CREDITI CREDITI
ASPP 20 ore
RSPP 40 ore
CSP/CSE 40 ore
DL 6 ore DL 10 ore
DL 14 ore
RSPP 40/60/100 ore
Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006
TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE
ASPP 20 ore
RSPP 40 ore
CSP/CSE 40 ore
DL 6 ore DL 10 ore DL 14 ore
RSPP 40 ore
Presente accordo
TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE
ASPP 28 ore
Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006
TOTALE PARZIALEnecessaria frequenza n. 12 ore
PARZIALEnecessaria frequenza n. 12 ore
TOTALE TOTALE TOTALE
ASPP 20 ore
RSPP 40 ore
CSP/CSE 40 ore
DL 6 ore DL 10 ore DL 14 ore
ASPP 20 ore
Presente accordo
-- PARZIALEnecessaria frequenza n. 20 ore
PARZIALEnecessaria frequenza n. 20 ore
TOTALE TOTALE TOTALE
ASPP 20 ore
RSPP 40 ore
CSP/CSE 40 ore
DL 6 ore DL 10 ore
DL 14 ore
CSP/CSE 40 ore
Art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV D.LGS.N. 81/2008
TOTALE TOTALE -- TOTALE TOTALE TOTALE
ASPP 20 ore
RSPP 40 ore
CSP/CSE 40 ore
DL 6 ore DL 10 ore
DL 14 ore
DL 6 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA
FREQUENZA
FREQUENZA
-- PARZIALEnecessaria frequenza n. 4 ore
PARZIALEnecessaria frequenza n. 8 ore
DL 10 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA
FREQUENZA
FREQUENZA
TOTALE -- PARZIALEnecessaria frequenza n. 4 ore
ASPP 20 ore
RSPP 40 ore
CSP/CSE 40 ore
DL 6 ore DL 10 ore
DL 14 ore
DL 14 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA
FREQUENZA
FREQUENZA
TOTALE TOTALE --
ASPP 20 ore
RSPP 40 ore
CSP/CSE 40 ore
DL 6 ore DL 10 ore
DL 14 ore
DIRIGENTE 6 ore
Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZATOTALE PARZIALEnecessaria frequenza n. 4 ore
PARZIALEnecessaria frequenza n. 8 ore
RLS 4/8 ore annue
Art. 37 d.lgs. n. 81/2008
FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA
LAVORATOREFormazione specifica 6 ore
Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA
PREPOSTO 6 ore
Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTId.lgs. n. 81/2008
NORME DIRIFERIMENTO
CREDITI CREDITI CREDITI CREDITI
RLS 4/8 ore LAVORATORE 6 ore
DIRIGENTE 6 ore
PREPOSTO 6 ore
RSPP 40-60-100 ore
Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006
-- TOTALE TOTALE TOTALE
RLS 4/8 ore LAVORATORE 6 ore
DIRIGENTE 6 ore
PREPOSTO 6 ore
RSPP 40 ore
Art. 32 d.lgs. n. 81/2008
Presente accordo
-- TOTALE TOTALE TOTALE
ASPP 28 ore
Art. 32 d.lgs. n. 81/2008
Presente accordo
-- TOTALE TOTALE TOTALE
RLS 4/8 ore LAVORATORE 6 ore
DIRIGENTE 6 ore
PREPOSTO 6 ore
ASPP 20 ore
Art. 32 d.lgs. n. 81/2008Presente accordo
-- TOTALE TOTALE TOTALE
RLS 4/8 ore LAVORATORE 6 ore
DIRIGENTE 6 ore
PREPOSTO 6 ore
CSP/CSE 40 ore
Art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008
TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE
RLS 4/8 ore LAVORATORE 6 ore
DIRIGENTE 6 ore
PREPOSTO 6 ore
DL 6 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008accordo 21 dicembre 2011
-- TOTALE TOTALE TOTALE
DL 10 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008accordo 21 dicembre 2011
-- TOTALE TOTALE TOTALE
RLS 4/8 ore LAVORATORE 6 ore
DIRIGENTE 6 ore
PREPOSTO 6 ore
DL 14 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008accordo 21 dicembre 2011
-- TOTALE TOTALE TOTALE
RLS 4/8 ore LAVORATORE 6 ore
DIRIGENTE 6 ore
PREPOSTO 6 ore
RLS 4/8 ore annue
Art. 37 d.lgs. n. 81/2008
-- TOTALE TOTALE TOTALE
LAVORATORE Formazione specifica 6 ore
Art. 34 d.lgs. n. 81/2008accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA -- FREQUENZA TOTALE
RLS 4/8 ore LAVORATORE 6 ore
DIRIGENTE 6 ore
PREPOSTO 6 ore
DIRIGENTE 6 ore
Art. 37 d.lgs. n. 81/2008accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA TOTALE -- TOTALE
PREPOSTO 6 ore
Art. 37 d.lgs. n. 81/2008accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA TOTALE TOTALE --
1. PROFILI DI COMPETENZA DEGLI ASPP/RSPPIl responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione eprotezione costituiscono per il datore di lavoro ilriferimento per la valutazione, la programmazione e laconsulenza in materia di SSL. Compito specifico di talisoggetti e l’attuazione di quanto indicato dall’art. 33 deld.lgs. 81/2008 “individuazione dei fattori di rischio,valutazione dei rischi, elaborazione e individuazionedelle misure di protezione e prevenzione, elaborazionedelle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali,proposizione di programmi di informazione eformazione
2. BISOGNI FORMATIVI DI ASPP E RSPPLe competenze professionali del ASPP/RSPP siincentrano in sintesi su tre aree di competenza: unagestionale/organizzativa, una tecnico-specifica, e unarelazionale strettamente integrate tra loro, per le qualisi possono in sintesi identificare i seguenti bisogniformativi:- conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul
lavoro e dell‘organizzazione della prevenzione(ruoli, responsabilità, processi);
- -capacita di individuare e valutare adeguatamente irischi e di collaborare a definire e a programmareadeguate misure di prevenzione e protezione inrelazione ai diversi contesti lavorativi sia dal puntodi vista tecnico, organizzativo e procedurale
⁻ capacita relazionali, comunicative, per adempiere almeglio alla promozione della salute e sicurezzaanche in situazioni potenzialmente conflittuali e nelrispetto delle esigenze di tutte le parti in gioco.In particolare il modulo B dovrà essere progettato alfine di:
⁻ sviluppare nel concreto conoscenze, comportamentie abilita tecnico-professionali improntati allenorme e ai principi di sicurezza e di igiene;
⁻ evidenziare le peculiarità delle diverse realtàaziendali comprese nei vari settore produttivi al finedi stimolare una corretta individuazione dei pericolie delle possibili misure di prevenzione e protezioneadeguate;
₋ sviluppare capacita di problem-solving e adeguatimetodi di approccio ai problemi dell’igiene e dellasicurezza;
₋ fornire strumenti operativi per la valutazione e lagestione delle diverse tipologie di rischi;
₋ evidenziare il ruolo dei comportamenti aziendali inrelazione alla sicurezza
₋ sviluppare relazioni orientate a sostenere laprevenzione dei rischi
3. IL PROGETTO FORMATIVOIl progetto formativo deve rispondere ad una serie direquisiti quali:
• conformità, intesa come rispondenza ai vincolinormativi e legislativi, alle specifiche e ad eventualistandard di riferimento;
• coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vistametodologico, tecnico, e delle scelte progettuali,organizzative e gestionali in rapporto agli obiettiviformativi;
• pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta allefinalità della formazione nel campo della salute esicurezza nei luoghi di lavoro;
• efficacia, intesa come capacita del progetto direalizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico edelle competenze professionali, con particolareriferimento al ruolo che il soggetto destinatario dellaformazione riveste nel contesto dell’organizzazioneaziendale;
Seguendo un approccio modulare come previsto nelpresente accordo, oltre all’articolazione orariadell’intero corso Modulo B, nella progettazionedovranno essere definiti con dettaglio, per ciascunaunita didattica:• gli obiettivi specifici e i risultati attesi;• i contenuti e la durata;• la strategia formativa e le metodologia didattica;• gli strumenti didattici di supporto e il materiale
didattico;• le modalità e i criteri di verifica
dell’apprendimento;• Ie modalità di verifica della qualità formativa
(mediante questionari di gradimento)
Gli Obiettivi specifici e i risultati attesi dell’unitadidattica
E’ necessario identificare gli obiettivi specifici relativi allasingola unita didattica; tipicamente gli obiettivivengono declinati mediante parole chiave come trasferire,illustrare, far conoscere, far acquisire, fornire,favorire, definire, delineare etc.Strettamente correlati agli obiettivi sono i "risultati attesi"dall'azione formativa che dovranno essere coerenticon tali obiettivi, conseguibili con la partecipazione alpercorso formativo.
I contenuti dell’unita didattica e la durataNel presente accordo sono riportati, per ciascuna delledodici unita didattiche, la tipologia dell’argomentotrattare, ma non vengono riportati i contenuti didettaglio.Ciò al fine di rispondere in modo più puntuale già sededi progettazione, ad eventuali fabbisogni specifici e adeventuali esigenze di una particolare strutturazione deicontenuti relativamente a specifici target di utenti. Intutti i casi dovranno essere definiti gli argomenti didettaglio che verranno trattati nell’ambito dell’unitadidattica e i contenuti dovranno risultare coerenti congli obiettivi declinati.
La strategia formativa e la metodologia didatticaDefinire la strategia formativa significa identificare lemetodologie e gli strumenti più idonei in relazione allaspecificità del percorso formativo e al target previsto,considerando che l’azione formativa é rivolta ad adultiin un contesto di formazione continua sul lavoro.
Tra le metodologie didattiche attive che possonorispondere più efficacemente alle esigenze formative inCampo prevenzionale si ricordano:
• Lavori di gruppo• Casi di studio• Simulazioni
Lavori di gruppoIl lavoro di gruppo e la metodologia più utilizzata tra lequelle attive e si è dimostrata una tecnica diapprendimento molto efficace soprattutto nellaformazione degli adulti. Il lavoro di gruppo comporta lasuddivisione dei partecipanti in gruppi di dimensioniridotte a cui viene assegnato un determinato compito dasvolgere in un tempo prefissato. L’efficacia del lavoro digruppo dipende anche dalla corretta collocazionecronologica nell’articolazione dell’unita didattica.
Casi di studio E' una metodologia attiva il cui obiettivo e quello disviluppare la capacità di analisi e di soluzione di situazionio problemi più o meno complessi, meglio se reali e calatinella realtà lavorativa e nel contesto relazionale deipartecipanti. Possono essere svolti sia individualmenteche in gruppo. Sono molto utilizzati nella formazione sullasicurezza sul lavoro, soprattutto nello svolgimento dimomenti didattici orientati alla acquisizione dicompetenze specialistiche con particolare riferimento agliaspetti legati alla individuazione, trattamento e controllodei rischi.
SimulazioniLe simulazioni consistono nel far riprodurre da partedei partecipanti azioni e comportamenti siaindividuali che interpersonali su situazionicircoscritte e limitate come può esserel’utilizzo di una procedura, di una tecnica, di unmetodo, in un contesto che simula e ricalcal’ambiente e l’attività lavorativa, in modo da renderepiù agevole la trasposizione di quanto appreso inaula alla realtà lavorativa.Anche le lezioni frontali, previste nell’articolazionedidattica, dovranno seguire un approccio dialogico,prevedendo una sostanziale interattività tra docentie discenti.
II documento progettuale ?
Ogni soggetto formatore dovrà redigere ilprogetto formativo, cioè il documento inuscita dell‘intero processo diprogettazione, in cui dovranno essereriportati nel dettaglio tutte leinformazioni e gli elementi checaratterizzano l'azione formativa.
l documento progettuale dovrà riportare in manierachiara e descrittiva:le specifiche de/ percorso formativo, cioè tutti queglielementi che caratterizzano il corso di formazioneprincipalmente dal punto di vista didattico:• gli obiettivi e risultati attesi• l‘articolazione oraria delle unita didattichei contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unita
didattica :
• la strategia formativa e le metodologia didattica• il materiale didattico e gli strumenti didattici di
supporto
- eventuali azioni di tutoraggio le specifiche per ilcontrollo e /a verifica:- le modalità e i criteri di verifica e di valutazionedell’apprendimento, (sia per quanto riguarda leverifiche intermedie che finali)- le modalità di valutazione e di monitoraggio dellaqualità formativa (mediante questionari digradimento)
4. VERIFICHE IN ITINERE E FINALELa verifica dell’apprendimento rappresenta la primaevidenza circa il raggiungimento degli obiettivi e deirisultati attesi in termini di conoscenze e competenzeacquisite durante il corso.
In particolare:- le conoscenze tecniche e metodologiche- la capacita di analisi e di decisione- la capacita di trasferimento delle conoscenze e
competenze in ambito lavorativo
Alla valutazione complessiva concorrono le verificheintermedie e quella finale. In sede di progettazioneoltre alle modalità e ai criteri devono essere indicati ipesi da attribuire alle varie verifiche ai fini dellavalutazione globale.
Il risultato delle prove intercorso incide sulla verifica finale !
ALLEGATO V
TABELLA RIASSUNTIVA DEI CRITERI DELLA FORMAZIONE RIVOLTA AI
SOGGETTI CON RUOLI IN MATERIA DI PREVENZIONE
ALLEGATO VSo
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DDL che
svolge le
funzioni
di RSPP
Art.34
d.lgs.
81/08
accordo
n.223 21
dicembre
2011
n.3
categori
e
Basso
Medio
Alto
Soggetti
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nell’accor
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soggetti
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marzo
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RSPP e ASPP Art. 32
d.lgs. n.
81/200
8
Present
e
accordo
Modulo B
comune +
eventuali 4
moduli
specialistic
i
(Agricoltur
a Edilizia
sanità
Petrolchim
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soggetti
indicati
all' art. 32
d.lgs. n.
81/2008,
presente
accordo e
soggetti
accreditat
i
requisit
i
previsti
dal
decreto
6
marzo
2013
Si Modulo A
test ed
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Modulo B
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Modulo C
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Art. 37
d.lgs. n.
81/2008
Presente
accordo e
CCNL
/ / requisiti
previsti
dal
decreto
6 marzo
2013
Si* /* 35
*
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DIRIGENTE Art. 37
d.lgs. n.
81/2008
accordo
n. 221
21
dicembr
e 2011
/ / requisiti
previsti dal
decreto 6
marzo 2013
Si Colloquio
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35 Si Possibile
per tutto
il corso
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PREPOSTO Art. 37
d.lgs. n.
81/2008
accordo n.
221 21
dicembre
2011
/ / requisiti
previsti dal
decreto 6
marzo 2013
Si Colloquio
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LAVORA
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Art. 37
d.lgs. n.
81/2008
accordo n.
221 21
dicembre
2011 e
presente
accordo
n. 3
catego
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Basso
Medio
Alto
/ requisiti
previsti
dal
decreto
6 marzo
2013
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formazione
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PRIMO
SOCCORSO
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/ medici
(con
eventuale
collaborazio
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personale
specializzato
per la parte
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ADDETTO
PREVENZIONE
INCENDI
d.m. 10
marzo
1998
allegato
IX
3 livelli di
rischio
Basso
Medio
Alto
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COORDINATOR
E SICUREZZAArt. 98
d.lgs. n.
81/200
8
allegat
o XIV
No ope
legis
requisiti
previsti dal
decreto 6
marzo 2013
Si simulazione
e test
Modulo
teorico
60
Modulo
pratico
30
Si Possibile
solo per
Modulo
Normati
vo -
giuridico
CORSORIFERIMENTO
NORMATIVOAGGIORNAMENTO FORMATIVO PREVISTO
LAVORATORIA.S.R. 21/12/2011 A.S.R. 07/07/2016
Periodicità: 5 anniDurata: 6 ore per tutti i livelli di rischioMetodologia: aula, e-learning, convegni (max 50% delle ore) Note: non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:• approfondimenti giuridico-normativi;• aggiornamenti tecnici sui rischi;• aggiornamenti su organizzazione e gestione della
sicurezza;• fonti di rischio e relative misure di prevenzione.Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.Non è ricompresa, inoltre la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza dì nuovi rischi.
CORSORIFERIMENTO
NORMATIVOAGGIORNAMENTO FORMATIVO PREVISTO
PREPOSTI
A.S.R. 21/12/2011 A.S.R. 07/07/2016
Periodicità: 5 anniDurata: 6 ore per tutti i livelli di rischioMetodologia: aula, e-learning, convegni (max50% delle ore)Note: argomenti e contenuti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
DIRIGENTI
A.S.R. 21/12/2011 A.S.R. 07/07/2016
Periodicità: 5 anniDurata: 6 ore per tutti i livelli di rischioMetodologia: aula, e-learning, convegni (max50% delle ore)Note: argomenti e contenuti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
CORSORIFERIMENTO
NORMATIVOAGGIORNAMENTO FORMATIVO PREVISTO
DATORI DI LAVORO \RSPP
A.S.R. 21/12/2011
A.S.R. 07/07/2016
Periodicità: 5 anniDurata: rischio basso 6 orerischio medio 10 orerischio alto 14 oreMetodologia: aula, e-learning, convegni (max 50% delle ore)Note: non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:• approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-
normativi;• sistemi di gestione e processi organizzativi;• fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;• tecniche di comunicazione, volte all'informazione e
formazione• dei lavoratori in tema salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
CORSORIFERIMENTO
NORMATIVOAGGIORNAMENTO FORMATIVO PREVISTO
RSPP-ASPPA.S.R. 07/07/2016
Periodicità: 5 anniDurata per Responsabili SPP: 40 ore per tutti i macro settori Ateco; 20 ore per ASPPMetodologia: aula, e-learning, convegni senza limite di partecipanti (max 50% delle ore)
CORSORIFERIMENTO
NORMATIVOAGGIORNAMENTO FORMATIVO PREVISTO
RLSD.lgs. n°81/2008 (art. 37 comma 11)
Periodicità: annuale – Richiami ai CCNLDurata: 4 ore da 15 a 50 lavoratori; 8 ore con più di 50 lavoratori – Richiami ai CCNLMetodologia: non specificatoNote: nessun riferimento normativo al di sotto dei 15 lavoratori – Richiami ai CCNL
CORSORIFERIMENTO
NORMATIVOAGGIORNAMENTO FORMATIVO PREVISTO
CSE-CSP
D.lgs. n.81/2008, Allegato XIV A.S.R. 07/07/2016
Periodicità: 5 anniDurata: 40 oreMetodologia: aula, e-learning, convegni senza limite di partecipanti (max 50% delle ore)
CORSORIFERIMENTO
NORMATIVOAGGIORNAMENTO FORMATIVO PREVISTO
ANTINCENDIO
Dip. VV.FF. circ. n°12653 del 23/02/2011
Periodicità: non specificato (3 anni consigliato)Durata: rischio basso 2 orerischio medio 5 orerischio alto 8 oreMetodologia: rischio basso (aula, sussidi audiovisivi o pratica) rischio medio (aula e pratica) rischio alto (aula e pratica)Note: Richiesta la periodicità triennale da alcuni Comandi Provinciali VV.FF.
PRIMO SOCCORSO
D.M. n. 388/2003
Periodicità: 3 anniDurata: gruppo B, C 4 ore; gruppo A 6 oreNote: in merito alla capacità di intervento pratico
CORSORIFERIMENTO
NORMATIVOAGGIORNAMENTO FORMATIVO PREVISTO
CEI 11-27Norma (IV° ed.) CEI 11-27:2014
Aggiornamento periodico non definito dalla specifica normativa. Obbligatorio come requisito di carattere generale previsto dall'art 37, comma 6 del D.Lgs. 81/08.
SPAZI CONFINATI
D.P.R. n°177 14/09/2011
Aggiornamento periodico non definito dalla specifica normativa. Obbligatorio come requisito di carattere generale previsto dall'art 37, comma 6 del D.lgs. 81/08.
CORSORIFERIMENTO
NORMATIVOAGGIORNAMENTO FORMATIVO PREVISTO
ADDESTRAMENTO USO DPI 3^ CATEGORIA
D.lgs. n.81/2008
Aggiornamento periodico non definito dalla specifica normativa. Obbligatorio come requisito di carattere generale previsto dall'art 37, comma 6 del D.lgs. 81/08.
SEGNALETICA STRADALE
Decreto interministeriale 04/03/2013
Periodicità: 4 anniDurata: 3 oreNote: corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.
CORSORIFERIMENTO
NORMATIVOAGGIORNAMENTO FORMATIVO PREVISTO
PONTEGGID.lgs. n.81/2008 (art. 136, All. XXI)
Periodicità: 4 anniDurata: 4 oreNote: previste 3 ore di contenuti tecnico pratici.Periodicità: 5 anni
ABILITAZIONE ALL’USO DI ATTREZZATURE DALAVORO
A.S.R. 22/02/2012, A.S.R. 07/07/2016 Circolare n° 12 del Ministero del Lavoro 11-3-2013
Durata: 4 oreNote: previste almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli praticiPeriodicità: 5 anniDurata: 4 oreNote: è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici che possano essere effettuate in aula con un massimo di 24 partecipanti.
CORSORIFERIMENTO
NORMATIVOAGGIORNAMENTO FORMATIVO PREVISTO
ABILITAZIONE ALL’USO DI ATTREZZATURE DA LAVORO: TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI
A.S.R. 22/02/2012, Circolare n° 12 del Ministero del Lavoro 11-3-2013
Periodicità: 5 anniDurata: 4 oreMetodologia: aulaNote: I lavoratori del settore agricolo che sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti ai corso di aggiornamento da effettuarsi entro il 12-3-2017.
AIUTI DI STATO: ILREGOLAMENTO 651/2014Il Regolamento N. 651/2014, sostituisce ed abroga il precedente Regolamento 800/08
Dal 1° luglio 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento
dell’Unione Europea, n. 651/2014 relativo al regime di aiuti di Stato
alla formazione.
Nello specifico, il campo di applicazione del nuovo 651/2014 riguarda le seguenti categorie di Aiuti di Stato:
• aiuti a finalità regionale;• aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e
accesso delle PMI ai finanziamenti;• aiuti per la tutela dell’ambiente;• aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
• aiuti alla formazione;• aiuti all’assunzione e all’occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con
disabilità;• aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;• aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;• aiuti per le infrastrutture a banda larga;• aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;• aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;• aiuti per le infrastrutture locali.
Il regolamento si applica, dunque, agli avvisi emanati dai fondi e va a
precisare le categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune.
Il nuovo Regolamento si affianca a quello già emanato a fine 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis
(1407/2013), ovvero quegli aiuti che, non superando un certo importo nell’arco di un
triennio, non sono idonei a falsare la concorrenza sul mercato e, pertanto,
possono essere concessi dai singoli Stati senza dover attendere l’autorizzazione
della Commissione U.E.
Relativamente alla formazione alla sicurezza sul lavoro, il regolamento all’art.
31, comma 2, precisa che “Non sono concessi aiuti per le formazioni
organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in
materia di formazione”. All’interno di questa rientra certamente la formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, derivante dall’obbligo di formazione ex art.
37 del D.Lgs. n. 81/08.
Pertanto, piani formativi inerenti la formazione obbligatoria in
materia di salute e sicurezza sul lavoro non possono più essere
presentati per la richiesta di finanziamento e la formazione obbligatoria non potrà essere
finanziata.
La rifusione dei costi relativi ai Piani Formativi finanziati a valere sulle risorse di Conti Formazione, non
rientra nell’applicazione del Regime degli Aiuti di Stato pertanto, per i Piani Formativi presentati a valere
sulle risorse del Conto aggregato, non è obbligatorio esprimere il
cofinanziamento dell’azienda.
Le risorse possono, quindi, essere utilizzate per la copertura sino al 100% dei costi relativi alle attività
del Piano relativo a formazione obbligatoria, inclusi quelli che l’azienda sostiene per i propri
dipendenti coinvolti nelle attività formative
FONDOLAVOROIl conto formazione aggregato è un particolarestrumento tecnico che consente di allocare nellapiena disponibilità di un unico ente attuatore (ente diformazione) il 70% delle risorse finanziarie rinvenientida INPS, afferenti a due o più enti beneficiari iscritti aFondolavoro. Detti importi possono essere utilizzatidall’ente attuatore esclusivamente per finanziare laformazione continua (ottemperanza/sviluppo) deilavoratori degli enti beneficiari. L’accesso alle risorsefinanziarie del conto formazione aggregato, da partedell’ente attuatore, avviene con procedura asportello.
LA FORMAZIONE FINANZIATA
RISPONDE AI REQUISITI
PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 E DAI VARI ACCORDI STATO
REGIONI ?