Il Patto Di Non Concorrenza

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    A CURA DI CELESTE VIVENZI

    GUIDA AL PATTO DI NON CONCORRENZA NEL LAVOROSUBORDINATO

    Premessa generale

    L'art. 2105 del codice (obbligo di fedelt)recita testualmente : ll prestatoredi lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, inconcorrenza con l'imprenditore, n divulgare notizie attinenti

    all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso inmodo da poter recare ad essa pregiudizio. La violazione dell'obbligo di fedeltda parte del lavoratore pu instaurare un procedimento disciplinare nei suoiconfronti , come stabilito dall'art.7 della legge 300/1970e , nei casi pi gravi,portare al licenziamento del dipendente. In sostanza la normativa di cui sopraoffre una garanzia al datore di lavoro , in permanenza del rapporto di lavoro, inrelazione a possibili comportamenti scorretti da parte del dipendente. Da questapremessa nasce la necessit di regolare lo svolgimento dell'attivit lavorativadegli ex dipendenti, per il periodo successivo alla cessazione delcontratto,problematica oramai comune a molte aziende che hanno creato

    procedure e metodologie aziendali sofisticate per stare al passo dellaconcorrenza. Tale esigenza si manifesta soprattutto nei confronti dei dirigenti edei dipendenti di alto livello che hanno avuto accesso a tutti quei dati, aziendalie commerciali, la cui diffusione potrebbe arrecare una grave danno all'aziendastessa. Per sopperire a tale rischio il datore di lavoro ha dalla sua la possibilit diricorrere al Patto di non concorrenzache , in questo lavoro, verr analizzatonei suoi aspetti fondamentali. Il patto di non concorrenza laccordo attraversoil quale il datore di lavoro ed il lavoratore estendono lobbligo di non

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    concorrenza, (previsto dallart. 2105 codice civile soltanto per la durata delrapporto di lavoro), anche ad un periodo successivo alla cessazione delmedesimo. In particolare il patto un contratto a titolo oneroso ed a prestazionicorrispettive, la cui validit subordinata ad un articolato ordine di limiti:

    - necessit della forma scritta (ad substantiam) ;- previsione di un corrispettivo;- delimitazione delle attivit di concorrenza vietate;- limiti di durata;- limiti di luogo.

    La norma che disciplina il patto di non concorrenza lart. 2125 cod. civ., laquale dispone che : il patto con il quale si limita lo svolgimento dellattivit

    del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione delcontratto, nullo se non risulta da atto scritto, se non pattuito uncorrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. Loscopo della norma consiste nel regolare due diverse esigenze:

    - quella del lavoratore, in relazione allo svolgimento della propria attivitlavorativa (limitabile solo in casi particolari e dietro congruocorrispettivo) ;

    - quella dellimprenditore, che ha lo scopo di garantirsi dal rischio delladivulgazione e dallo sfruttamento da parte della concorrenza dei suoimetodi e dei segreti che caratterizzano la propria attivit imprenditoriale.

    REQUISITI FONDAMENTALI PER LA REDAZIONE DEL PATTO DI NONCONCORRENZA

    1) La forma

    In ordine a tale requisito, il legislatore richiede la forma scritta ad substantiam,stabilendo la nullit del patto stesso nel caso di violazione di tale disposizione ;

    2) Il corrispettivo

    Per quanto riguarda il corrispettivo dovuto al lavoratore vincolato dal patto dinon concorrenza, occorre rilevare che lo scopo di tale compenso quella di

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    remunerare la ridotta possibilit del lavoratore di utilizzare le proprie capacitprofessionali. La misura del corrispettivo, cos come la delimitazione del luogo edelloggetto del patto di non concorrenza, sono rimessi dal legislatore alla liberaautonomia delle parti contraenti. Lart. 2125 cod. civ. lascia, inoltre, alle partila pi ampia libert nella determinazione della modalit del versamento delcorrispettivo dovuto al dipendente che pu avvenire sia dopo lacessazione del rapporto di lavoro o comunque anche in costanza dirapporto. Per quanto riguarda la misura del corrispettivo bene considerareche sono nulli i patti di non concorrenza non remunerati e quelli con uncompenso a titolo simbolico (Cassazione 14 maggio 1998, n. 4891; Cassazionen.4891 del 14 maggio 1998). A tale scopo bene sapere che lagiurisprudenza ritiene che il corrispettivo debba aggirarsi almeno intornoal 15% - 25% della retribuzione lorda annua.

    3) Loggetto

    Lart. 2125 cod. civ. non circoscrive il contenuto dellaccordo entro dei limitiprecisi. In pratica per i limiti sono da ricercare nellambito dellattivitproduttiva che costituisce oggetto dell'impresa datrice di lavoro, con laconseguenza che il lavoratore potrebbe vedersi precluso lesercizio di qualsiasiattivit rientrante nelloggetto dellimpresa. Lorientamento giurisprudenzialeattuale tende inoltre a non limitare il patto alle sole mansioni svolte dallavoratore ma lo estende allo svolgimento di qualsiasi attivit che entri inconcorrenza con quella di produzione e vendita del datore di lavoro. Esistetuttavia un limite costituito dal fatto che il patto non pu limitare il lavoratore alpunto di rendere di fatto impossibile lesercizio di ogni altra attivit lavorativainerente alle proprie attitudini professionali ( pena la sua nullit : si veda lasentenza della Cassazione n.15253 del 3 dicembre 2001 e la sentenza dellaCassazione n.5477 del 2 maggio 2000).

    4) La durata

    La disciplina prevista dallart. 2125 cod. civ. prevede una durata massima di

    cinque anni per i dirigenti e di tre anni per gli altri lavoratori subordinati. Nel casovenga pattuita una durata maggiore, essa si riduce a quella indicata comesopra indicato.

    5) Il luogo

    Il patto di non concorrenza deve prevedere esplicitamente la zona dinteressedellimpresa, tenendo in considerazione appositi criteri, per una corretta

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    valutazione della congruit del limite geografico,come previsto dagli orientamentigiurisprudenziali in materia. A titolo esplicativo lorientamento oggi prevalenteritiene legittimo il patto di non concorrenza limitativo dellattivit del lavoratoreanche su tutto il territorio nazionale, purch non sia di fatto impedito allavoratore di svolgere la propria attivit e di poter usufruire del proprio bagaglioprofessionale . Resta comunque sempre valido il principio secondo il quale necessario, a pena di nullit, che la limitazione spaziale non sia eccessivamentepenalizzante per il lavoratore stesso non potendo il datore di lavoro pretendereuna rinuncia troppo ampia e generica.

    6) Stipulazione del patto

    Le parti possono procedere alla stipulazione di un patto di non concorrenza

    contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, in costanza dirapporto ovvero al termine del rapporto stesso. E' comunque importantericordare che il patto di non concorrenza valido dopo lestinzione delrapporto di lavoro in quanto, in costanza di esso , il lavoratore comunquetenuto al dovere di fedelt a norma dellart. 2105 del codice civile. Alcuniproblemi possono scaturire dalla sottoscrizione del patto di non concorrenza nelcorso di un rapporto di lavoro gi instaurato e secondo alcuni esperti del dirittola sottoscrizione di tale patto costituirebbe una rinuncia da parte del dipendentee ,come tale,impugnabile ex art. 2113 c.c. .Per evitare un tale rischio opportuno procedere alla sottoscrizione del patto di non concorrenza davanti alleorganizzazioni sindacali o alle Commissioni di certificazione del rapporto dilavoro.

    7) Le conseguenze della violazione del patto di non concorrenza

    In caso di violazione del patto da parte del lavoratore il datore di lavoro ha dirittoad ottenere la cessazione dellattivit da parte del lavoratore( come previsto nelpatto ),la restituzione del corrispettivo versato ed il risarcimento dei danniprovocati. A tale scopo utile sapere che ,Il datore di lavoro , attraverso il

    ricorso d'urgenza di cui allart.700 cpc , pu ottenere immediatamente dalGiudice, un provvedimento che imponga al lavoratore la cessazionedellattivit concorrenziale.

    8)Pagamento del corrispettivo pattuito

    Si possono avere diverse modalit di pagamento:

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    -durante il rapporto di lavoro ;-all'atto della risoluzione del rapporto in unica soluzione;-successivamente alla risoluzione del rapporto a rate secondo quote stabilite;-in una forma mista ovvero sia durante il rapporto di lavoro che al termine dellostesso .

    9) Regime fiscale del Patto di non Concorrenza

    Si possono avere le seguenti casistiche:

    1) I compensi erogati in costanza del rapporto di lavoro sono daassoggettare al prelievo IRPEF ordinario (tassazione progressiva

    secondo le aliquote);

    2) E' invece soggetto a tassazione separata il compenso erogato all'attodella cessazione del rapporto di lavoro sia in in unica soluzione o a rate (siapplica la stessa aliquota di tassazione utilizzata per il TFR).

    10) Trattamento previdenziale del patto di non concorrenza

    PAGAMENTO DEL COMPENSO DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO

    E' pacifico sostenere che se il compenso corrisposto a titolo di patto di nonconcorrenza viene erogato durante il rapporto di lavoro rientra a pieno titolonell'imponibile contributivo ai sensi dell'art. 12 della legge 153-1969. A titoloindicativo si cita la sentenza della Cassazione del 4 aprile 1991, n.3507 cheafferma : "il corrispettivo dellobbligo di non concorrenza, pattuito (in favore dellavoratore) in una percentuale della retribuzione e da corrispondersi nel corsodel rapporto di lavoro, costituisce retribuzione (come ogni erogazione effettuatadal datore di lavoro "in dipendenza") ed pertanto soggetto a contribuzione

    previdenziale ai sensi dellart.12 L.153/1969".

    PAGAMENTO DEL COMPENSO SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONEDEL RAPPORTO DI LAVORO

    Orientamento attuale della giurisprudenza (Sentenza Corte Cassazione n.16489 del 15 luglio 2009).

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    L'orientamento giurisprudenziale attuale ritiene che tale compenso sia daassoggettare comunque a contribuzione INPS in quanto trattasi di emolumentoerogato in dipendenza di un contratto di lavoro subordinato e in quantocostituisce un elemento assimilabile a tutti gli effetti alla retribuzione stessa. Inconclusione si pu sostenere che solo se il patto di non concorrenza intervienequando il rapporto gi cessato (ovvero patto concluso dopo la cessazionedel rapporto di lavoro per autonomo accordo fra ex datore di lavoro ed exdipendente) , anche il compenso sia da considerarsi "al di fuori" del rapporto dilavoro e , nel caso di specie, il corrispettivo pattuito ed erogato , non essendoricollegabile al concetto di retribuzione,sia da escludersi dalla retribuzioneimponibile ai fini previdenziali.

    CELESTE VIVENZI