Il rischio chimico, di Veronica Galli
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Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

� NORMATIVA SPECIFICA
� DESCRIZIONE DEI RISCHI
� MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
� SITUAZIONI CORRETTE/NON CORRETTE
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SOMMARIO

D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Tit. IX -‐ Capo I
Protezione da agenG chimici
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NORMATIVA

Art. 221:
AgenG chimici pericolosi che sono presenG nel luogo di lavoro
Art. 222:
Sostanze: gli elemen) chimici ed i loro compos) allo stato naturale o o4enu) mediante qualsiasi procedimento di produzione, contenen) le impurezze derivan) dal procedimento impiegato ed eventualmente gli addi)vi necessari alla loro immissione sul mercato.
67/548/CEE recepita in italia con D.Lgs 52/1997 (sostanze)
Prepara,: le miscele o le soluzioni cos)tuite da due o più sostanze.
1999/45/CE recepita in Italia con D.Lgs 65/03 (prepara))
Il Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
§ Dal 1° gennaio 2015 abrogherà le direSve: 67/548/CEE (Sostanze) 1999/45/CE (PreparaG)
§ Modifica ed integra il regolamento CE 1907/2006 (REACH)
DAL 1° giugno 2010 obbligatoria per le sostanze
DAL 1° giugno 2015 per le miscele (non più preparaG )
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NORMATIVA D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Valutazione del rischio
Il datore di lavoro determina l’eventuale presenza di agenG chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanG dalla presenza di tali agenG.
In caso di esposizione a sostanze chimiche pericolose, la valutazione dei rischi deve considerare:
Ø Le proprietà pericolose di sostanze e composG;
Ø Le schede di sicurezza fornite dal produ`ore o dal fornitore;
Ø Il livello, il Gpo e la durata di esposizione;
Ø Le circostanze in cui viene svolto il lavoro;
Ø I valori limite di esposizione professionale;
Ø Gli effeS delle misure di prevenzione e protezione ado`ate o da ado`are;
Ø Se disponibili, le conclusioni tra`e da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria.
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NORMATIVA D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Obblighi del Datore di Lavoro Art. 223

Le sostanze o le miscele si possono suddividere:
� Non pericolose : L’acqua e l’aria atmosferica in condizioni normali
� Non pericolose ma impiegate in condizioni tali da poter cosGtuire un pericolo: L’acqua ad alta temperatura e l’aria compressa
� Pericolose ma non classificate dalle norme sulla classificazione, eGche`atura, ed imballaggio dei prodoS chimici pericolosi: Materiali organici degradaG, acque di scarico, materiali e prodoS esclusi dalle norme o non ancora classificaG
� Pericolose così come classificate dalle norme sulla classificazione, eGche`atura, ed imballaggio dei prodoS chimici pericolosi: Fanno parte di questo gruppo la maggior parte delle sostanze o preparaG presenG sui luoghi di lavoro.
Una sostanza si definisce pericolosa se:
v In grado di provocare incendi e/o esplosioni
v Pericolosa per la salute
v Corrosiva o irritante
v Pericolosa per l’ambiente
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RISCHIO

Negli ambienG di lavoro i prodoS chimici possono ritrovarsi per :
q Normale presenza per uGlizzo abituale od occasionale,
q Accadimento accidentale (versamento, perdita o anomalia impianGsGca ecc.)
I pericoli derivanG dalla presenza di sostanze chimiche possono riguardare :
ü La sicurezza
ü La sicurezza della persona (incendio, esplosione, ecc.)
ü La salute
ü La salute della persona (effeS acuG o cronici)
ü L’ambiente naturale
ü Inteso come possibilità di inquinamento o evento accidentale)
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RISCHIO

Per quanto riguarda la salute le possibili vie di penetrazione dell’organismo umano sono:
1. Il conta`o (pelle, mucose, ferite ecc…) 1 2 3
2. Inalazione (naso, bocca, pori)
3. IngesGone (bocca)
Il rischio di esposizione ad agenG chimici è
inoltre determinato da:
v La durata dell’esposizione
v Le modalità dell’esposizione
v La dose assorbita
v Cara`erisGche individuali (sesso, età, patologie.) IdenGficazione dei pericoli
v Lista completa di sostanze e preparaG con classificazione CE* o valutazione di pericolosità;
v ASvità e processi;
v QuanGtà uGlizzate;
v Luoghi e modalità produSve.
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RISCHIO

Come possiamo conoscere le cara4eris)che di pericolosità dei prodoO ? Tramite la scheda di sicurezza che il nostro fornitore è tenuto a consegnarcianteriormente o in occasione della prima fornitura.
Le schede di sicurezza che obbligatoriamente accompagnano i prodoS pericolosi in
commercio sono composte da 16 voci standardizzate.
1 Identificaz. preparato/produttore 9 Proprietà chimico/fisiche
2 Identificazione dei pericoli 10 Stabilità e reattività
3 Composizione / informazione sugli ingredienti 11 Informazioni tossicologiche
4 Misure di primo soccorso 12 Informazioni ecologiche
5 Misure antincendio 13 Considerazioni sullo smaltimento
6 Misure per fuoriuscita accidentale 14 Informazioni sul trasporto
7 Manipolazione e stoccaggio 15 Informazioni sulla normativa.
8 Contr. Esposizione/protez. Indiv. 16 Altre informazioni
RISCHIO

Art. 1 comma 1 D.M. 7/9/2002
Il responsabile dell’immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato, sia esso il fabbricante, l’importatore o il distributore, deve fornire gratuitamente al desGnatario, che è l’uGlizzatore professionale della sostanza o del preparato, una scheda informaGva in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura.
Su supporto cartaceo o magneGco
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RISCHIO

La scheda di sicurezza deve essere
v reda`a in lingua italiana
nell’osservanza delle disposizioni
indicate nell’allegato e deve
v riportare la data di compilazione e
dell’eventuale aggiornamento e
v CORRETTA
v COERENTE
v CONCISA
v COMPLETA
v COMPRENSIBILE 20/04/15 11
RISCHIO

La scheda di sicurezza deve essere quindi le`a e consultata prima dell’inizio di una qualunque operazione di manipolazione.
La scheda di sicurezza deve essere
aggiornata ogni qualvolta il fabbricante,
l’importatore o il distributore sia venuto a
conoscenza di nuove e rilevanG informazioni
sulla sicurezza e la tutela della salute e
dell’ambiente; esso è tenuto a trasme`ere
la scheda aggiornata al fornitore
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RISCHIO

COME LEGGERE LA SCHEDA DI SICUREZZA
Quando si uGlizzano prodoS chimico si deve tenere conto di 3 aspeS centrali:
1. Quali sono i pericoli?
2. Come proteggere se stessi e l’ambiente?
3. Come agire se nonostante le precauzioni prese si verifica un incidente?
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RISCHIO

Come leggere la scheda di sicurezza
I 3 aspeS centrali sono tra`aG nella scheda di sicurezza ai seguenG punG:
1. Quali sono i pericoli?
2. Come proteggere se stessi e l’ambiente?
3. Come agire se nonostante le precauzioni prese si verifica un incidente?
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2. Indicazione dei pericoli 15. Informazioni sulla
normativa
7. Manipolazione e immagazzinamento 8. Protezione personale e controllo
dell’esposizione 13. Osservazioni sullo smalRmento
4. interventi di primo soccorso 5. misure antincendio
6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
RISCHIO

Occorre conoscere bene e consultare le schede di sicurezza già al primo impiego. Questo perme`e di conoscere i pericoli e di scegliere l’equipaggiamento di sicurezza più adeguato.
Già prima di un incidente occorre aver chiaro il comportamento da assumere.
Anche perché la prima reazione NON sempre è la più correVa!
Provocare il vomito dopo aver ingerito determinaG prodoS chimici, per es., può avere conseguenze nefaste!
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RISCHIO

Anche agli uGlizzatori di prodoS chimici con grande esperienza può essere d’aiuto consultare la scheda di sicurezza.
La conoscenza del pericolo
(le`ura scheda sicurezza/eGche`a)
e di come gesGrlo (istruzioni di lavoro)
è il modo principale per ridurre il rischio!
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RISCHIO

IncompaGbilità fra sostanze
L’incompaGbilità fra sostanze rappresenta uno dei punG criGci della prevenzione dei fenomeni accidentali. MolG gravi incidenG potrebbero facilmente essere
evitaG, impedendo il conta`o fra sostanze incompaGbili.
Sostanza A Sostanza B
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Sostanza (REAZIONE)
RISCHIO

ATTENZIONE alle sostanze incompatibili !!!!! Ad esempio:
CANDEGGINA + AMMONIACA
Detergente per muffa Liquidi per lavare piatti a mano Gel per superfici difficili Detergenti per vetro
Detergenti multiuso Detergenti per superfici normali
Detersivo per lavastoviglie
Disinfettanti per piscine
Tavolette per WC
=
Cloroammonio
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RISCHIO

ATTENZIONE alle sostanze incompaGbili !!!!! Ad esempio:
CANDEGGINA +
ACIDI
Detergente per muffa DetergenG per piastrelle
Gel per superfici difficili DetergenG per macchie
DetergenG mulGuso ProdoS per sturare i lavandini
Detersivo per lavastoviglie Aceto
Disinfe`anG per piscine Succo di limone
Tavole`e per WC
= Gas Cloro
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RISCHIO

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RISCHIO

Valutazione del rischio
Nella valutazione di cui all’arGcolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenG chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanG dalla presenza di tali agenG, prendendo in considerazione in parGcolare:
v le loro proprietà pericolose;
v le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relaGva scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreG legislaGvi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
v il livello, il modo e la durata dell’esposizione;
v le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenG, tenendo conto della quanGtà di sostanze che li contengono o li possono generare;
v i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco e’ riportato negli allegaG XXXVIII e XXXIX;
v gli effeS delle misure prevenGve e proteSve ado`ate o da ado`are;
v se disponibili, le conclusioni tra`e da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
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NORMATIVA D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Obblighi del Datore di Lavoro Art. 223

Valutazione del rischio
§ Comma 5: “La valutazione del rischio può includere la giusGficazione che la natura e l’enGtà dei rischi connessi con gli agenG chimici pericolosi rendano non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente de`agliata dei rischi”
§ La valutazione dei rischi deve essere condo`a da personale esperto e qualora non si possa includere nella valutazione stessa una giusGficazione secondo cui la natura o l’enGtà dei rischi non lo rendono necessario, occorre procedere ad una valutazione più de`agliata supportata anche da misurazioni strumentali.
§ La valutazione dei rischi deve essere aggiornate periodicamente e comunque ogni qual volta si verifichino mutamenG che potrebbero renderla superata.
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NORMATIVA D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Obblighi del Datore di Lavoro Art. 223

Valutazione del rischio
Rischio inacceVabile
Obbligo intervenR di bonifica
Rischio da tenere soVo controllo
Rischio moderato
Esonero dagli accertamenR sanitari
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NORMATIVA D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Obblighi del Datore di Lavoro Art. 223

Quali valori di riferimento ??????
Secondo ACGIH
TLV-‐TWA – concentrazione alla quale si riGene che quasi tuS i lavoratori possono essere esposG senza effeS negaGvi
TLV-‐STEL – concentrazione alla quale si riGene che i lavoratori possono essere esposG per breve periodo di tempo (15 min.), purchè il TLV-‐TWA giornaliero non venga superato,
senza effeS negaGvi
TLV-‐Ceiling – concentrazione che non deve essere superata nemmeno per un brevissimo periodo di tempo
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NORMATIVA Obblighi del Datore di Lavoro

DA RICORDARE
SosGtuzione degli agenG pericolosi
Minore Pericolosità NON significa minore Rischio
Un agente può avere pericolosità minore di un altro, ma considerando le modalità di impiego potrebbe
esserne piu’ rischioso l’uGlizzo
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NORMATIVA Obblighi del Datore di Lavoro

Rischio irrilevante
Il datore di lavoro indica la giusGficazione per cui valuta che il rischio chimico è irrilevante e quindi non procede ad ulteriori valutazioni de`agliate ed alla
sorveglianza sanitaria
Rischio “moderato” (slight risk)
Nel caso la valutazione indichi la presenza di un rischio “moderato” e sono staG a`uaG gli intervenG di prevenzione per ridurre al minimo l’esposizione, non
c’è obbligo di sorveglianza sanitaria
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NORMATIVA Obblighi del Datore di Lavoro

q Verificare che la data di redazione della scheda di sicurezza sia recente…
q La classificazione delle sostanze chimiche e dei prodoS viene periodicamente aggiornata in base al progresso della ricerca scienGfica.
q Periodicamente vengono approvate DireSve CE di adeguamento.
q I produ`ori devono uniformarsi modificando le schede tossicologiche e l’eGche`atura.
q Ogni contenitore di sostanze e preparaG pericolosi deve sempre essere eGche`ato e imballato secondo le norme.
q Dalle informazioni presenG è possibile individuare gli intervenG di prevenzione:
§ DivieG di fumare o di eseguire operazioni che possono innescare incendi o scoppi
§ Divieto di bere, fumare o mangiare sul luogo di lavoro
§ Obbligo di uso di parGcolari indumenG o a`rezzature
§ Obbligo di installazione di docce di emergenza o lavabi oculari
§ Favorire frequenG ricambi di aria nell’ambiente
§ Installare avvisatori acusGci o di allarme
§ Installare impianG di aspirazione localizzata
MISURE GENERALI DI PROTEZIONE

MISURE GENERALI DI PROTEZIONE
Fermo restando quanto previsto dall’arGcolo 15, i rischi derivanG da agenG chimici pericolosi devono essere eliminaG o ridoS al minimo mediante le seguenG misure:
q proge`azione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
q fornitura di a`rezzature idonee per il lavoro specifico e relaGve procedure di manutenzione adeguate;
q riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposG;
q riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
q misure igieniche adeguate;
q riduzione al minimo della quanGtà di agenG presenG sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
q metodi di lavoro appropriaG comprese le disposizioni che garanGscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenG chimici pericolosi nonché dei rifiuG che contengono deS agenG chimici.
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Art. 224 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
MISURE GENERALI DI PROTEZIONE Art. 221 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Da applicare solo se la valutazione dei rischi non evidenzi un rischio basso per la sicurezza o irrilevante per la salute
Il datore di lavoro, sulla base dell’aSvità e della valutazione dei rischi, provvede affinché il rischio sia eliminato o rido`o mediante la sosGtuzione, qualora la natura dell’aSvità lo consenta, con altri agenG o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori.
Quando la natura dell’aSvità non consente di eliminare il rischio a`raverso la sosGtuzione il datore di lavoro garanGsce che il rischio sia rido`o mediante l’applicazione delle seguenG misure da ado`arsi nel seguente ordine di priorità:
a) proge`azione di appropriaG processi lavoraGvi e controlli tecnici, nonché uso di a`rezzature e materiali adeguaG;
b) appropriate misure organizzaGve e di protezione colleSve alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i disposiGvi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE Art. 225 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sulla base delle cara`erisGche delle sostanze, delle vie di assorbimento e delle modalità di lavoro è necessario a`uare gli intervenG di prevenzione adeguaG.
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Valutare l’esposizione residua dei lavoratori
MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE

20/04/15 31
SITUAZIONI CORRETTE/NON CORRETTE

20/04/15 32
SITUAZIONI CORRETTE/NON CORRETTE

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FINE