Il provvedimento amministrativo Avv. Elisabetta Marinari.

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Il provvedimento amministrativo Avv. Elisabetta Marinari

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Il provvedimento amministrativo

Avv. Elisabetta Marinari

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DEFINIZIONE DI ATTO GIURIDICO TRATTA DA WIKIPEDIA

L'atto giuridico consiste in un comportamento umano volontario. Per gli atti giuridici,

quindi, a differenza dei fatti giuridici, è rilevante l'imputazione ad un soggetto di diritto, che può essere la persona fisica che ha voluto il loro accadimento o la persona

giuridica per la quale detta persona fisica ha agito in qualità di organo. Al pari degli altri fatti giuridici, gli atti costituiscono le fattispecie delle norme.

DEFINIZIONE DI PROVVEDIMENTO GIURIDICO TRATTA DA SANDULLI

Il provvedimento é l'atto (giuridico) imputabile sotto il profilo soggettivo ad una pubblica amministrazione

DEFINIZIONE DI PROVVEDIMENTO GIURIDICO TRATTA DA VIRGAIl provvedimento é l'atto (giuridico) manifestazione del pubblico potere che viene

esercitato discrezionalmente

PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVASolo l'atto di conclusione del procedimento amministrativo può essere definito

provvedimento

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DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 1, COMMA 1 TER, l. N. 241/1990Tutti i soggetti di diritto pubblico e privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse

disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

ART. 1, COMMA 2, D.LGS. N. 165/2001 (c.d. Codice degli appalti)Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni

dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del

Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (riforma

dell'organizzazione del governo).

ART. 3, COMMA 25, D.LGS. N. 163/2006 (c.d. Codice degli appalti)Le «amministrazioni (pubbliche) aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le

associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

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L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' REGOLATA DALLO SCHEMA LOGICO

NORMA-POTERE-EFFETTO

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SI REGGE SUL PRINCIPIO DI LEGALITA'

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PRINCIPIO DI LEGALITA'

ART. 97 COST. - Sezione II - La Pubblica Amministrazione

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ART. 1, COMMA 1, L. N. 241/1990- Principi generali dell'attività amministrativa

L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le

modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario.

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LEGALITA' IN SENSO FORMALE:

LA LEGGE ATTRIBUISCE IL POTERE AD UN SOGGETTO FISSANDO LA MATERIA E LA COMPETENZA

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LA FUNZIONEE’ IL POTERE CHE SI FA ATTO

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IL LEGISLATORE HA VOLUTO PROCEDIMENTALIZZARE L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

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IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E’ IL PRODOTTO DELL’ESERCIZIO DELLA

FUNZIONE

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La L. n. 241/1990 è

una legge sul procedimento

La L. n. 241/1990 non è

una legge che regola il provvedimento

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Il provvedimento

Il testo originario della legge n. 241/90 è di trenta articoli (più quelli aggiunti dopo).Nella legge n. 241/90:•Il termine provvedimento compare una quarantina di volte•Non esiste una definizione espressa di provvedimento•Il provvedimento viene descritto indirettamente attraverso quelli che sono i passaggi e gli elementi essenziali del procedimento e del provvedimento

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Aggettivi

Si parla di provvedimento in termini di atto

di natura autoritativa; espresso; finale;

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Si parla di provvedimento

• Come di una dichiarazione di volontà compiuta da un soggetto dell’amministrazione pubblica nell’esercizio di una potestà parimenti pubblica

• Come univoca manifestazione di volontà (L.R.T. n. 40/2009)

• Come di un atto tipico (ossia manifestazione concreta) del potere esecutivo

• In termini di atto di natura autoritativa, espresso e finale

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IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E’

SEMPREIL PRODOTTO DELL’ESERCIZIO DELLA

FUNZIONE

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I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI SONO TIPICI E NOMINATI

MA …

Poiché il nomen iuris dell'atto amministrativo va considerato, di per sé, irrilevante, quando con assoluta chiarezza sia identificabile il potere

sostanzialmente adoperato dall'Amministrazione.

Cons. Stato, Sez. IV, 07/07/2008, n. 3361

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Tipologie fondamentali di provvedimenti

• Non esiste una classificazione normativa• Provvedimenti favorevoli: autorizzazioni;

licenze; concessioni; permessi; nulla osta (art. 19); attributivi di vantaggi economici (art. 12)

• Provvedimenti sfavorevoli: da cui possa derivare un pregiudizio (art. 7); ablatori, ordini, sanzioni

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Elementi del provvedimento

• Forma espressa• Soggetto/intestazione/protocollo• Data• Preambolo/parte narrativa• Motivazione (art. 3 l. 241/90)/parte narrativa• Dispositivo/contenuto• Firma

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Soggetto

• Il soggetto che può adottare il provvedimento è quello a cui la legge attribuisce il relativo potere

• Generalmente è un soggetto pubblico ma può essere anche un soggetto privato (art. 1 comma 1 ter e art. 22 comma 1, lett.e)

• Il soggetto pubblico deve agire nell’esercizio di un pubblico potere, il privato deve avere un titolo ed essere preposto e/o avere ricevuto una delega

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D.P.R. N. 445/2001

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)53. (R) Registrazione di protocollo. 1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

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2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.

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Intestazione

• Indica l’autorità che emana l’atto amministrativo• Organo monocratico: sindaco, dirigente,

responsabile servizio• Organo collegiale: denominazione dell’organo

deliberante ed a seguire l’indicazione delle persone presenti per verificare se è stato raggiunto il quorum costitutivo

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Parte narrativa

• E’ la parte del provvedimento che illustra il procedimento svolto ossia gli elementi di fatto e di diritto (motivazione)

• E’ il cuore del provvedimento perché contiene le norme che attribuiscono la competenza e gli elementi che consentono di accertare che il potere è stato esercitato legittimamente ossia la motivazione (preambolo)

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Ritardare un provvedimento costa responsabilità ed indennizzo

L. n. 241/90

Art. 2 comma 9 – Conclusione del procedimento

La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale

L.R.T. n. 40/2000Art. 16 - Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei

procedimenti

1.I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono all’interessato che ne faccia richiesta ai sensi dell’articolo 17, una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di 100,00 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000,00 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

2.La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi di silenzio-assenso normativamente previsti.

3.I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), stabiliscono le procedure e i termini per la corresponsione dell’indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

4.I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e) e f) possono prevedere procedure e termini per la corresponsione dell’indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

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I PROVVEDIMENTI DEL SINDACO SONO

•IL DECRETO

•L’ORDINANZAAvv. Elisabetta Marinari

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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ARTICOLO 50 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

Comma 5

In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

LE ORDINANZE

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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ARTICOLO 54 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

Comma 4 Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

Comma 6 In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

Comma 7 Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

Comma 8Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

LE ORDINANZE

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DECRETI

LEGGE 20 marzo 1865, n. 2248

Legge sul contenzioso amministrativo (All. E)

7. Allorché per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione,

procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato,

sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti

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I DECRETI D. Lgs. N. 267/2000

ARTICOLO 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia -

Nomina della Giunta.

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno

comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio

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I DECRETI D. Lgs. N. 267/2000

ARTICOLO 50 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia. 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali

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4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

I DECRETI

D. Lgs. N. 267/2000 ARTICOLO 97 -  Ruolo e funzioni (del Segretario)

 

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I DECRETI ARTICOLO 99 - Nomina (del Segretario)

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

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ATTI DEI I DIRIGENTI: LE DETERMINAZIONI

ARTICOLO 183. Impegno di spesa.

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il

vincolo sulle previsioni di bilancio, nell‘ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire «determinazioni» e da

classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151,

comma 4

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ARTICOLO 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza.

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

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3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o

dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti,

da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e

paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. Avv. Elisabetta Marinari

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4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche

disposizioni legislative.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di

atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della

gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i princìpi contenuti nell'articolo.

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Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni in questione possono essere attribuite, a seguito di provvedimento

motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione (art. 109 D.Lgs. 267/20009); infine i poteri in

questione possono essere affidati, sempre con atto del sindaco, al Segretario comunale ai sensi dell'art 97 lett. D) stesso decreto.

Le deroghe alle competenze degli organi (istituzionali – sindaco, giunta,

consiglio – o burocratici – segretario, dirigente, responsabile di ufficio/servizio, responsabile, anche unico, di procedimento) sono disciplinati solo dalla legge e non da atti amministrativi, essendo

attribuiti ai regolamenti unicamente le finalità ed i modi di esercizio dei poteri, non la titolarità dei medesimi.

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DETERMINAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA

articolo - 151 Principi in materia di contabilità

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio

finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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ANCHE LE DETERMINAZIONI NASCONO DA UNA PROPOSTA ESONO IL FRUTTO DI UN PROCEDIMENTO D’UFFICIO

ARTICOLO 153. Servizio economico-finanziario.

5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità

contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo

quanto previsto dal regolamento di contabilità.

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AUTOTUTELA

ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON E' CONSENTITO DISAPPLICARE I PROPRI ATTI

L'AMMINISTRAZIONE HA, IN VIA GENERALE, IL POTERE DI ANNULLAMENTO (L'ATTO E' VIZIATO SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA') E L’ANNULLAMENTO OPERA EX TUNC REVOCA (L'ATTO E' LEGITTIMO, MA NON E' PIU' CONFORME AL PUBBLICO INTERESSE):LA REVOCA OPERA EX NUNC MERO RITIRO (VALE PER GLI ATTI INEFFICACI, PERCHE' NULLI O ANNULLATI O PRIVI DI ESECUTIVITA') RETTIFICA (ERRORE MATERIALE): LA RETTIFICA OPERA EX TUNC INTEGRAZIONE (INNOVAZIONE NEL CONTENUTO DI UN PRECEDENTE ATTO): L’INTEGRAZIONE OPERA EX NUNC

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LA CONSERVAZIONE DELL'ATTO

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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HA UN GENERALE POTERE DI SANATORIA

NELL'AMBITO DELLA ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI SI DISTINGUE TRA:

SANATORIA IN SENSO STRETTO – MANCA UN ATTO PRESUPPOSTO, APPARTENENTE CIOE' ALLA FASE PREPARATORIA DEL PROCEDIMENTO (NON E' IL CASO DEL PARERE PERCHE' LA FUNZIONE CONSULTIVA NON PUO' ESSERE ESERCITATA A POSTERIORI)

CONVALIDA – ATTIENE ALL'INCOMPETENZA RELATIVA

CONFERMA – E’ FRUTTO DELLA RINNOVATA PONDERAZIONE DEGLI INTERSSI IN GIOCO

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Page 42: Il provvedimento amministrativo Avv. Elisabetta Marinari.

NON SI PUO' SANARE UN ATTO:

•TUTTE LE VOLTE CHE NON E' POSSIBILE FARE VENIRE MENO CON UN ATTO SUCCESSIVO I DIFETTI

•QUANDO L'ATTO E' AFFETTO DA ILLEGITTIMITA' SOSTANZIALE

•QUANDO L'ATTO E' STATO ADOTTATO IN CARENZA ASSOLUTA DI POTERE

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Page 43: Il provvedimento amministrativo Avv. Elisabetta Marinari.

La legislazione regionale toscanain materia di semplificazione

Obiettivi della L.R. n. 40/2009 sono:1. la rimozione o la significativa riduzione degli

oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;

2. la riduzione dei tempi burocratici;3. l’innovazione tecnologica nei rapporti fra

pubblica amministrazione, cittadini e imprese.

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Page 44: Il provvedimento amministrativo Avv. Elisabetta Marinari.

IL DOVERE DELLA CHIAREZZA

• A PARTIRE DALLA L. N. 241/1990 LA PAROLA SEMPLIFICAZIONE HA ASCQUISTATO VALORE GIURIDICO

• LA SEMPLIFICAZIONE E’ UNO DEI PRINCIPI CHE REGOLA IL DIRITTTO AMMINISTRATIVO ATTUALE

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Page 45: Il provvedimento amministrativo Avv. Elisabetta Marinari.

SEMPLICITA’NON SEMPLICISMO

I PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE IMPRONTATI ALLA CHIAREZZA, SEMPLICITA’, PRECISIONE ED EFFICACIA COMUNICATIVA

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Page 46: Il provvedimento amministrativo Avv. Elisabetta Marinari.

PERCHE’ SEMPLIFICARE

1)SOLO IL 30 % DELL’INTERA POPOLAZIONE POSSIEDE LE COMPETENZE NECESSARIE AD

USARE LE INFORMAZIONI SCRITTE NEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

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Page 47: Il provvedimento amministrativo Avv. Elisabetta Marinari.

PERCHE’ SEMPLIFICARE

2)UN PROVVEDIMENTO SCRITTO IN MODO AMBIGUO

PUO’ ESSERE ANNULLATO PER ECCESSO DI POTERE O PER VIOLAZIONE DI LEGGE

3)SE DAL PROVVEDIMENTO AMBIGUO DERIVA UN

DANNO QUESTO PUO’ ESSERE DIRETTAMENTE RISARCITO

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LA NUOVA PUBBLICITA'

Legge 4 marzo 2009, n. 15 – Legge delegaArt. 4 – comma 6 e comma 7

6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

7. Ai fini del comma 6 la trasparenza é intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi all'andamento gestionale e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità

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LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Tra le fasi del procedimento amministrativo, vi è quella cd. integrativa dell'efficacia. In questa fase l'atto è oramai formato ma onde poter spiegare i suoi effetti giuridici, necessita di ulteriori adempimenti e formalità (si parla in proposito di atti recettizi ) In merito si distingue tra● pubblicità – notizia che non condiziona l'efficacia dell'atto (v. pubblicazioni di matrimonio); ● pubblicità – costitutiva che va ad inserirsi nella sequenza procedimentale.

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LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO L'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, che fa parte del titolo V relativo ai controlli sugli atti, dispone:Tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

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In relazione alla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale, nel momento in cui tale formalità viene posta in essere, viene a determinarsi una presunzione di conoscenza legale dell'atto, ragion per cui da quel momento decorrerà il dies a quo per l'impugnazione dell'atto pubblico. Occorre precisare che tale principio di conoscenza legale si applica agli atti che, pubblicati all'albo pretorio, non necessitano di notificazione individuale o di altra forma di pubblicità finalizzata all'effettiva conoscenza degli stessi.

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In particolare, l'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali, dispone in tal senso con riguardo alla decorrenza dei termini per l'impugnazione degli atti amministrativi, operando una distinzione tra atti per il quali è prevista l'effettiva conoscenza e atti per i quali tale formalità non è necessaria. In breve la formalità della pubblicazione è condizione di efficacia e non di validità delle deliberazioni comunali, ragion per cui non potrà essere pronunciato l'annullamento di quest'ultime, in relazione alla mancata pubblicazione.

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La pubblicazione deve avvenire con copia integrale, ovvero per estratto, purché vi sia la trascrizione integrale del dispositivo.

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La tecnologia ha condotto di recente all'istituzione dell' Albo Pretorio Elettronico , per mezzo del quale la Pubblica Amministrazione può ottemperare agli obblighi stabiliti dalla Legge in materia di pubblicazioni, nell'ottica dell'integrazione dei sistemi tradizionali cartacei, sempre validi, con quelli digitali. Con l' “Albo Pretorio Virtuale”, si velocizzano i rapporti e si offre la possibilità ad ogni utente di accedere, anche da casa, agli atti che sono di pubblico interesse, come bandi e avvisi di gara.

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LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO LA SENTENZA 15 MARZO 2006 N. 1370 Il Supremo Consesso amministrativo, con la Sentenza ha ritenuto meritevole di adesione tale tesi, infatti, nella sentenza leggiamo che: « L'art. 21, comma primo, L. 6.12.1971 n. 1034, nel testo novellato dalla L. 21.7.2000 n. 205 ha chiarito definitivamente che in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto in un apposito albo , il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione ».

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LA SENTENZA 15 MARZO 2006 N. 1370 Il Collegio richiama e conferma la sua precedente giurisprudenza in tema di termini per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria. Nella specie si fa riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato 23 aprile 2001 n. 2428 ove si evidenziava che « … il normale termine decadenziale per ricorrere avverso atti amministrativi non può essere fatto decorrere dalla data di pubblicazione o di esecutività dell'atto impugnato nel caso in cui gli interessati siano direttamente contemplati , con conseguente necessità della notifica o comunicazione ai fini della decorrenza dei termini » . Nell'ipotesi di soggetti non espressamente nominati il termine decadenziale decorre invece dalla pubblicazione del provvedimento, non essendo necessaria la notificazione individuale o in ogni caso la piena conoscenza

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LA SENTENZA 15 MARZO 2006 N. 1370 I Giudici osservano inoltre come la pubblicazione all'Albo Pretorio, prescritta dall'art. 124 T.U. n. 267 del 2000 per tutte le deliberazioni degli organi di governo del Comune e della Provincia, non sia relativa alle sole deliberazioni degli organi di governo, quali il Consiglio e Giunta Comunali, ma riguardi « anche le determinazioni dirigenziali , esprimendo la parola “deliberazione” ab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante ».

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LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

La notificazione è l’attività con la quale un atto viene portato a conoscenza del destinatario.Gli atti amministrativi possono essere notificati (art.10 L.265/99):

tramite posta, secondo quanto disposto dalla legge n.890/82: se il destinatario, ricevuta la cartolina di avviso di ricevimento, non ritira il verbale depositato presso l’ufficio postale e non aderisce al secondo invito effettuato per raccomandata dalle Poste Italiane, s’intende notificata dopo il decimo giorno dalla ricezione del secondo invito (Ordinanza Corte Cost. n.119 del 7-9 maggio 2001).

di persona da parte dell’agente notificatore, secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile, con la compilazione della relata di notifica,attività con cui si certifica l’avvenuta notificazione, che deve contenere la data, l’orario, il luogo, la qualità del ricevente e la sottoscrizione del verbalizzante e del ricevente:

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Art. 139 C.P.C. Se il destinatario è assente (non reperibile presso la sua residenza o dove svolge la propria attività),l’atto può essere notificato in busta chiusa:>ad una persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio, purchè non sia minore di quattordici anni o palesemente incapace;>in mancanza delle persone sopra indicate, l’atto può essere notificato al portiere dello stabile dove risiede o dove ha l’ufficio il destinatario, ed, in mancanza del portiere, ad un vicino che accetti di riceverlo. In questi casi, dell’avvenuta notificazione, bisogna dare notizia al destinatario con raccomandata semplice.

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Art.140 C.P.C. Se il destinatario è irrintracciabile e le persone sopraindicate rifiutano o sono incapaci, l’atto s’intende notificato quando:>copia dell’atto è stato depositato nella Casa Comunale del luogo di residenza del destinatario, ufficio Protocollo Generale;>è stato affisso avviso di deposito sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario;>il destinatario è stato informato dell’attività svolta con raccomandata con avviso di ricevimento.

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Qualora l’atto, inviato per posta o portato dall’agente notificatore, non raggiunge il destinatario per l’impossibilità d’individuare un luogo in cui poterlo consegnare o lasciare avviso,deve essere esposto all’Albo Pretorio secondo quanto stabilito dall’art. 143 C.P.C., procedendo a:

- redigere la relazione di notifica su entrambi gli esemplari dell’atto, dalla quale emerga:1. l’esito degli accertamenti presso l’ufficio anagrafe o la Camera di commercio;2. l’accesso infruttuoso all’indirizzo indicato dal destinatario e l’assenza di altre indicazioni (da parte del portiere o dei vicini) utili per rintracciarlo;3. l’eventuale “blocco anagrafico”.- Consegnare all’ufficio Albo Pretorio l’originale dell’atto per l’affissione e di una sua copia per il deposito nella Casa Comunale-Protocollo Centrale.

- Ritirare, dopo 20 giorni di esposizione, l’atto che si intende così notificato, integrando la relazione di notifica.

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Con l'entrata in vigore della L. 142/1990 é stato abrogato l'art. 273 del R.D. 383/34 che disciplina la figura e gli ambiti di competenza dei messi comunali creando un vuoto ed una incertezza normativa.

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La legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65 del 7 marzo 1986 non ha preso in considerazione la problematica delle notifiche

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Il Ministero degli Interni con circolare n. 7/92 del 4 luglio 1992 esprime l'opinione che l'attività di notificazione é una mansione che compete al personale di quarta qualifica funzionale e pertanto non compete alla Polizia Municipale.

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Successivamente lo stesso Ministero dichiara tuttavia che la distribuzione delle mansioni tra i dipendenti é una questione che rientra nell'autonomia decisionale di ciascun comune il quale ben può stabilire che la notificazione di tutti o di parte degli atti possa essere eseguita da personale di qualifica superiore alla quarta anche se non in via continuativa

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PUBBLICITA' E ACCESSO AGLI ATTI PER LA REGIONE TOSCANA

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Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40Legge di semplificazione e riordino normativo 2009.

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TITOLO II - Interventi di semplificazione di carattere generale CAPO I - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo SEZIONE I - Accesso ai documenti amministrativiArt. 5 - Diritto di accesso1. La presente sezione disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti senza obbligo di motivazione.2. La presente sezione si applica ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a d).3. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da e) a g), nel rispetto della loro autonomia regolamentare e organizzativa, le disposizioni della presente sezione si applicano a seguito dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti e in ogni caso non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge. 4. L’accesso costituisce lo strumento per realizzare anche la conoscenza dei documenti amministrativi non soggetti a pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), sulle banche dati regionali, sui siti istituzionali degli enti locali e nelle altre forme previste dalla normativa statale e regionale.5. La Regione promuove la trasparenza dell’azione amministrativa favorendo, anche mediante i finanziamenti previsti dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), la più ampia pubblicità dei documenti amministrativi attraverso i siti istituzionali dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1.

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Art. 6 - Documenti conoscibili1. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli atti formati da privati qualora:a) siano specificamente richiamati nella motivazione dell'atto amministrativo o comunque costituiscano, ai sensi dell'ordinamento vigente, elemento necessario del procedimento amministrativo e presupposto del relativo atto finale; b) si tratti di domande, istanze o altri atti dai quali siano derivati o possano derivare, in base all'ordinamento vigente, forme di silenzio-accoglimento o altri istituti che comunque consentano la produzione degli effetti cui è preordinato il procedimento, anche senza l'adozione di un atto amministrativo. 3. L’accesso ai dati statistici è disciplinato dalla legge regionale in materia di società dell’informazione.

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