IL RISCHIO RAPINA il sostegno psicologico post evento Roma, 5 novembre 2008 Angelo Giuliani ABI.

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IL RISCHIO RAPINA il sostegno psicologico post evento Roma, 5 novembre 2008 Angelo Giuliani ABI

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IL RISCHIO RAPINAil sostegno psicologico post evento

Roma, 5 novembre 2008

Angelo GiulianiABI

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IL RISCHIO RAPINA Il sostegno psicologico post evento

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVIE SINDACALI

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

Art. 2087 c.c.Art. 2087 c.c.

Norma interpretata dalla giurisprudenza (a partire dagli anni ’90) in chiave espansiva fino a ricomprendere anche i rischi

derivanti da attività criminosa di terzi

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“Il datore di lavoro in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro”.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVIE SINDACALI

Art. 4 D.Lgs. 626/94Art. 4 D.Lgs. 626/94

segue

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Fa esplicito riferimento allo stress-lavoro correlato di cui all’accordo europeo 8 ottobre 2004 che esclude lo stress

post traumatico (cui è ricondotto il rischio rapina)

Dal punto di vista normativo non cambia nulla

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVIE SINDACALI

Art. 28 T.U. 2008 (Art. 28 T.U. 2008 (che sostituisce l’art. 4che sostituisce l’art. 4))

segue

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“Le imprese bancarie considereranno il «rischio-rapina» ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 626 del 1994”

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVIE SINDACALI

Ccnl 12 febbraio 2005Ccnl 12 febbraio 2005

(appendice IV)(appendice IV)

non modificato dall’accordo 8 dicembre 2007non modificato dall’accordo 8 dicembre 2007

La norma codifica un indirizzo di settore ormai consolidato.

Sul piano sindacale, in forza del demando contenuto nel ccnl, la materia è stata oggetto nel tempo di specifiche regolamentazioni

nell’ambito della contrattazione aziendale

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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E SINDACALI

Natura del rischio (professionale, ma atipico)

Obblighi di prevenzione e protezione del datore di lavoro (informazione, formazione, intervento sanitario)

Circolare ABI, serie-Lavoro n. 125/2005 sulla Circolare ABI, serie-Lavoro n. 125/2005 sulla valutazione del rischio rapina in bancavalutazione del rischio rapina in banca

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Interventi di natura sanitariaRilevanza della “natura” del rischio-rapina, che è: atipico specifico (rischio professionale, in quanto “occasionato” dal

lavoro)

Sorveglianza sanitaria non obbligatoria

L’intervento del MC solo ex art. 41, comma 2, lett. c) ossia a richiesta del lavoratore

preventivo successivo

L’intervento può essere:

Possibilità di adottare misure specialistiche

(anche a carattere psicologico)

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Ulteriori interventi

Possibile interventodel MC e del RSPP

Quale “primo supporto psicologico” a favore dei dipendenti interessati dal

fatto criminoso

Interventi sanitaridi screening

Da attuare anche mediante appositi

questionari

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DUE INTERESSANTI ESPERIENZE BANCARIE

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Comunicazione e colloquio informale da parte del SSP sulla metodologia e le finalità della procedura

Sulla base dei risultati il SPP invia ai singoli un questionario riservato da trasmettere successivamente

al MC

Alla luce dei risultati il MC valuta se sia necessario il coinvolgimento dello psicologo, l’adesione al quale resta

comunque volontaria

Il colloquio con lo psicologo può avvenire direttamente ed è sempre “protetto” da interferenze

Lo specialista relaziona al MC

1º Misure di sostegno individuale a carattere sanitario

Il MC emette un giudizio circa la sussistenza o meno di controindicazioni al permanere nel ruolo/filiale (non idoneità)

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A seguito di un questionario si procede ad una “mappatura” degli eventi (a seconda della gravità)

Segue: La classificazione degli eventi

Stante la complessità della materia viene in genere reputato inutile adottare

“protocolli” preventivi standard di sorveglianza

sanitaria

Previsti interventi “d’ufficio” per le ipotesi più gravi

Interventi che possono essere:

individuali

collettivi (debriefing)

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2° Intervento strutturato nelle seguenti fasi:

Intervento dicounseling

Disposto dal MC

Finalizzato all’acquisizione di informazioni necessarie alla individuazione del tipo di supporto da fornire

A ridosso dell’evento criminoso (entro 10 giorni)

Colloquio individuale

A valle dell’intervento di counseling, a richiesta dall’interessato

Condotto con l’ausilio di personale specializzato

Al termine del colloquio viene somministrato un questionario

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Intervento didebriefing

E’ disposto dal MC in esito alla relazione conseguente alle due fasi precedenti

Si sostanzia in un colloquio, generalmente rivolto al gruppo, tenuto dallo psicologo

Relazione finale al MC

Intervento di follow-up

Dopo 45 giorni dal MC

Colloqui di gruppo o individuali che mirano alla verifica del rischio DPTS

In esito ai colloqui, a seconda del giudizio, viene disposta la visita del MC

Visita medica post-rapina

Sempre a richiesta (no obbligatoria)

La richiesta, sottoscritta dal lavoratore, può essere avanza autonomamente o su consiglio del MC

Inoltrata all’Ufficio prevenzione