IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile...

46
IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E NOVITA GIURISPRUDENZIALI ' MILANO, 19 FEBBRAIO 2016 Movimento Forense Dipartimento Giustizia Telematica Movimento Forense Sezione di Padova Sezione di Milano

Transcript of IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile...

Page 1: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO:CASI PRATICI E NOVITA GIURISPRUDENZIALI'

MILANO, 19 FEBBRAIO 2016

Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica

Movimento ForenseSezione di PadovaSezione di Milano

Page 2: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

IL DEPOSITO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI ELE ISCRIZIONI A RUOLO DELLE ESECUZIONI

MILANO, 19 FEBBRAIO 2016

Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica

Movimento ForenseSezione di PadovaSezione di Milano

Page 3: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

PARTE PRIMAIL DEPOSITO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI

AVV. EDOARDO FERRARO

Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica

Movimento ForenseSezione di PadovaSezione di Milano

Page 4: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

RIASSUNTO DELLEPUNTATE PRECEDENTI

COSA SIGNIFICA PCT?

Consultazioni

Deposito di atti costitutivi e memorie

Ricezione comunicazioni

Richiesta di copie

Pagamento spese

Notifiche via PEC

Esecuzioni

Appello e (a breve) Cassazione

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 5: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

RIASSUNTO DELLEPUNTATE PRECEDENTI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Presidente della Repubblica n. 123/2001

Istituzione del Processo Civile Telematico

Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod.

Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Decreto Ministero della Giustizia n. 44/2011

Regolamento sul Processo Telematico

Provvedimento Ministero della Giustizia 18/07/2011

Specifiche Tecniche relative al Regolamento

Decreto Legge 179/2012 (convertito con Legge 221/2012)

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (la SEZIONE VI è dedicata alla giustizia digitale)

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 6: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

RIASSUNTO DELLEPUNTATE PRECEDENTI

ULTIMI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Provvedimento Ministero della Giustizia 16/04/2014

Nuove Regole Tecniche relative al PCT

Decreto Legge n. 90/2014 (converito con Legge 114/2014)

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

DPCM 13/11/2014

Regole tecniche relative ai documenti informatici ai sensi dell'art. 71 CAD

Decreto Legge n. 83/2015 (convertito con Legge 132/2015)

Deposito degli atti introduttivi

Provvedimento Resp. Sistemi Informativi Ministero della Giustizia 28/12/2014

Regole tecniche relative alle attestazioni di conformità ex art. 16 undecies DL 179/2012

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 7: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15

ART 16 BIS D.L. 179/12

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,

innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente

costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da

parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli

atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le

pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 8: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15

ART 16 BIS D.L. 179/12

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati

interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a

specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

I FAMIGERATI DECRETI DGSIA

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 9: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15

ART 35 D.M. 21 FEBBRAIO 2011 N. 44

1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici ((da parte dei soggetti abilitati esterni)) è preceduta da un

decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel

singolo ufficio.

Tribunale di Milano?

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 10: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15

La Giurisprudenza apre le porte...

(ma mica sempre)

Molti Tribunali hanno deciso per l'ammissibilità dei depositi degli atti introduttivi anche a prescindere dai decreti DGSIA,

basandosi sostanzialmente sul concetto di

“raggiungimento dello scopo”

NON È COSÌ IN TUTTI TRIBUNALI

Quindi pure oggi, per il principio del tempus regit actum, si corre il rischio che i depositi precedenti al D.L. 83/15 vengano

nel futuro dichiarati non ammissibili.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 11: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

ART. 16 BIS D.L. 179/12

1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il

deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da

parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,

con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona

esclusivamente con tali modalità.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 12: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

UN PAIO DI NOTE GIURIDICHE

A differenza del comma 1, la norma NON prevede un OBBLIGO di deposito, ma solamente una FACOLTÀ, lasciando la scelta al difensore su come procedere.

Il D.L. 83/2015 prima della conversione prevedeva una formulazione diversa, ovvero la possibilità di depositare “l'atto introduttivo ed il primo atto difensivo”.

La formulazione definitiva è sicuramente migliore, in quanto onnicomprensiva, e risolve anche i residui dubbi su atti non introduttivi (come ad esempio la comparsa di nuovo procuratore).

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 13: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

COME DEPOSITO IL MIO ATTO “INTRODUTTIVO”?

Dipende...

Abbiamo 3 fattispecie

1. L'ATTO DI CITAZIONE

2. IL RICORSO (ad esempio nel rito del lavoro)

3. LA COMPARSA DI RISPOSTA

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 14: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

L'ATTO DI CITAZIONE

Si dovrà distinguere tra l'atto notificato in via telematica e quello notificato a mezzo UNEP o mezzo posta.

ATTO NOTIFICATO IN VIA TELEMATICA

In questo caso si avrà un atto di citazione nativo digitale depositabile come atto principale nel rispetto delle regole tecniche.

Unitamente a detto atto andranno depositati la procura, gli allegati, la nota di iscrizione a ruolo e la prova della notifica data dalle ricevute PEC di accettazione e consegna (in formato .eml o .msg), oltre al CU.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 15: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

L'ATTO DI CITAZIONE

ATTO NOTIFICATO A MEZZO UNEP O A MEZZO POSTA

In questo caso avremo un atto di citazione nativo cartaceo, che dovrà obbligatoriamente essere scansionato per essere depositato in via telematica.

Si dovrà, pertanto, allegare come atto principale o una nota di deposito o l'atto di citazione informatico, con allegata la copia autenticata (si veda art. 16 decies D.L. 179/2012) dell'atto cartaceo, unitamente a nota di iscrizione a ruolo, allegati e prova della notifica (scansione delle cartoline, eventualmente anche successivamente, una volta tornate), oltre al CU.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 16: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

IL RICORSO INTRODUTTIVO

Nessun problema si pone per quei procedimenti che si introducono con ricorso (ad esempio nel rito del lavoro).

In questo caso il deposito si perfezionerà esattamente come per il procedimento per ingiunzione di pagamento, quindi mettendo il ricorso come atto principale, ed in allegato la procura, la nota di iscrizione a ruolo, i documenti e il CU.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 17: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

LA COMPARSA (O MEMORIA DI COSTITUZIONE)

Nessun problema neppure per il primo atto difensivo (comparsa o memoria di costituzione), visto per il deposito si avrà già a disposizione il numero di R.G. e, quindi, si tratterà di trasmettere telematicamente l'atto, la procura (creata e sottoscritta come atto cartaceo, scansionata e autenticata con firma digitale ex art. 83 c.p.c.), ed eventuali allegati.

Ove vi fossero riconvenzionali o chiamate di terzo, si potrà allegare il modulo del Tribunale (salvo fare dichiarazione nell'atto) e depositare il CU a integrazione.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 18: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

ALTRI ATTI?

La norma, essendo generica come abbiamo visto, risolve anche il problema di altri atti per i quali vi sono stati numerosi dubbi in dottrina e giurisprudenza, quali la comparsa di costituzione di nuovo procuratore (risolvendo il dubbio sulla individuazione della parte costituita da individuarsi nell'avvocato o nel cliente).

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 19: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

L'art. 16 decies D.L. 179/12

Collegata alla norma precedente, ed in particolare al deposito dell'atto introduttivo cartaceo precedentemente notificato a mezzo UNEP o mezzo

posta, è il nuovo articolo 16 decies del D.L. 179/2012:

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente

tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia

informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al

predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 20: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15

L'art. 16 decies D.L. 179/12 prevede che, quando si deposita in via telematica la copia anche per immagine (quindi scansionata) di un atto formato su supporto analogico (quindi originariamente cartaceo), se ne deve attestare la conformità.

Munita di attestazione, tale copia ha valore equivalente all'originale o alla copia conforme cartacea da cui è tratta.

Detta norma non è specifica per l'atto di citazione, ma vale anche per il deposito di altri atti su cui la dottrina si era interrogata in merito alle modalità di deposito, come ad esempio l'atto di citazione di terzo.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 21: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

PARTE SECONDALE ISCRIZIONI A RUOLO DELLE ESECUZIONI

AVV. EDOARDO FERRARO

Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica

Movimento ForenseSezione di PadovaSezione di Milano

Page 22: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

I RIFERIMENTI NORMATIVINEL D.L. 179/12

Art. 16 bis comma 2 D.L. 179/12

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito

dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo

esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a

ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557,

secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai

casi previsti dal comma 9-bis ((e dall'articolo 16-decies))Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 23: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

I RIFERIMENTI NORMATIVIDELLE ISCRIZIONI A RUOLO

ART. 518 CPC

PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

ART. 521 BIS CPC

PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI

ART. 543 CPC

PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL TERZO

ART. 557 CPC

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 24: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

ART. 518 COMMA 6 CPC

[VI] Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna.

Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Sino alla scadenza del

termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento

perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il

termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 25: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

ART. 521 BIS COMMI 5 E 6 CPC

[V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla

trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma (COMUNICAZIONE DA IVG), il

creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato

del creditore ai soli fini del presente articolo.

[VI] Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie

dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 26: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

ART. 543 COMMI 5 CPC

[V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di

citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a

ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento

perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il

termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 27: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

ART. 557 CPC

[I] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal

conservatore dei registri immobiliari.

[II] Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo

esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni della consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma (TRASCRIZIONE A CURA DEL

CREDITORE), il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

[III] Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di

pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 28: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

ART. 159 BIS DISP. ATT. CPC

La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle

parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa

o del bene oggetto di pignoramento.

Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella

nota di iscrizione a ruolo.

… ed arrivò il

Decreto Ministero Giustizia 19/03/2015, G.U. 23/03/2015

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 29: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

I dati identificativi del Creditore:

Se il creditore procedente è una persona fisica:

Cognome, Nome, Codice fiscale.

Se il creditore procedente è una persona giuridica:

Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.

Vanno altresì indicati i dati identificativi del difensore:

Cognome, Nome, Codice Fiscale.

I dati identificativi del Debitore:

se il debitore è una persona fisica:

Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica atto di precetto, data di notifica del pignoramento.

se il debitore è una persona giuridica:

Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria, data di notifica atto di precetto data di notifica del pignoramento.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 30: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

I dati dei titoli esecutivi:

Nome, Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo;

I dati identificativi del bene immobile:

Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1, A2, ecc.);

L’identificazione del bene immobile aggredito:

Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento).

Va specificato se trattasi di bene immobile sito in un Comune ove vige il sistema tavolare:

Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea).

Inoltre per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale;

Vanno poi menzionati i diritti sul bene immobile:

Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento) o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.),

Frazione (xx su xxx).

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 31: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO MOBILIARE

I dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo:

Cognome, Nome, Codice Fiscale;

I dati identificativi dell’eventuale Custode:

Cognome, nome, Codice Fiscale;

I dati dei titoli esecutivi:

Nome Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo; Tipologia del bene (secondo la classificazione già

presente in SIECIC).

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 32: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO MOBILIARE

L’importo dell’atto di precetto;

I dati identificativi del creditore:

Se il creditore procedente è una persona fisica:

Cognome, Nome, Codice fiscale;

Se il creditore procedente è una persona giuridica:

Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.

I dati identificativi del Debitore:

Se il debitore è una persona fisica:

Cognome, Nome, codice fiscale, data di notifica dell’atto di precetto;

Se il debitore è una persona giuridica:

Denominazione, CF/PI, categoria, data di notifica dell’atto di precetto;

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 33: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L’importo dell’atto di precetto;

La data dell’udienza indicata in atto di citazione;

I dati identificativi del creditore:

Se il creditore procedente è una persona fisica:

Cognome, nome, Codice fiscale;

Se il creditore procedente è una persona giuridica:

Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;

Vanno altresì indicati i dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo:

Cognome, Nome, Codice Fiscale;

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 34: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

D.M. 19.13.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

I dati identificativi del Debitore:

Se il debitore è una persona fisica:

Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precetto;

Se il debitore è una persona giuridica:

Denominazione, CF/PI, Categoria, data notifica precetto;

I dati identificativi del terzo pignorato:

Se il terzo pignorato è una persona fisica:

Cognome, nome, codice fiscale;

Se il terzo pignorato è una persona giuridica:

Denominazione, Categoria;

I dati identificativi del Custode:

Cognome, nome, Codice Fiscale;

I dati del titolo esecutivo:

Nome e Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo; Tipologia del bene.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 35: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

NOTA IMPORTANTE SUIPIGNORAMENTI PRESSO TERZI

PROBLEMAIn caso di pignoramento presso terzi, il redattore consente l'inserimento di un solo terzo.

In caso di più terzi?

Alcuni Tribunali chiedono di inserire i dati dei terzi come fossero debitori: saranno poi i cancellieri a riqualificarli come terzi.In altri fori le cancellerie richiedono l'inserimento di un solo terzo, con successivo accesso alla cancelleria per portare i dati da inserire manualmente.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 36: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

L ATTO PRINCIPALE E LA' 'NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

L'atto principale nelle procedure esecutive diventa la

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Nella finestra diGESTIONE DEPOSITO,

dopo aver inserito tutti i dati, cliccate sulla

WW di Wordnella casella

REDAZIONE ATTI,e vi si aprirà una Nota di

Iscrizione a Ruolo precompilata.

Page 37: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

L ATTO PRINCIPALE E LA' 'NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

L'atto conterrà tutti (o quasi) i dati che avrete inserito al momento della creazione del fascicolo e dell'inserimento dei dati aggiuntivi,

ed è tendenzialmente completa.

Vi consigliamo comunque di verificarla bene

PROBLEMA (ad esempio)

Se inserite due avvocati per il creditore procedente, la Consolle Avvocato ne registrerà comunque solo uno nella NIR.

La NIR è comunque un file di Word sempre modificabile: il consiglio è salvarlo nella vostra cartella relativa alla procedura e poi correggere gli eventuali problemi (o aggiungere le possibili

mancanze).

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 38: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

CASI PARTICOLARICONVERSIONE DA SEQUESTRO

Non vi saranno tutti gli atti previsti dalla normativa

Importo precetto: trascrivere l’importo indicato nel titolo esecutivo;

Data consegna pignoramento: indicare la data di pubblicazione della sentenza;

Cronologico del pignoramento: riportare il numero della sentenza;

Date notifiche del precetto e del pignoramento: trascrivere quella dell’iscrizione a ruolo.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 39: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

CASI PARTICOLARICONVERSIONE DA SEQUESTRO

È opportuno indicare nella nota di iscrizione a ruolo o in un atto separato che si tratta di conversione di sequestro in

pignoramento

(per avvertire la cancelleria)

Allegati

Il sistema ne prevede di obbligatori, come per esempio l’atto di precetto, che nel caso non esiste.

1. Se bloccante, inserire un atto in .pdf con indicato: “Tipo atto non previsto per la procedura di conversione del sequestro in

pignoramento“

2. Se non bloccante si può non inserire nulla

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 40: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

CASI PARTICOLARICONVERSIONE DA SEQUESTRO

Il predetto D.M. 19.03.15 precisa che qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati

relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti anche i seguenti dati:

il Tribunale che ha emesso la sentenza od il diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione;

il numero del provvedimento;

la data provvedimento;

l’importo del credito.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 41: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

CASI PARTICOLARINOTIFICA DI TITOLO+PRECETTO

PROBLEMA

Come allegare gli atti in caso di titolo e precetto notificati congiuntamente?

Visto l'obbligo di allegare i tre atti, si creeranno due copie di titolo e precetto e si allegheranno entrambe, una come titolo e l'altra come precetto.

ASSOLUTAMENTE VIETATO staccare gli atti e autenticarli separatamente: si autenticherebbe un atto che non esiste, con tutti i problemi del caso.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 42: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

CASI PARTICOLARIPIGNORAMENTO DI QUOTE

Fattispecie trascurata dalle riforme.

La dottrina e la giurisprudenza hanno via via assimilato la fattispecie al pignoramento presso terzi (credito verso la

società), a quello mobiliare (bene del socio) e a quello immobiliare (iscrizione nel registro imprese).

In realtà ha caratteristiche proprie e, in caso, potrebbe applicarsi la normativa delle esecuzioni mobiliari solo in via analogica.

In questo caso NON dovrebbero applicarsi le norme eccezionali:

1. I termini di legge per il deposito della nota di iscrizione

2. Le regole e le modalità di autentica

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 43: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI SUCCESSIVIALL ISCRIZIONE A RUOLO'

Come si è visto nel comma 2 dell'art. 16 bis D.L. 179/12

Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si

applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

L'obbligo del comma 1 è

il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite

ha luogo esclusivamente con modalità telematiche

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 44: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI SUCCESSIVIALL ISCRIZIONE A RUOLO'

Nessun dubbio che gli atti del creditore procedente debbano obbligatoriamente essere depositati in via telematica.

Ma gli atti delle altre parti?

Molte cancellerie interpretano la norma in senso oggettivo:

Una volta avvenuto il deposito del pignoramento, l'obbligo del deposito viene esteso agli altri creditori che volessero

intervenire o a chi volesse fare opposizione all'esecuzione.

Leggendo la norma, però, resta il dubbio che vi sia un OBBLIGO in quanto il creditore che interviene o il debitore che si oppone

non sono parti costituite.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 45: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GLI ATTI SUCCESSIVIALL ISCRIZIONE A RUOLO'

PROBLEMA

Se il Tribunale ha l'orientamento per cui, pur non essendovi l'obbligo di deposito telematico, lo stesso si può comunque

fare in quanto NON VIETATO, allora nulla quaestio.

Purtroppo vi sono Tribunali che tutt'ora ritengono che, se non vi è obbligo, nemmeno vi è facoltà di depositare in via

telematica se non espressamente consentito.

Il rischio è quello di vedersi eccepire il deposito con eventuale venir meno della costituzione, della opposizione o

dell'intervento.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Page 46: IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CASI PRATICI E … · Istituzione del Processo Civile Telematico Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. Codice dell'Amministrazione Digitale

GRAZIE PER L ATTENZIONE'

KEEPCALM

&TRUSTIN PCT

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro