Il testo del decreto Fare

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1248 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (LETTA) DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DELLINTERNO (ALFANO) DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ZANONATO) DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE (D’ALIA) DAL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (SACCOMANNI) DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (LUPI) E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (CANCELLIERI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (ORLANDO) CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (BRAY) CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (DE GIROLAMO) CON IL MINISTRO DELLA DIFESA (MAURO) CON IL MINISTRO DELLISTRUZIONE, DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (CARROZZA) Atti Parlamentari Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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Il testo del decreto legge approvato dal governo e votato dalla Camera il 23 luglio 2013.

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1248—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ZANONATO)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

(D’ALIA)

DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(BRAY)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(DE GIROLAMO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MAURO)

CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(CARROZZA)

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1248—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ZANONATO)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

(D’ALIA)

DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(BRAY)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(DE GIROLAMO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MAURO)

CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(CARROZZA)

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CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(GIOVANNINI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(MOAVERO MILANESI)

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(LORENZIN)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(DELRIO)

CON IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

(TRIGILIA)

CON IL MINISTRO PER L’INTEGRAZIONE

(KYENGE)

E CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI

(IDEM)

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia

Presentato il 21 giugno 2013

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La cornice diriferimento per il presente provvedimentoè costituita dalle raccomandazioni rivolteall’Italia nel quadro del semestre europeo2013, presentate dalla Commissione euro-pea il 29 maggio 2013(1).

Il decreto-legge, in linea con la racco-mandazione di « sostenere il flusso delcredito alle attività produttive » anche pro-

(1) Raccomandazione del Consiglio sul pro-gramma nazionale di riforma 2013 dell’Italia e cheformula un parere sul programma di stabilitàdell’Italia 2012-2017 (COM(2013)362 final, 29 mag-gio 2013).

muovendo « maggiormente lo sviluppo deimercati dei capitali al fine di diversificarel’accesso delle imprese ai finanziamenti »,prevede interventi per la semplificazionedell’accesso al Fondo di garanzia per lepiccole e medie imprese (PMI) (articolo 1),per il finanziamento a tasso agevolato dinuovi macchinari ed impianti ad uso pro-duttivo (articolo 2), nonché misure disostegno a grandi progetti di ricerca einnovazione industriale (articolo 3).

In materia di liberalizzazioni, le misureper ampliare la concorrenza nel mercatodel gas naturale e dei carburanti (articolo4) e dell’energia elettrica (articolo 5), si

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collocano nel quadro della raccomanda-zione di « assicurare la corretta attuazionedelle misure volte all’apertura del mercatonel settore dei servizi ».

Le misure relative alle concessioni stra-dali e ferroviarie, corrispondono all’indi-cazione di « portare avanti l’attivazionedelle misure adottate per migliorare lecondizioni di accesso al mercato delleindustrie di rete ». Le diverse misure diaccelerazione del finanziamento e dell’ese-cuzione di opere infrastrutturali e di mi-glioramento della rete ferroviaria, stradalee portuale (previste dagli articoli 18 eseguenti) sono in linea con la raccoman-dazione di « potenziare la capacità infra-strutturale concentrandosi ... sul trasportointermodale ».

In materia di maggiore efficienza delleamministrazioni, le disposizioni relativeall’accelerazione nell’utilizzazione deifondi comunitari (articolo 9) sono coerenticon la richiesta di « adottare misure strut-turali per migliorare la gestione dei fondidell’UE nelle regioni del mezzogiorno, invista del periodo di programmazione2014-2020 ».

Il presente decreto-legge reca, poi, di-sposizioni di semplificazione delle proce-dure amministrative (Titolo II) che rispon-dono alla raccomandazione di « semplifi-care il quadro amministrativo e normativoper i cittadini e le imprese ». Si prevedono,tra l’altro, l’indennizzo per il ritardo nellaconclusione dei procedimenti da partedelle pubbliche amministrazioni (articolo28), semplificazioni nel settore dell’edilizia(articolo 30), in quello paesaggistico (arti-colo 39) ambientale (articolo 41) e nellagestione dei rapporti di lavoro (articolo32). Ulteriori semplificazioni sono previstein materia fiscale, come le agevolazionirelative alla rateizzazione delle riscossioni(articolo 52).

Le misure volte a rivedere il finanzia-mento del sistema universitario (articolo60), a sostenere gli studenti meritevoli(articolo 59) e a facilitare il reclutamentodel personale docente (articolo 58), nonchéquelle relative alla ristrutturazione degliedifici scolastici, sono volte al potenzia-mento del sistema educativo rispondendo

alla raccomandazione di « intensificare glisforzi per scongiurare l’abbandono scola-stico e migliorare qualità e risultati dellascuola ».

Rispondono alla raccomandazione di« abbreviare la durata dei procedimenticivili e ridurre l’alto livello del contenziosocivile, anche promuovendo il ricorso aprocedure extragiudiziali di risoluzionedelle controversie » le misure per l’effi-cienza del sistema giudiziario e la defini-zione del contenzioso civile previste daltitolo III che contiene, tra l’altro, specifi-che disposizioni in materia di giustiziacivile e di ripristino della mediazione civileobbligatoria (articolo 83).

Il provvedimento è suddiviso in treTitoli recanti, rispettivamente, misure perla crescita; misure in materia di sempli-ficazione e misure per l’efficienza delsistema giudiziario e la definizione delcontenzioso civile.

Nel Titolo I, sono previsti interventi peril sostegno alle imprese (Capo I); misureper il potenziamento dell’agenda digitaleitaliana (Capo II) e misure per il rilanciodelle infrastrutture (Capo III).

Capo I: Misure per il sostegno alle imprese.

Articolo 1 (Rafforzamento del Fondo digaranzia per le piccole e medie imprese).L’articolo è finalizzato al rafforzamento ealla razionalizzazione degli interventi delFondo di garanzia per le piccole e medieimprese. Sono stabiliti i princìpi e i critericui deve conformarsi la predetta opera dirafforzamento del Fondo, demandando lasua attuazione a successivi decreti delMinistro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze.

Il primo obiettivo perseguito dallanorma è rappresentato dalla introduzionedi elementi di flessibilità nella gestionedello strumento, che consentano di cali-brare i criteri di valutazione economico-finanziaria previsti per l’accesso alla ga-ranzia in funzione dell’andamento gene-rale dell’economia e del mercato finanzia-rio e creditizio.

Nell’ottica di assicurare un più ampioaccesso al credito per le piccole e medie

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imprese, è infatti importante poter proce-dere a un costante adeguamento dei criterie delle soglie minime previste per il rila-scio della garanzia ai mutamenti del con-testo economico, evitando, soprattutto, chepossano verificarsi situazioni – come in-segnato dalla recente esperienza – in cuila morsa della recessione economica e/odella stretta creditizia, riverberandosi ine-vitabilmente sui dati di bilancio delle im-prese, possano pregiudicare l’accesso alFondo da parte di aziende che, pur scon-tando inevitabili difficoltà, restano comun-que sane.

Da una analisi condotta in collabora-zione con tecnici della Banca d’Italia,risulta infatti che, con riferimento adalcuni particolari indici utilizzati per lavalutazione delle imprese che richiedonola garanzia del Fondo, solamente unaquota minoritaria di imprese soddisfa,oggi, i valori economico-finanziari di rife-rimento considerati per l’accesso al Fondo.

Da tale analisi, elaborata sulla base deidati medi dei bilanci 2011 delle impresepresenti nella centrale Cerved, emerge, adesempio, che solo il 13,7 per cento dellepiccole imprese manifatturiere presentanoun rapporto « Mol / Fatturato » maggiore ouguale al valore di riferimento (15 percento) assunto per la valutazione dellerichieste di garanzia o, ancora, che il 96,1per cento delle predette imprese ha regi-strato, nel 2011 rispetto al precedenteesercizio, un calo del fatturato maggiore ouguale al valore di riferimento (-40 percento) di un altro indice applicato per ilFondo di garanzia.

Soprattutto in questa fase, è dunqueurgente procedere a un aggiornamento –nel rispetto del principio della sana eprudente gestione delle risorse pubbliche– delle soglie di accesso al Fondo digaranzia, al fine di consentire un piùampio accesso alla garanzia, anche perquelle imprese che, pur alle prese concontingenti e inevitabili difficoltà, restanocomunque vitali e con reali prospettive disviluppo.

Sempre al fine di rafforzare l’inter-vento del Fondo, la norma innalza, dal 70all’80 per cento, su tutto il territorio

nazionale, la percentuale massima di co-pertura delle « operazioni finanziarie dianticipazione di credito senza cessionedello stesso verso imprese che vantanocrediti nei confronti di pubbliche ammi-nistrazioni » e delle « operazioni finanzia-rie con durata non inferiore a 36 mesi »,già individuate, rispettivamente, agli arti-coli 4 e 5 del decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze 26giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 193 del 20 agosto 2012.

L’opera di potenziamento del Fondoprevede, in ultimo, la semplificazione delleprocedure e delle modalità di accesso allostrumento – da perseguire anche e so-prattutto attraverso una maggiore valoriz-zazione delle opzioni offerte dalle tecno-logie digitali – e l’introduzione di misurevolte a garantire e a rendere maggior-mente evidente l’effettivo trasferimento deivantaggi della garanzia pubblica alle pic-cole e medie imprese beneficiarie dell’in-tervento.

Altro importante obiettivo che lanorma intende perseguire è la focalizza-zione dell’intervento del Fondo in favoredi imprese che, effettivamente, abbianobisogno di un sostegno pubblico per poteraccedere al credito bancario. In una si-tuazione difficile per la finanza pubblicadel Paese, ciò che si vuole assolutamenteevitare è che le risorse del Fondo possanoessere utilizzate per garantire imprese nonrazionate sul fronte del « credito », con-centrando, viceversa, ogni possibile sforzoper supportare quelle aziende che, seppurdinamiche e con prospettive di sviluppo,incontrano difficoltà contingenti di accessoal finanziamento bancario. In questosenso, è previsto che il Fondo possa in-tervenire garantendo solo finanziamentinon ancora concessi alle piccole e medieimprese, con esplicita esclusione di accessoalla garanzia per i finanziamenti già de-liberati dai soggetti finanziatori, per i qualila garanzia pubblica sarebbe, con tuttaevidenza, del tutto superflua e inutile perl’impresa.

Con gli ultimi commi della disposizionevengono, infine, abrogate norme, di re-

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cente introduzione, che si sono rilevatepoco opportune e difficilmente applicabilidal punto di vista pratico-gestionale (arti-colo 11, comma 3, del decreto-legge n. 185del 2008 e articolo 39, comma 3, deldecreto-legge n. 201 del 2011) o non com-patibili con la normativa comunitaria diriferimento del Fondo di garanzia (comma10-sexies dell’articolo 36 del decreto-leggen. 179 del 2012).

Articolo 2 (Finanziamenti per l’acquistodi nuovi macchinari, impianti e attrezzatureda parte delle piccole e medie imprese). Ladisposizione è volta ad introdurre stru-menti di sostegno agli investimenti dellepiccole e medie imprese, facilitando l’ac-cesso al credito per l’acquisto di macchi-nari, impianti e attrezzature ad uso pro-duttivo nuovi di fabbrica e riducendo icosti dell’investimento.

L’intervento, che opera indipendente-mente da programmi complessivi di inve-stimento delle imprese, è caratterizzatodalla sua funzione anticiclica, tenuto contodella tendenza alla contrazione degli in-vestimenti fissi lordi nazionali che è datoregistrare nelle congiunture economichenegative.

I dati dell’ultimo biennio sugli investi-menti fissi delle imprese italiane, la cuicomponente principale è la voce macchi-nari, confermano, infatti, un andamento inforte calo. Nel 2011, a livello nazionale,secondo il rapporto ISTAT su impreseindustriali e servizi 2011, gli investimentifissi lordi sono diminuiti in termini realidel 2,6 per cento rispetto al 2010. La fasedi contrazione degli investimenti in attrez-zature e macchinari, ma anche di beniimmateriali, in atto dalla fine del 2007, siè riflessa in un ridimensionamento delpotenziale produttivo. Indicazioni in talsenso sono emerse anche dal sondaggiocondotto tra settembre e ottobre 2012dalla Banca d’Italia, in cui un terzo delleaziende intervistate ha riportato una forteriduzione della capacità produttiva tecnicarispetto al picco più recente della propriaattività, in larga parte dovuta alla debo-lezza della domanda e a fattori di naturafinanziaria. Secondo gli ultimi dati ISTAT,

nel primo trimestre dell’anno gli investi-menti fissi lordi sono diminuiti del 3,3 percento.

In relazione al settore dei beni stru-mentali, che conta circa 3.300 imprese e141.000 addetti, per un fatturato comples-sivo pari a 28 miliardi di euro, i primi dati2013 mostrano una forte debolezza delmercato interno, con una contrazionedelle consegne previsionalmente pari al 5,8per cento rispetto al 2012, che si aggiungealla contrazione complessivamente pari al25,4 per cento registrata nei due anniprecedenti (fonte: Centro studi UCIMU-Sistemi per produrre).

Nel primo trimestre 2013, infine, l’in-dice degli ordini interni di macchine uten-sili registra una contrazione del 35,9 percento rispetto al primo trimestre del 2012;il valore assoluto, pari a 44,4, risulta il piùbasso mai registrato (fonte: Centro studiUCIMU-Sistemi per produrre).

Alla luce dei dati esposti, emerge comenecessaria e urgente l’introduzione di unamisura per l’acquisto di beni strumentaliche, oltre a favorire il sistema produttivonel suo complesso, costituisca anche unostrumento di forte sostegno al settore dellemacchine utensili, che presenta, nel nostroPaese, nicchie di eccellenza.

A tali fini, la norma prevede l’associa-zione a finanziamenti erogati alle PMI dalsistema bancario di un contributo con-cesso dal Ministero dello sviluppo econo-mico, rapportato agli interessi calcolati suipredetti finanziamenti.

In particolare, i finanziamenti bancarisaranno erogati attraverso i meccanismiprevisti dall’articolo 3, comma 4-bis, deldecreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9aprile 2009, n. 33, che consentono l’uti-lizzo delle risorse rivenienti dal risparmiopostale e attribuite a Cassa depositi eprestiti S.p.A. per iniziative a favore dellepiccole e medie imprese attraverso l’inter-mediazione di soggetti autorizzati all’eser-cizio del credito. È, pertanto, stabilital’istituzione presso Cassa depositi e prestitiS.p.A. di un plafond di 2,5 miliardi di euro– eventualmente incrementabile fino a 5miliardi di euro sulla base del monitorag-

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gio sull’andamento dei finanziamenti e neilimiti delle risorse disponibili o delle ne-cessarie coperture – che sarà utilizzatodalla medesima Cassa per fornire, fino al31 dicembre 2016, provvista dalle bancheaderenti per la concessione dei finanzia-menti alle imprese (comma 2).

La norma indica i caratteri essenzialidei finanziamenti bancari, precisando cheessi avranno durata non superiore a cin-que anni e saranno erogati fino ad unmassimo di 2 milioni di euro per impresa,anche frazionato in più iniziative. Si pre-vede, inoltre, la possibilità che il finanzia-mento copra l’intero costo dell’investi-mento (comma 3).

Le imprese che accedono al finanzia-mento beneficeranno di un contributo sta-tale, calcolato in base al costo ammissibiledell’acquisto e, comunque, nella misuradeterminata con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,decreto con il quale saranno, altresì, de-finite le condizioni di accesso e le modalitàdi funzionamento degli strumenti intro-dotti dalla norma (commi 4 e 5).

Aspetto di particolare interesse e cherafforza la capacità di accesso al creditodelle imprese destinatarie della norma ècostituito dalla possibilità di ammissionedei finanziamenti, fino all’80 per cento delloro ammontare, alla garanzia del Fondocentrale di garanzia. L’accesso avverràsecondo modalità semplificate, da stabilirecon decreto del Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze (comma 6).

Fermi restando i sopra richiamati li-miti, stabiliti dalla norma, la disciplina didettaglio, per quanto attiene, in partico-lare, alle modalità operative per la con-cessione dei finanziamenti agevolati, è ri-messa ad uno o più convenzioni, da sti-pulare tra il Ministero dello sviluppo eco-nomico (sentito il Ministero dell’economiae delle finanze), Cassa depositi e prestitiS.p.A. e ABI, secondo modalità particolar-mente agili (comma 7).

Articolo 3 (Rifinanziamento dei con-tratti di sviluppo). L’articolo è volto a

rifinanziare lo strumento dei contratti disviluppo in relazione ai programmi affe-renti ai settori industria e agroindustria,riguardanti territori regionali attualmenteprivi di copertura finanziaria.

Allo stato attuale, infatti, risultano as-segnate ai contratti di sviluppo, nell’am-bito del Programma operativo nazionalericerca e competitività 2007-2013 (PONR&C), del Piano di azione coesione (PAC)e delle risorse liberate del PON Sviluppoimprenditoriale locale 2000-2006 (PONSIL) ex decreto ministeriale 28 settembre2012, risorse finalizzate al finanziamentodi programmi di sviluppo localizzati nellesole regioni Basilicata, Calabria, Campa-nia, Puglia, Sardegna e Sicilia, mentrerisultano prive di copertura finanziariatutte le altre regioni. A queste ultime,pertanto, la norma in commento ha intesoassegnare risorse, per un ammontare paria 150 milioni di euro, a valere sul Fondoper la crescita sostenibile di cui all’articolo23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134.

Le risorse assegnate dalla norma aicontratti di sviluppo operano esclusiva-mente attraverso la concessione di agevo-lazioni sotto forma di finanziamento age-volato nel limite massimo del 50 per centorispetto agli investimenti ammissibili.

La parte di agevolazione concedibilesotto forma di contributo in conto capitaleè a carico di eventuali cofinanziamentiregionali, in conformità con quanto pre-visto dall’articolo 8, comma 1, del decretointerministeriale del 24 settembre 2010istitutivo dei contratti di sviluppo.

La norma contiene, infine, disposizionivolte ad accelerare le procedure per laconcessione delle agevolazioni e a favorirela rapida realizzazione dei programmi disviluppo oggetto dei contratti finanziabili.A tal fine è previsto che il Ministro prov-veda a ridefinire le modalità e i criteri perla concessione delle agevolazioni, stabi-lendo, inoltre, specifiche priorità in favoredei programmi che ricadono nei territorioggetto di accordi stipulati dal Ministerodello sviluppo economico e la riconver-sione di aree interessate dalla crisi di

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specifici comparti produttivi o di rilevanticomplessi aziendali.

Articolo 4 (Norme in materia di con-correnza nel mercato del gas naturale e neicarburanti). L’articolo consente, al comma1, di ampliare l’apertura del mercato delgas naturale dal lato della domanda pre-vedendo la limitazione del cosiddetto mer-cato tutelato ai soli clienti domestici. Essaconsentirà di favorire il passaggio al mer-cato libero dei clienti non domestici con-nessi alle reti di distribuzione, con lapossibilità di stipulare contratti a prezziinferiori agli attuali. Di tale possibilitàpotranno avvalersi anche le utenze gasdelle amministrazioni pubbliche centrali elocali connesse a teli reti, con potenzialibenefìci per le relative spese per l’acquistodi forniture.

Con i commi da 2 a 6 si rendonovincolanti i termini del regolamento di cuial decreto del Ministro dello sviluppoeconomico n. 226 del 2011 per l’effettua-zione delle gare di distribuzione del gasnaturale che ai sensi di legge dovrannoeffettuarsi per ambito sovracomunale, de-finendo meglio i poteri di intervento dellaregione nel caso di inerzia da parte deglienti locali nella individuazione della sta-zione appaltante e prevedendo, in caso diinerzia da parte della regione, l’interventodel Ministero dello sviluppo economico pertale individuazione. Le regioni e il Mini-stero svolgeranno tali competenze, solo incaso di inadempienza da parte degli entilocali, e comunque nell’ambito delle esi-stenti dotazioni di risorse strumentali, fi-nanziarie e di personale.

Le entrate complessive derivanti aglienti locali dall’effettuazione delle garesono stimate da circa 250 a circa 300milioni di euro (circa il doppio rispettoalle entrate attuali), oltre le entrate percirca 20 milioni di euro derivanti daTOSAP/COSAP, così articolate:

20 milioni di euro per rimborso at-tività di controllo;

128 milioni di euro per la remune-razione del capitale investito per reti diproprietà dei comuni con tasso di remu-

nerazione del 7,6 per cento stabilito dal-l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (11per cento degli impianti);

100 milioni di euro come percentualedel costo annuo di località a favore di tuttii comuni dell’ambito;

fino a circa 50 milioni di euro cometitoli di efficienza energetica ai comuni perinterventi addizionali offerti, con vantaggiindiretti (per i cittadini e artigiani locali)per interventi di riduzioni dei consumienergetici nell’ambito.

Viene inoltre stabilito che, in caso diinerzia degli stessi enti locali, una partedei futuri corrispettivi ad essi versati dalconcessionario subentrante sia destinataalla riduzione delle tariffe di distribuzione,in modo da conseguire effettivamente peri cittadini i benefici che deriveranno dalrecupero di efficienza dovuto agli esitidella gara stessa (ammontare pari a circa20 milioni di euro nell’ipotesi che tutti glienti locali italiani non riescano ad avviarele gare entro i tempi previsti). Tale pre-visione non comporta perciò minori en-trate agli enti locali ma solo la destina-zione diretta di parte di esse alla specificafinalità di riduzione delle tariffe di distri-buzione pagate dai cittadini.

Al fine di facilitare le gare, viene pre-vista infine la possibilità per il Ministerodello sviluppo economico di emanare lineeguida per la valutazione del valore delrimborso da corrispondere al gestoreuscente. Tale disposizione consentirà diridurre i costi dei comuni per effettuaretale valutazione, riducendo il tempo ne-cessario e la necessità di consulenze spe-cifiche.

Al comma 7, al fine di riutilizzareconvenientemente le aree dei punti venditadi carburanti liquidi tradizionali e di fa-vorire lo sviluppo delle auto a metano, conbenefìci sia in termini ambientali cheenergetici che di impatto sulla mobilitàsostenibile dei cittadini, favorendo la ri-presa dei consumi e quindi dell’economiaa causa del basso costo di tale combusti-bile, si estende l’attuale sistema di incen-tivazione alla chiusura degli impianti didistribuzione carburanti anche alla loro

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trasformazione in impianti di distribu-zione di metano per autotrazione, in par-ticolare nelle aree oggi meno servite da taliimpianti.

La norma non ha effetti sulla finanzapubblica in quanto viene semplicementeestesa ad ulteriori fattispecie la applicabi-lità degli incentivi gravanti su un fondo giàesistente presso la Cassa conguaglio GPL,la cui alimentazione, a carico delle im-prese petrolifere e dei gestori di impiantidi distribuzione carburanti, è stata giàdisposta con precedenti normative.

Articolo 5 (Disposizioni per la riduzionedei prezzi dell’energia elettrica). Tenutoconto della perdita di competitività del-l’industria italiana anche a causa deiprezzi elevati dell’energia elettrica, lenorme dell’articolo 5 intendono interve-nire su questo fattore indubbiamente ne-gativo, intervenendo su specifici settorioggi destinatari di extra profitti e contri-buendo in tal modo alla riduzione gene-rale dei prezzi, a vantaggio delle famigliee delle imprese e a sostegno della ripresadelle attività produttive.

Il comma 1 modifica la specifica tas-sazione del reddito delle società operantinel settore dell’energia, attraverso la revi-sione dei parametri relativi ai ricavi e alreddito minimi previsti dalla legislazionevigente. In particolare si amplia la plateadi soggetti a cui si applica l’addizionaleIRES riducendo i limiti da 10 a 3 milionidi euro per i ricavi e da 1 milione a300.000 euro per il reddito imponibile. Ciòconsentirà di generare un maggior gettitodi 150 milioni di euro nel 2015 e 75milioni di euro a decorrere dal 2016.

Il comma 2 prevede che le maggiorientrate generate dalle disposizioni di cui alcomma 1 sono destinate, al netto dellacopertura finanziaria dell’articolo 61, allariduzione della componente A2 della ta-riffa elettrica deliberata dall’Autorità perl’energia elettrica e il gas con modalità daindividuare con decreto interministeriale.

I commi 3 e 4 comportano l’adegua-mento, per l’anno 2013, delle modalità dideterminazione del costo evitato di com-bustibile, con la finalità di effettuare ilnecessario allineamento della remunera-

zione dell’energia prodotta dagli impiantiin convenzione CIP 6/92 ai valori effettiviespressi dal mercato del gas naturale, eridurre in tal modo gli extra-margini e ilcosto sulle tariffe dell’energia. La tariffaCIP 6/92 prevede infatti una remunera-zione incentivata per i primi otto anni diesercizio degli impianti, a recupero del-l’investimento effettuato, e una tariffa pergli anni successivi di esercizio a valori dimercato, calcolata sul cosiddetto « costoevitato ». Secondo questo allineamento allecondizioni del mercato, la maggiorazionetariffaria – in quanto proporzionata agliextracosti e limitata ai soli primi otto annidi esercizio – non fu all’epoca consideratacome « aiuto di Stato » dalle autorità co-munitarie.

Il « costo evitato », considerata la strut-tura del parco di produzione elettriconazionale e l’uso prevalente di gas natu-rale, è da intendersi riferito al costo diproduzione del kWh a gas naturale, sin-teticamente evidenziabile dai valoriespressi oggi dal mercato all’ingrosso del-l’energia elettrica. L’attuale norma di de-terminazione del « costo evitato », conte-nuta nella legge n. 99 del 2009, fa inveceancora riferimento ad un paniere di pro-dotti olio-gas (paniere non più attuale),portando a valori tariffari per l’energiaCIP 6/92 che sono ancora oggi di moltosuperiori ai reali costi evitati: il valore delkWh scambiato sulla Borsa elettrica èormai stabilmente inferiore a 60 euro/MWh, contro un valore della tariffa CIP6/92 di quasi 100 euro/MWh. L’Autoritàper l’energia elettrica e il gas, nel dicembre2012, ha proposto un adeguamento dellatariffa ai valori di mercato del gas natu-rale.

È definito un regime di gradualità perl’anno 2013, in cui continua ad essereutilizzato il paniere di riferimento di pro-dotti gas-petrolio ma con una riduzione inogni trimestre del peso dei prodotti pe-troliferi e, dunque, con una progressioneverso il prezzo all’ingrosso del gas naturalecui si approderà a partire dal 1o gennaio2014.

Il comma 5 stabilisce una norma spe-ciale, in deroga ai commi 3 e 4, di

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determinazione del costo evitato di com-bustibile per gli impianti di termovaloriz-zazione di rifiuti in convenzione CIP 6/92che si trovino oggi nei primi otto annidell’esercizio in convenzione, dunquesiano ancora nella prima fase di recuperodell’investimento effettuato. In considera-zione della particolare utilità sociale di taliimpianti, dal 1o gennaio 2014 e fino alcompletamento dei primi otto anni diesercizio restano valide le modalità dideterminazione del costo evitato di com-bustibile attraverso un paniere di riferi-mento in cui il peso dei prodotti petroliferiè pari al 60 per cento. La disposizioneinteressa sette termovalorizzatori, alcunidei quali collegati alla risoluzione di emer-genze regionali e ammessi al CIP 6 in virtùdi tali emergenze.

Il comma 6 prevede l’abrogazione dellenorme dell’articolo 30, comma 15, dellalegge n. 99 del 2009 incompatibili con ledisposizioni dettate ai commi da 3 a 5.

Il comma 7 abroga la norma introdottadalla legge di stabilità 2013, che prevedeuna maggiorazione degli incentivi all’elet-tricità prodotta da biocombustibili liquidientro un limite massimo di ore annue difunzionamento, che dovrebbe essere defi-nito con decreto ministeriale. La maggio-razione degli incentivi comporterebbe unaumento degli oneri effettivi sulle tariffeche, assumendo un limite massimo di oreannue di funzionamento di circa 5000 ore,assommerebbe a oltre 300 milioni di euroall’anno, che gli operatori beneficiari delmaggior incentivo impiegherebbero in lar-ghissima misura per l’importazione delbiocombustibile, con marginali effetti sul-l’occupazione.

L’abrogazione si ritiene possibile senzaeffetti negativi sull’andamento della pro-duzione, considerando che l’andamentodel prezzo della materia prima – dopo uneffettivo e brusco rialzo conosciuto neglianni scorsi – adesso è ritornato a valoricompatibili con la ripresa delle attività.Non sono dunque ipotizzabili riduzioni digettito fiscale per attività d’impresa.

Il comma 8 prevede che le disposi-zioni siano attuate in modo tale dacomportare una riduzione effettiva degli

oneri generali del sistema elettrico e deiprezzi dell’energia.

Articolo 6 (Gasolio per il riscaldamentodelle coltivazioni sotto serra). Attualmenteal gasolio utilizzato per il riscaldamentodelle serre si applica la stessa accisaprevista per tutti i prodotti petroliferidestinati agli usi agricoli, pari al 22 percento dell’accisa ordinaria, a condizioneche i richiedenti siano imprenditori agri-coli iscritti nel registro delle imprese.

Tale trattamento si è determinato aseguito del venir meno delle disposizioniche prevedevano l’esenzione dall’accisaper il gasolio destinato alle serre conconseguenze negative per il settore flo-rovivaistico ed orticolo in termini di con-trazioni delle esportazioni e di perdita dicompetitività.

Del resto, i continui aumenti dei prezzidei carburanti continuano a colpire leimprese agricole sotto l’aspetto dei costi diproduzione legati all’approvvigionamentodel gasolio con aggravi insostenibili chehanno portato alla cessazione dell’attivitàda parte di molte aziende ovvero allariconversione colturale.

La presente disposizione è finalizzataad introdurre un livello di imposizioneesclusivamente per la serricoltura con-forme alla normativa comunitaria sullatassazione dei prodotti energetici, definitodalla direttiva 2003/96/CE in 21 euro permille litri, a condizione che le impresebeneficiarie si obblighino a ridurre il con-sumo di gasolio per finalità di tutelaambientale. Si tratta, peraltro, di unamisura già utilizzata, ad esempio per iprodotti energetici impiegati dalle Forzearmate nazionali.

In ogni caso, al fine di ridurre l’inci-denza dell’onere finanziario richiesto, lapresente disposizione aumenta la misuradell’accisa a 25 euro per mille litri. Alriguardo, tenendo conto dei dati relativiall’approvvigionamento di gasolio fornitidall’Agenzia delle dogane, l’applicazione ditale livello richiede una adeguata coper-tura finanziaria, in risposta ad appositiatti di indirizzo parlamentare riferiti alla

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misura minima prevista dalla direttiva2003/96/CE.

La norma proposta circoscrive il pre-detto intervento ai serricoltori per i qualil’attività imprenditoriale agricola costitui-sce l’esclusivo o comunque il prevalentefattore produttivo, individuati nei coltiva-tori diretti e negli imprenditori agricoliprofessionali, iscritti nella relativa gestioneprevidenziale ed assistenziale.

Inoltre, considerando la costante dimi-nuzione dell’utilizzo di gasolio agricolo,l’onere derivante per coprire la minoreentrata ammonta a 34,6 milioni di europer ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Articolo 7 (Imprese miste per lo svi-luppo). L’articolo prevede finanziamentiagevolati alle imprese italiane che inve-stono nei Paesi in via di sviluppo perfavorire l’internazionalizzazione delle PMIrilanciando la connessione tra coopera-zione e commercio estero in un quadro dipartenariato pubblico – privato.

Con le modifiche che si introduconoall’articolo 7 della legge n. 49 del 1987, siintende rendere maggiormente fruibili ifinanziamenti alle imprese italiane cheinvestono nei Paesi in via di sviluppo perfavorire l’internazionalizzazione delle PMIrilanciando la connessione tra coopera-zione e commercio estero in un quadro dipartenariato pubblico – privato. Tale pro-posta deriva dagli esiti del seminario del21 gennaio 2013 sulle modalità ibride difinanziamento nel rapporto tra coopera-zione internazionale e internazionalizza-zione delle piccole e medie imprese inItalia con particolare riguardo all’articolo7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, cheha riunito i principali interessati del set-tore pubblico e privato.

Articolo 8 (Partenariati). La disposi-zione introduce uno strumento operativofondamentale che consente alla coopera-zione italiana di « fare sistema » in modoefficace, trasparente e moderno con leimprese e con i privati in generale. Nelcontempo, si aggiornano le modalità dicollaborazione nell’ambito dello sviluppocon l’Unione europea e con le organizza-

zioni internazionali. La disposizione mettein condizione la cooperazione italiana diservirsi di uno strumento che è da tempoutilizzato dalle agenzie di cooperazioneallo sviluppo dei principali Paesi partnerdell’Italia. Essa, oltre a dare compiutaattuazione alla previsione dell’articolo 1,comma 3, della legge n. 49 del 1987 (chericomprende espressamente nell’attività dicooperazione tutte le iniziative « pubblichee private » che rispondano alle finalitàdella legge), risponde anche alla necessità– da tempo fortemente sostenuta dall’Ita-lia nelle sedi internazionali competenti(Nazioni Unite, Unione europea, OCSE,G8) – che l’aiuto allo sviluppo risponda adun approccio sistemico (cosiddetto « wholeof country approach »), che inquadri l’aiutopubblico e privato allo sviluppo in unalogica complessiva, volta a massimizzarel’efficacia e la coerenza degli aiuti.

Il comma 1 prevede che le iniziativecomuni con privati o enti o organismipubblici sovranazionali siano svolte previastipula di uno specifico accordo, nel qualesaranno precisati obiettivi, azioni e stru-menti necessari per la realizzazione delprogramma per il quale si instaura ilpartenariato. In virtù della collocazionedella nuova disposizione nell’ambito dellalegge n. 49 del 1987, i programmi, progettio interventi oggetto degli accordi in que-stione dovranno rientrare nell’ambito diapplicazione della legge stessa e rispettarequindi le finalità proprie dell’attività dicooperazione allo sviluppo (articolo 1 dellalegge n. 49 del 1987). Resta pertantoescluso il finanziamento diretto o indirettodi attività di carattere militare.

Il comma 2 stabilisce i princìpi fonda-mentali per la rendicontazione, dando unadisciplina unitaria e coerente sia per gliinterventi cofinanziati da organismi sovra-nazionali (quali l’Unione europea) che perquelli cofinanziati da privati. Si chiarisceche vi è l’obbligo di rispettare le ordinarieregole generali e specifiche che regolano larendicontazione dei fondi con i quali l’ini-ziativa, intervento o progetto sono statifinanziati. Ne consegue che, in particolare,l’impiego di stanziamenti assegnati alla

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Direzione generale per la cooperazioneallo sviluppo ai sensi dell’articolo 14,comma 1, lettera a), dovrà essere rendi-contato secondo le regole normalmentevigenti per la rendicontazione degli stan-ziamenti stessi. Oltre alle norme generalidi cui al regio decreto n. 2440 del 1923,saranno quindi applicabili le disposizionispecifiche previste per l’Amministrazionedegli affari esteri, tra cui il decreto delPresidente della Repubblica n. 18 del1967, dalla legge n. 15 del 1985, dallalegge n. 49 del 1987, dal decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 177 del 1988,dal decreto-legge n. 35 del 2005 (modifi-cato dalla legge n. 149 del 2010) e daldecreto del Presidente della Repubblican. 54 del 2010. La disciplina di dettaglioper la rendicontazione di fondi attuatividegli accordi di programma oggetto dellanuova disposizione è peraltro rimandataad un decreto di natura non regolamen-tare del Ministro degli affari esteri, d’in-tesa con il Ministro dell’economia e dellefinanze. Tale decreto dovrà comunqueprevedere uno schema per la rendiconta-zione, che dia conto delle entrate e dellespese sostenute per ogni intervento, non-ché della provenienza dei fondi, dei sog-getti beneficiari e della tipologia di spesa.Viene inoltre ribadita la sottoposizione aicontrolli di ragioneria, ai sensi dell’articolo11, comma 1, lettera c), del decreto legi-slativo n. 123 del 2011.

Il comma 3, in aderenza ai princìpigenerali ed alle regole specificamente pre-viste per i progetti, programmi e interventidella cooperazione italiana, prevede il ver-samento all’entrata delle somme non uti-lizzate alla fine dell’intervento. Per lesomme non statali si prevede la restitu-zione ai soggetti che le avevano inizial-mente conferite.

Articolo 9 (Accelerazione nell’utilizza-zione dei fondi europei). Malgrado i pro-gressi realizzatisi nell’ultimo anno, il ri-tardo nella spesa dei fondi comunitari staraggiungendo livelli preoccupanti nellaprogrammazione 2007-2013.

La Commissione europea, peraltro, haproposto una raccomandazione del Con-

siglio dell’Unione europea per un raffor-zamento dei poteri delle strutture centralidello Stato al fine di realizzare un’efficacee tempestiva utilizzazione dei fondi sud-detti e una concreta attuazione dei pro-grammi di sviluppo che l’utilizzazione diquei fondi dovrebbe concorrere a realiz-zare.

Da qui la necessità di un interventonormativo volto a evitare il rischio diritardi nella spendita delle risorse comu-nitarie.

In particolare, la disposizione, alcomma 1, introduce un principio che san-cisce l’obbligo in capo alle amministra-zioni statali di dare precedenza, nellatrattazione degli affari di propria compe-tenza, ai procedimenti, provvedimenti eatti anche non aventi natura provvedimen-tale relativi alle attività in qualsiasi modoconnesse all’utilizzazione dei fondi strut-turali europei.

Nei successivi commi è disciplinato unmeccanismo diretto esclusivamente a evi-tare i ritardi nell’utilizzazione dei fondirelativi alla programmazione 2007-2013(che vede scattare la mannaia della san-zione comunitaria del de-finanziamento).Tale meccanismo, che si svolgerà nel ri-spetto del principio di leale collabora-zione, non solo produrrà i suoi effetti nellimitato periodo che va dall’entrata invigore del presente decreto-legge sino al 31dicembre 2015, ma sarà diretto e giusti-ficato dalla necessità di non incorrerenelle sanzioni suddette.

Con riferimento al comma 2, si intro-duce la possibilità che lo Stato, per laparte relativa alla propria competenza, eallo stesso modo le regioni riguardo al-l’inadempienza degli enti territoriali mi-nori, ove accertino ritardi ingiustificatinell’adozione di atti di competenza deglienti territoriali, possano intervenire in viadi sussidiarietà, sostituendosi all’ente ina-dempiente. Inoltre, al fine di non incor-rere nelle sanzioni previste dall’ordina-mento europeo per i casi di mancataattuazione dei programmi e dei progetticofinanziati con fondi strutturali europei edi sottoutilizzazione dei relativi finanzia-menti, relativamente alla programmazione

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2007-2013, le amministrazioni statali eregionali sono autorizzate a convocare unaconferenza di servizi, cui possono seguireatti adottati in sussidiarietà, sentite, per loStato, le regioni interessate.

La disposizione di cui al comma 5 servea superare i dubbi interpretativi e appli-cativi, sorti in talune sedi di controllopreventivo di legittimità, in ordine al sog-getto giuridico legittimato a gestire, desti-nare ed erogare le risorse economicherinvenienti dal Fondo di solidarietà del-l’Unione europea per gli interventi diemergenza connessi ad eventi tellurici,alluvionali e simili. Tale soggetto giuridicoè la regione interessata.

Tuttavia, i detti dubbi hanno compor-tato il blocco di parte delle risorse eco-nomiche messe a disposizione dall’Unioneeuropea, stante la mancata registrazionedi provvedimenti assunti dalla regioneLombardia motivata dalla ritenuta com-petenza del Dipartimento della protezionecivile.

Articolo 10 (Liberalizzazione dell’allac-ciamento dei terminali di comunicazionealle interfacce della rete pubblica). Il pienoutilizzo delle potenzialità offerte dalla« rete » costituisce ormai un tratto fonda-mentale delle politiche volte a favorire losviluppo di nuovi servizi ed attività im-prenditoriali ed a favorire una maggiore epiù consapevole capacità di azione deicittadini ed in particolare dei « consuma-tori ». In tale ambito parallelamente allosviluppo ed alla diffusione degli apparatiportatili (note book, tablet, cellulari) e laprogressiva infrastrutturazione del territo-rio anche mediante reti wireless, impon-gono, da un lato, di facilitare l’istallazionedelle relative apparecchiature e, dall’altro,di rendere libera la possibilità di accessodegli utenti alle reti wireless di volta involta disponibili, senza adempimenti for-mali non utili ai fini della sicurezza dellecomunicazioni e della tutela dell’ordinepubblico.

Il decreto-legge, cosiddetto « millepro-roghe », 29 dicembre 2010, n. 225, ha giàmodificato il comma 1 e ha già abrogatoi commi 4 e 5 dell’articolo 7 del « decreto

Pisanu » del 2005, riguardanti le attivitàche offrono l’accesso a internet al pub-blico, facendo venire meno l’obbligo dirichiesta di autorizzazione alla questura edi identificazione dei soggetti ai quali sifornisce il servizio. Quindi dal 1o gennaio2011 l’avvio del predetto servizio è libero.Restano peraltro dubbi ed incertezze circala responsabilità civile e penale del ge-store, che inoltre deve ottenere una licenzagenerale da parte del Ministero dello svi-luppo economico oppure avvalersi di ope-ratori muniti di tale licenza.

La norma interviene quindi per ren-dere libero l’accesso ad internet tramiterete wi-fi, nella consapevolezza che lanecessaria sicurezza è già garantita daltracciamento di tutte le sessioni di navi-gazione con l’identificativo (automatico)del portatile, del tablet o del cellulareutilizzati (MAC address). Il gestore delservizio wireless dovrà garantire la trac-ciabilità del collegamento. La registra-zione, effettuata sul luogo o in remototramite altri operatori, ove non associataall’identità dell’utilizzatore non costituirà,peraltro, trattamento di dati personali e,pertanto, non richiederà particolari adem-pimenti giuridici.

La nuova disciplina si applica indiffe-rentemente ai soggetti privati (associazionie circoli privati, negozi, bar, alberghi, etc.)e pubblici (enti locali, scuole ed università,nodi e servizi di trasporto pubblici, biblio-teche di enti pubblici etc.). Contestual-mente si precisa che i soggetti che offranoconnettività in ambito pubblico, senza chetale attività costituisca il proprio businessprevalente, non sono tenuti né a dotarsidella prevista licenza ministeriale né adottenere l’autorizzazione generale previstadal « decreto Pisanu ».

Per le medesime ragioni è infine eli-minato l’obbligo per gli utenti delle reti dicomunicazione elettronica di affidare soloa imprese abilitate i lavori che realizzanol’allacciamento dei terminali di telecomu-nicazione all’interfaccia della rete pub-blica, trattandosi di opere tecnicamentericonducibili a tutti gli altri interventi chepossono già svolgere gli installatori in

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conformità alla vigente disciplina di sicu-rezza negli edifici.

Articolo 11 (Proroga del credito d’im-posta per la produzione, la distribuzione el’esercizio cinematografico). La propostamira a prorogare per il periodo d’imposta2014, la disciplina del tax credit, la cuiscadenza è fissata dal decreto-legge n. 225del 2010, convertito dalla legge n. 10 del2011, al 31 dicembre 2013. Ciò per dare alsettore cinematografico, la cui attività èfortemente connotata dalla necessità diprogrammazione a lunga scadenza, utili esignificative certezze, nel presente difficilefrangente economico, sul mantenimento diuno strumento di sostegno che ha dato, inquesti primi tre anni di attuazione, ottimirisultati, tanto da essere considerato ormaiimprescindibile per il cinema italiano.

Articolo 12 (Ricapitalizzazione delle so-cietà di gestione del risparmio). La dispo-sizione, mediante una novella all’articolo33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recantedisposizioni in materia di valorizzazionedel patrimonio immobiliare, aumenta ilcapitale della Società del risparmio S.p.A.,costituita con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze 19 marzo 2013,aggiungendo all’importo, già previsto, di 3milioni di euro, altri 3 milioni di euro avalere sulla riduzione dell’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 1, comma 139,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, re-lativa al fondo per il pagamento dei canonidi locazione degli immobili conferiti dalloStato ad uno o più fondi immobiliari.

CAPO II - Misure per il potenziamentodell’agenda digitale italiana.

Articolo 13 (Governance dell’Agenda di-gitale italiana). Con la presente norma siintende ridefinire la governance del-l’Agenda digitale italiana prevedendo, inparticolare:

al comma 1:

la riorganizzazione della cabina diregia per l’attuazione dell’agenda digitale

italiana, che sarà presieduta dal Presidentedel Consiglio dei ministri o da un suodelegato composta dal Ministro dello svi-luppo economico, dal Ministro per la pub-blica amministrazione e la semplifica-zione, dal Ministro per la coesione terri-toriale, dal Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca e dal Ministrodell’economia e delle finanze nonché daun presidente di regione e da un sindacodesignati dalla Conferenza unificata;

l’istituzione di un Tavolo perma-nente per l’innovazione e l’agenda digitaleitaliana, organismo consultivo permanentecomposto da esperti in materia di inno-vazione tecnologica e da esponenti delleimprese private e delle università, presie-duto dal Commissario del Governo perl’attuazione dell’agenda digitale posto acapo di una struttura di missione apposi-tamente istituita presso la Presidenza delConsiglio dei ministri;

al comma 2:

la riallocazione delle competenzein materia di vigilanza sull’Agenzia perl’Italia digitale presso la Presidenza delConsiglio dei ministri. La norma, in par-ticolare, interviene semplificando quantoprevisto dal titolo II del decreto-legge 22giugno 2012, n.83, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,recante misure urgenti per l’agenda digi-tale e la trasparenza nella pubblica am-ministrazione, in tema di vigilanza e fun-zionamento dell’Agenzia per l’Italia digi-tale, apportando le seguenti modifiche allanormativa vigente:

a) con la modifica all’articolo 19,comma 1, la vigilanza dell’Agenzia perl’Italia digitale è attribuita al Presidentedel Consiglio dei ministri, ovvero al Mini-stro da lui delegato;

b) con la modifica di cui all’articolo20, comma 2, vengono eliminati i limitiattualmente previsti alle funzioni del-l’Agenzia in tema di innovazione digitalenel settore della scuola;

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c) con la modifica dell’articolo 21,comma 2, si semplifica la procedura dinomina del direttore generale dell’Agenzia,attribuendo la relativa competenza al soloPresidente del Consiglio dei ministri, ov-vero al Ministro da lui delegato;

d) con la modifica all’articolo 21,comma 4, si semplifica la procedura diapprovazione dello statuto dell’Agenzia;

e) con la modifica dell’articolo 22,comma 6, sono semplificate le modalità didefinizione della dotazione organica del-l’Agenzia, riportate alla competenza delsolo Presidente del Consiglio dei ministri,ovvero al Ministro da lui delegato e ne èdiminuito il numero massimo a 130 unità.

Articolo 14 (Misure per favorire la dif-fusione del domicilio digitale). Con la pre-sente norma si intende favorire la proce-dura di digitalizzazione delle comunica-zioni tra pubbliche amministrazioni e cit-tadini, incentivando l’attuazione di quantosancito, in materia di domicilio digitale delcittadino, dall’articolo 3-bis del codice dicui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, introdotto dal decreto-legge 18 ot-tobre 2012, n. 179, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221.

In particolare, si introduce la possibi-lità, per il cittadino, di richiedere e diattivare, quale proprio domicilio digitale,una casella di posta elettronica certificatagovernativa (rilasciata gratuitamente aisensi dell’articolo 16-bis, comma 5, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2) contestualmentealla fase di richiesta di rilascio gratuito deldocumento digitale unificato.

Si tratta di una proposta di semplifi-cazione dell’iter previsto per l’attivazionedel domicilio digitale; attualmente il cit-tadino, infatti, deve prima richiedere online l’assegnazione di una casella di postaelettronica certificata governativa, quindirecarsi di persona presso uno sportelloabilitato di Poste italiane Spa (attualeconcessionario del servizio di posta elet-tronica certificata governativa) per il rico-

noscimento de visu e, solo successiva-mente, eleggere la propria casella di postaelettronica certificata a domicilio digitalemediante procedura on line.

Con la modifica proposta al cittadino èofferta la possibilità di attivare il propriodomicilio digitale contestualmente alla ri-chiesta del documento unificato. Dato cheil riconoscimento fisico è effettuato diret-tamente dal comune, nessun altro onere èposto sul cittadino, il quale riceverà lecredenziali per poter utilizzare il propriodomicilio digitale insieme al predetto do-cumento.

Articolo 15 (Disposizioni in materia disistema pubblico di connettività). L’articolomodifica il comma 2 dell’articolo 80 delcodice di cui al decreto legislativo n. 82del 2005, che indicava esplicitamente ilpresidente di DigitPA quale componente didiritto e presidente della Commissione.Con l’entrata in vigore del decreto-leggen.83 del 2012, DigitPA è stato soppresso ele sue funzioni sono state parzialmenteattribuite alla Agenzia per l’Italia digitale,istituita ai sensi del medesimo decreto-legge.

La norma istitutiva dell’Agenzia intro-duce quali organi il direttore generale e uncomitato di indirizzo le cui funzioni eattribuzioni sono demandate a un succes-sivo statuto adottato con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri. In con-siderazione della non ancora intervenutaadozione dello statuto dell’Agenzia si poneil problema interpretativo sulla legittimitàa presiedere la Commissione di coordina-mento del sistema pubblico di connettivitàda parte del direttore generale.

L’articolo individua il presidente dellaCommissione nella figura del Commissariodel Governo per l’attuazione dell’agendadigitale o, su sua delega, del direttoredell’Agenzia digitale.

Inoltre, data la complessità delle pro-cedure di nomina, l’articolo estende ladurata del Presidente e dei sedici compo-nenti da due a tre anni prevedendo lapossibilità di rinnovo.

Articolo 16 (Razionalizzazione dei CED -Modifiche al decreto-legge 18 agosto 2012,

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n. 179). L’articolo è volto ad accelerarel’attuazione di quanto previsto dall’articolo33-septies del decreto-legge n. 179 del2012, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 221 del 2012, in materia di ra-zionalizzazione e consolidamento delle in-frastrutture digitali del Paese.

In particolare, con il nuovo comma4-bis si dettagliano i contenuti del pianotriennale di razionalizzazione dei CEDdella pubblica amministrazione già previ-sto dal comma 1, precisando che talepiano dovrà sia individuare i livelli minimiche i CED dovranno garantire in terminidi sicurezza, capacità elaborativa e rispar-mio energetico, sia rendere esplicite lemodalità di consolidamento e razionaliz-zazione degli stessi CED.

A tal fine, la norma prevede la possi-bilità per le pubbliche amministrazioni diricorrere all’utilizzo dei CED di impresepubbliche e private, fermo restando ilrispetto della normativa vigente in tema dicontratti pubblici.

Articolo 17 [(Misure per favorire realiz-zazione del Fascicolo sanitario elettronico(FSE)]. Con l’articolo 12 del decreto-leggen. 179 del 2012 è stato istituito il fascicolosanitario elettronico (FSE) e affidata alleregioni e alle province autonome la rela-tiva realizzazione, sulla base di criteri dadefinire con decreto del Ministro dellasalute e del Ministro delegato per l’inno-vazione tecnologica, di concerto con iMinistri per la pubblica amministrazione ela semplificazione e dell’economia e dellefinanze.

Con la presente disposizione si intendeaccelerare l’attuazione di quanto dispostodal citato articolo 12, attraverso:

a) l’indicazione di un tempo massimoper l’attivazione del FSE (31 dicembre2014), anche al fine di evitare una fram-mentazione sul territorio dei servizi offertidal Servizio sanitario nazionale (SSN);

b) l’attribuzione all’Agenzia per l’Ita-lia digitale e al Ministero della salute di unruolo attivo per la valutazione dei progettiregionali per la realizzazione del FSE eper il monitoraggio degli stessi;

c) la messa a disposizione, da partedell’Agenzia per l’Italia digitale, di un’in-frastruttura centrale di FSE che possaessere utilizzata dalle regioni e dalle pro-vince autonome, in modalità cloud com-puting, quale alternativa allo sviluppo diproprie infrastrutture, in un’ottica di ot-timizzazione degli investimenti in ICT e dirazionalizzazione delle infrastrutture na-zionali, nonché al fine di consentire a tuttele regioni di rispettare la scadenza tem-porale introdotta per la messa a disposi-zione del FSE ai cittadini.

Per la realizzazione dell’infrastrutturacentrale di FSE è previsto uno stanzia-mento massimo di 10 milioni di euro peril 2014 e di 5 milioni di euro a decorreredal 2015 (la quantificazione è stata defi-nita in base a interlocuzione tecnica conSogei Spa). L’ammontare effettivo del fi-nanziamento annuale sarà definito condecreto del Ministero dell’economia e dellefinanze, su proposta dell’Agenzia per l’Ita-lia digitale, in base all’effettiva domanda diutilizzo dell’infrastruttura centrale daparte delle regioni.

A tale proposito, occorre osservare che,attualmente, circa dieci regioni hanno giàrealizzato ovvero hanno dato avvio a pro-getti di realizzazione di infrastrutture diFSE e che, ai sensi di quanto previsto dallavigente normativa, le altre regioni po-tranno conseguire il medesimo obiettivomediante definizione di appositi accordi dicollaborazione per la realizzazione di in-frastrutture condivise a livello sovra-regio-nale, ovvero avvalersi, anche medianteriuso, delle infrastrutture a tale fine giàrealizzate da altre regioni o dei servizi daqueste erogate. L’ammontare effettivo delfinanziamento per la realizzazione dell’in-frastruttura centrale di FSE sarà pertantodefinito, dall’anno 2014, sulla base deipiani di progetto che dovranno esserepresentati dalle regioni e dalle provinceautonome entro il 31 dicembre 2013.

Con la presente disposizione sono in-fine apportate, al comma 6 del testovigente del citato articolo 12, modificheatte ad evitare confusioni interpretative.

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CAPO III – Misure per il rilancio delleinfrastrutture.

Articolo 18 (Sblocca cantieri, manuten-zione reti e territorio e fondo piccoli co-muni). Al fine di consentire, nell’attualesituazione economica, di avviare tempesti-vamente opere, si prevede l’istituzione diun fondo con dotazione complessiva di2.069 milioni di euro, ripartiti negli annidal 2013 al 2017, per finanziare specificiinterventi cantierati e cantierabili.

Gli interventi che saranno individuaticon uno o più decreti ministeriali, daemanare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore del decreto, riguardanointerventi rispondenti alle seguenti finalità:

potenziamento dei nodi;

standard di interoperabilità dei cor-ridoi europei e miglioramento delle pre-stazioni della rete e dei servizi ferroviari;

collegamento ferroviario tra il Pie-monte e la Valle d’Aosta;

superamento di criticità nelle infra-strutture viarie concernenti ponti e galle-rie;

asse di collegamento tra la stradastatale 640 e l’autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta;

assi autostradali pedemontana venetae tangenziale est di Milano.

A valere sulle disponibilità del fondopossono, altresì, essere finanziati, con de-libera del CIPE da adottare entro quaran-tacinque giorni dalla data di entrata invigore del decreto, l’asse viario quadrila-tero Umbria-Marche, la tratta Colosseo-piazza Venezia della linea metropolitana Cdi Roma, la linea M4 della metropolitanadi Milano, il collegamento Milano-Veneziasecondo lotto Rho-Monza, nonché, qualoranon risultino attivabili altre fonti di finan-ziamento, la linea 1 della metropolitana diNapoli, l’asse autostradale Ragusa-Cataniae la tratta Cancello-Frasso Telesina.

Sempre a valere sul predetto fondosono stanziati direttamente 90,7 milioni dieuro alla società concessionaria della

tratta autostradale A24 e A25 Strada deiparchi.

Ulteriore importante novità è lo stan-ziamento, fino a 100 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2014 al 2016,finalizzato ad un piano di riqualificazionedegli immobili destinati all’edilizia scola-stica, per innalzare il livello di sicurezzadei predetti immobili.

Si prevede, inoltre, uno stanziamento di100 milioni di euro, per l’anno 2014, alprogramma « 6.000 Campanili », concer-nente interventi infrastrutturali di adegua-mento, ristrutturazione e nuova costru-zione di edifici pubblici ovvero di realiz-zazione e manutenzione di reti viarie non-ché di salvaguardia e messa in sicurezzadel territorio.

È infine previsto che con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasportisia approvato un programma di interventidi manutenzione straordinaria di ponti,viadotti e gallerie della rete stradale diinteresse nazionale in gestione all’ANASSpa, che soffre di un significativo debitomanutentorio e che richiede, in partico-lare, interventi di messa in sicurezza eripristino delle opere (ponti, viadotti, gal-lerie) anche in considerazione del tempotrascorso dalla costruzione che, in nume-rosi casi, supera la durata della « vitautile » prevista progettualmente. Gli inter-venti del piano, che saranno diffusi sul-l’intero territorio nazionale e rapidamenteavviabili, potranno costituire, al tempostesso, un importante contributo alla ri-presa economica in generale e del settoredelle costruzioni in particolare. Il pro-gramma sarà oggetto di una Convenzioneche verrà sottoscritta da parte dell’ANASSpa e del Ministero delle infrastrutture edei trasporti e approvata con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei tra-sporti.

Articolo 19 (Disposizioni in materia diconcessioni e defiscalizzazione). La disposi-zione di cui al comma 1 è finalizzata aprevenire le interruzioni di interventi inpartenariato pubblico-privato, spesso de-terminate dall’indisponibilità della docu-mentazione che le diverse amministrazioni

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pubbliche, coinvolte a vario titolo nell’in-tervento, devono fornire al fine di avviareo proseguire l’intervento stesso. La respon-sabilizzazione diretta del concedenterende più facilmente raggiungibile il clo-sing finanziario [comma 1, lettera a) nu-mero 1)].

La disposizione è inoltre finalizzata adevitare che il rischio di instabilità norma-tiva scoraggi l’investitore privato tutelandomaggiormente la bancabilità delle conces-sioni [comma 1, lettera a), nn. 2) e 3)].

Le ulteriori disposizioni del comma 1sono volte ad assicurare che gli atti di garagarantiscano adeguate condizioni di ban-cabilità dei progetti delle opere da realiz-zare in partenariato pubblico-privato (de-clinando il principio di massima già inse-rito all’articolo 144, comma 3-bis, delcodice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo n. 163 del 2006, di seguito « co-dice », dal decreto-legge n. 1 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 27 del 2012). A tal fine, si prevede lapossibilità per le amministrazioni aggiudi-catrici (la facoltà deve essere prevista nelbando) di effettuare una consultazionepreliminare con gli operatori economiciinvitati alla procedura ristretta per l’affi-damento della concessione sugli atti postia base di gara, analogamente a quantoprevisto per gli appalti superiori ai 20milioni di euro dall’articolo 112-bis delcodice, ma con specifico riferimento agliaspetti relativi alla bancabilità del progettoposto a base di gara. Si intende in talmodo superare le frequenti problematichedovute alla presenza, negli schemi di con-venzione e nei piani economico-finanziariposti a base di gara, di elementi cheminano la bancabilità dei medesimi. Èprecisato che non può costituire oggetto diconsultazione l’importo delle misure didefiscalizzazione previste dalla normativavigente né l’importo dei contributi pub-blici, ove previsti.

Si favorisce, inoltre, il coinvolgimentodel sistema finanziario nell’operazione dipartenariato pubblico-privato a partiredalla fase di gara per l’individuazione delconcessionario, prevedendo che nel bando

l’amministrazione può chiedere che l’of-ferta sia corredata di una manifestazionedi interesse da parte di un istituto finan-ziario a finanziare l’operazione; infatti,l’intervento solo ex post del sistema finan-ziario, non consentendo di prevenire even-tuali problematiche relative alla bancabi-lità del progetto, non evita i ritardi dovutialla necessità di definire soluzioni tardive.Inoltre nel bando deve essere prevista unaclausola risolutiva del rapporto concesso-rio in caso di mancata sottoscrizione delfinanziamento, ovvero della sottoscrizioneo collocamento delle obbligazioni di pro-getto di cui all’articolo 157 del codice,entro un congruo termine, comunque nonsuperiore a dodici mesi dall’approvazionedel progetto definitivo, fissato dal bandomedesimo. Sono poi effettuate le oppor-tune modifiche di coordinamento con gliarticoli 153, 174 e 175 del codice, relativialle concessioni in finanza di progetto ealle concessioni in finanza di progetto perl’affidamento di opere di interesse strate-gico.

Il comma 2 contiene una disposizionedi carattere transitorio volta a prevedereche le disposizioni introdotte dal comma1, lettere da b) ad e), per le opere inproject financing si applicano solo a quellecon bando già pubblicato alla data dientrata in vigore del decreto.

Al comma 3 si interviene sulla dispo-sizione dell’articolo 33 del decreto-leggen.179 del 2012, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 221 del 2012, che haintrodotto, per le nuove opere infrastrut-turali di importo minimo di 500 milioni dieuro da realizzare mediante contratti dipartenariato pubblico-privato, per le qualinon sono previsti contributi pubblici afondo perduto e risulta la non sostenibilitàdel piano economico-finanziario (la cuiprogettazione definitiva sia approvata en-tro il 31 dicembre 2015), una misura didefiscalizzazione consistente nel riconosci-mento al soggetto titolare del contratto dipartenariato pubblico privato di un creditodi imposta a valere sull’IRES e sull’IRAPgenerate in relazione alla costruzione egestione dell’opera. Il credito di imposta,che è posto a base di gara per l’indivi-

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duazione dell’affidatario, può riguardare,oltre alla fase della costruzione ancheparte della gestione dell’opera, limitata-mente al tempo necessario a raggiungerel’equilibrio del piano economico finanzia-rio, e non può superare il limite massimodel 50 per cento del costo dell’investi-mento. Al ricorrere dei medesimi presup-posti, ma senza limitazioni temporali re-lative all’approvazione del progetto defini-tivo, è prevista la possibilità di riconoscere– anche in via cumulativa alle misure didefiscalizzazione a valere su IRES e IRAP– l’esenzione dal pagamento del canone diconcessione, sempre nella misura necessa-ria al raggiungimento dell’equilibrio delpiano economico-finanziario e comunquenel limite complessivo del 50 per cento delcosto dell’investimento.

La disposizione di cui al comma 3,nell’ottica di favorire ulteriormente l’ap-porto di capitale privato nella realizza-zione di opere pubbliche, riduce da 500 a200 milioni di euro la soglia di importo alfine di ampliare la platea delle opereinfrastrutturali che possono rientrare nelcampo di applicazione della misura. Inol-tre differisce il limite temporale per l’ap-provazione del progetto definitivo dall’at-tuale 31 dicembre 2015 al 31 dicembre2016. È inoltre modificata la proceduraper il riconoscimento della misura di de-fiscalizzazione, demandata al CIPE, ilquale individua anche l’elenco delle opereche beneficiano della misura e ne stabili-sce l’importo massimo complessivo.

Le disposizioni di cui al comma 4intervengono sull’articolo 18 della leggen. 183 del 2011, che disciplina le misure didefiscalizzazione in sostituzione del con-tributo pubblico a fondo perduto, elimi-nando la previsione che subordina l’effi-cacia delle misure all’emanazione del de-creto previsto dall’articolo 104, comma 4,del testo unico sulle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica n. 917 del 1986.

Le disposizioni di cui al comma 5rendono strutturali le agevolazioni fiscaliintrodotte in materia di project bond daldecreto-legge n. 83 del 2012, ad eccezionedell’agevolazione relativa al regime fiscale

sugli interessi consistente nell’equipara-zione a quello sui titoli di Stato.

Articolo 20 (Riprogrammazione inter-venti del Piano nazionale della sicurezzastradale). La disposizione mira a recupe-rare i fondi stanziati e non impiegati pergli interventi previsti dal Piano nazionaleper la sicurezza stradale, che verrannodestinati, con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, a tre impor-tanti esigenze di sicurezza stradale.

La prima è connessa con l’attivazionedi un programma di interventi cofinanziatidagli enti territoriali e a tal fine si prevedeche le regioni dovranno presentare alMinistero le proposte di intervento miratea risolvere criticità ben documentate.

Una seconda quota di risorse recupe-rate potrà essere destinata alla prosecu-zione del monitoraggio dei programmi diattuazione del Piano nazionale della sicu-rezza stradale tenuto conto della necessità,più volte sollecitata nelle stesse deliberedel CIPE di approvazione dei programmi,di un continuo e costante monitoraggio evalutazione degli interventi.

La restante quota di risorse verrà de-stinata all’implementazione e al migliora-mento del sistema di raccolta dati diincidentalità stradale.

Le disposizioni non introducono ulte-riori oneri amministrativi.

Articolo 21 (Differimento operatività ga-ranzia globale di esecuzione). Si prevedel’ulteriore differimento al 30 giugno 2014del termine di entrata in operatività delsistema di garanzia globale, obbligatorioper gli appalti di progettazione esecutivaed esecuzione di lavori di importo supe-riore a 75 milioni di euro e per gliaffidamenti a contraente generale di qua-lunque importo, la cui disciplina attuativaè prevista nel regolamento generale diattuazione del codice. La garanzia è tesaad associare alla semplice garanzia fi-dejussoria di buon adempimento (checomporta, per il garante, un onere dipagare le previste somme richieste dalcommittente che si duole per il mancato oinesatto adempimento dell’esecutore) una

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più vasta garanzia di fare, che obbliga ilgarante a far conseguire alla stazioneappaltante non già il recupero degli oneriper il mancato od inesatto adempimento,ma l’oggetto stesso della prestazione con-trattuale, attraverso l’istituto del subentro,in caso di risoluzione del contratto nonchédi fallimento, liquidazione coatta ammini-strativa o concordato preventivo dell’ap-paltatore.

Tale sistema di garanzia, finora nonpresente nel nostro ordinamento, richiedel’assunzione di un rischio più ampio per ilgarante e anche un impegno dello stessosul piano tecnico.

Il sistema di garanzia è divenuto ope-rativo dall’8 giugno 2013, a seguito delloscadere della proroga di un anno giàdisposta, dal decreto-legge n. 73 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 119 del 2012, a causa delle difficoltà daparte degli operatori del settore (banche eimprese) di porre in essere un tale sistemadi garanzia, soprattutto nell’attuale mo-mento di crisi economica. Stante il per-durare delle condizioni critiche e delledifficoltà degli operatori, è proposto l’ul-teriore differimento per evitare una situa-zione di stallo che bloccherebbe di fattol’appalto di grandi opere.

La proroga non comporta una ridu-zione del livello di garanzia della pubblicaamministrazione negli appalti, consideratoche si mantiene comunque lo stesso livelloattuale di tutela della pubblica ammini-strazione, attraverso le forme di garanziagià previste dal codice (cauzione definitiva,garanzia a copertura dei rischi di esecu-zione e polizza decennale).

Articolo 22 (Misure per l’aumento dellaproduttività nei porti) – Semplificazione inmateria di dragaggi (comma 1): la norma èfinalizzata a semplificare la normativarecentemente adottata in tema di dragaggi.

Si interviene al fine di semplificare leprocedure amministrative necessarie adottenere le autorizzazioni al dragaggio deiporti, evitando la sottoposizione al pareredella Commissione di valutazione di im-patto ambientale nell’ipotesi in cui deb-bano realizzarsi interventi già previsti nei

piani regolatori portuali vigenti. Si evita,dunque, che si reiteri una valutazionedella Commissione anche per compieredelle opere la cui realizzazione sia giàstata programmata e valutata, snellendocosì il procedimento, rendendo più com-petitivi gli scali nazionali rispetto a quelliconcorrenti e favorendo un incrementodella loro capacità di generare ricchezza.

Modulazione delle tasse portuali e diancoraggio (comma 2): si interviene al finedi rafforzare l’autonomia delle autoritàportuali in ordine all’aumento o alla ri-duzione delle tasse portuali sulle merci eper l’ancoraggio, consentendo una più ef-ficace risposta alla concorrenza degli altriporti ed evitando la fuga degli operatoriverso altri Paesi più « compiacenti » intermini di costi operativi e di « corrispet-tivi » per l’uso delle infrastrutture.

Si tratta di una misura positivamentesperimentata a seguito dell’applicazione daparte delle autorità portuali, negli anni2010, 2011 e 2012, dell’articolo 5, comma7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre2009, n. 194, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,che consente loro di abbattere le tasseportuali e, in particolare, la tassa di an-coraggio (che non ha un tributo corrispon-dente nei porti nord-africani competitori).

Il legislatore, consapevole del perduraredi tale necessità, ha confermato fino al 30giugno 2013 la possibilità di riduzionedelle anzidette tasse, con disposizioni cherisultano in corso di applicazione da partedelle autorità portuali interessate. Consi-derando il permanere dell’agguerrita con-correnza dei porti nord-africani nelle ope-razioni di trasbordo da nave a nave el’incremento delle tasse derivante dall’ap-plicazione del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblican. 107 del 2009, si rende opportuno con-fermare e rendere, anzi, generalizzata esoprattutto strutturale l’autonomia delleautorità portuali in ordine all’aumento oalla riduzione delle tasse sulle merci e perancoraggio, prevedendone meccanismi diconcreta applicabilità, in tal modo ade-guando, tra l’altro, la nostra legislazione a

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quanto previsto dalla recente proposta diregolamento dell’Unione europea sui porti.Va ricordato in proposito che la disposi-zione ufficializza e rende omogenea alivello europeo una facoltà già sostanzial-mente esercitata dalla maggioranza delleautorità portuali dei vari Paesi del-l’Unione. È in questo contesto, pertanto,che la norma prevede in via permanentel’esercizio di tale facoltà, stabilendo che leautorità portuali possano compensare ilminor gettito conseguente ad eventualiriduzioni di dette tasse con riduzioni dispese correnti adeguatamente esposte nellerelazioni del bilancio di previsione e nelrendiconto generale.

Nel caso della riduzione della tassa diancoraggio in una misura superiore al 70per cento, al fine di evitare ricadute di-storsive della predetta facoltà di rimodu-lazione delle tasse in questione con rife-rimento ai vari scali nazionali, la normaproposta esclude la facoltà di pagare latassa di ancoraggio in abbonamento, inquanto il ricorso, ordinariamente consen-tito, a tale modalità di pagamento trasfor-merebbe nel caso di specie la predettaopportunità competitiva per il singoloscalo in un indebito vantaggio per i vettorie in una perdita di gettito per eventualialtri porti nazionali scalati dalla naveoggetto del beneficio, con effetti negativi,appunto, sulle relazioni competitive fra iporti del nostro Paese. La disposizioneconsentirà di evitare la fuga degli opera-tori verso porti di altri Paesi più « com-piacenti » in termini di costi operativi e di« corrispettivi » per l’uso delle infrastrut-ture, consolidando la presenza nei nostriscali marittimi – e in special modo inquelli di transhipment – degli operatoriarmatoriali e terminalisti che abbiano op-tato per i porti nazionali come punto diriferimento delle loro attività. Sono talisoggetti imprenditoriali a portare trafficinei porti del nostro Paese cercando dicontrastare la forte concorrenza di settore.La presenza di tali operatori genera, com’ènoto, crescita economica per i singoli portie per l’intera economia nazionale, maanche notevoli opportunità sotto il profilooccupazionale.

Autonomia finanziaria delle autoritàportuali (comma 3): la norma dispone lamodifica del comma 1 dell’articolo 18-bisdella legge 28 gennaio 1984, n. 94. Inparticolare, si interviene al fine di am-pliare il bacino finanziario delle risorsedel Fondo per il finanziamento degli in-terventi di adeguamento dei porti di cuialla stessa legge, innalzando a 90 milionidi euro annui il limite di 70 milioni dieuro ad oggi previsto, alimentandolo subase annua, in misura pari all’uno percento dell’IVA dovuta sull’importazionedelle merci introdotte nel territorio nazio-nale, per effetto del volume dei trafficicommerciali di ciascun porto.

La disposizione è intesa ad assicurare,pur con gradualità, il processo di comple-tamento dell’autonomia finanziaria delleautorità portuali avviato dall’articolo 1,comma 982, della legge 27 dicembre 2006,n. 296 (legge finanziaria 2007), in confor-mità con l’indicazione legislativa già con-tenuta nel comma 990 dello stesso arti-colo, mediante un richiamo diretto agliadempimenti che le autorità portuali sonoistituzionalmente chiamate a porre in es-sere con specifico riferimento alla sicu-rezza, alla manutenzione e alla riqualifi-cazione delle infrastrutture portuali a esseaffidate.

La finalizzazione diretta ai compiti isti-tuzionali delle autorità portuali consentiràdunque ad esse di destinare le maggioririsorse che saranno rese disponibili pergarantire l’ottimale fruibilità degli scalinazionali, incrementando di conseguenzala loro competitività nei traffici mercantiliinternazionali.

Quanto all’autonomia finanziaria, leautorità portuali hanno entrate propriecostituite dalle tasse portuali (corrispettivodei servizi generali prestati all’utenza),nonché dai canoni dovuti dalle impreseper le autorizzazioni e le concessioni de-maniali loro rilasciate.

Articolo 23 (Disposizioni urgenti per ilrilancio della nautica da diporto e delturismo nautico). La norma introduce duemisure volte al rilancio della nautica dadiporto, intese a concorrere a dare un

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forte impulso al settore, colpito da unmomento di grave crisi che ha comportatonegli ultimi anni la perdita di 18.000 postidi lavoro, secondo dati delle associazionidi settore.

Noleggio occasionale delle imbarcazionida diporto (comma 1): la modifica propostariguarda la disciplina del noleggio occa-sionale di cui all’articolo 49-bis del decretolegislativo 18 luglio 2005, n. 171, intro-dotto dall’articolo 59-ter del decreto-leggen. 1 del 2012, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 27 del 2012.

In particolare, si prevede che i proventiderivanti dall’attività di tale tipologia dinoleggio siano assoggettati, secondoquanto già previsto al comma 5 del citatoarticolo 49-bis, a un’imposta sostitutivadelle imposte sui redditi e delle relativeaddizionali nella misura del 20 per cento,qualora richiesto del percipiente, a condi-zione che la durata del noleggio nonsuperi in previsione i quaranta giorniannui, invece dei 30.000 euro annui com’èinvece previsto nella disposizione vigente.

Detto noleggio occasionale, per espressaprevisione della norma, non configuraun’attività professionale e non beneficia dialcun tipo di agevolazione prevista, invece,per le unità destinate in via esclusivaall’attività commerciale, quindi tende adeliminare diverse problematiche ad oggisorte quali quelle in merito all’uso daparte del proprietario delle quote dellasocietà che possiede l’unità adibita a no-leggio commerciale.

Attualmente l’uso da parte del cosid-detto « beneficial owner » è possibile seeffettuato in forza di un regolare contrattodi noleggio, stipulato a prezzi di mercato,sempre che l’utilizzo da parte di terzi nonriconducibili alla proprietà della societàtitolare dell’unità risulti maggioritario siain termini di giornate di impiego sia intermini di fatturato.

Questo insieme di valutazioni è peròsoggetto alle variazioni di mercato, il cuiandamento in questi ultimi anni è statoassolutamente negativo. Ciò conduce a uneffetto distorsivo del mercato legato alfatto che queste unità, qualora rimanganonon noleggiate (« sfitte »), non possano

neanche essere utilizzate (sia pure a pa-gamento) dagli stessi azionisti, incorrendoaltrimenti nel rischio di una contestazionedi elusione fiscale. Il mancato utilizzo famancare il prezioso indotto economicogenerato dall’uso e dalla manutenzionedelle unità.

La soluzione proposta equipara quindila messa sul mercato della barca a quellodi una sorta di « seconda casa », diven-tando un volano di rilancio della filieranautica. Inoltre il limite temporale diquaranta giorni annui consente di mante-nere il carattere di occasionalità rispetto ai365 giorni di un anno.

Tassa di possesso, revisione e fasce(comma 2): l’articolo 16 del decreto-leggen. 201 del 2011, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 214 del 2011, comemodificato dall’articolo 60-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 27 del 2012, haspecificato gli importi della tassa di pos-sesso delle imbarcazioni e navi da diporto.Sulla base di calcoli elaborati in relazionealla flotta immatricolata con bandiera ita-liana presenti nel Conto nazionale delleinfrastrutture e dei trasporti (CNIT) e conriferimento alle medie ponderate calcolatedall’Osservatorio nautico nazionale sulledimensioni dei posti barca – che quindinon riguardano le sole bandiere italiane,ma tutte le unità che, se di proprietà dicittadini italiani, sono soggette alla tassa(calcoli effettuati sulla base dei dati pro-venienti da UCINA, ASSONAT – Associa-zione nazionale approdi turistici, ASSO-MARINAS, Marine Partners – gestioni por-tuali) – risulta che il gettito complessivoderivante dalla tassa di possesso in esameper il 2012 è pari a circa 25 milioni dieuro.

La norma mira al rilancio della nauticaattraverso la soppressione della tassa dipossesso per le unità da diporto di ridottedimensioni (fasce a e b), mentre ne pre-vede il dimezzamento per quelle interme-die (c e d), lasciando inalterate le misureimpositive per le unità maggiori (dai 20metri ed oltre).

La modifica potrebbe quindi invogliareall’acquisto e all’utilizzo di un sempre

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maggior numero di unità da diporto dipiccole e medie dimensioni che già oggirappresentano da sole circa il 75 per centodella unità complessivamente immatrico-late nel nostro Paese.

Articolo 24 (Modifiche al decreto legi-slativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge3 luglio 2009, n. 99) – Modifiche al decretolegislativo n. 188 del 2003 in materia diaccesso equo e non discriminatorio all’in-frastruttura ferroviaria (commi da 1 e 2): lamodifica proposta vuole garantire appienoil principio dell’accesso equo e non discri-minatorio all’infrastruttura ferroviaria,prevedendo che sia il Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, con proprio de-creto, a disciplinare il quadro per l’accessoall’infrastruttura, i princìpi e le procedureper l’assegnazione della capacità di cuiall’articolo 27 dello stesso decreto legisla-tivo (ossia la potenzialità di utilizzo dideterminati segmenti di infrastruttura fer-roviaria), per il calcolo del canone ai finidell’utilizzo dell’infrastruttura ferroviariae per i corrispettivi dei servizi di cuiall’articolo 20 del medesimo decreto legi-slativo, non compresi in quelli obbligatoriinclusi nel canone di accesso all’infrastrut-tura, nonché le regole in materia di servizidi cui al citato articolo 20.

Pertanto, pur sussistendo una pienaautonomia decisionale del Gestore nelladefinizione del canone per l’accesso all’in-frastruttura, spetta al Ministero verificarela conformità della proposta del Gestorecon i princìpi di determinazione del ca-none stesso, mediante un decreto di ap-provazione.

Per la medesima motivazione si è rite-nuto necessario sostituire alla previgenteprevisione normativa – che contemplavaun’intesa in sede di Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano sullo schema di decreto – unprocedimento di consultazione della stessaConferenza, rendendo in tal modo l’interoiter amministrativo più conforme alle pre-scrizioni comunitarie.

Il comma 2, invece, è finalizzato a dareriscontro ad alcuni rilievi esposti dalla

Commissione europea nell’ex pilot 2465/11/MOVE, ora procedura di infrazione2012/2213. La direttiva europea esplicitache le imprese ferroviarie debbano ope-rare una separazione contabile fra le varieattività (soprattutto tra il settore merci epasseggeri). La normativa italiana ha re-cepito tale vincolo, ma non la parte rela-tiva all’ulteriore separazione contabile deibilanci e dei conti profitti e perdite con-nessi alle singole attività, ovvero quelleoggetto di contribuzione pubblica e quellea mercato, ritenendo sufficiente l’adozionedi una contabilità regolatoria ricostruita expost sulla base dei dati di contabilitàindustriale. Si è quindi provveduto all’in-serimento, nel testo del decreto legislativon. 188 del 2003, di tale ulteriore condi-zione, a chiarimento degli obblighi a ca-rico delle imprese.

Modifiche alla legge n. 99 del 2009 sulcabotaggio per i servizi internazionali amedia-lunga percorrenza (comma 3): lanorma è volta a dare soluzione ad alcuniproblemi applicativi riscontrati per l’attua-zione della legge n. 99 del 2009.

La direttiva europea 2007/58/CE, cheprocedeva ad un’ulteriore liberalizzazionedel segmento passeggeri, prevedendo lapossibilità del cabotaggio sui servizi inter-nazionali, è stata in Italia recepita in duefasi.

In un primo momento, con la leggen. 99 del 2009 (per la parte accesso) e inun secondo momento con il decreto legi-slativo n. 15 del 2010 (per la parte capa-cità).

Nell’ambito di tale processo è statonecessario prevedere il rilascio di unalicenza nazionale quale titolo abilitativoall’effettuazione di servizi aventi ad og-getto l’origine e la destinazione esclusiva-mente nell’ambito del territorio nazionale.

La legge n. 99 del 2009, come indicatodalla direttiva 2007/58/CE, introduce lapossibilità di limitare servizi ferroviari cheinterferiscano, compromettendone l’equili-brio economico, con i servizi a commit-tenza pubblica, oggetto di appositi con-tratti di servizio, ma estende la possibilitàdi effettuare servizi dal semplice cabotag-gio nell’ambito di percorsi interna-

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zionali, a quelli comunque svolti in ambitonazionale.

Tale estensione, però, non è risultataparticolarmente efficace, in quanto l’ob-bligo di una valutazione preventiva d’im-patto finisce per appesantire il procedi-mento, e ha creato alcuni recenti e pres-santi problemi applicativi (vedi caso ac-cesso DB/Nord Milano sulla linea delBrennero per servizi turistici e il casoArenaway per le fermate tra Torino eMilano).

Le proposte di modifica non stravol-gono lo spirito di liberalizzazione intro-dotto con la direttiva 2007/58/CE, maoffrono possibili soluzioni di compensa-zioni alle autorità che hanno in carico icontratti di servizio e comunque permet-tono che un certo ambito di mercatolibero sia garantito, anche su quelle lineeche sono già impegnate dai servizi dipubblica utilità. Ciò, in particolare, lad-dove il modello di esercizio (fermate di-stanti tra loro più di 100 chilometri) e lastruttura tariffaria possono far ritenereche non si tratta di servizi equivalenti aquelli a committenza pubblica, per i qualiappare opportuno verificare l’eventualecompromissione dell’equilibrio economico,stanti i riflessi sulla finanza pubblica nelsuo complesso.

Articolo 25 (Misure urgenti di settore inmateria di infrastrutture e trasporti). Ledisposizioni di cui ai commi da 1 a 4 sonovolte a consentire l’espletamento da partedel Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, senza soluzione di continuità,delle attività di vigilanza sulle concessio-nari autostradali, transitate al Ministero adecorrere dal 1o ottobre 2012, unitamentealle altre competenze individuate dall’ar-ticolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 111 del 2011, in esito alla soppressionedell’Agenzia per le infrastrutture stradalied autostradali per effetto dell’articolo 11,comma 5, del decreto-legge 29 dicembre2011, n. 216, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.La continuità della predetta attività divigilanza sarebbe infatti assicurata dall’in-

troduzione della disposizione in esame cheregolamenta idonee modalità di trasferi-mento al Ministero delle necessarie risorseumane finanziarie e strumentali. Si pre-vede, pertanto, l’adozione di un decretodel Presidente del Consiglio dei ministriper l’individuazione delle unità di perso-nale trasferito con definizione delle tabelledi corrispondenza tra il personale trasfe-rito e quello appartenente al compartoMinisteri. La disposizione prevede, altresì,la garanzia che per il personale trasferitoal Ministero delle infrastrutture e deitrasporti sia mantenuta la posizione assi-curativa già costituita nell’assicurazionegenerale obbligatoria, ovvero nelle formesostitutive o esclusive della predetta assi-curazione. Sotto il profilo finanziario ildecreto dovrà parimenti individuare lerisorse da destinare alle nuove competenzeassunte dal Ministero delle infrastrutture edei trasporti; le stesse sono reperite sullerisorse derivanti dai canoni di sub con-cessione, già dovuti al concedente ai sensidelle convenzioni - allo stato quantificatiin 21,7 milioni di euro come da bilanciodell’ANAS Spa del 2011 e previsti per il2013 nell’ordine di 17 milioni di euro -nonché, ove necessario, sulla quota partedelle risorse, di competenza dell’ANASSpa, previste dall’articolo 1, comma 1020,della legge n. 296 del 2006 a titolo dicanoni di concessione. Per i canoni relativiall’anno 2012 versati interamente all’ANASSpa è previsto che la stessa ANAS Spaprovveda a versare al bilancio dello Stato,ai fini della successiva riassegnazione, larelativa quota di spettanza del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti (relativaal periodo ottobre-dicembre 2012). A par-tire dal 2013, i concessionari versano icanoni direttamente al bilancio dello Statoe con cadenza mensile nella misura pari al90 per cento dei versamenti del corrispon-dente periodo dell’anno precedente, tranneche per l’anno in corso per il quale èprevisto, in via transitoria, che le prime seirate siano versate entro il 31 luglio 2013.È inoltre prevista una disposizione volta achiarire che il trasferimento delle compe-tenze al Ministero delle infrastrutture edei trasporti a far data dal 1o ottobre 2012

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non incide sulla legittimazione processualeattiva e passiva che resta in capo all’ANASSpa per i contenziosi instaurati in dataantecedente al 1o ottobre 2012; tale dispo-sizione tiene conto del fatto che le risorseper far fronte a detti contenziosi sononella disponibilità dell’ANAS Spa. L’ur-genza della misura afferisce alla necessitàdi consentire, attraverso la compiuta de-finizione del processo di trasferimentodall’ANAS Spa al Ministero delle infra-strutture e dei trasporti delle necessarierisorse umane e finanziarie, il correttoespletamento da parte dello stesso Mini-stero delle funzioni di concedente dellarete autostradale di interesse nazionale.

La disposizione di cui al comma 5nasce dalla necessità di sbloccare urgen-temente i contratti di programma e diservizio tra lo Stato e l’ENAV Spa, relativiai periodi 2010-2012 e 2013-2015, assicu-rando le risorse necessarie allo scopo.Infatti, a fronte dei 90 milioni di eurocomplessivi, necessari a coprire il triennio2010-2012, si dispone allo stato di 72,2milioni di euro, sufficienti a coprire dueintere annualità e solo quota parte dellaterza. La norma consente di reperire lerisorse mancanti pari a 17,8 milioni dieuro a valere sulle disponibilità residue dicapitolo di spesa del Ministero dell’econo-mia e delle finanze - imputato alle ero-gazioni in favore dell’ENAV Spa per iservizi resi in condizione di non remune-rabilità diretta dei costi - assicurando intal modo la definizione del contratto diprogramma 2010-1012. Conseguentementesarà possibile procedere anche a definirele procedure relative al contratto 2013-2015, le cui risorse risultano già disponi-bili.

La disposizione di cui al comma 6interviene in tema di dighe per consentirel’incremento del personale addetto allavigilanza e al controllo sulla sicurezzadelle dighe sbloccando l’assunzione, pressola competente struttura organizzativa delMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti, di 32 ingegneri già disposta daldecreto-legge liberalizzazioni (articolo 55,comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del2012). L’urgenza afferisce alla necessità di

scongiurare la paralisi, per carenza dipersonale tecnico qualificato, dell’attività,posta in capo al Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, di verifica e program-mazione di interventi indefettibili per ga-rantire la sicurezza del sistema italianodelle dighe. In particolare - a seguito delpassaggio in via ordinaria delle compe-tenze relative alle grandi dighe senza con-cessionario, precedentemente svolta daCommissari straordinari non più rinnova-bili - la definizione dell’ipotesi prospettatadal Dipartimento della protezione civilecirca l’individuazione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti quale sog-getto competente agli interventi di messain sicurezza determinerebbe una situa-zione di vero e proprio collasso organiz-zativo della competente struttura organiz-zativa dello stesso Ministero.

I commi 7 e 8 apportano alcune mo-difiche all’articolo 36 del decreto-leggen. 98 del 2011, che prevedeva il trasferi-mento dall’ANAS Spa all’Agenzia per leinfrastrutture stradali delle funzioni diconcedente della rete autostradale, tese adadeguare la disposizione all’intervenutasoppressione dell’Agenzia e al conseguentesubentro del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti nelle funzioni di concedentedella rete autostradale. È inoltre differitoil termine per l’adozione del nuovo statutodell’ANAS Spa in ragione delle rilevantimodifiche della configurazione della stessaANAS Spa a seguito del riparto dellefunzioni tra concedente (Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti) e concessio-nario (ANAS Spa) della rete.

Le disposizioni di cui ai commi da 9 a11 sono volte a trasferire alla Regionesiciliana la vigilanza sulle attività previstenella Convenzione per l’esercizio dei ser-vizi di collegamento marittimo con isoleminori siciliane, sottoscritta in data 30luglio 2012. La suddetta Convenzione hadato adempimento a uno specifico obbligoeuropeo in materia di cabotaggio marit-timo, sancendo la privatizzazione dellesocietà dell’ex gruppo Fintecna ossia dellasocietà Tirrenia nonché delle Società Si-remar, Caremar, Saremar e Toremar,nello specifico già intestatarie di conven-

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zioni per l’espletamento dei servizi dicollegamento marittimo fra il continente e,rispettivamente, le regioni Sicilia, Campa-nia, Sardegna e Toscana. Al fine di per-venire al processo di liberalizzazione èstato, altresì, previsto il trasferimento atitolo gratuito alle regioni Campania, Sar-degna e Toscana delle compagnie di ri-spettivo riferimento, onde espletare le re-lative procedure di evidenza pubblica perla cessione a privati dei compendi navali eper la gestione dei relativi servizi di col-legamento.

Per la privatizzazione, invece, dellecompagnie Tirrenia e Siremar, nel frat-tempo sottoposte a regime di amministra-zione straordinaria a causa del dissestoeconomico-finanziario, la procedura digara è stata espletata dal Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti.

Pertanto, mentre nei casi relativi alleregioni Sardegna, Campania e Toscana siprevedeva che la vigilanza sui servizi resiin ragione delle convenzioni stipulate, inregime di sovvenzionamento pubblico,fosse devoluta alle regioni competenti, noncosì per la regione Sicilia per la quale,nonostante il regime di particolare auto-nomia, fu previsto che la vigilanza suipredetti servizi, una volta conclusa laprivatizzazione, fosse esercitata congiun-tamente dal Ministero delle infrastrutturee dei trasporti e dal Ministero dell’econo-mia e delle finanze.

Sotto tale profilo, l’esperienza maturatain circa un anno di vigilanza condotta alivello di Stato centrale ha messo in lucele difficoltà derivanti da un sistema divigilanza siffatto che, peraltro, non trovacorrispondenza nelle analoghe ipotesi diprivatizzazione regionale (Toscana, Cam-pania, Sardegna e Lazio).

La proposta normativa interviene sutale aspetto, trasferendo la vigilanza allaRegione siciliana, consentendo, così, un’ot-timizzazione dei servizi resi.

La disposizione recepisce, nell’ottica so-pra illustrata e per ovvia conseguentecongruenza, l’opportunità che le successivemodifiche o integrazioni della Conven-zione stipulata siano demandate alla com-

petenza del presidente della Regione sici-liana.

Le disposizioni dell’articolo non intro-ducono ulteriori oneri amministrativi.

Articolo 26 (Proroghe in materia diappalti pubblici). Comma 1. L’articolo 1,comma 32, della legge n. 190 del 2012,recante « Disposizioni per la prevenzione ela repressione della corruzione e dell’ille-galità nella pubblica amministrazione »,prevede alcuni adempimenti volti ad assi-curare livelli essenziali di trasparenza ne-gli appalti. In particolare, è previsto, aregime, che tutte le amministrazioni pub-blichino sul proprio sito istituzionale, en-tro il 31 gennaio di ogni anno, le infor-mazioni di sintesi riguardanti i procedi-menti di scelta del contraente per l’affi-damento di lavori, servizi e forniture,relative all’anno precedente. Tali informa-zioni devono altresì essere trasmesse al-l’Autorità per la vigilanza sui contrattipubblici di lavori, servizi e forniture(AVCP) che ha anche il compito di defi-nirne i contenuti e le modalità tecniche ditrasmissione e di segnalare alla Corte deiconti, entro il 30 aprile di ogni anno,l’elenco delle amministrazioni inadem-pienti.

L’articolo 1, comma 418, della leggen. 228 del 2012 ha prorogato, in sede diprima applicazione, il citato termine dal30 aprile al 30 giugno 2013.

L’AVCP, solamente in data 26 maggio2013, con deliberazione n. 26, ha reso ledisposizioni tecniche per l’assolvimentodegli adempimenti, prevedendo peraltro iltermine perentorio del 15 giugno 2013 perla pubblicazione delle informazioni daparte delle amministrazioni.

In ragione delle difficoltà che le am-ministrazioni hanno nel reperire le infor-mazioni richieste e nel pubblicare le stessesu apposite sezioni internet dedicate (por-tale trasparenza) nei termini richiesti, inconsiderazione del fatto che le istruzionisono state fornite dall’AVCP a ridossodella scadenza prevista per gli adempi-menti, e comunque nella consapevolezzadell’aggravio di oneri in capo alle pubbli-che amministrazioni che detto adempi-

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mento comporta, anche in relazione alrischio delle sanzioni previste per le stesse,si prevede che per i dati relativi all’anno2012 gli adempimenti siano assolti con-giuntamente a quelli relativi all’anno suc-cessivo.

Comma 2, lettera a) – Si prevede laprosecuzione fino al 2015 del regime tran-sitorio agevolato per la dimostrazione deirequisiti speciali per ottenere la qualifica-zione da parte delle SOA (migliori 5 annidei 10 precedenti anziché ultimi 5 anni).

Comma 2, lettera b) – Si prevede laprosecuzione fino al 2015 del regime tran-sitorio agevolato per la dimostrazione deirequisiti dei progettisti per l’affidamentodei servizi di ingegneria e architettura(migliori 5 anni dei 10 precedenti anzichéultimi 5 anni).

Comma 2, lettera c) – A seguito dellemodifiche apportate al codice dei contrattipubblici dal cosiddetto terzo decreto cor-rettivo (decreto legislativo n. 152 del2008), l’esercizio della facoltà per le am-ministrazioni di ricorrere all’esclusioneautomatica delle offerte anomale è statalimitata agli appalti di importo pari oinferiore a un milione di euro (articolo122, comma 9). L’introduzione generaliz-zata della valutazione dell’anomalia ancheper appalti di importo contenuto, tuttavia,è risultata di difficile applicazione con-creta, considerato che le amministrazioni,soprattutto se di piccole dimensioni, pos-sono non essere sufficientemente struttu-rate per l’espletamento di tale valutazione.A questo proposito, quindi, il decreto-leggen. 70 del 2011, convertito dalla leggen. 106 del 2011, ha introdotto una normatransitoria che consente alle amministra-zioni di utilizzare l’esclusione automaticafino al 31 dicembre 2013, per gli appalti diimporto inferiore alla soglia comunitaria.

La fase di crisi economica che da annista attraversando il Paese rende indispen-sabile il permanere di misure di sempli-ficazione e accelerazione delle proceduredi affidamento dei lavori pubblici, al finedi consentire una rapida cantierizzazionedegli interventi nonché di conseguire,quanto più celermente possibile, gli effettianticiclici a essi connessi. In tale ottica, si

ritiene quindi opportuno confermare, pergli appalti di rilevanza nazionale, il pro-cedimento di esclusione automatica delleofferte anomale, che consente un indubbiorisparmio di tempo rispetto al procedi-mento ordinario di valutazione della con-gruità dell’offerta. A tal fine, si prevedeche le stazioni appaltanti possano ricor-rere fino al 31 dicembre 2015 all’esclu-sione automatica delle offerte anomale pergli appalti di rilevanza nazionale.

Le disposizioni del presente articolonon introducono ulteriori oneri ammini-strativi.

Articolo 27 (Semplificazione in materiadi procedura CIPE e concessioni autostra-dali). L’intervento modificativo del comma5 dell’articolo 21 del decreto-legge n. 355del 2003, convertito dalla legge n. 47 del2004, è volto ad armonizzare le disposi-zioni in tema di adeguamento annualedelle tariffe autostradali al mutato assettodelle competenze istituzionali, a seguitodel trasferimento dall’ANAS al Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti dellefunzioni di concedente della rete autostra-dale. In particolare, si prevede che, aseguito della proposta di variazione tarif-faria formulata entro il 15 ottobre di ognianno dal concessionario al Ministero con-cedente, sia adottato, entro il 15 dicembre,il decreto del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, di approva-zione o reiezione delle variazioni proposte(comma 1).

Il comma 2 è volto ad accelerare lanuova procedura di approvazione unicadel progetto preliminare da parte delCIPE, prevista dall’articolo 169-bis del co-dice dei contratti pubblici (introdotto dal-l’articolo 41, comma 2, del decreto leggen. 201 del 2011, convertito dalla leggen. 213 del 2011), attraverso la previsionedi un termine per il pronunciamento daparte del Dipartimento per la program-mazione e il coordinamento della politicaeconomica della Presidenza del Consigliodei ministri (fissato in sessanta giorni),decorso il quale il provvedimento di ap-provazione può essere comunque adottato.

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È altresì previsto che in caso di criticitàche non consentono di pervenire al pro-nunciamento delle singole amministrazioniinteressate nel termine di trenta giorni, ilMinistro delle infrastrutture e dei trasportiriferisca al Consiglio dei ministri per leconseguenti determinazioni.

Le disposizioni del presente articolonon introducono ulteriori oneri ammini-strativi.

TITOLO II – SEMPLIFICAZIONI

CAPO I – MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE

AMMINISTRATIVA

Articolo 28 (Indennizzo da ritardo nellaconclusione del procedimento). L’articolo,facendo salve le disposizioni che già oggiconsentono la risarcibilità del danno daritardo nella conclusione del procedimentoamministrativo, prevede un indennizzo infavore della parte istante quale misuraidonea a conseguire un più vasto rispettodei termini di conclusione del procedi-mento da parte della pubblica ammini-strazione o dei soggetti privati prepostiall’esercizio di attività amministrative.

Essa si applica ai soli procedimenti aistanza di parte per i quali è prevista laconclusione mediante l’adozione di unprovvedimento espresso, esclusi i pubbliciconcorsi già in altri casi considerati se-condo regole di specialità. Sono quindiescluse anche le ipotesi di silenzio quali-ficato (assenso o rigetto).

Allo scadere del termine di conclusionedel procedimento, come già prevede l’ar-ticolo 2 della legge n. 241 del 1990, l’in-teressato, con l’onere di rivolgersi al tito-lare del potere sostitutivo entro settegiorni dalla scadenza del termine del pro-cedimento, ha diritto di vedere indenniz-zato il ritardo nella conclusione del pro-cedimento amministrativo che lo riguardanella misura di 30 euro al giorno, con untetto massimo di 2.000 euro. Il dirittoall’indennizzo decorre dalla data di sca-denza del termine del procedimento.

Ove il titolare del potere sostitutivo nonemani il provvedimento nel termine dimi-

diato a lui assegnato o non liquidi l’in-dennizzo, l’interessato può proporre taledomanda al tribunale amministrativo re-gionale con ricorso avverso il silenzio ocon ricorso per decreto ingiuntivo.

Allo scopo di evitare speculazioni osviamenti nell’utilizzo della norma, si pre-vede che, in caso di domande inammissi-bili o manifestamente infondate sul pianoprocedimentale o processuale, il giudiceadìto condanni l’istante al pagamento diuna somma da due a quattro volte ilcontributo unificato.

La condanna nei confronti della pub-blica amministrazione è comunicata, oltreche al titolare dell’azione disciplinare, algiudice contabile ai fini del controllo digestione e al procuratore regionale dellaCorte dei conti per le valutazioni di com-petenza.

Considerato il particolare momento dicrisi economica, la norma - che costituisceuna significativa leva per il rispetto deitermini procedimentali e che comunque siapplica solo ai procedimenti successivi allasua entrata in vigore - riguarda in primaapplicazione i ritardi sulle istanze formu-late relativamente all’attività d’impresa.Entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore della legge di conversione del de-creto, il Governo, sentita la Conferenzaunificata, stabilirà se la norma debbacontinuare a trovare applicazione, essererimodulata o cessare, nonché l’eventualetermine per la sua estensione anche adaltri procedimenti, espressamente indivi-duando quelli eventualmente esclusi.

Articolo 29 (Data unica di efficacia degliobblighi). L’articolo istituisce il meccani-smo della data unica di efficacia delledisposizioni di legge o di regolamenti cheintroducono oneri amministrativi sulle im-prese e sui cittadini.

Si tratta di una pratica già utilizzata inaltri ordinamenti giuridici europei (RegnoUnito, Francia, Olanda) e dall’Unione eu-ropea con specifico riferimento alle pic-cole e medie imprese e indicata nellabozza di conclusioni del prossimo Consi-glio di competitività come uno degli stru-menti di semplificazione da incentivare.

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È evidente che si tratta di una strategiadi semplificazione a costo zero che com-batte il fenomeno della moltiplicazione eframmentazione normativa migliorando lastabilità e la prevedibilità del quadro re-golatorio, rendendo più trasparenti e fa-cilmente conoscibili gli oneri che gravanosulle imprese e sui cittadini e aumentando,in tal modo, anche la probabilità di ot-temperanza delle stesse.

La conoscibilità delle disposizioni cheintroducono oneri amministrativi è ulte-riormente assicurata dall’obbligo di comu-nicazione al Dipartimento della funzionepubblica, che le pubblicherà in appositepagine web.

Ovviamente la norma presenta dellecriticità tra cui la derogabilità da parte dinorme successive.

Il dispositivo prevede comunque l’ob-bligo di pubblicare e comunicare anche ledate fissate in deroga.

Articolo 30 (Semplificazioni in materiaedilizia). Il comma 1 dell’articolo recamodifiche al testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia edi-lizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 380 del 2001.

Le lettere a), c) ed e), modificano,rispettivamente, gli articoli 3, comma 1,lettera d), 10, comma 1, lettera c), e 22,comma 2, del testo unico. Al fine difavorire la riqualificazione del patrimonioedilizio esistente ed evitare ulteriore con-sumo del territorio, si agevolano gli inter-venti di ristrutturazione edilizia volti aricostruire un edificio con il medesimovolume dell’edificio demolito, ma anchecon sagoma diversa dal precedente, e siricomprendono tra gli interventi di demo-lizione e ricostruzione classificati comeinterventi di ristrutturazione edilizia an-che quelli volti al ripristino di edifici, oparti di essi, eventualmente crollati o de-moliti, attraverso la loro ricostruzione,purché sia possibile accertarne la preesi-stente consistenza.

Sono attualmente classificati come « in-terventi di ristrutturazione edilizia » anchegli interventi che consistono « nella demo-lizione e ricostruzione con la stessa volu-

metria e sagoma di quello preesistente,fatte salve le sole innovazioni necessarieper l’adeguamento alla normativa antisi-smica ». Tale inquadramento subordinal’intervento a presentazione della segnala-zione certificata di inizio attività (SCIA)edilizia.

La proposta, tramite l’eliminazionedelle parole « e sagoma », prevede chepossano essere inquadrati come interventidi ristrutturazione edilizia, subordinati aSCIA, gli interventi volti a ricostruire unedificio con il medesimo volume dell’edi-ficio demolito, ma anche con sagoma di-versa dal precedente (mentre attualmentele modifiche alla sagoma comportano l’in-quadramento dell’intervento come ristrut-turazione edilizia soggetta al rilascio delpermesso di costruire, ai sensi dell’articolo10, comma 1, lettera c), del testo unico, oalla denuncia di inizio attività (DIA) al-ternativa al permesso di costruire, ai sensidell’articolo 22, comma 3, lettera a), delmedesimo testo unico.

Restano impregiudicate le prerogativedei soggetti preposti alla tutela dei vincoliin quanto l’articolo 22, comma 6, del testounico già dispone che la realizzazionedegli interventi assoggettati a SCIA o a DIAalternativa al permesso di costruire cheriguardino immobili sottoposti a tutelastorico-artistica o paesaggistica-ambientaleè subordinata al preventivo rilascio delparere o dell’autorizzazione richiesti dallerelative previsioni normative, rientrando,nell’ambito delle norme di tutela, in par-ticolare, le disposizioni di cui al codice deibeni culturali e del paesaggio (decretolegislativo n. 42 del 2004). In ogni caso,all’alinea del comma 1, si stabilisce espres-samente che resta fermo quanto previstodalla citata disposizione del testo unico.

Inoltre, con riferimento agli immobilisottoposti a vincoli ai sensi del codice deibeni culturali e del paesaggio, resta, co-munque, fermo che gli interventi di de-molizione e ricostruzione e gli interventi diripristino di edifici crollati o demolitirientrano tra gli interventi di ristruttura-zione edilizia (assoggettati a SCIA) soltantoove sia rispettata la medesima sagomadell’edificio preesistente. Per tali immobili,

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nel caso di modifiche della sagoma, per-mane la necessità di presentare la do-manda di rilascio del permesso di co-struire o la DIA alternativa al permesso dicostruire.

La lettera b) del comma 1 dell’articoloin esame, modifica l’articolo 6, comma 4,del testo unico, in materia di attivitàedilizia libera. In particolare, nei casi diattività assoggettata a mera comunicazionedi inizio lavori, relativamente agli inter-venti di manutenzione straordinaria e dimodifiche interne di carattere ediliziosulla superficie coperta dei fabbricati adi-biti ad esercizio d’impresa, ovvero modi-fiche della destinazione d’uso dei localiadibiti ad esercizio d’impresa, si prevedel’eliminazione dell’obbligo di avvalersi diun tecnico che non abbia rapporti didipendenza né con l’impresa né con ilcommittente.

La lettera d), interviene modificandol’articolo 20 del testo unico, recante ilprocedimento per il rilascio del permessodi costruire.

La disciplina vigente prevede che, qua-lora l’intervento sia sottoposto a un vin-colo ambientale, paesaggistico o culturale,nel caso in cui uno dei relativi atti diassenso necessari non sia favorevole, altermine dei trenta giorni dalla proposta diprovvedimento previsti per l’adozione delprovvedimento finale, si viene a formare ilsilenzio rifiuto. La nuova norma prevedeche nell’ipotesi in cui venga rilasciato l’attodi assenso dell’autorità preposta alla tuteladel vincolo, il comune sia tenuto a con-cludere il procedimento di rilascio delpermesso di costruire con un provvedi-mento espresso e motivato e che troviapplicazione l’articolo 2 della legge n. 241del 1990. Ove, invece, l’atto di assensovenga negato, decorso il termine per ilrilascio del permesso di costruire, questosi intenderà respinto. Tale soluzione offremaggiori garanzie al cittadino rispetto almero silenzio-inadempimento, atteso cheil provvedimento conclusivo del procedi-mento di rilascio del permesso di costruirein questo caso non potrebbe che esserenegativo, in quanto l’atto di assenso del-l’autorità preposta alla tutela del vincolo

ne costituisce un presupposto di legitti-mità. Il cittadino, pertanto, è meglio tute-lato dalla previsione del silenzio-diniego,immediatamente impugnabile, peraltro as-sociata alla previsione dell’obbligo per ilresponsabile del procedimento di comuni-care tempestivamente sia il diniego del-l’atto di assenso, sia l’autorità alla qualericorrere e i relativi termini.

Con specifico riferimento agli immobilisoggetti a vincolo paesaggistico, in caso diinerzia dell’autorità preposta alla tuteladel vincolo, è fatto salvo quanto previsto inmateria di autorizzazione paesaggisticadall’articolo 146, comma 9, del codice deibeni culturali e del paesaggio, ove si pre-vede che l’inerzia del soprintendente nel-l’emissione del proprio parere è sempresuperabile dal comune o dalla diversaautorità preposta al rilascio del provvedi-mento finale, poiché, decorso il termineprevisto normativamente, l’amministra-zione competente è tenuta a provvederesulla domanda, prescindendo dal predettoparere.

La lettera f) del comma in esame in-troduce l’articolo 23-bis del testo unico.

Al fine di omogeneizzare le disposizioniin materia di sportello unico per l’edilizia,alla luce dei recenti interventi legislativiriguardanti la SCIA e la comunicazionedell’inizio dei lavori (CIL), si prevede chein tali casi l’interessato può richiedere allosportello unico di acquisire gli atti diassenso necessari per l’intervento ediliziooppure presentare istanza di acquisizionedei medesimi atti contestualmente allaSCIA o alla CIL. Lo sportello unico co-munica tempestivamente all’interessatol’avvenuta acquisizione degli atti di as-senso. Si applica la disciplina della con-ferenza di servizi prevista per il rilasciodel permesso di costruire. In caso dipresentazione contestuale della SCIA odella CIL e dell’istanza di acquisizionedegli atti di assenso, l’interessato può dareinizio ai lavori solo dopo la comunicazioneda parte dello sportello unico dell’avve-nuta acquisizione degli atti di assenso odell’esito positivo della conferenza di ser-vizi.

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Si prevede, altresì, che all’interno dellezone omogenee A (le parti del territoriointeressate da agglomerati urbani che ri-vestono carattere storico, artistico o diparticolare pregio ambientale) di cui aldecreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,e in quelle equipollenti secondo l’eventualediversa denominazione adottata dalle leggiregionali, per gli interventi o le varianti apermessi di costruire ai quali è applicabilela SCIA comportanti modifiche della sa-goma rispetto all’edificio preesistente o giàassentito (si tratta di interventi sugli im-mobili non assoggettati a vincolo ai sensidel al codice dei beni culturali e delpaesaggio), i lavori non possono in ognicaso avere inizio prima che siano decorsiventi giorni dalla data di presentazionedella segnalazione.

La lettera g) del comma in esame,modifica l’articolo 24 del testo unico, pre-vedendo che il certificato di agibilità possaessere richiesto anche per singoli edifici osingole porzioni della costruzione, purchésiano funzionalmente autonomi, sianostate realizzate le opere di urbanizzazioneprimaria relative all’intero intervento edi-lizio e siano state completate le particomuni, nonché per singole unità immo-biliari, purché siano completati le operestrutturali, gli impianti, le parti comuni ele opere di urbanizzazione primaria. Ilcertificato di agibilità parziale è prorogatoper una sola volta di tre anni prima dellascadenza del termine di completamentodell’opera.

La lettera h) del comma in esamemodifica l’articolo 25 del testo unico. Inparticolare, si stabilisce che ove non pro-ponga domanda di rilascio del certificatodi agibilità, l’interessato presenti la dichia-razione del direttore dei lavori o di unprofessionista abilitato con la quale siattesta la conformità dell’opera al progettopresentato e la sua agibilità, unitamentealla documentazione prescritta.

Il comma 2 dell’articolo in esame mo-difica la legge n. 122 del 1989 (cosiddetta« legge Tognoli »), ampliando l’ambito diapplicazione della norma, introdotta daldecreto-legge n. 5 del 2012, convertitodalla legge n. 35 del 2012, che consente il

trasferimento dei parcheggi pertinenzialicostruiti ai sensi della medesima leggen. 122 del 1989, chiarendo che il trasfe-rimento può riguardare anche il solo vin-colo pertinenziale, ipotesi frequente nellapratica.

Quanto ai commi 3, 4 e 5 dell’articoloin esame, si ricorda che il testo unicodell’edilizia attualmente dispone che i la-vori autorizzati con permesso di costruiredebbano essere avviati entro un anno dalrilascio del permesso, mentre, per ulti-mare l’opera, il termine è fissato a tre annidall’inizio dei lavori. Entrambi i terminipossono essere prorogati, dietro richiestadel titolare del permesso, con provvedi-mento motivato, per fatti sopravvenutiestranei alla volontà del titolare.

I lavori avviati dopo la presentazione diDIA o SCIA edilizia devono essere an-ch’essi ultimati entro tre anni (articolo 23del testo unico).

L’intervento in esame prevede, fermarestando la diversa disciplina regionale,previa comunicazione del soggetto interes-sato, la proroga di due anni per i terminidi inizio e ultimazione dei lavori autoriz-zati con permesso di costruire, DIA oSCIA, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

Il comma 6 dispone, infine, che ledisposizioni dell’articolo in esame si ap-plicano dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto.

In relazione all’articolo in esame, allapresente relazione sono allegate le tabellerelative agli oneri informativi introdotti oeliminati e alla stima dei corrispondenticosti amministrativi.

Articolo 31 (Semplificazioni in materiadi DURC). L’articolo introduce disposizionidi semplificazione in materia di docu-mento unico di regolarità contributiva(DURC).

In primo luogo (comma 1), si intervienesull’articolo 13-bis del decreto-legge n. 52del 2012, convertito dalla legge n. 94 del2012, eliminando al comma 5 il riferi-

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mento all’articolo 1, comma 1175, dellalegge n. 296 del 2006; in tal modo, siconsente l’applicazione della proceduracompensativa, prevista dallo stesso articolo13-bis, anche ai fini del rilascio del DURCnell’ambito delle procedure di appaltopubblico e nell’ambito degli appalti privatiin edilizia.

Viene previsto, poi (comma 4), che lestazioni appaltanti acquisiscano attraversostrumenti informatici il DURC in corso divalidità, mentre attualmente l’articolo 6,comma 3, del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblican. 207 del 2010 prevede che il DURCvenga acquisito « anche » attraverso stru-menti informatici.

Si prevede, inoltre (comma 5), che ilDURC abbia validità di centottanta giornidalla data di emissione e si limita larichiesta del predetto documento solo aimomenti fondamentali della fase di affi-damento e di gestione del contratto (sele-zione del contraente e pagamento delleprestazioni), riducendo da cinque a due lefasi procedurali in cui è richiesto.

In particolare, si stabilisce che le sta-zioni appaltanti utilizzino il DURC incorso di validità - acquisito per la verificadella sussistenza del requisito consistentenel non aver commesso violazioni gravi inmateria di contributi previdenziali e assi-stenziali - anche per le successive due fasidell’aggiudicazione e della stipula del con-tratto.

Si stabilisce altresì che, dopo la stipuladel contratto, le stazioni appaltanti acqui-siscano il DURC ogni centottanta giorni elo utilizzino sia per la fase relativa alpagamento degli stati avanzamento lavorio delle prestazioni relative a servizi eforniture, sia per il rilascio del certificatodi collaudo, del certificato di regolareesecuzione, del certificato di verifica diconformità, sia per l’attestazione di rego-lare esecuzione; la sola eccezione concerneil pagamento del saldo finale, per il qualeè in ogni caso necessaria l’acquisizione diun nuovo DURC. Analogamente si dispone(comma 6), in un’ottica di semplificazione,un accorpamento di fasi nell’acquisizione

da parte delle stazioni appaltanti delDURC relativo ai subappaltatori.

Si prevede poi (comma 7) che, ai finidella verifica amministrativo-contabile, ititoli di pagamento debbano essere corre-dati dal DURC anche in formato elettro-nico.

Si apportano, infine (comma 8), modi-fiche all’istituto della regolarizzazionedelle inadempienze ai fini del rilascio delDURC, precisando, in chiave di semplifi-cazione, che l’invito alla regolarizzazionedelle inadempienze è trasmesso medianteposta elettronica certificata all’interessato,o, con lo stesso mezzo, per il tramite delconsulente del lavoro nonché degli altriprofessionisti di cui all’articolo 1 dellalegge n. 12 del 1979.

Articolo 32 (Semplificazione di adempi-menti formali in materia di lavoro). L’ar-ticolo in esame prevede numerosi inter-venti al fine di semplificare adempimentiformali in materia di lavoro.

In particolare, si prevedono alcunesemplificazioni con riferimento alla docu-mentazione relativa agli adempimenti intema di salute e sicurezza sul lavoro perquanto concerne il documento unico divalutazione dei rischi da interferenze (DU-VRI). Al riguardo, si rappresenta che lacooperazione e il coordinamento tra com-mittente, appaltatori e subappaltatori, aifini della prevenzione dei rischi da inter-ferenze di lavorazione (articolo 26 deldecreto legislativo n. 81 del 2008), possonoessere attuati, limitatamente ai settori diattività a basso rischio infortunistico, conl’individuazione di un incaricato, in pos-sesso di adeguati requisiti, che sovrintendaalle attività di cooperazione e di coordi-namento. L’individuazione dei settori diattività a basso rischio infortunistico èdemandata a un decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali (di concertocon il Ministro della salute, sentita laCommissione consultiva permanente perla salute e la sicurezza sul lavoro e previaintesa in sede di Conferenza Stato-re-gioni), sulla base di criteri e parametrioggettivi, desunti dagli indici infortunisticidi settore dell’INAIL. La tipologia di lavori

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o servizi per i quali non è obbligatoria laredazione del DUVRI si estende ai lavori oservizi la cui durata non sia superiore adieci uomini giorno, intendendo per uo-mini giorno l’entità presunta dei lavori,servizi e forniture rappresentata dallasomma delle giornate di lavoro necessarieal completamento delle attività conside-rato con riferimento all’arco temporale diun anno dall’inizio dei lavori [(comma 1,lettere a) e b)].

Vi sono poi norme finalizzate a evitarela duplicazione di corsi di formazione eaggiornamento, rispettivamente per i re-sponsabili e gli addetti del servizio prote-zione e sicurezza e per i dirigenti, ipreposti, i lavoratori e i rappresentanti deilavoratori per la sicurezza, prevedendoche nelle ipotesi in cui vi sia sovrapposi-zione, in tutto o in parte, tra i contenutidi differenti corsi, sia riconosciuto uncredito formativo per il contenuto e ladurata della formazione e dell’aggiorna-mento corrispondenti già erogati [(comma1, lettere c) e d)].

Si dispone, inoltre, che la comunica-zione agli organi di vigilanza degli ele-menti informativi relativi ai nuovi insedia-menti produttivi – oggi regolamentata dal-l’articolo 67 del decreto legislativo n. 81del 2008 – possa essere effettuata nell’am-bito delle istanze, delle segnalazioni o delleattestazioni presentate allo sportello unicoper le attività produttive. Le informazionida trasmettere sono individuate con de-creto dei Ministri del lavoro e delle poli-tiche sociali e per la pubblica amministra-zione e la semplificazione, sentita la Con-ferenza Stato-regioni [(comma 1, letterae)].

Si introducono, altresì, disposizioni inmateria di verifiche periodiche delle at-trezzature di lavoro (articolo 71 del de-creto legislativo n. 81 del 2008) al fine diagevolare lo svolgimento delle stesse daparte delle imprese. A questo proposito èstato ridotto da sessanta a quarantacinquegiorni il termine entro cui l’INAIL è tenutoa effettuare la prima verifica. Viene, inol-tre, previsto l’obbligo per i soggetti pub-blici tenuti alle verifiche – INAIL, ASL,ARPA – di comunicare al datore di lavoro,

entro quindici giorni dalla richiesta,l’eventuale impossibilità a effettuare leverifiche di propria competenza; in talcaso il datore di lavoro può avvalersi disoggetti pubblici o privati abilitati alleverifiche. Per l’effettuazione delle verifichel’INAIL, le ASL o l’ARPA possono avvalersidel supporto di soggetti pubblici o privatiabilitati. Le spese per l’effettuazione dellepredette verifiche sono poste a carico deldatore di lavoro [(comma 1, lettera f)].

Si prevedono poi una serie di sempli-ficazioni degli adempimenti nei cantieri.In particolare, si dispone l’esclusione deipiccoli lavori, la cui durata presunta nonè superiore ai dieci uomini giorno, fina-lizzati alla realizzazione o manutenzionedelle infrastrutture per servizi, dall’appli-cazione delle disposizioni del decreto le-gislativo n. 81 del 2008 previste per icantieri temporanei e mobili (articolo 88del predetto decreto). Si demanda a undecreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali (di concerto con il Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti,sentita la Commissione consultiva e laConferenza Stato-regioni) l’individuazionedi modelli semplificati per la redazione dialcuni documenti relativi ai cantieri (pianooperativo di sicurezza, piano di sicurezzae coordinamento, fascicolo dell’opera)[(comma 1, lettere g) e h)].

Si dispone che alcune comunicazioni inmateria di salute e sicurezza sul lavoropossano essere effettuate in via telematica,anche per mezzo di organismi paritetici oorganizzazioni sindacali dei datori di la-voro [(comma 1, lettere i), l), m), n)].

Si demanda a un decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali (diconcerto con il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, sentita la Commis-sione consultiva e la Conferenza Stato-regioni) l’individuazione di modelli sem-plificati per la redazione del piano disicurezza sostitutivo del piano di sicurezzae coordinamento richiamato all’articolo131 dei contratti pubblici (comma 4).

Si prevedono, infine, misure di sempli-ficazione in materia di comunicazioni enotifiche, che riguardano, tra l’altro, ladenuncia degli infortuni sul lavoro da

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parte del datore di lavoro. In particolare,viene abrogato l’articolo 54 del testo unicodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 1124 del 1965, che disponel’obbligo a carico del datore di lavoro didenunciare all’autorità locale di pubblicasicurezza ogni infortunio sul lavoro cheabbia per conseguenza la morte o l’inabi-lità al lavoro per più di tre giorni, ed èmodificato l’articolo 56 del medesimo de-creto, stabilendo che le autorità di pub-blica sicurezza, le autorità portuali e con-solari e le direzione territoriali del lavoroacquisiscano dall’INAIL, mediante accessotelematico, i dati relativi alle denunce diinfortuni sul lavoro mortali e di quelli conprognosi superiore ai trenta giorni. Ana-logamente, i servizi ispettivi della dire-zione territoriale del lavoro competenteprendono visione dei dati relativi alle de-nunce di infortuni mediante accesso allabanca dati INAIL (comma 6).

In relazione all’articolo in esame, allapresente relazione sono allegate le tabellerelative agli oneri informativi introdotti oeliminati e alla stima dei corrispondenticosti amministrativi.

Articolo 33 (Semplificazione del proce-dimento per l’acquisto della cittadinanzaper lo straniero nato in Italia). L’articolo33 introduce misure di semplificazionedegli adempimenti procedurali relativi al-l’acquisto della cittadinanza italiana daparte dello straniero nato in Italia.

Si tratta di recepire un orientamentoconsolidato da parte della giurisprudenza(recentemente: Corte di appello di Napoli,sentenza n. 1486 del 13 aprile 2012; Tri-bunale di Imperia, decreto n. 1295 del 11settembre 2012; Tribunale di Reggio Emi-lia – I sezione civile, decreto 31 gennaio2013; Tribunale di Lecce – II sezionecivile, sentenza del 11 marzo 2013; Tri-bunale di Firenze – I sezione civile, de-creto del 5 aprile 2013), che riconosce alfiglio nato in Italia da genitori stranieri ildiritto di acquisire la cittadinanza al com-pimento della maggiore età, nei casi in cuici siano inadempimenti di natura ammi-nistrativa, a lui non imputabili, da partedei genitori o degli ufficiali di stato civile

o di altri soggetti. In tal modo, la giuri-sprudenza ha considerato rilevante la sus-sistenza in concreto dei requisiti per ot-tenere la cittadinanza da parte del neomaggiorenne nato in Italia da genitoristranieri, documentabili, tra l’altro, concertificazioni scolastiche o mediche atte-stanti la sua presenza in Italia fin dallanascita e il suo inserimento nel tessutosocio-culturale.

In particolare, il comma 1 prevedepertanto che, ai fini dell’acquisto dellacittadinanza italiana, all’interessato nonsono imputabili eventuali inadempimentiriconducibili ai genitori o agli uffici dellapubblica amministrazione, e che egli possadimostrare il possesso dei requisiti conogni altra idonea documentazione.

Con riferimento, inoltre, al comma 2dell’articolo 4 della legge n. 91 del 1992,che prevede che l’interessato debba effet-tuare, entro un anno dal raggiungimentodella maggiore età, una dichiarazione perl’acquisto della cittadinanza italiana, siprevede, al comma 2 del presente articolo,che gli ufficiali di stato civile debbanocomunicare all’interessato, al compimentodel diciottesimo anno di età, presso la sededi residenza che risulta all’ufficio, la pos-sibilità di esercitare il predetto dirittoentro il diciannovesimo anno di età. Inmancanza, il diritto potrà essere esercitatoanche oltre il termine fissato dalla legge.

Articolo 34 (Disposizioni in materia ditrasmissione in via telematica del certificatomedico di gravidanza indicante la datapresunta del parto, del certificato di partoe del certificato di interruzione di gravi-danza). Si introducono modifiche all’arti-colo 21 del testo unico di cui al decretolegislativo n. 151 del 2001, volte alla sem-plificazione delle modalità di presenta-zione del certificato medico di gravidanza,del certificato di parto e del certificato diinterruzione di gravidanza da parte dellalavoratrice all’INPS per l’erogazione delleprestazioni di maternità.

Attualmente, infatti, i predetti certifi-cati devono essere consegnati dalla lavo-ratrice in modalità cartacea presso le sedidell’INPS territorialmente competenti allo

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sportello ovvero tramite lettera raccoman-data.

La norma pone quindi a carico deimedici, o comunque delle strutture sani-tarie pubbliche o private convenzionate,l’obbligo di trasmettere, in via esclusiva-mente telematica, i predetti certificati eso-nerando la lavoratrice dai relativi adem-pimenti amministrativi e consentendo unagestione semplificata dell’intero iter am-ministrativo.

Inoltre, potrà così essere sviluppataanche la possibilità per i datori di lavorodi accedere direttamente alle suddette cer-tificazioni sanitarie telematiche, in mododa esonerare la lavoratrice dagli adempi-menti attualmente previsti nei confrontidei datori di lavoro (open data).

La telematizzazione dell’intero iter am-ministrativo della maternità comporta ef-fetti di semplificazione che direttamentecoinvolgono anche le prestazioni legate aicongedi parentali, con un effetto di sem-plificazione e di maggior controllo sul-l’erogazione delle relative indennità. Sipotrà, così, agevolare l’interoperabilità deidati in possesso di diverse amministrazionipubbliche (Agenzia delle entrate, datori dilavoro pubblici, direzioni territoriali dellavoro, ASL e così via) funzionale a unapiù rapida e completa definizione deiprocessi amministrativi.

Articolo 35 (Misure di semplificazioneper le prestazioni lavorative di breve du-rata). L’articolo prevede l’individuazione diprocedure semplificate che consentanol’effettivo adempimento degli obblighi diinformazione, formazione e sorveglianzasanitaria anche quando la permanenza dellavoratore in azienda non sia superiorealle cinquanta giornate di lavoro nel corsodell’anno solare, in maniera tale da tenereconto degli obblighi assolti da uno o piùdatori di lavoro nei confronti dello mede-simo lavoratore nel corso dell’anno solare.

In relazione all’articolo in esame, allapresente relazione sono allegate le tabellerelative agli oneri informativi introdotti oeliminati e alla stima dei corrispondenticosti amministrativi.

Articolo 36 (Proroga di consiglio diindirizzo e vigilanza di INPS e INAIL).L’articolo intende assicurare continuità difunzionamento ai due organismi collegialidell’INPS e dell’INAIL, in corso di rinnovo,fermo restando il termine ultimo dellaproroga dei rispettivi componenti fino al30 settembre 2013. Il processo di ricosti-tuzione di tali organi, infatti, non è almomento completato, in quanto alcunesignificative parti sociali non hanno an-cora provveduto a designare i loro rap-presentanti in seno ai predetti organi.

Articolo 37 (Zone a burocrazia zero).L’articolo pone le basi per una valorizza-zione delle informazioni sulle semplifica-zioni introdotte grazie alla sperimenta-zione delle cosiddette zone a burocraziazero previste dalla normativa vigente, in-formazioni che devono essere rese pubbli-che attraverso i siti istituzionali delle am-ministrazioni coinvolte e che devono con-sentire di arrivare a condividere un’unicapiattaforma informatica che semplifichiper le imprese l’individuazione delle spe-cifiche procedure semplificate in base allalegge richiamata.

Al Ministero dello sviluppo economico,d’intesa con il Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, èpoi affidato il ruolo di raccordare e ac-compagnare le singole iniziative attraversoun periodico monitoraggio.

L’articolo infine esclude alcune partidell’azione amministrativa a tutela di in-teressi di natura generale che meritanoparticolare salvaguardia.

Articolo 38 (Disposizioni in materia diprevenzione incendi). L’intervento si rendenecessario, sulla base di esigenze rappre-sentate dal mondo delle imprese nel pe-riodo intercorso dalla vigenza del decretodel Presidente della Repubblica n. 151 del2011 (regolamento di semplificazione inmateria di prevenzione incendi), ed è voltasia a semplificare gli adempimenti di pre-venzione incendi, con conseguente ridu-zione degli oneri amministrativi, per leimprese, sia a rendere sostenibili i tempidi assolvimento degli adempimenti stessi.

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L’intervento riguarda le imprese rientrantinel campo di applicazione della norma dicui all’articolo 11, comma 4, del citatoregolamento che, operanti alla data dipubblicazione del regolamento medesimo,sono state assoggettate agli obblighi diprevenzione incendi di cui all’Allegato Idel medesimo regolamento.

Pertanto, il comma 1 dell’articolo inesame introduce un’importante semplifi-cazione e specificazione degli adempimentiamministrativi in materia di prevenzioneincendi, consentendo agli enti e privati dicui all’articolo 11, comma 4, del citatoregolamento di essere esentati dall’obbligodi cui all’articolo 3 del medesimo regola-mento qualora siano in possesso di titoliabilitativi riguardanti la sussistenza deirequisiti di sicurezza antincendio. In talmodo si consente agli interessati di ridurregli oneri amministrativi, in quanto vienemeno la fase relativa alla presentazionedell’istanza volta alla valutazione dei pro-getti, evitando una duplicazione di adem-pimenti con effetti favorevoli anche suicosti che i suddetti enti debbono sostenere.

Il comma 2, tenuto conto delle esigenzerappresentate dal mondo imprenditoriale,differisce di un anno il termine previstodal medesimo regolamento, in scadenza ilprossimo 7 ottobre, per la presentazionedell’istanza di cui all’articolo 4 del rego-lamento, ivi compresa, esclusivamente perle fattispecie diverse da quelle previste alcomma 1 dell’articolo in esame, la preli-minare presentazione dell’istanza di cuiall’articolo 3 del regolamento. La disposi-zione prevede, quindi, una scansione tem-porale sostenibile degli adempimenti acarico degli interessati, chiarendo, altresì,che l’istanza volta alla valutazione deiprogetti di cui all’articolo 3 è propedeuticaalla presentazione dell’istanza, tramiteSCIA, ai fini del controllo in materia diprevenzione incendi.

Articolo 39 (Disposizioni in materia dibeni culturali). Le disposizioni del presentearticolo modificano alcune norme del co-dice dei beni culturali e del paesaggio. Inparticolare, la lettera a), del comma 1sostituisce, all’articolo 106, comma 2, del

codice, il termine ”soprintendente” con iltermine ”Ministero”, in modo da rinviarealla più adeguata sede del regolamento diorganizzazione del Ministero per i beni ele attività culturali la determinazione dellacompetenza al rilascio delle autorizzazioniper la riproduzione di beni culturali e pergli altri usi individuali dei medesimi beni.Al riguardo, deve essere precisato che lamodifica ha una funzione di mero – maquanto mai opportuno – chiarimento delquadro normativo vigente, poiché il rego-lamento di organizzazione del Ministero(decreto del Presidente della Repubblican. 233 del 2007), ha già operato, trattan-dosi di regolamento di delegificazione,l’implicita abrogazione della disposizionedell’articolo 106, comma 2, del codice,mediante la previsione [articolo 17,comma 3, lettera l)] che affida al direttoreregionale, invece che al soprintendente, ilrilascio delle autorizzazioni di cui si tratta.

La lettera b), del comma 1 modifical’articolo 146, commi 4, 5 e 9, del mede-simo codice in materia di autorizzazionepaesaggistica. In particolare, la modifica alcomma 4 estende l’efficacia dell’autoriz-zazione paesaggistica quinquennale per unulteriore periodo massimo di dodici mesi,purché i lavori siano iniziati entro ilquinquennio dal rilascio dell’autorizza-zione medesima.

La modifica apportata al comma 5dell’articolo 146 del codice interessa ilsecondo periodo del suddetto comma, con-cernente il procedimento di rilascio delleautorizzazioni paesaggistiche nel caso spe-cifico in cui sia stato positivamente veri-ficato l’adeguamento degli strumenti ur-banistici alle prescrizioni d’uso dei benipaesaggistici sottoposti a tutela previstedai nuovi piani paesaggistici, adeguati alleprevisioni del codice stesso. In tali ipotesi,rimane ferma la previsione in base allaquale il parere reso dal soprintendenteall’amministrazione competente al rilasciodell’autorizzazione ha carattere obbligato-rio e non vincolante.

Quanto, invece, al termine per l’espres-sione del parere, originariamente fissato inquarantacinque giorni, esso è stato innal-

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zato a novanta giorni dall’articolo 4,comma 16, lettera e), numero 2), deldecreto-legge, n. 70 del 2011, convertito,dalla legge n. 106 del 2011. Il medesimodecreto-legge ha previsto altresì che, de-corso il termine per l’espressione del pa-rere obbligatorio, questo si intenda resofavorevolmente (silenzio-assenso). La mo-difica del comma 5 elimina la previsionedel silenzio-assenso e, correlativamente,riporta il termine per l’espressione delparere a quarantacinque giorni. Decorsoquindi il suddetto termine, l’amministra-zione provvede in ordine alla richiesta diautorizzazione.

Il comma 9 dell’articolo 146 del codicedei beni culturali e del paesaggio disciplinail rilascio delle autorizzazioni paesaggisti-che in attesa dell’adeguamento degli stru-menti urbanistici alle prescrizioni d’usodei beni paesaggistici sottoposti a tutelastabilite dai nuovi piani paesaggistici eprevede, in tale fase, il carattere vincolantedel parere del soprintendente. La modificaapportata alla disposizione in argomentoelimina il ricorso alla conferenza di ser-vizi, in precedenza chiamata a pronun-ciarsi entro il termine perentorio di quin-dici giorni, nel caso in cui il soprinten-dente non abbia reso il proprio parerevincolante entro il termine previsto, cherimane determinato in quarantacinquegiorni. Di conseguenza, viene diminuito iltermine (da sessanta a quarantacinquegiorni) oltre il quale l’amministrazionecompetente provvede sulla domanda diautorizzazione prescindendo dal suddettoparere.

Articolo 40 (Riequilibrio finanziariodello stato di previsione della spesa delMinistero per i beni e le attività culturali).L’articolo 2, comma 8, del decreto legge 31marzo 2011, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 26 maggio 2011,n. 75, prevede che: « In deroga a quantoprevisto dall’articolo 4, comma 3, del de-creto del Presidente della Repubblica 29maggio 2003, n. 240, al fine di assicurarel’equilibrio finanziario delle Soprinten-denze speciali ed autonome, il Ministroper i beni e le attività culturali, con

proprio decreto, può disporre trasferi-menti di risorse tra le disponibilità depo-sitate sui conti di tesoreria delle Soprin-tendenze medesime, in relazione alle ri-spettive esigenze finanziarie, comunqueassicurando l’assolvimento degli impegnigià presi su dette disponibilità. ». La di-sposizione consente, quindi, nel suo at-tuale tenore, il riequilibrio finanziario trai conti di tesoreria delle Soprintendenzedotate di autonomia speciale nell’ambitodel Ministero per i beni e le attivitàculturali, previste e disciplinate dall’arti-colo 15 del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 26 novem-bre 2007, n. 233.

La disposizione del presente articolo 40è finalizzata ad estendere gli effetti delriequilibrio finanziario al bilancio del Mi-nistero per i beni e le attività culturali,attraverso la possibilità del versamento inconto entrata al bilancio dello Stato dirisorse non impegnate e disponibili neiconti di tesoreria delle Soprintendenzedotate di autonomia speciale e la lororiassegnazione allo stato di previsionedella spesa del Ministero per i beni e leattività culturali.

La norma non comporta oneri a caricodelle finanze dello Stato e permette diottimizzare l’utilizzo delle risorse disponi-bili all’interno dell’amministrazione.

Articolo 41 (Disposizioni in materia am-bientale). Con le disposizioni del presentearticolo si intende dettare misure di sem-plificazione di norme ambientali, suscet-tibili di ricadute significative per la dimi-nuzione di oneri a carico degli operatoriinteressati e per accelerare le procedureamministrative relative agli interventi, conpositive conseguenze per la crescita delleattività economiche interessate.

Tali obiettivi sono perseguiti senza di-minuire le garanzie di tutela delle risorseambientali.

Con la disposizione di cui al comma 1,in particolare, si interviene per operarealcune importanti precisazioni sulla disci-plina delle acque emunte nell’ambito delleoperazioni di messa in sicurezza e dibonifica di siti contaminati.

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La disposizione riscrive la disciplinarelativa alla gestione delle acque di faldanell’ambito del titolo V del decreto legi-slativo n. 152 del 2006, relativo alla bo-nifica dei siti contaminati. Secondo lanuova impostazione, l’emungimento (ossial’estrazione delle acque) con conseguentescarico in un corpo idrico superficiale èammesso solo ove non sia possibile riuti-lizzare le acque in un ciclo industriale oper il riciclo delle stesse. Le acque emuntepossono essere reimmesse, anche mediantereiterati cicli di emungimento e reimmis-sione, nel medesimo acquifero ai soli finidella bonifica dello stesso. In tal modo sidettano le condizioni al ricorrere dellequali le acque emunte non possono rica-dere nella categoria dei rifiuti liquidi,consentendo quindi di utilizzare ai finipresi in considerazione dalla norma gliimpianti di depurazione esistenti, i qualinon devono pertanto essere autorizzaticome impianti di gestione dei rifiuti, ri-chiedenti spesso l’assoggettamento a valu-tazione di impatto ambientale, evitandoquindi il conseguente aggravio di proce-dure, ritardi di tempi di intervento emaggiori oneri.

La norma proposta è coerente con ildiritto dell’Unione europea.

La disposizione di cui al comma 2 èinvece volta a semplificare l’utilizzo delleterre e rocce da scavo, chiarendo i casi incui è necessario il ricorso alle procedureprescritte dal regolamento di cui al de-creto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare 10 agosto2012, n. 161.

Le procedure stabilite in detto decretosono proporzionate ai materiali di scavoprodotti nell’ambito delle cosiddettegrandi opere, mentre possono risultareeccessivamente gravose e sproporzionateper quelli prodotti nell’ambito di lavori dientità minore eseguiti in piccoli cantieri.Per questo si è ritenuto di limitare l’ap-plicazione delle predette procedure alleattività o opere soggette a valutazioned’impatto ambientale o ad autorizzazioneintegrata ambientale.

Con la disposizione di cui al comma 3si interviene per semplificare la disciplina

di cui all’articolo 3 del decreto-legge 25gennaio 2012, n. 2, il quale specifica checosa si intende per « suolo » in relazione aimateriali esclusi dall’ambito di applica-zione delle norme in materia di gestionedei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.Attualmente la nozione di « suolo » si in-terpreta come riferita anche alle matricimateriali di riporto, intese come ”i mate-riali eterogenei, come disciplinati dal de-creto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati perla realizzazione di riempimenti e rilevati,non assimilabili per caratteristiche geolo-giche e stratigrafiche al terreno in situ,all’interno dei quali possono trovarsi ma-teriali estranei ».

La disposizione chiarisce la definizionedelle matrici materiali di riporto, specifi-candone la composizione, e prevede inol-tre che le stesse siano soggette a test dicessione affinché possano essere conside-rate come sottoprodotti o rimosse dalluogo di scavo.

Con le disposizioni di cui al comma 4si intende invece chiarire meglio la portatadi alcune norme applicate in relazioneall’attività di collocazione di allestimentimobili di pernottamento e relativi acces-sori, temporaneamente ancorati al suolo,all’interno di strutture ricettive all’apertoper la sosta e il soggiorno di turisti, inmodo da risolvere alcune questioni inter-pretative sorte nell’applicazione concretadelle stesse, suscettibili di ostacolare l’at-tività delle strutture ricettive per turistiall’aperto.

In particolare, facendo riferimento anormative di settore contenute in diverseleggi regionali, con le norme in questionesi precisa che la realizzazione di taliallestimenti mobili non necessita di per-messo di costruire, laddove detta colloca-zione sia effettuata in conformità alle leggiregionali applicabili e al progetto già au-torizzato con il rilascio del permesso dicostruire per le medesime strutture ricet-tive.

Con le disposizioni di cui al comma 5si intende invece accelerare talune proce-dure di competenza del Commissario dicui al decreto del Ministro dell’ambiente e

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della tutela del territorio e del mare 3gennaio 2013, nominato per l’emergenzarifiuti nel Lazio, e individuarne meglio ecircoscriverne i poteri, al fine di rendernepiù efficienti gli interventi per la gestionedel ciclo integrato dei rifiuti urbani.

La norma di cui al comma 6 si proponedi fornire uno strumento che consental’accelerazione delle procedure di compe-tenza degli enti locali in via ordinaria perla realizzazione e l’avvio della gestionedegli impianti di rifiuti nella regione Cam-pania, già previsti e non ancora realizzati.Tale accelerazione è dettata anche dall’esi-genza di evitare un’imminente e pressochécerta condanna dell’Italia nella proceduradi infrazione n. 2007/2195, che si stimanell’ordine di 8 milioni di euro giornalieri,oltre alla perdita di un ingente finanzia-mento europeo stanziato per il problemadei rifiuti nella regione Campania.

Ai fini anzidetti si è previsto pertantodi ricorrere alla nomina di commissarinominati dal Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, cheeffettuino gli interventi necessari in caso diinadempienza degli enti competenti in viaordinaria, al pari di quanto già previstocon le disposizioni di cui all’articolo 1,commi da 358 al 361, della legge 24dicembre 2012, n. 228. La copertura deglioneri connessi all’attività dei commissarianzidetti è disciplinata al comma 7.

Articolo 42 (Soppressione certificazionisanitarie). L’articolo che si propone, in granparte tratto dal disegno di legge attoSenato n. 1249, della XVI legislatura, re-cante disposizioni per la semplificazionedegli adempimenti amministrativi connessialla tutela della salute, di iniziativa gover-nativa del gennaio 2007, concertato con iMinisteri del lavoro e della previdenzasociale, dello sviluppo economico, per leriforme e l’innovazione nella pubblica am-ministrazione, dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca, delle politiche agricolealimentari e forestali, per gli affari regio-nali e dell’interno, contiene una serie dimisure finalizzate a garantire l’efficienzadel Servizio sanitario nazionale, riducendoin modo significativo e concreto le proce-

dure burocratiche ormai ritenute obsoleteche incidono negativamente sugli oneri acarico dei cittadini e degli operatori sani-tari, come pure sui costi sostenuti dallestesse amministrazioni coinvolte.

In particolare, nel presupposto delcammino già avviato sin dagli anni No-vanta del passato secolo a favore di unasemplificazione procedimentale, anche at-traverso un’attività sistematica di delegifi-cazione e di riordino normativo, si prov-vede a semplificare alcune procedure re-lative alle certificazioni e alle autorizza-zioni ritenute desuete alla lucedell’evidenza scientifica e dell’efficaciadelle prestazioni.

I contenuti di gran parte delle suddettedisposizioni costituiscono il risultato dellevalutazioni di un gruppo di lavoro a suotempo istituito presso il Ministero della sa-lute, con il compito di procedere ad unaricognizione della normativa in materia, dirivalutare l’efficacia delle certificazioni afini di tutela della salute pubblica e di indi-viduare una serie di pratiche sanitarie dicertificazione o di autorizzazione che allostato attuale non hanno più alcuna valenzasanitaria. Giova evidenziare che nella legi-slazione italiana si sono stratificate neltempo norme che impongono l’adozione dimisure rivolte alla prevenzione di malattieo alla tutela della salute, basate su ideedominanti nella comunità scientifica del-l’epoca in cui furono adottare, ma attual-mente non più ritenute valide, oppure ba-sate sulla necessità di difesa da pericoli perla salute non più attuali.

La presenza all’interno della normativastatale di norme e regolamenti stratificatisinel tempo, da cui derivano procedure,come certificazioni o autorizzazioni, privedi documentata efficacia, genera un usonon ottimale delle risorse, una perdita dicredibilità del sistema di prevenzione,senza alcun utile impatto sui problemi disalute. Queste norme, inoltre, generanoattività rituali percepite dai cittadini comeun inutile aggravio burocratico.

Negli scorsi anni, alcune regioni hannoprovveduto, con proprie leggi, ad abolireovvero semplificare alcune procedure re-lative alle certificazioni e alle autorizza-

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zioni, nonché alle idoneità sanitarie. Neiconfronti di tali iniziative, il Governo hasollevato di fronte alla corte costituzionaleeccezioni di costituzionalità. La Corte, consentenza n. 162 del 2004, ha dichiaratonon fondate le questioni di legittimitàcostituzionale sollevate.

È necessario infatti che le pratiche diprevenzione siano giustificate dall’esi-stenza di prove che dimostrino la loroefficacia. La comunità scientifica interna-zionale, dall’inizio degli anni Novanta,come sopra anticipato, è impegnata nellaridefinizione delle basi teoriche delle pra-tiche sanitarie. Tali basi, tradizionalmentedesunte partendo dai meccanismi fisio-patologici e da modelli sperimentati invitro e su sistemi animali, dovrebberoessere affiancate da prove empiriche chene dimostrino l’efficacia sull’uomo, proveil cui modello paradigmatico è rappresen-tato dalla sperimentazione clinica control-lata. L’esigenza di dimostrazioni dell’effi-cacia degli interventi sanitari si sta dif-fondendo a tutti i livelli del sistema sani-tario, con l’elaborazione di linee guida eraccomandazioni per la buona pratica cli-nica (evidence based medicine).

Anche nel campo delle misure di pre-venzione, sia che esse agiscano a livello delsistema regolatorio, della comunità o delsingolo individuo, la valutazione dell’effi-cacia dell’intervento, basata su prove em-piriche, è ritenuta un requisito indispen-sabile (evidence based public health).

Tenuto conto di quanto sopra espostosono state predisposte le norme di questoarticolo in materia di certificazioni e au-torizzazioni sanitarie, secondo una logicadi semplificazione della normativa vigente,alla luce del fatto che, allo stato attualedelle conoscenze scientifiche, diverse cer-tificazioni o autorizzazioni sanitarie nonhanno più ragione di essere o sembrano,in ogni caso, inefficaci rispetto al conse-guimento delle finalità per le quali eranostate previste.

Articolo 43 (Disposizioni in materia ditrapianti). L’intervento in esame rivestecarattere di urgenza in quanto è finaliz-zato a superare le difficoltà attuative con-

nesse alla lacuna normativa del vigentearticolo 3 del testo unico di cui al regiodecreto n.773 del 1931, come integratodall’articolo 3, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, che, comeè noto, nel prevedere che anche la carta diidentità può contenere l’indicazione delconsenso ovvero del diniego della persona,cui si riferisce, a donare i propri organi incaso di morte, non ha previsto le modalitàdi trasferimento dei relativi dati (consensoo diniego a donare gli organi) dal comuneal Sistema informativo dei trapianti.

Orbene, ferma restando la rilevanteportata normativa della citata norma, chesicuramente va vista come un’ulterioremisura volta a favorire e promuovere ladonazione degli organi, ai fini della tuteladella salute sia personale che pubblica,non può non essere sollevato il problemache si presenta in fase attuativa dellamedesima, atteso che, non essendo statodisposto anche il necessario e successivopassaggio relativo trasferimento dei rela-tivi dati (consenso o diniego a donare gliorgani) dal comune al Sistema informativotrapianti (istituito dall’articolo 7, comma2, della legge n. 91 del 1999 nell’ambitodel Sistema informativo nazionale – SIT)– a cui rimedia la presente proposta – insostanza viene vanificata la vera valenzadella norma stessa, tesa ad incrementarele manifestazioni di volontà a donare gliorgani, in caso di morte, da parte deicittadini.

Infatti, dal punto di vista del funzio-namento del sistema « donazione-tra-pianto », l’inserimento della dichiarazionedi volontà sulla carta di identità – persortire effetti positivi – deve contestual-mente consentire al sistema trapianti (nel-l’intero arco delle ventiquattro ore) laverifica della volontà o meno della personaa donare gli organi ove ricorrano, peresempio, casi di decessi improvvisi.

Da ciò scaturisce la necessità che talidichiarazioni non siano apposte unica-mente sulla carta di identità ma sianocontestualmente registrate e gestite attra-verso il SIT, che può essere consultato daicentri di coordinamento dei trapianti.

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Dalla riferita necessità muove l’urgenzadella norma in esame, in considerazionedel fatto che i dati in questione (consensoo diniego a donare gli organi) sono datisensibili, e come tali, nel rispetto delcodice in materia di protezione dei datipersonali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, non possono esseretrattati se non vi è una specifica norma atale fine dedicata, che nel caso in esameconsente al comune il successivo trasferi-mento al SIT.

Sulla base delle motivazioni di urgenzadi cui sopra, ai fini della tutela del dirittoalla salute, l’inserimento della dichiara-zione di volontà nel sistema informativodiventa, pertanto, la condizione essenzialeper consentire l’attuazione della norma,nonché il suo valore aggiunto, garantendoai centri di coordinamento trapianti lacertezza di poter consultare sempre l’ul-tima aggiornata volontà espressa dal cit-tadino.

Sembra utile, ai fini della norma pro-posta, rappresentare che ad oggi, dai datipresenti nel SIT, i cittadini che hannomanifestato la propria volontà relativa-mente alla donazione di organi sono circa1.330.000, di cui circa 115.000 medianteregistrazione presso le aziende sanitarielocali, e circa 1.200.000 mediante iscri-zione all’AIDO (Associazione italiana do-natori di organi), mentre risultano 9.046persone in lista di attesa.

Articolo 44 (Riconoscimento del servizioprestato presso le pubbliche amministra-zioni di altri Stati membri e semplificazioniper la certificazione di qualità di materieprime utilizzate per la produzione di me-dicinali). L’articolo 44, comma 1, apportauna modifica all’articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,n. 101, il quale sancisce che « le ammini-strazioni pubbliche tenute al rispetto delprincipio di libera circolazione dei lavo-ratori, di cui agli articoli 39 del Trattatoche istituisce la Comunità europea e 7 delregolamento (CEE) n. 1612/68 del Consi-glio, del 15 ottobre 1968, salve più favo-revoli previsioni, valutano, ai fini giuridici

ed economici, l’esperienza professionale el’anzianità acquisite da cittadini comuni-tari nell’esercizio di un’attività analoga aquella considerata rilevante e svolta pressopubbliche amministrazioni di un altroStato membro, anche in periodi antece-denti all’adesione del medesimo all’Unioneeuropea, o presso organismi dell’Unioneeuropea, secondo condizioni di parità ri-spetto a quelle maturate nell’ambito del-l’ordinamento italiano ».

La modifica apportata dall’articolo 44,comma 1, del presente decreto-legge faseguito alla procedura di infrazionen. 2009/4686, allo stadio di parere moti-vato ex articolo 258 del Trattato sul fun-zionamento dell’Unione europea, avviatanei confronti dell’Italia per la ritenutadiscriminazione indiretta nei confronti deicittadini degli altri Stati membri, derivantedella normativa contenuta nei contratticollettivi applicabili all’area della dirigenzamedica e veterinaria, i quali prevedono, aifini dell’ottenimento dell’indennità diesclusività nonché degli altri trattamentieconomici e professionali ivi previsti,un’anzianità di servizio di un certo nu-mero di anni, da maturarsi senza solu-zione di continuità. Tale clausola di con-tinuità del servizio prestato, pur applican-dosi anche ai cittadini italiani, provoche-rebbe, secondo la Commissione europea,un’indiretta discriminazione nei confrontidei cittadini degli altri Stati membri del-l’Unione europea che intendano esercitarela propria attività professionale pressostrutture sanitarie pubbliche in Italia, inquanto il trasferimento, a tal fine, dal loroStato di provenienza determina inevitabil-mente l’interruzione del rapporto di la-voro.

Per questi motivi, l’articolo in que-stione, aggiungendo un secondo periodoalla richiamata norma di cui all’articolo 5del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,sancisce che, relativamente al personaledelle aree della dirigenza medica, veteri-naria e sanitaria che presta servizio pressole strutture sanitarie pubbliche, per ilquale l’ordinamento italiano richiede, aifini del riconoscimento di vantaggi econo-mici o professionali, che l’esperienza pro-

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fessionale e l’anzianità siano maturatesenza soluzione di continuità, tale condi-zione non si applica se la soluzione dicontinuità dipende dal passaggio dell’inte-ressato da una struttura sanitaria di cuialla legge 10 luglio 1960, n. 735, di unoStato membro a quella di un altro Statomembro dell’Unione europea. La legge daultimo citata disciplina il riconoscimentodell’attività sanitaria prestata all’estero dasanitari italiani, presso le strutture sani-tarie individuate dalla medesima legge, aifini della partecipazione a concorsi pub-blici per sanitari banditi in Italia, ricono-scendo tale attività come titolo valutabilenei concorsi medesimi.

Lo scopo è dunque quello di eliminarela discriminazione indiretta nei confrontidei cittadini degli altri Stati membri del-l’Unione europea.

Relativamente ai commi 3 e 4, si rap-presenta che l’articolo 54, comma 3, primoperiodo, del decreto legislativo 24 aprile2006, n. 219, recante « Attuazione delladirettiva 2001/83/CE (e successive direttivedi modifica) relativa ad un codice comu-nitario concernente i medicinali per usoumano, nonché della direttiva 2003/94/CE », disciplina i requisiti che devonoessere posseduti dalle materie prime far-macologicamente attive, utilizzate per laproduzione dei medicinali, prevedendoquanto segue: « Per le materie prime an-che importate da Stati terzi deve esseredisponibile un certificato di conformitàalle norme di buona fabbricazione rila-sciato all’officina di produzione dalle Au-torità competenti di uno Stato dell’Unioneeuropea ».

Tale disposizione, evidentemente fina-lizzata a garantire elevati livelli di tuteladella salute nell’ambito delle materieprime farmacologicamente attive, nontrova, tuttavia, un preciso ancoraggio nellanormativa comunitaria di riferimento (di-rettiva 2001/83/CE), alla cui attuazione èpur finalizzato il predetto decreto legisla-tivo n. 219 del 2006. Ciò è stato rilevatoanche dalla Commissione europea, connota del 5 marzo 2007, secondo cui l’Italia,emanando la richiamata disposizione, sa-rebbe andata oltre le prescrizioni di cui

alla direttiva 2001/83/CE e avrebbe, inol-tre, introdotto un concreto rischio di osta-colo alla libera circolazione delle merci inseno al mercato interno.

Per questi motivi, con il successivodecreto legislativo n. 274 del 2007 (arti-colo 2, comma 9) si è provveduto adaggiungere all’articolo 54 del decreto legi-slativo n. 219 del 2006 il comma 3-bis,disponendo quanto segue: « Il disposto delprimo periodo del comma 3 si applica dal1o gennaio 2009. Fino a tale data lematerie prime devono essere corredate diuna certificazione di qualità che attesti laconformità alle norme di buona fabbrica-zione rilasciata dalla persona qualificataresponsabile della produzione del medici-nale che utilizza le materie prime. Restaferma la possibilità, per l’AIFA, di effet-tuare ispezioni dirette a verificare la con-formità delle materie prime alla certifica-zione resa ».

Il termine del 1o gennaio 2009 è statosuccessivamente più volte prorogato,prima con l’articolo 6, comma 4, deldecreto-legge n. 194 del 2009, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio2010, n. 25, e da ultimo, al 3 luglio 2013,dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 febbraio2012, n. 14.

Si deve evidenziare che tale ultimaproroga era motivata anche dal fatto che,nel frattempo, l’Unione europea ha ema-nato la direttiva 2011/62/UE, che ha mo-dificato la precedente direttiva 2001/83/CE, dettando, tra le altre, anche normevolte a garantire la tutela della salutenell’ambito dell’importazione delle materieprime farmacologicamente attive.

Visto l’approssimarsi della scadenza del3 luglio 2013, e in considerazione del fattoche la delega al Governo per l’emanazionedei decreti legislativi di attuazione dellapredetta direttiva 2011/83/CE è contenutanel disegno di legge di delegazione euro-pea, attualmente all’esame del Parlamento,la presente disposizione intende prorogareulteriormente, fino alla data di entrata invigore dei decreti legislativi di attuazionedella predetta direttiva, la disapplicazione

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del primo periodo del citato articolo 54,comma 3, del decreto legislativo n. 219 del2006, mantenendo, fino alla medesimadata, la procedura semplificata per l’atte-stazione della conformità delle materieprime alle norme di buona fabbricazione,già prevista dall’attuale versione dell’arti-colo 54, comma 3-bis, del predetto decretolegislativo n. 219 del 2006, che viene con-testualmente abrogato.

Si osserva che, ove non si provvedessea tale proroga e, a decorrere dal 3 luglio2013, acquisisse efficacia il citato primoperiodo dell’articolo 54, comma 3, deldecreto legislativo n. 219 del 2006, per leimprese si prospetterebbe la necessità difar fronte ad ulteriori oneri amministra-tivi, peraltro non previsti dalla normativaeuropea di riferimento.

Articolo 45 (Omologazioni delle mac-chine agricole). L’accertamento dei dati diidentificazione, della potenza del motorequando ricorre e della corrispondenza alleprescrizioni tecniche alle caratteristichedisposte a norma di legge, relativamentealle macchine agricole, come definite dal-l’articolo 57 del codice della strada, di cuial decreto legislativo n. 285 del 1992, oggieffettuati per mezzo di una visita e di unaprova da parte degli uffici del Diparti-mento per i trasporti terrestri, unica au-torità competente designata dal nostroPaese. Sono inoltre competenti struttureestere, delegate dalle autorità competentinei rispettivi Paesi europei; esse hannoarticolazioni in Italia, dove rilascianoomologazioni valide ad ogni effetto, nazio-nale ed europeo, come riconosciuto dalcomma 3, dell’articolo 107 del decretolegislativo n. 285 del 1992, a condizione direciprocità.

Il ricorso a tali strutture è sempre piùfrequente, dato il minore tempo con ilquale, a parità di garanzie, esse operanorispetto all’unico centro di riferimentoitaliano; il procedimento, però, è maggior-mente oneroso per i richiedenti, compren-dendo non solo il costo dell’accertamento,ma anche i costi di missione all’estero.Inoltre, i diritti e le imposte relativi al-l’omologazione, insieme ai costi accessori,

vengono versati ai Ministeri esteri di rife-rimento.

Il presente articolo permette di esten-dere ad altri soggetti, diversi dal Diparti-mento per i trasporti terrestri, la compe-tenza all’omologazione delle macchineagricole consentendo, da un lato, il recu-pero dei diritti e delle imposte che ver-rebbero versati allo Stato italiano, dall’al-tro alle aziende italiane costruttrici diconseguire risparmi sulle spese tecnichedelle omologazioni. I requisiti che do-vranno essere posseduti dai soggetti com-petenti all’omologazione saranno definiticon decreto del Ministro delle infrastrut-ture, di concerto con il Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali, nelrispetto della normativa europea di cui alregolamento (UE) n. 167/2013 del Parla-mento europeo e del consiglio, del 5 feb-braio 2013.

Per comprendere il volume di spesa perl’omologazione delle macchine agricole, siconsideri che, per ogni omologazione eu-ropea di trattrice agricola, vengono attual-mente versati in Italia diritti e imposte dibollo che variano da un minimo circa dieuro 230 per singola trattrice agricola adoltre euro 7.000 per gamma di trattrice ein funzione della complessità. Conside-rando che l’Italia è il secondo produttoremondiale di macchine agricole, dopo laGermania, appare evidente l’importanza ditali cifre che vanno moltiplicate per l’am-pio numero di gamme immesse sul mer-cato ogni anno.

Articolo 46 (EXPO Milano 2015). Lamanifestazione internazionale « Expo Mi-lano 2015 » costituisce evento rilevante peril sistema economico nazionale, come an-che sancito dalla partecipazione di soggettiistituzionali alla compagine societaria cheha il compito di allestire, organizzare egestire l’evento (Ministero dell’economia edelle finanze, regione Lombardia, provin-cia di Milano, comune di Milano, cameradi commercio, industria, artigianato eagricoltura di Milano).

Le attività connesse alla piena riuscitadell’evento straordinario ricomprendonol’organizzazione e la partecipazione ad

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eventi, in Italia e nel mondo, che contri-buiranno a determinare l’immagine di Mi-lano e dell’Italia stessa all’estero.

È pertanto necessario permettere aglienti locali coinvolti nell’organizzazione enella partecipazione a tali eventi, manife-stazioni o altro, di svolgere le attivitàsopra descritte senza incorrere, per lostretto limite temporale richiesto dal-l’evento, in limitazioni straordinarie cheimpediscano l’utilizzo delle risorse desti-nate alle spese connesse.

In particolare, la presente norma, conriguardo alle somme destinate alle speseper relazioni pubbliche, convegni, mostre,pubblicità e di rappresentanza, nonchéalle spese per missioni, anche all’estero,consentirebbe una maggiore flessibilità inrelazione allo stanziamento disponibile nelpertinente capitolo di bilancio, prevedendoche non si applichi agli enti locali coinvoltinell’evento l’articolo 6, commi 8 e 12, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122.

Articolo 47 (Modifiche alla legge 27dicembre 2002, n. 289). Con riferimentoalla modifica di cui alla lettera a), si trattadi un mero adeguamento per attualizzareil riferimento all’autorità competente adadottare i criteri in base ai quali dovràessere gestito il Fondo di garanzia per imutui relativi alla costruzione, all’amplia-mento, all’attrezzatura, al miglioramento oall’acquisto di impianti sportivi, istituitopresso l’Istituto di credito sportivo (vigilatodall’Autorità di Governo con la delega allosport), ai sensi dell’articolo 90, comma 13,della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comemodificato dall’articolo 64, comma 3-ter,del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,nel testo integrato dalla legge di conver-sione 7 agosto 2012, n. 134.

Il riferimento al « Ministro per gli affariregionali, il turismo e lo sport » è statointrodotto con il citato articolo 64, comma3-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, nel testo integrato dalla legge diconversione 7 agosto 2012, n. 134, quandola delega allo sport era attribuita proprioalla predetta autorità di Governo.

Ora, con l’insediamento del nuovo Go-verno in data 28 aprile 2013, la delega allosport è stata conferita al Ministro per lepari opportunità, lo sport e le politichegiovanili mentre non esiste più un’autoritàdi Governo analoga a quella che aveva, nelprecedente esecutivo, la delega congiuntacon riferimento agli affari regionali, alturismo e allo sport.

Anche per evitare problemi per il fu-turo (nel caso si vogliano aggiornare omodificare i criteri di gestione del Fondo),è preferibile quindi optare per la dizionegenerica ”Presidente del Consiglio dei Mi-nistri o dall’Autorità di Governo delegataper lo sport, ove nominata, », nel caso incui la delega allo sport sia poi attribuita adautorità diverse.

Alla lettera b), si prevede l’abrogazioneespressa dell’articolo 90, comma 15, dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale abro-gazione si rende opportuna attesa la suaincompatibilità con i commi 12 e 13 delmedesimo articolo, così come modificatidalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L’abro-gazione era peraltro da ritenersi già im-plicita posto che il regolamento era pre-visto nella precedente versione del comma13 poi modificato, nell’attuale versione,dall’articolo 64, comma 3-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testointegrato dalla legge di conversione 7 ago-sto 2012, n. 134.

Il comma 12, a sua volta, prevedeva chela garanzia era « sussidiaria a quella ipo-tecaria »; la modifica del comma 12 inter-venuta con il citato articolo 64, comma3-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, nel testo integrato dalla legge diconversione 7 agosto 2012, n. 134, haeliminato tale riferimento alla sussidia-rietà.

Articolo 48 (Modifiche al decreto legi-slativo 15 marzo 2010 n. 66). La normadetermina l’inserimento di un articolo nelcodice dell’ordinamento militare, recantela disciplina della cooperazione con altriStati per i materiali di armamenti prodottidall’industria nazionale.

In particolare, circa la cooperazionecon altri Stati per i materiali di arma-

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menti prodotti dall’industria nazionale, in-tegra il codice dell’ordinamento militarecon l’articolo 537-bis, che prevede, alcomma 1, la possibilità che il Ministerodella difesa, nell’ambito degli accordi dicooperazione o di reciproca assistenzatecnico-militare stipulati con gli altri Stati,svolga attività contrattuale per l’acquistoda parte dei citati Stati di materiali diarmamento prodotti dall’industria nazio-nale ovvero fornisca il necessario supportotecnico-amministrativo; il tutto, ovvia-mente, nel pieno rispetto della normativain materia di esportazione di materialid’armamento di cui alla legge n. 185 del1990. Si tratta di un’attività già svolta daGoverni di altri Stati occidentali. La di-sposizione si pone quale efficace misura asostegno dell’industria nazionale, in unsettore del tutto peculiare quale è quellodegli armamenti ed equipaggiamenti mili-tari, caratterizzato da elevata competitivitàe alta tecnologia, agevolando lo sviluppo dirapporti commerciali a livello internazio-nale tra il sistema produttivo italiano e iPaesi con i quali sussistono rapporti dicollaborazione nel settore della difesa. Insostanza, l’intervento è volto anche a ren-dere più efficace il rapporto tra lo Stato ele imprese nazionali, al fine di promuo-verne l’affermazione in ambito internazio-nale. È infatti ricorrente la richiesta e lasollecitazione da parte di Stati esteri deltramite statuale quale indispensabile ga-ranzia per l’acquisto di materiale nel set-tore, in carenza del quale, nella quasitotalità dei casi, essi preferiscono orientarele loro scelte verso realtà industriali dialtri Paesi che si possono, invece, avvaleredella cooperazione delle strutture statali diriferimento. In sostanza, per diversi Statiesteri trattare con un altro Stato e noncon società private è condizione necessariae indispensabile. In tale contesto, inoltre,la previsione consente che possano essereacquisiti dai predetti Stati anche materialid’armamento « in uso alle Forze armate ».Tale variante, va sottolineato, interviene suun quadro di cessioni a pagamento deimedesimi materiali già in vigore dal 2010,ai sensi dell’articolo 310 del codice del-l’ordinamento militare, e, pertanto, deter-

mina solo un’integrazione delle fattispeciedi materiali alienabili, prima limitato allesole tipologie obsolete. Sarà così consentital’alienazione dei materiali che, seppur nonobsoleti e non ancora dichiarati « fuori-uso », risultino eccedenti rispetto alle esi-genze funzionali della Difesa. La disposi-zione – del resto – interviene in unmomento di riconfigurazione, in terminiriduttivi ai sensi della legge n. 244 del2012, dello strumento militare in cui è benprevedibile che la contrazione degli attualiassetti determini situazioni di esubero ri-spetto alla citata tipologia di materiali. Laprevisione, infine, impatta positivamenteanche in funzione anticorruzione, nellamisura in cui elimina dalla libera tratta-tiva soggetti intermediari – per definizioneinteressati anche a proventi personali –diversi dalle società di produzione. Perultimo, vale la pena sottolineare che tuttele descritte attività trovano un perimetroapplicativo assolutamente chiaro ed effi-cace negli accordi di cooperazione mili-tare, che risultano condizione preesistentee che non possono essere stipulati indifformità da indirizzi di politica interna-zionale in linea con le responsabili valu-tazioni da sviluppare in un contesto tantodelicato e sensibile, e che non possono cheessere informati ai richiamati princìpi dicui alla legge n. 185 del 1990.

Il comma 2 prevede l’adozione di di-sposizioni di attuazione con regolamentoadottato su proposta del Ministro delladifesa, di concerto con i Ministri degliaffari esteri e dell’economia e delle fi-nanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 1della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 3 prevede che i proventiderivanti dalle citate attività siano versatiall’entrata del bilancio dello Stato peressere integralmente riassegnati ai fondi dicui all’articolo 619 del codice dell’ordina-mento militare.

Articolo 49 (Proroga e differimento ter-mini in materia di spending review). L’ar-ticolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012prevede la messa in liquidazione, la pri-vatizzazione ovvero comunque la ridu-zione di spesa per società pubbliche. In

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particolare, al comma 1, si prevede che,con riferimento alla società controllatedirettamente o indirettamente dalle pub-bliche amministrazioni, che abbiano con-seguito nell’anno 2011 un fatturato diprestazioni di servizi a favore di pubblicheamministrazioni superiore al 90 per centodell’intero fatturato, si proceda, alternati-vamente, allo scioglimento delle societàentro il 31 dicembre 2013 ovvero all’alie-nazione entro il 30 giugno 2013, conassegnazione del servizio con gara a de-correre dal 1o gennaio 2014. Con le mo-difiche al comma 1 si prorogano di seimesi questi ultimi termini, allineando ladata ultima per lo scioglimento con quellarelativa all’alienazione.

All’articolo 9, comma 4, dello stessodecreto-legge n. 95 del 2012 si stabiliva untermine (nove mesi dalla data di entrata invigore del decreto medesimo) per la sop-pressione di enti, agenzie e organismi nongià soppressi, accorpati, riordinati (conriduzione del 20 per centro degli onerifinanziari) da regioni, province e comuni(si tratta di soggetti che esercitano, anchein via strumentale, funzioni fondamentalidei predetti enti territoriali).

Con le disposizioni proposte al comma2, si differisce al 31 dicembre 2013 ilpredetto termine (già scaduto) e si fannosalvi gli atti compiuti da soggetti chehanno comunque proseguito l’attività.

Capo II: Semplificazione in Materia Fiscale

Articolo 50 (Modifiche alla disciplinadella responsabilità fiscale negli appalti). Ladisposizione in esame modifica l’articolo35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del2006, convertito dalla legge n. 248 del2006, come modificato dal decreto-leggen. 83 del 2012, convertito dalla leggen. 134 del 2012, limitando l’applicazionedella previsione legislativa della responsa-bilità solidale dell’appaltatore per il ver-samento all’erario delle sole ritenute fi-scali sui redditi di lavoro dipendente e nonanche dell’imposta sul valore aggiunto do-vuta dal subappaltatore in relazione alleprestazioni effettuate nell’ambito del con-

tratto di subappalto. La disposizione inesame non determini effetti finanziari.

Articolo 51 (Abrogazione del Modello770 mensile) con la disposizione in com-mento si abroga l’articolo 44-bis del de-creto-legge n. 269 del 2003, convertitodalla legge n. 326 del 2003, che avevaintrodotto l’obbligo di comunicazionemensile in via telematica, direttamente otramite intermediari abilitati, dei dati re-tributivi e delle informazioni necessarieper il calcolo delle ritenute fiscali e deirelativi conguagli, per il calcolo dei con-tributi, per la rilevazione della misuradella retribuzione e dei versamenti ese-guiti, per l’implementazione delle posizioniassicurative individuali e per l’erogazionedelle prestazioni, mediante una dichiara-zione mensile da presentare entro l’ultimogiorno del mese successivo a quello diriferimento. La misura era finalizzata asemplificare gli adempimenti dichiarativiai fini fiscali e previdenziali a carico delsostituto d’imposta (modello 770 annualesemplificato) con riferimento ai redditi deipropri dipendenti, realizzando in un unicoflusso mensile telematico. La norma inoggetto aveva presentato notevoli difficoltàtecniche per la sua attuazione (l’unione deiflussi mensili previdenziali e fiscali è im-possibile per le differenze intrinseche trala disciplina fiscale, impostata sul princi-pio di cassa, e quella previdenziale, anco-rata alla competenza).

Articolo 52 (Disposizioni per la riscos-sione mediante ruolo). Al fine di migliorarele relazioni con i debitori, anche in ra-gione dell’impegno assunto dal Governocon la risoluzione in Commissione VIFinanze della Camera, atto n. 7/00014, del21 maggio 2013 (risoluzione conclusivaatto n. 8/00002 approvata il 22 maggio2013) la disposizione introduce modificheal decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 602.

In particolare, in conformità alla riso-luzione citata ed al fine di riprenderne lospirito ed attuarne i principi ispiratori:

a) si prevede che i limiti di pignora-bilità di cui all’articolo 515 del codice di

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procedura civile – di cui già a legislazionevigente beneficiano i professionisti e lavo-ratori autonomi – si applichino anche aidebitori costituiti in forma societaria, edin ogni caso se nella attività del debitorerisulti una prevalenza del capitale investitosul lavoro, prevedendo, inoltre, la pigno-rabilità dei beni strumentali solo laddovenon sia congruo il valore di presumibilerealizzo degli altri beni;

b) si attribuisce la custodia dei benipignorati allo stesso debitore evitandol’amotio degli stessi dalla sede in cui sitrovano;

c) si prevede che per il primo incantodeve decorrere un termine di almeno tre-cento giorni dal pignoramento, consen-tendo in tale periodo la continuazionedella attività al fine di reperire soluzioni erisorse per onorare, anche in forma ra-teizzata, il debito;

d) si amplia il numero di rate nonpagate a partire dal quale il debitoredecade dal beneficio della rateizzazionedel proprio debito tributario;

e) con separata disposizione (articolo53) si proroga fino al 31 dicembre 2013l’attività di riscossione spontanea e coat-tiva delle entrate patrimoniali dei comunie delle società da essi partecipate effet-tuata da parte delle società del gruppoEquitalia;

f) si prevede la non pignorabilitàdell’unico immobile adibito ad uso abita-tivo nel quale risiede il debitore, esclu-dendo la possibilità che l’agente possaavviare l’espropriazione forzata immobi-liare. Nell’ipotesi di espropriazione iniziatada creditori privati, occorre tuttavia rico-noscere al creditore pubblico il diritto diintervento secondo i principi generali del-l’ordinamento processuale. In tale prospet-tiva, è stata mantenuta in capo a talecreditore la facoltà di iscrivere ipoteca ascopo di garanzia atteso che altrimenti siviolerebbe in danno dell’amministrazioneil principio generale della par condiciocreditorum, in quanto i creditori privati,anche chirografari ma forniti di titolo

esecutivo, avrebbero la possibilità di otte-nere un pagamento preferenziale nonchédi godere di garanzia reale sul bene im-mobile iscrivendo ipoteca giudiziale aisensi dell’articolo 2818 c.c..

La necessità di contemperare le esi-genze di tutela dei contribuenti con quelledi finanza pubblica non ha reso possibilerecepire, nella loro completezza, nel pre-sente provvedimento, ulteriori criteri indi-cati nella risoluzione parlamentare, i qualisaranno comunque ripresi ed attuati inprossimi interventi legislativi, anche a ca-rattere di delega.

Ci si riferisce, in particolare, alla ridu-zione dell’entità degli interessi di mora incaso di ritardato pagamento: quest’ultimamisura comporterebbe infatti una perditadi gettito stimata dalle competenti strut-ture del Ministero dell’economia e dellefinanze, in circa 120 milioni di euro.

Neppure si è ritenuto opportuno, inquesta sede, procedere alla richiesta dirimodulazione della disciplina di cui al-l’articolo 15 del decreto del Presidentedella Repubblica n. 602 del 1973 non soloin ragione delle ingenti perdite di gettito,allo stato non quantificabili, cui il prov-vedimento darebbe adito, ma anche inragione della necessità di evitare che talerimodulazione offra il destro per ricorsimeramente dilatori e strumentali. Si ri-tiene, quindi, opportuno procedere al pre-detto intervento rimodulatorio in un qua-dro più ampio ed organico, anche al finedi introdurre una differenziazione deltrattamento sanzionatorio penale, pecu-niario amministrativo, in relazione ai di-versi presupposti di evasione citati nellarisoluzione parlamentare.

Invece, al fine di attuare la citatarisoluzione parlamentare, nella parte incui pone l’obiettivo di ampliare il numeromassimo di rate in cui può essere ripartitoil debito tributario, si introduce la regolache consente di elevare fino ad un mas-simo di centoventi le predette rate nei casiin cui il debitore si trovi in situazione digrave difficoltà per ragioni dipendentidalla congiuntura economica estranee allasua responsabilità.

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Va ancora evidenziato che, in coerenzacon la suddetta risoluzione, si dà impulsoalla revisione del sistema di remunera-zione della riscossione, mediante anticipa-zione al 30 settembre del termine perl’adozione del decreto ministeriale di cuiall’articolo 17 del decreto legislativo n. 112del 1999, come sostituito dall’articolo 10,comma 13-quater, del decreto-legge n. 201del 2011, attualmente fissato al 31 dicem-bre 2013. Lo schema di decreto volto adare attuazione alla norma è attualmentein fase di predisposizione.

Le modifiche che si introducono con l’ar-ticolo in esame, attengono in particolare:

la lettera a) apporta modifiche all’ar-ticolo 19 prevedendo che nei casi in cui ildebitore si trovi, per ragioni estranee allapropria responsabilità, in una comprovatae grave situazione di difficoltà legata allacongiuntura economica, il numero di rate,per ciascuna delle due dilazioni, può es-sere elevato, fino ad un massimo di cen-toventi rate mensili. Inoltre la normaestende, a favore dei contribuenti in dif-ficoltà economica o con momentanea ca-renza di liquidità, ad otto il numero dirate non pagate, anche non consecutive,che determina la decadenza dal beneficiodella rateazione, mentre sulla base dellenorme precedenti si decadeva dal benefi-cio dopo il mancato pagamento di due solerate consecutive;

la lettera b) introduce due nuovicommi all’articolo 52 del decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 602 del 1973.La modifica si rende opportuna in quantoil decreto-legge n. 201 del 2011 ha ag-giunto al predetto articolo 52 il comma2-bis, ai sensi del quale il debitore hafacoltà di procedere, in costanza di pro-cedura mobiliare o immobiliare, alla ven-dita del bene al valore determinato dallalegge per il primo incanto. Tuttavia, taledisposizione non individua fino a quandola vendita possa avvenire. Al fine di evitareincertezze interpretative, con la normaproposta si prevede che la cessione debbaavvenire nei cinque giorni antecedenti ilprimo incanto. Si prevede, del pari, chequalora ciò non abbia luogo e l’agente

della riscossione attivatosi per la venditacoattiva abbia necessità di procedere alsecondo incanto, il debitore possa comun-que esercitare la facoltà di vendita direttaentro il giorno antecedente la data stabi-lita per il secondo incanto. Per consentire,poi, al debitore di disporre di un congruotermine per esercitare concretamente lapredetta facoltà di vendita in proprio, siprevede, alla successiva lettera c) di pro-lungare il termine di efficacia del pigno-ramento (da centoventi a duecento giorni).Ciò si rende opportuno anche in ragionedelle previsioni di cui al comma 2, letterab), dell’articolo 80 del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 602 del 1973,come modificato dal presente decreto, ovesi prevede la nomina di ausiliari per lastima del valore del cespite pignorato oper relazionare sulle condizioni e caratte-ristiche del bene, con conseguente naturaledilatazione dei tempi tecnici necessari;

la lettera d) interviene in materia dipignoramento dei beni strumentali. Sitratta di una rilevante problematica cheassume spesso connotazioni mediaticheparticolarmente significative e che puòavere conseguenze, sia in termini di tenutadei livelli occupazionali, che di salvaguar-dia del tessuto produttivo della nazione.Con la novella in commento si prevede diestendere le limitazioni stabilite dal codicedi procedura civile alla pignorabilità deibeni strumentali utilizzati da imprenditoriditte individuali, a imprese che abbianoforma giuridica di società e nei casi diprevalenza del capitale sul lavoro. Con lamedesima novella si propone, peraltro,una ulteriore soluzione di contempera-mento tra le necessità dell’impresa equelle di recupero degli importi a ruolo. Siprevede, cioè, che il termine di efficaciadel pignoramento dei beni strumentalivada oltre i termini ordinari, che il debi-tore ne sia obbligatoriamente nominatocustode e che il primo incanto sia fissatodopo trecento giorni dal pignoramento(nei successivi sessanta giorni). In talmodo, il debitore potrebbe continuare amantenere attiva la produzione per unulteriore congruo periodo di tempo, sal-vaguardando l’occupazione e cercando ri-

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sorse per assolvere il debito iscritto aruolo;

con la lettera e) viene apportata unamodifica all’articolo 72-bis, stabilendo chel’ordine rivolto al terzo pignorato di pa-gare il credito direttamente all’agente dellariscossione debba essere ottemperato neltermine di sessanta giorni, anziché quin-dici. Ciò, al fine di consentire al debitoreche abbia fondate ragioni da opporreall’iniziativa di riscossione avviata, di at-tivare, in tempi consoni, le tutele del caso,evitando che, nelle more, il terzo dispongal’accredito delle somme pignorate;

alla lettera f), tenuto conto che il de-creto cosiddetto « Salva Italia » (decreto-legge n. 201 del 2011), ha imposto l’accre-dito degli emolumenti retributivi e pensio-nistici superiori a 1000,00 euro sul contocorrente bancario/postale e, consideratoche, per costante e consolidato orienta-mento giurisprudenziale, le somme di da-naro, una volta depositate sul conto, per-dono qualsiasi connessione con la eventualespeciale destinazione delle stesse, ovverocon il titolo per il quale sono versate infavore dell’avente diritto, è stata inseritauna specifica previsione per evitare che, inragione di ciò, possano venir meno i limitialla relativa pignorabilità. In proposito, in-fatti, non potendo l’agente della riscossioneconoscere a priori se i conti interessatisiano qualificabili come conti di mero ap-poggio degli emolumenti in parola, ovverose, viceversa, si verta in presenza di contivariamente movimentati, è stato inserito unterzo comma all’articolo 72-ter del decretodel Presidente della Repubblica n. 602 del1973, che disciplina i limiti di pignorabilitàdelle suddette somme in presenza dell’ese-cuzione esattoriale, con cui è stato stabilitoche, in presenza di somme dovute al titoloanzidetto, pensione inclusa, accreditate sulconto corrente intestato al debitore, gli ob-blighi di legge che gravano sul terzo nonpossano ricomprendere l’ultimo emolu-mento accreditato su tale conto, che resta,pertanto, nella piena disponibilità del cor-rentista.

Con le successive lettere g), i), l), e m),si disciplina specificamente la materia del-

l’espropriazione immobiliare. In partico-lare, fatta salva la possibilità, per l’agentedella riscossione, di intervenire, sempre esenza alcuna limitazione, nell’esecuzioneavviata da altri:

a) viene inibita la possibilità di pro-cedere ad esecuzione forzata sulla primaed unica casa di abitazione a fronte didebiti iscritti a ruolo. È fatta eccezioneesclusivamente per le case di lusso, cosìcome definite ai sensi del decreto delMinistro per i lavori pubblici del 2 agosto1969, e comunque per i fabbricati classi-ficati nelle categorie catastali A/8 e A/9;

b) viene elevato a centoventimila euroil limite delle somme iscritte a ruolonecessario per procedere ad esecuzioneforzata per le abitazioni non prima casa odi lusso o delle predette categorie catastaliA/8 e A/9, salva la possibilità di iscrivereipoteca anche al di sotto di tali soglie eanche sulle prime case, solo a fini caute-lari e per la tutela dei crediti erarialiladdove l’esecuzione fosse avviata da terzi;

c) gli agenti della riscossione, perrendere quanto più proficue le operazionidi vendita, hanno l’obbligo di pubbliciz-zare la vendita stessa sui siti delle propriesocietà di riscossione e la possibilità, alpari del debitore, di chiedere al giudicedell’esecuzione che la vendita abbia luogoal valore stimato con l’ausilio di unesperto nominato dal giudice, e si prevedeche gli stessi agenti possano richiedere lanomina di un ausiliario per l’identifica-zione delle caratteristiche del bene o peresigenze di custodia. Viene, inoltre stabi-lito che, in tali casi, le spese siano anti-cipate dalla parte richiedente e liquidatedal giudice in prededuzione, nonché che ilpignoramento non perda efficacia se, inconseguenza delle nomine disposte, ilprimo incanto non possa essere effettuatoentro il termine di legge, ponendo, in talcaso, in capo all’agente della riscossionel’onere di fissare i nuovi incanti e dinotificare debito avviso al soggetto neiconfronti del quale si procede. Viene,infine, rideterminato il prezzo di devolu-zione dell’immobile invenduto al terzo

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incanto; ciò, in conseguenza dell’interventodella Corte Costituzionale (sentenza 281/2011) che ha imposto al legislatore dirivedere la misura del prezzo di assegna-zione. La Corte ha censurato la normanella parte in cui prevede quale prezzo diassegnazione il minore tra il prezzo basedel terzo incanto e l’importo del creditoper il quale si procede, posto che que-st’ultimo non ha alcuna relazione con ilvalore dell’immobile. Ha pertanto sugge-rito di far riferimento al prezzo del terzoincanto, salvo diversa valutazione del le-gislatore che però sia in ragionevole rap-porto con il valore del bene pignorato.Nella norma proposta si prevede, quindi,che l’assegnazione avvenga al prezzo basedel terzo incanto;

con la lettera h) vengono apportatemodifiche al vigente articolo 77, allo scopodi coordinare la norma con le previsioni dicui al nuovo articolo 76, ribadendo lefinalità di garanzia dell’istituto, che ren-dono autonoma l’esperibilità della cautela,non necessariamente preordinata all’ese-cuzione. Essa, infatti, mira ad impedire, inprimo luogo, che siano pregiudicate leragioni creditorie degli enti impositori peri quali l’agente della riscossione procede,nel caso in cui altri creditori avviinol’espropriazione o impongano altri vincolireali sul bene gravato dalla cautela. Ha,del pari, la finalità di assicurare il dirittodi prelazione sul ricavato della venditaconseguente all’esproprio promosso da al-tri e, nell’ipotesi di fallimento del debitore,di consentire all’agente della riscossione disoddisfarsi ugualmente con prelazione sulricavato. L’iscrizione in parola comporta,inoltre, il « diritto di sequela ». Il debitoreresta, infatti, libero di disporre del beneipotecato, ma il trasferimento eventual-mente disposto nonostante l’iscrizionedella cautela non è opponibile all’agentedella riscossione, che può soddisfarsi sulbene acquisito da terzi.

Infine, in aderenza alla prescrizionedella citata risoluzione della Commissionefinanze sul punto, si dà impulso allarevisione del sistema di remunerazionedella riscossione, mediante anticipazione

al 30 settembre 2013 del termine perl’adozione del decreto ministeriale di cuiall’articolo 17 del decreto legislativo n. 112del 1999, come sostituito dall’articolo 10,comma 13-quater, del decreto-legge n. 201del 2011, attualmente fissato al 31 dicem-bre 2013. Lo schema di decreto volto adare attuazione alla norma è in fase dipredisposizione.

Articolo 53 (Disposizioni per la gestionedelle entrate tributarie o patrimoniali, deicomuni e delle società da essi partecipate).La materia è stata oggetto di recenteintervento con l’articolo 10, comma 2-terdel decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, cheha rivisitato la disciplina contenuta nel-l’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) deldecreto-legge 13 maggio 2011, n.70, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 2011, n.106, per effetto della quale,a decorrere dal 30 giugno 2013, le societàdel Gruppo Equitalia avrebbero cessato dieffettuare la riscossione spontanea e coat-tiva delle entrate tributarie o patrimonialidei comuni e delle società da essi parte-cipate, differendo, espressamente per i solitributi, tale termine al 31 dicembre 2013.Allo scopo di evitare che, in ragione delladizione letterale della norma, le entrate dinatura diversa restino ingiustificatamenteescluse da tale differimento ed al fine difavorire la complessiva rivisitazione delquadro normativo afferente alla gestione eriscossione delle entrate degli stessi co-muni, consentendo, in pari tempo, anchel’istituzione di un Consorzio che possaoccuparsi, per loro conto, di tali attività,avvalendosi, in fase di riscossione, delsupporto delle società del Gruppo Equi-talia, si rende necessario riformulare ladisposizione in commento.

Articolo 54 (Fabbisogni standard: dispo-nibilità dei questionari di cui all’articolo 5,comma 1, lettera c), del decreto legislativo26 novembre 2010, n. 216). La disposizionein argomento reintroduce la previsione giàcontenuta nell’articolo 6, comma 2, letterab), n. 6, del decreto-legge 13 maggio 2011,n. 70, convertito, con modificazioni, dallalegge 12 luglio 2011, n. 106, e, successiva-

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mente, abrogato dall’articolo 53, comma 1,lettera l), del decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33.

L’articolo 5, comma 1, lettera c), deldecreto legislativo 26 novembre 2010,n. 216, in materia di determinazione deicosti e dei fabbisogni standard di comuni,Città metropolitane e Province, attribuiscealla SOSE Spa la possibilità di predisporreappositi questionari funzionali alla rac-colta dai Comuni e dalle Province deirispettivi dati contabili e strutturali, ai finidella predisposizione delle metodologie dielaborazione e della determinazione deifabbisogni standard relativi alle funzionifondamentali nonché della successiva at-tività di monitoraggio e di aggiornamentodelle relative elaborazioni.

La medesima lettera c) del comma 1 delpredetto articolo 5 dispone, altresì, che,ove predisposti e somministrati, i Comunie le Province restituiscono per via telema-tica, entro sessanta giorni dal loro ricevi-mento, i questionari interamente compilatie sottoscritti dal legale rappresentante edal responsabile economico finanziario,applicandosi, in difetto, la sanzione delblocco – sino all’adempimento dell’obbligodi invio dei questionari – dei trasferimentia qualunque titolo erogati all’ente locale ela pubblicazione sul sito del Ministerodell’interno dell’ente inadempiente.

Al fine di garantire il contenimentodegli oneri di gestione dell’attività di som-ministrazione dei predetti questionari e diassicurare, al contempo, la contestualitànella somministrazione e, quindi, certezzain ordine all’individuazione del dies a quodal quale computare il termine di sessantagiorni per la loro restituzione, l’articolo 6,comma 2, lettera b), n. 6) del citato de-creto-legge n. 70 del 2011 aveva previsto,tra l’altro, che detti questionari venisseroresi disponibili sul sito internet della SOSESpa e che di tale disponibilità venisse data,altresì, notizia con provvedimento del Mi-nistero dell’economia e delle finanze (e,segnatamente, con decreto del Direttoregenerale delle finanze) da pubblicare nellaGazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblica-zione del predetto provvedimento nellaGazzetta Ufficiale sarebbe decorso il ter-

mine di sessanta giorni per la restituzionedei questionari medesimi.

Successivamente, il decreto legislativon. 33 del 2013, in materia di « riordinodella disciplina riguardante gli obblighi dipubblicità, trasparenza e diffusione delleinformazioni da parte delle pubbliche am-ministrazioni », ha disposto, all’articolo 53,comma 1, lettera l), l’abrogazione dell’ar-ticolo « 6, comma 1, lettera b), e comma 2,lettera b), del decreto-legge 13 maggio2011, n. 70 » e, con esso, anche delladisposizione di cui al numero 6) dellalettera b) del comma 2.

Simile abrogazione espressa ha, quindi,investito una molteplicità di disposizioni,tra le quali anche quella di cui al citatonumero 6) della lettera b) del comma 2dell’articolo 6. Né simile disposizione –che appare di permanente attualità edutilità, attese anche le finalità dalla stessaperseguite – sembra essere stata ripro-dotta in altra sede normativa.

Articolo 55 (Norma interpretativa inmateria di rimborsi IVA alle agenzia diviaggio). L’articolo 74-ter del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, disciplina il regime specialedelle agenzie di viaggio in materia diimposta sul valore aggiunto. In questocontesto il debito IVA delle agenzie diviaggio è determinato non in termini di« imposta da imposta », vale a dire de-traendo dall’imposta applicata sulle ven-dite di servizi l’imposta assolta sugli ac-quisti, bensì in termini « base da base ».

Secondo quest’ultimo meccanismo l’im-posta assolta sugli acquisti resta indetrai-bile per l’agenzia di viaggio, mentre ildebito d’imposta viene calcolato scorpo-rando la medesima dal margine dell’agen-zia, margine a sua volta determinato sot-traendo dai corrispettivi il totale dei costisostenuti per le cessioni di beni e leprestazioni di servizi effettuate da terzi adiretto vantaggio dei viaggiatori.

Il comma 3 del citato articolo 74-terprecisa in particolare che « non è ammessain detrazione l’imposta relativa ai costi »appena citati.

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L’applicazione di questo comma 3 hagenerato nel tempo notevoli incertezze conriferimento all’imposta assolta sui beni eservizi acquistati da agenzie di viaggiostabilite fuori dell’Unione europea e daqueste inglobati in pacchetti turistici ven-duti al pubblico.

Infatti, secondo un primo indirizzo in-terpretativo (risoluzione del Dipartimentodelle entrate del Ministero delle finanzen. 62 del 7 aprile 1999) tale impostadoveva essere riconosciuta in detrazione (equindi a rimborso) nei confronti di detteagenzie di viaggio, mentre secondo un’opi-nione espressa in epoca successiva (riso-luzione dell’Agenzia delle entrate n. 141del 26 novembre 2004) il rimborso nonpoteva essere accordato.

Considerata l’incertezza interpretativasopra evidenziata, si rende necessario l’in-tervento del legislatore che, con unanorma di interpretazione autentica, risolvala questione in modo da avere un’appli-cazione uniforme da parte di tutti gli ufficidell’amministrazione finanziaria.

In quest’ottica, si rileva che l’interpre-tazione del comma 3 dell’articolo 74-ter inquestione non può prescindere dalla let-tura dell’articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre2006, che vieta agli Stati membri di am-mettere la detrazione o il rimborso degli« importi dell’IVA imputati all’agenzia diviaggio da altri soggetti passivi per leoperazioni (...) effettuate a diretto vantag-gio del viaggiatore ».

Al riguardo, è pacifico che tale impostanon sia detraibile né rimborsabile alleagenzie di viaggio stabilite in Italia o in unaltro Stato membro dell’Unione europea,per cui un’interpretazione dell’articolo 74-ter, comma 3, in esame, con la quale siaccordasse il rimborso dell’imposta inquestione, produrrebbe vantaggi competi-tivi a favore delle agenzie di viaggio sta-bilite fuori dell’Unione europea.

Ciò sarebbe in aperto contrasto anchecon l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva86/560/CEE del Consiglio, del 17 novem-bre 1986, in materia di rimborsi ai soggettistabiliti fuori dell’Unione europea, cheprevede che « il rimborso non può essere

concesso a condizioni più favorevoli diquelle applicate ai soggetti passivi dellaComunità ».

Pertanto, la norma in esame chiarisceche l’imposta in questione non è rimbor-sabile nei confronti delle agenzie di viaggiostabilite fuori dell’Unione europea.

Tuttavia, in considerazione dell’incer-tezza interpretativa che ha regnato sullamateria, nel secondo periodo della citatadisposizione si precisa che sono fatti salvigli eventuali rimborsi effettuati sino alladata di entrata in vigore della norma inquestione.

Inoltre, nella seconda parte del secondoperiodo è precisato che non si dà luogoalla restituzione delle somme che, even-tualmente, siano state in un primo temporimborsate alle agenzie di viaggio e suc-cessivamente recuperate.

Articolo 56 (Proroga termine di versa-mento dell’imposta sulle transazioni finan-ziarie). In considerazione della complessitàdegli adempimenti previsti dalle disposi-zioni relative all’applicazione dell’impostasulle transazioni finanziarie, introdottacon l’articolo 1, commi da 491 a 500 dellalegge n. 228 del 2012, la modifica in esamerinvia il termine di decorrenza di appli-cazione dell’imposta per le operazioni dicui al comma 492 e per quelle di cui alcomma 495 su strumenti finanziari deri-vati e valori mobiliari dal 1o luglio al 1o

settembre 2013.Sono anche rinviati i termini entro i

quali provvedere al primo versamento del-l’imposta previsti dall’articolo 1, comma497, della richiamata legge n. 228 del 2012e dal successivo decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze 21 febbraio2013. Per i trasferimenti di proprietà dicui al comma 491 e per gli ordini di cuial comma 495 relativi ai predetti trasfe-rimenti di cui al comma 491, effettuatifino al 30 settembre 2013, il termine entroil quale effettuare il versamento è fissatoal 16 ottobre 2013. Per quanto riguarda leoperazioni di cui al comma 492 e per gliordini di cui al comma 495 su strumentifinanziari derivati e valori mobiliari effet-tuati nel mese di settembre, il versamento

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dell’imposta deve essere effettuato entro il16 ottobre 2013.

Con specifico riferimento ai versamentidovuti dalla Società di gestione accentrata– in forza delle deleghe conferitegli dairesponsabili dell’imposta ai sensi dell’arti-colo 19, comma 5, del decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 21 febbraio2013 – tuttavia, tale termine è ulterior-mente procrastinato di un mese e, per-tanto, è stabilito al 16 novembre 2013. Ciòin quanto detto decreto, al medesimocomma 5, dispone che la Società di Ge-stione Accentrata provvede al versamentodell’imposta entro il giorno 16 del secondomese successivo alla data dell’operazioneeccetto che per le operazioni del mese dinovembre per le quali il versamento èeffettuato entro il giorno 19 del mese didicembre.

Capo III: Semplificazioni in materia diistruzione, università e ricerca.

Articolo 57 (Interventi straordinari afavore della ricerca per lo sviluppo delPaese). Il comma 1 reca una serie diinterventi diretti allo sviluppo del sistemaPaese all’interno delle possibili azioni diintervento di competenza del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca. In particolare sono previste misureper il rafforzamento della ricerca fonda-mentale nelle università e negli enti pub-blici di ricerca; la creazione e lo sviluppodi start-up innovative e spin-off universi-tari; la valorizzazione dei progetti di socialinnovation per giovani al di sotto deitrenta anni; lo sviluppo di capitale dirischio e crowdfunding; il potenziamentodel rapporto tra la ricerca pubblica e leimprese, attraverso l’incentivo alla parte-cipazione del mondo industriale al finan-ziamento dei corsi di dottorato e assegni diricerca post-doc; il potenziamento infra-strutturale delle università e degli entipubblici di ricerca, in linea con il pro-gramma Horizon 2020; il sostegno agliinvestimenti in ricerca delle piccole e me-die imprese, con particolare riferimento aquelle a partecipazione maggioritaria deigiovani al di sotto dei trentacinque anni; la

valorizzazione di grandi progetti o pro-grammi a medio-lungo termine di parte-nariato tra imprese e mondo pubblicodella ricerca, con l’obiettivo di affrontarele grandi sfide sociali; l’incentivazione deiricercatori che risultino vincitori di granteuropei o di progetti a carico dei fondiPRIN o FIRB; il sostegno dell’internazio-nalizzazione delle imprese che partecipanoa bandi europei di ricerca.

Per le finalità della norma è utilizzatala quota destinata a contributi a fondoperduto del FAR.

Gli interventi a sostegno della ricercaindustriale e applicata, di competenza delMinistero, gravano sul Fondo per le age-volazioni alla ricerca (FAR) (attualmenteconfluito nel FIRST), che si compone diuna parte destinata al « credito agevolato »,quale fondo di rotazione sul conto ditesoreria (C.to 3001) tenuto presso laBanca d’Italia, e di una parte destinata al« contributo alla spesa ».

Il rapporto tra le disponibilità delFondo, negli ultimi cinque anni (fino al2011, anno dell’ultimo rifinanziamentodella parte destinata al contributo allaspesa), è stato di circa il 12 per cento peril contributo alla spesa e l’88 per cento perla parte di credito agevolato, con untendenziale allargamento della forbicepercentuale a discapito del contributo allaspesa.

La quota di interessi percepiti, a se-guito del rientro di mutui o prestiti, negliultimi dieci anni fino al 2012, è pari acirca 72 milioni di euro. Tale montante hacostituito un’alimentazione « esterna » (co-sto del prestito a carico delle impresebeneficiarie) che ha incrementato la do-tazione iniziale del Fondo.

A causa della grave crisi economica diquesti ultimi anni le imprese si sonotrovate in grandi difficoltà a utilizzare ilfinanziamento di progetti di ricerca sottola forma di mutui/prestiti e di creditoagevolato, nonostante le condizioni parti-colarmente favorevoli sia con riferimentoal tempo di restituzione (piano di ammor-tamento in dieci anni) che al tasso moltoagevolato accordato (0,5 per cento).

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Tutto ciò rende quindi difficile l’utiliz-zazione delle risorse disponibili sul Fondosotto forma di credito agevolato. Si rendepertanto necessario un intervento miratodi sostegno alle imprese anche attraversol’utilizzo della parte di contributo allaspesa.

Articolo 58 (Disposizioni urgenti per losviluppo del sistema universitario e deglienti di ricerca). Il comma 1 aumenta lafacoltà assunzionale sia per le universitàsia per gli enti di ricerca elevando, perl’anno 2014, dal 20 per cento al 50 percento il limite di spesa, previsto dall’arti-colo 66, commi 13-bis e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, rispetto alle cessa-zioni del precedente anno. Il comma 2consente di trasferire le somme necessarieper coprire l’aumento delle facoltà assun-zionali degli enti e delle università sulFondo per il funzionamento delle univer-sità statali e sul Fondo ordinario degli entidi ricerca, a carico dei quali sono poste lespese per il personale.

Il comma 3 reca una norma di sem-plificazione che intende escludere il pareredella commissione nominata dal Comitatouniversitario nazionale nel caso di chia-mate dirette per i vincitori di uno deiprogrammi di ricerca di alta qualifica-zione. Il parere della predetta commis-sione non appare necessario, in quanto lavalutazione tecnica è stata già fatta in sededi selezione dei programmi, che sono statiindividuati dal Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca scientificacon decreto 1o luglio del 2011.

A copertura dei maggiori oneri vengonoutilizzate le risorse derivanti da una com-plessiva razionalizzazione della spesa ne-cessaria per i servizi esternalizzati nelleistituzioni scolastiche. L’importo a base digara previsto per la convenzione per iservizi esternalizzati è quindi pari allaspesa che si sarebbe sostenuta per assu-mere tutti i collaboratori scolastici quantisono i posti accantonati in organico. Ciòsenza ridurre i servizi per le scuole, maoperando un efficientamento degli stessi.

Il comma 6 dell’articolo specifica inol-tre che gli ulteriori risparmi di spesa sono

destinati al funzionamento delle istituzioniscolastiche e alle supplenze brevi.

Articolo 59 (Borse di mobilità per ilsostegno degli studenti universitari capaci emeritevoli e privi di mezzi). L’articolo recadisposizioni per il finanziamento di borsedi studio, cosiddette « borse di mobilità »,da destinare a studenti che hanno conse-guito risultati scolastici eccellenti e cheintendono iscriversi al primo anno di corsiuniversitari presso università site in re-gioni diverse da quelle di residenza.

L’intervento persegue il duplice obiet-tivo di sostenere il diritto allo studio e divalorizzare le eccellenze negli studi uni-versitari.

La norma definisce i criteri sulla basedei quali gli studenti fuori sede sonoammessi al beneficio mentre la disciplinadi ulteriori aspetti, fra cui la determina-zione dell’importo della borsa di studio, èrimessa a un decreto ministeriale, da adot-tare sentita la Conferenza Stato-Regionientro il 30 luglio 2013.

Le somme stanziate, pari a 5 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2013 e 2014e a 7 milioni di euro per l’anno 2015,saranno ripartite tra le regioni che prov-vederanno all’attribuzione delle risorsesulla base di graduatorie regionali formatedai soggetti aventi i requisiti prescritti,fino all’esaurimento delle risorse stesse.

Articolo 60 (Semplificazione del sistemadi finanziamento delle università e delleprocedure di valutazione del sistema uni-versitario) il comma 1 intende rendere ilsistema di finanziamento delle universitàpiù flessibile e semplificare le procedure diattribuzione delle risorse. A tal fine, èprevisto che confluiscano in unico fondo lerisorse attualmente destinate al finanzia-mento ordinario delle università, alla pro-grammazione triennale del sistema univer-sitario, ai dottorati e agli assegni di ri-cerca.

Il comma 2 intende sottoporre all’Agen-zia nazionale di valutazione del sistemauniversitario e della ricerca la valutazionedelle attività amministrative delle univer-sità e degli enti di ricerca, a fini disemplificazione.

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TITOLO III – Misure per l’efficienza delsistema giudiziario e la definizione delcontenzioso civile.

Il titolo III introduce nell’ordinamentogiuridico disposizioni idonee a consentirela riduzione del contenzioso civile pen-dente, attraverso l’adozione di rimedi spe-cificamente volti a implementare l’effi-cienza del sistema giudiziario civile.

Quanto ai presupposti di necessità eurgenza del provvedimento illustrato, ènoto che le analisi comparative interna-zionali svolte dalla Banca mondiale con-fermano che il sistema della giustizia civilecostituisce il « tallone d’Achille » del nostrosistema economico, collocando l’Italia al158o posto nel ranking « enforcing con-tracts », con una durata media delle pro-cedure di recupero del credito di 1.210giorni e un costo pari al 29,9 per cento delcredito azionato. A ciò aggiungendo il datosempre più preoccupante dell’ammontaredelle condanne riportate dallo Stato ita-liano, sia in sede interna sia in ambitoeuropeo, per la violazione del termine diragionevole durata del processo di cuiall’articolo 6, paragrafo 1, della Conven-zione per la salvaguardia dei diritti del-l’uomo e delle libertà fondamentali, rati-ficata ai sensi della legge 4 agosto 1955,n. 848.

L’attuale grave contesto economicorende indilazionabile la risoluzione delproblema e impone l’adozione di seriemisure per giungere a una inversione dellatendenza della durata dei procedimenticivili.

Il costante incremento delle pendenzenel sistema civile ha causato una paralisidel sistema, comportando, oltre all’allun-gamento dei tempi di risoluzione dellecontroversie, anche un’ingente immobiliz-zazione di risorse patrimoniali, e funge daforte disincentivo agli investimenti stra-nieri. Mediante una significativa accelera-zione del sistema giudiziario civile, vice-versa, si può trasformare quello che at-tualmente è un fattore di appesantimentodella crisi in un volàno per la crescitaeconomica, costituendo un naturale disin-

centivo a comportamenti ostruzionisticinelle ordinarie dinamiche contrattuali.

L’iniziativa del Governo in questa sedemira a incrementare la produttività delsistema giudiziario civile, per un versomediante l’adozione di rimedi processualitendenti a una razionalizzazione delle ri-sorse esistenti e, per altro verso, attraversoun apporto temporaneo di energie intel-lettuali esterne al sistema, che si affian-cano a quelle del giudice nella gestione enella decisione della controversia, anchefornendogli importanti strumenti per unapiù efficace organizzazione del lavoro.

Il complesso intervento normativo, cheassume carattere di organicità per i diversisettori interessati, introduce i seguenti ri-medi destinati a incidere su tutte le fasidel processo sia in termini di organizza-zione degli uffici giudiziari, sia sul pianodelle regole processuali:

introduzione della figura del giudiceausiliario, quale misura organizzativastraordinaria per la riduzione del conten-zioso civile pendente dinanzi alle cortid’appello;

previsione che laureati in giurispru-denza qualificati e selezionati con moda-lità e criteri di accesso definiti assistano ecoadiuvino i magistrati degli uffici giudi-ziari di primo grado e d’appello;

introduzione della figura dell’assi-stente di studio a supporto delle sezionicivili della Suprema Corte di cassazione;

previsione dell’obbligo per il giudicecivile (così come già avviene per il giudicedel lavoro) di formulare una propostatransattiva o conciliativa, nel corso delprocesso di primo grado e d’appello; cor-relativamente, nell’articolo 420 del codicedi procedura civile si prevede che la pro-posta formulata dal giudice possa averenon solo contenuto transattivo ma ancheconciliativo;

riduzione dei casi in cui il procura-tore generale deve intervenire e conclu-dere nelle cause davanti alla corte dicassazione, alle sole ipotesi previsteespressamente dalla legge, mentre attual-

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mente il codice prevede l’intervento obbli-gatorio del pubblico ministero davanti atutte le cause trattate dalla corte di cas-sazione, con conseguente modifica anchedell’articolo 76 dell’ordinamento giudizia-rio;

nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, la previsione che il giudice,quando anticipa la data dell’udienza fis-sata dall’attore in opposizione, debba sta-bilire una data non successiva a trentagiorni dalla scadenza del termine minimoa comparire; inoltre, si prevede che l’ese-cutorietà del decreto ingiuntivo debba es-sere concessa, ricorrendone i presupposti,alla prima udienza;

procedimento volontario di affida-mento a notaio delle attività necessarie perlo scioglimento della comunione, quandonon sussista controversia sul diritto alladivisione né sulle quote o altre questionipregiudiziali;

modifica della norma che stabilisce ilcontenuto della motivazione della sentenzacivile, prevedendo che questa assuma unaveste estremamente semplificata, con pos-sibile riferimento esclusivo a precedentigiurisprudenziali conformi o mediante rin-vio a contenuti specifici degli scritti difen-sivi o atti di causa (inclusivi quindi delledecisioni impugnate);

introduzione di una norma specialesulla competenza territoriale per la trat-tazione delle cause riguardanti le societàcon sede all’estero che non hanno unasede secondaria con rappresentanza sta-bile in Italia;

rimodulazione della disciplina delpreconcordato (o concordato con riserva),con alcune prescrizioni dirette a evitareabusi da parte del debitore;

previsione che le commissioni perl’esame di Stato per l’abilitazione all’eser-cizio della professione di avvocato sianocomposte, per la componente relativa alla

magistratura, di regola da magistrati inpensione ovvero da magistrati in servizio;

ripristino della cosiddetta mediazioneobbligatoria introdotta dal decreto legisla-tivo 4 marzo 2010 n. 28, prima delladeclaratoria d’incostituzionalità, per ec-cesso di delega, resa dalla Corte costitu-zionale con sentenza 24 ottobre 2012n. 272.

Capo I: Giudici ausiliari.

Il Capo I reca disposizioni riguardantii giudici ausiliari.

A completamento delle misure sull’ef-ficienza del sistema giudiziario e sullacelere definizione delle controversie intro-dotte dall’articolo 37 del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, è prevista, dal provve-dimento illustrato, la nomina di giudiciausiliari, sino a un massimo di quattro-cento unità, che consentano la concreta edeffettiva attuazione e finalizzazione deiprogrammi per la gestione dei procedi-menti civili rimessi ai capi degli ufficigiudiziari dalla citata disposizione. Contale supporto di giudici onorari, destinatoa operare in chiave di limitata integra-zione della composizione dei collegi civilidelle corti d’appello, si mira ad aggrediree incidere adeguatamente, in un ragione-vole arco di tempo, fissato in cinque anni(prorogabile per non più di ulteriori cin-que anni), il grave arretrato civile pressogli uffici del gravame di merito, i cui tempidi definizione dei procedimenti innescano,pressoché inevitabilmente, la violazionedel termine di ragionevole durata del pro-cesso, dando luogo ai consequenziali giu-dizi risarcitori, anch’essi gravanti sullestesse corti d’appello.

Le tabelle che seguono evidenzianocome le pendenze presso gli uffici inte-ressati dalla misura illustrata siano tuttorain aumento, dato che non si registra pergli uffici di primo grado, ove il rapportotra procedimenti sopravvenuti e definitiimporta un decremento delle pendenze.

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Flussi e pendenze dei procedimenti civili presso le corti d’appello

2010 2011

Sopravvenuti 170.680 157.249

Definiti 149.838 148.839

Pendenti 443.435 448.810

Flussi e pendenze dei procedimenti civili presso le corti d’appello pertipologie di procedimenti

2010 2011

Iscritti Definiti Pendenti Iscritti Definiti Pendenti

Cognizione ordinaria 49.367 41.235 197.291 25.079 25.602 202.150

Lavoro non pubblicoimpiego

18.307 20.133 43.914 8.788 9.634 42.520

Lavoro pubblicoimpiego

7.596 5.973 18.592 5.326 3768 21.714

Previdenza 43.270 37.739 109.783 16.782 21.729 99.358

Equa riparazione 34.235 27.179 49.730 13.277 16.595 52.481

Altro 17.905 17.579 24.125 8.296 9.496 21.283

Totale 170.680 149.838 443.435 157.249 148.839 448.810

Flussi e pendenze dei procedimenti civili presso i tribunali

2010 2011

Sopravvenuti 2.725.225 2.678.548

Definiti 2.742.081 2.702.744

Pendenti 3.486.487 3.452.462

In una visione sistematica dell’inter-vento normativo in questione, deve essereconsiderato che la specifica misura deigiudici ausiliari, finalizzata al supera-mento dell’arretrato accumulato presso lecorti d’appello, si armonizza con la piùgenerale regolazione degli stage destinati ailaureati in giurisprudenza presso gli ufficigiudiziari di primo grado e d’appello, non-ché con l’introduzione della figura delmagistrato assistente di studio a supportodelle sezioni civili della Suprema Corte dicassazione. Con ciò realizzandosi un in-tervento, solo in parte eccezionale e tem-poraneo, che, nel suo complesso, è desti-nato a creare le condizioni per il supera-mento delle criticità evidenziate.

Articolo 62 (Finalità e ambito di ap-plicazione). L’articolo esplicita che la fi-

gura del giudice ausiliario viene intro-dotta esclusivamente a supporto dell’at-tività della corte d’appello e per contri-buire alla realizzazione del programmaannuale per la gestione dei procedimenticivili, previsto dall’articolo 37, comma 1,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111.

Il programma di cui al citato 37 deveprevedere l’ordine di priorità nella tratta-zione, alla stregua di alcuni criteri ogget-tivi, tra cui assume primaria importanzala durata della causa; a questo parametrosi affiancano quelli ulteriori della natura edel valore della causa. L’intento dellanorma, cui l’articolo illustrato si riferisce,è con evidenza quello di ridurre i tempi didefinizione del processo.

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Il contributo del giudice ausiliario ri-sulta quindi decisivo al fine di consentireal presidente della corte d’appello e aisingoli presidenti di sezione di utilizzarequeste risorse aggiuntive per aumentare laproduttività dell’ufficio, senza nocumentoper la qualità delle decisioni, in conside-razione sia dei requisiti soggettivi richiestiper la nomina a giudice ausiliario, siaperché è previsto che sia conservata lanatura collegiale del giudice di appello eche del collegio stesso possa far parte unsolo giudice ausiliario.

Dal novero dei procedimenti che pos-sono essere assegnati al giudice ausiliarioè previsto che siano esclusi quelli che lacorte d’appello tratta in unico grado (equariparazione per eccessiva durata del pro-cesso, controversie elettorali, esecutorietàdei lodi arbitrali, opposizione alla stimaeccetera). In questi casi, la mancanza diuna sentenza impugnata è apparsa argo-mento decisivo per escludere l’opportunitàdi assegnare la causa ad un giudice ono-rario.

Articolo 63 (Giudici ausiliari). Lanorma fissa, al comma 1, il numero mas-simo di giudici ausiliari in 400 unità.Questa cifra è idonea ad assicurare ladefinizione di una considerevole quantitàdi procedimenti, pari per ogni anno acirca 36.000. A questa conclusione si per-viene considerando l’obbligo di definirealmeno 90 procedimenti all’anno, stabilitodall’articolo 68, comma 2, del presentedecreto. Complessivamente, quindi, lanorma stabilisce che, di regola, siano adot-tati 36.000 provvedimenti a cura dei giu-dici ausiliari e – tenuto conto della naturadel giudizio di appello – gli stessi po-tranno corrispondere ad un analogo nu-mero di procedimenti definiti.

È regolato il procedimento di nominadel giudice ausiliario (comma 2), rimet-tendola ad un decreto del Ministro dellagiustizia, che provvede previa delibera-zione del Consiglio superiore della magi-stratura, su proposta del consiglio giudi-ziario. Per quest’ultimo, è prevista la com-posizione integrata ai sensi dell’articolo 16del decreto legislativo 27 gennaio 2006,

n. 25, e quindi con la partecipazione deicomponenti designati dal consiglio regio-nale e dai componenti avvocati e profes-sori, i quali potranno fornire un apportoinformativo che è apparso indispensabile,trattandosi di inserire nell’ufficio giudizia-rio – sia pure a titolo onorario – soggettiche non fanno parte della magistratura. Ladisposizione è analoga ed in linea conquelle relative alla nomina del giudiceonorario di tribunale (articolo 42-ter delregio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) e delgiudice di pace (articolo 4, comma 2, dellalegge 21 novembre 1991, n. 374).

Per gli avvocati e per i notai è previstal’acquisizione del parere dei rispettivi con-sigli dell’ordine, anche se il professionistaè stato collocato in quiescenza nei cinqueanni precedenti la domanda di nomina.Sono quindi individuate, al comma 3, leseguenti categorie di soggetti che possonoessere nominati giudici ausiliari:

a) magistrati ordinari, contabili e am-ministrativi e gli avvocati dello Stato, ariposo, per la loro specifica esperienzaprofessionale;

b) i professori universitari in materiegiuridiche di prima e seconda fascia anchea tempo definito o a riposo;

c) i ricercatori universitari in materiegiuridiche;

d) gli avvocati, anche se a riposo; conpreferenza e poi si ricorre alle altre ca-tegorie;

e) i notai, anche se a riposo.

Articolo 64 (Requisiti per la nomina).La disposizione individua i requisiti per lanomina del giudice ausiliario, in analogiaalle previsioni già contenute nell’ordina-mento sulla selezione della magistraturaonoraria (comma 1).

Quanto al requisito anagrafico, si èritenuto opportuno prevedere che i magi-strati e gli avvocati dello Stato a riposo,nonché i professori universitari, non de-vono aver superato i 75 anni di età. Per gliavvocati e notai, invece, l’età massima èprevista in 60 anni ed è, inoltre, stabilito

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che detti professionisti siano stati iscrittiall’albo per un periodo non inferiore acinque anni, quale elemento sintomaticodi una adeguata esperienza professionale(commi 2 e 3).

È quindi inserita una previsione chetutela le minoranze linguistiche del cir-condario di Bolzano, prevedendo il ri-spetto del rapporto dei tre gruppi lingui-stici (italiano, tedesco e ladino), secondo laloro consistenza quale risultante nell’ul-timo censimento ufficiale della popola-zione (comma 4).

Il comma 5 individua le ipotesi cheescludono la nomina a giudice ausiliario, inparticolare di coloro che sono parlamentarinazionali ed europei, deputati e consiglieriregionali, membri del Governo, presidenti ecomponenti delle giunte regionali e provin-ciali, assessori comunali e provinciali, sin-daci, ecclesiastici e ministri di culto e infinedi coloro che ricoprono incarichi direttivi oesecutivi nei partiti politici.

Articolo 65 (Pianta organica dei giudiciausiliari. Domande per la nomina a giudiciausiliari). La disposizione illustrata stabi-lisce che – fermo il numero massimo dellenomine – la pianta organica, ad esauri-mento, dei giudici ausiliari con l’indica-zione consequenziale dei posti assegnati aciascuna corte d’appello sia determinatacon decreto del Ministero della giustizia,sentito il Consiglio superiore della magi-stratura (comma 1).

Allo stesso decreto è rimessa l’indivi-duazione delle modalità e dei termini dipresentazione della domanda, nonché icriteri di priorità nella nomina e, quindi,i titoli e i criteri per la loro valutazione(comma 2). In ragione della peculiareprofessionalità si è optato per indicare ilriconoscimento di preferenza agli avvocatiiscritti all’albo.

Con l’intento di assicurare la massimaprofessionalità si è previsto che, a parità dititoli, prevalga chi vanta la maggiore an-zianità di servizio o di esercizio dellaprofessione. Per quanto riguarda la no-mina di magistrati a riposo, è stabilito chequesti possono ricoprire un numero mas-simo di quaranta posti (sul totale di quat-

trocento) e che in ciascuna corte d’appellosia loro riservata una percentuale nonsuperiore al 10 per cento dei posti previstinella pianta organica.

Al consiglio giudiziario è rimesso diindicare una rosa di nomi pari al doppiodei posti previsti in pianta organica invista della nomina e, allo stesso organo, èdato il compito di redigere la graduatoria,sulla base dei criteri stabiliti col predettodecreto ministeriale (comma 3). Si trattadi disposizioni che si pongono l’obiettivo diaccelerare quanto più possibile i tempi diespletamento delle procedure per la no-mina dei giudici ausiliari, delegando lamaggior parte delle operazioni al consigliogiudiziario.

Una volta nominati, essi sono assegnatialle diverse sezioni dal presidente dellacorte d’appello (comma 4).

Articolo 66 (Presa di possesso). Lanorma prevede che il giudice ausiliarioprenda possesso dell’ufficio entro il ter-mine indicato nel decreto di nomina.

Articolo 67 (Durata dell’ufficio). L’arti-colo stabilisce che l’incarico ha duratatemporanea, potendosi protrarre per cin-que anni, prorogabile per un periodo nonsuperiore ad altri cinque (comma 1). Sitratta di una disposizione che, di riflesso,connota la misura in termini di eccezio-nalità.

La decisione sulla proroga (comma 2) èrimessa al Ministro della giustizia, con ilmedesimo procedimento previsto per lanomina del giudice ausiliario (vale a direprevia deliberazione del Consiglio supe-riore della magistratura e parere del con-siglio giudiziario territorialmente compe-tente, in composizione integrata).

È stabilito, inoltre, un limite massimodi età, fissato in settantotto anni, oltre-passato il quale il giudice ausiliario cessadi diritto dall’incarico (comma 3).

È prevista inoltre, nello stesso comma,la cessazione dell’incarico per decadenza,dimissioni, revoca e mancata conferma,secondo quanto disposto dall’articolo 71.

Articolo 68 (Collegi e provvedimenti.Monitoraggio). La norma dispone che del

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collegio giudicante d’appello non può farparte più di un giudice ausiliario (comma1). La finalità è quella di garantire che ilgiudizio sia reso con il concorso di duegiudici togati, superando così, anche sottoquesto profilo, l’opzione, in passato adot-tata con scarso successo, con le cosiddettesezioni stralcio.

Il comma 2 pone a carico del giudiceausiliario l’obbligo di definire almeno no-vanta procedimenti per anno. La previ-sione è volta a garantire un significativoapporto in termini di smaltimento dell’ar-retrato, ipotizzando che possa essere rag-giunto un elevato numero di procedimentidefiniti (36.000 all’anno), dando così unconsistente contributo alla realizzazionedei programmi di gestione ai sensi dell’ar-ticolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 dicembre 2012, n. 228, nell’arcotemporale (quinquennio prorogabile) pre-visto.

È previsto, al comma 3, che il ministerodella giustizia provveda semestralmente almonitoraggio dell’attività svolta dai giudiciausiliari al fine di verificare il rispettodegli standard produttivi fissati e il con-seguimento degli obiettivi perseguiti.

Articolo 69 (Incompatibilità e ineleggi-bilità). L’articolo prevede che al giudiceausiliario si applichi la disciplina delleincompatibilità e ineleggibilità prevista peri magistrati ordinari. Sono quindi disci-plinate, a garanzia della terzietà del giu-dice, specifiche ipotesi di incompatibilitàper l’esercizio delle funzioni di giudiceausiliario selezionato tra gli avvocati.

Articolo 70 (Astensione e ricusazione). Siprevede che sia applicato ai giudici ausi-liari il regime di astensione e ricusazioneprevisto dal codice di rito civile, aggiun-gendo alle ipotesi previste dall’articolo 51del codice di procedura civile il caso in cuiil giudice ausiliario sia stato associato ocomunque collegato, anche mediante ilconiuge, i parenti o altre persone, con lostudio professionale di cui ha fatto o faattualmente parte il difensore di una delleparti (comma 1), nonché quando abbia in

precedenza assistito, nella qualità di av-vocato, una delle parti in causa o uno deidifensori ovvero abbia svolto attività pro-fessionale, nella qualità di notaio, per unadelle parti in causa o uno dei difensori(comma 2).

Articolo 71 (Decadenza, dimissioni,mancata conferma e revoca). Si regolano leipotesi di cessazione dall’ufficio per i casidi decadenza, dimissioni, mancata con-ferma e revoca (commi 1, 2 e 3).

La revoca del giudice ausiliario è mo-tivatamente proposta dal presidente dellacorte d’appello al consiglio giudiziario,che, sentito l’interessato, formula un pa-rere che trasmette al Consiglio superioredella magistratura che delibera la revoca(commi 3 e 4). Il Ministro della giustiziaadotta i provvedimenti di cessazione(comma 5).

Articolo 72 (Stato giuridico e indennità).L’articolo definisce lo stato giuridico deigiudici ausiliari quali magistrati onorari(comma 1); stabilisce un’indennità onni-comprensiva di duecento euro per ogniprovvedimento che definisce il processoanche su alcune domande o rispetto adalcune delle parti; regola i tempi dellacorresponsione della predetta indennità(ogni tre mesi); esclude espressamente laspettanza di contributi previdenziali(comma 2); indica un tetto massimo dieuro 20.000 annui (comma 3); esplicita lacumulabilità dell’indennità così regolatacon la percezione di trattamenti pensio-nistici o di quiescenza eventualmente spet-tanti al magistrato onorario.

Capo II: Tirocinio formativo presso gliuffici giudiziari.

Articolo 73 (Formazione presso gli ufficigiudiziari). Il capo si compone di un ar-ticolo suddiviso in più commi.

Sono fissati i requisiti di età e di meritoper l’accesso al periodo di formazioneteorico-pratico.

Si dettano i criteri per la selezione dicoloro che hanno presentato domanda eche siano in possesso dei titoli nell’ipotesi

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in cui nell’ufficio non vi sia un numerosufficiente di magistrati disponibili in re-lazione al numero delle domande. Si èspecificato che a parità di media degliesami e voto di laurea, prevale il candidatocon la minore età anagrafica.

Sono inoltre stabiliti le modalità e icontenuti della domanda di partecipa-zione. Il candidato può chiedere l’assegna-zione a un magistrato incaricato dellatrattazione di affari in specifiche materiee il capo dell’ufficio deve tener conto diquesta indicazione, compatibilmente conle esigenze dell’ufficio.

Sono delineanti i contenuti dell’attivitàdei tirocinanti, da svolgersi, nel numeromassimo di due, sotto la guida e il con-trollo del magistrato formatore, e sonodettate le condizioni per garantire il com-pletamento del periodo formativo e permitigare i riflessi negativi per l’ufficio delturn over. È previsto che il Ministero dellagiustizia ponga i tirocinanti in condizionidi accedere ai sistemi informatici ministe-riali e avere adeguate dotazioni materiali.Si prevede che l’attività di magistrato for-matore sia considerata ai fini della valu-tazione di professionalità di cui all’articolo11, comma 2, del decreto legislativo 5aprile 2006, n. 160, nonché ai fini delconferimento di incarichi direttivi e semi-direttivi di merito. Al magistrato forma-tore non spetterà alcun compenso aggiun-tivo o rimborso spese per lo svolgimentodell’attività formativa.

È disciplinato lo svolgimento dell’atti-vità dei tirocinanti, prevedendo che essanon solo si svolga sotto la guida e ilcontrollo del magistrato, ma altresì com-porti a loro carico i doveri di riservatezzae riserbo e comprenda la partecipazione aicorsi di formazione decentrata. È espres-samente precisato che il tirocinante nonpossa accedere ai fascicoli relativi ai pro-cedimenti rispetto ai quali versi in con-flitto di interessi anche per conto di terzinonché che l’attività di formazione siesplica anche con la partecipazione audienze non pubbliche e collegiali e allacamera di consiglio. È inoltre chiarito chel’ammesso allo stage non possa avere ac-cesso ai fascicoli relativi ai procedimenti

trattati dall’avvocato presso il quale svolgeil tirocinio. Rimane salvo il potere delgiudice di non far partecipare il tiroci-nante alla singola udienza o camera diconsiglio.

È previsto che l’ammissione al periododi formazione impedisce di svolgere atti-vità professionale presso l’ufficio ove sisvolge lo stage, ed è espressamente vietatoche il tirocinante eserciti l’attività profes-sionale in favore delle parti dei procedi-menti svoltisi innanzi al magistrato for-matore.

È previsto che lo svolgimento del tiro-cinio non dia diritto ad alcun compenso enon determini il sorgere di alcun rapportodi lavoro subordinato o autonomo né diobblighi previdenziali o assicurativi.

È previsto – anche, naturalmente, agaranzia del rispetto degli obblighi e dellealtre prescrizioni normative – che il rap-porto di formazione possa essere inter-rotto in ogni momento dal capo dell’ufficioper ragioni organizzative o per il venirmeno del rapporto fiduciario.

È previsto che il rapporto di forma-zione possa svolgersi contestualmente allosvolgimento da parte del laureato tiroci-nante di altre attività, purché con modalitàcompatibili con il pieno conseguimento diun’adeguata formazione. È altresì espres-samente previsto che a carico dell’avvocatopresso il quale svolge il tirocinio profes-sionale non sorga alcuna limitazione dipatrocinare innanzi al magistrato forma-tore.

È previsto che il magistrato formatorerediga una relazione sull’esito del periododi formazione.

L’esito positivo del tirocinio costituiscetitolo per l’accesso immediato al concorsoper la magistratura ordinaria ed è valutatoper il periodo di un anno ai fini delcompimento del periodo professionale perl’accesso alle professioni di avvocato onotaio e, agli stessi fini e per il medesimoperiodo, per la frequenza dei corsi dellascuola di specializzazione delle professionilegali.

L’esito positivo del tirocinio costituisceinoltre titolo preferenziale per la nominaa giudice e vice procuratore onorario di

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tribunale, autonomo requisito di accessoall’esercizio delle funzioni di giudice dipace e, da ultimo, titolo di preferenza aparità di merito per i concorsi indettidall’amministrazione della giustizia non-ché titolo di preferenza a parità di meritoe di titoli nei concorsi indetti da altreamministrazioni pubbliche.

Si prevede l’apporto finanziario di terzimediante convenzioni.

Si prevede che i capi degli uffici pos-sano stipulare le convenzioni di cui all’ar-ticolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n, 111, quando ledomande presentate a norma del comma3 siano in numero insufficiente rispettoalla disponibilità manifestata dai magi-strati dell’ufficio.

Peculiare e coordinata disciplina è det-tata per il periodo formativo presso gliuffici di giustizia amministrativa.

È stabilito che le domande per l’am-missione allo stage formativo possano es-sere presentate non prima che sia decorsoil termine di trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto.

Capo III: Magistrati assistenti di studiodella Corte di Cassazione.

Articolo 74 (Magistrati assistenti di stu-dio della Corte di cassazione). L’articolo hala finalità di fornire alle sezioni civili dellaCorte di cassazione un supporto ai finidella celere definizione dell’arretrato. Sidispone pertanto che venga temporanea-mente modificata la consistenza dellapianta organica della Corte inserendo, alpari di quanto avviene per l’ufficio delmassimario e del ruolo, magistrati in nu-mero pari a trenta che abbiano effettiva-mente svolto per almeno cinque anni lefunzioni di merito. La pianta organica èquindi ad esaurimento fino alla cessazionedal servizio o al trasferimento dei magi-strati assistenti di studio. Ai magistratiassistenti di studio non spettano compensiaggiuntivi al trattamento economico rego-lato secondo l’ordinaria disciplina (in go-dimento e pertanto secondo le comuni

progressioni). Al fine di garantire il mi-gliore e più efficiente utilizzo degli assi-stenti di studio è previsto che sia il primopresidente a stabilirne le attribuzioni inconsiderazione delle contingenti esigenzedi definizione dell’arretrato. È previstoche, in ogni caso, i magistrati assistenti distudio non possano far parte del collegiogiudicante. Per assicurare il raggiungi-mento degli obiettivi che l’intervento sipropone, senza però incardinare in modostrutturale e definitivo nell’organico dellaCorte la figura del magistrato assistente distudio, si prevede, da un canto, che l’as-sistente di studio non possa, salvo graviragioni, chiedere di essere trasferito primache siano decorsi cinque anni dal mo-mento in cui ha assunto le funzioni; e,dall’altro, che a seguito del trasferimentoegli non possa essere sostituito. È previstoche annualmente il Ministro della giustiziaproceda, con proprio decreto, alla ricogni-zione della consistenza effettiva dellapianta organica della Corte di cassazione.Al pari di quanto previsto per i magistratidestinati all’ufficio del massimario e delruolo è previsto che lo svolgimento dellefunzioni di magistrato assistente di studiocostituisca titolo preferenziale per l’attri-buzione di funzioni giudicanti di legitti-mità. Per garantire la celere coperturadell’organico è fissato un termine di con-clusione della procedura di selezione deimagistrati assistenti di studio.

Capo IV: Misure processuali.

Articolo 75 (Intervento del pubblico mi-nistero nei giudizi civili dinanzi alla Cortedi cassazione). L’articolo modifica gli arti-coli 70, 380-bis e 390, primo comma, delcodice di procedura civile. L’intervento è ilfrutto di una rimeditazione del ruolo chela Procura generale presso la Corte dicassazione svolge nel settore civile, con-sentendo un « impiego maggiormente se-lettivo dei magistrati della Procura gene-rale nelle udienze civili », secondo un’esi-genza espressa anche dal Vice Presidentedel Consiglio superiore della magistraturanel corso del suo intervento in occasionedell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il

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26 gennaio 2012. Pertanto, le norme inesame sono dirette ad eliminare l’attualeobbligo generalizzato di intervento, con-servandolo solo per le udienze pubblichetrattate dalle sezioni semplici e per tutte leudienze (anche quelle camerali) delle Se-zioni unite.

Le citate modifiche si applicano aigiudizi instaurati innanzi alla Corte dicassazione a decorrere dal trentesimogiorno successivo a quello di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto.

Articolo 76 (Divisione a domanda con-giunta demandata al notaio). È stato arti-colato un intervento normativo che sipropone di rendere più celeri e agevoli leoperazioni di scioglimento della comu-nione ereditaria o volontaria, affidandoleal notaio che, per la sua specifica profes-sionalità, può efficacemente risolvere lecomplesse problematiche che normal-mente si prospettano (individuazione deicomproprietari, degli opponenti, dei cre-ditori iscritti; determinazione delle quote;predisposizione dei lotti; frazionamentocatastale; trascrizione del titolo, eccetera).

Si prevede quindi che, in caso di ac-cordo dei comproprietari sul diritto alladivisione ereditaria o allo scioglimentodella comunione, essi possono chiedere altribunale competente la nomina di unnotaio. Si tratta quindi di un procedi-mento fondato sull’esistenza di una ini-ziale volontà convergente. In caso di cre-ditori che hanno notificato o trascrittol’opposizione, ai sensi degli articoli 1113 e2646 comma secondo del codice civile, ilricorso congiunto deve essere sottoscrittoanche da costoro.

È stata prevista la trascrivibilità delricorso congiunto, come già previsto dal-l’articolo 2646 del codice civile per ladomanda giudiziale di divisione.

Il Tribunale può anche nominare unesperto stimatore.

Se emerge che il ricorso non è statoproposto da tutti i comproprietari e datutti i creditori che avevano proposto op-posizione preventiva alla divisione, dallanatura di volontaria giurisdizione del pro-

cedimento de quo deriva che non si puòordinare l’integrazione del contraddittorioai sensi dell’articolo 102 del codice diprocedura civile (perché, appunto, mancaun conflitto tra le parti). È stata quindiprevista la pronuncia da parte del giudicedi un’ordinanza che dichiara l’improcedi-bilità della domanda e ordina la cancel-lazione della trascrizione della medesima.Il provvedimento è reclamabile in corted’appello, a norma dell’articolo 739 delcodice di procedura civile.

Se il ricorso è stato regolarmente sot-toscritto da tutti i condividenti e daicreditori opponenti, il notaio, acquisita lastima, valuta se il compendio caduto incomunione è agevolmente divisibile omeno. In caso positivo, predispone il pro-getto di divisione formando i relativi lottie ne dà comunicazione alle parti, ai cre-ditori opponenti e ai creditori iscritti.Ciascun interessato può proporre opposi-zione, contestando il progetto di divisione.Per consentire una sollecita definizionedelle opposizioni, è stato previsto che ilgiudice procede secondo le forme del pro-cedimento sommario di cognizione, con laconseguente attitudine del provvedimentoconclusivo ad acquistare autorità di cosagiudicata. Se non sono proposte opposi-zioni, il giudice dichiara esecutivo il pro-getto di divisione e demanda al notaio ilcompimento delle operazioni successive(frazionamento, registrazione, trascrizione,eccetra).

Se, invece, il bene non è comodamentedivisibile, il notaio procede alla vendita. Siapplicano in questo caso tutte le normerelative all’espropriazione di beni immo-bili. Ne consegue che in relazione ad ogniatto del notaio ciascun interessato puòinvestire il giudice, ai sensi dell’articolo591-ter del codice di procedura civile. Iprovvedimenti del giudice possono essereoggetto di opposizione agli atti esecutivi, aisensi dell’articolo 617 del codice di pro-cedura civile, espressamente richiamatodall’articolo 591-ter del codice di proce-dura civile e in sintonia con il consolidatoorientamento giurisprudenziale formatosicon riferimento al giudizio di scioglimentodella comunione.

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Articolo 77 (Conciliazione giudiziale). Ladisposizione riprende l’analogo dispostodell’articolo 420 del codice di proceduracivile dettata per il processo del lavoro eprevede che il giudice civile, alla primaudienza ovvero in seguito, sino al terminedell’istruzione, formuli alle parti una pro-posta transattiva o conciliativa. È previstoaltresì che il rifiuto della proposta senzagiustificato motivo costituisce comporta-mento valutabile ai fini del giudizio (equindi anche della statuizione sulle speseprocessuali).

Per esigenze di simmetria, si introduceuna modifica dell’articolo 420, primocomma, del codice di procedura civile,disponendo quindi che il giudice del lavoropossa formulare una proposta non solotransattiva ma anche più ampiamente con-ciliativa.

Rimane naturalmente salva la possibi-lità che il giudice non formuli la propostatransattiva o conciliativa nel caso in cuirisulti manifesta l’impossibilità di com-porre la controversia.

Articolo 78 (Misure per la tutela delcredito). Sono introdotte misure dirette adaccelerare i giudizi di opposizione a de-creto ingiuntivo, e quindi ad agevolare ilrecupero del credito.

Si dispone che il giudice, quando ilconvenuto in opposizione (e attore insenso sostanziale, perché titolare del cre-dito oggetto dell’ingiunzione di pagamento)chiede di anticipare l’udienza fissata dal-l’attore in opposizione, debba fissarla nonoltre trenta giorni dalla scadenza del ter-mine minimo a comparire.

Si stabilisce che il giudice debba prov-vedere alla prima udienza sull’istanza diconcessione della provvisoria esecutorietàdel decreto ingiuntivo.

Queste modifiche si applicheranno aigiudizi instaurati successivamente alladata di entrata in vigore del decreto e,quindi, a norma dell’articolo 643, terzocomma del codice di procedura civile, alleopposizioni che riguardino i decreti in-giuntivi notificati dopo la data suddetta.

Articolo 79 (Semplificazione della mo-tivazione nella sentenza civile). L’articolo

modifica l’articolo 118 delle disposizioni diattuazione del codice di procedura civile,disponendo che la motivazione della sen-tenza civile consiste nella concisa esposi-zione dei fatti decisivi e dei princìpi didiritto rilevanti, anche attraverso il riferi-mento esclusivo a precedenti conformi e ilrinvio a specifici contenuti degli atti di-fensivi o comunque di causa (comprensivi,quindi, delle decisioni oggetto di gravame).

Si tratta di una disposizione proces-suale conforme ai princìpi del giusto pro-cesso di cui all’articolo 111, sesto comma,della Costituzione giacché la motivazioneivi prevista risulta idonea, per gli elementicon cui, anche per relazione, si articola, arendere evidente alle parti l’iter logico chesorregge la decisione. In mancanza di unanorma di diritto intertemporale la dispo-sizione si applica anche ai giudizi in corso.

Articolo 80 (Foro delle società con sedeall’estero). L’articolo muove dall’intento diagevolare le società che non abbiano uncontatto qualificato con il territorio ita-liano, concentrando presso le sedi di tregrandi uffici giudiziari (Milano, Roma eNapoli), comodamente raggiungibili dal-l’estero, le cause in cui esse siano parti. Sitratta quindi di competenza inderogabilema quale norma di favore, così che saràrilevabile d’ufficio e, al contempo, rimessaall’eccezione della società qualora costi-tuita in giudizio. Nella stessa logica sa-ranno possibili clausole contrattuali dif-formi.

I presupposti per l’applicazione di que-sta norma derogatoria degli ordinari cri-teri di collegamento territoriale sono in-dividuati nel fatto che la sede della societàsia situata all’estero e che in Italia nonabbia sedi secondarie con rappresentanzastabile, in correlazione con l’articolo 2508del codice civile e con i conseguenti ob-blighi pubblicitari, così da rendere agevoleanche per i terzi l’operatività della norma.

È specificamente previsto che il forodelle predette società trovi applicazioneanche nel caso in cui più siano i soggettiche agiscano o siano convenuti in giudizio.

Il comma 2 – mutuando da un’analogadisposizione contenuta in tema di foro

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erariale a favore dell’Avvocatura delloStato, dall’articolo 6, secondo comma, delregio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 –prevede un meccanismo di spostamentodella competenza anche nel caso in cui lasocietà avente sede all’estero sia (nonattrice né convenuta, ma) chiamata ingiudizio. In tal caso, essa può chiedere algiudice di trasmettere la causa all’ufficiogiudiziario competente secondo la normain commento. Il giudice provvede conordinanza e quindi con un provvedimentoche consente la massima sollecitudine.

Analogamente, si stabilisce che lenorme ordinarie di competenza restanoferme per i giudizi relativi ai procedimentiesecutivi e fallimentari, nei casi di inter-vento volontario, e nei giudizi di opposi-zione di terzo, e che resta altresì ferma ladisposizione di cui all’articolo 25 del co-dice di procedura civile.

È poi previsto che il criterio di com-petenza territoriale individuato dallanorma non si applichi in caso di contro-versie che coinvolgano soggetti cui l’ordi-namento interno e comunitario riservanouna particolare tutela, quali i lavoratori edi consumatori.

La disposizione si applicherà ai giudiziintrodotti a decorrere dal trentesimogiorno successivo a quello di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto legge, per consentire aglioperatori di studiarne adeguatamentel’ambito di applicabilità e le implicazioni.

Capo V: Modifiche all’ordinamento giudi-ziario.

Articolo 81 (Modifiche al regio decreto30 gennaio 1941, n. 12). Il capo contieneuna sola disposizione che modifica l’arti-colo 76 dell’ordinamento giudiziario (regiodecreto 30 gennaio 1941 n. 12). La normava introdotta per esigenze di coerenza conle modifiche apportate agli articoli 70,380-bis e 390, primo comma, del codice diprocedura civile e, cioè, per prescriverel’intervento e le conclusioni del Procura-tore generale in tutte le udienze (pubbli-che e camerali) dinanzi alle Sezioni unitecivili e solo nelle udienze pubbliche cele-brate davanti alle sezioni semplici.

Capo VI: Disposizioni in materia di con-cordato preventivo.

Articolo 82 (Concordato preventivo). Leprime evidenze empiriche emerse nelcorso di rilevazioni statistiche condottedalla Direzione generale di statistica delMinistero della giustizia hanno consentitodi rilevare un non trascurabile ricorsoall’istituto del cosiddetto « concordato inbianco » non del tutto corrispondente allefinalità che ne hanno ispirato l’introdu-zione, rappresentate dall’anticipazione de-gli effetti protettivi del patrimonio dell’im-presa in crisi a prescindere dalla elabo-razione della proposta e del piano diconcordato.

L’intervento è volto pertanto a conser-vare la flessibilità e la snellezza dellostrumento, approntando però delle misurevolte ad implementare il patrimonio in-formativo dei creditori e del tribunale giàin sede di fissazione del termine attraversol’estensione degli obblighi di deposito deldebitore, con particolare riferimento al-l’elenco dei creditori e dei relativi crediti(sulla scorta di quanto previsto dall’arti-colo 161, secondo comma, lettera b), delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, notacome « legge fallimentare », e degli obblighiinformativi che il tribunale deve disporrecon il decreto con cui viene fissato iltermine per il deposito della proposta, delpiano e della documentazione di cui alcitato articolo 161 della citata « legge fal-limentare »).

Nella medesima prospettiva, e sullascorta delle migliori prassi giurispruden-ziali applicative, viene espressamente ri-conosciuto al tribunale il potere di anti-cipare la nomina del commissario giudi-ziale di cui all’articolo 163, secondocomma, n. 3 della « legge fallimentare », almomento di adozione del decreto di cuiall’articolo 161, sesto comma, della « leggefallimentare ». La scelta di prevedere l’an-ticipazione della nomina del commissariogiudiziale anziché la nomina di un ulte-riore ausiliario ex articolo 68 del codice diprocedura civile si giustifica con l’intentodi contenere al massimo grado i costi dellaprocedura, evitando la liquidazione di un

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distinto compenso in tutti i casi in cuifisiologicamente alla domanda in biancofaccia seguito il deposito della proposta edel piano. D’altro canto i costi del com-missario potranno essere contenuti te-nendo conto del compenso minimo previ-sto dal decreto del Ministro della giustizia25 gennaio 2012 n. 30 (articolo 4 comma1 richiamato dall’articolo 5).

In considerazione della rilevanza deglieffetti protettivi sul patrimonio del debi-tore e delle conseguenze sui diritti deicreditori che si producono a seguito deldeposito del cosiddetto ricorso in bianco(o concordato preventivo con riserva)viene prevista l’immediata caducazione deipredetti effetti protettivi nel caso in cui iltribunale accerti, anche attraverso la se-gnalazione del commissario giudiziale(quando nominato), che il debitore haposto in essere condotte pregiudizievolidelle ragioni dei creditori, ad instar del-l’articolo 173 della « legge fallimentare ».In termini processuali la caducazione deglieffetti protettivi ha luogo con la dichiara-zione di improcedibilità della domanda inbianco alla quale, in presenza dei presup-posti di cui agli articoli 1 e 5 « leggefallimentare » e dell’istanza di uno deicreditori o del pubblico ministero, può farseguito la dichiarazione di fallimento.

L’intervento incide sullo spettro degliobblighi informativi che il tribunale deveporre a carico del debitore disponendo cheesso comprenda anche l’attività compiutaai fini della predisposizione della propostae del piano, con l’obiettivo di permettere altribunale di verificare e reprimere even-tuali condotte abusive. È posto altresì acarico del debitore l’obbligo di depositare,con cadenza almeno mensile, una situa-zione finanziaria aggiornata dell’impresa,da pubblicare a cura del cancelliere nelregistro delle imprese, per consentire aicreditori di verificare che la prosecuzionedell’attività non comporti conseguenzepregiudizievoli sul patrimonio del debi-tore. Si è scelto di limitare tale aggiorna-mento alla sola situazione finanziaria,senza coinvolgere anche gli aspetti patri-moniali ed economici, per evitare un ec-cessivo aggravio degli adempimenti conta-

bili, preservando la flessibilità dello stru-mento. Il mancato adempimento degli ob-blighi informativi è sanzionato mediante ladeclaratoria di inammissibilità della do-manda. In presenza di apposita istanza edei presupposti di insolvenza può ancheessere dichiarato il fallimento.

Quando invece, pur adempiendo il de-bitore agli obblighi informativi, emerga lapalese inadeguatezza dell’attività svolta aifini della successiva predisposizione dellaproposta e del piano è previsto che iltribunale abbrevi il termine assegnato, conla finalità di sollecitare il debitore adattivarsi proficuamente e tempestiva-mente.

Capo VII: Altre misure per il finanziamentodei servizi di giustizia.

Articolo 83 (Modifiche alla disciplinadell’esame di Stato per l’abilitazione al-l’esercizio della professione di avvocato).L’articolo 47 della legge 31 dicembre 2012n. 247 (cosiddetta legge forense) prevedeche la composizione della commissioneper l’esame di Stato per l’abilitazioneall’esercizio della professione di avvocatosia composta « da cinque membri effettivie cinque supplenti, dei quali: tre effettivi etre supplenti sono avvocati designati dalCNF tra gli iscritti all’albo speciale per ilpatrocinio davanti alle giurisdizioni supe-riori, uno dei quali la presiede; un effettivoe un supplente sono magistrati in pen-sione; un effettivo e un supplente sonoprofessori universitari o ricercatori con-fermati in materie giuridiche ».

Per quanto riguarda la componentemagistrati, è necessario prevedere la pos-sibilità che il Ministero ricorra anche amagistrati in servizio, seppure in via deltutto residuale rispetto all’ipotesi princi-pale ed originaria e cioè che le commis-sioni siano composte da magistrati inpensione.

Infatti, in questa prima fase di appli-cazione della norma non è possibile com-piutamente prevedere quali difficoltà ope-rative potranno insorgere.

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Capo VIII: Misure in materia di mediazionecivile e commerciale.

Articolo 84 (Modifiche al decreto legi-slativo 4 marzo 2010, n. 28). Come noto laCorte costituzionale, con sentenza del 24ottobre 2012 n. 272, ha dichiarato l’inco-stituzionalità dell’articolo 5 comma 1 deldecreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, e,in via consequenziale ai sensi dell’articolo27 della legge costituzionale 11 marzo1953 n. 87, di una pluralità di disposizioniconnesse del medesimo provvedimento le-gislativo (punto 2 del dispositivo).

La declaratoria d’illegittimità è avve-nuta per eccesso rispetto alla delega con-tenuta nell’articolo 60 della legge 18 marzo2009 n. 69.

Si legge in particolare nella motiva-zione che la cosiddetta mediazione obbli-gatoria « delinea un istituto a caratteregenerale, destinato ad operare per unnumero consistente di controversie, in re-lazione alle quali, però, [...], il caratteredell’obbligatorietà per la mediazione nontrova alcun ancoraggio nella legge delega ».

Ne deriva che la declinazione in ter-mini di condizione di procedibilità del-l’esperimento del procedimento di media-zione non trova ostacoli, in questo conte-sto, quando, come nel caso, sia ripristinataa mezzo di provvedimento legislativo nondelegato.

Resta opportuno chiarire – più che inquel che si legge nella relazione illustrativadel citato decreto legislativo n. 28 del 2010– i rapporti con altri possibili dubbi dicoerenza costituzionale di un regime nor-mativo così congegnato.

Necessaria premessa di quanto appenadetto, è la focalizzazione dei punti in cuila norma qui illustrata introduce marcatedifferenze rispetto all’assetto disegnato daldecreto legislativo appena richiamato.

I nova possono riassumersi nei seguentipunti:

1) esclusione dal raggio applicativodella condizione di procedibilità delle con-troversie inerenti alla responsabilità perdanno derivante dalla circolazione di vei-coli e natanti (oltre alla specifica esen-

zione, unitamente ad altri procedimentiurgenti o sommari, del procedimento diconsulenza preventiva a fini conciliativi);

2) introduzione della mediazione pre-scritta dal giudice, fuori dei casi di obbli-gatorietà ex ante e sempre nell’area gene-rale dei diritti disponibili (articolo 2 deldecreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28);

3) integrale gratuità della media-zione, anche nel caso di cui al punto cheprecede, per i soggetti che, nella corri-spondente controversia giudiziaria, avreb-bero avuto diritto all’ammissione al pa-trocinio a spese dello Stato;

4) previsione di un incontro prelimi-nare, informativo e di programmazione, incui le parti, davanti al mediatore, verifi-chino con il professionista se sussistanoeffettivi spazi per procedere utilmente allamediazione;

5) forfettizzazione e abbattimento deicosti della mediazione, in particolare diquella c.d. obbligatoria, attraverso la pre-visione legislativa di un contenutissimoimporto, comprensivo delle spese di avvio,per l’incontro preliminare di cui al puntoprecedente;

6) limite temporale della durata dellamediazione in 3 mesi, in luogo di 4,decorsi i quali il processo può sempreessere iniziato o proseguito;

7) previsione della necessità che, perdivenire titolo esecutivo e per l’iscrizioned’ipoteca giudiziale, l’accordo concluso da-vanti al mediatore sia non solo omologatodal giudice ma anche sottoscritto da av-vocati che assistano le parti;

8) riconoscimento di diritto, agli av-vocati che esercitano la professione, dellaqualità di mediatori.

Il minimo comun denominatore di que-sti interventi correttivi è dato per un versoda un significativo restringimento dell’areaper materia dell’obbligatorietà ex lege – lecui più specifiche motivazioni saranno diseguito meglio illustrate – bilanciato dallavalorizzazione della mediazione deman-

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data, e, per altro verso, dell’abbattimentodei costi della medesima mediazione co-siddetta necessaria, in uno alla valorizza-zione delle garanzie offerte dall’assistenzalegale – qualora si voglia conferire a ogniaccordo davanti al mediatore forza am-piamente esecutiva – e della competenzaprofessionale, anche in chiave di compo-sizione stragiudiziale degli interessi, pro-pria degli avvocati.

Anche in chiave costituzionale la piùsignificativa di queste modifiche attieneall’onerosità.

La Corte costituzionale indica che onerieconomici, anche non tributari, a carico dichi richiede tutela giurisdizionale, sonolegittimi se « razionalmente collegati allapretesa dedotta in giudizio, allo scopo diassicurare al processo uno svolgimentomeglio conforme alla sua funzione », enon, invece, se correlati « alla soddisfa-zione di interessi del tutto estranei allefinalità predette » (Corte costituzionale 8aprile 2004, n. 114).

La Corte di giustizia, dopo aver definito« legittimi obiettivi di interesse generale(...) una definizione più spedita e menoonerosa delle controversie (...) nonché undecongestionamento dei tribunali » haconcluso che, rispetto a questi obiettivi,« non esiste un’alternativa meno vincolantealla predisposizione di una procedura ob-bligatoria, dato che l’introduzione di unaprocedura di risoluzione extragiudizialemeramente facoltativa non costituisce unostrumento altrettanto efficace per la rea-lizzazione di detti obiettivi » (Corte digiustizia, 18 marzo 2010, n. 317-320/08).

Nel sistema costituzionale e comunita-rio, dunque, è legittima la previsione diun’onerosità della mediazione cosiddettaobbligatoria posta l’evidente correlazionecon il miglior andamento della giustizia diun costo che ha la funzione di fornire alcittadino un servizio innestato nel percorsoverso la soluzione del conflitto, e che perse-gue il pubblico interesse di restituire alladecisione autoritativa il suo predicato diextrema ratio. La suddetta promozionedella mediazione contribuisce, in altri ter-mini, a evitare che ogni conflitto si tra-sformi necessariamente in una controversia

giudiziale, in applicazione del principio diproporzionalità nell’utilizzo delle risorsegiudiziarie, ricaduta di quello costituzio-nale alla ragionevole durata del processo.

Tutto questo, però, non esime natural-mente il legislatore dallo strutturare intermini di ragionevolezza l’onere econo-mico relativo alla menzionata mediazione.

In questa ottica, rilevano:

il calmiere amministrativo alle inden-nità degli organismi di mediazione disci-plinato dal regolamento reso con decretodel Ministro della giustizia 18 ottobre 2010n. 180, come modificato dal decreto dellostesso Ministro 6 luglio 2011 n. 145; in-dennità che costituiscono (articolo 13 deldecreto legislativo n. 28 del 2010 comeintegrato dalle presenti previsioni) speseripetibili nell’eventuale successivo giudizio;calmiere soggetto a ulteriori e marcateriduzioni per i casi in cui la mediazionecostituisca condizione di procedibilitàdella domanda giudiziale (articolo 16,comma 4, lettera d), del regolamento di cuial decreto del Ministro della giustizia 18ottobre 2010, n. 180) e ricondotto a meririmborsi spese tra i 40 e i 50 euro, nelmassimo, quando nessuna controparte diquella che ha introdotto la mediazionepartecipa al procedimento (articolo 16,comma 4, lettera e), del citato decreto delMinistro della giustizia n. 180 del 2010);

l’impossibilità, per gli organismi dimediazione, di rifiutare la prestazione ocondizionarla alla previa corresponsionedi oneri economici di sorta, nei casi dicosiddetta obbligatorietà (come precisatodall’articolo 16, comma 9, del decretoministeriale n. 180 del 2010);

la previsione per cui chi si trova nellecondizioni per l’ammissione, in caso diprocesso, al patrocinio difensivo a spesedello Stato, è ammesso al servizio degliorganismi di mediazione gratuitamente,con corrispondente obbligo di questi ul-timi a prestarlo senza oneri economici perle parti;

le generali agevolazioni fiscali, e inparticolare il credito d’imposta fino a 500euro (rispetto alle indennità dovute agliorganismi di mediazione) e l’esenzione

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dall’obbligo fiscale di registrazione per gliatti del procedimento di mediazione eanche per l’eventuale accordo conclusivo;

l’esperibilità di ogni domanda ur-gente (oltre ad alcune, tassative, connotatein specie da speciali funzioni di rapidadefinizione giudiziale) davanti all’autoritàgiudiziaria anche nelle ipotesi di condi-zione di procedibilità;

il tempo molto contenuto (ora dive-nuto ancora meno, come visto, e cioè 3mesi) decorso il quale, mancando l’ac-cordo tra le parti, il processo può avere oriprendere il suo corso.

A tutto ciò, con la previsione normativaqui in esame, si aggiunge la previsione diun primo incontro di programmazione, ecioè non meramente informativo, in cui leparti, unitamente al mediatore, verificanole concrete possibilità d’instaurare unatrattativa sulla composizione non solo deidiritti ma molto più ampiamente degliinteressi in gioco, così che si proceda oltresolo quando questa emerga. A quantoappena detto si aggiunge la previsione dicorrelativi costi massimi e onnicompren-sivi molto bassi e fissati, per ciascunaparte che partecipa al procedimento,quando l’esito di questo primo incontro sianegativo, tra gli 80 (per le liti fino a milleeuro di valore) e, con due scaglioni inter-medi, i 250 euro (per tutte le liti oltre icinquantamila euro di valore).

Così declinando la disciplina, l’obbliga-torietà viene largamente stemperata alpari dell’onerosità, che viene ricondotta aquella di minima portata oggetto di spe-cifico richiamo da parte della giurispru-denza comunitaria sopra citata.

Naturalmente non può omettersi dimettere in evidenza che l’obbligatorietàresta il principale - e verosimilmente unico- mezzo per promuovere la mediazione, asua volta strumento di pacificazione so-ciale oltre che significativa deflazione delcontenzioso giudiziario civile.

I dati segnalano 215.689 iscrizioni diaffari di mediazione tra il 21 marzo 2011e il 30 giugno 2012, tempi di piena anchese prima operatività della condizione di

procedibilità introdotta dal decreto legi-slativo 4 marzo 2010, n. 28. Di questi il64,2 per cento dei casi ha segnato la noncomparizione dell’aderente (chiamato inmediazione dalla controparte), il 4,6 percento ha segnato la rinuncia del propo-nente prima dell’esito – percentuale com-prensiva di ricomposizioni del conflitto –e il 31,2 per cento dei casi la comparizionedell’aderente. L’accordo risulta raggiuntonel 46,4 per cento dei casi di aderentecomparso, con un risultato di oltre 31.000conflitti risolti nei circa 15 mesi iniziali dicompiuta implementazione del sistema.Dal che si può desumere la rilevanza dellostrumento in proiezione pluriannuale, siain termini di accesso a risoluzioni menoonerose dei conflitti, sia in chiave diprevenzione di processi. Ciò fa compren-dere perché anche molto di recente ilConsiglio dell’Unione europea abbia solle-citato fortemente nuovo impulso allo stru-mento dopo la sentenza della Corte costi-tuzionale n. 272 del 2012 (raccomanda-zione n. 362 del 29 maggio 2013, consi-derando 11 e punto 2).

E per comprendere la rilevanza del-l’obbligatorietà per la promozione dellamediazione basta osservare che la suddi-visione in categorie indica: mediazione perclausola contrattuale 0,3 per cento; me-diazione demandata dal giudice 2,8 percento; mediazione volontaria 16 per cento;mediazione obbligatoria in quanto condi-zione di procedibilità 80,9 per cento.

Tornando alle altre modifiche si rilevache l’esclusione dall’area di operativitàdella condizione di procedibilità per lecontroversie di risarcimento del danno dacircolazione di veicoli e natanti trova lasua giustificazione nelle considerazioni percui:

a) operano sul punto gli impulsi allacomposizione stragiudiziale di cui agli ar-ticoli 148 e 149 del codice delle assicura-zioni private di cui al decreto legislativo 7settembre 2005 n. 209;

b) i dati statistici mostrano che tra il21 marzo 2011 e il 30 giugno 2012 le citatecontroversie – a fronte della ricordatapercentuale generale del 46,4 per cento di

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raggiungimento dell’accordo nei casi diaderente (alla domanda di mediazione)comparso – registrano una percentualespecifica del 96,2 per cento di aderentenon comparso: ne consegue che, per ledinamiche innescate dalla decisiva pre-senza dell’ente assicurativo, la funzionalitàsettoriale della mediazione è particolar-mente bassa;

c) si tratta di fattispecie rispetto aiquali non può svolgersi la rilevantissimafunzione di ricostruzione del rapporto trale parti, neppure in senso largo come perl’altra fattispecie di risarcimento extracon-trattuale della diffamazione a mezzo dellastampa o altro mezzo di pubblicità, spesso,quest’ultima, riconducibile a un concettoampio ma non astratto di interrelazionisociali non istantanee.

Resta naturalmente ferma l’esplica-zione contenuta nella relazione illustrativadel citato decreto legislativo n. 28 del2010, anche per l’inclusione delle altrematerie nel raggio di azione della condi-zione di procedibilità.

Rispetto a quell’impianto originario,invece, si è rafforzata la mediazione de-mandata dal giudice, rendendola da spe-cie di quella volontaria (con invito delgiudice da accettare ad opera delle parti)a specie di quella vincolante in questocaso per ordine giudiziale, come previsto(al pari della obbligatorietà ex lege) dalladirettiva 2008/52/CE del Parlamento eu-ropeo e del consiglio del 21 maggio 2008[articolo 3, paragrafo 1, lettera a), se-condo periodo].

È stato specificato, attese alcune disto-nie giurisprudenziali, che la consulenzatecnica preventiva a fini conciliativi, purnon rientrando tra i procedimenti urgentio cautelari, è aggiuntivamente sottrattaalla condizione di procedibilità.

Infine, quanto alla valorizzazione delruolo dell’avvocato, va innanzi tutto evi-denziato che i dati statistici mettono inrisalto come già prima della dichiarazioned’incostituzionalità gli affari di mediazioneavevano al riguardo i seguenti indicatorispecifici: 84 per cento di proponenti assi-stiti da avvocato; 85 per cento di aderentiassistiti da avvocato.

Ciò nondimeno si è inteso prevedere chel’accordo concluso davanti al mediatore,che già per essere trascritto deve avere l’au-tentica delle sottoscrizioni dai competentipubblici ufficiali, per acquisire forza di ti-tolo esecutivo e per l’iscrizione d’ipotecagiudiziale debba non solo essere omologatogiudizialmente – al fine di verificare nonsolo la regolarità formale quanto il rispettodei principi di ordine pubblico e dellenorme imperative specifiche – ma ancheessere sottoscritto da avvocati che assistanotutte le parti.

Si riconosce così la funzione di garan-zia dell’assistenza forense laddove emergail profilo ultimo di coattività in termini,appunto, di esecuzione forzata, ovveroquello, connesso, dell’iscrizione ipotecaria.

Infine, da altra chiave prospettica, sistabilisce che l’avvocato esercente la pro-fessione, perché iscritto all’albo circonda-riale, è di diritto mediatore, in ragionedella peculiare formazione professionaledello stesso.

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DISEGNO DI LEGGE__

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioniurgenti per il rilancio dell’economia.

2. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicato nel supplementoordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013.

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare dispo-sizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadroamministrativo e normativo, nonché misure per l’efficienza delsistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine didare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alleimprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzionedegli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 15 giugno 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delVicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell’interno, delMinistro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, del Ministro dell’economia edelle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e delMinistro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, dellepolitiche agricole alimentari e forestali, della difesa, dell’istruzione,dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, pergli affari europei, degli affari esteri, della salute, per gli affari regionalie le autonomie, per la coesione territoriale, per l’integrazione e perle pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

CAPO I

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ARTICOLO 1.

(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

1. Al fine di migliorare l’efficacia degli interventi del Fondo digaranzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma

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100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto delMinistro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall’en-trata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri difinanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:

a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte dellepiccole e medie imprese, anche tramite:

1. l’aggiornamento, in funzione del ciclo economico e del-l’andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri divalutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondoe della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;

2. l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misuramassima di copertura del Fondo fino all’ottanta per cento dell’importodell’operazione finanziaria, con riferimento alle « operazioni di anti-cipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese chevantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni » e alle« operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi » di cui,rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli;

3. la semplificazione delle procedure e delle modalità dipresentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalitàtelematiche di accesso e di gestione della garanzia;

4. misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei van-taggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiariedell’intervento;

b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazionifinanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possi-bilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggettifinanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvoche le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acqui-sizione della garanzia da parte del Fondo.

2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di caratteregenerale di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’industria,del commercio e dell’artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sonoapprovate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentitoil Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, è abrogato.

4. Al comma 3 dell’articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, è soppresso l’ultimo periodo.

5. Il comma 10-sexies dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, è abrogato. Conseguentemente, all’articolo 39, comma 4,

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del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: « nonché alle grandiimprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipa-zione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limitidi cui all’articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,n. 106 » sono soppresse.

ARTICOLO 2.

(Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impiantie attrezzature da parte delle piccole e medie imprese).

1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistemaproduttivo, le piccole e medie imprese, come individuate dallaRaccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003,possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato perl’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di mac-chinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione di cui alcomma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalitàdi cui all’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009,n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., perl’importo massimo di cui al comma 8.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per unvalore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro perciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative diacquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento percento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5.

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppoeconomico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolatisui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con lemodalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L’erogazione delpredetto contributo è effettuata in più quote determinate con ilmedesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto delladisciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell’auto-rizzazione di spesa di cui al comma 8.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i requisitie le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, lamisura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione deicontributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalitàdi raccordo con il finanziamento di cui al comma 2.

6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo puòessere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole emedie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell’ottanta per centodell’ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello

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sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate diconcessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ilMinistero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economiae delle finanze, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi eprestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspettidi competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche delplafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismipremiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del creditoin garanzia per l’utilizzo da parte delle banche della provvista di scopodi cui al comma 2;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazioneche svolgono le banche aderenti alla convenzione, con modalità cheassicurino piena trasparenza sulla misura.

8. L’importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibiliovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimentilegislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esitidel monitoraggio sull’andamento dei finanziamenti effettuato dallaCassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Mini-stero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’economia e dellefinanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione deicontributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni dieuro per l’anno 2014, di 21 milioni di euro per l’anno 2015, di 35milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milionidi euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro per l’anno 2021.

ARTICOLO 3.

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo).

1. Agli interventi di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133 sono attribuite risorse pari a 150 milioni di euro per ilfinanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, iviinclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione deiprodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla basedelle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore delpresente decreto, non possono essere destinatari di risorse per laconcessione delle agevolazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite laconcessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo delcinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione delcontributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quantoprevisto dall’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 24

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settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario dell’eventualecofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmid’investimento.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppoeconomico utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescitasostenibile di cui all’articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministrodello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economiae delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al comma 1 che non risultanoimpegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dalmedesimo comma, ritornano nella disponibilità del Fondo per lacrescita sostenibile.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,provvede a ridefinire le modalità e i criteri per l’attuazione degliinterventi di cui al comma 1, anche al fine di accelerare le procedureper la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizza-zione dei programmi d’investimento e di prevedere specifiche prioritàin favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi,stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversionedi aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o dirilevanti complessi aziendali.

ARTICOLO 4.

(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e neicarburanti).

1. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000,n.164, come modificato dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo1 giugno 2011, n.93, le parole « Per gli stessi clienti vulnerabili » sonosostituite dalle seguenti « Per i soli clienti domestici ».

2. Per le gare d’ambito di cui al primo periodo di applicazione,i termini di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 12 novembre 2011, n. 226, sono da intendersi di naturaperentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione concompetenza sull’ambito, avvia la procedura di gara attraverso lanomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 14, comma7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date limite di cui all’Allegato 1 del decreto del Ministro dellosviluppo economico di cui al comma 2, relative agli ambiti ricadentinel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sonoscadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sonoprorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi terminidi cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico12 novembre 2011, n.226 relativi alla mancata nomina della stazioneappaltante comunque a data non anteriore al 1 gennaio 2014. Per tuttigli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di

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provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all’articolo2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzidei comuni appartenenti all’ambito che rappresentino almeno i dueterzi dei punti di riconsegna dell’ambito, come risultanti dai dati diriferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internetdel Ministero dello sviluppo economico.

4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui alcomma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto allanomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo econo-mico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nomi-nando un commissario ad acta.

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettatoi termini di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati dal comma 3,il venti per cento degli oneri di cui all’articolo 8, comma 4, del decretodel Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, adessi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionariosubentrante, con modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettricae il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settoreelettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribu-zione dell’ambito corrispondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costidegli enti locali e delle imprese il Ministero dello sviluppo economicopuò emanare linee guida su criteri e modalità operative per lavalutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione delgas naturale, in conformità con l’articolo 5 del decreto del Ministrodello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.

7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete didistribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l’uso del metanoe dell’energia elettrica per autotrazione nelle aree con scarsa presenzadi impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per larazionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cuiall’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è destinatoanche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestualetrasformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidi inimpianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione,secondo le modalità definite con i decreti del Ministro dello sviluppoeconomico 19 aprile 2013 e 7 agosto 2003.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica).

1. Al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successivemodificazioni, le parole: « volume di ricavi superiore a 10 milioni dieuro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro » sonosostituite dalle seguenti: « volume di ricavi superiore a 3 milioni dieuro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro ».

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2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all’articolo61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica delibe-rata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas sulla base dellemodalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell’economiae delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economicoentro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per l’anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile dicui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109, dariconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale diconguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativaal prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento di cuialla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferisia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all’ot-tanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondotrimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta percento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento èdeterminato in base al costo di approvvigionamento del gas naturalenei mercati all’ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell’Autoritàper l’energia elettrica e del gas. Il Ministro dello sviluppo economico,con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto su proposta dell’Au-torità per l’energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità diaggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonchéle modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri dicui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalità di calcolo dellacomponente relativa al margine di commercializzazione all’ingrosso edella componente di trasporto nonché i valori di consumo specificodi cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2014, in attesa della ridefinizionedella disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 1 èaggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento delgas naturale nei mercati all’ingrosso come definito al comma 1, fermarestando l’applicazione dei valori di consumo specifico di cui aldecreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.

5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovaloriz-zazione di rifiuti ammessi al regime di cui al provvedimento delComitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, che alla data dientrata in vigore del presente decreto siano in esercizio convenzionatoda un periodo inferiore a otto anni, fino al completamento dell’ottavoanno di esercizio il valore di cui al comma 1 è determinato sulla basedel paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, incui il peso dei prodotti petroliferi è pari al sessanta per cento. Per glianni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento dicui al comma 4.

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6. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 15,della legge 23 luglio 2009, n. 99, incompatibili con le norme delpresente articolo.

7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell’articolo 25 del decretolegislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in mododa comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistemaelettrico e dei prezzi dell’energia elettrica.

ARTICOLO 6.

(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra).

1. A decorrere dal 1o agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, afavore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionaliiscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata,sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra,secondo quanto previsto dall’articolo 17 della direttiva 2003/96/CE delConsiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l’accisa allivello di imposizione, per l’anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri,qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell’assegnazione delgasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressivariduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

2. Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 dellaCommissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrisponderenon deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definitodalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora talelivello minimo sia modificato l’accisa dovuta per il gasolio utilizzatoper il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispon-dentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative allamisura di cui al presente articolo è comunicata alla Commissioneeuropea con le modalità di cui all’articolo 9 del citato regolamento(CE) n. 800/2008.

3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4milioni di euro per l’anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascunodegli anni 2014-2015 si provvede mediante riduzione dei consumimedi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato dicui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26febbraio 2002, recante « Determinazione dei consumi medi dei pro-dotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai finidell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa »,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002, n. 67, in misura taleda garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari eforestali, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, vienedisciplinata l’applicazione del presente articolo.

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ARTICOLO 7.

(Imprese miste per lo sviluppo).

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,è sostituito dal seguente:

« 1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 6 e con lestesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane creditiagevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale dirischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di impresemiste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitoripubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finan-zino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) oconcedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE chepromuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del mede-simo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo digaranzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italianeo per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelleimprese miste. ».

ARTICOLO 8.

(Partenariati).

1. Dopo l’articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è aggiuntoil seguente:

« ART. 14-bis – (Partenariati). – 1. Per la realizzazione diprogrammi, progetti o interventi rientranti nelle finalità della presentelegge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati appositi accordidi programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con enti odorganismi pubblici sovranazionali o privati.

2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo leregole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento,indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologiadi spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura nonregolamentare del Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministrodell’economia e delle finanze. Si applica l’articolo 11, comma 1, letterac), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell’intervento sonoversate all’entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali nonutilizzate alla fine dell’intervento sono riversate agli enti o organismisovranazionali o privati firmatari dell’accordo di programma. ».

ARTICOLO 9.

(Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi strutturali europei).

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordina-mento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e

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grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Cameredi commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici noneconomici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degliaffari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche nonaventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modoconnesse all’utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelliinerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione deiprogetti realizzati con i medesimi fondi.

2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordina-mento dell’Unione europea per i casi di mancata attuazione deiprogrammi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei edi sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente allaprogrammazione 2007-2013, lo Stato, o la Regione, ove accertinoritardi ingiustificati nell’adozione di atti di competenza degli entiterritoriali, possono intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosiall’ente inadempiente secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 delpresente articolo.

3. Le amministrazioni competenti all’utilizzazione dei diversifondi strutturali, nei casi in cui riscontrino criticità nelle proceduredi attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi di cui alcomma 2, riguardanti la programmazione 2007-2013, convocano unaConferenza di servizi al fine di individuare le inadempienze eaccertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove possibile, gli ostacoliverificatisi.

4. Ove non sia stato possibile superare le eventuali inadempienzenel corso della Conferenza di servizi di cui al comma 3, le ammi-nistrazioni, per la parte relativa alla propria competenza, comunicanoall’ente territoriale inadempiente i motivi di ritardo nell’attuazione deiprogrammi, progetti e interventi di cui al comma 2 e indicano qualiiniziative ed atti da adottare. In caso di ulteriore mancato adempi-mento, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, l’ammini-strazione dello Stato, sentite le Regioni interessate, adotta le iniziativenecessarie al superamento delle criticità riscontrate, eventualmentesostituendosi all’ente inadempiente attraverso la nomina di uno o piùcommissari ad acta.

5. Le risorse economiche rinvenienti dal Fondo di solidarietàdell’Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditateal Fondo di rotazione previsto dall’articolo 5 della legge 16 aprile1987, n. 183, del Ministero dell’economia e delle finanze e da questotrasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissa-riali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alleamministrazioni competenti, fermo il ruolo dell’organismo responsa-bile dell’attuazione dell’Accordo sottoscritto in sede europea.

ARTICOLO 10.

(Liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alleinterfacce della rete pubblica).

1. L’offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e nonrichiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo

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l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento(MAC address).

2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associataall’identità dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati per-sonali e non richiede adempimenti giuridici. Se l’offerta di accesso adinternet non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore,non trovano applicazione l’articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144,convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2 è soppresso;

b) all’articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Ildecreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992,n. 314, è abrogato ».

ARTICOLO 11.

(Proroga del credito d’imposta per la produzione, la distribuzione el’esercizio cinematografico).

1. Per il periodo d’imposta 2014 spettano i crediti d’imposta di cuiall’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite massimodi spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2014. Con provvedimentodell’Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizionedei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata agarantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primoperiodo.

ARTICOLO 12.

(Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio).

1. Al comma 1 dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,le parole: « 3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 6 milionidi euro ». Al relativo onere si provvede mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139,della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

CAPO II

MISURE PER IL POTENZIAMENTODELL’AGENDA DIGITALE ITALIANA

ART. 13.

(Governance dell’Agenda digitale Italiana).

1. Il comma 2 dell’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012,n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 èsostituito dal seguente:

« 2. È istituita la cabina di regia per l’attuazione dell’agendadigitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri

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o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppoeconomico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e lasemplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministrodell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute,dal Ministro dell’economia e delle finanze, da un Presidente di regionee da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina diregia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifichequestioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novantagiorni dall’entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anchedell’Agenzia per l’Italia digitale e delle amministrazioni rappresentatenella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, deiprogrammi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorsedisponibili che costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale. Nel-l’ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l’innovazione el’agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente compostoda esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delleimprese private e delle università, presieduto dal Commissario delGoverno per l’attuazione dell’agenda digitale posto a capo di unastruttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale istituitapresso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All’istituzione dellacabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da « delMinistro dell’economia e delle finanze » sino alla fine del periodo;

b) all’articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da « altresì,fatte salve » sino a « istituzioni scolastiche »;

c) all’articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato,nomina il direttore generale dell’Agenzia tra persone di particolare ecomprovata qualificazione professionale in materia di innovazionetecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevatolivello nella gestione di processi di innovazione. »;

d) all’articolo 21, comma 4, sono soppresse le parole da « suproposta del Ministro dello sviluppo economico » sino a « con ilMinistro dell’economia e delle finanze »;

e) all’articolo 22, il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

f) all’articolo 22, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o delMinistro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del

Atti Parlamentari — 154 — Camera dei Deputati — 1248

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direttore generale dell’Agenzia, è determinata la dotazione dellerisorse umane dell’Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delleamministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorsefinanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell’Agenziastessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzionidell’Agenzia, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzionedelle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Conlo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personaletrasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendentitrasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza,nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limita-tamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamentorisulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personalepercepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile coni successivi miglioramenti economici. ».

ARTICOLO 14.

(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale).

1. All’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo ilcomma 3-ter è aggiunto il seguente: « 3-quater. All’atto della richiestadel documento unificato, è riconosciuta al cittadino la possibilità dirichiedere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi del-l’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale, di cuiall’articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con ildecreto del Ministro dell’interno di cui al comma 3 sono stabilite lemodalità di rilascio del domicilio digitale all’atto di richiesta deldocumento unificato. ».

2. Dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 nonderivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 15.

(Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività).

1. Il comma 2 dell’articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: « 2. IlPresidente della Commissione è il Commissario del Governo perl’attuazione dell’agenda digitale o, su sua delega, il Direttore del-l’Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commis-sione restano in carica per un triennio e l’incarico è rinnovabile ».

Atti Parlamentari — 155 — Camera dei Deputati — 1248

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ARTICOLO 16.

(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati – Modifiche aldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).

1. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Nell’ambito del piano triennale di cui al comma 4 sonoindividuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacitàelaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità diconsolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all’uti-lizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto dellalegislazione vigente in materia di contratti pubblici. ».

ARTICOLO 17.

(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico).

1. All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole « Il FSE è istituito dalle regionie province autonome, » sono inserite le seguenti « entro il 31 dicembre2014 »;

b) al comma 6, le parole « senza l’utilizzo dei dati identificatividegli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE » sono sostituitedalle seguenti « senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistitipresenti nel FSE »;

c) al comma 15, dopo le parole « dei servizi da queste erogate »sono inserite le seguenti « , ovvero avvalersi dell’infrastruttura centraleper il FSE, fruibile in modalità cloud computing e conforme ai criteristabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall’Agenziaper l’Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

« 15-bis. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le provinceautonome presentano all’Agenzia per l’Italia digitale il piano diprogetto per la realizzazione del FSE.

15-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale sulla base delle esigenzeavanzate dalle regioni nell’ambito dei rispettivi piani cura la proget-tazione e la realizzazione dell’infrastruttura centrale per il FSE di cuial comma 15.

Atti Parlamentari — 156 — Camera dei Deputati — 1248

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15-quater. L’Agenzia per l’Italia digitale e il Ministero della saluteoperano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al finedi:

a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progettopresentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione delFSE, verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal decreto di cuial comma 7;

b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regionie province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati.

15-quinquies. Per la realizzazione dell’infrastruttura centrale diFSE di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015,da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell’economia edelle finanze su proposta dell’Agenzia per l’Italia digitale. ».

CAPO III

MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE

ART. 18.

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorioe fondo piccoli Comuni).

1. Per consentire nell’anno 2013 la continuità dei cantieri in corsoovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio deilavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva paria 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l’anno 2013,405 milioni di euro per l’anno 2014, 652 milioni di euro per l’anno2015, 535 milioni di euro per l’anno 2016 e 142 milioni di euro perl’anno 2017.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, daemanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, si provvede all’individuazione degli specifici inter-venti da finanziare e all’assegnazione delle risorse occorrenti, neilimiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gliinterventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano ilpotenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoieuropei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei serviziferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la RegionePiemonte e la Valle d’Aosta, il superamento di criticità sulle infra-strutture viarie concernenti ponti e gallerie, l’asse di collegamento trala strada statale 640 e l’autostrada A19 Agrigento – Caltanissetta, gliassi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est diMilano. Per quest’ultimo intervento, l’atto aggiuntivo di aggiornamentodella convenzione conseguente all’assegnazione del finanziamento èapprovato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

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di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsientro trenta giorni dalla trasmissione dell’atto convenzionale ad operadell’amministrazione concedente.

3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto possono esserefinanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorseannualmente disponibili, l’asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, latratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana diRoma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamentoMilano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non ri-sultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 dellametropolitana di Napoli, l’asse autostradale Ragusa-Catania e la trattaCancello – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

4. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al« Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradaleCisterna Valmontone » sono indistintamente utilizzabili per i lotti incui è articolata l’opera. L’opera, interamente messa a gara, può essererealizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo delconcedente nei confronti del concessionario al finanziamento delletratte non coperte ove nei tre anni successivi all’aggiudicazione nonvengano reperite le risorse necessarie.

5. Per assicurare la continuità funzionale e per lo sviluppo degliinvestimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizza-zione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 « Strade deiParchi », a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga allaprocedura di cui al comma 2, è destinato alla società concessionaria,secondo le modalità previste dal Verbale d’Intesa sottoscritto da ANASS.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre 2010, l’importocomplessivo di 90,7 milioni di euro, in ragione di 82,2 milioni di europer l’anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l’anno 2014, di cui 34,2milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni dieuro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dallaRegione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma ai sensi dellaConvenzione. Le risorse anticipate vengono restituite dalla Regione edagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015, con versamentoall’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alFondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progettodefinitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C dellametropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui alcomma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea Cda Pantano a Centocelle sia messa in esercizio entro il 15 ottobre2013.

7. Nelle more dell’approvazione del Contratto di Programma –parte investimenti 2012-2016 sottoscritto con RFI è autorizzata lacontrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria im-mediatamente cantierabili per l’importo già disponibile di 300 milionidi euro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1o

marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2012,n. 119.

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8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, fermorestando quanto previsto dall’articolo 53, comma 5, del decreto-legge9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4aprile 2012, n. 35, l’INAIL, nell’ambito degli investimenti immobiliariprevisti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano di ediliziascolastica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministrid’intesa con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricercae delle infrastrutture e dei trasporti.

9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla proceduraindicata al comma 2, l’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2014,da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma« 6000 Campanili » concernente interventi infrastrutturali di adegua-mento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovverodi realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardiae messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamentosolo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi enulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e daldecreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con appositaconvenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale –e l’ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinatii criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fannoparte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000abitanti, per il tramite dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani(ANCI), presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla GazzettaUfficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, lerichieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture edei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non puòessere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e ilcosto totale del singolo intervento può superare il contributo richiestosoltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessariesiano già immediatamente disponibili e spendibili da parte delComune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto.Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento èapprovato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il programmadegli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti egallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANASSpA con l’individuazione delle relative risorse e apposita convenzioneche disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e deitrasporti e ANAS SpA per l’attuazione del programma nei tempiprevisti e le relative modalità di monitoraggio.

11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013,delle finalità indicate al comma 1, determina la revoca del finanzia-mento assegnato ai sensi del presente articolo. Con i provvedimenti di

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assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, inordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorseassegnate, di monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e di applica-zione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono nel Fondodi cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 nonpossono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.

13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro235 milioni per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 213, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l’anno2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro142 milioni per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l’anno 2014, aeuro 258 milioni per l’anno 2015, a euro 143 milione per l’anno 2016e a euro 142 milioni per l’anno 2017 mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 208,della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni perl’anno 2013, a euro 189 milioni per l’anno 2014, a euro 274 milioniper l’anno 2015 e a euro 250 milioni per l’anno 2016 mediantecorrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore delsecondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cuiall’articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

14. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeriinteressati, le variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione delFondo di cui al comma 1.

ARTICOLO 19.

(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 143:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:« All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara didisporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta,permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dallanormativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi. »;

2) al comma 8, le parole: « o nuove condizioni per l’eserciziodelle attività previste nella concessione, quando determinano unamodifica dell’equilibrio del piano », sono sostituite dalle seguenti: « oche comunque incidono sull’equilibrio del piano economico finanzia-rio »;

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3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui alcomma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presuppostie le condizioni di base del piano economico finanziario le cuivariazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino unamodifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione. Laconvenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economicofinanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditività e dicapacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e lacadenza temporale degli adempimenti connessi. »;

b) all’articolo 144:

1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nelbando può essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice puòindire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte,una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati apresentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticità delprogetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e puòprovvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di garaaggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puòessere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazioneagli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l’importodelle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, nonché l’importo dei contributi pubblici, ove previsti. »

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

« 3-ter. Il bando può prevedere che l’offerta sia corredata dalladichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di mani-festazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considera-zione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-quater. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando digara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione delrapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanzia-mento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni diprogetto di cui all’articolo 157, entro un congruo termine fissato dalbando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi,decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Restasalva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessariaalla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finan-ziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lostesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primoperiodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso dellespese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parzialefinanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamenteed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane

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valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestionedel medesimo stralcio funzionale. »;

c) all’articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

« 21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e ilcoinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano inquanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 144, commi3-bis, 3-ter e 3-quater. »;

d) all’articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e ilcoinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi3-bis, 3-ter e 3-quater. »;

e) all’articolo 175 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e ilcoinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi3-bis, 3-ter e 3-quater. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), nonsi applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando giàpubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All’articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: « 1. Alfine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opereinfrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a200 milioni di euro mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariatopubblico-privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legisla-tivo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvataentro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributipubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui alcomma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è rico-nosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblicoprivato, ivi comprese le società di progetto di cui all’articolo 156 delmedesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta avalere sull’IRES e sull’IRAP generate in relazione alla costruzione egestione dell’opera ».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il CIPE, previoparere del NARS che allo scopo è integrato con due ulterioricomponenti designati rispettivamente dal Ministro dell’economia edelle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, suproposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprie delibereindividua l’elenco delle opere che, per effetto dell’applicazione dellemisure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni diequilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanzia-

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mento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alleagevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate lemisure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economicofinanziario, definendone le modalità per l’accertamento, per il relativomonitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglio-ramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziarioe applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dalCIPE con le apposite linee guida per l’applicazione dell’articolo 18della legge 12 novembre 2011, n. 183 ».

c) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente: « Al fine di favorirela realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategicanazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediantel’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cuiall’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cuial comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, èriconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblicoprivato, ivi comprese le società di progetto di cui all’articolo 156 delmedesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sosteni-bilità economica dell’operazione di partenariato pubblico privato,l’esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misuranecessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario ».

d) al comma 2-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:« Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quellepreviste dall’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Lestesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comu-nitaria in materia di aiuti di stato ».

4. All’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con lemodalità di cui al precedente periodo può essere altresì definita ognialtra disposizione attuativa del presente articolo. »;

b) il comma 3 è abrogato.

5. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, leparole: « le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalleseguenti « le disposizioni di cui al comma 1 ».

ARTICOLO 20.

(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezzastradale).

1. Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalladata del presente decreto legge, da effettuarsi con i soggetti beneficiari,

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il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato diattuazione degli interventi del 1o e 2o Programma annuale diattuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziaticon legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizionerisultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamentied i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o più decreti, dinatura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscrittenel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sonodestinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma diinterventi di sicurezza stradale, alla prosecuzione del monitoraggio deiProgrammi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradaleed all’implementazione ed al miglioramento del sistema di raccoltadati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dal-l’articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in contoresidui sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essereriassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio2013-2015, per le finalità del comma 2.

4. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delleproposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedurafondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente contodell’importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramentodella sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato adapportare le variazioni di bilancio conseguenti all’attuazione delpresente articolo

ARTICOLO 21.

(Differimento operatività garanzia globale di esecuzione).

1. Il termine previsto dall’articolo 357, comma 5, del decreto delPresidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato aisensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, èulteriormente differito al 30 giugno 2014.

ARTICOLO 22.

(Misure per l’aumento della produttività nei porti).

1. All’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « Nei siti oggetto diinterventi » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle aree portuali emarino costiere poste in siti » e il quarto periodo è sostituito dalseguente: « Il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e

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della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trentagiorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progettodi dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di conteni-mento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazioned’impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, ocomunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti, della Com-missione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, sull’assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione diimpatto ambientale »;

b) al comma 2, lettera a), le parole: « analoghe al fondo naturalecon riferimento al sito di prelievo e » sono soppresse;

c) al comma 2, lettera c), le parole « con le modalità previste daldecreto di cui al comma 6 » sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: « sentita la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trentoe Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, definisce con proprio decreto le modalitàe le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al finedell’eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino costiere postein siti di bonifica di interesse nazionale » sono sostituite dalle seguenti:« adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alleoperazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste insiti di bonifica di interesse nazionale al fine dell’eventuale reimpiegodei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 delpresente articolo ».

2. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, alle autoritàportuali è consentito di stabilire variazioni in diminuzione, finoall’azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così comeadeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento,fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tassemedesime. L’utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomiaimpositiva e tariffaria, nonché la compensazione, con riduzioni dispese correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni di bilanciodi previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autoritàportuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa diancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa lapossibilità di pagare il tributo con la modalità dell’abbonamentoannuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilitàfinanziaria delle operazioni poste in essere. Dalla misura non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All’articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma1, dopo le parole: « nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti »sono aggiunte le seguenti: « e gli investimenti necessari alla messa insicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degliambiti portuali » e le parole: « di 70 milioni di euro annui » sonosostituite dalle seguenti: « di 90 milioni di euro annui ».

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ARTICOLO 23.

(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e delturismo nautico).

1. All’articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio2005, n. 171, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite leseguenti: « , di durata complessiva non superiore a quaranta giorni, »e le parole « sempreché di importo non superiore a 30.000 euroannui » sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, le lettere a) e b) sono soppresse e le lettere c) e d) sonosostituite dalle seguenti:

« c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17metri;

d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20metri; ».

ARTICOLO 24.

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3luglio 2009, n. 99).

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « d’intesa », sono sostituite dallaseguente: « sentita » e le parole: « è stabilito il canone dovuto » sonosostituite dalle seguenti: « approva la proposta del gestore per l’indi-viduazione del canone dovuto »;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: « 11. Con uno o piùdecreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsinella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti ilquadro per l’accesso all’infrastruttura, i princìpi e le procedure perl’assegnazione della capacità di cui all’articolo 27 del presente decreto,per il calcolo del canone ai fini dell’utilizzo dell’infrastrutturaferroviaria e per i corrispettivi dei servizi di cui all’articolo 20 delpresente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nelcanone di accesso all’infrastruttura, nonché le regole in materia diservizi di cui al medesimo articolo 20. ».

2. Al fine di completare l’adeguamento della normativa nazionaleagli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all’articolo 5 deldecreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, è aggiuntoil seguente:

« 4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenticommi del presente articolo deve fornire la trasparente rappresen-tazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondipubblici percepiti per ogni attività. ».

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3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato neisegmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonchéal fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE, all’ar-ticolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 2, le parole: « diritto di far salire e scendere » sonosostituite dalle seguenti « diritto di far salire o scendere »;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. L’autorità competente, qualora venga accertata la com-promissione dell’equilibrio economico del contratto di servizio pub-blico, può richiedere all’impresa ferroviaria oggetto della procedura dicui al comma 2, la riscossione di opportuni, trasparenti e nondiscriminatori diritti di compensazione. Tale compensazione non puòcomunque eccedere quanto necessario per coprire i costi originatidall’adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente diremunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio.Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento dilimitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopraindicati diritti alla competente autorità, non sono più soggette allelimitazioni sul far salire o scendere le persone fintanto che non siincorra in nuove ulteriori compromissioni dei contratti di serviziopubblico sulle relazioni interessate.

4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedentie dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia taleche le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e ilivelli tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quellidei servizi a committenza pubblica. ».

ARTICOLO 25.

(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti).

1. Al fine di assicurare la continuità dell’attività di vigilanza suiconcessionari della rete autostradale da parte del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti in attuazione dell’articolo 11, comma 5,secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministridell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e lasemplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personaletrasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alladefinizione della tabella di equiparazione del personale trasferito conquello appartenente al comparto Ministeri e all’Area I della dirigenzanonché alla individuazione delle spese di funzionamento relativeall’attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Ilpersonale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamenteprevisto, le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

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luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituitanell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle formesostitutive o esclusive dell’assicurazione stessa.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all’individuazionedelle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e,ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrispostoad ANAS S.p.a. ai sensi dell’articolo 1, comma 1020, secondo periodo,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, – anche mediante appositarideterminazione della quota percentuale del predetto canone dacorrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionariautostradali – destinate agli oneri derivanti dal comma 1, da iscriverecorrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede a dare esplicitaevidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisiteai sensi del citato comma 1020.

3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all’entrata delbilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad appositocapitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture edei trasporti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,la quota relativa al periodo 1o ottobre-31 dicembre 2012 al netto delleanticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla competenzadell’anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradaleprevisti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedimeautostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sonoversati al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mesesuccessivo, nella misura del novanta per cento del corrispondenteperiodo dell’anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il31 marzo dell’anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013il termine di versamento delle prime sei rate è fissato al 31 luglio2013. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume lesituazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all’articolo36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all’articolo 11,comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché l’eventualecontenzioso, sorti a far data dal 1o ottobre 2012.

5. Le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio perl’anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programmadell’ENAV S.p.A. di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei costisostenuti dall’ENAV nell’anno 2012, e previsti dai predetti contratti,per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all’articolo11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dallascadenza delle gestioni commissariali già operanti per la messa insicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all’articolo 55,

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comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodoè inserito il seguente: « A tal fine la dotazione organica del personaledel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di unnumero corrispondente di posti ».

7. All’articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, leparole: « L’amministratore unico » sono sostituite dalle seguenti:« L’organo amministrativo » e le parole « entro il 30 marzo » sonosostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre ».

8. All’articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, leparole: « Entro 30 giorni dall’emanazione del decreto di approvazionedello statuto » sono sostituite dalle seguenti: « Entro 30 giorni dalladata di approvazione da parte dell’assemblea del bilancio dell’esercizio2012. ».

9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attività previste dallaConvenzione per l’esercizio dei servizi di collegamento marittimo conle isole minori siciliane stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 998,della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 19-ter deldecreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono attribuiti alla RegioneSiciliana a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

10. All’articolo 6, comma 19, della legge 7 agosto 2012, n. 135, leparole « con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasportidi concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze » sonosoppresse e dopo le parole « ogni successiva modificazione ovverointegrazione delle suddette convenzioni è approvata » sono inserite leseguenti « con decreto del Presidente della Regione Siciliana. ».

11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siprovvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del testo con-venzionale, stipulato in data 30 luglio 2012, necessarie all’adegua-mento alle presenti disposizioni.

ARTICOLO 26.

(Proroghe in materia di appalti pubblici).

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma418 è sostituito dal seguente:

« 418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cuiall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i datiivi previsti relativi all’anno 2012 sono pubblicati unitamente ai datirelativi all’anno 2013. ».

2. All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: « 31dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

b) al comma 15-bis le parole: « 31 dicembre 2013 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

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c) al comma 20-bis le parole: « 31 dicembre 2013 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

ARTICOLO 27.

(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostra-dali).

1. Il comma 5 dell’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003,n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobredi ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicarenonché la componente investimenti dei parametri X e K relativi aciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sonoapprovate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato puòriguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza deivalori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonchéalla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dallaconvenzione e che siano state formalmente contestate dal concessio-nario entro il 30 giugno precedente. ».

2. All’articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « Dipartimento per laprogrammazione economica della Presidenza del Consiglio dei Mini-stri » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per la program-mazione e il coordinamento della politica economica della Presidenzadel Consiglio dei Ministri » e, dopo il terzo periodo è inserito ilseguente: « Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamentodella politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sipronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali ildecreto può essere comunque adottato »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine il seguente periodo: « In casodi criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto del predettotermine di trenta giorni per l’adozione del decreto, il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per leconseguenti determinazioni. ».

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONI

CAPO I

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 28.

(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento).

1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabiledel ritardo e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge

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7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine diconclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza diparte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, con esclusionedelle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispon-dono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, unasomma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalladata di scadenza del termine del procedimento, comunque comples-sivamente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionareil potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza deltermine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui all’articolo1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine ilresponsabile del potere sostitutivo.

3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emaniil provvedimento nel termine o non liquidi l’indennizzo maturato atale data, l’istante può proporre ricorso ai sensi dell’articolo 117 delcodice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure,ricorrendone i presupposti, dell’articolo 118 stesso codice.

4. Nel giudizio di cui all’articolo 117, può proporsi, congiunta-mente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l’inden-nizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito cameralee decisa con sentenza in forma semplificata.

5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato è ridottoalla metà e confluisce nel capitolo di cui all’articolo 37, comma 10,secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dallalegge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazioneall’inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell’istanza che hadato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamenteesecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente unasomma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

7. La pronuncia di condanna a carico dell’amministrazione ècomunicata, a cura della Segreteria del giudice che l’ha pronunciata,alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblicaamministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti perle valutazioni di competenza, nonché al titolare dell’azione discipli-nare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento ammi-nistrativo.

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle infor-mazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell’articolo 35 deldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del dirittoall’indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo edè altresì indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e itermini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

9. All’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo ilcomma 1 è aggiunto il seguente: « 2. Fatto salvo quanto previsto dalcomma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e deiconcorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusionedel procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di

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pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il meroritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sullabase della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le sommecorrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dalrisarcimento ».

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in viasperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativiall’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamenteal detta data di entrata in vigore.

11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolorestano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascunaamministrazione interessata.

12. Decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativoalla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delMinistro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita laConferenza unificata, sono stabilite la conferma, la rimodulazione,anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o lacessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventual-mente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenutesono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministratividiversi da quelli individuati al comma 10.

ARTICOLO 29.

(Data unica di efficacia degli obblighi).

1. Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministerialifissano la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministra-tivi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1o luglio o al 1o

gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenzadi particolari esigenze di celerità dell’azione amministrativa o deri-vanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell’Unioneeuropea. Il presente comma si applica agli atti amministrativi acarattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pub-blici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300.

2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intendequalunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, tra-smissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti,cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblicaamministrazione.

3. All’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Il responsabile dellatrasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito isti-tuzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei

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nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestiva-mente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazioneriepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del sitoistituzionale. L’inosservanza del presente comma comporta l’applica-zione delle sanzioni di cui all’articolo 46. ».

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio deiMinistri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione ela semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delledisposizioni di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.

5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal2 luglio 2013.

ARTICOLO 30.

(Semplificazioni in materia edilizia).

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, delTesto Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materiaedilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole:« e sagoma » sono soppresse e dopo la parola « antisismica » sonoaggiunte le seguenti: « nonché quelli volti al ripristino di edifici, o partidi essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostru-zione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoliai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successivemodificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gliinterventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituisconointerventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata lamedesima sagoma dell’edificio preesistente. »;

b) all’articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da« dichiara preliminarmente » a « e che » sono soppresse;

c) all’articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: « della sagoma, »sono soppresse; dopo le parole « comportino mutamenti della desti-nazione d’uso » sono aggiunte le seguenti: « , nonché gli interventi checomportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti avincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 esuccessive modificazioni ».

d) all’articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 8, è sostituito dal seguente: « 8. Decorsoinutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia oppostomotivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intendeformato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli

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ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano ledisposizioni di cui al comma 9. »;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto avincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento èconcluso con l’adozione di un provvedimento espresso e si applicaquanto previsto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni. In caso di diniego dell’atto di assenso,eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termineper l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio delpermesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del proce-dimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell’attodi assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti,con le indicazioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti avincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall’articolo 146,comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successivemodificazioni. »;

3) il comma 10 è abrogato;

e) all’articolo 22, comma 2, dopo le parole: « non alterano lasagoma dell’edificio » sono aggiunte le seguenti: « qualora sottoposto avincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 esuccessive modificazioni, »;”;

f) dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente:

« ART. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certifi-cata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori) – 1.Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata diinizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richie-dere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli attidi assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio,o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assensocontestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tem-pestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di as-senso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cuiall’articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bisdel medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certi-ficata di inizio attività e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti diassenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio,l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione daparte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi attidi assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche allacomunicazione dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2,qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per larealizzazione dell’intervento edilizio.

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4. All’interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l’eventualediversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli interventio le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile lasegnalazione certificata d’inizio attività comportanti modifiche dellasagoma rispetto all’edificio preesistente o già assentito, i lavori nonpossono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti giornidalla data di presentazione della segnalazione. »;

g) all’articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purchéfunzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudatele opere di urbanizzazione primaria relative all’intero interventoedilizio e siano state completate le parti comuni relative al singoloedificio o singola porzione della costruzione;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completati leopere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urba-nizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all’edi-ficio oggetto di agibilità parziale.

4-ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cuial comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il qualel’opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15, comma 2, e23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre anni.Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si applicano ledisposizioni dell’articolo 25, comma 5-bis. »;

h) all’articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Ove l’interessato non proponga domanda ai sensi delcomma 1, fermo restando l’obbligo di presentazione della documen-tazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), e all’articolo 5, comma3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o,qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale siattesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la suaagibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell’edificio che lo sportello unicoprovvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la con-formità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicu-rezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo lanormativa vigente.

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge lemodalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis eper l’effettuazione dei controlli. ».

2. All’articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, esuccessive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

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« La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso ditrasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realiz-zati ai sensi del comma 1. ».

3. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comu-nicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i terminidi inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decretodel Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, comeindicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antece-dentemente all’entrata in vigore del presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denuncedi inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attivitàpresentate entro lo stesso termine.

5. Dall’attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 31.

(Semplificazioni in materia di DURC).

1. All’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012,n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,le parole: « di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre2006, n. 296, » sono soppresse.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38, comma 3, le parole da: « resta fermo » fino a:« successive modificazioni e integrazioni » sono sostituite dalle se-guenti: « resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli entiaggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico diregolarità contributiva »;

b) all’articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dalseguente: « Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambitodell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’uf-ficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validitàrelativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. ».

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesipreviste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimentoda parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva(DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piùsoggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i medesimi soggetti dicui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamentol’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quantodovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai

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soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto delPresidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli entiprevidenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti dicui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documentounico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alrequisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11,comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delleprestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolareesecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione diregolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciatoper i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità dicentottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all’articolo3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corsodi validità, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), delpresente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) delmedesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cuiall’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centottantagiorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ede), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldofinale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovoDURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti dicui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisisconod’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corsodi validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autoriz-zazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma4, lettere d) ed e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dellaverifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono esserecorredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC)anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico diregolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per

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il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, primadell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento giàrilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificatao con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonchédegli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine nonsuperiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause dellairregolarità.

ARTICOLO 32.

(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro).

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione eil coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documentodi valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminareo, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenzeovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischioinfortunistico di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimentoall’attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, inpossesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipichedi un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenzadiretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazionee coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegatoal contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzionedell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell’individuazionedell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deveessere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specificipropri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratoriautonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai finidell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere deci-sionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di naturaintellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavorio servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempreche essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenticancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischiparticolari di cui all’allegato XI. Ai fini del presente comma, peruomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniturerappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’ef-fettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimentoall’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. »;

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b) all’articolo 29:

1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: « Fermorestando quanto previsto al comma 6-ter, »;

2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:

« 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente perla salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attivitàa basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametrioggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL. Ildecreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale,fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende cheoperano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possonoattestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare leprocedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 26.

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alcomma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovanoapplicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis. »;

c) all’articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dalpresente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativisi sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per ilresponsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, èriconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti dellaformazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. »;

d) all’articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« 14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previstidal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori erappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti deipercorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciutoil credito formativo per la durata e per i contenuti della formazionee dell’aggiornamento corrispondenti erogati. »;

e) l’articolo 67 è sostituito dal seguente:

« ART. 67. – (Notifiche all’organo di vigilanza competente perterritorio). – 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici olocali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di amplia-menti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devonoessere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono esserecomunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguentielementi informativi:

a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principalimodalità di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

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2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazionipresentate allo sportello unico per le attività produttive con lemodalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per lapubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri disemplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sonoapprovati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presentearticolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui alcomma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo divigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute conle modalità indicate dal comma 2.

4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ailuoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. »;

f) all’articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavorosottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII averifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazionee di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nelmedesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAILche vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta,decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASLo, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell’agenzia regionale perla protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privatiabilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successiveverifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con leggeregionale, dall’ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giornidalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro puòavvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità dicui al comma 13. L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo dicomunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta,l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria compe-tenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoropuò avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifichesecondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delleverifiche, l’INAIL, le ASL e l’ARPA possono avvalersi del supporto disoggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presentecomma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono postea carico del datore di lavoro.

12. I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano laqualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamentealla struttura pubblica titolare della funzione. »;

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g) all’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), dopo le parole:« condizionamento e riscaldamento » sono inserite le seguenti: « non-ché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieciuomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delleinfrastrutture per servizi, »;

h) al capo I del titolo IV, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 104-bis. – (Misure di semplificazione nei cantieri temporaneie mobili). – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per lasalute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione delpiano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, letterah), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100,comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1,lettera b), fermi restando i relativi obblighi. »;

i) all’articolo 225, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica,anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazionisindacali dei datori di lavoro. »;

l) all’articolo 240, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica,anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazionisindacali dei datori di lavoro. »;

m) all’articolo 250, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Tale notifica può essere effettuata in via telematica, ancheper mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacalidei datori di lavoro. »;

n) all’articolo 277, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica,anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazionisindacali dei datori di lavoro. ».

2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettereb), ed h), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entronovanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto.

3. Dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera f),del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono aicompiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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4. Dopo il comma 2 dell’articolo 131 del codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicu-rezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sonoindividuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezzasostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi ».

5. Il decreto previsto dal comma 4 è adottato entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoriacontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimogiorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cuiall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) all’articolo 56:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, leautorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e icorrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonomedi Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dal-l’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce diinfortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trentagiorni. »;

2) al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: « Nelpiù breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dallapresa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativialle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzioneterritoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, surichiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, adun’inchiesta al fine di accertare: »;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con lerisorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-blica. ».

7. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui alcomma 6 trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giornosuccessivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successivemodificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e

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Page 185: Il testo del decreto Fare

il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la preven-zione (SINP) nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 33.

(Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza perlo straniero nato in Italia).

1. Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempi-menti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Ammini-strazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ognialtra idonea documentazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento deldiciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede diresidenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il dirittodi cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entroil compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il dirittopuò essere esercitato anche oltre tale data.

ARTICOLO 34.

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificatomedico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato

di parto e del certificato di interruzione di gravidanza).

1. All’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative inmateria di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cuial decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, ilcertificato medico di gravidanza indicante la data presunta del partodeve essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico delServizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo lemodalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero dellavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concertocon il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando ilsistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui aldecreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65. »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. La trasmissione all’INPS del certificato di parto o delcertificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclu-sivamente per via telematica dalla competente struttura sanitariapubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale,

Atti Parlamentari — 183 — Camera dei Deputati — 1248

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secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decretointerministeriale di cui al comma 1-bis.

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bistrovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivoalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui alcomma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-terrimane in vigore l’obbligo per la lavoratrice di consegnare all’INPS ilcertificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto,a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante ladata del parto, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successivemodificazioni ».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui alcomma 1 l’amministrazione provvede nell’ambito delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 35.

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata).

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, èaggiunto, in fine, il seguente comma:

« 13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissioneconsultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cuiall’articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui allanormativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restandogli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sonodefinite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’in-formazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presentedecreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza dellavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquantagiornate lavorative nell’anno solare di riferimento, al fine di tenerconto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stessoo da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’annosolare in corso. ».

ARTICOLO 36.

(Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail).

1. Nelle more del completamento del processo di riordino deiconsigli di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale della previdenza

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sociale (INPS) e dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro (INAIL), conseguente alle disposizioni di cuiall’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 21 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuitàdell’azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto degliadempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, i compo-nenti dei medesimi organismi operanti alla data del 30 aprile 2013sono prorogati nei rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuoviconsigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre2013.

2. Gli obiettivi di risparmio rinvenienti dalle misure di raziona-lizzazione organizzativa dell’INPS e dell’INAIL di cui all’articolo 4,comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in aggiunta a quantoprevisto dall’articolo 1, comma 403, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro per l’anno 2013copertura delle spese di funzionamento conseguenti alla proroga deiconsigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti disposta dalpresente articolo.

ARTICOLO 37.

(Zone a burocrazia zero).

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazionedelle attività economiche e di riduzione degli oneri burocratici per leimprese, le convenzioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9febbraio, 2012. n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile2012, n. 35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatorientro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto.

2. Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 deldecreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorionazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative perla creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverseamministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per lapubblica utilità.

3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sulloro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni dicompetenza è sostituito da una comunicazione dell’interessato.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’accesso alleinformazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il propriosito istituzionale.

Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro perla pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresì,un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitoracostantemente l’attuazione pubblicando sul proprio sito una relazionetrimestrale.

Atti Parlamentari — 185 — Camera dei Deputati — 1248

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5. Le attività di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni,se non quando sia necessario tutelare i princìpi fondamentali dellaCostituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell’uomo e l’utilitàsociale, il rispetto della salute, dell’ambiente, del paesaggio e delpatrimonio artistico e culturale.

6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con lerisorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 38.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi).

1. Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del decretodel Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono esentatidalla presentazione dell’istanza preliminare di cui all’articolo 3 delcitato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardantianche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciatidalle competenti autorità.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cuial medesimo comma presentano l’istanza preliminare di cui all’arti-colo 3 e l’istanza di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata invigore dello stesso.

ARTICOLO 39.

(Disposizioni in materia di beni culturali).

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 106, comma 2, la parola: « soprintendente » èsostituita dalla seguente: « Ministero »;

b) all’articolo 146:

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:« Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione siconsidera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per unperiodo non superiore a dodici mesi. »;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: « e, ove non siareso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, siconsidera favorevole » sono sostituite dalle seguenti: « ed è reso nelrispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti,decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domandadi autorizzazione »;

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3) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente:« Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’am-ministrazione competente provvede sulla domanda di autorizza-zione. ».

ARTICOLO 40.

(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa delMinistero per i beni e le attività culturali).

1. All’articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopole parole: « Soprintendenze speciali ed autonome, » sono aggiunte leseguenti: « nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello statodi previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivitàculturali, » e dopo le parole: « impegni già presi su dette disponibilità »sono aggiunte le seguenti « , o versamenti all’entrata del bilancio delloStato, per i quali il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazionidi bilancio per essere riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanzia-menti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero peri beni e le attività culturali per l’attività di tutela e valorizzazione delpatrimonio culturale. ». Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versa-mento in entrata del bilancio dello Stato di cui all’articolo 4, comma85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

ARTICOLO 41.

(Disposizioni in materia ambientale).

1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Nei casi incui le acque di falda contaminate determinano una situazione dirischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazioneove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottatemisure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformialle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione erisparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.

2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica conemungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sonoammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare,prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associatoalla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto deiprincìpi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienzedeve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acqueemunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini dicui al comma 6.

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3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione diacque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenireprevio trattamento depurativo da effettuare presso un appositoimpianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti ditrattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio inloco, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile dicollettamento che collega senza soluzione di continuità il punto diprelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previotrattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alleacque reflue industriali che provengono da uno scarico e come talisoggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, aisoli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reim-missione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stessoacquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all’articolo 242 deveindicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantita-tive delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misuredi messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dalsistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono esserereimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reim-missione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dellostesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca inmodo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acquedi scarico né altre sostanze.

6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devonogarantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nel-l’ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degliimpianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sonodeterminati in massa. ».

2. All’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutturee dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delleprevisioni di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, siapplica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività oopere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazioneintegrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non siapplica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

3. All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica,quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che

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compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteri-stiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determi-nato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati edi reinterri. »;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b)e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali diriporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato suimateriali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministrodell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinarioalla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche dautilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotter-ranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettarequanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siticontaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformiai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come talidevono essere rimosse o devono essere rese conformi al test dicessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i conta-minanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanenteutilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili checonsentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanisticasenza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmentea carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste. ».

4. All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole « esigenzemeramente temporanee », sono aggiunte le seguenti « ancorché sianoposizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strut-ture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale disettore, per la sosta ed il soggiorno di turisti. ».

5. All’articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24dicembre 2012 n. 228, dopo le parole « 1, comma 2, » sono aggiuntele seguenti « ed agli articoli 2, », e sono aggiunte, in fine, le seguentiparole « , se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nominadi cui al comma 358 ».

6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l’accelerazionenell’attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiutinella Regione Campania e di accelerare l’attuazione delle azioni incorso per il superamento delle criticità della gestione del sistemastesso, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del marenomina con propri decreti uno o più commissari ad acta perprovvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria,alla realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti nella Regione,già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative stretta-mente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Entiinteressati, specificano i compiti e la durata della nomina, per unperiodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

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7. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6 sono posti acarico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità dastabilirsi con i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare previsti dal medesimo comma.

ARTICOLO 42.

(Soppressione certificazioni sanitarie).

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decretolegislativo decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e successive modi-ficazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sonoabrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti certificatiattestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

1) all’articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4maggio 1925, n. 653;

2) all’articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui alregio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all’articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamentodi cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all’articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato diidoneità per l’assunzione di cui all’articolo 9 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668,e all’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successivemodificazioni;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica peri farmacisti, di cui:

1) all’articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento dicui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

2) all’articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui alregio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

3) all’articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamentodi cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971,n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblicoimpiego, di cui:

1) all’articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unicodelle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili delloStato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3;

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2) all’articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto delPresidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all’articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

4) all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presi-dente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

5) all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presi-dente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;

e) certificato di idoneità psico-fisica all’attività di maestro di sci,di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991,n. 81.

2. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21agosto 1971, n. 1275, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al primo comma, le parole: « ed esibire tanti certificati mediciquanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi sianoesenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l’esercizio profes-sionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendanopericoloso l’esercizio stesso » sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: « Le suddette comunicazionidevono essere trascritte » sono sostituite dalle seguenti: « La suddettacomunicazione deve essere trascritta ».

3. Per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina di cuial decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni,non trovano applicazione le disposizioni concernenti l’obbligo dellaseguente certificazione attestante l’idoneità psico-fisica relativa all’ese-cuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici, di cuiall’articolo 27, primo comma, numero 4o, del regolamento di cui alregio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all’obbligatorietà delcertificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all’articolo6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

5. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002,n. 77, le parole: « , muniti di idoneità fisica, » sono soppresse.

6. La lettera e) del comma 1, dell’articolo 5 della legge 21novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) delcomma 1 dell’articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sonoabrogate.

7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

ARTICOLO 43.

(Disposizioni in materia di trapianti).

1. Al secondo comma dell’articolo 3 del Regio decreto 18 giugno1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « I Comuni, trasmettono i dati relativi al consenso o al

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diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti,di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91. ».

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovie maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane estrumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 44.

(Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministra-zioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione diqualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali).

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008,n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Relativamente alle areedella dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta serviziopresso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l’ordinamentoitaliano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici oprofessionali, che l’esperienza professionale e l’anzianità siano ma-turate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica sela soluzione di continuità dipende dal passaggio dell’interessato da unastruttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Statomembro a quella di un altro Stato membro ».

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse delfondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,n. 183, che a tale scopo sono versate all’entrata del bilancio delloStato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini dellasuccessiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito riparto, daeffettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lapubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Con-ferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo direcepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto dicui al primo periodo dell’articolo 54, comma 3, del decreto legislativo24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. Fino alla stessadata, le materie prime di cui all’articolo 54, comma 2, del medesimodecreto legislativo, anche importate da paesi terzi, devono esserecorredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità allenorme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificataresponsabile della produzione del medicinale che utilizza le materieprime. Resta ferma la possibilità, per l’AIFA, di effettuare ispezionidirette a verificare la conformità delle materie prime alla certifica-zione resa.

4. Il comma 3-bis dell’articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile2006, n. 219, e successive modificazioni, è abrogato.

Atti Parlamentari — 192 — Camera dei Deputati — 1248

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ARTICOLO 45.

(Omologazioni delle macchine agricole).

1. Al primo periodo del comma 2, dell’articolo 107 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « degli ufficicompetenti del Dipartimento per i trasporti terrestri » sono aggiuntele seguenti « o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliticon decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concertocon il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ».

ARTICOLO 46.

(EXPO Milano 2015).

1. In via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le disposizionidi cui ai commi 8 e 12, dell’articolo 6, del decreto legge 31 maggio2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010n. 122, non si applicano agli enti locali coinvolti nell’organizzazionedel grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle speseconnesse all’organizzazione del grande evento.

ARTICOLO 47.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. L’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è cosìmodificato:

a) al comma 13, come modificato dall’articolo 64, comma 3-ter,del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni,dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole « Ministroper gli affari regionali, il turismo e lo sport » sono sostituite da« Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell’Autorità di Governodelegato per lo sport, ove nominata »;

b) il comma 15 è abrogato.

ARTICOLO 48.

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è apportata laseguente modificazione:

a) dopo l’articolo 537-bis, è inserito il seguente:

« ART. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i materiali diarmamento prodotti dall’industria nazionale) – 1. Il Ministero delladifesa, nel rispetto dei princìpi, delle norme e delle procedure in

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materia di esportazione di materiali d’armamento di cui alla legge 9luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d’intesa con il Mini-stero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri coni quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenzatecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supportotecnico-amministrativo ovvero contrattuale, per l’acquisizione di ma-teriali di armamento prodotti dall’industria nazionale anche in usoalle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico eassistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo lemodalità disciplinati nei predetti accordi.

2. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delladifesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministrodell’economia e delle finanze, è definita la disciplina esecutiva eattuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, sono versatiall’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnatiai fondi di cui all’articolo 619. ».

ARTICOLO 49.

(Proroga e differimento termini in materia di spending review).

1. All’articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole « 30 giugno 2013 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 » e le parole « a decorreredal 1o gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal1o luglio 2014 »;

b) al comma 2, le parole: « a decorrere dal 1o gennaio 2014 »sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1o luglio 2014 ».

2. Il termine di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135 è differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atticompiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loroattività oltre il predetto termine.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

ART. 50.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti).

1. Al comma 28, dell’articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006,n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

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le parole: « e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta »sono sostituite dalla seguente « dovute ».

ARTICOLO 51.

(Abrogazione del Modello 770 mensile).

1. Il comma 1 dell’articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326, è abrogato.

ARTICOLO 52.

(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: « 1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitoresi trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in unacomprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiunturaeconomica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Aifini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende percomprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorronocongiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere ilpagamento del credito tributario secondo un piano di rateazioneordinario;

b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione alpiano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma. »

2) al comma 3, alinea, le parole « di due rate consecutive »sono sostituite dalle seguenti « , nel corso del periodo di rateazione,di otto rate, anche non consecutive ».

b) all’articolo 52

1) al comma 2-bis le parole: « e 79, » sono sostituite dalleseguenti: « , 79 e 80, comma 2, lettera b), »;

2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

« 2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui alcomma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorniantecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primoincanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto dellanomina di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo neicinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è

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necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno cheprecede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dalcomma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81. »;

c) all’articolo 53, comma 1, le parole « centoventi » sonosostituite dalle seguenti: « duecento »;

d) all’articolo 62:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I beni di cuiall’articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se ildebitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivitàdel debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro,possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibilevalore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale oindicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione delcredito. »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Nel casodi pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempreaffidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima chesiano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, ilpignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sonotrascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primoincanto. »;

e) all’articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: « quindici » èsostituita dalla seguente: « sessanta ».

f) all’articolo 72-ter dopo il comma 2 è inserito il seguente:« 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sulconto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignoratonon si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stessotitolo. »;

g) all’articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Fermala facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 563 del codice diprocedura civile, l’agente della riscossione:

a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile diproprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventile caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavoripubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categoriecatastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiedeanagraficamente;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puòprocedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo delcredito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazionepuò essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 esono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito siastato estinto. »;

h) all’articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole « comma 1 » sonoinserite le seguenti: « anche quando non si siano ancora verificate le

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condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi1 e 2, »;

i) all’articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis.Se, per effetto delle nomine previste dall’articolo 80, comma 2, ilprimo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell’avvisodi vendita, l’agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica alsoggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenentele informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo. »;

l) all’articolo 80:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Entro iltermine di cui al comma 1, l’avviso di vendita è pubblicato sul sitointernet dell’agente della riscossione. »;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. Su istanza delsoggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente dellariscossione, il giudice può disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia datanotizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme dipubblicità commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da luinominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinatoai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l’agentedella riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario cherelazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al qualepuò essere anche assegnata la funzione di custodia. »;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis Nei casi dicui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente eliquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto dispostodall’articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, pereffetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primoincanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall’esecu-zione del pignoramento stesso. »;

m) all’articolo 85, comma 1, le parole: « minor prezzo tra ilprezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede »sono sostituite dalle seguenti: « prezzo base del terzo incanto ».

2. All’articolo 10, comma 13-quinquies del decreto-legge 6 dicem-bre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, le parole « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti:« 30 settembre ».

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze daadottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presentedecreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggiodegli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di rateazionedi cui al comma 1 lettera a).

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ARTICOLO 53.

(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, deicomuni e delle società da essi partecipate).

1. Il comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,è sostituito dal seguente: « 2-ter. Al fine di favorire il compiuto,ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestionee riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione diun Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per leattività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione,i termini di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge12 luglio 2011, n. 106, e all’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, deldecreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al31 dicembre 2013. ».

ARTICOLO 54.

(Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all’articolo 5,comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216).

1. I questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), deldecreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sulsito internet della Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.a.;con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze dapubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è datanotizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data dipubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine disessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

ARTICOLO 55.

(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie diviaggio).

1. Alla luce di quanto previsto dall’articolo 310 della direttiva2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistemacomune d’imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Cortedi giustizia dell’Unione europea, l’articolo 74-ter, comma 3, del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretanel senso che l’imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazionidi servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzinei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unioneeuropea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermorestando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilanciodell’Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alladata di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventual-

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mente effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle sommeche, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino giàrimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell’amministra-zione finanziaria.

ARTICOLO 56.

(Proroga termine di versamentodell’imposta sulle transazioni finanziarie).

1. Il comma 497 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,n. 228 è sostituito dal seguente:

« 497. L’imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alletransazioni concluse a decorrere dal 1o marzo 2013 per i trasferimentidi cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relativeai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1o settembre 2013 per leoperazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 sustrumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l’impostadi cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata inmisura pari a 0,12 per cento. L’imposta dovuta sui trasferimenti diproprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati finoal 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L’impostadovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui alcomma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effet-tuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre2013. »

2. La società di Gestione Accentrata per l’imposta dovuta suitrasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini di cuirispettivamente ai commi 491, 492 e 495, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvedeal versamento entro il 16 novembre 2013.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 57.

(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese).

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricercafavorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività diricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessionedi contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota

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relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo FAR,con particolare riferimento:

a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelleuniversità e negli enti pubblici di ricerca;

b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-offuniversitari;

c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation pergiovani al di sotto dei 30 anni;

d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;

e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricercapubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano lapartecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi didottorato e assegni di ricerca post-doc;

f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli entipubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandireti infrastrutturali europee nell’ottica di Horizon 2020;

g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medieimprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza dellequote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sottodei 35 anni;

h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblicodella ricerca, con l’obiettivo di affrontare le grandi sfide socialicontemporanee;

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultinovincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB;

l) al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese chepartecipano a bandi europei di ricerca.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sonoindividuate le risorse disponibili nel fondo FAR da destinare agliinterventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnate all’apposito programmadello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università edella ricerca per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propridecreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 58.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e deglienti di ricerca).

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e dellaricerca all’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,

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convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-bis, le parole « triennio 2012-2014 » sonosostituite dalle seguenti « biennio 2012-2013 » e le parole « per l’anno2015 » sono sostituite dalle seguenti « per gli anni 2014 e 2015 »;

b) al comma 14, le parole « quadriennio 2011-2014 » sonosostituite dalle seguenti « triennio 2011-2013 » e le parole « per l’anno2015 » sono sostituite dalle seguenti « per gli anni 2014 e 2015 ».

2. Il Fondo per il funzionamento delle università statali èincrementato di euro 21,4 milioni nell’anno 2014 ed euro 42,7 milionia decorrere dall’anno 2015 e il Fondo ordinario degli enti di ricercaè incrementato di euro 3,6 milioni nell’anno 2014 ed euro 7,1 milionia decorrere dall’anno 2015.

3. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: « Si prescinde dalparere dell’anzidetta commissione nel caso di chiamate di studiosi chesiano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di altaqualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dallavincita del programma ».

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25milioni nell’anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall’anno2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui alcomma 5.

5. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolasti-che ed educative statali acquistano, ai sensi dell’articolo 1, comma 449,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per lefunzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolasticiloro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire iposti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell’articolo 4 deldecreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. Adecorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonatinon è inferiore a quello dell’anno scolastico 2012/2013. In relazione aquanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle conven-zioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni perl’anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall’anno 2015.

6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicatial comma 5, tenuto anche conto della compensazione degli effetti intermini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9dell’articolo 59 del presente decreto rimangono a disposizione per leesigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per lesupplenze brevi.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato adapportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 59.

(Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci emeritevoli e privi di mezzi).

1. Al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilitàinterregionale degli studenti universitari, è autorizzata la spesa di 5

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milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di europer l’anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinariodelle università per l’erogazione di « borse per la mobilità » a favoredi studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti,intendano iscriversi per l’anno accademico 2013-2014 a corsi di laureaovvero a corsi di laurea magistrale « a ciclo unico », di cui all’articolo6, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, presso università statali o nonstatali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hannosede in regioni diverse da quella di residenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono suddivise tra le regioni condecreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sullabase dei seguenti criteri:

a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superioreconseguito in Italia nell’anno scolastico 2012/2013, con votazioneall’esito dell’esame di Stato pari o superiore a 95/100;

b) condizioni economiche dello studente individuate sulla basedell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui aldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

c) distanza tra la sede di residenza dello studente e quelladell’università alla quale lo stesso intende iscriversi.

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di unagraduatoria adottata da ciascuna Regione per le università site nelproprio territorio, formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma3, fino ad esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi delcomma 2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato chepresenta i valori più alti nel requisito di cui alla lettera b), quindi neirequisiti di cui alle lettere c) e a). Le graduatorie sono comunicate alMinistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini deltrasferimento delle risorse alle università interessate.

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università dellaricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, daadottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30luglio 2013, sono definiti l’importo delle borse di mobilità, le modalitàdi presentazione delle domande da parte dei candidati in modalitàtelematica nonché gli ulteriori criteri per la formazione della gra-duatoria. Il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studentesotto la sua responsabilità e sottoposto a verifica all’esito dell’even-tuale ammissione al beneficio.

6. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti chehanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda,

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ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede,a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativiuniversitari previsti dal piano di studi in base all’anno di iscrizione;

b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;

c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.

7. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studioassegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

8. All’atto dell’effettiva immatricolazione, la somma viene asse-gnata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricercaall’università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, laquale provvede all’erogazione a favore dello studente.

9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cuiall’articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011,n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versateall’entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 5 milioni perciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l’anno 2015.Alla compensazione degli effetti finanziari dall’anno 2014 in terminidi fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma siprovvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendonodisponibili per effetto dell’articolo 58.

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato adapportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 60.

(Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delleprocedure di valutazione del sistema universitario).

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delleuniversità statali e non statali, a decorrere dall’esercizio finanziario2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cuiall’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993,n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la program-mazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cuiall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170,concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire lamobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream,confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sullabase delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamentenel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nelcontributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243,alle università non statali legalmente riconosciute.

2. All’articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il sistema di

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valutazione della attività amministrative delle università e degli entidi ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009,n. 213, è svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistemauniversitario (ANVUR) e della ricerca nel rispetto dei princìpi generalidi cui all’articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo dellaCommissione di cui al comma 5. ».

3. L’ANVUR provvede allo svolgimento delle funzioni di cui alcomma 2 con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibilia legislazione vigente. Dall’applicazione del presente articolo nonderivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 61.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma3, 23 e 56, pari a 34,05 milioni di euro per l’anno 2013, a 94,4 milionidi euro per l’anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l’anno 2015, a 71,9milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milionidi euro per l’anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l’anno 2021 e a36,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 2,4 milioni di euro per l’anno 2013, a 12 milionidi euro per l’anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l’anno 2015, a 71,9milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milionidi euro per l’anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l’anno 2021 e a36,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispon-dente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagliarticoli 5, comma 1 e 55;

b) quanto a 2,65 milioni di euro per l’anno 2013, mediantecorrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamentodel fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2013-2015, nell’ambito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mi-nistero;

c) quanto a 19 milioni di euro per l’anno 2013 e a 7,4 milionidi euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell’au-torizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 10, sesto periodo,della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni edintegrazioni;

d) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2013, mediantecorrispondente riduzione dall’autorizzazione di spesa di cui all’arti-

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colo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relati-vamente alla quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

e) quanto a 75 milioni per l’anno 2014 mediante l’aumentodell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo,nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante dicui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concer-nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzionipenali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare ilpredetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui al penultimoperiodo della presente lettera. La misura dell’aumento è stabilita conprovvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane da adottareentro il 31 dicembre 2013; il provvedimento è efficace dalla data dipubblicazione sul sito internet dell’Agenzia. Agli aumenti disposti aisensi della presente lettera non si applica l’articolo 1, comma 154,secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, neiconfronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agliesercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massimacomplessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, deldecreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente aipredetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall’articolo 6,comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio2007, n. 26. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 24, comma 1,della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato adapportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III

MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LADEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

CAPO I

GIUDICI AUSILIARI

ART. 62.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili,compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le prioritàindividuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmiprevisti dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,si applicano le disposizioni del presente capo.

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2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai proce-dimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.

ARTICOLO 63.

(Giudici ausiliari).

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 62 si procede alla nominadi giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto delMinistro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superioredella magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziarioterritorialmente competente nella composizione integrata a normadell’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai finidella formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cuial comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell’ordinecui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, ilcandidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudi-ziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere delConsiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimicinque anni, il candidato.

3. Possono essere chiamati all’ufficio di giudice ausiliario:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocatidello Stato, a riposo;

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima eseconda fascia anche a tempo definito o a riposo;

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

d) gli avvocati, anche se a riposo;

e) i notai, anche se a riposo.

ARTICOLO 64.

(Requisiti per la nomina).

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguentirequisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o disicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piùlieve prevista dai rispettivi ordinamenti.

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2. Nei casi di cui all’articolo 63, comma 3, lettere a) e b), almomento della presentazione della domanda il candidato non deveaver compiuto i settantacinque anni di età.

3. Nel caso di cui all’articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), almomento della presentazione della domanda il candidato deve esserestato iscritto all’albo per un periodo non inferiore a cinque anni e nonaver compiuto i sessanta anni di età.

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previstiper il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguataconoscenza delle lingua italiana e tedesca. Si osserva altresì ilprincipio di cui all’articolo 8, secondo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successivemodificazioni.

5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati ei consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regionie delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali,comunali e circoscrizionali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partitipolitici.

ARTICOLO 65.

(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudiciausiliari).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il Consigliosuperiore della magistratura, è determinata la pianta organica adesaurimento dei giudici ausiliari, con l’indicazione dei posti disponibilipresso ciascuna Corte di appello, assegnando ai soggetti di cuiall’articolo 63, comma 3, lettera a), un numero di posti non superioreal dieci per cento dei posti di giudice ausiliario previsti pressociascuna Corte di appello. In ogni caso le nomine dei soggetti diall’articolo 63, comma 3, lettera a), non possono superare comples-sivamente il numero di quaranta.

2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e itermini di presentazione della domanda per la nomina a giudiceausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciutapreferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all’albo. A paritàdi titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano maturatola maggiore anzianità di servizio o di esercizio della professione. Dellapubblicazione del decreto è dato avviso sul sito internet del Ministerodella giustizia.

3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, alconsiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina,

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indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei postiprevisti in pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendola graduatoria.

4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliarialle diverse sezioni dell’ufficio.

ARTICOLO 66.

(Presa di possesso).

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell’ufficio entro il termineindicato nel decreto di nomina previsto dall’articolo 63, comma 2, edè assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte diappello a norma dell’articolo 65, comma 4.

ARTICOLO 67.

(Durata dell’ufficio).

1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e puòessere prorogata per non più di cinque anni.

2. La proroga è disposta con le modalità di cui all’articolo 63,comma 2.

3. Il giudice ausiliario cessa dall’incarico al compimento delsettantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni,revoca e mancata conferma a norma dell’articolo 71.

ARTICOLO 68.

(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio).

1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudiceausiliario.

2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatoree a norma dell’articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimentiper anno.

3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede almonitoraggio dell’attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevareil rispetto degli standard produttivi ed il conseguimento degli obiettivifissati dal presente capo.

ARTICOLO 69.

(Incompatibilità ed ineleggibilità).

1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilitàe delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.

2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all’articolo63, comma 3, lettera d), non può svolgere le funzioni presso la corte

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di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell’ordine cui eraiscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario nonpossono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari deldistretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possonorappresentare, assistere o difendere anche nei successivi gradi digiudizio.

4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario nonpossono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici dialtri distretti di corte d’appello, le parti di procedimenti in relazioneai quali hanno svolto le funzioni.

ARTICOLO 70.

(Astensione e ricusazione).

1. Il giudice ausiliario ha l’obbligo di astenersi e può esserericusato a norma dell’articolo 52 del codice di procedura civile, oltreche nei casi previsti dall’articolo 51, primo comma, del medesimocodice, quando è stato associato o comunque collegato, anche me-diante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionaledi cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

2. Il giudice ausiliario ha altresì l’obbligo di astenersi e può esserericusato quando ha in precedenza assistito nella qualità di avvocatouna delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attivitàprofessionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o unodei difensori.

ARTICOLO 71.

(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca).

1. I giudici ausiliari cessano dall’ufficio quando decadono perchéviene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e didimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quandosussiste una causa di incompatibilità.

2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dallanomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica cheil giudice ausiliario ha definito il numero minimo di procedimenti dicui all’articolo 68, comma 2, propone al Consiglio superiore dellamagistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio,la dichiarazione di mancata conferma.

3. In ogni momento il presidente della corte di appello proponemotivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliarioche non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente ilproprio incarico.

4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario incomposizione integrata, sentito l’interessato e verificata la fondatezzadella proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistraturaunitamente ad un parere motivato.

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5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto delMinistro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore dellamagistratura.

ARTICOLO 72.

(Stato giuridico e indennità).

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrationorari.

2. Ai giudici ausiliari è attribuita un’indennità onnicomprensiva,da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provve-dimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti dialcune delle parti, a norma dell’articolo 68, comma 2.

3. L’indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso,la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributiprevidenziali.

4. L’indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con itrattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

CAPO II

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

ARTICOLO 73.

(Formazione presso gli uffici giudiziari).

1. I laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durataalmeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cuiall’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processualecivile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale,diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea noninferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età,possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo diformazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello delladurata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferi-mento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamentepresso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti,possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, dellastessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezionigiurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali.La Regione Siciliana e la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige,nell’ambito della propria autonomia statutaria e delle norme diattuazione, attuano l’istituto dello stage formativo e disciplinano le suemodalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa

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per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustiziaamministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tuttigli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconoscepreferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio dilaurea e alla minore età anagrafica.

3. Per l’accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentanodomanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazionecomprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anchea norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essereespressa una preferenza ai fini dell’assegnazione a uno o piùmagistrati dell’ufficio incaricati della trattazione di affari in specifichematerie, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenzedell’ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia ammi-nistrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale AmministrativoRegionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, iTribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime conriferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifichematerie.

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che haespresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare lacontinuità della formazione, a un magistrato designato dal capodell’ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nelcompimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersiaffidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisceagli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizionidi accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro lanecessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi delperiodo di formazione il magistrato può chiedere l’assegnazione di unnuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell’attivitàdi assistenza e ausilio. L’attività di magistrato formatore è considerataai fini della valutazione di professionalità di cui all’articolo 11, comma2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini delconferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L’attivitàdi magistrato formatore espletata nell’ambito dei periodi formativi deilaureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non siconsidera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all’articolo 15 dellalegge 27 aprile 1982 n. 186 né ai fini del conferimento delle funzionidi cui all’articolo 6, comma 5, della medesima legge. Al magistratoformatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese perlo svolgimento dell’attività formativa.

5. L’attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e ilcontrollo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza edi riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisitedurante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segretosu quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalladeposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazionedecentrata organizzati per i magistrati dell’ufficio ed ai corsi diformazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati concadenza almeno semestrale. I laureati ammessi a partecipare al

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periodo di formazione teorico-pratico presso il Consiglio di Stato, ilConsiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, iTribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale AmministrativoRegionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sonoammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenzadella Giustizia Amministrativa.

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali,partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzial collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritengadi non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi aiprocedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi perconto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedi-menti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività profes-sionale innanzi l’ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappre-sentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa,le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistratoformatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compensoe non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinatoo autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capodell’ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per soprav-venute ragioni organizzative o per il venir meno del rapportofiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza el’imparzialità dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria,nonché per l’immagine e il prestigio dell’ordine giudiziario.

10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività,compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso allaprofessione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi dellescuole di specializzazione per le professioni legali, purché conmodalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione.Il contestuale svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professioneforense non impedisce all’avvocato presso il quale il tirocinio si svolgedi esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, unarelazione sull’esito del periodo di formazione e la trasmette al capodell’ufficio.

12. L’esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma11, costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordi-nario, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006,n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l’accesso al concorso permagistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale perdiciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, sempre che sussistanoi requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l’esitopositivo del tirocinio.

13. Per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio l’esitopositivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periododi un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio profes-sionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenzadei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali,

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fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finalid’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,n. 398.

14. L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza aparità di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente dellaRepubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall’amministra-zione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministra-tiva e dall’Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre ammi-nistrazioni dello Stato l’esito positivo del periodo di formazione costi-tuisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza perla nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratoreonorario.

16. All’articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo ilcomma 2 è aggiunto il seguente comma: « 2-bis. La disposizione di cuial comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esitopositivo lo stage presso gli uffici giudiziari ».

17. Al fine di favorire l’accesso allo stage è in ogni caso consentitol’apporto finanziario di terzi, anche mediante l’istituzione di appositeborse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con icapi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni delpresente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quandostipulano le convenzioni previste dall’articolo 37 del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate daisoggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L’esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustiziaamministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparatoa tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustiziaordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentataprima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto.

CAPO III

MAGISTRATI ASSISTENTI DI STUDIO DELLA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE

ARTICOLO 74.

(Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione).

1. All’articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole « Corte di cassazione » sonoinserite le seguenti: « e di magistrato assistente di studio della Cortedi cassazione ».

2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 115 èinserito il seguente: « ART. 115-bis. Magistrati assistenti di studio dellaCorte di cassazione. Al fine di garantire la celere definizione deiprocedimenti pendenti, nella pianta organica della Corte di cassazionesono temporaneamente inseriti trenta magistrati, con le attribuzioni

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di assistente di studio, da destinare alle sezioni civili. Le attribuzionidi magistrato assistente di studio possono essere assegnate a magistratiper i quali è stato deliberato il conferimento delle funzioni giurisdi-zionali al termine del periodo di tirocinio e con non meno di cinqueanni di effettivo esercizio delle funzioni di merito. Le attribuzioni delmagistrato assistente di studio sono stabilite dal primo presidentedella Corte di cassazione, sentito il procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione. In ogni caso il magistratoassistente di studio non può far parte del collegio giudicante. Ilmagistrato assegnato, a seguito di trasferimento, a svolgere le attri-buzioni di magistrato assistente di studio non può essere trasferito adaltre sedi prima di cinque anni dal giorno in cui ne ha assuntoeffettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovverogravi ragioni di servizio o di famiglia. Il posto resosi vacante a seguitodi trasferimento non può essere ricoperto. Con decreto del Ministrodella giustizia si procede annualmente alla ricognizione dell’effettivaconsistenza della pianta organica dei magistrati assistenti di studio. Lapianta organica di cui al periodo precedente è ad esaurimento, finoalla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistentidi studio. Ai magistrati assistenti di studio non spettano compensiaggiuntivi al trattamento economico in godimento. ».

3. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, dopo le parole « Corte di cassazione » sonoinserite le seguenti: « o quale magistrato assistente di studio dellaCorte di cassazione »;

b) l’allegato 2 è sostituito dall’allegato A del presente decreto.

4. I procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per lefunzioni di magistrati assistenti di studio della Corte di cassazionedevono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dall’en-trata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consigliosuperiore della magistratura, da adottarsi entro centottanta giornidall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenutoconto delle disposizioni del presente articolo.

CAPO IV

MISURE PROCESSUALI

ARTICOLO 75.

(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla cortedi cassazione).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 70, il secondo comma è sostituito dal seguente:« Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casistabiliti dalla legge. »;

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b) all’articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo èsostituito dal seguente: « Almeno venti giorni prima della data stabilitaper l’adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocatidelle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltrecinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono. »;

c) all’articolo 390, primo comma, le parole « o sia notificata larichiesta del pubblico ministero di cui all’articolo 375 » sono sostituitedalle seguenti: « o siano notificate le conclusioni scritte del pubblicoministero nei casi di cui all’articolo 380-ter ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizidinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal trentesimogiorno successivo a quello di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto.

ARTICOLO 76.

(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio).

1 Al codice di procedura civile, dopo l’articolo 791, è aggiunto ilseguente:

« 791-bis (Divisione a domanda congiunta) Quando non sussistecontroversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questionipregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventicausa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla divisionepossono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio,domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario alquale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immo-bili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell’articolo 2646 delcodice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Ilgiudice, con decreto, nomina il notaio eventualmente indicato dalleparti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma nonha sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che, condecreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazionedella relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell’ar-ticolo 739.

Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscrittio aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato dirittisull’immobile a norma dell’articolo 1113 del codice civile, nel termineassegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione odispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alleparti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla venditadei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alprofessionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entrotrenta giorni dal versamento del prezzo il notaio predispone ilprogetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere alTribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezionedell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di

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divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le disposizionidi cui al Libro IV, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle dicui ai commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter. Se l’opposizione èaccolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzionedelle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al notaio.

Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stataproposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto conla prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progettocon decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti succes-sivi. ».

ARTICOLO 77.

(Conciliazione giudiziale).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) dopo l’articolo 185 è inserito il seguente:

« 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, allaprima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, deveformulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiutodella proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificatomotivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini delgiudizio. »;

b) all’articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola« transattiva » sono aggiunte le parole « o conciliativa »; allo stessocomma, secondo periodo, dopo la parola « transattiva » sono aggiuntele parole « o conciliativa ».

ARTICOLO 78.

(Misure per la tutela del credito).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguenteperiodo: « L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma,deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle partinon oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a com-parire »;

b) all’articolo 648, primo comma, le parole « con ordinanza nonimpugnabile » sono sostituite dalle seguenti parole: « provvedendo inprima udienza, con ordinanza non impugnabile ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano aiprocedimenti instaurati, a norma dell’articolo 643, ultimo comma, del

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codice di procedura civile, successivamente all’entrata in vigore delpresente decreto.

ARTICOLO 79.

(Semplificazione della motivazione della sentenza civile).

1. All’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice diprocedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dalseguente comma: « La motivazione della sentenza di cui all’articolo132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisaesposizione dei fatti decisivi e dei princìpi di diritto su cui la decisioneè fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformiovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o dialtri atti di causa. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codicedebbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata ladecisione. ».

ARTICOLO 80.

(Foro delle società con sede all’estero).

1. Per tutte le cause civili nelle quali è parte, anche nel caso dipiù convenuti ai sensi dell’articolo 33 del codice di procedura civile,una società con sede all’estero e priva nel territorio dello Stato di sedisecondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari criteridi ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delledisposizioni normative speciali che le disciplinano dovrebbero esseretrattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabil-mente competenti:

a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricom-presi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento eBolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;

b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresinei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata),Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma;

c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricom-presi nei distretti di corte d’appello di Bari, Caltanissetta, Campo-basso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Mes-sina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.

2. Quando una società di cui al comma 1 è chiamata in garanzia,la cognizione così della causa principale come dell’azione in garanzia,è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa, con ordinanzadel giudice, all’ufficio giudiziario competente a norma del medesimocomma.

3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizirelativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento

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volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta altresì fermala disposizione di cui all’articolo 25 del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano allecause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura civile,e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudiziinstaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

CAPO V

MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

ARTICOLO 81.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

1. L’articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, èsostituito dal seguente:

« ART. 76 (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Cortesuprema di cassazione).

1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione intervienee conclude:

a) in tutte le udienze penali;

b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelleudienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassa-zione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione dicui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice diprocedura civile.

2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redigerequisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge. ».

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO

ARTICOLO 82.

(Concordato preventivo).

1. All’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole « ultimi tre esercizi » sonoaggiunte le seguenti « e all’elenco nominativo dei creditori conl’indicazione dei rispettivi crediti »;

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b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con il decreto dicui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissariogiudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applical’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quandoaccerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previstedall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelleforme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenzadelle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile ladomanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblicoministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara ilfallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a normadell’articolo 18. ».

2. All’articolo 161, settimo comma, regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, dopo le parole « sommarie informazioni » sono aggiunte leseguenti: « e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, senominato ».

3. L’articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, è sostituito dal seguente: « Con il decreto di cui al sestocomma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi infor-mativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa eall’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e delpiano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensilee sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino allascadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile,deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giornosuccessivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancel-liere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162,commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta daldebitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della pro-posta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e ilcommissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con ildecreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ognimomento sentire i creditori.

CAPO VII

ALTRE MISURE PER IL FUNZIONAMENTODEI SERVIZI DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 83.

(Modifiche alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’eser-cizio della professione di avvocato).

1. All’articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,le parole « magistrati in pensione » sono sostituite dalle seguenti: « diregola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio ».

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CAPO VIII

MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

ARTICOLO 84.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) All’articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito ilseguente periodo: « L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cuil’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di pro-cedibilità della domanda giudiziale »; allo stesso comma, sesto periodo,dopo la parola « documento, » sono inserite le seguenti parole: « se nonprovvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, »;

b) all’articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguentecomma:

« 1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a unacontroversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, succes-sioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto diaziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica eda diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo dipubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preli-minarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi delpresente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto daldecreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimentoistituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggiin materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie iviregolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizionedi procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deveessere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficiodal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che lamediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successivaudienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stessomodo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnandocontestualmente alle parti il termine di quindici giorni per lapresentazione della domanda di mediazione. Il presente comma nonsi applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codicedel consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, esuccessive modificazioni. »;

c) all’articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole« salvo quanto disposto » sono aggiunte le seguenti parole: « Fermoquanto previsto dal comma 1 e »; allo stesso comma, stesso periodo,le parole « invitare le stesse a procedere alla » sono sostituite dalleseguenti parole: « disporre l’esperimento del procedimento di »; allostesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti

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parole: « ; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazioneè condizione di procedibilità della domanda giudiziale. »; allo stessocomma, secondo periodo, le parole « L’invito deve essere rivolto alleparti » sono sostituite dalle seguenti parole: « Il provvedimento di cuial periodo precedente indica l’organismo di mediazione ed è adot-tato »; allo stesso comma, terzo periodo, le parole « Se le partiaderiscono all’invito, » sono soppresse;

d) all’articolo 5, comma 4, prima delle parole « 2 non siapplicano » sono aggiunte le parole « I commi 1 e »; allo stesso comma,dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: « b-bis) nei proce-dimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizionedella lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; »;

e) all’articolo 5, comma 5, prima delle parole « salvo quanto »sono aggiunte le parole « Fermo quanto previsto dal comma 1 e »;

f) all’articolo 6, comma 1, la parola « quattro » è sostituitadalla seguente parola: « tre »; al comma 2, dopo le parole « depositodella stessa » sono aggiunte le parole « e, anche nei casi in cui ilgiudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quintoperiodo del comma 1 dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2dell’articolo 5, »;

g) all’articolo 7, il comma 1 è sostituto dal seguente comma:« 1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio dispostodal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si computanoai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 »;

h) all’articolo 8, comma 1, le parole « il primo incontro tra leparti non oltre quindici » sono sostituite dalle seguenti parole: « unprimo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica conle parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltretrenta »;

i) all’articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:« 5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al proce-dimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di provanel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, delcodice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che,nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimentosenza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio delloStato di una somma di importo corrispondente al contributo unificatodovuto per il giudizio. »;

l) all’articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto ilseguente periodo: « Prima della formulazione della proposta, il me-diatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo13. »;

m) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole « Il verbale diaccordo, » sono aggiunte le seguenti parole: « sottoscritto dagli avvocatiche assistono tutte le parti e »;

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n) all’articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:« 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrispondeinteramente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripeti-zione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato laproposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa,e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccom-bente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata delbilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondenteal contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui alpresente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corri-sposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cuiall’articolo 8, comma 4. »; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenticommi: « 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio noncorrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, sericorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere laripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennitàcorrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cuiall’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nellamotivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodoprecedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si appli-cano ai procedimenti davanti agli arbitri. »;

o) all’articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguentecomma: « 4-bis. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. »;

p) all’articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole:« Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo, »;allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:« d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui lamediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5,comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5,comma 2. »; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: « 5.Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda aisensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensidell’articolo 5, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennitàdalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinioa spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustiziadi cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002,n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismoapposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sotto-scrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché aprodurre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, ladocumentazione necessaria a comprovare la veridicità di quantodichiarato.

5-bis. Quando, all’esito del primo incontro di programmazionecon il mediatore, il procedimento si conclude con un mancatoaccordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione

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per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento,è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, perle liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valoresino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore superiore. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trentagiorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 85.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II delpresente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro per l’anno2013 e 8.000.000 euro a decorrere dall’anno 2014 e fino all’anno 2024,si provvede mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entratederivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28,comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conse-guentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quellodel Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio deglioneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministrodell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano inprocinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui alpresente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito ilMinistro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione,nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del maggior onererisultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie diparte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cuiall’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della MissioneGiustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. IlMinistro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alleCamere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamentie all’adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presenteprovvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

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ARTICOLO 86.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2013

NAPOLITANO

LETTA, Presidente del Consigliodei ministri.

ALFANO, Vicepresidente delConsiglio dei ministri e Mi-nistro dell’interno.

ZANONATO, Ministro dello svi-luppo economico.

D’ALIA, Ministro per la pub-blica amministrazione e lasemplificazione.

SACCOMANNI, Ministro dell’eco-nomia e delle finanze.

LUPI, Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti.

CANCELLIERI, Ministro della giu-stizia.

ORLANDO, Ministro dell’am-biente e della tutela delterritorio e del mare.

BRAY, Ministro per i beni e leattività culturali.

DE GIROLAMO, Ministro dellepolitiche agricole alimen-tari e forestali.

MAURO, Ministro della difesa.CARROZZA, Ministro dell’istru-

zione, dell’università e dellaricerca.

GIOVANNINI, Ministro del lavoroe delle politiche sociali.

MOAVERO MILANESI, Ministroper gli affari europei.

BONINO, Ministro degli affariesteri.

LORENZIN, Ministro della salute.

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DELRIO, Ministro per gli affariregionali e le autonomie.

TRIGILIA, Ministro per la coe-sione territoriale.

KYENGE, Ministro per l’integra-zione.

IDEM, Ministro per le pari op-portunità, lo sport e le po-litiche giovanili.

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI.

Atti Parlamentari — 225 — Camera dei Deputati — 1248

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Allegato A

(ART. 74, comma 3, lettera b)

Allegato 2

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione Organico

Primo Presidente della Corte di cassazione 1

Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1

Presidente di sezione della Corte di cassazione 54

Consigliere della Corte di cassazione 303

Magistrato di tribunale destinato all’ufficio del massimario e delruolo

37

Magistrato assistente di studio 30 (ad esaurimento)

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PAGINA BIANCA

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