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Il ruolo di Arpa Puglia e del SNPA nella gestione delle molestie olfattive Vito Bruno Direttore Generale ARPA Puglia

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Il ruolo di Arpa Puglia e del SNPA nella gestione delle molestie olfattive

Vito BrunoDirettore Generale ARPA Puglia

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Gli odori, pur rappresentando uno degli “impatti ambientali”più significativi, in ragione della loro notevole ricaduta sullaqualità della vita dei soggetti esposti, non erano normati alivello nazionale. Il Legislatore ha introdotto nel D.Lgs.152/2006 una disposizione dedicata alla emissioni odorigene.

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Articolo 272-bis “Emissioni odorigene”

1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per laprevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui alpresente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce dellecaratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e dellecaratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplinaregionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con lemodalità previste all’articolo 271:a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze

odorigene;b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per

attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazionedi piani di contenimento;

c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criterilocalizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dellostabilimento;

d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo,portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse inunità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dellostabilimento;

e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigenaespresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioniodorigene dello stabilimento.

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Articolo 272-bis “Emissioni odorigene”

2. Il Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione allemisure previste dal presente articolo. Attraverso l’integrazionedell’allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previstedall’articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sullabase dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni perla prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene deglistabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione dimetodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti”

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Articolo 272-bis “Emissioni odorigene”

Il nuovo disposto di legge, articolato in due comma, in primisindica una serie di importanti misure che le normative regionali ele autorizzazioni possono prevedere al fine di prevenire e limitarele emissioni (comma 1).

Inoltre, affida ruolo e poteri di indirizzo in materia alCoordinamento tra Ministero dell’Ambiente, Regioni e Autoritàcompetenti in materia di aria- ambiente.

Questo rappresenta un cambiamento importante perché apreuna prospettiva di concertazione che, nel frammentato quadronormativo italiano, è un’ottima premessa per un’azione coerentein materia di inquinamento olfattivo e controllo degli odori.

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Il Coordinamento in materia di aria ambiente

Il comma 2 dell’art. 272-bis disciplina il funzionamento del Coordinamentotra Ministero dell’Ambiente, Regioni e autorità competenti in materia diaria ambiente.

Il Coordinamento è un organismo tecnico-politico istituito presso ildicastero dell’Ambiente dall’art 20 del Dlgs n.155/2010.Coinvolge il Ministero della Salute e rappresentanti degli Enti localioltre a ISPRA, ENEA, CNR e altre autorità competenti, conrappresentanti di agenzie regionali e provinciali per la protezionedell’ambiente.Opera con compiti di studio e poteri di indirizzo, per elaborarelinee guida “anche al fine di garantire un’attuazione coordinata eomogenea delle nuove norme”.

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Cosa cambia?

➢ La recente introduzione dell’art. 272-bis “Emissioni Odorigene”nell’ambito del D.Lgs. 152/06, se da un lato rappresenta unavanzamento nella regolamentazione nazionale degli odori,dall’altro, di fatto, demanda alle normative regionali o alleautorizzazioni l’adozione di misure per la prevenzione e lalimitazione delle emissioni odorigene;➢Tale contesto normativo conferma l’esigenza del Sistema Agenzialedi procedere ad un’armonizzazione e sistematizzazione delleprocedure su scala nazionale che trovi fondamento in unbackground tecnico-scientifico condiviso.

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Legge Regione Puglia 16 luglio 2018, n, 32 “Disciplina un materiadi emissione odorigine”

Gli obiettivi della legge sono i seguenti:

➢ Ridefinire il campo di applicazione della normativa,adeguandola alle norme europee;

➢ Garantire uniformità del monitoraggio alle norme UNI;

➢ Individuare puntualmente le attività dell'ARPA Puglia, chedovrà fornire supporto tecnico alla Pubblica Amministrazionechiamata a valutare la documentazione relativa alle sorgentiodorigene significative ed alla loro caratterizzazione.

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Attività ARPA : Legge Regione Puglia 32/2018

Art. 3 “Individuazione delle sorgenti odorigene e valutazione dell’impattoolfattivo”Art. 4 Attività di controlloArt. 5 Gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo

Cosa cambia rispetto alla vecchia legge?

➢La nuova norma non prevede limiti emissivi univoci per tutte glistabilimenti industriali. I limiti emissivi vengono stabiliti dall’Autoritàcompetente per ogni stabilimento in funzione della stima dellericadute al suolo delle emissioni odorigene.

➢Con la nuova norma ad ARPA vengono assegnati nuovi compiti, siasotto il profilo dell’attività di controllo degli stabilimenti industrialiosmogeni che sotto il profilo della gestione delle segnalazioni dimolestia olfattiva. La gestione di queste segnalazioni dovrà essererealizzata secondo un protocollo redatto da ARPA Puglia incollaborazione con la Regione Puglia.

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L. n. 132/2016: istituzione del Sistema Nazionale per la Protezionedell’Ambiente e nuova disciplina ISPRA

Secondo il testo di legge il Sistema Nazionale, di cui fanno parte ISPRAe le ARPA/APPA, “concorre al perseguimento degli obiettivi dellosviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, dellasalvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e dellatutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio«chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali eregionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimentodelle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge” (art. 1,comma 2).

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Arpa Puglia ha coordinato le attività del GDL - 13 del ProgrammaTriennale 2014-2016 dell’SNPA.

Il documento finale fornisce al Sistema Agenziale un quadro diriferimento comune, data l’eterogeneità delle esperienzeacquisite e delle metodologie di approccio utilizzate, inconsiderazione delle dotazioni tecnico - strumentali disponibiliper ciascuna Agenzia e della specificità delle attività produttivedel territorio. Pertanto l’obiettivo del lavoro del GdL è statofornire agli enti di controllo informazioni utili per la scelta degliapprocci adeguati ad effettuare un’azione di prevenzione,controllo e valutazione delle emissioni odorigene, tenendo contodel più recente stato dell’arte relativamente alla normativa, allemetodologie utilizzabili più robuste, alla ricognizione delleesperienze di successo in corso e alle tecnologie disponibili.

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ARPA Puglia ha coordinato le attività del GDL - 13 del ProgrammaTriennale 2014-2016 dell’SNPA.

Il documento è strutturato in capitoli in cui è possibile reperireinformazioni circa:Capitolo 1 - L’odore e la sua percezione (dopo una breve descrizione delmeccanismo fisiologico di percezione dell’odore sono descritte lecaratteristiche proprie delle sostanze odorigene e i fattori che possonocontribuire a determinare la molestia olfattiva);Capitolo 2 - I principali riferimenti normativi in materia di odori (sonoriportati alcuni esempi di approcci normativi internazionali, conparticolare riferimento alle disposizioni nella normativa ambientalenazionale e regionale nonché ad aspetti riguardanti gli orientamentigiurisprudenziali in materia);Capitolo 3 - Elementi valutativi nell’ambito di procedure diautorizzazione (questa sezione fornisce , in maniera sintetica, elementiutili per esaminare la documentazione prodotta da impianti a rischioosmogeno nell’ambito delle procedure autorizzative al fine di valutareprescrizioni tecniche e gestionali per il contenimento delle emissioni,nonché le modalità per il monitoraggio ed il controllo);

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Arpa Puglia ha coordinato le attività del GDL - 13 del Programma Triennale2014-2016 dell’SNPA.

Capitolo 4 - Metodologie di monitoraggio delle emissioni odorigene(questa sezione esamina i diversi aspetti relativi al monitoraggio, dalla fase dicampionamento alla analisi. Sono descritte, in maniera specifica, le possibilimetodologie da applicare in riferimento alle tipologie di sorgenti);Capitolo 5 – Modelli di dispersione per la valutazione dell’impatto olfattivo(il capitolo descrive l’ambito generale di applicazione dei modelli didispersione in riferimento a linee guida specifiche redatte in ambitoregionale ed esamina i dati richiesti in input al modello);Capitolo 6 – Approcci integrati per la valutazione della molestia olfattiva(questa sezione fornisce indicazioni sulle modalità di approccio utilizzabiliper esaminare un caso di molestia olfattiva, attraverso l’integrazione deidiversi strumenti di valutazione);Capitolo 7 – Metodologie di abbattimento delle emissioni odorigene (ilcapitolo fornisce una disamina delle principali tecnologie di abbattimentodelle emissioni odorigene, riportando un approfondimento sui possibiliinterventi di controllo e mitigazione relativamente ad alcune tipologie diattività: impianti di trattamento di acque reflue, allevamento intensivi,industria della raffinazione, impianti di trattamento di rifiuti e discariche).

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ALTRI STRUMENTI GIURIDICI: ART 844 c.c.( attività industriale)

“il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o dicalore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioniderivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità,avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questanorma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze dellaproduzione con le ragioni della proprietà. Può tenere conto della prioritàdi un particolare uso”

L’art. 844 c.c. è contenuto nella parte del codice civile dedicataalla regolamentazione dei rapporti di c.d. buon vicinato eregola le “immissioni” nel fondo altrui (ovvero ciò che invade ilfondo altrui provenendo da un fondo di proprietario diverso –concetto diverso dall’emissione con cui si intende ciò chefuoriesce da una sorgente fissa a o mobile indipendentementedal fatto che l’emissione stessa invada o meno il fondo altrui).

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Art. 700 c.p.c. – tutela cautelare

“Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi hafondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per farvalere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da unpregiudizio imminente e irreparabile ,può chiedere con ricorso algiudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo lecircostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delladecisione sul merito”.

L’urgenza che la legge tutela con l’art.700 del codice diprocedura civile non è quella che deriva dalle condizioni(anche gravi) di salute di chi vuol proporre il ricorso, mal’urgenza che deriva dal fatto che il diritto di chi vuole proporreil ricorso sia oggetto di una minaccia imminente e unpregiudizio irreparabile se si attendessero i tempi di un giudizioordinario.

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Profili penali

Integrano il reato dell’art. 674 cp le “molestie olfattive” da attivitàproduttiva autorizzata che siano idonee a recare molestia o fastidio allepersone secondo un criterio di “stretta tollerabilità”.

La Corte di Cassazione nella sentenza 18 gennaio 2017, n.2240 confermal’orientamento in materia di “getto pericoloso di cose” con riguardo alleemissioni da attività produttiva autorizzata consolidato da Cassazione2745/2008.Poiché non esiste una normativa statale che prevede disposizionispecifiche e valori limite in materia di odori, in caso di molestie olfattived’attività comunque autorizzata, spetta al giudice Penale valutare lalegittimità delle emissioni alla stregua del criterio della stretta tollerabilità.Cassazione Penale sezione III n. 2475 del17 gennaio 2008. Oggetto diesame del caso di specie era attinente all’inquinamento olfattivo prodottoda stabilimenti alimentari e di lavorazione di scarti animali. Anche in questoprocedimento la Corte ha inteso che in assenza di una predeterminazionenormativa, ove il giudice debba valutare la tollerabilità consentita delleemissioni prodotte sull’area esterna alla azienda e sulle persone che viabitano o comunque vi operano, tale valutazione deve operarsi secondocriteri di stretta tollerabilità.

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Profili di diritto ammnistrativo

La materia è presieduta, come noto, dai principi di prevenzione e diprecauzione di cui all’art. 191 del Trattato; il principio di precauzione, inparticolare, può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o unprocesso può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramiteuna valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consentedi determinare il rischio con sufficiente certezza.Il ricorso al principio si scrive, pertanto, nel quadro generale dell’analisi delrischio che comprende, oltre alla valutazione del rischio, la gestione ecomunicazione del rischio. La giurisprudenza ha chiarito che il principio diprecauzione “fa obbligo all’autorità competenti di adottare procedimentiappropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per lasicurezza e per l’ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fasedi applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione(cfr., ex Multius, Cons. Stato Sez. IV, 11 novembre 2014 n.2225; Cons. Staton.2495/2015).

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Profili di diritto ammnistrativo

Il principio di prevenzione è a sua volta correlato al noto principiocardine delle politiche ambientali UE “chi inquina paga”, in base alquale i costi connessi alla prevenzione, mitigazione e controllodegli impatti industriali devono essere internalizzati e posti incapo all’operatore economico che svolga attività produttive diinquinamenti.

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