IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICADELLA REPUBBLICA
Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare
1. Alle origini della figura presidenziale
2. Il presidente della Repubblica: elezione e durata in carica
3. Le attribuzioni del presidente della Repubblica
4. La responsabilità del presidente della Repubblica
5. Il presidente della Repubblica nella prassi
Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare
Capi di stato repubblicani:
• eletti direttamente: Austria, Bulgaria, Finlandia, Francia, Irlanda, Portogallo, Cipro, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia • eletti dal parlamento: Germania, Grecia, Italia, Estonia, Lettonia, Malta, Repubblica ceca, Ungheria
Capi di stato monarchici:
Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
I CAPI DI STATO NELL’UNIONE EUROPEAI CAPI DI STATO NELL’UNIONE EUROPEA
Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare
COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART. 83 COST.)REPUBBLICA (ART. 83 COST.)
maggioranza maggioranza assolutaassoluta dei componenti
maggioranza dei due terzidue terzi dei componenti
votazioni successive 1°, 2°, 3° votazione
Parlamento in seduta comune + 58 delegati regionali
( tre delegati per ogni regione, eletti dal consiglio regionale con voto limitato, tranne la Valle d’Aosta un solo delegato)
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPIL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI
PresentiVotantiAstenutiMaggioranza dei
2/3
990990
0674
CIAMPI
707 VOTI
13 maggio 1999
1° scrutinio
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L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANONAPOLITANO
PresentiVotantiAstenuti
Maggioranza assoluta dei componenti
dell’Assemblea
100099010
505
NAPOLITANO
543 VOTI
10 maggio 2006
4° scrutinio
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• Requisiti: un cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e goda dei diritti politici e civili (art. 84.1 Cost.)• Incompatibilità con qualsiasi altra carica (art. 84.2 Cost.)• Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge (art. 84.3 Cost.)• Durata in carica: 7 anni, senza limiti alla rielezione (art. 85 Cost.)• Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del Senato (art. 86.1 Cost.)• Impedimento permanente: indizione dell’elezione del nuovo presidente (art. 86.2 Cost.)• Senatore di diritto a vita dopo la cessazione della carica, a meno che non vi rinunzi (art. 59.1 Cost.)
LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICALA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Art. 87 Cost.
«Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionalerappresenta l’unità nazionale»
• Obbligo di controfirma dei ministri proponenti (rectius, competenti: sent. 200/2006) e del presidente del Consiglio (ex art. 89.2 Cost.) per tutti gli atti del presidente della Repubblica – atti formalmente e sostanzialmente presidenziali (atti presidenziali in senso stretto) – atti solo formalmente presidenziali (atti governativi) – atti frutto di un concorso di volontà (atti duali o complessi)
I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAI POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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In ordine alla rappresentanza esterna: • accredita e riceve i rappresentanti diplomatici • ratifica i trattati (eventualmente su autorizzazione delle
Camere)
• dichiara lo stato di guerra (deliberato dalle Camere)
• effettua visite ufficiali all’estero
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALILE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
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In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari:
• nomina i senatori a vita
• può convocare le Camere in seduta straordinaria
• indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere
• può inviare messaggi alle Camere
• può sciogliere le Camere
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALILE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
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In ordine alla funzione legislativa:
• promulga le leggi approvate dal Parlamento
• può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione
• autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALILE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
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In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo:
• conduce le consultazioni per la formazione del governo• nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri • accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni • autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo • emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo • nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato • ha il comando delle Forze armate • presiede il Consiglio supremo di difesa • emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r. • procrastina l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a seguito di referendum
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALILE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
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In ordine all’esercizio della sovranità popolare:
• indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum
• dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALILE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
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In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa:
• nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale
• presiede il Consiglio superiore della magistratura
• può concedere la grazia e commutare le pene
• adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALILE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
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• Attribuzioni il cui esercizio è in qualche caso formalmente, in diversi casi sostanzialmente, obbligato – es.: la promulgazione di una legge rinviata dal presidente e riapprovata dalle Camere (tranne in caso di attentato alla Costituzione); la firma dei decreti presidenziali relativi alla gran parte degli atti che con tale veste devono entrare a far parte dell’ordinamento
• Attribuzioni che certamente riservano al presidente uno spazio di valutazione discrezionale – es.: il rinvio alle Camere di una legge da esse approvata (per ragioni formali, di palese incostituzionalità o anche di merito); l’invio di messaggi alle Camere
• Attribuzioni che si possono definire di altissima valenza politica, in grado di influenzare se non condizionare il circuito corpo elettorale-parlamento-governo – es.: la nomina del presidente del Consiglio; lo scioglimento delle Camere
ATTRIBUZIONI E RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA ATTRIBUZIONI E RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAREPUBBLICA
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I POTERI DEL DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAI POTERI DEL DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Presidente della RepubblicaPresidente della Repubblica
Organo di coordinamento del
POTERE LEGISLATIVOPOTERE LEGISLATIVO POTERE ESECUTIVOPOTERE ESECUTIVO POTERE GIUDIZIARIOPOTERE GIUDIZIARIO
• Può inviare messaggi alle Camere• Indice le elezioni• Può sciogliere le Camere• Nomina 5 senatori a vita• Autorizza il Governo a presentare i disegni di legge• Promulga le leggi ed emana i decreti• Può sospendere la promulgazione di una legge
• Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri• Ratifica i trattati internazionali• Riceve i diplomatici• Comanda le Forze Armate• Presiede il Consiglio Supremo di Difesa• Dichiara lo stato di guerra
• Preside il Consiglio Superiore della Magistratura• Può concedere la grazia e commutare le pene
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LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA REPUBBLICA
Art. 90 Cost.«Il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti Il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.tradimento o per attentato alla Costituzione.In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membriseduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».
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LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA REPUBBLICA
• Irresponsabilità del presidente per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni (una sostanziale irresponsabilità politica)
• Responsabilità del presidente per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione (messa in stato di accusa del Parlamento in seduta comune)
• Responsabilità del presidente per tutte le azioni compiute fuori dell’esercizio delle funzioni (la questione dell’improcedibilità)
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L’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAL’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Reati presidenziali (art. 90 Cost.):alto tradimento e attentato alla Costituzione
Comitato parlamentare per i procedimenti di
accusa
(istruttoriaistruttoria)
Corte costituzionale integrata
(giudiziogiudizio)
Parlamento in seduta Parlamento in seduta comunecomune
(messa in stato di (messa in stato di accusa)accusa)
archiviazionearchiviazione
relazione
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IL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE IL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ACCUSE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAACCUSE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
• Fase istruttoria condotta dal presidente della Corte e da uno o più giudici da lui delegati: acquisizione di tutti gli elementi di prova utili e interrogatorio dell’imputato• Dibattimento in contraddittorio tra le parti (commissari parlamentari per l’accusa, avvocati del presidente per la difesa) sulle risultanze dell’istruttoria e loro richieste• Decisione finale in camera di consiglio• Applicazione, in caso di condanna, delle pene fino alla misura massima prevista dalla legislazione vigente al momento della commissione dei fatti, ed eventualmente delle sanzioni civili, amministrative e costituzionali (destituzione) adeguate al caso• Sentenza definitiva che non può essere impugnata in alcun modo, ad eccezione delle ipotesi di revisione
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• Il presidente della Repubblica come il «rappresentante dell’unità nazionale» che non ha funzioni di indirizzo politico, bensì di garanzia
• Il presidente della Repubblica come «uno dei protagonisti di scelte fortemente incidenti sull’indirizzo politico», contropotere di influenza che opera come soggetto autonomo, potere politico fra i poteri politici, anche se non di partito, titolare di un proprio indipendente indirizzo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: UNA FIGURA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: UNA FIGURA STRUTTURALMENTE AMBIGUASTRUTTURALMENTE AMBIGUA
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LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA
• Luigi EinaudiLuigi Einaudi: il primo presidente costituzionale in una fase politica in cui il funzionamento della forma di governo rassomigliava al modello britannico• Giovanni GronchiGiovanni Gronchi: protagonista di interventi pesanti in materia sia di politica estera sia di politica interna e in generale di indirizzo politico• Antonio Segni Antonio Segni e Giuseppe SaragatGiuseppe Saragat: un forte ridimensionamento di qualsiasi velleità presidenzialista• Giovanni LeoneGiovanni Leone: presidente durante la crisi della VI e della VII legislatura, costretto a dimettersi per scandali veri o presunti• Sandro PertiniSandro Pertini: il primo presidente dell’era mediatica che stabilì un rapporto diretto con l’opinione pubblica, compiendo scelte innovative e assumendo decisioni che incisero sull’indirizzo politico• Francesco CossigaFrancesco Cossiga: promotore di un cambiamento istituzionale, ma il tentativo, anche a causa di alcuni suoi eccessi verbali, suscitò reazioni aspre, fino all’avvio di un procedimento per la messa in stato d’accusa• Oscar Luigi ScalfaroOscar Luigi Scalfaro: presidenza che rivelò le grandi potenzialità della figura presidenziale durante le drammatiche legislature XI e XII
segue
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• Giorgio NapolitanoGiorgio Napolitano: il secondo presidente dell’epoca maggioritaria, non ha mancato di assumere frequenti prese di posizione attraverso ripetute esternazioni e, in tutte le più delicate decisioni, sembra voler deliberatamente accentuare la propria responsabilità diffusa, oltre che svolgere una funzione di pedagogia costituzionale
• Carlo Azeglio CiampiCarlo Azeglio Ciampi: raramente un presidente ha mantenuto con tale costanza una così alta popolarità e anche la fiducia delle forze politiche, tra i contributi maggiori la scelta di non innovare la prassi del mandato unico, insieme alla sua serena determinazione nell’assecondare la trasformazione in senso maggioritaria della forma di governo
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Art. 88 Cost.
• obbligo di consultare previamente i presidenti delle due Camere (parere non vincolante)• divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi del presidente (c.d. semestre bianco, «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura)
IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE CAMERE
• Lo scioglimento come potere governativo (all’inglese)
• Lo scioglimento come potere condizionato dalla volontà dei
principali partiti
• Lo scioglimento come potere sostanzialmente presidenziale
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I PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIOGLIMENTOI PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIOGLIMENTO
• Einaudi (1948-1955): I leg. 1948-1953*
• Gronchi (1955-1962): II leg. 1953-1958
• Segni (1962-1964): III leg. 1958-1963
• Saragat (1964-1971): IV leg. 1963-1968
• Leone (1971-1978): V leg. 1968-1972, VI leg. 1972-1976
• Pertini (1978-1985): VII leg. 1976-1979, VIII leg. 1979-1983
• Cossiga (1985-1992): IX leg. 1983-1987, X leg. 1987-1992
• Scalfaro (1992-1999): XI leg. 1992-1994, XII leg. 1994-1996
• Ciampi (1999-2006): XIII leg. 1996-2001, XIV leg. 2001-2006
• Napolitano (2006-): XV leg. 2006-2008, XVI leg. 2008-
*Scioglimento anticipato del Senato, per ricondurre la sua durata a quella della Camera.
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• 1994: il presidente Scalfaro fece ricorso allo scioglimento, contro l’avviso di larga parte dei parlamentari, sia perché era stata varata una nuova legge elettorale sia perché aveva giudicato, in base alle elezioni amministrative, che fosse radicalmente mutato il quadro politico• 1995: il presidente Scalfaro non fece ricorso allo scioglimento dopo la crisi del primo governo Berlusconi• 1996: il presidente Scalfaro sciolse le Camere ritenendo che le condizioni di parità fra le forze politiche, che aveva ritenuto insufficienti un anno prima, si fossero ristabilite• 1997-1998: il presidente Scalfaro non usò ed anzi escluse lo scioglimento quando il primo governo Prodi andò per due volte in crisi
LA PRASSI DEGLI SCIOGLIMENTI ANTICIPATI DAGLI LA PRASSI DEGLI SCIOGLIMENTI ANTICIPATI DAGLI ANNI NOVANTAANNI NOVANTA
segue
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• gennaio-febbraio 2008: il presidente Napolitano, dopo la sfiducia parlamentare al governo Prodi, prima esperì un tentativo, affidato al presidente del Senato, di vedere se vi fosse la possibilità di un nuovo governo «funzionale all’approvazione» di una riforma elettorale, poi, registrato il mancato accordo fra maggioranza e opposizione, procedette allo scioglimento senza esitazioni, dopo soli 22 mesi di legislatura
• febbraio 2007: il presidente Napolitano dichiarò, dopo le dimissioni del secondo governo Prodi, di registrare la volontà prevalente dei gruppi parlamentari di continuare la legislatura e rinviò il governo alle Camere