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Il trasporto delle merci pericolose su strada Novità ADR 2013 Cremona, 16 aprile 2013 Francesca Belinghieri

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Il trasporto delle merci pericolose su strada

Novità ADR 2013

Cremona, 16 aprile 2013

Francesca Belinghieri

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FONTI NORMATIVE

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ONU

ECOSOC

ECE OTIFComitato di Esperti sul

Trasporto delle Merci Pericolosee sul Sistema Globale

Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura

Prodotti Chimici (GHS)

Sottocomitato diEsperti sul Trasporto

Merci Pericolose

Sottocomitato diEsperti sul

GHS

OrangeBook

PurpleBookIAEA

Regolamenti per

Materiale Radioattivo SS.6

ICAOIstruzioni Tecniche

IATARegolamen

ti per Merci

Pericolose via aerea

IMDG CODE

AEREO MARE

ADRAccordo Europeo

NAVIGAZIONE INTERNA FERROVIA

WorkingParty 15

RIDSafety

CommitteeDangerousGoods Panel

Organismi Normatori

per il Trasporto Merci

Pericolose

IMOICAOIAEA

IATA

RIDRegolamento Internaz.le

STRADA

ADNSafety

Committee

ADNAccordo Europeo

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LA DISCIPLINA ADR

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12 febbraio 1963:

Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime internazionale –

L. 12.08.1962, n. 1839 “Notifica dell’Accordo ADR, con annessi Protocollo e

Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957”.

1° gennaio 1997:

Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime nazionale.

Direttive Europee Recepimento in Italia

Direttiva 94/55/CE D.M. 04.09.1996

6 Adeguamenti al progresso Scientifico e Tecnico

Direttiva 96/86/CE D.M. 15.05.1997 (data di applicazione: 1° luglio 1997)

Direttiva 99/47/CE D.M. 28.09.1999 (data di applicazione: 23 ottobre 1999)

Direttiva 2001/7/CED.M. 21.12.2001 (data di applicazione: 1° luglio 2001 + transitorio 18

mesi fino a 1° gennaio 2003)

Direttiva 2003/28/CED.M. 20.06.2003 (data di applicazione: 1° gennaio 2003 + transitorio 6

mesi fino a 30 giugno 2003)

Direttiva 2004/111/CED.M. 02.08.2005 (data di applicazione: 1° gennaio 2005 + transitorio 6

mesi fino a 30 giugno 2005)

Direttiva 2006/89/CED.M. 03.01.2007 (data di applicazione: 1° gennaio 2007 +

transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2007)5

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12 marzo 2010:

Adozione della Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci

pericolose. Strada (ADR), ferrovia (RID), vie navigabili interne (ADN) e alla

disciplina del Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose.

Direttive Europee Recepimento in Italia

Direttiva 2008/68/CED.Lgs. 27.01.2010 n. 35 (data di applicazione: 12 marzo

2010)

2 Adeguamenti al progresso Scientifico e Tecnico

Direttiva 2010/61/UED.M. 03.01.2011 (data di applicazione: 1° gennaio 2011 +

transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2011)

Direttiva 2012/45/UED.M. 21.01.13 (data di applicazione 1° gennaio 2013 + transitorio 6

mesi fino a 30 giugno 2013) Da recepire entro il 30 giugno 2013

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PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E

FORMAZIONE

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APPLICAZIONE DI NORME (1.1.5)

Quando è richiesta l’applicazione di una norma e vi è un qualsiasi

tipo di conflitto tra questa norma e le disposizioni dell’ADR, le

disposizioni dell’ADR prevalgono

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ESENZIONI

1.1.3 Esenzioni

1.1.3.1 Esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto

1.1.3.2 Esenzioni concernenti il trasporto di gas

1.1.3.3 Esenzioni concernenti il trasporto dei carburanti liquidi

1.1.3.4 Esenzioni concernenti disposizioni speciali o merci pericolose

imballate in quantità limitate o in quantità esenti

1.1.3.5 Esenzioni concernenti gli imballaggi vuoti non ripuliti

1.1.3.6 Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto

1.1.3.7 Esenzioni concernenti il trasporto delle pile al litio

1.1.3.8 (Riservato)

1.1.3.9 Esenzioni relative alle merci pericolose utilizzate come agenti di

raffreddamento o di condizionamento durante il trasporto

Le merci pericolose che sono solo asfissianti (vale a dire che diluiscono o sostituiscono l’ossigeno

normalmente presente nell’atmosfera) quando vengono utilizzate nei veicoli o nei container per fini

di raffreddamento o di condizionamento, sono sottoposte solo alle disposizioni della sezione 5.5.3.9

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Tabella quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6)

Per i N.ri ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 03331, 0332, 0482 (Classe 1), 1005 e 1017 (Classe 2), la quantità massima totale per unità di trasporto deve

essere di 50 kg. 10

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Nella tabella precedente, per “quantità massima totale per unità di trasporto” si

intende:

- Per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della Classe 1, la massa netta

in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchine o

equipaggiamenti specificati nel presente allegato, la quantità totale di merci

pericolose contenute all’interno in kg o in litri, secondo il caso);

- Per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la

massa netta in kg;

- Per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (vedi

definizione in 1.2.1) in litri.

Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono

trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma

- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per

“50”

- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 richiamati in nota

alla tabella moltiplicata per “20”

- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per “3”,

e

- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3, non deve essere

superiore a “1000”, inteso come valore assoluto.

Ai fini di questa sottosezione, le merci pericolose esentate in accordo con le

sottosezioni da 1.1.3.2 a 1.1.3.5 dell’ADR non devono essere considerate.

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Esenzioni derivanti dal regime delle quantità limitate per unità

di trasporto (1.1.3.6)

- Restrizioni all’attraversamento delle gallerie (1.9.5) (*)

- Disposizioni concernenti la sicurezza (Security) (1.10), escluso per gli esplosivi della

classe 1 identificati con i numeri UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255,

0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 e

0500 e tranne che per i colli esenti della classe 7, identificati con i numeri UN 2910 e

2911 se il limite d’attività supera il valore A2;

- Marcatura veicoli (pannelli arancioni) (5.3);

- Istruzioni scritte per il conducente (5.4.3);

- Condizioni trasporto in colli (7.2) eccetto: V5 (i colli possono non essere trasportati in

piccoli contenitori); V8 (rispetto della temperatura di controllo per sostanze stabilizzate a

temperatura controllata);

- divieti di carico e scarico in luogo pubblico e separazione delle merci in base alle

etichette per manipolazioni in luogo pubblico (CV1) (7.5.11);

_____________________

(*) La Sezione 1.9.5 «Restrizioni nelle gallerie» non si applica all’intero regime delle esenzioni, di cui alla

Sezione 1.1.3, relative a: natura dell’operazione di trasporto (1.1.3.1); trasporto di gas (1.1.3.2);

trasporto di carburanti liquidi (1.1.3.3); disposizioni speciali o merci pericolose imballate in quantità

limitate o in quantità esenti (1.1.3.4); imballaggi vuoti non puliti (1.1.3.5); quantità limitate per unità di

trasporto (1.1.3.6). L’esenzione non si applica al regime delle merci pericolose imballate in quantità

limitate ove è richiesta la marcatura dell’unità di trasporto se la sua massa autorizzata > 12t e il

carico>8t. 12

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- Parte 8 “Equipaggio, equipaggiamento e documentazione” (equipaggiamento veicolo, certificato

formazione professionale conducente, uso estintori da parte dell’equipaggio, divieto di passeggeri a

bordo diversi dall’equipaggio, precauzioni contro le cariche elettrostatiche, dispositivo di protezione

delle vie respiratorie per ogni membro dell’equipaggio nel trasporto di gas tossici, ecc.), eccetto:

- 8.1.2.1a documento di trasporto;

- 8.1.4.2 estintore portatile da 2 kg di polvere;

- 8.1.4.3 idoneità agente estinguente in conformità a norma EN3 e non necessità di estintore portatile

per il motore se il veicolo è equipaggiato con impianto estinguente fisso;

- 8.1.4.4 estintore sigillato e marchio di conformità recante data (mese e anno) della prossima

ispezione periodica;

- 8.1.4.5 estintore protetto dagli agenti atmosferici e facilmente accessibile;

- 8.2.3 formazione di tutto il personale, diverso dai conducenti aventi un certificato di cui all’8.2.1,

coinvolto nel trasporto su strada delle merci pericolose;

- 8.3.3 divieto al conducente e al suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose;

- 8.3.4 apparecchi portatili di illuminazione;

- 8.3.5 divieto di fumare;

- 8.4 supervisione veicoli;

- 8.5 divieto di fuoco e di fiamme libere (S1-3); sorveglianza veicoli (S1-6); lampada portatile

antideflagrante (S2-1); prescrizioni supplementari per trasporti a temperatura controllata (S4);

supervisione veicoli oltre certi limiti di soglia (S14-S21).

- Parte 9 “Costruzione e approvazione dei veicoli”

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DEFINIZIONI (1.2)

“Gas di petrolio liquefatto (GPL)”, un gas liquefatto a bassa pressione contenente uno o più

idrocarburi leggeri a cui sono attribuiti i numeri ONU 1011, 1075, 1965, 1969 o 1978 solamente,

e che è costituito principalmente da propano, propene, butano, isomeri del butano, butene con

tracce di altri gas di idrocarburi.

NOTA 1: I gas infiammabili assegnati ad altri numeri ONU non devono essere considerati come

GPL.

NOTA 2: Per il N° ONU 1075, vedere la NOTA 2 sotto 2F, N° ONU 1965, nella tabella per i gas

liquefatti del 2.2.2.3.

“Massa netta delle materie esplosive”, la massa totale delle materie esplosive senza

imballaggi, involucri, ecc. (I termini “quantità nette delle materie esplosive”, “contenuto netto

delle materie esplosive”, “peso netto delle materie esplosive” o “massa netta in chilogrammi del

contenuto delle materie esplosive” sono spesso utilizzati con lo stesso significato).

“Recipiente a pressione di soccorso”, un recipiente a pressione con una capacità in acqua

non superiore a 1.000 litri nel quale vengono collocati uno o più recipienti a pressione

danneggiati, che presentano difetti, che perdono o che non sono conformi, per il trasporto per

es. in vista del loro recupero o del loro smaltimento

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Speditore

a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto

conformemente all’ADR;

b) fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile e, se

necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento

richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.);

c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto

alla rinfusa (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-

batterie, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al

trasporto delle merci in questione e recanti marchi prescritti dall’ADR;

d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;

e) assicurare che anche le cisterne vuote non pulite e non degassificate (veicoli-

cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batterie, cisterne mobili, contenitori-cisterna

e CGEM), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla

rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che

le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di

tenuta di quando erano piene.

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OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ (1.4)

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Trasportatore

a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto

conformemente all’ADR;

b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell’unità di

trasporto;

c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti,

perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;

d) assicurarsi che il termine previsto per la prossima prova per i veicoli-cisterna,

veicoli-batteria, cisterne fisse, cisterne smontabili, cisterne mobili, contenitori-

cisterna, e CGEM non sia stata superata;

Nota: cisterne, veicoli batteria e CGEM possono comunque essere trasportati

dopo la scadenza di questo termine nelle condizioni di 4.1.6.10 (nel caso di

veicoli batteria e CGEM contenenti recipienti a pressione come elementi),

4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6

e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;

f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni previste per i

veicoli;

g) assicurarsi che gli equipaggiamenti previsti nelle consegne scritte per il

conducente si trovino a bordo del veicolo.16

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Riempitore

a) assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano

in buono stato tecnico;

b) assicurarsi che la data della prossima prova per i carri-cisterna, carri-batteria, carri con

cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM non sia stata superata;

c) riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;

d) rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose

in compartimenti contigui;

e) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile

del contenuto per litro di capacità per la materia che dovrà riempire la cisterna;

f) assicurarsi, dopo il riempimento della cisterna, che tutte le chiusure siano in posizione chiusa

e che non vi sia una perdita

g) assicurarsi che nessun residuo pericoloso delle merci con le quali è stata riempita la cisterna

aderisca all’esterno delle cisterne che ha riempito;

h) assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le etichette o le

placche così come i marchi per le materie trasportate a caldo e per le materie pericolose per

l’ambiente prescritti siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui carri,

sui grandi contenitori e sui piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa;

i) (riservato)

j) assicurarsi, durante il riempimento di veicoli e contenitori con merce alla rinfusa, che siano

applicate le pertinenti disposizioni del Capitolo 7.3 (Disposizioni relative al trasporto alla

rinfusa)

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Riempitore (1.4.3.3) a) assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano

in buono stato tecnico;

b) assicurarsi che la data della prossima prova per i carri-cisterna, carri-batteria, carri con

cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM non sia stata superata;

c) riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;

d) rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose

in compartimenti contigui;

e) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo

ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia che dovrà riempire la cisterna;

f) assicurarsi, dopo il riempimento della cisterna, che tutte le chiusure siano in posizione chiusa

e che non vi sia una perdita*;

*: L’industria ha emanato Check-List per l’uso durante il riempimento dei vagoni cisterna al fine di

assicurare la tenuta dei dispositivi di chiusura. Queste Check-List sono disponibili sul sito del

CEFIC (European Chemical Industry Council) www.cefic.org

g) assicurarsi che nessun residuo pericoloso delle merci con le quali è stata riempita la cisterna

aderisca all’esterno delle cisterne che ha riempito;

h) assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le etichette o le

placche così come i marchi per le materie trasportate a caldo e per le materie pericolose per

l’ambiente prescritti siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui carri,

sui grandi contenitori e sui piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa;

i) Rispettare, prima e dopo il riempimento dei carri-cisterna con gas liquefatti, le relative e

specifiche disposizioni di controllo

j) assicurarsi, durante il riempimento di carri o di contenitori con merce alla rinfusa, che siano

applicate le pertinenti disposizioni del Capitolo 7.3 18

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ (1.4) - RID

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Scaricatore (1.4.3.7)a) assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere scaricate confrontando le informazioni

pertinenti sul documento di trasporto con le informazioni sul collo, container, cisterna, CGEM o

carro;

b) verificare, prima e durante lo scarico, se gli imballaggi, la cisterna, il carro o il container siano stati

danneggiati in misura tale da mettere in pericolo l’operazione di scarico. In questo caso,

assicurarsi che lo scarico non sia portato a compimento fino a quando non siano state adottate

appropriate misure;

c) rispettare tutte le prescrizioni pertinenti che riguardano lo scarico;

d) immediatamente dopo lo scarico della cisterna, del carro o del container:

(i) rimuovere ogni residuo pericoloso che si sia attaccato all’esterno della cisterna

del carro o del container durante le operazioni di scarico; e

(ii) garantire la chiusura delle valvole e delle aperture d’ispezione*;

*: L’industria ha emanato Check-List per l’uso durante il riempimento dei vagoni cisterna al fine di

assicurare la tenuta dei dispositivi di chiusura. Queste Check-List sono disponibili sul sito del

CEFIC (European Chemical Industry Council) www.cefic.org

e) garantire che sia effettuata la prescritta pulizia e decontaminazione dei carri e dei container;

f) garantire che i carri e i container, una volta che siano stati completamente scaricati, puliti,

degassati e decontaminati, non portino più le placche e le segnalazioni con pannelli arancioni;

Nel caso in cui lo scaricatore faccia ricorso ai servizi di altri operatori (pulitore, stazioni di

decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate per garantire che le prescrizioni RID

siano rispettate.

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OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ (1.4) - RID

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CONSULENTE SICUREZZA TRASPORTI

1.8.5 NOTIFICA DEGLI EVENTI CHE COINVOLGONO MERCI

PERICOLOSE

La relazione di incidente deve essere redatta

al più tardi un mese dopo che l’evento si è

verificato (non più 45 giorni).

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RESTRIZIONI NELLE GALLERIE (1.9.5)

1.9.5.2.2 […] Categoria di galleria E:

Restrizione al trasporto di tutte le merci pericolose salvo i Numeri

ONU 2919, 3291, 3331, 3359 e 3373 e di tutte le merci pericolose

secondo le disposizioni del Capitolo 3.4 se le quantità trasportate

superano le 8 tonnellate di massa lorda totale per unità di trasporto.

1.9.5.3 Disposizioni concernenti la segnalazione stradale e alla notifica

delle restrizioni

1.9.5.3.6 Le restrizioni alla circolazione in galleria devono essere applicate alle

unità di trasporto per le quali è prescritta una segnalazione con

pannelli arancioni conformemente al 5.3.2 e, per le gallerie di

categoria E, esse si applicano anche alle unità di trasporto per le quali

è prescritta una marcatura conforme al 3.4.13 o che trasportano

container per i quali è prescritta una marcatura conforme al 3.4.13.

Le restrizioni alla circolazione in galleria non si devono applicare

quando le merci vengono trasportate conformemente al 1.1.3 eccetto

quando i veicoli che trasportano tali merci sono marcati

conformemente al 3.4.13 fatto salvo il 3.4.14 3.

N.B.: Le disposizioni del capitolo 1.9 sono completate da quelle del capitolo 8.6 concernente le

«Disposizioni al passaggio dei veicoli trasportanti merci pericolose nelle gallerie stradali» e nel

quale la restrizione è schematizzata in funzione del carico sull’unità di trasporto

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SECURITY (1.10)

N.B.: Le disposizioni del capitolo 1.9 sono completate da quelle del capitolo 8.6 concernente le

«Disposizioni al passaggio dei veicoli trasportanti merci pericolose nelle gallerie stradali» e nel

quale la restrizione è schematizzata in funzione del carico sull’unità di trasporto

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1.10.3.1 Definizione di merci pericolose ad alto rischio

1.10.3.1.1 Per “merci pericolose ad alto rischio”, s’intendono quelle

potenzialmente utilizzabili a fini terroristici e che possono quindi

causare effetti gravi come perdita di numerose vite umane o

distruzioni di massa o, in particolare nel caso della classe 7,

sconvolgimenti socio-economici.

1.10.3.1.2 Le merci pericolose ad alto rischio nelle classi diverse dalla classe 7

sono quelle che sono elencate nella tabella 1.10.3.1.2 qui di sotto e

che vengono trasportate in quantità superiori a quelle che vi

sono indicate.

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Class

e

Divisone Materia o oggetto Quantità

Cisterna (l) c

Rinfusa (kg) d Imballaggi

(kg)

1 1.1 Esplosivi a a 0

1.2 Esplosivi a a 0

1.3 Esplosivi del gruppo di compatibilità C a a 0

1.4 Materie e oggetti esplosivi dei numeri UN 0104, 0237,

0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441,

0455, 0456 e 0500

a a 0

1.5 Esplosivi 0 a 0

2 Gas infiammabili (codice di classificazione F) 3000 a b

Gas tossici (codici di classificazione che includono le

lettere T, TF, TC, TO, TFC, TOC) (esclusi aerosol)

0 a 0

3 Liquidi infiammabili dei gruppi di imballaggio I e II 3000 a b

Esplosivi desensibilizzati 0 a 0

4.1 Esplosivi desensibilizzati a a 0

4.2 Materie del gruppo di imballaggio I 3000 a b

4.3 Materie del gruppo di imballaggio I 3000 a b

5.1 Liquidi comburenti del gruppo di imballaggio I 3000 a b

Perclorati, nitrato d’ammonio e fertilizzanti a base di

nitrato d’ammonio e emulsioni o sospensioni o gel a

base di nitrato d’ammonio

3000 3000 b

6.1 Materie tossiche del gruppo di imballaggio I 0 a 0

6.2 Materie infettante di Categoria A (UN 2814 e 2900) a 0 0

8 Materie corrosive del gruppo di imballaggio I 3000 a b

SECURITY: LISTA MERCI AD ALTO RISCHIO (1.10.3.1.2)

23

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Note in calce alla Tabella 1.10.3.1.2

a Non applicabile

b Le disposizioni di 1.10.3 (disposizioni concernenti le merci pericolose ad alto rischio) non

si applicano, quale che sia la quantità

c Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto in cisterne è

autorizzato, in accordo con il Capitolo 3.2, Tabella A, colonna (10) o (12). Per sostanze che

non sono autorizzate per il trasporto in cisterne, l’istruzione in questa colonna non è

pertinente

d Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto alla rinfusa è

autorizzato, in accordo con il capitolo 3.2, Tabella A, colonna (10) o (17). Per sostanze che

non sono autorizzate per il trasporto alla rinfusa, l’istruzione in questa colonna non è

pertinente

24

N.B.: La precedente tabella 1.10.5 dell’ADR 2011 per l’individuazione delle materie ad «alto rischio»

è stata rinumerata 1.10.3.1.

Tale numerazione si è resa necessaria per alcune modifiche di dettaglio che hanno determinato la

rimunerazione delle disposizioni relative alle merci pericolose ad «alto rischio» per la specifica

considerazione di alcuni radionuclidi. Al riguardo è stata inserita una nuova tabella 1.10.3.1.3 in cui

sono specificati i valori di attività di alcuni radionuclidi ai fini della loro valutazione quali merci

pericolose ad «alto rischio»

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1.10.3.1.3 Per le merci pericolose della classe 7, materiale radioattivo ad alto rischio è

quello la cui attività è uguale o superiore ad una soglia di security per il

trasporto di 3 000 A2 per collo (vedere anche 2.2.7.2.2.1) ad eccezione dei

seguenti radionuclidi per i quali la soglia di security per il trasporto viene

indicata nella Tabella 1.10.3.1.3 qui di seguito

25

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1.10.3.1.4 Per le miscele di radionuclidi si determina se la soglia di security per il

trasporto è stata raggiunta o superata facendo la somma dei rapporti

fra attività di ogni radionuclide e soglia di security per il trasporto di

quel radionuclide. Se la somma delle frazioni è inferiore a 1, allora la

soglia di radioattività della miscela non è stata raggiunta nè superata.

Il calcolo può essere fatto utilizzando la seguente formula:

dove:

Ai = attività del radionuclide i presente nel collo (TBq)

Ti = soglia di security per il trasporto del radionuclide i (TBq)

1.10.3.1.5 Quando il materiale radioattivo presenta dei rischi sussidiari

delle altre classi, anche i criteri della tabella 1.10.3.1.2 devono essere

presi in considerazione (vedere anche 1.7.5).

26

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SECURITY (1.10)

1.10.3.2 Piani di security

1.10.3.2.1 I trasportatori, gli speditori e tutti gli altri operatori definiti in 1.4.2 e

1.4.3 coinvolti nel trasporto di merci pericolose ad alto rischio (vedere

Tabella 1.10.3.1.2) o materiale radioattivo ad alto rischio (vedere

Tabella 1.10.3.1.3) devono adottare, attuare e seguire piani di security

che contengano almeno gli elementi specificati in 1.10.3.2.2

1.10.3.3 Dispositivi, equipaggiamenti o altri sistemi di protezione contro il furto

dei veicoli che trasportano merci pericolose ad alto rischio (vedere

Tabella 1.10.3.1.2) o materiale radioattivo ad alto rischio (vedere

Tabella 1.10.3.1.3) e del loro carico, devono essere installati e devono

essere prese misure tali da assicurare che essi siano sempre in

funzione ed efficienti. L’applicazione di queste misure di protezione

non deve compromettere gli interventi dei soccorsi di emergenza.

NOTA: Quando utile e se adeguati equipaggiamenti sono già installati,

dovrebbero essere utilizzati sistemi di telemetria o altri metodi che

permettano di seguire i movimenti delle merci pericolose ad alto

rischio (vedere Tabella 1.10.3.1.2) o materiale radioattivo ad alto

rischio (vedere Tabella 1.10.3.1.3).

27

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PARTE 2

CLASSIFICAZIONE

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CLASSIFICAZIONE DI MATERIE, COMPRESE SOLUZIONI E

MISCELE (COME PREPARATI E RIFIUTI) NON NOMINATIVAMENTE

MENZIONATE (2.1.3)

29

2.1.3.5.3 […]

(h) Materie delle classi 6.1 o 3 che, per la loro tossicità all’inalazione, devono

essere classificate nel gruppo d’imballaggio I [le materie che soddisfano i criteri di

classificazione della classe 8 e che presentano una tossicità all’inalazione di

polveri fini e nebbie (CL50) corrispondente al gruppo d’imballaggio I, ma la cui

tossicità all’ingestione o all’assorbimento cutaneo corrisponda solo al gruppo

d’imballaggio III o che presentano un grado di tossicità ancor minore devono

essere assegnate alla classe 8];

2.1.3.5.3 […]

h) Materie della classe 6.1 che rispondono ai criteri di tossicità per inalazione del

gruppo d’imballaggio I (sostanze che soddisfano i criteri della Classe 8 aventi una

tossicità inalatoria delle polveri e delle nebbie (CL50) riconducibile al gruppo di

Imballaggio I, ma tossicità orale o dermale riconducibile al Gruppo di Imballaggio III o

minore, sono sostanze corrosive della Classe 8);

ADR 2011

ADR 2013

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2.1.3.5.5 […]

Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà

fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del

rifiuto non corrispondano a quelle del Gruppo di Imballaggio I, il rifiuto può essere

classificato per “default” sotto la più appropriata rubrica n.a.s. del Gruppo di Imballaggio

II. Tuttavia, se è noto che il rifiuto possiede solo proprietà pericolose per l’ambiente,

esso può essere assegnato al gruppo di imballaggio III con l’assegnazione dei N. ONU

UN 3077 e 3082.

30

ADR 2011

ADR 2013

2.1.3.5.5 […]

Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche

e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto

non corrispondono alle proprietà del gruppo d’imballaggio I, il rifiuto può essere

classificato di “default” sotto la più appropriata rubrica n.a.s. di gruppo d’imballaggio II.

Questa procedura non può essere utilizzata per i rifiuti contenenti materie menzionate al

2.1.3.5.3, materie della classe 4.3, materie menzionate al 2.1.3.7 o materie che non sono

ammesse al trasporto conformemente a 2.2.x.2.

CLASSIFICAZIONE DI MATERIE, COMPRESE SOLUZIONI E

MISCELE (COME PREPARATI E RIFIUTI) NON NOMINATIVAMENTE

MENZIONATE (2.1.3)

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31

2.1.3.8 Le materie delle classi da 1 a 6.2, 8 e 9, diverse da quelle assegnate ai numeri ONU UN

3077 o 3082, che rispondono ai criteri del 2.2.9.1.10 sono considerate, oltre i pericoli

delle classi da 1 a 6.2, 8 e 9, che rappresentano, come materie pericolose per

l’ambiente. Le altre materie che non soddisfano i criteri di alcuna altra classe, ma che

soddisfano i criteri del 2.2.9.1.10, devono essere assegnate ai numeri ONU 3077 o

3082, secondo il caso.

ADR 2011

ADR 2013

2.1.3.8 Le materie delle classi da 1 a 9, diverse da quelle assegnate ai numeri ONU 3077 o

3082, soddisfacenti i criteri del 2.2.9.1.10 sono considerate, oltre i pericoli delle classi da

1 a 9 che rappresentano, come materie pericolose per l’ambiente. Le altre materie

soddisfacenti i criteri del 2.2.9.1.10 devono essere assegnate ai numeri ONU 3077 o

3082, secondo il caso.

CLASSIFICAZIONE DI MATERIE, COMPRESE SOLUZIONI E

MISCELE (COME PREPARATI E RIFIUTI) NON NOMINATIVAMENTE

MENZIONATE (2.1.3)

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32

CLASSE 1 – MATERIE ED OGGETTI ESPLOSIVI (2.2.1)

2.2.1.1.8 Esclusione dalla classe 1

2.2.1.1.8.1 Un oggetto od una materia possono essere esclusi dalla Classe 1 sulla base

dei risultati dei test e della definizione di questa classe con l’approvazione

dell’autorità competente di qualsiasi Parte contraente l’ADR che può anche

riconoscere un’approvazione accordata dall’autorità competente di un paese

che non è Parte contraente l’ADR a condizione che questa approvazione sia

stata accordata conformemente alle procedure applicabili secondo il RID,

l’ADR, l’ADN, il Codice IMDG o le Istruzioni Tecniche dell’ICAO.

2.2.1.1.8.2 Con l’approvazione dell’autorità competente conformemente al 2.2.1.1.8.1 un

oggetto può essere escluso dalla classe 1 quando tre oggetti non imballati, che

vengono attivati individualmente dai propri mezzi di innesco o accensione o da

mezzi esterni atti a farli funzionare nella maniera voluta, soddisfano i seguenti

criteri:

(a) Nessuna superficie esterna deve avere una temperatura superiore a 65°C.

Un picco momentaneo di temperatura fino a 200°C è accettabile;

(b) Nessuna rottura o frammentazione dell’involucro esterno o movimento

dell’oggetto o di singole parti dello stesso su una distanza di più di un metro in

qualunque direzione;

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CLASSE 1 – MATERIE ED OGGETTI ESPLOSIVI (2.2.1)

NOTA: Quando l’integrità di un oggetto può essere compromessa in caso di un fuoco esterno,

questi criteri devono essere esaminati mediante una prova di esposizione al fuoco, così come

descritta nella norma ISO 12097-3.

(c) Nessun rumore udibile che superi un picco di 135 dB(C) ad una distanza di un metro;

(d) Nessun scintillio o fiammata in grado di infiammare un materiale come un foglio di

carta da 80 + 10g/m2 a contatto con l’oggetto; e

(e) Nessuna produzione di fumo, esalazioni o polvere in quantità tale che la visibilità in una

camera di un metro cubo fornita di pannelli di rottura appositamente dimensionati per far

fronte ad una possibile sovrappressione, sia ridotta del 50% così come misurata con un

luxmetro o radiometro calibrato situato ad un metro da una fonte di luce costante situata

anch’essa al centro della parete opposta della camera. Le linee guida generali

per la determinazione della densità ottica riportate nella norma ISO 5659-1 e le linee

guida generali sul sistema fotometrico descritto nella sezione 7.5 della norma ISO 5659-

2 possono essere utilizzate, così come altri metodi analoghi di misurazione della

densità ottica. Un cappuccio appropriato che copra la parte posteriore ed i lati del

luxmetro deve essere utilizzato per minimizzare gli effettidella luce diffusa o dispersa

non emessa direttamente dalla fonte.

NOTA 1: Se durante i test che valutano i criteri (a), (b), (c) e (d) non viene rilevato fumo o ne viene

rilevato molto poco il test descritto alla lettera (e) può essere omesso.

NOTA 2: L’autorità competente alla quale si fa riferimento al 2.2.1.1.8.1 può disporre che gli oggetti

siano testati imballati, se è stato determinato che l’oggetto, così come imballato per il trasporto, può

costituire un rischio più grande. 33

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34

CLASSE 2 – GAS (2.2.2)

1. Gas compressi: gas che quando imballati sotto pressione per il trasporto sono interamente

gassosi a -50 °C; questa categoria comprende:

- gas aventi temperatura critica inferiore a -50 °C.

2. Gas liquefatti: gas che quando imballati sotto pressione per il trasporto sono parzialmente

liquidi a temperature superiori a -50 °C. Si distinguono in:

- gas liquefatti ad alta pressione: gas aventi temperatura critica superiore a -50 °C e uguale

o inferiore a +65 °C;

- gas liquefatti a bassa pressione: gas aventi temperatura critica superiore a +65 °C.

3. Gas liquefatti refrigerati: gas che, quando trasportati, sono parzialmente liquidi a causa della

loro bassa temperatura.

4. Gas disciolti sotto pressione: gas che, quando trasportati, sono disciolti in un solvente.

5. Aerosol: piccoli contenitori e recipienti contenenti gas (cartucce di gas).

6. Altri articoli contenenti gas sotto pressione

7. Gas non pressurizzati soggetti a prescrizioni speciali (campioni di gas).

8. Prodotti chimici sotto pressione: materie liquide, pastose o pulverulenti sotto pressione alle

quali viene aggiunto un gas propellente che risponde alla definizione di un gas compresso o

liquefatto e le miscele di queste materie

2.2.2.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 2 sono suddivisi come segue:

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2.2.2.1.7 Prodotti chimici sotto pressione

I prodotti chimici sotto pressione (N. ONU da 3500 a 3505) sono assegnati ad uno dei

seguenti gruppi a seconda delle proprietà pericolose che esse presentano:

A asfissiante;

F infiammabile;

T tossico;

C corrosivo;

FC infiammabile, corrosivo;

TF tossico, infiammabile;

La classificazione dipende dalle caratteristiche di pericolo dei componenti nei differenti

stati:

gas propellente;

liquido; o

solido.

NOTA 1: I gas che rispondono alla definizione di gas tossici o di gas comburenti secondo il

2.2.2.1.5 e i gas identificati come “Considerati come un gas piroforico” dalla nota c della tabella 2

dell’istruzione d’imballaggio P200 del 4.1.4.1 non devono essere utilizzati come gas propellenti nei

prodotti chimici sotto pressione.

NOTA 2: I prodotti chimici sotto pressione il cui contenuto risponde ai criteri del gruppo di

imballaggio I per la tossicità o la corrosività o il cui contenuto risponde sia ai criteri dei gruppi di

imballaggio II e III per la tossicità sia ai criteri dei gruppi di imballaggio II e III per la corrosività, non

devono essere accettati per il trasporto sotto questi numeri ONU.

CLASSE 2 – GAS (2.2.2)

35

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NOTA 3: I prodotti chimici sotto pressione i cui componenti soddisfano le proprietà della Classe 1,

dei liquidi esplosivi desensibilizzati della Classe 3, delle materie autoreattive e degli esplosivi solidi

desensibilizzati della Classe 4.1, della Classe 4.2, della Classe 4.3, della Classe 5.1, della Classe

5.2, della Classe 6.2 o della Classe 7 non devono essere utilizzati per il trasporto sotto questi

numeri ONU.

NOTA 4: Un prodotto chimico sotto pressione in un generatore d’aerosol deve essere trasportato

sotto il N° ONU 1950.

Si devono applicare i seguenti criteri:

(a) L’assegnazione al gruppo A si effettua quando il contenuto non risponde ai criteri per

l’assegnazione ad alcun altro gruppo secondo i punti da (b) ad (e) qui di seguito;

(b) L’assegnazione al gruppo F si effettua quando uno dei componenti, che può essere una

materia pura od una miscela, deve essere classificato come infiammabile. I componenti

infiammabili sono dei liquidi e delle miscele di liquidi infiammabili, delle materie solide e

delle miscele di materie solide infiammabili, dei gas e delle miscele di gas infiammabili,

che rispondono ai seguenti criteri:

i) per liquido infiammabile si intende un liquido il cui punto d’infiammabilità è inferiore o

uguale a 93°C;

ii) per materia solida infiammabile si intende una materia solida che risponde ai criteri del

2.2.41.1;

iii) per gas infiammabile si intende un gas che risponde ai criteri del 2.2.2.1.5;

(c) L’assegnazione al gruppo T si effettua quando il contenuto, diverso dal gas propellente, è

classificato come merce pericolosa della Classe 6.1, gruppo di imballaggio II o III;

(d) L’assegnazione al gruppo C si effettua quando il contenuto, diverso dal gas propellente,

è classificato come merce pericolosa della Classe 8, gruppo di imballaggio II o III;

(e) Quando sono soddisfatti i criteri corrispondenti a due dei gruppi F, T e C, l’assegnazione

è effettuata, secondo il caso, ai gruppi FC o TF. 36

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2.2.2.3 Lista delle rubriche collettive

[…]

CLASSE 2 – GAS (2.2.2)

37

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2.2.3.1.1 Criteri:

[…]

CLASSE 3 – LIQUIDI INFIAMMABILI (2.2.3)

38

NOTA 1: Le materie non tossiche e non corrosive aventi un punto d’infiammabilità superiore a

35°C, che non mantengono la combustione conformemente ai criteri della sottosezione 32.5.2 della

Parte III del Manuale delle prove e dei criteri, non sono materie della classe 3; se queste materie

sono tuttavia presentate al trasporto e trasportate a caldo a una temperatura uguale o superiore al

loro punto d’infiammabilità, sono materie della classe 3.

NOTA 2: In deroga al paragrafo 2.2.3.1.1 di cui sopra, il carburante diesel, il gasolio e il gasolio da

riscaldamento, aventi un punto d’infiammabilità superiore a 60°C ma non superiore a 100°C, sono

considerati come materie della classe 3, N° ONU 1202.

ADR 2011

ADR 2013

NOTA 1: Le materie aventi un punto d’infiammabilità superiore a 35°C, che non mantengono la

combustione conformemente ai criteri della sottosezione 32.5.2 della Parte III del Manuale delle

prove e dei criteri, non sono materie della classe 3; se queste materie sono tuttavia presentate al

trasporto e trasportate a caldo a una temperatura uguale o superiore al loro punto d’infiammabilità,

sono materie della classe 3.

NOTA 2: In deroga al paragrafo 2.2.3.1.1 di cui sopra, il carburante diesel, il gasolio e l’olio da

riscaldamento leggero ivi compresi i prodotti ottenuti per sintesi, aventi un punto d’infiammabilità

superiore a 60°C ma non superiore a 100°C, sono considerati come materie della classe 3, N° ONU

1202

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2.2.3.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 3 sono suddivisi come segue:

CLASSE 3 – LIQUIDI INFIAMMABILI (2.2.3)

39

F Liquidi infiammabili, senza rischio sussidiario e oggetti contenenti tali materie:

F1 Liquidi infiammabili aventi un punto d’infiammabilità inferiore o

uguale a 60°C;

F2 Liquidi infiammabili aventi un punto d’infiammabilità superiore a 60°C,

trasportati o presentati al trasporto a una temperatura uguale o superiore

al loro punto d’infiammabilità (materie trasportate a caldo);

F3 Oggetti contenenti liquidi infiammabili;

FT Liquidi infiammabili, tossici:

FT1 Liquidi infiammabili, tossici;

FT2 Pesticidi;

FC Liquidi infiammabili, corrosivi;

FTC Liquidi infiammabili, tossici, corrosivi;

D Liquidi esplosivi desensibilizzati

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2.2.2.3 Lista delle rubriche collettive

40

CLASSE 3 – LIQUIDI INFIAMMABILI (2.2.3)

[…]

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CLASSE 6.2 - MATERIE INFETTANTI (2.2.62)

41

2.2.62.1.5.3 Le materie in una forma nella quale i patogeni eventualmente presenti sono

stati neutralizzati o inattivati in modo tale che non presentano più un rischio per

la salute, non sono sottoposte all’ADR, salvo che non rispondano ai criteri di

inclusione in un’altra classe.

NOTA: Si ritiene che il materiale medico da cui è stato tolto ogni liquido libero soddisfi le

prescrizioni di questo paragrafo e non sia soggetto alle disposizioni dell’ADR.

2.2.62.1.5 Esenzioni

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CLASSE 6.2 - MATERIE INFETTANTI (2.2.62)

42

2.2.62.1.5.7 Ad eccezione:

(a) dei rifiuti medicali (N° ONU 3291);

(b) del materiale o delle attrezzature mediche contaminati da o contenenti materie

infettanti della Categoria A (N° ONU 2814 o N° ONU 2900); e

(c) del materiale o delle attrezzature mediche contaminati da o contenenti altre merci

pericolose che rientrano nella definizione di un’altra classe di pericolo,

il materiale o le attrezzature mediche potenzialmente contaminati da o contenenti materie

infettanti che vengono trasportati in vista della loro disinfezione, pulizia, sterilizzazione,

riparazione o della valutazione dell’attrezzatura non sono sottoposti alle disposizioni

dell’ADR salvo che a quelle di questo paragrafo se essi sono imballati negli imballaggi

progettati e costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni di trasporto, essi non

possono né rompersi, né bucarsi, né lasciare fuoriuscire il loro contenuto. Gli imballaggi

devono essere progettati in maniera tale da soddisfare le prescrizioni relative alla

costruzione enunciate al 6.1.4 o al 6.6.5.

Questi imballaggi devono soddisfare le prescrizioni generali relative all’imballaggio del

4.1.1.1 e 4.1.1.2 e devono essere in grado di trattenere il materiale e le attrezzature

mediche quando cadono da un’altezza di 1,20 m.

Gli imballaggi devono recare la dicitura “MATERIALE MEDICO USATO” o

“ATTREZZATURE MEDICHE USATE”. Quando vengono utilizzati dei sovrimballaggi

questi devono essere marcati nello stesso modo, salvo il caso in cui la dicitura resti

visibile.

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CLASSE 8 - MATERIE CORROSIVE (2.2.8)

43

2.2.8.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 8 sono suddivisi come segue:

C1-C11 Materie corrosive senza rischio sussidiario e oggetti contenenti tali materie;

C1-C4 Materie di carattere acido:

C1 Inorganiche, liquide;

C2 Inorganiche, solide;

C3 Organiche, liquide;

C4 Organiche, solide;

C5-C8 Materie di carattere basico:

C5 Inorganiche, liquide;

C6 Inorganiche, solide;

C7 Organiche, liquide;

C8 Organiche, solide;

C9-C10 Altre materie corrosive:

C9 Liquide;

C10 Solide;

C11 Oggetti;

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CF Materie corrosive, infiammabili:

CF1 Liquide;

CF2 Solide;

CS Materie corrosive, autoriscaldanti:

CS1 Liquide;

CS2 Solide;

CW Materie corrosive che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili:

CW1 Liquide;

CW2 Solide;

CO Materie corrosive, comburenti:

CO1 Liquide;

CO2 Solide;

CT Materie corrosive, tossiche e oggetti contenenti tali materie:

CT1 Liquide;

CT2 Solide;

CT3 Oggetti;

CFT Materie corrosive liquide, infiammabili, tossiche;

COT Materie corrosive, comburenti, tossiche. 44

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CLASSE 8 - MATERIE CORROSIVE (2.2.8)

2.2.8.1.6 […]

Tabella 2.2.8.1.6: Tabella che riassume i criteri del 2.2.8.1.6

45

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2.2.8.3 Lista delle rubriche collettive

46

[…]

CLASSE 8 - MATERIE CORROSIVE (2.2.8)

[…]

[…]

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CLASSE 9 - MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI DIVERSI (2.2.9)

47

Pile al litio

E’ stata revisionata la sottosezione 2.2.9.1.7 relativa alle pile al litio, tra i cui principi di

classificazione figurano le prescrizioni che nell’ADR 2011 erano oggetto della

disposizione speciale 230.

Le pile e le batterie, le pile e le batterie contenute in un dispositivo o le pile e le batterie

impilate con un dispositivo contenenti litio in qualsiasi forma devono essere assegnate ai

n° ONU 3090, 3091, 3480 o 3481.

Possono essere trasportate sotto queste rubriche se rispettano le seguenti disposizioni:

- Soddisfano le prescrizioni pertinenti del Manuale delle Prove e dei Criteri dell’ONU;

- Incorporano dispositivi contro le sovrappressioni interne;

- Contengono sistemi efficaci contro i cortocircuiti;

- Devono essere fabbricate conformemente ad un programma di gestione della qualità.

Se soddisfano la SP188, non sono sottoposte all’ADR.

,

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Il programma di assicurazione della qualità comprende le seguenti

procedure, registrate e tracciabili :

- descrizione della struttura organizzativa e delle responsabilità

del personale;

- istruzioni riguardanti i controlli e le prove;

- controlli di processo per prevenire ed individuare i guasti durante

la fabbricazione delle pile;

- registrazione ed archiviazione dei dai ti prova;

- sistema di controllo dei prodotti non conformi e dei prodotti finiti;

- programmi di formazione del personale

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UN3171 Veicolo

alimentato a batteria

UN3171 Dispositivo

alimentato a batteria

Batterie ad elettrolita

liquido, al sodio, al litio

metallico, al litio ionico

Batterie ad elettrolita

liquido, al sodio

Es. vetture elettriche, sedie

a rotelle, biciclette elettriche

Nota: I veicoli elettrici ibridi

o con pile a combustibile

devono essere trasportati

sotto la rubrica UN3166

Es. tosaerba, modellini

Nota: se alimentati da

batterie al litio metallico o al

litio ionico, devono essere

trasportati sotto le rubriche

UN 3091 o UN3481

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50

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51

NORMA TRANSITORIA 1.6.1.24

1.6.1.24 Le pile e batterie al litio fabbricate prima del 1° gennaio 2014 che sono state sottoposte a

prova conformemente alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012, ma che non

sono state sottoposte a prova conformemente alle prescrizioni applicabili a partire dal 1°

gennaio 2013, così come le apparecchiature che contengono tali pile e batterie al litio,

potranno ancora essere trasportate se tutte le altre prescrizioni applicabili vengono

rispettate.

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52

2.2.9.1.14 Le altre diverse materie qui di seguito elencate non corrispondono alle

definizioni di nessun’altra classe e sono dunque assegnate alla classe 9:

Composto solido dell’ammoniaca avente un punto d’infiammabilità inferiore a

60°C;

Ditionito a debole rischio;

Liquido altamente volatile;

Materia sviluppante vapori nocivi;

Materie contenenti allergeni;

Confezioni chimiche e di pronto soccorso;

Condensatori elettrici a doppio strato (con una capacità di stoccaggio di

energia superiore a 0,3 Wh)

CLASSE 9 - MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI DIVERSI (2.2.9)

N.B.: Ai CONDENSATORI elettrici a doppio strato aventi capacità di stoccaggio di energia superiori

a 0,3 Wh, detti anche «ultracondensatori» è assegnato il numero UN 3499.

Gli «ultracondensatori», basati sulle recenti applicazioni dei nanomateriali, si distinguono dai

condensatori classi in quanto non sono costituiti da 2 piatti separati da un dielettrico, ma da piatti

«virtuali» «costituiti in pratica» da due strati dello stresso materiale.

A fronte di una minore capacità di stoccaggio di energie e di una maggiore autoscarica, gli

«ultracondensatori» hanno il grosso vantaggio di una maggiore durata, di una maggiore potenza

specifica e di una maggiore velocità nella carica e nella scarica.

Sono in corso significative loro applicazioni nel settore auto (dal dispositivo Kers delle vetture di

formula 1 alle auto elettriche)

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53

Nessuna variazione rispetto all’ADR 2011, però ricordiamo la norma transitoria 1.6.1.19

MATERIE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE (2.2.9.1.10)

1.6.1.19 Le disposizioni del 2.2.9.1.10.3 e del 2.2.9.1.10.4 relative alla classificazione delle

materie pericolose per l’ambiente applicabili fino al 31 dicembre 2010 possono

essere applicate fino al 31 dicembre 2013.

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Materie Pericolose per l’Ambiente Acquatico

54

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CLASSE 9 - SOSTANZE PERICOLOSE DIVERSE E ARTICOLI

Sostanze e articoli che, durante il trasporto, presentano un pericolo non riconducibile

alle altre Classi.

Le sostanze di Classe 9 sono suddivise come segue:

• M1: Materie che, inalate sotto forma di polveri fini, possono comportare un rischio

per la salute;

• M2: Materie e apparecchiature che, in caso di incendio, possono formare diossine;

• M3: Materie sviluppanti gas infiammabili;

• M4: Pile al litio;

• M5: Dispositivi di salvataggio;

• M6: Materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide;

• M7: Materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide;

• M8: Microorganismi e organismi geneticamente modificati

• M9: Materie trasportate a caldo, liquide;

• M10: Materie trasportate a caldo, solide;

• M11: Altre materie che presentano un pericolo durante il trasporto, ma che non

corrispondono alle definizioni di un’altra Classe.

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Il SISTEMA GHS E IL TRASPORTO

Il GHS si caratterizza per il Building block approach.

Le Autorità Competenti possono decidere come applicare

i diversi elementi in base alle specifiche necessità e al tipo

di destinatari della normativa.

Il trasporto si è uniformato al GHS per quel che concerne i

criteri di classificazione della Classe 3, 6.1 e 9 (materie

pericolose per l’ambiente acquatico).

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Materie Pericolose per l’Ambiente Acquatico

I criteri base per la classificazione delle materie pericolose per l’ambiente

acquatico sono:

- tossicità acquatica acuta;

- tossicità acquatica cronica;

- bioaccumulazione;

- degradazione (biotica o abiotica) dei composti organici.

Su tale base le materie pericolose per l’ambiente acquatico sono classificate, ai

fini del trasporto, in tre categorie:

- Categoria Acuta 1;

- Categoria Cronica 1;

- Categoria Cronica 2.

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TOSSICITA’ ACQUATICA (ACUTA)

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 -

Attenzione

Molto tossico per la

vita acquatica

Tossico per la vita

acquatica

Nocivo per la vita

acquatica

Non si applicano al trasporto e non

sono applicabili per il CLP

Materie Pericolose per l’Ambiente Acquatico

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TOSSICITA’ ACQUATICA (CRONICA)

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Attenzione

Molto tossico per

la vita acquatica

con effetti a lungo

termine

Tossico per la vita

acquatica con effetti a

lungo termine

Nocivo per la vita

acquatica con effetti a

lungo termine

Può causare

effetti a lungo

termine alla vita

acquatica

Non si applicano al trasporto ma sono

applicabili per il CLP

Materie Pericolose per l’Ambiente Acquatico

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Schema di classificazione delle sostanze

pericolose per l’ambiente acquatico

Categoria: Acuta 1

Rif. 2.2.9.1.10.3.2

Categorie di Classificazione

Pericolo acuto (*) Pericolo di lunga durata

Dati adeguati sulla tossicità

cronica disponibili

Sostanze non

rapidamente degradabili

Sostanze

rapidamente degradabili

Dati adeguati sulla tossicità

cronica non disponibili

Categoria: Cronica 1 Categoria: Cronica 1 Categoria: Cronica 1

Categoria: Cronica 2 Categoria: Cronica 2 Categoria: Cronica 2

C(E)L50≤1,00 NOEC o CEX≤0,1 NOEC o CEX≤0,01

0,1<NOEC o CEX≤1 0,01<NOEC o CEX≤0,1

C(E)L50≤1,00 e assenza di rapida

degradabilità e/o fattore di

bioconcentrazione BCF≥500, o, se

Assente, un logKow≥4

1,00<C(E)L50≤10,00 e assenza di

rapida degradabilità e/o fattore di

bioconcentrazione BCF≥500, o, se

Assente, un logKow≥4

(*) Gamma di tossicità acuta basata su valori di C(E)L50 in mg/l per i pesci, i crostacei, le alghe o altre piante acquatiche (o una stima della Relazione

Quantitativa Struttura – Attività “QSAR” se non vi sono dati sperimentali). Guide specifiche sono fornite nel capitolo 4.1, paragrafo 4.1.2.13 e

nell’Allegato 9, sezione A9.6 del GHS.

I nuovi criteri sono applicabili soltanto se sono disponibili i dati per tutti i livelli trofici e gruppi tassonomici. Trattasi dei tre normali

Organismi acquatici: pesce, crostacei, alghe. Queste specie sono considerate come surrogati per tutti gli organismi acquatici e

dati su altre specie anche possono essere presi in esame se la metodologia di prova è disponibile. Per evitare l’effettuazione di

prove non necessarie si può fare una stima basata sulla Relazione Quantitativa Struttura – Attività (QSAR) o, nei casi più evidenti,

appellarsi al giudizio di un esperto.

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Legenda

BCF: fattore di bioconcentrazione (Bioconcentration Factor)

BOD: domanda biochimica di ossigeno (Biochemical Oxygen Demand)

CEX: concentrazione associata ad una risposta di x%

CE50: concentrazione effettiva di una sostanza il cui effetto corrisponde al 50% della risposta massima

C(E)L50: CL50 o CE50

CEr50: CE50 in termini di riduzione del tasso di crescita

CL50: concentrazione di una sostanza nell’acqua che provoca la morte del 50% di un gruppo di animali

sottoposti alla prova

COD: domanda chimica di ossigeno (Chemical Oxygen Demand)

Kow: coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (octanol/water partition coefficient)

NOEC: concentrazione osservata senza effetto (No Observed Effect Consentration): la concentrazione

sperimentale appena inferiore alla più bassa concentrazione testata il cui effetto avverso è

statisticamente significativo. NOEC non ha effetto avverso statisticamente significativo comparato

al controllo

QSAR: Relazione Quantitativa Struttura-Attività (Quantitative Structure Activity Relationships)

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Date implementazione nuovi criteri di classificazioneClassificazione UN Trasporto

(libro arancio)

UN-GHS

(libro porpora)

ADR/RID/ADN CLP

Ecotossico acuto

Categoria 1

x x x x

Ecotossico cronico

Categoria 1

(dati sufficienti, RD)

Da 16° Ediz.

(2009)

Da 3° Ediz.

(2009)

Da 2011

(transitorio fino a

31/12/2013)

Da 1/12/2012 sostanze

Da 1/06/2015 miscele

*

Ecotossico cronico

Categoria 2

(dati sufficienti, RD)

Da 16° Ediz.

(2009)

Da 3° Ediz.

(2009)

Da 2011

(transitorio fino a

31/12/2013)

Da 1/12/2012 sostanze

Da 1/06/2015 miscele

*

Ecotossico cronico

Categoria 1

(dati sufficienti, NRD)

Da 16° Ediz.

(2009)

Da 3° Ediz.

(2009)

Da 2011

(transitorio fino a

31/12/2013)

Da 1/12/2012 sostanze

Da 1/06/2015 miscele

*

Ecotossico cronico

Categoria 2

(dati sufficienti, NRD

Da 16° Ediz.

(2009)

Da 3° Ediz.

(2009)

Da 2011

(transitorio fino a

31/12/2013)

Da 1/12/2012 sostanze

Da 1/06/2015 miscele

*

Ecotossico cronico

Categoria 1

(dati non sufficienti)

x x x x

Ecotossico cronico

Categoria 2

(dati non sufficienti

x x x x

“x”: Criterio già implementato “NRD”: non rapidamente degradabile “RD”: rapidamente degradabile

*: decorrenza da 1/12/2014 per le sostanze immesse sul mercato prima del 1/12/2012 e decorrenza da 1/06/2017 per le miscele

immesse sul mercato prima del 1/06/2015

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Classificazione ADR/RID/ADN Codice

IMDG

ICAO/

IATA

Ecotossico acuto

Categoria 1

x x x

Ecotossico cronico

Categoria 1

(dati sufficienti, RD)

Da 2011

(transitorio fino a

31/12/2013)

Da 2014

(uso

anticipato da

1/01/2013

Da 2011

Ecotossico cronico

Categoria 2

(dati sufficienti, RD)

Da 2011

(transitorio fino a

31/12/2013)

Da 2014

(uso

anticipato da

01/01/2013

Da 2011

Ecotossico cronico

Categoria 1

(dati sufficienti, NRD)

Da 2011

(transitorio fino a

31/12/2013)

Da 2014

(uso

anticipato da

01/01/2013

Da 2011

Ecotossico cronico

Categoria 2

(dati sufficienti, NRD

Da 2011

(transitorio fino a

31/12/2013)

Da 2014

(uso

anticipato da

01/01/2013

Da 2011

Ecotossico cronico

Categoria 1

(dati non sufficienti)

x x x

Ecotossico cronico

Categoria 2

(dati non sufficienti

x x x

“x”: Criterio già implementato “NRD”: non rapidamente degradabile “RD”: rapidamente degradabile

*: decorrenza da 1/12/2014 per le sostanze immesse sul mercato prima del 1/12/2012 e decorrenza da 1/06/2017 per le miscele

immesse sul mercato prima del 1/06/2015

Materie e miscele classificate come materie

pericolose per l’ambiente (ambiente

acquatico) sulla base del Regolamento

1272/2008/CE.

Se non ci sono dati disponibili per la

classificazione conformemente ai criteri del

2.2.9.1.10.3 e 2.2.9.1.10.4, una materia od

una miscela:

(a) deve essere classificata come una

materia pericolosa per l’ambiente (ambiente

acquatico) se gli devono essere attribuita/e

la/e categoria/e “Acquatica Acuta 1”,

“Acquatica Cronica 1” o “Acquatica Cronica

2” conformemente al Regolamento

1272/2008/CE o, qualora ancora pertinente

conformemente al citato Regolamento, la/e

frase/i di rischio R50, R50/53 o R51/53

conformemente alle Direttive 67/548/CEE o

1999/45/CE;

(b) può essere considerata come una

materia non pericolosa per l’ambiente

(ambiente acquatico) se non gli deve essere

attribuita una tale frase di rischio o categoria

conformemente alle citate Direttive o al

Regolamento;

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Classificazione delle miscele

I “componenti rilevanti” di una miscela sono quelli la cui concentrazione è

uguale o superiore a 0,1% (massa) per i componenti classificati come aventi una

tossicità Acuta e/o Cronica 1, e uguale o superiore a 1% (massa) per gli altri

componenti, salvo che si supponga (per esempio nel caso di un componente

molto tossico) che un componente presente a una concentrazione inferiore a

0,1% giustifichi nondimeno la classificazione della miscela per il pericolo che

presenta per l‟ambiente acquatico.

N.B. In ADR/RID 2009 il primo riferimento era per tutti a 1%

I criteri sono stati modificati in conseguenza delle variazioni prima illustrate

(articolazione della tossicità cronica in relazione alla degradabilità e alla

disponibilità o meno di dati sulla tossicità cronica)

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Criteri di classificazione delle miscele

La classificazione delle miscele si basa su un procedimento graduale sulla base

delle informazioni disponibili.

- Una classificazione fondata sulle miscele provate;

Se la tossicità acuta della miscela per l’ambiente acquatico è stata provata

sperimentalmente, questa classificazione può essere utilizzata per

classificare la miscela secondo i criteri adottati per le sostanze.

La classificazione del pericolo di lunga durata (tossicità cronica) richiede

informazioni supplementari sulla degradabilità e in certi casi sulla

bioaccumulazione. Le prove di degradabilità e di bioaccumulazione per la

miscela non sono utilizzate poiché sono generalmente di difficile

interpretazione e tali prove sono significative solo per le sostanze singole.

- Una classificazione fondata sui principi ponte;

- Il metodo della somma dei componenti classificati e/o l’applicazione di una

formula di additività.

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CLASSIFICARE la miscela in funzione

della tossicità acuta/di lunga durata (vedere

2.2.9.1.10.4.3)

Esistono dati sufficienti su

miscele simili per stimare i

pericoli?

Applicare i principi di

estrapolazione (vedere

2.2.9.1.10.4.4)

CLASSIFICARE la miscela in funzione

della tossicità acuta/di lunga durata

Per tutti i componenti rilevanti,

esistono dati di tossicità per

l’ambiente

acquatico o dati

relativi alla classificazione?

Applicare il metodo della

somma dei componenti (vedere

da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.1.10.4.6.4)

utilizzando:

a) La percentuale di tutti i componentii

classificati come “tossici di lunga

durata””

b) La percentuale dei componenti

classificati come “tossici acuti”

c) La percentuale dei componenti

per i quali esistono dati di

tossicità acuta: applicare le

formule di additività (vedere

2.2.9.1.10.4.5.2) e convertire la

C(E)L50 o EqNOECm ottenuta nella

categoria appropriata di tossicità acuta

o di lunga durata

CLASSIFICARE la miscela in funzione

della tossicità acuta/di lunga durata

Utilizzare le informazioni

disponibili sui pericoli dei

componenti conosciuti

Applicare il metodo della somma dei

componenti e la formula di additività

(vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1

a 2.2.9.1.10.4.6.4) e applicare il

2.2.9.1.10.4.6.5

CLASSIFICARE la miscela in funzione

della tossicità acuta/di lunga durata

No Sì

No

Sono disponibili per la miscela dati sperimentali sulla tossicità per l’ambiente acquatico

Classificazione miscele in funzione della loro pericolo acuto o di lunga durata per

l’ambiente acquatico (Rif. 2.2.9.10.4.2)

No

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Numeri UN di identificazione delle materie

pericolose per l’ambiente

Le materie pericolose per l’ambiente, ove non ricadano nelle

Classi da 1 a 8, sono di Classe 9 con l’assegnazione del

numero:

- UN 3077 “MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE,

SOLIDA, N.A.S.”

- UN 3082 “MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE,

LIQUIDA, N.A.S.”

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Marchio “Materia pericolosa per l’ambiente”

(5.2.1.8.3)

IMBALLAGGI

Il marchio (non è un’etichetta) di dimensioni 100x100 mm (eccetto per i colli le cui dimensioni

obbligano ad apporre marchi più piccoli), deve essere posizionato su ogni collo adiacente al

numero UN.

Il marchio non è richiesto per piccoli imballaggi: imballaggi singoli e imballaggi combinati

comprendenti imballaggi interni con:

- contenuto ≤ 5 litri per i liquidi, o

- contenuto ≤ 5 kg per i solidi.

Nel caso dei GIR e dei grandi imballaggi, il marchio deve essere posizionato su due lati

opposti.

CISTERNE

Il marchio deve avere dimensioni 250x250 mm.

Deve essere posizionato:

- sui quattro lati dei contenitori, contenitori-cisterna, CGEM e cisterne mobili;

- sulle due fiancate e dietro relativamente ai veicoli cisterna, veicoli per il trasporto alla

rinfusa, veicoli batteria, MEMU e veicoli con cisterne smontabili.

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Materie pericolose per l’ambiente

Documento di trasporto

Paragrafo 5.4.1.1.18

Per le materie marcate come pericolose per l’ambiente(escluso UN 3077 e 3082) il documento di trasporto deverecare l’indicazione supplementare “PERICOLOSO PER

L’AMBIENTE” o “INQUINANTE MARINO/PERICOLOSOPER L’AMBIENTE”.

Nel caso di una catena di trasporto che comporta unpercorso marittimo, è accettata in alternativa l’indicazione“INQUINANTE MARINO”, conformemente al Codice IMDG.

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Marcatura ed EtichettaturaIl marchio pericoloso per l’ambiente si applica a tutte le materie pericolose per

l’ambiente a prescindere dalla Classe ADR di appartenenza:

- per esempio “prodotto per profumeria” (Classe 3, UN 1266), pericoloso per

l’ambiente

Etichetta (mod. n.3) Marchio (pericoloso per l’ambiente)

- per esempio “materia pericolosa per l’ambiente, liquida, n.a.s.” (Classe 9, UN

3082)

Etichetta (mod. n.9) Marchio (pericoloso per l’ambiente)

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ADR/RID IMDG IATA

Marchio Criteri Marchio Criteri Marchio Criteri

2009 Solo per

UN3077 e

UN3082 (*)

I criteri delle

normative

67/548/CEE e

99/45/CEE

prevalgono su

quelli del GHS (°)

(2° edizione). Alle

sostanze e

miscele

classificate con il

simbolo N viene

attribuito il

marchio

NO (esiste

ancora il marchio

triangolare di

marine pollutant)

33°emendamento

GESAMP NO

50°

emendamento

-

2010 SI (per tutte le

Classi da 1 a 9 le

cui sostanze

rispondono ai

criteri di

pericoloso per

l’ambiente)

34°

emendamento

GHS (°) (2°

edizione)

Solo per UN

3077 e UN3082

51°

emendamento

Si applicano i

criteri del GHS

(°) (2° edizione)

oppure di

regolamenti

nazionali o

internazionali

dei Paesi di

origine, transito

o destino.

2011 SI (per tutte le

Classi da 1 a 9

le cui sostanze

rispondono ai

criteri di

pericoloso per

l’ambiente)

Se non sono

disponibili i dati di

classificazione

secondo il

GHS(°) (3°

edizione), si

possono

applicare i criteri

del CLP oppure

delle Direttive

67/548/CEE e

99/45/CEE a

seconda dei casi

(**)

Solo per UN

3077 e UN3082

52°

emendamento

Si applicano i

criteri del

GHS(°) (3°

edizione)

oppure di

regolamenti

nazionali o

internazionali

dei Paesi di

origine, transito

o destino

2012 SI (per tutte le

Classi da 1 a 9 le

cui sostanze

rispondono ai

criteri di

pericoloso per

l’ambiente)

35°

emendamento

GHS (°) (2°

edizione)

Solo per UN

3077 e UN3082

53°

emendamento

Si applicano i

criteri del

GHS(°) (3°

edizione)

oppure di

regolamenti

nazionali o

internazionali

dei Paesi di

origine, transito

o destino

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Materie pericolose per l’ambiente

Norma transitoria

Le disposizioni relative alla classificazione delle materie pericolose per

l’ambiente applicabili fino al 31 dicembre 2010 (cioè i criteri di

classificazione contenuti nell’ADR/RID 2009) possono essere applicate

fino al 31 dicembre 2013.

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Tossicità acuta

Categoria: Acuto 1

Tossicità acuta:

CL50 96h (per pesci)

CE50 48h (per crostacei)

CEr50 72 o 96h (per alghe e

altre piante acquatiche)

1 mg/l e/o

1 mg/l e/o

1 mg/l

(Continua…)

CRITERI GHS (2007)

(ADR/RID 2009, Codice IMDG 34˚ Emendamento,

Regolamento CLP 1272/2008/CE)

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Tossicità cronica

Categoria: Cronico 1

Tossicità acuta:

CL50 96h (per pesci)

CE50 48h (per crostacei)

CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche)

1 mg/l e/o

1 mg/l e/o

1 mg/l

e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o log Kow 4 (a meno che FBC,

determinato sperimentalmente, < 500)

Categoria: Cronico 2

Tossicità acuta:

CL50 96h (per pesci)

CE50 48h (per crostacei)

CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche)

da >1 a 10 mg/l e/o

e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o log Kow 4 (a meno che FBC,

determinato sperimentalmente, < 500), a meno che la tossicità cronica di NOEC

sia > 1 mg/l

da >1 a 10 mg/l e/o

da >1 a 10 mg/l

(Continua…)

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Legenda:

• FBC: Fattore di Bioconcentrazione

• CE50: Concentrazione effettiva di sostanza che causa il 50% della

risposta massima

• CEr50: CE50 in termini di riduzione di crescita

• Kow: Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua

• CL50 (50% della concentrazione letale): Concentrazione di una

sostanza in acqua che causa la morte del 50% (la metà) di un gruppo

di animali

• C(E)L50: CL50 o CE50

• NOEC: Concentrazione senza effetto osservato

• Linee Guida OCSE : Linee Guida delle prove pubblicate

dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

(OCSE)

(Continua…)

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CL(E)50 * 10 mg/l

NOEC > 1 mg/l

CL50 * 1 mg/l

* Il valore più basso di CL50 96h, CE50 48h o CEr50 96h, come appropriato.

RAPIDAMENTE DEGRADABILE

RAPIDAMENTE DEGRADABILE

BIOACCUMULAZIONE BIOACCUMULAZIONE

Sostanza pericolosa per l’ambiente: CRONICO 1

Sostanza pericolosa per l’ambiente: ACUTO 1

Sostanza pericolosa per l’ambiente: CRONICO 2

Sostanza NON pericolosa per l’ambiente

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO o NON noto

(Continua…)

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CLASSIFICARE la miscela in funzione

della tossicità acuta/cronica (ADR/RID

v. 2.2.9.1.10.4.3; Codice IMDG

v. 2.9.3.4.3)

Esistono dati sufficienti su

miscele simili per stimare i

pericoli?

Applicare i principi di

estrapolazione (ADR/RID v.

2.2.9.1.10.4.4); Codice IMDG

v. 2.9.3.4.4)

CLASSIFICARE la miscela in funzione

della tossicità acuta/cronica

Per tutti i componenti rilevanti,

esistono dati di tossicità per

l’ambiente

acquatico o dati

relativi alla classificazione?

Applicare il metodo della

somma dei componenti (ADR/RID v.

da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.1.10.4.6.4;

Codice IMDG v. da 2.9.3.4.6.1 a

2.9.3.4.6.4) utilizzando:

• La percentuale di tutti i componenti

classificati come “tossici cronici”

• La percentuale dei componenti

classificati come “tossici acuti”

• La percentuale dei componenti

per i quali esistono dati di

tossicità acuta: applicare la

formula di additività (ADR/RID v.

2.2.9.1.10.4.5.2; Codice IMDG v.

2.9.3.4.5.2) e convertire la

C(E)L50 ottenuta nella categoria

appropriata di tossicità acuta

CLASSIFICARE la miscela in funzione

della tossicità acuta/cronica

Utilizzare le informazioni

disponibili sui pericoli dei

componenti conosciuti

Applicare il metodo della somma dei

componenti e la formula di additività

(ADR/RID v. da 2.2.9.1.10.4.6.1

a 2.2.9.1.10.4.6.4; Codice IMDG v.

Da 2.9.3.4.6.1 a 2.9.3.4.6.4) e applicare il

2.2.9.1.10.4.6.5 (ADR/RID) o 2.9.3.4.6.5

(Codice IMDG)

CLASSIFICARE la miscela in funzione

della tossicità acuta/cronica

No Sì

No

Classificazione miscele in funzione della loro tossicità acuta o

cronica per l’ambiente acquatico (2.2.9.10.4.21)

Sono disponibili per la miscela dati sperimentali sulla tossicità per l’ambiente acquatico

(Continua…)

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A prescindere dalle disposizioni dell’ADR 2009, relativamente alla classificazione

delle sostanze e miscele pericolose per l’ambiente in conformità ai criteri del GHS,

le sostanze a cui non siano attribuibili le Classi da 1 a 8 sono di Classe 9 con

l’assegnazione dei numeri UN 3082 (sostanze pericolose per l’ambiente, liquide) o

UN 3077 (sostanza pericolose per l’ambiente, solide) se “pericolose per l’ambiente

acquatico” ai sensi della Direttiva 67/548/CE (sostanze) e successivi

emendamenti con il simbolo “N” e le frasi di rischio “R50”, “R50/53”, “R51/53”.

Le soluzioni e miscele sono a loro volta “pericolose per l’ambiente” di Classe 9 e

identificate con il numero UN 3082 (liquidi) o UN 3077 (solidi), purché non

rientranti nelle Classi da 1 a 8, se “pericolose per l’ambiente acquatico” ai sensi

della Direttiva 1999/45/CE (preparati) e successivi emendamenti con

l’assegnazione del simbolo “N” e delle frasi di rischio “R50”, “R50/53”, “R51/53” di

cui alle relative percentuali in termini di concentrazione totale in peso delle

sostanze presenti nel formulato.

Classificazione CE materie pericolose per l’ambiente

(2.2.9.1.10.5.2) ADR 2009

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Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine

(Direttiva 1999/45/CE , D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 e D.M. 5 maggio 2008)

Classificazione del preparatoClassificazione

della sostanza

N, R50-53 N, R51-53 R52-53

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

Cfr. Tabella 1b

2,5% Cn < 25%Cn 25%

Cn 25%

Cfr. Tabella 1b Cfr. Tabella 1b

(Continua…)

Tabella 1a

N.B. L’attribuzione della fase di rischio R52-53 alle sostanze e preparati non è significativa ai

fini della loro classificazione per il trasporto

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Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle

sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico

Valore CL50 o CE50

(“C(E)L50”) della

sostanza classificata

come N, R50-53

(mg/l)

Classificazione del preparato

N, R50-53 N, R51-53 R52-53

0,1 < C(E)L50 ≤ 1 Cn ≥ 25% 2,5% ≤ Cn ≤ 25% 0,25% ≤ Cn ≤ 2,5%

0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5% 0,25% ≤ Cn ≤ 2,5% 0,025% ≤ Cn ≤

0,25%

0,001 < C(E)L50 ≤

0,01

Cn ≥ 0,25% 0,025% ≤ Cn ≤

0,25%

0,0025% ≤ Cn ≤

0,025%

0,0001 < C(E)L50 ≤

0,001

Cn ≥ 0,025% 0,0025% ≤ Cn ≤

0,025%

0,00025% ≤ Cn ≤

0,0025%

0,00001 < C(E)L50 ≤

0,0001

Cn ≥ 0,0025% 0,00025% ≤ Cn ≤

0,0025%

0,000025% ≤ Cn ≤

0,00025%

Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l,

i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)

Tabella 1b

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Valore CL50 o CE50 (“C(E)L50”) della

sostanza classificata come N, R50 (mg/l)

Classificazione del preparato N, R50

0,1 < C(E)L50 ≤ 1 Cn ≥ 25%

0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5%

0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25%

0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025%

0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025%

Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l,

i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)

Tabella 2

Tossicità acquatica acuta

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Simbolo di Pericolo e Frasi di Rischio CE

(Direttiva 67/548/CEE e Direttiva 99/45/CE)

Simbolo di Pericolo: N(v. allegato II al D.M. 28 febbraio 2006)

Pericoloso per l’ambiente

Frasi di rischio:

(v. allegato III D.M. 28 febbraio 2006):

• R50-53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo

termine effetti negativi per l’ambiente acquatico

• R51-53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti

negativi per l’ambiente acquatico

• R52-53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti

negativi per l’ambiente acquatico

• R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici

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Marchio e indicazioni di pericolo GHS/CLP

Marchio di Pericolo:

Indicazioni di pericolo:

• H400: Molto tossico per gli organismi acquatici

• H401: Tossico per gli organismi acquatici

• H402: Nocivo per gli organismi acquatici

• H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

• H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

• H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

• H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

N.B.: Evidenziate in giallo le indicazioni di pericolo del GHS adottate dal CLP; in

rosso le frasi assegnate alle categorie di pericolo prese in considerazione dal

trasporto

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PARTE 3

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE,

DISPOSIZIONI SPECIALI, ESENZIONI

RELATIVE ALLE MERCI PERICOLOSE

IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE E IN

QUANTITA’ ESENTI

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86

Nuovi inserimenti / Modifiche:

• UN 1792 Monocloruro di iodio, solido e UN 3498 Monocloruro di iodio, liquido

• UN 2381 Disolfuro di dimetile: codice FT1 (F1); etichette 3 + 6.1 (3); Istruzioni P001, IBC02

(P001, IBC02,R001); codice cisterna L4BH (LGBF)

Norma Transitoria

1.6.3.42 Per il N. ONU 2381 il codice cisterna indicato nella colonna (12) della tabella A del

capitolo 3.2 applicabile fino al 31dicembre 2012 può continuare ad essere applicato fino

al 31 dicembre 2018 per le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili

costruite prima del 1° luglio 2013.

• UN 2590 Amianto bianco: Quantità Limitate 5kg (0)

• UN 2809 Mercurio: codice di classificazione CT1 (C9); etichette 8 + 6.1 (8); movimentazione

CV13, CV28; numero di pericolo 86 (80)

Disposizione speciale 365

Per gli strumenti e gli oggetti manufatti contenenti mercurio, vedere il N° ONU 3506

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI

APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)

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87

Nuovi inserimenti / Modifiche:

• UN 3256 Liquido trasportato a caldo, infiammabile, n.a.s.

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI

APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)

ADR 2011

UN 3256 LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S., avente un punto di

infiammabilità superiore a 60°C, ad una temperatura uguale o superiore al suo punto di

infiammabilità

ADR 2013

UN 3256 LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S., avente un punto di

infiammabilità superiore a 60°C, ad una temperatura uguale o superiore al suo punto di

infiammabilità ed inferiore a 100 °C

UN 3256 LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S., avente un punto di

infiammabilità superiore a 60°C, ad una temperatura uguale o superiore al suo punto di

infiammabilità e uguale o superiore a 100 °C

N.B.: Con l’ADR 2013 il marchio sui veicoli-cisterna e container-cisterna per le materie trasportate

a caldo si applica solo a quelle con punto di infiammabilità uguale o superiore a 100 °C

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88

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI

APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)

A seguito della revisione della rubrica UN 3256 LIQUIDI TRASPORTATO A CALDO,

INFIMMABILE N.A.S. avente un punto di infiammabilità >60°C, splittata a seconda che la

temperatura alla quale viene trasportato (uguale o superiore al suo punto di infiammabilità)

sia ≤ a 100 °C o ≥ 100°C, la disposizione speciale 580 è stata assegnata, solo al secondo

caso.

Questa disposizione prevede l’applicazione del marchio «MATERIE TRASPORTATE A

CALDO» da apporre su ogni fiancata e dietro, nel caso dei veicoli cisterna, o sui quattro lati

nel caso dei container, container-cisterna, cisterne mobili.

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89

Nuovi inserimenti / Modifiche:

• UN 3497 Farina di krill: PG II e III; Classe 4.2

Disposizione speciale 300

La farina di pesce, i cascami di pesce e la farina di krill non devono essere caricati se la loro

temperatura al momento del carico è superiore a 35°C, o è di 5°C superiore alla temperatura

ambiente, tenendo conto del valore più elevato.

• UN 3499 Condensatore elettrico a doppio strato con una capacità di energia superiore a 0,3

Wh: classe 9

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI

APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)

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Disposizione speciale 361

Questa rubrica si applica ai condensatori elettrici a doppio strato con una

capacità di stoccaggio di energia superiore a 0.3 Wh (se inferiore o ugguale non

sono sottoposti all’ADR).

Per capacità di stoccaggio di energia si intende l’energia mantenuta da un

condensatore.

Condensatori contenenti un elettrolita che non rientra

nei criteri di altre classi ADR (anche se installati in un

dispositivo

• Scarichi o

• Protetti da cortocircutio

• Devono resistere ad un ΔP= 95kPa

• Devono rilasciare la pressione in sicurezza

• Devono essere marcati con la capacità di

stoccaggio in Wh

Condensatori contenenti un elettrolita che rientra nei

criteri di altre classi ADR con capacità di stoccaggio di

energia ≤ 10kw

+ prova di caduta (1,2 m) non imballati, su una

superficie rigida scura senza perdita di contenuto

Condensatori contenenti un elettrolita che rientra nei

criteri di altre classi ADR con capacità di stoccaggio di

energia > 10kw non istallati in un dispositivo

Si applica tutto l’ADR

Condensatori contenenti un elettrolita che rientra nei

criteri di altre classi ADR con capacità di stoccaggio di

energia > 10kw istallati in un dispositivo

+ dispositivo imballato in un imballaggio robusto e

resistente per evitare funzionamento accidentale

durante il trasporto

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91

Nuovi inserimenti / Modifiche:

• UN 3500 Prodotto chimico sotto pressione, n.a.s: classe 2; codice 8A;etichetta 2.2

• UN 3501 Prodotto chimico sotto pressione, infiammabile, n.a.s.: classe 2; codice 8F; etichetta

2.1

• UN 3502 Prodotto chimico sotto pressione, tossico, n.a.s.: classe 2; codice 8T; etichette 2.2 +

6.1

• UN 3503 Prodotto chimico sotto pressione, corrosivo, n.a.s.: classe 2, codice 8C; etichette 2.2 +

8

• UN 3504 Prodotto chimico sotto pressione, infiammabile, tossico, n.a.s.: classe 2; codice 8TF;

etichette 2.1 + 6.1

• UN 3505 Prodotto chimico sotto pressione, infiammabile, corrosivo, n.a.s.: classe 2; codice 8FC;

etichette 2.1 + 8

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI

APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)

• UN 3506 Mercurio contenuto in manufatti: classe 8; codice CT3; PG IIII; etichette 8 + 6.1

Disposizione speciale 366

Gli strumenti e gli oggetti manufatti contenenti non più di 1 kg di mercurio non sono sottoposti

all’ADR.

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92

Rubriche cancellate, associate al Gruppo di Imballaggio I

• UN 1169 (Estratti aromatici, liquidi), UN 1197 (Estratti, liquidi, per aromatizzare), UN 1266

(Prodotti per profumeria contenenti solventi infiammabili), UN 1286 (Olio di colofonia), UN 1287

(Olio di colofonia (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kpa))

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI

APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)

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Altre disposizioni Speciali

• UN 2990 Mezzi di salvataggio autogonfiabili e UN 3072 Mezzi di salvataggio non autogonfiabili

Disposizione speciale 296

Queste rubriche si applicano ai mezzi di salvataggio, come i canotti di salvataggio, i mezzi di

salvataggio individuali e gli scivoli autogonfiabili. Il N° ONU 2990 si applica ai mezzi autogonfiabili e

il N° ONU 3072 si applica ai mezzi che non sono autogonfiabili. I mezzi di salvataggio possono

contenere i seguenti elementi:

(a) Artifici da segnalamento (classe 1) che possono comprendere segnali fumogeni o artifici

illuminanti sistemati in imballaggi che impediscano di attivarli inavvertitamente;

(b) Soltanto per il N° ONU 2990, cartucce e cartucce per piromeccanismi della divisione 1.4,

gruppo di compatibilità S, possono essere incorporate come meccanismo di

autogonfiaggio a condizione che la quantità totale di materia esplosiva non superi 3,2 g

per dispositivo;

(c) Gas compressi o liquefatti della classe 2, gruppo A o O, secondo 2.2.2.1.3;

(d) Accumulatori elettrici (classe 8) e pile al litio (classe 9);

(e) Confezioni di pronto soccorso o necessarie per la riparazione contenenti piccole quantità

di materie pericolose (per esempio, materie delle classi 3, 4.1, 5.2, 8 o 9); oppure

(f) Fiammiferi non “di sicurezza” sistemati in imballaggi che impediscano di attivarli

inavvertitamente.

I mezzi di salvataggio imballati in imballaggi esterni rigidi robusti con una massa lorda massima di

40 kg, non contenenti altre merci pericolose che i gas compressi o liquefatti della classe 2, gruppo

A o gruppo O, in recipienti con una capacità non superiore a 120 ml, installati unicamente allo

scopo di attivare il mezzo, non sono sottoposti alle disposizioni dell’ADR.

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI

APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)

93

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Altre disposizioni Speciali

• Carburanti, di cui ai numeri UN 1202 (Carburante diesel o gasolio o olio da riscaldamento), 1203

(Benzina), 1223 (cherosene), 1268 (distillati di petrolio o prodotti petroliferi), 1863 (carburante

per motori a turbina aereonautici), 3475 (miscela di etanolo e benzina), in contenitori che sono

parte integrante di un macchinario o dispositivo.

Disposizione speciale 363

Questa rubrica si applica anche ai combustibili liquidi diversi da quelli esentati in virtù dei paragrafi

(a) o (b) dell’1.1.3.3 (esenzioni concernenti il trasporto di carburanti liquidi), in quantità superiori a

quelle indicate nella colonna (7a) della tabella A del capitolo 3.2, in mezzi di contenimento facenti

parte integrante di un dispositivo o di un macchinario (per esempio generatori, compressori, unità di

riscaldamento, ecc.) in virtù della loro progettazione originale. Essi non sono sottoposti ad altra

disposizione dell’ADR se rispettano le seguenti prescrizioni:

(a) I mezzi di contenimento sono conformi alle prescrizioni relative alla costruzione

dell’autorità competente del paese di fabbricazione 2;

(b) Tutte le valvole ed aperture (per esempio i dispositivi di areazione) dei mezzi di

contenimento contenenti merci pericolose sono chiuse durante il trasporto;

(c) Il macchinario o il dispositivo è orientato in maniera tale da evitare qualsiasi perdita

accidentale di merci pericolose ed è stivato mediante mezzi capaci di trattenere il

macchinario o il dispositivo per evitare qualsiasi movimento durante il trasporto che

possa modificare il suo orientamento o danneggiarlo;

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI

APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)

94

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Disposizione speciale 363

(d) Quando il mezzo di contenimento ha una capacità superiore a 60 litri ma non supera i

450 litri, il macchinario o il dispositivo sono etichettati su un lato esterno conformemente

al 5.2.2 e quando la capacità è superiore a 450 litri ma non supera i 1.500 litri, il

macchinario o il dispositivo sono etichettati sui quattro lati esterni conformemente al

5.2.2; e

(e) Quando il mezzo di contenimento ha una capacità superiore a 1.500 litri il macchinario o

il dispositivo devono recare delle placche sui quattro lati esterni conformemente al

5.3.1.1.1, si applicano le prescrizioni del 5.4.1 ed il documento di trasporto contiene la

seguente indicazione supplementare “Trasporto secondo la disposizione speciale 363”.

Norma Transitoria

1.6.1.27 I mezzi di contenimento integrati in un dispositivo o in un macchinario, contenente liquidi

combustibili dei numeri ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 e 3475 costruiti prima del 1°

luglio 2013, che non sono conformi alle prescrizioni del paragrafo (a) della disposizione

speciale 363 del Capitolo 3.3 applicabili a partire dal 1° gennaio 2013, potranno ancora

essere utilizzati.

95

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Altre disposizioni Speciali

• UN 0012 (Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro), 0014

(cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro o cartucce a salve per

utensili), 0055 (bossoli di cartucce vuoti innescati).

Disposizione speciale 364

Questo oggetto può essere trasportato secondo le disposizioni del Capitolo 3.4 solo se il collo, così

come presentato per il trasporto, è in grado di superare la prova della serie 6(d) della Parte I del

Manuale delle prove e dei criteri, come determinata dall’autorità competente.

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI

APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)

96

N.B.: a questi numeri ONU è attribuito per le quantità limitate un valore di 5 kg; per l’ADR 2011 era

0

• UN 1057 (Accendini o ricariche per accendini contenenti gas infiammabile)

Disposizione speciale 358

Gli ACCENDINI del N° ONU 1057 conformi alla norma EN ISO 9994:2006 + A1:2008 “Accendini –

specifiche di sicurezza” e le RICARICHE PER ACCENDINI del N° ONU 1057 possono essere

trasportati sottoposti unicamente alle disposizioni dei paragrafi 3.4.1 da (a) ad (h), 3.4.2 (con

l’eccezione della massa lorda totale di 30 kg), 3.4.3 (con l’eccezione della massa lorda totale di 20

kg), 3.4.11 e 3.4.12 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) La massa lorda totale di ogni collo non superi i 10 kg;

(b) Non più di 100 kg di massa lorda di questi colli vengano trasportati in un veicolo;

(c) ogni imballaggio esterno sia marcato in modo chiaro e durevole con “UN 1057

ACCENDINI o UN 1057 RICARICHE PER ACCENDINI, secondo il caso.

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Altre disposizioni Speciali

• UN 1011 (butano), 1049 (Idrogeno compresso), 1075 (gas di petrolio liquefatti), 1954 (gas

compresso infiammabile), 1965 (idrocarburi gassosi in miscela liquefatta), 1969 (isobutano),

1971 (metano compresso o gas naturale compresso), 1978 (propano).

A queste rubriche è associata la SP660.

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI

APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)

97

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Disposizione speciale 660

Trasporto di sistemi di contenimento di gas combustibile progettati per essere

installati su veicoli a motore

I sistemi di contenimento di gas combustibile devono

- soddisfare le prescrizioni dei Regolamenti ECE N° 67 Revisione 2, N° 110

Revisione 1 o N° 115 o del Regolamento (CE) N° 79/2009 in combinazione con il

Regolamento (UE) N° 406/2010, come applicabili;

- essere a tenuta stagna (altrimenti recipienti a pressione di soccorso), conformi

a norme ISO 11623:2002 o ISO DIS 19078;

- le valvole devono essere chiuse, a tenuta di gas tranne dispositivo di

decompressione;

- Nel trasporto si deve evitare qualsiasi ostruzione al dispositivo di

decompressione o danni alle valvole;

- Devono essere fissati per non scivolare;

- Devono soddisfare 4.1.6.8 a),b),c),d) o e);

- Devono essere accompagnati da idoneo documento di trasporto:

UN1971 gas naturale, compresso, 2.1, 1 sistema di contenimento di gas

combustibile con una capacità totale di 50L, 200 bar

+ nome speditore e destinatario

- Tutte le altre disposizioni dell’ADR devono essere rispettate.

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Altre disposizioni Speciali

• UN 3090 (pile al litio metallico), 3091 (pile al litio metallico contenute in un dispositivo o pile al

litio metallico imballate con un dispositivo), 3480 (pile al litio ionico), 3481 (pile al litio ionico

contenute in un dispositivo o pile al litio ionico imballate con un dispositivo

Disposizione speciale 661

Il trasporto di batterie al litio danneggiate che non sono state raccolte e presentate al trasporto in

vista della loro eliminazione conformemente alla disposizione speciale 636, non è autorizzata se

non alle condizioni supplementari definite dall’autorità competente di qualsiasi Parte contraente

l’ADR che può anche riconoscere un’approvazione accordata dall’autorità competente di un paese

che non è Parte contraente l’ADR a condizione che questa approvazione sia stata accordata

conformemente alle procedure applicabili secondo l’ADR o il RID. Solo i metodi d’imballaggio che

sono stati approvati per queste merci dall’autorità competente possono essere utilizzati.

L’autorità competente può definire una categoria di trasporto o un codice di restrizione in galleria

più restrittivi che devono essere inclusi nell’approvazione dell’autorità competente. Una copia

dell’approvazione dell’autorità competente deve accompagnare ogni spedizione oppure il

documento di trasporto deve includere un riferimento all’approvazione dell’autorità competente.

L’autorità competente della Parte contraente l’ADR che ha rilasciato un’approvazione

conformemente a questa disposizione speciale deve darne comunicazione al Segretariato della

Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che renderà questa

informazione accessibile al pubblico sul suo sito internet.

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI

APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)

99

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Disposizione speciale 661 (continua)

NOTA: Tutte le raccomandazioni fatte dalle Nazioni Unite concernenti le prescrizioni tecniche

per il trasporto di batterie al litio danneggiate devono essere prese in considerazione al

momento del rilascio dell’approvazione.

Per “batterie al litio danneggiate” si intende in particolare

− le batterie identificate dal fabbricante come difettose per motivi di sicurezza,

− le batterie i cui involucri sono danneggiati o fortemente deformati,

− le batterie che presentano perdite di liquido o fughe di gas, o

− le batterie che presentano difetti che non possono essere diagnosticati prima del loro trasporto

verso il luogo dove può essere effettuata un’analisi.

Disposizione speciale 636

(a) Le pile contenute in un dispositivo non devono potersi scaricare durante il trasporto al punto

che la tensione a circuito aperto sia inferiore a 2 volt o a 2/3 della tensione della pila non

scaricata, secondo il valore inferiore tra i due;

(b) Le pile e le batterie al litio usate, la cui massa lorda non supera 500 g per unità, contenute o

meno in un dispositivo, raccolte e presentate al trasporto in vista della loro eliminazione,

mischiate o meno con pile o batterie non al litio, fino agli impianti intermedi di trattamento, non

sono sottoposte alle disposizioni dell’ADR se soddisfano le seguenti condizioni:

(i) sono rispettate le disposizioni dell’istruzione d’imballaggio P903b;

(ii) è attuato un sistema di qualità che garantisca che la quantità totale di pile e batterie al

litio per unità di trasporto non superi 333 kg;

(iii) i colli rechino l’iscrizione “PILE AL LITIO USATE”.

100

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Norma Transitoria

1.6.1.24 Le pile e batterie al litio fabbricate prima del 1° gennaio 2014 che sono state sottoposte a

prova conformemente alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012, ma che non

sono state sottoposte a prova conformemente alle prescrizioni applicabili a partire dal 1°

gennaio 2013, così come le apparecchiature che contengono tali pile e batterie al litio,

potranno ancora essere trasportate se tutte le altre prescrizioni applicabili vengono

rispettate.

101

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MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4)

102

3.4.1 Parti dell’ADR che si applicano anche alle quantità limitate:

Disposizioni generali: Capitoli 1.1 (Campo di applicazione e applicabilità), 1.2 (Definizioni e unità di

misura), 1.3 (Formazione), 1.4 (Obblighi di sicurezza degli operatori), 1.5 (Deroghe), 1.6 (Misure

transitorie), 1.8 (Misure e di controllo per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza: consulente per la

sicurezza), 1.9 (Restrizioni al transito nelle gallerie);

Lista merci pericolose: Capitoli 3.1 (Generalità), 3.2 (Tabella merci pericolose), 3.3 (Disposizioni

speciali eccetto 61, 178, 181, 220, 274, 313, 625, 633, 650 (e);

Utilizzo imballaggi: Paragrafi 4.1.1.1 (Qualità costruttive), 4.1.1.2 (Compatibilità con le merci

pericolose), 4.1.1.4 ÷ 4.1.1.8 (Condizioni d’uso relative a grado di riempimento, imballaggi combinati,

chiusura di sistemi montati in serie, ecc.);

Procedure di spedizione: Paragrafi 5.1.2.1 (a) (i) e (b) (Marcatura “sovraimballaggio” e “frecce di

orientamento”), 5.1.2.2 (Funzionalità dell’imballaggio in un sovraimballaggio), 5.1.2.3 (Posizione di ogni

collo in un sovraimballaggio o grande imballaggio in conformità al marchio di orientamento), 5.2.1.9

(“frecce di orientamento”), 5.4.2 (Certificato di carico di un grande container o di un veicolo);

Costruzione imballaggi: Specifiche costruttive di 6.1.4 (Prescrizioni relative agli imballaggi e paragrafi

6.2.5.1 (Materiali), 6.2.6.1 ÷ 6.2.6.3 (Progettazione e costruzione, prova di pressione idraulica, prova di

tenuta);

Trasporto, carico e scarico, movimentazione: Capitolo 7.1 (Disposizioni generali), paragrafi 7.2.1 e

7.2.2 (Caricazione sui veicoli), 7.5.1 (Controlli per il carico e scarico, eccetto 7.1.5.4 relativo a

spedizioni a carico completo), 7.5.2.4 (Divieto di carico in comune con esplosivi ad eccezione di quelli

della divisione 1.4 e dei N.UN 0161 e 0499), 7.5.7 (Movimentazione e stivaggio), 7.5.8 (Pulizie dopo lo

scarico), 7.5.9 (Divieto di fumare);

Equipaggio ed equipaggiamento: Paragrafo 8.6.3.3 (Nessuna restrizione al transito nelle gallerie per le

merci trasportate in esenzione in conformità a 1.1.3) e 8.6.4 (Restrizioni al passaggio alle unità di

trasporto marcate in conformità a 3.4.13 nelle gallerie di Categoria E e restrizioni al passaggio nelle

gallerie alle unità di trasporto con pannello arancio).

Parte 1

Parte 6

Parte 7

Parte 8

Parte 3

Parte 4

Parte 5

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Altre Specifiche (3.4.2 e 3.4.3)

- gli imballaggi interni NON sono necessari per il trasporto di oggetti come gli aerosol o i

“recipienti di piccola capacità contenenti gas”, la massa lorda totale del collo non deve

superare i 30 kg.

- gli imballaggi interni suscettibili di rompersi o di essere facilmente perforati come quelli di

vetro, di porcellana, di grès, di certe materie plastiche etc., devono essere collocati in

adeguati imballaggi intermedi che rispettino le disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4

a 4.1.1.8 e che siano progettati in modo tale da soddisfare le prescrizioni sulla

fabbricazione del 6.1.4. La massa lorda totale del collo non deve superare i 20 kg.

- Per gli oggetti della divisione 1.4, gruppo di compatibilità S, devono essere completamente

rispettate le disposizioni della sezioni 4.1.5 (disposizioni particolari relative agli imballaggi

per esplosivi della classe 1)

- Tranne che per gli oggetti della Divisione 1.4, gruppo di compatibilità S, i vassoi con

pellicola termoretraibile o estensibile conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da

4.1.1.4 a 4.1.1.8 sono accettabili come imballaggi esterni per oggetti o imballaggi interni

contenenti merci pericolose trasportate conformemente alle disposizioni di questo capitolo.

- Le merci liquide della classe 8, gruppo di imballaggio II, contenute in imballaggi interni di

vetro, di porcellana o di grès devono essere collocate in un imballaggio intermedio

compatibile e rigido

103

MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4)

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Altre Specifiche

3.4.13 (a) Le unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, che trasportano

colli contenenti merci pericolose in quantità limitate devono recare una

marcatura conforme al 3.4.15 sul fronte e sul retro, ad eccezione di quando

l’unità di trasporto contiene altre merci pericolose per le quali è già

richiesta una segnalazione con pannelli arancioni come previsto al 5.3.2.

In quest’ultimo caso, l’unità di trasporto può portare solamente i pannelli

arancioni, oppure, contemporaneamente, sia i pannelli arancioni come

previsto al 5.3.2 che la marcatura come prevista al 3.4.15.

(b) I container trasportanti colli contenenti merci pericolose in quantità limitate,

su unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, devono recare

una marcatura conforme al 3.4.15 sui quattro lati, ad eccezione di quando

il container contiene altre merci pericolose che devono essere placcate

come previsto al 5.3.1. In quest’ultimo caso, l’unità di trasporto può portare

solamente le placche oppure, contemporaneamente, sia le placche come

previsto al 5.3.1 che la marcatura come prevista al 3.4.15.

Non è necessario apporre la marcatura sull’unità di trasporto, salvo quando la marcatura

apposta sui container non è visibile all’esterno di questa unità di trasporto. In quest’ultimo caso,

la stessa marcatura deve ugualmente essere apposta sul fronte e sul retro dell’unità di

trasporto.

104

MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4)

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105

MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4)

ADR 2011

Carico misto merci pericolose imballate in quantità limitate e merci pericolose non

in quantità limitate

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106

MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4)

ADR 2013

Carico misto merci pericolose imballate in quantità limitate e merci pericolose non

in quantità limitate

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Norma Transitoria

1.6.1.20 In deroga alle prescrizioni del capitolo 3.4 applicabili a partire dal 1° gennaio 2011, le

merci pericolose imballate in quantità limitate, diverse da quelle alle quali è attribuita

la cifra “0” nella colonna (7a) della Tabella A del capitolo 3.2, possono continuare ad

essere trasportate fino al 30 giugno 2015 conformemente alle disposizioni del

capitolo 3.4 applicabili fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, in questo caso, le

disposizioni dal 3.4.12 al 3.4.15 in vigore dal 1° gennaio 2011 possono essere

applicate dal 1° gennaio 2011. Ai fini dell’applicazione dell’ultima frase del 3.4.13 (b),

se il container trasportato reca la marcatura prescritta al paragrafo 3.4.12 applicabile

fino al 31 dicembre 2010, l’unità di trasporto può recare la marcatura prescritta al

paragrafo 3.4.15 applicabile a partire dal 1° gennaio 2011.

107

MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4)

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3.5.1 Quantità esenti

3.5.1.4

108

MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ ESENTI (3.5)

Le quantità esenti di merci pericolose alle quali sono assegnati i codici E1, E2, E4 e E5,

con una quantità netta di merci pericolose per imballaggio interno limitata a 1 ml per i

liquidi e i gas e a 1g per i solidi e con una quantità massima netta di merci pericolose

per imballaggio esterno ≤ 100 g per i solidi e 100 ml per liquidi e gas, sono soggette

unicamente alle disposizioni del 3.5.2* (Imballaggi) e del 3.5.3 (Prove sui colli). Ad essi

perciò non si applicano le disposizioni del 3.5.4 (Marcatura di colli) 3.5.5 (Numero

massimo di colli per veicolo/container) e 3.5.6 documentazione.

* Salvo per quanto concerne l’imballaggio intermedio (che non è richiesto se gli imballaggi interni sono

solidamente imballati in un imballaggio esterno imbottito in modo da evitare, nelle normali condizioni di

trasporto, che si rompano, si perforino, o lascino fuoriuscire il loro contenuto) e, nel caso di liquidi, se

l’imballaggio esterno contiene una sufficiente quantità di materiale assorbente per la totalità del contenuto

degli imballaggi interni

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PARTE 4

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA

UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DELLE

CISTERNE

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UTILIZZO DEI RECIPIENTI A PRESSIONE DI SOCCORSO (4.1.1.20)

4.1.1.20.1 In caso di recipienti a pressione danneggiati, difettosi, che perdono o che non

sono conformi, possono essere utilizzati dei recipienti a pressione di soccorso

conformi al 6.2.3.11.

NOTA: Un recipiente a pressione di soccorso può essere utilizzato come

sovrimballaggio conformemente al 5.1.2. Quando viene utilizzato come

sovrimballaggio i marchi devono essere conformi al 5.1.2.1 invece che al

5.2.1.3.

4.1.1.20.2 I recipienti a pressione devono essere collocati in recipienti a pressione di

soccorso di dimensione adeguata. Più recipienti a pressione possono essere

collocati nel medesimo recipiente a pressione di soccorso solo se il loro

contenuto è conosciuto e se non reagiscono pericolosamente tra di loro

(vedere 4.1.1.6). Devono essere prese misure appropriate per impedire il

movimento dei recipienti a pressione all’interno dei recipienti a pressione di

soccorso, per esempio utilizzando dei separatori, dell’imbottitura o bloccandoli.

4.1.1.20.3 Un recipiente a pressione può essere collocato in un recipiente a pressione di

soccorso a condizione che:

(a) Il recipiente a pressione di soccorso sia conforme al 6.2.3.11 ed una

copia del certificato di approvazione sia disponibile;

(b) Le parti del recipiente a pressione che si trovano o che sono

suscettibili di trovarsi direttamente a contatto con le merci pericolose

non vengano né alterate né indebolite dalle merci pericolose stesse

e che non provochino degli effetti pericolosi (per esempio

catalizzando una reazione o reagendo con le merci pericolose); e

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UTILIZZO DEI RECIPIENTI A PRESSIONE DI SOCCORSO (4.1.1.20)

(c) Il contenuto del recipiente (o dei recipienti) a pressione contenuto sia

limitato in pressione ed in volume in modo che se totalmente

scaricato nel recipiente a pressione di soccorso, la pressione nel

recipiente a pressione di soccorso a 65°C non superi la pressione di

prova del recipiente a pressione di soccorso (per i gas vedere

l’istruzione d’imballaggio P200 (3) al 4.1.4.1). La riduzione della

capacità in acqua utilizzabile del recipiente a pressione di soccorso,

dovuta per esempio ad una apparecchiatura contenuta o a

dell’imbottitura, deve essere tenuta in considerazione.

4.1.1.20.4 La designazione ufficiale di trasporto, il numero ONU preceduto dalle lettere

“UN” e le etichette prescritte per i colli al capitolo 5.2 applicabili alle merci

pericolose contenute nei recipienti a pressione contenuti devono essere

apposti sui recipienti a pressione di soccorso per il trasporto.

4.1.1.20.5 I recipienti a pressione di soccorso devono essere puliti, degassificati e

ispezionati visivamente all’interno ed all’esterno dopo ogni utilizzo. Devono

sottostare a dei controlli e prove periodici conformemente al 6.2.3.5 almeno

una volta ogni cinque anni.

Norma Transitoria

1.6.2.12 I recipienti a pressione di soccorso potranno ancora essere costruiti ed approvati

secondo le regolamentazioni nazionali fino al 31 dicembre 2013. I recipienti a pressione

di soccorso costruiti ed approvati secondo le regolamentazioni nazionali prima del 1°

gennaio 2014 potranno continuare ad essere trasportati con l’approvazione delle autorità

competenti dei Paesi nei quali essi sono utilizzati

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112

Compatibilità chimica degli imballaggi, compresi gli IBC, di

plastica (4.1.1.21)

Rinumerazione della sezione (ex 4.1.1.19), della figura 4.1.1.21.1 (ex 4.1.1.19.1) «Diagramma per

l’assimilazione delle materie di riempimento e liquidi standard» e della figura 4.1.1.21.2 (ex

4.1.1.19.2) «Diagramma rappresentante la regola per le rubriche collettive»

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113

ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (4.1.4)

Modifiche:

• P001, P002, P010, P111, P112, P113, P114, P115, da P130 a P144, da P403 a P411, P 500,

P501, P502, P503, P504, P520, P600, P601, P602, P620, P621, P650, P800, P802, P803,

P804, P901, P902, P903, P904, IBC520, LP02, LP902, modificate

• P200 (bombole, tubi, fusti a pressione, pacchi di bombole)

È stata attribuita a molti gas liquefatti con pericolo di tossicità e corrosione (v. trifloruro di boro,

fosgene, dicloro etano, etc.) la disposizione speciale «a» per la quale i recipienti a pressione in

lega di alluminio, non devono essere utilizzati

• P203 ai recipienti criogenici chiusi è stata reinserita la nota (8) concernente i controlli periodici

che prevede un intervallo non superiore a 5 anni tra i controlli e le prove periodiche che si

applicano ai dispositivi di decompressione conformemente al 6.2.1.6.3

• P208 rinumerata (ex P206)

N.B.: tra le modifiche introdotto in numerose disposizioni di imballaggio (p.es. P001, P002 etc) vi è

la possibilità di utilizzare una nuova tipologia di casse costituite da «altro metallo» (4N), cioè un

metallo diverso da acciaio e alluminio. È il frutto di una proposta italiana presentata al sottocomitato

TDG dell’ONU nel settembre 2009 per l’ammissione del trasporto di esplosivi in casse di metallo di

materiale diverso dall’acciaio e dall’alluminio, come p.es. il titanio.

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ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (4.1.4)

Completamente riscritte

• P004 relativa Cartucce a pila combustibile (UN 3473, 3476, 3477, 3478, 3479)

• P201 relativa ai Campioni di gas non compresso (UN 3167, 3168, 3169)

• P302 relativa Confezione di resina poliestere (UN 3269)

• P401 relativa a UN 1183 (ETILDICLOROSILANO), 1242 (metildiclorosilano), 1295

(triclorosilano), 2965 (eterato dimetilico del trifluoruro di boro), 2988 (clorosilani idroreattivi,

infiammabili, corrosivi, n.a.s)

• P402 relativa a UN 1389 (amalgama di metalli alcalini, liquido), 1391 (dispersione di metalli

alcalini o dispersione di metalli alcalino-terrosi), 1392 (amalgama di metalli alcalino-terrosi,

liquida), 1411 (idruro di litio e alluminio in etere), 1420 (leghe metalliche di potassio, liquide),

1421 (lega liquida di metalli alcalini, n.a.s.), 1422 (leghe liquide di potassio e sodio), 1928

(bromuro di metilmagnesio nell'etere etilico), 3129 (liquido idroreattivo, corrosivo, n.a.s.), 3130

(liquido idroreattivo, tossico, n.a.s), 3148 (liquido idroreattivo, n.a.s.), 3184 (liquido organico

autoriscaldante, tossico, n.a.s.), 3185 (liquido organico autoriscaldante, corrosivo, n.a.s), 3187

(liquido inorganico autoriscaldante, tossico, n.a.s.), 3188 (liquido inorganico autoriscaldante,

corrosivo, n.a.s), 3398 (materia organometallica liquida idroreattiva), 3399 (materia

organometallica liquida idroreattiva, infiammabile), 3482 (dispersione di metalli alcalini,

infiammabile o dispersione di metalli alcalino-terrosi, infiammabile)

• P407 relativa a UN 1331 (fiammiferi non "di sicurezza"), 1944 (fiammiferi di sicurezza), 1945

(cerini), 1254 (fiammiferi controvento)

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ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (4.1.4)

Completamente riscritte

• P408 relativa a UN 3292 (accumulatori al sodio o elementi di accumulatori al sodio)

• P903 relative alle pile al litio (UN 3090, 3091,3480, 3481)

• P650 relativa a UN 3373 (Materie biologiche di categoria B). L’utilizzo di ghiaccio secco o azoto

liquido come refrigeranti, comporta l’applicazione delle prescrizioni del 5.5.3. Inoltre il ghiaccio

deve essere sistemato all’esterno degli imballaggi secondari, o nell’imballaggio esterno o in un

sovraimballaggio i quali devono essere a tenuta.

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ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (4.1.4)

Nuove Istruzioni

• P206 relative a Prodotti chimici sotto pressione (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505)

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ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (4.1.4)

Nuove Istruzioni

• P207 relative ai Generatori aereosol (UN 1950). Riferimento soppresso in P003 relativamente

alle disposizioni speciali PP17 e PP87

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ISTRUZIONI E DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE CISTERNE MOBILI

(4.2.5)

Nuovi inserimenti

4.2.5.2.6 Istruzioni di trasporto in cisterne mobili

• Estensione dell’istruzione T50, che si applica ai gas liquefatti non refrigerati, anche ai prodotti

chimici sotto pressione.

4.2.5.3 Disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili

• TP38 L’istruzione di trasporto in cisterne mobili T9 prescritta nell’ADR applicabile fino al 31

dicembre 2012 potrà ancora essere applicata fino al 31 dicembre 2018.

• TP39 L’istruzione di trasporto in cisterne mobili T4 prescritta nell’ADR applicabile fino al 31

dicembre 2012 potrà ancora essere applicata fino al 31 dicembre 2018.

• TP40 Le cisterne mobili non devono essere trasportate quando sono collegate ad un dispositivo

per l’applicazione a spruzzo.

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DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE CLASSI (4.3.2 )

4.3.2.3 Servizio

ADR 2011

ADR 2013

4.3.2.3.3 Durante il carico e lo scarico delle cisterne, veicoli batteria e CGEM, devono essere prese

appropriate misure per impedire che siano liberate quantità pericolose di gas e di vapori.

Le cisterne, veicoli batteria e CGEM devono essere chiusi in modo che il contenuto non

possa spandersi in modo incontrollato all’esterno. Le aperture delle cisterne a

svuotamento dal basso devono essere chiuse mediante tappi filettati, flange piene o altri

dispositivi di pari efficacia. La tenuta dei dispositivi di chiusura delle cisterne, veicoli

batteria e CGEM, deve essere verificata dal riempitore, dopo il riempimento della cisterna.

Ciò si applica, in particolare, alla parte superiore del tubo pescante.

4.3.2.3.3 Durante il carico e lo scarico delle cisterne, veicoli-batteria e CGEM, devono essere prese

appropriate misure per impedire che siano liberate quantità pericolose di gas e di vapori.

Le cisterne, veicoli-batteria e CGEM devono essere chiusi in modo che il contenuto non

possa spandersi in modo incontrollato all’esterno. Le aperture delle cisterne a

svuotamento dal basso devono essere chiuse mediante tappi filettati, flange piene o altri

dispositivi di pari efficacia. Dopo il riempimento, il riempitore deve assicurarsi che tutti i

dispositivi di chiusura delle cisterne, veicoli- batteria e CGEM siano nella posizione di

“chiuso” e che non vi siano perdite. Ciò si applica anche alla parte superiore del tubo

pescante.

N.B.: Spostata l’attenzione dal concetto di «tenuta» a quello di «chiusura»

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DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLA CLASSE 2 (4.3.3)

4.3.3.3 Servizio

4.3.3.3.4 Quando la sovrappressione esterna può essere superiore alla resistenza della cisterna

alla pressione esterna, (per esempio a causa di una temperatura ambiente bassa),

devono essere prese misure adeguate per proteggere le cisterne che trasportano dei gas

liquefatti a bassa pressione dai rischi di deformazione, per esempio riempiendole di azoto

o di un altro gas inerte per mantenere una pressione sufficiente all’interno della cisterna.

N.B.: Per evitare il fenomeno di implosione della cisterna

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PARTE 5

PROCEDURE DI SPEDIZIONE

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IMPIEGO DI SOVRIMBALLAGGI (5.1.2)

5.1.2.1 (a) Un sovrimballaggio deve essere:

(i) marcato con il termine “SOVRIMBALLAGGIO” e

(ii) marcato con il numero ONU preceduto dalle lettere “UN” come

prescritto per i colli al 5.2.1.1 e 5.2.1.2, etichettato come prescritto

per i colli al 5.2.2 e recare il marchio “materia pericolosa per

l’ambiente”, se prescritto per i colli al 5.2.1.8, per ogni merce

pericolosa contenuta nel sovrimballaggio,

salvo che siano visibili i numeri ONU, le etichette ed il marchio “materia pericolosa per

l’ambiente” rappresentativi di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio,

eccetto quanto previsto al 5.2.2.1.11 (disposizioni speciali per l’etichettatura dei materiali

radioattivi). Quando uno stesso numero ONU, una stessa etichetta o il marchio

“materia pericolosa per l’ambiente” sono richiesti per differenti colli, devono essere

applicati una sola volta.

Il marchio indicante il termine “SOVRIMBALLAGGIO”, che deve essere facilmente visibile

e leggibile, deve essere nella lingua ufficiale del paese di origine e, inoltre, se questa

lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, a meno che

accordi conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti.

(b) Le frecce di orientamento illustrate al 5.2.1.9 devono essere apposte su due

lati opposti dei seguenti sovrimballaggi:

(i) sovrimballaggi contenenti colli che devono essere marcati

conformemente al 5.2.1.9.1, a meno che i marchi rimangano visibili,

e

(ii) sovrimballaggi contenenti liquidi in colli che non devono essere

marcati conformemente al 5.2.1.9.2, a meno che le chiusure

rimangano visibili.

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123

MARCATURA ED ETICHETTATURA (5.2)5.2.1 Marcatura dei colli

5.2.1.1 Salvo che non sia disposto altrimenti nell’ADR, il numero ONU corrispondente alle merci

contenute, preceduto dalle lettere “UN”, deve figurare in modo chiaro e indelebile su ogni

collo. Il numero ONU e le lettere “UN” devono misurare almeno 12 mm di altezza salvo

che sui colli con una capacità di 30 litri o con una massa netta di 30 kg al massimo e

sulle bombole con una capacità in acqua non superiore a 60 litri, dove devono misurare

almeno 6 mm di altezza e per i colli con capacità di 5 litri o 5 kg al massimo, dove devono

avere dimensioni appropriate. Nel caso di oggetti non imballati la marcatura deve essere

apposta sull’oggetto, sulla sua imbracatura o sul suo dispositivo di movimentazione, di

stoccaggio o di lancio.

12 mm > 30 l capacità (Colli)

> 30 kg massa netta(Colli)

> 60 l capacità in acqua (Bombole)

6 mm Max 30 l capacità (Colli)

Max 30 kg massa netta(Colli)

Max 60 l capacità in acqua (Bombole)

Dimensioni

appropriate

Max 5l capacità (Colli)

Max 5 kg massa netta (Colli)

5.2.1.3 Gli imballaggi di soccorso ed i recipienti a pressione di soccorso devono inoltre portare il

marchio «IMBALLAGGIO DI SOCCORSO»

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124

MARCATURA ED ETICHETTATURA (5.2)Norma Transitoria

1.6.1.25 I colli ed i sovrimballaggi marcati con un numero ONU conformemente alle disposizioni

dell’ADR in vigore fino al 31 dicembre 2012 ma che non sono conformi alle prescrizioni

del 5.2.1.1 concernenti le dimensioni del numero ONU e delle lettere “UN”, applicabili a

partire dal 1° gennaio 2013, potranno ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 2013, e,

per le bombole con una capacità in acqua non superiore a 60 litri, fino al loro prossimo

controllo periodico ma non oltre il 30 giugno 2018.

5.2.2.2 Disposizioni relative alle etichette

5.2.2.2.1.2 Le bombole contenenti gas della classe 2 possono, se necessario a causa della loro

forma, della loro posizione e del loro sistema di fissaggio per il trasporto, portare etichette

simili a quelle prescritte in questa sezione ed il marchio “materia pericolosa per

l’ambiente” quando appropriato, ma di dimensioni ridotte conformemente alla norma ISO

7225:2005 "Etichette di rischio per bombole di gas" per poter essere apposte sulla parte

non cilindrica (ogiva) di queste bombole.

Nonostante le disposizioni del 5.2.2.1.6 le etichette ed il marchio “materia pericolosa per

l’ambiente” (vedere al 5.2.1.8.3) possono sovrapporsi nella misura prevista dalla noma

ISO 7225:2005. Tuttavia, le etichette relative al pericolo principale e le cifre di tutte le

etichette di pericolo devono essere completamente visibili e i simboli convenzionali

devono rimanere riconoscibili.

I recipienti a pressione per i gas della classe 2, vuoti, non ripuliti, possono essere

trasportati, muniti di etichette scadute o danneggiate, al fine di riempimento o di esame,

secondo il caso, e della apposizione di una nuova etichetta conformemente ai

regolamenti in vigore, o della eliminazione del recipiente a pressione

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125

PLACCATURA* E MARCATURA DEI CONTAINER, CGEM,

CONTAINER-CISTERNA, CISTERNE MOBILI E VEICOLI (5.3)

5.3.1.7 Caratteristiche delle placche

5.3.1.7.3 Per le cisterne di capacità non superiore a 3 m³, e per i piccoli container, le placche

possono essere sostituite da etichette conformi al 5.2.2.2. . Se queste etichette non

sono visibili all’esterno del veicolo trasportatore, delle placche conformi alle disposizioni

del 5.3.1.7.1 devono essere apposte, inoltre, sulle due fiancate laterali e dietro il veicolo.

5.3.2 Segnalazione con pannelli arancioni

5.3.2.1 Disposizioni generali relative alla segnalazione con pannelli arancioni

5.3.2.1.1 Le unità di trasporto trasportanti merci pericolose devono avere, disposti su un piano

verticale, due pannelli rettangolari di colore arancione conformi al 5.3.2.2.1. Essi devono

essere fissati uno sul fronte e l’altro sul retro dell’unità di trasporto, entrambi posti

perpendicolarmente all’asse longitudinale di questa. Essi devono essere ben visibili.

Se un rimorchio contenente merci pericolose viene staccato dal suo veicolo durante il

trasporto di merci pericolose, un pannello di colore arancione deve rimanere fissato sul

retro di tale rimorchio.

N.B.: Piccolo container: container le cui dimensioni esterne fuori tutto (lunghezza, larghezza o

altezza) sono ≤ 1,5m o il cui volume interno è ≤ 3 m3.

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PLACCATURA* E MARCATURA DEI CONTAINER, CGEM,

CONTAINER-CISTERNA, CISTERNE MOBILI E VEICOLI (5.3)

5.3.2.3 Significato dei numeri d’identificazione del pericolo

5.3.2.3.2 Inserimento di:

238 gas infiammabile, corrosivo (per UN 3505 Prodotti Chimici sotto pressione)

28 gas, corrosivo (per UN 3503 Prodotti Chimici sotto pressione)

*I termini «placca/placcatura» fanno riferimento all’inglese «Placard/placarding» e al

francese «Plaque- étiquette/placardage»

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DOCUMENTAZIONE (5.4)

5.4.1 Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative

5.4.1.1.18 Disposizioni speciali per il trasporto delle materie pericolose per l’ambiente (ambiente

acquatico)

Se una materia appartenente ad una delle classi da 1 a 9 soddisfa i criteri di

classificazione del 2.2.9.1.10 il documento di trasporto deve recare l’indicazione

supplementare “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE”. Questa prescrizione supplementare

non si applica ai numeri ONU 3077 e 3082 e alle esenzioni previste al 5.2.1.8.1.

L’indicazione “INQUINANTE MARINO” (conformemente al 5.4.1.4.3 del Codice IMDG)

invece di “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE” è accettabile per un trasporto in una catena

di trasporto che comporta un percorso marittimo.

5.4.1.1.18 Disposizioni speciali per il trasporto delle materie pericolose per l’ambiente (ambiente

acquatico).

Se una materia appartenente ad una delle classi da 1 a 9 soddisfa i criteri di

classificazione del 2.2.9.1.10 il documento di trasporto deve recare l’indicazione

supplementare “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE” o “INQUINANTE

MARINO/PERICOLOSO PER L’AMBIENTE”. Questa prescrizione supplementare non si

applica ai numeri ONU 3077 e 3082 e alle esenzioni previste al 5.2.1.8.1. L’indicazione

“INQUINANTE MARINO” (conformemente al 5.4.1.4.3 del Codice IMDG) ⊗ è

accettabile per un trasporto in una catena di trasporto che comporta un percorso

marittimo.

ADR 2011

ADR 2013

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128

DISPOSIZIONI SPECIALI (5.5)

5.5.3 Disposizioni speciali applicabili ai colli e ai veicoli e container contenenti materie

che presentano un rischio d’asfissia quando vengono utilizzate per scopi di

refrigerazione o condizionamento

Questa sezione si applica alle materie che possono essere utilizzate per scopi di refrigerazione o

condizionamento: p.es. Ghiaccio Secco (UN 1845), Azoto liquido refrigerato (UN 1977) o l’Argon

liquido refrigerato (UN 1951).

5.5.3.3 Colli contenente agente refrigerante o di condizionamento

Le merci pericolose che richiedono raffreddamento o condizionamento e alle quali sono assegnate

le istruzioni di imballaggio P203, P620, P650, P800, P901 o P904 devono essere imballate

conformemente a tali istruzioni di imballaggio.

Le altre merci pericolose che richiedono raffreddamento o condizionamento devono essere poste in

imballaggi capaci di resistere a temperature molto basse e non devono essere danneggiati o

indeboliti dalle sostanze utilizzate per il raffreddamento o condizionamento.

Gli imballaggi devono inoltre essere progettati e fabbricati in modo tale da consentire il rilascio di

gas al fine di prevenire un aumento di pressione che potrebbe provocare la rottura dell’imballaggio.

Inoltre le merci pericolose devono essere sistemate in modo da prevenire spostamenti a seguito

della dissipazione della sostanza utilizzata per il raffreddamento o condizionamento.

I colli devono essere trasportati in veicoli, carri ferroviari e container ben ventilati.

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129

DISPOSIZIONI SPECIALI (5.5)

5.5.3.4 Marcatura colli contenente agente refrigerante o di condizionamento

I colli contenenti sostanza utilizzate a scopo di raffreddamento o condizionamento devono essere

marcati col nome indicato nella lista delle merci pericolose per tali sostanze seguito dalla scritta

«AGENTE REFRIGERANTE» o «AGENTE DI CONDIZIONAMENTO».

La scritta deve essere nella lingua del Paese di origine, nonché in inglese o francese o tedesco.

Tale marcatura deve essere durevole, leggibile e, con riferimento all’imballaggio, posizionata e

dimensionata da risultare facilmente visibile.

5.5.3.5 Veicoli, carri ferroviari e container con ghiaccio secco non imballato

Se viene utilizzato ghiaccio secco non imballato, esso non deve venire in contatto con le strutture

metalliche dei veicoli, carri ferroviari e container per evitarne l’infragilimento. Deve quindi essere

previsto un adeguato isolamento del ghiaccio secco prevedendo una separazione di almeno 30

centimetri. Se il ghiaccio secco è situato intorno ai colli si deve prevenire il loro spostamento a

seguito della dissipazione del ghiaccio secco.

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130

DISPOSIZIONI SPECIALI (5.5)

5.5.3.6 Marcatura veicoli, carri ferroviari e container con agente refrigerante o di

condizionamento

I veicoli ed i container devono recare un apposito segnale di attenzione che deve essere collocato

su ogni punto d’accesso ed in una posizione facilmente visibile a coloro che aprono o entrano nel

veicolo o container sino a quando il veicolo sia stato ventilato e le merci refrigerate o condizionate

scaricate.

Il segnale di attenzione deve essere integrato con la designazione ufficiale di trasporto della

sostanza utilizzata a scopo di raffreddamento o condizionamento seguita dalla scritta «AGENTE

REFRIGERANTE» o «AGENTE DI CONDIZIONAMENTO».

La parola «ATTENZIONE», in rosso o in bianco, in lettere di almeno 25mm di altezza e il nome del

gas seguito dalla menzione «AGENTE REFRIGERANTE» o «AGENTE DI CONDIZIONAMENTO»

in lettere nere su fondo bianco di almeno 25mm di altezza devono essere nella lingua del Paese di

origine, nonché in inglese o francese o tedesco

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DIOSSIDO DI CARBONIO

AGENTE REFRIGERANTE

131

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5.5.3.7 Documentazione

Per i veicoli, i carri ferroviari e i container raffreddati o condizionati e che non sono stati

completamente ventilati prima del trasporto, la documentazione che accompagna il trasporto

(polizza di carico, manifesto di carico, lettera di vettura, CMR/CIM) deve includere le seguenti

informazioni:

- Numero ONU, preceduto dalle lettere UN, delle sostanza utilizzata a scopo di raffreddamento o

condizionamento

- La designazione ufficiale di trasporto della sostanza utilizzata a scopo di raffreddamento o

condizionamento, seguita dalla scritta «AGENTE REFRIGERANTE» o «AGENTE DI

CONDIZIONAMENTO» nella lingua del Paese di origine, nonché in inglese o francese o

tedesco.

p.es. UN 1845 DIOSSIDO DI CARBONIO, SOLIDO, AGENTE REFRIGERANTE

Queste informazione devono essere facili da identificare, leggibili e durevoli.

132

DISPOSIZIONI SPECIALI (5.5)

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PARTE 6

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA

COSTRUZIONE E PROVE DI IMBALLAGGI,

CONTENITORI INTERMEDI PER IL

TRASPORTO ALLA RINFUSA (IBC),

GRANDI IMBALLAGGI, CISTERNE E

CONTAINER PER IL TRASPORTO ALLA

RINFUSA

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6.1.4 Prescrizioni relative agli imballaggi

6.1.4.14 Casse d’acciaio, di alluminio o di altro metallo

4A acciaio

4B alluminio

4N metallo, diverso dall’acciaio o dall’alluminio

134

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI

IMBALLAGGI (6.1)

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6.2.1 Disposizioni generali

6.2.1.6 Controlli e prove periodici

6.2.1.6.1 […]

NOTA 4: Per la frequenza dei controlli e prove periodici, vedere l’istruzione di

imballaggio P200 del 4.1.4.1 o, per i prodotti chimici sotto pressione, l’istruzione di

imballaggio P206 del 4.1.4.1 .

6.2.1.6.3 I dispositivi di decompressione dei recipienti criogenici chiusi devono essere sottoposti

a controlli e prove periodici.

135

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI

RECIPIENTI A PRESSIONE, GENERATORI DI AEROSOL,

RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ CONTENENTI GAS

(CARTUCCE DI GAS), E CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE

CONTENENTI GAS LIQUEFATTO INFIAMMABILE (6.2)

N.B.: Con riferimento all’istruzione di imballaggio P203, è prescritta una verifica periodica dei

dispositivi di decompressione dei recipienti criogenici chiusi, al massimo ogni 5 anni.

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136

DISPOSIZIONI RELATIVE … (6.2)6.2.3 Disposizioni generali applicabili ai recipienti a pressione “non UN”

6.2.3.9.7 Marcatura dei pacchi di bombole

6.2.3.9.7.1 Le singole bombole in un pacco di bombole devono essere marcate conformemente al

6.2.3.9.

6.2.3.9.7.2 Una targa fissata in maniera permanente alla struttura del pacco deve recare le

seguenti marcature:

(a) I marchi di certificazione definiti al 6.2.2.7.2 (b), (c), (d) ed (e);

(b) I marchi operativi definiti al 6.2.2.7.3 (f), (i), (j) e la massa lorda, compresa la

massa della struttura del pacco e tutti gli elementi connessi in maniera

permanente (bombole, tubo collettore, equipaggiamento di servizio e valvole).

I pacchi destinati al trasporto del N° ONU 1001 acetilene disciolto e del N°

ONU 3374 acetilene senza solvente devono recare l’indicazione della tara

così come definita al paragrafo (a) (6) della clausola 5.4 della norma EN

12755:2000; e

(c) I marchi di fabbricazione definiti al 6.2.2.7.4 (n), (o) e, laddove applicabile, (p).

6.2.3.9.7.3 I marchi sulla targa devono essere ripartiti in tre gruppi:

(a) I marchi di fabbricazione devono apparire nel gruppo superiore ed essere

apposti consecutivamente nell’ordine indicato al 6.2.3.9.7.2 (c);

(b) I marchi operativi di cui al 6.2.3.9.7.2 (b) devono apparire nel gruppo

intermedio ed il marchio operativo definito al 6.2.2.7.3 (f) deve essere

immediatamente preceduto dal marchio operativo definito al 6.2.2.7.3 (i)

quando quest’ultimo è richiesto;

(c) I marchi di certificazione devono apparire nel gruppo inferiore ed essere

apposti nell’ordine indicato al 6.2.3.9.7.2 (a).

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137

DISPOSIZIONI RELATIVE … (6.2)

6.2.3.11 Recipienti a pressione di soccorso

6.2.3.11.1 Per permettere la movimentazione e lo smaltimento in tutta sicurezza dei recipienti a

pressione trasportati all’interno di un recipiente a pressione di soccorso, il progetto di

quest’ultimo può includere dei dispositivi non altrimenti utilizzati per le bombole o i fusti

a pressione, come i fondi piatti, i dispostivi ad apertura rapida e le aperture nella parte

cilindrica.

6.2.3.11.2 Le istruzioni relative alla sicurezza durante la movimentazione e l’utilizzo dei recipienti a

pressione di soccorso devono essere chiaramente indicate sulla documentazione che

accompagna la domanda presentata all’autorità competente del paese

dell’approvazione e devono far parte del certificato d’approvazione. Nel certificato

d’approvazione, devono essere indicati i recipienti a pressione il cui trasporto è

autorizzato in un recipiente a pressione di soccorso. Deve anche essere fornita una

lista dei materiali da costruzione di tutte le parti suscettibili di entrare in contatto con le

merci pericolose.

6.2.3.11.3 Una copia del certificato d’approvazione deve essere rilasciata dal fabbricante al

proprietario del recipiente a pressione di soccorso.

6.2.3.11.4 La marcatura dei recipienti a pressione di soccorso secondo il 6.2.3 deve essere

determinata dall’autorità competente del paese dell’approvazione tenendo conto delle

adeguate disposizioni del 6.2.3.9 concernenti la marcatura, come appropriato. La

marcatura deve includere la capacità in acqua e la pressione di prova del recipiente a

pressione di soccorso.

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138

6.2.4 Disposizioni applicabili ai recipienti a pressione «non UN» progettati, costruiti o provati conformemente a

norme di riferimento - 6.2.4.1 Progettazione costruzione controllo e prova iniziale

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139

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140

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141

6.2.4.2 Controlli e prove periodiche

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142

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI

CONTENITORI INTERMEDI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA

(IBC) (6.5)

6.5.1 Prescrizioni generali

6.5.1.1 Campo di applicazione

6.5.1.1.3 La costruzione, gli equipaggiamenti, le prove, la marcatura e l’entrata in servizio degli

IBC devono essere sottoposti all’approvazione dell’autorità competente del paese nel

quale sono stati approvati.

NOTA: Le parti che eseguono delle ispezioni e delle prove in altri paesi, dopo che l’IBC

è stato messo in servizio, non hanno bisogno di essere riconosciute dall’autorità

competente del paese nel quale l’IBC è stato approvato, ma le ispezioni e le prove

devono essere effettuate secondo le regole specificate nell’approvazione dell’IBC.

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a) Simbolo Nazioni Unite

b) Codice di identificazione grande recipiente alla rinfusa

c) Gruppo di imballaggio: X (I Gruppo di Imballaggio; solo per solidi)

Y (II e III Gruppo di Imballaggio)

Z (III Gruppo di Imballaggio)

d) Mese e anno di fabbricazione (ultime due cifre)

e) Nome dello Stato (sigla automobilistica) autorizzante l’attribuzione del marchio

f) Nome o sigla del fabbricante o altro elemento di fabbricazione del grande recipiente

alla rinfusa

g) Carico impilabile in kg (“0” se il grande recipiente alla rinfusa non può essere

impilato)

h) Massa lorda massima consentita in kg

6.6.3 Marcatura

6.6.3.1 Ogni grande imballaggio costruito e destinato ad essere utilizzato conformemente alle

prescrizioni dell’ADR deve recare una marcatura, apposta in modo durevole e leggibile,

collocata in una posizione ben visibile. Le lettere, le cifre ed i simboli devono essere

almeno di 12 mm di altezza e comprendere i seguenti elementi:

143N.B.: v. Norma Transitoria 1.6.1.26

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI

GRANDI IMBALLAGGI (6.6)

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Indicazione mediante pittogramma del massimo carico impilabile quando il Grande

Imballaggio è in uso

Grande imballaggio

che può essere impilatoGrande imballaggio

che NON può essere impilato

Il pittogramma non deve avere dimensioni inferiori a 100x100 mm; deve essere durevole e

ben visibile. Lettere e cifre indicanti la massa ammissibile devono avere altezza non

inferiore a 12 mm.

La massa indicata sopra il pittogramma non deve superare il carico imposto durante la

prova del prototipo (v. 6.6.5.3.3.4) diviso per 1,8

144

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI

GRANDI IMBALLAGGI (6.6)

N.B.: v. Norma Transitoria 1.6.1.26

6.6.3.3

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145

Norma Transitoria

1.6.1.26 I grandi imballaggi fabbricati o ricostruiti prima del 1° gennaio 2014 e che non sono

conformi alle prescrizioni del 6.6.3.1 per quello che concerne l’altezza delle lettere, delle

cifre e dei simboli applicabili a partire dal 1° gennaio 2013 potranno ancora essere

utilizzati. Sui grandi imballaggi fabbricati o ricostruiti prima del 1° gennaio 2015 non è

necessario apporre il marchio del carico di impilamento massimo autorizzato

conformemente al 6.6.3.3. Questi grandi imballaggi non marcati conformemente al

6.6.3.3 potranno ancora essere utilizzati dopo il 31 dicembre 2014 ma la marcatura dovrà

essere conforme al 6.6.3.3 se essi vengono ricostruiti dopo tale data.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI

GRANDI IMBALLAGGI (6.6)

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PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE,

CONTROLLI E PROVE DI CISTERNE MOBILI E CONTAINER PER

GAS AD ELEMENTI MULTIPLI (CGEM) UN (6.7)

Per le cisterne mobili destinate al trasporto di materie della Classe 1 e dalla 3

alla 9 e per le cisterne mobili destinate al trasporto di gas liquefatti non

refrigerati (compresi i prodotti chimici sotto pressione) e di gas liquefatti

refrigerati e per i CGEM destinati al trasporto di gas non refrigerati, sono state

revisionate le sezioni relative alla marcatura dei dispositivi di decompressione

(6.7.2.13, 6.7.3.9, 6.7.4.8 e 6.7.5.6), introducendo:

- La sezione di passaggio dei dispositivi di decompressione a molla e dei

dischi di rottura in mm2;

- Un riferimento alle norme ISO 4126-1:2004 e ISO 4126-7:2004 circa la portata

nominale

Norma Transitoria

1.6.4.43 Non è necessario che le cisterne mobili e i CGEM fabbricati prima del

1° gennaio 2014 siano conformi alle prescrizioni del 6.7.2.13.1 (f), 6.7.3.9.1 (e),

6.7.4.8.1 (e) e 6.7.5.6.1 (d) relative alla marcatura dei dispositivi di

decompressione

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147

PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE

DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE,

CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E

CGEM (6.8)6.8.2 Prescrizioni applicabili a tutte le classi

6.8.2.3 Approvazione del prototipo

6.8.2.3.1 […] L’autorità competente od un organismo da essa designato, deve procedere, su

domanda del richiedente, ad un’approvazione del prototipo separata per le valvole ed

altri equipaggiamenti di servizio per i quali nella tabella al 6.8.2.6.1 viene indicata una

norma di riferimento, conformemente a tale norma. Questa approvazione del prototipo

separata deve essere presa in considerazione quando viene emesso un certificato della

cisterna, se i risultati delle prove vengono presentati e se le valvole ed altri

equipaggiamenti di servizio corrispondono all’utilizzo previsto.

6.8.2.3.4 In caso di modifica di una cisterna con un’approvazione del prototipo in corso di validità,

scaduta o ritirata, le prove, i controlli e l’approvazione sono limitati alle parti della cisterna

che sono state modificate. La modifica deve soddisfare le disposizioni dell’ADR

applicabili alla data in cui ha luogo. Per tutte le parti della cisterna non interessate dalla

modifica, la documentazione dell’approvazione del prototipo iniziale resta valida.

Una modifica si può applicare ad una o più cisterne coperte da un’approvazione del

prototipo.

Un certificato di approvazione della modifica deve essere consegnato al richiedente da

parte dell’autorità competente di una Parte contraente l’ADR, o da un organismo da essa

designato e deve essere conservata come parte del fascicolo cisterna.

Ogni domanda di un certificato d’approvazione per una modifica deve essere presentata

dal richiedente ad un’unica autorità competente o ad un organismo designato da tale

autorità.

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148

PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE

DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE,

CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E

CGEM (6.8)ADR 2011 ADR 2013

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149

PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE

DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE,

CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E

CGEM (6.8)N.B.: Le materie indicate al 4.3.4.1.3 sono quelle contrassegnate (+) nella colonna 12 «Codice

Cisterna» della Tabella A – Lista delle Merci Pericolose

N.B.: Cisterna smontabile: cisterna di capacità > 450 l, diversa da cisterna fissa, cisterna mobile,

container cisterna o elemento di un veicolo-batteria o di un CGEM, che non è progettata per il

trasporto delle merci senza rottura di carico e che, normalmente, può essere movimentata solo se

vuota

N.B.: Ai fini della marcatura fanno eccezione le cisterne stradali fisse per le materie delle classe da

3 a 9 (ovvero non gas) per le quali non è ancora obbligatoria l’indicazione del «Codice cisterna» in

quanto tale informazione è riportata su documento specifico (Barrato Rosa)Norme Transitorie

1.6.3.41 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° luglio

2013 conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31dicembre 2012, ma che non

sono tuttavia conformi alle disposizioni relative alla marcatura del 6.8.2.5.2 o 6.8.3.5.6

applicabili a partire dal 1° gennaio 2013, potranno continuare ad essere marcate

conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012 fino al successivo

controllo periodico che si terrà dopo il 1° luglio 2013.

1.6.4.42 I container-cisterna costruiti prima del 1° luglio 2013 conformemente alle prescrizioni

applicabili fino al 31 dicembre 2012, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni

relative alla marcatura del 6.8.2.5.2 o 6.8.3.5.6 applicabili a partire dal 1° gennaio 2013,

potranno continuare ad essere marcati conformemente alle prescrizioni applicabili fino al

31 dicembre 2012 fino al successivo controllo periodico che si terrà dopo il 1° luglio 2013.

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Gli standard indicati come riferimento nella tabella seguente devono essere applicati per il rilascio

delle approvazioni di tipo come indicato nella colonna 4 per soddisfare le condizioni del capitolo 6.8

richiamate in colonna 1. La colonna 5 indica l’ultima data alla quale le approvazioni di tipo esistenti

devono essere ritirate in accordo a 1.8.7.2.4 o 6.8.2.3.3; se nessuna data è indicata,

l’approvazione di tipo rimane valida fino alla sua scadenza. Dal 1 gennaio 2009, l’applicazione degli

standard di riferimento, che costituiscono un codice tecnico unificato per il calcolo, la costruzione,

l’approvazione e il controllo periodico di:

- cisterne per le merci delle Classi da 3 a 9 (Non Gas);

- cisterne e recipienti a pressione per i gas della Classe 2 (v. Direttiva T-PED)

è diventata obbligatoria (per le eccezioni v. 6.8.2.7 e 6.8.3.7).

Se più di uno standard è indicato come riferimento per l’applicazione delle stesse disposizioni, ne

deve essere applicato uno soltanto ma integralmente se non diversamente specificato nella tabella.

Con la definitiva introduzione degli standard europei “EN” come codici di riferimento per le cisterne

di tutte le classi, diventa di fatto operativo il fascicolo cisterna introdotto nel 2007 come documento

(o raccolta di documenti) contenente tutte le informazioni tecniche sulla cisterna.

N.B. :In applicazione della norma transitoria 1.6.3.16 (cisterne fisse, cisterne mobili e veicoli

batteria) e della norma transitoria 1.6.4.18 (contenitori in cisterna e CGEM), per i suddetti

contenitori costruiti prima del 1º gennaio 2007 ma non conformi alle disposizioni del 4.3.2, 6.8.2.3,

6.8.2.4 e 6.8.3.4, la registrazione dei documenti per il fascicolo cisterna deve iniziare al più tardi

alla prossima prova periodica. 150

PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE

DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE,

CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E

CGEM (6.8)

6.8.2.6 Prescrizioni relative alle cisterne che sono progettate, costruite e provate secondo

delle norme di riferimento

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6.8.2.6 Prescrizioni relative alle cisterne che sono progettate, costruite e provate secondo

delle norme di riferimento

Sottosezioni e

paragrafi applicabili

(1)

Riferimento

(2)

Titolo del documento

(3)

Applicabile per

approvazioni di

nuovo tipo o per

rinnovi

(4)

Data ultima per il ritiro

delle approvazioni di

tipo esistenti

(5)

Per tutte le cisterne

6.8.2.1

6.8.2.1 e 6.8.3.1

6.8.2.2.1

6.8.2.2.1

EN 14025:2003

+ AC: 2005

EN 14025:2008

EN 14432:2006

EN 14433:2006

Cisterne per il trasporto di merci pericolose

- Cisterne metalliche sotto pressione –

Progettazione e costruzione

Cisterne per il trasporto di merci pericolose

- Cisterne metalliche sotto pressione –

Progettazione e costruzione

Cisterne per il trasporto di merci pericolose

– equipaggiamenti per le cisterne destinate

al trasporto di prodotti chimici liquidi –

valvole di messa in pressione della

cisterna e di scarico del prodotto

Cisterne per il trasporto di merci pericolose

– equipaggiamenti per le cisterne destinate

al trasporto di prodotti chimici liquidi –

valvole di fondo

tra il 1 gennaio

2005 e il 30 giugno

2009

Fino a nuovo

avviso

Fino a nuovo

avviso

Fino a nuovo

avviso

Per la prova e il controllo

6.8.2.4 e 6.8.3.4 EN 12972:2007 Cisterne per il trasporto di merci

pericolose. Prova, ispezione e marcatura

delle cisterne metalliche

Fino a nuovo

avviso

151

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Sottosezioni e

paragrafi applicabili

(1)

Riferimento

(2)

Titolo del documento

(3)

Applicabile per

approvazioni di

nuovo tipo o per

rinnovi

(4)

Data ultima per il ritiro

delle approvazioni di

tipo esistenti

(5)

Per le cisterne con pressione di servizio massima non superiore a 50 kPa e destinate al trasporto di materie per le quali un codice

cisterna comprendente la lettera “G” è indicato nella colonna (12) della Tabella A del Capitolo 3.2

6.8.2.1

6.8.2.1

EN 13094:2004

EN 13094:2008 e

AC: 2008

Cisterne per il trasporto di merci pericolose

– Cisterne metalliche con pressione di

servizio non superiore a 0,5 bar –

Progettazione e costruzione

Cisterne per il trasporto di merci pericolose

– Cisterne metalliche con pressione di

servizio non superiore a 0,5 bar –

Progettazione e costruzione

Tra il 1 gennaio

2005 e il 31

dicembre 2009

Fino a nuovo

avviso

Per le cisterne per i gas della Classe 2

6.8.2.1 (salvo

6.8.2.1.17);

6.8.2.4.1 (salvo prova

di tenuta);

6.8.2.5.1, 6.8.3.1 e

6.8.3.5.1

EN 12493:2001

(salvo Allegato C)

Cisterne saldate in acciaio per gas di

petrolio liquefatti (GPL) – Veicoli cisterna

stradali – Progettazione e costruzione.

NOTA: Si intende per “veicolo cisterna

stradale” la “cisterna fissa” e la “cisterna

smontabile” ai sensi dell’ADR

tra il 1 gennaio

2005 e il 31

dicembre 2010

31 dicembre 2012

6.8.2.1 (salvo

6.8.2.1.17), 6.8.2.5,

6.8.3.1, 6.8.3.5, da

6.8.5.1 a 6.8.5.3

EN 12493:2008

(salvo Allegato C)

Equipaggiamenti per gpl e loro accessori –

Cisterne di acciaio saldato per gas di

petrolio liquefatti (gpl – veicoli cisterna

stradali – progettazione e costruzione

Tra il 1° gennaio

2010 e il 21

dicembre 2013

31 dicembre 2014

6.8.2.1 (salvo

6.8.2.1.17), 6.8.2.5,

6.8.3.1, 6.8.3.5, da

6.8.5.1 a 6.8.5.3

EN 12493:2008 +

A1:2012 (salvo

Allegato C)

Equipaggiamenti per gpl e loro accessori –

Cisterne di acciaio saldato per gas di

petrolio liquefatti (gpl – veicoli cisterna

stradali – progettazione e costruzione

Fino al 31

dicembre 2013

31 dicembre 2015

152

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Sottosezioni e

paragrafi applicabili

(1)

Riferimento

(2)

Titolo del documento

(3)

Applicabile per

approvazioni di

nuovo tipo o per

rinnovi

(4)

Data ultima per il ritiro

delle approvazioni di

tipo esistenti

(5)

Per le cisterne per i gas della Classe 2

6.8.3.2 (salvo 6.8.3.2.3) EN 12252:2000 Equipaggiamenti dei veicoli cisterna per

GPL

NOTA: si intende per “veicolo cisterna

stradale” la “cisterna fissa” e la “cisterna

smontabile” ai sensi dell’ADR

tra il 1 gennaio

2005 e il 31

dicembre 2010

31 dicembre 2012

6.8.3.2 (salvo 6.8.3.2.3)

e 6.8.3.4.9

EN 12252:2005 +

A1:2008

Equipaggiamenti e accessori per GPL -

Equipaggiamenti dei veicoli cisterna per

GPL

NOTA: si intende per “veicolo cisterna

stradale” la “cisterna fissa” e la “cisterna

smontabile” ai sensi dell’ADR

Fino a nuovo

avviso

6.8.2.1 (salvo

6.8.2.1.17), 6.8.2.4,

6.8.3.1 e 6.8.3.4

EN 13530-2:2002 Recipienti criogenici – Grandi recipienti

sotto vuoto trasportabili isolati – Parte 2:

Progettazione, costruzione, ispezione e

prove

tra il 1 gennaio

2005 e il 30 giugno

2007

6.8.2.1 (salvo

6.8.2.1.17), 6.8.2.4,

6.8.3.1 e 6.8.3.4

EN 13530-2:2002 +

A1:2004

Recipienti criogenici – Grandi recipienti

sotto vuoto trasportabili isolati – Parte 2:

Progettazione, costruzione, ispezione e

prove

Fino a nuovo

avviso

6.8.2.1 (salvo

6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 e

6.8.2.1.20), 6.8.2.4,

6.8.3.1 e 6.8.3.4

EN 14398-2:2003

(salvo tabella 1)

Recipienti criogenici – Grandi recipienti

non sotto vuoto trasportabili isolati – Parte

2: Progettazione, costruzione, ispezione e

prove

Fino a nuovo

avviso

153

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Sottosezioni e paragrafi

applicabili

(1)

Riferimento

(2)

Titolo del documento

(3)

Applicabile per

approvazioni di

nuovo tipo o per

rinnovi

(4)

Data ultima per il ritiro

delle approvazioni di tipo

esistenti

(5)

Per le cisterne destinate al trasporto di prodotti petroliferi liquidi e di altre materie pericolose della classe 3 aventi pressione di vapore non

superiore a 110 kPa a 50 °C e di benzina, e non aventi rischio sussidiario di tossicità o di corrosività

6.8.2.1 EN 13094:2004 Cisterne per il trasporto di merci pericolose –

cisterne metalliche con pressione di servizio non

superiore a 0,5 bar – progettazione e costruzione

tra il 1 gennaio 2005 e

il 31 dicembre 2009

6.8.2.1 EN 13094:2008 e AC:

2008

Cisterne per il trasporto di merci pericolose –

cisterne metalliche con pressione di servizio non

superiore a 0,5 bar – progettazione e costruzione

Fino a nuovo avviso

6.8.2.2 e

6.8.2.4.1

EN 13082:2001 Cisterne per il trasporto merci pericolose –

Equipaggiamento di servizio per cisterne – Valvola

di trasferimento del vapore

Tra il 1° gennaio

2005 e il 30 giugno

2013

31 dicembre 2014

EN 13082: 2008 +

A1:2011

Cisterne per il trasporto merci pericolose –

Equipaggiamento di servizio per cisterne – Valvola

di recupero dei vapore

Fino a nuovo avviso

EN 13308:2002 Cisterne per il trasporto di merci pericolose –

Equipaggiamento di servizio per cisterne – Valvola

di fondo a pressione non compensata

Fino a nuovo avviso

EN 13314:2002 Cisterne per il trasporto di merci pericolose –

Equipaggiamento di servizio per cisterne –

Coperchio del foro di riempimento

Fino a nuovo avviso

154

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Sottosezioni e

paragrafi applicabili

(1)

Riferimento

(2)

Titolo del documento

(3)

Applicabile per

approvazioni di

nuovo tipo o per

rinnovi

(4)

Data ultima per il ritiro

delle approvazioni di tipo

esistenti

(5)

Per le cisterne destinate al trasporto di prodotti petroliferi liquidi e di altre materie pericolose della classe 3 aventi pressione di vapore non

superiore a 110 kPa a 50 °C e di benzina, e non aventi rischio sussidiario di tossicità o di corrosività

6.8.2.2 e 6.8.2.4.1 EN 13316:2002 Cisterne per il trasporto di merci pericolose –

Equipaggiamento di servizio per cisterne –

Valvola di fondo a pressione compensata

Fino a nuovo avviso

EN 13317:2002 (ad

eccezione della figura

e della tabella B.2

dell’Annesso B) (il

materiale deve

rispondere alle

disposizioni della

norma EN 13904:2004,

paragrafo 5.2)

Cisterne per il trasporto di merci

pericolose – Equipaggiamento di servizio

per cisterne – Montaggio del coperchio del

passo d’uomo

tra il 1 gennaio 2005

e il 31 dicembre

2010

31 dicembre 2012

EN 13317:2002 +

A1:2006

Cisterne per il trasporto di merci

pericolose – Equipaggiamento di servizio

per cisterne – Montaggio del coperchio del

passo d’uomo

Fino a nuovo avviso

EN 14595:2005 Cisterne per il trasporto di merci

pericolose – Equipaggiamento di servizio

per cisterne – Sfiato di pressione e

depressione

Fino a nuovo avviso

155

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156

PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE

DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE,

CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E

CGEM (6.8)

Norme Transitorie

1.6.3.43 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio

2012 conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012, ma che non

sono tuttavia conformi alle prescrizioni del 6.8.2.6 relative alle norme EN 14432:2006 e

EN 14433:2006 applicabili a partire dal 1° gennaio 2011, potranno continuare ad essere

utilizzate

1.6.4.46 I container-cisterna costruiti prima del 1° gennaio 2012 conformemente alle prescrizioni

applicabili fino al 31 dicembre 2012, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni

del 6.8.2.6 relative alle norme EN 14432:2006 e EN 14433:2006 applicabili a partire dal

1° gennaio 2011, potranno continuare ad essere utilizzati.

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ADR 2011

157

6.8.3.4 Controlli e prove per prescrizioni applicabili alla Classe 2

ADR 2013

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158

PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE

DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE,

CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E

CGEM (6.8)

N.B.: le deroghe rimosse sono ora espresse sotto forma di disposizione speciale TT10 assegnata a

queste materie: UN 1008 (Trifluoruro di Boro), UN 1017 (Cloro), UN 1048 (Bromuro di idrogeno

anidro), UN 1050 (Cloruro di idrogeno anidro), UN 1053 (Solfuro di idrogeno) e UN 1079 (diossido

di zolfo).

6.8.2.4 Controlli e prove per prescrizioni applicabili a tutte le Classi

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PARTE 7

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE

CONDIZIONI DI TRASPORTO, IL CARICO,

LO SCARICO E LA MOVIMENTAZIONE

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160

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASPORTO ALLA RINFUSA (7.3)

Modifica disposizione speciale VV15ADR 2011

ADR 2013

N.B.: la disposizione speciale VV15 si applica al trasporto alla rinfusa di UN 2315 (percloro di fenili,

liquidi), UN 3151 (difenili polialogenati liquidi o terfenili polialogenati liquidi), UN 3152 (difenili

polialogenati solidi o terfenili polialogenati solidi), UN 3432 (policloro difenili solidi).

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161

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CARICO, ALLO SCARICO E ALLA

MOVIMENTAZIONE (7.5)

N.B. Ai fini di questa Sezione, la sistemazione di un contenitore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa, un

contenitore cisterna o una cisterna mobile su un veicolo è considerata come “carico”; l’azione di rimuoverlo è

considerata come “scarico”.

Il veicolo e il conducente, così come il grande contenitore, il contenitore per il trasporto alla rinfusa, il

contenitore cisterna o la cisterna mobile, all’arrivo ai posti di carico e scarico, che comprendono i terminali per

contenitori, devono risultare conformi con le disposizioni normative (specialmente quelle concernenti la

sicurezza, la security e un soddisfacente funzionamento dell’equipaggiamento di carico e scarico del veicolo).

Salvo indicazioni contrarie dell’ADR il carico non deve essere effettuato se un esame dei documenti di bordo

o una ispezione visiva del veicolo, grande contenitore, contenitore cisterna o cisterna mobile, come pure delle

loro attrezzature utilizzate durante il carico e lo scarico, evidenziano che il veicolo e/o il conducente non sono

in regola con le prescrizioni di legge. L’interno e l’esterno di un veicolo container devono essere ispezionati

prima del carico per assicurarsi che non sia presente alcun danneggiamento tale da compromettere la sua

integrità o quella dei colli da caricare.

Salvo indicazioni contrarie dell’ADR lo scarico non deve essere effettuato se dalle ispezioni di cui sopra

risultano deficienze che potrebbero comprometterne la sicurezza o la security.

In conformità con le colonne (17) e (18) della Tabella A del Capitolo 3.2, certe merci pericolose possono

essere spedite solo come “carico completo”. In questo caso l’Autorità competente può richiedere che il

veicolo o il grande contenitore utilizzati per il trasporto siano caricati soltanto in un punto e scaricati soltanto in

un punto.

Quando sono richieste le frecce di orientamento, i colli e i sovraimballaggi devono essere orientati

conformemente ad esse.

NOTA: Le merci pericolose liquide, quando è fattibile, devono essere caricate sotto quelle pericolose solide.

7.5.1 Disposizioni generali relative al carico, allo scarico e alla movimentazione

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Se il caso, veicolo o contenitore devono essere muniti di dispositivi atti a facilitare lo stivaggio e la

manipolazione delle merci pericolose. I colli devono essere stivati nel veicolo o contenitore con

sistemi (cinghie di fissaggio, traverse scorrevoli, supporti regolabili, ecc.) atti ad impedirne, durante

il trasporto, il danneggiamento o movimenti che potrebbero modificarne l’orientamento.

Merci pericolose trasportate con altre merci (p.es. macchinari pesanti o gabbie) devono essere

tutte fissate o imballate nel veicolo o contenitore in modo sicuro per prevenire il rilascio di quelle

pericolose. Il movimento dei colli può essere impedito riempiendo i vuoti con zeppe o con sistemi di

bloccaggio e sostegno. Sistemi di stivaggio come nastri di cerchiatura o cinghie non devono essere

regolati troppo stretti per evitare danni o deformazione dei colli. Le prescrizioni di questo paragrafo

si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010*.

_______________________________*La norma EN 12195-1:2010 concernente i «dispositivi di ancoraggio del carico su veicoli stradali – parte 1:

calcolo delle forze di ancoraggio» fornisce precise istruzioni circa l’ancoraggio sicuro delle merci nei veicoli e nei

container per i carichi con massa «totale» maggiore 3500 kg stabilendo:

- Le modalità di fissaggio del carico

- Il numero di cinghie, catene, funi da utilizzare

- Le loro specifiche in termini di resistenza e funzionalità

Relativamente alle operazioni per il carico, lo stivaggio e il fissaggio di merci pericolose, l’ADR alla sezione 7.5.7.1

fa rinvio anche alla guida “European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport” della

Commissione Europea le cui raccomandazioni sono sostanzialmente equivalenti alle “IMO/ILO/UNECE

Guidelines for packing of cargo transport units applicable to transport operation by all surface and water modes of

transport” pubblicate nel Supplemento al Codice IMDG.

Altro utili strumenti di indirizzo per le aziende sulla corretta movimentazionedel carico sui veicoli, solo le «Linee

Guida per la Sicurezza nelle Operazioni di Carico e Scarico dei Veicoli Stradali» e le «Linee Guida Cargo

Securing» di Federchimica che richiama la norma EN 12195-1:2010.

162

7.5.7 Movimentazione e stivaggio

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I colli non devono essere impilati se non sono progettati per questo scopo. Quando differenti tipi di

colli progettati per essere impilati sono caricati insieme, occorre tener conto della loro compatibilità

per quanto concerne l’impilamento. Se necessario, per impedire che colli sopra impilati possano

danneggiare quelli sottostanti, utilizzare dispositivi portanti il carico.

Durante il carico e lo scarico, i colli contenenti merci pericolose devono essere protetti contro i

danneggiamenti.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al carico ed allo stivaggio dei contenitori sui veicoli,

così come al loro scarico.

È vietato ai membri dell’equipaggio del veicolo di aprire un collo contenente merci pericolose.

____________

NOTA. Particolare attenzione deve essere dedicata alla manipolazione dei colli, pronti alla

spedizione, al tipo di veicolo o contenitore nel quale devono essere caricati e al metodo di carico e

scarico per evitare danni ai colli da trascinamento al suolo o scorretta manipolazione.

163

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165

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CARICO, ALLO SCARICO E ALLA

MOVIMENTAZIONE (7.5)

7.5.2 Divieto di carico in comune

7.5.2.4 È proibito il carico in comune di merci pericolose imballate in quantità limitate con

qualsiasi tipo di materie ed oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4 e

dei N. ONU 0161 e 0499.

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PARTE 8

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI

EQUIPAGGI, ALL’EQUIPAGGIAMENTO,

ALL’ESERCIZIO DEI VEICOLI E ALLA

DOCUMENTAZIONE

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167

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO

E AL MATERIALE DI BORDO (8.1)

8.1.4 Mezzi di estinzione incendio

ADR 2011

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168

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO

E AL MATERIALE DI BORDO (8.1)

8.1.4 Mezzi di estinzione incendio

ADR 2013

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CERTIFICATO DI FORMAZIONE CONDUCENTE ADR

**1. (N° CERTIFICATO)*

2. (COGNOME)*

3. (ALTRO/I NOME/I)*

4. (DATA DI NASCITA gg/mm/aaaa)*

5. (NAZIONALITA’)*

6. (FIRMA DEL CONDUCENTE)*

7. (ENTE EMITTENTE)*

8. VALIDO FINO A: (dd/mm/aaaa)*

(Fotografia

conducente)*

Fronte

Retro

VALIDO PER CLASSE/I O NUMERI UN:

CISTERNE DIVERSI DALLE CISTERNE

9. (Classe o

Numero/i UN)*

10. (Classe o

Numero/i UN)*

* Sostituire il testo con il dato appropriato

** Sigla distintiva usata sui veicoli in traffico internazionale

Il certificato deve essere in una delle lingue del paese dell’Autorità competente che

lo ha emesso e comunque anche in inglese, francese o tedesco.169

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELL’EQUIPAGGIO

DEL VEICOLO (8.2)

8.2.2.8 Certificato di

formazione del conducente

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170

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELL’EQUIPAGGIO

DEL VEICOLO (8.2)

Norma Transitoria

ADR 2011

1.6.1.21 Le Parti contraenti possono continuare a rilasciare certificati di formazione dei conducenti

conformi al modello in vigore fino al 31 dicembre 2010, invece di quelli conformi alle

prescrizioni del 8.2.2.8.5, fino al 31 dicembre 2012. Tali certificati possono continuare ad

essere utilizzati fino al termine della loro validità di cinque anni.

ADR 2013

1.6.1.21 I certificati di formazione dei conducenti conformi al modello in vigore fino al 31 dicembre

2010 rilasciati dalle Parti contraenti fino al 31 dicembre 2012, invece di quelli conformi

alle prescrizioni del 8.2.2.8.5, possono continuare ad essere utilizzati fino al termine

della loro validità di cinque anni.

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171

RESTRIZIONI AL PASSAGGIO DEI VEICOLI TRASPORTANTI MERCI

PERICOLOSE NELLE GALLERIE STRADALI (8.6)

8.6.4 Restrizioni al passaggio di unità di trasporto trasportanti merci pericolose nelle

galleria

Le restrizioni al passaggio nelle gallerie devono essere applicate:

• alle unità di trasporto per le quali è prescritta una marcatura secondo il 3.4.13 (marcatura

quantità limitate per unità di trasporto di massa massima superiore 12 t e per container su

unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t) fatto salvo il 3.4.14 (marcatura non

obbligatoria, operando nel regime delle quantità limitate, con carichi inferiori uguale alle 8 t

per unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t e container su unità di trasporto di

massa massima superiore 12 t), per il passaggio nelle gallerie di categoria E; e

• alle unità di trasporto che devono segnalate con un pannello arancione come previsto al

5.3.2, conformemente alla seguente tabella una volta che sia stato determinato il codice di

restrizione in galleria che deve essere assegnato all’intero carico dell’unità di trasporto.

NOTA 2: Le merci pericolose imballate in quantità limitate trasportate in container o unità di

trasporto marcati conformemente al Codice IMDG non sono sottoposte alle restrizioni per il

transito nelle gallerie di categoria E quando la massa lorda totale dei colli contenenti merci

pericolose in quantità limitate non supera le 8 tonnellate per unità di trasporto

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PARTE 9

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA

COSTRUZIONE E ALL’APPROVAZIONE

DEI VEICOLI

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173

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEI VEICOLI (9.2)

9.2.2.6.3 Connessioni elettriche

Le connessioni elettriche tra veicoli a motore e rimorchi devono essere conformi al grado

di protezione IP54 secondo la norma CEI 60529 ed essere progettate in modo da

impedire ogni sconnessione accidentale. Le connessioni devono essere conformi alle

norme ISO 12098:2004 , ISO 7638:2003 e EN 15207:2006, secondo il caso.

9.2.2.6.3 Connessioni elettriche

Le connessioni elettriche tra veicoli a motore e rimorchi devono essere conformi al grado

di protezione IP54 secondo la norma CEI 529 ed essere progettate in modo da impedire

ogni sconnessione accidentale. Le connessioni devono essere conformi alle norme ISO

12098:2004 o ISO 7638:2003, secondo il caso.

ADR 2011

ADR 2013