Il quadro legislativo italiano Avv. Giulietta Bergamaschi Lexellent studio legale

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IL QUADRO LEGISLATIVO ITALIANO Avv. Giulietta Bergamaschi Lexellent studio legale

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IL QUADRO LEGISLATIVO ITALIANO

Avv. Giulietta BergamaschiLexellent studio legale

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Francia Germania Olanda Spagna Regno Unito

59.8%

66.3%69.3%

52.1%

64.7%68.2%

76.1%79.9%

64.6%

75.0%

60.3%

68.6% 70.0%

49.4%

65.8%67.9%

77.9% 78.1%

59.1%

75.3%

Italia

46.1%

67.3%

46.4%

64.7%

Tassi di occupazione a confronto

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Il quadro legislativo di riferimento in ambito discriminatorio

• Direttiva 2000/43 CE in materia di discriminazione di razza e origine etnica, recepita in Italia con il d.lgs. 215/2003.

• Direttiva 2000/78 CE in materia di discriminazioni basate su orientamento sessuale, religione, età e disabilità, recepita in Italia con il d.lgs. 216/2003.

• Riformano la materia delle discriminazioni di genere le direttive nn. 2002/73 (recepita con il d.lgs. n. 145/2005) e 54/2006 che confluisce nel Codice delle Pari Opportunità (d.lgs. 198/2006).

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I riti speciali

I° rito speciale antidiscriminatorio: previsto dal d.lgs.

198/2006 (Codice delle Pari Opportunità).

II° rito speciale previsto dal d.lgs. 150/2011, art. 28: rito

sommario di cognizione per le controversie in materia di

discriminazione per ragioni di razza, orientamento sessuale,

religione, età e disabilità.

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La Riforma ForneroL’art. 1 comma 42 della legge n. 92/2012 modifica l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970), includendo l’art. 3 della legge n. 108/1990 per quanto concerne le conseguenze del licenziamento discriminatorio e omettendo di richiamare i riti speciali antidiscriminatori previsti dal Codice delle Pari Opportunità e dal d.lgs. n. 150/2011.

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Tribunale di Milano sezione lavoroOrdinanza del 20.05.2013

Non avendo promosso azione avverso la dedotta discriminazione nelle forme del rito speciale antidiscriminatorio, la ricorrente non può giovarsi dell’alleggerimento dell’onere probatorio.

Inoltre, il Giudice rileva che non risultano comunque allegati significativi elementi di fatto idonei a fondare una presunzione in ordine al carattere discriminatorio del licenziamento e per tali ragioni rigetta la domanda proposta col rito Fornero.

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Tribunale di Arezzo sezione lavoroOrdinanza del 22.11.2012

Il Giudice rigetta il ricorso proposto col rito Fornero perché la ricorrente non ha articolato i mezzi di prova in ordine alla discriminatorietà del licenziamento (o alla sussistenza di un rapporto di causalità tra l’asserito intento discriminatorio – per motivi di età – ed il licenziamento, con riferimento anche alle circostanze addotte a sostegno del licenziamento medesimo), né è possibile dedurre argomenti di prova dalla documentazione prodotta e/o dai fatti allegati.Gli elementi di discriminazione non sono desumibili per presunzione.

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Conclusione

Rito Fornero

No alleggerimento dell’onere probatorio