Il risarcimento dopo le sentenze di san Martino ed assicurazione dei rischi Marco Bona.

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Il risarcimento Il risarcimento dopo le sentenze di dopo le sentenze di “san Martino” ed “san Martino” ed assicurazione dei assicurazione dei rischi rischi Marco Bona Marco Bona

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Il risarcimento dopo le Il risarcimento dopo le sentenze di “san sentenze di “san

Martino” ed Martino” ed assicurazione dei rischiassicurazione dei rischi

Marco BonaMarco Bona

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R.C., RISCHI E R.C., RISCHI E ASSICURAZIONEASSICURAZIONE

Assicurarsi contro la r.c. Assicurarsi contro la r.c. presuppone la presuppone la conoscenzaconoscenza dei dei

rischi assicuratirischi assicurati, sia quanto alle , sia quanto alle prospettive di responsabilità cui si prospettive di responsabilità cui si

è esposti e sia in relazione è esposti e sia in relazione all’ammontare dei danni risarcibili all’ammontare dei danni risarcibili

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IL RISCHIO R.C.: QUALI IL RISCHIO R.C.: QUALI LIMITI AI FINI LIMITI AI FINI

DELL’ASSICURAZIONE?DELL’ASSICURAZIONE?EsempioEsempio

Il caso dei medici di baseIl caso dei medici di baseTrib. Torino, Sez. Chivasso, 31 marzo Trib. Torino, Sez. Chivasso, 31 marzo

2008, n. 372008, n. 37lettera lettera hh comma 3 art. 14 legge 23 comma 3 art. 14 legge 23 dicembre 1978 n. 833: «dicembre 1978 n. 833: «nell’ambito nell’ambito

delle proprie competenze l’unità delle proprie competenze l’unità sanitaria locale provvede in sanitaria locale provvede in

particolare: […] h) all’assistenza particolare: […] h) all’assistenza medico-generica e infermieristica, medico-generica e infermieristica,

domiciliare e ambulatorialedomiciliare e ambulatoriale»»

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IL RISCHIO R.C.: QUALI IL RISCHIO R.C.: QUALI LIMITI AI FINI LIMITI AI FINI

DELL’ASSICURAZIONE?DELL’ASSICURAZIONE?EsempioEsempio

Il caso dei medici di baseIl caso dei medici di baseTrib. Torino, Sez. Chivasso, 31 marzo 2008, n. 37Trib. Torino, Sez. Chivasso, 31 marzo 2008, n. 37

i medici di base sono funzionalmente inseriti, i medici di base sono funzionalmente inseriti, anche se non con un rapporto di dipendenza, anche se non con un rapporto di dipendenza,

nell’organizzazione dell’asl. … La formulazione nell’organizzazione dell’asl. … La formulazione dell’art. 1228 c.c., che non fa tra l’altro alcun dell’art. 1228 c.c., che non fa tra l’altro alcun riferimento al rapporto di preposizione, porta riferimento al rapporto di preposizione, porta necessariamente a ritenere che, ogniqualvolta necessariamente a ritenere che, ogniqualvolta

il debitore si avvalga di un ausiliario a sua il debitore si avvalga di un ausiliario a sua scelta per l’esecuzione della prestazioni, debba scelta per l’esecuzione della prestazioni, debba rispondere dei fatti dolosi o colposi commessi rispondere dei fatti dolosi o colposi commessi

dallo stessodallo stesso

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I DANNI NON I DANNI NON PATRIMONIALIPATRIMONIALI

Pregiudizi non patrimonialiPregiudizi non patrimoniali►Biologico permanenteBiologico permanente►Biologico temporaneo (ITT-ITP)Biologico temporaneo (ITT-ITP)►Morale puroMorale puro►EsistenzialeEsistenziale►Danno da morte per i congiunti: iure Danno da morte per i congiunti: iure

proprio e iure successionisproprio e iure successionis

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PREGIUDIZI RISARCIBILIPREGIUDIZI RISARCIBILI

le Sezioni Unite di San Martino non solo hanno le Sezioni Unite di San Martino non solo hanno condivisibilmente affermato che “condivisibilmente affermato che “gli interessi gli interessi

(che il contratto - tra paziente e medico o (che il contratto - tra paziente e medico o paziente-struttura sanitaria - è diretto a paziente-struttura sanitaria - è diretto a

realizzare) realizzare) attengono alla sfera della salute in attengono alla sfera della salute in senso ampiosenso ampio”, ma, com’è dato trarre dal richiamo ”, ma, com’è dato trarre dal richiamo

in senso adesivo al precedente Cass. n. in senso adesivo al precedente Cass. n. 1511/2007, hanno altresì confermato la 1511/2007, hanno altresì confermato la

risarcibilità, in via contrattuale, di ogni pregiudizio risarcibilità, in via contrattuale, di ogni pregiudizio non pecuniario, nello specifico, diversamente da non pecuniario, nello specifico, diversamente da altre tipologie contrattuali, altre tipologie contrattuali, senzasenza operare alcuna operare alcuna distinzione tra danno biologico e danno morale a distinzione tra danno biologico e danno morale a

livello di criteri selettivi livello di criteri selettivi

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PREGIUDIZI RISARCIBILIPREGIUDIZI RISARCIBILI

è chiara la risarcibilità, alle medesime condizioni del è chiara la risarcibilità, alle medesime condizioni del danno biologico (ossia senza che debba ricorre una danno biologico (ossia senza che debba ricorre una fattispecie di reato), del patema d’animo, ciò anche fattispecie di reato), del patema d’animo, ciò anche laddove esso sia stato provocato da inadempimento laddove esso sia stato provocato da inadempimento

medico-sanitari (ad esempio, l’errata diagnosi di medico-sanitari (ad esempio, l’errata diagnosi di una patologia tumorale, in realtà poi rilevatasi una patologia tumorale, in realtà poi rilevatasi

inesistente) che alterino solo temporaneamente inesistente) che alterino solo temporaneamente ““l’equilibrio psichico della personal’equilibrio psichico della persona”” ( (Cass., Sez. Cass., Sez.

III, 24 gennaio 2007, n. 1511III, 24 gennaio 2007, n. 1511, posto soltanto che , posto soltanto che l’evento dannoso pregiudichi “l’evento dannoso pregiudichi “grandemente la grandemente la

serenità del pazienteserenità del paziente”).”).

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IL RISCHIO MEDICO: L’AREA DEI IL RISCHIO MEDICO: L’AREA DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL

RISARCIMENTO DEI DANNIRISARCIMENTO DEI DANNI

Possono agire per il risarcimento del Possono agire per il risarcimento del danno non solo i pazienti, ma anche i danno non solo i pazienti, ma anche i

congiunticongiunti

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IL RISCHIO MEDICO: L’AREA DEI IL RISCHIO MEDICO: L’AREA DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL

RISARCIMENTO DEI DANNIRISARCIMENTO DEI DANNI

Sezioni Unite di San Martino: “Sezioni Unite di San Martino: “una cospicua una cospicua giurisprudenza di questa Corte … ha avuto modo di giurisprudenza di questa Corte … ha avuto modo di

inquadrare nell’ambito della responsabilità inquadrare nell’ambito della responsabilità contrattuale la responsabilità del medico o della contrattuale la responsabilità del medico o della

struttura sanitaria … e di riconoscere tutela, oltre al struttura sanitaria … e di riconoscere tutela, oltre al paziente, a soggetti terzi, ai quali si estendono gli paziente, a soggetti terzi, ai quali si estendono gli effetti protettivi del contratto, e quindi, oltre alla effetti protettivi del contratto, e quindi, oltre alla

gestante, al nascituro, subordinatamente alla nascitagestante, al nascituro, subordinatamente alla nascita (sent. n. 11503/1003; n. 5881/2000), ed al padre, nel (sent. n. 11503/1003; n. 5881/2000), ed al padre, nel caso di omessa diagnosi di malformazioni del feto e caso di omessa diagnosi di malformazioni del feto e

conseguente nascita indesiderata (sent. n. conseguente nascita indesiderata (sent. n. 6735/2002; n. 14488/2004; n. 20320/2005)6735/2002; n. 14488/2004; n. 20320/2005)” ”

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ASS. RC OSPEDALIERA ASS. RC OSPEDALIERA E ASS. RC DEI MEDICIE ASS. RC DEI MEDICI

L’assicurazione del rischio sanitario L’assicurazione del rischio sanitario deve altresì considerare l’interazione deve altresì considerare l’interazione fra le coperture assicurative dei vari fra le coperture assicurative dei vari

soggetti coinvolti soggetti coinvolti

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COPERTURA ASSICURATIVA E COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA GIUDIZIARIATUTELA GIUDIZIARIA

non vi e’ alcuna norma che obbliga il non vi e’ alcuna norma che obbliga il medico (sia esso ospedaliero, medico (sia esso ospedaliero,

convenzionato o libero professionista) convenzionato o libero professionista) a stipulare una polizza assicurativa a a stipulare una polizza assicurativa a

copertura di eventuali richieste copertura di eventuali richieste risarcitorie in seguito a malpractice risarcitorie in seguito a malpractice

professionaleprofessionale

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COPERTURA ASSICURATIVA E COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA GIUDIZIARIATUTELA GIUDIZIARIA

in base all’art. 29 del dpr 130/1969 in base all’art. 29 del dpr 130/1969 (stato giuridico dei dipendenti degli (stato giuridico dei dipendenti degli

enti ospedalieri) le enti ospedalieri) le amministrazioni amministrazioni ospedaliereospedaliere dovevano garantire dovevano garantire l’ente ed il personale dipendente l’ente ed il personale dipendente

mediante adeguata mediante adeguata polizza per la polizza per la r.c.r.c. delle eventuali conseguenze delle eventuali conseguenze

derivanti da azioni giudiziarie derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi ivi comprese le promosse da terzi ivi comprese le

spese di giudizio senza diritto di rivalsa spese di giudizio senza diritto di rivalsa salvo i casi di dolo o colpa grave.salvo i casi di dolo o colpa grave.

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COPERTURA ASSICURATIVA E COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA GIUDIZIARIATUTELA GIUDIZIARIA

CON IL DPR 761/1979 CON IL DPR 761/1979 L’OBBLIGO DI POLIZZA PER L’OBBLIGO DI POLIZZA PER

LE AMMINISTRAZIONI LE AMMINISTRAZIONI OSPEDALIERE E’ STATO OSPEDALIERE E’ STATO

TRASFORMATO IN FACOLTA’, TRASFORMATO IN FACOLTA’, TUTTAVIATUTTAVIA E’ IMPOSTO DAL E’ IMPOSTO DAL

CCNLCCNL

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COPERTURA ASSICURATIVA E COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA GIUDIZIARIATUTELA GIUDIZIARIA

Il CCNL dei medici del 1998-2001 ha previsto Il CCNL dei medici del 1998-2001 ha previsto che l’azienda - ove si verifichi l’apertura di un che l’azienda - ove si verifichi l’apertura di un procedimento di R.C., contabile o penale nei procedimento di R.C., contabile o penale nei

confronti di un dirigente per fatti o atti confronti di un dirigente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio- connessi all’espletamento del servizio-

assuma assuma a proprio carico ogni onere di a proprio carico ogni onere di difesadifesa facendo assistere il dipendente da un facendo assistere il dipendente da un legale (che puo’ essere anche uno di fiducia legale (che puo’ essere anche uno di fiducia

del dipendente in questo caso le spese del dipendente in questo caso le spese saranno rimborsate solo se vi sara’ un esito saranno rimborsate solo se vi sara’ un esito favorevole della controversia) salvi i casi di favorevole della controversia) salvi i casi di

dolo o colpa GRAVEdolo o colpa GRAVE

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PROSPETTIVE FUTURE DEL PROSPETTIVE FUTURE DEL CONTNZIOSOCONTNZIOSO

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 ottobre 2009 ha prospettato 28 ottobre 2009 ha prospettato

l’introduzione del nuovo istituto della l’introduzione del nuovo istituto della mediazionemediazione civile e commerciale, ciò civile e commerciale, ciò con uno schema di decreto legislativo con uno schema di decreto legislativo attuativo della riforma del processo attuativo della riforma del processo

civile (civile (Legge 69/2009Legge 69/2009).).

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PROSPETTIVE FUTUREPROSPETTIVE FUTURE

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più

soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione composizione di una controversia, sia nella formulazione

di una proposta per la risoluzione della stessa;di una proposta per la risoluzione della stessa;

b) conciliazione: la composizione di una controversia a b) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;seguito dello svolgimento della mediazione;

c) organismo: l'ente pubblico o privato, abilitato a c) organismo: l'ente pubblico o privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione, privo svolgere il procedimento di mediazione, privo

dell'autorità di imporre alle parti una soluzione della dell'autorità di imporre alle parti una soluzione della controversia;controversia;

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PROSPETTIVE FUTUREPROSPETTIVE FUTURE

Art. 5 (Condizione di procedibilità e altri Art. 5 (Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)rapporti con il processo)

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di … relativa a una controversia in materia di … risarcimento del danno derivante da risarcimento del danno derivante da

responsabilità medicaresponsabilità medica …, contratti …, contratti assicurativi, … assicurativi, … devedeve esperire il procedimento esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ... di mediazione ai sensi del presente decreto ... L'esperimento del procedimento di mediazione L'esperimento del procedimento di mediazione

è è condizione di procedibilità della condizione di procedibilità della domanda giudizialedomanda giudiziale. .

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PROSPETTIVE FUTUREPROSPETTIVE FUTURE

Art. 6 (Durata)Art. 6 (Durata)

1. Il procedimento di mediazione ha 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro una durata non superiore a quattro

mesi.mesi.

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PROSPETTIVE FUTUREPROSPETTIVE FUTURE

Art. 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale)Art. 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale)

1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le 1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di informazioni acquisite nel corso del procedimento di

mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a séguito medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a séguito

dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.informazioni non è ammessa prova testimoniale.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle 2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad

altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono

le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto

applicabili.applicabili.

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PROSPETTIVE FUTUREPROSPETTIVE FUTUREArt. 11 (Conciliazione)Art. 11 (Conciliazione)

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è 1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l'accordo non è allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l'accordo non è

raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 . L'accordo raggiunto, anche a seguito della possibili conseguenze di cui all'articolo 13 . L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o

inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno 2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della

proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

3. Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere 3. Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione

delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione 4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e della proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e

dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata

partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è 5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

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PROSPETTIVE FUTUREPROSPETTIVE FUTUREArt. 13 (Spese processuali)Art. 13 (Spese processuali)

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla

formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento

all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto . Resta ferma l'applicabilità degli corrispondente al contributo unificato dovuto . Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore

e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese

sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve

indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui al periodo precedente.al periodo precedente.