Il ruolo del Biologo nel laboratorio di analisi cliniche, COLLEGIO DEI BIOLOGI DELLE UNIVERSITA’...
-
Upload
flavio-di-stefano -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Il ruolo del Biologo nel laboratorio di analisi cliniche, COLLEGIO DEI BIOLOGI DELLE UNIVERSITA’...
Il ruolo del Biologo nel laboratorio di analisi cliniche,
COLLEGIO DEI BIOLOGI DELLE UNIVERSITA’ ITALIANE
Università degli studi di Roma “La Sapienza” Università degli studi di Roma “Tor Vergata”Università degli studi “Roma Tre” Università degli Studi della TusciaUniversità degli studi di L’Aquila
Erminio Torresani
Corso di Formazione in preparazione dell’Esame di Stato (Sezioni A e B)
12 Giugno 2014Roma v.le MarconI 446
BIOLOGI
Roma 12 giugno 2014
BiologoVocabolario on line
bïòlogo s. m. (f. -a) [comp. di bio- e -logo] (pl. m. -gi, raro -ghi). – Studioso di scienze biologiche; laureato in biologia che svolge attività professionale in particolari settori della biologia.
Enciclopedia | Vocabolario | Dizionario biografico
Home Vocabolario Biologo
BiologiaVocabolario on line
biologìa s. f. [comp. di bio- e -logia; il termine è stato coniato dal naturalista ted. G. R. Treviranus (ted. Biologie) nel 1802, e nello stesso anno, forse indipendentemente da lui, usato anche dal naturalista fr. J.-B. Lamarck (fr. biologie)]. – L’insieme delle scienze che hanno per oggetto la vita degli animali e delle piante; con questo sign. più ampio, è denominata anche b. generale, e comprende in sé varie discipline ………. ……..
Gottfried Reinhold Treviranus
Jean Baptiste Lamarck
Charles Darwin
Antoni van Leeuwenhoeck
LEGGE ISTITUTIVA DELL'ORDINENAZIONALE DEI BIOLOGI
LEGGE 396/67
In Italia il Biologo è un po’ più giovane.
Nasce nel 1967
LEGGE ISTITUTIVA DELL'ORDINENAZIONALE DEI BIOLOGI
LEGGE 396/67
ART. 1 TITOLO PROFESSIONALE
Il titolo di BIOLOGO spetta a coloro,che in possesso del titolo accademicovalido per l'ammissione all'esame di
stato per l'esercizio della professione diBiologo, abbiano conseguito
l'abilitazione all'esercizio dellaprofessione.
LEGGE 24 maggio 1967, n. 396Ordinamento della professione di Biologo
Art. 3. Oggetto della professioneFormano oggetto della professione di biologo
a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
c) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante;
d) identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali
i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione dopo tirocinio biennale in strutture riconosciute
•Albo professionale•Elenco speciale
Decreto del Presidente della Repubblica - 3 novembre 1982, n. 981Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di geologo
D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 980 Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di biologo. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1983, n. 19)come modificato dal
D.P.R. 26 maggio 1984, n. 387 (Gazz. Uff. 28 luglio 1984, n. 207)
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328
““Modifiche ed integrazioni della Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per disciplina dei requisiti per
ll ’’ammissione allammissione all’’esame di Stato esame di Stato e delle relative prove per e delle relative prove per
ll ’’esercizio di talune professioni, esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei nonché della disciplina dei
relativi ordinamentirelativi ordinamenti””
Art. 30Art. 30Sezioni e titoli professionaliSezioni e titoli professionali
1. .Nell'albo professionale dell'ordine sono istituite la Nell'albo professionale dell'ordine sono istituite la
sezione Asezione A e la e la sezione B.sezione B.
1.1. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo
professionale di professionale di biologobiologo33. . Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo
professionale di professionale di biologo iuniorbiologo iunior..44. . L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata, L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata,
rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei biologi", rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei biologi", "Sezione dei biologi iuniores"."Sezione dei biologi iuniores".
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 ““Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per ll ’’ammissione allammissione all’’esame di Stato e delle relative prove per esame di Stato e delle relative prove per
ll ’’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamentirelativi ordinamenti””
IL BIOLOGO NEL S.S.N.
IL BIOLOGO
• Laurea 3 anni
• Laurea specialistica 3 + 2 anni
• Iscrizione Ordine• Diploma di specialità + 4 / 5
anni
ORGANIZZAZIONE SANITARIA
IN ITALIA
LEGGE 132/68LEGGE 132/68 Legge MariottiLegge Mariotti
DPR 128/69DPR 128/69
Ente Ospedaliero, Consiglio di Ente Ospedaliero, Consiglio di AmministrazioneAmministrazione
(Presidente, Segretario )(Presidente, Segretario )
Organizzazione degli Ospedali e delle U.O. Organizzazione degli Ospedali e delle U.O. (Ospedale Regionale, Provinciale, di Zona)(Ospedale Regionale, Provinciale, di Zona)
Assetto giuridico del personaleAssetto giuridico del personale
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
LEGGE 833 / 1978Legge di riforma sanitariaLegge di riforma sanitaria
Concetto Psico – Fisico di Salute
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
•Cura•Riabilitazione•Prevenzione
Sanitario e Sociale
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Legge 833/78
• Unità Sanitarie Locali (USL) (USSL o ULSS)
• Ospedali a valenza nazionale
• Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (I.R.C.C.S.)
• Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.)
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDALIZZAZIONE
•ALTA DIREZIONE
•DRG, LEA, ecc.
AZIENDALIZZAZIONE D.Lg.svo 502/92 D.Lg.svo 229/99
Libera scelta (accesso) strutture pubbliche e private
• Competitività
• Nuovo rapporto Pubblico-Privato
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
D.Lg.svo 502/92 e D.Lg.svo 229/99
• Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.)
• Aziende Ospedaliere (A.O.)
• Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (I.R.C.C.S.)
• Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.)
REFERENDUM 1993
SEPARAZIONE AMBIENTE / SANITA’
D.L. 4 dicembre 1993 n. 496Legge 21 gennaio 1994 n. 61
ISTITUZIONE
A.R.P.A.Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
ex PMIP (Presidi Multizonali Igiene e Profilassi)
ex LIP (Laboratori provinciali Igiene e profilassi)
– Medico – micografica– Chimica– Fisica
• Laboratori di sanità pubblica (SSN)• Istituti Zooprofilattici sperimentali (IZS)
• ARPA
Legge 833/78 D.P.R. 761/79
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PRIMA
Legge 132/68 (Legge Mariotti)
Legge 132/68 (Legge Mariotti)
D.P.R. 128 /69 (Stato giuridico personale ospedaliero)
Laureati dei ruoli speciali addetti alle attività sanitarie
(Biologi, Chimici e Fisici)
Medici• Primario• Aiuto• Assistente
LEGGE 833/78LEGGE 833/78
DPR 761/79DPR 761/79 Assetto giuridico del personaleAssetto giuridico del personale (profili (profili
professionali)professionali)
• MediciPrimario, Aiuto, AssistentePrimario, Aiuto, Assistente
• Biologi, Chimici, FisiciDirettore, Coadiutore, CollaboratoreDirettore, Coadiutore, Collaboratore
DPR 821/ 84DPR 821/ 84 Funzioni del personaleFunzioni del personale
Legge 833/78 D.P.R. 761/79
MEDICI SANITARIPrimario Direttore
Aiuto Coadiutore
Assistente Collaboratore
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE