Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, nazionalità e alla tipologia contrattuale
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LAVORATORI PARTICOLARI
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• Valutazione di tutti i rischi – stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza – differenze di genere – etá – provenienza da altri paesi – specifica tipologia contrattuale
• Relazione sulla valutazione di tutti i rischi
• Criteri adottati per la valutazione dei rischi
• Misure di prevenzione e protezione attuate
• D.P.I adottati
• Programma di misure opportune per il miglioramento
• Procedure per l’attuazione delle misure da realizzare
• Nominativo del r.S.P.P. Del rls, del medico competente
• Individuazione di mansioni con rischi specifici che richiedono specifiche conoscienze e formazione
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IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.LGS. N. 81/08 ART. 28 - CONTENUTI
• lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs. 151/2001);• differenze di genere • differenze di età: minori (L. 977/67)• provenienza da altri paesi;• lavoratori disabili;• mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici:
- divieto di assunzione e somministrazione bevande alcoliche- accertamento di assenza di tossicodipendenza
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LAVORATORI PARTICOLARI
Valutazioni differenziate per quanto riguarda:
• vista (frequenza della sorveglianza sanitaria 2/5 anni in base all’età);
• posture incongrue;• Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC);• piombo (donne, minori);• movimenti ripetitivi;• lavori usuranti.
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DIFFERENZE DI GENERE ED ETÀ
IL DATORE DI LAVORO VALUTA I RISCHI PER LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
INDIVIDUA I LAVORI VIETATI DI CUI AGLI ALLEGATI A E B D.LGS 151/01
INDIVIDUA I LAVORI CHE RICHIEDONO MISURE
QUALI-QUANTITATIVE DI CUI ALL’ALLEGATO C
I LAVORI SONO DI PREGIUDIZIO I LAVORI NON SONO DI
PREGIUDIZIO
C’E’ POSSIBILITA’ DI SPOSTAMENTO
NON C’E’ POSSIBILITA’ DI SPOSTAMENTO
IL DATORE DI LAVORO ALLONTANA LA LAVORATRICE E INVIA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE PROV.LE LAVORO
IL DATORE DI LAVORO COLLOCA LA LAVORATRICE A MANSIONE IDONEA E INVIA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE PROV.LE LAVORO
LA DPL EMETTE IL PROVVEDIMENTO DI ASTENSIONE
Decreto Legislativo 8 Aprile 2003, n. 66 come modificato dal D.lgs.213/04
Definizioni: Periodo notturno (“lavoro notturno”): periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti
l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino(Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22
e le 5, indipendentemente dalla eventuale maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva).
Lavoratore notturno:1. Qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo
tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;2. Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario
di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per almeno tre ore per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
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LAVORO NOTTURNO
Il lavoratore, per poter svolgere prestazioni di lavoro notturno, deve esserne ritenuto idoneo mediante accertamento ad opera delle strutture sanitarie pubbliche competenti o per il tramite del medico competente.
I lavoratori notturni, la cui idoneità sia già stata verificata ai sensi della leggeprevigente, non devono essere sottoposti ad un nuovo accertamento.
Oltre a questa iniziale valutazione che deve precedere l'esecuzione di prestazioni di lavoro notturno, lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere periodicamente verificato. La periodicità di tali controlli è individuata dal legislatore in almeno due anni. I controlli potranno essere più frequenti sia nel caso in cui il medico competente abbia prescritto una periodicità inferiore sia nel caso in cui siano mutati i rischi relativi alle lavorazioni cui il lavoratore è addetto.
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LAVORO NOTTURNO
È vietato adibire al lavoro dalle 24 alle 6 le donne in gestazione dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino o, comunque, dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza della fattispecie generatrice del divieto.
Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:• la lavoratrice subordinata, madre di un figlio di età inferiore di tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l'esecuzione di prestazioni di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch'esso lavoratore subordinato;• l'unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a 12 anni;• coloro che abbiano a loro carico un soggetto disabile ai sensi della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate .
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LAVORO NOTTURNO - LIMITAZIONI
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LAVORO NOTTURNO – VALUTAZIONE DEI RISCHI
• Tipologia di attività
• Rischi legati all’attività
• Orari/turnazioni
• Lavoratori uomini/lavoratrici donne
• Presenza di mezzi di comunicazione
• Lavoro in solitudine
• Illuminazione
• Sorveglianza sanitaria
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LAVORATORI MINORENNILegge 977/67
Obbligo scolastico
Allegato I: lavoro vietati
Valutazione dei rischi specifica
Divieto di lavoro notturno
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Provvedimento (naz.) del 30/10/2007(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative
Mansioni a rischio: le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti.
ALLEGATO I - MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI TERZI
•conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria C, D, E; patente di guida di merci pericolose su strada);•addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;•addetti all’impiego di gas tossici;•personale marittimo;•personale addetto alle ferrovie;•controllori di volo, esperti di assistenza al volo, personale certificato dal registro aeronautico italiano;
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Provvedimento (naz.) del 30/10/2007(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative
Finalità:
prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni lavorative a rischio prevedendo la NON IDONEITÀ dei lavoratori nel caso in cui questi usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenza
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Provvedimento (naz.) del 30/10/2007(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative
Iter procedurale:
•I fase: accertamento svolto dal Medico Competente aziendale
•II fase: il Medico Competente avvia il lavoratore ad accertamenti di secondo livello effettuati da strutture sanitarie competenti.
-LISTA (FREQUENZA ANNUALE)
- SEGNALAZIONE SPECIFICA “EXTRA”
DATORE DI LAVORO MEDICO COMPETENTE
CONVOCAZIONE DEL LAVORATORE
(PREAVVISO MAX 1 GG)
ACCERTAMENTI DI PRIMO LIVELLO (VISITA MEDICA CON TEST TOSSICOLOGICO-ANALITICO)
ESITO NEGATIVO ESITO POSITIVO
LAVORATORE IDONEO ALL’ATTIVITÁ LAVORATIVA
LAVORATORE INIDONEO TEMPORANEAMENTE ALLA
MANSIONE
SERT: ACCERTAMENTI DI SECONDO LIVELLOESITO NEGATIVO
ESITO POSITIVOSERT: ACCERTATA DIPENDENZA:
PERCORSO RIABILITATIVO (CAMBIAMENTO TEMPORANEO DI
MANSIONE)
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Provvedimento (naz.) del 30/10/2007(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative
Protocollo sanitario approvato:
tabelle che indicano la concentrazione-soglia nei test per la positività alle varie classi di sostanze stupefacenti (oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamine, MDMA, metadone) nelle urine e su matrice pilifera.
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Provvedimento (naz.) del 16/03/2006(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Divieto di assunzione di bevande alcooliche e superalcooliche
Mansioni a rischio: le mansioni che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità, o la salute di terzi.
DIVIETO ASSOLUTO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE O SUPERALCOLICHE
•conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria B, C, D, E; patente di guida di merci pericolose su strada);•addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;•addetti all’impiego di gas tossici;•personale marittimo;•personale addetto alle ferrovie;•controllori di volo, esperti di assistenza al volo, personale certificato dal registro aeronautico italiano;•ecc.
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Provvedimento (naz.) del 16/03/2006(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)
Divieto di assunzione di bevande alcooliche e superalcooliche
Mansioni :
•conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria B, C, D, E; patente di guida di merci pericolose su strada);•addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;•addetti all’impiego di gas tossici;•personale marittimo;•personale addetto alle ferrovie;•lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri d’altezza;•attività di insegnamento;•mansioni sanitarie (medico, infermiere, etc);•ecc.
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Legge 30 marzo 2001 – Legge quadro in materia di alcolArt. 15. - Disposizioni per la sicurezza sul lavoro
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
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GRAZIEPER L’ATTENZIONE
SEA Gruppo S.r.l. Via Paolo Borsellino, 12/d - 61032 Fano (PU)
Tel. 0721 860053 - Fax 0721 862852