IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n ....

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Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative della legge 26 ottobre 1995, n .447 recante norme sull'inquinamento acustico e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n .194 in attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n . 88 .". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTA la legge 7 luglio 2009, n . 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 11, comma 2 lettera a); VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; VISTA la legge 26 ottobre 1995, n . 447, recante "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e successive modificazioni; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 che determina i valori limite delle sorgenti sonore; VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del l ° aprile 1998, recante «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico»; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n . 459, Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n . 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario; VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n . 285 del 6 dicembre 2000, recante "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"; VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, recante "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n . 496, Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili; VISTA la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale; VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194, recante "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"; VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"; VISTA la circolare del Ministero dell'ambiente 6 settembre 2004, "Interpretazione in materia di inquinamento acustico : criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali"; VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n . 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse 1

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Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative della legge 26 ottobre1995, n .447 recante norme sull'inquinamento acustico e del decreto legislativo 19 agosto 2005,n.194 in attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia diinquinamento acustico di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n . 88 .".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 7 luglio 2009, n . 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivantidall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" - Legge comunitaria 2008, ed in particolarel'articolo 11, comma 2 lettera a);VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa i limiti massimidi esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;VISTA la legge 26 ottobre 1995, n . 447, recante "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" esuccessive modificazioni;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 che determina ivalori limite delle sorgenti sonore;VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del l ° aprile 1998, recante «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamentoacustico»;VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n . 459, Regolamento recantenorme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n . 447, in materia di inquinamentoacustico derivante da traffico ferroviario;VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 285 del 6 dicembre 2000, recante "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e deglienti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventidi contenimento e abbattimento del rumore";VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.267 del 15 novembre 1997, recante "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n . 496, Regolamento recantenorme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;VISTA la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194, recante "Attuazione della direttiva 2002/49/CErelativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale";VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CEsull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";VISTA la circolare del Ministero dell'ambiente 6 settembre 2004, "Interpretazione in materia diinquinamento acustico : criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali";VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n . 59 recante "Delega al Governo per ilconferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della PubblicaAmministrazione e per la semplificazione amministrativa";VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, recante "Definizione edampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse

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comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomielocali";A seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n . 281 nella seduta del ;Sentito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del . ..Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari in data . . .;A seguito della deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con iMinistri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della pubblicaistruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei rapporti con le regioni;

emana il seguente decreto legislativo:

Art . 1(Modifiche alla legge 26 ottobre 1995, n .447)

1 . All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n . 447 sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, lettera b), le parole :"decreto legislativo 15 agosto 1991, n . 277" sono sostituite

dalle seguenti :"decreto legislativo 10 aprile 2006, n . 195";b) al comma 1, lettera e), le parole :"misurato in prossimità della sorgente stessa" sono

soppresse;c) al comma 1, lettera f) le parole : "misurato in prossimità dei ricettori" sono soppresse;d) al comma 1, dopo la lettera h), è introdotta la seguente:

"i) ricettore . qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative areeesterne di pertinenza destinate ad attività ricreative o di riposo, ad attività lavorativa oricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attivitàricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività ; aree territoriali edificabiligià individuate dalla strumentazione urbanistica attuativa dei piani regolatori generali eloro varianti generali vigenti .";

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:"2. I valori di cui al comma 1, lettere f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologiadella sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona daproteggere .";

f) dopo il comma 2 è introdotto il seguente:"2-bis. I valori di cui al comma 1, lettera e) sono determinati dalle specifiche norme diomologazione e certificazione delle sorgenti sonore quando presenti . In mancanza di talinorme, i valori limite di emissione sono sostituiti dai valori limite assoluti di immissionedella sorgente specifica .";

g) al comma 3, lettera a), dopo le parole : "rumore ambientale" sono inserite le seguenti:"prodotto da una sorgente specifica o dall'insieme delle singole sorgenti ; essi sono misuratiin prossimità dei ricettori";

h) al comma 3, lettera b), dopo le parole : "rumore residuo" sono inserite le seguenti , : "essisono misurati all'interno degli ambienti abitativi";

i) il comma 4 è soppresso;1) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"10. La formazione del tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei titoli distudio previsti dai commi 7 e 8 può prevedere corsi specifici regolamentati dalle Regioni edalle Province Autonome secondo criteri definiti da apposito decreto del Ministrodell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle

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infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni da emanare entrodiciotto mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento . Ai fini del riconoscimentodella qualifica di tecnico competente in acustica ambientale di cui al decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, devono essere dimostrate anche specificheesperienze nel settore dell'acustica in edilizia .".

2. Dopo l'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è introdotto il seguente articolo:"Art . 2-bis

(Coordinamento con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194)1 . Si rimanda, ove necessario, alle definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto2005 n . 194 .".

3 . All'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n . 447, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, dopo la lettera f), sono introdotte le seguenti:

"f-bis), la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministrodella salute, dei requisiti acustici da assicurare all'interno dei mezzi di trasporto pubblicicollettivi, fatti salvi i mezzi per i quali tali requisiti sono già definiti da norme europee;f-ter) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dellasalute, dei criteri per la predisposizione delle previsioni di impatto acustico e dellevalutazioni di clima acustico, che prevedano anche modalità di gestione dei risanamenti incaso di clima acustico non conforme;f-quater) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ilMinistro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico dei requisiti acustici daassicurare all'interno dei locali pubblici di ristorazione .";

b) al comma 1, lettera n), dopo la parola "scolastica" sono introdotte le seguenti : "ancherelativamente agli stili ed ai comportamenti di vita volti alla tutela dall'inquinamentoacustico";

c) al comma 1, dopo la lettera n), è introdotta la seguente :"o) l'elaborazione e promozione di programmi per particolari campagne di monitoraggio omappatura per sorgenti (infrastrutture dei trasporti o impianti) di interesse nazionale, ancheal fine di verificare l'efficacia delle azioni di risanamento attuate.";

d) dopo il comma 2, è introdotto il seguente comma:"2-bis) il decreto di cui al comma 1, lettera n), è emanato entro il 30 giugno 2012 .".

4. All'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n . 447, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole "entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge" sono sostituite dalle seguenti : "entro il 30 giugno 2012";b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendoconto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e indicando altresì aree da destinarsia spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono allaclassificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni perl'applicazione dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h), stabilendo il divieto dicontatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori sidiscostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente diurno misuratosecondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) . Il divieto di cuisopra non si applica nel caso di contatto diretto tra aree esclusivamente industriali e areeprevalentemente industriali . Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già

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urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso,si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 .";

c) al comma 1, dopo la lett . a) è introdotta la seguente:"a-bis) le modalità di coordinamento tra la classificazione acustica del territorio comunaleed i pertinenti strumenti di pianificazione urbanistica ;";

d) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:"g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attivitàtemporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora essocomporti l'impiego di macchinari o di impianti potenzialmente rumorosi che potrebberodeterminare il superamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) e comma 3lettera a), fermo restando che il rispetto dei suddetti valori deve essere comunque dichiaratoda un tecnico competente .".

5 . All'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 26 ottobre 1995, n . 447, le parole:"l'autorizzazione anche", sono sostituite dalle seguenti : "l'autorizzazione".

6 . All'art. 7, della legge 26 ottobre 1995, n .447, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 2, dopo la lettera e) è introdotta la seguente lettera:

"f) in caso di particolari situazioni di rilevante impatto paesaggistico ambientale determinatodagli interventi di risanamento previsti, i piani di risanamento di cui al comma 1 e i piani dicontenimento e abbattimento del rumore di cui all'art . 10 comma 5 possono prevedere, inaccordo con le autorità competenti alla approvazione e alla autorizzazione per larealizzazione degli interventi, un graduale conseguimento nel tempo dei limiti pertinenti.Ciò al fine di consentire l'applicazione delle migliori soluzioni tecniche di abbattimento delrumore che si rendono disponibili .";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:"5 . I piani di risanamento acustico di cui al presente articolo costituiscono strumentoattuativo dei piani d'azione per gli agglomerati di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 194.".

7 . Dopo l'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n .447, è inserito il seguente:"Articolo 7-bis

(Informazione e consultazione del pubblico)1. Ferme restando le disposizioni di legge in vigore, le informazioni relative al piano diclassificazione acustica comunale ed al piano comunale di risanamento acustico sono reseaccessibili dall'autorità pubblica in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto2005, n . 195, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica edelettroniche disponibili.2. I soggetti che hanno l'obbligo di elaborare i piani di cui al comma 1 comunicano medianteavviso pubblico le modalità con cui è possibile consultare gli stessi piani ; entro quarantacinquegiorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie informa scritta, dei quali i soggetti proponenti il piano tengono conto al fine di una loro revisioneovvero di una loro elaborazione definitiva.3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma precedente, i soggetti individuati allo stesso comma 2disciplinano eventuali ulteriori modalità di partecipazione del pubblico all'elaborazione deipiani di cui al comma 1.

8 . All'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n . 447, le parole: "valori di emissionesuperiori a quelli" sono sostituite dalle seguenti : "valori assoluti di immissione prodotti dallasorgente specifica o dall'insieme delle singole sorgenti superiori ai valori limite", e le parole:

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"le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti" sono sostituite dalle seguenti : "leimmissioni prodotte dalla sorgente specifica" .

9. Dopo l'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è inserito il seguente:"Articolo 8-bis

(Catasto Nazionale delle Sorgenti di Rumore)1. E' istituito presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) il Catastonazionale delle sorgenti di rumore - infrastrutture dei trasporti e impianti - di interesse nazionale.2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, entrodiciotto mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono emanate le linee guida perdefinire le modalità di realizzazione e di popolamento del catasto di cui al comma precedente.3. Al fine del popolamento del Catasto di cui al comma 1, è fatto obbligo ai soggetti detentori deipertinenti dati acustici fornire le informazioni ed il supporto necessari, ai sensi del decretolegislativo 19 agosto 2005, n . 195 .".

10 . All'articolo 10, della legge 26 ottobre 1995, n . 447, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole : "da lire 2.000.000 a lire 20.000.000" sono sostituite dalle seguenti:

"da euro 2 .000 a euro 20 .000";b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile, supera ivalori limite di immissione di cui all'articolo 2, comma 3, fissati in conformità al dispostodell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamentodi una somma da euro 1 .000 a euro 10.000.";

c) al comma 3, le parole : "da lire 500.000 a lire 20.000.000" sono sostituite dalle seguenti "daeuro 500 a euro 20 .000";

d) al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:"Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati adimpegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi dibilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutturestesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, anchetramite specifiche convenzioni. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota èdeterminata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività dimanutenzione. La mancata presentazione di detti piani comporta l'applicazione dellesanzioni di cui al presente articolo . Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti pianicoincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) ; il controllo del rispetto dellaloro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . In conformità a quanto previsto dalpresente comma in materia di accantonamenti, per gli enti o le società esercenti gliaeroporti è fatto obbligo dell'acquisto, della gestione e della manutenzione del sistema dimonitoraggio previsto all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4), utilizzando anche lesomme accantonate in ottemperanza al presente comma .";

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:"6 . Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti al fine di effettuare il controllo previsto al quinto periodo delprecedente comma possono:a)

provvedere all'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo in caso diritardo o mancata presentazione:1) del piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore;2) dei progetti esecutivi dei piani nei tempi previsti dalle priorità indicate dal predetto

piano;

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3) degli adempimenti alle eventuali prescrizioni degli Enti preposti all'approvazione deiprogetti esecutivi dei piani nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi della legge 7agosto 1990, n . 241;

b) intervenire nel caso di mancata approvazione dei progetti di attuazione dei piani daparte degli Enti competenti;c) richiedere la revisione del piano qualora siano riscontrate nuove necessità nonpreviste dal piano stesso.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti possono altresì provvedere all'applicazione delle sanzionipreviste al presente articolo in caso di mancata realizzazione degli interventi previsti daiprogetti esecutivi approvati . Per le finalità di cui al presente comma, l'Amministrazioneprocedente preposta all'approvazione dei progetti esecutivi dei piani può indire, ai sensidella legge 7 agosto 1990, n . 241, apposita conferenza di servizi.

11 . All'articolo 15 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 1 è soppresso;b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le impreseinteressate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui al comma 2-bis delpresente articolo, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunalesecondo i criteri di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a) .";

c) dopo il comma 2, è introdotto il seguente:"2-bis . Il piano di risanamento di cui al comma precedente deve essere presentato conadeguata relazione tecnica che descriva le modalità di adeguamento ed il termine entro ilquale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presentelegge; detto termine non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dallapresentazione del piano . Tale piano deve essere esaminato dalla Regione che, entro iltermine di sei mesi, può, sentiti il Comune e l'Agenzia Regionale per la ProtezioneAmbientale competenti, apportare eventuali modifiche ed integrazioni . Decorso il predettotermine di sei mesi il piano si intende approvato a tutti gli effetti ."

Art . 2

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n .194)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n .194, la lettera a) è sostituitadalla seguente:

"a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente,sulla base dei criteri espressi dal decreto previsto dal comma 2 lettera b) del presente articolo,costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva e' superiore a 100 .000 abitanti .".

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la conferenza unificata, entro dodici mesidalla entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attività di verifica delle mappe acustichestrategiche e della mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 19agosto 2005, n . 194 - metodiche generali e relativi ambiti.

3. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diconcerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata,

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entro diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sono definite le seguenti materiepreviste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194:

a) la definizione dei principi generali per la determinazione univoca sul territorio degliagglomerati e delle infrastrutture dei trasporti principali;

b) l'emanazione delle linee guida per il coordinamento dei piani d'azione negli agglomerati eper le infrastrutture dei trasporti principali di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 19agosto 2005, n . 194, con i piani di risanamento comunali previsti dall'articolo 7 della legge26 ottobre 1995, n . 447 e con i piani degli interventi di contenimento ed abbattimento delrumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti previsti dall'articolo 10, comma 5 dellamedesima legge n . 447 del 1995;

c) l'elaborazione e la promozione di programmi per particolari campagne di monitoraggio o dimappatura delle infrastrutture principali di interesse nazionale, con definizione dei relativioneri, sia per gli approfondimenti ritenuti necessari a seguito di segnalazioni adeguatamentemotivate di enti, associazioni o cittadini, sia a completamento di mappe ritenuteinsufficienti, o per verifica degli elaborati pervenuti;

d) la verifica, con l'ausilio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale(ISPRA), del rispetto dei criteri fissati ai precedenti punti a) e c) per le infrastrutture deitrasporti principali di interesse nazionale e/o di più regioni e per gli agglomerati.

4. Ai fini della predisposizione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati di cuiall'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194, è fatto obbligo ai gestori delleinfrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali, inclusi i porti, che ricadono all'interno deiconfini degli agglomerati medesimi, di fornire le informazioni ambientali necessarie, ai sensi deldecreto legislativo 19 agosto 2005, n . 195 .

Art . 3Disposizioni finali ed abrogazioni

1. Sono fatte salve le azioni procedurali in materia di tutela dall'inquinamento acustico in corso diapprovazione o già approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nell'ambito dell'adozione degli atti di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 7 luglio 2009, n.88, si provvede all'aggiornamento dei provvedimenti emanati ai sensi della legge 26 ottobre1995, n. 447, anche ai fini della loro armonizzazione con la normativa comunitaria e dellaregolamentazione dei requisiti acustici relativi agli aerogeneratori e delle attività sportive ecriteri di misurazione e tecniche di valutazione del rumore prodotto dagli stessi.

3. E' soppresso il comma 5 dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n . 426.

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Amministrazioni proponenti.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

TitolaSchema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative della legge 26 ottobre 1995,

n. 447 recante norme sull'inquinamento acustico e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194 in

attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di

cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 1009, n . 88".

Referente :

RELAZIONEILLUSTRATIVA

L'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n . 88 recante "Delega al Governo per il riordino della

disciplina in materia di inquinamento acustico", delega all'adozione di uno o più decreti legislativi

al fine di riordinare, coordinare e revisionare le disposizioni vigenti in materia di inquinamento

acustico, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26

ottobre 1995, n . 447 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194, nel rispetto della normativa

comunitaria in materia.

L'adempimento alla delega si è resa necessaria a fronte dell'evoluzione della normativa comunitaria

ed in particolare all'emanazione della Direttiva comunitaria n . 49/2002, relativa alla determinazione

ed alla gestione del rumore ambientale, che stabilisce obblighi e nuovi adempimenti per gli Stati

membri in materia di tutela dall'inquinamento acustico, successivamente recepita dal decreto

legislativo 19 agosto 2005, n . 194.

Tale direttiva si è sovrapposta all'esistente panorama normativo nazionale di settore, già ampio e

consolidato, stabilendo nuovi indicatori, strumenti, procedure e strategie non sempre semplici da

integrare ed armonizzare con quanto attuato fino ad ora in Italia, introducendo ulteriori oneri a

carico delle Amministrazioni regionali e comunali e dei gestori di infrastrutture dei trasporti.

L'esigenza prioritaria è quella di rinnovare e di riordinare il complesso di norme vigenti in materia

di rumore, cercando di contemperare la normativa nazionale e quella comunitaria.

In particolare all'articolo 1, sono apportate modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legge 26

ottobre 1995, n . 447 prevedendo l'introduzione di nuove definizioni, nonché l'attribuzione di nuove

competenze a Stato ed Enti Locali ed effettua un' opera di aggiornamento dei richiami della Legge

Quadro alle normative ad essa correlate.

Oltre ad alcune norme di coordinamento contenute nelle prime tre lettere del comma 1, alla lettera

d), è introdotta la definizione di "ricettore" individuato come qualsiasi edificio adibito ad ambiente

abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza destinate ad attività ricreative o di riposo,

ad attività lavorativa o ricreativa, o alternativamente quali aree naturalistiche vincolate, parchi

pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della

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collettività o aree territoriali edificabili già individuate dalla strumentazione urbanistica attuativa dei

piani regolatori generali e loro varianti generali vigenti .

Sono disciplinati, alla successiva lettera e) ed f), i "valori limite di emissione" specificando che tali

valori vengono determinati sulla base di specifiche norme di omologazione e certificazione delle

sorgenti sonore ed in mancanza di tali norme, i valori limite di emissione sono sostituiti dai valori

limiti di immissione della sorgente specifica.

Alle successive lettere g) e h) si specifica che all'art . 2,comma 3, della legge 26 ottobre 1995,

n.447, nella lett a) il livello di "rumore ambientale" è da intendersi quale quello prodotto da una

sorgente specifica o dall'insieme di tutte le sorgenti e va misurato in prossimità dei ricettori, mentre

nella lettera b) è precisato che i "valori limite differenziali" devono essere misurati all'interno degli

ambienti abitativi.

Alla lettera 1), ai fini della formazione del Tecnico competente in acustica ambientale, sono previsti

corsi specifici regolamentati da Regioni e Province Autonome secondo criteri che verranno definiti

da un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza Stato

Regioni.

Al comma 3 si stabilisce la competenza dello Stato anche nella determinazione dei requisiti acustici

da assicurare all'interno dei mezzi di trasporto pubblici collettivi, dei criteri per la predisposizione

di impatto acustico e delle valutazioni di clima acustico e dei requisiti acustici da assicurare

all'interno dei locali pubblici di ristorazione . Sempre al medesimo comma si stabilisce che le

campagne di informazione del consumatore di educazione scolastica, vanno predisposte in

relazione anche agli stili ed ai comportamenti di vita volti alla tutela dall'inquinamento acustico

(uso di cuffie, discoteche, visione tv, ascolto di musica con impianti di riproduzione privati, ecc . .).

Al fine di verificare l'efficacia delle azioni di risanamento attuate viene introdotta una specifica

disposizione per promuovere programmi di particolari campagne di monitoraggio e si stabilisce

l'elaborazione di una mappatura per sorgenti di interesse nazionale, disponendo, infine, che il

decreto ministeriale, con il quale saranno predisposte le campagne di informazione del consumatore

di educazione scolastica, venga emanato entro il 30 giugno 2012

Al comma 4 è integrata la lettera g) dell'articolo 4, della legge 26 ottobre 1995, n . 447, laddove

prevede tra i compiti delle Regioni la definizione con legge delle modalità di rilascio delle

autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo

pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti

rumorosi, introducendo la specifica che questi debbano determinare il superamento dei valori limite

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di immissione e dei valori limite di attenzione, e che la previsione del rispetto dei suddetti valori

deve essere comunque dichiarata da un tecnico competente.

Con il comma 6 è introdotta all'art . 7, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n . 447, la lettera f),

disciplinando così il contenuto dei "piani di risanamento" e dei "piani di contenimento e

abbattimento del rumore" in ipotesi particolari di impatto paesaggistico ambientale.

In tali ipotesi particolari, i suddetti piani potranno prevedere, in accordo con le autorità competenti

alla approvazione e alla autorizzazione per la realizzazione degli interventi, un raggiungimento

graduale nel tempo dei limiti . Tale previsione è stata introdotta per consentire l'applicazione nel

tempo delle migliori soluzioni tecniche di abbattimento del rumore.

Sempre al comma 6 si prevede espressamente che i piani di risanamento acustico di cui all'articolo

7 della legge 26 ottobre 1995, n .447, costituiscono strumento attuativo dei piani di azione di cui al

decreto leislativo 194/05, nei casi previsti dal medesimo decreto.

Al comma 7 relativamente all'accesso alle informazioni inerenti il piano di classificazione acustica

comunale, al piano comunale di risanamento acustico e alle modalità di consultazione degli stessi,

si prevede che le informazioni relative ai suddetti piani siano rese accessibili anche avvalendosi

delle tecnologie di telecomunicazione informatica ed elettroniche disponibili, e viene sancito

l'obbligo di comunicazione, mediante avviso pubblico, delle modalità di consultazione dei piani,

garantendo, al contempo, la facoltà a chiunque, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni,

di presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta di cui si terrà conto nell'elaborazione

definitiva o nella revisione dei piani medesimi. Ciò anche in ottemperanza al disposto della

Direttiva 20O2/49/CE.

Al comma 9, si prevede una novella che istituisce presso 1'ISPRA il "Catasto Nazionale delle

Sorgenti di rumore", per le cui modalità organizzative si rinvia ad un successivo decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i 18 mesi

successivi all'entrata in vigore del provvedimento . Viene inoltre prescritto l'obbligo ai soggetti

detentori dei pertinenti dati acustici di fornire informazioni ed il supporto necessario ai sensi del

decreto le gislativo 195/2005.

Nel comica 10 si realizza un aggiornamento in euro delle sanzioni amministrative.

La revisione di detti piani, demandata al Ministero dell'ambiente, avviene con cadenza

quinquennale. Al Ministero dell'ambiente e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali

organi di controllo del rispetto dell'attuazione di quanto previsto nello stesso articolo 10 della legge

n.447/1995, oggetto della modifica, si riconosce la facoltà di comminare le suddette sanzioni, nei

casi di ri tardo nella presentazione dei piani di contenimento ed abbattimento e dei progetti di

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attuazione, nonché nei casi di ritardo nella realizzazione degli interventi previsti dai progetti

esecutivi approvati . Agli stessi dicasteri è conferita la facoltà di intervento in caso di mancata

approvazione dei progetti di attuazione dei piani da parte degli Enti competenti . Si riconosce,

inoltre, per l'Amministrazione procedente, preposta all 'approvazione dei progetti esecutivi dei

piani, la possibilità di indire, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n . 241, apposita conferenza di

servizi.

Infine al comma 11, con riferimento all'art . 15, della legge 26 ottobre 1995, n .447 sonodisciplinate

le modalità di presentazione del piano di risanamento degli impianti industriali, prevedendo un

termine, non superiore ad un periodo di 30 mesi, entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai

limiti previsti dalle norme della Legge Quadro sull'inquinamento acustico ed un termine di 6 mesi

entro il quale la Regione, sentite le Autorità competenti, ha facoltà di apportare eventuali modifiche

ed integrazioni al piano di risanamento acustico.

All' articolo 2, si apportano modifiche, integrazioni e abrogazioni al decreto legislativo 19 agosto

2005, n . 194 recante: "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla

gestione del rumore ambientale".

Si modifica la definizione di "agglomerato" contenuta nell'art . 2, comma 1, lett . a) del decreto

legislativo n . 194/2005, che, attualmente, individua tale figura nelle aree urbane individuate dalla

regione o dalla provincia autonoma competente, costituite da uno o più centri abitati ai sensi

dell'art . 3 del decreto legislativo n . 285/1992, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva

non superi il numero di 100 .000 abitanti . Al fine di una corretta individuazione di tali aree da parte

delle regioni o delle province autonome competenti, si prevede ora che questa sia posta in essere

sulla base dei criteri che saranno definiti con un decreto da emanare a cura del Ministero

dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti d'intesa con la Conferenza unificata.

Si introduce inoltre la previsione che, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente

provvedimento, con uno o più decreti da adottare a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con

la Conferenza Unificata, siano definite alcune materie, espressamente elencate, previste dal decreto

legislativo n. 194/2005.

Si dovranno definire, tra l'altro, i principi generali per la determinazione univoca sul territorio degli

agglomerati e delle infrastrutture dei trasporti principali, le linee guida per l'individuazione delle

zone silenziose di cui ai punti aa) e bb) dell'art . 2, comma 1, del decreto legislativo n . 194/2005 e la

determinazione di specifici indicatori capaci di delimitarne l'estensione, valutarne la fruibilità dal

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punto di vista acustico e consentirne la tutela e soprattutto determinare le modalità di verifica, con

l'ausilio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), del rispetto dei

criteri fissati per le infrastrutture dei trasporti principali di interesse nazionale e/o di più regioni e

per gli agglomerati.

Infine, è posto a carico dei gestori delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali,

inclusi i porti, che ricadono all'interno dei confini degli agglomerati medesimi, l'obbligo di fornire

le informazioni ambientali necessarie ai sensi del decreto legislativo 195/2005.

All'articolo 3 è introdotta una clausola di salvaguardia per le azioni procedurali in materia di tutela

dall'inquinamento acustico in corso di approvazione o già approvate alla data di entrata in vigore

del presente decreto . Si dispone, infine, l'aggiornamento dei provvedimenti emanati ai sensi della

legge 26 ottobre 1995, n. 447, ai fini di una loro armonizzazione con la normativa comunitaria e

della regolamentazione dei requisiti acustici relativi agli aerogeneratori e delle attività sportive e

criteri di misurazione e tecniche di valutazione del rumore prodotto dagli stessi .

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Amministrazioni proponenti.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo:

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative della legge 26 ottobre 1995,

n. 447 recante norme sull'inquinamento acustico e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194 in

attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di

cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 1009, n . 88".

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo è diretto al riordino, coordinamento e revisionedelle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsionicontenute nella legge 26 ottobre 1995, n . 447 e con quelle recate dal decreto legislativo19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia in attuazionedell'art. 11 della Legge delega.

Il decreto legislativo 194/2005, recepisce la direttiva comunitaria n . 49/2002 riguardante"determinazione e gestione del rumore ambientale", imponendo nuovi obblighi, nuoveprocedure e strategie a carico delle Amministrazioni regionali e comunali e dei gestori diInfrastrutture e dei Trasporti.

Pertanto uno degli obiettivi principali del presente provvedimento è quello dicontemperare la normativa nazionale e quella comunitaria, snellendo e rendendo menogravosi gli adempimenti posti a carico dei vari soggetti coinvolti, eliminando gli aspetti diinefficacia, che nel tempo hanno dimostrato i loro limiti o la loro difficile applicazione evalorizzando invece quelli più efficaci al fine di garantire una maggiore efficaciaamministrativa . Altra esigenza che si è posta è quella di colmare e porre rimedio allecarenze e alle ambiguità normative delle legge 447/95.

Il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica . Ledisposizioni di natura economico-finanziaria sono di seguito analizzate.

All'articolo 1, comma 9, si prevede l'istituzione del "Catasto Nazionale delle Sorgenti dirumore" presso l'ISPRA per le cui modalità organizzative si rinvia ad un successivodecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto conil Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico.Tale istituzione non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per la pubblicaamministrazione, in quanto l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientalegià opera in tal senso, sulla base di una convenzione con il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali,

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con fondi istituzionali propri . Il catasto è stato quindi introdotto al fine di formalizzare

tale attività già avviata ed in parte svolta.

Nell'intento di snellire alcune procedure amministrative sono stati inoltre eliminati alcuni

adempimenti, quali:

• richiesta di nulla osta prevista per lo svolgimento di attività temporanee e dimanifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere

temporaneo, ovvero mobile, ex art. 6, comma 1, lett h) della legge 447/95;

• obbligo di presentazione della reazione biennale sullo stato acustico predispostadalla giunta Comunale e presentata al Consiglio Comunale nel Comuni con

popolazione superiore a 5000 abitanti, ex art. 7, comma 5, della legge 447/95.

Per altro verso è stato effettuato l'aggiornamento e l'adeguamento delle somme previsteper le sanzioni amministrative ex art. 10 della legge quadro, garantendo quindi maggiorientrate alle casse dello Stato, con le previsioni di cui:

• al comma 5 dell'art. 10 della legge 447/95 ove si prevedeva espressamentel'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo articolo a carico delle Società edegli Enti Gestori di Servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivicomprese le autostrade che non ottemperino all'obbligo di presentazione dei piani

di contenimento e abbattimento del rumore.

• alla novella di cui al comma 6 dell'art . 10 della legge 447/95, che conferisce alMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale organo dicontrollo del rispetto dell'attuazione di quanto previsto nello stesso articolo, lafacoltà di comminare le sanzioni nei casi di ritardo di presentazione dei piani dicontenimento ed abbattimento dei progetti di attuazione, nonché nei casi diritardo nella realizzazione degli interventi previsti dai progetti esecutivi approvati .

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Amministrazioni proponenti.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo:

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative della legge 26 ottobre 1995,

n. 447 recante norme sull'inqumamento acustico e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194 mattuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina m materia di inquinamento acustico di

cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 1009, n . 88"

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A .I.R.)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

a) Sintetica descra zone del quadro normativo vigente.

Il presente schema di decreto, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera a) dellalegge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina inmateria di inquinamento acustico" riordina, coordina e revisiona le disposizioni vigentiin materia di inquinamento acustico, con particolare attenzione ad armonizzare leprevisioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n . 447 e quelle di cui al decretolegislativo del 19 agosto 2005, n . 194, sempre nel rispetto della normativa comunitaria inmateria.La normativa vigente, in materia di inquinamento acustico, è composta dai modificanditesti normativi, ovvero, come già evidenziato, dalla legge n. 447/1995 recante "Leggequadro sull'inquinamento acustico" e dal d .lgs. n. 194/2005 di attuazione della direttiva2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale . Ilquadro normativo vigente si completa, poi, da una lunga lista di provvedimenti quali : ildecreto del Ministro dell'ambiente 11 dicembre 1996 che applica il criterio differenzialeper gli impianti a ciclo produttivo continuo, la legge 9 dicembre 1998, n . 426 recantenuovi interventi in campo ambientale; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministridel 14 novembre 1997 recante la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore ; ildecreto del Ministero dell'ambiente del 31 ottobre 1997 recante la metodologia di misuradel rumore aeroportuale ; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5dicembre 1997 recante la determinazione dei requisiti acustici degli edifici ; il decreto delPresidente della Repubblica n . 496 dell'11 dicembre 1997 recante norme per la riduzionedell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili ; il decreto del Ministerodell'ambiente del 16 marzo 1998 recante tecniche di rilevamento e di misurazionedell'inquinamento acustico ; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31marzo 1998 recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente inacustica; il decreto del Presidente della Repubblica n . 459 del 18 novembre 1998 recantenorme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n . 447 in materia diinquinamento acustico derivante da traffico ferroviario ; il decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri del 16 aprile 1999, n . 215 recante norme per la determinazione deirequisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di

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pubblico spettacolo e nei pubblici servizi ; il decreto del Ministero dell'ambiente del 20maggio 1999 recante criteri per la progettazione dei sistemi di monutoraggio per ilcontrollo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteriper la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico ; ildecreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999, n . 476 recante modificazionial DPR 11 dicembre 197, n . 496, concernente il divieto di voli notturni, il decreto delMinistero dell'ambiente del 3 dicembre 1999 recante procedure antirumore e zone dirispetto negli aeroporti; il decreto del Ministero dell'ambiente del 29 novembre 2000recante criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizipubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi dicontenimento e abbattimento del rumore, il decreto del Presidente della Repubblica del3 aprile 2001, n. 304 recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte nellosvolgimento delle attività motoristiche ed il decreto del Presidente della Repubblica 30marzo 2004 n . 142 recante disposizioni per il contenimento e la prevenzionedell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, ai sensi dell'art . 11 della legge26 ottobre 1995 n . 447.

b)

Illustra jione delle carene e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.

Allo stato attuale la normativa nazionale, pur essendo molto più articolata dellanormativa europea, presenta criticità soprattutto interpretative e relative ad alcunedefinizioni.

In particolare le definizioni di recettore, di tecnico competente in acustica ambientale, dilimiti di emissione e di Immissione differenziale hanno prodotto nel tempo notevoliproblematiche e contenzioso sia nel settore industriale che in quello privato . Il testoproposto, che a breve sarà coordinato con l'aggiornamento dei relativi decreti attuativi,dinne tali questioni che coinvolgono anche attività poste in carico alle CommissioniVIA ed AIA.

Le carenze evidenziabili nella normativa vigente riguardano anche il vuoto normativo inmerito alla rumorosità all'interno dei mezzi pubblici di trasporto e nei locali adibiti aristorazione, alla assenza di specifica regolamentazione per alcune tipologie di sorgenti dirumore, quali gli impianti eolici e le attività sportive rumorose, alla mancanza di chiareindicazioni in merito alle verifiche ed ai controlli, alla limitata informazione epartecipazione del pubblico ai procedimenti amministrativi, questa ultima espressamenterichiesta dalla direttiva 2002/49/CE.

Altra criticità che il proponendo provvedimento tenta di dirimere è riferita alle necessitàdi individuare efficaci e snelle procedure di approvazione degli interventi di attuazionedei piani di risanamento del rumore delle infrastrutture dei trasporti, che attualmentehanno condotto ad un notevole rallentamento nell'attuazione dei piani stessi.

Un'evidente criticità deriva anche dalla difficile coesistenza, soprattutto in materia diadempimenti e definizione di valori limite, delle normative nazionale e comunitaria inmateria di inquinamento acustico .

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c) Rappresentanzone del problema da risolvere e delle esigente sociali ed economiche considerate, anchecon riferimento al contesto znternaonale ed europeo.

L'emanando decreto si propone di condurre alla necessaria armonizzazione anche esoprattutto nell'ottica della semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi acarico delle imprese e della pubblica amministrazione.

In particolare è stata posta attenzione alla semplificazione normativa relativa agliadempimenti da parte dei Comuni che ha condotto all'eliminazione della previstaredazione di relazioni biennali sullo stato ambientale acustico ed alla riduzione delle ,procedure di autorizzazione delle attività temporanee e di manifestazioni in luogopubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

d) Descriione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realiare mediante l'interventonormativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado diraggiungimento.

Gli obbiettivi principali del decreto sono quelli di garantire l'armonizzazione soprattuttoal fine del rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti in ambito comunitario,salvaguardando nel contempo tutte le attività di risanamento acustico già svolte o postein essere a livello nazionale.

Altro obbiettivo è l'aggiornamento della normativa nazionale vigente, contenuta negliarticoli da 1 a 3 del provvedimento, sulla scorta dell'esperienza quindicennale diattuazione normativa maturata nel settore ed alla luce di intervenute nuove tecnologie.

La realizzazione del Catasto nazionale delle sorgenti rumorose ha inoltre l'obiettivo dieseguire un necessario censimento delle sorgenti sonore stesse al fine di individuare learee critiche e di poter orientare meglio le attività di tutela dall'inquinamento acustico.

e) Destinatari

I destinatari del presente provvedimento sono, il pubblico, le pubblicheamministrazioni., i gestori delle sorgenti di rumore, i tecnici e le associazioniprofessionali ed industriali del settore e gli enti di ricerca.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il provvedimento ha utilizzato informazioni in possesso all'Amministrazione chederivano dai rapporti istituzionali con le altre amministrazioni dello Stato, le regioni e leprovince autonome, i comuni e le ARPA, anche se la natura indifferibile ed urgente dellanorma che si intende adottare ha consentito solo in parte lo svolgimento di specificheprocedure di consultazione sul testo proposto . Sono stati comunque coinvolti in maniera

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attiva e propositiva nel processo di redazione 1 Ministeri concertanti, ISPRA, le ARPA ele associazioni di categoria, anche attraverso apposite riunioni ed utilizzando mezzi di

comunicazione informatici.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NONINTERVENTO

Qualora il provvedimento non fosse approvato potrebbe condurre a ritardi edinadempimenti della direttiva 2002/49/CE con conseguenti attivazioni di procedure di

infrazione comunitaria.

Inoltre a livello nazionale la sua mancata emanazione potrebbe alimentare il giàcospicuo contenzioso in atto a causa delle carenze ed incertezze dell'interpretazione della

normativa vigente già evidenziate

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

La scelta tecnica è stata condizionata entro ambiti strettissimi, dovendo

contemperare i cogenti paletti posti dalla normativa comunitaria . Pertanto le opzioniprescelte sono le uniche percorribili e non è stato possibile prendere in considerazione

opzioni alternative . Si precisa che, comunque, le opzioni prescelte rappresentano allostato le migliori soluzioni per realizzare l'obiettivo della tutela dall'inquinamento

acustico.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIAPROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Gli effetti del decreto potranno essere misurati e palesati attraverso la quantificazionedella riduzione del contenzioso e delle attività della pubblica amministrazione.

In via sperimentale tali effetti sono stati già analizzati e quantificati su base volontariadal Comune di Roma, che ha ridotto del 50 per cento le istruttori relative ai nullaosta per

le attività temporanee rumorose.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta .

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Come si è avuto modo di sottolineare, le norme proposte non sono rinviabili in

quanto rispondono all'esigenza primaria di tutelare la salute umana e l'ambiente e di dareattuazione alla citata delega . Non si evidenziano svantaggi di alcun genere dell'opzione

prescelta.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti edindiretti.

Gli obblighi sono quelli già previsti dalla normativa vigente . Viceversa, come detto, si è

proceduto allo snellimento degli stessi, senza compromettere o penalizzare tuttavial'efficacia dell'azione amministrativa.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state esaminate altre opzioni per le motivazioni addotte nella SEZIONE IV.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Le strutture delle Amministrazioni coinvolte e del mondo della produttività sono ingrado di garantire l'applicazione della nuova disciplina, in modo da assicurare l'effettività

della regolazione e degli adempimenti da essa introdotti.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTOCONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

La nuova normativa non ha alcuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenzialedel mercato e sulla competitività.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTOREGOLATORIO

A)

Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento proposto sono oltre alMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppoeconomico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute, le

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Regioni, le Province autonome ed i Comuni. In secondo luogo, la responsabilità ricade

anche su ISPRA e le ARPA che effettuano i controlli sul territorio.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Oltre a quelle già previste dalla legislazione vigente non sono previste azionimirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento se non attraverso lapromozione e la partecipazione a convegni e seminari a livello nazionale.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo dell'intervento regolatorio viene effettuato dagli organi attualmente

esistenti all'interno della competente Direzione Generale per le Valutazioni Ambientalidel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . Nell'attività dicontrollo e di monitoraggio sono altresì coinvolte ISPRA e le Agenzie Regionali perl'Ambiente.

Gli strumenti utilizzati saranno la verifica dello stato di realizzazione del CatastoNazionale delle sorgenti di rumore, l'analisi statistica dell'andamento nel tempo deicontrolli effettuati, anche in relazione al numero degli esposti e dei ricorsi presentati.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico dellaprevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporreeventualmente a V.I .R.

Anche sulla base del monitoraggio continuo e delle rilevazioni delle criticità chepossono insorgere, tramite la costante analisi statistica dell'andamento dei controllieffettuati, l'incidenza sul numero degli esposti e dei ricorsi presentati e la verifica dellostato di realizzazione del Catasto Nazionale delle sorgenti di rumore, possono esserecorrette periodicamente le modalità di intervento facendo ricorso ad apposita delega . IlMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esaminerà prioritariamentei dati statistici sull'incidenza di danni alla salute umana e alla natura derivanti

dall'inquinamento acustico . Dall'analisi di questi diversi dati si ricaveranno indicatori utiliper valutare la portata e l'efficacia delle disposizioni adottate per favorire la riduzione

dell'inquinamento acustico . Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare con cadenza biennale provvederà a redigere la prescritta V .I .R. sulla base dellepredette risultanze al fine di valutare l'efficacia delle soluzioni normative adottate .

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Amministrazioni proponenti.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

TitolaSchema di decreto legislativo recante "Disposizioni corretttve ed integrative della legge 26 ottobre 1995,

n. 447 recante norme sull'inquinamento acustico e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194 inattuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di

cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 1009, n . 88"

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N .)

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programmadí governo.

Il decreto in esame è stato predisposto ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett . a), dellalegge 7 luglio 2009 n. 88 recante "Delega al Governo peri 1 riordino della disciplina inmateria di inquinamento acustico", con la quale è stata delegata al Governo l'adozione di

uno o più decreti legislativi al fine di riordinare, coordinare e revisionare le disposizionivigenti in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimentoall'armomzzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n . 447 e aldecreto legislativo del 19 agosto 2005, n . 194, nel rispetto della normativa comunitaria inmateria.

Tale intervento normativo si è reso necessario a fronte dell'evoluzione dellanormativa comunitaria, ed in particolare a seguito della direttiva n . 49/2002, relativa alladeterminazione ed alla gestione del rumore ambientale, recepita dal decreto legislativo n.194 del 2005, che stabilisce obblighi e nuovi adempimenti per gli stati membri in materiadi tutela dall'inquinamento acustico e va a sovrapporsi all'esistente panorama normativonazionale di settore, stabilendo nuovi indicatori, strumenti, procedure e strategie edintroducendo ulteriori oneri a carico delle amministrazione regionali e comunali e deigestori di infrastrutture dei trasporti.

Appare quindi evidente l'esigenza del rinnovo e riordino dell'attuale quadronormativo di riferimento, tenendo conto delle esigenze di armonizzazione tra ladisciplina interna e quella comunitaria; ciò in particolare : andando a semplificare e arendere meno gravosa la partecipazione dei soggetti coinvolti ; tenendo fermi gli aspettirisultati efficaci nel tempo ed, altresì, conferendo nuovo vigore a tutte le azioni previstedalla legge quadro afferenti il controllo sul territorio e le misure di abbattimento econtenimento del rumore .

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2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento sull'inquinamento acustico ècostituito dalle seguenti disposizioni di rango primario, regolamentare ed amministrativo:

â la legge 26 ottobre 1995, n . 447 recante legge quadro sull'inquinamento acustico;

â la legge 14 dicembre 1998, n . 426 recante nuovi interventi in campo ambientale;

â il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n . 194 recante attuazione della direttiva2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

â il decreto legislativo del 10 aprile 2006, n . 195 recante l'attuazione della direttiva

2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici

(rumore);

â il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 recante

la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

â il decreto del Ministero dell'ambiente del 31 ottobre 1997 recante la metodologia

di misura del rumore aeroportuale;

â il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 recante ladeterminazione dei requisiti acustici degli edifici;

â il decreto del Presidente della Repubblica del 11 dicembre 1997, n . 496 recante

norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;

â il decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998 recante tecniche di

rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;

â il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998 recantecriteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica;

â il decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n . 459 recante

norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n . 447 in materia di

inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;

â il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 1999, n . 215recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghidi intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi;

â il decreto del Ministero dell'ambiente del 20 maggio 1999 recante criteri per laprogettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamentoacustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti

in relazione al livello di inquinamento acustico;

â il decreto del Ministero dell'ambiente del 3 dicembre 1999 recante procedure

antirumore e zone di rispetto negli aeroporti ;

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â il decreto del Ministero dell'ambiente del 29 novembre 2000 recante criteri per la

predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasportoo delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimentodel rumore;

â

il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 2001, n . 304 recante ladisciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche.

Vengono inoltre espressamente richiamati nel provvedimento ulteriori riferimentinormativi quali la legge 7 agosto 1990, n . 241 e s .m. e i. e il decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285 e s.m. e i . recante il nuovo codice della strada.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e í regolamenti vigenti.

Il provvedimento incide sulla legge 26 ottobre 1995, n . 447, con modifiche,abrogazioni e integrazioni; e sul decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, con modificheed integrazioni; ed incide, altresì, sulla legge 9 dicembre 1998, n .426 con abrogazioni.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con iprincipi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi

costituzionali . Al riguardo, infatti, occorre sottolineare che, come rilevato dalla CorteCostituzionale, spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come entità organica, dettare cioèle norme di tutela che hanno ad oggetto "il tutto e le singole componenti consideratecome parti del tutto" . Inoltre, le prerogative legislative regionali non possono derogarealla disciplina statale dettata in materia ambientale e, pertanto, non si ravvisanoincompatibilità con il dettato costituzionale (v . Corte Cost . Sentenza n. 104/2008).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzionidelle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locale:

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomielocali . Le norme contenute nel provvedimento rispettano le esigenze di autonomia deglienti territoriali, restando inalterate le competenze nella materia di che trattasi.

6) Verifica della compatibilità con iprincipi di sussidiarietà, differenziazione edadeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

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Le norme contenute nel provvedimento, rispettano le esigenze di autonomia degli

enti territoriali; vengono infatti confermate le rispettive competenze statali, regionali ecomunali e in taluni casi ampliate le competenze attribuite a Stato e Regioni, nel pienorispetto dei principi costituzionali di cui sopra.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione in quanto tutte le misure

adottate integrano la normativa vigente.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga

all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In considerazione della indifferibilità ed urgenza dell'intervento regolatorio, nonappare rilevante l'esistenza o meno di progetti di legge vertenti su materia analoga alvaglio del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza

di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Come evidenziato nei punti precedenti la giurisprudenza costituzionale è più volteintervenuta a ribadire che la tutela dell'ambiente costituisce un interesse pubblico divalore costituzionale primario ed assoluto la cui disciplina costituisce materia dicompetenza legislativa statale.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNA-

ZIONALE

1)Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non è incompatibile con l'ordinamento comunitario e viene

adottato proprio allo scopo di adeguare la normativa interna a quella comunitaria.

2)Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte dellaCommissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

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Allo stato attuale non sono in atto procedure di infrazione parte dellaCommissione europea, né si ipotizzano azioni della stessa Commissione nel breve

periodo.

Scopo della norma proposta è proprio quello di regolamentare la materia alloscopo di integrare la normativa nazionale con quella europea e rendere quindi fattibili epossibili gli obblighi comunitari e semplificare gli oneri derivanti da tali obblighi.

3)

Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighiinternazionali assunti dall'Italia, anzi va verso una piena integrazione della normativanazionale con quella comunitaria.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europeesulmedesimo o analogo oggetto.

Non vi sono attualmente altri giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulmedesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o

analogo oggetto.

6)

Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulmedesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea .

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A tal riguardo va rilevato che rispetto agli altri Stati membri, sembra potersi

affermare che la normativa interna sia adeguatamente ampia e articolata ; già nel2005 si è provveduto a recepire la direttiva n . 2002/49/CE relativa alladeterminazione e alle gestione del rumore ambientale con l'emanazione deldecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, che col presente decreto vienemodificato a fronte delle già individuate esigenze, anche dettate anchedall'adeguamento alla nuova normativa comunitaria.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALEDEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, dellaloro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento introduce nuove definizioni normative e modifica alcune giàintrodotte . Tali integrazioni e modifiche nascono proprio dalla necessità diarmonizzazione e di una migliore e più coerente interpretazione dei contenuti delpreesistente panorama normativo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto,con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subitedai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprovvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni edintegrazioni a disposizioni vigenti.

Nello schema in esame si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

Il provvedimento integra la normativa esistente ed apporta abrogazioni riportandonel testo normativo le azioni compensative alle abrogazioni introdotte .

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5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi odi reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazioneautentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche acarattere integrativo o correttivo.

Il provvedimento scaturisce da specifica delega legislativa.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruenza dei terminiprevisti per la loro adozione.

Per rendere coerente e completo il riordino e l'armonizzazione richieste dalla delegalegislativa risulta indispensabile apportare modifiche e coordinare alcuni dei decretiattuativi predisposti in ottemperanza alla legge 447/1995 . Inoltre il decreto stessodispone la predisposizione di decreti attuativi ad integrazione del D .Lgs. 194/2005 e nestabilisce anche i tempi di emanazione.Tali atti attuativi successivi risultano congruenti nei termini di adozioni previsti dallastessa legge delega n .88/2009, che al comma 4 dell'art .11 dispone che contestualmenteall 'attuazione della delega ed entro lo stesso termine il Governo provvede all 'adozione ditutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamentoe aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dell'emanando decreto legislativo .