IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1AVV. VALENTINA MILANI.

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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1 AVV. VALENTINA MILANI

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  • IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1AVV. VALENTINA MILANI
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  • 1. LA NOZIONE DI ATTIVITA AMMINISTRATIVA LATTIVITA AMMINISTRATIVA E LA MANIFESTAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA mediante la quale i soggetti preposti provvedono alla CURA DI INTERESSI PUBBLICI ad essi affidati. TRATTASI DI ATTIVITA mai libera e pienamente discrezionale ma SEMPRE VINCOLATA, perch obbediente al perseguimento di un fine pubblico. 2AVV. VALENTINA MILANI
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  • LINDIVIDUAZIONE DEL FINE da perseguire, la sua QUALIFICAZIONE COME PUBBLICO e la sua ASSEGNAZIONE ALLA PA sono operate in sede di INDIRIZZO POLITICO dal PARLMENTO, anche con il concorso degli organi di GOVERNO. 3AVV. VALENTINA MILANI
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  • Il concetto di attivit amministrativa ha subito una profonda evoluzione nel corso del tempo. Nella nuova concezione di attivit di cura di interessi pubblici, LA PA PUO AVVALERSI non solo degli strumenti giuridici propri del diritto pubblico ma anche DEI MEZZI E DELLE FORME DEL DIRITTO PRIVATO. 4AVV. VALENTINA MILANI
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  • 1.1. I LIMITI ESTERNI DELLA NOZIONE FUORIESCONO certamente dalla nozione di attivit amministrativa GLI ATTI POLITICI, che, essendo LIBERI NEI FINI, non sono qualificabili come atti amministrativi funzionali e non soggiacciono al controllo del giudice amministrativo. 5AVV. VALENTINA MILANI
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  • 1.2. I LIMITI INTERNI DELLA NOZIONE Vi una ZONA DI CONFINE costituita dalla ATTIVITA CD. DI ALTA AMMINISTRAZIONE, che fotografa lATTIVITA DI SUPREMA DIREZIONE DELLA COSA PUBBLICA e cio lattivit con la quale si pongono in essere le scelte amministrative verticistiche caratterizzate da una discrezionalit massima [non libert]. 6AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2. I PRINCIPI GENERALI DELLATTIVITA AMMINISTRATIVA I PRINCIPI GENERALI dellazione amministrativa CONCERNONO non solo lattivit autoritativa ma LATTIVITA AMMINISTRATIVA IN GENERALE, intesa come cura concreta dellinteresse pubblico, ivi compresa lattivit che si svolge con moduli privatistici. 7AVV. VALENTINA MILANI
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  • Tali PRINCIPI GENERALI TROVANO FONDAMENTO: nella COSTITUZIONE nella LEGGE n. 241/1990 nel DIRITTO COMUNITARIO 8AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.1. I PRINCIPI COSTITUZIONALI I principi costituzionali dellazione amministrativa sono: 9 PRINCIPIO DI LEGALITA PRINCIPIO DI IMPARZIALITA PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO AVV. VALENTINA MILANI
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  • PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA PRINCIPI DI ADEGUATEZZA E DIFFERENZIAZIONE 10AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.1.1. IL PRINCIPIO DI LEGALITA Il PRINCIPIO DI LEGALITA, pur non essendo esplicitato nella Costituzione, SI DESUME DA UNA INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI. 11AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.1.1.1. CONTENUTO Esso sta ad indicare il primato della legge, ossia la SUBORDINAZIONE DELLAMMINISTRAZIONE ALLA LEGGE, alla quale spetta il compito di indicare i fini e gli interessi pubblici che la prima deve perseguire, nonch i modi e i mezzi attraverso cui provvedere alla cura degli stessi. 12AVV. VALENTINA MILANI
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  • Tale principio, come ha osservato la dottrina, pu essere inteso in modi diversi. Il PRINCIPIO DI LEGALITA IN SENSO FORMALE implica che ogni provvedimento amministrativo abbia il proprio fondamento giuridico nella legge, che definisce i limiti dellazione amministrativa. La PA PUO, quindi, AGIRE SOLO NELLE IPOTESI ED ENTRO I LIMITI FISSATI DALLA LEGGE ATTRIBUTIVA DEL POTERE. 13AVV. VALENTINA MILANI
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  • Il PRINCIPIO DI LEGALITA IN SENSO SOSTANZIALE impone che gli atti della PA, oltre a rispettare i limiti formali fissati dalla LEGGE, siano adottati in conformit alla disciplina sostanziale dettata dalla stessa, che INCIDE ANCHE SULLE MODALITA DI ESERCIZIO DELLAZIONE e, dunque, penetra allinterno dellesercizio del potere. [esclusione della teoria anglosassone dei poteri impliciti; apre il problema di non lasciare spazi discrezionali allazione amministrativa al fine di consentirle di rispondere in modo adeguato alle diverse situazioni concrete]. 14AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.1.1.2. FONDAMENTO POSITIVO La DOTTRINA ha ricercato un fondamento positivo al principio. Varie tesi: Il principio sarebbe implicito nelle varie riserve di legge disseminate nella Costituzione (e in particolare nellart. 97 Cost.). [ma in questo modo il principio sarebbe ristretto ai soli settori coperti da riserva di legge e non avrebbe portata generale] 15AVV. VALENTINA MILANI
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  • Il principio si ricaverebbe dagli artt. 24 e 113 Cost. che sanciscono il controllo del giudice sullattivit della PA e, per implicito, la sua non esercitabilit in contrasto con la legge. [Il principio cos ricondotto nellambito della separazione dei poteri] 16AVV. VALENTINA MILANI
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  • In sintesi, LA PA, AL DI FUORI DEI CASI STABILITI DALLA LEGGE, NON PUO GODERE DI NESSUNA POSIZIONE DI POTERE, DI PRIVILEGIO O DI FAVORE. Il principio di legalit costituisce una GARANZIA a che le norme riguardanti lorganizzazione e le funzioni della PA siano previste in via generale dalla legge e non dal potere amministrativo. Il principio va, quindi, inteso come PARAMETRO DI VALUTAZIONE e come VINCOLO DI SCOPO per la PA. 17AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.1.1.3. CONSEGUENZE Non sono ammessi provvedimenti atipici o innominati TIPICITA E NOMINATIVITA DEI PROVVEDIMENTI Eccezionalit dei casi in cui gli atti possono essere coattivamente mandati in esecuzione in sede di autotutela della PA ECCEZIONALITA DELLESECUTORIETA DEI PROVVEDIMENTI E la legge che assicura certezza giuridica ECCEZIONALITA DEI PROVVEDIMENTI DESTINATI A FORMARE CERTEZZA LEGALE PRIVILEGIATA 18AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.1.2. IL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA 19AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.1.2.1. CONTENUTO Due tesi in DOTTRINA: Il PRINCIPIO RIGUARDA SOLO IL MOMENTO ORGANIZZATIVO, per cui si potrebbe ritenere soddisfatto gi con la sola predispozione di una struttura organizzata in modo da essere astrattamente imparziale. 22AVV. VALENTINA MILANI
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  • Il PRINCIPIO RIGUARDA LATTIVITA DELLA PA NELLA SUA INTEREZZA, deve quindi essere inteso come CRITERIO-GUIDA di ogni atto o comportamento della PA [tesi prevalente]. 23AVV. VALENTINA MILANI
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  • In ogni caso, il principio va inteso come EQUIDISTANZA TRA PIU SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI che vengono in contatto con la PA. In questo senso, rileva la capacit del responsabile del procedimento, nellespletamento delle proprie funzioni, di raggiungere un grado di astrazione tale da far prevalere linteresse pubblico solo se necessario e dopo un attenta ponderazione delle posizioni e dei valori di cui si fanno portatori coloro che si trovino in potenziale conflitto con la PA. 24AVV. VALENTINA MILANI
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  • Limparzialit trova diretta esplicazione nel procedimento amministrativo, nel senso che IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NASCE PER GARANTIRE LIMPARZIALITA DELLA PA, assicurando lintegrit del contraddittorio, la completezza dellistruttoria, lobbligo della previa determinazione dei criteri di massima per lattribuzione di sussidi e altre erogazioni, il rispetto dei criteri prefissati, la motivazione degli atti, la loro pubblicit. 25AVV. VALENTINA MILANI
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  • In questa prospettiva, il principio di imparzialit, oltre che la tradizionale CONNOTAZIONE NEGATIVA, quale DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE, assume anche una VALENZA POSITIVA, come OBBLIGO DI IDENTIFICARE E VALUTARE, da parte della PA procedente, TUTTI GLI INTERESSI COINVOLTI s che la scelta finale si atteggi a risultato coerente e consapevole di una completa rappresentazione dei fatti e degli interessi in gioco. 26AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.1.2.2. CONSEGUENZE Dal principio di imparzialit derivano: - LAMMISSIONE DI TUTTI I SOGGETTI INDISCRIMINATAMENTE AL GODIMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI; - IL DIVIETO DI qualsiasi FAVORITISMO e lillegittimit degli atti amministrativi emanati senza aver valutato tutti gli interessi pubblici e privati esistenti; - LOBBLIGO per i funzionari DI ASTENSIONE dalla partecipazione a quegli atti, in cui essi abbiano direttamente o per interposta persona, un qualche interesse; - IL DIRITTO dei cittadini di RICUSARE il funzionario nei casi in cui questo debba decidere su questioni in cui personalmente interessato; - I CRITERI TECNICI E IMPARZIALI di composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi e di gare pubbliche (AUTOVINCOLO O AUTOLIMITE). 27AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.1.2.3. IMPARZIALITA E NEUTRALITA Il PRINCIPIO DI IMPARZIALITA, proprio delle amministrazioni classiche, va distinto dal PRINCIPIO DI NEUTRALITA, proprio delle autorit indipendenti. 28AVV. VALENTINA MILANI
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  • Il termine IMPARZIALITA esprime lesigenza che lamministrazione nellagire al fine di perseguire linteresse pubblico primario che costituisce lobiettivo di fondo, si comporti nei confronti dei destinatari dellagere amministrativo senza dar luogo a discriminazioni arbitrarie. Imparzialit non significa indifferenza, ma al contrario EQUITA COMPORTAMENTALE sulla premessa del CARATTERE INTERESSATO DELLAZIONE AMMINISTRATIVA, volta alla cura di interessi pubblici concreti. 29AVV. VALENTINA MILANI
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  • Il termine NEUTRALITA, per converso, indica INDIFFERENZA della amministrazione indipendente RISPETTO AI PROTAGONISTI DEGLI INTERESSI CONFLIGGENTI DA REGOLARE E COMPORRE, il suo essere terza, e quindi in qualche modo GIUDICE, nel settore in cui si scontrano i protagonisti del giuoco da regolare. 30AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.1.3. IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO Anche il PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO [o di BUONA AMMINISTRAZIONE] espressamente enunciato dallART. 97, cc. 1 e 2, Cost. 31AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.1.3.1. CONTENUTO Il PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO indica lOBBLIGO per i funzionari amministrativi DI SVOLGERE LA propria ATTIVITA SECONDO LE MODALITA PIU IDONEE ED OPPORTUNE, AL FINE DELLEFFICACIA, EFFICIENZA, SPEDITEZZA ED ECONOMICITA DELLAZIONE AMMINISTRATIVA, CON IL MINOR SACRIFICIO DEGLI INTERESSI PARTICOLARI DEI SINGOLI. 32AVV. VALENTINA MILANI
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  • Tale canone generale riguarda sia laspetto organizzativo che quello relativo allintero funzionamento della PA. soddisfatto da unattivit conforme ai seguenti criteri: 33AVV. VALENTINA MILANI
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  • Lottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione ECONOMICITA Celerit dellazione RAPIDITA Lidoneit dellazione amministrativa a perseguire gli obiettivi legislativamente enucleati, valutata dal raffronto tra RISULTATI CONSEGUITI e OBIETTIVI PROGRAMMATI. EFFICACIA 34AVV. VALENTINA MILANI
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  • Lidoneit dellazione amministrativa a perseguire gli obiettivi legislativamente enucleati, valutata dal raffronto tra RISORSE IMPIEGATE e RISULTATI CONSEGUITI. EFFICIENZA MIGLIOR CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI MINOR DANNO PER I DESTINATARI DELLAZIONE 35AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.1.4. IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA Il PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA si pone come sintesi dei principi di eguaglianza, imparzialit e buon andamento e IMPONE ALLA PA, al di l del rispetto delle previsioni normative, DI ADEGUARSI AD UN CANONE DI RAZIONALITA OPERATIVA quando agisce, s da evitare decisioni arbitrarie e irrazionali. 36AVV. VALENTINA MILANI
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  • Loperato della PA deve essere IMMUNE DA CENSURE sul piano della logica, ADERENTE AI DATI DI FATTO E AGLI INTERESSI emersi nel corso dellistruttoria, COERENTE CON LE PREMESSE E I CRITERI FISSATI dalla stessa PA. 37AVV. VALENTINA MILANI
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  • La VIOLAZIONE di detto principio comporta un vizio di ECCESSO DI POTERE, in particolare in relazione alle figure sintomatiche del DIFETTO DI MOTIVAZIONE (es. si disattende immotivatamente il tenore di un parere precedentemente acquisito) di INGIUSTIFICATA DISPARITA DI TRATTAMENTO (es. ove ci si comporti in maniera diversa dinanzi a situazioni analoghe) o di CONTRADDITTORIETA della motivazione stessa. 38AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.1.5. I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA, DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA 39AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.2. I PRINCIPI DI LEGGE 40AVV. VALENTINA MILANI
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  • I PRINCIPI ulteriori che si evincono dalla legge sono: 41 PUBBLICITA E TRASPARENZA CAPACITA NEGOZIALE DELLA PA SEMPLICITA AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.2.1. I PRINCIPI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA Il PRINCIPIO incarna il criterio che SODDISFA LESIGENZA DI UN CONTROLLO DEMOCRATICO DA PARTE DEI CITTADINI SULLA ATTIVITA DELLA PA, cui imposto di pubblicare, comunicare o rendere accessibili notizie, documenti, atti e procedure. In sintesi, si traduce nel DOVERE DELLA PA DI RENDERE VISIBILE E CONTROLLABILE ALLESTERNO IL PROPRIO OPERATO. 42AVV. VALENTINA MILANI
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  • Tale principio volto a ridefinire in chiave democratica il RAPPORTO TRA AMMINISTRATORI E AMMINISTRATI, trasformando questi ultimi da spettatori a protagonisti delloperato dei pubblici poteri. 43AVV. VALENTINA MILANI
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  • Il PRINCIPIO DI TRASPARENZA pone una regola generale di condotta alla PA, tesa a favorire la CONOSCIBILITA ESTERNA della sua azione. Il diritto di accesso viene considerato il minimum indefettibile per assicurare a tutti sullintero territorio nazionale il godimento del diritto alla trasparenza dellazione amministrativa. Nellambito della legge n. 241 sono altres rinvenibili le norme sulla obbligatoriet della motivazione del provvedimento amministrativo e quelle sulla partecipazione dei privati al procedimento. 44AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.2.2. IL PRINCIPIO DELLA CAPACITA NEGOZIALE DELLA PA Il PRINCIPIO DELLA generale CAPACITA NEGOZIALE DELLA PA e della soggezione dellattivit paritetica alle normali regole del diritto comune esprime una sorta di PREFERENZA PER IL DIRITTO PRIVATO OVE LO STRUMENTO PARITETICO in omaggio al principio di sussidiariet POSSA IN MODO altrettanto EFFICIENTE ma meno invasivo SODDISFARE LINTERESSE PUBBLICO [es. compravendita rispetto allesproprio, locazione invece che concessione, ecc.]. 45AVV. VALENTINA MILANI
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  • Ferma la generale capacit di diritto privato della PA, NON OCCORRE ALCUNA AUTORIZZAZIONE LEGISLATIVA PER ATTIVARLA, mentre la legge pu intervenire per limitarla. La casistica applicativa ampia: si va dai casi in cui lente pubblico prende forma privatistica esso stesso, a quelli in cui lente rimane a tutti gli effetti tale sul piano soggettivo ma sul piano dellattivit fa uso del diritto privato. 46AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.2.3. IL PRINCIPIO DI SEMPLICITA Il PRINCIPIO DI SEMPLICITA una naturale derivazione dei principi di buon andamento, economicit ed efficacia, che risponde a 2 esigenze: - il CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA; - il MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEI SERVIZI resi ai cittadini e alle imprese, per i quali ogni adempimento amministrativo rappresenta un costo e un ostacolo alla soddisfazione dei propri interessi. 47AVV. VALENTINA MILANI
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  • La legge n. 241 dedica lintero CAPO IV alla semplificazione amministrativa, disciplinando DIVERSI ISTITUTI come: la conferenza di servizi, gli accordi tra amministrazioni, i pareri e le valutazioni tecniche, lautocertificazione, la denuncia di inizio attivit e il silenzio-assenso. 48AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.3. I PRINCIPI DI DERIVAZIONE COMUNITARIA I principi di derivazione comunitaria trovano ingresso nel nostro ordinamento attraverso il rinvio specifico operato dallART. 1, c. 1, legge n. 241/1990 e il rinvio generico operato dallART. 117, c. 1, Cost. Alcuni dei principi generali che caratterizzano e influenzano lattivit della PA comunitaria e dei singoli Stati membri [legalit dellazione, obbligo di motivazione, trasparenza, diritto di accesso, imparzialit e legittimo affidamento], trasfusi nella CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLUE (NIZZA 2001), sono ora richiamati nel TRATTATO DELLA COSTITUZIONE EUROPEA presentato e sottoscritto a ROMA 2004 e non entrato in vigore per alcune bocciature referendarie in sede di ratifica. 49AVV. VALENTINA MILANI
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  • Tra i diritti fondamentali del cittadino europeo sono compresi quelli relativi ai rapporti tra individui e PA comunitaria. Alcuni di questi PRINCIPI hanno CARATTERE GENERALE (IL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO e IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA), altri hanno CARATTERE SETTORIALE (I PRINCIPI IN MATERIA DI AMBIENTE E IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI). 50AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.3.1. IL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO Nellambito della giurisprudenza comunitaria, IL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO induce a ritenere che UNA SITUAZIONE DI VANTAGGIO, ASSICURATA AD UN PRIVATO DA UN ATTO SPECIFICO E CONCRETO DELLAUTORITA AMMINISTRATIVA, NON PUO ESSERE SUCCESSIVAMENTE RIMOSSA, SALVO CHE NON SIA STRETTAMENTE NECESSARIO PER LINTERESSE PUBBLICO E FERMO IN OGNI CASO LINDENNIZZO DELLA POSIZIONE ACQUISITA. 51AVV. VALENTINA MILANI
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  • Occorre, quindi, affinch un affidamento sia legittimo: 52 UN REQUISITO OGGETTIVO necessario che il vantaggio sia chiaramente attribuito da un atto a ci rivolto e che sia decorso un arco temporale tale da ingenerare laspettativa del suo consolidamento. UN REQUISITO SOGGETTIVO necessario il ricorrere della buona fede non colposa del destinatario del vantaggio (colpa e dolo escludono la legittimit dellaffidamento). AVV. VALENTINA MILANI
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  • Tale principio enfatizza il VALORE DELLA STABILITA DEI RAPPORTI GIURIDICI di fronte alla legalit formale, stabilendo lintangibilit di un provvedimento attributivo di un vantaggio, nonostante la sua illegittimit, quando questa abbia assicurato un vantaggio a un soggetto che, in buona fede e grazie al decorso del tempo, confidi nella sua stabilit. 53AVV. VALENTINA MILANI
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  • Tale principio trova riconoscimento nella legge n. 241/1990 negli: ART. 21nonies che subordina lesercizio del potere di ANNULLAMENTO DUFFICIO al limite temporale del termine ragionevole oltre che al criterio di comparazione degli interessi; ART. 21quinquies che stabilisce la tutela indennitaria a vantaggio del destinatario del provvedimento di REVOCA anticipata. 54AVV. VALENTINA MILANI
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  • Dalla NOZIONE DI AFFIDAMENTO COMUNITARIA si deve differenziare la NOZIONE NAZIONALE che non costituisce una regola attizia volta a limitare il potere amministrativo di disconoscere i vantaggi riconosciuti con pregressi atti, ma UNA REGOLA COMPORTAMENTALE, iscrivibile nel generale CANONE DI BUONA FEDE, volta a non ingenerare, con le proprie condotte, aspettative destinate ad essere frustrate. 55AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.3.2. IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA Il PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA consiste nellESERCIZIO NELLA GIUSTA MISURA DEL POTERE, in modo da assicurare unAZIONE IDONEA E ADEGUATA ALLE CIRCOSTANZE DI FATTO, CHE NON ALTERI IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA I VALORI, GLI INTERESSI E LE SITUAZIONI GIURIDICHE. Riferirsi a tale principio significa accedere ad un modo nuovo di intendere lazione della PA, coerente con la sussidiariet dellazione amministrativa autoritativa alla stregua del PRINCIPIO DEL MINIMO PREZZO. 56AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.3.3. I PRINCIPI IN MATERIA AMBIENTALE I principi in materia ambientale sono: il PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE, in base al quale la definizione e lattuazione delle politiche e azioni dellUE devono tenere in considerazione la tutela dellambiente al fine di favorire uno sviluppo ecosostenibile; 57AVV. VALENTINA MILANI
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  • I PRINCIPI DELLA PRECAUZIONE e DELLAZIONE PREVENTIVA prevalgono sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati allambiente e sul principio del chi inquina paga che trova applicazione nelle cd. tasse ambientali, veri e propri tributi, contributi e tariffe o incentivi fiscali funzionali a promuovere comportamenti ambientali virtuosi in ottica di risparmio energetico e salvaguardia dellambiente. 58AVV. VALENTINA MILANI
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  • Tali principi mirano a REALIZZARE UNA DIFESA EX ANTE DEI BENI AMBIENTALI, che viene preferita ad una tutela solo residuale ed ex post nelle forme della tutela per equivalente. 59AVV. VALENTINA MILANI
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  • 2.3.4. I PRINCIPI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ART. 2 Codice dei contratti L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualit delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicit, efficacia, tempestivit e correttezza; l'affidamento deve altres rispettare i principi di libera concorrenza, parit di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalit, nonch quello di pubblicit con le modalit indicate nel presente codice. Il principio di economicit pu essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonch alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. 60AVV. VALENTINA MILANI
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  • 3. LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO Il PROCEDIMENTO amministrativo lINSIEME DI ATTI SUSSEGUENTI ED ETEROGENEI FINALIZZATI ALLADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, che rappresenta la FORMA DELLA FUNZIONE PUBBLICA. 61AVV. VALENTINA MILANI
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  • 3.1. LE FASI DEL PROCEDIMENTO INIZIATIVAISTRUTTORIADECISIONE 62AVV. VALENTINA MILANI
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  • 3.1.1. FASE DELLINIZIATIVA ISTANZA DI PARTE O AVVIO DUFFICIO INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE COMUNICAZIONE DI AVVIO 63AVV. VALENTINA MILANI
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  • 3.1.1.1. ISTANZA PRIVATA O AVVIO DUFFICIO Il PROCEDIMENTO: 1) CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD ISTANZA DI PARTE; 2) DEVE ESSERE AVVIATO DUFFICIO. In entrambi i casi, la PA HA IL DOVERE DI CONCLUDERLO MEDIANTE UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO. 64AVV. VALENTINA MILANI
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  • 3.1.1.2.1. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE Lindividuazione dellUNITA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO un istituto volto a promuovere sia il buon andamento della PA, assicurando un IMPULSO al procedimento e un COORDINAMENTO delle PA coinvolte, sia la pubblicit e la partecipazione, garantendo agli interessati un INTERLOCUTORE nellambito della PA procedente. 65AVV. VALENTINA MILANI
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  • Il RESPONSABILE del procedimento il soggetto al quale affidato il delicato ruolo di AUTORITA GUIDA di ciascun procedimento amministrativo. Egli: 1. vigila sul decorso del procedimento; 2. assicura la le connessioni tra le varie fasi; 3. rappresenta uno stabile punto di riferimento per i cittadini. AVV. VALENTINA MILANI66
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  • Listituto stato introdotto per contrastare 3 ordini di problemi: AVV. VALENTINA MILANI67 dellazione amministrativa FRAMMENTAZIONE E RALLENTAMENTO di fatto dei soggetti deputati a gestire il procedimento IMPERSONALITA E IRRESPONSABILITA la difficile identificabilit del responsabile ostacola il controllo sul suo operato VIRTUALE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA
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  • 3.1.1.2.2. CONTENUTO DEGLI ARTT. 4 E 5 DELLA L. N. 241/1990 1 OBBLIGO della PA DI DETERMINARE preventivamente, per ciascun tipo di procedimento, LUNITA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE dellistruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale nonch delladozione del provvedimento finale. 2 OBBLIGO della PA DI PUBBLICIZZARE LA DETERMINANZIONE di individuazione dellunit organizzativa responsabile. Per unit organizzativa deve intendersi ogni tipo di struttura o articolazione dei pubblici uffici. AVV. VALENTINA MILANI68
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  • 3 OBBLIGO del dirigente di ciascuna unit organizzativa DI ASSEGNARE A SE O AD ALTRO DIPENDENTE dellunit LA RESPONSABILITA dellistruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonch eventualmente delladozione del provvedimento finale. 4 OBBLIGO DI COMUNICARE LUNITA ORGANIZZATIVA COMPETENTE E IL NOMINATIVO RESPONSABILE del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti obbligati per legge ad intervenire nel procedimento, ai soggetti che possono essere pregiudicati dal provvedimento e su richiesta a chiunque vi abbia interesse. AVV. VALENTINA MILANI69
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  • 3.1.1.2.3. IL RESPONSABILE NEI PROCEDIMENTI COMPLESSI NEI CD. PROCEDIMENTI A COMPLESSITA INTERNA, articolati in una serie di fasi implicanti lintervento di uffici diversi della stessa PA o enti, IL RESPONSABILE E UNICO. NEI CD. PROCEDIMENTI PLURISOGGETTIVATI, articolati in una serie di fasi implicanti lintervento di molteplici amministrazioni o di diversi enti, ognuno di essi dovr provvedere alla nomina DI UN PROPRIO RESPONSABILE, che attender alla gestione della fase procedimentale di sua pertinenza. AVV. VALENTINA MILANI70
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  • 3.1.1.2.4. I COMPITI DEL RESPONSABILE LART. 6 opera unELENCAZIONE non esaustiva n tassativa DEI COMPITI PRIMARI DEL RESPONSABILE: - VALUTA ai fini istruttori LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA, I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE E I PRESUPPOSTI RILEVANTI per lemanazione del provvedimento; - ACCERTA I FATTI E COMPIE TUTTI GLI ATTI ISTRUTTORI NECESSARI, quali accertamenti tecnici, ispezioni, ordini di esibizione documentale, richieste di rilascio e/o di rettifica di dichiarazioni ovvero di istanze erronee o incomplete; AVV. VALENTINA MILANI71
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  • -PROPONE LINDIZIONE O, avendone la competenza, INDICE LE CONFERENZE DI SERVIZI, attenendosi al criterio guida di snellire lazione amministrativa; -CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI previste dalla legge e dai regolamenti; -ADOTTA, ove ne abbia la competenza, IL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO TRASMETTE GLI ATTI ALLORGANO COMPETENTE PER LADOZIONE. AVV. VALENTINA MILANI72
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  • Lorgano competente alladozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, tenuto a dar necessariamente conto, nel provvedimento finale stesso, delle ragioni che labbiano eventualmente indotto a discostarsi dalle risultanze dellistruttoria condotta dal responsabile del procedimento. AVV. VALENTINA MILANI73
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  • 3.1.1.3. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLAVVIO DEL PROCEDIMENTO Le FUNZIONI dellistituto: 1) PORRE I DESTINATARI dellazione amministrativa IN GRADO DI FAR VALERE I PROPRI DIRITTI PARTECIPATIVI fin dal momento dellinizio o quanto meno in una fase non molto avanzata [possibilit di partecipare effettiva]; 2) CONSENTIRE ALLA PA DI MEGLIO COMPARARE GLI INTERESSI COINVOLTI e di meglio perseguire linteresse pubblico principale [valorizzazione del metodo dialettico]; 3) PREVENIRE EVENTUALI MOTIVI DI RICORSO GIURISDIZIONALE, assicurando un contraddittorio trasparente e un confronto ad armi pari tra la PA e il privato [deflazione del contenzioso]. 74AVV. VALENTINA MILANI
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  • 3.1.2. FASE ISTRUTTORIA PARERI, VALUTAZIONI TECNICHE E CONFERENZA DI SERVIZI PARTECIPAZIONE PREAVVISO DI RIGETTO 75AVV. VALENTINA MILANI
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  • 3.1.2.1. ATTIVITA CONSUILTIVA E CONFERENZA DI SERVIZI La CONFERENZA DI SERVIZI un istituto a cui si ricorre nei casi in cui sia opportuno un ESAME CONTESTUALE DI VARI INTERESSI PUBBLICI attraverso al partecipazione delle PA a cui affidata la cura di questi ultimi. La PA procedente rimane libera di determinare il contenuto del provvedimento, che rimane un suo proprio atto. Ci nonostante, si ritiene che un provvedimento che si discosti da quanto emerso e concordato in sede di conferenza potr essere censurato, per difetto di motivazione o per violazione del principio di affidamento. 76AVV. VALENTINA MILANI
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  • Il POTERE DI INDIZIONE DELLA CONFERENZA SPETTA ALLA PA PROCEDENTE, a cura del responsabile del procedimento qualora ne abbia il potere ovvero dellorgano di vertice dellamministrazione, su proposta del responsabile del procedimento. 77AVV. VALENTINA MILANI
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  • Due modelli: 1) CONFERENZA ISTRUTTORIA che viene convocata quando la PA procedente, titolare del potere amministrativo, ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti; 2) CONFERENZA DECISORIA che viene convocata quando la PA deve acquisire intese, concerti, nullaosta, o assensi comunque denominati da altre PA e non li ottenga entro un breve termine. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta, ecc. 78AVV. VALENTINA MILANI
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  • 3.1.2.2. PARTECIPAZIONE La PARTECIPAZIONE consentita a: 1) I SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI; 2) QUALUNQUE SOGGETTO: a) portatore di interessi pubblici e privati b) portatore di interessi diffusi costituito in associazioni o comitati CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO [interventori]. 79AVV. VALENTINA MILANI
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  • 3.1.2.3. PREAVVISO DI RIGETTO Listituto della COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALLACCOGLIMENTO DELLISTANZA diretto a rappresentare al soggetto che ha attivato lazione amministrativa lesistenza di motivi che ostano allaccoglimento della sua istanza, attribuendo allo stesso soggetto la facolt di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, memorie e documenti che, ove pertinenti, la PA procedente sar tenuta a valutare nellassunzione della decisione finale, dando atto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni delleventuale mancato accoglimento delle deduzioni dellistante. 80AVV. VALENTINA MILANI
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  • Il PREAVVISO DI RIGETTO: a) LIMITATO AI PROCEDIMENTI INIZIATI SU ISTANZA DI PARTE; b) ha una FUNZIONE GIURISDIZIONALIZZANTE, poi poich il soggetto venuto a conoscenza dei motivi di rigetto dellistanza ha una chance di ribaltare la posizione assunta dalla PA, ulteriormente provando la fondatezza delle sue ragioni; c) ha NATURA ISTRUTTORIA E PRE- DECISORIA. 81AVV. VALENTINA MILANI
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  • 3.1.3. FASE DECISORIA 82 INIZIATIVAISTRUTTORIA PROVVEDIMENTO FINALE ESPRESSO O SILENZIO- ASSENSO AVV. VALENTINA MILANI