Il terreno come rifiuto, il recupero semplificato (DM 186/2006 Ex 05/02/1998), ammissibilità in...
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Ing. Mauro Gallo
Divisione Rifiuti e Bonifiche
TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI
Se decido di gestirle come rifiuto.
Se ne ho l’obbligo di gestirle come rifiuto. (assenza di requisiti per sottoprodotto).
D.Lgs. 152/2006 Art. 185Mancato rispetto del comma 1 lettera c, incompleto riutilizzo nell’ambito del cantiere del suolo non contaminato derivante da attività di costrizione
QUANDO LE TERRE E ROCCE DA SCAVO DIVENTANO RIFIUTO ?
DM 161/2012 - Art. 5Comma 8. In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno laqualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire ilpredetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1,lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni (def. rifiuto).
DGR 179/2013Se vengono superati i tempi indicati per il deposito temporaneo relativo ai processiindustriali e/o dei siti di destinazione del materiale e/o al riutilizzo in sito dei tempidell’eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno per i materiali che vengonoesportati, massimo tre anni per quelli utilizzati nell’ambito del progetto).
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ATTIVITA’ CONSENTITE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
CODICE DEL C.E.R. 17 05 04
TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI
SMALTIMENTOA DISCARICA
INVIO A RECUPERO
Ing. Mauro Gallo
Divisione Rifiuti e BonificheSMALTIMENTO A DISCARICA
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa allediscariche di rifiuti (pubblicato nel suppl. ord. n. 40 alla GU 12 marzo 2003, n. 40;entrato in vigore il 27 marzo 2003)
TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI
Lo smaltimento delle terre e rocce da scavo in discarica controllata è da riferirsi alDecreto 27 settembre 2010: Criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche,
Pubblicato sulla G.U. serie generale del 1 dicembre 2010
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D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36all’articolo 4 individua 3 categorie di discariche in funzione della pericolosità delrifiuto conferibile, si distinguono in:
• Discariche per rifiuti INTERTI• Discariche per rifiuti NON PERICOLOSI
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SMALTIMENTO A DISCARICA
• Discariche per rifiuti NON PERICOLOSI• Discariche per rifiuti PERICOLOSI
Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente irifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.
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D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
Per ciascuna categoria vengono fornite precise norme tecniche con riferimento asvariati aspetti costruttivi e gestionali:
• Ubicazione
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SMALTIMENTO A DISCARICA
• Ubicazione• Controllo delle acque e gestione del percolato• Protezione del terreno e delle acque (barriera geologica, copertura superficiale)• Controllo dei gas• Disturbi e rischi• Stabilità• Dotazione di attrezzature e personale• Modalità e criteri di coltivazione
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D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
all’articolo 7 comma 1. si afferma che:
I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Taledisposizione non si applica:
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disposizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cuiall'articolo 1,
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Il DM 27 settembre 2010stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, inconformità a quanto stabilito dal d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
Art. 2
1. Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discaricail produttore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base prima
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il produttore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base primadel conferimento in discarica o dopo l’ultimo trattamento.
2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso laraccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale incondizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasitipo di rifiuto.
3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primoconferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo cheoriginati rifiuti e. comunque, almeno una volta l'anno.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessisoddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiutisono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancataconformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
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Il DM 27 settembre 2010
Art. 2
5. AI produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità del produttore, algestore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 13gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni forniteper la caratterizzazione siano corrette.
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per la caratterizzazione siano corrette.6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.
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Il DM 27 settembre 2010
I rifiuti giudicati ammissibili a seguito della caratterizzazione di base, sonosottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono lecaratteristiche della categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità.La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dalproduttore in esito alla fase di caratterizzazione
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SMALTIMENTO A DISCARICA
Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o piu' delle determinazionianalitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devonocomprendere almeno un test di cessione per lotti.
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Il DM 27 settembre 2010
L’art. 5 disciplina i criteri di ammissibilità in discarica per RIFIUTI INERTI:1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, sono smaltitinelle discariche per rifiuti inerti:
a) i rifiuti elencati nella TABELLA 1 senza essere sottoposti ad accertamentoanalitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella
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analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nelladefinizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decretolegislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dalpresente decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti provenienteda un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie dirifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processoproduttivo;
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Il DM 27 settembre 2010
L’art. 5 disciplina i criteri di ammissibilità in discarica per rifiuti inerti:1, Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, sono smaltitinelle discariche per rifiuti inerti:
b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'articolo 2,soddisfano i seguenti requisiti:
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soddisfano i seguenti requisiti:sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del presente decreto,presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 delpresente decreto; non contengono contaminanti organici in concentrazionisuperiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.
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TABELLA 2Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti:
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Le modalità di smaltimento devono essere precisate nell’ambito dell’approvazionedel Progetto di Bonifica del sito.
Devono essere allegati al Progetto almeno i seguenti documenti:
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TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DA SITI CONTAMINATI:
Devono essere allegati al Progetto almeno i seguenti documenti:- Indicazione del/dei siti di smaltimento finale- Autorizzazione all’attività del sito di smaltimento finale in discarica- Indicazione della ditta incaricata della movimentazione e del trasporto- Autorizzazioni della ditta per il trasporto di rifiuti- Analisi di classificazione del rifiuto (anche in fase di cantiere) ev. verifiche
preventive di conformità- Piano di gestione dei rifiuti
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NORMATIVA VIGENTE PER L’ATTIVITA DI RECUPERO DEI RIFIUTI
L’autorizzazione all’attività di recupero dei rifiuti si differenzia in autorizzazione in procedura Ordinaria e autorizzazione in procedura Semplificata
RECUPERO / RIUTILIZZO
Il riferimento normativo per giungere all’autorizzazione degli impianti di recupero rifiuti è costituito nella Parte IV del Titolo I del D.Lgs 152/2006 e precisamente
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art. 208, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006
PROCEDURA ORDINARIA
art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006
PROCEDURA SEMPLIFICATA
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OPERAZIONI DI RECUPERO
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R2 Rigenerazione/recupero di solventiR3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metalliciR5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI
RECUPERO / RIUTILIZZO
R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basiR7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamentoR8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatoriR9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oliR10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologiaR11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
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Art. 208, D.Lgs. 152/2006
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
PROCEDURA ORDINARIA
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di
recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla
Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la
documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
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documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
DGRV 2966 del 26.09.2006
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la Regione
individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi
relativi alla compatibilità del progetto c) acquisisce, ove previsto dalla normativa
vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie
conclusioni con i relativi atti alla Regione. Che può avvalersi di ARPA
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Art. 208, D.Lgs. 152/2006
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi,
valutando le risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione
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PROCEDURA ORDINARIA
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali,
provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della
domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
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Art. 214
Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle
procedure semplificate.
PROCEDURA SEMPLIFICATA art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006
TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI
RECUPERO / RIUTILIZZO
Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti
e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero
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Art. 216
Operazioni di recupero.
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi
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PROCEDURA SEMPLIFICATA art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente
competente.
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili; (10 t/g salvo verifica di assoggettabilità a VIA)
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni
specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal
presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi
che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
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Art. 216
Operazioni di recupero.
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
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PROCEDURA SEMPLIFICATA art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attività e verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del
legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma l;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione
nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di
eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
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Art. 216
Operazioni di recupero.
4. La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
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PROCEDURA SEMPLIFICATA art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006
4. La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di
inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e
secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e
comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero
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D.M. 05/02/1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
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PROCEDURA SEMPLIFICATA
Delibera della Giunta 2426 del 04/08/2009 elenco elaborati da allegare alla
domanda di approvazione del progetto di realizzazione degli impianti di recupero e
di smaltimento di rifiuti
Decreto 05/04/2006, n°186 - Regolamento recante modifiche al decreto
ministeriale 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 05/02/1997 n°22".
Ing. Mauro Gallo
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Decreto 05/04/2006, n°186 - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale
05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
05/02/1997 n°22".
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PROCEDURA SEMPLIFICATA
Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia
individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie
prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi
alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente
commercializzate.
Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime
secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo
effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.
Ing. Mauro Gallo
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Decreto 05/04/2006, n°186
Art. 5 - 1. Recupero Ambientale
Le attività di recupero ambientale (R10) consistono nella restituzione di aree
degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici. L'utilizzodei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure
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PROCEDURA SEMPLIFICATA
dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle proceduresemplificate a condizione che:
a) i rifiuti non siano pericolosi;
b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal
presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto
di cui alla lettera b);
d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche
dell'area da recuperare;
d bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito. (new)
Ing. Mauro Gallo
Divisione Rifiuti e Bonifiche
Art. 7 – Quantità impiegabile
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto negli allegati, le quantità massime
annue di rifiuti, impiegabili nelle attività di recupero disciplinate dal presente
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PROCEDURA SEMPLIFICATA
Decreto 05/04/2006, n°186
annue di rifiuti, impiegabili nelle attività di recupero disciplinate dal presente
decreto, sono determinate dalla potenzialità annua dell'impianto in cui si effettua
l'attività al netto della materia prima eventualmente impiegata e senza creare rischi
per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
2. Il deposito per la messa in riserva di rifiuti di cui al comma 1, dell'art. 6, non può
avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a
quelle recuperabili nello stesso periodo.
Ing. Mauro Gallo
Divisione Rifiuti e Bonifiche
Art. 8 - Campionamenti e analisi
1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è
effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione
rappresentativo secondo le norme UNI 10802, ''Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e
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PROCEDURA SEMPLIFICATA
Decreto 05/04/2006, n°186
rappresentativo secondo le norme UNI 10802, ''Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e
fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".
4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto
ove i rifiuti sono prodotti (onere del produttore) almeno in occasione del primo
conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e,
comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di
produzione.
5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto
conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente
regolamento per la specifica attività svolta.
Ing. Mauro Gallo
Divisione Rifiuti e Bonifiche
TIPOLOGIA DI RIFIUTI RECUPERABILI E ATTIVITA’ DI RECUPERO
7.31 bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].
7.31 bis.1 Provenienza: attività di scavo.
7.31 bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con
presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.
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RECUPERO / RIUTILIZZO
PROCEDURA SEMPLIFICATA
Decreto 05/04/2006, n°186
presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.
7.31 bis.3 Attività di recupero:
a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test
di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)
[R10];
c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3
al presente decreto) [R5].
7.31 bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti
ceramici nelle forme usualmente commercializzate.
Ing. Mauro Gallo
Divisione Rifiuti e Bonifiche
Allegato 4/1 - Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui
all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 - [Allegato 4 suballegato 1]
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RECUPERO / RIUTILIZZO
TIPOLOGIA DI RIFIUTI RECUPERABILI E ATTIVITA’ DI RECUPERO
PROCEDURA SEMPLIFICATA
Decreto 05/04/2006, n°186
Attività di
recupero
Tipologia Codice
Rifiuto
Descrizione Quantità
(t/a)
Industria Ceramica 7.31 bis [170504] Terre e rocce di
scavo
5.300
Industria dei Laterizi 7.31 bis [170504] Terre e rocce di
scavo
2.220
Utilizzo dei rifiuti per la
formazione di rilevati e
Sottofondi Stradali
7.31 bis [170504] Terre e rocce di
scavo
150.000
Utilizzo dei rifiuti per i recuperi
Ambientali
7.31 bis [170504] Terre e rocce di
scavo
150.000
Ing. Mauro Gallo
Divisione Rifiuti e Bonifiche
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI
RECUPERO / RIUTILIZZO
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CASO STUDIO
INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10
Ing. Mauro Gallo
Divisione Rifiuti e Bonifiche
Si è proceduto ad autorizzare un’attività di recupero in procedura semplificata nelrispetto di quanto previsto dal DM 5.2.98 e ss.mm.ii. è stato predisposto appositoprogetto di recupero dei luoghi con indagini chimiche e agronomiche per verificadella compatibilità dei materiali in giacenza con il fondo agricolo da recuperare.
CASO STUDIO
INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10
Ing. Mauro Gallo
Divisione Rifiuti e Bonifiche
A seguito dell’ultimazione dei lavori di costruzione della tratta ferroviaria VeneziaPadova, utilizzate come deposito temporaneo di materiali da parte delle ditteincaricate di eseguire i suddetti lavori, risultava ancora presente in sito un cumulo diterreno del volume indicativo di 4-5mila m3 come rilevato nel corso dei sopralluoghieffettuati dagli enti di controllo preposti.
CASO STUDIO
INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10
A seguito di istruttoria interna ARPAV ha concluso le proprie verifichedefinendo le terre presenti in sito come “rifiuto” ai sensi della normativavigente in materia di terre e rocce da scavo stante il superamento dei termini dideposito temporaneo, la mancata conformità con gli obiettivi progettuali di
riutilizzo e le difficoltà riscontrate nel risalire con precisione ai processi produttivi
che ne hanno dato origine.
La Scrivente ha quindi proposto e perseguito il recupero e riutilizzo ditale materiale ai fini del Recupero Ambientale R10 per riportare il sito allecondizioni di fruibilità antecedenti all’impiego dello stesso quale deposito dimateriali.
Ing. Mauro Gallo
Divisione Rifiuti e Bonifiche
Il recupero è stato effettuato ai sensi del D.M. 05/02/1998 come modificato dal
D.M. 186;
in particolare secondo quanto riportato al punto 45) del DM 186 che introduce nel
D.Lgs 05/02/98 il punto 7.31-bis relativo al rifiuto identificato dal C.E.R. 170504 di
cui all’attività di recupero prevista dal punto 7.31-bis.3 b) utilizzo per recuperi
ambientali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto
CASO STUDIO
INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10
ambientali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto
tal quale secondo il metodo in allegato 3 al decreto 186/2006).
Il Progetto di Recupero Ambientale dello stato dei luoghi concerne il recupero
ambientale plano altimetrico del sito e la sistemazione delle scoline - comprensivo
dei risultati dei test di cessione effettuati sui terreni depositati in cantiere ai sensi
dell’Allegato 3 al decreto 186 e delle opportune indagini agronomiche sito
specifiche
Ing. Mauro Gallo
Divisione Rifiuti e Bonifiche
CAMPIONAMENTO
CASO STUDIO
INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10
Ing. Mauro Gallo
Divisione Rifiuti e Bonifiche
CASO STUDIO
CAMPIONAMENTO
INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10
Ing. Mauro Gallo
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PARAMETRO u.d.m. METODO DI PROVA
Limiti D.Lgs.152/06
RESIDENZIALE
Col. A
Sopravaglio 20 mm % D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met II.1
CASO STUDIO
ANALISI
INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10
CHIMICHE (COL. A, Tab.1, All.5, Pt.IV, D.Lgs 152/06)
Sopravaglio 20-2 mm % D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met II.2
Sottovaglio 2 mm % D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met II.3
Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL.2 1984
COMPOSTI INORGANICI
Arsenico mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 20
Cadmio mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 2
Cromo totale mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 150
Cromo esavalente mg/Kg s.s. CNR IRSA 16 Q64 VOL.3 1986 2
Nichel mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 120
Piombo mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 100
Rame mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 120
Zinco mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 150
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
Benzo(a)antracene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.5
Benzo(a)pirene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
Benzo(b)fluorantene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.5
Benzo(k)fluorantene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.5
Ing. Mauro Gallo
Divisione Rifiuti e Bonifiche
Parametri u.d.m. Metodo di ProvaConc.
limite
Nitrati mg/l NO3 UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 50
Fluoruri mg/l F UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 1,5
CASO STUDIO
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ANALISI
INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10
TEST DI CESSIONE (ALL. 3 AL DM 186/2006)
Solfati mg/l SO4 UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 250
Cloruri mg/l Cl UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 100
Cianuri μg/l Cn UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man. 29 2003 50
Bario mg/l Ba UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003 1
Rame mg/l Cu UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3250B Man. 29 2003 0.05
Zinco mg/l Zn UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3320A Man. 29 2003 3
Berillio μg/l Be UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3100A Man. 29 2003 10
Cobalto μg/l Co UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3140A Man. 29 2003 250
Nichel μg/l Ni UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3220 Man. 29 2003 10
Vanadio μg/l V UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3310A Man. 29 2003 250
Arsenico μg/l As UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3080A Man. 29 2003 50
Cadmio μg/l Cd UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3080A Man. 29 2003 5
Cromo totale μg/l Cr UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3150B1 Man. 29 2003 50
Piombo μg/l Pb UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3230B Man. 29 2003 50
Selenio μg/l Se UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3260A Man. 29 2003 10
Mercurio μg/l Hg UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3200A2 Man. 29 2003 1
Amianto mg/l MP-02-2005 30
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CASO STUDIO
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ANALISI
INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10
AGRONOMICHE (D.M. 185 del 13/09/99)
DETERMINAZlONE UdM. METODO DI PROVA
pH Unità D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.III.1
Scheletro % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.2
Sabbia totale % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.6
Limo % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.6
Argilla totale % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.6
Carbonio organico % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. VII.3
Sostanza organica % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. VII.3
Azoto totale (N) g/Kg s.s.D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met XIV.2 +
Met. XIV.3 DM 25/03/2002 GU 84/02
Calcare totale (CaC03) % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. V.1
Calcare attivo (CaC03) % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. V.2
Fosforo assimilabile (P205) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XV.3
Potassio scambiabi1e (K20) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5
Sodio scambiabile (Na) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5
Magnesio scambiabile (MgO) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5
Calcio scambiabile (CaO) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5
Boro assimilabile (B) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XVI.1
Ferro assimilabile (Fe) mg/Kg s.s. M.U. 682:85
Manganese assimilabile (Mn) mg/Kg s.s. M.U. 682:85
Rame assimilabile (Cu) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XII.1-2
Zinco assimilabile (Zn) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XII.1-2
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CASO STUDIO
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RISULTATI
INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10
CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO AI SENSI DEL D.P.R. 915/82In base alla valutazione dei risultati analitici relativi al rifiuto tal quale, il rifiutostesso è classificato come SPECIALE NONTOSSICO-NOCIVO
CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO SECONDO LE DECISIONICLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO SECONDO LE DECISIONIDELLA COMMISSIONE CEE nn 118, 119 E 573/2001.Le concentrazioni delle sostanze inquinanti in riferimento alle caratteristiche dipericolosità indicate nell'allegato III della Direttiva 91/6891CEE, relativa ai codicida H3 ad H8 ed ai codici H10 e H11, risultano inferiori ai rispettivi limiti indicatidall'articolo 2 della Decisione 2000/532/CE/200l.Il rifiuto pertanto è da considerarsi: NON PERICOLOSO
ANALISI CHIMICHETutti i valori di concentrazione sono risultati conformi con i limiti riportati incolonna A di tabella 1 allegato 5 alla Parte IV del TitoloV del D.Lgs 152/2006
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CASO STUDIO
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RISULTATI
INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10
CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO Alle terre in oggetto è stato pertanto assegnato il codice C.E.R. 17 05 04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03). La validità di tale assunzione è confermata anche dagli esiti del Test di Cessione confermata anche dagli esiti del Test di Cessione
ESITI TEST DI CESSIONEtutti i parametri determinati rientrano nei limiti imposti dall’Allegato 3 del DM186/2006 a garanzia della riutilizzabilità di codesti materiali per le operazionipreviste dal progetto di Recupero Ambientale.
ESITI TEST ANALISI AGRONOMICHEI terreni attualmente in giacenza presentano alcune differenze rispetto al terrenosu cui è previsto il loro spandimento relativamente ad alcuni parametripedologici. Tuttavia si tratta di scarti di valore che verrebbero mitigati dall’unionee dalla ristrutturazione dei suoli analizzati, e trarrebbero giovamento dallasuccessiva applicazione di adeguate tecniche agronomiche di miglioramento.
Ing. Mauro Gallo
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CASO STUDIO
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PROGETTO
INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10
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PROGETTO
INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10
Ing. Mauro Gallo
Divisione Rifiuti e BonificheAPPROVAZIONE
CASO STUDIO
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REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RECUPERO
CASO STUDIO
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CASO STUDIO
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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