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Numero 6 - 2018 1 Copyright © - www.rivistadga.it Il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi 1. Il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica. - 1.1. La nozione di agricoltura biologica. - 2. L’agricoltura biologica: l’evoluzione del quadro normativo dal 1991 al 2007. - 2.1. Il reg. (CE) n. 834/2007. - 3. Il reg. (CE) n. 834/2007. - 3.1. Gli obiettivi. - 3.2. I contenuti e le principali prospettive di riforma. La fiducia del consumatore. - 3.3. (segue) Incremento della produzione biologica. - 4. Conclusioni. 1. - Il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica. In data 30 maggio 2018 è stato approvato il regolamento n. 848 sulla produzione biologica 1 . Il testo entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. Per quanto il metodo di produzione biologico sia rimasto pressoché immutato fin dalle sue origini e continui a caratterizzarsi per l’assenza di prodotti chimici di sintesi, i suoi spazi di rilevanza si sono ampliati anche in settori che vanno oltre la produzione in senso stretto 2 . L’occasione è utile per una riflessione sulle sue linee di sviluppo, marcando lo stretto legame che l’agricoltura biologica instaura tra produzione, tutela dell’ambiente e protezione della biodiversità. Ciò le ha permesso di collocarsi in una posizione di assoluto rilievo nel mercato agroalimentare, incrementando, allo stesso tempo, anche lo sviluppo di attività connesse che ruotano intorno all’impresa agricola ed alla promozione del territorio in cui questa opera. Il presente scritto, adottando una prospettiva storica, vuole comparare gli obiettivi perseguiti dal legislatore nell’originario regolamento del 1991 3 , nella disciplina del 2007 4 ed in quella di nuova adozione 5 . 1 Reg. (UE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. Il testo deriva dalla proposta della Commissione europea di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, COM (2014) 180 final del 24 marzo 2014. 2 Per una bibliografia essenziale sull’agricoltura biologica cfr. CARROZZA, Introduzione al discorso sull’agricoltura biologica, in Tutela ambientale e centralità dell’agricoltura, Atti delle III giornate camerti di diritto agrario comunitario, Camerino, 1990, 198; COSTATO, Criterio biologico e coltivazione del terreno, in MASSART (a cura di), Impresa zootecnica e agrarietà, Milano, 1989; ID., Il regolamento CEE sul metodo di produzione biologico, in ROOK BASILE (a cura di), Il sistema agroalimentare e la qualità dei prodotti. Profili tecnici, economici e giuridici, Atti del convegno di Verona, 25-26 novembre 1991, Milano, 1992, 289; ROOK BASILE - GERMANÒ, L’agricoltura biolo- gica tra diritti dell’impresa e diritto alla salute, in Dir. agr., 1996, 135; CANFORA, L’agricoltura biologica nel sistema agroalimentare, Bari, 2002; EAD., Il nuovo assetto dell’agricoltura biologica nel sistema del diritto agroalimentare europeo, in Riv. dir. agr., 2007, I, 363; CRISTIANI, Il metodo di produzione biologico, in COSTATO - GERMANÒ - ROOK BASILE (a cura di), Trattato di diritto agrario, III, Torino, 2011, 81; EAD., La disciplina dell’agricoltura biologica fra tutela dell’ambiente e sicurezza alimentare, Torino, 2004; EAD., La disciplina dell’agri- coltura biologica (Difetti e pregi delle proposte di legge presentate al Parlamento italiano) , in Riv. dir. agr., 1989, I, 525 ss.; EAD., Agricoltura biologica tra economia e diritto, in Riv. dir. agr., 1990, 311; CAPORALI, Agricoltura e salute. La sfida dell’agricoltura biologica, Cento, 2003; SGARBANTI, Il metodo di produzione biologico, in COSTATO (diretto da), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova, 2003, 720; PETRELLI, Il regime sanzionatorio in agricoltura biologica, in Riv. dir. agr., 2000, I, 95; MANSERVISI, La regolamentazione dell’«agricoltura biologica» in Francia, in Riv. dir. agr., 1989, I, 638; TOMMASINI, Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un’ali- mentazione sostenibile, in Riv. dir. agr., 2014, 33; TRAPÈ, La proposta di regolamento sull’agricoltura biologica: prime riflessioni, in Riv. dir. agr., 2015, 535. 3 Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. 4 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. 5 Non si prenderà, invece, in considerazione il periodo antecedente il 1991, quando una disciplina comunitaria sulla produzione biologica non era ancora entrata in vigore. Ad ogni modo, per dovere di completezza non ci si può esimere dal ricordare che,

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Il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica: nuove prospettive e

vecchi paradigmi

1. Il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica. - 1.1. La nozione di agricoltura biologica. - 2. L’agricoltura biologica: l’evoluzione del quadro normativo dal 1991 al 2007. - 2.1. Il reg. (CE) n. 834/2007. - 3. Il reg. (CE) n. 834/2007. - 3.1. Gli obiettivi. - 3.2. I contenuti e le principali prospettive di riforma. La fiducia del consumatore. - 3.3. (segue) Incremento della produzione biologica. - 4. Conclusioni.

1. - Il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica. In data 30 maggio 2018 è stato approvato il regolamento n. 848 sulla produzione biologica1. Il testo entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. Per quanto il metodo di produzione biologico sia rimasto pressoché immutato fin dalle sue origini e continui a caratterizzarsi per l’assenza di prodotti chimici di sintesi, i suoi spazi di rilevanza si sono ampliati anche in settori che vanno oltre la produzione in senso stretto2. L’occasione è utile per una riflessione sulle sue linee di sviluppo, marcando lo stretto legame che l’agricoltura biologica instaura tra produzione, tutela dell’ambiente e protezione della biodiversità. Ciò le ha permesso di collocarsi in una posizione di assoluto rilievo nel mercato agroalimentare, incrementando, allo stesso tempo, anche lo sviluppo di attività connesse che ruotano intorno all’impresa agricola ed alla promozione del territorio in cui questa opera. Il presente scritto, adottando una prospettiva storica, vuole comparare gli obiettivi perseguiti dal legislatore nell’originario regolamento del 19913, nella disciplina del 20074 ed in quella di nuova adozione5.

1 Reg. (UE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. Il testo deriva dalla proposta della Commissione europea di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, COM (2014) 180 final del 24 marzo 2014. 2 Per una bibliografia essenziale sull’agricoltura biologica cfr. CARROZZA, Introduzione al discorso sull’agricoltura biologica, in Tutela ambientale e centralità dell’agricoltura, Atti delle III giornate camerti di diritto agrario comunitario, Camerino, 1990, 198; COSTATO, Criterio biologico e coltivazione del terreno, in MASSART (a cura di), Impresa zootecnica e agrarietà, Milano, 1989; ID., Il regolamento CEE sul metodo di produzione biologico, in ROOK BASILE (a cura di), Il sistema agroalimentare e la qualità dei prodotti. Profili tecnici, economici e giuridici, Atti del convegno di Verona, 25-26 novembre 1991, Milano, 1992, 289; ROOK BASILE - GERMANÒ, L’agricoltura biolo-gica tra diritti dell’impresa e diritto alla salute, in Dir. agr., 1996, 135; CANFORA, L’agricoltura biologica nel sistema agroalimentare, Bari, 2002; EAD., Il nuovo assetto dell’agricoltura biologica nel sistema del diritto agroalimentare europeo, in Riv. dir. agr., 2007, I, 363; CRISTIANI, Il metodo di produzione biologico, in COSTATO - GERMANÒ - ROOK BASILE (a cura di), Trattato di diritto agrario, III, Torino, 2011, 81; EAD., La disciplina dell’agricoltura biologica fra tutela dell’ambiente e sicurezza alimentare, Torino, 2004; EAD., La disciplina dell’agri-coltura biologica (Difetti e pregi delle proposte di legge presentate al Parlamento italiano), in Riv. dir. agr., 1989, I, 525 ss.; EAD., Agricoltura biologica tra economia e diritto, in Riv. dir. agr., 1990, 311; CAPORALI, Agricoltura e salute. La sfida dell’agricoltura biologica, Cento, 2003; SGARBANTI, Il metodo di produzione biologico, in COSTATO (diretto da), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova, 2003, 720; PETRELLI, Il regime sanzionatorio in agricoltura biologica, in Riv. dir. agr., 2000, I, 95; MANSERVISI, La regolamentazione dell’«agricoltura biologica» in Francia, in Riv. dir. agr., 1989, I, 638; TOMMASINI, Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un’ali-mentazione sostenibile, in Riv. dir. agr., 2014, 33; TRAPÈ, La proposta di regolamento sull’agricoltura biologica: prime riflessioni, in Riv. dir. agr., 2015, 535. 3 Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. 4 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. 5 Non si prenderà, invece, in considerazione il periodo antecedente il 1991, quando una disciplina comunitaria sulla produzione biologica non era ancora entrata in vigore. Ad ogni modo, per dovere di completezza non ci si può esimere dal ricordare che,

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Lo scopo è valutare se le potenzialità dell’agricoltura biologica sono state concretamente sviluppate. 1.1. - La nozione di agricoltura biologica. Ricordando concetti noti, l’agricoltura biologica è una certificazione di processo con cui si attesta che l’imprenditore non ha fatto utilizzo di sostanze chimiche nelle attività di coltivazione del fondo ed allevamento degli animali6. Seguendo tale metodo, è possibile ottenere una minore resa accompagnata da una vendita del prodotto ad un prezzo superiore7. Per garantirsi una visibilità distinta, l’imprenditore agricolo potrà fregiare i suoi prodotti con il segno distintivo «biologico». Questi, inoltre, potrà accedere ad una serie di incentivi finanziari promossi dall’UE8. Naturalmente, tale beneficio richiede il superamento di controlli annuali da parte delle competenti autorità9. Pertanto, se è pur vero che, ad un esame organolettico, l’alimento derivante dalla coltivazione biologica è sostanzialmente identico a quello ottenuto seguendo metodi convenzionali10, la facoltà di apporre sul prodotto uno specifico segno distintivo, subordinato al superamento di specifici controlli, lo colloca in un mercato autonomo. Onde evitare fraintendimenti, per quanto il segno biologico sia apposto sul prodotto, questo consente al consumatore di sapere che l’alimento è stato ottenuto tramite una particolare tecnica di produzione. Il

ancora prima del 1991, di agricoltura biologica aveva già parlato Steiner, nell’ambito delle sue teorie antroposofiche. Questi sosteneva che l’impresa agricola fosse un organismo chiuso, in grado di fornire tutto ciò di cui l’uomo avesse bisogno e che, allo stesso tempo, doveva tenere in alta considerazione la conservazione dell’ambiente e la protezione della biodiversità, così da evitare parassiti e malattie (STEINER, Impulsi scientifico-spirituali per il progresso dell’agricoltura, trad. it., Milano, 1979). L’agricol-tura biologica ha poi iniziato a diffondersi tra le masse intorno agli anni ’70 come fenomeno aggregativo che nasceva dal basso. Gli imprenditori avevano iniziato ad riunirsi in associazioni di settore, le quali adottavano disciplinari di diritto privato, vinco-lanti per tutti gli aderenti e contenenti tutti i parametri di riferimento cui uniformare le tecniche produttive «biologiche». Al fine di garantire uniformità nelle tecniche di produzione biologica, nel 1972 è stata costituita l’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). Grazie al suo lavoro, culminato nel 1982 con l’approvazione dei primi «Standard di agricoltura biologica per i commerci internazionali e nazionali» ma che ancora oggi continua, è stato possibile porre quelle basi che hanno poi permesso al legislatore europeo di adottare, nel 1991, una disciplina uniforme sulla produzione biologica. Per approfondi-menti cfr. CANFORA, L’agricoltura biologica nel sistema agroalimentare. Profili giuridici, cit., 20 e ss.; CRISTIANI, Il metodo di produzione biologico, cit., 81. 6 L’IFOAM (v. nota precedente) ha dato un’articolata definizione di agricoltura biologica: «L’agricoltura biologica e ̀ un sistema di

produzione che sostiene la salute del suolo, dell’ecosistema e delle persone. Si basa su processi ecologici, biodiversità ̀ e cicli adatti alle condizioni locali,

piuttosto che sull’uso di input con effetti avversi. L’agricoltura biologica combina tradizione, innovazione e scienza perché ́ l’ambiente condiviso ne tragga beneficio e per promuovere relazioni corrette e una buona qualità della vita per tutti coloro che sono coinvolti» (definizione adottata nel settembre 2005 ad Adelaide in occasione dell’assembla generale IFOAM, consultabile in https://www.ifoam.bio/en/organic-land-marks/definition-organic-agriculture). 7 Si tratta di una consapevolezza diffusa, richiamata da tutta la dottrina e che si riscontra fin dal primo regolamento del 1991 [reg. (CEE) n. 2092/1991], laddove si afferma che i prodotti biologici «sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra» (‘considerando’ 2). 8 Critica sul tema degli incentivi è TOMMASINI, Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un’alimentazione sostenibile, cit., 66 ss. rilevando che, stanti gli effetti benefici che produce l’agricoltura biologica per la collettività, sarebbe stato opportuno prevedere un sistema che incentivasse maggiormente la conversione. 9 Merita di essere ricordata Corte di giustizia CE 14 luglio 2005, in causa C-135/03, in Racc. 2005, I-06909, che ha ritenuto incompatibili con il diritto comunitario normative nazionali che consentivano l’utilizzo di indicazioni «bio» per prodotti non biologici, cfr. CANFORA, Development of organic food labelling rules in the EU and in national legislation, in Food and feed law review, 2006, 170. Circa il richiamo al «bio» anche in settori differenti dall’agroalimentare, cfr. TOMMASINI, Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un’alimentazione sostenibile, cit., 60. 10 A conferma dell’assunto, si consideri che il prodotto biologico è sottoposto alla disciplina sul danno da prodotto difettoso e che sono vietate indicazioni in etichetta attinenti a particolari qualità terapeutiche o ad una maggiore salubrità dell’alimento, così CARMIGNANI, Agricoltura e ambiente. Le reciproche interazioni, Torino, 2012, 160; contra MERCURIO, Osservazioni sulla sicurezza alimentare, prodotti agricoli e responsabilità civile, in questa Riv., 2007, 440. Più in generale, sul tema della sicurezza alimentare e la responsabilità civile, cfr. GERMANÒ, La responsabilità del produttore agricolo e principio di precauzione, in COSTATO (diretto da), Trat-tato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova, 2003, 743; ID., La responsabilità per prodotti difettosi in agricoltura, in Prodotti agricoli e sicurezza alimentare, Milano, 2003, 534; PROSPERI, Sicurezza alimentare e responsabilità civile, in Riv. dir. agr., 2003, 351; DI

NANNI, Tutela del consumatore e mercato, in Dir. giur., 1992, 345.

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bene, quindi, serve solo a comunicare un messaggio concernente una scelta adottata dal produttore, l’effettivo titolare della certificazione biologica. Dal 1991 ad oggi, sotto questo profilo, poco è mutato. Tuttavia, nelle intenzioni e negli scopi del legislatore, il procedimento è posto a servizio di obiettivi sempre più ampi e di rilievo collettivo, che si aggiungono alla produzione in senso stretto. 2. - L’agricoltura biologica: l’evoluzione del quadro normativo dal 1991 al 2007. L’evoluzione della legislazione in materia di «agricoltura biologica» si è articolata in tre momenti storici, lungo i quali si è notevolmente affinata la nozione di base con conseguenze sul piano giuridico e concreto. È il 1991 l’anno in cui, per la prima volta a livello normativo, all’agricoltura biologica è data una disciplina. Il processo, però, sarà portato a compimento solo nel 1999, quando verrà approvato il regolamento sulla produzione biologica animale11. Alla base del testo ci sono due specifiche considerazioni, entrambe contenute nei ‘considerando’ iniziali. La prima. Si riconosce che i prodotti biologici hanno già un loro specifico mercato e la loro domanda sta incrementando12. La seconda. Poiché la produzione biologica offre una minore resa, ceduta sul mercato a prezzi più alti, essa può «svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l’offerta e la domanda di prodotti agricoli»13. Quando il regolamento è entrato in vigore, infatti, la Comunità europea era chiamata a gestire il problema delle eccedenze di produzione, tramite politiche di acquisto forzoso14. In questo contesto, un mercato armonizzato biologico era ancillare e di supporto a quello alimentare, idoneo a correggerne gli squilibri ed a risollevarlo dalla crisi. Concretamente, si decise di prevedere specifiche e dettagliate norme sulla produzione per garantire un incremento del reddito dei produttori, uno sfruttamento meno intenso dei terreni e, conseguentemente, una riduzione della resa. Difficile dire se la scelta abbia prodotto gli effetti sperati. Certo è che la domanda di prodotti biologici è incrementata. Di conseguenza, altri settori hanno richiesto di poterne beneficiare, primo fra tutti l’acquacoltura. D’altra parte, con i suoi numerosi allegati la disciplina scontava un’eccessiva frammentarietà15. Infine, ragioni cronologiche impedivano di tenere in considerazione importanti testi normativi che nel mentre erano stati approvati, ad esempio il reg. (CE) n. 178/2002 sui princìpi e requisiti generali della

11 Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. 12 ‘Considerando’ 1, «considerando che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo fenomeno sta quindi creando un nuovo mercato per i prodotti agricoli». 13 Per completezza si riporta l’intero ‘considerando’ 2, «considerando che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra; che tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l’offerta e la domanda di prodotti agricoli, la tutela dell’ambiente e la conservazione dello spazio rurale». Sebbene si parli di ambiente e conservazione dello spazio rurale, è del tutto evidente che la norma si concentri sugli effetti economici che tale tipologia di produzione può avere sul mercato. 14 Sull’evoluzione delle politiche europee in materia di sostegno al reddito degli agricoltori, cfr. le pagine di GERMANÒ - ROOK

BASILE, Manuale di diritto agrario comunitario, Torino, 2011, 199 e di COSTATO, Corso di diritto agrario italiano e dell’Unione europea, Milano, 2015, 125. 15 Soprattutto imposta dall’esigenza politica di non introdurre una disciplina che ponesse immediatamente fine ai disciplinari di produzione «privatistici» approvati dalle diverse associazioni di produttore costituite a partire dagli anni ’70, CRISTIANI, Il metodo di produzione biologico, cit., 83.

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legislazione alimentare16 ed il reg. (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali17. Si arriva, così, all’approvazione del reg. (CE) n. 834/2007. 2.1. - Il reg. (CE) n. 834/2007. Col reg. (CE) n. 834/2007 la produzione biologica estende i suoi spazi di rilevanza. Entrano, e diventano protagoniste, nuove istanze di tutela dell’ambiente e protezione della biodiversità, prima lasciate ai margini18. Nel leggere il primo ‘considerando’, il cambio di impostazione è dichiarato e si aprono nuove interazioni. Concetti come migliori pratiche ambientali, alto livello di biodiversità, salvaguardia delle risorse naturali e benessere degli animali, prima considerati solo accidentalmente, diventano protagonisti nella definizione di agricoltura biologica19. La conferma, poi, è data dal medesimo ‘considerando’ laddove enuncia le funzioni: non solo «provvede ad un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori» ma anche «fornisce beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale»20. Comparando, quindi, gli obiettivi del 2007 con quelli enunciati nel 1991, l’agricoltura biologica si emancipa. Non è più strumentale al mercato alimentare convenzionale, allo scopo di risollevarlo dalla crisi. Assume, invece, autonomia e funzioni proprie. La protezione dell’ambiente occupa un ruolo centrale. Se è pur vero che un rapporto tra ambiente ed agricoltura è sempre esistito21, quando si parla di agricoltura

16 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 17 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Per dovere di completezza, tale testo è oggi destinato ad essere progressivamente sostituito dal regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive nn. 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i rego-lamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive nn. 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali). 18 L’atto che ha dato idealmente impulso all’approvazione di tale regolamento è il Piano d’azione europeo per l’agricoltura e gli alimenti biologici del 10 giugno 2004 - COM (2004) 415 def. Il documento si sofferma sulla necessità di incentivare e promuovere l’agricoltura biologica tramite la proposizione di ventuno azioni che, poi, troveranno una specificazione ed una disciplina nel regolamento. Per approfondimenti v. SGARBANTI, Il piano di azione europeo per l’alimentazione e l’agricoltura biologica, in Il nuovo diritto agrario comunitario, Atti del Convegno di Ferrara-Rovigo 19-20 novembre 2004, Milano, 2005, 239. Per quanto concerne il suo recepimento in Italia cfr. PETRELLI (a cura di), Il piano di azione italiano per l’agricoltura biologica fra piano di azione europeo, nuova normativa italiana e riforma della politica agricola comune, Cannara, 2004. 19 ‘Considerando’ 1: l’agricoltura biologica «è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali». 20 La stessa Commissione europea, nella relazione illustrativa che accompagnava la proposta di riforma [COM (2005) 671 def.], espressamente dichiarava di perseguire i seguenti obiettivi: «tutelare gli interessi dei consumatori, stimolare la fiducia del consumatore ed evitare indicazioni fuorvianti in etichettature; sviluppare la produzione biologica tenendo in considerazione le differenze regionali in fatto di clima, condizioni agricole e stadio di sviluppo dell’agricoltura biologica; garantire un alto livello di protezione dell’ambiente, della biodiversità e delle risorse naturali; rispettare criteri rigorosi in materia di benessere animale, atti a soddisfare le specifiche esigenze degli animali secondo la specie» (p. 5). 21 Sul rapporto tra agricoltura ed ambiente cfr. CARMIGNANI, Agricoltura e ambiente. Le reciproche interazioni, cit. Di grande inte-resse sono anche le considerazioni di GERMANÒ - ROOK BASILE, Agricoltura e ambiente, in Dir. agr., 1994, 1; GALLONI - TAROLO

- DONNHAUSER, Agricoltura e ambiente. Il cambiamento di rotta della nuova PAC e la sua attuazione in Italia, Milano, 1995; ROSSI, Diritto della produzione agricola e tutela dei beni ambientali (breve nota parententica per il cultore del diritto agrario) , in Riv. dir. agr., 1998, 3;

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biologica questo è costruito diversamente. Sul versante dell’agricoltura convenzionale, proprio perché la terra è una risorsa limitata e deve essere sfruttata razionalmente (44 Cost.)22, l’imprenditore agricolo è chiamato ad adottare tecniche volte a conservare il fondo rustico, perché strumentali a garantirgli una produzione costante nel corso degli anni. La messa a fuoco è, pertanto, sulla produzione. Su quello opposto, invece, guardando alla materia dei finanziamenti UE, l’attività agricola può anche prescindere dalla coltivazione in senso stretto ma sostanziarsi in mere attività conservative. Il reg. (UE) n. 1307/2013 (art. 4.1.) sulla PAC 2014-2020 obbliga l’agricoltore a mantenere la terra in idonee condizioni di capacità produttiva e considera il fondo rustico «quella parte di ambiente destinata alla realizzazione di prodotti agricoli»23. Nel mezzo, si colloca il metodo biologico: non strumentalizza l’ambiente alla produzione né considera solo l’ambiente, a prescindere dalla produzione. Nell’agricoltura biologica, la produzione è direttamente destinata alla tutela dell’ambiente, protezione della biodiversità e sviluppo rurale. In questo orizzonte culturale si interpretano le singole disposizioni. Senza entrare nel dettaglio24, la disciplina del 2007 ha offerto una definizione più unitaria di agricoltura biologica, premettendo una parte generale contenente obiettivi, princìpi e definizioni25; detta regole sul metodo di produzione, distinguendole tra generali e speciali e demandando poi a specifici regolamenti i contenuti di dettaglio26; ha migliorato l’armonizzazione normativa, creando collegamenti tra i testi legislativi nel mentre entrati in vigore (soprattutto in tema di sicurezza alimentare e controlli)27; ha garantito la possibilità di prevedere eccezioni al disciplinare di produzione, nella prospettiva di agevolare la conversione dei terreni28; ha rivisto il regime delle importazioni, introducendo il c.d. principio di equivalenza29. Tale regolamento, però, nel 2021 cesserà di produrre i propri effetti. 3. - Il nuovo regolamento n. 848/2018. L’agricoltura biologica, dopo aver trovato nel regolamento del 2007 la sua essenza ed essersi svincolata dal ruolo ancillare rispetto all’agricoltura tradizionale, deve ora rafforzare la propria identità e posizione nel mercato. Nel 2014, quindi, la Commissione europea ha approvato una proposta di regolamento che, come emendata dal Parlamento e dal Consiglio, sostituirà il vigente testo del 2007 ed entrerà in vigore nel 2021. Come già ricordato si tratta del regolamento (UE) n. 848 approvato il 30 maggio 2018. Il testo è centrato sull’obiettivo di fortificare la fiducia del consumatore sul prodotto, facendo fuoco sulla

ROMAGNOLI, L’impresa agricola, in RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, vol. XV, tomo II, Torino, 2001; GERMANÒ, La tutela dell’ambiente attraverso l’agricoltura, in CARPINO (a cura di), Scritti in onore di Giovanni Galloni, I, Roma, 2002, 428. 22 CARMIGNANI, Agricoltura e ambiente, cit., 77 ed in part. 82 e ss. Sui rischi che possono derivare da un eccessivo ed abusivo sfruttamento della terra, cfr. TOMMASINI, Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un’alimentazione sostenibile, cit., 34 e ss. In termini generali, sull’evoluzione dell’art. 44 Cost., sul concetto di razionale sfruttamento del suolo e sulla multifunzionalità dell’agricoltura, v. GERMANÒ, Dalla multifunzionalità ai beni comuni, in Agricoltura e beni comuni, Atti del convegno IDAIC, Lucera-Foggia 27-28 ottobre 2011, Milano, 2012, 118; ADORNATO, I diritti della terra, in Agr. Ist. Merc., 2011, II, 216; FRANCARIO, La proprietà fondiaria, in RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, 7, Torino, 2005, 419. 23 GERMANÒ - ROOK BASILE, Manuale di diritto agrario comunitario, cit., 115. 24 Per un quadro generale sulle singole regole applicabili, cfr. CRISTIANI, Il metodo di produzione biologico, cit., pp. 81; CANFORA, Il nuovo assetto dell’agricoltura biologica nel sistema del diritto alimentare europeo, in Riv. dir. agr., 2007, p. 361. 25 Artt. da 1 a 7, in tale gruppo di norme si introducono, oltre a princìpi generali sull’agricoltura biologica, anche princìpi specifici applicabili all’agricoltura (art. 5), alla trasformazione di alimenti biologici (art. 6) e di mangimi biologici (art. 7). 26 Artt. 8-22 e 38. 27 Ad esempio la nozione di alimento, mangime, immissione nel mercato, concetti contenuti nel reg. (CE) n. 178/2002 e mutuati nel reg. (CE) n. 834/2007. 28 Art. 22, rubricato flessibilità. Questa facoltà è risultata una delle maggiori criticità per l’utilizzo abusivo che si è fatto ed i costi che ha generato. Sebbene già il reg. (CEE) n. 2092/1991 ammettesse tale possibilità (art. 7), queste hanno portata più generale, con ciò generando criticità non indifferenti, con conseguente utilizzo abusivo ed aumento dei costi. Così TRAPÈ, Il nuovo assetto dell’agricoltura biologica nel sistema del diritto alimentare europeo, in Riv. dir. agr., 2015, 371. 29 Artt. 32 e 33.

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sua percezione di qualità30. I motivi dell’intervento del legislatore UE si articolano lungo tre principali linee direttrici. Il primo, lo sviluppo economico. L’agricoltura biologica è uno dei settori che maggiormente si è espanso nell’ultimo decennio: la superficie a questa dedicata cresce di circa 400.000 ha ogni anno; dal 1999 ha quadruplicato la sua estensione; produce un giro di affari di circa € 27 miliardi, circa il 125 per cento in più rispetto a dieci anni fa31. Il secondo, l’adeguamento al contesto normativo. La strategia Europa 2020 dà priorità alla crescita sostenibile ed alla promozione di un’economia più efficiente, più verde, più competitiva. La produzione biologica vi è perfettamente inserita. Nella PAC 2014-2020, centrata sul forte legame produzione-ambiente, questa è un elemento chiave ai fini di una produttività sostenibile, di un settore alimentare più redditizio, di una migliore gestione delle risorse naturali32. Il biologico, poi, è stato annoverato nel 2009 dalla Commissione tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell’UE33. Da ultimo, nel 2017, è stato approvato il regolamento sui controlli ufficiali, cui anche la produzione biologica è sottoposta34. Questi sono solo alcuni dei riferimenti di cui era necessario tenere conto. Il terzo, i limiti del reg. (CE) 834/2007. Da un lato, si prende atto di un utilizzo abusivo delle eccezioni. Sebbene queste fossero state introdotte in nome della c.d. flessibilità35, per agevolare i processi di conversione verso l’agricoltura biologica e per gestire circostanze straordinarie ed imprevedibili che avrebbero potuto gravemente compromettere la produzione, ne è stato fatto un utilizzo sproporzionato, lasciando alla discrezionalità della Commissione un’eccessiva autonomia36. Il risultato è aver creato storture ed anomalie nel mercato, pregiudicando la concorrenza tra imprenditori e, di conseguenza, la fiducia del consumatore. Quest’ultimo, infatti, non è messo nella condizione di sapere se il soggetto da cui acquista il prodotto con il marchio «bio» benefici di un regime di eccezioni oppure rispetti esattamente

30 Per quanto il tema sia ambiguo nella percezione diffusa del consumatore, la qualità cui si fa riferimento non riguarda il prodotto in sé ma, più correttamente, il processo con cui tale prodotto è ottenuto, su cui dovrà poi innestarsi la fiducia del consumatore. In tema di fiducia, merita di essere sottolineato il punto di vista di AKERLOF - SHILLER, Spiriti animali. Come la natura umana può salvare l’economia, Milano, 2009 per i quali la fiducia è l’elemento che stimola l’essere umano ad agire in una determinata direzione e prendere una specifica decisione; per converso, gli Autori rilevano che il crollo di fiducia è la causa principale della depressione delle economie (27-36). 31 Si tratta di dati riportati nella COM (2014) 180 final del 24 marzo 2014. Per ulteriori riferimenti numerici cfr. Commissione

UE, Facts and figures on organic agriculture in the European Union, in https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/pa-ges/014_en.pdf. 32 In realtà, sul presupposto che il mercato biologico non ha mai dovuto affrontare importanti crisi, gli aiuti erogati sono sempre stati limitati, così ricorda TOMMASINI, Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un’alimentazione sostenibile, cit., 66. 33 Così nella comunicazione della Commissione del 28 maggio 2009 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli [COM 2009 (234) def, p. 12]. Sul punto v. anche Relazione introduttiva, COM (2014) 180 final, p. 3. Come già ricordato, ma è opportuno ribadirlo, non si tratta di una qualità di prodotto ma di una qualità di processo, tanto che il biologico non viene poi annoverato tra i regimi di qualità di cui al reg. (UE) n. 1151/2012. 34 Il legislatore europeo ha voluto prevedere una disciplina autonoma sui controlli, contenuta nel regolamento in corso di approvazione. Tuttavia, quando questo era ancora all’inizio del suo iter, l’idea era far confluire i controlli nell’allora approvando reg. (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali, cit. 35 La ratio, secondo alcuni, era quello di salvaguardare gli standard produttivi locali, nell’ambito di un sistema europeo che si fonda su regole precise e dettagliate (PETRELLI, I regimi di qualità nel diritto alimentare dell’Unione europea, Napoli, 2012, 222). Secondo altri, invece, le eccezioni sono giustificate dall’obbiettivo più alto di consentire lo sviluppo di alcune zone agricole svantaggiate (CANFORA, Il nuovo assetto dell’agricoltura biologica nel sistema del diritto alimentare europeo, cit., 372). 36 Esse contemplavano diverse fattispecie che andavano da difficoltà contingenti di approvvigionamento sul mercato di pro-dotti necessari alle attività aziendali a quelle, di portata più generale, quali quelle «necessarie per assicurare l’avvio o il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici geografici o strutturali». Fin dall’entrata in vigore, per gli eccessivi margini lasciati all’interprete, la norma aveva suscitato alcune perplessità da parte della dottrina, così CANFORA, Il nuovo assetto dell’agri-coltura biologica nel sistema del diritto alimentare europeo, cit., 372.

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il disciplinare37. Dall’altro lato, la produzione biologica richiede una struttura articolata ed un capitale significativo per gestire le incombenze burocratiche e sostenere i costi generati. Di conseguenza, almeno fino ad oggi, il piccolo imprenditore ha sempre avuto difficoltà ad accedervi38. Si aggiunga, poi, che da più parti è invocata l’esigenza di un controllo più efficiente39 che deve passare attraverso la semplificazione e la trasparenza del sistema normativo nonché una migliore organizzazione delle autorità e degli organismi preposti40. Non si dimentichi, infatti, che il produttore biologico percepisce fondi provenienti dall’UE, da qui l’interesse a vigilare che vengano utilizzati correttamente e per gli scopi cui sono destinati. La nuova proposta opera in questo contesto. 3.1. - Gli obiettivi. Nel regolamento del 2007, l’art. 3 dichiara i tre obiettivi perseguiti dalla produzione biologica: stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura; ottenere prodotti di alta qualità; produrre un’ampia varietà di alimenti ed altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che «non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali». Nel nuovo regolamento, invece, questi appena menzionati sono diventati princìpi di produzione; gli obiettivi dichiarati sono altri41.

Infatti, l’art. 5, rubricato Princìpi generali, recita: «la produzione biologica e ̀ un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti princìpi generali». Si crea, quindi, un’identità tra produzione biologica e gestione sostenibile, che non è più un risultato da perseguire (obiettivo) ma un modo di essere dell’impresa42: la formula che

37 ‘Considerando’ 6, «Tenuto conto degli obiettivi della politica dell’Unione in materia di produzione biologica, il quadro giuridico definito per l’attuazione di tale politica dovrebbe essere volto a garantire condizioni di concorrenza leale e un efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché a mantenere e giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici. Dovrebbe inoltre proporsi di creare le condizioni propizie all’evoluzione della suddetta politica, in linea con gli sviluppi della produzione e del mercato». Per questo motivo, prosegue il ‘considerando’ 60, «le eccezioni alla produzione biologica dovrebbero essere previste soltanto per i casi di circostanze calamitose (…)». 38 ‘Considerando’ 85, «i piccoli agricoltori e gli operatori che producono alghe o animali di acquacoltura nell’Unione si trovano a far fronte individualmente a costi di ispezione e oneri amministrativi connessi alla certificazione biologica relativamente elevati». In dottrina, cfr. PETRELLI, La certificazione di gruppo: una nuova opportunità per i piccoli produttori biologici europei?, in Riv. dir. alim., 2015, II, 50, il quale ha riscontrato che le certificazioni di gruppo (secondo gli standard IFOAM), nei Paesi che le hanno adottate, hanno facilitato l’accesso alla produzione biologica. 39 Come ricorda TRAPÈ (La proposta di regolamento sull’agricoltura biologica: prime riflessioni, cit., 551), la Corte dei conti, nel 2012, ha pubblicato una relazione speciale ove attesta che alcune autorità, tra cui anche la Commissione, non svolgono correttamente il loro compito di vigilanza sugli organismi di controllo e non garantiscono una circolazione delle informazioni, presupposto essenziale per un funzionamento efficiente del sistema (Relazione speciale n. 9/2012, audit del sistema di controllo della produzione, trasformazione, distribuzione e importazione di prodotti biologici, in https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publica-tion/23950df8-6695-4732-9647-30a46f0f065c/language-it). 40 ‘Considerando’ 13, «I progetti di ricerca hanno dimostrato che la fiducia dei consumatori è fondamentale per il mercato degli alimenti biologici. A lungo termine, l’applicazione di norme inaffidabili, l’insufficiente attuazione delle norme esistenti e controlli insufficienti a livello dell’Unione possono compromettere la fiducia del pubblico e comportare disfunzioni del mercato. Lo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell’Unione dovrebbe pertanto basarsi su norme di produzione rigorose e trasparenti e su un’attuazione armonizzata a livello nazionale e dell’Unione. L’espe-rienza passata ha evidenziato importanti carenze nei controlli a livello dell’Unione. È quindi della massima importanza migliorare la raccolta dei dati, la comunicazione, il monitoraggio e il coordinamento dell’attuazione di dette norme in tutti gli Stati membri e a livello dell’Unione». V. anche ‘Considerando’ 58, «La produzione biologica risulta credibile solo se accompagnata da verifiche e controlli efficaci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Tale produzione dovrebbe essere soggetta a controlli ufficiali o altre attività ufficiali effettuate conformemente al presente regolamento al fine di verificare il rispetto delle norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Pertanto, le norme specifiche sulla produzione biologica concernenti il controllo del processo di produzione in tutta la catena della produzione biologica dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento». 41 Va sottolineato che, nella proposta formulata dalla Commissione, mancava una norma espressa destinata agli obiettivi della produzione biologica. Questa è stata inserita solo successivamente, a seguito dei lavori parlamentari. 42 Cfr. art. 5, «la produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura».

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l’imprenditore convertito al biologico deve adottare per organizzare l’intera azienda43. Nel fare questo, deve uniformarsi ad una serie di princìpi. Tra questi ritornano i già ricordati precedenti obiettivi del 2007, della produzione di qualità e dell’ampia varietà di alimenti, adottando cicli che non danneggino l’ambiente44. Se ne aggiungono, poi, altri: rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali e l’equilibrio; preservare elementi del paesaggio naturale; assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali; garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi. Questi princìpi, pertanto, possono essere considerati criteri cui l’imprenditore dovrà ispirarsi per predisporre la propria organizzazione aziendale, funzionali al perseguimento di quelli che, nel nuovo regolamento, sono i nuovi obiettivi della produzione biologica. Questi ultimi sono enunciati nell’art. 4 e riguardano la tutela dell’ambiente, la protezione della biodiversità, il benessere degli animali e la conservazione delle specie autoctone ed in via di estinzione, la promozione della filiera corta, lo sviluppo ed il miglioramento del materiale genetico45. Nessuna menzione, quanto meno espressa, è data al miglioramento dell’efficienza del mercato, eliminando gli ostacoli, garantendo condizioni di concorrenza più eque per gli operatori ed incrementando la fiducia del consumatore, obiettivi espressamente dichiarati dalla Commissione nella propria relazione introduttiva. Questi, pur inespressi, continuano ad operare sullo sfondo. A differenza della percezione comune46, il mercato biologico dovrebbe godere della fiducia del consumatore non tanto perché l’impresa che vi opera è stata organizzata in un certo modo e garantisce prodotti di una certa qualità (2007) 47; quanto, piuttosto, perché il produttore – tramite la sua organizzazione – persegue scopi di rilevanza collettiva (dichiarati nell’art. 4). Acquistando un prodotto bio, il consumatore esprime la propria scelta di voler condividere con l’imprenditore agricolo un progetto fondato su obiettivi comuni. Il legislatore costruisce la fiducia, creando un senso di appartenenza ad una comunità basata su certi tipi di ideali. Questa è la qualità del biologico, che non concerne il prodotto in sé ma il processo produttivo, attento a determinate esigenze. Fortificando il legame prodotto-consumatore si può garantire un efficiente funzionamento del mercato e portare questa qualità tecnica di produzione a sviluppare tutte le sue potenzialità, traducendole in risultati concreti. 3.2. - I contenuti e le principali prospettive di riforma. La fiducia del consumatore. Si possono ora sottolineare gli aspetti più importanti del nuovo regolamento. Durante l’iter di approvazione, le prospettive reali di riforma del settore sono state ridimensionate48. Molti

43 Sul concetto di azienda in agricoltura, cfr. ROOK BASILE, Impresa e concorrenza: riflessioni in tema di circolazione dell’azienda, Milano, 1988; GERMANÒ - ROOK BASILE, Il contratto di affitto di azienda agricola, in GERMANÒ - ROOK BASILE (a cura di.), I contratti agrari, Trattato RESCIGNO - GABRIELLI, Torino, 2015, 64; GERMANÒ, L’azienda agricola ed i suoi nuovi beni. Le quote di produzione ed il diritto di reimpianto dei vigneti, in Dir. agr., 1995, 1; CARRARA - ROMAGNOLI, Azienda agraria, in Noviss. Dig. it., II, Torino, 1964, 14; VALERI, Impresa, azienda, fondo nel nuovo diritto agrario italiano, in Riv. dir. agr., 1943, I, 157. 44 Nel regolamento vigente annoverati tra i princìpi della produzione biologica (art. 3). 45 Art. 4, rubricato obiettivi: contribuire a tutelare l’ambiente e il clima; conservare a lungo termine la fertilità dei suoli; contri-buire ad un alto livello di biodiversità; contribuire efficacemente ad un ambiente non tossico; contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie; promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione; incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione; contribuire allo sviluppo dell’offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica; contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica; promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favore-voli del settore biologico 46 Erroneamente più centrata sul prodotto anziché sul processo. 47 Come già ricordato supra il biologico è una certificazione di processo e non di prodotto. Ad un esame organolettico, infatti, il prodotto biologico è del tutto identico a quello ottenuto dall’agricoltura convenzionale. 48 Così TRAPÈ, La proposta di regolamento sull’agricoltura biologica: prime riflessioni, cit., 556.

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stakeholders, infatti, hanno opposto resistenza all’introduzione di norme ritenute troppo restrittive e che avrebbero potuto causare una contrazione del mercato. Sopravvivono, quindi, alcune eccezioni e deroghe: dall’uso di sementi non biologiche all’esenzione dal controllo dei dettaglianti; dalle deroghe in materia di mutilazioni animali al riconoscimento retroattivo del periodo di conversione. Tuttavia, il testo non manca di novità. Per poterne cogliere il loro significato ultimo ed inquadrarle in un contesto sistematico, è opportuno un richiamo al Piano di azione per il futuro della produzione biologica dell’Unione europea49, documento da cui ha preso le mosse il testo in esame. In questo si legge: «una sfida importante consiste nell’espandere la domanda e nel soddisfarla senza mettere a repentaglio la fiducia dei consumatori nei princìpi dell’agricoltura biologica e nella qualità dei prodotti biologici». Fiducia del consumatore e rafforzamento della domanda, pertanto, sono i due poli in cui inserire le novità. Con lo scopo di migliorare la fiducia del consumatore nella produzione biologica, è stato contenuto il regime delle eccezioni; viene costruito un sistema di controlli basato sul rischio; le importazioni sono ispirate al nuovo principio di conformità; deve essere garantita l’assenza di pesticidi. Procediamo con ordine. Le eccezioni (art. 22). La credibilità e la fiducia in un sistema passano anche attraverso la chiarezza e l’oggettività delle eccezioni50. La loro generica formulazione e la concessione sulla base di una valutazione discrezionale della Commissione, aveva portato a distorsioni del mercato51. Proprio per questo motivo la proposta limita le eccezioni alle ipotesi di «circostanze calamitose», riferendosi con tale espressione ad «avversità atmosferiche», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», lasciando alla Commissione l’onere di specificare ognuna di queste nozioni e gli interventi da assumere. Tali deroghe, comunque, vengono concesse per un tempo limitato e fino a quando la produzione non potrà essere ripristinata52. La norma, quindi, non elimina completamente la c.d. flessibilità ma lascia sempre un certo margine, nella prospettiva di conservare le finalità per cui questa era stata istituita e provando a correggerne gli abusi. A livello teorico, un passo avanti è stato fatto. Per una valutazione, però, bisognerà attendere le prime applicazioni. I controlli (artt. 37-43). Nel 2017 è stato approvato il nuovo regolamento sui controlli53. Nelle intenzioni della Commissione, il suo ambito di applicazione avrebbe dovuto comprendere anche la produzione biologica. Tuttavia, Parlamento e Consiglio si sono opposti, richiedendo per il settore regole specifiche idonee a meglio gestire le frodi. Per questo motivo, oltre alle prescrizioni comuni a tutti i settori, sono introdotti ulteriori obblighi. Non è, quindi, norma speciale che deroga a quella generale. Piuttosto, è norma additiva che, ai vincoli previsti nel reg. (UE) n. 625/2017, ne aggiunge di ulteriori54. Essi riguardano i controlli e gli interventi delle autorità competenti; gli adempimenti degli operatori; la delega sulle attività demandate alle autorità competenti; i poteri delle autorità e degli organismi di controllo in caso di sospetta o accertata non conformità; lo scambio delle informazioni. Come già ricordato, se è pur vero che un

49 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Piano d’azione per il futuro della produzione biologica nell’Unione europea - COM/2014/0179 final. 50 TRAPÈ, La proposta di regolamento sull’agricoltura biologica: prime riflessioni, cit., 542; CANFORA, Il nuovo assetto dell’agricoltura biologica nel sistema del diritto alimentare europeo, cit., 372. 51 Per una disamina sulle deroghe concesse cfr. ZEZZA - ABITABILE, La riforma della politica europea dell’agricoltura biologica, in Agriregionieuropa, n. 38, settembre 2014. 52 Per approfondimenti, cfr. TRAPÈ, La proposta di regolamento sull’agricoltura biologica: prime riflessioni, cit., 541. 53 Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali, cit. 54 L’art. 37, rubricato Relazione con il regolamento (UE) n. 2017/625 e norme aggiuntive per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. La norma, in realtà, introduce anche una deroga al reg. (UE) n. 2017/625, concernente la facoltà per le Autorità di delegare agli organismi le decisioni ed il controllo sulle attività concernenti i rimedi da adottare in caso di accertata non conformità.

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sistema di controlli sia irrinunciabile, anche in considerazione del fatto che l’imprenditore biologico percepisce aiuti europei, dell’idea originaria di semplificazione sembra essere rimasto poco. Al contrario, non è da escludersi che la scelta intrapresa potrebbe incrementare i costi burocratici per le imprese e generare ambiguità e difficoltà applicative. Dell’idea della Commissione, è rimasta invariata l’impostazione di fondo: gestire il sistema dei controlli secondo una regola di propensione al rischio55. Mentre nel testo originario era previsto che gli operatori più virtuosi avrebbero potuto essere controllati anche ogni tre anni, si è invece ritenuto irrinunciabile un controllo fisico almeno una volta l’anno56. Solamente nel caso in cui l’operatore presenti un basso profilo di rischio e non siano state rilevate infrazioni nel corso degli ultimi tre anni, la frequenza del controllo in loco potrebbe aumentare a due anni. L’utilizzo di pesticidi (artt. 27-29). Si affronta il delicato problema dei residui di sostanze non ammesse nei prodotti biologici a seguito di contaminazione accidentale57. Allo scopo di proteggere il piccolo imprenditore dai possibili danni cagionati dal confinante che segue l’agricoltura convenzionale, il Parlamento ed il Consiglio hanno rigettato la proposta della Commissione di definire, quanto meno in questa fase, soglie troppo stringenti per la presenza di sostanze non autorizzate. Per compensare tale decisione, è comunque richiesto all’operatore biologico di prevedere due tipologie di misure: la prima è finalizzata alla prevenzione della contaminazione, introducendo strumenti di controllo che si articolino lungo tutte le fasi della produzione; la seconda riguarda i casi di sospetta contaminazione, richiedendo processi che garantiscano la separazione del prodotto, il suo ritiro dal mercato e la pronta informazione alle autorità competenti. Qualora, all’esito di più approfondite verifiche, dovesse essere accertato che il prodotto è stato contaminato a seguito di un dimostrato intento frodatorio o di un comportamento negligente dell’operatore, questo sarà immesso nel mercato solo come prodotto derivante da agricoltura convenzionale. Per converso, se l’imprenditore agricolo è stato diligente, potrà continuare a commerciare i prodotti con il marchio biologico (per quanto contaminati). La decisione apre una falla nella tutela del consumatore. Non si può, d’altra parte, omettere che la scelta muove da una precisa consapevolezza: la coesistenza tra produzione geneticamente modificata58, convenzionale e biologica è una strada difficilmente percorribile. Proprio perché ciascun imprenditore è libero di scegliere il tipo di agricoltura cui dedicarsi, non essendo previsti strumenti di pianificazione territoriale specifici e presentando difficoltà applicative la disciplina civilistica sul danno da inquinamento genetico e quella sulle immissioni, l’unica strada praticabile per il produttore agricolo è quella di dotarsi di strumenti di auto-difesa idonei a prevenire, arginare e debellare una possibile contaminazione. Se questi

55 In realtà, già il reg. (CE) n. 834/2007 conteneva, all’art. 27, comma 4, un espresso richiamo al rischio: «la natura e la frequenza dei controlli sono determinati in base ad una valutazione del rischio di irregolarità ed infrazioni per quanto riguarda il rispetto di requisiti stabiliti nel presente regolamento». 56 Art. 38, comma 3. 57 Trattasi di un tema noto alla dottrina. Tra i diversi studi, cfr. GERMANÒ, Sulla coesistenza tra coltivazioni transgeniche e coltivazioni tradizionali: profili giuridici, in Riv. dir. agr., 2005, 371; CASADEI, Le discipline di produzione in Italia: il problema della coesistenza tra colture transgeniche e colture convenzionali e biologiche, in D’ADDEZIO - GERMANÒ (a cura di), La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell’Unione europea - Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali, Atti del Convegno, Udine 24-25 novembre 2006, Milano, 2007, 167 ss.; SGARBANTI, Il punto su: coesistenza fra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche, in I georgofili, 2015, 623; PAOLONI, Le linee guida per la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e geneticamente modificate, in www.rivistadirittoalimentare.it, 2008, 2; CANFORA, OGM e agricoltura biologica, in Agr. Ist. Merc., 2006, 419; SIRSI, L’impiego in agricoltura di organismi geneticamente modificati e la coesistenza con le coltivazioni non geneticamente modificate, in Trattato di diritto agrario, cit., vol. II, 269 ss; EAD., OGM e coesistenza con le colture convenzionali, in Agr. Ist. Merc., 2006, 391; POLETTI, La responsabilità per i danni da contaminazione genetica della produzione agricola, in GOLDONI - SIRSI (a cura di), Regole dell’agricoltura regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore, Pisa, 2005, 276. 58 Sull’agricoltura GM, si ricorda, da ultimo, Corte di giustizia UE 13 settembre 2017, in causa C-111/16, Fidenato, in www.os-servatorioagromafie.it. Ai sensi di questa pronuncia, qualora non sia accertato che un prodotto geneticamente modificato possa comportare un grave rischio per la salute umana, degli animali o per l’ambiente, né la Commissione né gli Stati membri hanno la facoltà di adottare misure di emergenza quali il divieto della coltivazione, come fatto dall’Italia nel 2013.

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vengono diligentemente attuati, l’ordinamento gli consentirà di poter continuare ad etichettare i propri prodotti come biologici (per quanto contaminati)59. Tecnicamente, i singoli Stati membri potrebbero adottare disposizioni più rigorose per la produzione biologica, sempre che ciò non comprometta la libera circolazione di merci provenienti da altri Paesi UE. Stante comunque il compromesso che realizza la scelta, è rinviata al 2024 la decisione di valutare gli effetti concreti nel mercato della norma ed, eventualmente, introdurre una armonizzazione differente. Importazioni (artt. 44-49). Nell’ottica di rafforzare la fiducia del consumatore, il precedente principio di equivalenza è stato sostituito con quello di conformità60. La scelta imporrà ai Paesi importatori di adottare un sistema normativo il cui contenuto e campo di applicazione sia il medesimo di quello previsto nell’UE. In altri termini, perché un prodotto coltivato in uno Stato extra UE possa essere importato con l’etichetta «bio» non sarà più necessario un riconoscimento della Commissione attestante che nello Stato di provenienza si seguano tecniche di coltivazione analoghe; bensì, quel Paese dovrà aver introdotto norme identiche a quelle previste dalla legislazione UE, non esclusi i controlli. In tal modo, si protegge la credibilità del sistema europeo che potrebbe, invece, essere compromessa da prodotti importati marchiati come biologici che, tuttavia, seguono differenti disciplinari di produzione o, comunque, sono sottoposti a verifiche meno rigorose61. Si abbandona, inoltre, il riconoscimento unilaterale da parte della Commissione in favore di accordi bilaterali, rendendo così più agevole l’attività di commercio e scambio. Questa disposizione entrerà in pieno regime a partire dal 2026, con eventuali proroghe di due anni. Produzione strettamente legata al suolo (all. II). Allo scopo di risolvere la scarsa chiarezza del vigente quadro normativo, il nuovo regolamento sancisce il principio per cui la coltivazione delle piante in regime biologico debba avvenire in stretta connessione con il suolo, prevedendo al contempo un’esenzione per le piante in vaso e le piantine da vivaio62. Se si considera, però, che il biologico, in quanto processo di produzione, ha tra i suoi scopi anche la ricostituzione dello stato di salute dei terreni, la deroga lascia alcune perplessità. 3.3. - (segue) Incremento della produzione biologica. Il secondo gruppo di novità riguarda l’incremento della produzione biologica ed attiene all’utilizzo di sementi; certificazioni di gruppo; possibilità di imprese miste. Sementi (art. 26). Per affrontare l’attuale indisponibilità di sementi biologiche e, quindi, incentivare i produttori ad investire di più nel loro sviluppo, si è voluta introdurre maggiore trasparenza nell’attuale situazione di mercato e fare luce sull’offerta e sulla domanda esistenti63. Si promuove, così, l’idea di creare

59 Come sottolineato da certa dottrina, il problema delle contaminazioni è destinato all’aporia (CRISTIANI, La disciplina dell’agri-coltura biologica fra tutela dell’ambiente e sicurezza alimentare, cit., 160). Infatti, l’attuale disciplina in tema di coesistenza (l. 28 gennaio 2005, n. 5) non tutela adeguatamente l’imprenditore biologico. A questi, in caso di eventuali contaminazioni, sarà riconosciuto un risarcimento del danno da inquinamento ad opera di colture altrui solo se sarà configurabile una colpa dell’imprenditore agricolo per non aver osservato i piani regionali ed aziendali di coesistenza (art. 5). Per converso, ove non applicabile l ’art. 5, parte della dottrina ha invocato l’art. 844 c.c. in tema di immissioni, con tutte le difficoltà che derivano nel determinare la tollerabilità, da un lato, e contemperare le esigenze della produzione, dall’altro. Oltre agli scritti citati nella nota precedente, v. anche GERMANÒ, Biotecnologie in agricoltura, in Dig. civ., Agg., I, Torino, 2003, 182; ROOK BASILE - MASSART - GERMANÒ (a cura di), Prodotti agricoli e sicurezza alimentare, Milano, 2003, 395. 60 Sul concetto di equivalenza cfr. PETRELLI, I regimi di qualità nel diritto alimentare dell’Unione europea, cit., 239. 61 La disposizione prende in considerazione, soprattutto, le produzioni biologiche provenienti dai paesi in via di sviluppo dove svariati ettari sono coltivati con un unico tipo di coltivazione, lasciando alcune perplessità sul rispetto del principio della biodiversità. Su questo problema cfr. TOMMASINI, Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un’alimentazione sostenibile, cit., 52. Sul rapporto tra agricoltura e biodiversità cfr. anche RUSSO, Agricoltura e tutela della biodiversità, in GERMANÒ - VITI (a cura di), Agricoltura e beni comuni, Atti del convegno IDAIC, Lucera 27-28 ottobre 2011, cit., 187 e ss.; BENOZZO - BRUNO, La valutazione di incidenza. La tutela della biodiversità tra diritto comunitario, nazionale e regionale, Milano, 2009. 62 Allegato II, art. 1: «Le colture biologiche, ad eccezione di quelle che crescono naturalmente in acqua, sono prodotte su suolo vivo, o su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso». 63 Si consideri che, su questo punto, si concentravano molte deroghe.

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una banca dati informatizzata di materiale riproduttivo vegetale organico in ciascuno Stato membro e di stabilire sistemi nazionali in grado di mettere in contatto gli agricoltori biologici con operatori in grado di fornire materiale riproduttivo organico, in quantità sufficiente ed entro un termine ragionevole. Non si ha alcuna certezza se la misura possa superare il problema. Se i dati raccolti dimostreranno l’insufficienza della qualità e quantità di materiale riproduttivo, le autorità competenti potrebbero continuare a consentire agli agricoltori di utilizzare sementi non biologiche per produrre alimenti con l’etichetta biologica. Il Parlamento ha anche spinto a legalizzare l’uso del cosiddetto materiale organico eterogeneo, che viene solitamente scambiato e usato localmente, e lo porta fuori dall’area grigia (art. 13). Infine, sono stati adeguati anche i criteri di produzione per le varietà biologiche prodotte dagli allevatori professionisti in modo che fossero adattati alle esigenze e ai vincoli specifici della produzione biologica. Tutte le deroghe all’utilizzo del materiale riproduttivo vegetale biologico e all’uso di animali biologici dovrebbero concludersi nel 2035, ma potrebbero essere eliminate prima o potrebbero essere estese ulteriormente se la Commissione dovesse registrare, alla data del 2028, che sul mercato mancano ancora materiali riproduttivi. Certificazioni di gruppo (art. 36). Finora la produzione biologica era preclusa ai piccoli agricoltori, non in grado di far fronte individualmente a costi di ispezione e oneri amministrativi relativamente elevati. È stata, così, introdotta la certificazione di gruppo, una forma associativa che non ha solo lo scopo di ridurre le spese ma anche rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato ed assicurare parità di condizioni con gli operatori di Paesi terzi64. Rispetto alla previsione originaria della Commissione, ove l’unica condizione per associarsi era la disponibilità di un terreno per un’estensione massima 5 ettari, si introducono ulteriori elementi. In alternativa ad un’estensione territoriale massima, possono rilevare anche requisiti di fatturato; si richiede, poi, personalità giuridica del gruppo, prossimità geografica tra i componenti, istituzione di un sistema di commercializzazione comune tra i componenti, previsione di un sistema di controlli interni. L’intervento è da accogliere con favore, nella misura in cui favorisce un associazionismo che si fonda su ragioni di identitarie di appartenenza ad uno specifico gruppo (di norma su base locale) e non, invece, di opportunità, che avrebbero potuto dare luogo ad abusi. Convivenze tra rami d’azienda dediti a diversi tipi di produzione (art. 9). Questa, in realtà, è una non-novità, essendo riconosciuta anche nell’attuale regolamento del 2007. Tuttavia, nella proposta originaria formulata dalla Commissione, la possibilità era stata abolita, onde evitare confusione in capo al consumatore e rischi di contaminazione. La sua reintroduzione, invece, è avvenuta su sollecitazione del Parlamento. Si era, infatti, osservato che l’introduzione di un obbligo di un’impresa totalmente biologica, da un lato, avrebbe potuto dare luogo alla creazione di società artificiali al solo scopo di gestire diversi rami d’azienda; dall’altro, avrebbe scoraggiato la conversione da parte di altri operatori che, prima di essere totalmente biologici, preferiscono destinare una parte della propria attività all’agricoltura convenzionale65. Rimangono, naturalmente, fermi gli obblighi di tenere separati i diversi rami d’azienda, anche sotto il profilo documentale, evitando contaminazioni e confusione per il consumatore. 4. - Conclusioni. Per quanto l’agricoltura sia destinata a soddisfare bisogni essenziali non inducibili dell’essere umano, è allo stesso tempo vero che il biologico rappresenta uno dei possibili mercati ove si può orientare la scelta del consumatore. Nella moltitudine di offerte, questi decide non solo guardando il fine ultimo del bene (a cosa serve) ma anche prestando attenzione all’ideologia che veicola (cosa rappresenta). L’alimento (come qualsiasi capo di abbigliamento, complemento d’arredo o oggetto tecnologico)

64 Sui benefici della certificazione di gruppo cfr. PETRELLI, La certificazione di gruppo: una nuova opportunità per i piccoli produttori biologici europei?, cit., 50. 65 Così TRAPÈ, La proposta di regolamento sull’agricoltura biologica: prime riflessioni, cit., 546.

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trasmette un messaggio, in cui si riconosce o vorrebbe riconoscersi chi lo acquista. Esso può essere religioso (kosher o halal), culturale (vegetariano o vegano), territoriale (Km 0, filiera corta, made in Italy). Il prodotto biologico non è escluso da questa logica. Proprio per questo motivo, il nuovo regolamento insiste sulla semplificazione delle regole, per agevolare chi le deve osservare e chi su di esse deve vigilare, garantendo che siano uguali per tutti e predisponendo un sistema di controlli serio ed efficiente. Solo il loro rispetto permette una migliore comunicazione del messaggio che il bene acquistato incorpora. Questa è la strada scelta dal legislatore per garantirsi la fiducia del consumatore e fortificare lo specifico mercato di riferimento con prodotti di qualità certificata. L’ideologia sottesa all’agricoltura biologica non concerne una proprietà intrinseca dell’alimento ma si innesta sul modo in cui esso viene prodotto. Come ricordato, infatti, il nuovo art. 5 dispone che «la produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile». Riprendendo gli obiettivi elencati nell’art. 4 del nuovo testo, si tiene in alta e massima considerazione l’ambiente. Di conseguenza, il biologico non inquina, richiede un impiego meno intensivo della terra, conserva lo spazio rurale e guarda al benessere degli animali66. Un ulteriore aspetto fondamentale è la biodiversità. Nell’imporre un divieto di sostanze chimiche, l’imprenditore sarà orientato verso la coltivazione e l’allevamento di piante ed animali autoctoni, sapendo che meglio possono resistere alle condizioni di quel luogo. Sarà, inoltre, portato a diversificare la produzione, essendo troppo rischioso affidare l’intero suo fatturato ad un unico genere. La produzione biologica, inoltre, migliora il reddito dell’imprenditore agricolo, non solo perché gli consente di collocare sul mercato i prodotti ad un prezzo superiore ma anche perché, nella valorizzazione della filiera corta67, incentiva lo sviluppo di attività connesse (agriturismo, visite guidate etc.). Da ultimo rileva la salute. Non tanto per una maggiore salubrità del biologico68 quanto piuttosto perché sollecita una migliore attenzione all’alimentazione e ad uno stile di vita corretto69. Un ambiente più salubre, nel lungo termine, può migliorare la salute collettiva70. Tutto ciò, a livello teorico. Nel concreto, però, c’è da chiedersi se queste potenzialità, vengano adeguatamente considerate nel nuovo regolamento. Premesso che il loro sviluppo non può essere affidato solamente ad una legge, i compromessi cui scende il legislatore potrebbero essere di ostacolo. Senza dubbio, un dichiarato (ma non provato) miglioramento del sistema dei controlli ed un contenimento del regime delle eccezioni (salvo poi definirle nel concreto)71 operano nella direzione di incrementare la fiducia del consumatore, costruendola intorno alla qualità del prodotto. D’altra parte, però, dovrebbe essere rivisto il sistema degli incentivi a favore dell’imprenditore. Se la produzione biologica, nelle sue aspirazioni, contribuisce al benessere della collettività, questi dovrebbe avere una migliore remunerazione, che non può essere esclusivamente affidata alla possibilità di collocare

66 Per ogni ulteriore approfondimento sull’ideologia sottesa alla produzione biologica si rinvia al saggio di TOMMASINI, Produ-zioni biologiche e filiera corta in funzione di un’alimentazione sostenibile, cit. 67 Sul ruolo della filiera corta, v. GIARÈ - GIUCA (a cura di), Agricoltori e filiera corta. Profili giuridici e dinamiche socio-economiche, Atti del seminario di studi organizzato dall’INEA il 30 maggio 2012, Roma, 2012. 68 Si ricorda che sono vietate questo tipo di indicazioni in etichetta. 69 Questo è quanto rilevato nello studio Human health implication of Organic food and Organic agriculture, commisionato dal Parla-mento europeo nel 2016. Per un’analisi di tale contributo cfr. VIGANÒ - PAPA - NINFALI, Gli effetti sulla salute dell’alimentazione biologica: sintesi di uno studio del Parlamento europeo, in Agriregionieuropa, 2017, 50. 70 A livello di diritti interno, non si dimentichi che la rilevanza dell’ambiente, prima della riforma costituzionale del 2001, passava anche attraverso l’art. 32 Cost. (Corte cost. 27 giugno 1986, n. 151, in Foro it., 1986, I, c. 2690 ed in Giur. cost., 1986, I, 1010 ed, in termini analoghi; Corte cost. 28 maggio 1987, n. 210, in Foro it., 1988, c. 329). Per un’ampia ricostruzione della giurisprudenza costituzionale, v. M.R. SPASIANO, I soggetti della politica ambientale in Italia, in DE CAROLIS - FERRARI - POLICE (a cura di), Ambiente, attività amministrativa e codificazione. Atti del primo colloquio di diritto dell’ambiente. Teramo 29-30 aprile 2005, Milano, 2006. In realtà, a tale approdo era già parzialmente giunta la giurisprudenza di legittimità che, nell’interpretare l’art. 32 Cost., che il diritto alla salute si presenta anche come vero e proprio diritto all’ambiente salubre (Cass. 6 ottobre 1979, n. 5172, in Foro it., 1979, I, c. 2302 ss.). 71 Le perplessità sono già state sopra segnalate. Per averne una conferma o una smentita, bisognerà attendere le prime appli-cazioni della nuova disciplina.

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i propri prodotti sul mercato ad un prezzo maggiore, necessario in realtà a compensare la minore resa dei terreni. Per quanto l’agricoltura biologica sia considerata una misura autonoma della PAC72, gli aiuti riconosciuti sono sempre stati limitati, sul presupposto che il settore non ha mai affrontato grosse crisi. Anziché guardare solo alla produzione per ettaro, sarebbe opportuno tenere in considerazione altri fattori ed erogare gli aiuti in base al raggiungimento di specifici obiettivi (costruiti proprio muovendo da quelli elencati nel nuovo art. 4), valorizzando così il ruolo «sociale» assunto dall’imprenditore agricolo73. Sotto altro profilo, il nuovo regolamento affronta solo marginalmente il problema della scarsa reperibilità delle sementi74. L’introduzione di una banca dati che consente di monitorare la disponibilità garantirà probabilmente un dato più certo. La soluzione al problema non potrà, però, poi essere la concessione di deroghe al disciplinare di produzione. Dovranno essere presi altri provvedimenti. Un’ulteriore criticità concerne la scelta adottata in tema di contaminazioni accidentali. Consentire all’imprenditore di continuare a certificare i propri prodotti come biologici, pur contaminati, potrebbe compromettere la fiducia del consumatore. Non si può certo sperare di trovare una soluzione nella nuova disciplina sul biologico, essendo toccati interessi e questioni di più ampio tenore, legati alla convivenza tra diversi processi produttivi. Tuttavia, il problema – quanto prima – dovrà essere affrontato. Infine, sebbene il nuovo principio di conformità in tema importazioni consenta l’ingresso di prodotti di Stati extra UE che abbiano adottato una legislazione identica a quella europea, il precedente principio di equivalenza continuerà ad operare ancora per quasi dieci anni. Il rischio è consentire l’ingresso di prodotti con standard qualitativi inferiori. In sintesi, il nuovo regolamento sviluppa l’impostazione adottata dal legislatore nel 2007 e fortifica il mercato di riferimento sotto il profilo del rapporto domanda-offerta, costruendo il legame tra consumatore e prodotto su una fiducia centrata sulla qualità. Al di là di quelle che possono essere specifiche criticità, l’agricoltura biologica non è giunta all’approdo definitivo. Ciò perché il nuovo testo non introduce strumenti per sviluppare tutte le sue potenzialità. Per portarne lo sviluppo ad uno stadio più avanzato, sono necessarie misure idonee a sostenere il mercato dall’esterno, incentivando la conversione, premiando quegli imprenditori che adottino standard qualitativi più elevati e meglio realizzino le istanze collettive di tutela dell’ambiente e protezione della biodiversità, garantendo che tutto il ciclo di produzione sia biologico (sementi incluse), introducendo migliori strumenti per evitare contaminazioni accidentali e proteggere, al contempo, produttore e consumatore. Finché non si inizierà ad operare in questa direzione, il rischio è abbassare la qualità, così tradendo gli obiettivi che ne hanno ispirato l’adozione. In Italia, dove il biologico, di norma, si caratterizza per l’adozione di standard elevati e rigorosi, alcuni imprenditori stanno ipotizzando di registrare un marchio collettivo nazionale75. Se, da un lato, la misura protegge gli imprenditori nazionali, allo stesso tempo fa emergere una situazione che conferma i molti passi ancora da fare.

Mario Mauro

72 Art. 29, regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. 73 Sul punto v. anche TOMMASINI, Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un’alimentazione sostenibile, cit., 66. 74 Si ricorda che l’art. 4, lett. h), annovera tra gli obiettivi della produzione biologica «contribuire allo sviluppo dell’offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica». 75 Cfr. il comunicato stampa di Coldiretti, https://www.coldiretti.it/ue-strumenti-e-normative/dalle-ue-via-libera-al-biologico-contaminato.