IL RAPPORTO GIURIDICO

30
IL RAPPORTO GIURIDICO

description

IL RAPPORTO GIURIDICO. RAPPORTO GIURIDICO. Rapporto tra due o più soggetti regolato dal diritto. SOGGETTI. titolari delle situazioni giuridiche. Sono:. - Soggetti attivi : l’ordinamento gli attribuisce un potere - Soggetti passivi : l’ordinamento gli attribuisce doveri - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of IL RAPPORTO GIURIDICO

IL RAPPORTO GIURIDICO

RAPPORTO GIURIDICO

titolari delle situazioni giuridiche

Rapporto tra due o più soggettiregolato dal diritto

SOGGETTI Sono:

- Soggetti attivi: l’ordinamento gli attribuisce un potere- Soggetti passivi: l’ordinamento gli attribuisce doveri- Terzi: sono gli estranei al rapporto giuridico

SITUAZIONI GIURIDICHESOGGETTIVE

Attive

Passive

• Diritto soggettivo• Diritto potestativo• Potestà

• Obbligo

• Dovere

• Soggezione

DareFareNon fare

Di astensione

TIPI

DIRITTI

Assoluti Relativi

Conferiscono al titolareun potere che può esserefatto valere nei confrontidi tutti gli altri soggetti

dell’ordinamento

Conferiscono al titolare un potere che può

essere fatto valere solo versodeterminati soggetti

• Diritti della personalità• Diritti reali• Diritti su beni immateriali

• Diritti di credito

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE

Diritto Soggettivo

Potere di agire per lasoddisfazione di un proprio interesse, protetto

dall’ordinamento giuridico

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE

Diritto potestativo

Potere che un soggetto ha di determinare cambiamenti, a propriovantaggio, nella situazione giuridica di un altro

soggetto

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE

Potestà

Potere attribuito ad un soggetto per larealizzazione di interessi altrui. Il titolare non èlibero di fare ciò che vuole ma rimane vincolatodagli interessi legati all’esercizio della potestà

Potestà dei genitori (art. 316 c.c.)

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE

Soggezione

Subire l’esercizio dell’altruidiritto potestativo

Diritto potestativo SoggezioneEs. se sono proprietario di un bene insieme ad un’altra personaposso chiedere lo scioglimento della comunione (diritto potestativoe l’altro comunista non potrà opporsi)

I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO

SOGGETTI DI DIRITTO

Persone fisiche

Persone giuridiche

PERSONE FISICHECapacità giuridica

Acquistonascita (art. 1)

Perdita morte estinzione diritti

Attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti

e di doveri

PERSONE FISICHECapacità di agire

Capacità di manifestare validamente la propriavolontà per acquistare, modificare o estinguere

situazioni giuridiche soggettive

Acquisto

Perdita

maggiore età (eccezionalmente con il matrimonio, riconoscimento figlio naturale e lavoro) (art. 2 c.c.)

morte

inabilitazione

interdizione

INCAPACITA’ ASSOLUTA

Minore età Incapacità di agire totale per:

•Atti negoziali

•Atti giuridici in senso stretto

•Capacità di stare in giudizio

Potestà dei genitorio

Tutela (nomina di un tutoreQuando mancano i genitori)

Atti annullabili

INCAPACITA’ ASSOLUTA

Interdizionegiudiziale

Maggiorenne in abituale stato di infermità mentale grave

Sentenzacostitutiva

Incapacità di agire totale

tutore

annullabilità

Interdizionelegale

Pena accessoria per la condanna all’ergastolo o a più di 5 anni per reato doloso

Incapacità per atti patrimoniali annullabilità

INCAPACITÁ PARZIALE

Inabilitazione

Sentenzacostitutiva

Potrà compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Invece avrà una incapacità di agire per gli atti di straordinaria amministrazione.

curatore annullabilità

•Infermità mentale non grave•Prodigalità

•Abuso di sostanze stupefacentied alcool

INCAPACITA’ PARZIALE

• Minore emancipato minore che ha almeno 16 annied è stato autorizzato dal Tribunale al matrimonio

EFFETTI:

Nomina di un curatore daparte del Tribunale

Il minore emancipato potrà compiere dasolo gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione sarà affiancato dal curatore e con l’autorizzazione del Tribunale.

LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ DI AGIRE

Incapacitànaturale

Incapacità di intendere e di volere, anche transitoria, dovuta ad una qualsiasi causa

(es. uso non abituale di alcool; amnesia ecc.)

Annullabilità degli atti compiuti(art. 428 c.c.)

Atti unilaterali: va dimostrato il grave pregiudizio per l’autore

Contratti: va dimostrata la mala fede dell’altro contraente

ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI

Potestà dei genitori

Amministrazione di sostegno

Tutela (tutore)

Curatela (curatore)

ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI

Potestà dei genitori (art. 316 c.c.)

Potere-dovere dei genitori di proteggere, educare,istruire i figli e di curarne gli interessi patrimoniali

Cura dei beni• Atti di ordinaria amministrazione sono compiuti

disgiuntamente tra di loro (art. 320)

• Atti di straordinaria amministrazione sono compiuti congiuntamente e con autorizzazione giudice tutelare

ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI

Amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.)

Assistenza di soggetti che non sono in grado diprovvedere ai propri interessi, ma non versano

nelle condizioni per l’interdizione o l’inabilitazione

Presupposti Infermità di mente anche parziale o temporanea

Menomazione fisica o psichica

Scelta dell’amministratore

Da parte del beneficiario (chi si trova nella necessità)

Da parte del giudice

ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACIAmministrazione di sostegno

Ricorso al giudice tutelare

Sente personalmente l’interessato e Nomina con decreto

l’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza necessaria o l’assistenza dell’amministratore di sostegno

Annullabilità degli atti che violino leggi o quanto stabilito dal giudice

Procedimento•Interessato

•Parenti•Resp. Serv. sanitari (406)

Effetti

PERSONE GIURIDICHE

Complesso organizzato di persone e di beni,rivolto al perseguimento di uno scopo comune.

Sono soggetti di diritto

PERSONE GIURIDICHETipi:

Corporazioni: complesso organizzato dipersone fisiche riunite per uno scopo comunee nelle quali prevale l’elemento personale

Istituzioni: complesso organizzatodi beni destinati ad uno scopo e nellequali prevale l’elemento patrimoniale

a)Associazioni

b) Società

a) Fondazioni

b) Comitati

PERSONE GIURIDICHECORPORAZIONI

ASSOCIAZIONI Lo scopo è di natura prevalentemente ideale (es.: ass. sportive o culturali)

SOCIETÁ Prevale lo scopo di lucro o mutualistico (es.: S.p.a.)

Elementi comuni

pluralità di persone, il patrimonio è solo un mezzo per conseguire il finescopo comune (determinato e lecito)

PERSONE GIURIDICHEIstituzioni

FONDAZIONI

COMITATI

Un fondatore conferisce il patrimonio iniziale per perseguire uno scopo

Costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una determinata finalità altruistica

Elementi comuni

patrimonio

scopo (determinato e lecito)

Costituzione

PERSONE GIURIDICHE

Associazioni Fondazioni

1. Atto costitutivo

2. Statuto

negozio plurilaterale in forma di atto pubblico

atto pubblico contenente le regole di gestione dell’ente

1. Negozio di fondazione

2. Atto di dotazione

3. Statuto

negozio unilaterale contenente la volontà del fondatore

negozio unilaterale che attribuisce i beni

PERSONE GIURIDICHERiconoscimento è un elemento essenzialePer l’acquisto della personalità giuridica

SI OTTIENE:

- Per concessione - Per legge

-Per registrazione

PERSONE GIURIDICHEHanno la caratteristica della

autonomia patrimoniale: il patrimonio delle Persona Giuridica è distinto da quello dei singoli componenti

AUTONOMIA PATRIMONIALEPERFETTA

AUTONOMIA PATRIMONIALEIMPERFETTA

Il patrimonio della organizzazioneed il patrimonio degli aderenti è totalmentedistinto: quindi i creditori della organizzazionenon potranno rifarsi sul patrimonio personaledei singoli associati

I singoli associati possono essere chiamati a rispondere dei debiti contratti dalla organizzazione con il loro patrimonio personale

Associazioni riconosciute

Fondazioni Società per Azioni

Associazioni non riconosciute

Società di persone

PERSONE GIURIDICHEAttività

Organi1. Assemblea sociale

2. Amministratori (organi esecutivi) che

rappresentano l’ente nei rapporti esterni

Agiscono tramite gli amministratori che eseguonola volontà deliberata dall’assemblea sociale

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Associazioni dotate degli elementi delle P.G.(persone, patrimonio e scopo),

ma prive del riconoscimento statale

Autonomia patrimoniale

imperfetta

Fondo comune su cui i creditori

dell’ente possono trovare

soddisfazione

Responsabilità solidaledell’ente e di chi ha agito

in nome e per contodell’associazione