Il terreno come rifiuto, il recupero semplificato (DM 186/2006 Ex 05/02/1998), ammissibilità in...

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Corso di Formazione e Aggiornamento: "GESTIONE INTEGRATA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO. Riutilizzo, recupero e smaltimento per grandi e piccoli cantieri". Intervento di mauro Gallo, eAmbiente Srl. 28 marzo 2013 Venezia.

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Ing. Mauro Gallo

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TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI

Se decido di gestirle come rifiuto.

Se ne ho l’obbligo di gestirle come rifiuto. (assenza di requisiti per sottoprodotto).

D.Lgs. 152/2006 Art. 185Mancato rispetto del comma 1 lettera c, incompleto riutilizzo nell’ambito del cantiere del suolo non contaminato derivante da attività di costrizione

QUANDO LE TERRE E ROCCE DA SCAVO DIVENTANO RIFIUTO ?

DM 161/2012 - Art. 5Comma 8. In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno laqualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire ilpredetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1,lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni (def. rifiuto).

DGR 179/2013Se vengono superati i tempi indicati per il deposito temporaneo relativo ai processiindustriali e/o dei siti di destinazione del materiale e/o al riutilizzo in sito dei tempidell’eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno per i materiali che vengonoesportati, massimo tre anni per quelli utilizzati nell’ambito del progetto).

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ATTIVITA’ CONSENTITE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

CODICE DEL C.E.R. 17 05 04

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SMALTIMENTOA DISCARICA

INVIO A RECUPERO

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Divisione Rifiuti e BonificheSMALTIMENTO A DISCARICA

D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa allediscariche di rifiuti (pubblicato nel suppl. ord. n. 40 alla GU 12 marzo 2003, n. 40;entrato in vigore il 27 marzo 2003)

TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI

Lo smaltimento delle terre e rocce da scavo in discarica controllata è da riferirsi alDecreto 27 settembre 2010: Criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche,

Pubblicato sulla G.U. serie generale del 1 dicembre 2010

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D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36all’articolo 4 individua 3 categorie di discariche in funzione della pericolosità delrifiuto conferibile, si distinguono in:

• Discariche per rifiuti INTERTI• Discariche per rifiuti NON PERICOLOSI

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SMALTIMENTO A DISCARICA

• Discariche per rifiuti NON PERICOLOSI• Discariche per rifiuti PERICOLOSI

Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente irifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

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D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36

Per ciascuna categoria vengono fornite precise norme tecniche con riferimento asvariati aspetti costruttivi e gestionali:

• Ubicazione

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SMALTIMENTO A DISCARICA

• Ubicazione• Controllo delle acque e gestione del percolato• Protezione del terreno e delle acque (barriera geologica, copertura superficiale)• Controllo dei gas• Disturbi e rischi• Stabilità• Dotazione di attrezzature e personale• Modalità e criteri di coltivazione

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D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36

all’articolo 7 comma 1. si afferma che:

I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Taledisposizione non si applica:

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SMALTIMENTO A DISCARICA

disposizione non si applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cuiall'articolo 1,

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Il DM 27 settembre 2010stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, inconformità a quanto stabilito dal d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

Art. 2

1. Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discaricail produttore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base prima

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SMALTIMENTO A DISCARICA

il produttore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base primadel conferimento in discarica o dopo l’ultimo trattamento.

2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso laraccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale incondizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasitipo di rifiuto.

3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primoconferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo cheoriginati rifiuti e. comunque, almeno una volta l'anno.

4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessisoddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiutisono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancataconformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.

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Il DM 27 settembre 2010

Art. 2

5. AI produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità del produttore, algestore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 13gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni forniteper la caratterizzazione siano corrette.

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SMALTIMENTO A DISCARICA

per la caratterizzazione siano corrette.6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

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Il DM 27 settembre 2010

I rifiuti giudicati ammissibili a seguito della caratterizzazione di base, sonosottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono lecaratteristiche della categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità.La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dalproduttore in esito alla fase di caratterizzazione

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SMALTIMENTO A DISCARICA

Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o piu' delle determinazionianalitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devonocomprendere almeno un test di cessione per lotti.

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Il DM 27 settembre 2010

L’art. 5 disciplina i criteri di ammissibilità in discarica per RIFIUTI INERTI:1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, sono smaltitinelle discariche per rifiuti inerti:

a) i rifiuti elencati nella TABELLA 1 senza essere sottoposti ad accertamentoanalitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella

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SMALTIMENTO A DISCARICA

analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nelladefinizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decretolegislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dalpresente decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti provenienteda un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie dirifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processoproduttivo;

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SMALTIMENTO A DISCARICA

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Il DM 27 settembre 2010

L’art. 5 disciplina i criteri di ammissibilità in discarica per rifiuti inerti:1, Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, sono smaltitinelle discariche per rifiuti inerti:

b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'articolo 2,soddisfano i seguenti requisiti:

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SMALTIMENTO A DISCARICA

soddisfano i seguenti requisiti:sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del presente decreto,presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 delpresente decreto; non contengono contaminanti organici in concentrazionisuperiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.

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TABELLA 2Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti:

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SMALTIMENTO A DISCARICA

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Le modalità di smaltimento devono essere precisate nell’ambito dell’approvazionedel Progetto di Bonifica del sito.

Devono essere allegati al Progetto almeno i seguenti documenti:

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SMALTIMENTO A DISCARICA

TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DA SITI CONTAMINATI:

Devono essere allegati al Progetto almeno i seguenti documenti:- Indicazione del/dei siti di smaltimento finale- Autorizzazione all’attività del sito di smaltimento finale in discarica- Indicazione della ditta incaricata della movimentazione e del trasporto- Autorizzazioni della ditta per il trasporto di rifiuti- Analisi di classificazione del rifiuto (anche in fase di cantiere) ev. verifiche

preventive di conformità- Piano di gestione dei rifiuti

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NORMATIVA VIGENTE PER L’ATTIVITA DI RECUPERO DEI RIFIUTI

L’autorizzazione all’attività di recupero dei rifiuti si differenzia in autorizzazione in procedura Ordinaria e autorizzazione in procedura Semplificata

RECUPERO / RIUTILIZZO

Il riferimento normativo per giungere all’autorizzazione degli impianti di recupero rifiuti è costituito nella Parte IV del Titolo I del D.Lgs 152/2006 e precisamente

TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI

art. 208, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006

PROCEDURA ORDINARIA

art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006

PROCEDURA SEMPLIFICATA

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OPERAZIONI DI RECUPERO

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R2 Rigenerazione/recupero di solventiR3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metalliciR5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI

RECUPERO / RIUTILIZZO

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basiR7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamentoR8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatoriR9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oliR10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologiaR11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

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Art. 208, D.Lgs. 152/2006

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

PROCEDURA ORDINARIA

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di

recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla

Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la

documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso

TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI

RECUPERO / RIUTILIZZO

documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso

DGRV 2966 del 26.09.2006

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la Regione

individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi

relativi alla compatibilità del progetto c) acquisisce, ove previsto dalla normativa

vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie

conclusioni con i relativi atti alla Regione. Che può avvalersi di ARPA

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Art. 208, D.Lgs. 152/2006

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi,

valutando le risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva del

progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione

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RECUPERO / RIUTILIZZO

PROCEDURA ORDINARIA

progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione

sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi

regionali,

provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e

comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della

domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego

motivato della stessa.

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Art. 214

Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle

procedure semplificate.

PROCEDURA SEMPLIFICATA art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006

TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI

RECUPERO / RIUTILIZZO

Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono

adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti

e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi

effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero

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Art. 216

Operazioni di recupero.

l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi

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RECUPERO / RIUTILIZZO

PROCEDURA SEMPLIFICATA art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006

l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi

novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente

competente.

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili; (10 t/g salvo verifica di assoggettabilità a VIA)

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni

specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal

presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti stessi siano recuperati senza

pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi

che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

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Art. 216

Operazioni di recupero.

3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la

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PROCEDURA SEMPLIFICATA art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006

3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la

comunicazione di inizio di attività e verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e

dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del

legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma l;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione

nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di

eventuali impianti mobili;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

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Art. 216

Operazioni di recupero.

4. La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle

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RECUPERO / RIUTILIZZO

PROCEDURA SEMPLIFICATA art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006

4. La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle

condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di

inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a

conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e

secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e

comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero

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D.M. 05/02/1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle

procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

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RECUPERO / RIUTILIZZO

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Delibera della Giunta 2426 del 04/08/2009 elenco elaborati da allegare alla

domanda di approvazione del progetto di realizzazione degli impianti di recupero e

di smaltimento di rifiuti

Decreto 05/04/2006, n°186 - Regolamento recante modifiche al decreto

ministeriale 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle

procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto

legislativo 05/02/1997 n°22".

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Decreto 05/04/2006, n°186 - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale

05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure

semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo

05/02/1997 n°22".

TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI

RECUPERO / RIUTILIZZO

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia

individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie

prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi

alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente

commercializzate.

Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime

secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo

effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

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Decreto 05/04/2006, n°186

Art. 5 - 1. Recupero Ambientale

Le attività di recupero ambientale (R10) consistono nella restituzione di aree

degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici. L'utilizzodei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure

TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI

RECUPERO / RIUTILIZZO

PROCEDURA SEMPLIFICATA

dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle proceduresemplificate a condizione che:

a) i rifiuti non siano pericolosi;

b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;

c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal

presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto

di cui alla lettera b);

d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche

dell'area da recuperare;

d bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla

legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti

inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito. (new)

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Art. 7 – Quantità impiegabile

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto negli allegati, le quantità massime

annue di rifiuti, impiegabili nelle attività di recupero disciplinate dal presente

TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI

RECUPERO / RIUTILIZZO

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Decreto 05/04/2006, n°186

annue di rifiuti, impiegabili nelle attività di recupero disciplinate dal presente

decreto, sono determinate dalla potenzialità annua dell'impianto in cui si effettua

l'attività al netto della materia prima eventualmente impiegata e senza creare rischi

per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

2. Il deposito per la messa in riserva di rifiuti di cui al comma 1, dell'art. 6, non può

avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a

quelle recuperabili nello stesso periodo.

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Divisione Rifiuti e Bonifiche

Art. 8 - Campionamenti e analisi

1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è

effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione

rappresentativo secondo le norme UNI 10802, ''Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e

TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI

RECUPERO / RIUTILIZZO

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Decreto 05/04/2006, n°186

rappresentativo secondo le norme UNI 10802, ''Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e

fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto

ove i rifiuti sono prodotti (onere del produttore) almeno in occasione del primo

conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e,

comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di

produzione.

5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto

conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente

regolamento per la specifica attività svolta.

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TIPOLOGIA DI RIFIUTI RECUPERABILI E ATTIVITA’ DI RECUPERO

7.31 bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].

7.31 bis.1 Provenienza: attività di scavo.

7.31 bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con

presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI

RECUPERO / RIUTILIZZO

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Decreto 05/04/2006, n°186

presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

7.31 bis.3 Attività di recupero:

a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test

di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)

[R10];

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato

all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3

al presente decreto) [R5].

7.31 bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti

ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

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Allegato 4/1 - Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui

all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 - [Allegato 4 suballegato 1]

TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI

RECUPERO / RIUTILIZZO

TIPOLOGIA DI RIFIUTI RECUPERABILI E ATTIVITA’ DI RECUPERO

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Decreto 05/04/2006, n°186

Attività di

recupero

Tipologia Codice

Rifiuto

Descrizione Quantità

(t/a)

Industria Ceramica 7.31 bis [170504] Terre e rocce di

scavo

5.300

Industria dei Laterizi 7.31 bis [170504] Terre e rocce di

scavo

2.220

Utilizzo dei rifiuti per la

formazione di rilevati e

Sottofondi Stradali

7.31 bis [170504] Terre e rocce di

scavo

150.000

Utilizzo dei rifiuti per i recuperi

Ambientali

7.31 bis [170504] Terre e rocce di

scavo

150.000

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ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI

RECUPERO / RIUTILIZZO

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CASO STUDIO

INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

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Si è proceduto ad autorizzare un’attività di recupero in procedura semplificata nelrispetto di quanto previsto dal DM 5.2.98 e ss.mm.ii. è stato predisposto appositoprogetto di recupero dei luoghi con indagini chimiche e agronomiche per verificadella compatibilità dei materiali in giacenza con il fondo agricolo da recuperare.

CASO STUDIO

INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

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A seguito dell’ultimazione dei lavori di costruzione della tratta ferroviaria VeneziaPadova, utilizzate come deposito temporaneo di materiali da parte delle ditteincaricate di eseguire i suddetti lavori, risultava ancora presente in sito un cumulo diterreno del volume indicativo di 4-5mila m3 come rilevato nel corso dei sopralluoghieffettuati dagli enti di controllo preposti.

CASO STUDIO

INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

A seguito di istruttoria interna ARPAV ha concluso le proprie verifichedefinendo le terre presenti in sito come “rifiuto” ai sensi della normativavigente in materia di terre e rocce da scavo stante il superamento dei termini dideposito temporaneo, la mancata conformità con gli obiettivi progettuali di

riutilizzo e le difficoltà riscontrate nel risalire con precisione ai processi produttivi

che ne hanno dato origine.

La Scrivente ha quindi proposto e perseguito il recupero e riutilizzo ditale materiale ai fini del Recupero Ambientale R10 per riportare il sito allecondizioni di fruibilità antecedenti all’impiego dello stesso quale deposito dimateriali.

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Il recupero è stato effettuato ai sensi del D.M. 05/02/1998 come modificato dal

D.M. 186;

in particolare secondo quanto riportato al punto 45) del DM 186 che introduce nel

D.Lgs 05/02/98 il punto 7.31-bis relativo al rifiuto identificato dal C.E.R. 170504 di

cui all’attività di recupero prevista dal punto 7.31-bis.3 b) utilizzo per recuperi

ambientali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto

CASO STUDIO

INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

ambientali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto

tal quale secondo il metodo in allegato 3 al decreto 186/2006).

Il Progetto di Recupero Ambientale dello stato dei luoghi concerne il recupero

ambientale plano altimetrico del sito e la sistemazione delle scoline - comprensivo

dei risultati dei test di cessione effettuati sui terreni depositati in cantiere ai sensi

dell’Allegato 3 al decreto 186 e delle opportune indagini agronomiche sito

specifiche

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CAMPIONAMENTO

CASO STUDIO

INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

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CASO STUDIO

CAMPIONAMENTO

INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

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PARAMETRO u.d.m. METODO DI PROVA

Limiti D.Lgs.152/06

RESIDENZIALE

Col. A

Sopravaglio 20 mm % D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met II.1

CASO STUDIO

ANALISI

INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

CHIMICHE (COL. A, Tab.1, All.5, Pt.IV, D.Lgs 152/06)

Sopravaglio 20-2 mm % D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met II.2

Sottovaglio 2 mm % D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met II.3

Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL.2 1984

COMPOSTI INORGANICI

Arsenico mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 20

Cadmio mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 2

Cromo totale mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 150

Cromo esavalente mg/Kg s.s. CNR IRSA 16 Q64 VOL.3 1986 2

Nichel mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 120

Piombo mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 100

Rame mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 120

Zinco mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 150

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Benzo(a)antracene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.5

Benzo(a)pirene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1

Benzo(b)fluorantene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.5

Benzo(k)fluorantene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.5

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Parametri u.d.m. Metodo di ProvaConc.

limite

Nitrati mg/l NO3 UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 50

Fluoruri mg/l F UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 1,5

CASO STUDIO

Divisione Rifiuti e Bonifiche

ANALISI

INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

TEST DI CESSIONE (ALL. 3 AL DM 186/2006)

Solfati mg/l SO4 UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 250

Cloruri mg/l Cl UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 100

Cianuri μg/l Cn UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man. 29 2003 50

Bario mg/l Ba UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003 1

Rame mg/l Cu UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3250B Man. 29 2003 0.05

Zinco mg/l Zn UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3320A Man. 29 2003 3

Berillio μg/l Be UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3100A Man. 29 2003 10

Cobalto μg/l Co UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3140A Man. 29 2003 250

Nichel μg/l Ni UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3220 Man. 29 2003 10

Vanadio μg/l V UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3310A Man. 29 2003 250

Arsenico μg/l As UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3080A Man. 29 2003 50

Cadmio μg/l Cd UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3080A Man. 29 2003 5

Cromo totale μg/l Cr UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3150B1 Man. 29 2003 50

Piombo μg/l Pb UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3230B Man. 29 2003 50

Selenio μg/l Se UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3260A Man. 29 2003 10

Mercurio μg/l Hg UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3200A2 Man. 29 2003 1

Amianto mg/l MP-02-2005 30

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CASO STUDIO

Divisione Rifiuti e Bonifiche

ANALISI

INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

AGRONOMICHE (D.M. 185 del 13/09/99)

DETERMINAZlONE UdM. METODO DI PROVA

pH Unità D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.III.1

Scheletro % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.2

Sabbia totale % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.6

Limo % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.6

Argilla totale % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.6

Carbonio organico % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. VII.3

Sostanza organica % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. VII.3

Azoto totale (N) g/Kg s.s.D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met XIV.2 +

Met. XIV.3 DM 25/03/2002 GU 84/02

Calcare totale (CaC03) % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. V.1

Calcare attivo (CaC03) % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. V.2

Fosforo assimilabile (P205) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XV.3

Potassio scambiabi1e (K20) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5

Sodio scambiabile (Na) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5

Magnesio scambiabile (MgO) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5

Calcio scambiabile (CaO) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5

Boro assimilabile (B) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XVI.1

Ferro assimilabile (Fe) mg/Kg s.s. M.U. 682:85

Manganese assimilabile (Mn) mg/Kg s.s. M.U. 682:85

Rame assimilabile (Cu) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XII.1-2

Zinco assimilabile (Zn) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XII.1-2

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CASO STUDIO

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RISULTATI

INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO AI SENSI DEL D.P.R. 915/82In base alla valutazione dei risultati analitici relativi al rifiuto tal quale, il rifiutostesso è classificato come SPECIALE NONTOSSICO-NOCIVO

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO SECONDO LE DECISIONICLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO SECONDO LE DECISIONIDELLA COMMISSIONE CEE nn 118, 119 E 573/2001.Le concentrazioni delle sostanze inquinanti in riferimento alle caratteristiche dipericolosità indicate nell'allegato III della Direttiva 91/6891CEE, relativa ai codicida H3 ad H8 ed ai codici H10 e H11, risultano inferiori ai rispettivi limiti indicatidall'articolo 2 della Decisione 2000/532/CE/200l.Il rifiuto pertanto è da considerarsi: NON PERICOLOSO

ANALISI CHIMICHETutti i valori di concentrazione sono risultati conformi con i limiti riportati incolonna A di tabella 1 allegato 5 alla Parte IV del TitoloV del D.Lgs 152/2006

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CASO STUDIO

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RISULTATI

INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO Alle terre in oggetto è stato pertanto assegnato il codice C.E.R. 17 05 04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03). La validità di tale assunzione è confermata anche dagli esiti del Test di Cessione confermata anche dagli esiti del Test di Cessione

ESITI TEST DI CESSIONEtutti i parametri determinati rientrano nei limiti imposti dall’Allegato 3 del DM186/2006 a garanzia della riutilizzabilità di codesti materiali per le operazionipreviste dal progetto di Recupero Ambientale.

ESITI TEST ANALISI AGRONOMICHEI terreni attualmente in giacenza presentano alcune differenze rispetto al terrenosu cui è previsto il loro spandimento relativamente ad alcuni parametripedologici. Tuttavia si tratta di scarti di valore che verrebbero mitigati dall’unionee dalla ristrutturazione dei suoli analizzati, e trarrebbero giovamento dallasuccessiva applicazione di adeguate tecniche agronomiche di miglioramento.

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CASO STUDIO

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PROGETTO

INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

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Ing. Mauro Gallo

Divisione Rifiuti e Bonifiche

CASO STUDIO

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PROGETTO

INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

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Divisione Rifiuti e BonificheAPPROVAZIONE

CASO STUDIO

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REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RECUPERO

CASO STUDIO

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CASO STUDIO

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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